Indice 
Testi approvati
Giovedì 26 ottobre 2017 - Strasburgo
Applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale
 Quadro per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate ***I
 Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ***I
 Lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE
 Politiche economiche della zona euro
 Mandato a negoziare per i negoziati commerciali con l'Australia
 Mandato a negoziare per i negoziati commerciali con la Nuova Zelanda
 Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2015

Applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sull'applicazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale, o "direttiva ELD") (2016/2251(INI))
P8_TA(2017)0414A8-0297/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (di seguito ELD)(1),

–  vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale (COM(2016)0204),

–  visti gli articoli 4 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio(2),

–  vista la modifica della direttiva sulla responsabilità ambientale attraverso la direttiva 2006/21/CE(3) relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, la direttiva 2009/31/CE(4) relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, e la direttiva 2013/30/UE(5) sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione REFIT della direttiva sulla responsabilità ambientale (SWD(2016)0121), che accompagna la relazione della Commissione (COM(2016)0204),

–  vista la nota del Servizio di Ricerca del Parlamento europeo del 6 giugno 2016 dal titolo: "The implementation of the Environmental Liability Directive: a survey of the assessment process carried out by the Commission"(6),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'ambiente la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0297/2017),

A.  considerando che, conformemente all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire obiettivi quali protezione della salute umana, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, promozione dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

B.  considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE afferma che la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga";

C.  considerando che l'articolo 11 TFUE stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile;

D.  considerando che l'articolo 192 TFUE affida al Parlamento europeo e al Consiglio il compito di individuare le azioni da avviare al fine del raggiungimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia ambientale(7);

E.  considerando che la Carta dei diritti fondamentali sostiene che un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile;

F.  considerando che una strategia ambientale coordinata a livello dell'Unione crea sinergie e garantisce la coerenza tra le politiche dell'Unione;

G.  considerando che l'attuale ambito della ELD riguarda esclusivamente i danni ambientali alla biodiversità (specie e habitat naturali protetti), all'acqua e al terreno, provocati dagli operatori;

H.  considerando che per coprire la responsabilità per danno ambientale si è sviluppato spontaneamente un mercato di garanzie finanziare che tuttavia potrebbe essere insufficiente a coprire casi particolari, ad esempio per le piccole e medie imprese oppure per tipi particolari di operazioni (piattaforme offshore, nucleare, ecc.);

I.  considerando che tra le cause principali della disomogenea applicazione della ELD sono da individuare la difficoltà nello stimare quando il danno a una risorsa naturale eccede la soglia prevista e la mancanza di una procedura per esaminare commenti o osservazioni da parte delle ONG ambientaliste e le altre associazioni interessate in molti Stati membri;

J.  considerando che in molti Stati membri sussiste un'insufficiente conoscenza dettagliata, a volte nulla, della ELD da parte di molti soggetti interessati (NGO ambientaliste, compagnie assicurative, operatori e soprattutto autorità competenti), anche per la mancanza di documenti di orientamento che possano aiutare il recepimento legislativo;

K.  considerando che molti Stati membri hanno compiuto progressi verso l'effettivo conseguimento degli obiettivi principali di prevenzione e riparazione dei danni ambientali; che, tuttavia, in alcuni Stati membri l'attuazione della ELD resta insufficiente;

L.  considerando che le nuove scoperte scientifiche dimostrano che l'inquinamento da attività industriali può agire tanto sull'ambiente quanto sull'uomo in modi fino ad oggi insospettati e che ciò mette a rischio la salute umana, la sostenibilità e gli equilibri dei processi biologici e bioevolutivi;

1.  riconosce l'importanza di studi e relazioni della Commissione concernenti la valutazione dell'attuazione della ELD e del suo impatto sugli Stati membri, nonché delle sue raccomandazioni per un'attuazione efficace e coerente della direttiva, dando la priorità all'armonizzazione delle soluzioni e delle pratiche nazionali nell'ambito di una più ampia responsabilità giuridica; accoglie con favore in tale contesto l'elaborazione del programma di lavoro pluriennale di cui alla direttiva ELD per il periodo 2017-2020;

2.  osserva con preoccupazione che i risultati di tali relazioni evidenziano un quadro allarmante circa l'effettiva attuazione della ELD, sottolineando come tale direttiva sia stata recepita in maniera disomogenea e superficiale da molti Stati membri;

Stato di attuazione della ELD

3.  constata che diversi Stati membri non hanno rispettato il termine di recepimento della ELD e solo a partire dalla metà del 2010 essa è stata recepita da tutti i 27 Stati membri;

4.  ritiene che, in considerazione dei poteri discrezionali concessi nella ELD e della significativa mancanza di chiarezza e di uniformità nell'applicazione dei concetti principali, nonché delle capacità e competenze non sufficientemente sviluppate, il recepimento della direttiva nei sistemi nazionali in materia di responsabilità non si sia tradotto in una parità di condizioni e che, come confermato dalla relazione della Commissione, sia attualmente del tutto eterogeneo sia in termini giuridici sia pratici, con grande variabilità nel numero di casi tra gli Stati membri; è pertanto del parere che occorrano ulteriori sforzi per consentire una parificazione normativa a livello europeo;

5.  constata che questa mancanza di omogeneità è dovuta anche alla genericità della ELD, che è stata elaborata secondo il modello della direttiva quadro;

6.  deplora che, nonostante l'azione intrapresa dalla Commissione in relazione ai ritardi di recepimento e alle questioni relative alla non conformità e nonostante l'estrema flessibilità accordata dalla ELD, sette Stati membri debbano ancora risolvere alcuni problemi di non conformità;

7.  rileva che le disparità nella segnalazione, da parte degli Stati membri, dei casi di danno ambientale che hanno determinato l'applicazione della ELD(8) possono essere spiegate con l'applicazione della loro normativa nazionale in luogo della ELD;

Limiti di efficacia della ELD

8.  osserva che l'efficacia della ELD varia in modo significativo nei differenti Stati membri;

9.  evidenzia che la differente interpretazione e applicazione della "soglia di rilevanza" per il danno ambientale costituisce uno dei principali ostacoli ad una effettiva ed uniforme applicazione della ELD, e che i dati precisi in merito ai costi amministrativi per le autorità pubbliche, comprese informazioni sull'applicazione della riparazione complementare e compensativa, sono limitati e piuttosto divergenti, mentre per le imprese non sono affatto disponibili;

10.  deplora il fatto che nella ELD gli incidenti vengano definiti "gravi" solo in presenza di decessi o lesioni gravi alle persone, senza un riferimento alle conseguenze per l'ambiente; sottolinea che un incidente può avere un grave impatto sull'ambiente anche in assenza di decessi o lesioni gravi alle persone, in virtù della sua entità o perché colpisce, ad esempio, zone protette, specie protette o habitat particolarmente vulnerabili;

11.  deplora che vi siano attività con potenziali effetti negativi per la biodiversità e l'ambiente, come il trasporto di sostanze pericolose mediante condotte e l'attività mineraria, nonché l'introduzione di specie esotiche invasive, che attualmente non rientrano nell'obbligo della responsabilità oggettiva; rileva, in particolare, che per il danno alla biodiversità, le attività elencate all'allegato III non sono sufficienti a coprire i settori che potrebbero dar luogo a danni;

12.  ritiene che il quadro per la responsabilità ambientale, di cui all'articolo 1, debba essere ampliato al fine di includere il risanamento ambientale e il ripristino della condizione ecologica originaria al termine dei lavori, anche qualora il danno ambientale sia causato da attività o emissioni espressamente autorizzate dalle autorità competenti;

13.  sottolinea che tutti i portatori d'interesse hanno segnalato problemi in merito alla difficoltà di fare valere la responsabilità oggettiva per attività pericolose di cui all'allegato III della ELD, nei confronti di terzi aventi causa dal responsabile(9);

14.  rammenta le esperienze maturate nell'attuazione delle attuali garanzie finanziarie, che hanno messo in luce problematiche nel garantire gli operatori abbiano un'effettiva copertura per gli obblighi finanziari nel caso in cui siano responsabili per danni ambientali, e manifesta preoccupazione per i casi in cui gli operatori non sono stati in grado di sostenere i costi di risanamento ambientale;

15.  sottolinea che persistono problemi in merito all'applicazione della direttiva a incidenti su vasta scala, soprattutto quando non è possibile individuare l'inquinatore responsabile e/o l'inquinatore diventa insolvente o fallisce;

16.  osserva che i costi dei danni ambientali per gli operatori responsabili possono essere ridotti attraverso l'uso di strumenti di garanzia finanziaria (che coprono l'assicurazione e gli strumenti alternativi, come garanzie bancarie, obbligazioni, fondi o titoli); considera che nell'ambito del mercato delle garanzie finanziarie per la ELD la domanda è scarsa a causa del numero limitato di casi rilevati, della mancanza di chiarezza per quanto riguarda alcuni concetti della direttiva e della lentezza con cui i modelli assicurativi tendono ad emergere in molti Stati membri, a seconda del livello di maturità del mercato relativo a tali strumenti;

17.  osserva che la possibilità di migliorare l'offerta di garanzie finanziarie è frenato dalla scarsità e contraddittorietà dei dati riguardanti i casi di ELD in possesso dell'UE;

18.  incoraggia gli Stati membri ad adottare misure per accelerare lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di garanzia finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti;

19.  richiama l'attenzione sullo studio di fattibilità condotto dalla Commissione su uno strumento, esteso a tutta l'UE, di condivisione del rischio di disastri industriali(10) e sottolinea la necessità di eseguire un'ulteriore analisi e uno studio di fattibilità più approfondito sulle questioni chiave in ambito giuridico e finanziario;

20.  rileva con favore che, per quanto riguarda l'applicazione della ELD in relazione alle specie e agli habitat naturali protetti, metà degli Stati membri adottano un ambito di applicazione più esteso (Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito);

21.  ritiene che tra le varie cause di insufficiente armonizzazione della ELD vi sia anche la mancata previsione di una procedura amministrativa standard da applicare per comunicare all'autorità competente la minaccia imminente di un danno ambientale o il danno ambientale effettivo; deplora, pertanto, che non vi sia alcun obbligo di pubblicare tali comunicazioni o informazioni su come sono stati gestiti i casi; osserva che alcuni Stati membri hanno riscontrato tale limite nella loro legislazione nazionale e hanno provveduto quindi a istituire banche dati per comunicazioni/incidenti/casi; sottolinea, tuttavia, che la pratica varia ampiamente da uno Stato membro all'altro ed è piuttosto limitata;

22.  sottolinea che i regimi di compensazione devono essere in grado di far fronte alle richieste di risarcimento transfrontaliere in modo efficace e rapido, entro un termine ragionevole e senza discriminazioni tra i richiedenti di diversi paesi dello Spazio economico europeo; raccomanda che tali regimi coprano i danni primari e secondari causati in tutte le zone coinvolte, tenendo presente che gli incidenti interessano aree più estese e possono avere conseguenze sul lungo periodo; sottolinea la necessità, soprattutto per i paesi confinanti che non appartengono allo Spazio economico europeo, di rispettare il diritto internazionale in materia di protezione e responsabilità ambientale;

23.  ribadisce che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della ELD, la direttiva si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori; rammenta altresì che il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) aveva già stabilito, nella sua relazione del 2013, un rigoroso nesso causale tra le emissioni di gas e i danni relativi ai cambiamenti climatici e all'ambiente(11);

Suggerimenti per una migliore armonizzazione della ELD

24.  chiede di rivedere quanto prima la ELD e di rivedere la definizione di "danno ambientale" contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, soprattutto in relazione ai criteri per la determinazione degli effetti negativi significativi sulle specie e gli habitat protetti (allegato I), nonché in relazione al rischio di danno alle acque e al terreno, in modo che sia efficace, omogenea e funzionale alla veloce evoluzione dei fattori inquinanti derivanti dalle attività industriali;

