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Testi approvati
Martedì 12 settembre 2017 - Strasburgo
Richiesta di revoca dell'immunità di Marie-Christine Boutonnet
 Nomina di Simon Busuttil al comitato di cui all'articolo 255 TFUE
 Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ***
 Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ***
 Attuazione della direttiva sulla mediazione
 Funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio
 Una strategia spaziale per l'Europa
 Formazione accademica continua e a distanza quale parte della strategia europea per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita
 Abrogazione di regolamenti obsoleti relativi ai settori della navigazione interna e del trasporto di merci su strada ***I
 Promozione della connettività internet nelle comunità locali ***I
 Misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ***I
 Caccia alla balena in Norvegia
 Adesione dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
 Impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'UE sulle catene globali del valore

Richiesta di revoca dell'immunità di Marie-Christine Boutonnet
PDF 162kWORD 49k
Decisione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM))
P8_TA(2017)0317A8-0259/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Marie-Christine Boutonnet, trasmessa il 14 aprile 2017 dal ministero della giustizia della Repubblica francese, sulla base di una richiesta del Procuratore generale della Corte d'appello di Parigi, e comunicata in Aula il 26 aprile 2017 nel quadro di un procedimento pendente davanti ai giudici istruttori del Tribunal de Grande Instance di Parigi (“pôle financier”), relativo, tra l’altro, a un'istruttoria su un presunto caso di appropriazione indebita in relazione a fondi ricevuti a titolo di contratto di assistente parlamentare per una specifica persona,

–  avendo ascoltato Jean-François Jalkh, in sostituzione di Marie-Christine Boutonnet, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013(1),

–  visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0259/2017),

Α.  considerando che i giudici istruttori del Tribunal de Grande Instance di Parigi hanno chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Marie-Christine Boutonnet per ascoltarla in relazione a una presunzione di reato;

Β.  considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

C.  considerando che l'articolo 26 della Costituzione francese sancisce che nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea di cui fa parte, tranne in caso di flagranza o di condanna definitiva;

D.  considerando che i giudici istruttori ritengono che gli accertamenti effettuati nel quadro dell'indagine preliminare e dell'istruttoria sembrano confermare i sospetti inizialmente manifestati dal Parlamento europeo in merito a un certo numero di assistenti parlamentari di deputati europei affiliati al Front National;

E.  considerando, in particolare, che dall'organigramma del Front National pubblicato nel febbraio 2015 si evince che nell'organigramma stesso figuravano 15 deputati al Parlamento europeo, 21 assistenti parlamentari locali e 5 assistenti parlamentari accreditati; che alcuni assistenti parlamentari hanno indicato come luogo di lavoro, talvolta a tempo pieno, la sede del Front National a Nanterre; che la maggior parte dei contratti di lavoro degli assistenti parlamentari fa riferimento a mansioni identiche e generiche, senza fornire alcun elemento specifico;

F.  considerando che le indagini hanno inoltre evidenziato tre situazioni che portano a dubitare del fatto che gli assistenti interessati abbiano effettivamente svolto attività connesse al Parlamento europeo:

   contratti di lavoro come assistente parlamentare europeo intercalati tra due contratti di lavoro con il Front National;
   cumulo di contratti di lavoro come assistenti parlamentari presso il Parlamento europeo e di contratti di lavoro con il Front National;
   contratti di lavoro con il Front National immediatamente successivi a periodi coperti da contratti di lavoro come assistenti parlamentari europei;

G.  considerando che, in occasione di una perquisizione condotta nel febbraio 2016 presso la sede del Front National, sono stati sequestrati alcuni documenti nell'ufficio del tesoriere del Front National da cui emerge la volontà del partito di realizzare "risparmi" ponendo a carico del Parlamento europeo le retribuzioni dei dipendenti del partito in virtù della loro qualifica di assistenti parlamentari;

H.  considerando che i giudici istruttori reputano necessario ascoltare la versione dei fatti di Marie-Christine Boutonnet riguardo ai fondi percepiti per il contratto di uno specifico assistente parlamentare; che il 6 marzo 2017 detto assistente è stato accusato di occultamento di appropriazione indebita tra il settembre 2014 e il febbraio 2015; che, interrogato dai due giudici istruttori, l'assistente ha invocato il diritto al silenzio;

I.  considerando che Marie-Christine Boutonnet ha rifiutato di ottemperare alle convocazioni notificate dagli inquirenti e dai giudici istruttori in relazione alla sua possibile incriminazione per appropriazione indebita tra il settembre 2014 e il febbraio 2015;

J.  considerando che, da allora, Marie-Christine Boutonnet sembra sia stata ascoltata dai giudici istruttori di Parigi;

K.  considerando che è nondimeno opportuno revocare l'immunità della deputata interessata, poiché solo il Parlamento può revocare l'immunità di un deputato;

L.  considerando che in questo caso occorre chiaramente rispondere alla richiesta di revoca dell’immunità e che non vi è prova di fumus persecutionis, in particolare in considerazione del fatto che, sulla base di imputazioni simili, sono in corso procedimenti nei confronti di deputati di altri gruppi politici e di altre nazionalità;

1.  decide di revocare l'immunità di Marie-Christine Boutonnet;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all’autorità competente della Repubblica francese e a Marie-Christine Boutonnet.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Nomina di Simon Busuttil al comitato di cui all'articolo 255 TFUE
PDF 144kWORD 46k
Decisione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 che propone la nomina di Simon Busuttil al comitato di cui all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2017/2132(INS))
P8_TA(2017)0318B8-0503/2017

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 255, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 120 del suo regolamento,

–  vista la proposta della commissione giuridica (B8-0503/2017),

A.  considerando che Simon Busuttil soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 225, secondo comma, TFUE;

1.  propone la nomina di Simon Busuttil a membro del comitato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Presidente della Corte di giustizia.


Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ***
PDF 233kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))
P8_TA(2017)0319A8-0254/2017

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (11782/2016),

–  visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari (12124/2016),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0123/2017),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0254/2017),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Islanda.


Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ***
PDF 232kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))
P8_TA(2017)0320A8-0256/2017

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (12146/2016),

–  visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (12147/2016),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0129/2017),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0256/2017),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Islanda.


Attuazione della direttiva sulla mediazione
PDF 175kWORD 54k
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (la "direttiva sulla mediazione") (2016/2066(INI))
P8_TA(2017)0321A8-0238/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale(1) (la "direttiva sulla mediazione"),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (COM(2016)0542),

–  vista la raccolta di analisi approfondite della direzione generale delle Politiche interne dal titolo "The implementation of the Mediation Directive – 29 November 2016" (L'attuazione della direttiva sulla mediazione – 29 novembre 2016)(2),

–  visto lo studio della Commissione dal titolo "Study for an evaluation and implementation of Directive 2008/52/EC – the 'Mediation Directive'"(Studio per una valutazione e attuazione della direttiva 2008/52/CE – la "direttiva sulla mediazione") del 2014(3),

–  visto lo studio della direzione generale delle Politiche interne dal titolo "Rebooting the Mediation Directive: Assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU" (Riesame della direttiva sulla mediazione: valutazione dell'impatto limitato della sua attuazione e proposta di misure per incrementare il numero di mediazioni nell'UE)(4),

–  vista la valutazione dell'attuazione europea della direttiva sulla mediazione elaborata dall'unità Valutazione d'impatto ex post dei Servizi di ricerca del Parlamento europeo (EPRS)(5),

–  visto lo studio della direzione generale delle Politiche interne dal titolo "Quantifying the cost of not using mediation – a data analysis" (Quantificare i costi derivanti dal mancato ricorso alla mediazione – un'analisi dei dati)(6),

–  visti l'articolo 67 e l'articolo 81, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0238/2017),

A.  considerando che la direttiva 2008/52/CE è stata un'importante pietra miliare per quanto riguarda l'introduzione e l'uso delle procedure di mediazione nell'Unione europea; che, sebbene la sua attuazione differisca notevolmente tra gli Stati membri, in funzione della previa esistenza o meno di sistemi di mediazione nazionali, e che alcuni Stati membri hanno optato per un'applicazione relativamente letterale delle sue disposizioni, altri per una revisione approfondita di modalità alternative di risoluzione delle controversie (come, ad esempio, nel caso dell'Italia, dove il ricorso alla procedura di mediazione è sei volte superiore rispetto al resto d'Europa), mentre altri ancora hanno ritenuto che le disposizioni nazionali in vigore fossero già in linea con la direttiva sulla mediazione;

B.  considerando che la maggior parte degli Stati membri ha esteso l'ambito di applicazione delle rispettive misure di recepimento nazionali anche ai casi nazionali e solo tre Stati membri hanno scelto di trasporre la direttiva unicamente per quanto riguarda i casi transfrontalieri(7), producendo un impatto decisamente positivo sugli ordinamenti degli Stati membri e sulle categorie di controversie interessate;

C.  considerando che le difficoltà emerse nella fase di trasposizione della direttiva riflettono in larga parte le divergenze di cultura giuridica tra gli ordinamenti nazionali; che occorre pertanto dare priorità al cambiamento di mentalità giuridica attraverso lo sviluppo di una cultura della mediazione basata sulla risoluzione amichevole delle controversie – una questione che è stata ripetutamente sollevata dalle reti europee di professionisti del diritto fin dalla genesi della direttiva dell'Unione e poi nella sua trasposizione nazionale da parte degli Stati membri;

D.  considerando che l'applicazione della direttiva sulla mediazione ha apportato un valore aggiunto dell'UE sensibilizzando i legislatori nazionali in merito ai vantaggi della mediazione e determinando un certo grado di armonizzazione per quanto riguarda il diritto procedurale e le varie pratiche negli Stati membri;

E.  considerando che la mediazione, in quanto procedura extragiudiziale alternativa, volontaria e confidenziale, può essere uno strumento utile per alleviare il carico dei sistemi giudiziari in taluni casi e fatte salve le necessarie misure di salvaguardia, dal momento che consente alle persone fisiche e giuridiche di comporre le controversie rapidamente e a basso costo – tenuto conto che l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari viola la Carta dei diritti fondamentali – garantendo nel contempo un migliore accesso alla giustizia e contribuendo alla crescita economica;

F.  considerando che è evidente che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 della direttiva sulla mediazione, vale a dire promuovere il ricorso alla mediazione e in particolare garantire "un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario", non sono stati raggiunti, visto che la mediazione è utilizzata mediamente in meno dell'1 % dei casi nei tribunali della maggior parte degli Stati membri(8);

G.  considerando che la direttiva sulla mediazione non ha creato un sistema dell'Unione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in senso stretto, ad eccezione dell'introduzione di disposizioni specifiche riguardanti i termini di prescrizione e decadenza nei procedimenti di mediazione e per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza per i mediatori e il loro personale amministrativo;

Conclusioni principali

1.  si compiace che, in molti Stati membri, i sistemi di mediazione siano stati recentemente sottoposti a modifiche e revisioni, mentre in altri siano previste modifiche della legislazione applicabile(9);

2.  deplora che solo tre Stati membri abbiano scelto di trasporre la direttiva solo per quanto riguarda i casi transfrontalieri e osserva che esistono alcune difficoltà in relazione al funzionamento pratico dei sistemi di mediazione nazionali, principalmente dovute alla tradizione del contraddittorio e all'assenza di una cultura della mediazione negli Stati membri, al basso livello di conoscenza della mediazione nella maggioranza degli Stati membri, nonché a un'insufficiente conoscenza di come trattare i casi transfrontalieri e del funzionamento dei meccanismi di controllo della qualità per i mediatori(10);

3.  sottolinea che tutti gli Stati membri prevedono la possibilità che gli organi giurisdizionali invitino le parti a ricorrere alla mediazione o, almeno, a partecipare a sessioni informative sulla mediazione; osserva che, in determinati Stati membri, la partecipazione a dette sessioni informative è obbligatoria, su ordine del giudice(11) o per legge per determinate controversie, come nel caso del diritto di famiglia(12); rileva altresì che determinati Stati membri fanno obbligo agli avvocati di informare i propri clienti circa la possibilità di ricorrere alla mediazione o richiedono che nelle domande presentate all'organo giurisdizionale sia indicato se il tentativo di mediazione è stato esperito o se sussistono motivi che lo ostacolano; osserva che l'articolo 8 della direttiva sulla mediazione assicura che alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di essere ascoltate in tribunale a causa del tempo trascorso in mediazione; sottolinea che, a tale riguardo, gli Stati membri non hanno segnalato nessun problema;

4.  constata altresì che molti Stati membri forniscono alle parti incentivi finanziari affinché ricorrano alla mediazione, sotto forma di riduzione dei costi o di assistenza legale, o prevedendo sanzioni per il rifiuto ingiustificato di valutare il ricorso alla mediazione; osserva che i risultati conseguiti in questi paesi dimostrano che la mediazione può garantire una risoluzione extragiudiziale delle controversie rapida e con un buon rapporto costi-efficacia, grazie a procedure adeguate alle necessità delle parti;

5.  ritiene che l'adozione di codici di condotta costituisca un importante strumento per assicurare la qualità della mediazione; osserva a tale riguardo che il Codice europeo di condotta per mediatori è direttamente utilizzato dalle parti in causa o è fonte di ispirazione per i codici nazionali o di settore; osserva inoltre che la maggior parte degli Stati membri dispone di procedure di accreditamento obbligatorie per i mediatori e di registri di mediatori;

6.  deplora la difficoltà di ottenere dati statistici globali sulla mediazione, inclusi il numero di casi mediati, la durata media e le percentuali di successo delle procedure di mediazione; osserva che, in assenza di una banca dati affidabile, è molto difficile promuovere ulteriormente la mediazione e accrescere la fiducia dei cittadini nella sua efficacia; sottolinea, d'altro canto, il ruolo sempre più importante della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale nel migliorare la raccolta dei dati nazionali sull'applicazione della direttiva sulla mediazione;

7.  si compiace della particolare importanza della mediazione nell'ambito del diritto di famiglia (soprattutto in procedimenti riguardanti la custodia dei figli, i diritti di accesso e i casi di sottrazione di minore), in quanto può creare un'atmosfera costruttiva di discussione e garantire rapporti equi tra i genitori; osserva inoltre che le composizioni amichevoli tendono a essere durature e nell'interesse superiore del minore, dal momento che possono riguardare, oltre alla residenza principale del minore, le disposizioni di visita o gli accordi relativi al mantenimento del minore; sottolinea al riguardo l'importante ruolo svolto dalla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, che elabora raccomandazioni intese a incrementare l'uso della mediazione familiare in un contesto transfrontaliero, in particolare nei casi di sottrazione di minore;

8.  sottolinea l'importanza di sviluppare e mantenere una sezione separata del portale europeo della giustizia elettronica dedicata alla mediazione transfrontaliera nell'ambito del diritto di famiglia, che fornisca informazioni sui sistemi di mediazione nazionali;

9.  accoglie con favore, pertanto, l'impegno della Commissione di cofinanziare diversi progetti volti a promuovere la mediazione e la formazione per i giudici e altri operatori della giustizia negli Stati membri;

10.  sottolinea che, ferma restando la natura volontaria della mediazione, è necessario adottare ulteriori misure per garantire l'esecutività degli accordi mediati in maniera rapida e accessibile, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto dell'Unione e nazionale; rammenta a tale riguardo che l'esecutività a livello nazionale di un accordo raggiunto dalle parti in uno Stato membro è, di norma, subordinata all'omologazione di un'autorità pubblica, il che dà origine a costi supplementari e richiede molto tempo per le parti dell'accordo, e può pertanto influire negativamente sulla circolazione di accordi di mediazione esteri, soprattutto nel caso di controversie minori;

Raccomandazioni

11.  invita gli Stati membri a profondere maggiori sforzi per incoraggiare il ricorso alla mediazione nelle controversie civili e commerciali, anche attraverso opportune campagne di informazione che forniscano ai cittadini e alle persone giuridiche informazioni adeguate e complete sulla validità della procedura e sui suoi vantaggi in termini di economicità dei tempi e delle spese, nonché per assicurare una migliore cooperazione tra i professionisti della giustizia a tal fine; sottolinea al riguardo la necessità di uno scambio di migliori pratiche nelle varie giurisdizioni nazionali, sostenuto da misure adeguate a livello di Unione, al fine di aumentare la consapevolezza dell'utilità della mediazione;

12.  invita la Commissione a valutare la necessità di elaborare norme di qualità a livello di Unione relative alla fornitura di servizi di mediazione, segnatamente sotto forma di norme minime a garanzia della coerenza, pur tenendo conto del diritto fondamentale di accesso alla giustizia e delle differenze locali nelle culture della mediazione, così da promuovere ulteriormente il ricorso a tale istituto;

13.  invita inoltre la Commissione a valutare la necessità per gli Stati membri di creare e mantenere registri nazionali dei procedimenti mediati, che potrebbero costituire una fonte di informazione per la Commissione, ma anche essere utilizzati dai mediatori nazionali per trarre vantaggio dalle migliori pratiche europee; sottolinea che qualsiasi registro deve essere creato nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679)(13);

14.  chiede alla Commissione di effettuare uno studio dettagliato sugli ostacoli alla libera circolazione degli accordi di mediazione esteri nell'Unione e sulle varie opzioni esistenti per promuovere l'utilizzo della mediazione quale modalità valida, accessibile ed efficace di risoluzione delle controversie interne e transfrontaliere nell'Unione, tenendo conto dello Stato di diritto e degli attuali sviluppi internazionali in questo ambito;

15.  invita la Commissione, nel contesto della riflessione sulla revisione normativa, a trovare soluzioni al fine di estendere, se possibile, l'ambito di applicazione della mediazione anche ad altre questioni civili o amministrative; sottolinea tuttavia che è necessario prestare particolare attenzione ai risvolti che la mediazione può avere su alcune tematiche sociali, ad esempio il diritto di famiglia; raccomanda al riguardo alla Commissione e agli Stati membri di applicare e mettere in atto misure di salvaguardia adeguate nei processi di mediazione al fine di limitare i rischi per le parti più deboli e proteggerle da eventuali abusi di processo o di posizione imputabili alle parti più forti, nonché di fornire dati statistici pertinenti ed esaustivi; sottolinea inoltre l'importanza di assicurare il rispetto di criteri di equità in materia di costi, con particolare riguardo alle tutele per le categorie svantaggiate; osserva tuttavia che la mediazione potrebbe perdere attrattività e valore aggiunto se dovessero essere introdotti standard troppo stringenti per le parti;

o
o   o

16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(2) PE 571.395.
(3) http://bookshop.europa.eu/en/study-for-an-evaluation-and-implementation-of-directive-2008-52-ec-the-mediation-directive--pbDS0114825/
(4) PE 493.042.
(5) PE 593.789.
(6) PE 453.180.
(7) Si veda COM(2016)0542, pag. 5.
(8) PE 571.395, pag. 25.
(9) Croazia, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Ungheria.
(10) Si veda COM(2016)0542, pag. 4.
(11) Ad esempio nella Repubblica ceca.
(12) Ad esempio in Lituania, Lussemburgo, Inghilterra e Galles.
(13) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.


Funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio
PDF 182kWORD 55k
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sul funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio (2016/2244(INI))
P8_TA(2017)0322A8-0199/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sul Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate(1), in particolare il paragrafo 29,

–  vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare(2),

–  visto lo studio sul franchising commissionato dalla commissione IMCO, dell'aprile 2016(3),

–  visto lo studio commissionato dalla commissione IMCO dal titolo "Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU" (prospettiva giuridica del quadro normativo e sfide per il franchising nell'UE), del settembre 2016(4),

–  visto il briefing dal titolo "Future Policy Options in Franchising in the EU: Confronting Unfair Trading Practices" (future opzioni politiche nell'ambito del franchising nell'UE: come affrontare le pratiche commerciali sleali)(5),

–  visto il workshop dal titolo "Relations between franchisors and franchisees: regulatory framework and current challenges" (relazioni tra affilianti e affiliati: quadro normativo e sfide attuali), organizzato dalla commissione IMCO il 12 luglio 2016,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8‑0199/2017),

A.  considerando che non esiste una definizione comune europea di franchising e che gli accordi di franchising variano da un'azienda all'altra, ma che una delle loro caratteristiche principali è il partenariato contrattuale su base volontaria tra imprenditori o persone fisiche o giuridiche finanziariamente e giuridicamente indipendenti le une dalle altre, per mezzo del quale una parte (l'affiliante) concede all'altra parte (l'affiliato) il diritto di utilizzare la sua formula di franchising, il suo nome e i suoi marchi e condivide il suo know-how, sulla base delle proprie competenze tecniche e organizzative e offrendo assistenza per il periodo di validità dell'accordo, laddove i clienti fanno affidamento sull'unità del sistema di franchising e l'intento comune di affiliante e affiliato è quello di consentire la rapida acquisizione di nuovi mercati con investimenti limitati e maggiori possibilità di successo;

B.  considerando che, nella sua risoluzione dell'11 dicembre 2013, il Parlamento ha accolto con favore il franchising in quanto modello commerciale che sostiene le nuove imprese e la proprietà delle piccole imprese, ma ha rilevato l'esistenza, in taluni casi, di clausole contrattuali abusive e ha chiesto termini contrattuali trasparenti ed equi; che, inoltre, in detta risoluzione ha richiamato in particolare l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sui problemi riscontrati dagli affiliati che intendono cedere l'attività o cambiare formula, pur continuando a operare nello stesso settore, e invitato la Commissione a esaminare il divieto di meccanismi di fissazione dei prezzi nei sistemi di franchising nonché gli effetti delle clausole di concorrenza a lungo termine, del diritto di prelazione e del divieto di multifranchising;

C.  considerando che il franchising ha tutto il potenziale per essere un modello commerciale in grado di contribuire al completamento del mercato unico nel settore del commercio al dettaglio, in quanto può rivelarsi uno strumento utile per avviare un'impresa mediante un investimento condiviso tra affiliante e affiliato; che è pertanto motivo di delusione constatare che, attualmente, nell'Unione europea i risultati sono inferiori alle potenzialità, poiché il franchising rappresenta solo l'1,89 % del PIL, contro il 5,95 % negli USA e il 10,83 % in Australia, e che l'83,5 % del volume d'affari del franchising è concentrato in appena sette Stati membri(6), motivo per cui è importante incoraggiare una maggiore diffusione di questo modello commerciale in tutta l'UE;

D.  considerando che il franchising presenta, potenzialmente, una significativa dimensione transfrontaliera, è importante per il funzionamento del mercato interno e può dunque contribuire alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo delle PMI e dell'imprenditoria nonché all'acquisizione di nuove capacità e competenze;

E.  considerando che la legislazione vigente che disciplina il franchising come modello commerciale varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, il che crea ostacoli tecnici e potrebbe scoraggiare sia gli affilianti che gli affiliati dall'espandere la propria attività oltre confine; che ciò può a sua volta ripercuotersi sui consumatori finali limitando le loro possibilità di scelte;

F.  considerando che vi sono differenze tra formule rigide ("hard") e morbide ("soft") di franchising, a seconda delle condizioni contenute nell'accordo di franchising; che, inoltre, modelli commerciali alternativi come i "gruppi di dettaglianti indipendenti" presentano caratteristiche peculiari e dovrebbero essere vincolati dalle regole che governano il franchising solo nella misura in cui corrispondono alla definizione di franchising;

G.  considerando che i dati sul funzionamento del franchising nei vari settori sono scarsi, dato che le informazioni importanti non sono messe per iscritto oppure, spesso, sono reperibili solo nelle lettere di accompagnamento dell'accordo di franchising, che sono riservate e quindi non pubbliche; che a livello dell'UE non esiste un meccanismo per raccogliere informazioni sulle clausole contrattuali potenzialmente abusive o sull'esecuzione sleale dei contratti, motivo per cui è necessaria una piattaforma contenente queste importanti informazioni affinché affilianti e affiliati siano maggiormente consapevoli dei loro diritti e doveri;

H.  considerando che il commercio elettronico si sta diffondendo sempre più e viene utilizzato in misura sempre maggiore dai consumatori e che dovrebbe pertanto essere preso maggiormente in considerazione negli accordi di franchising; che nel quadro della realizzazione del mercato unico digitale è dunque opportuno prestare specificamente attenzione alle possibili tensioni fra affilianti e affilianti in relazione al commercio elettronico, ad esempio per quanto concerne il diritto di esclusività dell'affiliato per una determinata zona geografica, e alla crescente importanza che i dati sui consumatori rivestono per il successo dei modelli commerciali di franchising, in particolare in considerazione del fatto che, attualmente, gli accordi di franchising non contengono disposizioni in proposito, dando adito a incertezze e conflitti inutili;

