Indice 
Testi approvati
Martedì 3 ottobre 2017 - Strasburgo
Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito
 Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I
 Misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione ICCAT ***I
 L'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE
 Affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo
 Lotta alla criminalità informatica
 Relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN

Stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito
PDF 167kWORD 51k
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (2017/2847(RSP))
P8_TA(2017)0361B8-0538/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea(1),

–  visti gli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50) del 29 aprile 2017 in seguito alla notifica inviata dal Regno Unito conformemente all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE) nonché l'allegato della decisione del Consiglio, del 22 maggio 2017, che stabilisce direttive per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea,

–  visti i documenti di sintesi della Commissione del 12 giugno 2017 sui principi essenziali in materia di diritti dei cittadini e sui principi essenziali relativi alla liquidazione finanziaria, come pure quelli del 20 settembre 2017 sui principi guida per il dialogo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord,

–  visti i documenti di sintesi del governo del Regno Unito sulle questioni concernenti il recesso del paese dall'Unione europea, in particolare quelli del 26 giugno 2017 sulla salvaguardia della posizione dei cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che vivono nell'UE, e del 16 agosto 2017 sull'Irlanda del Nord e l'Irlanda,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che al momento nel Regno Unito risiedono circa 3,2 milioni di cittadini dei restanti 27 Stati membri dell'Unione (UE-27), mentre 1,2 milioni di cittadini del Regno Unito ("cittadini del Regno Unito") risiedono nell'UE-27;

B.  considerando che i cittadini dell'Unione che si sono stabiliti in un altro Stato membro lo hanno fatto in virtù dei diritti di cui godono in forza della legislazione dell'UE e consapevoli di poter godere di tali diritti lungo tutto l'arco della loro vita;

C.  considerando che il Parlamento europeo rappresenta tutti i cittadini dell'Unione, compresi quelli del Regno Unito, e agirà per tutelare i loro interessi nel corso dell'intero processo che porterà al recesso del paese dall'Unione;

D.  considerando che nel Regno Unito, come pure in alcuni altri Stati membri, recenti incidenti amministrativi hanno dimostrato che è già in atto una discriminazione nei confronti dei cittadini dell'UE-27 nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito nell'UE-27, discriminazione che ha un impatto diretto sulla vita quotidiana delle persone interessate e ne limita l'esercizio effettivo dei diritti;

E.  considerando che un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea richiede che si tenga conto della posizione unica e delle circostanze particolari che caratterizzano l'isola d'Irlanda, che l'accordo del Venerdì santo del 10 aprile 1998 sia mantenuto integralmente e che si eviti il ripristino di controlli rigorosi alla frontiera;

F.  considerando che i cittadini dell'Irlanda del Nord che hanno esercitato o possono esercitare il loro diritto alla cittadinanza irlandese godranno della cittadinanza dell'UE e che non dovrebbero frapporsi ostacoli o impedimenti al pieno esercizio dei loro diritti in conformità dei trattati;

G.  considerando che l'Unione europea e il Regno Unito dovrebbero entrambi rispettare appieno gli obblighi finanziari derivanti dal periodo in cui il Regno Unito ha fatto parte dell'Unione europea;

H.  considerando che, nel discorso pronunciato il 22 settembre 2017 a Firenze, il primo ministro del Regno Unito ha fornito alcuni chiarimenti sui diritti dei cittadini, la questione dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, la liquidazione finanziaria, la necessità di un periodo di transizione e le prospettive per le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito;

1.  ribadisce quanto indicato nella sua risoluzione del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea;

2.  sottolinea che gli orientamenti approvati dal Consiglio europeo il 29 aprile 2017 e le successive direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 22 maggio 2017 sono in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017; accoglie con favore il fatto che il negoziatore dell'Unione stia operando nel pieno rispetto del mandato ricevuto;

3.  osserva che, in conformità della risoluzione del 5 aprile 2017, il primo ministro del Regno Unito ha proposto, nel suo discorso del 22 settembre 2017, un periodo transitorio di durata limitata; sottolinea che una transizione di questo tipo può avvenire solo sulla base delle vigenti strutture e dei vigenti strumenti dell'UE in materia di regolamentazione, bilancio, vigilanza, giustizia e attività di contrasto; evidenzia che detto periodo transitorio, durante il quale il Regno Unito non sarà più uno Stato membro, non può che essere inteso come la prosecuzione di tutto l'acquis communautaire, il che comporta la piena applicazione delle quattro libertà (libera circolazione dei cittadini, dei capitali, dei servizi e dei beni), e che ciò deve avvenire senza alcuna limitazione alla libera circolazione delle persone con l'imposizione di nuove condizioni; sottolinea che tale periodo transitorio può essere previsto soltanto sotto la piena giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE"); insiste sul fatto che detto periodo può essere approvato solo a condizione che si concluda un vero e proprio accordo di recesso che contempli tutte le questioni relative al recesso del Regno Unito;

Diritti dei cittadini

4.  sottolinea che l'accordo di recesso deve includere l'insieme dei diritti di cui godono attualmente i cittadini, in modo che non vi siano cambiamenti sostanziali nella loro posizione, ed evidenzia che esso deve assicurare reciprocità, equità, simmetria e non discriminazione per quanto riguarda sia i cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito che quelli del Regno Unito residenti nell'UE; pone l'accento, in particolare, sulla necessità che i cittadini dell'Unione ammissibili e i bambini nati dopo il recesso del Regno Unito siano contemplati nell'accordo di recesso come familiari e non come aventi diritto indipendenti, che i futuri membri della famiglia continuino a beneficiare del diritto di soggiorno alle stesse condizioni di quelli attuali, che la documentazione abbia valore dichiarativo in conformità del diritto dell'Unione, che le onerose procedure amministrative siano evitate e che tutti i benefici definiti nella legislazione dell'UE siano esportabili;

5.  evidenzia, a tale riguardo, che l'accordo di recesso dovrebbe mantenere l'insieme delle norme dell'Unione europea in materia di diritti dei cittadini, quali definiti nella pertinente legislazione dell'UE, ma ritiene che le proposte del Regno Unito di cui al documento di sintesi del 26 giugno 2017 siano deficitarie in proposito, non da ultimo per quanto concerne la proposta di costituire una nuova categoria di "status di persona stabilita" a norma della legge del Regno Unito sull'immigrazione; esprime preoccupazione per il fatto che tali proposte, il lento processo negoziale e la divulgazione delle opzioni strategiche sul futuro status dei cittadini dell'UE stiano causando inutili difficoltà e ansie ai cittadini dell'UE-27 che vivono nel Regno Unito;

6.  esprime preoccupazione per le pratiche amministrative deplorevoli nei confronti dei cittadini dell'UE che risiedono nel Regno Unito; ricorda inoltre al Regno Unito che, fintanto che continuerà a essere uno Stato membro dell'Unione europea, è tenuto a rispettare e far rispettare il diritto dell'Unione e ad astenersi da qualsiasi pratica amministrativa o altra pratica che ostacoli o discrimini i cittadini dell'UE-27 residenti nel Regno Unito, anche sul loro luogo di lavoro; auspica che tutti gli altri Stati membri, da parte loro, garantiscano che i cittadini del Regno Unito che risiedono nell'Unione europea siano trattati in piena conformità con il diritto dell'Unione, dal momento che continueranno a essere cittadini dell'UE fino al recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

7.  osserva che il primo ministro del Regno Unito, nel suo discorso del 22 settembre 2017, si è impegnato a garantire che i diritti dei cittadini dell'UE-27 residenti nel Regno Unito abbiano effetto diretto mediante il recepimento dell'accordo di recesso nel diritto britannico; sottolinea che tale recepimento dovrebbe essere effettuato in modo da impedire che l'accordo di recesso possa essere modificato unilateralmente, consentire ai cittadini dell'UE di far valere i diritti derivanti dall'accordo direttamente dinanzi ai tribunali e alla pubblica amministrazione del Regno Unito e far sì che l'accordo prevalga sul diritto britannico; sottolinea che, per garantire la coerenza e l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'UE, la CGUE deve rimanere l'unica autorità competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione e dell'accordo di recesso; attende proposte concrete da parte del Regno Unito al riguardo;

Irlanda e Irlanda del Nord

8.  sottolinea che la posizione unica e le circostanze particolari che caratterizzano l'isola d'Irlanda devono essere affrontate nell'accordo di recesso, nel pieno rispetto dell'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti, dei settori di cooperazione stabiliti di comune accordo e del diritto dell'Unione, al fine di garantire la continuità e la stabilità del processo di pace in Irlanda del Nord;

9.  è fermamente convinto che spetti al governo britannico la responsabilità di proporre una soluzione unica, efficace e praticabile che impedisca il ripristino di controlli rigorosi alle frontiere, assicuri il pieno rispetto dell'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti, sia conforme al diritto dell'Unione europea e garantisca la piena integrità del mercato interno e dell'unione doganale; ritiene altresì che il Regno Unito debba continuare a contribuire equamente all'assistenza finanziaria a favore dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda; si rammarica che le proposte del Regno Unito contenute nel suo documento di sintesi sull'Irlanda del Nord e l'Irlanda siano insoddisfacenti a tale riguardo; osserva, d'altro canto, che nel suo discorso del 22 settembre 2017, il primo ministro del Regno Unito ha escluso qualsiasi infrastruttura fisica alle frontiere, il che presuppone che il Regno Unito resti nel mercato interno e nell'unione doganale o che l'Irlanda del Nord continui in qualche modo a far parte del mercato interno e dell'unione doganale;

10.  ribadisce che qualsiasi soluzione che si troverà per l'isola d'Irlanda non consentirà di predeterminare una soluzione nel quadro delle discussioni relative alle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito;

Liquidazione finanziaria

11.  prende atto della dichiarazione del primo ministro del Regno Unito, nel suo discorso del 22 settembre 2017, sulla liquidazione finanziaria, ma attende proposte concrete da parte del governo britannico a tale riguardo; sottolinea che, finora, la mancanza di proposte chiare ha gravemente ostacolato i negoziati e che è necessario compiere progressi sostanziali in questo ambito prima di avviare discussioni su altre questioni, compreso il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito;

12.  ribadisce, in linea con il documento di sintesi della Commissione del 12 giugno 2017 sui principi essenziali relativi alla liquidazione finanziaria, che il Regno Unito deve rispettare appieno gli obblighi finanziari assunti in quanto Stato membro dell'Unione europea, e insiste affinché tale questione sia pienamente risolta nell'accordo di recesso; mette in evidenza, in particolare, gli obblighi finanziari derivanti dal quadro finanziario pluriennale e dalla decisione del 2014 sulle risorse proprie(2), che comprendono, indipendentemente da qualsiasi periodo di transizione, gli importi da liquidare dell'Unione europea, la sua quota di passività, incluse le passività potenziali, e i costi del recesso dall'Unione europea, in quanto è fuori discussione che gli impegni assunti da 28 Stati membri siano onorati solo dai restanti 27;

Stato di avanzamento dei negoziati

13.  ricorda che, in linea con l'approccio per fasi ai negoziati, che è essenziale ai fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, è necessario compiere progressi sostanziali per quanto riguarda i diritti dei cittadini, l'Irlanda e l'Irlanda del Nord e la liquidazione degli obblighi finanziari del Regno Unito prima di avviare i negoziati sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito e sulla fase di transizione;

14.  sottolinea che è indispensabile che gli impegni assunti dal primo ministro del Regno Unito nel suo discorso del 22 settembre 2017 si traducano in cambiamenti tangibili nella posizione del Regno Unito e, di conseguenza, in proposte concrete, in modo da accelerare i lavori durante la prima fase dei negoziati e permettere, in una seconda fase, su una base di fiducia reciproca e di leale cooperazione, l'avvio di negoziati su un nuovo e stretto partenariato nel quadro di un'associazione del Regno Unito con l'Unione europea;

15.  è del parere che nel quarto ciclo dei negoziati non si siano ancora compiuti progressi sufficienti per quanto riguarda i diritti dei cittadini, l'Irlanda e l'Irlanda del Nord e la liquidazione degli obblighi finanziari del Regno Unito; invita il Consiglio europeo, se nel quinto ciclo di negoziati non si compiranno importanti passi avanti in questi tre ambiti in linea con la presente risoluzione, a decidere, in occasione della riunione dell'ottobre 2017, di rinviare la sua valutazione volta a stabilire se i progressi realizzati siano sufficienti;

o
o   o

16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione, ai parlamenti nazionali e al governo del Regno Unito.

(1) Testi approvati, P8_TA(2017)0102.
(2) Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).


Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I
PDF 237kWORD 50k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD))
P8_TA(2017)0362A8-0205/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0038),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0021/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 luglio 2017(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0205/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 ottobre 2017 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

P8_TC1-COD(2017)0013


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2017/2102.)

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione ICCAT ***I
PDF 250kWORD 55k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))
P8_TA(2017)0363A8-0173/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0401),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0224/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0173/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 ottobre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007

P8_TC1-COD(2016)0187


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2107.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo esprime la propria profonda preoccupazione per il fatto che la Commissione proponga di attuare nel 2017 le raccomandazioni dell'ICCAT risalenti al 2008. Ciò significa che per quasi 10 anni l'Unione non ha rispettato i propri obblighi internazionali.

A parte il fatto che si tratta di un atto impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia e che nei forum internazionali ciò danneggia la reputazione dell'Unione in veste di leader della sostenibilità, vi è un'altra questione che causa incertezza giuridica per gli operatori e critica legittima da parte di tutti i soggetti interessati: le raccomandazioni dell'ICCAT che le istituzioni sono in procinto di adottare, e in particolare quella sul pesce spada del Mediterraneo, una specie emblematica per la quale lo scorso anno l'ICCAT ha adottato un piano di ricostituzione pluriennale, sono obsolete e datate.

Ciò comporterebbe una situazione paradossale in cui l'Unione adotterà, per mezzo del presente regolamento, misure riguardanti il pesce spada che nel frattempo sono state sostituite da un nuovo piano di ricostituzione, che dall'aprile del 2017 è applicabile agli operatori. Tale situazione è inaccettabile, non solo giuridicamente, ma anche e soprattutto dal punto di vista politico.

Essa è tanto meno accettabile in quanto, quasi sei mesi dopo l'adozione, da parte dell'ICCAT, della raccomandazione 16-05 sul pesce spada del Mediterraneo, la Commissione non ha adottato alcuna proposta per quanto riguarda il recepimento di detta raccomandazione, nonostante sia generalmente riconosciuto che gli stock versano in uno stato critico e che, in ogni caso, il piano di ricostituzione è già applicabile agli operatori. È opportuno rilevare che il recepimento non è un esercizio complesso, dal momento che le disposizioni sono già state adottate e sono necessari solo lievi adeguamenti al testo.

Il Parlamento europeo esorta la Commissione a inviare ogni futura proposta sul recepimento delle raccomandazioni, da parte delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, entro un termine massimo di sei mesi, a decorrere dalla data della loro adozione.

Sul contenuto del piano di ricostituzione:

Il Parlamento europeo accoglie con favore la raccomandazione ICCAT 16-05 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione degli stock di pesce spada del Mediterraneo.

L'istituzione riconosce la dimensione socioeconomica dell'attività artigianale di pesca nel Mediterraneo e la necessità di un approccio graduale e di flessibilità nella gestione di tale attività.

Essa sottolinea che, per il successo del piano di recupero, sono necessari anche gli sforzi dei paesi terzi vicini, in modo da gestire con efficacia queste specie.

Infine, sottolinea che i contingenti devono essere ripartiti in modo equo tra gli operatori, tenendo conto dei valori di produzione e del fatturato. I contingenti pescati illegalmente con reti da posta non devono essere conteggiati nel calcolo delle catture e dei diritti storici.

(1) GU C 34 del 2.2.2017, pag. 142.


L'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE
PDF 232kWORD 64k
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sull'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE (2017/2008(INI))
P8_TA(2017)0364A8-0271/2017

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

–  visti gli articoli 8 e 10, l'articolo 153, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 23 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)(1),

–  vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio(2),

–  vista la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva sul congedo di maternità)(3),

–  vista la proposta di direttiva del Consiglio, del 2 luglio 2008, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, presentata dalla Commissione (COM(2008)0426),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 2 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale(4),

–  vista la proposta della Commissione, del 3 ottobre 2008, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva sul congedo di maternità (COM(2008)0637),

–  vista la sua posizione definita in prima lettura il 20 ottobre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e che introduce misure intese a favorire la conciliazione tra vita professionale e vita familiare(5),

–  vista la direttiva 2013/62/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2010/18/UE che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte(6),

–  vista la proposta della Commissione, del 14 novembre 2012, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva "Più donne alla guida delle imprese europee") (COM(2012)0614),

–  vista la sua posizione definita in prima lettura il 20 novembre 2013 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure(7),

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea(8),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore(9),

–  vista la sua risoluzione del 20 maggio 2015 sul congedo di maternità(10),

–  vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulle collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza nell'UE(11),

–  vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sull'applicazione della direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE(12),

–  vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere(13),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale(14),

–  vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità in materia di occupazione")(15),

–  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(16),

–  vista la sua raccomandazione, del 14 febbraio 2017, destinata al Consiglio concernente le priorità dell'UE in vista della 61a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile(17),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015(18),

–  vista la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sulle donne e il loro ruolo nelle zone rurali(19),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 19 giugno 2015, sul tema "Pari opportunità retributive per donne e uomini: colmare il divario pensionistico di genere",

–  visto il patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020, adottato nelle conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011(20),

–  vista la raccomandazione della Commissione del 7 marzo 2014 sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini tramite la trasparenza (2014/124/UE)(21),

–  viste l'iniziativa della Commissione del dicembre 2015 sulla tabella di marcia "Nuovo inizio per affrontare le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate dalle famiglie che lavorano" e la consultazione del pubblico e delle parti interessate su di essa,

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, il primo insieme globale di orientamenti sulle imprese e i diritti umani, inequivocabilmente sostenuti da tutti i paesi membri delle Nazioni Unite alla riunione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 16 giugno 2011, nonché la comunicazione della Commissione, del 25 ottobre 2011, in materia di responsabilità sociale delle imprese (COM(2011)0681), che incoraggia gli Stati membri dell'UE ad adeguare i principi guida delle Nazioni Unite ai rispettivi contesti nazionali,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 26 aprile 2017, dal titolo "Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2017)0250),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 26 aprile 2017, dal titolo "Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano" (COM(2017) 0252),

–  vista la strategia del Gruppo Banca europea per gli investimenti sulla parità di genere e l'emancipazione economica delle donne,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 sul tema "The Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (L'impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278), in particolare il capitolo 3.1 relativo all'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la pari indipendenza economica di donne e uomini,

–  vista la relazione 2017 della Commissione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea e in particolare il capitolo 1 sull'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la pari indipendenza economica e il capitolo 2 sulla riduzione del divario retributivo, del divario tra i guadagni e del divario pensionistico di genere,

–  viste le relazioni della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) dal titolo "The gender employment gap: challenges and solutions" (Il divario occupazionale di genere: sfide e soluzioni) (2016), "Work-life balance: creating solutions for everyone" (Equilibrio lavoro-vita privata: elaborare soluzioni per tutti) (2016), "Social partners and gender equality in Europe" (Parti sociali e parità di genere in Europa) (2014) e "Developments in working life in Europe: EurWORK annual review" (Sviluppi nella vita lavorativa in Europa: revisione annuale di EurWORK) (2014 e 2015), nonché la sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro (EWCS) (2016),

–  viste la Convenzione dell'OIL sulla parità di retribuzione del 1951, la Convenzione dell'OIL sul lavoro a tempo parziale del 1994, la Convenzione dell'OIL sul lavoro a domicilio del 1996, la Convenzione dell'OIL sulla protezione della maternità del 2000 e la Convenzione dell'OIL sui lavoratori domestici del 2011,

–  viste le conclusioni concordate durante la 61a sessione della commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, del 24 marzo 2017, dal titolo "Women's economic empowerment in the changing world of work" (L'emancipazione economica delle donne nel mutevole mondo del lavoro),

–  vista la relazione del gruppo ad alto livello del Segretario generale delle Nazioni Unite sull'emancipazione economica delle donne, del settembre 2016, dal titolo "Leave no one behind: A call to action for gender equality and economic women's empowerment" (Non lasciare indietro nessuno: invito all'azione per la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne),

–  viste la piattaforma d'azione di Pechino e la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0271/2017),

A.  considerando che l'UE ha assunto l'impegno di promuovere la parità di genere e di garantire l'integrazione degli aspetti di genere in tutte le sue azioni;

B.  considerando che la pari partecipazione delle donne al mercato del lavoro e al processo decisionale in ambito economico rappresenta sia una condizione preliminare dell'emancipazione delle donne che una conseguenza della stessa;

C.  considerando che in tutta l'Unione europea le donne continuano a essere considerevolmente sottorappresentate nel mercato del lavoro e nelle posizioni dirigenziali e che il tasso complessivo di occupazione delle donne è tuttora inferiore a quello degli uomini quasi del 12 %;

D.  considerando che i principali ostacoli all'emancipazione economica delle donne comprendono le norme sociali sfavorevoli, le leggi discriminatorie o l'assenza di protezione giuridica, la mancata condivisione paritaria del lavoro domestico e dell'assistenza non retribuiti tra uomini e donne e l'assenza di accesso alle risorse finanziarie, digitali e immobiliari; che tali ostacoli possono essere ulteriormente esacerbati dalla discriminazione trasversale(22), come quella basata sulla razza o l'etnia, la religione, la disabilità, lo stato di salute, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e/o le condizioni socio-economiche;

E.  considerando che gli ostacoli strutturali all'emancipazione economica delle donne sono il risultato di molteplici e interdipendenti forme di ineguaglianze, stereotipi e discriminazioni nella sfera privata e pubblica;

