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Procedura : 2017/2066(INI)
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Ciclo del documento : A8-0326/2017

Testi presentati :

A8-0326/2017

Discussioni :

PV 13/11/2017 - 20
CRE 13/11/2017 - 20

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PV 14/11/2017 - 5.7
CRE 14/11/2017 - 5.7
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P8_TA(2017)0428

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Martedì 14 novembre 2017 - Strasburgo
Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio
P8_TA(2017)0428A8-0326/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 sul Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio (2017/2066(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il Libro verde della Commissione del 30 aprile 2007 sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (COM(2007)0226),

–  vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio(1) (direttiva sui contratti di credito ai consumatori),

–  vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (direttiva sull'assicurazione autoveicoli)(2),

–  visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001(3),

–  visto il Libro verde della Commissione dell'11 gennaio 2012 dal titolo "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile" (COM(2011)0941),

–  vista la relazione sulle buone pratiche per i siti che confrontano i prodotti assicurativi del 2014 dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,

–  visto il parere destinato alle istituzioni dell'UE, pubblicato nell'aprile 2016 dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, su un quadro comune in materia di valutazione del rischio e di trasparenza per gli enti pensionistici aziendali o professionali,

–  vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (direttiva sul credito ipotecario)(4),

–  vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE(5),

–  visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE(6),

–  vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (direttiva sui conti di pagamento)(7),

–  vista la relazione della Commissione dell'8 agosto 2014 sull'operato delle autorità europee di vigilanza (AEV) e del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (COM(2014)0509),

–  visto il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta(8),

–  vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE(9),

–  vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (direttiva sulla distribuzione assicurativa)(10),

–  visto il Libro verde della Commissione del 10 dicembre 2015 sui servizi finanziari al dettaglio: Prodotti migliori, maggiore scelta e più opportunità per consumatori e imprese (COM(2015)0630,

–  vista la risposta dell'Autorità bancaria europea del 21 marzo 2016 al Libro verde della Commissione sui servizi finanziari al dettaglio,

–  visto l'Eurobarometro speciale 446 del luglio 2016 sui prodotti e servizi finanziari,

–  vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio(11),

–  vista la relazione del 2016 di Better Finance dal titolo "Pension Savings: The Real Return" (Risparmi previdenziali: l'effettivo rendimento),

–  vista la sua risoluzione del 17 maggio 2017 su "Tecnologia finanziaria: influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario"(12),

–  visto il documento di consultazione della Commissione del 21 marzo 2017 sulla revisione delle autorità europee di vigilanza,

–  visto il piano d'azione della Commissione del 23 marzo 2017 dal titolo "Piano d'azione sui servizi finanziari al consumatore: prodotti migliori, maggiore scelta" (COM(2017)0139),

–   visto lo studio di mercato sulla gestione delle attività dell'autorità di condotta finanziaria del Regno Unito del giugno 2017,

–  visto il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

–  visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0326/2017),

A.  considerando che il mercato UE dei servizi finanziari al dettaglio è ancora poco sviluppato e molto frammentato, nonostante diversi Stati membri si stiano adoperando in tal senso; che è pertanto necessaria un'azione urgente ed efficiente per facilitare un'innovazione che vada a beneficio degli utenti finali, liberando nel contempo tutto il potenziale del mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio, onde migliorare la concorrenza, abbassare i prezzi e aumentare la scelta e la varietà dei prodotti;

B.  considerando che sarebbe auspicabile mantenere aspirazioni elevate nell'abbattere le barriere nazionali e frenare le tendenze esistenti che bloccano l'innovazione nel settore dei servizi finanziari al dettaglio; che la Commissione e il Consiglio devono avere maggiori aspirazioni nel settore degli investimenti al dettaglio transfrontalieri, nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali, affrontando non solo le questioni più semplici, ma anche le barriere più importanti a tale mercato, che comprendono lingua, preoccupazioni per frodi o criminalità, incertezza in merito alle implicazioni sotto il profilo fiscale, differenze tra normativa sui valori mobiliari e diritto societario, assenza di conoscenza delle procedure di ricorso e insolvenza e mancanza di fiducia nei quadri di protezione dei consumatori;

