Indice 
Testi approvati
Giovedì 5 ottobre 2017 - Strasburgo
Situazione delle persone affette da albinismo in Malawi e in altri paesi africani
 I casi dei leader tatari Akhtem Chiygoz e Ilmi Umerov e del giornalista Mykola Semena in Crimea
 Situazione alle Maldive
 Cooperazione rafforzata: Procura europea ***
 Sistemi carcerari e condizioni di detenzione

Situazione delle persone affette da albinismo in Malawi e in altri paesi africani
PDF 176kWORD 53k
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2017 sulla situazione delle persone affette da albinismo in Africa, in particolare in Malawi (2017/2868(RSP))
P8_TA(2017)0381RC-B8-0543/2017

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'albinismo in Africa, in particolare la risoluzione del 7 luglio 2016 sulla situazione delle persone affette da albinismo in Africa, in particolare in Malawi(1), e del 4 settembre 2008 sulle uccisioni di albini in Tanzania(2),

–  viste le relazioni dell'esperto indipendente delle Nazioni Unite sull'esercizio dei diritti umani da parte delle persone affette da albinismo del 24 marzo 2017 e del 18 gennaio 2016,

–  vista la dichiarazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 13 giugno 2017 sulla Giornata internazionale di sensibilizzazione sull'albinismo,

–  visti i comunicati stampa dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) del 19 settembre 2017, dal titolo "Ground-breaking step to tackle impunity for witchcraft related human rights violations"(Un passo in avanti senza precedenti per combattere l'impunità delle violazioni dei diritti umani correlate alla stregoneria) e del 28 luglio 2017, dal titolo "Tanzania: 'Reported attacks against persons with albinism decline, but root causes still rife in rural areas' – UN expert", (Tanzania: gli attacchi segnalati contro persone affette da albinismo diminuiscono, ma le cause profonde sono ancora diffuse nelle zone rurali – esperto ONU),

–  vista la risoluzione 69/170 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2014 su una Giornata internazionale di sensibilizzazione sull'albinismo,

–  vista la risoluzione 70/229 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 23 dicembre 2015 sulla situazione delle persone affette da albinismo,

–  vista la risoluzione 263 della Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli, del 5 novembre 2013, sulla prevenzione degli attacchi e della discriminazione nei confronti delle persone affette da albinismo,

–  visti il piano d'azione regionale per porre fine agli attacchi nei confronti di persone affette da albinismo in Africa per il periodo 2017-2021 e la risoluzione 373 della Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli del 22 maggio 2017 a tale proposito,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

–  vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,

–  vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche del 18 dicembre 1992,

–  vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

–  visto l'accordo di partenariato di Cotonou,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che l'albinismo è una condizioni genetica ereditaria che colpisce circa una persona su 20 000 in tutto il mondo, ed una proporzione di persone notevolmente più elevata nei paesi sub-sahariani, in particolare Tanzania, Malawi e Burundi, dove si registra una delle più alte concentrazioni di persone affette da albinismo;

B.  considerando che la minaccia principale per le persone affette da albinismo nella maggior parte dei paesi africani proviene dalle credenze errate e dalle superstizioni concernenti tale condizione; che l'erronea associazione tra albinismo e poteri magici rappresenta la più grave minaccia per le persone affette da albinismo; che tali miti alimentano la violenza e il traffico di loro parti del corpo, che si crede portino fortuna, salute e ricchezza; che le donne affette da albinismo sono vittime di violenza sessuale, a causa dell'erronea credenza che il fatto di avere rapporti sessuali con loro possa curare l'HIV/AIDS;

C.  considerando che, secondo i gruppi per la difesa dei diritti umani, in Africa nell'ultimo decennio sono stati segnalati oltre 600 attacchi contro persone affette da albinismo, anche se questi dati sono molto probabilmente sottostimati; che tali attacchi sono diventati molto più frequenti nel corso degli ultimi anni, in particolare in Malawi, Tanzania e Mozambico;

D.  considerando che, nel 2016, in 25 paesi africani si sono verificati 172 omicidi e 276 attacchi nei confronti di persone affette da albinismo; che quest'anno, oltre che in Malawi, casi di attacchi contro persone affette da albinismo sono stati segnalati anche in Burundi, Mozambico, Zambia e Tanzania, e che la maggior parte delle vittime di tali attacchi erano bambini;

E.  considerando che, dall'inizio del 2017, una nuova ondata di omicidi e attacchi nei confronti di persone affette da albinismo è stata alimentata da carenze sistemiche nel sistema di giustizia penale del Malawi, che lascia i membri di questo gruppo vulnerabile in balia di bande criminali; che, da gennaio 2017, almeno due persone affette da albinismo sono state uccise, mentre altre sette hanno segnalato crimini come il tentato omicidio o il rapimento;

F.  considerando che l'introduzione, nel 2016, di una legislazione più severa in Malawi, che includeva riforme del Codice penale e l'Anatomy Act, non ha impedito una recrudescenza di omicidi e attacchi contro questo gruppo vulnerabile, dovuta in gran parte ad una carente applicazione della legge ed a scarse capacità giudiziarie, a cause profonde e all'ambiente sociale e culturale; che i responsabili sono raramente identificati, tradotti in giustizia o condannati;

G.  considerando che le perone affette da albinismo sono vittime di estreme violazioni dei diritti umani, tra cui vessazioni, persecuzioni e discriminazioni, nonché esclusione sociale e rapimento, violenza sessuale e omicidio;

H.  considerando che le donne e i bambini affetti da albinismo sono particolarmente vulnerabili all'esclusione sociale; che i neonati sono abbandonati a seguito della loro condizione; che l'istruzione dei bambini risente di fenomeni quali bullismo, stigmatizzazione e una generale paura di subire attacchi;

I.  considerando che il governo della Tanzania si è impegnato in un'azione seria e concreta per affrontare la stregoneria nel paese, che prevede, tra l'altro, la sospensione delle licenze dei guaritori tradizionali e numerosi arresti di sciamani; che il presidente della Tanzania ha nominato il primo deputato al parlamento affetto da albinismo nel 2008 e il primo viceministro albino nel dicembre 2015;

J.  considerando che il Mozambico, la Nigeria e il Kenya hanno adottato un piano d'azione volto a rispondere agli attacchi, focalizzandosi sulla promozione dell'educazione pubblica sull'albinismo e sulla sensibilizzazione delle famiglie e delle comunità sulla questione, garantendo protezione e assistenza sociale alle persone affette da albinismo, assicurando loro assistenza legale, velocità delle procedure e prevenzione degli attacchi, condividendo e pubblicando le decisioni giudiziarie come mezzo di dissuasione, e svolgendo ulteriori ricerche finalizzate a migliorare le misure individuate nel piano e a sostenere l'elaborazione di politiche basate su elementi concreti;

K.  considerando che, nel giugno 2017, la Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli ha adottato un piano d'azione regionale per porre fine agli attacchi nei confronti di persone affette da albinismo per il periodo 2017-2021, sostenuto dalle Nazioni Unite e da diversi soggetti regionali e internazionali; che tale piano d'azione mira a stimolare iniziative e azioni congiunte volte a combattere la violenza nei confronti delle persone affette da albinismo e tutelare i loro diritti e quelli delle loro famiglie;

L.  considerando che, nonostante la crescente visibilità internazionale e l'adozione di nuove leggi nei paesi interessati, il numero di azioni giudiziarie e condanne rimane estremamente limitato e in molti paesi africani continuano ad essere perpetrati crimini e torture nella più totale impunità;

M.  considerando che gli omicidi, le mutilazioni, le discriminazioni, le vessazioni e la stigmatizzazione hanno sradicato centinaia di persone affette da albinismo, spingendole a cercare rifugio in alloggi temporanei; che tale situazione ha determinato una maggiore precarietà e insicurezza per le persone affette da albinismo, limitando il loro accesso a servizi di base come l'assistenza sanitaria e l'istruzione, le loro opportunità di lavoro e la loro partecipazione alla società; che la difficile situazione in cui versano le persone affette da albinismo ne limita l'accesso a cure mediche adeguate, comprese le cure preventive per il cancro della pelle, situazione che potrebbe essere superata grazie allo sviluppo di strutture sanitarie e di conoscenze mediche nella regione;

N.  considerando che il fatto di vivere nella paura e subire continue discriminazioni causa danni psicologici e sociali duraturi se non persino permanenti;

O.  considerando che, nel marzo 2015, le Nazioni Unite hanno nominato il primo esperto indipendente sull'esercizio dei diritti umani da parte delle persone con albinismo, Ikponwosa Ero, ed hanno ufficialmente dichiarato il 13 giugno Giornata internazionale di sensibilizzazione sull'albinismo;

P.  considerando che l'UE ha organizzato campagne di sensibilizzazione sull'argomento e ha dato il suo sostegno all'impegno delle organizzazioni della società civile e agli sforzi di sviluppo delle capacità delle autorità locali nella lotta contro le uccisioni delle persone affette da albinismo;

Q.  considerando che le persone affette da albinismo sono colpite in modo sproporzionato dalla povertà, a causa delle violenze, delle discriminazioni e dell'emarginazione di cui sono vittime;

1.  esprime profonda preoccupazione per le continue e diffuse discriminazioni e persecuzioni che devono affrontare le persone affette da albinismo in Africa, in particolare dopo il recente aumento della violenza in Malawi; condanna fermamente tutti i rapimenti, le uccisioni, le mutilazioni e altri trattamenti disumani o degradanti nei confronti delle persone albine ed esprime cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime; condanna altresì ogni commercio speculativo di parti anatomiche di persone albine;

2.  resta fortemente preoccupato per il fatto che l'introduzione di una legislazione più severa in Malawi non abbia impedito una recente recrudescenza degli attacchi contro le persone affette da albinismo; accoglie con favore le riforme del Codice penale e l'Anatomy Act; invita tuttavia le autorità del Malawi ad investigare appieno in merito alla recente ondata di crimini contro le persone affette da albinismo ed a consegnare alla giustizia gli autori di reati correlati all'albinismo;