I.  considerando che la Commissione ha definito le pratiche commerciali sleali quali "pratiche che si discostano ampiamente dalla buona condotta commerciale, sono in contrasto con la buona fede e la correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale all'altro partner"(7);

1.  ritiene che il franchising, visto il suo attuale sottoutilizzo nell'UE rispetto ad altre economie sviluppate, possa svolgere un ruolo ancora più importante per il completamento del mercato unico nel settore del commercio al dettaglio;

2.  reputa importante che gli Stati membri applichino misure efficaci contro le pratiche commerciali sleali nel settore del franchising, ma rileva che in proposito esistono tuttora notevoli disparità e differenze tra gli Stati membri; ritiene dunque importante formulare orientamenti non legislativi omogenei, che riflettano le migliori prassi sul funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio;

3.  invita la Commissione a introdurre orientamenti in materia di contratti di franchising per definire più chiaramente il contesto normativo di tali contratti, garantendo il rispetto delle norme sul lavoro e un servizio adeguato e di qualità;

4.  ritiene che, data la forte componente frontaliera nel franchising, sia raccomandabile un approccio uniforme per intervenire sulle pratiche commerciali sleali a livello dell'UE;

5.  riconosce che, sebbene a livello nazionale siano state adottate disposizioni normative a tutela degli affiliati, l'accento è stato posto sulla fase precontrattuale, imponendo obblighi di comunicazione agli affilianti; deplora che i sistemi nazionali non abbiano previsto meccanismi di esecuzione atti a garantire efficacemente la continuità del rapporto di franchising;

6.  osserva che gli affiliati rappresentano spesso la parte contraente più debole, in particolare quando si tratta di PMI, poiché solitamente la formula di franchising viene elaborata dall'affiliante e gli affiliati tendono a essere finanziariamente più deboli e potrebbero dunque essere meno informati dell'affiliante, ritrovandosi di conseguenza a dipendere dalle competenze professionali di quest'ultimo; sottolinea che i sistemi di franchising sono fortemente dipendenti dalla corretta cooperazione tra affiliante e affiliati, dal momento che si basano su una corretta attuazione ad opera di tutte le parti;

7.  ricorda che il franchising è una relazione contrattuale tra due aziende giuridicamente indipendenti;

8.  sottolinea che la regolamentazione dovrebbe mantenere e accrescere la fiducia del mercato nel franchising quale modello commerciale, in quanto tale modello favorisce l'imprenditorialità non solo a livello delle microimprese e delle piccole e medie imprese che diventano affilianti, ma anche dei soggetti privati che diventano affiliati;

9.  osserva che gli affilianti si sono organizzati a livello sia nazionale che europeo per rappresentare i propri interessi, mentre spesso gli affiliati non dispongono di tali organizzazioni rappresentative che difendono i loro interessi collettivi e continuano a operare perlopiù su base individuale;

10.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il dialogo tra affilianti, affiliati e responsabili decisionali, a favorire la creazione di associazioni di rappresentanza degli affiliati e a garantire che la loro voce sia ascoltata ogni qualvolta si elaborino politiche o leggi che li potrebbero riguardare, al fine di garantire una rappresentanza più equa delle parti, pur ribadendo che l'adesione a tali organizzazioni deve restare facoltativa;

11.  sottolinea che vi è una persistente mancanza di informazioni sul funzionamento del franchising nel settore della vendita al dettaglio e invita gli Stati membri a designare, in cooperazione con la Commissione, punti di contatto dove ottenere informazioni, ove disponibili, sui problemi incontrati da affilianti e affiliati; invita altresì la Commissione a migliorare la raccolta di informazioni a livello dell'UE, basandosi tra l'altro sui dati forniti dai suddetti punti di contatto, garantendo al contempo la riservatezza delle informazioni così acquisite;

12.  invita la Commissione ad analizzare il funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio, anche per quanto concerne l'esistenza di clausole contrattuali abusive o di altre pratiche commerciali sleali, e a chiedere a Eurostat di prestare attenzione a questo modello nel raccogliere informazioni statistiche sul settore, senza ulteriori oneri amministrativi o di altro tipo per gli imprenditori;

13.  prende atto del codice deontologico europeo del franchising, elaborato dall'Associazione europea del franchising (EFF), quale strumento potenzialmente efficace per promuovere le migliori prassi nel settore del franchising mediante l'autoregolamentazione, ma osserva anche che esso è stato oggetto di severe critiche da parte degli affiliati, i quali hanno messo in rilievo, tra le altre cose, il fatto che, prima della sua revisione nel 2016, il codice formulava in termini più rigorosi gli impegni dell'affiliante; incoraggia affilianti e affiliati a garantire una rappresentanza equa ed equilibrata di entrambe le parti onde pervenire a una soluzione adeguata;

14.  si rammarica, tuttavia, del fatto che il codice riguardi solo una piccola minoranza degli operatori di franchising dell'Unione europea, dal momento che la maggioranza non aderisce né all'EFF né alle associazioni nazionali che l'hanno adottato e che diversi Stati membri non hanno associazioni nazionali di franchising;

15.  prende atto delle preoccupazioni esistenti in relazione alla mancanza di un meccanismo di esecuzione indipendente che accompagni il codice deontologico europeo e rileva che, in alcuni Stati membri, questa mancanza ha portato all'introduzione di norme volte a prevenire e contrastare le pratiche commerciali sleali nel settore del franchising;

16.  ricorda che il codice deontologico consiste di una serie di regole accettate dagli affilianti che si aggiungono alle regole imposte dalla legge; è convinto che il codice deontologico dovrebbe continuare a rappresentare un valore aggiunto per chiunque sia disposto a rispettare tali regole;

17.  reputa necessario valutare l'efficacia del quadro di autoregolamentazione e della Supply Chain Initiative (iniziativa della catena di approvvigionamento) dell'UE, in quanto l'affiliazione alle associazioni nazionali di franchising è una condizione preliminare per la partecipazione a detta iniziativa;

18.  osserva che gli accordi di franchising dovrebbero rispettare pienamente i principi di un partenariato equilibrato, nell'ambito del quale affiliante e affiliato devono mantenere un comportamento reciproco ragionevole e leale e risolvere reclami, vertenze e controversie attraverso una comunicazione sincera, trasparente, ragionevole e diretta;

19.  invita gli Stati membri a trasmettere alla Commissione i reclami e le altre informazioni pertinenti ricevuti tramite un punto di contatto o in altro modo; invita la Commissione a elaborare, sulla base di tali informazioni, un elenco non esaustivo di pratiche commerciali sleali, che dovrebbe essere pubblicato e reso accessibile a tutti gli interessati; invita inoltre la Commissione a istituire, se necessario, una piattaforma di esperti per acquisire ulteriori informazioni sulla prassi del franchising nel settore del commercio al dettaglio, e in particolare su qualsiasi tipo di pratica commerciale sleale;

20.  segnala, in particolare, la necessità di principi specifici per garantire l'equilibrio dei diritti e obblighi contrattuali delle parti, quali informazioni precontrattuali chiare, corrette e complete, che includano informazioni sul rendimento della formula di franchising, sia in termini generali che relativamente all'ubicazione prevista dell'affiliato, chiare limitazioni circa i requisiti di riservatezza, che dovrebbero essere disponibili per iscritto e con sufficiente anticipo prima della firma dell'accordo, e l'introduzione di un periodo di riflessione di cinque giorni dopo la firma dell'accordo; richiama altresì l'attenzione sulla necessità che l'affiliante assicuri, se del caso, all'affiliato un'assistenza tecnica e commerciale continuativa durante il periodo di validità dell'accordo;

21.  sottolinea che l'affiliante dovrebbe fornire agli affiliati una formazione iniziale specializzata, ove necessario, nonché orientamenti e informazioni adeguati durante il periodo di validità dell'accordo;

22.  ricorda che gli affiliati hanno l'obbligo di profondere il massimo impegno per la crescita dell'attività in franchising e per la salvaguardia dell'identità comune e della reputazione della rete di franchising, nonché di collaborare lealmente, a tale fine, con tutti i partner della rete e di rispettare i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alla formula del franchising così come il diritto di concorrenza;

23.  aggiunge, tuttavia, che gli affilianti impongono a volte agli affiliati di acquistare prodotti e servizi non legati alla formula del franchising; ritiene che una siffatta richiesta non debba essere considerata parte dell'obbligo degli affiliati di salvaguardare l'identità comune e la reputazione della rete di franchising, ma che possa facilmente costituire una pratica commerciale sleale;

24.  sottolinea che le clausole di non concorrenza dovrebbero essere formulate in maniera chiara, essere ragionevoli e proporzionate e non dovrebbero applicarsi per un periodo di durata superiore a quella strettamente necessaria, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza potenziale per gli affiliati di cambiare la formula del franchising nel caso in cui cambi la zona in cui operano e, di conseguenza, la domanda di prodotti o servizi;

25.  prende atto delle problematiche che insorgono in relazione alle vendite online, che costituiscono una parte sempre più importante del modello commerciale del franchising, ma che non sono contemplate dagli accordi di franchising tradizionali, che non tengono conto dell'effetto che le vendite online potrebbero avere sulle disposizioni in essi contenute; propone pertanto di inserire, ove opportuno, negli accordi di franchising disposizioni relative alle vendite online, in particolare nei casi in cui vi è uno squilibrio tra il potere dell'affiliante e dell'affiliato, segnatamente quando quest'ultimo è una PMI;

26.  invita la Commissione ad avviare una consultazione pubblica al fine di ottenere informazioni imparziali circa la reale situazione del franchising e a elaborare orientamenti non legislativi, che riflettano le migliori prassi, sul funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio, in particolare in relazione ai più recenti sviluppi tecnologici e di mercato, come le vendite online, e a presentare tali orientamenti al Parlamento entro gennaio 2018; invita in proposito la Commissione ad analizzare gli strumenti di autoregolamentazione esistenti nonché le prassi giuridiche degli Stati membri in materia di franchising nel settore del commercio al dettaglio e a presentare le proprie conclusioni al Parlamento, incluse raccomandazioni sulle misure da adottare per sviluppare ulteriormente il settore del franchising nell'UE;

27.  sottolinea che il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto attivamente in tutti i lavori relativi al franchising nel settore al dettaglio, segnatamente nell'adeguamento dei regolamenti e delle direttive in materia al fine di rendere più coerente e logico il quadro normativo;

Diritto della concorrenza

28.  sottolinea la necessità di un'applicazione omogenea, in tutti gli Stati membri, del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate(8), e deplora la mancanza di informazioni circa la sua applicazione;

29.  ritiene che la Commissione dovrebbe verificare se l'efficacia di tale regolamento non sia compromessa dalla mancanza di omogeneità nella sua applicazione negli Stati membri e se il regolamento sia in linea con i recenti sviluppi del mercato, in particolare per quanto concerne le clausole post-contrattuali oggetto di esenzione e le condizioni di acquisto;

30.  è dell'avviso che la Commissione dovrebbe verificare in che misura sarebbe possibile migliorare l'applicazione del regolamento mediante un meccanismo di valutazione nel quadro della rete europea delle autorità garanti della concorrenza; sottolinea che l'incoerenza delle misure di follow-up della Commissione è di ostacolo alle attività transfrontaliere di vendita al dettaglio e non assicura parità di condizioni all'interno del mercato unico;

31.  ritiene che una migliore applicazione del regolamento a livello nazionale potrebbe contribuire a migliorare la distribuzione e a incrementare l'accesso al mercato da parte delle imprese di altri Stati membri, e offrirebbe in definitiva maggiori vantaggi al consumatore finale;

32.  ritiene che la Commissione dovrebbe anche analizzare gli effetti involontari del diritto della concorrenza nei singoli Stati membri;

33.  incoraggia la Commissione ad avviare consultazioni pubbliche e a informare il Parlamento in merito all'idoneità del modello su cui si baserà il futuro regolamento di esenzione per categoria;

34.  invita altresì la Commissione a garantire il recupero di eventuali aiuti di Stato illegali ottenuti sotto forma di agevolazioni fiscali nel settore del franchising e a dar prova di fermezza nella conduzione delle indagini in corso; sottolinea inoltre che l'UE deve disporre di una legislazione più chiara in materia di ruling fiscali; invita la Commissione a porre rimedio ad eventuali infrazioni nel settore del franchising al fine di garantire una concorrenza leale in tutto il mercato unico;

35.  invita la Commissione a porre rimedio alle carenze del mercato e ad assicurare un efficace contrasto dell'evasione ed elusione fiscale nel settore del franchising;

36.  invita la Commissione a valutare la necessità di una revisione del regolamento e, in questo contesto, a procedere a verifiche e a informare il Parlamento in merito agli aspetti seguenti: 1) l'impatto dell'approccio trasversale sul funzionamento del franchising; 2) la corrispondenza alla realtà del mercato del modello di franchising adottato nel regolamento; 3) la misura in cui le cosiddette "restrizioni verticali consentite", vale a dire le condizioni alle quali gli affiliati possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, siano proporzionate o abbiano un effetto negativo sul mercato e i consumatori; 4) le nuove sfide per affilianti e affiliati nel contesto del commercio elettronico e della digitalizzazione in generale; 5) la raccolta di informazioni di mercato sulle nuove tendenze, l'evoluzione del mercato per quanto riguarda l'organizzazione in rete e i progressi tecnologici;

37.  invita la Commissione a rivedere le regole relative all'osservanza del regolamento da parte degli Stati membri, la cui applicazione dovrebbe essere opportunamente adeguata ai fini del raggiungimento della finalità perseguita;

o
o   o

38.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 468 del 15.12.2016, pag. 140.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0250.
(3) IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978
(4) IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317
(5) PE 587.325.
(6) Studio commissionato dalla commissione IMCO dal titolo "Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU" (prospettiva giuridica del quadro normativo e sfide per il franchising nell'UE), settembre 2016, pag. 12.
(7) "Affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese", COM(2014)0472.
(8) GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1.


Una strategia spaziale per l'Europa
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 su una strategia spaziale per l'Europa (2016/2325(INI))
P8_TA(2017)0323A8-0250/2017

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 4 e l'articolo 189 del titolo XIX del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

—  vista la comunicazione della Commissione del 26 ottobre 2016 dal titolo "Strategia spaziale per l'Europa" (COM(2016)0705),

–  vista la comunicazione della Commissione del 28 febbraio 2013 dal titolo "Politica industriale dell'UE in materia di spazio" (COM(2013)0108),

–  vista la comunicazione della Commissione del 4 aprile 2011 dal titolo "Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini" (COM(2011)0152),

–  visti la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea" (COM(2016)0587) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0300),

–  visti la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" (COM(2016)0588) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0306),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016 (COM(2016)0590),

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 giugno 2010 dal titolo "Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS)" (COM(2010)0308),

–  visti l'accordo di Parigi e la decisione 1/CP.21 nonché la 21ª conferenza delle parti (COP21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l'11ª conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP11), tenutesi a Parigi (Francia) dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,

–  visto il regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010(1),

–  visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(2),

—  vista la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento(3),

–  visto il regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo(4),

–  viste le pertinenti conclusioni del Consiglio e la dichiarazione ministeriale di Amsterdam del 14 aprile 2016 sulla cooperazione nel campo della guida connessa e automatizzata,

–  visto il manifesto dell'Aia sulla politica spaziale del giugno 2016,

–  vista la dichiarazione congiunta dell'Unione europea e dell'Agenzia spaziale europea su una visione e obiettivi condivisi per il futuro dell'Europa nello spazio, firmata dalla Commissione e dall'Agenzia il 26 ottobre 2016,

–  vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2016 sulle capacità nel settore spaziale per la sicurezza e la difesa europea(5),

—  vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2016 sullo sviluppo del mercato spaziale(6),

–  vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sulla politica industriale dell'UE in materia di spazio - Liberare il potenziale di crescita economica nel settore spaziale(7),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2012 su una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini(8),

–  vista la sua risoluzione del 7 giugno 2011 sui sistemi globali di navigazione via satellite applicati ai trasporti – politica dell'UE a breve e medio termine(9),

–  visto lo studio pubblicato nel gennaio 2016 sullo sviluppo del mercato spaziale in Europa(10),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la pesca (A8-0250/2017),

A.  considerando che i benefici dello spazio per la società sono molteplici e possono portare a un'economia più competitiva per l'Europa, tramite lo sviluppo di numerosi nuovi prodotti e servizi e il sostegno all'agricoltura, alla silvicoltura, alla pesca e ai trasporti marittimi; che la tecnologia satellitare può avere come risultato un migliore accesso alle tecnologie della comunicazione, sistemi di osservazione della Terra ad alta risoluzione che consentono lo scambio di informazioni in tempo reale, una risposta rapida alle catastrofi naturali e controlli di frontiera e di sicurezza più efficaci;

B.  considerando che le tecnologie, i dati e i servizi spaziali possono sostenere svariate politiche pubbliche e priorità strategiche essenziali dell'UE, come ad esempio il rafforzamento del mercato unico digitale, l'incentivazione dell'economia europea e la lotta contro i cambiamenti climatici;

C.  considerando che lo spazio non rappresenta un costo per i cittadini europei bensì un investimento, e che un'ambiziosa strategia spaziale può assicurare l'autonomia dell'UE e il suo posizionamento nel settore strategico dello spazio, stimolando altresì la crescita, la competitività e la creazione di posti di lavoro nell'industria spaziale, in particolare nel campo della produzione, delle operazioni e dei servizi a valle;

D.  considerando che le decisioni politiche adottate nel 2007 dal Parlamento europeo e dal Consiglio hanno portato all'assegnazione di uno stanziamento a favore dei programmi europei di navigazione satellitare – il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) e Galileo – e a un accordo sulla struttura di governance di tali programmi;

1.  si compiace della comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia spaziale per l'Europa" e sostiene il deciso impegno della Commissione a massimizzare i benefici dello spazio per la società e l'economia, ampliare l'uso delle tecnologie e delle applicazioni spaziali a sostegno delle politiche pubbliche, promuovere un settore spaziale europeo innovativo e competitivo a livello globale, rafforzare l'autonomia dell'Europa nello spazio e consolidare il ruolo dell'Europa in quanto attore globale come pure la cooperazione internazionale nello spazio;

2.  ricorda alla Commissione che è fondamentale assicurare la continuità dei programmi spaziali dell'UE e riflettere sulla futura evoluzione di Galileo e Copernico, in particolare allo scopo di creare un clima positivo e prevedibile per gli investimenti nel settore a valle; ritiene che ciò sia possibile soltanto garantendo a lungo termine il finanziamento pubblico dei programmi spaziali di punta e un'infrastruttura di dati a valle, riconoscendo altresì la necessità di una significativa partecipazione del settore privato;

3.  pone in evidenza i risultati conseguiti nello spazio dagli Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea (ESA) e dall'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT) grazie all'impiego di nuove tecnologie, missioni esplorative e capacità nel campo della geo-osservazione e della meteorologia;

4.  ritiene che sia necessario valutare i programmi Galileo e Copernicus prima che la Commissione presenti le sue nuove proposte legislative nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP); è del parere che tale valutazione dovrebbe vertere, tra l'altro: sul futuro ruolo dell'Agenzia del GNSS europeo (GSA) nell'ambito del programma Galileo e sul suo potenziale ruolo nell'ambito del programma Copernicus; sul modo per semplificare le relazioni fra la GSA e l'ESA; sull'attuale divisione tra compiti fondamentali e compiti delegati dell'Agenzia; esorta la Commissione, in tale contesto, a garantire che la GSA disponga delle capacità per assumere nuovi incarichi prima che essi vengano assegnati;

5.  sottolinea che il risultato della valutazione dovrebbe altresì essere preso in considerazione nelle future discussioni sulle relazioni fra l'Unione europea e l'ESA, in base alla dichiarazione congiunta UE-ESA firmata il 26 ottobre 2016; chiede alla Commissione di esaminare, in collaborazione con l'ESA, diverse opzioni che consentano di semplificare il complicato panorama istituzionale della governance spaziale europea, migliorando la ripartizione delle responsabilità ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza sotto il profilo dei costi;

6.  sottolinea che la GSA dovrebbe disporre di personale adeguato per salvaguardare il corretto funzionamento e sfruttamento dei programmi europei GNSS; chiede alla Commissione di verificare l'adeguatezza delle risorse destinate alla GSA, prendendo in considerazione le sue mansioni attuali e future; ritiene che la politica e la procedura di selezione del personale debbano essere adattate in funzione dei nuovi compiti conferiti alla GSA, in conformità dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013;

7.  evidenzia che, per rispondere alle sfide attuali e future, il prossimo bilancio dell'UE dovrebbe includere una dotazione per il settore spaziale più consistente rispetto a quella attuale onde sostenere l'intera catena del valore (segmento spaziale e terrestre, osservazione della Terra, navigazione e comunicazioni) e che tale dotazione deve essere assicurata nel corso del prossimo riesame del QFP; ribadisce che l'efficace sviluppo dei mercati a valle dipende in particolare dalla tempestiva attuazione e dalla continua evoluzione dei programmi Galileo e Copernicus, il cui adeguato finanziamento dovrebbe rappresentare una priorità; sottolinea che nell'ambito delle decisioni di bilancio del prossimo QFP sarà necessario salvaguardare e sviluppare il valore aggiunto europeo e il contributo unico dei programmi spaziali dell'UE;

8.  invita la Commissione a valutare la possibilità di sfruttare le sinergie tra i programmi spaziali dell'Unione al fine di accrescere l'efficacia e l'efficienza sotto il profilo dei costi; ritiene inoltre importante intensificare lo scambio di informazioni tra le agenzie dell'Unione coinvolte nella politica spaziale dell'UE, allo scopo di conseguire ulteriori sinergie; richiama l'attenzione sulla crescente convergenza dei diversi settori di attività; invita la Commissione a pubblicare una relazione annuale sulla natura e la portata della cooperazione fra le agenzie dell'Unione;

9.  sottolinea l'importanza di individuare e affrontare gli attuali ostacoli al funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti e dei servizi basati sulle tecnologie spaziali;

Massimizzare i benefici dello spazio per la società e l'economia dell'UE

10.  evidenzia che i programmi spaziali e i relativi servizi costituiscono risorse fondamentali in ambiti politici e settori economici quali l'energia, il clima, l'ambiente, la sicurezza e la difesa, la salute, l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca, i trasporti, il turismo, il mercato digitale e le comunicazioni mobili, la politica regionale e la pianificazione locale; ritiene che esistano enormi potenzialità nel far fronte alle sfide poste, ad esempio, dalla migrazione, dalla gestione delle frontiere e dallo sviluppo sostenibile; evidenzia inoltre l'importanza di una strategia spaziale europea per una politica marittima globale dell'UE, prende altresì atto dei notevoli vantaggi per la società apportati dallo sfruttamento economico dei satelliti o dei sistemi di telerilevamento;

11.  invita la Commissione ad accelerare il pieno sfruttamento economico dei programmi Galileo, EGNOS e Copernicus attraverso la definizione di obiettivi adeguati per l'immissione sul mercato, il miglioramento dell'accesso ai dati di Copernicus e del loro trattamento, onde consentire alle imprese, in particolare alle PMI e alle start-up, di sviluppare applicazioni basate su dati spaziali; la garanzia di una migliore integrazione con altri servizi digitali, quali i sistemi di trasporto intelligente, il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, i servizi d'informazione fluviale, SafeSeaNet come pure i sistemi di navigazione convenzionali, e l'ampliamento del potenziale delle soluzioni spaziali; evidenzia i benefici che i cittadini e le imprese possono trarre dai dati e servizi di navigazione satellitare e di osservazione della Terra;

12.  plaude alle azioni intraprese dalla Commissione ai fini dell'approvvigionamento di piattaforme cloud destinate ai dati di osservazione della Terra, per permettere all'Europa di trarre il massimo vantaggio economico dai propri programmi spaziali di punta e assicurare la sostenibilità dell'accesso per gli utenti e lo sviluppo delle competenze; esorta la Commissione ad accelerare le proprie attività in questo ambito affinché le prime piattaforme di dati possano essere operative nel 2018; ritiene che tutte le gare di appalto relative a tali piattaforme debbano essere aperte ad attori privati;