C.  considerando che un mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio può essere concepito unicamente se rappresenta un reale valore aggiunto per il consumatore e il fornitore di servizi finanziari, garantendo una concorrenza effettiva e la tutela dei consumatori, in particolare in relazione ai prodotti che sono necessari per la partecipazione alla vita economica e per i consumatori vulnerabili;

D.  considerando che l'Eurobarometro speciale 446 conclude che, per quanto riguarda i prodotti o i servizi finanziari, gli europei acquistano ancora prevalentemente nel proprio paese e spesso non esprimono nemmeno un'esigenza o un desiderio di accedere a detti servizi all'estero, sebbene anche alcuni ostacoli reali impediscano loro di accedervi; che persino all'interno del proprio Stato membro solo una piccola parte cerca offerte più interessanti e cambia i propri fornitori; che la conseguente assenza di concorrenza (transfrontaliera) può impedire ai consumatori e ai piccoli investitori di ottenere la migliore offerta per i prodotti e i servizi finanziari che acquistano;

E.  considerando che la definizione di tecnologia finanziaria, contenuta nella risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017, indica che la tecnologia finanziaria va intesa come un'attività finanziaria resa possibile o offerta attraverso le nuove tecnologie, che interessa l'intero settore finanziario in tutte le sue componenti, dal settore bancario a quello assicurativo, i fondi pensione, la consulenza in materia di investimenti, i servizi di pagamento e le infrastrutture di mercato; che l'applicazione delle tecnologie all'erogazione di servizi finanziari al dettaglio ha un potenziale tale da contribuire a superare alcuni degli ostacoli al mercato unico e a migliorare l'efficienza operativa del settore; che la digitalizzazione non è di per sé sufficiente per superare tali ostacoli; che una maggiore integrazione dei servizi finanziari al dettaglio transfrontalieri e una migliore comunicazione delle opportunità che tale mercato offre possono contribuire al rafforzamento di una domanda consapevole, che stimoli il raggiungimento di migliori standard qualitativi in questo ambito;

1.  nota che, nel piano d'azione della Commissione sui servizi finanziari al consumatore, sono affrontate alcune delle preoccupazioni sollevate dal Parlamento nella sua relazione sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio, al fine di garantire la protezione dei consumatori nel contesto di adoperarsi verso un solido mercato unico per i servizi finanziari al dettaglio basato sulle tecnologie, tutelando nel contempo i consumatori, assicurando la protezione dei dati, riducendo i prezzi e lottando contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, nonché il riciclaggio di denaro; ritiene, tuttavia, che il piano d'azione non aspiri a creare un contesto normativo favorevole alla trasparenza, alla crescita e all'innovazione, con un elevato livello di fiducia da parte delle imprese e dei consumatori nei prodotti finanziari al dettaglio; nota il persistere di livelli elevati e dell'opacità di onorari e commissioni in relazione a pensioni private, fondi di investimento e altri prodotti al dettaglio che riducono notevolmente i rendimenti effettivi per gli investitori al dettaglio; condivide, tuttavia, l'opinione della Commissione secondo cui dovrebbe essere data priorità al recepimento e all'attuazione degli atti legislativi che sono stati elaborati negli ultimi anni nel settore dei servizi finanziari, quali le direttive MiFID2 e IDD, mentre dovrebbero essere presentate nuove iniziative legislative solo se necessario;