F.  considerando che l'emancipazione economica delle donne è al tempo stesso "giusta e intelligente", innanzitutto poiché si tratta di una dimensione essenziale della parità di genere e pertanto una questione di diritti umani fondamentali e in secondo luogo poiché la maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro contribuisce a uno sviluppo economico sostenibile a tutti i livelli della società; che le imprese che valorizzano le donne consentendo loro di partecipare pienamente al mercato del lavoro e ai processi decisionali sono più prospere e stimolano la produttività e la crescita economica; che, secondo un recente studio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), i miglioramenti nell'uguaglianza di genere potrebbero creare fino a 10,5 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2050 nell'UE, il che comporterebbe un incremento del tasso di occupazione che raggiungerebbe quasi l'80 % e un aumento del PIL pro capite nell'UE di una cifra compresa tra il 6,1 e il 9,6 % e stimolerebbe la crescita di una percentuale compresa tra il 15 % e il 45 % negli Stati membri entro il 2050;

G.  considerando che la strategia Europa 2020 fissa per l'UE l'obiettivo del 75 % di uomini e donne occupati entro il 2020 e prevede, in particolare, di colmare il divario di genere nel lavoro; che occorreranno sforzi coordinati per agevolare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

H.  considerando che alla fine del 2015 la Commissione ha presentato il piano d'azione sulla parità di genere per il periodo 2016-2020, nel quale i diritti e l'emancipazione delle donne a livello economico costituiscono uno dei quattro ambiti d'azione fondamentali;

I.  considerando che la riduzione del divario di genere in materia di retribuzioni, salari e pensioni e, di conseguenza, la lotta contro la povertà tra le donne è uno dei settori prioritari indicati dalla Commissione europea nel documento "Impegno strategico per l'uguaglianza di genere 2016-2019";

J.  considerando che l'emancipazione economica delle donne è contemplata in tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

K.  considerando che un efficace equilibrio tra vita professionale e vita privata ha un impatto positivo sul progresso verso un modello egualitario in termini di reddito e di responsabilità di assistenza tra le donne e gli uomini, nonché su aspetti che riguardano la salute, e favorisce un contesto economico inclusivo, la crescita, la competitività, la partecipazione complessiva al mercato del lavoro, la parità di genere, la riduzione del rischio di povertà e la solidarietà tra le generazioni, oltre a contribuire ad affrontare le sfide legate all'invecchiamento della società;

L.  considerando che, secondo i dati di Eurostat, nell'Unione europea il 31,5 % delle donne lavoratrici lavora a tempo parziale rispetto all'8,2 % degli uomini lavoratori, e che solo poco più del 50 % delle donne lavora a tempo pieno, rispetto al 71,2 % degli uomini, il che determina un divario del 25,5 % nel tasso di occupazione a tempo pieno; che le responsabilità assistenziali sono ragioni di inattività per quasi il 20 % delle donne economicamente inattive, mentre ciò vale solo per meno del 2 % degli uomini economicamente inattivi; che, a causa delle responsabilità di assistenza e delle difficoltà derivanti dalla conciliazione della vita privata e di quella professionale, è molto più probabile che le donne lavorino a tempo parziale o siano economicamente inattive rispetto agli uomini, il che si ripercuote negativamente sulle loro retribuzioni e sul loro reddito pensionistico;

M.  considerando che la maggior parte dei beneficiari di assistenza domestica non retribuita sono generalmente bambini e familiari anziani o disabili;

N.  considerando che le donne effettuano una quantità di lavoro domestico e di assistenza non retribuiti superiore a quella degli uomini di almeno due volte e mezza;

O.  considerando che la maternità non dovrebbe essere considerata come un ostacolo allo sviluppo professionale delle donne e, di conseguenza, alla loro emancipazione;

P.  considerando che donne e uomini hanno pari diritti e doveri in relazione alla genitorialità (eccetto il recupero fisico dopo il parto), tenendo conto che l'educazione dei figli dev'essere condivisa e, pertanto, non può essere esclusivamente attribuita alle madri;

Q.  considerando che nel 2015 il tasso medio di occupazione delle donne con un figlio di età inferiore a 6 anni era più basso di circa il 9 % rispetto al dato per le donne senza figli piccoli e che in alcuni Stati membri tale differenza ha superato il 30 %;

R.  considerando che la maternità e la genitorialità non costituiscono motivi accettabili di discriminazione nei confronti delle donne in relazione all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro;

S.  considerando che, al fine di eliminare il divario retributivo di genere, dovrebbe essere istituito un sistema pubblicamente accessibile di mappatura salariale, comprendente la raccolta di dati, il che eserciterà pressione sui settori pubblico e privato affinché valutino le proprie strutture retributive e correggano qualunque differenza fondata sul genere riscontrata e consentirà di creare una "cultura della consapevolezza" che renda socialmente inaccettabile un divario retributivo di genere in un settore o in un'impresa;

T.  considerando che è stato riscontrato che le quote migliorano il rendimento delle imprese private e danno impulso alla crescita economica in senso lato, oltre a realizzare un miglior utilizzo del serbatoio di talenti presente nella forza lavoro;

U.  considerando che la parità di opportunità tra uomini e donne e la diversità in termini di rappresentanza dei lavoratori nelle aziende al livello dei consigli di amministrazione rappresentano un principio fondamentale della democrazia, che ha effetti economici positivi, tra cui un processo decisionale strategico favorevole all'inclusione e la riduzione del divario retributivo di genere;

V.  considerando che gli studi dell'OCSE hanno dimostrato che le imprese con un maggior numero di donne nei propri consigli direttivi godono di una redditività più elevata rispetto a quelle che presentano consigli direttivi composti da soli uomini;

W.  considerando che i settori o i ruoli tipicamente a predominanza femminile sono in genere caratterizzati da retribuzioni minori rispetto a settori o a ruoli comparabili a predominanza maschile, il che costituisce una componente dei divari retributivo e pensionistico di genere, oggi rispettivamente al 16 % e al 40 %;

X.  considerando che l'OIL ha messo a punto un quadro nel quale gli impieghi sono valutati sulla base di quattro fattori: qualifiche, impegno, responsabilità e condizioni di lavoro e sono ponderati in base alla loro importanza per l'impresa o l'organizzazione in questione;

Y.  considerando che le parti sociali hanno le potenzialità per rafforzare l'emancipazione economica delle donne tramite la contrattazione collettiva, promuovendo la parità retributiva tra uomini e donne, investendo nell'equilibrio tra vita professionale e vita privata, incoraggiando lo sviluppo della carriera delle donne nelle imprese e fornendo informazioni e istruzione nel campo dei diritti dei lavoratori;

Z.  considerando che, come dimostrato, le disparità salariali sono minori dove è forte la contrattazione collettiva(23);

AA.  considerando che, secondo Eurostat, il 24,4 % delle donne nell'UE è a rischio di povertà o di esclusione sociale, mentre le madri single, le donne di oltre 55 anni e le donne con disabilità sono particolarmente a rischio di disoccupazione e inattività sul mercato del lavoro;

AB.  considerando che l'applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (dichiarazione di Istanbul) rappresenta un prerequisito per l'emancipazione delle donne e dunque per la parità di genere; che la violenza di genere è una forma inaccettabile di discriminazione nonché una violazione dei diritti fondamentali, che influisce non solo sulla salute e il benessere delle donne, ma anche sul loro accesso all'occupazione e sulla loro indipendenza finanziaria; che la violenza contro le donne è uno dei principali ostacoli alla parità di genere, mentre l'istruzione ha le potenzialità per ridurre il rischio di violenza di genere; che la conseguente emancipazione sociale ed economica può aiutare le donne a fuggire da situazioni di violenza; che la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, compreso il sessismo e le molestie sessuali, hanno gravi conseguenze negative per tutti i lavori interessati, per i loro colleghi e le loro famiglie, nonché per le organizzazioni in cui lavorano e per la società nel complesso e potrebbero essere in parte responsabili dell'abbandono del mercato del lavoro da parte delle donne;

AC.  considerando che la violenza economica è una forma di violenza di genere che si manifesta nella vita quotidiana delle donne, impedendo loro di esercitare il proprio diritto alla libertà, alimentando le disparità di genere e trascurando il ruolo delle donne nella società in generale;

AD.  considerando che molti studi hanno chiaramente dimostrato che i tagli nel settore pubblico hanno avuto un enorme impatto negativo sulle donne, sulla loro emancipazione economica e sulla parità di genere;

AE.  considerando che l'istruzione, le qualifiche e l'acquisizione di abilità sono essenziali per l'emancipazione delle donne a livello sociale, culturale ed economico, e che le opportunità di istruzione sono riconosciute come un elemento cruciale per combattere le disparità, quali la sottorappresentanza nei processi decisionali e nelle posizioni dirigenziali, nonché negli ambiti ingegneristici e scientifici, così da migliorare l'emancipazione economica delle donne e delle ragazze;

AF.  considerando che la digitalizzazione ha effetti positivi in termini di creazione di nuove opportunità di lavoro e di stimolo di un'evoluzione costruttiva verso orari di lavoro più flessibili, in particolare per le donne che si immettono e re-immettono sul mercato del lavoro, e anche in termini di creazione di un equilibrio migliore tra le responsabilità di assistenza e la vita professionale sia per le donne che per gli uomini;

I.Considerazioni generali

1.  reputa che la partecipazione e l'emancipazione economiche delle donne siano cruciali per il consolidamento dei loro diritti fondamentali, poiché consentono loro di raggiungere l'indipendenza economica, esercitare influenza nella società e avere il controllo delle loro vite, infrangendo nel contempo i soffitti di cristallo che impediscono loro di essere trattate allo stesso modo degli uomini nella vita professionale; incoraggia, pertanto, il rafforzamento della posizione economica delle donne attraverso strumenti finanziari e politici;

2.  sottolinea che il rafforzamento dei diritti e dell'emancipazione economica delle donne implica la necessità di affrontare le relazioni di potere ineguali tra donne e uomini, profondamente radicate, che danno luogo alla discriminazione e alla violenza contro donne e bambine, nonché contro le persone LGBTI, ed evidenzia che gli schemi di potere in funzione del genere interagiscono con altre forme di discriminazione e disuguaglianza, come quelle fondate sulla razza, sulla disabilità, sull'età e sull'identità di genere;

3.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'uguaglianza e la non discriminazione sul luogo di lavoro per tutti;

4.  invita gli Stati membri ad attuare pienamente sia la direttiva sulla parità in materia di occupazione sia la direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma; invita la Commissione ad assicurare una migliore applicazione di dette direttive;

5.  osserva che i bassi tassi di occupazione femminile e l'esclusione delle donne dall'occupazione hanno conseguenze negative sull'emancipazione economica femminile; sottolinea che, secondo le stime di Eurofound, i costi economici annui complessivi del minore tasso di occupazione femminile, tenuto conto dei guadagni perduti, dei contributi previdenziali non versati e dei costi aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche, corrispondevano al 2,8 % del PIL dell'UE, ovvero 370 miliardi di EUR, nel 2013, mentre, secondo le stime dell'EIGE, il costo dell'esclusione di una donna dall'occupazione varia tra 1,2 e 2 milioni di EUR circa, a seconda del livello di istruzione;

6.  sottolinea che l'emancipazione economica delle donne e le pari opportunità nel mercato del lavoro sono innanzitutto essenziali per le singole donne, ma sono anche necessarie per la crescita economica dell'UE con un effetto positivo sul PIL, sull'inclusività e la competitività delle imprese e contribuiscono, nel contempo, ad affrontare le sfide legate all'invecchiamento della popolazione nell'UE; sottolinea che, secondo uno studio del 2009, il PIL dell'UE potrebbe teoricamente aumentare di quasi il 27 % nell'ipotesi di un perfetto equilibrio di genere nel mercato del lavoro;

II.Azioni e strumenti per migliorare l'emancipazione economica delle donne

Miglior equilibrio tra vita professionale e vita privata

7.  osserva che, in risposta all'invito del Parlamento a migliorare la conciliazione tra vita professionale e vita privata, la Commissione ha emesso proposte non legislative e una proposta legislativa che istituisce diversi tipi di congedo per affrontare le sfide del XXI secolo; sottolinea che le proposte presentate dalla Commissione rappresentano un buon primo passo per rispondere alle aspettative dei cittadini europei, poiché consentiranno alle donne e agli uomini di condividere le responsabilità professionali, familiari e sociali in modo più equilibrato, in particolare per quanto concerne l'assistenza ai bambini o ai familiari a carico; invita tutte le istituzioni a conseguire risultati in relazione a tale pacchetto quanto prima;

8.  invita gli Stati membri a rafforzare la protezione dalle discriminazioni e dai licenziamenti illeciti connessi all'equilibrio tra lavoro e vita privata nonché a garantire l'accesso alla giustizia e alle vie legali; invita la Commissione a intensificare il monitoraggio, il recepimento e l'attuazione del diritto dell'UE in materia di lotta alla discriminazione, ad avviare procedure di infrazione ove necessario e a promuovere la conformità anche mediante campagne di informazione volte a svolgere un'opera di sensibilizzazione in merito ai diritti giuridici alla parità di trattamento;

9.  sottolinea che la remunerazione e i contributi di sicurezza sociale dovrebbero continuare a essere versati durante il congedo;

10.  invita gli Stati membri a garantire congedi di riposo ai genitori di bambini con disabilità, prestando particolare attenzione alle madri sole, sulla base di un esame delle migliori prassi;

11.  invita gli Stati membri a investire in strutture di apprendimento non formale a carattere essenzialmente ludico, in orario post-scolastico, che possano costituire un sostegno per l'infanzia, specialmente dopo l'orario di chiusura di scuole e asili, come forma di risposta allo sfasamento di orari fra scuole e luoghi di lavoro;

12.  insiste sull'importanza cruciale di conseguire gli obiettivi di Barcellona e di introdurre obiettivi in materia di assistenza per le persone a carico e i membri della società che invecchiano, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità, anche economica, e la qualità dell'assistenza all'infanzia e di altri tipi di assistenza nonché di strutture e servizi, come pure politiche a sostegno della vita indipendente per le persone con disabilità, affinché gli Stati membri possano raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020; ricorda che gli investimenti in infrastrutture sociali quali l'assistenza all'infanzia non solo generano effetti rilevanti a livello occupazionale, ma producono anche importanti entrate aggiuntive per il settore pubblico in termini di imposte sul lavoro e di risparmi sulle indennità di disoccupazione; sottolinea, a tal proposito, la necessità di disporre di strutture di assistenza all'infanzia in tutte le zone rurali e incoraggia gli Stati membri a promuovere gli investimenti nella prestazione di servizi di assistenza di qualità e accessibili, anche economicamente, lungo tutto l'arco della vita, tra cui i servizi di assistenza all'infanzia, alle persone a carico e agli anziani; ritiene che un'adeguata assistenza all'infanzia dovrebbe essere disponibile ed economicamente accessibile anche per consentire ai genitori di accedere alle opportunità di apprendimento permanente;

13.  sottolinea il ruolo essenziale dei servizi pubblici di alta qualità, in particolare per le donne; sottolinea l'importanza di un accesso universale a servizi pubblici di alta qualità, a prezzi accessibili, facilmente raggiungibili e orientati alla domanda, quale strumento per garantire l'emancipazione economica delle donne;

14.  constata l'attuale incoerenza tra i risultati conseguiti negli Stati membri e i propositi definiti nell'ambito degli obiettivi di Barcellona, ed esorta la Commissione a monitorare con attenzione le misure adottate dagli Stati membri onde garantire che adempiano ai propri obblighi;

15.  è convinto che l'impegno degli uomini nelle responsabilità di assistenza sia una condizione preliminare del cambiamento dei tradizionali stereotipi legati ai ruoli di genere; reputa inoltre che entrambi i generi e l'intera società trarranno beneficio da una più equa distribuzione del lavoro non retribuito e da una diffusione più paritaria del congedo legato all'assistenza; è convinto che un modello egualitario in termini di reddito e di responsabilità di assistenza rappresenti il modo più efficace per conseguire la parità di genere in tutti gli ambiti della vita;

16.  chiede agli Stati membri di promuovere la reintegrazione professionale delle donne che hanno interrotto la loro carriera per prendersi cura di persone a carico, tramite politiche attive e specifiche per l'occupazione e la formazione;

17.  pone in evidenza che un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e una maggiore parità tra donne e uomini sono essenziali per conseguire gli obiettivi dell'emancipazione femminile; sottolinea che un miglior equilibrio tra vita professionale e vita privata garantirebbe una più equa ripartizione del lavoro retribuito e non retribuito all'interno delle famiglie, aumenterebbe la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e, di conseguenza, ridurrebbe il divario retributivo e pensionistico di genere;

18.  sottolinea l'importanza di condizioni di lavoro buone e sicure che consentano a donne e uomini di conciliare lavoro e vita privata e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il rafforzamento dei diritti dei lavoratori, la contrattazione collettiva e una maggiore parità di genere;

19.  incoraggia vivamente la promozione dell'individualizzazione del diritto a forme di congedo, la non trasferibilità tra genitori dei rispettivi diritti al congedo parentale e l'equa ripartizione dei compiti relativi all'assistenza tra i due genitori, allo scopo di conseguire una conciliazione tra lavoro e vita privata che sia equilibrata dal punto di vista del genere;

20.  invita la Commissione a finanziare studi che analizzino l'entità e il valore del lavoro di assistenza familiare non retribuito prestato dalle donne e dagli uomini e il numero medio di ore investite nel lavoro retribuito e non retribuito, con particolare riferimento all'assistenza degli anziani, dei bambini e dei disabili.

21.  invita a sviluppare un quadro per modelli di lavoro flessibili e orientati al dipendente per donne e uomini, con un'adeguata protezione sociale, onde favorire la conciliazione tra responsabilità personali e professionali; ritiene, al contempo, che i diritti dei lavoratori e il diritto a un impiego sicuro debbano avere la precedenza rispetto al conseguimento di una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro, onde assicurare che tale flessibilità non determini un aumento di forme di lavoro e occupazione indesiderabili e insicure e non comprometta le norme in materia di occupazione che attualmente riguardano le donne più che gli uomini, intendendo come lavoro precario quello che non rispetta le norme e le leggi internazionali, nazionali e dell'UE e/o non fornisce risorse sufficienti per condurre una vita dignitosa o non offre una protezione sociale adeguata, come nel caso dell'occupazione discontinua, della maggioranza dei contratti a tempo determinato, dei contratti a zero ore o del lavoro a tempo parziale involontario; evidenzia altresì la necessità di creare le condizioni per garantire il diritto a svolgere nuovamente un'occupazione a tempo pieno dopo un impiego a tempo parziale volontario;

Parità di retribuzione per uno stesso lavoro di pari valore e mappatura salariale

22.  rammenta che il principio della parità di retribuzione per i lavoratori e le lavoratrici per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è sancito e definito dall'articolo 157 TFUE e deve essere efficacemente applicato dagli Stati membri; ribadisce, in tale contesto, che occorre avvalersi della raccomandazione della Commissione sul consolidamento del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne mediante la trasparenza allo scopo di monitorare attentamente la situazione negli Stati membri ed elaborare relazioni sui progressi compiuti, anche con il sostegno delle parti sociali, e incoraggia gli Stati membri e la Commissione a predisporre e attuare le pertinenti politiche in conformità della raccomandazione onde colmare il persistente divario retributivo di genere;

23.  invita gli Stati membri e le imprese a rispettare la parità di retribuzione e a introdurre misure vincolanti concernenti la trasparenza retributiva al fine di creare metodi che consentano alle imprese di far fronte alla questione del divario retributivo di genere, anche mediante audit salariali e l'inserimento di provvedimenti per la parità di retribuzione nella contrattazione collettiva; sottolinea l'importanza di prevedere una formazione adeguata sulla legislazione e la giurisprudenza in materia di non discriminazione nell'occupazione per i dipendenti delle autorità nazionali, regionali e locali e gli organismi preposti all'applicazione della legge nonché per gli ispettori del lavoro;

24.  sottolinea l'esigenza di riconoscere e rivalutare il lavoro tipicamente a predominanza femminile, quale ad esempio quello nei settori sanitario, sociale e didattico, rispetto al lavoro tipicamente a predominanza maschile;

25.  è convinto che per conseguire la parità di retribuzione per i lavoratori e le lavoratrici che svolgono uno stesso lavoro di pari valore sia necessario un chiaro quadro di strumenti specifici per la valutazione degli impieghi, con indicatori comparabili per stabilire il "valore" negli impieghi o nei settori;

26.  ricorda che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il valore del lavoro dovrebbe essere stimato e comparato in base a criteri oggettivi, quali i requisiti professionali, di istruzione e di formazione, le competenze, l'impegno e le responsabilità, il lavoro svolto e la natura dei compiti assegnati;

27.  sottolinea l'importanza del principio della neutralità di genere nei sistemi di valutazione e classificazione del lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato; accoglie con favore gli sforzi degli Stati membri intesi a promuovere politiche atte a prevenire la discriminazione nelle procedure di assunzione e li incoraggia a promuovere l'uso di curricula che non consentano l'identificazione del genere al fine di scoraggiare i pregiudizi di genere da parte delle società e delle pubbliche amministrazioni nel corso delle procedure di assunzione; invita la Commissione a valutare la possibilità di sviluppare un modello di CV Europass che risulti anonimo; suggerisce che gli Stati membri elaborino programmi per contrastare gli stereotipi sociali e di genere, in particolare tra i più giovani, come forma di prevenzione contro una categorizzazione occupazionale dei livelli di inquadramento che limita frequentemente l'accesso delle donne alle posizioni e agli impieghi con i più alti indici di remunerazione;

Equilibrio di genere nei settori pubblico e privato

28.  reputa che le quote nel settore pubblico possano essere necessarie nel caso in cui le pubbliche istituzioni non adempiano alla responsabilità di garantire l'equa rappresentanza, e potrebbero quindi migliorare la legittimità democratica delle istituzioni decisionali;

29.  osserva che il ricorso a quote di genere e liste chiuse nel processo decisionale politico si è dimostrato estremamente efficace nel contrastare la discriminazione e gli squilibri di potere di genere e nel migliorare la rappresentanza democratica negli organi decisionali politici;

30.  invita la Commissione a migliorare la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati esaurienti, confrontabili, affidabili e regolarmente aggiornati sulla partecipazione delle donne ai processi decisionali;

31.  invita le istituzioni dell'UE a incoraggiare la partecipazione delle donne al processo elettorale europeo prevedendo, nell'ambito della prossima revisione della legislazione elettorale dell'Unione, l'equilibrio di genere delle liste;