3.  ricorda che la responsabilità primaria di uno Stato è di proteggere i suoi cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, e sollecita il governo del Malawi a garantire una protezione efficace alle persone affette da albinismo al fine di difendere il loro diritto alla vita e alla sicurezza personale, in conformità con gli obblighi e gli impegni internazionali del Malawi in materia di diritti umani;

4.  esorta le autorità del Malawi ad intervenire in modo proattivo contro qualsiasi organizzazione criminale attiva in materia di stregoneria e tratta di esseri umani, fornire formazione e risorse adeguate alle forze di polizia, indagare in modo approfondito sui crimini connessi all'albinismo, porre fine all'impunità e cercare con urgenza sostegno internazionale per procedere a indagini imparziali ed efficaci in relazione a tutti gli attacchi segnalati contro le persone affette da albinismo, al fine di assicurare i responsabili alla giustizia e far sì che rispondano delle loro azioni;

5.  invita i paesi africani colpiti ad ampliare la legislazione ove necessario, al fine di rendere il possesso e il traffico di parti del corpo umano un reato;

6.  invita il governo del Malawi a rispondere alle esigenze mediche, psicologiche e sociali delle persone affette da albinismo, garantendo loro parità di accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione, nel quadro di politiche di inclusione; ricorda che l'accesso alle cure sanitarie e all'istruzione rimane una sfida notevole per le persone affette da albinismo che deve essere affrontata; chiede maggiori investimenti nella creazione di strutture sociali, di cura e di consulenza adeguate per le vittime, in particolare le donne e i bambini, onde rispondere meglio alle loro esigenze mediche e psicologiche; insiste sulla necessità di istituire politiche intese a facilitarne la reintegrazione nelle rispettive comunità;

7.  sottolinea che la generale mancanza di comprensione e informazione sanitaria sull'albinismo tende ad aggravare le condizioni di salute delle persone affette da albinismo; sottolinea la necessità di garantire loro l'accesso all'assistenza sanitaria, in particolare nelle zone rurali e periferiche; ritiene che gli operatori sanitari dovrebbe ricevere una formazione che li sensibilizzi sull'albinismo; sollecita una migliore formazione degli insegnanti e delle amministrazioni scolastiche sull'albinismo e chiede alle autorità del Malawi di agevolare l'accessibilità e la fruizione dell'istruzione per le persone albine;

8.  accoglie con favore gli sforzi profusi dal governo della Tanzania per combattere le discriminazioni contro le persone affette da albinismo e la sua decisione di dichiarare illegali le pratiche di stregoneria nel tentativo di fermare le uccisioni di tale gruppo, riconoscendo nel contempo che sono troppo pochi i casi portati dinanzi alla giustizia; plaude altresì agli sforzi profusi dal Mozambico, dal Kenya e dalla Nigeria;

9.  ribadisce che occorre compiere maggiori sforzi per affrontare le cause alla radice di tali discriminazioni e violenze nei confronti delle persone affette da albinismo attraverso campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica; sottolinea il ruolo fondamentale delle autorità locali e delle organizzazioni della società civile nella promozione dei diritti delle persone affette da albinismo, informando e sensibilizzando la popolazione e sfatando i miti e i pregiudizi sull'albinismo;

10.  esprime preoccupazione per le difficoltà specifiche incontrate da donne e bambini affetti da albinismo, che li rendono più esposti alla povertà, all'insicurezza e all'isolamento; insiste sul fatto che tutte le vittime dovrebbero avere accesso a cure mediche e psicologiche adeguate e che dovrebbero essere messe in atto politiche intese a facilitarne la reintegrazione nelle rispettive comunità;

11.  invita le autorità dei paesi interessati, in cooperazione con i loro partner internazionali e regionali, ad impegnarsi a lottare contro le superstizioni dannose che perpetuano la persecuzione delle persone affette da albinismo, adottando tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare il commercio illegale di parti anatomiche di persone affette da albinismo, a riesaminare casi sospetti di saccheggio di tombe, a rintracciare e identificare l'origine della domanda di tali parti anatomiche e a consegnare alla giustizia i "cacciatori di albini";

12.  ricorda che le violenze nei confronti delle persone affette da albinismo sono spesso di natura transfrontaliera e insiste sulla necessità di rafforzare la cooperazione regionale in materia; plaude pertanto a tutte le iniziative adottate a livello regionale e internazionale per lottare contro le violenze nei confronti delle persone affette da albinismo e, in particolare, alla recente adozione del piano d'azione regionale sull'albinismo per il periodo 2017-2021 da parte dell'Unione africana e delle Nazioni Unite, che costituisce un segnale positivo e concreto di impegno da parte dei dirigenti africani; chiede l'attuazione immediata ed efficace del piano;

13.  invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a impegnarsi con i paesi interessati al fine di sostenere efficacemente gli sforzi volti all'elaborazione di politiche che affrontino la questione delle esigenze specifiche e dei diritti delle persone affette da albinismo, sulla base dei principi di non discriminazione e inclusione sociale, fornendo l'assistenza finanziaria e tecnica necessaria;

14.  invita l'UE a continuare a monitorare attentamente la situazione dei diritti umani delle persone affette da albinismo in Africa, in particolare mediante relazioni periodiche e attività di verifica da parte delle sue delegazioni, e a continuare a promuovere miglioramenti significativi per quanto riguarda la loro protezione e integrazione sociale;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e al parlamento del Malawi e della Tanzania, all'Unione africana e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0314.
(2) GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 94.


I casi dei leader tatari Akhtem Chiygoz e Ilmi Umerov e del giornalista Mykola Semena in Crimea
PDF 173kWORD 52k
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2017 sui casi dei leader tatari di Crimea Akhtem Chiygoz e Ilmi Umerov e del giornalista Mykola Semena (2017/2869(RSP))
P8_TA(2017)0382RC-B8-0545/2017

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo di associazione / zona di libero scambio globale e approfondita tra l'Unione europea e l'Ucraina,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina e la Crimea, sulla politica europea di vicinato e sul partenariato orientale, in particolare le risoluzioni del 21 gennaio 2016 sugli accordi di associazione / le zone di libero scambio globali e approfondite con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina(1), del 4 febbraio 2016 sulla situazione dei diritti umani in Crimea, in particolare dei tatari di Crimea(2), del 12 maggio 2016 sui tatari di Crimea(3) e del 16 marzo 2017 sui detenuti politici ucraini in Russia e la situazione in Crimea(4),

–  vista la relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani del 25 settembre 2017 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica autonoma di Crimea, temporaneamente occupata, e nella città di Sebastopoli (Ucraina),

–  viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 68/262, del 27 marzo 2014, sull'integrità territoriale dell'Ucraina, e n. 71/205, del 19 dicembre 2016, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli (Ucraina),

–  viste le decisioni del Consiglio che prevedono il mantenimento delle sanzioni imposte alla Federazione russa a seguito dell'annessione illegale della penisola di Crimea,

–  visto il diritto internazionale umanitario, in particolare le disposizioni concernenti i territori occupati nonché il trattamento e la protezione dei civili,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che esiste un numero significativo di relazioni attendibili, tra cui il documento più recente dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che dimostrano le crescenti violazioni dei diritti umani perpetrate in Crimea nei confronti di rappresentanti dei tatari di Crimea, giornalisti, collaboratori dei mezzi di comunicazione, blogger e persone comuni che contestano pubblicamente l'occupazione russa o che semplicemente tentano di documentare le atrocità commesse dalle autorità de facto;

B.  considerando che la relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani del 25 settembre 2017 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica autonoma di Crimea, temporaneamente occupata, e nella città di Sebastopoli (Ucraina), riporta che sono state constatate gravi violazioni dei diritti umani, quali detenzioni e arresti arbitrari, sparizioni forzate, maltrattamenti e tortura, e almeno un caso di esecuzione extragiudiziale;

C.  considerando che Ilmi Umerov, leader tataro di Crimea e vicepresidente del Mejlis, è stato condannato a un periodo di reclusione di due anni per aver espresso il proprio dissenso in merito all'annessione illegale della penisola di Crimea, in forza dell'articolo 280, paragrafo 1, del codice penale russo, concernente l'incitamento pubblico ad agire al fine di violare l'integrità territoriale della Russia;

D.  considerando che il 26 febbraio 2014 Akhtem Chiygoz, vicepresidente del Mejlis, è stato condannato a otto anni di reclusione con l'accusa di "organizzazione di agitazioni di massa";

E.  considerando che il giornalista Mykola Semena è stato condannato con sospensione in via condizionale a una pena detentiva di due anni e mezzo nonché al divieto di esercitare l'attività di giornalista per tre anni, sulla base dell'articolo 280, paragrafo 1, del codice penale russo, concernente l'incitamento pubblico ad agire al fine di violare l'integrità territoriale della Russia;

F.  considerando che le recenti decisioni giudiziarie dimostrano che è in corso una strumentalizzazione della magistratura, che viene utilizzata come arma politica per reprimere chi si oppone all'annessione della penisola di Crimea da parte della Russia;

G.  considerando che sono stati denunciati diversi casi di sequestri, sparizioni forzate nonché di ricorso alla tortura e trattamenti crudeli e degradanti nei centri di detenzione; che è stato fatto ricorso alla tortura per ottenere false prove di colpevolezza; che finora tali accuse non sono state oggetto di indagini adeguate;

H.  considerando che in Crimea sono stati eseguiti espropri su larga scala di proprietà pubbliche e private senza alcuna compensazione né alcun rispetto per le disposizioni del diritto internazionale umanitario volte a impedire la confisca o la demolizione di proprietà;

I.  considerando che in Crimea lo spazio di manovra della società civile è stato sensibilmente ridotto a seguito della chiusura forzata di alcuni organi di informazione, provocando ripercussioni sproporzionate sulla comunità tatara di Crimea, sul suo diritto all'informazione e sul suo diritto a conservare la propria cultura e la propria identità;

J.  considerando che l'annessione della Crimea da parte della Federazione russa è illegale e costituisce una violazione del diritto internazionale e degli accordi europei firmati sia dalla Federazione russa che dall'Ucraina, segnatamente la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki, il Memorandum di Budapest del 1994 e il Trattato di amicizia, cooperazione e partenariato tra la Federazione russa e l'Ucraina del 1997;