2.  plaude allo sviluppo di nuovi servizi e istituti finanziari che contribuiscono alla concorrenza sui mercati finanziari e a nuove opportunità per i consumatori; osserva tuttavia che, nel 2016, il finanziamento della tecnologia finanziaria in Europa ammontava a soli 2,2 miliardi di USD, contro 12,8 miliardi di USD negli Stati Uniti e 8,6 miliardi di USD in Cina, il che dimostra l'urgente necessità di un rapido cambiamento di mentalità e di un'adeguata risposta normativa agli sviluppi tecnologici, affinché l'Europa diventi un mercato di punta per l'innovazione; sottolinea che un vero e proprio mercato unico per i servizi finanziari al dettaglio, nel quale siano garantiti un livello elevato di protezione dei consumatori e parità di condizioni ai nuovi operatori di mercato, renderà l'UE interessante quale polo per i servizi finanziari innovativi e fornirà ai consumatori una maggiore e migliore scelta, a tassi più bassi; sottolinea che, sebbene presentino sfide normative, le nuove tecnologie offrono anche grandi opportunità per l'innovazione a beneficio degli utenti finali e rappresentano uno stimolo alla crescita economica e all'occupazione;

3.  ritiene fondamentale garantire la possibilità di contrattare a livello transfrontaliero tutti i tipi di servizi finanziari, ivi compresi, tra l'altro, apertura di conti correnti e di risparmio, carte di credito, crediti al consumo e ipotecari, assicurazioni e debito sovrano;

4.  ritiene che l'obbligo di domicilio nello Stato membro o del rilascio del documento nazionale di identità da parte dello Stato membro in cui si offre il prodotto finanziario, ivi compreso il debito sovrano, per la sua effettiva gestione sia contrario al mercato interno dei servizi finanziari al dettaglio;

5.  valuta positivamente il fatto di agevolare l'acquisto transfrontaliero di debito sovrano al dettaglio;

6.  è del parere che, in linea con il paragrafo 135 della sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea(13), i conti correnti e di risparmio non debbano generare il pagamento di commissioni da parte dell'utente, a meno che non siano legati a servizi specifici;

7.  sottolinea che l'accesso al contante tramite sportelli automatici è un servizio pubblico essenziale che deve essere esente da pratiche discriminatorie e abusive e, di conseguenza, non deve essere soggetto a costi eccessivi;

8.  ricorda alla Commissione che persiste la pratica, da parte degli istituti finanziari, di revocare le carte di pagamento qualora il titolare si trasferisca in un altro Stato membro, e chiede che siano adottate misure in tal senso, inclusa la segnalazione alle autorità nazionali;

9.  accoglie con favore il fatto che il piano d'azione mira ad affrontare una serie di questioni importanti e che in alcuni settori definisce azioni specifiche che dovranno essere adottate dalla Commissione, con un calendario chiaro;

10.  reputa che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo maggiormente proattivo in relazione all'Unione dei mercati dei capitali, coinvolgendo strettamente il Parlamento nel quadro dell'attuazione dell'accordo di Parigi per sostenere il crescente mercato degli investimenti sostenibili e responsabili promuovendo investimenti sostenibili, mediante la fornitura di informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) efficaci e standardizzate da parte di società quotate in borsa e intermediari finanziari, nonché l'adeguata applicazione di tali criteri nei sistemi di gestione degli investimenti e nelle norme in materia di divulgazione; sollecita altresì la Commissione a promuovere "servizi di valutazione" della gestione ambientale, sociale e imprenditoriale ed un quadro coerente per il mercato delle obbligazioni verdi, sulla base dello studio pertinente della Commissione e del lavoro del gruppo di studio del G20 sulla finanza verde; chiede alla Commissione di presentare una proposta per la creazione di un "conto di risparmio dell'UE" al fine di sbloccare il finanziamento a lungo termine e sostenere la transizione ecologica in Europa;

11.  sottolinea l'importanza di centri finanziari vitali che forniscano mercati dinamici per i servizi al dettaglio;