13.  chiede alla Commissione di valutare il funzionamento degli enti incaricati del programma Copernicus, in particolare nell'ottica di semplificare e snellire le rispettive procedure d'appalto onde facilitare la partecipazione delle PMI;

14.  evidenzia la necessità di una legislazione "a prova di spazio" e ribadisce la propria richiesta alla Commissione, avanzata nella suddetta risoluzione sullo sviluppo del mercato spaziale, affinché effettui una "verifica spaziale" prima di presentare nuove proposte legislative e non legislative; invita la Commissione a rimuovere gli ostacoli all'utilizzo delle tecnologie spaziali da parte del settore pubblico, ad es. per il monitoraggio della conformità alle normative europee attuali e di nuova emanazione; ritiene che la politica pubblica possa essere notevolmente migliorata attraverso il ricorso alle tecnologie spaziali, sulla base di esempi quali e-Call e il tachigrafo digitale; chiede alla Commissione e agli Stati membri di stimolare la diffusione delle tecnologie spaziali da parte delle autorità europee, nazionali, regionali e locali, ad esempio acquistando dati o servizi europei di osservazione della Terra per conseguire gli obiettivi politici ;

15.  fa riferimento al progetto pilota relativo a uno spazio più pulito mediante il ritiro dall'orbita e materiali innovativi per le apparecchiature spaziali, che è concepito per testare la fattibilità e l'efficacia della futura iniziativa tecnologica congiunta applicata al settore spaziale; riconosce che la presenza di risorse adeguate, sia pubbliche che private, è essenziale per garantire la sostenibilità e la competitività del settore spaziale europeo e rafforzare il ruolo dell'UE in quanto attore globale nello spazio;

16.  ritiene che si dovrebbe ampliare ulteriormente il contributo apportato da Copernicus alla lotta contro i cambiamenti climatici; invita la Commissione a creare quanto prima le capacità basate sul programma Copernicus per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, comprese le emissioni di CO2, che sono attualmente in fase di sviluppo nell'ambito di Orizzonte 2020(11), allo scopo di far fronte alle necessità stabilite nell'accordo COP21 e di consentire l'efficiente attuazione di quest'ultimo; sostiene lo sviluppo dei futuri satelliti dedicati al monitoraggio di CO2 e metano;

17.  accoglie con favore la dichiarazione dell'inizio dei servizi di Galileo del 15 dicembre 2016; sottolinea che l'utilizzo diffuso del segnale del sistema Galileo è un presupposto indispensabile per lo sviluppo di un forte mercato a valle per le applicazioni e i servizi spaziali ed evidenzia che si dovrebbero adottare misure adeguate, se del caso anche di tipo regolamentare, al fine di garantire che la piena compatibilità con i programmi Galileo ed EGNOS costituisca la norma per i dispositivi venduti nell'UE e di incoraggiare la diffusione di dispositivi compatibili con Galileo ed EGNOS sul mercato globale; invita inoltre la Commissione a prendere in considerazione misure volte a rafforzare la competitività dell'industria europea delle applicazioni GNSS a valle;

18.  invita la Commissione a garantire che gli orologi GNSS nell'ambito delle infrastrutture critiche siano compatibili con Galileo ed EGNOS, il che è di grande importanza ai fini della sicurezza;

19.  pone l'accento sul fatto che i satelliti sono in grado di fornire una connettività ininterrotta ad altissima capacità, in particolare nelle zone isolate e nelle regioni ultraperiferiche, il che risulterà essenziale per superare il divario digitale, per lo sviluppo delle reti ad alta velocità e per l'espansione dell'Internet delle cose, consentendo servizi come la guida autonoma, la gestione intelligente della flotta e del carico e le applicazioni e-governance, e-learning ed e-health; pone l'accento sulla complementarietà delle tecnologie terrestri e spaziali ai fini della realizzazione delle reti ad altissima capacità; insiste affinché la Commissione riconosca tale aspetto e tenga debitamente conto del contributo dei satelliti in questo ambito; sottolinea inoltre la necessità di riservare bande di frequenza adeguate per la gestione di tali servizi via satellite; chiede che la questione sia affrontata nel quadro degli attuali lavori legislativi sulle reti di telecomunicazione e che siano effettuati investimenti adeguati nella ricerca e nello sviluppo; ritiene inoltre che la strategia spaziale per l'Europa debba essere attuata in coordinamento con le strategie digitali della Commissione, con il sostegno degli Stati membri e dell'industria, in modo da promuovere un uso delle comunicazioni via satellite efficace e basato sulla domanda allo scopo di favorire la connettività universale in tutta Europa;

20.  sottolinea l'importante ruolo dei Fondi strutturali e di investimento europei (FSIE) quale stimolo per i mercati spaziali a valle, soprattutto mediante appalti pubblici, anche nei paesi che non dispongono ancora di un ampio settore spaziale, ed evidenzia la necessità di affrontare la questione nell'ambito delle discussioni in corso sul futuro della politica di coesione; appoggia l'introduzione di misure mirate di potenziamento delle capacità per fornire assistenza agli Stati membri e alle regioni in relazione alle capacità emergenti nel settore spaziale; evidenzia che la dimensione regionale è essenziale per trasferire i vantaggi dello spazio ai cittadini e che la partecipazione delle autorità locali e regionali può generare sinergie con le strategie di specializzazione intelligente e con l'agenda urbana per l'UE; sostiene pertanto una maggiore partecipazione delle autorità regionali e locali, comprese le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, ai fini della riuscita della politica spaziale dell'UE; sottolinea che il Comitato delle regioni dovrebbe essere membro del forum degli utenti di Copernicus, al fine di evidenziare l'importanza degli attori regionali e locali in quanto utenti dei dati di Copernicus;

21.  sottolinea che utenti come le PMI e le autorità locali e regionali non hanno ancora acquisito sufficiente consapevolezza delle opportunità di finanziamento, comprese quelle messe a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti, a favore dei progetti collegati ai programmi Galileo o Copernicus ed evidenzia che la diffusione mirata delle informazioni concernenti tali opportunità dovrebbe essere migliorata senza indugio;

22.  riconosce il ruolo svolto dalle tecnologie spaziali e dai due programmi spaziali di punta dell'UE nel rendere i trasporti terrestri, marittimi, aerei e spaziali più intelligenti, sicuri, protetti e sostenibili, nonché integrati in settori strategici del futuro quali i veicoli autonomi e connessi o i velivoli senza pilota;; ritiene che la strategia spaziale possa contribuire a soddisfare nuove esigenze in materia di trasporto relativamente a una connettività sicura e senza soluzione di continuità, a una localizzazione più solida, all'intermodalità e all'interoperabilità; incoraggia la Commissione a coinvolgere le parti interessate del settore dei trasporti nel dialogo con il settore spaziale al fine di assicurare la trasparenza, e a facilitare la diffusione di tecnologie spaziali europee nel mercato dei trasporti onde rafforzare la competitività dei servizi di trasporto dell'UE sul mercato europeo e mondiale; chiede alla Commissione e agli Stati membri di prestare attenzione allo sviluppo del turismo spaziale;

23.  invita la Commissione a sostenere l'attuazione delle procedure di atterraggio basate su EGNOS negli aeroporti più piccoli, ma anche in quelli più grandi; ribadisce i vantaggi finanziari e la maggiore accuratezza, precisione, resilienza e sicurezza che EGNOS potrebbe fornire nell'utilizzo di applicazioni critiche in termini di sicurezza, come gli atterraggi degli aeromobili, e insiste sull'importanza di estendere la copertura di EGNOS all'Europa sudorientale e orientale in via prioritaria, e in seguito ad Africa e Medio Oriente; ritiene inoltre che Galileo potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel controllo del traffico aereo, in quanto pietra miliare nella transizione dalla sorveglianza basata sul radar a quella satellitare;

24.  sottolinea altresì l'importanza di aeromobili dotati della tecnologia ADS-B (automatic dependent surveillance-broadcast) spaziale e di obbligare gli operatori a installare sugli aeromobili la tecnologia ADS-B al fine di garantire la precisione e l'affidabilità della localizzazione in tempo reale degli aeromobili, nonché risparmi di carburante;

25.  evidenzia l'importanza dei programmi spaziali dell'UE per le questioni marine e marittime, le attività di pesca e l'economia blu in generale, ad esempio al fine di: contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; rilevare e valutare le condizioni e la salute degli oceani e degli stock ittici; sostenere la produttività delle aziende piscicole; facilitare la ricerca marittima; fornire servizi di ricerca e salvataggio nonché connessioni satellitari per le attrezzature mediche a bordo; segnala, a tale proposito, la necessità di capacità spaziali di sorveglianza degli oceani e di un buon coordinamento tra i servizi Galileo, EGNOS e Copernicus;

Promuovere un settore spaziale europeo competitivo e innovativo a livello mondiale

26.  sottolinea che il successo e la competitività del settore spaziale, come pure lo sviluppo di tecnologie innovative, dipendono in larga misura dalla ricerca e dall'innovazione; chiede di potenziare e ampliare la linea di bilancio dedicata allo spazio nell'ambito del nono programma quadro; evidenzia l'importanza della piena cooperazione tra l'UE, l'ESA e gli Stati membri per assicurare l'efficienza ed evitare le duplicazioni, in particolare in ambiti in cui più attori forniscono i finanziamenti per la ricerca; ritiene che la ricerca e l'innovazione dovrebbero essere stimolate e finanziate affinché ne tragga vantaggio un ampio ventaglio di tecnologie spaziali; esorta la Commissione ad ampliare l'uso dello strumento per le PMI volto a incrementare le opportunità commerciali nel settore dei prodotti e dei servizi basati sulle tecnologie spaziali, sia nell'ambito di Orizzonte 2020 che dei futuri programmi quadro;

27.  invita la Commissione, nel quadro degli appalti pubblici, a garantire un equo trattamento delle imprese dell'Unione rispetto alle imprese dei paesi terzi, segnatamente tenendo conto dei prezzi che le aziende impongono ad altri clienti a livello mondiale, allo scopo di far rispettare le regole e garantire che gli operatori di mercato seguano pratiche eque, in un'ottica di concorrenza leale; sottolinea che l'industria spaziale europea è confrontata a una concorrenza internazionale sempre più spietata; accoglie con favore la proposta della Commissione di utilizzare maggiormente sistemi di appalto innovativi;

28.  evidenzia l'importanza di rafforzare la base industriale europea e garantire l'autonomia strategica dell'UE diversificando le fonti di approvvigionamento e facendo il miglior uso possibile dei molteplici fornitori UE; osserva che pertanto è necessario promuovere in modo equilibrato la partecipazione dell'industria a tutti i livelli e invita la Commissione a sostenere il settore spaziale europeo lungo tutta la catena del valore; ritiene che i poli spaziali possano svolgere un ruolo utile nell'ambito di una strategia per l'industria spaziale;

29.  chiede alla Commissione di sostenere lo sviluppo a livello europeo di nuovi modelli commerciali nel settore dello spazio e di tecnologie capaci di rivoluzionare il settore e ridurre i costi (ad esempio le tecnologie europee che consentono di inviare piccoli satelliti nello spazio, quali i palloni o i lanciatori riutilizzabili);

30.  chiede alla Commissione, al fine di creare condizioni di parità per le imprese del settore spaziale, di tenere conto della situazione e delle esigenze delle PMI all'atto di determinare la durata degli appalti nel settore delle infrastrutture e dei servizi spaziali;

31.  pone in evidenza la necessità di investire in modo più incisivo nell'istruzione e nella formazione dei cittadini europei in campo spaziale, in modo da riuscire a sfruttare appieno le opportunità offerte dallo spazio nel passaggio verso una società digitale; evidenzia l'importanza dei risultati conseguiti nell'ambito della politica spaziale al fine di ispirare le future generazioni e promuovere un senso di identità europea; sottolinea pertanto la necessità di continuare a sviluppare un approccio coordinato per un'istruzione europea in materia spaziale in grado di invogliare i giovani a perseguire una carriera nel settore della scienza e della tecnologia dello spazio;

32.  sottolinea che la partecipazione ai programmi facoltativi dell'ESA, nell'ambito dei quali le imprese e le università o gli istituti di ricerca europei possono partecipare alla realizzazione di tecnologie all'avanguardia destinate alle missioni e ai sistemi spaziali, costituisce lo strumento fondamentale e più importante per lo sviluppo delle capacità dell'industria spaziale europea; osserva che la partecipazione a tali programmi crea le premesse per l'imprenditorialità in tale settore e per l'accesso a progetti scientifici ambiziosi dal punto di vista tecnologico e delle conoscenze, che possono avere effetti positivi anche sul settore dei trasporti;

Rafforzare l'autonomia dell'Europa in termini di accesso allo spazio e utilizzo di quest'ultimo in un contesto sicuro

33.  ricorda che i programmi spaziali dell'UE sono di natura civile e ribadisce il proprio impegno verso la non-militarizzazione dello spazio; riconosce tuttavia la dimensione strategica del settore spaziale per l'Europa e la necessità di migliorare le sinergie fra l'aspetto civile e gli aspetti di sicurezza e di difesa, nonché la necessità di fare uso delle capacità spaziali per rispondere alle esigenze di sicurezza, tenendo altresì conto del contesto geopolitico e della politica di sicurezza e di difesa comune; ritiene che la Commissione dovrebbe analizzare le sinergie tra i programmi spaziali europei e il piano d'azione europeo in materia di difesa proposto nel novembre 2016, al fine di garantire la coerenza complessiva in questo settore strategico;

34.  invita la Commissione ad aggregare la domanda dei clienti istituzionali dell'Unione europea e degli Stati membri al fine di garantire un accesso allo spazio indipendente, efficace sotto il profilo dei costi e affidabile attraverso l'uso dei lanciatori europei Ariane, Vega e loro future evoluzioni; ritiene che ciò rivesta la massima importanza strategica per le funzioni di gestione delle crisi e delle emergenze nonché per una politica di sicurezza e di difesa europea resiliente;

35.  sostiene l'obiettivo della Commissione di valutare diverse modalità per sostenere le infrastrutture di lancio europee laddove necessario per realizzare gli obiettivi strategici o soddisfare le esigenze dell'UE, in termini di autonomia, sicurezza e competitività; sottolinea, di conseguenza, l'importanza strategica del cosmodromo europeo situato a Kourou (Guyana francese) e la necessità di prestare particolare attenzione ai vantaggi economici e sociali per il territorio in cui si trova;

36.  ricorda che la nozione di accesso indipendente allo spazio non può essere dissociata dalla capacità autonoma dell'Europa di concepire, sviluppare, lanciare, gestire e sfruttare sistemi spaziali;

37.  rileva un'assenza di visibilità sia per quanto riguarda il proseguimento del programma in materia di lanciatori europei oltre i 3-4 anni (Ariane 6 e Vega C) che per la situazione finanziaria del programma; manifesta preoccupazione per la mancanza di un programma di lancio a medio e lungo termine; esorta la Commissione a presentare un programma di lavoro relativo ai lanciatori europei per i prossimi vent'anni;

38.  invita la Commissione a incoraggiare lo sviluppo di tecnologie di lancio alternative e l'inclusione dei principi della progettazione ecocompatibile in tutti i lanciatori e dispositivi spaziali;

39.  ritiene che nelle prossime generazioni di sistemi satellitari sarebbe opportuno sviluppare ulteriormente la sicurezza dell'infrastruttura di Galileo, incluso il segmento terrestre, come pure la capacità a duplice uso di Galileo e Copernicus, oltre a migliorare la precisione e la crittografia; ricorda che il servizio pubblico regolamentato (PRS) di Galileo, riservato agli utenti autorizzati dai governi, potrebbe svolgere in futuro un ruolo importante nel rispondere alle minacce in evoluzione, segnatamente in caso di crisi;

40.  richiama l'attenzione sulla vulnerabilità delle infrastrutture spaziali a interferenze o attacchi da parte di attori statali e non statali nonché a una serie di altri rischi, compresa la collisione con detriti spaziali o altri satelliti; ribadisce che è importante garantire la sicurezza delle infrastrutture e dei mezzi di comunicazione critici nonché sviluppare tecnologie resilienti; riconosce la crescente importanza dello spazio e delle tecnologie spaziali a duplice uso, in particolare nel settore delle comunicazioni, dell'intelligence, della sorveglianza e della ricognizione, della risposta alle catastrofi e del controllo delle armi, e sottolinea l'importanza fondamentale delle capacità spaziali nella lotta al terrorismo; incoraggia a compiere ulteriori investimenti al fine di accelerare lo sviluppo di nuove capacità e tecnologie spaziali; reputa necessario migliorare le capacità onde far fronte alle minacce che stanno emergendo nello spazio, il che rafforzerebbe a sua volta la capacità di reazione del settore spaziale europeo dinanzi all'evoluzione dei mercati, degli attori e delle tecnologie;

41.  invita la Commissione ad attenuare i rischi posti dai detriti spaziali potenziando gli attuali servizi di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST), con l'obiettivo di istituire un programma relativo a un sistema indipendente in grado di riconoscere le minacce per le infrastrutture spaziali europee derivanti dai detriti spaziali, sostenendo misure volte a evitare le collisioni e, sul lungo periodo, eliminando i detriti; condivide i piani per estendere il campo di applicazione dei servizi SST dell'UE onde consentire le previsioni meteorologiche spaziali, e propone di rivolgere una particolare attenzione agli oggetti vicini alla Terra al fine di contrastare il rischio potenzialmente catastrofico che uno di questi oggetti entri in collisione con la Terra; sottolinea che le capacità e le competenze in materia, comprese quelle disponibili presso l'ESA, dovrebbero essere sviluppate e ampliate; ribadisce la necessità di mettere a disposizione la maggior quantità possibile di dati aperti al fine di favorire la ricerca e l'innovazione;

42.  ricorda la crescente importanza della sicurezza informatica per i programmi spaziali e osserva che tale problema è particolarmente grave in considerazione del fatto che una parte considerevole della nostra economia fa affidamento su servizi spaziali; invita la Commissione ad attenuare i rischi per le risorse spaziali dell'UE adottando misure adeguate tra cui, se del caso, il ricorso alla crittografia, per proteggere le infrastrutture spaziali dalle minacce informatiche; chiede inoltre alla Commissione di garantire che tutte le agenzie pertinenti dispongano di piani di emergenza per eventuali attacchi informatici;

43.  ritiene che la prevista iniziativa Govsatcom sia una misura promettente volta a garantire l'accesso degli attori istituzionali europei a servizi sicuri, efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi, rispondendo alle esigenze degli utenti in svariati ambiti e stimolando al contempo la crescita, la competitività e l'innovazione nell'intero settore europeo delle telecomunicazioni satellitari; invita la Commissione, se la valutazione d'impatto è sufficientemente positiva, a progettare la prevista iniziativa Govsatcom in modo efficace sotto il profilo dei costi, includendo eventualmente la messa in comune e la condivisione delle capacità o l'acquisto di servizi dai satelliti commerciali certificati per le comunicazioni, e a garantire che l'iniziativa crei un valore aggiunto significativo ed eviti la duplicazione delle strutture esistenti;

44.  sottolinea l'importanza di una politica spaziale europea completa, volta a contribuire in modo efficace all'ottimizzazione della politica estera e di sicurezza comune, mettendo a disposizione delle pertinenti istituzioni servizi di intelligence indipendenti, come la conoscenza situazionale in tempo reale;

Rafforzare il ruolo di attore globale dell'Europa e promuovere la cooperazione internazionale

45.  invita la Commissione a promuovere le attività spaziali dell'UE e la capacità industriale nel settore spaziale in tutti gli ambiti pertinenti delle sue relazioni esterne;

46.  ritiene che l'obiettivo di garantire un ambiente spaziale pacifico e sicuro richieda un impegno con i partner internazionali al fine di promuovere norme di sostenibilità e di comportamento responsabile, soprattutto nell'ambito dell'esplorazione spaziale, e invita la Commissione a collaborare strettamente con il SEAE e gli Stati membri a tale riguardo;

47.  sottolinea la necessità di un coordinamento internazionale in materia di gestione del traffico spaziale e dei detriti, che sono destinati ad aumentare in ragione della prevista installazione delle cosiddette "mega-costellazioni" e della congestione delle orbite vicine alla Terra quale possibile conseguenza della continua riduzione dei costi per il lancio dei satelliti;

48.  chiede alla Commissione di monitorare gli oggetti esistenti del settore privato in settori quali l'attività mineraria nello spazio e a esaminare i possibili effetti sull'attuale quadro giuridico e, in particolare, sul trattato sullo spazio extra-atmosferico; ritiene che i principi di base del trattato dovrebbero essere rispettati e che sia necessario evitare una corsa alle risorse esauribili nello spazio; esorta gli Stati membri ad adoperarsi per la definizione di un approccio europeo coordinato e invita la Commissione ad assumere la guida nella negoziazione di un consenso; riconoscere che lo spazio è patrimonio comune dell'umanità;

49.  accoglie con grande favore l'intenzione della Commissione di ricorrere alla diplomazia economica per dischiudere nuove opportunità commerciali all'industria spaziale europea; sottolinea la necessità che gli attori europei nei mercati dei paesi terzi ricevano il sostegno della Commissione e, se del caso, delle autorità degli Stati membri, a titolo individuale o attraverso l'ESA, e di organismi quali l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA); raccomanda di formulare anticipatamente i piani per tale sostegno coordinato;

Garantire un'attuazione efficace

50.  pone l'accento sul fatto che il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo attivo nell'elaborazione della politica spaziale dell'UE e dovrebbe essere coinvolto in tutti gli scambi avviati dalla Commissione, dal Consiglio, dal SEAE e dall'ESA in materia di spazio;

51.  ritiene che per investire nello spazio sia importante ottenere il sostegno democratico; invita la Commissione a presentare una strategia di comunicazione completa e ben congegnata che illustri i vantaggi delle tecnologie spaziali per i cittadini e per le imprese; esorta la Commissione, nell'attuare tale strategia, a fondarla sui seguenti tre pilastri, ognuno rivolto a un importante gruppo di destinatari: a) sensibilizzare il pubblico sulla necessità degli investimenti nello spazio; b) informare le PMI e gli imprenditori in merito alle opportunità offerte dai programmi spaziali di punta; c) includere lo spazio nell'istruzione per colmare la carenza delle competenze; chiede alla Commissione di presentare quanto prima al Parlamento una tabella di marcia per la creazione di tale strategia di comunicazione;

52.  invita la Commissione a definire un calendario per l'attuazione delle misure proposte nella strategia, a riferire periodicamente in merito a tale attuazione, a proporre misure legislative, ove necessario, e a mettere a punto ulteriori azioni concrete e tangibili, utili al tempestivo conseguimento degli obiettivi delineati nella strategia;

o
o   o

53.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché all'Agenzia spaziale europea.

(1) GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227.
(4) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 72.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0267.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0268.
(7) GU C 468 del 15.12.2016, pag. 12.
(8) GU C 227 E del 6.8.2013, pag. 16.
(9) GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 1.
(10) Space Market Uptake in Europe (Sviluppo del mercato spaziale in Europa), Studio per la commissione ITRE, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico A, 2016, ISBN 978-92-823-8537-1.
(11) https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf, pag.48.