25.  chiede alla Commissione di definire e di specificare in modo adeguato il concetto di "soglia di rilevanza" e di valutare soglie massime differenziate di responsabilità per le attività, al fine di rendere omogenea ed unitaria l'applicazione della ELD in tutti gli Stati membri;

26.  invita la Commissione a fornire un'interpretazione chiara e coerente relativamente alla designazione geografica stabilita nella ELD per quanto concerne lo "stato di conservazione favorevole" (territorio dell'UE, territorio nazionale, area naturale); rileva, a tale riguardo, che sarebbe necessario un approccio corrispondente ai siti per garantire un'attuazione corretta ed efficace;

27.  chiede alla Commissione di individuare le norme necessarie per determinare in modo chiaro e indiscutibile i casi in cui la ELD trova applicazione e quando invece debba applicarsi la norma nazionale, nel caso questa sia più stringente;

28.  osserva che l'inquinamento dell'aria nuoce alla salute umana e all'ambiente e che, secondo Eurostat, l'inquinamento prodotto dal biossido di azoto e dal particolato comporta gravi rischi per la salute; invita in tale contesto a includere gli "ecosistemi" nella definizione di "danno ambientale" e di "risorse naturali" all'articolo 2; invita altresì la Commissione a considerare possibilità di estendere l'ambito della ELD e introdurre la responsabilità per danni causati alla salute umana e all'ambiente, incluso il danno provocato all'aria(12);

29.  invita la Commissione a introdurre una garanzia finanziaria obbligatoria, ad esempio un'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità ambientale per gli operatori e ad elaborare una metodologia armonizzata dell'UE per il calcolo dei massimali di responsabilità, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna attività e della sua area circostante; invita inoltre la Commissione a valutare la possibilità di creare un fondo europeo per la tutela dell'ambiente dai danni causati dall'attività industriale disciplinata dalla ELD(13), fermo restando il principio "chi inquina paga", per il rischio di insolvenza e solo nei casi in cui vengano meno i mercati di garanzia finanziaria; ritiene che ciò dovrebbe applicarsi anche in caso di incidenti su vasta scala, quando è impossibile risalire all'operatore responsabile del danno;

30.  chiede che ogni operatore che tragga benefici dallo svolgimento di attività sia anche responsabile degli eventuali danni ambientali o dell'inquinamento causati da tali attività;

31.  è del parere che, alla luce della rilevanza e delle potenziali conseguenze dei disastri correlati alle attività industriali nonché dei rischi per la salute umana, l'ambiente naturale e la proprietà, sia necessario aggiungere ulteriori salvaguardie in modo da garantire ai cittadini europei un sistema solido e sicuro di prevenzione e gestione delle catastrofi, basato sulla condivisione del rischio, su una maggiore responsabilità degli operatori industriali e sul principio "chi inquina paga"; invita a valutare se sia necessario includere nella ELD un regime di responsabilità civile per danni causati alla salute umana e all'ambiente(14);

32.  chiede l'adozione di un sistema di responsabilità secondaria dei terzi aventi causa dal responsabile;

33.  raccomanda che sia resa obbligatoria la possibilità di chiedere la responsabilità sussidiaria dello Stato al fine di garantire un'applicazione efficace e proattiva della normativa;

34.  chiede inoltre di eliminare la possibilità di concedere l'esonero della responsabilità basato sul possesso di un'autorizzazione oppure sullo stato delle conoscenze scientifiche al momento in cui è stato causato il danno, al fine di creare parità di condizioni, promuovere il principio "chi inquina paga", nonché migliorare l'efficacia della normativa;

35.  invita la Commissione a presentare senza ulteriore indugio una proposta sulle ispezioni ambientali a livello europeo;

36.  ritiene che, nel quadro di una revisione della direttiva ELD, dovrebbe costituire una priorità estendere la responsabilità oggettiva alle attività non comprese nell'allegato III per qualsiasi danno ambientale con effetti negativi, in modo da migliorare l'efficacia della legislazione nell'attuazione del principio "chi inquina paga" e fornire un incentivo agli operatori a intraprendere un'adeguata gestione del rischio per le loro attività; invita in tale contesto la Commissione ad istituire un registro degli operatori che svolgono attività pericolose ed un sistema di monitoraggio finanziario che garantisca la solvibilità degli stessi;

37.  invita la Commissione a garantire l'applicazione della direttiva ELD al danno ambientale causato da qualsiasi attività professionale e ad assicurare la responsabilità oggettiva del produttore;

38.  chiede la creazione di una banca dati europea pubblica dei casi di danno ambientale disciplinati dalla ELD, sul modello, ad esempio, del sistema irlandese che prevede un sistema di segnalazione online per la notifica di casi di danno ambientale, al fine di rafforzare la fiducia nel sistema ELD e migliorarne l'attuazione; è del parere che la creazione di tale banca dati pubblica permetterebbe di sensibilizzare maggiormente i soggetti interessati, gli operatori e i cittadini in merito all'esistenza del regime ELD e alla sua applicazione, contribuendo così a una migliore prevenzione e riparazione dei danni ambientali;

39.  raccomanda che, per essere facilmente accessibili ed efficaci, le banche dati pubbliche di casi ELD dovrebbero essere istituite secondo i seguenti criteri:

   dovrebbero essere disponibili on line e ulteriori informazioni relative ai casi dovrebbero essere fornite su richiesta;
   ciascun paese dovrebbe disporre di una banca dati centralizzata anziché banche dati separate per ogni regione;
   le comunicazioni relative a nuovi incidenti dovrebbero essere pubblicate immediatamente on line;
   ogni caso registrato nella banca dati dovrebbe comprendere informazioni sul nome dell'inquinatore, la natura e la portata del danno causato, le misure di prevenzione/riparazione adottate o da adottare e le procedure intraprese da e/o con le autorità;

40.  chiede l'ampliamento delle categorie di attività pericolose previste nell'allegato III al fine di ricomprendere tutte le attività potenzialmente dannose per l'ambiente e per la salute umana;

41.  sottolinea l'importanza della cultura della prevenzione del danno ambientale, attraverso una sistematica campagna di informazione, in cui gli Stati membri garantiscono che i potenziali inquinatori e le potenziali vittime siano informati dei rischi che corrono, della disponibilità di un'assicurazione o di altri mezzi finanziari e giuridici che possano tutelarli da tali rischi nonché dei vantaggi che possono derivarne;

42.  ritiene che tutti i casi di responsabilità comprovata, nonché gli aspetti dettagliati delle sanzioni imposte, debbano essere resi pubblici in modo da rendere trasparenti per tutti i costi reali dei danni ambientali;

43.  suggerisce la creazione di un meccanismo che possa incoraggiare commenti e osservazioni da parte delle ONG ambientaliste e altre associazioni interessate;

44.  suggerisce la previsione di sgravi fiscali o altre forme di premialità per le aziende che si impegnano con successo nella prevenzione dei danni ambientali;

45.  raccomanda l'istituzione di apposite autorità indipendenti titolari dei poteri di gestione e controllo nonché dei poteri sanzionatori attribuiti dalla ELD, compresa la possibilità di richiedere garanzie finanziarie alle parti potenzialmente responsabili, tenendo conto della situazione specifica del singolo potenziale inquinatore, ad esempio nell'ambito di autorizzazioni ambientali;

46.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la direttiva ELD sostenga in maniera adeguata gli sforzi tesi a conseguire gli obiettivi di cui alle direttive Uccelli e Habitat dell'UE; insiste sul fatto che le autorità responsabili delle ispezioni ambientali devono essere coinvolte nell'attuazione e nell'applicazione della normativa in materia di responsabilità ambientale;

47.  invita la Commissione ad intensificare il programma di formazione sull'applicazione della ELD negli Stati membri e a istituire helpdesk per i professionisti che forniscano informazioni, assistenza e un supporto per le valutazioni dei rischi e dei danni; raccomanda inoltre l'adozione di documenti orientativi che possano aiutare gli Stati membri a recepire correttamente la legislazione;

48.  ribadisce che, a norma della ELD, le persone che sono state pregiudicate da un danno ambientale sono legittimate a chiedere all'autorità competente di agire; osserva inoltre che il diritto dell'Unione afferma che ai cittadini europei dovrebbe essere garantito un accesso effettivo e tempestivo alla giustizia (articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, articolo 6 TUE e disposizioni pertinenti della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e che i costi dei danni ambientali dovrebbero essere sostenuti da chi inquina (articolo 191 TFUE); invita pertanto la Commissione a elaborare una proposta legislativa sulle norme minime per l'attuazione del pilastro della Convenzione di Aarhus concernente l'accesso alla giustizia; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di introdurre meccanismi di ricorso collettivo per violazioni del diritto dell'Unione in materia ambientale;

49.  invita la Commissione, nel quadro di una revisione della direttiva ELD, a valutare l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di presentare una relazione ogni due anni in merito all'applicazione della direttiva;

50.  ritiene che le sanzioni penali costituiscano un altro deterrente importante contro il danno ambientale e osserva con rammarico che la direttiva 2008/99/CE, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente non è aggiornata; invita la Commissione a procedere senza ulteriori indugi a una revisione dell'ambito di applicazione della direttiva, in modo da coprire tutte le normative applicabili dell'Unione in materia ambientale;

o
o   o

51.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
(2) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(3) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.
(4) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
(5) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66.
(6) PE 556.943.
(7) Sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2010, ERG e altri, C-378/08, ECLI:EU:C:2010:126, punto 45; Sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2010, ERG e altri, C-379/08 e C-380/08, ECLI:EU:C:2010:127, punto 38; Sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2010, Buzzi Unicem SpA e altri, C‑478/08 e C‑479/08, ECLI:EU:C:2010:129, punto 35.
(8) Secondo la relazione della Commissione (COM(2016)0204), tra l'aprile 2007 e l'aprile 2013 gli Stati membri hanno segnalato circa 1 245 casi confermati di danno ambientale che hanno determinato l'applicazione della direttiva. Inoltre, secondo la stessa relazione, il numero di casi varia considerevolmente tra gli Stati membri. Due Stati membri rappresentano oltre l'86 % di tutti i casi di danno segnalati (Ungheria: 563 casi, Polonia: 506 casi) e sei Stati membri hanno segnalato la maggior parte dei casi residui (Germania (60), Grecia (40), Italia (17), Lettonia, Spagna e Regno Unito (8)). Undici Stati membri non hanno segnalato alcun caso di danno ambientale in relazione alla direttiva dal 2007 in poi, forse perché affrontano i casi esclusivamente nell'ambito del sistema nazionale.
(9) Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2015, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a./Fipa Group srl e a., causa C-534/13, ECLI:EU:C:2015:140.
(10) Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from industrial accident (Studio di valutazione della fattibilità della creazione di un fondo per coprire la responsabilità ambientale e le perdite derivanti da incidenti industriali). Relazione finale, Commissione europea, DG ENV, 17 aprile 2013.
(11) IPCC, 2013: "Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change" (Cambiamenti climatici 2013: il fondamento nella scienza fisica. Contributo del gruppo di lavoro I alla quinta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico) [Stocker, T.F. et al. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp, doi:10.1017/CBO9781107415324].
(12) Possibilità considerata nel documento della Commissione del 19 febbraio 2014 "Study on ELD Effectiveness: Scope and Exceptions" pag. 84.
(13) Circa questa possibilità si può fare riferimento al documento pubblicato dalla Commissione il 17 aprile 2013 intitolato "Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from industrial accidents".
(14) Come già previsto in Portogallo e valutato nello studio della Commissione del 16 maggio 2013 intitolato "Implementation challenges and obstacles of the Environmental Liability Directive (ELD)" pag. 75.


Quadro per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD))
P8_TA(2017)0415A8-0387/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0472),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0288/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea dell'11 marzo 2016(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2016(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0387/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 ottobre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012

P8_TC1-COD(2015)0226


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2402.)

(1) GU C 219 del 17.6.2016, pag. 2.
(2) GU C 82 del 3.3.2016, pag. 1.


Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD))
P8_TA(2017)0416A8-0388/2016

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0473),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0289/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea dell'11 marzo 2016(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2016(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0388/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 ottobre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

P8_TC1-COD(2015)0225


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2401.)