32.  ribadisce il suo invito al Consiglio affinché adotti rapidamente la direttiva sull'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa, in quanto primo passo importante verso la rappresentanza paritaria nei settori pubblico e privato, e osserva che è stato constatato che i consigli di amministrazione con più donne migliorano la prestazione delle aziende private; rileva altresì che i progressi più tangibili (dall'11,9 % nel 2010 al 22,7 % nel 2015) si riscontrano negli Stati membri in cui è stata adottata una normativa vincolante sulle quote nei consigli(24); esorta la Commissione a continuare a esercitare pressione sugli Stati membri affinché si trovi un accordo;

Piani per la parità di genere

33.  prende atto del sostegno fornito dalla Commissione all'adozione di piani per la parità di genere da parte delle organizzazioni di ricerca e di finanziamento della ricerca;

34.  osserva che i piani per la parità di genere a livello aziendale o settoriale possono contenere molteplici provvedimenti in materia di risorse umane relativi all'assunzione, alla retribuzione, alla promozione, alla formazione e all'equilibrio tra vita professionale e privata; osserva altresì che essi comprendono sovente misure concrete quali l'uso di un linguaggio neutro rispetto al genere, la prevenzione delle molestie sessuali, la nomina del genere sottorappresentato a posizioni di vertice, il lavoro a tempo parziale e la partecipazione dei padri all'assistenza ai bambini, come pure che negli Stati membri esiste una molteplicità di approcci concernenti l'introduzione obbligatoria di misure simili;

35.  riconosce che l'adozione di piani per la parità di genere e audit relativi all'integrazione della dimensione di genere nel settore privato può promuovere un'immagine positiva delle aziende come favorevoli all'equilibrio tra lavoro e vita privata, contribuendo ad aumentare la motivazione dei lavoratori e ridurre l'avvicendamento del personale; invita, pertanto, la Commissione a incoraggiare le imprese con più di 50 dipendenti a negoziare con le parti sociali piani per la parità di genere, allo scopo di rafforzare l'uguaglianza di genere e contrastare le discriminazioni sul luogo di lavoro; chiede che tali piani prevedano una strategia volta a fronteggiare, prevenire ed eliminare le molestie sessuali sul luogo di lavoro;

Contratti collettivi e parti sociali

36.  è convinto che le parti sociali e i contratti collettivi abbiano il potenziale di promuovere la parità di genere, emancipare le donne mediante l'unità e combattere le diseguaglianze retributive di genere; pone l'accento sulla necessità di garantire una rappresentanza paritaria e adeguata di donne e uomini nei gruppi di contrattazione collettiva onde promuovere l'emancipazione economica delle donne, e reputa pertanto opportuno che le parti sociali rafforzino la posizione delle donne all'interno della struttura dei partenariati sociali, nei ruoli decisionali, e negozino i piani per la parità di genere a livello aziendale e settoriale;

37.  incoraggia la Commissione a collaborare con le parti sociali e la società civile al fine di rafforzarne il ruolo chiave di rilevamento del pregiudizio discriminatorio di genere in fase di determinazione delle tabelle salariali nonché nell'offerta di valutazioni dei lavori libere da pregiudizi di genere;

III.Raccomandazioni sul potenziamento dell'emancipazione economica delle donne

38.  è del parere che i modelli e le pratiche economici, le politiche fiscali e le priorità di spesa, soprattutto in periodi di crisi, dovrebbero includere una prospettiva di genere, tener conto delle donne quali attori economici e mirare a colmare i divari di genere a vantaggio dei cittadini, delle imprese e della società nel suo complesso; ribadisce, in tal contesto, che le crisi economiche hanno creato situazioni di particolare svantaggio per le donne;

39.  chiede riforme che accrescano la parità di genere sia nell'ambito della vita familiare che sul mercato del lavoro;

40.  osserva che il percorso professionale delle donne non presenta in generale avanzamenti significativi; invita gli Stati membri a incoraggiare e sostenere le donne in modo che possano intraprendere carriere professionali di successo, tra l'altro mediante azioni positive quali programmi di creazione di reti e di tutoraggio, nonché creando condizioni adeguate e garantendo pari opportunità rispetto agli uomini a tutte le età in termini di formazione, avanzamento, riqualificazione e aggiornamento professionale, nonché diritti pensionistici e sussidi di disoccupazione uguali a quelli applicabili agli uomini;

41.  incoraggia gli Stati membri, sulla base delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (la direttiva sugli appalti pubblici)(25) a promuovere l'uso di clausole sociali negli appalti pubblici, quale strumento per rafforzare l'uguaglianza tra le donne e gli uomini laddove esistono normative nazionali in materia che possano fungere da base per le clausole sociali;

42.  sottolinea la necessità di combattere tutte le forme di violenza di genere, compresa la violenza domestica, come lo stupro, la mutilazione genitale femminile, gli abusi sessuali, lo sfruttamento sessuale, le molestie sessuali e il matrimonio forzato in età precoce/infantile, come pure il fenomeno della violenza economica; richiama l'attenzione sui livelli estremamente preoccupanti delle molestie sessuali sul luogo di lavoro(26) e sottolinea che, affinché sia realizzata l'emancipazione delle donne, il luogo di lavoro deve essere privo di ogni forma di discriminazione e violenza; invita l'UE e gli Stati membri a ratificare senza riserve la convenzione di Istanbul e a organizzare campagne di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sulla violenza nei confronti delle donne, nonché a incoraggiare lo scambio di buone prassi; osserva che l'indipendenza economica delle donne è fondamentale perché possano sottrarsi a situazioni di violenza; invita pertanto gli Stati membri a creare sistemi di protezione sociale che sostengano le donne in tale situazione;

43.  ribadisce che l'emancipazione e l'indipendenza delle donne a livello individuale, sociale ed economico sono interconnesse al diritto di decidere in merito al proprio corpo e alla propria sessualità; rammenta che l'accesso universale all'intera gamma di servizi e diritti nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva è una forza motrice essenziale per il conseguimento dell'uguaglianza per tutti;

44.  accoglie con favore le conclusioni raggiunte dalla 61a sessione della Commissione sulla condizione femminile sul tema "Emancipazione economica delle donne nel mondo del lavoro in evoluzione", le quali, per la prima volta, stabiliscono un legame diretto ed esplicito tra l'emancipazione economica delle donne e la loro salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; si rammarica, tuttavia, che dall'accordo sia stata del tutto omessa l'educazione sessuale completa;

45.  sottolinea che, pur costituendo il 52 % della popolazione totale europea, le donne rappresentano soltanto un terzo dei lavoratori autonomi o dei neoimprenditori nell'UE; osserva inoltre che le donne si trovano ad affrontare maggiori difficoltà degli uomini per quanto concerne l'accesso ai finanziamenti, la formazione, le reti e il mantenimento di un giusto equilibrio tra lavoro e vita privata; incoraggia gli Stati membri a favorire misure e azioni di assistenza e consulenza per le donne che decidano di diventare imprenditrici, sottolineando che l'indipendenza finanziaria è fondamentale per garantire la parità; invita gli Stati membri ad agevolare l'accesso al credito, ridurre la burocrazia ed eliminare altri ostacoli che si frappongono alla creazione di start-up da parte delle donne; invita la Commissione a intensificare il proprio lavoro con gli Stati membri per identificare e rimuovere gli ostacoli all'imprenditoria femminile e incoraggiare maggiormente le donne ad avviare imprese, anche migliorando l'accesso ai finanziamenti, agli studi di mercato, alla formazione e alle reti a scopi imprenditoriali, come la piattaforma WEgate per le imprenditrici e altre reti europee;

46.  sottolinea che il miglioramento delle competenze digitali e dell'alfabetizzazione informatica tra le donne e le ragazze e una loro maggiore inclusione nel settore delle TIC potrebbero contribuire alla loro emancipazione e indipendenza economica, riducendo così il divario retributivo di genere complessivo; invita gli Stati membri e la Commissione a proseguire i propri sforzi volti a porre fine al divario digitale tra uomini e donne, come indicato nell'agenda digitale di Europa 2020, accrescendo l'accesso delle donne alla società dell'informazione, con il particolare intento di aumentare la visibilità femminile nel settore digitale;

47.  segnala che, sebbene siano quasi il 60 % dei laureati nell'UE, le donne continuano a essere sottorappresentate nella scienza, nella matematica, nell'informatica, nell'ingegneria e nelle carriere correlate, a causa della persistenza di fattori di ostacolo; invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, la partecipazione delle donne nei settori tradizionalmente considerati "maschili", in particolare, ad esempio, le scienze e le nuove tecnologie, integrando la dimensione della parità di genere nell'agenda digitale per gli anni a venire, come pure la partecipazione degli uomini in settori tradizionalmente considerati "femminili", in particolare l'assistenza e l'istruzione; sottolinea l'importanza di estendere la protezione sociale nei settori in cui le donne costituiscono la maggioranza della forza lavoro, come ad esempio nel caso degli addetti all'assistenza alle persone, degli addetti alle pulizie e dei collaboratori, del personale della ristorazione e degli operatori sanitari; sottolinea l'importanza dell'istruzione e della formazione professionali nella diversificazione delle scelte di carriera e nel proporre a donne e uomini opportunità professionali non tradizionali, in modo da superare l'esclusione orizzontale e verticale e aumentare il numero di donne presenti negli organismi decisionali della sfera politica e imprenditoriale;

48.  chiede agli Stati membri di prevedere misure legislative e non legislative volte a garantire i diritti economici e sociali dei lavoratori nei cosiddetti settori femminilizzati; sottolinea l'importanza di impedire la sovrarappresentazione delle donne nel lavoro precario e ricorda la necessità di contrastare la natura precaria di tali settori, come il lavoro domestico o l'assistenza familiare; riconosce che il lavoro domestico e la prestazione di servizi a domicilio, che sono fortemente femminilizzati, sono spesso svolti sotto forma di lavoro non dichiarato; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sviluppare ulteriormente il settore formale dei servizi domestici, anche attraverso la piattaforma europea contro il lavoro sommerso, a riconoscere i servizi a domicilio, il lavoro familiare e l'assistenza a domicilio come un settore economico prezioso con potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro e che va regolamentato meglio all'interno degli Stati membri, al fine di creare posizioni sicure per i lavoratori a domicilio e fornire alle famiglie la capacità di assumersi il ruolo di datori di lavoro nonché generare opportunità ai fini della conciliazione tra vita privata e professionale per le famiglie che lavorano;

49.  sottolinea l'importanza dell'istruzione per combattere gli stereotipi di genere; invita quindi la Commissione a promuovere iniziative volte a elaborare programmi di formazione sulla parità di genere destinati ai professionisti dell'istruzione, che evitino che si trasmettano stereotipi attraverso i programmi didattici e i materiali pedagogici;

50.  sottolinea l'importanza dell'integrazione della dimensione di genere quale strumento fondamentale per l'elaborazione di politiche e normative sensibili alle questioni di genere, anche nel campo dell'occupazione e degli affari sociali, e quindi per garantire l'emancipazione economica delle donne; invita la Commissione a introdurre valutazioni di impatto di genere sistematiche; ribadisce il suo invito alla Commissione a valorizzare il suo impegno strategico per la parità di genere 2016-2019 adottandolo sotto forma di comunicazione; invita la Commissione a introdurre una pianificazione di bilancio sensibile alle tematiche di genere nel prossimo quadro finanziario pluriennale e a impegnarsi in un controllo sempre più rigoroso dei processi per la determinazione del bilancio dell'UE e del suo impiego, adottando anche misure per migliorare la trasparenza e la rendicontandone in merito al modo in cui vengono utilizzati i fondi; invita inoltre la Banca europea per gli investimenti a integrare la dimensione della parità di genere e dell'emancipazione economica delle donne in tutte le sue attività interne ed esterne all'UE;

51.  invita gli Stati membri a integrare la prospettiva di genere nelle rispettive politiche nazionali relative alle competenze e al mercato del lavoro e a includere tali misure nei piani d'azione nazionali e nel quadro del semestre europeo, in linea con gli orientamenti in materia di occupazione;

52.  sottolinea l'importanza di offrire opportunità di apprendimento permanente alle donne nelle zone rurali, anche grazie, ad esempio, a corsi di formazione interaziendale; rileva l'elevata percentuale di lavoratori autonomi nelle aree rurali privi di una tutela sociale adeguata e l'alta percentuale di lavoro "invisibile", che incide in particolare sulle donne; invita, pertanto, gli Stati membri e le regioni con poteri legislativi a garantire la sicurezza sociale sia degli uomini che delle donne che lavorano in zone rurali; invita inoltre gli Stati membri a favorire un equo accesso alla terra, ad assicurare i diritti fondiari e di successione e ad agevolare l'accesso al credito per le donne;

53.  constata che la percentuale di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale è più elevata tra le donne che tra gli uomini e sottolinea, pertanto, che le misure tese a combattere la povertà e l'esclusione sociale hanno un impatto particolare sull'emancipazione economica delle donne; sottolinea che la prevenzione e l'eliminazione del divario pensionistico di genere e la riduzione della povertà delle donne anziane dipendono innanzitutto dalla creazione di condizioni che consentano alle donne di versare pari contributi pensionistici attraverso l'ulteriore inclusione nel mercato del lavoro e la tutela delle pari opportunità in termini di retribuzione, avanzamenti di carriera e possibilità di lavorare a tempo pieno; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i fondi SIE e il Fondo europeo per gli investimenti strategici contribuiscano a ridurre la povertà delle donne, nell'ottica di raggiungere l'obiettivo globale di riduzione della povertà della strategia Europa 2020; invita gli Stati membri a garantire che il 20 % del finanziamento a titolo del FSE attribuito alle misure per l'inclusione sociale sia anche utilizzato per aumentare il sostegno ai piccoli progetti locali a favore dell'emancipazione delle donne che vivono una situazione di povertà ed esclusione sociale;

54.  rileva che la povertà continua a essere misurata sul reddito familiare cumulativo, partendo dal presupposto che tutti i membri della famiglia abbiano lo stesso reddito e distribuiscano le risorse equamente; richiede diritti individualizzati e calcoli basati sui redditi individuali, al fine di rilevare la portata effettiva della povertà delle donne;

55.  osserva che le donne sono state le più colpite dalle misure di austerità e dai tagli nel settore pubblico (meno assistenza all'infanzia e a tariffe più elevate, servizi ridotti per gli anziani e i disabili, privatizzazioni e chiusure di ospedali), in particolare in ambiti quali l'istruzione, la sanità e i servizi sociali, in quanto esse rappresentano il 70 % della forza lavoro nel settore pubblico;

56.  sottolinea l'importanza di prestare attenzione alle esigenze specifiche e alle molteplici sfide di determinati gruppi vulnerabili che si trovano ad affrontare ostacoli particolari all'ingresso nel mercato del lavoro; invita gli Stati membri a garantire a queste persone un rapido e facile accesso a una formazione di qualità, compresi i tirocini, onde assicurarne la piena integrazione nelle nostre società e nel mercato del lavoro tenendo in considerazione le attuali capacità e competenze informali e formali, i talenti e le conoscenze specializzate; invita gli Stati membri a prendere misure intese a impedire la discriminazione intersettoriale che colpisce soprattutto le donne in situazioni di vulnerabilità; sottolinea l'importanza della corretta attuazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e della direttiva 2000/43/CE, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(27);

57.  invita gli Stati membri e la Commissione a realizzare e migliorare l'applicazione pratica della legislazione e delle politiche vigenti in materia di luogo di lavoro e a migliorare tali norme e politiche ove opportuno al fine di tutelare le donne dalla discriminazione diretta e indiretta, in particolare per quanto concerne la selezione, l'assunzione, il mantenimento in servizio, la formazione professionale e la promozione delle donne nel mondo del lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato, nonché ad offrire alle donne pari opportunità in termini di retribuzione e di avanzamento di carriera;

58.  deplora fermamente che il Consiglio non abbia ancora adottato la proposta di direttiva del 2008 recante applicazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; plaude alla priorità data a tale direttiva da parte della Commissione; ribadisce il suo appello al Consiglio affinché adotti al più presto la proposta;

59.  invita la Commissione a migliorare la raccolta di indicatori di genere specifici e dati disaggregati per genere, in modo da stimare l'impatto delle politiche degli Stati membri e dell'UE in termini di parità di genere;

60.  evidenzia che la concentrazione di donne nel lavoro precario è sproporzionata e spesso non volontaria; esorta gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni dell'OIL destinate a ridurre la portata del lavoro precario che includono, ad esempio, la limitazione dei casi in cui poter impiegare contratti precari e la riduzione del periodo in cui i lavoratori possono essere assunti con tali contratti;

61.  invita l'EIGE a continuare a lavorare alla raccolta di dati suddivisi per genere e all'elaborazione dei relativi quadri di valutazione in tutti i pertinenti ambiti strategici;

o
o   o

62.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(2) GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.
(3) GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
(4) GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.
(5) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 163.
(6) GU L 353 del 28.12.2013, pag. 7.
(7) GU C 436 del 24.11.2016, pag. 225
(8) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 18.
(9) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 110.
(10) GU C 353 del 27.9.2016, pag. 39.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0203.
(12) Testi approvati, P8_TA(2016)0226.
(13) Testi approvati, P8_TA(2016)0235.
(14) Testi approvati, P8_TA(2016)0338.
(15) Testi approvati, P8_TA(2016)0360.
(16) Testi approvati, P8_TA(2015)0351.
(17) Testi approvati, P8_TA(2017)0029.
(18) Testi approvati, P8_TA(2017)0073.
(19) Testi approvati, P8_TA(2017)0099
(20) 3073a riunione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori", Bruxelles, 7 marzo 2011.
(21) GU L 69 del 8.3.2014, pag. 112.
(22) Gruppo ad alto livello delle Nazioni Unite sull'emancipazione economica delle donne, "Leave no one behind: A call to action for gender equality and economic women's empowerment" (Non lasciare indietro nessuno: invito all'azione per la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne) (settembre 2016).
(23) Cfr.: "The European Trade Union Confederation", "Collective bargaining: our powerful tool to close the gender gap" (2015).
(24) Cfr.: Commissione europea, scheda informativa "Gender balance on corporate boards – Europe is cracking the glass ceiling" (Equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società — l'Europa sta infrangendo il soffitto di cristallo), ottobre 2015; Commissione europea, DG Giustizia e consumatori, "Women in economic decision-making in the EU: Progress report" (Donne nel processo decisionale economico nell'UE: relazione sui progressi compiuti: un'iniziativa Europa 2020), 2012; Aagoth Storvik e Mari Teigen "Women on Board: The Norwegian Experience" (Donne nei consigli di amministrazione: l'esperienza norvegese), giugno 2010.
(25) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(26) Indagine dell'Agenzia per i diritti fondamentali sulla violenza contro le donne.
(27) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.


Affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 Affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo (2016/2324(INI))
P8_TA(2017)0365A8-0283/2017

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 7 TFUE, il quale ribadisce che l'UE "assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi",

–  vista la Carta delle Nazioni Unite,

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottati a New York il 16 dicembre 1966, nonché la convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

–  visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile)(1)

–  visto il consenso europeo in materia di sviluppo,

–  vista la nota dal titolo "Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea – Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte" presentata nel giugno 2016 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR)(2),

–  visto il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015(3),

–  viste le tabelle di marcia UE per paese per l'apertura del dialogo con la società civile,

–  visti l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ("accordo di Cotonou") e le relative revisioni del 2005 e del 2010,

–  visto il codice di buone pratiche per la partecipazione della società civile al processo decisionale adottato dalla conferenza delle organizzazioni internazionali non governative (OING) dell'1 ottobre 2009,

–  vista la dichiarazione di Berlino rilasciata al termine della riunione annuale del gruppo di base della piattaforma della società civile per il consolidamento della pace e il rafforzamento dello Stato (CSPPS) tenutasi dal 6 al 9 luglio 2016,

–  visti il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020(4) e il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace(5),

–  visti il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo(6) e la Dichiarazione I dell'accordo di Cotonou ("Dichiarazione comune sui soggetti del partenariato"),

–  visto l'articolo 187, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(7) ("regolamento finanziario");

–  visto il programma indicativo pluriennale dello strumento di cooperazione allo sviluppo 2014-2020 per le "Organizzazioni della società civile e gli enti locali"(8),

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2012 dal titolo "Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne" (COM(2012)0492),

–  vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 27 giugno 2016 sullo spazio della società civile(9),

–  vista la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'UE per il 2015,

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi(10),

–  vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2016 sul futuro delle relazioni ACP–UE dopo il 2020(11),

–  visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani, compresi gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, e gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo, adottati dal Consiglio il 24 giugno 2013,

–  visti gli orientamenti destinati alle delegazioni interparlamentari del Parlamento europeo sulla promozione dei diritti umani e della democrazia nell'ambito delle visite nei paesi terzi(12),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2013 sul tema "Capacitare le autorità locali dei paesi partner per una migliore governance e risultati più concreti in termini di sviluppo",

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 24 febbraio 2015 dal titolo "Un'esistenza dignitosa per tutti: dalla visione all'azione collettiva",

–  viste la relazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dell'11 aprile 2016 sulle raccomandazioni pratiche per la creazione e il mantenimento di un ambiente sicuro e favorevole per la società civile, sulla base delle buone pratiche e degli insegnamenti tratti(13) e le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti di riunione pacifica e di associazione,

–  vista la relazione 2017 del Foro economico mondiale sul rischio globale(14),

–  vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla revisione del consenso europeo in materia di sviluppo(15),

–  vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul miglioramento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo(16),

–  vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla relazione 2015 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo(17),

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

–  vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sul seguito e sul riesame dell'Agenda 2030(18),

–  vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 su autorità locali e società civile: l'impegno dell'Europa a favore dello sviluppo sostenibile(19),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0283/2017),

A.  considerando che l'articolo 21 TUE stabilisce che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale, che comprende la cooperazione allo sviluppo, deve fondarsi sui principi di democrazia, Stato di diritto e universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

B.  considerando che la società civile rappresenta il terzo settore di una società sana e degna, al pari dei settori pubblico e privato; che la società civile comprende organizzazioni non governative e senza fini di lucro che hanno un ruolo nella vita pubblica e danno voce agli interessi e ai valori dei loro membri o di altre persone, sulla base di considerazioni etiche, culturali, politiche, scientifiche, religiose o filantropiche;