K.  considerando che, per tutto il periodo dell'annessione, la protezione della popolazione e dei cittadini di Crimea spetta alla Federazione russa, mediante le autorità de facto presenti nella regione;

1.  condanna la sentenza pronunciata nei confronti di Ilmi Umerov, leader tataro di Crimea e vicepresidente del Mejlis, di Akhtem Chiygoz, vicepresidente del Mejlis, e del giornalista Mykola Semena; chiede l'annullamento di tali condanne, il rilascio immediato e incondizionato di Ilmi Umerov e Akhtem Chiygoz così come il ritiro immediato e incondizionato di tutte le accuse a carico di Mykola Semena;

2.  condanna con fermezza le sentenze emesse nei confronti di leader della comunità tatara di Crimea e di altri oppositori dell'annessione russa, tra cui Uzair Abdullaev, Teymur Abdullaev, Zevri Abseutov, Rustem Abiltarov, Muslim Aliyev, Refat Alimov, Ali Asanov, Volodymyr Balukh, Enver Bekirov, Oleksiy Bessarabov, Hlib Shabliy, Oleksiy Chirniy, Mustafa Degermenji, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzheparov, Volodymyr Dudka, Pavlo Gryb, Rustem Ismailov, Mykola Karpyuk, Stanislav Klykh, Andriy Kolomiyets, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Kostenko, Emir-Usein Kuku, Sergey Litvinov, Enver Mamutov, Remzi Memethov, Yevhen Panov, Yuri Primov, Volodymyr Prisich, Ferat Sayfullayev, Eider Saledinov, Oleg Sentsov, Vadym Siruk, Oleksiy Stogniy, Redvan Suleymanov, Roman Sushchenko, Mykola Shiptur, Dmytro Shtyblikov, Viktor Shchur, Rustem Vaitov, Valentyn Vygovsky, Andriy Zakhtey e Ruslan Zeytullaev, avvenute a seguito di procedimenti giudiziari farseschi e sulla base di accuse opinabili; chiede la revoca delle decisioni giudiziarie adottate nei loro confronti e l'immediato rilascio delle persone detenute;

3.  condanna le politiche discriminatorie imposte dalle cosiddette autorità in particolare nei confronti della comunità autoctona dei tatari di Crimea, la violazione dei loro diritti di proprietà, le crescenti intimidazioni attuate nella vita politica, sociale ed economica di questa comunità e di tutti coloro che si oppongono all'annessione russa;

4.  ritiene che i diritti dei tatari di Crimea siano stati gravemente violati il 26 aprile 2016 con la messa al bando delle attività del Mejlis, dichiarato organizzazione estremistica, nonché con il divieto imposto ai leader dei tatari di Crimea di rientrare nella penisola; ribadisce con forza il suo appello per l'annullamento delle decisioni giudiziarie connesse e dei relativi effetti e per il rispetto dell'ordinanza della Corte internazionale di giustizia relativa a misure temporanee nei procedimenti avviato dall'Ucraina contro la Federazione russa, emessa il 19 aprile 2017, nella quale si conclude che la Federazione russa deve astenersi dal mantenere in vigore o dall'imporre limitazioni alla possibilità della comunità tatara di Crimea di preservare le proprie istituzioni rappresentative, compreso il Mejlis;

5.  ricorda che la realtà della repressione e l'applicazione di provvedimenti legislativi in materia di estremismo, terrorismo e separatismo hanno determinato un grave peggioramento della situazione dei diritti umani nella penisola di Crimea e la violazione diffusa della libertà di parola e di associazione; ricorda inoltre che l'imposizione forzata della cittadinanza russa è divenuta una prassi sistematica e che le libertà fondamentali non sono garantite nella penisola di Crimea; chiede l'abrogazione delle norme discriminatorie e sottolinea la necessità urgente di attribuire le responsabilità connesse alle violazioni dei diritti umani e agli abusi compiuti nella penisola;

6.  condanna fortemente la prassi generalizzata di trasferire le persone detenute in regioni remote della Russia, in quanto ciò ostacola gravemente i loro contatti con familiari e amici e la possibilità per le organizzazioni per i diritti umani di verificare il loro stato di salute; sottolinea che tale prassi costituisce una violazione della normativa russa vigente, in particolare dell'articolo 73 del codice penale, in base al quale la pena deve essere scontata nella regione in cui risiede il condannato o in cui è stata pronunciata la sentenza;

7.  invita il SEAE e la delegazione dell'UE in Russia a seguire da vicino i processi in corso e a prestare attenzione al trattamento delle persone detenute; esprime particolare preoccupazione per le segnalazioni concernenti il ricorso a trattamenti psichiatrici punitivi; si attende che la delegazione dell'UE, il SEAE e le ambasciate degli Stati membri monitorino attentamente tali procedimenti e si adoperino per entrare in contatto con le persone detenute prima dei processi a loro carico, così come durante e dopo gli stessi;

8.  invita la Corte europea dei diritti dell'uomo a prendere in considerazione tutte le domande di ricorso provenienti dalla Crimea con la massima priorità possibile, dal momento che il sistema giudiziario nazionale russo non può fornire e non fornisce mezzi di ricorso in questi casi;

9.  condanna la repressione dei mezzi di comunicazione indipendenti che rappresentano le comunità minoritarie ed esorta le autorità russe ad astenersi dal porre ostacoli giuridici e amministrativi alle loro attività;

10.  chiede che gli osservatori internazionali dei diritti umani, comprese le strutture specializzate delle Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, abbiano libero accesso alla penisola di Crimea al fine di indagare sulla situazione nella penisola e che siano istituiti meccanismi di monitoraggio indipendenti; appoggia le iniziative promosse dall'Ucraina al fine di affrontare tali questioni in seno al Consiglio dei diritti umani e all'Assemblea generale; invita il SEAE e il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani a prestare costante attenzione alla situazione dei diritti umani nella penisola di Crimea e a tenere informato il Parlamento;

11.  invita la Commissione a sostenere i progetti e gli scambi volti a migliorare i contatti interpersonali, nonché quelli che promuovono la costruzione della pace, la risoluzione dei conflitti, la riconciliazione e il dialogo interculturale, anche all'interno della Crimea; esorta ad evitare ostacoli burocratici e incoraggia approcci più flessibili che consentano un accesso più agevole alla penisola da parte degli osservatori internazionali, compresi i parlamentari, con il consenso di Kiev e senza che ciò sia interpretato come un riconoscimento dell'annessione;

12.  sottolinea che dovrebbero essere imposte misure restrittive nei confronti di tutte le persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, compresi i funzionari della Crimea e della Russia direttamente responsabili di aver accusato e condannato Akhtem Chiygoz, Mykola Semena e Ilmi Umerov, e che tali misure dovrebbero comprendere il congelamento dei beni presso le banche dell'UE e il divieto di viaggio; ribadisce il proprio sostegno alla decisione dell'UE di vietare le importazioni dalla Crimea e l'esportazione di determinati beni e tecnologie, nonché investimenti, scambi commerciali e servizi in Crimea;

13.  deplora la tragica situazione dei bambini della Crimea che crescono senza i loro padri, illegalmente privati della libertà in quanto prigionieri politici de facto, compresi quelli trasferiti in regioni remote della Federazione russa; ritiene che ciò costituisca una palese violazione dei diritti umani internazionali, dei diritti dei minori e degli obblighi internazionali che incombono alla Federazione russa, quali la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; invita le autorità russe e le autorità de facto della Crimea a consentire alle persone suddette di mantenere contatti regolari con i loro familiari, in particolare i minori;

14.  ricorda alle autorità russe che, in qualità di potenza occupante de facto che esercita un controllo effettivo sulla Crimea, sono pienamente responsabili della protezione dei cittadini della Crimea da misure giudiziarie o amministrative arbitrarie e, allo stesso titolo, sono vincolate dal diritto internazionale umanitario a garantire la tutela dei diritti umani nella penisola;

15.  sostiene la sovranità, l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale e ribadisce la sua condanna dell'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Federazione russa; sostiene la politica dell'UE e dei suoi Stati membri di non riconoscere l'annessione illegale della penisola di Crimea e di imporre misure restrittive al riguardo; esprime profonda preoccupazione per la militarizzazione su vasta scala in corso nella penisola di Crimea ad opera della Russia, che minaccia la sicurezza regionale e paneuropea;

16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, agli Stati membri, al Presidente dell'Ucraina, ai governi e ai parlamenti dell'Ucraina e della Federazione russa, alle assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, al Mejlis dei tatari di Crimea e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0018.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0043.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0218.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0087.


Situazione alle Maldive
PDF 172kWORD 51k
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2017 sulla situazione alle Maldive (2017/2870(RSP))
P8_TA(2017)0383RC-B8-0549/2017

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulle Maldive, segnatamente quelle del 16 settembre 2004(1), del 30 aprile 2015(2) e del 17 dicembre 2015(3),

–  visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), di cui le Maldive sono parte firmataria,

–  vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione e sul credo del 1981,

–  visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare gli articoli 2, 7 e 19,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989,

–  vista la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna,

–  vista la dichiarazione rilasciata dal Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, il 27 luglio 2017,

–  visto il resoconto di missione della 5a riunione interparlamentare UE–Maldive dell'8 e 9 febbraio 2016,

–  vista la dichiarazione sulla situazione alle Maldive rilasciata il 25 luglio 2017 dalla delegazione dell'UE alle Maldive, congiuntamente alle ambasciate degli Stati membri dell'UE nonché del Canada, della Norvegia, della Svizzera e degli Stati Uniti alle Maldive,

–  vista la dichiarazione, in data 14 marzo 2016, del portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), sulla condanna dell'ex presidente delle Maldive Mohamed Nasheed,

–  vista la dichiarazione del 3 agosto 2017 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Agnès Callamard, sull'"imminente" ripresa delle esecuzioni alle Maldive,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che l'UE intrattiene relazioni di lunga data con le Maldive e che centinaia di migliaia di turisti europei si recano ogni anno alle Maldive;