(1) GU C 219 del 17.6.2016, pag. 2.
(2) GU C 82 del 3.3.2016, pag.1.


Lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE
PDF 196kWORD 58k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE (2017/2897(RSP))
P8_TA(2017)0417RC-B8-0576/2017

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10, 19 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009, in particolare gli articoli 20, 21, 23 e 31,

–  vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 2014 intitolata "Violence against women" (La violenza contro le donne)(1),

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(2),

–  vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(3) e che definisce e condanna le molestie e le molestie sessuali,

–  vista la relazione relativa all'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 dal titolo "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE Estonia-Bulgaria-Austria del luglio 2017 sulla parità tra donne e uomini,

–  vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne,

–  visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005), Pechino +15 (2010) e Pechino +20 (2015), nonché la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il relativo protocollo facoltativo,

–  vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI ("direttiva sui diritti delle vittime")(4),

–  visto l'accordo quadro sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro, concluso nel 2007 tra ETUC/CES, BusinessEurope, UEAPME e CEEP,

–  vista la relazione della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET) intitolata "The Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The work of equality bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality" (Il persistere della discriminazione, delle molestie e della disuguaglianza per le donne. Il contributo degli enti nazionali per le pari opportunità a una nuova strategia per la parità tra uomini e donne della Commissione europea), pubblicata nel 2015,

–  viste la convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(5), in particolare gli articoli 2 e 40, e la risoluzione del Parlamento del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(6),

–  viste le sue risoluzioni del 20 settembre 2001 sul mobbing sul posto di lavoro(7), del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne(8), del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne(9), del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro(10), del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne(11) corredata della valutazione del valore aggiunto europeo del novembre 2013, e del 24 novembre 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne(12),

–  viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea 2014-2015(13), del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013(14) e del 24 ottobre 2017 sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico(15),

–  visto l'articolo 12 bis dello statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea,

–  visti la guida per i deputati al Parlamento europeo dal titolo "Zero Harassment at the Work Place" (Molestie zero sul luogo di lavoro), pubblicata nel settembre 2017, e il piano d'azione dell'amministrazione del Parlamento su tale questione fondamentale,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del regolamento,

A.  considerando che, come riconosciuto nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali, l'uguaglianza di genere è un valore cardine dell'UE, che quest'ultima si è impegnata a integrare in tutte le sue attività;

B.  considerando che l'UE è una comunità di valori basata sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, iscritti tra i suoi principi e obiettivi primari nei primi articoli del trattato sull'Unione europea e nei criteri di adesione all'Unione;

C.  considerando che le molestie sessuali sono definite nel diritto dell'UE come una "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo"(16);

D.  considerando che la molestia sessuale è una forma di violenza contro le donne e le ragazze ed è, tra le forme di discriminazione basate sul genere, la più estrema, ma anche la più persistente; che circa il 90 % delle vittime di molestie sessuali sono di sesso femminile e circa il 10 % di sesso maschile; che secondo lo studio dal titolo "Violence against women", condotto a livello europeo dalla FRA nel 2014, una donna su tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale in età adulta; che il 55 % delle donne nell'UE ha subito molestie sessuali; che il 32 % di tutte le vittime nell'UE dichiara che l'aggressore era un superiore, un collega o un cliente; che il 75 % delle donne che svolgono professioni qualificate o che ricoprono incarichi dirigenziali ha subito molestie sessuali; che il 61 % delle donne che lavorano nel settore dei servizi ha subito molestie sessuali; che il 20 % delle giovani donne di età compresa tra 18 e 29 anni nell'UE-28 ha subito molestie sessuali online; che una donna su dieci ha subito molestie sessuali o è stata vittima di atti persecutori (stalking) attraverso le nuove tecnologie;

E.  considerando i casi di molestie sessuali e di bullismo spesso non sono denunciati a causa del livello costantemente basso di consapevolezza sociale riguardo al problema, della scarsità di canali per il sostegno alle vittime e della percezione che si tratti di una questione sensibile per la società, nonostante l'esistenza di procedure formali per affrontarla sul luogo di lavoro e in altri ambiti;

F.  considerando che la violenza sessuale e le molestie sul luogo di lavoro sono una questione di salute e sicurezza e in quanto tali andrebbero affrontate e prevenute;

G.  considerando che la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale è vietata dal diritto dell'UE;

H.  considerando che le la violenza e le molestie sessuali sono contrarie al principio dell'uguaglianza di genere e della parità di trattamento e costituiscono una discriminazione basata sul genere e che, pertanto, sono vietate nel mondo del lavoro, anche per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, alla formazione professionale e alla promozione;

I.  considerando che il persistere degli stereotipi di genere, del sessismo, delle molestie sessuali e degli abusi sessuali costituisce un problema strutturale diffuso in Europa e nel mondo, è un fenomeno che riguarda vittime e autori di qualsiasi età, livello di istruzione, fascia di reddito e posizione sociale, e che ciò ha conseguenze di tipo fisico, sessuale, emotivo e psicologico per la vittima; che la distribuzione iniqua del potere tra uomini e donne, gli stereotipi di genere e il sessismo, ivi compresi i discorsi d'odio sessisti, sia offline che online, sono tra le cause alla base di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

J.  considerando che la definizione di violenza contro le donne nel quadro della piattaforma d'azione di Pechino comprende, tra l'altro, la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, inclusi lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove(17);

K.  considerando che la direttiva sui diritti delle vittime definisce la violenza di genere come una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima, che comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore"; che le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di una speciale assistenza e protezione, a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni connesso a tale violenza(18);

L.  considerando che il diritto dell'UE impone agli Stati membri di garantire l'esistenza di un ente nazionale per le pari opportunità che fornisca un'assistenza indipendente alle vittime di molestie e molestie sessuali, svolga indagini indipendenti, pubblichi relazioni indipendenti e formuli raccomandazioni su questioni relative all'occupazione e alla formazione professionale, all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, e ai lavoratori autonomi;

M.  considerando che le molestie sessuali e gli abusi sessuali, in prevalenza perpetrati dagli uomini contro le donne, costituiscono un problema strutturale diffuso in Europa e nel mondo, sono un fenomeno che riguarda vittime e autori di qualsiasi età, livello di istruzione, fascia di reddito e posizione sociale e sono collegati all'iniqua distribuzione del potere tra donne e uomini nella nostra società;

N.  considerando che la parità di genere è una responsabilità di tutti gli individui della società e richiede il contributo attivo di donne e uomini; che le autorità dovrebbero impegnarsi a sviluppare campagne di educazione e sensibilizzazione rivolte agli uomini e alle giovani generazioni, allo scopo di coinvolgere uomini e ragazzi nella prevenzione e nella progressiva eliminazione di ogni forma di violenza basata sul genere e nel favorire l'emancipazione delle donne;

O.  considerando che nell'Unione europea le donne non sono equamente protette dalla violenza di genere e dalle molestie e dagli abusi sessuali a causa delle differenze tra le politiche e le normative degli Stati membri; che i sistemi giudiziari non offrono un sostegno adeguato alle donne; che gli autori di atti di violenza di genere sono spesso già noti alla vittima e che in molti casi quest'ultima si trova in una posizione di dipendenza, il che aumenta il timore di denunciare la violenza;

P.  considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione di Istanbul, ma soltanto quindici l'hanno ratificata; che l'adesione dell'UE alla convenzione non esonera gli Stati membri dalla ratifica a livello nazionale; che, in base all'articolo 40 della convenzione di Istanbul, "le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposta a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali";

Q.  considerando che la violenza e le molestie nell'ambiente politico sono dirette in misura sproporzionata alle donne; che tale violenza costituisce una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, incluso l'obbligo di garantire che le donne possano partecipare liberamente alla rappresentanza politica;

R.  considerando che la definizione di molestie sessuali è contenuta nell'articolo 12 bis dello statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

S.  considerando che le molestie sessuali o i comportamenti sessisti non sono innocui e che la banalizzazione delle molestie o della violenza di natura sessuale attraverso l'utilizzo di un linguaggio attenuato è il riflesso di atteggiamenti sessisti nei confronti delle donne e trasmette messaggi di controllo e potere nella relazione tra uomini e donne, il che si ripercuote sulla dignità, sull'autonomia e sulla libertà delle donne;

T.  considerando che il Parlamento ha istituito strutture e norme interne specifiche per affrontare le molestie sessuali all'interno dell'Istituzione, nello specifico il comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, mentre un comitato consultivo sulle molestie e la relativa prevenzione sul luogo di lavoro si occupa di altre procedure formali riguardanti membri del personale dell'amministrazione del Parlamento e dei gruppi politici al fine di esaminare gli eventuali casi e prevenire le molestie e gli abusi sessuali;

U.  considerando che i politici, in qualità di rappresentanti eletti dai cittadini, hanno la responsabilità fondamentale di agire come modelli positivi nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali nella società;

Tolleranza zero e lotta contro le molestie sessuali e gli abusi sessuali nell'UE

1.  condanna fermamente qualsiasi forma di violenza sessuale e di molestia fisica o psicologica e deplora che tali atti siano tollerati con troppa facilità, mentre costituiscono di fatto una violazione sistematica dei diritti fondamentali nonché un grave reato che, in quanto tale, deve essere punito; sottolinea che si deve porre fine all'impunità garantendo che i responsabili siano consegnati alla giustizia;

2.  insiste su un'efficace attuazione del quadro giuridico esistente per affrontare il fenomeno delle molestie sessuali e degli abusi sessuali e incoraggia, nel contempo, gli Stati membri dell'UE e le imprese pubbliche e private ad adottare ulteriori misure per porre fine alle molestie sessuali in modo efficace e impedire che si verifichino sul luogo di lavoro e altrove; evidenzia che è opportuno seguire le procedure giuridiche speciali istituite per affrontare i casi di molestie sessuali sul luogo di lavoro;

3.  si compiace delle iniziative, quale ad esempio il movimento #MeToo, intese a denunciare i casi di molestie sessuali e di violenza contro le donne; sostiene con forza tutte le donne e le ragazze che hanno preso parte alla campagna #MeToo, specialmente quelle che hanno denunciato i responsabili;

4.  invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare adeguatamente la corretta attuazione delle direttive dell'UE che vietano le molestie basate sul genere e le molestie sessuali, nonché ad assicurare che gli Stati membri rafforzino la capacità in termini di risorse umane degli enti nazionali per le pari opportunità che si occupano di vigilare sulle pratiche discriminatorie, garantendo che essi dispongano di un mandato chiaro e di risorse sufficienti per coprire i tre ambiti dell'occupazione, del lavoro autonomo e dell'accesso a beni e servizi;

5.  invita la Commissione a valutare, scambiare e confrontare le migliori pratiche esistenti di lotta contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro e a divulgare i risultati di tale valutazione quanto alle misure efficaci che gli Stati membri potrebbero adottare per incoraggiare le imprese, le parti sociali e le organizzazioni per la formazione professionale a prevenire ogni forma di discriminazione basata sul genere, segnatamente per quanto riguarda le molestie e le molestie sessuali sul luogo di lavoro;

6.  sottolinea il ruolo centrale che tutti gli uomini possono svolgere impegnandosi a favore del cambiamento e per porre fine a tutte le forme di molestia e violenza sessuale, contrastando le circostanze e le strutture che rendono possibili, anche passivamente, i comportamenti che conducono a tali atti nonché opponendosi a qualsiasi comportamento scorretto o inappropriato; invita gli Stati membri a coinvolgere attivamente gli uomini nelle campagne di sensibilizzazione e di prevenzione;

7.  considera fondamentale, per combattere le molestie sessuali, affrontare il problema dello scarso livello di denunce e della stigmatizzazione sociale, definire procedure per la rendicontabilità sul luogo di lavoro, prevedere il coinvolgimento attivo di uomini e ragazzi nella prevenzione della violenza e agire contro le forme emergenti di violenza, ad esempio nel ciberspazio;