12.  ritiene che un livello elevato di protezione del consumatore e di trasparenza rappresenti un elemento chiave ai fini dello sviluppo del mercato unico per i servizi finanziari al dettaglio; insiste, in particolare, sulla necessità di garantire la protezione dei consumatori vulnerabili attraverso l'efficace attuazione della direttiva sui conti di pagamento di base e sulla necessità di ulteriori misure, quali politiche in materia di educazione finanziaria; reputa che la legislazione unionale e nazionale in materia di tutela finanziaria del consumatore vada rafforzata e applicata in modo appropriato e, ove necessario, armonizzata in tutti gli Stati membri;

13.  chiede alla Commissione di garantire l'applicazione del principio "stessi servizi, stessi rischi, stesse regole, stessa sorveglianza" onde evitare distorsioni della concorrenza in particolare con la comparsa di nuovi attori; insiste affinché tali regole non rappresentino un freno all'innovazione; esorta la Commissione a chiarire l'uso delle disposizioni di interesse generale, che attualmente potrebbero venire utilizzate indirettamente dagli Stati membri per bloccare l'entrata di nuovi prodotti che entrano sul loro mercato, e a conferire alle autorità europee di vigilanza il potere di diventare un mediatore attivo tra gli Stati membri nel caso in cui vi siano interpretazioni contrastanti circa l'utilizzo di tali disposizioni;

14.  insiste sul fatto che un mercato europeo dei servizi finanziari al dettaglio dovrebbe apportare benefici alle PMI sia in termini di offerta sia di domanda; precisa che, sul fronte dell'offerta, ciò dovrebbe rappresentare un mezzo per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, mentre, sul fronte della domanda, dovrebbe permettere alle PMI di accedere più facilmente ai mercati transfrontalieri; sottolinea che l'aumento della concorrenza non deve penalizzare le PMI che forniscono servizi finanziari al dettaglio e sono presenti per lo più a livello locale;

15.  sollecita la Commissione a garantire che le autorità europee di vigilanza finanziaria, ovvero l'EBA, l'ESMA e l'EIOPA, siano dotate di risorse appropriate e abbiano il potere di svolgere l'intera gamma dei loro compiti normativi e di vigilanza nell'interesse della protezione dei consumatori;

16.  invita la Commissione a esaminare la possibilità di introdurre un 29° regime per i prodotti finanziari al dettaglio; chiede inoltre alla Commissione di esaminare la possibilità di creare un quadro giuridico armonizzato relativo a opzioni predefinite standardizzate per i prodotti finanziari dell'UE più comunemente utilizzati, seguendo il modello dei conti bancari di base e del prodotto pensionistico personale paneuropeo (PEPP);

Azione I – Commissioni più basse per le operazioni in valute diverse dall'euro

17.  ricorda che le tariffe per i pagamenti transfrontalieri al di fuori della zona euro continuano a essere elevate; chiede pertanto alla Commissione di proporre rapidamente una modifica del regolamento (CE) n. 924/2009, onde ridurre le commissioni per le transazioni transfrontaliere in tutti gli Stati membri; deplora, in tale contesto, la mancanza di uno strumento comune europeo di pagamento tramite servizi bancari online, come una carta di credito o di debito a livello di UE e di proprietà europea;

Azione 2 – Trasparenza in materia di conversione valutaria

18.  sottolinea che, onde contrastare la mancanza di trasparenza nella "conversione dinamica della valuta", è essenziale applicare la legislazione in vigore; ricorda che la direttiva (UE) 2015/2366 prevede l'obbligo per gli esercenti di mettere chiaramente in evidenza e presentare il costo finale della conversione dinamica della valuta per i consumatori, anche quando questi ultimi eseguono prelievi di contante presso un distributore automatico che comportano un cambio di valuta; sottolinea tuttavia la necessità che i consumatori siano in grado di scegliere le tariffe migliori e siano a conoscenza delle commissioni e dei costi supplementari al momento di effettuare transazioni, pagamenti all'estero o prelievi di contante presso un distributore automatico, anche in caso di utilizzo della conversione dinamica della valuta; invita la Commissione a garantire che i fornitori comunichino eventuali rialzi dei tassi di cambio come spesa, nell'ambito della comunicazione dei costi e delle spese prevista dalla seconda direttiva relativa ai servizi di pagamento (PSD2) e chiede di presentare in modo trasparente i tassi offerti dai diversi fornitori di servizi finanziari; osserva che una migliore educazione finanziaria dei consumatori è fondamentale per conseguire tale obiettivo; raccomanda di effettuare una serie di acquisti anonimi a livello dell'UE al fine di valutare le barriere all'accesso transfrontaliero, la qualità del servizio e la conformità al diritto dell'UE e renderne pubblica la comunicazione, nonché monitorare l'evoluzione di prodotti e servizi;