Formazione accademica continua e a distanza quale parte della strategia europea per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla formazione accademica continua e a distanza quale parte della strategia europea per l'apprendimento permanente (2016/2142(INI))
P8_TA(2017)0324A8-0252/2017

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 8, 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

–   vista la dichiarazione di Copenaghen, del 30 novembre 2002, su una cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione e formazione professionale,

–   viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020)(1),

–   vista la relazione congiunta 2012 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione ("ET 2020") – "Istruzione e formazione in un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva"(2),

–   viste le conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, su un'efficace formazione degli insegnanti,

–   vista la relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020") – "Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione"(3),

–   vista la risoluzione del Consiglio, del 20 dicembre 2011, su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti(4),

–   vista la comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2012, intitolata "Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici" (COM(2012)0669),

–   viste le conclusioni del Consiglio, del 17 febbraio 2014, su Investire nell'istruzione e nella formazione – una risposta a "Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici" e Analisi annuale della crescita per il 2013(5),

–   vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente(6),

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'UE nel 2010,

–   vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente(7),

–   viste le conclusioni del Consiglio, del 19 novembre 2010, sull'educazione allo sviluppo sostenibile(8),

–   vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale(9),

–   vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente(10) (EQF-LLL),

–   viste le conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, sulla garanzia della qualità a sostegno dell'istruzione e della formazione(11),

–   vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus+ e altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP – Un approccio di apprendimento permanente(12),

–   vista la sua risoluzione del 23 giugno 2016 sul seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020)(13),

–   visto il parere del Comitato delle regioni – Aprire l'istruzione, del 31 gennaio 2014(14),

–  vista la ricerca della Commissione su "Education and Training 2020: Improving Policy and Provision for Adult Learning in Europe" (Istruzione e formazione 2020: migliorare la politica e l'offerta di apprendimento degli adulti in Europa)(15),

–   vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'Unione europea del XXI secolo: adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda e delle prospettive occupazionali, un modo per uscire dalla crisi(16),

–   viste le conclusioni del Consiglio sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020)(17),

–   visto il progetto di conclusioni del Consiglio su "Migliorare le competenze delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro dell'UE" del 20 febbraio 2017(18),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 28 novembre 2011, su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  viste la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0252/2017),

A.  considerando che i sistemi di istruzione si trovano a dover affrontare sfide significative risultanti dalla trasformazione digitale che influenzano i processi di insegnamento e di apprendimento, e l'esigenza di rafforzare la capacità di inclusione sociale e partecipazione civica così come lo sviluppo personale, nonché di potenziare i valori democratici europei e la tolleranza, al fine di favorire l'apertura mentale e di prevenire qualsiasi genere di intolleranza; che la responsabilizzazione digitale e la fiducia in se stessi sono una condizione preliminare essenziale per costruire società forti e contribuire ai processi di unificazione e integrazione all'interno dell'UE;

B.  considerando che la strategia europea per l'apprendimento permanente andrebbe rafforzata; che ogni persona, in ogni fase della sua vita, dovrebbe avere delle opportunità di apprendimento permanente per acquisire le conoscenze e le competenze che le sono necessarie sia per la sua crescita personale che per i suoi progressi in ambito professionale; che l'apprendimento permanente – in contesti formali, non formali e informali – che promuove la cittadinanza attiva e l'occupabilità rappresenta un aspetto chiave dell'istruzione interessata da tali cambiamenti;

C.  considerando che occorrono ulteriori sforzi per rafforzare le sinergie tra istruzione e occupazione, sia facilitando l'ingresso nel mondo del lavoro che consentendo agli individui di aggiornare costantemente le loro competenze o di acquisirne di nuove nell'arco dell'intera carriera; che gli Stati membri devono trovare modi per proteggere o promuovere investimenti a lungo termine nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione;

D.  considerando che la formazione accademica continua e a distanza apporta un contributo significativo allo sviluppo personale dell'individuo e alla formazione del capitale umano, e che essa dovrebbe diventare parte integrante della strategia europea per l'apprendimento permanente;

E.  considerando che la formazione accademica continua e a distanza svolge un ruolo sempre più importante nell'agevolare l'adattamento dei lavoratori al cambiamento economico e tecnologico durante tutta la loro vita professionale; considerando che, entro il 2025, il 49 % di tutte le offerte di lavoro nell'UE (che si tratti di nuovi posti o della sostituzione di altri lavoratori) richiederà qualifiche di alto livello, il 40 % qualifiche di medio livello e solo l'11 % qualifiche di basso livello o nessuna qualifica;

F.  considerando che la formazione accademica continua e la formazione accademica a distanza sono strumenti importanti per fornire a tutti, senza discriminazioni(19), opportunità per un'istruzione flessibile e personalizzata; che a tale proposito va sottolineata l'importanza di garantire strategie in grado di ampliare l'accesso;

G.  considerando che la formazione accademica continua e a distanza, così come l'uso delle nuove tecnologie possono contribuire a sensibilizzare le ragazze e le donne rispetto a nuove possibilità di carriera, in particolare nei settori in cui esse sono sottorappresentate; che, sebbene vi siano più donne che uomini ad aver conseguito diplomi di formazione secondaria e universitaria avanzata, è necessario intensificare la presenza delle donne a livello sia dell'istruzione professionale che dei settori STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica);

H.  considerando che la formazione a distanza rappresenta un possibile approccio nel contesto della formazione accademica continua, che, per via della sua flessibilità, può contribuire in modo particolare a garantire un equilibrio tra studio, vita professionale e vita privata;

I.  considerando che la formazione a distanza(20) fa riferimento a un metodo di insegnamento e di organizzazione delle lezioni che offre grande flessibilità grazie all'utilizzo di tecnologie didattiche digitali e che, senza sostituire l'istruzione in presenza, offre un'alternativa a quanti non possono frequentare i corsi tradizionali;

J.  considerando che la formazione a distanza fa riferimento a un metodo di insegnamento che offre flessibilità nell'apprendimento grazie all'utilizzo delle tecnologie emergenti, senza sostituire l'istruzione in presenza e offrendo un'alternativa a quanti non possono frequentare i corsi tradizionali e ai lavoratori che vogliono conciliare lavoro e formazione; che, pertanto, la digitalizzazione potrebbe essere utilizzata come strumento per fornire nuovi modi di accesso all'istruzione superiore;

K.  considerando che la parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'UE sancito dai trattati nonché uno degli obiettivi e delle responsabilità dell'Unione; che la parità nell'istruzione offre alle donne maggiori opportunità e contribuisce allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società; che l'istruzione rappresenta uno strumento fondamentale nella lotta agli stereotipi di genere;

L.  considerando che il tasso di occupazione medio delle donne è direttamente legato al loro livello di istruzione, cosicché fra le donne di età compresa tra i 25 e i 49 anni che hanno completato un'istruzione terziaria si registrano tassi di occupazione del 20 % superiori a quelli delle donne che hanno un'istruzione prescolastica, primaria o secondaria inferiore;

M.  considerando che la formazione a distanza può avere un effetto positivo sulle competenze informatiche delle donne; che l'ingresso di un maggior numero di donne nel settore delle TIC farebbe crescere un mercato in cui si prevede una carenza di manodopera e in cui la partecipazione paritaria delle donne si tradurrebbe in un aumento annuo del PIL dell'UE dell'ordine di circa 9 miliardi di EUR; che le donne continuano a essere fortemente sottorappresentate a livello dei programmi di laurea nel campo delle TIC, dove costituiscono appena il 20 % circa dei laureati, e che solo il 3 % del totale delle donne laureate lo è in questo settore;

N.  considerando che un numero significativo di donne segue programmi a distanza in quelle società in cui per le donne mancano pari opportunità di partecipazione a forme convenzionali di istruzione e formazione, dal momento che le donne continuano a dedicare più tempo degli uomini al lavoro domestico non retribuito e all'assistenza alla famiglia; che tali corsi offrono loro la flessibilità necessaria per conciliare vita professionale e vita privata; che la formazione a distanza è rivolta principalmente alla categoria degli studenti non tradizionali;

O.  considerando che la formazione accademica continua rientra fra i compiti di servizio pubblico dell'istruzione superiore e fa riferimento a corsi impartiti nel quadro di un istituto universitario che possono essere seguiti parallelamente a un impiego a tempo pieno, basandosi, in genere, sull'esperienza professionale e presupponendo di norma il possesso di un diploma di laurea;

P.  considerando che l'adattamento a un cambiamento economico e tecnologico sempre più rapido rappresenta una sfida importante per una forza lavoro che invecchia, e che rispondere a tale sfida sarà uno degli elementi chiave per garantire la competitività a lungo termine dell'economia dell'UE;

Q.  considerando che le politiche in materia di apprendimento permanente e di sviluppo della carriera potrebbero essere rafforzate mediante il riconoscimento delle competenze precedentemente acquisite;

R.  considerando che concedere alle persone del tempo libero per il loro sviluppo personale e formativo nel contesto dell'apprendimento permanente favorisce il loro benessere come anche il loro contributo alla società, dotandole di competenze personali e professionali maggiormente definite; che la formazione accademica a distanza fornisce formati di studio flessibili che aiutano le persone a conciliare meglio vita professionale e vita privata; che, pertanto, l'apprendimento universitario permanente (ULLL) dovrebbe essere parte della strategia europea per la digitalizzazione;

S.  considerando che la digitalizzazione consente la flessibilità e l'interattività del processo formativo ed è un fattore essenziale per l'ulteriore sviluppo della formazione accademica continua e a distanza;

T.  considerando che il cambiamento tecnologico esige connessioni più solide e costanti tra formazione e lavoro;

U.  considerando che la tendenza alla staticità propria degli istituti universitari rende difficile la riforma dei piani di studio, degli ordinamenti didattici e di esame, e delle condizioni di ammissione;

V.  considerando che la formazione accademica continua e quella a distanza sono settori in rapida espansione, con notevoli potenzialità in termini di crescita economica e creazione di posti di lavoro;

W.  considerando che alle offerte di formazione accademica e a distanza tuttora si frappongono numerosi ostacoli(21);

Formazione continua e a distanza a sostegno del cambiamento sociale ed economico

1.  riconosce che l'istruzione online e aperta sta cambiando il modo di finanziare, fornire e ricevere la formazione; sottolinea, a tale proposito, l'importanza delle risorse didattiche aperte (RDA), che garantiscono a tutti l'accesso alla formazione e migliorano l'occupabilità sostenendo il processo di apprendimento permanente;

2.  osserva che numerosi istituti di istruzione e formazione hanno difficoltà a rispondere in modo adeguato ai profondi e complessi cambiamenti che le nostre società e le nostre economie stanno attraversando, e devono intraprendere riforme in termini di governance, strutture organizzative e modalità operative; sottolinea che determinate nuove forme flessibili e accessibili di apprendimento permanente, adatte a individui di tutte le età, possono rispondere con successo ad alcune di queste sfide, ad esempio l'esclusione sociale, l'abbandono scolastico e lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze;

3.  riconosce che la digitalizzazione e la creazione di piattaforme per la formazione ai fini della cooperazione e dello scambio di buone pratiche sono fondamentali per raccogliere tali sfide;

4.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per colmare il divario tecnologico esistente tra gli istituti di istruzione che sono ben attrezzati e quelli che non lo sono, nell'ambito delle strategie nazionali per le competenze digitali;

5.  sottolinea che le misure di apprendimento permanente sono fondamentali per dotare le donne delle competenze che possono consentire loro di reintegrare il mondo del lavoro o di migliorare la loro occupazione, il loro reddito e le loro condizioni lavorative; sottolinea altresì che è necessario compiere ulteriori progressi relativamente all'accesso delle donne ai più alti livelli del mondo accademico e alla loro presenza in esso;

6.  evidenzia l'importanza della formazione nella lotta contro gli stereotipi di genere; invita pertanto la Commissione a promuovere iniziative che sostengano la messa in atto di programmi di formazione professionale a distanza per le donne, compresa l'istruzione superiore nei settori della scienza, della tecnologia e dell'informatica, che sviluppino programmi di formazione sull'uguaglianza di genere destinati agli operatori del settore dell'istruzione, e che siano intese ad evitare che gli stereotipi siano trasmessi attraverso i piani di studio e il materiale didattico;

7.  sottolinea che gli istituti universitari devono preparare i cittadini a società basate sulla conoscenza e a economie in continua evoluzione, fornire loro il know-how per un apprendimento autonomo e attitudini imprenditoriali e trasversali, come la capacità di risolvere i problemi e l'adattabilità, affinché possano trovare la loro strada e sviluppare appieno le loro potenzialità;

8.  sottolinea che gli istituti universitari hanno un ruolo importante da svolgere nel potenziamento di una cittadinanza attiva e devono fornire agli studenti competenze trasversali come le competenze civiche e sociali e di cittadinanza;

9.  riconosce che un approccio di formazione incentrato sugli studenti riduce i tassi di abbandono e consente agli studenti di sviluppare appieno le loro potenzialità(22); sottolinea, a tale proposito, l'importanza di un orientamento professionale permanente per tutti;

10.  riconosce il potenziale della condivisione della conoscenza per migliorare la partecipazione attiva e la comprensione internazionale dei cittadini in società che sono in costante mutamento;

11.  prende atto della necessità di intensificare la cooperazione tra istituti di istruzione e di formazione, comunità locali ed economia; mette in evidenza la necessità di migliori sinergie tra gli operatori del settore dell'istruzione formale, non formale e informale, per offrire più opportunità di apprendimento permanente per tutti;

12.  è del parere che, in ogni fase della vita, ciascuno debba avere diritto a opportunità di apprendimento e formazione per acquisire competenze trasversali come l'alfabetizzazione matematica, digitale e mediatica, il pensiero critico, le abilità sociali e altre pertinenti capacità per la vita che consentano di adattarsi meglio al futuro;

13.  sottolinea la necessità di attuare un sostegno su misura per coloro che si formano sul posto di lavoro, per gli apprendisti e i dipendenti, al fine di garantire l'inclusione di tutti gli individui nel mercato del lavoro; è del parere che sia essenziale integrare le nuove tecnologie nel processo di insegnamento e di apprendimento, al fine di dotare le persone delle giuste abilità, competenze e conoscenze, che consentano loro di utilizzare le tecnologie digitali in modo innovativo e creativo;

14.  chiede una maggiore inclusione e permanenza delle persone nel mercato del lavoro, grazie al miglioramento delle loro competenze mediante la formazione accademica continua e a distanza, e l'istruzione e la formazione professionale (IFP); sottolinea la necessità di aumentare l'attrattiva delle possibilità di IFP, facendo in modo che i giovani e le loro famiglie abbiano accesso a informazioni al riguardo; ricorda, a questo proposito, che l'obiettivo della mobilità per l'apprendimento nel settore IFP del programma Erasmus+ è lungi dall'essere stato raggiunto e che sarebbe necessario prestare ad esso ulteriore attenzione;

15.  mette in evidenza l'importanza di Erasmus+ e Orizzonte 2020 ai fini del miglioramento dell'apprendimento permanente; invita pertanto gli Stati membri a valutare a fondo le potenzialità di tali programmi; sottolinea che sarebbero auspicabili programmi mirati di formazione accademica continua orientata alla realtà professionale;

16.  riconosce che l'accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità riveste un'importanza fondamentale e che è quindi necessario sostenere l'apprendimento aperto e a distanza per soddisfare le esigenze specifiche di coloro che non possono essere raggiunti con sistemi educativi tradizionali, soprattutto i gruppi svantaggiati; invita gli Stati membri a convogliare gli investimenti in questa direzione;

Importanza della qualità e della flessibilità dell'istruzione

17.  ritiene che il costante miglioramento della qualità dell'istruzione, formale e non formale, sia cruciale per gli sforzi dell'UE volti ad assicurare la coesione sociale, la competitività e una crescita sostenuta;

18.  sottolinea che, per mantenere la competitività e offrire ai lavoratori sia scarsamente che altamente qualificati le migliori opportunità di successo, le imprese, insieme agli istituti di istruzione e formazione, devono proporre una formazione e un'istruzione incentrata sulla carriera durante l'intera vita lavorativa delle persone;

19.  mette in luce l'importanza particolare che i metodi di qualità rivestono nella trasmissione di conoscenze e competenze in vista dei risultati dell'istruzione; evidenzia la necessità di investire e di sostenere lo sviluppo professionale del personale insegnante e il continuo miglioramento del suo livello di competenza; sottolinea, in questo contesto, l'esigenza di garantire standard elevati nella formazione a distanza e l'importanza di sviluppare nuovi modelli di insegnamento e di apprendimento come parte del processo di innovazione e della graduale digitalizzazione dell'istruzione; riconosce, al riguardo, che infrastrutture e risorse idonee sono elementi essenziali per migliorare la qualità dell'insegnamento;

20.  osserva che, a tale scopo, è necessario prendere in considerazione e valorizzare gli insegnanti, offrendo una remunerazione e condizioni di lavoro attraenti e un accesso migliore alla formazione continua durante l'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda la didattica digitale;

21.  chiede che le università investano in una formazione a distanza sempre più vasta e che la estendano affinché copra anche corsi professionali gratuiti e di breve durata;

22.  sottolinea che è opportuno assicurare agli studenti che usufruiscono di una formazione a distanza la possibilità di comunicare con i professori e di essere da questi valutati, così da garantire che ricevano il dovuto sostegno, orientamento e incoraggiamento nel corso dei loro studi;

23.  riconosce che formati di apprendimento flessibili come l'apprendimento misto e a distanza consentono alle persone con un impiego di conciliare meglio la loro vita professionale e/o la formazione con la loro vita privata e familiare;

24.  riconosce il ruolo centrale che la formazione a distanza riveste per le persone le cui condizioni fisiche impediscono loro di frequentare i corsi tradizionali;

25.  promuove l'idea dell'apprendimento su misura e di corsi integrativi studiati per quanti desiderano accedere all'istruzione universitaria e che necessitano di ulteriori qualifiche per soddisfare i requisiti di ammissione;

26.  sottolinea la necessità di impegnarsi in vista di un approccio più flessibile e personalizzato riguardo allo sviluppo delle carriere e all'istruzione e alla formazione permanenti durante l'intero percorso lavorativo personale; riconosce il ruolo che i soggetti interessati, principalmente pubblici ma anche privati, possono svolgere al riguardo, riconoscendo anche, nel contempo, che gli orientamenti e le consulenze che rispondono ad esigenze e preferenze individuali e che si concentrano sulla valutazione e sull'ampliamento delle competenze personali devono essere un elemento centrale delle politiche in materia di istruzione e di competenze sin dalle prime fasi;

27.  sottolinea che l'interattività è importante per migliorare la qualità della formazione a distanza, attraverso l'uso di metodi di comunicazione moderni che consentano di svolgere esercizi pratici, di far partecipare i discenti al processo didattico e di sviluppare le competenze comunicative;

28.  promuove l'idea di assicurare l'accesso all'apprendimento permanente, in particolare per agevolare il reinserimento lavorativo, anche delle donne e dei prestatori di assistenza;

29.  sottolinea la necessità di monitorare costantemente la formazione a distanza come parte dell'aggiornamento continuo dei metodi e degli strumenti didattici;

30.  sottolinea la necessità di stimolare l'autodidattica tra i giovani (inclusi l'organizzazione del proprio lavoro, l'elaborazione delle informazioni, il pensiero critico e la motivazione), cosicché, in futuro, essi possano fare un uso efficace delle moderne tecnologie per sviluppare le loro competenze tramite la formazione a distanza;

Formazione continua e a distanza quale strumento di sviluppo per le università

31.  riconosce che la formazione accademica continua e a distanza crea opportunità di sviluppo per gli istituti di istruzione superiore, perché amplino le loro sfere di competenza e varino i programmi che propongono per raggiungere un nuovo pubblico e diversificare le loro entrate, tenendo presente che i costi della formazione a distanza sono inferiori a quelli dei corsi tradizionali;

32.  riconosce che la formazione a distanza promuove lo sviluppo delle materie interdisciplinari e gli studi internazionali;

33.  invita le università ad ampliare la loro offerta di formazione a distanza;

34.  riconosce la funzione della strategia di specializzazione intelligente (RIS3) nello sviluppo di potenzialità regionali chiave sulla base delle esigenze del mercato del lavoro;

Sfide tecnologiche

35.  riconosce la necessità di stare al passo con i rapidi cambiamenti tecnologici, in particolare nel caso della formazione a distanza, e che l'importanza delle TIC e la dipendenza da esse non possono essere sottovalutate; è del parere che le TIC siano un veicolo mediante il quale è possibile rispondere in modo ottimale ed efficace sotto il profilo dei costi alle importanti sfide di formazione e sviluppo; ritiene che gli sforzi dovrebbero essere altresì sostenuti da ingenti investimenti nel settore dell'istruzione, anche mediante il ricorso al Fondo sociale europeo, al fine di sviluppare le competenze digitali e l'alfabetizzazione mediatica a tutti i livelli;

36.  constata con rammarico che la mancanza di alfabetizzazione nell'ambito delle TIC è oggi un problema importante sia tra gli educatori che tra gli studenti; ribadisce che la competenza tecnologica è importante per poter sfruttare il potenziale dell'apprendimento a distanza e agevolare l'attuazione di nuovi metodi di insegnamento e di apprendimento;

37.  sottolinea la necessità di affrontare il divario digitale e di garantire a tutti pari opportunità nell'accesso alle tecnologie digitali, oltre che le competenze, gli atteggiamenti e la motivazione necessari per una partecipazione digitale a pieno titolo;

38.  evidenzia il fatto che soltanto un quarto degli alunni in Europa ha insegnanti in possesso di un'adeguata familiarità con gli strumenti digitali e che ciò rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo di nuove metodologie di insegnamento; invita pertanto gli Stati membri a fornire un sostegno maggiore alle scuole e opportunità di miglioramento del livello di competenza, anche tramite la formazione nell'ambito dell'alfabetizzazione informatica e mediatica, nonché opportunità di carriera permanenti per gli educatori;

39.  sottolinea la necessità di investire e sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti in tutti i settori dell'istruzione e di istituire servizi di orientamento professionale permanente;

40.  riconosce l'importanza delle nuove piattaforme digitali per l'istruzione, evidenziando al contempo anche le problematiche relative alla sicurezza e alla riservatezza cui sono confrontati sia gli istituti universitari che gli studenti;

41.  sottolinea l'importanza delle competenze STEM e si rammarica ancora una volta dello squilibrio di genere in quest'ambito;

Sfide finanziarie

42.  prende atto della necessità di un finanziamento adeguato da destinare a un'istruzione di qualità e a un apprendimento personalizzato; evidenzia che la formazione a distanza può fornire un'istruzione di alta qualità incentrata sui discenti a un costo inferiore; sottolinea l'importanza di una partecipazione finanziaria e pratica maggiore alla formazione professionale da parte dell'industria e delle imprese;

43.  sottolinea la necessità di far sì che la spesa nel settore dell'istruzione sia riconosciuta come un investimento a lungo termine che porta benefici duraturi;

44.  ritiene che i costi non debbano costituire un ostacolo all'iscrizione e alla partecipazione all'istruzione, prendendo atto nel contempo dei problemi soggiacenti che portano a costi elevati e all'impossibilità per i cittadini di alcuni Stati membri di pagare le tasse di iscrizione; incoraggia quindi la Commissione e gli Stati membri a sostenere e a promuovere meglio l'apprendimento a distanza quale opzione formativa di qualità, sostenibile sotto il profilo dei costi, flessibile e personalizzata;

Sfide riguardanti il quadro normativo

45.  prende atto delle differenze a livello dei quadri normativi della formazione professionale tradizionale e della formazione accademica continua e a distanza; sottolinea che la formazione a distanza dovrebbe essere accreditata sulla base delle stesse regole applicate alla formazione in presenza, con indicatori pertinenti e criteri adattati di conseguenza;

46.  riconosce l'importanza di una governance attiva e del coinvolgimento delle parti interessate;

47.  riconosce l'importanza della garanzia della qualità per l'apprendimento a distanza e l'accreditamento dei suoi risultati;

48.  ricorda che molti degli strumenti di trasparenza europei esistenti, come il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) e il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali (ECVET), sono stati sviluppati isolatamente; ritiene che, per consentire agli individui di misurare meglio i loro progressi e le loro opportunità, e capitalizzare i risultati dell'apprendimento raggiunti in contesti diversi, sia necessario coordinare e sostenere meglio tali iniziative attraverso sistemi di garanzia della qualità e integrarle in un quadro di qualifiche nazionali, al fine di rafforzare la fiducia dei vari settori e attori, compresi i datori di lavoro;

49.  ribadisce l'importanza continua sia dell'apprendimento misto che di quello online, in particolare nel contesto dell'IFP; sottolinea che la combinazione di tecnologie digitali di alta qualità e opportunità di apprendimento in presenza porta a migliori risultati da parte degli studenti, e incoraggia pertanto la Commissione e gli Stati membri a sostenere maggiormente e a promuovere l'apprendimento misto;

50.  invita la Commissione a rafforzare la strategia europea per l'apprendimento permanente e a fare della formazione accademica continua e a distanza un elemento integrante di tale strategia, al fine di promuovere l'adattamento al cambiamento economico e tecnologico di una forza lavoro che invecchia; invita altresì la Commissione a valutare la possibilità di aumentare i finanziamenti destinati alla formazione accademica continua e a distanza attraverso i programmi esistenti e futuri;

51.  riconosce l'esigenza di un approccio globale multisettoriale e multidisciplinare in materia di istruzione e formazione, compreso l'apprendimento permanente, e l'esigenza della cooperazione transettoriale nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione;