C.  considerando che la società civile svolge un ruolo centrale nel costruire e rafforzare la democrazia, controllare il potere dello Stato e promuovere il buon governo, la trasparenza e l'obbligo di rendere conto; che la presenza delle organizzazioni della società civile, in quanto forze vive all'interno della società, è fondamentale poiché esse assicurano il contrappeso necessario al potere insediato, svolgendo un ruolo di intermediazione e di mediazione tra la popolazione e lo Stato, e fungono da custodi della democrazia; che numerosi gruppi della società civile cercano di impegnarsi nei processi di riforma costituzionale in modo da proteggere le istituzioni e i principi democratici;

D.  considerando che le organizzazioni della società civile si occupano di un ampio spettro di diritti umani, compresi il diritto allo sviluppo, all'istruzione e alla parità di genere, nonché di attività nei settori sociali e ambientali; che la società civile comprende una gamma ampia ed eterogenea di gruppi e obiettivi, tra cui non solo le organizzazioni della società civile, ma anche ONG, gruppi impegnati nella difesa dei diritti umani e comitati civici, comunità delle diaspore, chiese, associazioni e comunità religiose, organizzazioni che tutelano gli interessi dei disabili, movimenti sociali e sindacati, comunità autoctone e fondazioni e organizzazioni rappresentanti persone vulnerabili, discriminate ed emarginate;

E.  considerando che l'accordo di Cotonou riconosce nella società civile un attore fondamentale nel quadro della cooperazione ACP-UE; che lo scadere dell'accordo di Cotonou nel 2020 offre l'opportunità di riesaminare il partenariato e di aumentare ulteriormente la partecipazione delle organizzazioni della società civile;

F.  considerando che le organizzazioni della società civile sono diventate importanti interlocutori negli aiuti globali allo sviluppo, soprattutto nell'erogazione di servizi sociali di base, nella sensibilizzazione del pubblico, nella promozione della democrazia, dei diritti umani e del buon governo, di società pacifiche e inclusive, nel favorire la resilienza di individui, famiglie e comunità locali, nel contrasto all'estremismo violento e nella risposta alle crisi umanitarie;

G.  considerando che, come riconosciuto dalle organizzazioni internazionali nei loro protocolli e pratiche, le chiese, le comunità e associazioni religiose, unitamente ad altre organizzazioni fondate sulla religione o il credo, figurano tra i soggetti operativi da lungo tempo presenti sul campo e in prima linea nell'erogazione di assistenza umanitaria e allo sviluppo;

H.  considerando che il programma indicativo pluriennale dello strumento di cooperazione allo sviluppo 2014-2020 per il programma tematico sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali include la promozione di un ambiente favorevole alle organizzazioni della società civile e agli enti locali quale elemento trasversale; considerando che il programma mira a rafforzare la voce e la partecipazione delle organizzazioni della società civile nel processo di sviluppo dei paesi partner e a portare avanti il dialogo politico, sociale ed economico;

I.  considerando che l'UE è il principale donatore alle organizzazioni locali della società civile nei paesi in via di sviluppo e ha svolto un ruolo guida nella protezione degli attori della società civile e dei difensori dei diritti umani mediante l'impiego e l'attuazione di una serie di strumenti e politiche, compresi lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), il programma tematico dello strumento di cooperazione allo sviluppo per le organizzazioni della società civile e le autorità locali, il Fondo europeo per la democrazia, le tabelle di marcia della società civile attuate in 105 paesi e i documenti di strategia nazionale;

J.  considerando che nell'ultimo decennio si è registrata un'espansione nella dimensione, portata, composizione e influenza della società civile in tutto il mondo; che, al contempo, in un crescente numero di paesi in tutto il mondo, siano essi in via di sviluppo o avanzati, le restrizioni nei confronti degli attori e delle attività della società civile sono diventate sempre più repressive e coercitive;

K.  considerando inoltre che l'ordine del giorno fissato dai donatori istituzionali può in alcuni casi non dare priorità ai bisogni reali degli attori della società civile impegnati sul campo;

L.  considerando che la relazione 2016 sullo stato della società civile ha ritenuto il 2015 un anno pessimo per la società civile, con gravi minacce ai diritti civili in oltre cento paesi; che le regioni dell'Africa sub-sahariana nonché del Medio Oriente e Nord Africa (MENA) sono particolarmente interessate dalla relazione, essendo più spesso confrontate a situazioni di tensione politica, conflitto e fragilità;

M.  considerando che un numero crescente di governi reprime le organizzazioni della società civile sul piano giuridico o amministrativo, gravandole tra l'altro di leggi restrittive, limiti al finanziamento, severe procedure in materia di licenze e imposte punitive;

N.  considerando che nei paesi in via di sviluppo si è registrato un preoccupante aumento del numero di segnalazioni riguardanti persecuzioni, molestie, stigmatizzazioni con l'appellativo di "agenti stranieri", detenzioni o arresti arbitrari a danno di attivisti, organizzazioni della società civile, difensori dei diritti umani, avvocati, intellettuali, giornalisti e leader religiosi, nonché del numero di vittime di abusi e violenze; considerando che in alcuni paesi ciò avviene in assoluta impunità e talvolta con il sostegno o il benestare delle autorità;

O.  considerando che i diritti umani sono universali e inalienabili, indivisibili, interdipendenti e intercorrelati; che la capacità di risposta della società civile si basa sull'esercizio delle libertà fondamentali, tra le quali il diritto alla libertà di associazione, riunione pacifica, espressione, pensiero, coscienza e religione o convinzioni personali, e sul libero accesso alle informazioni;

P.  considerando che esiste un nesso tra indebolimento della società civile, riduzione degli spazi politici e civici, aumento della corruzione, ineguaglianze sociali e di genere e basso livello di sviluppo umano e socioeconomico nonché fragilità e conflitti;

Q.  considerando che una risposta credibile ed efficace dell'UE nell'affrontare il problema della riduzione degli spazi civici richiede una valutazione e una comprensione precise e tempestive delle minacce e dei fattori responsabili delle restrizioni; che una tale risposta richiede anche un approccio coordinato tra lo sviluppo e la cooperazione politica, onde garantire la coerenza tra tutti gli strumenti esterni ed interni dell'UE attraverso la diffusione di un messaggio comune sull'importanza di società civili in grado di operare liberamente, nonché cooperazione a livello locale, regionale e internazionale;

R.  considerando che l'agenda 2030, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 16 e 17, prevede una maggiore cooperazione con la società civile quale partner principale e facilitatore riguardo alla promozione, attuazione, seguito e revisione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

1.  ritiene che una società civile realmente indipendente, varia, pluralistica e dinamica sia determinante per lo sviluppo e la stabilità di un paese, per garantire il consolidamento democratico, la giustizia sociale, il rispetto per i diritti umani e per costruire società inclusive, in modo che nessuno sia lasciato indietro; ricorda inoltre che la società civile è un attore fondamentale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

2.  sottolinea il ruolo centrale della società civile a livello mondiale nel sostenere la democrazia, garantire la separazione dei poteri e promuovere la trasparenza, l'obbligo di rendere conto e il buon governo, in particolare nella lotta alla corruzione e all'estremismo violento, e ne evidenzia l'impatto diretto sullo sviluppo economico e umano dei paesi nonché sulla sostenibilità ambientale;

3.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che la chiusura degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo si verifichi in modi sempre più complessi e sofisticati, che sono più difficili da affrontare e sono imposti mediante legislazione, tassazione, limitazioni nei finanziamenti, maggiore burocrazia, obblighi di segnalazione e bancari, criminalizzazione e stigmatizzazione dei rappresentanti delle organizzazioni della società civile, diffamazione, ogni forma di vessazione, repressione online e limitazioni all'accesso a internet, censura, detenzione arbitraria, violenza basata sul genere, tortura e assassinio, in particolare in Stati interessati da conflitti; insiste sulla necessità di contrastare le tattiche governative e non governative che consistono nell'emarginare le voci critiche;

4.  esprime preoccupazione per il fatto che organizzazioni della società civile che sono in grado di ricevere legalmente finanziamenti esteri possano essere classificate come "agenti stranieri", stigmatizzandole e aumentando significativamente i rischi cui sono esposte; invita l'UE a rafforzare i propri strumenti e politiche in materia di sviluppo delle istituzioni e Stato di diritto e a includere solidi parametri di riferimento su responsabilità e lotta contro l'impunità per gli arresti arbitrari, gli abusi da parte della polizia, la tortura e altri maltrattamenti a danno dei difensori dei diritti umani, tenendo presente che uomini e donne vivono tutto ciò in modo diverso;

5.  sottolinea che la riduzione degli spazi della società civile rappresenta un fenomeno globale che non è limitato ai paesi in via di sviluppo ma che si verifica, in misura crescente, anche nelle democrazie consolidate e nei paesi a reddito medio-alto, compresi Stati membri dell'UE e alcuni dei suoi più stretti alleati; invita l'Unione e gli Stati membri a dare l'esempio rispettando rigorosamente i diritti fondamentali della società civile e facendo fronte a eventuali tendenze pregiudizievoli in tale ambito;

6.  ribadisce che gli Stati hanno la responsabilità principale e l'obbligo di proteggere l'insieme dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti gli individui, nonché il dovere di creare un contesto politico, giuridico e amministrativo favorevole a una società civile libera e funzionante, in cui sia garantito il funzionamento libero e sicuro dei finanziamenti e l'accesso agli stessi, anche attraverso fonti estere;

7.  invita l'UE a riconoscere la necessità di fornire orientamenti ai governi, ai partiti politici, ai parlamenti e alle amministrazioni dei paesi beneficiari nell'elaborazione di strategie volte a creare il contesto giuridico, amministrativo e politico appropriato per consentire alle organizzazioni della società civile di svolgere un lavoro efficace;

8.  esprime profonda preoccupazione per i crescenti attacchi perpetrati contro i difensori dei diritti umani in tutto il mondo; chiede all'UE, e in particolare al VP/AR, di adottare una politica intesa a denunciare, in modo sistematico e inequivocabile, le uccisioni dei difensori dei diritti umani e ogni tentativo di sottoporli a qualsiasi forma di violenza, persecuzione, minaccia, molestie, sparizioni forzate, detenzione o arresto arbitrario, a condannare coloro che perpetrano o tollerano simili atrocità e a intensificare la diplomazia pubblica per sostenere in maniera aperta e chiara i difensori dei diritti umani; incoraggia le delegazioni dell'UE e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri a continuare a sostenere attivamente i difensori dei diritti umani, segnatamente attraverso il monitoraggio sistematico dei processi, le visite agli attivisti detenuti e, se del caso, rilasciando dichiarazioni su casi individuali;

9.  ritiene che, nei casi di repentina e drastica riduzione degli spazi della società civile, gli Stati membri dovrebbero garantire un riconoscimento pubblico ad alto livello del lavoro svolto dalle ONG operanti nel campo dei diritti umani e dai singoli attivisti interessati, ad esempio incontrandoli in occasione di visite ufficiali;

10.  incoraggia l'UE a sviluppare linee guida concernenti la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione; invita l'UE a fare pieno uso delle strategie nazionali dell'UE in materia di diritti umani e democrazia, a porre in essere strumenti di monitoraggio per l'effettiva attuazione congiunta degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, e a garantire che non vi siano lacune in termini di protezione e che a gravi violazioni dei diritti umani si risponda con sanzioni;

11.  ricorda che la società civile svolge un ruolo importante nella promozione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione o credo, e ribadisce il proprio sostegno all'attuazione degli orientamenti dell'UE sulla promozione e la protezione della libertà di religione o di credo;

12.  sottolinea che è essenziale rafforzare il rapporto delle organizzazioni della società civile con i cittadini e con lo Stato, affinché le comunità e l'elettorato, ivi inclusi le donne e le organizzazioni per i diritti delle donne e tutti i gruppi vulnerabili siano realmente rappresentati, e al fine di contribuire a rendere lo Stato più efficiente e responsabile nel promuovere lo sviluppo e difendere i diritti umani;

13.  si compiace dell'impegno e sostegno di lunga data dell'UE nei confronti della società civile nei paesi in via di sviluppo e ribadisce il proprio inequivocabile invito a proseguire e aumentare il sostegno e i finanziamenti dell'UE finalizzati a creare un contesto libero e favorevole per la società civile a livello nazionale e locale, anche attraverso la programmazione annuale; invita l'UE a diversificare e massimizzare le modalità e i meccanismi di finanziamento per gli attori della società civile, tenendo conto delle loro specificità e garantendo di non limitare le loro possibilità di azione o il numero di potenziali interlocutori;

14.  invita l'UE a fare in modo che i fondi da essa erogati siano utilizzati per finanziare sia interventi di sostegno a lungo termine che interventi di emergenza, in particolare al fine di sostenere gli attivisti della società civile a rischio;

15.  ricorda che la partecipazione civica e la forza della società civile dovrebbero essere considerate indicatori di democrazia; incoraggia vivamente i dibattiti interparlamentari sulla democrazia affinché i membri delle organizzazioni della società civile e la società civile siano coinvolti nel processo di consultazione su tutte le legislazioni che la riguardano;

16.  invita l'UE a continuare ad adoperarsi per una maggiore autonomia degli spazi civici non solo attraverso le politiche dell'UE in materia di sviluppo e diritti umani, ma anche integrando tutte le altre politiche interne ed esterne dell'UE, comprese quelle in materia di giustizia, affari interni, commercio e sicurezza, conformemente al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo;

17.  mette in guardia l'UE e i suoi Stati membri contro un approccio più accomodante alla riduzione degli spazi della società civile e ad altre questioni relative ai diritti umani per quanto concerne paesi con in quali l'UE coopera su questioni relative alla migrazione; sottolinea che la riduzione degli spazi della società civile e le violazioni dei diritti umani possono contribuire alla migrazione forzata;

18.  sottolinea che per contrastare la riduzione degli spazi della società civile occorre un approccio uniforme e coerente nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi; invita l'UE e i suoi Stati membri a trattare in modo proattivo le cause profonde della riduzione degli spazi della società civile, integrando in particolare la promozione di un impegno libero e responsabile delle organizzazioni della società civile e la loro partecipazione alla cooperazione bilaterale e multilaterale come partner nel dialogo politico, economico e sociale; invita a tale proposito l'UE a tenere conto delle differenze in termini di dimensioni, capacità e competenze delle organizzazioni della società civile;

19.  incoraggia l'UE a svolgere un ruolo di facilitatore attivo e a promuovere meccanismi istituzionali e iniziative multilaterali per dialoghi rafforzati nonché a sviluppare coalizioni e partenariati più forti e più ampi tra i governi dei paesi in via di sviluppo, le organizzazioni della società civile, le autorità locali e il settore privato in un contesto favorevole per la società civile; sottolinea l'importanza di spazi sicuri per tali dialoghi;

20.  invita l'UE a monitorare le misure antiterrorismo e gli aspetti della legislazione in materia di lotta al riciclaggio e trasparenza e a intervenire affinché non pongano limiti illegittimi al finanziamento e alle attività delle organizzazioni della società civile; ribadisce, a tale proposito, che le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) non dovrebbero essere interpretate e applicate in modo da limitare indebitamente gli spazi della società civile;

21.  ricorda che il settore privato è un partner fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e deve svolgere un ruolo importante nella promozione dello spazio civico e di un contesto favorevole per le organizzazioni della società civile, in particolare riaffermando la responsabilità sociale delle imprese e gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento e attraverso il ricorso a partenariati pubblico-privato;

22.  ribadisce l'obbligo che incombe al settore privato di rispettare sia i diritti umani che i più elevati standard sociali e ambientali; invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a impegnarsi attivamente nelle attività delle Nazioni Unite volte a istituire un trattato internazionale che chiami le imprese a rispondere di qualsiasi coinvolgimento in violazioni dei diritti umani e a introdurre valutazioni dei rischi per gli appalti e gli investimenti pubblici;

23.  ritiene che gli accordi commerciali e di investimento conclusi dall'UE e dai suoi Stati membri non debbano compromettere, direttamente o indirettamente, la promozione e la tutela dei diritti umani e degli spazi civici nei paesi in via di sviluppo; ritiene che le clausole vincolanti sui diritti umani negli accordi commerciali siano uno strumento influente per l'apertura degli spazi civici; invita la Commissione a rafforzare il ruolo degli attori della società civile nelle istituzioni degli accordi commerciali, compresi i gruppi consultivi interni e i comitati consultivi degli APE;

24.  invita la Commissione a sviluppare un quadro per il monitoraggio degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE, con particolare attenzione ai diritti umani;

25.  invita la Commissione e il SEAE a stabilire migliori prassi e a elaborare parametri di riferimento e indicatori chiari in relazione alla riduzione degli spazi nel quadro del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia e della revisione intermedia dell'EIDHR, al fine di misurare i progressi tangibili;

26.  invita tutti gli attori dell'UE a sostenere in modo più efficace in sedi multilaterali il consolidamento del quadro giuridico internazionale alla base della democrazia e dei diritti umani, anche collaborando con organizzazioni multilaterali come le Nazioni Unite, tra cui le procedure speciali delle Nazioni Unite e il meccanismo del riesame periodico universale (UPR) del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, e organizzazioni regionali quali l'Organizzazione degli Stati americani (OAS), l'Unione africana (UA), l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) la Lega araba (AL) e il gruppo di lavoro della Comunità delle democrazie su come responsabilizzare e proteggere la società civile; rammenta l'importanza per l'Unione di instaurare un dialogo inclusivo in materia di diritti umani con tutti i paesi partner, coinvolgendo le organizzazioni della società civile; invita l'Unione e gli Stati membri a consolidare i loro programmi di buona governance con i paesi terzi e a promuovere lo scambio di buone prassi per quanto riguarda l'inclusione delle organizzazioni della società civile nel processo decisionale e la loro partecipazione allo stesso; ritiene necessario promuovere dialoghi tripartiti tra i governi, l'UE e le organizzazioni della società civile, anche su questioni difficili come la sicurezza e la migrazione;

27.  chiede l'istituzione di un meccanismo di "monitoraggio e allarme rapido per la riduzione degli spazi", in cui siano coinvolte le pertinenti istituzioni dell'UE, in grado di monitorare le minacce contro gli spazi della società civile e i difensori dei diritti umani e di inviare una segnalazione qualora vi siano le prove che un paese in via di sviluppo si appresta a predisporre nuove gravi restrizioni nei confronti della società civile, o qualora il governo ricorra alle organizzazioni non governative organizzate dal governo (GONGO) per simulare l'esistenza di una società civile indipendente, affinché l'UE possa rispondere in modo più tempestivo, coordinato e tangibile;

28.  invita l'UE a rafforzare il proprio sostegno alla piena partecipazione e all'autoaffermazione delle minoranze e di altri gruppi vulnerabili – quali le persone con disabilità, le popolazioni indigene e le popolazioni isolate – nei processi culturali, sociali, economici e politici, chiedendo a tale riguardo agli Stati membri di garantire che le legislazioni e le politiche che mettono in atto non compromettano il godimento dei loro diritti umani o le attività della società civile volte a tutelarne i diritti;

29.  deplora l'assenza di organizzazioni di aiuto alle vittime del terrorismo nei paesi terzi in un momento in cui il terrorismo è in crescita a livello mondiale; sottolinea pertanto l'urgenza di creare un clima sicuro per tali organizzazioni allo scopo di proteggere le vittime del terrorismo;

30.  sottolinea il ruolo determinante delle donne e delle organizzazioni per i diritti delle donne nel progresso sociale, anche a livello dei movimenti guidati dai giovani; invita l'UE a insistere sulla necessità di sostenere l'emancipazione femminile e la creazione di un contesto sicuro e favorevole per le organizzazioni femminili della società civile e i difensori dei diritti delle donne e a contrastare specifiche forme di repressione di genere, in particolare nelle regioni colpite da conflitti;

31.  evidenzia l'importanza di contribuire attivamente al sostegno di politiche e azioni connesse ai diritti delle donne, anche in materia di salute e diritti sessuali e riproduttivi;

32.  ribadisce l'importanza di integrare l'approccio basato sui diritti nella politica di sviluppo dell'UE, allo scopo di incorporare i principi relativi ai diritti umani e allo Stato di diritto nelle attività di sviluppo dell'UE e sincronizzare tali diritti con le attività di cooperazione allo sviluppo;

33.  ricorda l'importanza della cooperazione regionale per consolidare contesti favorevoli per la società civile; incoraggia i paesi in via di sviluppo a promuovere il dialogo e le migliori pratiche di tutela della società civile e di collaborazione con essa;

34.  accoglie con favore le tabelle di marcia UE per paese per l'impegno con la società civile quale strumento efficace e quale eventuale nuovo quadro dell'UE per l'impegno verso la società civile; ritiene essenziale che le organizzazioni della società civile siano coinvolte non solo nel processo di consultazione che porta all'elaborazione delle tabelle di marcia, ma anche nelle fasi di attuazione, monitoraggio e revisione;

35.  si impegna a istituire, su base annuale e attraverso una consultazione approfondita dei pertinenti attori istituzionali e delle ONG, un elenco di paesi in cui gli spazi della società civile sono maggiormente minacciati;

36.  invita il vicepresidente/alto rappresentante a iscrivere regolarmente all'ordine del giorno del Consiglio "Affari esteri" la discussione sugli sforzi compiuti dall'Unione per ottenere il rilascio di difensori dei diritti umani, operatori umanitari, giornalisti, attivisti politici, persone detenute per le loro convinzioni religiose o morali e altri detenuti a causa della riduzione degli spazi della società civile, e il relativo seguito;

37.  si compiace della creazione di punti di contatto per i diritti umani e la società civile presso le delegazioni dell'UE, volti a migliorare la cooperazione con la società civile locale, in particolare fornendo assistenza a gruppi e individui vulnerabili ed emarginati; invita le delegazioni dell'UE a fare opera sistematica di sensibilizzazione presso deputati ai parlamenti nazionali, governi e funzionari delle autorità locali sulla riduzione degli spazi della società civile e sulla protezione degli attivisti, e a continuare a collaborare con le organizzazioni della società civile nel corso del ciclo di programmazione dei fondi dell'UE e nel loro successivo monitoraggio, anche nei casi in cui la cooperazione bilaterale è in corso di graduale eliminazione; invita inoltre le delegazioni dell'UE a fornire alla società civile, in modo regolare e trasparente, informazioni sui fondi e sulle opportunità di finanziamento;