B.  considerando che la situazione dei diritti umani alle Maldive si è drammaticamente deteriorata dalle prime elezioni democratiche del paese nel 2008 e da quando il suo primo presidente democraticamente eletto, Mohamed Nasheed, è stato deposto nel 2012;

C.  considerando che le libertà politiche e civili sono state erose, i leader dell'opposizione sono stati arrestati arbitrariamente, i mezzi di comunicazione sono stati attaccati e che il crescente conservatorismo religioso è considerato la causa del declino della libertà e della tolleranza in ambito religioso, mentre il presidente Abdulla Yameen, ex capo del partito progressista delle Maldive, e il suo governo mirano a rafforzare il loro controllo sul potere;

D.  considerando che il 22 agosto 2017 le forze di sicurezza hanno imposto la chiusura del Parlamento (Majlis) in una manovra che i parlamentari dell'opposizione hanno descritto come un tentativo di bloccare una proposta volta a mettere sotto accusa il presidente del parlamento;

E.  considerando che membri del partito di opposizione, giornalisti indipendenti e difensori dei diritti umani segnalano un aumento delle minacce e degli attacchi da parte delle autorità, della polizia e dei gruppi estremisti;

F.  considerando che a marzo 2015 Mohamed Nasheed, il primo presidente delle Maldive democraticamente eletto, è stato condannato a 13 anni di detenzione per terrorismo; che degli 85 deputati al parlamento delle Maldive, 12 membri dell'opposizione sono attualmente sottoposti a processo, ad almeno tre è stato sequestrato il passaporto e almeno uno rimane detenuto arbitrariamente; che le prossime elezioni presidenziali sono previste per il 2018;

G.  considerando che sono state sollevate preoccupazioni in merito alla forte politicizzazione della magistratura delle Maldive, che negli anni ha abusato dei suoi poteri e ha agito nell'interesse del partito attualmente al governo e contro i politici all'opposizione; che il diritto a un equo processo non è ancora garantito e i principi in questione costituiscono elementi fondamentali dello Stato di diritto;

H.  considerando che il 9 agosto 2016 il parlamento delle Maldive ha approvato la legge sulla protezione della reputazione, il buon nome e la libertà di espressione, che impone una serie di restrizioni alla libertà di espressione e conferisce al governo il potere di revocare o sospendere le licenze di emittenti radiotelevisive, pubblicazioni, siti web e altre fonti di informazione;

I.  considerando che nel mese di agosto 2016 il presidente della Maldive ha ratificato una serie di emendamenti alla legge sulla libertà di riunione, restringendo le zone designate per le proteste legittime;

J.  considerando che la commissione interparlamentare dell'Unione sui diritti umani dei parlamentari ha indicato le Maldive come uno dei peggiori paesi al mondo per quanto riguarda gli attacchi contro i deputati all'opposizione, dato che questi sono regolarmente vittime di intimidazioni, arresti e detenzioni; che la libertà di espressione, la libertà dei mezzi di comunicazione, la libertà di associazione e il pluralismo democratico sono sempre più minacciati e che centinaia di manifestanti antigovernativi sono stati arrestati e incriminati; che vi sono sempre più elementi che dimostrano che le accuse penali mosse contro oppositori politici del presidente Yameen potrebbero essere state dettate da ragioni politiche;

K.  considerando che il presidente Yameen ha ripetutamente dichiarato la sua intenzione di ripristinare la pratica delle esecuzioni di Stato, ponendo fine a una moratoria di 60 anni; che nella regione Asia-Pacifico venti Stati hanno abolito la pena capitale e altri sette sono abolizionisti di fatto;

L.  considerando che almeno 20 persone sono attualmente condannate alla pena di morte nelle Maldive, di cui almeno cinque erano di età inferiore a 18 anni al momento del loro arresto; che la legge delle Maldive, in violazione del diritto internazionale, consente di condannare i minori a una pena di morte posticipata, da eseguire al compimento dei 18 anni; che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie ha esortato il governo delle Maldive a non riprendere le esecuzioni;

M.  considerando che in almeno tre casi, ovvero quelli di Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath e Mohamed Nabeel, la Corte suprema delle Maldive ha confermato le condanne a morte in seguito a processi che non hanno rispettato le norme riconosciute a livello internazionale; che i tre sono attualmente a rischio di un'esecuzione imminente;

N.  considerando che la commissione internazionale di giuristi ha recentemente condannato la sospensione di 56 avvocati delle Maldive, un terzo degli avvocati praticanti nel paese, i quali hanno tutti invocato riforme giudiziarie intese a garantire l'indipendenza della magistratura;

O.  considerando che si registrano preoccupazioni anche riguardo all'aumento del radicalismo islamico militante e al numero di giovani radicalizzati, uomini e donne, che si sarebbero schierati con l'IS/Daesh;

P.  considerando che il blogger Yameen Rasheed, apertamente critico nei confronti del governo, è stato assassinato il 23 aprile 2017; che il giornalista Ahmen Rilwan è scomparso dall'agosto 2014 e che si teme per la sua vita; che il blogger Ismail Rasheed è stato pugnalato e ferito nel 2012;

1.  esprime profondo rammarico per il deteriorarsi della situazione politica e dei diritti umani nelle Maldive e per il crescente autoritarismo del presidente Abdulla Yameen e del suo governo, il che ha creato un clima di paura e messo a repentaglio i progressi compiuti negli ultimi anni nel paese in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto, in particolare alla luce delle elezioni che si terranno nel 2018;

2.  condanna l'adozione, nel 2016, della legge sulla diffamazione e la libertà di espressione, che mira a reprimere la libertà di espressione, e le modifiche apportate nel 2016 alla legge sulla libertà di riunione che limitano il diritto di riunione; invita il governo delle Maldive ad allineare tutte le leggi nazionali con le norme internazionali sui diritti umani e ad abrogare o riformare le leggi citate;

3.  deplora la repressione ai danni degli oppositori politici nelle Maldive e invita il governo a far cadere tutte le accuse contro l'ex presidente Mohamed Nasheed e a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti coloro che sono detenuti per motivi politici, compreso Qasim Ibrahim, leader del partito Jumhoory; ricorda al governo i suoi obblighi internazionali riguardanti il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali conformemente al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che includono garanzie minime per un processo equo;

4.  invita la Corte suprema delle Maldive a revocare immediatamente la sospensione degli avvocati ancora oggetto di tale misura dei 56 avvocati sospesi nel settembre 2017; ribadisce il suo invito al governo a garantire la piena indipendenza e imparzialità del sistema giudiziario e garantire a tutti i cittadini il diritto a una giustizia equa e trasparente, libera da ingerenze politiche;

5.  ribadisce la ferma opposizione dell'UE nei confronti della pena di morte, in tutti i casi e senza eccezioni; chiede l'abolizione universale della pena capitale; condanna fermamente l'annuncio della reintroduzione della pena capitale nelle Maldive ed esorta il governo e il parlamento del paese a rispettare la moratoria, in vigore da oltre 60 anni, sulla pena di morte;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a esortare pubblicamente il presidente Yameen e il governo delle Maldive a rivedere tutti i casi nel braccio della morte, al fine di garantire che siano rispettati i diritti relativi a un equo processo riconosciuti a livello internazionale e tutelati costituzionalmente; invita il governo a revocare immediatamente tutte le condanne alla pena capitale nei confronti di minori e a vietare le esecuzioni di minori autori di reati;

7.  ritiene che l'unico modo per risolvere il deterioramento della situazione relativa alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà nelle Maldive sia quello di instaurare un dialogo autentico coinvolgendo tutti i partiti politici e altri leader della società civile;

8.  invita il governo delle Maldive a rispettare e sostenere pienamente il diritto a manifestare, la libertà di espressione, di associazione e riunione, nonché la libertà di coscienza e la libertà di religione e di credo, indipendentemente dalla religione maggioritaria;

9.  invita il governo delle Maldive a porre fine all'impunità delle milizie che hanno usato violenza contro le persone che promuovono la tolleranza religiosa, i manifestanti pacifici, i mezzi d'informazione critici e la società civile;

10.  condanna la chiusura forzata del Majlis delle Maldive e l'impossibilità di accedervi per i suoi membri, nonché le vessazioni, le intimidazioni e gli arresti ai danni di membri eletti del parlamento;

11.  condanna le continue intimidazioni e minacce nei confronti di giornalisti, blogger e difensori dei diritti umani nelle Maldive, l'arresto di giornalisti, le incursioni negli organi di informazione e la loro chiusura forzata;

12.  invita il governo a garantire un'indagine imparziale e indipendente sul decesso di Yameen Rasheed e sul rapimento di Ahmed Rilwan, al fine di individuare tutti i responsabili ed assicurarli alla giustizia;

13.  invita le autorità maldiviane a garantire che la commissione per i diritti umani delle Maldive, la commissione nazionale per l'integrità e le commissioni elettorali possano operare in modo indipendente e senza interferenze del governo; invita il governo delle Maldive a cooperare pienamente con i meccanismi dell'ONU per i diritti umani, tra cui le procedure speciali e l'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani;

14.  invita l'UE ad avvalersi pienamente di tutti gli strumenti a sua disposizione per promuovere il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici nelle Maldive, anche valutando l'introduzione di sanzioni mirate individuali e temporanee nei confronti di coloro che compromettono i diritti umani;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'OSCE/ODIHR, al Consiglio d'Europa nonché al governo delle Maldive.

(1) GU C 140 E del 9.6.2005, pag. 165.
(2) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 60.
(3) Testi approvati, P8_TA(2015)0464.