Raccomandazioni a livello europeo

52.  sottolinea l'esigenza di promuovere la cooperazione e lo scambio di buone pratiche tra i sistemi di istruzione; incoraggia inoltre la condivisione delle buone pratiche da parte delle agenzie nazionali di garanzia della qualità (QA) ai fini dello sviluppo di criteri sul riconoscimento di nuove modi di insegnamento e di apprendimento;

53.  chiede una revisione del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per promuovere la comparabilità delle qualifiche tra i paesi interessati da detto Quadro e altri paesi, in particolare i paesi vicini e quelli con quadri delle qualifiche consolidati, al fine di comprendere meglio le qualifiche acquisite all'estero e inserire le persone provenienti da un contesto migratorio e i rifugiati nell'apprendimento permanente e nell'occupazione;

54.  invita la Commissione a rafforzare significativamente il sostegno alla formazione accademica continua e a distanza tramite Erasmus+ promuovendo lo sviluppo di reti europee e agevolando lo scambio di buone pratiche, l'istituzione di progetti che coinvolgano istituzioni che hanno sede in vari Stati membri e una maggiore accessibilità per gli studenti di altri paesi europei e di paesi terzi;

55.  è favorevole alla creazione di una piattaforma online di facile utilizzo quale sportello unico grazie al quale i professionisti dell'istruzione e gli studenti possono promuovere lo scambio delle migliori pratiche;

56.  invita la Commissione a sviluppare una piattaforma di apprendimento integrata e sicura progettata per gli istituti di istruzione europei e offerta loro gratuitamente, promuovendo in tal modo l'apprendimento elettronico in tutta l'UE;

57.  riconosce la necessità di sviluppare ulteriormente le piattaforme eTwinning e School Education Gateway a sostegno di scambi costruttivi tra insegnanti e altri operatori;

58.  incoraggia la creazione di legami più stretti tra la formazione accademica continua (non unicamente orientata alla ricerca) e la formazione scolastica e professionale per l'acquisizione di competenze, nonché azioni volte ad assicurare che entrambe possano essere perseguite e richieste in ogni momento;

59.  raccomanda di confermare gli sforzi compiuti in materia di apprendimento permanente con una strategia europea per la digitalizzazione e di predisporre una valutazione dell'impatto di genere delle misure proposte;

60.  accoglie con favore il piano ambizioso che consiste nel fornire l'Internet ultraveloce nelle scuole primarie e secondarie e nelle biblioteche entro il 2025, dato che una connettività migliore e più rapida aumenta considerevolmente le opportunità di migliorare i metodi di insegnamento, di promuovere la ricerca e di sviluppare servizi formativi di alta qualità online; sottolinea che l'introduzione di queste tecnologie crea migliori opportunità di apprendimento a distanza, soprattutto nelle zone rurali e nelle regioni ultraperiferiche; evidenzia il fatto che dette opportunità accresceranno le competenze digitali e l'alfabetizzazione mediatica di bambini e studenti;

61.  sottolinea che l'adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione è fondamentale per soddisfare nell'UE la crescente domanda di professionisti qualificati in ambito digitale; sottolinea altresì che, al fine di conseguire un autentico mercato unico digitale in Europa, sono necessari ulteriori sforzi per migliorare l'alfabetizzazione mediatica tra i cittadini, in particolare i minori;

62.  mette in evidenza l'importanza di intensificare gli sforzi europei volti a trasformare la strategia per l'apprendimento permanente in una realtà accessibile a tutti; unitamente all'obiettivo di offrire altresì una serie di opportunità di apprendimento che possano contribuire allo sviluppo e alla realizzazione personale; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere e a investire nell'apprendimento permanente, in particolare nei paesi dove il tasso di partecipazione è inferiore alla soglia di riferimento del 15 %;

63.  invita gli Stati membri a favorire la cooperazione e a rafforzare le sinergie tra gli operatori del settore dell'istruzione formale, non formale e informale con l'obiettivo di raggiungere un gruppo più ampio di persone, al fine di tenere maggiormente conto delle loro esigenze specifiche;

64.  raccomanda che gli insegnanti che danno corsi a distanza possiedano una formazione specifica certificata;

Raccomandazioni a livello di Stati membri

65.  invita gli Stati membri ad adottare un approccio globale all'istruzione e a fornire agli studenti pari opportunità di apprendimento, autentiche e diversificate, che gli consentano di realizzare le loro aspirazioni, e le competenze necessarie per avere successo sia in un'economia globale in continua evoluzione che in una società democratica;

66.  incoraggia gli Stati membri a basarsi sulle modalità di convalida esistenti per valutare e certificare le competenze acquisite mediante percorsi di miglioramento delle competenze e per garantirne il riconoscimento in vista del conseguimento di qualifiche, conformemente ai quadri e ai sistemi nazionali delle qualifiche;

67.  sottolinea che un'ulteriore spiegamento dell'infrastruttura digitale, soprattutto nelle aree meno densamente popolate, promuove l'integrazione sociale e culturale, processi educativi e di informazione moderni e un'economia culturale regionale;

68.  invita gli Stati membri a mettere a disposizione opportunità di formazione nel campo delle TIC e di sviluppo delle competenze digitali e dell'alfabetizzazione mediatica a tutti i livelli di istruzione;

69.  ribadisce che è importante che gli istituti universitari e di formazione rispondano rapidamente ai cambiamenti della società e al mercato del lavoro, che adattino e modernizzino il loro modo di operare, e che consentano agli studenti di formarsi di conseguenza; sottolinea, tuttavia, che l'istruzione è un processo di emancipazione permanente, che dovrebbe aiutare i cittadini a realizzare la propria crescita personale, la creatività e il benessere;

70.  esorta gli istituti universitari a prevedere i cambiamenti a livello della società e del mercato del lavoro e ad adattare di conseguenza il loro modo di operare; osserva che lo sviluppo di settori orientati al futuro – in particolare l'economia verde e circolare – svolge un ruolo determinante quanto al tipo di competenze necessarie;

71.  invita gli istituti universitari a prevedere percorsi di studio multilingue, adeguati alle competenze dei migranti, consentendo un accesso più agevole ai programmi di istruzione;

72.  sottolinea la necessità di disporre di sistemi di istruzione più flessibili negli Stati membri, onde consentire un ricorso più efficace a metodi di insegnamento online aperti;

73.  esorta gli Stati membri a migliorare la disponibilità dei dati sull'occupazione e sulla situazione sociale dei laureati ("monitoraggio dei laureati"), inclusi i dati relativi al settore dell'istruzione e della formazione professionale;

74.  invita l'UE e gli Stati membri a sviluppare e implementare "corridoi educativi" attraverso la promozione di accordi con le università europee, come l'Unione delle università del Mediterraneo (UNIMED) e le reti di università telematiche per ospitare studenti rifugiati provenienti da zone di conflitto, anche attraverso programmi di formazione accademica a distanza;

75.  sottolinea l'importanza di una formazione specializzata per gli insegnanti delle scuole e delle università impegnati nella formazione accademica continua e a distanza, affinché possano soddisfare le esigenze dei loro studenti;

76.  ribadisce la necessità di riconoscere le competenze e le abilità acquisite al di fuori del sistema di istruzione formale attraverso la garanzia della qualità e l'accreditamento, in particolare in vista dell'emancipazione delle persone in condizioni vulnerabili o svantaggiate, ad esempio gli adulti o i rifugiati scarsamente qualificati; insiste sull'importanza di convalidare l'apprendimento non formale e informale per coinvolgere e responsabilizzare i discenti;

o
o   o

77.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.
(2) GU C 70 dell'8.3.2012, pag. 9.
(3) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 25.
(4) GU C 372 del 20.12.2011, pag. 1.
(5) GU C 64 del 5.3.2013, pag. 5.
(6) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.
(7) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.
(8) GU C 327 del 4.12.2010, pag. 11.
(9) GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.
(10) GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.
(11) GU C 183 del 14.6.2014, pag. 30.
(12) Testi approvati, P8_TA(2016)0107.
(13) Testi approvati, P8_TA(2016)0291.
(14) GU C 126 del 26.4.2014, pag. 20.
(15) http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/policy-provision-adult-learning_en.pdf
(16) Testi approvati, P8_TA(2015)0321.
(17) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf
(18) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/it/pdf
(19) Come stabilito all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(20) Nei paesi di lingua tedesca, ad esempio, per quanto riguarda la formazione a distanza, si opera una distinzione tra l'ambito accademico e quello non accademico.
(21) "A distance learning curriculum on pervasive computing" (Un programma di apprendimento a distanza sull'informatica pervasiva); https://www.researchgate.net/publication/312312226_A_distance_learning_curriculum_on_pervasive_computing
(22) Economics of Education Editors: Dominic J. Brewer, Patrick J. McEwan "Equity and Quality in Education Supporting disadvantaged students and schools" (Equità e qualità nell'istruzione Sostenere gli studenti svantaggiati e le scuole) https://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf


Abrogazione di regolamenti obsoleti relativi ai settori della navigazione interna e del trasporto di merci su strada ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))
P8_TA(2017)0325A8-0228/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0745),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0501/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2017(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 luglio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0228/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio

P8_TC1-COD(2016)0368


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1952.)

(1) GU C 209 del 30.6.2017, pag. 58.


Promozione della connettività internet nelle comunità locali ***I
PDF 248kWORD 49k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
P8_TA(2017)0326A8-0181/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0589),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0378/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 gennaio 2017(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2017(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0181/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali

P8_TC1-COD(2016)0287


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1953.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che l'iniziativa WiFi4EU dovrebbe avere un importante impatto e una significativa scalabilità. Osservano, a tal proposito, che qualora non fosse possibile assicurare appieno un aumento della dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE nel settore delle telecomunicazioni dal valore compreso tra 25 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, la Commissione potrebbe proporre riassegnazioni nell'ambito di tale dotazione per agevolare il finanziamento complessivo della promozione della connettività internet nelle comunità locali, per un importo di 120 000 000 EUR.

(1) GU C 125 del 21.4.2017, pag. 69.
(2) GU C 207 del 30.6.2017, pag. 87.


Misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ***I
PDF 247kWORD 59k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))
P8_TA(2017)0327A8-0310/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0052),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0035/2016),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento bulgaro, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 settembre 2016(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 maggio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo regionale (A8‑0310/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010

P8_TC1-COD(2016)0030


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1938.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 16 del regolamento

La Commissione valuta positivamente i meccanismi di cooperazione previsti all'articolo 16 della proposta di regolamento, quale importante strumento per garantire la coerenza dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza con le parti contraenti della Comunità dell'energia.

La Commissione sottolinea l'importanza di garantire efficacemente che le parti contraenti della Comunità dell'energia non mettano in atto misure che possano influire negativamente sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e nei suoi Stati membri e viceversa.

A tale proposito, la Commissione, senza pregiudicare la sua proposta iniziale del 16 febbraio 2016, valuterà di proporre al Consiglio, a tempo debito, una raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 218 TFUE per l'avvio di negoziati, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le parti contraenti della Comunità dell'energia, dall'altra, sulle modifiche da apportare al trattato della Comunità dell'energia al fine di istituire un quadro giuridico e meccanismi atti a consentire l'applicabilità di alcune disposizioni del regolamento e di altre parti pertinenti dell'acquis comunitario nel settore dell'energia, per garantire l'attuazione efficace di un quadro potenziato della sicurezza dell'approvvigionamento del gas.

(1) GU C 487 del 28.12.2016, pag. 70.


Caccia alla balena in Norvegia
PDF 170kWORD 51k
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla caccia alla balena in Norvegia (2017/2712(RSP))
P8_TA(2017)0328B8-0499/2017

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo della Commissione baleniera internazionale (International Whaling Commission – IWC) che stabilisce una quota di cattura pari a zero per la caccia alla balena a fini commerciali, entrato in vigore nel 1986 (la "moratoria"),

–  vista la risoluzione 2016-3 dell'IWC sui cetacei e il loro contributo al funzionamento dell'ecosistema,

–  vista la risoluzione 2014-2 dell'IWC sui cetacei altamente migratori,

–  visti gli obiettivi di Aichi per la biodiversità concordati nel quadro della Convenzione internazionale sulla diversità biologica,

–  vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(1),

–  visti il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006(2), e il regolamento (UE) n. 791/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012(3),

–  visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione(4),

–  vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sugli obiettivi strategici dell'UE per la 17a riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)(5),

–  vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'azione comunitaria riguardante la caccia alle balene(6),

–  visto il piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche del 2016,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla caccia alla balena in Norvegia (O-000058/2017 – B8-0324/2017),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che nel 1982 la Commissione baleniera internazionale (IWC) ha introdotto una moratoria, in vigore dal 1986, di ogni tipo di caccia alla balena per fini commerciali, allo scopo di proteggere le specie e le popolazioni dall'estinzione e permettere loro di ricostituirsi;

B.  considerando che, nonostante tale divieto internazionale, la Norvegia ha continuato le attività di caccia alla balena e nel 1993 ha ripreso integralmente la caccia a fini commerciali, sfruttando un'obiezione formale alla moratoria e formulando e mantenendo riserve sulle catalogazioni della CITES;

C.  considerando che la Norvegia ha aderito alla CITES il 19 dicembre 1979, divenendo così uno dei primi paesi ad accettare di essere vincolati dalla convenzione;

D.  considerando che, secondo alcuni mezzi d'informazione, il 90 % circa delle balene uccise dalla Norvegia sono femmine, di cui gran parte incinte, poiché hanno tempi di reazione più lunghi;

E.  considerando che, dall'entrata in vigore della moratoria nel 1986, la Norvegia ha ucciso oltre 13 000 balene(7);

F.  considerando che la caccia alle balene causa gravi sofferenze ai singoli animali, minacciando le complesse strutture sociali di questi mammiferi intelligenti così come lo stato di conservazione delle popolazioni di balene nel suo complesso;

G.  considerando che tutte le specie di grandi balene figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, a riprova del fatto che esse sono a rischio di estinzione e che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza; che l'articolo 8, paragrafo 1, del suddetto regolamento vieta l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A;

H.  considerando che, secondo dati scientifici sempre più numerosi, le balene migliorerebbero la produttività dell'ecosistema e potrebbero svolgere un ruolo importante nella regolazione dei livelli di CO2 nell'atmosfera;

I.  considerando che la Norvegia stabilisce unilateralmente i propri limiti di cattura; che per la stagione 2017 della caccia alle balene, la Norvegia ha incrementato la sua quota relativa alla balenottera rostrata a 999 (rispetto alle 880 del 2016);

J.  considerando che negli ultimi anni le esportazioni di carne di balena dalla Norvegia hanno registrato un netto aumento; che parte di tali esportazioni transita nei porti dell'UE;

K.  considerando che è stato accertato che, nel solo ottobre 2016, 2 948 kg di prodotti balenieri norvegesi sono stati esportati in Giappone, passando per almeno tre porti dell'UE(8);

L.  considerando che il transito di carne di balena nei porti dell'UE è consentito purché le spedizioni siano accompagnate da una documentazione CITES valida a norma del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;

M.  considerando che l'obiettivo primario della CITES è la protezione della biodiversità, in particolare la conservazione delle specie; che la direttiva UE sugli habitat, che definisce la posizione della Comunità riguardo alle balene (e ai delfini), non consente la ripresa della caccia a fini commerciali di nessuno stock di balene nelle acque dell'UE;

N.  considerando che la Norvegia, in quanto membro dello Spazio economico europeo, è strettamente associata all'Unione e alle sue politiche; che ciò ha permesso ai popoli e ai governi della Norvegia e dell'UE di mantenere forti legami culturali, rapporti commerciali sani e l'impegno a favore della conservazione;

1.  invita la Norvegia a cessare tutte le sue attività di caccia alla balena a fini commerciali e a rispettare la moratoria dell'IWC;

2.  invita la Norvegia a ritirare le sue riserve in merito agli elenchi di specie di grandi balene di cui all'appendice I della CITES e a porre fine al commercio di carne di balena e dei prodotti balenieri;

3.  si rammarica del fatto che la Norvegia sovvenzioni l'industria baleniera e promuova il consumo e l'uso di prodotti della caccia alla balena; esorta la Norvegia a interrompere tali sovvenzioni;

4.  appoggia fermamente il mantenimento della moratoria globale della caccia alle balene a fini commerciali e un divieto del commercio internazionale di prodotti ricavati dalle balene;

5.  osserva che gli Stati membri hanno sottoscritto il piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche; ricorda l'azione 9 del suddetto piano, che invita gli Stati membri e la Commissione a elaborare strategie intese a migliorare la conformità all'attuale legislazione UE sulle specie selvatiche a livello nazionale;

6.  si rammarica del fatto che, in occasione della discussione tenutasi in Aula il 6 luglio 2017, la Commissione non è stata in grado di fornire al Parlamento dati sulle spedizioni di carne di balena trasportate attraverso i porti dell'UE o non ha voluto farlo; esorta la Commissione a raccogliere e fornire i dati necessari;

7.  invita la Commissione a studiare tutte le possibili modalità per garantire che la carne di balena non sia più giuridicamente autorizzata a transitare nei porti dell'UE, in particolare raccomandando un divieto di transito a titolo eccezionale;

8.  deplora il fatto che la Norvegia non sia finora ritornata sulla propria decisione, nonostante le reazioni diplomatiche passate e attuali e le diffuse proteste internazionali; invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e il Consiglio a ricorrere a canali bilaterali e multilaterali per sollecitare la Norvegia a cessare ogni tipo di caccia alla balena per fini commerciali;

9.  esorta il Consiglio e la Commissione, in occasione delle prossime riunioni della 67a sessione dell'IWC, ad adottare un approccio comune alla caccia alla balena che sia almeno altrettanto precauzionale quanto la posizione comune attuale, nonché a cooperare con i paesi terzi al fine di ottenere un sostegno maggioritario all'istituzione di riserve per le balene;

10.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Norvegia.

(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(2) GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.
(3) GU L 242 del 7.9.2012, pag. 1.
(4) GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0356.
(6) GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 46.
(7) https://iwc.int/table_objection
(8) http://www.maritime-executive.com/article/norways-whaling-comes-under-fire


Adesione dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
PDF 349kWORD 62k
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (COM(2016)01092016/0062(NLE))
P8_TA(2017)0329A8-0266/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2016)0109),

–  vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul, Turchia (in appresso la convenzione di Istanbul),

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 8, 19, 157 e 216, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

–  visti gli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005), Pechino +15 (2010) e Pechino +20 (2015),

–  viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta delle Nazioni Unite, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la convenzione del1951 sullo status dei rifugiati e il principio di non respingimento nonché la convenzione ONU sui diritti del fanciullo,

–  vista la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'UE è parte firmataria, ivi comprese le osservazioni conclusive del 2015 del comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità rivolte all'UE, che invitano quest'ultima ad aderire alla convenzione di Istanbul al fine di proteggere dalla violenza le donne e le ragazze con disabilità,

–  vista la propria relazione sull'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che chiede all'UE di aderire alla convenzione di Istanbul quale ulteriore passo per contrastare la violenza contro le donne e le ragazze con disabilità,

–  vista l'osservazione generale approvata il 26 agosto 2016 dal comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità in merito all'articolo 6 (sulle donne e ragazze con disabilità) della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità,

–  vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015(1),

–  viste le sue risoluzioni del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne(2), del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne(3), e del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze(4),

–  viste la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne(5) e la valutazione del valore aggiunto europeo,

–  vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne(6),

–  visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio dell'Unione europea nel marzo 2011,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 dal titolo "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE(7),

–  vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE (Paesi Bassi, Slovacchia e Malta), rilasciata il 7 dicembre 2015, sull'uguaglianza di genere,

–  vista la direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio(8),

–  visti la direttiva 2011/99/UE del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo(9) e il regolamento (UE) n. 606/2013 del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile(10),

–  viste la direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la direttiva quadro 2002/629/GAI del Consiglio(11) e la direttiva 2011/93/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio(12),

–  viste la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, che definiscono e condannano le molestie e le molestie sessuali,

–  vista la tabella di marcia della Commissione su una possibile adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, pubblicata nell'ottobre 2015,

–  vista la terza relazione di attività trimestrale del commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa del 16 novembre 2016, riguardo alla definizione della violenza basata sul genere nella convenzione di Istanbul,

–  vista la dichiarazione congiunta della Presidenza, della Commissione e del Parlamento europeo che chiede una rapida adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, adottata a Malta il 3 febbraio 2017,

–  viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea 2014-2015(13) e del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013(14),

–  visto lo studio del 2016 del suo dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali dal titolo "Knowledge and Know-How: The Role of Self-Defence in the Prevention of Violence against Women" (Conoscenze e know-how: il ruolo dell'autodifesa nella prevenzione della violenza contro le donne), in particolare in relazione al contributo della formazione all'autodifesa all'attuazione dell'articolo 12 della convenzione di Istanbul,

–  visto l'articolo 99, paragrafo 5, del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione giuridica (A8-0266/2017),

A.  considerando che la parità di genere costituisce un valore cardine dell'UE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali che dovrebbe essere pienamente rispettato, promosso e applicato tanto nella legislazione, nella pratica e nella giurisprudenza quanto nella vita quotidiana; che, secondo l'indice sull'uguaglianza di genere, nessun paese dell'UE ha ancora conseguito pienamente la parità tra donne e uomini; che la violenza di genere è al tempo stesso causa e conseguenza delle disuguaglianze tra donne e uomini;

B.  considerando che le forme moderne di schiavitù e tratta di esseri umani, che colpiscono principalmente le donne, persistono ancora nell'UE;

C.  considerando che gli Stati membri devono riconoscere che, una volta verificatasi una violenza, la società non è riuscita a compiere il suo dovere primario di protezione e che l'unico mezzo che rimane sono misure reattive quali il risarcimento delle vittime e il perseguimento degli autori di atti di violenza;

D.  considerando che l'UE deve adottare tutte le misure necessarie, in collaborazione con gli Stati membri, per promuovere e tutelare il diritto delle donne e delle ragazze di vivere libere dalla violenza, sia essa fisica o psicologica, tanto nella sfera pubblica quanto in quella privata;

E.  considerando che la violenza di genere non dovrebbe essere sottovalutata o considerata una questione da poter rinviare e trattare successivamente, poiché interessa oltre 250 milioni di donne e ragazze nella sola UE e ha enormi effetti sulla società, aumentando la paura e la polarizzazione e contribuendo allo stress e alle malattie mentali in quanto minaccia la sicurezza di metà della popolazione; che, secondo le stime dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), il costo della violenza sessuale per la società nell'UE è pari a 226 miliardi di euro l'anno;

F.  considerando che la violenza nei confronti delle donne(15) e la violenza di genere, sia fisica che psicologica, rappresentano un fenomeno diffuso nell'UE e vanno intese come una forma estrema di discriminazione e una violazione dei diritti umani che colpisce le donne in tutti gli strati della società, a prescindere dall'età, dal livello di istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale o dal paese di origine o residenza e rappresenta un grave ostacolo all'uguaglianza tra uomini e donne, anche sul piano economico e politico; che servono ulteriori misure per incoraggiare le donne che sono state vittime di violenza a riferire le proprie esperienze e a chiedere assistenza, come pure per garantire che ricevano un sostegno adeguato in linea con le loro esigenze, siano informate circa i loro diritti e abbiano accesso alla giustizia affinché gli autori della violenza siano perseguiti;

G.  considerando che la relazione pubblicata nel marzo 2014 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea) mostra che un terzo di tutte le donne in Europa ha subito atti di violenza fisica o sessuale almeno una volta durante la vita adulta, il 20 % è stato vittima di molestie online, una donna su venti è stata stuprata e oltre una donna su dieci ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza;

H.  considerando che una donna su dieci ha subito molestie sessuali o è stata vittima di atti persecutori (stalking) attraverso le nuove tecnologie, mentre il 75 % delle donne ricoprenti cariche in alti livelli decisionali è stato soggetto a molestie sessuali; che ciò mostra che nessuna donna o ragazza, a prescindere dall'età e dalla posizione sociale, vive al riparo dalla violenza sessuale;

I.  considerando che occorre adottare misure per affrontare il fenomeno emergente della violenza di genere online, compreso il bullismo, le molestie e l'intimidazione, in particolare delle giovani donne e delle ragazze nonché delle persone LGBTI;