8.  è allarmato per il fatto che le molestie nei confronti delle donne online, in particolare sui media sociali, che vanno dai contatti indesiderati, il trolling e il bullismo online alle molestie sessuali e alle minacce di stupro e di morte, si stanno diffondendo nella nostra società digitale, dando luogo anche a nuove forme di violenza contro le donne e le ragazze, come il bullismo e le molestie online, l'utilizzo di immagini degradanti online e la diffusione sui media sociali di foto e video privati senza il consenso delle persone interessate;

9.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i meccanismi di finanziamento dei programmi di lotta contro la violenza nei confronti delle donne possano essere utilizzati a fini di sensibilizzazione e per sostenere le organizzazioni della società civile che combattono la violenza contro le donne, comprese le molestie sessuali;

10.  invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare la ratifica della convenzione di Istanbul; chiede agli Stati membri di attuare pienamente tale convenzione, anche istituendo un sistema di raccolta di dati disaggregati, che includa dati ripartiti per età e genere dei responsabili e relazione tra il responsabile e la vittima, e comprenda le molestie sessuali;

11.  invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva intesa a contrastare tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e di violenza di genere; ribadisce l'invito alla Commissione affinché presenti una strategia globale dell'UE contro tutte le forme di violenza di genere, comprese le molestie e gli abusi sessuali contro le donne e le ragazze;

12.  chiede al Consiglio di attivare la "clausola passerella", mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

13.  chiede una maggiore inclusione delle donne nei processi decisionali, nei sindacati e nelle posizioni dirigenziali di organizzazioni nel settore pubblico e privato; invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le ONG, le parti sociali e gli enti nazionali per le pari opportunità, a intensificare considerevolmente le misure di sensibilizzazione riguardo ai diritti delle vittime di molestie sessuali e di discriminazione basata sul genere; sottolinea l'urgente necessità che gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati promuovano attività di sensibilizzazione sulle molestie sessuali e sostengano e incoraggino le donne a denunciare immediatamente gli incidenti di questo tipo;

14.  sottolinea l'importanza della formazione e di campagne di sensibilizzazione specifiche per quanto riguarda le procedure formali esistenti per denunciare le molestie sessuali sul luogo di lavoro e per quanto riguarda i diritti delle vittime, in modo da far rispettare il principio della dignità sul lavoro e promuovere un approccio di tolleranza zero come norma;

Molestie sessuali nei parlamenti, compreso il Parlamento europeo

15.  condanna con fermezza i casi di molestie sessuali che sono stati rivelati dai media ed esprime forte sostegno alle vittime di molestie e abusi sessuali; sottolinea che, per essere credibili, le istituzioni dell'UE devono schierarsi risolutamente contro qualsiasi forma di discriminazione basata sul genere o qualsiasi atto che ostacoli la parità di genere;

16.  prende atto che, con decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 aprile 2014, il Parlamento europeo ha adottato nuove norme che prevedevano la creazione di appositi organi, quali il Comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, nonché per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro, come pure, in precedenza, un Comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) e la relativa prevenzione sul luogo di lavoro per il personale del PE; osserva con soddisfazione l'introduzione della segnalazione riservata e l'avvio di una campagna di sensibilizzazione per combattere le molestie sessuali all'interno dell'Istituzione; rileva che altre istituzioni dell'UE hanno creato organi analoghi;

17.  invita il Presidente e l'amministrazione del Parlamento a:

   esaminare urgentemente e approfonditamente le recenti notizie diffuse dai media sulle molestie sessuali e gli abusi sessuali al Parlamento europeo, rispettando la riservatezza delle vittime, e condividere i risultati con i deputati, proponendo misure adeguate per impedire il verificarsi di nuovi casi;
   valutare e, se necessario, rivedere la composizione degli organi competenti al fine di garantire l'indipendenza e la parità di genere, nonché rafforzare e promuovere ulteriormente il funzionamento del comitato consultivo competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, e il comitato consultivo per il personale del Parlamento per la prevenzione delle molestie, riconoscendo il loro importante lavoro;
   rivedere le norme per includere anche i tirocinanti in tutti i comitati consultivi per la prevenzione delle molestie, nonché rafforzare l'interesse riguardo al potenziamento delle relative misure positive ed evitare i conflitti di interesse dei membri di tali importanti strutture di comitato; indagare sui casi ufficialmente noti, mantenere un registro riservato dei casi nel tempo e adottare gli strumenti migliori per garantire la tolleranza zero a tutti i livelli dell'istituzione;
   istituire una task force di esperti indipendenti a cui conferire il mandato di analizzare la situazione delle molestie sessuali e degli abusi sessuali in seno al Parlamento, che effettuerà una valutazione dell'attuale comitato consultivo del Parlamento competente per le denunce di molestie morali (mobbing) riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, come pure del comitato consultivo per il personale del Parlamento per la prevenzione delle molestie, proponendo le modifiche opportune;
   sostenere appieno le vittime nelle procedure in seno al Parlamento e/o con la polizia locale; attivare, ove necessario, misure di protezione o di salvaguardia d'emergenza e applicare pienamente l'articolo 12 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, assicurando che si indaghi sui casi in modo approfondito e che si adottino misure disciplinari;
   garantire l'attuazione di un piano d'azione forte ed efficace contro le molestie sessuali, ai fini della prevenzione e del sostegno, nonché di una formazione obbligatoria, rivolta a tutto il personale e ai deputati, sul rispetto e la dignità sul lavoro, per assicurare che l'approccio basato sulla tolleranza zero divenga la norma; impegnarsi pienamente in campagne di sensibilizzazione con tutti i deputati e i servizi dell'amministrazione, con un'attenzione particolare ai gruppi che si trovano in una posizione di maggiore vulnerabilità, come i tirocinanti, gli assistenti parlamentari accreditati e gli agenti contrattuali;
   creare una rete istituzionale di consulenti di fiducia specifica per le strutture del Parlamento, che offra sostegno e consulenza alle vittime e parli a loro nome, ove necessario, come già avviene per il personale della Commissione;

18.  invita tutti i colleghi a sostenere e incoraggiare le vittime a denunciare e segnalare i casi di molestie sessuali attraverso le procedure formali migliorate presenti nell'amministrazione del Parlamento e/o presso la polizia;

19.  è favorevole all'adozione di norme interne in materia di denunce di irregolarità per tutelare i diritti e gli interessi degli informatori e fornire adeguati mezzi di ricorso qualora essi non siano trattati in modo corretto ed equo in relazione alla loro denuncia;

20.  è molto preoccupato per il fatto che, troppo spesso, gli assistenti dei deputati (APA) hanno timore di denunciare i casi di molestie sessuali, poiché la clausola relativa alla "perdita di fiducia" presente nello statuto degli APA consente il loro licenziamento con un preavviso molto breve; chiede che esperti indipendenti partecipino alle procedure di licenziamento accanto ai rappresentanti dell'amministrazione, affinché si giunga a una decisione imparziale;

21.  raccomanda al Mediatore europeo di fornire ogni anno al gruppo di alto livello del Parlamento sull'uguaglianza di genere e la diversità i dati relativi alle denunce di cattiva amministrazione connesse all'uguaglianza di genere nel Parlamento, nel pieno rispetto della decisione del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore;

22.  invita gli Stati membri ad analizzare la situazione delle molestie sessuali e degli abusi sessuali all'interno dei rispettivi parlamenti nazionali, ad adottare misure attive per combattere tali fenomeni nonché ad attuare efficacemente una politica di rispetto e dignità sul luogo di lavoro destinata a parlamentari e membri del personale; chiede il monitoraggio dell'attuazione di tale politica;

23.  invita gli Stati membri a fornire sostegno e protezione ai parlamentari che sono a contatto con il pubblico, in particolare quelli che subiscono abusi sessuali e minacce di violenza di genere, anche online;

24.  chiede che si provveda a uno scambio di buone pratiche a tutti i livelli con altre istituzioni e organizzazioni, tra cui UN Women, il Consiglio d'Europa, le istituzioni dell'UE e le parti interessate coinvolte nella promozione dell'uguaglianza di genere;

25.  invita tutti i politici ad agire come modelli positivi responsabili nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali nei parlamenti e al di fuori di essi;

o
o   o

26.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1) http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
(2) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(3) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(4) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(5) https://rm.coe.int/168008482e
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0329.
(7) GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 138.
(8) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.
(9) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.
(10) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 102.
(11) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 2.
(12) Testi approvati, P8_TA(2016)0451.
(13) Testi approvati, P8_TA(2017)0073.
(14) GU C 316 del 30.8.2016, pag. 2.
(15) Testi approvati, P8_TA(2017)0402.
(16) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/final_harassement_en.pdf
(17) http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm
(18) Cfr. il considerando 17 della direttiva sui diritti delle vittime.


Politiche economiche della zona euro
PDF 222kWORD 68k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sulle politiche economiche della zona euro (2017/2114(INI))
P8_TA(2017)0418A8-0310/2017

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 121, paragrafo 2, e l'articolo 136, e i protocolli n. 1 e n. 2,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2017, sul semestre europeo 2017: raccomandazioni specifiche per paese (COM(2017)0500),

–  vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2017(1),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 22 febbraio 2017, dal titolo "Semestre europeo 2017: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011" (COM(2017)0090),

–  viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Analisi annuale della crescita 2017" (COM(2016)0725), le relazioni intitolate "Relazione 2017 sul meccanismo di allerta" (COM(2016)0728) e "Progetto di relazione comune della Commissione e del Consiglio sull'occupazione 2017" (COM(2016)0729), e la raccomandazione della Commissione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2016)0692),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 16 novembre 2016, dal titolo "Verso un orientamento positivo della politica di bilancio della zona euro" (COM(2016)0727),

–  vista la relazione del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, del 20 giugno 2017, sulla valutazione dell'orientamento di bilancio adeguato per il futuro della zona euro,

–  visto l'Occasional paper n. 182 della Banca centrale europea, del gennaio 2017, sull'orientamento di bilancio della zona euro,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 21 marzo 2017, sulla politica economica della zona euro(2),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 23 maggio 2017, sugli esami approfonditi e l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2016,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 16 giugno 2017, sulla chiusura delle procedure per disavanzi eccessivi nei confronti di due Stati membri e sulle politiche economiche e di bilancio,

–  viste le previsioni economiche europee della primavera 2017, pubblicate dalla Commissione nel maggio 2017,

–  visti i dettagli della pubblicazione Eurostat del 31 maggio 2017 sul PIL reale pro capite, il tasso di crescita e i totali,

–  viste le statistiche dell'OCSE, del 30 novembre 2016, sul gettito fiscale complessivo,

–  visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria,

–  visto l'accordo della COP 21 adottato il 12 dicembre 2015 in occasione della conferenza di Parigi sul clima,

–  visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(3),

–  vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri(4),

–  visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro(5),

–  visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi(6),

–  visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici(7),

–  visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro(8),

–  visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro(9),

–  visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria(10),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0310/2017),

A.  considerando che, secondo le previsioni della Commissione, il tasso di crescita del PIL della zona euro è stato pari all'1,8 % nel 2016 e dovrebbe rimanere costante all'1,7 % nel 2017 e all'1,9 % nell'Unione nel suo complesso, superando i livelli precedenti alla crisi, pur essendo ancora insufficiente e con differenze significative a livello di tassi di crescita in tutta l'UE; che i consumi privati sono stati i principali motori di crescita negli ultimi anni, seppur con una possibile moderazione quest'anno a causa dell'aumento temporaneo dell'inflazione dei prezzi, anche se la domanda interna dovrebbe stimolare le previsioni di crescita nel medio periodo; che la crescita nell'Unione è ancora troppo bassa per poter creare nuovi posti di lavoro negli Stati membri e risulta essere di gran lunga inferiore rispetto alle previsioni di crescita nel mondo;