Cooperazione rafforzata: Procura europea ***
PDF 229kWORD 46k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 ottobre 2017 concernente il progetto di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))
P8_TA(2017)0384A8-0290/2017

(Procedura legislativa speciale – approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di regolamento del Consiglio (09941/2017),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0299/2017),

–  visto l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0290/2017),

1.  dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Sistemi carcerari e condizioni di detenzione
PDF 274kWORD 64k
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione (2015/2062(INI))
P8_TA(2017)0385A8-0251/2017

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4, 19, 47, 48 e 49,

–  visti la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (articolo 3 e articolo 8), i protocolli della CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la convenzione europea del 1987 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti nonché le relazioni del comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT),

–  visti la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articoli 3 e 5), il patto internazionale sui diritti civili e politici (articolo 7) e la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, adottata a New York il 20 novembre 1989,

–  visti i seguenti commenti generali del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia: n. 10 (2007) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, n. 13 (2011) sul diritto del fanciullo a essere protetto da ogni forma di violenza e n. 17 (2013) sul diritto del fanciullo al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative e a partecipare alla vita culturale ed artistica (articolo 31),

–  visti le regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti nonché le dichiarazioni e i principi adottati dall'Assemblea generale; le regole minime standard delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (regole di Pechino) adottate dall'Assemblea generale; le linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia adatta ai minori; le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in particolare la raccomandazione CM/Rec (2006)2 sulle regole penitenziarie europee, la raccomandazione CM/Rec (2006)13 sulla custodia cautelare, le condizioni in cui viene eseguita e l'attuazione di garanzie contro gli abusi, la raccomandazione (2008)11 sulle regole europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure, la raccomandazione CM/Rec (2010)1 sulle regole probatorie del Consiglio d'Europa, la raccomandazione CM/Rec (2017)3 sulle regole europee sulle sanzioni e sulle misure applicate nella Comunità, nonché le raccomandazioni adottate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

–  viste le sue risoluzioni del 18 gennaio 1996 sulle cattive condizioni di detenzione nelle carceri dell'Unione(1), del 17 dicembre 1998 sulle condizioni carcerarie nell'Unione europea: ristrutturazioni e pene(2), del 25 novembre 2009 su un programma pluriennale 2010-2014 in materia di libertà, sicurezza e giustizia (programma di Stoccolma)(3) e del 15 dicembre 2011 sulle condizioni detentive nell'UE(4),

–  vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri(5),

–  vista la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea(6) ("trasferimento di detenuti"),

–  vista la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale e alle pene sostitutive(7) ("sospensione condizionale e pene sostitutive"),

–  vista la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare(8) ("ordine di sorveglianza europea"),

–  vista la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali(9),

–  vista la relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea dal titolo "Detenzione per crimini e alternative: aspetti connessi ai diritti fondamentali nei trasferimenti transfrontalieri UE",

–  visto il Libro verde della Commissione del 14 giugno 2011 dal titolo "Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo – Libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione" (COM(2011)0327),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Pál Aranyosi e Robert Căldăraru,

–  visti la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche(10) e il manuale UNODC sulla gestione dei prigionieri estremisti violenti e la prevenzione della radicalizzazione nelle carceri(11),

–  vista la dichiarazione scritta 0006/2011, del 14 febbraio 2011, sulla violazione dei diritti fondamentali dei detenuti nell'Unione europea,

–  viste le convenzioni, le raccomandazioni e le risoluzioni del Consiglio d'Europa sulle questioni penitenziarie,

–  visto il Libro bianco del Consiglio d'Europa, del 28 settembre 2016, sul sovraffollamento delle carceri,

–  vista la raccomandazione CM/Rec (2012) 12 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri concernente i detenuti stranieri, adottata dal Comitato dei ministri il 10 ottobre 2012,

–  vista la raccomandazione CM/Rec (2012)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sul codice etico europeo del personale penitenziario, adottata dal Comitato dei ministri il 12 aprile 2012,

–  visto il Manuale del Consiglio d'Europa per i servizi carcerari e di libertà vigilata in materia di radicalizzazione ed estremismo violento,

–  visti gli studi dell'European Prison Observatory (EPO - Osservatorio europeo sulle prigioni): "Dalle pratiche nazionali agli orientamenti europei: interessanti iniziative in materia di della gestione delle carceri" (2013) e "Organi nazionali di monitoraggio delle condizioni detentive e standard europei" (2015),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0251/2017),

A.  considerando che nel 2014 era detenuto nelle prigioni UE oltre mezzo milione di persone, cifra comprendente le persone condannate che stanno scontando la pena definitiva e le persone accusate di un crimine che si trovano in detenzione cautelare;

B.  considerando che le condizioni di detenzione e la gestione carceraria rientrano nell'ambito di competenza degli Stati membri, ma che l'UE ha peraltro un ruolo necessario da svolgere in materia di salvaguardia dei diritti fondamentali dei detenuti e creazione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; che spetta all'UE promuovere lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri i quali sono esposti a problemi comuni che sollevano autentiche preoccupazioni in materia di sicurezza sul territorio europeo;

C.  considerando che la situazione delle carceri e le condizioni detentive a volte indegne e disumane esistenti in taluni Stati membri sono estremamente preoccupanti, come evidenziato da relazioni come quelle del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa;

D.  considerando che il sovraffollamento carcerario è un problema ricorrente nell'Unione, come riconosciuto da oltre un terzo degli Stati membri e dimostrato da relazioni quali l'ultima edizione delle statistiche penali annuali del Consiglio d'Europa (SPACE) pubblicata il 14 marzo 2017; che la Corte europea per i diritti dell'uomo ha considerato il sovraffollamento una violazione dell'articolo 3 della CEDU;

E.  considerando che il sovraffollamento ostacola l'estradizione o il trasferimento delle persone condannate, a causa delle preoccupazioni riguardanti le cattive condizioni di detenzione del paese ospite; che la situazione in taluni Stati membri sta continuando a peggiorare al punto da diventare insostenibile in alcune delle loro carceri;

F.  considerando che il sovraffollamento carcerario pregiudica gravemente la qualità delle condizioni di detenzione, può favorire la radicalizzazione, ha conseguenze negative sulla salute e il benessere di detenuti, è d'ostacolo alla riabilitazione sociale e contribuisce a un ambiente di lavoro insicuro e malsano per il personale penitenziario;

G.  considerando che, nella sentenza del 6 ottobre 2005 nella causa Hirst/Regno Unito, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito che il ritiro generalizzato e automatico del diritto di voto dei detenuti è incompatibile con la democrazia; che in Polonia, nel 2011, il 58,7 % dei detenuti aventi diritto di voto ha partecipato alle elezioni legislative;

H.  considerando che non vi è alcuna correlazione tra la severità delle pene e il calo del tasso di criminalità;

I.  considerando che la detenzione è una situazione particolarmente inadatta per alcune persone vulnerabili come i minori, gli anziani, le gestanti e le persone che soffrono di gravi malattie o invalidità mentali e fisiche; che tali persone richiedono un approccio individualizzato;

J.  considerando che l'articolo 37 della convenzione ONU sui diritti dell'infanzia prevede che la privazione della libertà dei minori deve "essere solo una misura di ultima istanza ed essere di durata quanto più breve possibile" e che essi devono essere "separati dagli adulti, a meno che sia nel loro interesse non farlo";

K.  considerando che, secondo i dati Eurostat, oltre il 20 % della popolazione carceraria complessiva nel 2014 era costituita da detenuti in carcerazione preventiva;

L.  considerando che la carcerazione preventiva dovrebbe essere impiegata solo come misura di ultima istanza; che nessun minore deve essere detenuto in una struttura in cui sia soggetto a influenze negative; che si dovrebbe sempre tenere conto delle esigenze specifiche della fase di sviluppo del minore;

M.  considerando che la reclusione, inclusa la carcerazione preventiva, dovrebbe essere utilizzata solo in casi legalmente giustificati di reati gravi e che occorrerebbe privilegiare l'applicazione di sanzioni in alternativa al carcere – come gli arresti domiciliari o altre misure - per quanto riguarda i detenuti che non presentano un grave rischio per la società, assicurando quindi loro la permanenza in un ambiente aperto o familiare, un migliore accesso a servizi sociali, cure e reinserimento;

N.  considerando che i minorenni autori di reato, in linea di principio, dovrebbero sempre avere il diritto di accedere ad alternative alla detenzione, indipendentemente dal reato commesso;

O.  considerando che, in base ai dati del Consiglio d'Europa per il 2015, in media i detenuti nelle carceri europee sono fino al 10,8 % stranieri, dato che nel 2014 era del 13,7 %, e che essi sono più spesso oggetto di detenzione cautelare per il presunto maggior rischio di fuga;

P.  considerando che il personale penitenziario svolge una funzione essenziale per conto della comunità e dovrebbe beneficiare di condizioni di impiego che si addicano alle rispettive qualifiche e tengano conto del carattere impegnativo di tale lavoro; che la natura complessa e delicata della loro attività, misure quali una migliore formazione iniziale e permanente del personale penitenziario, un incremento dei fondi dedicati, la condivisione delle migliori pratiche, condizioni di lavoro dignitose e sicure e un incremento dell'organico sono essenziali per garantire adeguate condizioni detentive in carcere; che una formazione permanente aiuterebbe il personale carcerario ad affrontare nuove ed emergenti sfide come la radicalizzazione in carcere;

Q.  considerando che un personale penitenziario motivato, dedicato e rispettato costituisce la condizione indispensabile per assicurare condizioni di detenzione umane e, quindi, per garantire il buon esito dei piani di detenzione volti a migliorare la gestione delle carceri, il successo del reinserimento dei detenuti nella società e la riduzione dei rischi di radicalizzazione e recidiva;

R.  considerando che l'autolesionismo e il comportamento violento dei detenuti è spesso causato dal sovraffollamento e da deplorevoli condizioni detentive; che un fattore aggiuntivo è costituito dal fatto che il personale non è idoneamente formato o qualificato; che in varie prigioni il livello di tensione genera condizioni di lavoro particolarmente difficili per il personale, il che ha provocato vari casi di astensione da lavoro negli Stati membri;

S.  considerando che un'amministrazione penitenziaria efficiente deve ottenere fondi e personale adeguati per svolgere la propria missione di sicurezza e riabilitazione;

T.  considerando che il divieto di torture, o altri trattamenti o pene disumani o degradanti è una norma universale, applicabile sia agli adulti che ai minori, e che qualsiasi violazione dei diritti fondamentali dei detenuti, che non derivi da restrizioni indispensabili alla privazione della libertà, pregiudica la dignità dell'uomo;