38.  invita l'UE e i suoi Stati membri a includere sistematicamente la questione della riduzione degli spazi della società civile in tutte le loro relazioni bilaterali e a ricorrere a tutti gli strumenti a disposizione, ivi inclusi lo sviluppo e il commercio, per far sì che i paesi partner mantengano l'impegno di proteggere e garantire i diritti umani; invita l'UE a monitorare da vicino il coinvolgimento degli attori della società civile nei paesi partner e a sollecitare i governi ad abrogare tutte le leggi che violano la libertà di riunione e di associazione; ritiene, a tale proposito, che l'UE dovrebbe introdurre una condizionalità positiva nell'ambito del sostegno finanziario per quanto riguarda qualsiasi restrizione dello spazio civico;

39.  insiste affinché la società civile occidentale sostenga la creazione e il rafforzamento delle ONG attraverso il trasferimento di know-how, allo scopo di aiutarle a contribuire allo sviluppo dei paesi in cui operano;

40.  incoraggia vivamente le sinergie tra gli strumenti di finanziamento esterno dell'UE a sostegno della società civile e invita a procedere a un esercizio di mappatura completo a livello di paese di tutti i finanziamenti dell'UE a favore della società civile al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni e contribuire a individuare eventuali carenze ed esigenze di finanziamento;

41.  incoraggia l'UE ad adottare orientamenti in materia di partenariato con le chiese, le organizzazioni di ispirazione religiosa e i leader religiosi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, sulla base dell'esperienza acquisita dalle organizzazioni e dai programmi internazionali (come UNICEF, Banca mondiale, OMS o Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo) e delle buone pratiche negli Stati membri dell'UE e all'estero;

42.  raccomanda vivamente una migliore protezione dei rappresentanti delle organizzazioni della società civile nei paesi terzi per contrastare possibili ostilità nei loro confronti;

43.  accoglie con favore la maggiore flessibilità fornita da una serie di strumenti di finanziamento dell'UE pertinenti per la cooperazione allo sviluppo, il che facilita tra l'altro la registrazione dei richiedenti sovvenzioni e, ove necessario, la riservatezza per i destinatari; ritiene tuttavia che si possa fare di più per fornire le risposte più adeguate e consone alle situazioni nazionali specifiche, incluse maggiori informazioni "a monte" sui futuri inviti a presentare proposte, maggiori opportunità di finanziamento, maggiori aggiornamenti delle tabelle di marcia, la messa a disposizione del pubblico delle tabelle di marcia, l'armonizzazione e la semplificazione delle modalità di finanziamento e il sostegno alle organizzazioni della società civile nelle procedure amministrative;

44.  invita la Commissione a includere nel programma indicativo pluriennale dello strumento di cooperazione allo sviluppo 2018-2020 un invito a presentare proposte tematico globale che affronti in particolare il problema della riduzione degli spazi della società civile;

45.  invita la Commissione ad aumentare i fondi a favore dell'EIDHR onde far fronte alla riduzione degli spazi e alla situazione dei difensori dei diritti umani; deplora che gli importi annui in alcuni paesi siano a un livello estremamente basso; invita la Commissione a individuare nuove forme di attivismo da finanziare a titolo dell'EIDHR, adottando un approccio globale nei confronti delle organizzazioni della società civile, e a perseverare negli sforzi per predisporre una procedura più flessibile e semplificata per l'accesso ai fondi dell'EIDHR, soprattutto per i giovani, compresi eccezioni di maggior rilievo per le organizzazioni della società civile esposte a particolari rischi e il sostegno ai gruppi non registrati, che dovrebbero essere alla fine riconosciuti dalle autorità; ritiene che si dovrebbe porre maggiore enfasi sul sostegno ai gruppi e agli attori locali, dal momento che le questioni relative ai diritti umani sono spesso vissute in modo più reale e intenso a livello locale; ribadisce l'importanza dell'EIDHR nel fornire un sostegno finanziario e materiale diretto e d'urgenza ai difensori dei diritti umani a rischio e del fondo di emergenza che consente alle delegazioni dell'UE di accordare a tali difensori sovvenzioni ad hoc dirette; riconosce l'importanza delle coalizioni o dei consorzi di attori internazionali e nazionali della società civile nel facilitare l'operato delle ONG locali e tutelarle dalle misure repressive; invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a promuovere un'attuazione congiunta efficace degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani in tutti i paesi terzi in cui la società civile è a rischio, adottando strategie locali che li rendano pienamente operativi;

46.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(2) Documento del Consiglio 10715/16.
(3) Documento del Consiglio 10897/15.
(4) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44.
(5) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1.
(6) GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
(7) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(8) C(2014)4865 final.
(9) A/HRC/32/L.29.
(10) Testi approvati, P8_TA(2016)0405.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0371.
(12) http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120329ATT42170/20120329ATT42170EN.pdf
(13) A/HRC/32/20.
(14) http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf
(15) Testi approvati, P8_TA(2017)0026.
(16) Testi approvati, P8_TA(2016)0437.
(17) Testi approvati, P8_TA(2016)0246.
(18) Testi approvati, P8_TA(2016)0224.
(19) GU C 208 del 10.6.2016, pag. 25.


Lotta alla criminalità informatica
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica (2017/2068(INI))
P8_TA(2017)0366A8-0272/2017

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 3 e 6 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 16, 67, 70, 72, 73, 75, 82, 83, 84, 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 1, 7, 8, 11, 16, 17, 21, 24, 41, 47, 48, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,

–  visto il protocollo opzionale alla convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, del 25 maggio 2000,

–  visti la dichiarazione e il piano d'azione di Stoccolma, adottati in occasione del primo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali, l'impegno globale di Yokohama, adottato in occasione del secondo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali, nonché l'impegno e il piano d'azione di Budapest, adottati in occasione della conferenza preparatoria in vista del secondo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali,

–  vista la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, del 25 ottobre 2007,

–  vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale(1),

–  vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sull'abuso sessuale dei minori online(2),

–  vista la decisione quadro del Consiglio 2001/413/GAI del 28 maggio 2001 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti(3),

–  vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (convenzione di Budapest), del 23 novembre 2001(4), e il relativo protocollo aggiuntivo,

–  visto il regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione(5),

–  vista la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione(6),

–  vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche(7),

–  vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio(8),

–  vista la comunicazione congiunta del 7 febbraio 2013 della Commissione e del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro" (JOIN(2013)0001),

–  vista la direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio(9),

–  vista la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sull'ordine europeo di indagine penale(10) ("direttiva OEI"),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) dell'8 aprile 2014(11), che ha dichiarato invalida la direttiva sulla conservazione dei dati,

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro(12),

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 intitolata "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192),

–  vista la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2015 dal titolo "Agenda europea sulla sicurezza" (COM(2015)0185) e la successiva relazione di verifica sullo stato di avanzamento dei lavori, dal titolo "Verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza",

–  vista la relazione della conferenza sulla competenza nel ciberspazio tenutasi il 7 e 8 marzo 2016 ad Amsterdam,

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(13),

–  vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio(14),

–  visto il regolamento (CE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (Europol)(15),

–  vista la decisione della Commissione, del 5 luglio 2016, relativa alla firma di un accordo contrattuale per un partenariato pubblico-privato per la ricerca e l'innovazione industriale in materia di cibersicurezza tra l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, e l'organizzazione delle parti interessate (C(2016)4400),

–  vista la comunicazione congiunta, del 6 aprile 2016, della Commissione e del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride: la risposta dell'Unione europea" (JOIN(2016)0018),

–  viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi" (COM(2012)0196) e la relazione della Commissione, del 6 giugno 2016, dal titolo "Valutazione finale del programma pluriennale dell'UE per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (programma Safer Internet)" (COM(2016)0364),

–  vista la dichiarazione congiunta di Europol e dell'ENISA del 20 maggio 2016 sulle indagini penali legittime che rispettano la protezione dei dati del XXI secolo,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 9 giugno 2016, sulla rete giudiziaria europea per la criminalità informatica,

–  vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione(16),

–  visto il parere dell'ENISA del dicembre 2016 sulla cifratura e sulle garanzie che una cifratura forte offre alla nostra identità digitale,

–  vista la relazione finale del T-CY Cloud Evidence Group del Consiglio d'Europa dal titolo "Criminal justice access to electronic evidence in the cloud: Recommendations for consideration by the T-CY" (Accesso della giustizia penale alle prove elettroniche nel cloud: raccomandazioni per l'esame da parte del T-CY) del 16 settembre 2016,

–  visto il lavoro della task force di azione congiunta contro la criminalità informatica (J-CAT),

–  viste la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA dell'UE), del 28 febbraio 2017, e la valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet (IOCTA), del 28 settembre 2016, elaborate da Europol,

–  vista la sentenza della CGUE nella causa C-203/15 (sentenza TELE2) del 21 dicembre 2016(17),

–  vista la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio(18),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0272/2017),

A.  considerando che la criminalità informatica provoca sempre più spesso notevoli danni sociali ed economici che interessano i diritti fondamentali delle persone fisiche, rappresenta una minaccia per lo Stato di diritto nel ciberspazio e mette a repentaglio la stabilità delle società democratiche;

B.  considerando che la criminalità informatica è un problema in crescita negli Stati membri;

C.  considerando che la relazione IOCTA 2016 rivela che la criminalità informatica è in aumento per intensità, complessità e ampiezza, che in alcuni paesi dell'UE la criminalità informatica denunciata supera i reati tradizionali, che si estende ad altre sfere della criminalità quali la tratta di esseri umani, che l'uso degli strumenti di crittografia e anonimato a scopi criminali è in aumento e che gli attacchi di tipo ransomware superano le minacce legate ai malware tradizionali quali i trojan;

D.  considerando che si registra un aumento del 20 % negli attacchi ai server della Commissione europea nel 2016 rispetto al 2015;

E.  considerando che la vulnerabilità dei computer agli attacchi deriva dalle modalità uniche di sviluppo, nel corso degli anni, della tecnologia dell'informazione, dalla velocità di crescita delle aziende online e dalla mancata azione del governo;

F.  considerando il costante aumento del mercato nero nell'estorsione informatica, l'uso di botner affittate e la pirateria e il furto di beni digitali;

G.  considerando che gli attacchi informatici continuano a concentrarsi principalmente su malware, ad esempio i trojan bancari, ma si registra anche un aumento del numero e dell'impatto di attacchi contro i sistemi di controllo industriali e le reti mirati a distruggere infrastrutture cruciali e strutture economiche nonché a destabilizzare le società, come nel caso dell'attacco di tipo ransomware "WannaCry" del maggio 2017, che rappresentano pertanto una grave minaccia per la sicurezza, la difesa e altri settori importanti; che la maggior parte delle richieste internazionali di dati da parte delle autorità di contrasto riguardano le frodi e la criminalità finanziaria, seguite dalle forme gravi e violente di criminalità;

H.  considerando che, sebbene la sempre crescente interconnessione di persone, luoghi e oggetti presenti molti benefici, aumenta il rischio di criminalità informatica; che i dispositivi collegati all'Internet delle cose (Internet of Things - IoT), tra cui reti intelligenti, frigoriferi connessi, automobili, strumenti o dispositivi medici, spesso non sono ben protetti come i dispositivi tradizionali connessi a Internet e costituiscono pertanto un obiettivo ideale per i criminali informatici, in particolare poiché il regime previsto per gli aggiornamenti di sicurezza dei dispositivi connessi è spesso frammentario o manca completamente; che i dispositivi oggetto di attacchi collegati all'IoT, i quali hanno o possono controllare attuatori fisici, possono rappresentare una minaccia concreta alla vita di esseri umani;

I.  considerando che un quadro giuridico efficace per la protezione dei dati è fondamentale per rafforzare il senso di sicurezza e di fiducia nel mondo online, consentendo ai consumatori e alle imprese di sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico digitale e di affrontare la criminalità informatica;

J.  considerando che le aziende non possono affrontare da sole la sfida di rendere più sicuro il mondo connesso e che le amministrazioni pubbliche dovrebbero contribuire alla sicurezza informatica attraverso la regolamentazione e l'offerta di incentivi che incoraggino comportamenti più sicuri da parte degli utenti;

K.  considerando che i confini tra reati informatici, spionaggio informatico, guerra informatica, sabotaggio informatico e terrorismo informatico diventano sempre più labili; che i crimini informatici possono prendere di mira persone, enti pubblici o privati e coprono un'ampia gamma di reati, compresi la violazione della privacy, l'abuso sessuale di minori online, l'incitamento pubblico alla violenza e all'odio, il sabotaggio, lo spionaggio, i reati finanziari e la frode, ad esempio i pagamenti fraudolenti, i furti, anche di identità, nonché i sistemi di interferenza illecita;

L.  considerando che la relazione sui rischi globali del Forum economico mondiale del 2017 elenca episodi su vasta scala di frode e furto di dati come uno dei cinque principali rischi globali in termini di probabilità;

M.  considerando che un numero notevole di crimini informatici resta non perseguito o impunito; che vi sono ancora un numero significativo di reati non denunciati, lunghi periodi di rilevamento che permettono ai criminali informatici di sviluppare molteplici strategie di ingresso/uscita o backdoor, difficoltà di accesso alle prove elettroniche, problemi nell'ottenerle e nel farle ammettere in tribunale, come pure procedure complesse e sfide giurisdizionali connesse al carattere transfrontaliero della criminalità informatica;

N.  considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni del giugno 2016, ha sottolineato che, dato il carattere transfrontaliero della criminalità informatica e le minacce comuni alla cibersicurezza cui deve far fronte l'UE, la cooperazione rafforzata e lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie e di polizia ed esperti in materia di criminalità informatica sono essenziali per lo svolgimento di indagini efficaci nel ciberspazio e l'ottenimento di prove elettroniche;

O.  considerando che l'annullamento della direttiva sulla conservazione dei dati da parte della CGUE nella sua sentenza dell'8 aprile 2014, nonché il divieto di conservazione generalizzata, indifferenziata e non mirata dei dati, confermato dalla decisione della CGUE nella sentenza TELE2 del 21 dicembre 2016, prevedono limiti rigorosi in materia di elaborazione in blocco di dati relativi a telecomunicazioni nonché di accesso delle autorità competenti a tali dati;

P.  considerando che la sentenza Maximillian Schrems della CGUE(19) sottolinea che la sorveglianza di massa costituisce una violazione dei diritti fondamentali;

Q.  considerando che la lotta alla criminalità informatica deve rispettare le stesse garanzie procedurali e sostanziali e gli stessi diritti fondamentali della lotta a qualsiasi altra sfera della criminalità, in particolare in merito alla protezione dei dati e alla libertà di espressione;

R.  considerando che i minori utilizzano Internet ad un'età sempre più precoce e sono particolarmente vulnerabili a cadere vittime di adescamenti e altre forme di sfruttamento sessuale online (cyberbullismo, abuso sessuale, coercizione ed estorsione sessuale), appropriazione indebita di dati personali nonché pericolose campagne intese a promuovere vari atti di autolesionismo, come nel caso del "blue whale", e necessitano pertanto di una protezione speciale; che gli autori dei reati online possono trovare e adescare le vittime più rapidamente tramite chat, e-mail, giochi online e siti di social network, e le reti peer-to-peer (P2P) nascoste rimangono le piattaforme centrali utilizzate dai pedofili per trovare, trasmettere, conservare e condividere il materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori e monitorare nuove vittime senza rischiare di essere scoperti;

S.  considerando che la crescente tendenza ad atti di coercizione ed estorsione sessuale non è ancora sufficientemente studiata o denunciata, principalmente a causa della natura del reato, che causa sentimenti di vergogna e di colpa nella vittima;

T.  considerando che l'abuso di minori a distanza in diretta è denunciato come una minaccia crescente; che l'abuso di minori a distanza in diretta presenta i legami più evidenti con la distribuzione a fini commerciali dei materiali concernenti lo sfruttamento sessuale di minori;

U.  considerando che da un recente studio dell'agenzia nazionale per la lotta alla criminalità del Regno Unito è emerso che i più giovani coinvolti in attività di pirateria sono meno spinti da fini di lucro e spesso attaccano le reti informatiche per suscitare un'impressione positiva sugli amici o per sfidare un sistema politico;

V.  considerando che è aumentata la consapevolezza dei rischi posti dai reati informatici, ma che le misure precauzionali prese dalle imprese, dalle istituzioni pubbliche e dai singoli utenti restano totalmente inadeguate, essenzialmente a causa della mancanza di conoscenza e di risorse;

W.  considerando che la lotta alla criminalità informatica e alle attività illecite online non dovrebbe oscurare gli aspetti positivi derivanti da un ciberspazio libero e aperto, in grado di offrire nuove possibilità per la condivisione di conoscenze e la promozione dell'inclusione politica e sociale a livello mondiale;

Considerazioni generali

1.  sottolinea che il netto aumento di ransomware, botnet e la manomissione non autorizzata di sistemi informatici ha un impatto sulla sicurezza dei singoli utenti, sulla disponibilità e sull'integrità dei loro dati personali, nonché sulla tutela della privacy e delle libertà fondamentali e sull'integrità delle infrastrutture critiche, ivi comprese, tra l'altro, le strutture di approvvigionamento di energia ed elettricità e le strutture finanziarie come la borsa; ricorda in tale contesto che la lotta alla criminalità informatica è una priorità riconosciuta nel quadro dell'Agenda europea sulla sicurezza del 28 aprile 2015;

2.  sottolinea la necessità di semplificare le definizioni comuni di criminalità informatica, guerra informatica, sicurezza informatica, molestie online e attacchi informatici per garantire che le istituzioni e gli Stati membri dell'UE condividano una definizione giuridica comune;

3.  sottolinea che la lotta alla criminalità informatica dovrebbe riguardare innanzitutto la tutela e il rafforzamento delle infrastrutture critiche e di altri dispositivi in rete e non solo l'attuazione di misure repressive;

4.  ribadisce l'importanza delle misure giuridiche adottate a livello europeo per armonizzare la definizione dei reati connessi agli attacchi contro i sistemi d'informazione nonché allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori online e per obbligare gli Stati membri a istituire un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici su tali reati onde accrescere l'efficienza delle azioni volte a contrastarli;

5.  esorta vivamente gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a recepire in modo tempestivo e adeguato la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; invita la Commissione a controllare e garantire attentamente la piena ed efficace attuazione della direttiva e a riferire senza indugio al Parlamento e alla sua commissione competente in merito ai risultati di tali controlli, sostituendo nel contempo la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio; sottolinea che Eurojust ed Europol devono ricevere le risorse adeguate per migliorare l'identificazione delle vittime, per lottare contro le reti organizzate di autori di reati di abuso sessuale e per accelerare il rilevamento, l'analisi e la segnalazione di materiale pedopornografico online e offline;

6.  deplora che l'80 % delle imprese in Europa abbia subito almeno un incidente di sicurezza informatica e che gli attacchi informatici contro le imprese spesso non siano individuati né denunciati; ricorda che diversi studi stimano il costo annuo degli attacchi informatici come significativo per l'economia mondiale; ritiene che l'obbligo di comunicare le violazioni di sicurezza e condividere le informazioni sui rischi, introdotto dal regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) e la direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi), contribuirà ad affrontare tale problema, fornendo sostegno per le imprese, in particolare le PMI;

7.  sottolinea che il costante mutare del panorama delle minacce informatiche pone per tutte le parti interessate gravi sfide di ordine giuridico e tecnologico; ritiene che le nuove tecnologie non dovrebbero essere viste come una minaccia e riconosce che i progressi tecnologici in materia di crittografia miglioreranno la sicurezza complessiva dei nostri sistemi d'informazione, anche consentendo agli utenti finali di tutelare meglio i dati e le comunicazioni; rileva, tuttavia, che sussistono ancora notevoli lacune nel garantire la sicurezza delle comunicazioni e che tecniche quali onion routing e reti nascoste possono essere utilizzate da utenti malintenzionati, compresi terroristi e pedofili, hacker appoggiati da Stati stranieri ostili o organizzazioni politiche o religiose estremiste per scopi criminali, in particolare per nascondere la loro identità o le attività criminali, causando gravi problemi alle indagini;

8.  è profondamente preoccupato per il recente attacco globale di tipo ransomware, che avrebbe colpito decine di migliaia di computer in circa 100 paesi e numerose organizzazioni, tra cui il servizio sanitario nazionale del Regno Unito, la vittima di più alto profilo di questo ampio attacco di tipo malware; riconosce, in questo contesto, l'importante lavoro dell'iniziativa No More Ransom (NMR) che offre oltre 40 strumenti gratuiti di decrittografia che consentono alle vittime di ransomware in tutto il mondo di decifrare i loro dispositivi colpiti;

9.  sottolinea che le reti nascoste e l'onion routing offrono altresì uno spazio libero che consente ai giornalisti, ai sostenitori politici e ai difensori dei diritti umani in alcuni paesi di evitare di essere individuati dalle autorità statali repressive;

10.  osserva che il ricorso, da parte delle reti criminali e terroristiche, a strumenti e servizi informatici è ancora limitato; sottolinea, tuttavia, che è probabile che questa situazione cambi alla luce dei crescenti legami tra terrorismo e criminalità organizzata e l'ampia disponibilità di armi da fuoco e di precursori per esplosivi nelle reti nascoste;

11.  condanna fermamente qualsiasi interferenza del sistema intrapresa o guidata da una nazione straniera o dai suoi rappresentanti per arrestare il processo democratico di un altro paese;

12.  sottolinea che le richieste transfrontaliere di confische del dominio, rimozioni di contenuti e accesso ai dati degli utenti implicano gravi sfide per le quali è necessaria un'azione urgente, dal momento che la posta in gioco è alta; sottolinea, in questo contesto, che i quadri internazionali in materia di diritti umani che si applicano online e offline rappresentano un importante parametro di riferimento a livello mondiale;