B.  considerando che nell'aprile 2017 i tassi di disoccupazione della zona euro e dell'UE-28 sono stati pari rispettivamente al 9,3 % e al 7,8 %, ossia i valori più bassi mai raggiunti dal marzo 2009 e dal dicembre 2008, ma ancora al di sopra dei livelli precedenti alla crisi; che permangono differenze significative fra i tassi di disoccupazione nell'Unione europea, i quali sono compresi tra il 3,2 % e il 23,2 %; che nell'aprile 2017 i tassi di disoccupazione giovanile della zona euro e dell'UE-28 si attestavano ancora a livelli elevati, in particolare al 18,7 % e al 16,7 %;

C.  considerando che il disavanzo pubblico generale della zona euro dovrebbe attestarsi all'1,4 % nel 2017 e all'1,3 % nel 2018, mentre le prestazioni dei singoli Stati membri dovrebbero essere eterogenee; che il rapporto debito pubblico/PIL generale della zona euro dovrebbe essere pari al 90,3 % nel 2017 e all'89,0 % nel 2018;

D.  considerando che la crescita economica mondiale è ancora fragile e che l'economia della zona euro è confrontata a una maggiore incertezza e a importanti sfide di politica interna ed estera;

E.  considerando che il livello eccessivamente scarso di produttività e competitività globale dell'UE rende necessari riforme strutturali bilanciate sul piano sociale, costanti sforzi di bilancio e investimenti negli Stati membri, onde pervenire a una crescita e a un'occupazione sostenibili e inclusive e conseguire una convergenza verso l'alto con altre economie mondiali nonché all'interno dell'Unione;

F.  considerando che il tasso di occupazione nella zona euro è aumentato dell'1,4 % nel 2016; che nel marzo 2017 il tasso di disoccupazione si attestava al 9,5 %, in diminuzione rispetto al 10,2 % del marzo 2016; che, nonostante i recenti miglioramenti, i tassi di disoccupazione non sono ancora ritornati ai livelli precedenti alla crisi;

G.  considerando che il tasso di disoccupazione è cresciuto dell'1,2 % nel 2016 nell'UE-28 e che 234,2 milioni di persone avevano un'occupazione nel primo trimestre del 2017, il che rappresenta il valore più alto mai registrato(11); che, tuttavia, il numero elevato di posti di lavoro creati in conseguenza della crescita economica nasconde sfide, quali la ripresa incompleta in termini di ore lavorate e la scarsa crescita della produttività; che, qualora perdurassero, tali fattori potrebbero esercitare ulteriori pressioni sugli aspetti di crescita economica di lungo periodo e sulla coesione sociale nell'UE(12);

H.  considerando che i tassi di occupazione sono generalmente più bassi tra le donne; che nel 2015 il tasso di occupazione tra la popolazione maschile di età compresa fra i 20 e i 64 anni era del 75,9 % nell'UE-28, mentre quello riferito alla popolazione femminile era del 64,3 %;

I.  considerando che nel marzo 2017 il tasso di disoccupazione giovanile nella zona euro era del 19,4 %, rispetto al 21,3 % del marzo 2016; che la disoccupazione giovanile continua a toccare livelli inaccettabilmente elevati; che nel 2015 la percentuale di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) era elevata e rappresentava il 14,8 % della popolazione di età compresa fra i 15 e i 29 anni, ossia 14 milioni di persone; che, secondo le stime, i NEET costano all'Unione 153 miliardi di EUR (ossia l'1,21 % del PIL) all'anno in termini di prestazioni e di mancati proventi e gettito fiscale(13), mentre il costo totale stimato per la creazione di sistemi di garanzia per i giovani nella zona euro ammonta a 21 miliardi di EUR all'anno (ossia allo 0,22 % del PIL); che 1 miliardo di EUR è attualmente destinato all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, importo che sarà associato a 1 miliardo di EUR proveniente dal Fondo sociale europeo per il periodo 2017-2020;

J.  considerando che, sebbene abbia registrato una diminuzione dal 5 % nel 2014 al 4 % nel 2016, la disoccupazione di lungo periodo nell'UE-28 continua a destare preoccupazioni, dal momento che rappresenta quasi la metà della disoccupazione complessiva; che preoccupa il tasso di disoccupazione di lunghissima durata, pari al 2,5 % nel 2016, il quale continua a essere superiore dell'1 % rispetto al valore del 2008; che tra gli Stati membri persistono ampie disparità;

K.  considerando che in molti Stati membri la percentuale di popolazione in età lavorativa e di forza lavoro continua a ridursi, in particolare a causa dei bassi tassi di natalità; che l'occupabilità delle donne e l'attuale afflusso di migranti, rifugiati e richiedenti asilo rappresentano per gli Stati membri un'opportunità per affrontare questo problema e irrobustire la forza lavoro nell'UE;

L.  considerando che uno dei cinque obiettivi della strategia Europa 2020 mira a ridurre di almeno 20 milioni il numero di persone che vivono in condizioni o sono a rischio di povertà e di esclusione sociale; che la povertà è in calo, dal momento che tra il 2012 e il 2015 il numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale si è ridotto di 4,8 milioni di unità; che il dato riferito al 2015 supera ancora di 1,6 milioni di unità quello del 2008; che nel 2012 32,2 milioni di persone con disabilità erano a rischio di povertà e di esclusione sociale nell'UE; che nel 2013 26,5 milioni di bambini nell'UE-28 erano a rischio di trovarsi in condizioni di povertà o di esclusione sociale; che il tasso di persone a rischio di povertà o di esclusione è ancora a un livello elevato e inaccettabile (ossia al 23,7%), toccando punte ancora molto elevate in alcuni Stati membri; che, inoltre, la povertà energetica resta talmente alta che per l'11 % della popolazione UE interessata essa ha condotto a un ciclo di svantaggio economico;

M.  considerando che le condizioni e le prestazioni del mercato del lavoro mostrano notevoli differenze tra gli Stati membri, benché tali disparità siano in diminuzione;

N.  considerando che nuove forme di occupazione e lavoro si stanno diffondendo sempre più grazie alla rivoluzione digitale del mercato del lavoro;

1.  accoglie con favore il miglioramento della situazione dell'economia europea, che sta diventando sempre più generalizzato, è sostenuto da una moderata crescita del PIL, ha superato il livello precedente alla crisi ed è accompagnato da tassi di disoccupazione in calo, seppur ancora elevati; ritiene che la tendenza positiva sia dovuta alle politiche adottate negli ultimi anni; osserva, tuttavia, che la modesta ripresa continua a essere fragile e distribuita in modo disomogeneo all'interno della società e tra le regioni, mentre l'andamento del PIL pro capite è prossimo alla stagnazione; si rammarica del fatto che gli sviluppi economici continuino a risentire dei retaggi della crisi; osserva che, nonostante i notevoli progressi raggiunti, i livelli di debito in molti Stati membri rimangono al di sopra della soglia specificata nel patto di stabilità e di crescita;

2.  rileva con preoccupazione che i tassi di crescita del PIL e della produttività restano ben al di sotto del loro pieno potenziale e sottolinea che non è opportuno abbassare la guardia e che tale ripresa moderata richiede sforzi incessanti perché si ottengano una maggiore resilienza e una sostenibilità a lungo termine attraverso una crescita più forte e un aumento dell'occupazione;

3.  osserva che, visto l'andamento disomogeneo della crescita e dell'occupazione, l'Europa racchiude potenzialità economiche inutilizzate; sottolinea che ciò è il risultato delle prestazioni eterogenee delle economie degli Stati membri; evidenzia che l'attuazione di riforme strutturali equilibrate dal punto di vista sociale e maggiori investimenti pubblici e privati sia negli Stati membri che nell'UE potrebbero innalzare i livelli di crescita almeno dell'1 %; ricorda che il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, al fine di garantire la convergenza e la stabilità nell'Unione, dovrebbe rimanere una priorità assoluta del semestre europeo;

4.  è del parere che sarebbero necessari anche un maggiore grado di convergenza verso l'alto e di competitività generale per sostenere la ripresa più a lungo termine nell'UE e nella zona euro; ritiene che gli indicatori economici e occupazionali esistenti siano fondamentali per garantire una crescita sostenibile e inclusiva;

5.  ritiene che, affinché ciò si verifichi, è necessario migliorare le condizioni strutturali della crescita sostenibile; è del parere che la crescita potenziale di tutti gli Stati membri dovrebbe aumentare nel lungo periodo di almeno il 3 % e che, per raggiungere tale risultato, è necessario porre maggiore enfasi sulla convergenza economica, laddove la definizione di chiari parametri di riferimento su come migliorare la crescita potenziale degli Stati membri potrebbe fornire gli opportuni orientamenti per le azioni programmatiche; sottolinea che tale esercizio periodico di analisi comparativa dovrebbe tenere in debita considerazione i singoli punti di forza e le debolezze strutturali degli Stati membri e puntare alla crescita inclusiva e sostenibile, includendo ambiti quali l'economia digitale, il settore dei servizi, il mercato dell'energia, ma anche la qualità dei servizi pubblici, le condizioni per gli investimenti, l'inclusività e la preparazione dei sistemi di istruzione;

6.  evidenzia che ciò integrerebbe gli sforzi in atto per migliorare la qualità e la gestione dei bilanci nazionali affrontando i fattori in grado di innescare la crescita, conformemente alle norme dell'Unione in materia di bilancio e nel pieno rispetto delle clausole di flessibilità esistenti;

Politiche strutturali

7.  ritiene che la situazione di disparità in termini di crescita e occupazione nella zona euro richieda un migliore coordinamento delle politiche economiche, in particolare attraverso il miglioramento e la coerenza della titolarità nazionale nonché la corretta attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, anche nell'ottica di promuovere la convergenza verso l'alto, per mezzo, tra l'altro, di una migliore applicazione e rispetto del diritto dell'UE; sottolinea che le riforme devono tenere in debito conto la situazione specifica e le sfide di ciascuno Stato membro; invita la Commissione a garantire la coerenza tra le riforme strutturali e la spesa dell'UE; rammenta, in tale prospettiva, anche l'importanza dell'assistenza tecnica per aiutare gli Stati membri a creare capacità e convergere e che un approccio basato sul partenariato può garantire maggiore responsabilità e titolarità per l'esito dell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese;

8.   osserva che la disoccupazione giovanile continua a essere eccessivamente elevata nei paesi della zona euro e sottolinea che una disoccupazione giovanile elevata e costante costituisce un rischio strutturale a lungo termine; concorda con la Commissione sul fatto che affrontare il retaggio della crisi, come ad esempio una disoccupazione di lunga durata, un'occupazione che non sfrutta pienamente le capacità e le abilità e l'invecchiamento della popolazione nonché gli elevati livelli di debito pubblico e privato, rimanga una priorità impellente, per la quale è necessario attuare riforme sostenibili e inclusive;

9.  è del parere che i retaggi della crisi, come l'elevato livello di indebitamento e di disoccupazione in alcuni settori dell'economia, stiano tuttora frenando la crescita sostenibile e presentino potenziali rischi verso il basso; invita gli Stati membri a ridurre i livelli eccessivi di indebitamento; teme, al riguardo, che il livello costantemente elevato di crediti deteriorati in alcuni Stati membri possa generare significativi effetti di ricaduta da uno Stato membro all'altro, e tra banche ed emittenti sovrani, comportando rischi per la stabilità finanziaria in Europa; osserva che nel settore finanziario sono state rafforzate le riserve di capitale, ma la bassa redditività, associata agli elevati volumi di crediti deteriorati, crea nuovi problemi; è convinto che una strategia dell'UE per far fronte ai crediti deteriorati possa fornire una soluzione più globale, in grado di riunire una combinazione di azioni politiche complementari, a livello nazionale e se del caso a livello europeo;

10.  è del parere che siano necessarie riforme e iniziative volte a migliorare il contesto imprenditoriale, al fine di contribuire a stimolare la produttività, la competitività di prezzo e non di prezzo, gli investimenti e l'occupazione nella zona euro; ritiene che siano necessari ulteriori sforzi per favorire l'accesso delle PMI ai finanziamenti, fattore fondamentale per l'innovazione e l'espansione delle imprese; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di attuare riforme orientate al futuro, adattate al versante sia dell'offerta che della domanda;

