Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Italia – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),
– visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,
– visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
– vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0346/2017),
A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile;
C. considerando che l’Italia ha presentato la domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG conformemente ai criteri d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, in seguito a 1 646 esuberi presso Almaviva Contact SpA, operante nel settore economico classificato alla divisione 82 della NACE Revisione 2 (Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese) nella regione Lazio in Italia, di livello NUTS 2 (ITI4); che si prevede la partecipazione alle misure di 1 610 lavoratori in esubero;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che l’Italia ha diritto a un contributo finanziario pari a 3 347 370 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60 % dei costi totali (5 578 950 EUR);
2. osserva che le autorità italiane hanno presentato la domanda il 9 maggio 2017 e che la Commissione, dopo aver ricevuto informazioni aggiuntive dall’Italia, ha ultimato la propria valutazione il 26 settembre 2017 e lo ha notificato al Parlamento lo stesso giorno;
3. ricorda che la crisi economica ha esercitato una pressione notevole sul prezzo dei servizi di marketing e dell'assistenza agli acquirenti di beni e servizi, determinando una diminuzione del fatturato e della redditività dei fornitori di servizi; tenendo conto del fatto che il costo del lavoro è di gran lunga il costo di produzione più elevato nel settore dei call-center, rileva che le imprese hanno reagito a queste condizioni avverse con i trasferimenti, gli interventi sul costo del lavoro o le chiusure; deplora che tra il 2009 e il primo trimestre del 2014 un terzo di tutte le imprese italiane del settore abbia cessato l´attività;
4. riconosce che gli attuali esuberi sono direttamente collegati a un calo delle entrate pari al 45% registrato dal centro Almaviva di Roma tra il 2011 e il 2016; deplora che non sia stato possibile giungere ad un accordo con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) su un piano di allineamento del costo del lavoro di Almaviva-Roma ad altri centri di lavoro Almaviva in Italia, elemento che si sarebbe concretamente tradotto in una riduzione salariale, con conseguente chiusura del centro di Roma;
5. rileva che i lavoratori del settore dei call-center dovrebbero essere più protetti, in particolare evitando di trasferire personale da un centro all'altro, intervento che viene utilizzato come una strategia specifica per ottenere licenziamenti di massa;
6. riconosce che nell’economia regionale e locale si sta delineando una lenta ripresa, dopo le grandi difficoltà derivanti dalla crisi economica e finanziaria, e che gli esuberi di massa rischiano di bloccare o interrompere tale ripresa; sottolinea l'importanza fondamentale delle misure attive del mercato del lavoro, come quelle cofinanziate dal FEG, per evitare ciò;
7. constata che il 79% dei beneficiari interessati sono donne, per la maggior parte di età compresa tra i 30 e i 55 anni; deplora che non sia stato possibile individuare una soluzione praticabile per evitare il loro licenziamento, segnatamente dal momento che le donne in questa fascia di età hanno già meno probabilità di rimanere e di avanzare nel mercato del lavoro, a causa della difficoltà di trovare un equilibrio tra vita professionale e vita privata, in considerazione delle loro responsabilità in qualità di prestatori di assistenza informale, nonché della mancanza di pari opportunità nel luogo di lavoro;
8. sottolinea che la formazione e altri servizi personalizzati dovrebbero tenere pienamente conto delle caratteristiche di questo gruppo di lavoratori, in particolare l'elevata percentuale di donne; accoglie con favore l'inclusione di un importo stimato di 680 000 EUR per il rimborso delle spese per l'assistenza di persone a carico;
9. si compiace del fatto che le autorità italiane abbiano avviato l'erogazione di servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati il 6 aprile 2017, prima della domanda di sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto;
10. osserva che l’Italia prevede otto tipi di misure a favore dei lavoratori in esubero ai quali la domanda in esame fa riferimento: (i) orientamento individuale, (ii) assistenza nella ricerca di un impiego, (iii) formazione, riqualificazione e formazione professionale, (iv) assegno di ricollocazione, (v) sostegno all'imprenditorialità, (vi) contributo all'avvio di un'impresa, (vii) rimborso delle spese per l'assistenza a persone a carico e (viii) rimborso delle spese di mobilità; osserva che i costi delle misure di sostegno al reddito corrisponderanno al 17,4 % dei costi totali previsti per il pacchetto di misure personalizzate, ben al di sotto del massimale del 35 % stabilito nel regolamento FEG, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro;
11. accoglie con favore l'istituzione di un comitato costituito dal Ministero dello sviluppo economico (MISE), dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), dalla Regione Lazio e dai sindacati per definire la strategia e gli interventi a sostegno degli ex lavoratori della società Almaviva e per elaborare il pacchetto coordinato di servizi personalizzati;
12. prende atto che l'utilizzo degli assegni di ricollocazione è nuovo, visto che è stato impiegato in un solo caso precedente; sottolinea l'importanza di una valutazione completa dell'efficacia di tali misure quando sarà trascorso un tempo sufficiente a consentire la disponibilità di dati;
13. sottolinea che le autorità italiane hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione, ma che saranno integrate da azioni finanziate solo dal FSE o da fondi nazionali;
14. ricorda che l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati sostenuto dal FEG dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
15. si compiace dell'impegno del governo italiano a definire un nuovo quadro giuridico per i lavoratori delle telecomunicazioni, al fine di evitare ulteriori casi come quello oggetto della domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva;
16. ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
17. invita la Commissione ad esortare le autorità nazionali a fornire maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita, e quindi possibilità di creare occupazione, e a raccogliere dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a valere sul FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e sul tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG;
18. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;
19. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
20. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall'Italia – EGF/2017/004 IT/Almaviva
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/2192.)