13.  invita gli Stati membri a garantire che le vittime di attacchi informatici possano beneficiare pienamente di tutti i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE, e a intensificare i loro sforzi in relazione all'identificazione delle vittime e ai servizi incentrati sulle vittime, anche mediante un sostegno continuo alla task force di Europol per l'identificazione delle vittime; invita gli Stati membri, in cooperazione con Europol, ad istituire urgentemente piattaforme correlate con l'obiettivo di garantire che tutti gli utenti di Internet sappiano come chiedere aiuto quando sono vittime di attività illegali online; invita la Commissione a pubblicare uno studio sulle implicazioni della criminalità informatica transfrontaliera sulla base della direttiva 2012/29/UE;

14.  sottolinea che la relazione IOCTA 2014 di Europol descrive la necessità di strumenti giuridici più efficaci ed efficienti, che tengano conto delle attuali limitazioni del processo del trattato di mutua assistenza giudiziaria (Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT), e auspica un'ulteriore armonizzazione della legislazione nell'UE, se del caso;

15.  sottolinea che la criminalità informatica minaccia gravemente il funzionamento del mercato unico digitale, riducendo la fiducia nei fornitori di servizi digitali, mettendo a rischio le transazioni transfrontaliere e compromettendo seriamente gli interessi dei consumatori di servizi digitali;

16.  sottolinea che le strategie e le misure di sicurezza informatica possono essere valide ed efficaci solo se si basano sui diritti e sulle libertà fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sui valori fondamentali dell'UE;

17.   sottolinea la legittima e urgente necessità di proteggere le comunicazioni tra le persone e tra queste ultime e le organizzazioni pubbliche e private al fine di prevenire la criminalità informatica; sottolinea che una forte crittografia può contribuire a soddisfare tale necessità; sottolinea inoltre che la limitazione dell'utilizzo degli strumenti crittografici o l'indebolimento della loro forza creerà vulnerabilità che possono essere sfruttate per fini criminali e ridurrà la fiducia nei servizi elettronici, il che, a sua volta, danneggerà la società civile e l'industria;

18.  chiede un piano d'azione per tutelare i diritti dei minori online e offline nel ciberspazio e rammenta che le autorità preposte all'applicazione della legge devono prestare particolare attenzione ai reati contro i minori nelle loro attività di lotta alla criminalità informatica; sottolinea, a tale proposito, che è necessario rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri nonché con Europol e il suo Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3), allo scopo di prevenire e combattere la criminalità informatica e in particolare lo sfruttamento sessuale dei minori online;

19.  esorta la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto tutte le misure giuridiche per contrastare il fenomeno online della violenza contro le donne e del bullismo; chiede in particolare all'UE e agli Stati membri di unire le forze per creare un quadro di illeciti penali che obblighi le imprese online a cancellare o bloccare la diffusione di contenuti degradanti, offensivi e umilianti; chiede altresì di offrire sostegno psicologico alle donne vittime della violenza online e alle ragazze oggetto di bullismo online;

20.  sottolinea che è opportuno eliminare immediatamente i contenuti illeciti online sulla base di una regolare procedura legale; pone l'accento sul ruolo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dei fornitori di servizi Internet e dei fornitori di Internet hosting nel garantire la celere ed efficace eliminazione dei contenuti illeciti online, su richiesta della competente autorità di contrasto;

Prevenzione

21.  invita la Commissione, nel contesto della revisione della strategia europea della sicurezza informatica, a continuare a individuare le vulnerabilità, sul piano della sicurezza delle reti e dell'informazione, delle infrastrutture critiche europee, a incentivare l'elaborazione di sistemi resilienti e a valutare la situazione relativa alla lotta alla criminalità informatica nell'UE e negli Stati membri per acquisire una migliore comprensione delle tendenze e degli sviluppi in relazione ai reati nel ciberspazio;

22.  sottolinea che la resilienza informatica è essenziale per la prevenzione della criminalità informatica e che occorre pertanto darvi la massima priorità; invita gli Stati membri ad adottare politiche e azioni proattive volte alla difesa delle reti e delle infrastrutture critiche e chiede un approccio globale europeo alla lotta alla criminalità informatica che sia compatibile con i diritti fondamentali, la protezione dei dati, la sicurezza informatica, la protezione dei consumatori e il commercio elettronico;

23.  accoglie con favore, a tale riguardo, l'investimento di fondi dell'UE in progetti di ricerca quali il partenariato pubblico-privato (PPP) sulla sicurezza informatica inteso a promuovere la resilienza informatica attraverso l'innovazione e lo sviluppo di capacità; riconosce in particolare gli sforzi compiuti dal PPP sulla sicurezza informatica per elaborare risposte adeguate alla gestione delle vulnerabilità "zero-day";

24.  sottolinea, al riguardo, l'importanza del software libero e open source; chiede di mettere a disposizione maggiori fondi dell'UE in particolare per la ricerca basata sul software libero e open source a favore della sicurezza informatica;

25.  rileva con preoccupazione l'assenza di professionisti informatici qualificati che operano nel settore della sicurezza informatica; esorta gli Stati membri a investire nell'istruzione;

26.  ritiene che la regolamentazione debba svolgere un ruolo maggiore nella gestione dei rischi legati alla sicurezza informatica attraverso il miglioramento delle norme di prodotto e software sulla progettazione e sui successivi aggiornamenti, nonché norme minime sui nomi utente e sulle password predefiniti;

27.  esorta gli Stati membri a intensificare lo scambio di informazioni tramite Eurojust, Europol ed ENISA, nonché la condivisione delle prassi eccellenti attraverso la rete europea per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) e i gruppi di pronto intervento informatico (Computer Emergency Response Teams – CERT) riguardo alle sfide con cui devono misurarsi nella lotta alla criminalità informatica, nonché alle soluzioni giuridiche e tecniche concrete per affrontarle e rafforzare la resilienza informatica; invita, al riguardo, la Commissione a promuovere la cooperazione efficace e ad agevolare lo scambio di informazioni al fine di anticipare e gestire eventuali rischi, secondo quanto previsto dalla direttiva SRI;

28.  è preoccupato che Europol abbia riscontrato che la maggior parte degli attacchi riusciti contro le persone sono imputabili alla mancanza di "igiene digitale" e a una scarsa avvedutezza degli utenti o all'attenzione insufficiente prestata alle misure di sicurezza tecnica, quali ad esempio la sicurezza fin dalla progettazione; sottolinea che gli utenti sono le prime vittime della sicurezza inadeguata dell'hardware e del software;

29.  invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare una campagna di sensibilizzazione che coinvolga tutte le parti interessate e tutti gli attori pertinenti e miri a responsabilizzare i minori e a sostenere i genitori, i tutori e gli educatori nella comprensione e nella gestione dei rischi online nonché nella tutela della sicurezza dei minori online, a sostenere gli Stati membri nell'istituzione di programmi di prevenzione degli abusi sessuali online, a promuovere campagne di sensibilizzazione per un comportamento responsabile sui social media e a incoraggiare i principali motori di ricerca e le reti di social media ad adottare un approccio proattivo in termini di tutela della sicurezza dei minori online;

30.  invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare campagne di sensibilizzazione, di informazione e di prevenzione e a promuovere le buone pratiche per garantire che i cittadini, in particolare i minori e gli altri utenti vulnerabili, ma anche le amministrazioni centrali e le collettività territoriali, gli operatori di importanza fondamentale e gli attori del settore privato, in particolare le PMI, siano consapevoli dei rischi posti dalla criminalità informatica e sappiano navigare su internet in tutta sicurezza e proteggere i propri dispositivi; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere misure pratiche di sicurezza, quali la cifratura o altre tecnologie a sostegno della sicurezza e della vita privata;

31.  sottolinea che le campagne di sensibilizzazione debbono essere accompagnate da programmi educativi in merito a un "utilizzo consapevole" degli strumenti informatici; incoraggia gli Stati membri a includere la sicurezza informatica, nonché i rischi e le conseguenze dell'utilizzo dei dati personali online, nei programmi scolastici di informatica; sottolinea, in tale contesto, gli sforzi compiuti nell'ambito della Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (strategia BIK 2012);

32.  sottolinea l'urgente necessità, nella lotta alla criminalità informatica, di prevedere maggiori sforzi nel campo dell'istruzione e della formazione in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione, introducendo corsi di formazione sulla sicurezza delle reti e dell'informazione, sullo sviluppo di software sicuro e sulla protezione dei dati personali per gli studenti di informatica, nonché corsi di formazione di base in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione per il personale della pubblica amministrazione;

33.  ritiene che l'assicurazione contro la pirateria informatica possa essere uno degli strumenti che incentivano l'azione in materia di sicurezza sia da parte delle aziende ritenute responsabili della progettazione del software sia da parte degli utenti indotti a utilizzare il software adeguatamente;

34.  sottolinea che le imprese dovrebbero individuare le vulnerabilità e i rischi tramite valutazioni periodiche, tutelare i loro prodotti e servizi eliminando senza indugio le vulnerabilità rilevate, anche attraverso politiche di gestione dei patch e aggiornamenti per la protezione dei dati, attenuare gli effetti degli attacchi perpetrati per mezzo di ransomware provvedendo alla messa a punto di robusti sistemi di backup, e denunciare in modo coerente gli attacchi informatici;

35.  esorta gli Stati membri a istituire CERT cui le imprese e i consumatori possono denunciare i messaggi di posta elettronica e i siti web malintenzionati, come previsto dalla direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione, in modo che gli Stati membri siano regolarmente informati degli incidenti di sicurezza e delle misure volte contrastare e attenuare il rischio per i loro sistemi; incoraggia gli Stati membri a valutare la possibilità di creare una banca dati per registrare tutte le tipologie di criminalità informatica e monitorare l'andamento dei pertinenti fenomeni;

36.  esorta gli Stati membri a investire per rendere le loro infrastrutture critiche e i relativi dati più sicuri per poter resistere ad attacchi informatici;

Maggiore responsabilità dei fornitori di servizi

37.  ritiene che una maggiore cooperazione tra le autorità competenti e i fornitori di servizi sia un fattore chiave per accelerare e razionalizzare l'assistenza giuridica reciproca e le procedure di riconoscimento reciproco, nell'ambito del mandato previsto dal quadro giuridico europeo; invita i fornitori di servizi di comunicazione elettronica non stabiliti nell'Unione a designare per iscritto rappresentanti nell'Unione;

38.  ribadisce che, per quanto riguarda l'Internet degli oggetti (IoT), i produttori rappresentano il punto di partenza fondamentale per rafforzare i regimi di responsabilità, il che condurrà a una migliore qualità dei prodotti e garantirà un ambiente più sicuro in termini di accesso esterno e un servizio documentato di aggiornamento;

39.  ritiene che, alla luce delle tendenze innovative e della crescente accessibilità dei dispositivi per l'internet degli oggetti, occorra prestare particolare attenzione alla sicurezza di tutti i dispositivi, anche di quelli più semplici; ritiene che sia nell'interesse dei produttori e degli sviluppatori di software innovativo di investire in soluzioni volte a prevenire la criminalità informatica e a scambiare informazioni in materia di minacce alla sicurezza informatica; esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'approccio della sicurezza fin dalla progettazione ed esorta le imprese del settore a includere soluzioni basate su tale approccio in tutti i dispositivi in questione; incoraggia, in tale contesto, il settore privato ad attuare misure volontarie definite sulla base della legislazione dell'UE in materia quale la direttiva SRI e allineate alle norme riconosciute a livello internazionale onde rafforzare la fiducia nella sicurezza dei software e dei dispositivi, come il marchio di fiducia IoT;

40.  incoraggia i fornitori di servizi ad aderire al Codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online e invita la Commissione e le aziende partecipanti a continuare la cooperazione in materia;

41.  ricorda che la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno(20) (direttiva sul commercio elettronico), esonera gli intermediari dalla responsabilità per il contenuto soltanto se svolgono un ruolo neutro e passivo in relazione al contenuto trasmesso e/o ospitato ma esige altresì una reazione celere per rimuovere o disabilitare l'accesso ai contenuti qualora un intermediario sia realmente a conoscenza di una violazione o di un'attività o informazione illecita;

42.  sottolinea l'assoluta necessità di proteggere le banche dati delle autorità di contrasto dagli incidenti di sicurezza e dall'accesso illecito, dal momento che tale questione desta preoccupazione tra i cittadini; esprime preoccupazione per la portata extraterritoriale dell'accesso ai dati da parte delle autorità di contrasto nel contesto delle indagini penali e sottolinea la necessità di attuare norme rigorose in materia;

43.  ritiene che le questioni legate alle attività illegali online vadano affrontate in maniera rapida ed efficace, anche mediante procedure di rimozione se il contenuto non risulta o non risulta più necessario ai fini di accertamento, indagine e perseguimento; ricorda che gli Stati membri possono, allorché la rimozione risulta impossibile, adottare misure necessarie e proporzionate per bloccare l'accesso a tali contenuti a partire dal territorio dell'Unione; sottolinea la necessità che tali misure siano conformi alle procedure legislative e giudiziarie vigenti, nonché con la Carta, e siano soggette a garanzie adeguate, tra cui la possibilità di ricorso giudiziario;

44.  sottolinea il ruolo dei fornitori di servizi della società dell'informazione digitale nel garantire la celere ed efficiente rimozione dei contenuti illeciti online, su richiesta della competente autorità di contrasto, e si compiace dei progressi compiuti al riguardo, anche attraverso il contributo del Forum dell'UE su Internet; sottolinea la necessità di un maggiore impegno e cooperazione delle autorità competenti e dei fornitori di servizi della società dell'informazione ai fini della rimozione rapida ed efficace da parte delle imprese del settore ed evitare il blocco dei contenuti illeciti in virtù di misure governative; invita gli Stati membri a obbligare le piattaforme non conformi a risponderne dinanzi alla legge; ribadisce che eventuali misure per rimuovere contenuti illeciti online che prevedono termini e condizioni debbano essere autorizzate soltanto se le norme procedurali nazionali prevedono la possibilità per gli utenti di far valere i propri diritti dinanzi a un tribunale dopo essere venuti a conoscenza di tali misure;

45.  sottolinea che, conformemente alla propria risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale"(21), la responsabilità limitata degli intermediari è essenziale per la protezione dell'apertura di Internet, i diritti fondamentali, la certezza del diritto e l'innovazione; plaude all'intenzione della Commissione di fornire orientamenti sulle procedure di notifica e di rimozione, per aiutare le piattaforme online a rispettare le loro responsabilità e le norme in materia di responsabilità definite dalla direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE), al fine di rafforzare la certezza del diritto e rafforzare la fiducia degli utenti; esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa in materia;

46.  chiede l'applicazione dell'approccio "segui il denaro", come indicato nella propria risoluzione del 9 giugno 2015 sul tema "Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: Piano d'azione dell'Unione europea"(22), basato sul quadro normativo della direttiva sul commercio elettronico e la direttiva IPRED;

47.  sottolinea l'importanza cruciale di fornire formazione continua e specifica e sostegno psicologico ai moderatori di contenuti in enti pubblici e privati che sono competenti per la valutazione di contenuti contestabili o illeciti online, poiché essi dovrebbero essere considerati i primi rispondenti in questo settore;

48.  invita i fornitori di servizi a prevedere chiare modalità di notifica e un'infrastruttura di backoffice ben definita, in grado di garantire un seguito rapido e adeguato alle segnalazioni;

49.  invita i fornitori di servizi ad adoperarsi al fine di intensificare le attività di sensibilizzazione dei rischi online, segnatamente per quanto concerne i minori, sviluppando strumenti interattivi e materiale informativo;

Intensificare la cooperazione di polizia e giudiziaria

50.  è preoccupato per il fatto che un numero considerevole di crimini informatici restano impuniti; deplora che l'adozione, da parte dei fornitori di accesso a Internet, di tecnologie quali le NAT CGN comprometta seriamente le indagini, rendendo tecnicamente impossibile l'identificazione precisa dell'utente di un indirizzo IP e, di conseguenza, l'attribuzione di reati online; sottolinea la necessità di consentire alle autorità di contrasto di accedere legalmente alle informazioni pertinenti in circostanze limitate laddove tale accesso sia necessario e proporzionato per ragioni di sicurezza e giustizia; sottolinea la necessità che le autorità giudiziarie e di contrasto siano dotate di sufficienti capacità e finanziamenti per condurre indagini legittime;

51.  esorta gli Stati membri a non imporre alcun obbligo ai fornitori di servizi di crittografia che indebolisca o comprometta la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi quale la creazione o l'agevolazione di backdoor; sottolinea la necessità di offrire soluzioni fattibili sia tramite la legislazione che mediante l'evoluzione tecnica continua, qualora tali soluzioni siano indispensabile per ragioni di giustizia e sicurezza; invita gli Stati membri a cooperare, di concerto con la magistratura ed Eurojust, sul ravvicinamento delle condizioni per l'uso corretto degli strumenti di indagine online;

52.  sottolinea che l'intercettazione lecita può essere una misura estremamente efficace per combattere la pirateria illecita, purché sia necessaria, proporzionata, basata sulla regolare procedura legale e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della normativa e giurisprudenza dell'UE in materia di protezione dei dati; invita tutti gli Stati membri ad avvalersi delle possibilità offerte dall'intercettazione lecita nei confronti di individui sospetti, a definire norme chiare concernenti la procedura di autorizzazione preliminare e giudiziaria per le attività di intercettazione lecite, comprese le restrizioni sull'uso e la durata degli strumenti di pirateria leciti, a istituire un meccanismo di controllo e fornire mezzi di ricorso efficaci per i soggetti interessati da attività di pirateria;

53.  incoraggia gli Stati membri a interagire con la comunità della sicurezza delle TIC e di incoraggiarla a svolgere un ruolo più attivo nella cosiddetta "pirateria etica" e la segnalazione di contenuti illegali, come il materiale contenente abusi sessuali su minori;

54.  incoraggia Europol a porre in essere un sistema di denuncia anonima dall'interno delle reti nascoste, che consenta alle persone di denunciare alle autorità contenuti illeciti, quali rappresentazioni di materiale contenente violenze sessuali su minori, utilizzando le stesse garanzie tecniche attuate da molti organi di stampa che impiegano sistemi analoghi per agevolare lo scambio di dati sensibili con giornalisti in modo da consentire un maggiore grado di anonimato e sicurezza rispetto a quanto possibile con l'e-mail tradizionale;

55.  evidenzia la necessità di ridurre al minimo i rischi per la privacy degli utenti di Internet dovuti alle fughe di exploit o di strumenti impiegati dalle autorità di contrasto nel quadro delle loro legittime indagini;

56.  sottolinea che le autorità giudiziarie e di contrasto devono essere dotate di sufficienti capacità e finanziamenti che consenta loro di rispondere efficacemente alla criminalità informatica;

57.  sottolinea che il mosaico di giurisdizioni nazionali distinte e definite in base al territorio rende difficile determinare la legge applicabile nelle interazioni transnazionali e dà luogo a incertezza giuridica, impedendo in tal modo la cooperazione transfrontaliera necessaria per gestire in modo efficace la criminalità informatica;

58.  sottolinea la necessità di sviluppare elementi concreti per un approccio comune dell'UE in materia di giurisdizione nel ciberspazio, come sottolineato in occasione della riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni del 26 gennaio 2016;

59.  sottolinea, al riguardo, la necessità di sviluppare norme procedurali condivise in grado di determinare i fattori territoriali che giustificano la legislazione applicabile al ciberspazio e definire misure investigative che possano essere utilizzate a prescindere dai confini geografici;

60.  riconosce che un approccio europeo comune di questo tipo, che deve rispettare i diritti fondamentali e la privacy, creerà un clima di fiducia tra le parti interessate, ridurrà i ritardi nel trattamento delle richieste transfrontaliere, istituirà l'interoperabilità tra attori eterogenei e offrirà l'opportunità di integrare i requisiti del giusto processo nei quadri operativi;

61.  ritiene che, nel lungo periodo, le norme procedurali condivise in materia di competenza esecutiva nel ciberspazio dovranno essere definite a livello mondiale; accoglie con favore, al riguardo, il lavoro svolto dal Cloud Evidence Group del Consiglio d'Europa;

Prove elettroniche

62.  sottolinea che un approccio comune europeo alla giustizia penale nel ciberspazio è prioritario, in quanto consentirà di migliorare l'applicazione dello stato di diritto nel ciberspazio e agevolare l'ottenimento di prove elettroniche nei procedimenti penali, oltre a contribuire alla conclusione delle cause molto più velocemente di quanto sia possibile oggi;

63.  sottolinea la necessità di trovare le risorse per ottenere prove elettroniche in maniera più rapida, come pure l'importanza di una stretta cooperazione tra le autorità di contrasto, anche mediante un maggiore ricorso alle squadre investigative comuni, i paesi terzi e i fornitori di servizi operanti nel territorio europeo, in conformità del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 (direttiva di polizia) e degli accordi di mutua assistenza giudiziaria; sottolinea la necessità di istituire sportelli unici in tutti gli Stati membri e di ottimizzare l'uso dei punti di contatto esistenti, in modo da agevolare l'accesso alle prove elettroniche nonché lo scambio di informazioni, migliorare la cooperazione con i fornitori di servizi e accelerare le procedure di mutua assistenza giudiziaria;

64.  riconosce che l'attuale quadro giuridico frammentato può creare difficoltà per i prestatori di servizi che intendono soddisfare le richieste dei servizi di contrasto; invita la Commissione a proporre un quadro giuridico europeo in materia di prove elettroniche, tra cui norme armonizzate per determinare se un prestatore di servizi possa considerarsi nazionale o estere, e a imporre ai prestatori di servizi l'obbligo di rispondere a richieste provenienti da altri Stati membri basate su regolare procedura legale e in linea con l'ordine europeo di indagine (OEI), tenendo conto del principio di proporzionalità per evitare effetti negativi sull'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi e garantire adeguate garanzie, al fine di garantire la certezza del diritto e migliorare la capacità dei prestatori di servizi e degli intermediari di rispondere alle richieste dei servizi di contrasto;