11.  ritiene che i mercati del lavoro efficienti e produttivi, in combinazione con un livello adeguato di protezione sociale e di dialogo, contribuiscano ad accrescere l'occupazione e a garantire una crescita sostenibile; sottolinea l'importanza di mantenere gli elevati tassi di occupazione là dove sono già stati raggiunti; osserva che la carenza di competenze, l'invecchiamento delle società e numerosi altri problemi mettono inoltre a dura prova l'ulteriore crescita dell'occupazione e la riduzione dei livelli di disoccupazione in tutti gli Stati membri;

12.  sottolinea l'importanza di evoluzioni salariali responsabili e propizie alla crescita, che assicurino un buon tenore di vita, siano in linea con la produttività e tengano conto della competitività; prende atto delle previsioni secondo cui la crescita salariale sarà relativamente moderata; è del parere che la crescita della produttività dovrebbe costituire un obiettivo prioritario delle riforme strutturali; concorda con la Commissione sul fatto che esiste un margine per aumentare i salari, il che potrebbe avere conseguenti effetti positivi sui consumi aggregati;

13.  sottolinea che i livelli di tassazione dovrebbero inoltre sostenere la competitività, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro; chiede riforme della fiscalità che mirino a migliorare l'esazione fiscale, a prevenire l'elusione e l'evasione delle tasse e la pianificazione fiscale aggressiva, nonché ad affrontare la questione degli elevati oneri fiscali sul lavoro in Europa, garantendo al contempo la sostenibilità dei regimi di protezione sociale; ritiene che una riduzione degli oneri fiscali sul lavoro aumenterebbe l'occupazione e favorirebbe la crescita; sottolinea che, ove possibile, l'incentivo fiscale, anche grazie a una riduzione delle tasse, può sostenere la domanda interna, la sicurezza sociale e l'offerta di investimenti e manodopera;

Investimenti

14.  concorda sul fatto che la ripresa economica debba essere sostenuta da investimenti pubblici e privati, in particolare a favore dell'innovazione, e osserva che nella zona euro permane una carenza di investimenti; si compiace che in alcuni Stati membri gli investimenti superino già i livelli precedenti alla crisi, ma si rammarica che in altri Stati membri gli investimenti ristagnino o non procedano alla velocità necessaria; sottolinea inoltre che sono necessarie ulteriori misure per colmare il "divario di investimenti" accumulato dallo scoppio della crisi;

15.  ritiene che l'adozione di riforme volte a rimuovere le strozzature che ostacolano gli investimenti pubblici e privati fornirebbe un sostegno immediato all'attività economica e contribuirebbe allo stesso tempo a determinare le condizioni per una crescita di lungo periodo; osserva che gli investimenti nell'istruzione, nell'innovazione e nella ricerca e sviluppo consentirebbero di adattarsi meglio all'economia della conoscenza; sottolinea inoltre che il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali è un fattore cruciale per attrarre e aumentare gli investimenti e migliorare il finanziamento della crescita e dell'occupazione;

16.  ritiene che la ricerca, la tecnologia e l'istruzione siano di fondamentale importanza per lo sviluppo economico a lungo termine della zona euro; sottolinea le disparità tra gli Stati membri in termini di investimenti in tali settori e osserva che gli investimenti contribuirebbero allo sviluppo dell'innovazione e consentirebbero di adattarsi meglio all'economia della conoscenza, in linea con la strategia Europa 2020;

17.  si compiace per il fatto che il tempestivo raggiungimento di un accordo sulla revisione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) contribuirà a migliorare l'efficacia di tale strumento e a far fronte alle carenze finora riscontrate nella sua attuazione agevolando il finanziamento di un maggior numero di progetti dotati di un forte potenziale e assicurando una severa applicazione del principio di addizionalità, nonché a rafforzare il livello di copertura geografica e di utilizzo, sostenendo gli investimenti che altrimenti non sarebbero stati realizzati;

18.  prende atto dei diversi obiettivi dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) rispetto a quelli del FEIS e, pertanto, constata parimenti che i fondi SIE continuano a essere importanti, anche nel sostenere le riforme strutturali sostenibili;

19.  sottolinea che un'Unione dei mercati dei capitali pienamente funzionante può, nel lungo periodo, offrire nuovi finanziamenti alle PMI, integrando quelli erogati dal settore bancario; sottolinea che le PMI costituiscono la spina dorsale dell'economia europea e ritiene pertanto che aumentare il loro accesso ai finanziamenti e contrastare l'incertezza commerciale connessa alle loro attività dovrebbero essere due priorità chiave, in modo da migliorare la competitività della zona euro; sottolinea la necessità di ridurre gli adempimenti burocratici, razionalizzare i servizi statali e renderli più efficienti;

Politiche di bilancio

20.  ritiene che politiche di bilancio prudenti e attente svolgano un ruolo fondamentale per la stabilità della zona euro e dell'Unione nel suo complesso; sottolinea che in tale settore un forte coordinamento delle politiche di bilancio, la corretta applicazione e il rispetto delle norme dell'Unione, compreso il pieno rispetto delle clausole di flessibilità esistenti, rappresentano un obbligo giuridico oltre ad essere aspetti fondamentali per il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria (UEM);

21.  si compiace, al riguardo, che le finanze pubbliche sembrino migliorare poiché è prevista una riduzione dei disavanzi pubblici nella zona euro; osserva tuttavia che occorre continuare a intraprendere sforzi per ridurre l'onere del debito, pur promuovendo la crescita economica, in modo da evitare che gli Stati membri siano vulnerabili agli shock esterni;

22.  concorda con la Commissione sul fatto che il debito pubblico rimanga elevato in alcuni Stati membri e che occorra rendere sostenibili le finanze pubbliche, pur promuovendo la crescita economica e l'occupazione; segnala, in tale contesto, che pagamenti di tassi di interesse ridotti, politiche monetarie accomodanti, misure una tantum e altri fattori tesi ad alleviare l'attuale onere del debito sono solo temporanei, e sottolinea pertanto la necessità di rendere sostenibili le finanze pubbliche, di tenere conto anche delle passività future e di puntare a una crescita a lungo termine; rileva che esiste la possibilità di aumentare i costi del servizio del debito; mette in evidenza l'importanza di ridurre i livelli complessivi del debito;

23.  evidenzia che gli orientamenti di bilancio a livello nazionale e della zona euro devono trovare un equilibrio tra, da un lato, la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, nel pieno rispetto del patto di stabilità e di crescita e delle relative disposizioni sulla flessibilità, e, dall'altro, la stabilizzazione macroeconomica a breve termine;

24.  sottolinea che l'attuale orientamento aggregato della politica di bilancio per l'euro è rimasto ampiamente neutrale nel 2016 e dovrebbe restare tale nel 2017; rammenta che la Commissione, nella sua comunicazione del 2016, ha chiesto un orientamento positivo della politica di bilancio, mentre l'Eurogruppo, giunto alla conclusione che l'orientamento della politica di bilancio sostanzialmente neutro nel 2017 rappresenta un equilibrio appropriato, ha accettato di porre l'accento sull'importanza di trovare un giusto equilibrio tra l'esigenza di assicurare la sostenibilità e la necessità di sostenere gli investimenti per rafforzare la ripresa, contribuendo in tal modo a una combinazione più equilibrata delle politiche; prende atto, in tale contesto, della prima valutazione dell'orientamento di bilancio adeguato per il futuro della zona euro, del 20 giugno 2017, a cura del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche; invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere un orientamento di bilancio adeguato per le rispettive circostanze;

25.  evidenzia tuttavia che la visione aggregata dovrebbe tenere conto della situazione eterogenea nei vari Stati membri e della necessità di operare una distinzione tra le politiche di bilancio richieste da ciascuno Stato membro; sottolinea che il concetto di orientamento aggregato della politica di bilancio non implica una compensazione reciproca degli avanzi e dei disavanzi nei diversi Stati membri;

Raccomandazioni specifiche per paese

26.  osserva che, nel tempo, gli Stati membri hanno registrato perlomeno "alcuni progressi" per quanto riguarda due terzi delle raccomandazioni del 2016; è tuttavia del parere che permanga un ritardo a livello di attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, il che ostacola il processo di convergenza nella zona euro; ritiene che gli Stati membri siano responsabili delle conseguenze della mancata attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese e auspica pertanto un maggiore impegno da parte di questi ultimi affinché vengano adottate le necessarie azioni strategiche sulla base delle raccomandazioni specifiche per paese concordate;

27.  riconosce i progressi compiuti dagli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito della politica di bilancio e delle politiche attive del mercato del lavoro, sebbene non siano stati realizzati progressi sufficienti in ambiti quali la concorrenza nei servizi e il contesto imprenditoriale; auspica un maggiore impegno da parte degli Stati membri affinché questi adottino le necessarie azioni strategiche sulla base delle raccomandazioni specifiche per paese, la cui attuazione è fondamentale per affrontare gli squilibri nella zona euro;

28.  si compiace della raccomandazione della Commissione di archiviare le procedure per i disavanzi eccessivi nei confronti di vari Stati membri; accoglie con favore gli sforzi di bilancio e di riforma, compiuti in passato e attualmente in corso, che hanno permesso agli Stati membri in questione di uscire procedura per i disavanzi eccessivi; ribadisce tuttavia che tali sforzi dovranno proseguire per garantire finanze pubbliche sostenibili anche nel lungo periodo, pur promuovendo la crescita e la creazione di posti di lavoro; invita la Commissione ad assicurare la corretta attuazione del patto di stabilità e di crescita, applicandone le norme nel modo più coerente possibile;

29.  osserva che in dodici Stati membri si registrano attualmente squilibri macroeconomici di varia natura e gravità, mentre in sei Stati membri sono presenti squilibri eccessivi; prende atto della conclusione della Commissione secondo cui attualmente non vi sono motivi per rafforzare la procedura per gli squilibri macroeconomici per nessuno Stato membro;

30.  sottolinea che la procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM) ha lo scopo di prevenire gli squilibri negli Stati membri al fine di evitare effetti negativi di ricaduta su altri Stati membri;

31.  ritiene pertanto essenziale che tutti gli Stati membri adottino le misure strategiche necessarie a far fronte agli squilibri macroeconomici, in particolare i livelli elevati di indebitamento, gli avanzi delle partite correnti e gli squilibri concorrenziali, e si impegnino ad apportare riforme strutturali inclusive ed equilibrate dal punto di vista sociale, che assicurino la sostenibilità economica di ciascuno Stato membro, garantendo così la competitività e la resilienza generali dell'economia europea;

Contributi settoriali alla relazione sulle politiche economiche della zona euro

Politiche occupazionali e sociali

32.  ritiene che siano necessari sforzi continui per raggiungere un equilibrio tra la dimensione economica e quella sociale del processo del semestre europeo e per promuovere riforme strutturali equilibrate sul piano sociale ed economico che riducano le disuguaglianze e promuovano posti di lavoro dignitosi, portando ad un'occupazione di qualità, a una crescita sostenibile e a investimenti sociali; appoggia l'utilizzo del quadro di valutazione sociale nell'ambito del semestre europeo; chiede che nelle raccomandazioni specifiche per paese venga posto maggiormente l'accento sugli squilibri strutturali nel mercato del lavoro;

33.  rinnova l'appello affinché i tre nuovi indicatori principali in materia di occupazione siano messi sullo stesso piano degli indicatori economici esistenti, in modo da garantire una migliore valutazione degli squilibri interni nonché una maggiore efficacia delle riforme strutturali; propone di introdurre una procedura non punitiva per gli squilibri sociali in sede di redazione delle raccomandazioni specifiche per paese, al fine di evitare una corsa al ribasso in termini di norme sociali, basandosi su un utilizzo efficace degli indicatori sociali e occupazionali nel quadro della sorveglianza macroeconomica; osserva che la disuguaglianza è aumentata in circa dieci Stati membri e rappresenta una delle principali sfide socioeconomiche nell'UE(14);