U.  considerando che il tasso di suicidi nelle carceri dell'UE è particolarmente allarmante;

V.  considerando che la radicalizzazione in varie carceri dell'UE è un fenomeno di grande preoccupazione che richiede un'attenzione particolare e deve essere affrontato con mezzi adeguati, sulla base del pieno rispetto dei diritti umani e degli obblighi internazionali; che i fattori inerenti all'ascesa di questo fenomeno possono includere condizioni inumane di detenzione e sovraffollamento, che possono incoraggiare l'influenza dei reclutatori verso un estremismo violento;

W.  considerando che l'Unione ha predisposto finanziamenti sulla base dell'Agenda europea sulla sicurezza al fine di far fronte alla radicalizzazione nelle carceri; che, alla luce del contesto di sicurezza in Europa, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare in via d'urgenza misure di prevenzione della radicalizzazione nelle carceri; che è fondamentale lo scambio di buone pratiche a livello europeo;

X.  considerando che alcuni dei sistemi e delle strutture carcerarie attuali e un considerevole numero di edifici attualmente utilizzati come carceri in diversi paesi europei risalgono al XIX secolo; che alcune di queste costruzioni non sono più adatte per essere utilizzate nel XXI secolo a causa delle condizioni deplorevoli che violano i diritti fondamentali dell'uomo;

Y.  considerando che dalla ricerca emerge che lo sviluppo di una democrazia rappresentativa e di un dialogo costruttivo all'interno delle carceri hanno avuto effetti positivi per i detenuti, il personale e la società nel suo complesso e contribuisce a migliorare i rapporti tra personale e detenuti;

1.  è preoccupato in merito alle condizioni detentive esistenti in taluni Stati membri e allo stato in cui si trovano diverse prigioni europee; esorta gli Stati membri a rispettare le regole in materia di detenzione derivanti dagli strumenti di diritto internazionale e dalle norme del Consiglio d'Europa; ricorda che la privazione della libertà non costituisce una privazione della dignità; invita gli Stati membri ad adottare i meccanismi indipendenti di controllo nelle carceri previsto dal protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura (OPCAT);

2.  esorta gli Stati membri a rafforzare i loro sistemi giudiziari e a investire nella formazione dei giudici;

3.  ribadisce che le condizioni detentive sono un elemento determinante per l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, come affermato dalla Corte di giustizia nelle cause Aranyosi e Căldăraru; ricorda l'importanza fondamentale del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze sancito dal trattato sull'Unione europea;

4.  deplora che il sovraffollamento carcerario sia assai diffuso nelle carceri europee; è allarmato per i nuovi livelli record di sovraffollamento in alcuni Stati membri; sottolinea che, secondo l'ultima edizione delle Statistiche penali annuali del Consiglio d'Europa del 14 marzo 2017, il numero di detenuti continua a superare il numero di posti disponibili in un terzo degli istituti penitenziari europei; esorta gli Stati membri ad attenersi alle raccomandazioni del Libro bianco del Consiglio d'Europa sul sovraffollamento delle carceri, del 28 settembre 2016, e alla Raccomandazione R(99) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 30 settembre 1999, concernente il sovraffollamento delle carceri e la crescita della popolazione carceraria;

5.  ricorda che gli Stati membri calcolano la capacità delle carceri e, di conseguenza, il tasso di sovraffollamento secondo parametri spaziali che differiscono radicalmente da uno Stato membro all'altro, il che rende difficile, se non addirittura impossibile, compiere raffronti a livello di Unione europea;

6.  deplora inoltre che in molti casi il sovraffollamento carcerario ha conseguenze drammatiche per la sicurezza del personale penitenziario e dei detenuti, ma anche a livello delle condizioni sanitarie, delle attività proposte, delle cure mediche e psicologiche nonché della riabilitazione e del monitoraggio dei detenuti; esorta gli Stati membri a istituire sistemi e banche dati per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni carcerarie dei detenuti e a garantire un'efficace distribuzione della loro popolazione carceraria;

7.  ritiene che l'aumento delle capacità delle prigioni non costituisca l'unica soluzione al sovraffollamento; sollecita tuttavia gli Stati membri a stanziare risorse adeguate per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle carceri onde privilegiare le piccole unità con alloggio per un numero limitato di prigionieri, assicurare condizioni di detenzione dignitose, creare spazi collettivi che soddisfino gli obiettivi della fornitura di attività e socializzazione, incoraggiare la riabilitazione e la reintegrazione nella società, sviluppare ulteriori strutture educative e garantire un ambiente più sicuro per i detenuti e il personale;

8.  ritiene che le regole carcerarie che sono differenziate in funzione dei detenuti e della loro pericolosità costituiscano una soluzione adeguata per prevenire la recidiva e agevolare il reinserimento nella società; ribadisce che le misure di reinserimento devono essere internalizzate ed essere avviate durante il periodo di detenzione; incoraggia gli Stati membri a tener conto del tipo di crimine commesso al momento di decidere come distribuire la popolazione carceraria, evitando il contatto fra detenuti condannati per crimini minori e a pene brevi e detenuti condannati a pene lunghe;

9.  esorta gli Stati membri a prevedere per i detenuti un programma bilanciato di attività in modo tale che questi ultimi possano trascorrere tante ore al giorno fuori dalla propria cella quante sono necessarie per un livello adeguato di interazione umana e sociale e ridurre frustrazione e violenza; sottolinea che la struttura prevista per i detenuti e, in particolare, le condizioni in cui questi dormono, devono rispettare la dignità umana e la vita privata e devono soddisfare i requisiti in termini di salute e igiene, tenendo debitamente conto delle condizioni climatiche e, soprattutto, della superficie utile, del volume di aria in metri cubi, dell'illuminazione, evitando elevati livelli sonori, del riscaldamento e della ventilazione; esorta tutti gli Stati membri ad adottare una definizione comune di "spazio minimo" da garantire a ciascun detenuto; ricorda che la Commissione ha recentemente evocato la possibilità di utilizzare fondi strutturali dell'Unione per gli Stati membri;

10.  invita gli Stati membri a prendere in considerazione il reclutamento di volontari, nell'ambito dell'esecuzione delle sanzioni, a sostegno del personale professionale al fine di creare collegamenti favorevoli al reinserimento degli individui nella società; ritiene che i compiti dei volontari dovrebbero essere nettamente distinti da quelli svolti dal personale di professione e dovrebbero rientrare nei limiti delle loro competenze;

11.  suggerisce agli Stati membri di istituire ispettorati per i luoghi di detenzione (come avviene in alcuni Stati membri), onde essere in grado di ispirarsi all'opera di organi indipendenti per valutare le condizioni di detenzione;

12.  è preoccupato per la crescente privatizzazione dei sistemi carcerari nell'UE e ricorda che la privatizzazione dei sistemi penali lascia spesso aperte numerose questioni riguardanti l'impatto sulle condizioni di detenzione e sul rispetto dei diritti fondamentali; deplora che siano stati effettuati pochissimi studi comparativi per valutare i costi e la qualità della gestione tra il settore pubblico e privato; sottolinea che i compiti fondamentali di direzione, sorveglianza e amministrazione dei tribunali devono restare di competenza dello Stato;

13.  ricorda che la detenzione cautelare deve rimanere una misura di ultima istanza, da utilizzare nei casi strettamente necessari e per il periodo di tempo più breve possibile secondo il codice di procedura penale nazionale; deplora che, in vari Stati membri, la prassi evidenzia un ricorso sistematico alla detenzione cautelare che, unitamente al degrado delle carceri, ma non solo, costituisce una violazione dei diritti fondamentali dei detenuti; ritiene che, per risolvere il problema relativo all'eccessivo utilizzo della carcerazione preventiva, siano necessarie soluzioni innovative, tra cui la modernizzazione delle procedure del codice penale e il rafforzamento della magistratura;

14.  ricorda che le regole penitenziarie europee, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, sottolineano che i detenuti dovrebbero essere in grado di partecipare alle elezioni, ai referendum e ad altri aspetti della vita pubblica, nella misura in cui il loro diritto a farlo non sia limitato dalla legislazione nazionale; ricorda che la partecipazione alle attività elettorali consente ai detenuti di tornare a essere membri attivi della società, aspetto che aiuta nel percorso di reinserimento; esorta gli Stati membri ad agevolare l'accesso pratico dei detenuti ai diritti elettorali, mediante misure quali l'allestimento di cabine elettorali all'interno delle carceri nei giorni delle elezioni;

15.  ribadisce che dovrebbe essere attuata una gestione efficiente a lungo termine dei sistemi penitenziari, riducendo il numero di detenuti mediante un uso più frequente di misure punitive non privative della libertà – come i lavori socialmente utili o il braccialetto elettronico – e riducendo al minimo il ricorso alla carcerazione preventiva;

16.  incoraggia gli Stati membri a garantire che, oltre all'aspetto punitivo della pena, si presti altresì attenzione allo sviluppo di competenze pratiche e alla riabilitazione dei detenuti onde consentire una migliore gestione della pena, il buon esito del reinserimento sociale e una riduzione della recidiva; ricorda che, rispetto alle misure alternative, la detenzione genera maggiori recidive in caso di pene brevi;

17.  incoraggia gli Stati membri ad attuare misure di ristrutturazione delle pene, in particolare per le pene più brevi, segnatamente attraverso il ricorso alla semilibertà, all'esecuzione della pena durante le ferie per evitare di perdere il posto di lavoro, ai lavori socialmente utili o attraverso un maggiore utilizzo degli arresti domiciliari e del braccialetto elettronico; ritiene, inoltre, che sia opportuno rafforzare l'individualizzazione della pena per consentirne una migliore esecuzione;

18.  ritiene che, affinché nuove misure non privative della libertà possano risultare efficaci, l'introduzione di queste ultime dovrebbe essere accompagnata da altre misure quali riforme penali, educative e sociali miranti a favorire il reinserimento e il contatto con la realtà socio-economica esterna; ritiene al riguardo che le amministrazioni penitenziarie dovrebbero stabilire solidi legami con le comunità locali, producendo documenti esplicativi ed evidenze statistiche per convincere l'opinione pubblica che le misure non privative della libertà sono necessarie per ridurre la recidiva e garantire la sicurezza a lungo termine nella nostra società; sottolinea a tal riguardo le buone pratiche esistenti nei paesi scandinavi;