J.  considerando che i cittadini e i residenti nell'Unione non sono equamente protetti dalla violenza di genere, a causa della mancanza di una strategia europea, ivi incluso un atto legislativo, e delle differenze tra politiche e legislazioni negli Stati membri per quanto riguarda tra l'altro la definizione di reato e l'ambito di applicazione della legislazione, e che essi rimangono pertanto vulnerabili a tale violenza; che vi sono altresì differenze all'interno dell'UE in termini di informazioni, accessibilità e messa a disposizione di case rifugio, servizi di supporto e diritti,

K.  considerando che la violenza nei confronti delle donne è legata alla ripartizione iniqua del potere tra donne e uomini, al sessismo e agli stereotipi di genere, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

L.  considerando che la violenza nei confronti delle donne contribuisce al persistere delle disparità di genere ostacolando l'accesso delle vittime all'occupazione, con effetti negativi sulla loro indipendenza finanziaria e sull'economia in generale;

M.  considerando che un fattore importante della mancata segnalazione delle violenze sessuali da parte delle donne è rappresentato dal fatto che dipendono economicamente da chi le commette;

N.  considerando che la povertà estrema aumenta il rischio di violenza e di altre forme di sfruttamento che ostacolano la piena partecipazione delle donne a tutte le sfere della vita e il raggiungimento dell'uguaglianza di genere;

O.  considerando che occorre impegnarsi maggiormente per agevolare e incoraggiare la partecipazione delle donne alla sfera politica, economica e sociale e per aumentare la loro visibilità nelle posizioni dirigenziali, in modo da combattere l'oggettificazione e una cultura della violenza di genere;

P.  considerando che la convenzione di Istanbul stabilisce che tutte le sue disposizioni, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, devono essere garantite "senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione";

Q.  considerando che le donne con disabilità hanno un rischio da 1,5 a 10 volte più elevato di essere vittime di violenza di genere e, a causa della loro posizione di dipendenza, hanno persino più difficoltà a riferirla; che le donne e le ragazze con disabilità non costituiscono un gruppo omogeneo ma piuttosto un gruppo che comprende donne di diverso status e in situazioni diverse e donne con diverse tipologie di menomazioni, quali condizioni fisiche, psicosociali, intellettuali o sensoriali che possono essere accompagnate o meno da limitazioni funzionali; che la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) chiede agli Stati firmatari di adottare misure per garantire che le donne con disabilità possano godere appieno e in condizioni di parità di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali;

R.  considerando che alcuni gruppi di donne e ragazze, come donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo, donne e ragazze con disabilità, donne LGBTI e donne rom, sono a rischio di discriminazioni multiple e sono pertanto ancora più vulnerabili alla violenza, per motivi alimentati dal sessismo associato al razzismo, alla xenofobia, all'omofobia, alla transfobia e all'intersessuofobia, nonché alla discriminazione fondata sull'età, sulla disabilità, sull'origine etnica o sulla religione; che le donne in Europa subiscono discriminazioni multiple e interconnesse che impediscono loro di accedere alla giustizia e ai servizi di sostegno e protezione e di godere dei loro diritti fondamentali; che le donne dovrebbero beneficiare di servizi di sostegno specialistico nell'attuazione di misure di protezione;

S.  considerando che la violenza nei confronti delle donne, inclusa la violenza domestica, è considerata troppo spesso una questione privata e viene tollerata troppo facilmente; che essa costituisce di fatto una violazione sistemica dei diritti fondamentali e un reato grave che va punito in quanto tale; che l'impunità deve finire garantendo che i responsabili siano perseguiti e che le donne e le ragazze sopravvissute alla violenza ricevano sostegno e riconoscimento adeguati dal sistema giudiziario, al fine di spezzare il circolo vizioso del silenzio e della solitudine per quante sono state vittime di violenza, Indipendentemente dalla loro origine geografica o dalla classe sociale;

T.  considerando che esistono differenze culturali significative tra gli Stati membri quanto alla probabilità che le donne riferiscano uno stupro o un'aggressione sessuale e che le statistiche ufficiali riflettono questa tendenza più del numero effettivo di stupri o aggressioni sessuali commessi in un paese;

U.  considerando che la maggior parte dei femminicidi è perpetrata da mariti, ex mariti, partner o ex partner che non accettano la fine di un matrimonio o di una relazione;

V.  considerando che l'autore di atti di violenza di genere è spesso una persona già nota alla vittima e che in molti casi la vittima si trova in una posizione di dipendenza, il che aumenta il timore di riferire la violenza;

W.  considerando che gli stereotipi di genere e il sessismo, ivi compresi i discorsi d'odio sessisti, che si verificano in tutto il mondo, offline e online e nella vita pubblica e privata, costituiscono una delle cause alla base di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne;

X.  considerando che l'esposizione alla violenza e agli abusi fisici, sessuali o psicologici ha un grave impatto sulle vittime e può risultare in un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche, oltre ad avere ripercussioni sui loro familiari e sulla società nel suo insieme; che i bambini non devono essere oggetto diretto di violenza per essere considerati vittime in quanto anche l'essere testimoni di violenza domestica costituisce un trauma;

Y.  considerando che la convenzione di Istanbul, all'articolo 3, definisce chiaramente la "violenza contro le donne basata sul genere" come "violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato", e inoltre definisce il "il genere" come "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini";

Z.  considerando che, al fine di ridurre il numero stimato di casi non riportati, gli Stati membri devono essere dotati di un numero sufficiente di istituzioni che consenta alle donne di sentirsi sicure e in grado di segnalare la violenza di genere;

AA.  considerando che soltanto un insieme di politiche che unisca misure legislative e misure non legislative, comprese azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, culturali, didattiche, sociali e sanitarie, nonché misure intese ad agevolare l'accesso delle vittime a un'abitazione e all'occupazione, inclusa la messa a disposizione di case rifugio per le vittime, nonché la partecipazione paritaria delle donne in tutti gli ambiti della società, possono ridurre in modo significativo la violenza contro le donne e la violenza di genere e le sue conseguenze; che la società civile, e le organizzazioni delle donne in particolare, apportano un contributo molto importante alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza e il loro lavoro dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e sostenuto affinché possa essere svolto nel miglior modo possibile;

AB.  considerando che l'istruzione e la formazione delle ragazze e delle donne rappresentano un valore europeo importante, un diritto umano fondamentale e un elemento essenziale per l'emancipazione delle ragazze e delle donne sul piano sociale, culturale e professionale, nonché per il pieno godimento degli altri diritti sociali, economici, culturali e politici e, di conseguenza, per la prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze;

AC.  considerando che solo gli Stati hanno la capacità di assicurare l'istruzione per tutti gratuita e obbligatoria, che rappresenta una conditio sine qua non per garantire le pari opportunità fra i sessi;

AD.   considerando che la convenzione di Istanbul sottolinea l'importanza di cambiare mentalità e atteggiamenti per porre fine alla violenza di genere; che risulta pertanto indispensabile a tale riguardo l'educazione a tutti i livelli e per tutte le età sulla parità tra uomini e donne, su ruoli di genere non stereotipati e sul rispetto dell'integrità della persona; che la formazione all'autodifesa è uno degli strumenti efficaci per ridurre la vittimizzazione e i suoi impatti negativi, per mettere in discussione gli stereotipi di genere e rafforzare la posizione delle donne e delle ragazze;

AE.  considerando che l'adesione immediata di tutti gli Stati membri alla convenzione di Istanbul contribuirebbe in modo sostanziale all'elaborazione di una politica integrata e alla promozione della cooperazione internazionale in materia di lotta contro qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne;

AF.  considerando che l'UE deve adoperarsi per progredire nella lotta all'eliminazione della violenza di genere nei paesi limitrofi e in tutto il mondo, quale impegno globale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ivi compresa la lotta all'uso della violenza sessuale quale arma di guerra;

AG.  considerando che la convenzione di Istanbul è un accordo misto che consente l'adesione dell'UE parallelamente a quella dei suoi Stati membri;

AH.  considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione di Istanbul, ma soltanto quattordici l'hanno ratificata; che l'adesione dell'UE alla convenzione non esonera gli Stati membri dalla ratifica nazionale;

AI.  considerando che la ratifica della convenzione di Istanbul richiede un'adeguata applicazione, un'efficace attuazione e lo stanziamento delle opportune risorse finanziarie e umane;

1.  si compiace che il 4 marzo 2016 la Commissione abbia proposto l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, ossia al primo strumento completo giuridicamente vincolante per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, inclusa la violenza domestica(16), a livello internazionale;

2.  accoglie con favore la firma dell'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, apposta il 13 giugno 2017; si rammarica tuttavia che la limitazione a due settori, ossia le questioni connesse alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento, sollevi incertezze giuridiche sulla portata dell'adesione dell'UE, nonché preoccupazioni riguardanti l'attuazione della convenzione;

3.  condanna tutte le forme di violenza contro le donne e deplora che le donne e le ragazze siano spesso esposte a violenza domestica, molestie sessuali, violenza psicologica e fisica, atti persecutori (stalking), violenza sessuale, stupri, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizzazione forzata, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani e altre forme di violenza, che costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità; sottolinea che la convenzione di Istanbul stabilisce che la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possono giustificare alcun atto di violenza nei confronti delle donne; denuncia il fatto che sempre più donne e ragazze sono vittime di violenza di genere su Internet e sui social media; invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare queste nuove forme di reato, tra cui estorsione sessuale, adescamento di minori, voyeurismo e pornografia a scopo di vendetta, e a proteggere le vittime, che possono subire traumi gravi che conducono talvolta anche al suicidio;

4.  afferma con forza che negare i servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, ivi compreso l'aborto sicuro e legale, è una forma di violenza nei confronti di donne e ragazze; ribadisce che le donne e le ragazze devono avere il controllo del loro corpo e della loro sessualità; invita tutti gli Stati membri a garantire un'educazione completa alla sessualità, un facile accesso delle donne alla pianificazione familiare e l'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, compresi metodi contraccettivi moderni e l'aborto sicuro e legale;

5.  sottolinea che la gravidanza forzata è definita un crimine contro l'umanità all'articolo 7 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998 ed è una forma di una violenza di genere nei confronti delle donne che costituisce una grave violazione dei diritti umani e della dignità di donne e ragazze;

6.  sottolinea che la convenzione di Istanbul segue un approccio globale, onnicomprensivo e coordinato che pone al centro i diritti della vittima, affrontando il tema della violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e della violenza di genere, compresa quella domestica, da un'ampia gamma di prospettive, prevedendo misure quali la prevenzione della violenza, la lotta contro la discriminazione, misure di diritto penale per combattere l'impunità, l'assistenza e la protezione delle vittime, la protezione dei minori e la protezione delle donne richiedenti asilo e rifugiate, nonché una migliore raccolta di dati e campagne o programmi di sensibilizzazione, anche in collaborazione con organismi nazionali competenti in materia di diritti umani e parità, la società civile e le organizzazioni non governative;

7.  sottolinea che la convenzione di Istanbul costituisce una valida base di cambiamento delle strutture sociali che creano, legittimano e perpetuano la violenza nei confronti delle donne e offre strumenti per l'introduzione di misure in tal senso; sottolinea che la convenzione affronta simultaneamente la prevenzione, la protezione e l'azione giudiziaria (approccio a tre livelli) e adotta un approccio onnicomprensivo e coordinato, derivante dal principio della dovuta diligenza che stabilisce l'obbligo positivo degli Stati di rispondere efficacemente a tutti gli atti di violenza (articolo 5 della convenzione);

8.  sottolinea che l'adesione dell'UE assicurerà un quadro giuridico europeo coerente per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza di genere e per proteggere e sostenere le vittime nelle politiche interne ed esterne dell'UE, nonché apportare un miglioramento al controllo, all'interpretazione e all'attuazione della normativa, dei programmi e dei fondi dell'UE pertinenti alla convenzione, oltre a migliorare la raccolta di dati disaggregati comparabili a livello di UE; ritiene che, aderendo alla convenzione, l'UE diverrà un attore mondiale più efficace nel settore dei diritti delle donne;

9.  invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a tenere conto delle seguenti raccomandazioni:

   a) esortare gli Stati membri ad accelerare i negoziati relativi alla ratifica e all'attuazione della convenzione di Istanbul; condannare fermamente i tentativi di ritirarsi dalle misure già adottate nell'attuazione della convenzione di Istanbul e nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne;
   b) invitare la Commissione a lanciare, senza indugio o rinvii, un dialogo costruttivo con il Consiglio e gli Stati membri, in cooperazione con il Consiglio d'Europa, per affrontare le riserve, le obiezioni e le preoccupazioni espresse dagli Stati membri e in particolare chiarire le interpretazioni fuorvianti della convenzione di Istanbul riguardo alla definizione di violenza di genere e alla definizione di genere all'articolo 3, lettere c) e d), in linea con le osservazioni generali del commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa;
   c) mantenere il Parlamento pienamente informato sugli aspetti pertinenti dei negoziati in tutte le loro fasi, affinché possa esercitare in modo adeguato i diritti conferitigli dai trattati a norma dell'articolo 218 TFUE;
   d) garantire, nonostante la firma dell'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, un'adesione ampia e senza restrizione alcuna dell'UE alla convenzione;
   e) provvedere affinché gli Stati membri applichino la convenzione di Istanbul e stanzino risorse finanziarie e umane adeguate per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, inclusa la violenza domestica, per rafforzare la posizione delle donne e delle ragazze, nonché per proteggere le vittime e consentire loro di essere risarcite, in particolare nel caso di vittime che vivono in zone in cui i servizi di protezione alle vittime non esistono o sono molto limitati;
   f) chiedere alla Commissione di elaborare una strategia olistica dell'UE in materia di lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, che comprenda un piano onnicomprensivo per la lotta contro tutte le forme di disparità di genere, integrando tutti gli sforzi dell'UE tesi a eliminare la violenza nei confronti delle donne;
   g) nominare un coordinatore dell'UE che funga da rappresentante dell'UE presso il comitato delle parti del Consiglio d'Europa dopo la ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE. Tale coordinatore sarebbe responsabile del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro donne e ragazze;
   h) assicurare che il Parlamento sia pienamente coinvolto nel processo di monitoraggio della convenzione di Istanbul in seguito all'adesione dell'UE; procedere rapidamente a concordare un codice di condotta relativo alla cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri per l'attuazione della convenzione, che coinvolga anche le organizzazione della società civile, in particolare le organizzazioni per i diritti delle donne;
   i) sollecitare la Commissione e gli Stati membri a elaborare orientamenti pratici e strategie per l'applicazione della convenzione di Istanbul, al fine di agevolarne un'attuazione e un'applicazione corrette negli Stati membri che l'hanno già ratificata, rispondendo nel contempo alle preoccupazioni di quelli che non l'hanno ancora ratificata e incoraggiandoli a farlo;
   j) garantire una formazione adeguata, procedure e orientamenti a tutti i professionisti che si occupano delle vittime di tutti gli atti di violenza rientranti nel campo di applicazione della convenzione al fine di evitare discriminazioni o una seconda vittimizzazione durante i procedimenti giudiziari, medici e di polizia;
   k) garantire misure preventive atte a rispondere alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, quali le donne con disabilità, le donne rifugiate, i bambini vittime, le donne LBTI e le donne con esigenze di sostegno aggiuntive, compresi servizi di sostegno specialistico facilmente accessibili, unitamente a servizi sanitari adeguati e alloggi sicuri per le donne che hanno subito violenze di genere e i loro figli;
   l) tenere conto dei casi gravi di violenza nei confronti delle donne e di violenza di genere, inclusa la violenza domestica, nel determinare l'affidamento e i diritti di visita, nonché tenere conto dei diritti e delle esigenze dei bambini testimoni nel fornire servizi di protezione e di sostegno alle vittime;
   m) promuovere attivamente un cambiamento negli atteggiamenti e nel comportamento e combattere il sessismo e i ruoli di genere stereotipati, anche promuovendo un linguaggio neutro sotto il profilo del genere, compiendo sforzi concertati per affrontare il ruolo fondamentale dei mezzi di comunicazione e della pubblicità in questo ambito, e incoraggiare tutti, compresi uomini e bambini, a svolgere un ruolo attivo nella prevenzione di tutte le forme di violenza; invitare pertanto gli Stati membri ad adottare e attuare politiche attive in materia di inclusione sociale, dialogo interculturale, educazione sessuale e relazionale, educazione ai diritti umani e lotta contro la discriminazione, nonché formazione sulla parità di genere per i professionisti della giustizia e quelli preposti all'azione di contrasto; incoraggiare gli Stati membri a includere nei propri sistemi di istruzione l'eliminazione di tutti gli ostacoli all'autentica uguaglianza fra donne e uomini e promuovere pienamente tale obiettivo;
   n) incoraggiare gli Stati membri ad attuare politiche che mirino a creare società libere da qualsiasi tipo di violenza e a utilizzare la convenzione di Istanbul in tal senso;
   o) garantire che le misure proattive contro la violenza riconoscano la realtà di genere, dal momento che la maggioranza assoluta degli autori delle violenze è costituita da uomini; incoraggiare gli Stati membri a impiegare tattiche di riduzione della violenza basate sull'esperienza per affrontare il problema;
   p) adottare le misure necessarie a norma degli articoli 60 e 61 della convenzione sulla migrazione e l'asilo, tenendo in considerazione che le donne e le ragazze migranti, in possesso o meno degli opportuni documenti, e le donne richiedenti asilo hanno il diritto di vivere libere dalla violenza, nella sfera sia pubblica che privata, e sono particolarmente vulnerabili alla violenza di genere, ricordando che la violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili, può essere riconosciuta come una forma di persecuzione e che le vittime possono quindi avvalersi della protezione offerta dalla convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati; garantire che gli Stati membri rispettino un'impostazione attenta alla dimensione di genere in tutte le procedure di asilo e di accoglienza, nonché il principio di non respingimento;
   q) promuovere il bilancio di genere quale strumento per prevenire e combattere la violenza di genere in settori politici pertinenti, nonché per garantire risorse e finanziamenti per l'accesso alla giustizia delle vittime e dei sopravvissuti alla violenza;
   r) migliorare e promuovere la raccolta di pertinenti dati disaggregati comparabili sui casi di violenza di ogni tipo rientranti nel campo di applicazione della convenzione di Istanbul, in cooperazione con l'EIGE, ivi compresi dati disaggregati concernenti l'età e il genere degli autori di atti di violenza e la relazione tra l'autore e la vittima, al fine di costruire una metodologia comune per comparare le banche dati e l'analisi dei stessi, garantendo così una migliore comprensione del problema, nonché sensibilizzare in merito alla questione e valutare e migliorare le azioni degli Stati membri volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere;

10.  sottolinea che, ai fini di una maggiore efficacia, le misure di lotta contro la violenza nei confronti delle donne dovrebbero essere accompagnate da azioni volte ad affrontare le disparità economiche di genere e promuovere l'indipendenza finanziaria delle donne;

11.  invita la Commissione a presentare un atto legislativo per sostenere gli Stati membri nella prevenzione e nella repressione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza di genere;

12.  chiede al Consiglio di attivare la "clausola passerella", mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

13.  invita la Commissione a rivedere la decisione quadro dell'UE attualmente in vigore sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, al fine di includervi il sessismo, i reati generati da pregiudizi e dall'incitamento all'odio sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e dei caratteri sessuali;

14.  invita gli Stati membri ad attuare appieno la direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo, il regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile e la direttiva 2012/29/UE sulla protezione delle vittime, nonché la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori;

15.  invita ancora una volta la Commissione a istituire un osservatorio europeo sulla violenza di genere (sul modello dell'attuale Istituto europeo per l'uguaglianza di genere);

16.  esorta la Presidenza estone ad accelerare la ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1) GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.
(2) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.
(3) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.
(4) GU C 24 del 22.1.2016, pag. 8.
(5) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 2.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0451.
(7) Testi approvati, P8_TA(2015)0312.
(8) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(9) GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.
(10) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4.
(11) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
(12) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(13) Testi approvati, P8_TA(2017)0073.
(14) GU C 316 del 30.8.2016, pag. 2.
(15)Ai sensi della convenzione di Istanbul, il termine "donne" include le ragazze al di sotto dei 18 anni di età (articolo 3).
(16) Cfr. definizioni all'articolo 3 della convenzione di Istanbul.


Impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'UE sulle catene globali del valore
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore (2016/2301(INI))
P8_TA(2017)0330A8-0269/2017

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Commercio per tutti – Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti(1),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese(2),

–  vista la sua risoluzione del 16 maggio 2017 sulla valutazione degli aspetti esterni del funzionamento e dell'organizzazione delle dogane come strumento per facilitare gli scambi e combattere il commercio illecito(3),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali(4),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi(5),

–  vista la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento(6),

–  vista la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sull'olio di palma e il disboscamento delle foreste pluviali(7),

–  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA)(8),

–  vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)(9),

–  vista la risoluzione del 14 giugno 2017 sullo stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh(10),

–  visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio(11) (regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto),

–  visto il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (COM(2003)0251) e gli accordi volontari di partenariato FLEGT,

–  visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati(12) (regolamento sul legname),

–  visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate(13) (regolamento SPG),

–  visto il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(14) (regolamento Bruxelles I),

–  vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni(15) (direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario),

–  vista la strategia congiunta del 2007 dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di aiuto al commercio: rafforzare il sostegno dell'UE alle esigenze in materia commerciale nei paesi in via di sviluppo,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 aprile 2017 dal titolo "Sustainable garment value chains through EU development action" (Sostenibilità delle catene del valore del settore tessile mediante l'azione dell'UE per lo sviluppo) (SWD(2017)0147),

–  vista la dichiarazione di principi tripartita dell'OIL concernente le imprese multinazionali e la politica sociale,

–  vista la IV relazione della 105a Conferenza dell'OIL per un lavoro dignitoso nelle catene di fornitura a livello mondiale,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030,

–  viste le convenzioni fondamentali dell'OIL sul lavoro minorile, sul lavoro forzato, sulla discriminazione e sulla libertà di associazione e di contrattazione collettiva,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2016 sull'UE e le catene globali del valore responsabili,

–  vista la comunicazione della Commissione su una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese (COM(2011)0681),

–  visto il "Modern Slavery Act" (legge sulle moderne forme di schiavitù) del Regno Unito del 2015 e la legge francese sul dovere di diligenza per le società multinazionali,

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani e il Patto globale delle Nazioni Unite,

–  vista la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

–  visto il nuovo protocollo dell'OIL sul lavoro forzato,

–  vista la risoluzione n. 26/9 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (CDU), del 26 giugno 2014, con cui il CDU ha deciso di istituire un gruppo di lavoro intergovernativo aperto, incaricato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare le attività delle società transnazionali e di altre imprese in materia di diritti umani,

–  visti gli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali e diversi orientamenti OCSE specifici per settore (settore finanziario, agricolo, minerario, dell'abbigliamento e delle calzature),

–  viste le relazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) del 2013 e del 2016,

–  visto il quadro per la politica d'investimento dell'UNCTAD a favore dello sviluppo sostenibile del 2015,

–  visto l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione mondiale del commercio (TBT dell'OMC),

–  visto l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) dell'Organizzazione mondiale del commercio,

–  viste la Convenzione delle Nazione Unite sui diritti del fanciullo e l'iniziativa sui diritti dei minori e i principi delle imprese elaborata dall'UNICEF, dal Patto globale delle Nazioni Unite e dall'organizzazione Save the Children(16),

–  visti i partenariati specifici per paese volontari come il patto di sostenibilità con il Bangladesh e l'iniziativa sui diritti del lavoro in Myanmar,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 sul lavoro minorile,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale, i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0269/2017),

A.  considerando che, ai sensi dell'articolo 207 TFUE europea, la politica commerciale comune deve basarsi sui principi e gli obiettivi della politica estera dell'UE; che l'articolo 208 del TFUE stabilisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e pone l'eliminazione della povertà come obiettivo principale; considerando che la comunicazione della Commissione "Commercio per tutti" fonda la politica commerciale dell'Unione su tre principi fondamentali, ossia l'efficacia, la trasparenza e i valori; considerando che tale comunicazione comprende una sezione specifica relativa alla risposta alla crescita delle catene del valore globali e alla gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, oltre a ricordare la sua complessità e la necessità di ragionare in prospettiva, di coinvolgere una varietà di soggetti privati, pubblici e della società civile e di avvalersi di una combinazione di strumenti non vincolanti e innovativi e di modifiche legislative;