65.  sottolinea la necessità di un quadro in materia di prove elettroniche che comprenda garanzie sufficienti per i diritti e le libertà di tutti gli interessati; mette in evidenza che ciò dovrebbe comprendere un requisito in base al quale le richieste di prove elettroniche siano trasmesse in primo luogo ai titolari del trattamento dei dati o ai proprietari dei dati, al fine di assicurare il rispetto dei loro diritti, nonché dei diritti di coloro cui i dati fanno riferimento (per esempio il loro diritto di far valere il segreto professionale forense e di presentare ricorso in caso di accesso sproporzionato o altrimenti illecito); sottolinea altresì la necessità di garantire che eventuali quadri giuridici tutelino i prestatori di servizi e tutte le altre parti dalle richieste che possano creare conflitti di leggi o altrimenti pregiudicare la sovranità di altri Stati;

66.  invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva 2014/41/UE sull'ordine europeo di indagine penale ("direttiva OEI"), al fine di garantita l'efficace messa in sicurezza e l'ottenimento di prove elettroniche nell'UE, nonché a prevedere disposizioni specifiche relative al ciberspazio nei rispettivi codici penali nazionali per agevolare l'ammissibilità delle prove elettroniche nei tribunali e formulare indicazioni più chiare per i giudici per quanto riguarda la punibilità della criminalità informatica;

67.  accoglie con favore l'attuale lavoro della Commissione mirato a una piattaforma di cooperazione con un canale di comunicazione sicuro per gli scambi digitali degli OEI per le prove elettroniche e le risposte tra le autorità giudiziarie dell'UE; invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, Eurojust e i prestatori di servizi, a esaminare e allineare i moduli, gli strumenti e le procedure per richiedere la conservazione e l'ottenimento di prove elettroniche al fine di agevolare l'autenticazione, assicurare procedure rapide e aumentare la trasparenza e la rendicontabilità del processo di garanzia della conservazione e dell'ottenimento di prove elettroniche; invita l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) a sviluppare moduli di formazione sull'uso efficace dei quadri attuali utilizzati per conservare e ottenere prove elettroniche; sottolinea, in questo contesto, che la razionalizzazione delle politiche dei prestatori di servizi contribuirà a ridurre l'eterogeneità degli approcci, segnatamente in merito alle procedure e alle condizioni per la concessione dell'accesso ai dati richiesti;

Sviluppo di capacità a livello europeo

68.  sottolinea che i recenti episodi hanno dimostrato chiaramente la forte vulnerabilità dell'UE, e in particolare delle istituzioni dell'Unione, dei governi e parlamenti nazionali, delle principali società europee, delle infrastrutture e delle reti informatiche europee, agli attacchi sofisticati che utilizzano software e malware complessi; invita l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) a valutare continuamente il livello di minaccia e la Commissione investire nella capacità informatica nonché nella difesa e resilienza delle infrastrutture critiche delle istituzioni dell'Unione europea, al fine di ridurre il grado di vulnerabilità della stessa di fronte ai gravi attacchi informatici ad opera di grandi organizzazioni criminali, agli attacchi sostenuti dagli Stati o da gruppi terroristici;

69.  riconosce l'importante contributo alla lotta contro la criminalità informatica apportato dal Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) di Europol ed Eurojust, nonché dall'ENISA;

70.  invita Europol a sostenere le autorità di contrasto nazionali nella creazione di canali di trasmissione sicuri e adeguati;

71.  deplora l'attuale assenza di norme dell'UE in materia di formazione e certificazione; riconosce che le tendenze future della criminalità informatica richiedono un livello crescente di competenze dei professionisti; si compiace del fatto che le iniziative esistenti quali il Gruppo europeo di formazione e istruzione in materia di criminalità informatica (ECTEG), il progetto relativo alla formazione dei formatori (TOT) e le attività di formazione nel quadro del ciclo programmatico dell'UE già consentano di colmare il divario in termini di competenze a livello dell'UE;

72.  invita la CEPOL e la rete europea di formazione giudiziaria a estendere la loro offerta di corsi di formazione dedicati alle tematiche connesse alla criminalità informatica ai competenti organismi di contrasto e alle autorità giudiziarie in tutta l'Unione;

73.  sottolinea che il numero di reati informatici segnalati a Eurojust è aumentato del 30 %; chiede che siano assegnati finanziamenti sufficienti, creando maggiori posti se necessario, per consentire a Eurojust di far fronte al suo crescente carico di lavoro connesso alla criminalità informatica nonché sviluppare e rafforzare ulteriormente il suo sostegno ai procuratori che si occupano di casi transfrontalieri di criminalità informatica, anche tramite la neoistituita rete giudiziaria europea per la criminalità informatica;

74.  chiede la revisione del mandato dell'ENISA e il rafforzamento delle agenzie nazionali per la sicurezza informatica; chiede il potenziamento dei compiti, dell'organico e delle risorse dell'ENISA; sottolinea che il nuovo mandato dovrebbe comportare altresì maggiori legami con Europol e le parti interessate del settore, per consentire all'agenzia di sostenere meglio le autorità competenti nella lotta alla criminalità informatica;

75.  chiede all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) di elaborare un manuale pratico e dettagliato che offra agli Stati membri orientamenti in merito ai controlli approfonditi e di supervisione;

Migliore cooperazione con i paesi terzi

76.  sottolinea l'importanza di una stretta cooperazione con i paesi terzi nella lotta globale contro la criminalità informatica, anche attraverso lo scambio delle migliori prassi, indagini comuni, il rafforzamento delle capacità e l'assistenza giuridica reciproca;

77.  invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare e attuare pienamente la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 ("convenzione di Budapest"), nonché i suoi protocolli aggiuntivi e, in collaborazione con la Commissione europea, a promuoverla nelle apposite sedi internazionali;

78.  sottolinea la sua profonda preoccupazione circa il lavoro in corso in seno alla commissione per la convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa, sull'interpretazione dell'articolo 32 della convenzione di Budapest, concernente l'accesso transfrontaliero ai dati informatici memorizzati ("cloud evidence") e si oppone all'eventuale conclusione di un protocollo aggiuntivo o a orientamenti volti ad ampliare la portata di tale disposizione al di là dell'attuale regime stabilito dalla convenzione, che già rappresenta una rilevante eccezione al principio di territorialità, in quanto potrebbe dar luogo al libero accesso a distanza per le autorità di contrasto a server e computer situati in altre giurisdizioni senza il ricorso ad accordi di mutua assistenza giudiziaria o ad altri strumenti di cooperazione giudiziaria istituiti per garantire i diritti fondamentali dell'individuo, tra cui la protezione dei dati e il giusto processo, tra cui la convenzione 108 del Consiglio d'Europa;

79.  deplora l'assenza di una normativa internazionale vincolante in materia di criminalità informatica ed esorta gli Stati membri e le istituzioni europee a collaborare all'elaborazione di una convenzione in materia;

80.  invita la Commissione a proporre iniziative volte a migliorare l'efficacia e a promuovere il ricorso ai trattati di mutua assistenza giudiziaria (Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT) al fine di contrastare l'assunzione della competenza extraterritoriale da parte di paesi terzi;

81.  invita gli Stati membri a garantire sufficiente capacità di trattamento delle richieste di mutua assistenza giudiziaria relative alle indagini nel ciberspazio e a elaborare programmi di formazione pertinenti per il personale responsabile del trattamento di dette richieste;

82.  sottolinea che gli accordi conclusi tra Europol e i paesi terzi in materia di cooperazione strategica e operativa favoriscono sia lo scambio di informazioni che la cooperazione concreta;

83.  rileva il fatto che il maggior numero di richieste da parte delle autorità di contrasto è inviato agli Stati Uniti e al Canada; è preoccupato per il fatto che il tasso di comunicazione da parte dei grandi prestatori di servizi statunitensi in risposta alle richieste delle autorità giudiziarie penali europee è inferiore al 60 % e ricorda che il capo V del regolamento generale sulla protezione dei dati, i MLAT e altri accordi internazionali costituiscono il meccanismo privilegiato per consentire l'accesso ai dati personali conservati all'estero;

84.  invita la Commissione a presentare misure concrete volte a tutelare i diritti fondamentali della persona sospettata o accusata al momento dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto europee e i paesi terzi, in particolare garanzie in merito al rapido ottenimento, a seguito di una decisione giudiziaria, di prove pertinenti, informazioni riguardanti l'abbonato o metadati e dati particolareggiati sui contenuti (se non criptati) dalle autorità di contrasto e/o dai fornitori di servizi al fine di migliorare la reciproca assistenza giuridica;

85.  invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, gli organismi europei associati e, ove necessario, i paesi terzi a considerare nuove modalità per garantire la conservazione e l'ottenimento in modo efficace di prove elettroniche ospitate in paesi terzi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della normativa in materia di protezione dei dati dell'UE, accelerando e razionalizzando l'uso delle procedure di mutua assistenza giudiziaria e, se del caso, di riconoscimento reciproco;

86.  sottolinea l'importanza del centro di risposta agli incidenti informatici della NATO;

87.  invita tutti gli Stati membri a partecipare al forum globale sulle competenze informatiche al fine di agevolare la creazione di partenariati per lo sviluppo di capacità;

88.  sostiene l'assistenza allo sviluppo di capacità fornita dall'UE ai paesi del vicinato orientale, dato che molti attacchi informatici provengono da tali paesi;

o
o   o

89.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 419 del 16.12.2015, pag. 33.
(2) GU C 316 del 30.8.2016, pag. 109.
(3) GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1.
(4) Consiglio d'Europa, Serie Trattati europei n. 185, del 23.11.2001.
(5) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.
(6) GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.
(7) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(8) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(9) GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8.
(10) GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1.
(11) ECLI:EU:C:2014:238.
(12) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 112.
(13) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(14) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
(15) GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.
(16) GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.
(17) Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen e Secretary of State for the Home Department/Tom Watson e a., C-203/15, ECLI:EU:C:2016:970.
(18) GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.
(19) ECLI:EU:C:2015:650.
(20) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(21) Testi approvati, P8_TA(2016)0009.
(22) GU C 407 del 4.11.2016, pag. 25.


Relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sulle relazioni politiche dell'UE con l'ASEAN (2017/2026(INI))
P8_TA(2017)0367A8-0243/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista l'istituzione dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) l'8 agosto 1967,

–  visto il quadro giuridico principale per le relazioni UE-ASEAN, segnatamente l'accordo di cooperazione CEE-ASEAN firmato nel marzo 1980(1),

–  vista la Carta dell'ASEAN, firmata nel novembre 2007, che attribuisce personalità giuridica e definisce un quadro giuridico e istituzionale per l'ASEAN, compresa la creazione del comitato dei rappresentanti permanenti (CPR), per sostenerne e coordinarne l'attività,

–  visto il forum regionale dell'ASEAN (ARF), istituito nel 1993 per promuovere il dialogo e la consultazione su questioni politiche e di sicurezza e contribuire al rafforzamento della fiducia e alla diplomazia preventiva nella regione Asia-Pacifico,

–  visti i vari quadri dell'ASEAN per il rafforzamento della fiducia a livello regionale: l'ARF, la riunione dei ministri della Difesa dell'ASEAN (ADDM-Plus), il vertice dell'Asia orientale (EAS), l'ASEAN + 3 (ASEAN più Cina, Giappone e Corea del Sud) e l'ASEAN + 6 (ASEAN più Cina, Giappone, Corea del Sud, India, Australia e Nuova Zelanda),

–  visti gli accordi commerciali in vigore tra l'ASEAN e il Giappone, la Cina, la Corea del Sud, l'India, l'Australia e la Nuova Zelanda,

–  visti i negoziati in corso e/o la conclusione di sette accordi di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e taluni Stati membri dell'ASEAN, ovvero Sultanato del Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam,

–  visti i negoziati per gli accordi di libero scambio (ALS) in corso con l'Indonesia e le Filippine, i negoziati per gli ALS con la Malaysia e la Thailandia, attualmente sospesi, la prevista conclusione di ALS con Singapore e il Vietnam nei prossimi mesi e i negoziati per un accordo sugli investimenti con il Myanmar/Birmania,

–  vista la riunione tra il commissario per il commercio Cecilia Malmström e i ministri delle Finanze dei paesi ASEAN tenutasi a Manila il 10 marzo 2017,

–  vista la 9ª riunione del partenariato parlamentare Asia-Europa (ASEP9) tenutasi a Ulan-Bator, in Mongolia, il 21 e 22 aprile 2016,

–  visti la dichiarazione di Norimberga sul partenariato rafforzato UE-ASEAN del marzo 2007 e il suo piano d'azione del novembre 2007,

–  visto il piano d'azione di Bandar Seri Begawan per dare ulteriore solidità al partenariato rafforzato ASEAN-UE (2013-2017), adottato nel Sultanato del Brunei Darussalam il 27 aprile 2012,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, del 18 maggio 2015, dal titolo "UE e ASEAN: un partenariato con obiettivi strategici" (JOIN(2015)0022),

–  viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri", del 22 giugno 2015, sulle relazioni UE-ASEAN,

–  vista la dichiarazione di Bangkok sulla promozione di un partenariato globale ASEAN-UE per obiettivi strategici comuni del 14 ottobre 2016,

–  vista l'adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico (TAC) avvenuta a Phnom Penh il 12 luglio 2012(2),

–  visto l'undicesimo vertice dell'incontro Asia-Europa (ASEM11) tenutosi a Ulan-Bator, in Mongolia, il 15 e 16 luglio 2016,

–  vista la Fondazione Asia-Europa (ASEF), istituita nel febbraio 1997 per offrire una sede di dialogo non governativo,

–  visto il programma per il supporto all'integrazione regionale ASEAN-UE (APRIS), il programma per il supporto all'integrazione regionale ASEAN (ARISE) e lo strumento di dialogo regionale UE-ASEAN (READI) a sostegno dell'armonizzazione delle politiche e delle normative riguardo ai settori non di natura commerciale,

–  visto il progetto della comunità economica ASEAN concordato nel 2007,

–  visti il 14° vertice dell'ASEAN tenutosi nel 2009 e la definizione di una tabella di marcia per l'istituzione del mercato unico ASEAN (comunità economica ASEAN (AEC)), della comunità politica e di sicurezza ASEAN (APSC) e della comunità socioculturale ASEAN (ASCC),

–  visti il 28° e il 29° vertice dell'ASEAN, tenutisi a Vientiane, nel Laos, il 6 e 7 settembre 2016 e il 30° vertice dell'ASEAN tenutosi a Manila, nelle Filippine, dal 26 al 29 aprile 2017,

–  vista la 24ª riunione del comitato misto di cooperazione UE-ASEAN (CMC), tenutasi a Giacarta, Indonesia, il 2 marzo 2017,

–  visti l'ASEAN Community Vision 2025, adottata in occasione del 27°vertice dell'ASEAN tenutosi a Kuala Lumpur, Malaysia, dal 18 al 22 novembre 2015, e l'annuncio dell'istituzione, il 31 dicembre 2015, della comunità economica ASEAN, finalizzata a creare un mercato interno per oltre 600 milioni di persone,

–  visto l'11° vertice dell'Asia orientale (EAS) tenutosi a Vientiane, Laos, l'8 settembre 2016, in occasione del quale si sono riuniti i leader di 18 paesi – gli Stati membri dell'ASEAN, Cina, Giappone e Corea del Sud (ASEAN+3), India, Australia e Nuova Zelanda (ASEAN+6), Russia e Stati Uniti,

–  visti la prima dichiarazione dell'ASEAN sui diritti umani, del 18 novembre 2012, e l'istituzione della commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani (AICHR) nel 2009,

–  vista l'Associazione dei parlamentari per i diritti umani dell'ASEAN (APHR), fondata nel 2013 con l'obiettivo di promuovere la democrazia e i diritti umani in tutti gli Stati membri dell'ASEAN,

–  visto l'Istituto dell'ASEAN per la pace e la riconciliazione (AIPR),

–  viste la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che sono state ratificate da tutti gli Stati membri dell'ASEAN,

–  visti i principi guida su imprese e diritti umani: attuare il quadro delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e rimediare", adottati dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani il 16 giugno 2011,

–  vista la convenzione dell'ASEAN contro la tratta di persone, in particolare donne e minori, firmata da tutti gli Stati membri dell'ASEAN nel novembre 2015,

–  viste le revisioni periodiche universali (UPR) del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, cui hanno partecipato tutti gli Stati membri dell'ASEAN,

–  viste le sue recenti risoluzioni sull'ASEAN, in particolare quella del 15 gennaio 2014 sul futuro delle relazioni UE-ASEAN(3),

–  viste le sue recenti risoluzioni sugli Stati membri dell'ASEAN, in particolare quelle del 9 giugno 2016 sul Vietnam(4), del 17 dicembre 2015 sull'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione UE-Vietnam (risoluzione)(5), del 17 dicembre 2015 sull'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione UE-Vietnam (approvazione)(6), dell'8 giugno 2016 sull'accordo quadro di partenariato e cooperazione UE-Filippine (approvazione)(7) e dell'8 giugno 2016 sull'accordo quadro di partenariato e cooperazione UE-Filippine (risoluzione)(8),

–  viste le sue recenti risoluzioni d'urgenza sui diritti umani concernenti gli Stati membri dell'ASEAN, in particolare quelle del 14 settembre 2017 sul Myanmar/Birmania, in particolare la situazione dei rohingya(9), del 21 maggio 2015 sulla difficile situazione dei profughi rohingya, con particolare riferimento alle fosse comuni rinvenute in Thailandia(10), del 15 dicembre 2016 sulla situazione della minoranza rohingya in Myanmar/Birmania(11), del 7 luglio 2016 sul Myanmar/Birmania, in particolare la situazione dei rohingya(12), del 14 settembre 2017 sulla Cambogia, in particolare sul caso di Kem Sokha(13), del 9 giugno 2016 sulla Cambogia(14), del 26 novembre 2015 sulla situazione politica in Cambogia(15), del 9 luglio 2015 sui progetti di legge sulle ONG e i sindacati in Cambogia(16), del 6 ottobre 2016 sulla Thailandia, segnatamente il caso di Andy Hall(17), dell'8 ottobre 2015 sulla situazione in Thailandia(18), del 17 dicembre 2015 sulla Malaysia(19), del 19 gennaio 2017 sull'Indonesia(20), del 15 giugno 2017 sulla situazione dei diritti umani in Indonesia(21), del 15 settembre 2016(22) e del 16 marzo 2017(23) sulle Filippine e del 14 settembre 2017 sul Laos, in particolare sui casi di Somphone Phimmasone, Lod Thammavong e Soukane Chaithad(24),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0243/2017),

A.  considerando che quest'anno si celebra il cinquantesimo anniversario dell'ASEAN, il sessantesimo anniversario dei trattati di Roma e il quarantesimo anniversario delle relazioni formali UE-ASEAN;

B.  considerando che la regione ASEAN si è rivelata una delle più dinamiche e a più rapida crescita al mondo, in particolare a livello economico, tecnologico e di ricerca, che beneficia di una posizione geopolitica e geoeconomica strategica, dispone di ricche risorse, persegue l'obiettivo di una maggiore integrazione economica e un ambizioso programma di obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente in materia di istruzione, e sostiene con convinzione il multilateralismo; che colmare il divario di sviluppo tra i paesi dell'ASEAN sarà essenziale per approfondire ulteriormente l'integrazione e garantire la sicurezza, la stabilità e la tutela dei diritti sociali, economici e politici;

C.  considerando che il processo di integrazione dell'UE e quello dell'ASEAN presentano differenze, poiché nascono da contesti diversi e perseguono ambizioni e missioni differenti; che seguono ciascuno una propria logica ma sono nondimeno comparabili, in quanto entrambe le organizzazioni sono basate su regole e da decenni promuovono la coesistenza pacifica, l'integrazione regionale e la cooperazione e lo sviluppo internazionali, e mirano a costruire la fiducia tra i loro membri; che, pertanto, l'UE è un partner ideale per l'ASEAN;

D.  considerando che le due regioni hanno raggiunto un livello di interazione considerevole e che le relazioni UE-ASEAN sono globali e comprendono una vasta gamma di settori, tra cui il commercio e gli investimenti, lo sviluppo, le questioni economiche e gli affari politici; che l'ASEAN è il terzo partner commerciale dell'UE e l'UE il secondo partner commerciale dell'ASEAN, che tra i due partner si registrano scambi bilaterali annui di merci per un valore di oltre 200 miliardi di EUR, e che l'UE è il primo fornitore di investimenti diretti esteri (IDE) nella regione ASEAN; che per le imprese europee l'ASEAN rappresenta una via d'accesso per raggiungere una più ampia regione; che nel periodo dal 2014 al 2020 l'UE e i suoi Stati membri sono stati i principali fornitori di aiuti allo sviluppo nella regione e che l'UE ha previsto un impegno di spesa di oltre 3 miliardi di EUR per ridurre la povertà e affrontare i divari di sviluppo nei paesi a basso reddito dell'ASEAN;

E.  considerando che in passato l'esperienza dell'UE ha costituito una fonte di ispirazione per altri processi di integrazione regionale;

F.  considerando che l'UE ha sempre sostenuto il lavoro dell'ASEAN e, in particolare, il suo segretariato e che, in riconoscimento dell'importanza dell'ASEAN, ha nominato un apposito capo della delegazione dell'UE presso l'ASEAN, che ha assunto l'incarico nel 2015;

G.  considerando che attualmente i processi di integrazione in entrambe le regioni stanno incontrando delle difficoltà ma al tempo stesso offrono nuove opportunità; che l'UE sta affrontando diverse crisi; che l'ASEAN, nonostante l'obiettivo di promuovere la propria centralità, ha registrato un calo degli scambi intra-ASEAN nel 2016 ed è stata afflitta da diversi problemi, tra cui il divergere degli orientamenti in materia di politica estera e gli effetti di ricaduta determinati da questioni interne legate alle minacce per la democrazia e lo Stato di diritto, alle relazioni interreligiose, alle minoranze etniche, alle disuguaglianze sociali e alle violazioni dei diritti umani, anche con implicazioni transfrontaliere;

H.  considerando che l'UE ha stabilito che porrà i diritti umani al centro delle sue relazioni con i paesi terzi;

I.  considerando che, a dicembre 2014, l'UE ha concesso alle Filippine lo status SPG + , facendone il primo paese ASEAN a beneficiare di queste preferenze commerciali; che in tal modo le Filippine possono esportare verso l'UE il 66 % dei loro prodotti in totale esenzione da dazi;