19.  chiede alla Commissione di effettuare uno studio comparativo per analizzare le misure alternative degli Stati membri e sostenere la diffusione delle migliori pratiche nazionali;

20.  invita tutti gli Stati membri ad attuare misure rafforzate volte a monitorare i detenuti una volta usciti dal carcere qualora siano stati condannati per reati gravi; suggerisce di attuare misure di monitoraggio, dopo la scarcerazione, con la convocazione di un'udienza presieduta da un giudice, assistito da agenti per la libertà vigilata e il reinserimento, al fine di valutare il reinserimento nella società e il rischio di recidiva;

21.  sottolinea che la decisione quadro sulla sospensione condizionale e le pene sostitutive prevede meccanismi di riconoscimento reciproco applicabili alle misure utilizzate dagli Stati membri come le restrizioni di spostamento, lavori socialmente utili, restrizioni di comunicazione e misure di allontanamento e che la decisione quadro sull'ordine di sorveglianza europea prevede altrettanto per la detenzione cautelare;

22.  chiede agli Stati membri di attenersi alle raccomandazioni specifiche riguardanti le condizioni carcerarie per i detenuti vulnerabili; deplora che talvolta le persone che soffrono di una malattia mentale siano e rimangano incarcerate per il semplice fatto che mancano servizi adeguati all'esterno e ricorda che, secondo la Corte europea per i diritti dell'uomo, il trattamento inadeguato delle persone che soffrono di una malattia mentale può equivalere a una violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 2 della CEDU (diritto alla vita) nel caso di detenuti che si suicidano;

23.  deplora che in alcuni Stati membri non si tenga pienamente conto della situazione di vulnerabilità dei detenuti anziani e disabili; chiede agli Stati membri di garantire il rilascio dei detenuti anziani che diventano invalidi e di fornire ai detenuti disabili le infrastrutture necessarie;

24.  chiede agli Stati membri di intervenire contro qualsiasi forma di discriminazione nel trattamento dei prigionieri basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere e di garantire i diritti dei detenuti alla sessualità;

25.  sottolinea che le detenute hanno esigenze specifiche e devono avere accesso a servizi e controlli medici adeguati, nonché a idonee misure sanitarie; chiede agli Stati membri di attenersi alle raccomandazioni in vigore concernenti il trattamento delle donne detenute, evitando qualsiasi discriminazione di genere;

26.  ritiene essenziale prestare particolare attenzione alle esigenze delle gestanti in carcere, durante la gravidanza ma anche dopo il parto, fornendo spazi adeguati per l'allattamento al seno e assistenza infermieristica qualificata e specializzata; ritiene opportuno riflettere su modelli alternativi che tengano conto del benessere dei minori in carcere; sostiene che la separazione automatica della madre dalla prole è causa di forti disturbi emotivi per quest'ultima e può rappresentare una pena supplementare per la madre e la prole;

27.  esprime preoccupazione per l'elevato livello di suicidi in carcere; invita ciascuno Stato membro a elaborare a livello nazionale un piano d'azione per la prevenzione del suicidio in carcere;

28.  incoraggia gli Stati membri a garantire che i detenuti siano in grado di mantenere regolari contatti con la famiglia e gli amici, consentendo loro di scontare la pena in istituti vicini a casa e agevolando l'accesso alle visite, alle telefonate e utilizzando le comunicazioni elettroniche, fatti salvi l'autorizzazione del giudice e il monitoraggio dell'amministrazione carceraria, al fine di preservare i legami familiari; ricorda che la nozione di famiglia dovrebbe essere interpretata in senso lato onde includere le relazioni non ufficializzate; giudica importante garantire condizioni adeguate per mantenere tali legami;

29.  condanna la politica di dispersione penitenziaria applicata da alcuni Stati membri poiché si tratta di una pena aggiuntiva per le famiglie dei detenuti; sollecita l'attuazione di misure che consentano l'avvicinamento di tutti i detenuti lontani dal loro luogo di origine, a meno che l'autorità giudiziaria non decida altrimenti per motivi legalmente giustificati; sottolinea che, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, la detenzione di una persona in un carcere distante dalla famiglia tanto da rendere le visite dei familiari molto difficoltose o persino impossibili potrebbe equivalere a una violazione dell'articolo 8 CEDU (il diritto al rispetto della vita privata e familiare);

30.  ribadisce l'importanza di provvedere affinché i minori in carcere siano trattati in modo da tener conto del loro interesse superiore, segnatamente separandoli dagli adulti in qualsiasi momento, anche durante i trasferimenti di detenuti, e concedendo loro il diritto di restare in contatto con le famiglie, a meno che il tribunale non decida altrimenti; deplora che in alcuni Stati membri i minori autori di reato siano detenuti in strutture insieme agli adulti, e siano quindi esposti al rischio di abusi e violenze e siano privati dell'assistenza specifica di cui necessita tale gruppo vulnerabile; ricorda che la direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali sancisce la preferenza per il ricorso a misure alternative; invita gli Stati membri a istituire centri di assistenza per gli adolescenti;

31.  ricorda che i minori detenuti dovrebbero ricevere cure, protezione e tutta l'assistenza individuale necessaria, a livello sociale, educativo, professionale, psicologico, medico e fisico, di cui possono aver bisogno in considerazione di età, genere e personalità; incoraggia gli Stati membri a promuovere, per i minori più problematici, i centri educativi chiusi con assistenza pedo-psichiatrica anziché ricorrere alla reclusione; invita gli Stati membri a fornire un'assistenza particolare e una protezione speciale ai minori detenuti;

32.  invita gli Stati membri a fornire strutture educative adeguate per i giovani detenuti; constata che i minori detenuti devono avere accesso a programmi che li preparino in anticipo al rientro nella comunità, prestando assoluta attenzione ai minori per quanto riguarda le loro esigenze emotive e fisiche, i loro rapporti familiari, l'alloggio, l'istruzione, le possibilità di impiego e lo status socio-economico;

33.  incoraggia la Commissione a istituire gruppi di lavoro specifici costituiti da rappresentanti dei ministeri della Giustizia degli Stati membri e delle autorità nazionali, nonché dalle ONG che operano nel settore, al fine di facilitare lo scambio di migliori pratiche;

34.  sottolinea che i minori detenuti dovrebbero mantenere un contatto regolare e significativo con i genitori, con la famiglia e con gli amici mediante visite o tramite corrispondenza, salvo nel caso in cui siano necessarie restrizioni nell'interesse della giustizia e del minore; ricorda che le restrizioni a tale diritto non dovrebbero mai avere valore punitivo;

35.  invita la Commissione a promuovere politiche atte a superare le discriminazioni che potrebbero subire i figli di detenuti, nella prospettiva dell'integrazione sociale e della costruzione di una società equa e inclusiva;

36.  riconosce il diritto dei minori a restare in diretto contatto con il genitore detenuto, al contempo, ribadisce il diritto di quest'ultimo ad assolvere il compito di genitore; ritiene, a tal fine, che le carceri dovrebbero essere dotate di spazi idonei ai minori, dove essi siano sorvegliati da agenti penitenziari, assistenti sociali e volontari delle ONG con una formazione adeguata, che possono assistere i minori e le famiglie durante le visite in carcere;

37.  invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di elaborare un memorandum d'intesa a livello UE, al fine di garantire la salvaguardia del rapporto genitoriale con genitori detenuti e a consentire ai genitori di essere presenti nei momenti importanti dell'istruzione dei loro figli, tutelando così l'interesse del minore;

38.  sottolinea che le persone detenute in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza hanno maggiori difficoltà a restare in contatto con le proprie famiglie;

39.  chiede agli Stati membri di attenersi alle raccomandazioni in vigore concernenti il trattamento dei detenuti stranieri, fondate sul loro diritto a non essere discriminati, e in particolare a favorire l'intervento di mediatori culturali;

40.  invita gli Stati membri a utilizzare l'isolamento solo come ultima risorsa e qualora il prigioniero costituisca un pericolo per altri detenuti o per se stesso e a creare tutti i possibili meccanismi per prevenire abusi; invita gli Stati membri a cessare di applicare l'isolamento ai minori;

41.  invita gli Stati membri a contrastare in modo più efficace il fenomeno del traffico di sostanze illecite e stupefacenti nelle carceri;

42.  ricorda il principio del diritto universale alla salute e invita gli Stati membri a garantire l'accesso ad adeguate prestazioni sanitarie e ad opportune strutture mediche in carcere e a provvedere affinché i detenuti abbiano accesso all'assistenza sanitaria laddove necessario garantendo che per ogni carcere sia designato personale medico in numero sufficiente; esprime preoccupazione in merito alle difficoltà incontrate dai detenuti in diversi Stati nell'accesso a un medico o per ottenere sostegno psicologico;

43.  esorta gli Stati membri a garantire che i detenuti che soffrono di patologie gravi o croniche, compreso il cancro, ricevano le cure specifiche necessarie;

44.  invita gli Stati membri che non applicano già tali pratiche a prendere in considerazione l'adattamento delle pene dei prigionieri gravemente malati per motivi umanitari, fatta salva l'autorizzazione giudiziaria e tenendo conto del grado di pericolosità dei detenuti e del parere di un comitato di esperti;

45.  chiede agli Stati membri di lottare contro il crescente fenomeno della radicalizzazione in carcere, salvaguardando la libertà di religione ed evitando le discriminazioni in base ad un determinato credo; sottolinea che qualsiasi programma specifico dedicato a un determinato gruppo di detenuti, come coloro considerati "radicalizzati", deve rispettare gli stessi criteri in materia di diritti umani e gli stessi obblighi internazionali validi per gli altri detenuti; raccomanda che le amministrazioni carcerarie informino le autorità competenti in merito alla radicalizzazione degli individui;

46.  sottolinea che condizioni detentive inadeguate, il maltrattamento e il sovraffollamento carcerario possono rappresentare fattori che aumentano il rischio di radicalizzazione;