B.  considerando che di recente il libero scambio è diventato oggetto di una crescente attenzione da parte dell'opinione pubblica e che le preoccupazioni riguardo alla distribuzione iniqua dei benefici e degli oneri del commercio hanno fatto emergere l'opinione ampiamente condivisa secondo cui la politica commerciale debba essere incentrata sui valori sociali e ambientali nonché sulla trasparenza e la responsabilità;

C.  considerando che le catene globali del valore (CGV) sono una realtà complessa, orientata alla tecnologica e in rapido mutamento e che sono diventate un elemento imprescindibile dell'economia globale odierna e che possono aiutare i paesi in via di sviluppo ad integrarsi meglio nell'economica globale, a ridurre la povertà e a creare posti di lavoro, aumentando nel contempo la capacità di produzione; che, da una parte, le CGV offrono nuove prospettive di crescita economica, sviluppo sostenibile, partecipazione della società civile, dei lavoratori e delle associazioni imprenditoriali, nonché di creazione di posti di lavoro per le imprese all'interno della catena di produzione, le quali possono concentrarsi su compiti specifici ed aumentare nel contempo la loro interdipendenza; che, d'altra parte, la loro natura estremamente complessa, la scarsa trasparenza e la dispersione delle responsabilità possono portare ad un livello di rischio più elevato e a violazioni dei diritti umani e del lavoro, all'impunità di fatto per i reati ambientali e all'elusione e alla frode fiscali su vasta scala;

D.  considerando che la politica commerciale deve contribuire ad assicurare un processo produttivo trasparente lungo tutta la catena del valore e garantire il rispetto delle norme ambientali, sociali e di sicurezza fondamentali;

E.  considerando che la politica commerciale e di investimento dell'UE deve mantenere il sistema multilaterale come suo cardine e rafforzare la posizione dell'Europa nelle catene di fornitura eque a livello mondiale, ma deve anche fornire strumenti idonei a stabilire regole e responsabilità chiare per i governi e per le imprese, al fine di garantire la conformità con gli obiettivi internazionali quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS); che la sostenibilità e la trasparenza non riguardano solo i valori, ma dovrebbero anche essere considerate i veri fattori dell'incremento del valore aggiunto negli scambi e negli investimenti globali nel quadro delle catene globali del valore;

F.  considerando che le PMI(17) costituiscono un elemento importante delle CGV e svolgono un ruolo importante nella promozione della crescita economica, dello sviluppo sostenibile e dei posti di lavoro di qualità e nel frenare l'esodo delle popolazioni locali dalle loro regioni;

G.  considerando che la partecipazione alle CGV va a vantaggio delle PMI in termini di crescita e di internazionalizzazione; che, secondo l'inchiesta di Eurobarometro del 2015 dal titolo "L'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese", solo il 31 % delle PMI dell'UE ha partecipato ad attività al di fuori del mercato interno negli ultimi tre anni; che molte PMI hanno difficoltà ad avere accesso alle CGV internazionali e dell'UE; che la politica commerciale e gli accordi commerciali possono contribuire a superare gli ostacoli e le sfide che le PMI affrontano nell'accesso alle CGV;

H.  considerando che sistemi volontari in materia di dovere di diligenza e trasparenza delle CGV sono utilizzati e promossi a livello mondiale dalle parti economiche e sociali e dalle ONG, con risultati positivi importanti;

I.  considerando che, nelle conclusioni di maggio 2016, il Consiglio ha sottolineato "la necessità di continuare a sostenere, anche nei paesi che non sono membri dell'OCSE, l'adozione di principi, linee guida e iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese/comportamento responsabile delle imprese concordati a livello internazionale, quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, l'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite, la dichiarazione tripartita dell'OIL dei principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, contribuendo inoltre alla lotta contro la corruzione mediante la creazione di contesti imprenditoriali più aperti e trasparenti";

J.  considerando che la gestione globale responsabile delle CGV è essenziale per allineare la politica commerciale ai valori europei sanciti dai trattati; che sia la Commissione sia gli Stati membri sono in prima linea in tali dibattiti a livello mondiale;

K.  considerando che varie convenzioni, linee guida e norme internazionali sono volte a prevenire le violazioni dei diritti umani; che i paesi produttori in particolare hanno l'obbligo di applicarle e di creare adeguate condizioni giuridiche ed economiche per il funzionamento delle imprese e per la loro partecipazione alle catene di approvvigionamento globali; che i paesi produttori devono essere anche in grado di applicare standard e norme internazionali, tra cui l'elaborazione, il recepimento e l'attuazione di una legislazione adeguata, soprattutto in termini di creazione di uno Stato di diritto e di lotta alla corruzione;

L.  considerando che l'UE deve rispondere in modo ancora più efficace al dumping sociale e ambientale e alle pratiche commerciali e alla concorrenza sleali e assicurare parità di condizioni;

M.  considerando che l'UE è il più grande esportatore e importatore mondiale di beni e di servizi intesi collettivamente, il più grande investitore diretto estero e la più importante destinazione degli investimenti diretti all'estero (IDE); che l'UE dovrebbe sfruttare questa forza a vantaggio dei cittadini sia dell'UE sia di altre parti del mondo, in particolare nei paesi più poveri del mondo;

N.  considerando che l'UE ha sviluppato norme vincolanti in materia di dovere di diligenza in settori specifici in cui i rischi di abusi dei diritti umani sono elevati, come quello del legname e dei minerali provenienti da zone di conflitto; che anche alcuni Stati membri hanno elaborato normative, come il Modern Slavery Act (legge sulle moderne forme di schiavitù) del Regno Unito, la legge francese sul dovere di diligenza per le società multinazionali che si applica solo alle grandi società francesi con più di 5 000 lavoratori e il progetto di legge olandese sul dovere di diligenza in materia di lavoro minorile; che l'UE ha sviluppato iniziative intese a promuovere il dovere di diligenza e diverse risoluzioni del Parlamento europeo hanno invitato l'UE a sviluppare norme vincolanti sulla questione;

O.  considerando che l'UE ha già compiuto passi importanti verso una gestione più responsabile delle CGV a livello mondiale, sviluppando partenariati specifici, come il patto di sostenibilità con il Bangladesh e l'iniziativa sui diritti del lavoro con il Myanmar, e su questioni specifiche, come l'iniziativa sui minerali provenienti da zone di conflitto, la regolamentazione relativa ai disboscamenti illegali, i criteri di sostenibilità per i biocombustibili, la rendicontazione aziendale sulle problematiche delle catene di fornitura e la trasparenza aziendale sui pagamenti effettuati ai governi dalle industrie estrattive e di disboscamento, come sottolineato nella comunicazione "Commercio per tutti";

P.  considerando che nella comunicazione "Commercio per tutti" si afferma che la Commissione promuoverà capitoli ambiziosi dedicati al commercio e allo sviluppo sostenibile in tutti gli accordi commerciali e di investimento; che gli accordi commerciali e di investimento conclusi di recente dall'UE contengono capitoli dedicati al commercio e allo sviluppo sostenibile, che chiedono alle parti dell'accordo di assumere impegni in materia di protezione dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali e di responsabilità sociale delle imprese; che tali capitoli, negli accordi commerciali dell'UE che si sono susseguiti, hanno presentato livelli variabili di ambizione; che le norme lavorative e ambientali non sono circoscritte ai capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, ma devono valere in tutti gli ambiti degli accordi commerciali; che un approccio incentrato sul dialogo non ha impedito gravi violazioni della libertà di associazione in alcuni accordi di libero scambio;

Q.  considerando che la situazione particolare delle zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE) è tale che alcuni paesi sono esenti dal rispetto delle leggi locali sul lavoro e vietano o limitano le attività sindacali e i lavoratori non hanno accesso alla giustizia, il che costituisce una chiara violazione delle norme dell'OIL;

R.  considerando che la mancanza di etica negli affari è anche una delle conseguenze della mancanza di buon governo, dell'indebolimento o dell'assenza di un potere pubblico imparziale al servizio degli interessi generali dei cittadini; che la corruzione, la mancanza di trasparenza delle CGV e le deroghe alle leggi e alle tasse sul lavoro nelle zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE) potrebbero avere un impatto negativo sui diritti umani, in particolare indebolendo il lavoro dignitoso e i sindacati;

S.  considerando che, secondo l'OIL, 21 milioni di persone nel mondo sono vittime del lavoro forzato e che molte di esse sono sfruttate nell'ambito delle CGV; che il lavoro forzato nell'economia privata genera 150 miliardi di dollari di profitti illeciti ogni anno;

T.  considerando che, in ragione del suo mandato globale e delle sue competenze ed esperienze, l'OIL, in collaborazione con i suoi membri, si trova nella posizione ideale per guidare l'azione globale per un lavoro dignitoso nelle catene di fornitura globali; che la commissione dell'OIL per un lavoro dignitoso nelle catene di fornitura globali ha chiesto una valutazione delle mancanze che portano alla carenza di posti di lavoro dignitosi nelle catene di fornitura globali e una riflessione sulle iniziative e le norme necessarie a promuovere il lavoro dignitoso e a facilitare la riduzione delle carenze di posti di lavoro dignitosi nelle catene di fornitura globali;

U.  considerando che nell'ambito del commercio globale e in particolare delle CGV è necessario un approccio olistico multilaterale e globale alla responsabilità delle imprese per gli abusi dei diritti umani e la sostenibilità ambientale; e che è pertanto importante che l'UE continui a guidare tali dibattiti a livello mondiale; che l'UE si è imposta come battistrada nella riforma del meccanismo di risoluzione delle controversie tra gli investitori e lo Stato, in particolare attraverso lo sviluppo di un sistema giudiziario multilaterale; che si attendono uguali progressi in altri ambiti critici, come l'applicazione degli obblighi degli investitori in materia di diritti umani;

V.  considerando che nelle CGV la produzione ha luogo in giurisdizioni diverse, con gradi diversi di tutela dei diritti umani e di applicazione delle leggi in materia sociale, del lavoro e dell'ambiente; che le vittime di violazioni dei diritti umani che coinvolgono imprese transnazionali possono incontrare molteplici ostacoli nell'accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionale;

W.  considerando che l'articolo 8 del TFUE stabilisce fermamente la parità di genere in tutte le politiche dell'UE; che gli accordi commerciali e di investimento tendono ad avere conseguenze diverse sugli uomini e sulle donne a causa delle disparità strutturali tra i generi; che la prospettiva della parità di genere è spesso trascurata nell'analisi delle CGV; che, secondo l'OIL, nel 2012 le vittime del lavoro forzato a livello globale sono state 21 milioni (di cui il 55 % donne e bambine) e che il 90 % di esse erano sfruttate nell'ambito dell'economia privata, per mano di individui o imprese;

X.  considerando che le donne costituiscono la maggioranza della forza lavoro in determinati segmenti delle catene di fornitura globali nei settori dell'abbigliamento, dell'orticoltura, della telefonia mobile e del turismo, ma rispetto agli uomini tendono a concentrarsi maggiormente in forme di impiego scarsamente retribuite o meno riconosciute, il che dà origine a una segregazione di genere nelle tipologie di occupazioni e attività, a divari di genere a livello di retribuzioni e condizioni di lavoro nonché a vincoli specifici di genere nell'accesso alle risorse produttive, alle infrastrutture e ai servizi;

Y.  considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, l'Unione tutela i diritti del fanciullo; che tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

Z.  considerando che i servizi stanno svolgendo un ruolo più importante nelle CGV, in particolare per la produzione nel comparto manifatturiero; che la maggiore integrazione dei servizi nelle CGV richiederà accordi a sostegno dell'economia digitale, anche per il libero flusso dei dati;

AA.  considerando che lo sviluppo di catene globali del valore contribuisce anche all'integrazione dei servizi nella produzione dei beni; che una parte significativa del valore dei beni importati è stata aggiunta attraverso i servizi dei paesi importatori;

AB.  considerando che gli Stati membri dell'UE sono i più grandi esportatori di servizi finanziari e che il settore riveste un'importanza strategica nella politica commerciale dell'UE; che l'inserimento di disposizioni concernenti i servizi finanziari negli accordi esterni dell'UE, inclusi gli accordi di libero scambio, ha sollevato alcune riserve legittime rispetto ai loro eventuali effetti negativi in termini di riciclaggio di denaro e di evasione ed elusione fiscale e sottolinea altresì l'importanza di valutare la possibilità di utilizzare strumenti per affrontarli; che gli accordi commerciali e di investimento offrono una buona opportunità per rafforzare la cooperazione nella lotta contro la corruzione, il riciclaggio di denaro, la frode fiscale e l'evasione ed elusione fiscale;

AC.  considerando che l'etichettatura trasparente e informativa può essere uno strumento utile per consentire ai consumatori dell'UE di operare scelte più informate e adeguate; che, oltre al prezzo e all'origine di un prodotto, anche i criteri sociali e ambientali dovrebbero essere messi a disposizione dei consumatori dell'UE; che detti criteri possono essere sviluppati da un punto di vista tecnico in linea con l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) dell'Organizzazione mondiale del commercio, che stabilisce le condizioni applicabili al processo produttivo per consentire la vendita di un prodotto;

AD.  considerando che la piena osservanza dei diritti umani nella catena produttiva e il pieno rispetto delle norme di sicurezza alimentare dei beni destinati alla libera circolazione nel mercato europeo dovrebbero essere adottati sia dagli Stati sia dalle imprese; che l'onere della responsabilità non dovrebbe ricadere solo sui consumatori, la cui scelta è limitata sia dalle risorse individuali (economia, tempo, conoscenza) sia dagli elementi esterni (informazioni, offerta);

AE.  considerando che le norme in materia di origine sono diventate sempre più importanti nel contesto delle CGV, in cui la produzione tende a coinvolgere vari paesi; che norme in materia di origine poco rigorose possono creare ostacoli aggiuntivi per il consolidamento della piena trasparenza e responsabilità nell'intera catena di fornitura;

AF.  considerando che procedure doganali migliori, armonizzate e più efficienti, in Europa e al suo esterno, aiutano a facilitare gli scambi commerciali nonché a garantire il rispetto dei pertinenti requisiti in materia di agevolazione del commercio, e contribuiscono altresì a evitare che le falsificazioni e i beni illegali, oggetto di dumping e contraffatti siano immessi nel mercato unico compromettendo la crescita economica dell'UE e pregiudicando gravemente i consumatori dell'Unione; che rendere i dati doganali sulle importazioni che entrano nell'UE maggiormente accessibili aumenterebbe la trasparenza e la responsabilità delle CGV;

AG.  considerando che in un mondo di reti di produzione frammentate, la distinzione tra esportazioni e importazioni è poco netta, dal momento che i fattori produttivi importati rappresentano una quota significativa delle esportazioni e che le tariffe si accumulano ogni volta che i prodotti intermedi sono scambiati da una frontiera all'altra; che in tale contesto è particolarmente importante disporre di procedure frontaliere e doganali efficienti;

AH.  considerando che gli incentivi commerciali dell'SPG e dell'SPG+ offrono ai paesi in via di sviluppo un migliore accesso al mercato in cambio del rispetto di norme sociali, ambientali e in materia di lavoro;

AI.  considerando che il sistema SPG+ è uno strumento essenziale per la politica commerciale dell'UE, che fornisce un migliore accesso al mercato ed è accompagnato da un meccanismo di monitoraggio rigoroso per promuovere i diritti umani e del lavoro, la protezione ambientale e il buon governo nei paesi in via di sviluppo vulnerabili;

AJ.  considerando che la tutela e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale potrebbe favorire un'ulteriore integrazione efficace nelle CGV;

Posizione dell'UE nell'ambito delle CGV

1.  evidenzia che la politica commerciale e di investimento dovrebbe esercitare un effetto leva, creare condizioni di parità per le imprese europee, promuovere la competitività europea e agevolare una convergenza verso l'alto delle norme; invita la Commissione a garantire la coerenza tra le politiche ambientali, sanitarie, commerciali, di investimento e industriali dell'UE e a promuovere la strategia di reindustrializzazione europea e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

2.  ritiene che l'ulteriore integrazione dell'Unione nelle catene globali di valore passi attraverso la salvaguardia del modello sociale e normativo europeo e la promozione di una crescita sostenibile;

3.  invita la Commissione a sostenere la consapevolezza e l'adozione dei regimi di commercio equo e solidale esistenti, come menzionato nella strategia dell'UE "Commercio per tutti", sia nel quadro del piano dell'UE per la sostenibilità sia nell'ambito del consenso europeo in materia di sviluppo;

4.  ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri affinché adottino strumenti rafforzati di difesa commerciale per contrastare le pratiche commerciali sleali, tenendo conto del dumping sociale e ambientale;

5.  chiede alla Commissione di valutare le conseguenze dell'uso di strumenti di difesa commerciale da parte dell'UE e di paesi terzi sull'effettiva integrazione delle imprese dell'UE nelle CGV;

6.  sottolinea l'esigenza di norme armonizzate e di un rafforzamento del coordinamento e della vigilanza dell'UE in merito all'applicazione dei dazi sulle importazioni da parte degli Stati membri (inclusi i dazi convenzionali, anti-dumping e compensativi) su tutti i tipi di merci e beni, in particolare per quanto riguarda le false dichiarazioni di origine (sia in regimi preferenziali sia non preferenziali) nonché la sottovalutazione e l'errata descrizione delle merci;

CGV e multilateralismo

7.  invita la Commissione a lavorare attivamente in seno all'OMC al fine di aumentare la trasparenza e definire e promuovere norme multilaterali per il commercio, inclusa la gestione sostenibile delle CGV, che dovrebbero comprendere in particolare:

   l'obbligo di diligenza nella catena di approvvigionamento e requisiti di trasparenza, basandosi sui principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
   norme minime in materia di salute e sicurezza, riconoscendo in particolare il diritto dei lavoratori di istituire comitati per la sicurezza;
   una base minima di protezione sociale e il rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro dell'OIL;
   il diritto alla contrattazione collettiva;

8.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di continuare a impegnarsi attivamente in tutti i consessi multilaterali relativi al commercio, alle CGV, ai diritti umani e del lavoro, alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile, promuovendo nel contempo i valori europei sanciti dai trattati e tenendo in considerazione l'esigenza fondamentale di tutelare le caratteristiche specifiche delle PMI;

9.  accoglie con favore i negoziati in corso per l'elaborazione di un trattato vincolante delle Nazioni Unite per le società transnazionali e i diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri ad impegnarsi in maniera costruttiva in tali negoziati e a svolgere un ruolo attivo e a contribuire allo sviluppo di proposte concrete, compreso l'accesso ai mezzi di ricorso, investendo tutti i loro sforzi nel raggiungimento di un esito positivo e incoraggiando i partner commerciali ad impegnarsi in egual misura; chiede alla Commissione, in tale contesto, di prendere in considerazione la possibilità di un ampio obbligo di diligenza, anche a livello globale;

10.  invita gli Stati membri ad accelerare l'applicazione e aumentare l'efficacia dei piani d'azione nazionali che attuano i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani; sottolinea che 8 dei 13 piani d'azione nazionali che sono già stati approvati provengono dagli Stati membri dell'UE e accoglie con favore il fatto che altri 11 piani d'azione nazionali dell'UE siano in fase di elaborazione; chiede alla Commissione di appoggiare e promuovere l'attuazione di tali principi guida delle Nazioni Unite;

11.  accoglie con favore la convergenza delle norme internazionali su imprese e diritti umani, in particolare tra i principi guida delle Nazioni Unite e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali;

12.  accoglie con favore l'inclusione integrale del lavoro dignitoso e dei quattro pilastri dell'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare tali norme in modo efficace e di lavorare nell'ambito dell'OIL ai fini dell'adozione di nuove norme internazionali sul lavoro dignitoso nell'ambito delle CGV, richiedendo in particolare a tutte le imprese di avviare una gestione del rischio in corso, legato all'impatto delle loro attività sui diritti umani dei lavoratori e delle comunità, e di adottare misure idonee a prevenire e mitigare tali attività e fornire rimedi a coloro che ne sono colpiti;

13.  sostiene tutte le iniziative mondiali di lotta contro la corruzione, tra cui l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI), il processo di Kimberley, la conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi (ICGLR), i principi enunciati nell'iniziativa "Global compact" delle Nazioni Unite per le imprese, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti dalle zone di conflitto e ad alto rischio; ricorda in particolare l'obbligo per i paesi produttori di attuare e applicare una legislazione adeguata, anche in termini di creazione di uno Stato di diritto e di lotta alla corruzione;

14.  evidenzia che in questo ambito, oltre all'importazione e all'esportazione di minerali e metalli, la trasparenza dei diritti di sfruttamento e dei diritti doganali ottenuti è importante per lo sviluppo delle zone di conflitto o ad alto rischio; sottolinea pertanto la necessità di elaborare una sintesi delle azioni già esistenti adottate da imprese europee in materia di responsabilità sociale delle imprese, e di migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori prassi al fine di poter identificare al meglio le buone pratiche e contribuire alla creazione di un quadro d'azione comune a livello europeo; invita la Commissione a rafforzare le iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese e di dovuta diligenza in tutta la catena di approvvigionamento;

15.  ricorda che un accesso affidabile alle materie prime è importante per la competitività mondiale;

16.  sottolinea l'importanza di attuare, applicare e recepire la legislazione esistente in materia di catene globali del valore a livello regionale, nazionale e internazionale;

Responsabilità delle imprese

17.  sottolinea che il commercio e i diritti umani si rafforzano reciprocamente e che la comunità imprenditoriale svolge un ruolo importante nell'offrire incentivi positivi in termini di promozione dei diritti umani, della democrazia e della responsabilità sociale;

18.  accoglie con favore le tante iniziative promettenti intraprese dal settore privato, quali i codici di condotta, l'etichettatura, l'autovalutazione e gli audit sociali, che hanno contribuito in modo significativo al recente miglioramento degli standard delle catene globali di approvvigionamento in termini di rispetto dei diritti umani e dei lavoratori;

19.  esprime profonda preoccupazione per i casi di violazioni dei diritti umani e di minacce alla sostenibilità ambientale verificatisi a seguito di talune decisioni gestionali delle imprese;

20.  riconosce l'importanza dell'esistenza di norme internazionali chiare sulla responsabilità sociale delle imprese, le CGV e il dovere di diligenza; plaude alla combinazione intelligente tra iniziative normative e volontarie, che ha prodotto alcuni risultati positivi nel corso degli ultimi anni ed ha consentito alle imprese di definire proprie misure dinamiche e innovative; sottolinea che il coordinamento, la condivisione di informazioni e lo scambio delle buone pratiche possono contribuire ad aumentare l'efficienza delle iniziative, pubbliche e private, legate alla catena del valore, oltre a conseguire risultati positivi; ricorda tuttavia che la responsabilità sociale volontaria delle imprese crea una competizione sleale per i fornitori che hanno scelto di rispettare le norme internazionali in materia di lavoro e di ambiente e si è dimostrata insufficiente a garantire il pieno rispetto delle norme e degli obblighi internazionali; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di realizzare un'indagine delle azioni già esistenti adottate da imprese europee in materia di responsabilità sociale delle imprese, al fine di poter identificare al meglio le buone pratiche e contribuire alla creazione di un quadro d'azione comune a livello europeo; è fermamente convinto che l'UE dovrebbe rapidamente cercare modi per sviluppare strategie e norme in materia di trasparenza per le CGV, compresa l'eventuale presa in considerazione di un'azione immediata per lo sviluppo di norme vincolanti e applicabili, mezzi di ricorso e meccanismi di monitoraggio indipendenti correlati con la partecipazione delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri e della società civile; sottolinea che tali obblighi dovrebbero seguire le tappe previste dai principi guida delle Nazioni Unite e le linee guida dell'OCSE riguardanti l'individuazione proattiva dei rischi per i diritti umani, l'elaborazione di piani d'azione rigorosi e verificabili volti a prevenire o a mitigare tali rischi, la risposta adeguata alle violazioni note e la trasparenza;