J.  considerando che il ritiro degli Stati Uniti dal partenariato transpacifico (TPP) può dare nuovo slancio ai negoziati per un partenariato economico globale regionale (RCEP); che una Cina maggiormente risoluta sta avviando iniziative, quali ad esempio il progetto "One Belt, One Road", che lanciano una sfida a tutti i paesi del vicinato e oltre;

K.  considerando che le tensioni nel Mar cinese meridionale costituiscono una minaccia e un rischio per la sicurezza e la stabilità della regione; che la tendenza più preoccupante è rappresentata dalla militarizzazione del Mar cinese meridionale; che il dialogo ASEAN-Cina su un codice di condotta rimane il principale meccanismo dell'ASEAN per gli scambi con la Cina in merito al Mar cinese meridionale; che le attività cinesi, dai pattugliamenti alle esercitazioni militari e alle attività di costruzione, in violazione dei principi stabiliti nella Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar cinese meridionale del 2002, rimangono un motivo di preoccupazione;

1.  si congratula con gli Stati membri dell'ASEAN per il 50° anniversario dell'Associazione e appoggia pienamente tutti gli sforzi di integrazione regionale; esprime allo stesso modo il suo apprezzamento per i 40 anni delle relazioni UE-ASEAN e ribadisce la sua raccomandazione di trasformare tali relazioni in un partenariato strategico basato su azioni concrete, risultati tangibili e una cooperazione sostanziale e rafforzata; evidenzia l'interesse dell'UE nel rafforzare la cooperazione con questo operatore chiave in una regione di importanza strategica; sottolinea che il partenariato strategico fornirà all'UE l'opportunità di consolidare il proprio contributo all'attuazione degli obiettivi comuni nell'area indo-pacifica;

2.  pone in evidenza il valore politico di solide relazioni commerciali e di investimento tra l'ASEAN e l'UE ed esorta entrambe le parti a rafforzare ulteriormente le relazioni economiche e politiche; evidenzia che esiste un notevole potenziale di sviluppo per quanto riguarda le relazioni commerciali UE-ASEAN; sottolinea che l'UE è il primo investitore estero nell'ASEAN; mette altresì in risalto le opportunità di cooperazione riguardo all'attuazione degli OSS; chiede il rafforzamento della cooperazione per colmare il divario di sviluppo esistente all'interno dell'ASEAN; ritiene che sia possibile rafforzare la cooperazione e condividere le migliori prassi in numerosi ambiti, come la gestione delle sfide globali, tra cui i cambiamenti climatici, la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo, la gestione delle frontiere, la sicurezza marittima, lo sviluppo del settore finanziario, la trasparenza e le politiche macroeconomiche; pone l'accento sulla ricerca di un elevato livello di cooperazione tra l'UE e l'ASEAN nelle istituzioni multilaterali, come le Nazioni Unite, nonché l'OMC, per il mantenimento, il rafforzamento e l'ulteriore sviluppo dell'architettura commerciale internazionale multilaterale e di rapporti commerciali equi;

3.  elogia il VP/AR e la Commissione per l'adozione di una comunicazione congiunta, approvata dagli Stati membri, che stabilisce una tabella di marcia per l'approfondimento del partenariato in campo politico, economico e della sicurezza, come pure nei settori della connettività, dell'ambiente e delle risorse naturali e in altri campi, tra cui la promozione e la tutela dei diritti umani; sottolinea l'importanza di rafforzare il dialogo politico tra l'UE e l'ASEAN; ricorda che il sostegno attivo dell'UE volto a rafforzare l'integrazione dell'ASEAN contribuisce alla sua resilienza e alla stabilità della regione; sottolinea che l'UE fornisce assistenza tecnica e sviluppo delle capacità per la creazione di un mercato interno;

4.  accoglie con favore la nomina di un capo delegazione dell'UE all'ASEAN e l'avvio di una missione dell'UE presso l'ASEAN nel 2015, nel quadro di uno sviluppo che riconosce l'importanza delle relazioni tra l'UE e l'ASEAN;

5.  osserva che negli anni il Regno Unito ha svolto un ruolo importante e prezioso nella promozione dei legami tra l'UE e l'ASEAN e che pertanto, alla luce della nuova realtà della Brexit, si presenta la necessità e l'opportunità per l'ASEAN nonché per l'UE e i suoi Stati membri di provvedere attivamente al rafforzamento delle relazioni; invita il Regno Unito a continuare a cooperare strettamente con il partenariato UE-ASEAN; chiede un maggiore coinvolgimento dell'UE nei consessi attualmente promossi dall'ASEAN; ritiene che l'UE debba migliorare e intensificare i suoi sforzi diplomatici con l'ASEAN al fine di contribuire a una maggiore stabilità e sicurezza nelle zone di conflitto dove si sono inasprite le tensioni, lavorando a stretto contatto con i partner nella regione e rispettando il diritto internazionale;

6.  si rammarica della reazione tardiva e cauta dell'Unione europea al lodo arbitrale pronunciato ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) in merito alla controversia relativa al Mar cinese meridionale e invita l'UE a promuovere il rispetto e l'osservanza delle disposizioni dell'UNCLOS; ribadisce che l'UE sostiene soluzioni pacifiche negoziate alle controversie internazionali; insiste sulla libertà di navigazione; invita la Cina ad accettare il lodo arbitrale del tribunale; incoraggia le parti a puntare a una composizione pacifica delle controversie sulla base dei principi del diritto internazionale sanciti dall'UNCLOS; sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati membri dell'ASEAN per giungere alla rapida elaborazione di un efficace codice di condotta nel Mar cinese meridionale;

7.  deplora azioni quali la rivendicazione di territori su vasta scala e il posizionamento di installazioni militari e arsenali nelle terre rivendicate, che rischiano di condurre a una militarizzazione del conflitto; esprime serie preoccupazioni per la crescente spesa per la difesa nella regione e nel suo vicinato e per la crescente militarizzazione dei conflitti, in particolare nel Mar cinese meridionale e nel Mar cinese orientale; osserva che l'UE dovrebbe continuare a sostenere lo sviluppo di relazioni pacifiche tra la Cina e i paesi vicini nel Mar cinese meridionale attraverso meccanismi multilaterali inclusivi; sostiene tutte le azioni volte a far sì che il Mar cinese meridionale diventi un "mare della pace e della cooperazione"; chiede agli Stati membri di rispettare rigorosamente il Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi; insiste sull'importanza della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi nella Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC);

8.  sostiene il partenariato UE-ASEAN in materia di sicurezza e la condivisione di esperienze e migliori prassi su una molteplicità di questioni di sicurezza prevalentemente non convenzionali in vista del rafforzamento delle capacità regionali, prestando particolare attenzione al consolidamento del dialogo e della cooperazione in materia di sicurezza marittima, pirateria, lotta contro la criminalità organizzata e sostegno alla cooperazione tra Europol e Aseanapol, antiterrorismo, sicurezza informatica, sicurezza climatica, misure di rafforzamento della fiducia, diplomazia preventiva e mediazione, gestione delle crisi, attività di preparazione alle calamità e di soccorso nonché assistenza umanitaria; sostiene un maggiore contributo e coinvolgimento dell'UE nell'ARF;

9.  accoglie con favore lo svolgimento del 3° dialogo di alto livello UE-ASEAN sulla cooperazione nell'ambito della sicurezza marittima in Thailandia il 15 e 16 settembre 2016, nell'ambito del quale sono stati individuati e proposti i futuri ambiti di cooperazione concreta tra l'ASEAN e l'UE nel settore della sicurezza marittima e della diplomazia preventiva; attende con interesse la convocazione del 4° dialogo di alto livello UE-ASEAN sulla cooperazione nell'ambito della sicurezza marittima previsto per il 2017 nelle Filippine;

10.  ribadisce il sostegno dell'UE alla centralità dell'ASEAN e al suo importante ruolo nel promuovere il dialogo e la cooperazione per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità nella regione Asia-Pacifico e oltre; chiede che siano creati meccanismi di risoluzione delle controversie operativi ed efficienti, come previsto al capitolo 8 della Carta dell'ASEAN e nel relativo protocollo del 2010, incluse misure e regolamentazioni giuridicamente vincolanti; richiama l'attenzione sull'esperienza acquisita in 40 anni nel continente europeo, caratterizzata da una concezione della sicurezza che, accanto alla dimensione politico-militare, interessa anche la dimensione economica, ambientale e umana; è convinto che tale esperienza possa essere sfruttata nel quadro degli sforzi dell'ASEAN finalizzati allo sviluppo pacifico della regione; sottolinea l'interesse dell'UE in un maggior coinvolgimento nella regione nel quadro di tutti i processi promossi dall'ASEAN;

11.  sottolinea la particolare esperienza dell'UE nello sviluppo istituzionale, nel mercato unico, nella convergenza normativa, nella gestione dei conflitti e delle crisi, nella sicurezza marittima, nella mediazione, nell'assistenza umanitaria e nei soccorsi in caso di calamità, nonché i suoi recenti progressi in materia di integrazione nel settore della difesa e la sua positiva esperienza nell'ambito della definizione di norme a livello regionale e di una solida architettura regionale in materia di diritti umani e democrazia, unitamente alla sua volontà di condividere tale esperienza laddove risulti utile; pone in risalto i negoziati relativi a un accordo globale UE-ASEAN sui trasporti aerei (Comprehensive Air Transport Agreement, CATA) e il più ampio programma sulla connettività; osserva che nel periodo 2014-2020 metà degli aiuti finanziari dell'UE destinati all'ASEAN sono dedicati al sostegno della connettività dell'ASEAN;

12.  sottolinea la necessità di impegnarsi a livello multilaterale con le altre giurisdizioni della regione, tra cui i paesi osservatori dell'ASEAN quali Papua Nuova Guinea e Timor Leste, nonché Cina, Giappone e Taiwan;

13.  ritiene che da un punto di vista geopolitico vi siano ottime ragioni per sostenere il rilancio dei negoziati relativi a un accordo di libero scambio regionale UE-ASEAN e accoglie con favore le conclusioni della recente riunione tra il commissario europeo per il commercio, Cecilia Malmström, e i ministri dell'Economia dei paesi dell'ASEAN finalizzata a valutare tale possibilità, come pure le misure adottate nel perseguimento dell'obiettivo finale di un accordo interregionale; incoraggia, da un punto di vista strategico, tutti gli sforzi volti a esaminare le opzioni per concludere accordi di libero scambio con tutti i paesi ASEAN; ricorda che l'ASEAN rappresenta il terzo partner commerciale dell'UE al di fuori dell'Europa e che l'UE è il secondo partner commerciale dell'ASEAN;

14.  sottolinea che le imprese nazionali e straniere che operano nei paesi ASEAN devono applicare i principi di responsabilità sociale delle imprese (RSI); esorta i paesi dell'ASEAN a garantire che i diritti sociali, ambientali e dei lavoratori siano pienamente rispettati; chiede la piena ed effettiva attuazione delle convenzioni dell'OIL e il rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro; invita l'ASEAN e i suoi Stati membri a dare effettiva attuazione ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, a promuovere un'adeguata tutela dell'occupazione e condizioni di lavoro dignitose nonché a creare un ambiente che sia maggiormente favorevole allo sviluppo dei sindacati; invita la Commissione e il SEAE a ricorrere a tutti gli strumenti disponibili per rafforzare il rispetto di quanto suddetto; sottolinea, inoltre, la necessità di garantire l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o coatto e di lavoro minorile;

15.  invita le società europee che investono nella regione dell'ASEAN a tener fede alle loro responsabilità sociali d'impresa e a rispettare le norme europee in materia di diritti dei consumatori, dei lavoratori e ambientali, nonché a sostenere i diritti delle popolazioni indigene;

16.  invita la Commissione e gli Stati membri a facilitare un dialogo sociale istituzionalizzato tra il forum dei cittadini Asia-Europa (AEPF) e le corrispondenti strutture della società civile nell'UE;

17.  osserva che l'ASEAN ha dichiarato di adottare un approccio orientato alle persone e incentrato su di esse, e che la legittimità e l'importanza dei processi d'integrazione regionali, sia nell'UE che nell'ASEAN, dipendono dalla capacità di associare a tale processo il numero più elevato possibile di soggetti interessati e di comunicarne i risultati ottenuti; reputa che i contatti tra persone, in particolare per i giovani, siano uno strumento importantissimo di scambio culturale e chiede un significativo allargamento del programma Erasmus+ per l'ASEAN; sottolinea che vi è un ampio margine di manovra nei paesi dell'ASEAN per quanto riguarda la formazione professionale ed evidenzia le prospettive di cooperazione nell'ambito del sistema di formazione duale adottato da alcuni stati membri dell'UE; esorta inoltre a elaborare attività di diplomazia culturale in linea con la comunicazione dell'8 giugno 2016 dal titolo "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali" e con la recente relazione del Parlamento in materia; sottolinea l'importante funzione della Fondazione Asia-Europa e ritiene che il sostegno alle sue attività dovrebbe essere ampliato;

18.  sottolinea il concetto secondo cui gli scambi e la cooperazione strutturati a livello regionale e locale (gemellaggi tra città) forniscono uno strumento interessante per rafforzare le esperienze pratiche reciproche e richiama l'attenzione su iniziative concrete quali il Patto dei sindaci e il protocollo d'intesa Under2, che andrebbero attivamente promossi;

19.  propone di celebrare l'anniversario delle relazioni ASEAN-UE che ricorre quest'anno con un'iniziativa dell'Unione per un programma di scambio rivolto ai giovani leader UE-ASEAN, da realizzarsi nel 2018 sotto la presidenza ASEAN di Singapore; suggerisce, in caso di esito positivo, di istituire un forum annuale per consentire ai giovani leader dell'UE e dell'ASEAN di scambiare idee e instaurare relazioni per sostenere i rapporti UE-ASEAN in futuro; propone inoltre di esaminare, assieme ai partner ASEAN, la possibilità pratica di un finanziamento reciproco degli istituti di ricerca o programmi accademici, il cui scopo sia quello di studiare i processi di integrazione e le esperienze acquisite con essi nelle rispettive regioni partner;

20.  sottolinea la necessità di promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne nonché di migliorare la vita delle donne e delle ragazze; sottolinea pertanto che l'accesso all'istruzione è essenziale e potrebbe condurre a una trasformazione sociale ed economica;

21.  sottolinea che l'UE dovrebbe altresì intensificare i dialoghi politici e la cooperazione su questioni quali i diritti fondamentali, compresi i diritti delle minoranze etniche e religiose, e sulle questioni di interesse comune tra cui Stato di diritto e sicurezza, tutela della libertà di espressione e della libera circolazione delle informazioni, lotta contro la criminalità transnazionale, corruzione, evasione fiscale, riciclaggio di denaro, tratta di esseri umani e traffico di stupefacenti, antiterrorismo, non proliferazione, disarmo, sicurezza marittima e sicurezza informatica;

22.  accoglie con favore lo svolgimento del primo dialogo politico UE-ASEAN sui diritti umani nell'ottobre 2015 e attende con interesse ulteriori dialoghi di questo tipo; è profondamente preoccupato per l'erosione della democrazia, per le violazioni dei diritti umani e dei diritti delle minoranze e per le continue repressioni e discriminazioni in alcuni paesi della regione, come pure per l'incapacità di fornire uno spazio sufficiente per i rifugiati e gli apolidi o per la società civile, con particolare riferimento agli attivisti per la difesa dell'ambiente, dei diritti fondiari e dei diritti dei lavoratori, ai difensori dei diritti umani e agli operatori dei media; avverte che l'incapacità di affrontare le questioni connesse all'emarginazione delle minoranze potrebbe mettere a rischio la sostenibilità e il successo a lungo termine dell'ASEAN; deplora che l'atteggiamento repressivo nei confronti di chi fa uso di sostanze stupefacenti abbia comportato costi umani elevati e uccisioni extragiudiziali; evidenzia la necessità di responsabilizzare la società civile nei paesi dell'ASEAN garantendo una significativa consultazione delle ONG e dei movimenti di base nel contesto della definizione delle politiche regionali;

23.  è preoccupato per le battute d'arresto per quanto riguarda l'abolizione della pena di morte nella regione e invita tutti i paesi dell'ASEAN a non reintrodurre la pena capitale e a rispettare gli obblighi internazionali; accoglie con favore gli sforzi compiuti nella lotta contro la tratta di essere umani e il lavoro forzato e invita tutti i governi a intensificare la tutela delle vittime nonché la cooperazione transnazionale;

24.  invita l'ASEAN a dotare la sua commissione intergovernativa sui diritti umani (AICHR) di risorse adeguate; auspica che nel piano di lavoro quinquennale dell'AICHR siano inclusi obiettivi e misure specifici e verificabili e che il suo mandato sia rafforzato affinché possa attivamente monitorare, indagare, perseguire e prevenire le violazioni dei diritti umani; incoraggia l'AICHR a valutare e discutere l'istituzione di una Corte dei diritti dell'uomo complementare in ambito ASEAN, sulla falsariga di quelle esistenti in altre regioni del mondo;

25.  esorta l'UE e gli Stati membri a ricercare tutte le opportunità di cooperazione con i paesi ASEAN per il rafforzamento della democrazia; sostiene il lavoro dell'ufficio responsabile dell'iniziativa per i diritti umani nell'ambito dello strumento di dialogo regionale UE-ASEAN, che mira a rendere pubbliche le questioni e le azioni relative ai diritti umani e a sensibilizzare in merito ai diritti umani; esorta tutti gli Stati membri dell'ASEAN a ratificare altre convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli facoltativi nonché lo Statuto della Corte penale internazionale (CPI), e a sostenere iniziative per la giustizia di transizione, la riconciliazione e la lotta contro l'impunità in tutta la regione;

26.  è preoccupato per il fatto che un milione di apolidi risiede negli Stati membri dell'ASEAN; osserva che i Rohingya del Myanmar/Birmania costituiscono il più grande gruppo di apolidi al mondo, con oltre un milione di persone rientranti nel quadro del mandato dell'UNHCR sull'apolidia, ma che importanti comunità di apolidi si trovano anche nel Brunei, in Vietnam, nelle Filippine, in Thailandia, in Malaysia e altrove; incoraggia gli Stati membri dell'ASEAN a collaborare tra loro e a condividere validi esempi e sforzi per porre fine all'apolidia in tutta la regione;

27.  riconosce l'importanza del ruolo dell'UE nei progressi finora raggiunti dai paesi ASEAN e invita l'UE a tenere sempre aperto il dialogo al fine di sostenere la regione nel percorso di democratizzazione, sviluppo e integrazione;

28.  è preoccupato del fatto che i cambiamenti climatici avranno un notevole impatto sull'ASEAN; ricorda che la regione ASEAN resta una delle più vulnerabili a tali fenomeni; esorta gli Stati membri dell'ASEAN ad accelerare la transizione verso economie a basso tenore di carbonio e a ridurre rapidamente la deforestazione, ad arginare efficacemente gli incendi forestali e ad adottare tecnologie più ecologiche per i trasporti e gli edifici; accoglie con favore l'iniziativa dell'UE concernente un nuovo dialogo specifico UE-ASEAN sullo sviluppo sostenibile; osserva, al riguardo, il sostegno dell'UE all'attività di sminamento degli ordigni inesplosi in alcuni paesi della regione; sollecita una cooperazione UE-ASEAN in materia di turismo sostenibile, sicurezza alimentare e tutela della biodiversità, in particolare le barriere coralline e le mangrovie, nonché azioni volte ad affrontare efficacemente lo sfruttamento eccessivo della pesca nella regione; sottolinea la necessità di fornire assistenza ai paesi ASEAN al fine di migliorare la protezione e l'uso sostenibile della biodiversità e il ripristino sistematico degli ecosistemi forestali; esorta gli Stati membri dell'ASEAN ad adoperarsi per migliorare la loro capacità di risposta rapida in caso di calamità naturali, nel quadro dell'accordo ASEAN sulla gestione delle catastrofi e la risposta alle emergenze (AADMER);

29.  invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad attribuire la dovuta priorità a un intenso calendario di contatti politici, segnatamente a livello ministeriale, e a sfruttare appieno le opportunità collaborando con lo Stato membro dell'ASEAN responsabile del coordinamento delle relazioni di dialogo dell'ASEAN con l'UE e della presidenza dell'ASEAN; ricorda le richieste avanzate in merito a un'assemblea parlamentare UE-ASEAN interregionale ed esorta a ricorrere maggiormente alla diplomazia pubblica parlamentare in diversi ambiti politici; insiste, nel frattempo, sul rafforzamento della cooperazione con l'Assemblea interparlamentare dell'ASEAN (AIPA) mediante scambi strutturati e periodici; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a sfruttare altresì le opportunità di intensi scambi sulle questioni regionali offerte dal forum di dialogo annuale di Shangri-La;

30.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, all'Assemblea interparlamentare dell'ASEAN, al segretariato dell'ASEAN nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'ASEAN.

(1) GU C 85 dell'8.4.1980, pag. 83.
(2)GU L 154 del 15.6.2012, pag. 1.
(3)GU C 482 del 23.12.2016, pag. 75.
(4)Testi approvati, P8_TA(2016)0276.
(5)Testi approvati, P8_TA(2015)0468.
(6)Testi approvati, P8_TA(2015)0467.
(7)Testi approvati, P8_TA(2016)0262.
(8)Testi approvati, P8_TA(2016)0263.
(9) Testi approvati, P8_TA(2017)0351.
(10) GU C 353 del 27.9.2016, pag. 52.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0506.
(12) Testi approvati, P8_TA(2016)0316.
(13) Testi approvati, P8_TA(2017)0348.
(14) Testi approvati, P8_TA(2016)0274.
(15) Testi approvati, P8_TA(2015)0413.
(16) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 144.
(17) Testi approvati, P8_TA(2016)0380.
(18) Testi approvati, P8_TA(2015)0343.
(19) Testi approvati, P8_TA(2015)0465.
(20) Testi approvati, P8_TA(2017)0002.
(21) Testi approvati, P8_TA(2017)0269.
(22) Testi approvati, P8_TA(2016)0349.
(23) Testi approvati, P8_TA(2017)0088.
(24) Testi approvati, P8_TA(2017)0350.

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