34.  sottolinea il fatto che riforme responsabili sul piano sociale ed economico devono basarsi sulla solidarietà, sull'integrazione e sulla giustizia sociale; evidenzia che le riforme dovrebbero altresì tenere conto del costante sostegno a favore della ripresa economica e sociale, creare posti di lavoro di qualità, rafforzare la coesione sociale e territoriale, proteggere i gruppi vulnerabili e migliorare gli standard di vita di tutti i cittadini;

35.  ritiene che il processo del semestre europeo debba contribuire non solo a dare risposta alle sfide sociali esistenti, ma anche a quelle emergenti, in modo da garantire un'economia più efficiente e un'Unione europea socialmente più coesa; riconosce, a questo proposito, la necessità della valutazione dell'impatto sociale delle politiche europee;

36.  invita la Commissione a garantire un finanziamento adeguato alla lotta contro la disoccupazione giovanile, che resta a un livello inaccettabilmente alto nell'UE, e a portare avanti l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) oltre la fine dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), migliorandone nel contempo il funzionamento e l'attuazione e prendendo in considerazione le osservazioni più recenti della relazione speciale della Corte dei conti europea sull'occupazione giovanile e l'uso della IOG; invita gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni della Corte dei conti europea e ad assicurare che la garanzia per i giovani sia pienamente accessibile; deplora i trasferimenti di bilancio a danno del Fondo sociale europeo (FSE), IOG compresa, per finanziare il corpo europeo di solidarietà, che dovrebbe invece essere finanziato con tutti i mezzi finanziari disponibili nel quadro del regolamento QFP in vigore; sottolinea la necessità di una valutazione qualitativa e quantitativa dei posti di lavoro creati; sottolinea che i finanziamenti dell'UE non dovrebbero essere utilizzati per sostituire il pagamento delle prestazioni sociali a livello nazionale;

37.  sottolinea il fatto che l'attuazione della garanzia per i giovani andrebbe potenziata a livello nazionale, regionale e locale, e rimarca la sua importanza per il passaggio dagli studi al mondo del lavoro; fa notare che dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle giovane donne e alle ragazze, che potrebbero dover affrontare barriere correlate al genere per ottenere un'offerta occupazionale qualitativamente valida, una formazione continua, un percorso di apprendistato o di tirocinio; mette l'accento sulla necessità di garantire che la garanzia per i giovani raggiunga i giovani a rischio di esclusione multipla e povertà estrema;

38.  invita gli Stati membri ad attuare le proposte contenute nella raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro(15);

39.  ritiene opportuno rafforzare la portata, l'efficienza e l'efficacia delle politiche attive e sostenibili del mercato del lavoro, con adeguati finanziamenti, mettendo l'accento sulla tutela dell'ambiente, del datore di lavoro, del lavoratore, della salute e del consumatore; è dell'opinione che il fenomeno della povertà lavorativa debba essere affrontato;

40.  si rammarica del fatto che l'economia sociale sia stata trascurata dalla Commissione nel suo pacchetto di valutazioni e raccomandazioni; fa notare che questo settore comprende due milioni di imprese che danno lavoro a più di 14 milioni di persone e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del 2020; invita la Commissione e gli Stati membri a dare un maggiore riconoscimento e un più alto profilo alle imprese dell'economia sociale, tramite un piano di azione europeo per l'economia sociale; ritiene che tale mancanza di riconoscimento renda più difficile per queste imprese l'accesso ai finanziamenti; invita la Commissione a elaborare una proposta di statuto europeo per le associazioni, le fondazioni e le mutue;

41.  ricorda la necessità di sostenere e rafforzare il dialogo sociale, le contrattazioni collettive e la posizione dei lavoratori nei sistemi di fissazione dei salari, che svolgono un ruolo cruciale per il raggiungimento di condizioni lavorative di alto livello; sottolinea che le norme in materia di lavoro e norme sociali elevate hanno un ruolo cruciale da svolgere nell'economia sociale di mercato, sostenendo i redditi e promuovendo gli investimenti nelle capacità; sottolinea che il diritto UE deve rispettare i diritti e le libertà sindacali, attenersi agli accordi collettivi, in linea con le pratiche degli Stati membri, e difendere il trattamento paritario nell'occupazione;

42.  invita la Commissione a basarsi sulla risoluzione del Parlamento europeo presentando proposte ambiziose per un forte pilastro europeo dei diritti sociali e perseguendo pienamente gli obiettivi sociali dei trattati in modo da migliorare le condizioni di vita e lavorative di ciascuno e offrire buone opportunità a tutti;

43.  mette in guardia contro il ribasso della quota dei salari nell'UE, l'aumento delle diseguaglianze salariali e di reddito e la crescita della povertà lavorativa; rammenta che la necessità per i lavoratori di percepire un salario minimo di sussistenza è riconosciuta sia dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU del 1948 sia dalla costituzione dell'OIL del 1919 e che tutte le dichiarazioni in materia di diritti umani concordano che la remunerazione dovrebbe essere sufficiente a sostenere una famiglia;

44.  sottolinea che i salari devono consentire ai lavoratori di soddisfare i loro bisogni e quelli della loro famiglia e che tutti i lavoratori dell'Unione europea dovrebbero ricevere una retribuzione che non solo soddisfi le necessità primarie dell'alimentazione, dell'alloggio e del vestiario, ma sia sufficiente a coprire l'assistenza sanitaria, l'istruzione, i trasporti, le attività ricreative e una parte di risparmio per contribuire a prepararsi a eventi imprevisti, quali malattie e infortuni; sottolinea che questo costituisce il livello di vita accettabile che i salari di sussistenza dovrebbero fornire ai lavoratori e alle loro famiglie nell'UE;

45.  invita la Commissione a studiare il modo di identificare che cosa un salario di sussistenza potrebbe comprendere e come dovrebbe essere misurato, al fine di istituire uno strumento di riferimento per le parti sociali e aiutare lo scambio delle migliori pratiche in questo ambito;

46.  rammenta che salari dignitosi sono importanti non solo per la coesione sociale, ma anche per mantenere un'economia forte e una forza lavoro produttiva; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare misure per migliorare la qualità del lavoro e ridurre la dispersione salariale;

47.  segnala la costante necessità di un coordinamento a livello europeo dei sistemi di sicurezza sociale, la cui responsabilità spetta agli Stati membri; sottolinea il carattere assolutamente prioritario della garanzia della sostenibilità e dell'equità dei sistemi di sicurezza sociale, che costituiscono i pilastri centrali del modello sociale europeo; sottolinea che pensioni adeguate e sostenibili sono un diritto universale; invita gli Stati membri a garantire pensioni adeguate e sostenibili alla luce dei continui cambiamenti demografici; sottolinea il fatto che i sistemi pensionistici dovrebbero garantire un reddito di pensione adeguato al di sopra della soglia di povertà e permettere ai pensionati di mantenere un adeguato tenore di vita; ritiene che la maniera migliore per garantire pensioni sostenibili, sicure e adeguate per donne e uomini sia quella di aumentare il tasso di occupazione complessivo e il numero di posti di lavoro dignitosi in tutte le fasce di età, e di migliorare le condizioni di lavoro e di occupazione; sottolinea che i divari pensionistici di genere rimangono significativi e hanno conseguenze sociali ed economiche negative; sottolinea, a questo proposito, l'importanza dell'integrazione delle donne nel mercato del lavoro e di altre misure adeguate per combattere il divario retributivo di genere e la povertà degli anziani; ritiene opportuno che le riforme dei sistemi pensionistici e dell'età pensionabile in particolare riflettano anche le tendenze del mercato del lavoro, i tassi di natalità, la situazione in termini di salute e prosperità, le condizioni lavorative e l'indice di dipendenza economica;

48.  ritiene che tali riforme debbano anche tenere conto della situazione di milioni di lavoratori in Europa, in particolare donne, giovani e lavoratori autonomi, che risentono di un'occupazione insicura, di periodi di disoccupazione involontaria e della riduzione dell'orario di lavoro;

49.  invita la Commissione a continuare a prestare particolare attenzione al miglioramento dei servizi di custodia dei bambini, a disposizioni volte a rendere flessibili gli orari di lavoro, alle necessità delle persone anziane e di altre persone dipendenti per quanto riguarda l'assistenza di lunga durata;

50.  sottolinea che investimenti insufficienti e non adeguatamente mirati allo sviluppo delle competenze e all'apprendimento permanente, con particolare riferimento alle competenze digitali e alla programmazione e ad altre competenze necessarie nei settori in crescita, come l'economia verde, possono compromettere la posizione concorrenziale dell'Unione; invita gli Stati membri a garantire un migliore scambio di conoscenze, migliori prassi e cooperazione a livello di UE per favorire lo sviluppo delle competenze attraverso l'aggiornamento delle qualifiche e dei corrispondenti programmi e piani di istruzione e formazione; rileva l'importanza delle capacità e delle competenze acquisite negli ambienti di apprendimento non formale e informale; sottolinea, perciò, la necessità di creare un sistema di convalida delle forme di conoscenza non formali e informali, in particolare quelle apprese tramite attività di volontariato;

51.  ritiene che per affrontare le carenze di competenze e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze si rendano necessari un migliore adeguamento delle competenze alla domanda e un maggiore riconoscimento reciproco delle qualifiche; sottolinea il ruolo che l'istruzione e formazione professionale (IFP) e l'apprendistato possono svolgere a tale proposito; invita la Commissione a sviluppare uno strumento di previsione del fabbisogno di competenze a livello paneuropeo, ivi comprese quelle richieste in settori in crescita; ritiene che per anticipare il fabbisogno futuro di competenze, tutti i portatori d'interesse del mercato del lavoro devono essere fortemente coinvolti a tutti i livelli;

52.  sollecita la Commissione a introdurre tutti i meccanismi opportuni per una maggiore mobilità fra i giovani, incluso l'apprendistato; invita gli Stati membri a promuovere l'apprendistato e a utilizzare pienamente i fondi Erasmus+ disponibili per gli apprendisti, in modo da garantire la qualità e l'attrattiva di questo tipo di formazione; chiede una migliore applicazione del regolamento EURES; evidenzia che una migliore collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e i portatori d'interesse a livello locale e migliori sinergie fra i differenti livelli di governo aumenterebbero il raggio e l'impatto dei programmi;

53.  ritiene auspicabile il miglioramento dell'accesso all'educazione e della qualità di quest'ultima; rammenta che è compito degli Stati membri garantire un accesso abbordabile a un'istruzione e a una formazione di qualità nonostante le esigenze del mercato del lavoro nell'UE; nota che maggiori sforzi sono necessari in molti Stati membri per formare la forza lavoro, segnatamente tramite opportunità per l'istruzione degli adulti e la formazione professionale; mette un accento particolare sull'apprendimento permanente, in particolare per le donne, dato che esso fornisce l'opportunità di riqualificarsi in un mercato del lavoro in costante mutamento; chiede una maggiore promozione mirata della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM) diretta alle giovani in modo da affrontare gli stereotipi formativi esistenti e combattere i divari di genere di lungo periodo occupazionali, salariali e pensionistici;

54.  sottolinea la necessità di investire nelle persone il prima possibile nel corso della vita per ridurre le disuguaglianze e promuovere l'inclusione sociale fin dalla giovane età; chiede pertanto un accesso a servizi di educazione e cura della prima infanzia di qualità, inclusivi e a costo ragionevole per tutti i bambini in tutti gli Stati membri; sottolinea altresì la necessità di combattere gli stereotipi a scuola fin dalla più tenera età, promuovendo l'uguaglianza di genere a tutti i livelli d'istruzione; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a dare piena attuazione alla raccomandazione dal titolo "Investire nell'infanzia" e a controllarne da vicino i progressi; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere e introdurre iniziative quali una garanzia per i bambini, che metta i bambini al centro delle politiche esistenti di lotta contro la povertà;