47.  ritiene che la radicalizzazione possa essere efficacemente affrontata, tra l'altro, migliorando l'individuazione dei primi segnali del fenomeno (ad esempio, formando personale e migliorando l'intelligence carceraria), migliorando i meccanismi per affrontare i comportamenti estremisti, sviluppando misure educative e sostenendo il dialogo e la comunicazione a livello interreligioso; ritiene che una migliore attività di tutoraggio, una maggiore assistenza psichiatrica e scambi con persone deradicalizzate siano essenziali nella lotta contro la radicalizzazione; ricorda che i giovani sono particolarmente vulnerabili alla propaganda condotta dalle organizzazioni terroristiche; incoraggia gli Stati membri a stabilire programmi di deradicalizzazione;

48.  ritiene che le attività di monitoraggio degli Stati membri dovrebbero includere la denuncia dei detenuti radicali più pericolosi alle autorità giudiziarie e/o alle autorità nazionali responsabili in materia di antiterrorismo;

49.  chiede agli Stati membri di promuovere lo scambio di buone pratiche allo scopo di prevenire e combattere la radicalizzazione nelle carceri e nei riformatori; ricorda che, nell'ambito dell'Agenda europea sulla sicurezza, l'UE ha predisposto finanziamenti per sostenere la formazione del personale penitenziario con l'obiettivo di contrastare la radicalizzazione nelle carceri; invita gli Stati membri a sfruttare appieno il Centro di eccellenza della Rete per la sensibilizzazione alla radicalizzazione (RAN) e, nello specifico, di condividere ulteriormente le conoscenze mediante il gruppo di lavoro Prison & Probation al suo interno;

50.  rileva che la differenziazione delle regole di detenzione per i detenuti considerati radicalizzati o che sono stati reclutati da organizzazioni terroristiche rappresenta una possibile misura per contenere la radicalizzazione nelle prigioni; avverte, tuttavia, che eventuali misure di tal genere dovrebbero essere imposte solamente caso per caso e sulla base di una decisione giudiziaria, nonché sottoposte al controllo delle autorità giudiziarie competenti;

51.  sottolinea che il personale carcerario svolge un lavoro estremamente impegnativo per conto della comunità e, pertanto, dovrebbe beneficiare di una remunerazione adeguata e di condizioni di lavoro dignitose, inclusa una consulenza psicologica gratuita e un'assistenza telefonica dedicata volta a fornire supporto al personale confrontato con problemi che potrebbero comprometterne il lavoro;

52.  ricorda che il riconoscimento sociale e la formazione sistematica del personale penitenziario sono essenziali per garantire sicure e adeguate condizioni detentive in carcere; incoraggia gli Stati membri a condividere le informazioni e ad applicare le buone pratiche, nonché ad adottare un codice di condotta ed etico per il proprio personale penitenziario; chiede a tal fine la convocazione degli Stati generali dell'amministrazione penitenziaria, che dovrebbero includere i rappresentanti del personale penitenziario;

53.  ricorda il ruolo fondamentale del dialogo sociale con il personale penitenziario nonché il coinvolgimento di quest'ultimo mediante informazioni e consultazioni, in particolare nel momento in cui vengono delineati nuovi concetti volti a migliorare i sistemi e le condizioni carcerarie, tra cui quelli finalizzati a contenere le minacce di radicalizzazione;

54.  invita gli Stati membri a garantire un dialogo regolare tra i detenuti e il personale penitenziario, in quanto buone relazioni professionali tra personale e detenuti costituiscono un elemento essenziale della sicurezza dinamica, a fini di riduzione di potenziali incidenti o di ripristino dell'ordine mediante un processo di dialogo;

55.  invita gli Stati membri a incoraggiare i direttori delle carceri ad adoperarsi a favore dello sviluppo di consigli carcerari in tutte le strutture;

56.  invita la Commissione ad avviare un forum europeo sulle condizioni carcerarie allo scopo di incoraggiare lo scambio di migliori pratiche tra esperti e professionisti in tutti gli Stati membri;

57.  chiede alla Commissione e alle istituzioni UE di adottare le misure necessarie nel loro settore di competenza per garantire il rispetto e la protezione dei diritti fondamentali dei detenuti, e in particolare delle persone vulnerabili, dei minori, delle persone che soffrono di una malattia mentale, dei disabili e delle donne, compresa l'adozione delle norme comuni europee di detenzione nell'insieme degli Stati membri;

58.  invita la Commissione a monitorare e raccogliere informazioni e statistiche sulle condizioni di detenzione in tutti gli Stati membri e sui casi di violazione dei diritti fondamentali dei detenuti, sulla base del rispetto del principio di sussidiarietà; invita gli Stati membri ad accordare ai deputati al Parlamento europeo il diritto di accedere alle prigioni e ai centri di detenzione senza incontrare ostacoli;

59.  chiede agli Stati membri di adottare una carta europea delle carceri, conformemente alla raccomandazione 1656/2004 del Consiglio d'Europa del 27 aprile 2004;

60.  chiede agli Stati membri di promuovere politiche volte al reinserimento dei detenuti nella vita civile, in particolare politiche volte a rimuovere le barriere strutturali che ostacolano il reinserimento degli ex detenuti nella società, e di mettere in atto politiche di controllo e ristrutturazione delle pene; ricorda che la recidiva è meno frequente quando i detenuti passano in modo graduale dalla vita in carcere a quella fuori dal carcere;

61.  ritiene che una visione dei sistemi giudiziari penali basata sul recupero e sulla protezione implichi automaticamente un maggior rispetto della dignità umana dell'individuo, poiché mira alla protezione della società e alla riabilitazione della persona facilitando maggiormente il conseguimento degli scopi rieducativi della pena, il buon esito del reinserimento sociale e la riduzione della recidiva; deplora che lo sviluppo di pratiche riparatorie e di mediazione rispetto all'utilizzo di procedure disciplinari sia quasi completamente assente nella maggior parte degli Stati membri; incoraggia gli Stati membri a privilegiare politiche e legislazioni finalizzate a una giustizia riparatoria e di mediazione che utilizzi strumenti sociali, economici e culturali anziché meramente punitivi;

62.  sottolinea l'importanza di fornire accesso all'istruzione e alla formazione professionale per i detenuti; incoraggia gli Stati membri a offrire a tutti i detenuti utili attività quali la formazione scolastica o opportunità di lavoro conformi alle norme internazionali, con l'obiettivo di risocializzare i reclusi e fornire strumenti che consentano loro di condurre una vita priva di criminalità dopo il periodo in carcere; incoraggia gli Stati membri a garantire che i detenuti lavorino, studino per una qualifica o frequentino un corso di formazione durante la detenzione, in modo da gestire meglio il loro tempo e preparare il loro reintegro nella società; reputa indispensabile che i minori abbiano accesso all'istruzione e alla formazione professionale;

63.  incoraggia gli Stati membri a mettere a punto strumenti per sostenere il reinserimento dei detenuti nella vita lavorativa al fine di individuare le opportunità di lavoro rispetto alle esigenze del territorio, organizzare e sorvegliare la formazione e il lavoro nella maniera più personalizzata possibile e dialogare costantemente con i rappresentanti dei datori di lavoro; esorta gli Stati membri a istituire sistemi di formazione volti a incoraggiare i datori di lavoro e le società private a offrire ai detenuti una formazione professionale con l'obiettivo di offrire loro un lavoro al termine del periodo di detenzione; incoraggia gli Stati membri a creare incentivi, di tipo sia finanziario che fiscale, per i datori di lavoro che intendano assumere detenuti o a incoraggiare gli ex detenuti a creare un'attività imprenditoriale propria; incoraggia inoltre gli Stati membri a stabilire punti di contatto per i detenuti rilasciati che offrano informazioni e sostegno per le attività di ricerca del lavoro nonché di apprendimento a distanza obbligatorio e rigorosamente sorvegliato;

64.  ricorda che il Fondo sociale europeo è uno strumento finanziario dell'Unione volto a migliorare le prospettive di lavoro per milioni di europei, in particolare coloro che hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro, tra cui i detenuti e gli ex autori di reati; accoglie con favore la creazione di progetti che aiutino i detenuti a reinserirsi nella società e nel mercato del lavoro una volta scontata la pena;

65.  evidenzia che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa da parte di un detenuto dovrebbe essere considerato una forma di pena e deve essere contrastato qualsiasi potenziale abuso; sottolinea che le opportunità di lavoro offerte ai detenuti dovrebbero riferirsi agli standard e alle tecniche di lavoro attuali e dovrebbero essere organizzate nell'ambito di sistemi di gestione e processi di produzione moderni; chiede agli Stati membri che il lavoro nelle carceri sia meglio retribuito di quanto non lo sia attualmente; invita la Commissione a effettuare uno studio comparativo sui salari dei detenuti negli Stati membri, con l'obiettivo di individuare livelli di retribuzione equi e sostenibili che consentano a ogni detenuto di lavorare;

66.  incoraggia gli Stati membri a condividere le migliori pratiche relative ai programmi di educazione, riabilitazione e reinserimento, in particolare al fine di migliorare il reinserimento dopo aver lasciato il carcere e contribuire a prevenire le recidive e l'ulteriore radicalizzazione;

67.  invita le istituzioni dell'UE a sostenere, sul piano tecnico ed economico, per quanto possibile, il miglioramento delle condizioni e dei sistemi carcerari, in particolare negli Stati membri che sono confrontati con gravi difficoltà finanziarie;

68.  invita la Commissione a pubblicare relazioni dettagliate sulla situazione nelle carceri in Europa ogni cinque anni dall'approvazione della presente relazione di iniziativa, inclusa un'analisi approfondita sul livello di istruzione e formazione fornite ai detenuti e una valutazione dei risultati (compresi i tassi di recidiva) conseguiti applicando misure alternative alla detenzione;

69.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al commissario ai diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa nonché al comitato europeo per la prevenzione della tortura.

(1) GU C 32 del 5.2.1996, pag. 102.
(2) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 299.
(3) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.
(4) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 82.
(5) GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
(6) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.
(7) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102.
(8) GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20.
(9) GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1.
(10) Testi approvati, P8_TA(2015)0410.
(11) www.unodc.org/documents/brussels/News/2016.10_Handbook_on_VEPs.pdf

Note legali - Informativa sulla privacy