Azione 3 – Passaggio più agevole da un prodotto all'altro

19.  richiama l'attenzione sul basso numero di trasferimenti da parte dei consumatori per quanto concerne la maggior parte dei servizi bancari e dei prodotti assicurativi non vita, il che costituisce un ostacolo all'ingresso nei mercati transfrontalieri al dettaglio e incoraggia pertanto la Commissione a mettere i consumatori nelle condizioni di passare più facilmente a servizi finanziari al dettaglio più vantaggiosi in tutta l'UE e di rescindere i contratti finanziari, onde rendere disponibili a livello transfrontaliero i prestiti e altri prodotti finanziari; sottolinea le grandi potenzialità relativamente alla fornitura di prodotti assicurativi transfrontalieri, quali le assicurazioni sugli autoveicoli; osserva, tuttavia, che il principio della libertà contrattuale permette agli istituti finanziari di decidere con chi stipulare un contratto; sollecita la Commissione, in tale contesto, a riconoscere l'importanza del controllo sui prestiti predatori e sui crediti di anticipo sui redditi, che hanno avuto come esito lo sfruttamento dei consumatori vulnerabili e delle PMI;

20.  approva la volontà della Commissione di integrare le disposizioni della direttiva sui conti di pagamento, al fine di facilitare il passaggio da un fornitore di servizi finanziari o un prodotto ad un altro; invita la Commissione a presentare iniziative legislative specificamente destinate al settore finanziario per porre fine ai blocchi geografici ingiustificati, onde facilitare il passaggio da parte dei consumatori a servizi finanziari al dettaglio più vantaggiosi in altri Stati membri; osserva che una comunicazione e una protezione dei consumatori adeguate saranno fondamentali per conseguire suddetto obiettivo;

Azione 4 – Siti Internet di confronto della qualità

21.  sottolinea l'utilità di un portale di confronto a livello di UE ben organizzato e di facile utilizzo, che copra i mercati europei dei servizi finanziari al dettaglio nella loro totalità; incoraggia la Commissione a esaminare la gamma di portali indipendenti esistenti già attivi negli Stati membri a tale scopo; sottolinea che gli strumenti di confronto devono essere precisi e pertinenti per i consumatori e non devono concentrarsi solo sui prezzi dei prodotti, ma anche sulla loro qualità, prendendo in considerazione altri criteri quali la disponibilità di reti di filiali, i contatti personali e la sostenibilità delle pratiche commerciali e tenendo conto che è possibile confrontare solo prodotti simili; ricorda che soltanto prodotti simili sono comparabili tra loro, onde evitare di confondere i consumatori;

22.  esorta la Commissione a promuovere strumenti quali gli sportelli unici, che consentano di rafforzare la concorrenza e di fornire assistenza alle imprese di servizi finanziari al dettaglio;

Azione 5 – Migliore assicurazione autoveicoli

23.  è del parere che, in seguito al riesame REFIT della direttiva assicurazione autoveicoli da parte della Commissione, saranno necessari emendamenti alla stessa, onde garantire l'indennizzo delle vittime di incidenti stradali e facilitare la portabilità transfrontaliera e il riconoscimento dei bonus per mancato sinistro, anche alla luce delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, affinché l'ambito di applicazione della direttiva assicurazione autoveicoli sia riesaminato quanto prima, per trattare la questione del diniego del riconoscimento dei bonus per mancato sinistro e garantirne l'applicazione nelle circostanze previste dai colegislatori;