21.  invita la Commissione a dare maggiore risalto a dette disposizioni e a promuovere l'adozione delle linee guida settoriali dell'OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; sottolinea l'esigenza di coinvolgere la società civile in modo formale nel processo di attuazione, mediante le strutture create nel quadro dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a sostenere il lavoro degli organismi internazionali di standardizzazione come l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO 26000 incluso) e la Global Reporting Initiative, per incoraggiare le imprese a riferire in merito alla sostenibilità e alla creazione di valore nell'intera catena di fornitura;

22.  invita la Commissione a garantire il rispetto, da parte delle imprese europee e internazionali, delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e delle linee guida dell'OCSE specifiche per settore, come la guida sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto; raccomanda di rafforzare il ruolo dei punti di contatto nazionali dell'OCSE e la loro cooperazione con le istituzioni nazionali e regionali indipendenti per i diritti umani al fine di migliorare la governance delle CGV;

23.  invita la Commissione ad aggiornare la sua strategia in materia di responsabilità sociale delle imprese, al fine di rafforzare le norme sociali e ambientali e con il particolare obiettivo di sottolineare l'integrazione della responsabilità sociale delle imprese negli accordi in materia di commercio e investimenti negoziati dall'Unione;

24.  sottolinea che il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche possono contribuire ad aumentare l'efficienza delle iniziative private e pubbliche relative alle catene globali del valore;

25.  ricorda che nel 2010 il Parlamento ha richiesto che le società pubblicassero i propri bilanci di responsabilità sociale, l'introduzione di requisiti in materia di dovere di diligenza per tutte le imprese e il consolidamento del concetto di responsabilità sociale delle imprese, sulla base di una definizione armonizzata tra le società capogruppo al fine di stabilire la responsabilità giuridica di ciascuna; nota pertanto con soddisfazione che la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità sarà prescritta alle grandi imprese a partire dal 2017, in virtù della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; osserva tuttavia che la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle grandi imprese non è ancora stata estesa a tutti gli attori nell'ambito delle CGV;

26.  prende nota dell'iniziativa del "cartellino verde" inaugurata da alcuni parlamenti nazionali a seguito dell'adozione del progetto di legge francese sul dovere di diligenza per le società multinazionali; chiede alla Commissione di valutare proposte sul dovere di diligenza per le imprese operanti sia all'interno sia all'esterno dell'UE, tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale francese sul diritto francese, in particolare sulla proporzionalità delle sanzioni;

27.  ricorda che le politiche in materia di responsabilità sociale delle imprese devono tenere conto delle caratteristiche specifiche delle PMI ed essere sufficientemente flessibili, onde da garantire che non siano soggette a oneri sproporzionati; invita pertanto la Commissione a istituire un apposito helpdesk per le PMI, prestando particolare attenzione alle piccole imprese e alle microimprese, e ad assisterle con programmi mirati per lo sviluppo delle capacità;

28.  sottolinea che le CGV non finiscono quando il prodotto raggiunge il consumatore, ma includono anche i rifiuti e le loro modalità di smaltimento; esorta a tenere in considerazione l'intero ciclo di vita dei prodotti e ad ampliare la prospettiva relativa alle CGV, includendo disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti senza arrecare danni alle persone o all'ambiente; invita l'UE a promuovere la cooperazione internazionale e la coerenza legislativa riguardo ai prodotti e ai materiali al termine del ciclo di vita e ad aiutare i paesi partner a sviluppare regolamentazioni e capacità di applicazione a livello nazionale più solide; invita l'UE a garantire che la tracciabilità si applichi a tale aspetto della durata di vita del prodotto;

29.  esorta la Commissione ad agire rapidamente, dando seguito alle dettagliate proposte contenute nella risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi;

Creazione di un ruolo di maggiore rilievo per le iniziative del settore privato

30.  sottolinea i risultati della partecipazione del settore privato; osserva che le imprese del settore privato devono adottare strategie di sostenibilità, non solo per evitare danni alla reputazione, ma anche perché ciò offre loro nuove opportunità e ne riduce la dipendenza da risorse scarse;

31.  sottolinea il ruolo essenziale dei consumatori (e gli effetti della cattiva pubblicità); ricorda che nessun consumatore vuole continuare ad acquistare prodotti realizzati da bambini o da uomini e donne sfruttati né prodotti che provocano gravi danni ambientali;

32.  invita la Commissione a trovare nuovi modi per sostenere gli sforzi del settore privato finalizzati a rendere le catene globali del valore più sostenibili e per sviluppare modelli aziendali inclusivi e i relativi partenariati multilaterali nel settore privato;

33.  sottolinea che occorre una combinazione intelligente tra finanziamenti privati e pubblici per promuovere catene globali del valore sostenibili; ritiene che ciò dovrebbe basarsi sulle strutture e i programmi esistenti che hanno avuto successo nel promuovere un comportamento responsabile da parte delle imprese;

34.  accoglie con favore le tante iniziative promettenti intraprese dal settore privato, quali i codici di condotta, l'etichettatura, l'autovalutazione e gli audit sociali, e riconosce che il "Global compact" delle Nazioni Unite, la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali sono strumenti in grado di indurre le imprese a gestire le proprie attività in modo più responsabile; invita le imprese, europee e non europee, a esercitare la dovuta diligenza in materia di diritti umani e a integrare i loro risultati nelle politiche e procedure interne, attribuendo di conseguenza risorse e competenze e assicurandone la debita attuazione; sottolinea che ciò richiede uno stanziamento sufficiente di risorse; sottolinea che la trasparenza e la comunicazione circa le misure adottate per evitare le violazioni dei diritti umani nei paesi terzi sono fondamentali per permettere un adeguato controllo democratico e consentire ai consumatori di effettuare scelte basate sui fatti;

Accordi di libero scambio (ALS) dell'UE e CGV

35.  accoglie con favore la nuova strategia commerciale e di investimento dell'Unione europea "Commercio per tutti"; chiede alla Commissione di affrontare, nella sua politica commerciale e di investimento e negli accordi di libero scambio, i problemi inerenti all'aumento delle CGV prendendo in considerazione le seguenti misure:

   a) rafforzamento delle valutazioni di impatto sulla sostenibilità commerciale (TSIA) ex ante, con l'aggiunta di requisiti di valutazione sui diritti umani e sul genere, nonché rendendo le TSIA ex post realizzate con l'apporto della società civile obbligatorie e mettendole a disposizione del pubblico;
   b) completa attuazione delle raccomandazioni del Parlamento del 2010 e del 2016 in relazione ai capitoli dedicati al commercio e allo sviluppo sostenibile contenuti negli accordi di libero scambio, che dovrebbero includere capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile esaustivi, attuabili ed ambiziosi, tenendo in considerazione i seguenti aspetti:
   i) un impegno di ciascuna delle parti a ratificare ed attuare le otto convenzioni principali e le quattro convenzioni prioritarie dell'OIL nonché gli accordi multilaterali internazionali in materia di ambiente;
   ii) la copertura delle clausole sui diritti umani e dei capitoli sugli scambi e lo sviluppo sostenibile da parte dei meccanismi di risoluzione delle controversie, su un piano di parità con le altre parti dell'accordo;
   iii) la possibilità di andare in appello e presentare ricorso per mezzo di una procedura di denuncia per le parti sociali e la società civile;
   iv) misure dissuasive efficaci: anche sotto forma di misure correttive pecuniarie, in caso di violazioni gravi e accertate delle disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile;
   c) inclusione di disposizioni applicabili contro la corruzione e in materia di protezione degli informatori, nell'ambito di competenza dell'UE in tutti gli accordi di libero scambio e di investimento futuri; sottolinea, a tale riguardo, che le parti firmatarie degli accordi commerciali e di investimento dovrebbero adottare misure intese a promuovere la partecipazione attiva del settore privato, delle organizzazioni della società civile e dei gruppi consultivi nazionali nell'attuazione di programmi e clausole anticorruzione negli accordi internazionali in materia di commercio e di investimenti;
   d) inclusione di clausole di standstill che stabiliscano un livello minimo di standard sociali, ambientali e di sicurezza, anche in materia di salute e benessere degli animali, in tutti gli accordi di libero scambio dell'UE, al fine di evitare che le parti abbassino le proprie norme sociali, ambientali e di sicurezza per promuovere le esportazioni e attrarre gli investimenti;
   e) inclusione di disposizioni sulla trasparenza fiscale (inclusi gli standard principali di trasparenza dell'OCSE) e disposizioni intese a rafforzare la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la frode fiscale e l'evasione e l'elusione fiscali negli accordi di libero scambio, che si riflettano adeguatamente nei requisiti di apertura del mercato dei servizi finanziari;
   f) integrazione di tutte le disposizioni di cui sopra con misure di sostegno per i paesi in via di sviluppo e monitoraggio rigoroso della loro attuazione, anche attraverso l'apporto dei parlamenti nazionali e dei soggetti interessati, inclusa la società civile;
   g) rafforzamento del legame tra le priorità concordate a livello bilaterale per l'attuazione dei capitoli sugli scambi e lo sviluppo sostenibile, presenti negli accordi di libero scambio, e il sostegno finanziario da parte dei programmi di cooperazione allo sviluppo dell'UE;

36.  ricorda, da un lato, il ruolo fondamentale che le PMI possono svolgere nelle CGV e, dall'altro, i vantaggi di una maggiore integrazione delle PMI nelle CGV; invita la Commissione a includere capitoli sulle PMI in tutti gli accordi commerciali futuri; invita altresì la Commissione, in tale contesto, a valutare le strutture di sostegno esistenti a disposizione delle PMI che desiderano accedere alle CGV, per rivedere e, all'occorrenza, aggiornare la strategia "Piccole imprese, grande mondo" del 2011, allo scopo di facilitare ulteriormente la partecipazione delle PMI alle CGV;

37.  sottolinea che spesso le CGV includono la produzione e i servizi in zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE), dove le norme in materia di lavoro e ambientali sono diverse rispetto al resto del paese interessato e spesso limitate; invita la Commissione a garantire che le norme sociali e ambientali sottoscritte negli accordi di libero scambio si applichino nell'intero territorio dei partner commerciali, ZTE incluse;

Etichettatura, tracciabilità e dati doganali

38.  chiede all'UE di lavorare verso soluzioni adeguate ed efficienti ai fini dell'introduzione di un sistema obbligatorio trasparente e funzionante di etichettatura per la "tracciabilità sociale e ambientale" lungo tutta la catena di produzione, in conformità dell'accordo TBT dell'OMC, promuovendo nel contempo un'azione simile a livello internazionale;

39.  invita la Commissione a valutare l'introduzione di una normativa in materia di etichettatura dell'origine dei prodotti che entrano nel mercato dell'UE oppure a proporre norme che garantiscano l'effettiva tracciabilità;

40.  invita la Commissione e incoraggia gli Stati membri a cercare modi per consentire alle parti aventi un interesse pubblico di accedere, previa adeguata giustificazione e sulla base di una domanda presentata per motivi di interesse pubblico, ai dati doganali raccolti dalle parti che commerciano beni o prodotti importati nell'UE;

Giurisdizione e vie di ricorso

41.  ribadisce l'urgente necessità di affrontare in modo efficace gli abusi dei diritti umani da parte delle società transnazionali nel momento in cui emergono e di rispondere ai problemi giuridici derivanti dalla dimensione extraterritoriale delle imprese, in particolare attraverso la definizione di responsabilità giuridiche solidali lungo l'intera catena del valore; invita gli Stati membri ad adottare misure idonee per trovare una soluzione agli ostacoli finanziari e procedurali che le vittime affrontano durante le cause civili;

42.  ribadisce il suo appello alla Commissione a riflettere sull'estensione delle norme sulla competenza giurisdizionale a norma del regolamento Bruxelles I ai convenuti di paesi terzi, coinvolti in cause nei confronti di società che hanno un chiaro legame con uno Stato membro o di società per le quali l'UE rappresenta un mercato di sbocco essenziale, e chiede alla Commissione di presentare senza indugio, se del caso, una proposta al Parlamento e al Consiglio;

43.  ricorda che le imprese commerciali dovrebbero istituire meccanismi di reclamo a livello operativo per i lavoratori su cui si ripercuotono le loro attività, incluse le ZTE; rinnova il suo invito all'UE e agli Stati membri ad adottare misure adeguate per contrastare gli ostacoli giuridici, procedurali e istituzionali all'accesso a mezzi di ricorso efficaci;

Parità di genere e diritti dei minori

44.  ricorda che la parità di genere è saldamente sancita da tutte le politiche dell'UE, come previsto all'articolo 8 TFUE; deplora che il genere non sia menzionato nella strategia "Commercio per tutti" e invita la Commissione a tenere conto del genere e dell'emancipazione delle donne nel corso della revisione intermedia della strategia; chiede alla Commissione di garantire che la prospettiva di genere sia inclusa e integrata nella politica commerciale e di investimento, nella strategia di aiuti al commercio, e in tutte le valutazioni di impatto e gli accordi di libero scambio futuri; invita la Commissione a continuare a discutere e negoziare nell'ambito dell'OMC affinché si tenga conto del genere nella politica commerciale e di investimento dell'OMC; chiede alla Commissione di raccogliere dati disaggregati per genere per le CGV, in particolare nel settore agricolo, tenendo conto dell'emancipazione delle donne, al di là delle questioni concernenti l'accesso al salario, dei fattori che portano alla violenza contro le donne e di fattori sociali come i congedi parentali e la salute, al fine di elaborare forme giuridiche in grado di superare gli effetti collaterali negativi delle CGV; accoglie con favore il fatto che la questione della parità tra donne e uomini sia parte integrante dei negoziati per la modernizzazione dell'accordo UE-Cile e faccia parte del futuro accordo rivisto;

45.  invita a eseguire un'analisi esaustiva delle differenze e delle diseguaglianze nel quadro delle CGV, in merito a quanto segue: i) differenze di genere nell'impiego del tempo, derivanti soprattutto dalla responsabilità primaria delle donne in ambito riproduttivo; ii) differenze di genere nell'accesso ai fattori di produzione e alle risorse, in particolare la terra, il credito, la formazione e le reti; e iii) differenze di genere derivanti da carenze e discriminazioni a livello del mercato e delle istituzioni;

46.  sottolinea che tendenzialmente le più colpite sono le donne e che molto spesso, nel loro caso, la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della manodopera va di pari passo con la tratta a fini sessuali e il femminicidio;

47.  propone che, a livello di commercio internazionale e politiche commerciali dell'UE in materia di catene globali del valore, venga sviluppata una strategia specifica per tutelare ufficialmente gli individui che denunciano pratiche quali femminicidio, tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della manodopera e tratta a fini sessuali nonché per difendere le vittime di tali casi; sottolinea che gli autori delle denunce dovrebbero essere riconosciuti e tutelati come si richiede avvenga nel caso di chi segnala irregolarità, nell'ambito del commercio internazionale e dell'UE;

48.  ricorda che le donne partecipano in misura crescente all'attività lavorativa, ma sono tuttora sovrarappresentate in lavori poco qualificati e scarsamente retribuiti, non hanno accesso alle misure di protezione sociale, tra cui la tutela della maternità, e sono troppo spesso vittime di discriminazione e di molestie sessuali;

49.  invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a promuovere appalti pubblici sostenibili, applicando requisiti specifici in materia di rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la promozione dell'uguaglianza di genere e le norme europee in materia di concorrenza, e di trasparenza per i fornitori e le rispettive catene di approvvigionamento internazionali;

50.  sottolinea l'importanza della ratifica delle convenzioni dell'OIL n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile e n. 138 sull'età minima di ammissione al lavoro da parte dei paesi che non l'abbiano ancora fatto; ricorda che l'UE si è assunta l'impegno di eliminare le forme peggiori di lavoro minorile a livello mondiale, in linea con i suoi valori, che includono il divieto del lavoro minorile nella sua azione esterna, come sancito all'articolo 21 del TUE; ribadisce l'invito ad armonizzare e rafforzare i controlli delle importazioni e della catena di approvvigionamento al fine di garantire l'ingresso nel mercato dell'UE ai soli prodotti non derivanti da lavoro forzato e da lavoro minorile o da altre forme di schiavitù moderna; sottolinea il suo appoggio a iniziative intese a sostenere le PMI e le organizzazioni dei piccoli agricoltori, al fine di consentire loro di acquisire una quota maggiore di valore nelle CGV, come avviene nel commercio equo e solidale; sottolinea l'importanza di includere la lotta contro il lavoro forzato e il lavoro minorile in tutti gli accordi di libero scambio dell'UE, attraverso capitoli sullo sviluppo sostenibile, in modo che tale obiettivo sia condiviso dai partner commerciali; invita la Commissione e gli Stati membri a difendere con vigore tale proposta in tutte le sedi internazionali inclusi OIL, OCSE, ONU e OMC, al fine di progredire nella lotta contro il lavoro forzato e il lavoro minorile; sottolinea in tale contesto che l'obiettivo di prodotti non derivanti da lavoro minorile può essere raggiunto solo se procede di pari passo con la definizione di salari minimi per i famigliari dei minori;

Paesi in via di sviluppo

51.  sottolinea che le CGV rappresentano un'opportunità importante per le aziende dei paesi in via di sviluppo, in particolare per le PMI, onde creare un legame con l'economia globale; sottolinea che le politiche specifiche e le misure di accompagnamento sono fondamentali per la realizzazione di questo obiettivo e per estendere i possibili vantaggi a tutti i lavoratori, in particolare le politiche volte a rendere le procedure amministrative più efficienti, o ad aiutare le imprese interessate ad accrescere il valore aggiunto e ad ampliare la loro partecipazione alle catene globali del valore, migliorando nel contempo le loro norme sociali e ambientali; sottolinea che la revisione dell'SPG e dell'SPG+ dovrebbe includere norme vincolanti in materia di diritti umani e del lavoro e di protezione ambientale; osserva che molti paesi in via di sviluppo dispongono di capacità e risorse limitate per realizzare efficacemente la conformità alle norme e alle regolamentazioni sociali e ambientali; invita l'UE a rafforzare lo sviluppo delle capacità e a fornire assistenza tecnica ai governi dei paesi partner in via di sviluppo, ove possibile e necessario;

52.  ricorda l'Agenda 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile e la relativa strategia in materia di produzione sostenibile, consumo sostenibile e lavoro dignitoso e invita la Commissione a comunicare in maniera trasparente il riferimento a ciascun obiettivo di sviluppo sostenibile interessato da tale rendicontazione; rinnova alla Commissione e agli Stati membri l'invito a ricorrere al commercio per promuovere lo sviluppo sostenibile e la buona governance, secondo i principi della coerenza delle politiche per lo sviluppo; sottolinea che gli accordi commerciali e di investimento conclusi con i paesi in via di sviluppo dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile; ribadisce il diritto dei paesi in via di sviluppo di regolamentare gli investimenti in modo da garantire obblighi e doveri per tutti gli investitori, compresi quelli stranieri, con l'obiettivo di proteggere i diritti umani e le norme in materia di lavoro e di ambiente;

53.  accoglie con favore l'entrata in vigore dell'accordo sulla facilitazione degli scambi che, se correttamente attuato, semplificherà e modernizzerà le procedure doganali, agevolando per i paesi in via di sviluppo, che di norma hanno barriere commerciali più vaste, l'integrazione nel sistema di scambi globale;

54.  invita la Commissione a sostenere l'effettiva partecipazione delle PMI alle CGV, mediante il sostegno all'incontro e a partenariati tra le PMI e i gruppi di piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo, finalizzati a garantire una quota maggiore di valore ai produttori, assicurando nel contempo un livello elevato di tutela dei diritti sociali, ambientali e umani, come avviene nel caso del commercio equo e solidale;

55.  invita la Commissione a garantire che le condizioni in materia di diritti umani collegate alle preferenze commerciali unilaterali concesse nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG) siano applicate e monitorate in modo efficace e che le procedure previste per i casi di eventuale non conformità con tali condizioni siano attuate, nel pieno rispetto del regolamento sul sistema di preferenze generalizzate;

56.  si attende che la revisione intermedia dell'SPG chiarisca le definizioni e offra una valutazione approfondita del sistema attuale; ritiene che la politica commerciale debba essere un modo per incoraggiare i partner commerciali dell'UE ad adottare norme sociali, del lavoro e ambientali più rigorose, obiettivo che potrebbe essere conseguito mediante incentivi quali ulteriori preferenze tariffarie per i prodotti ottenuti in modo sostenibile; ritiene che tale obiettivo richieda una revisione del regolamento SPG, e suggerisce a tale proposito l'inserimento nel suo campo di applicazione di condizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese, così da garantire il rispetto, da parte delle società transnazionali, degli obblighi giuridici nazionali e internazionali nei settori dei diritti umani e delle norme sul lavoro e ambientali; chiede di prestare un'attenzione particolare alla situazione dei diritti del lavoro e dei diritti sindacali nelle ZTE e invita la Commissione ad affrontare tale questione, in stretta cooperazione con l'OIL, nel quadro della revisione dell'SPG;

57.  invita la Commissione a garantire che i progetti di sviluppo finanziati dall'UE, compresi i progetti di fusione, non siano solo pienamente in linea con i principi di efficacia dello sviluppo concordati a livello internazionale, ma rispettino anche appieno il principio del consenso libero, preventivo e informato stabilito dalla convenzione n. 169 dell'OIL;

Norme in materia di origine

58.  osserva che norme semplificate, efficaci e preferenziali in materia di origine sono fondamentali nell'ambito delle CGV; riconosce che la mancanza di flessibilità e la complessità delle norme di origine possono ostacolare l'efficienza dei modelli commerciali;

59.  invita la Commissione ad avvalersi, nella massima misura possibile, delle norme di origine multilaterali come norme di origine preferenziali negli accordi di libero scambio; invita la Commissione, all'atto della definizione di norme di origine preferenziali specifiche negli accordi di libero scambio, a ridurre i requisiti del valore aggiunto e a consentire la modifica della sottovoce tariffaria e la "trasformazione singola" quale norma di origine;

60.  chiede alla Commissione, in particolare nel caso dei negoziati sugli accordi di libero scambio con paesi che attualmente beneficiano di preferenze SPG ed EBA, di garantire che la definizione delle norme di origine non provochi una deviazione dei processi economici;

61.  ritiene che l'aumento del cumulo negli accordi di libero scambio non dovrebbe essere considerato uno strumento di liberalizzazione dissimulata, quanto un mezzo per consentire ai paesi di specializzarsi in determinate attività economiche, secondo la logica del vantaggio comparativo;

Diritti di proprietà intellettuale e flussi di dati

62.  accoglie con favore l'impegno della Commissione a favore della tutela dell'intero spettro dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti, i marchi, il diritto d'autore, i disegni, le indicazioni geografiche, le indicazioni di origine e i prodotti farmaceutici, garantendo allo stesso tempo l'accesso a medicinali a prezzi abbordabili, sia a livello di OMC sia mediante gli accordi di libero scambio; invita la Commissione ad adottare ulteriori misure in merito alla possibile estensione della tutela dell'indicazione geografica ai prodotti non agricoli, come già avviene in vari paesi terzi attraverso diversi sistemi giuridici; chiede un processo aperto e inclusivo per il miglioramento della cooperazione con i partner terzi al fine di combattere le frodi e i prodotti contraffatti che approfittano della fiducia di cui godono i marchi e le denominazioni;

63.  riconosce che l'innovazione digitale e i flussi di dati sono fattori di stimolo fondamentali per l'economia dei servizi e costituiscono un elemento essenziale della CGV delle imprese di produzione tradizionali; chiede pertanto che i requisiti relativi alla localizzazione forzata siano limitati nella massima misura possibile all'interno e all'esterno dell'Europa, stabilendo nel contempo le esenzioni necessarie sulla base di finalità pubbliche legittime come la tutela dei consumatori e la protezione dei diritti fondamentali; ricorda che la protezione dei flussi di dati e il diritto alla vita privata non sono ostacoli agli scambi, ma diritti fondamentali sanciti dall'articolo 39 TUE e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dall'articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

o
o   o

64.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, all'Organizzazione mondiale del commercio nonché all'UNCTAD.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0299.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0298.
(3) Testi approvati, P8_TA(2017)0208.
(4) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0405.
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0196.
(7) Testi approvati, P8_TA(2017)0098.
(8) Testi approvati, P8_TA(2016)0041.
(9) Testi approvati, P8_TA(2015)0252.
(10) Testi approvati, P8_TA(2017)0265.
(11) GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.
(12) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.
(13) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
(14) GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.
(15) GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.
(16) http://childrenandbusiness.org
(17) cfr. la definizione di PMI: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN

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