Azione 6 – Trasparenza dei prezzi per i noleggi di auto

24.  chiede alla Commissione di valutare se siano necessarie ulteriori iniziative in materia di autonoleggi che vendono prodotti assicurativi, al fine di garantire la trasparenza dei prezzi per tutte le società di autonoleggio in tutti gli Stati membri;

Azione 7 – Mercato unico più approfondito per il credito al consumo

25.  sottolinea che occorre dare la priorità all'indebitamento eccessivo dei consumatori, se la Commissione intende esaminare modalità per agevolare l'accesso ai prestiti transfrontalieri; chiede che siano adottate misure relative a strumenti per coordinare le informazioni in materia di debiti, nel pieno rispetto del diritto dell'UE, incluse le normative sulla protezione dei dati e la protezione dei consumatori, in modo che i singoli creditori possano conoscere la situazione debitoria di un consumatore prima di erogare maggiori prestiti, determinando un mercato più efficiente ove gli enti creditizi possano farsi concorrenza reciproca; chiede in questa prospettiva una valutazione complessiva delle cause dell'indebitamento eccessivo dei consumatori; ricorda che l'educazione finanziaria è uno strumento efficace per proteggere i consumatori dai rischi dell'indebitamento eccessivo; esorta pertanto la Commissione a promuovere l'educazione finanziaria e a favorire la collaborazione multilaterale in questo settore importante; ricorda, nel contesto dell'uso crescente dei dati dei consumatori o dei megadati da parte degli istituti finanziari, le disposizioni di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) che riconoscono all'interessato il diritto di ottenere una spiegazione della decisione conseguita mediante il trattamento automatizzato e di contestare tale decisione; sottolinea la necessità di garantire la possibilità di cambiare i dati scorretti e di utilizzare solo dati verificabili e pertinenti; invita tutte le parti interessate a intensificare gli sforzi per garantire l'applicazione di tali diritti; è del parere che il consenso prestato all'utilizzo dei dati personali debba essere dinamico e che un interessato debba essere in grado di modificare e adattare il proprio consenso;

Azione 8 – Norme di tutela dei consumatori eque

26.  invita la Commissione a valutare con attenzione se le norme e le prassi nazionali in materia di tutela dei consumatori non fungano da barriere inique agli investimenti transfrontalieri e se, in linea con una solida legislazione e giurisprudenza sul mercato interno, queste siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale e necessarie e proporzionate in vista degli obiettivi da realizzare; sottolinea che le corrispondenti norme di tutela dei consumatori del diritto europeo spesso lasciano deliberatamente un certo margine nel recepimento a livello nazionale, affinché il diritto europeo possa essere integrato negli obbiettivi nazionali esistenti; sottolinea, tuttavia, che l'eliminazione delle barriere nazionali non deve arrecare pregiudizio alla tutela dei consumatori e che quest'ultima dovrebbe rimanere una priorità che orienti l'elaborazione della legislazione; teme che molti dei documenti prodotti in risposta alla legislazione dell'UE dai fornitori di prodotti e servizi finanziari al dettaglio non siano di fatto strettamente prescritti dalla legge e presentino nessuno o pochi vantaggi pratici per i consumatori, imponendo al contempo un onere che può comportare costi inutilmente più elevati per tali consumatori; invita la Commissione a riesaminare detta documentazione con l'obiettivo di semplificarla, senza pregiudicare i vantaggi in termini di tutela dei consumatori; sottolinea che l'accesso a informazioni pertinenti e comprensibili è essenziale affinché i consumatori prendano decisioni finanziarie con cognizione di causa; ricorda peraltro che il fattore decisivo è rappresentato dalla qualità e non dalla quantità delle informazioni fornite; sottolinea che occorre garantire la coerenza degli obblighi in materia di informazioni da fornire ai clienti previsti da vari atti legislativi europei; sottolinea che vanno evitati obblighi di informativa duplici o contrastanti, per evitare oneri burocratici e costi superflui e non confondere i clienti;

27.  invita la Commissione a considerare la trasformazione della legislazione "omnibus" dall'attuale mosaico segmentato delle direttive MiFID, IDD, AIFMD ecc., verso il completamento di un quadro di trasparenza per i consumatori solido e coerente, rimuovendo la complessità superflua per i fornitori di servizi finanziari, ivi compresa la convergenza della vigilanza tra gli Stati membri; invita la Commissione a promuovere un maggiore ricorso nella legislazione settoriale al mandato di protezione dei consumatori delle autorità europee di vigilanza (AEV) e a tenerne conto nel quadro della prossima revisione del finanziamento e della governance delle stesse; invita la Commissione a incaricare le AEV di guidare il lavoro sulla convergenza delle pratiche di vigilanza sulla condotta commerciale tra gli Stati membri;

28.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di preparare una campagna di sensibilizzazione su FIN-NET, una rete che aiuta i consumatori a far valere i propri diritti senza necessità di rivolgersi ai tribunali, mediante il ricorso a organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR); ritiene che FIN-NET debba migliorare ulteriormente la sua copertura, chiarire il suo ruolo e migliorare il suo sito Internet;

Azione 9 – Migliore valutazione del merito di credito

29.  invita la Commissione a proporre norme e principi per una valutazione del merito di credito armonizzati e transfrontalieri, onde ridurre ulteriormente il rischio di accrescere l'indebitamento eccessivo al momento di facilitare il credito paneuropeo online, tenendo pienamente conto delle conclusioni delle relazioni pubblicate sull'attuazione della direttiva sul credito ipotecario e della direttiva sui contratti di credito ai consumatori;

Azione 10 – Tecnologia finanziaria (FinTech) per i servizi finanziari al dettaglio

30.  riconosce il diritto per i consumatori di utilizzare software per disporre ordini di pagamento e condividere le informazioni in merito allo stesso;

31.  sostiene l'intenzione della Commissione di presentare un piano d'azione globale in materia di tecnologia finanziaria, nel quadro delle sue strategie per l'Unione dei mercati dei capitali e per il mercato unico digitale, che contribuisca a un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari efficace e ben funzionante, che vada a beneficio di tutti gli utenti finali europei e garantisca al contempo condizioni di parità; sostiene la volontà della Commissione di istituire una task force sulla tecnologia finanziaria; rileva che il nuovo scenario che emerge dallo sviluppo delle imprese di tecnologia finanziaria richiede l'istituzione di varie garanzie, nuove e adeguate, quali, tra l'altro, la sensibilizzazione dei consumatori in merito a nuovi prodotti o norme antiriciclaggio e il ricorso a piattaforme creditizie di tecnologia finanziaria;

32.  invita la Commissione a esaminare la sua risoluzione sulla "Tecnologia finanziaria: influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario", e a promuovere la protezione dei consumatori, la sicurezza, l'innovazione e la concorrenza leale, provvedendo affinché il principio "stessi servizi, stessi rischi, stesse regole, stessa vigilanza" si applichi a tutte le imprese indipendentemente dal rispettivo settore di attività o dall'ubicazione; sottolinea che la tecnologia finanziaria dovrebbe essere intesa come un'attività finanziaria resa possibile o offerta attraverso le nuove tecnologie, che riguarda l'intero settore finanziario in tutte le sue componenti, dal settore bancario a quello assicurativo, dai fondi pensione alla consulenza in materia di investimenti, ai servizi di pagamento e alle infrastrutture di mercato;

33.  esorta la Commissione a creare un ambiente favorevole a soluzioni innovative; osserva che le aziende innovative quali le imprese di tecnologia finanziaria forniscono la concorrenza necessaria a creare un efficace mercato dei servizi finanziari al dettaglio;

34.  sottolinea che i vari nuovi istituti finanziari che rientrano nella denominazione di tecnologia finanziaria hanno le stesse responsabilità nei confronti dei consumatori e della stabilità finanziaria di altri istituti e servizi tradizionali analoghi;

Azione 11 – Controllo digitale dell'identità

35.  evidenzia le potenzialità della firma elettronica e dell'identificazione elettronica per facilitare le operazioni, e invita la Commissione a basarsi sui lavori del regolamento eIDAS; sottolinea la necessità di prendere in considerazione le persone che non sono in grado o non intendono utilizzare la firma elettronica o l'identificazione elettronica; promuove l'interoperabilità dell'identificazione elettronica transfrontaliera nel settore dei servizi finanziari e chiede che siano garantite condizioni eque tra gli Stati membri (ed eventualmente anche nei paesi del SEE e in Svizzera); chiede inoltre alla Commissione di valutare con urgenza gli attuali ostacoli normativi frapposti alle tecniche di identificazione elettronica e sottolinea che qualsiasi iniziativa adottata dovrebbe essere tecnologicamente neutrale;

36.  ribadisce la necessità per la Commissione di identificare e rimuovere le barriere normative all'utilizzo dei sistemi di firma elettronica paneuropei per la sottoscrizione di servizi finanziari, agevolando la gestione digitale transfrontaliera a livello di UE, senza tuttavia pregiudicare il livello di sicurezza dei sistemi esistenti né la loro conformità ai requisiti della quarta direttiva antiriciclaggio;

Azione 12 – Vendita online di servizi finanziari

37.  sottolinea la necessità di adeguare l'attuale quadro giuridico dell'UE al mondo digitale, al fine di contrastare i rischi per la protezione dei consumatori correlati alle vendite online a distanza e creando nel contempo nuove opportunità commerciali per le start-up e le imprese di tecnologia finanziaria europee; evidenzia i rischi per i consumatori associati ai giochi d'azzardo online celati come prodotti finanziari, ossia opzioni binarie; ritiene che una vigilanza europea forte e armonizzata sia necessaria per tutelare i consumatori ed evitare lacune normative; sottolinea che gli standard europei di protezione dei consumatori sono validi a prescindere dal ricorso a canali di distribuzione tradizionali o moderni;

38.  sottolinea l'importanza della sicurezza informatica e si rammarica del fatto che nel suo piano d'azione la Commissione non affronti le questioni relative alla cibersicurezza; invita pertanto la Commissione a garantire che tali questioni siano incluse nei lavori della task force;

39.  sottolinea la necessità di mantenere le banche tradizionali che forniscono un servizio pubblico essenziale e sono particolarmente utili per le PMI, gli anziani e i consumatori vulnerabili, che presumibilmente utilizzano meno i servizi bancari elettronici e prediligono l'interazione personale; riconosce che la chiusura di filiali impoverisce l'infrastruttura finanziaria a livello locale e può essere estremamente dannosa per le comunità;

40.  constata che un uso crescente dei dati dei consumatori o dei megadati da parte degli istituti finanziari può essere vantaggioso per i consumatori, come lo sviluppo di offerte più ad hoc, segmentate e meno costose, sulla base di una più efficiente attribuzione del rischio e del capitale; è preoccupato, d'altro canto, per lo sviluppo di una fissazione dinamica dei prezzi e per le sue potenzialità di condurre a risultati peggiori per i consumatori per quanto riguarda la comparabilità delle offerte e quindi l'effettiva concorrenza e il raggruppamento e la messa in comune del rischio nel settore creditizio e assicurativo;

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41.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
(2) GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.
(3) GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.
(4) GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34.
(5) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(6) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.
(7) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214.
(8) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1.
(9) GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.
(10) GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0434.
(12) Testi approvati, P8_TA(2017)0211.
(13) Testi approvati, P8_TA(2017)0027.

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