55.  sottolinea la tendenza verso profondi cambiamenti futuri del mercato del lavoro, frutto dei progressi nel campo dell'intelligenza artificiale; invita gli Stati membri e la Commissione a elaborare strumenti e partenariati per la formazione precoce, iniziale e continua che potenzino le competenze in quest'area, coinvolgendo le parti sociali;

56.  chiede a questo proposito, e anche come mezzo per realizzare un equilibrio fra vita professionale e vita privata, di esplorare, con le parti sociali, meccanismi che rafforzino la flessicurezza, in particolare il telelavoro e la flessibilità degli orari;

57.  sottolinea l'importanza degli investimenti in capitale umano, che costituisce un fattore di crescita e promuove la competitività e lo sviluppo;

58.  sottolinea come una migliore conciliazione fra vita professionale e vita privata e una rafforzata parità di genere sono essenziali per sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; sottolinea il fatto che la trasformazione e l'adattamento del mercato del lavoro e dei sistemi previdenziali, in modo da tenere in considerazione le fasi della vita della donna, sono cruciali per l'emancipazione economica del genere femminile;

59.  accoglie con favore la proposta di direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, come un primo passo positivo nella direzione di garantire una conciliazione fra la vita privata e quella professionale di uomini e donne che accudiscono i propri bambini e altre persone dipendenti, e di aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; riafferma che la garanzia di un compenso adeguato e di una solida sicurezza e protezione sociali è fondamentale per raggiungere questi obiettivi;

60.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare politiche trasformative e investire in campagne di sensibilizzazione per superare gli stereotipi di genere e promuovere una condivisione più equa dell'assistenza e dei lavori domestici, e a mettere altresì l'accento sul diritto e sulla necessità degli uomini di assumersi i doveri legati all'assistenza senza essere stigmatizzati o penalizzati;

61.  invita gli Stati membri a introdurre politiche proattive e investimenti adeguati e strutturati in modo da offrire alle donne e agli uomini che entrano, ritornano e restano nel mercato del lavoro, in seguito a periodi di congedo familiare o legato all'assistenza, un'occupazione sostenibile e di qualità, in conformità dell'articolo 27 della Carta sociale europea;

62.  invita gli Stati membri a rafforzare la protezione dalle discriminazioni e dai licenziamenti illeciti relativi all'equilibrio tra lavoro e vita privata; chiede alla Commissione e agli Stati membri, a tale riguardo, di proporre politiche volte a migliorare l'applicazione delle misure antidiscriminazione sul posto di lavoro, anche sensibilizzando in merito ai diritti giuridici relativi alla parità di trattamento, invertendo l'onere della prova e abilitando gli enti nazionali per le pari opportunità a condurre indagini formali di loro iniziativa su questioni di parità e ad aiutare le potenziali vittime di discriminazioni;

63.  sottolinea il fatto che l'integrazione dei disoccupati a lungo termine attraverso misure individuali mirate rappresenta un fattore chiave per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e contribuirà nel lungo periodo alla sostenibilità dei sistemi nazionali di sicurezza sociale; ritiene necessaria tale integrazione, in considerazione delle circostanze sociali di questi cittadini e dei loro bisogni in termini di reddito sufficiente, alloggio adeguato, trasporto pubblico, salute e assistenza all'infanzia; sottolinea la necessità di un migliore controllo a livello europeo delle politiche attuate a livello nazionale;

64.  sottolinea l'importanza di una comprensione delle nuove forme di occupazione e lavoro, e quella di raccogliere dati comparabili sulla questione, in modo da accrescere l'efficienza della normativa sul mercato del lavoro, e aumentare quindi l'occupazione e la crescita sostenibile;

65.  chiede una strategia integrata anti-povertà per raggiungere l'obiettivo di Europa 2020 relativo alla povertà; sottolinea il ruolo di regimi di reddito minimo introdotti dagli Stati membri per ridurre la povertà, specialmente quando sono accompagnati da misure d'integrazione sociale, con il coinvolgimento dei beneficiari; chiede agli Stati membri di lavorare alla realizzazione progressiva di regimi di reddito minimo che non siano solo adeguati ma garantiscano copertura e impiego sufficienti; ritiene che un reddito minimo adeguato consista in un reddito che sia indispensabile per vivere una vita dignitosa e partecipare pienamente alla società, durante l'intero ciclo di vita; segnala che, per essere adeguato, un reddito minimo deve essere al di sopra della soglia di povertà in modo da soddisfare i bisogni fondamentali delle persone, compresi gli aspetti non monetari, quali l'accesso all'istruzione e all'apprendimento permanente, a un alloggio dignitoso, a servizi di assistenza sanitaria di qualità, ad attività sociali e alla partecipazione civica;

66.  invita a un uso più efficiente, mirato e più accuratamente controllato dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) da parte delle autorità nazionali, regionali e locali, in modo da promuovere investimenti in servizi sociali, sanitari, formativi e occupazionali di qualità, e affrontare la povertà energetica, l'aumento del costo della vita, l'esclusione sociale, la mancanza di alloggi, e la qualità insufficiente del patrimonio edilizio;

67.  invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nello stabilire programmi specifici d'investimento per le loro regioni in cui i tassi di disoccupazione, disoccupazione giovanile e disoccupazione di lungo periodo sono superiori al 30 %;

68.  invita la Commissione a dedicare il prossimo Consiglio di primavera ad investimenti sociali nei settori per i quali vi siano forti indicazioni sul fatto che essi promuovano rendimenti sociali ed economici (ad esempio, educazione e cura della prima infanzia, istruzione elementare e secondaria, formazione e politiche attive del mercato del lavoro, alloggi sociali e a prezzi economici, assistenza sanitaria);

69.  sollecita un ordine del giorno che conferisca maggiore importanza alla posizione del Parlamento e che ne tenga conto prima che il Consiglio si pronunci; chiede il rafforzamento del ruolo del Consiglio EPSCO nell'ambito del semestre europeo;

70.  invita a compiere ulteriori sforzi congiunti per una maggiore integrazione dei migranti e delle persone provenienti da un contesto migratorio nel mercato del lavoro;

Politiche regionali

71.  accoglie con favore il fatto che i finanziamenti della politica di coesione ammontino a 454 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo 2014-2020; sottolinea, tuttavia, che la politica di coesione dell'UE non è solamente uno strumento, bensì una politica strutturale a lungo termine destinata a ridurre le disparità in termini di sviluppo regionale e promuovere gli investimenti, l'occupazione, la competitività, lo sviluppo sostenibile e la crescita, e che costituisce la politica più importante e completa per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale in tutti gli Stati membri, senza alcuna distinzione tra quelli che sono all'interno e quelli che sono all'esterno della zona euro; ricorda che il bilancio dell'UE è 50 volte inferiore rispetto alla spesa pubblica complessiva dell'UE-28 e ammonta a circa l'1 % del PIL dell'UE-28; sottolinea pertanto che è opportuno creare sinergie tra il bilancio dell'UE e i bilanci degli Stati membri, le loro priorità politiche nonché i progetti e le azioni finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione, mantenendo l'equilibrio tra la dimensione economica e quella sociale del quadro politico dell'UE; osserva che i requisiti di cofinanziamento nel quadro dei fondi SIE rappresentano un meccanismo importante per la creazione di sinergie; è del parere che l'unità del bilancio dell'UE vada preservata; accoglie con favore le misure introdotte nell'attuale periodo di programmazione per un migliore allineamento della politica di coesione alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

o
o   o

72.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri e alla Banca centrale europea.

(1) Testi approvati, P8_TA(2017)0038.
(2) GU C 92 del 24.3.2017, pag. 1.
(3) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.
(4) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.
(5) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.
(6) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.
(7) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.
(8) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.
(9) GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.
(10) GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.
(11) "Employment and Social Developments in Europe, Annual Review 2017" (Occupazione e sviluppi sociali in Europa, revisione annuale 2017), pag. 11.
(12) Ibid, p. 46.
(13) Relazione di Eurofound sulla disoccupazione giovanile.
(14) Employment and Social Developments in Europe, Annual Review 2017, pag. 47.
(15) GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1.


Mandato a negoziare per i negoziati commerciali con l'Australia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla proposta di mandato negoziale per i negoziati commerciali con l'Australia (2017/2192(INI))
P8_TA(2017)0419A8-0311/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo "Commercio per tutti: Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497),

–  vista la dichiarazione congiunta, del 15 novembre 2015, del presidente della Commissione, Jean-Claude Junker, del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e del primo ministro australiano, Malcolm Turnbull,

–  visti il quadro di partenariato UE-Australia del 29 ottobre 2008 e l'accordo quadro UE-Australia, concluso il 5 marzo 2015,

–  visti gli altri accordi bilaterali UE-Australia, in particolare l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità e l'accordo sul commercio del vino,

–  visto il pacchetto sul commercio della Commissione, pubblicato il 14 settembre 2017, in cui questa si impegna a rendere pubblici tutti i futuri mandati di negoziato commerciale,

–  viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 25 febbraio 2016 sull'apertura di negoziati su un accordo di libero scambio (ALS) con l'Australia e la Nuova Zelanda(1), e la sua risoluzione legislativa del 12 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Australia che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento(2),

–  visto il comunicato rilasciato a seguito del vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi del G20 tenutosi a Brisbane il 15 e 16 novembre 2014,

–  vista la dichiarazione congiunta del 22 aprile 2015 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e del ministro degli Esteri australiano dal titolo "Towards a closer EU-Australia Partnership" (Verso un più stretto partenariato UE-Australia),

–  visto il parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 16 maggio 2017 sulla competenza dell'Unione a firmare e concludere l'accordo di libero scambio con Singapore(3),

–  visto lo studio relativo agli effetti cumulativi dei futuri accordi commerciali per il settore agroalimentare, pubblicato dalla Commissione il 15 novembre 2016,

–  visti l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 108, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0311/2017),

A.  considerando che l'UE e l'Australia lavorano insieme per affrontare sfide comuni in molti campi e cooperano in varie sedi internazionali, anche su questioni di politica commerciale in sede multilaterale;

B.  considerando che l'UE è il terzo partner commerciale dell'Australia, con scambi bilaterali annuali pari a oltre 45,5 miliardi di EUR nel 2015 e un saldo positivo della bilancia commerciale di più di 19 miliardi di EUR a favore dell'UE;

C.  considerando che nel 2015 gli investimenti diretti esteri dell'UE in Australia sono stati pari a 145,8 miliardi di EUR;

D.  considerando che l'Australia è impegnata nel processo di adesione all'Accordo sugli appalti pubblici;

E.  considerando che l'UE ha concluso i negoziati su un accordo quadro tra l'UE e l'Australia il 22 aprile 2015;

F.  considerando che il settore agricolo europeo e alcuni prodotti agricoli come le carni bovine e ovine, i prodotti lattiero-caseari, i cereali e lo zucchero — compresi gli zuccheri speciali — sono particolarmente sensibili nel contesto dei negoziati;

G.  considerando che l'Australia è il terzo esportatore mondiale sia di carni bovine che di zucchero e che occupa inoltre una posizione importante sul mercato mondiale delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari e di cereali;

H.  considerando che l'UE e l'Australia sono impegnate in negoziati multilaterali per liberalizzare ulteriormente il commercio di beni ecocompatibili (Accordo sui beni ecocompatibili) e il commercio di servizi (Accordo sugli scambi di servizi);

I.  considerando che l'Australia partecipa ai negoziati conclusi per un partenariato transpacifico (PTP), il cui futuro resta incerto, e ai negoziati attualmente in corso per un partenariato economico regionale globale (RCEP) nella regione Asia-Pacifico, che riunisce i più importanti partner commerciali dell'Australia; che l'Australia ha un accordo di libero scambio con la Cina dal 2015;

J.  considerando che l'Australia si è fermamente impegnata, nel contesto del TPP, a promuovere la conservazione a lungo termine di talune specie e a contrastare il traffico illegale di specie selvatiche attraverso il potenziamento delle misure di conservazione, e che ha altresì adottato disposizioni per l'effettiva applicazione della protezione ambientale e il rafforzamento della cooperazione regionale; considerando che tali impegni devono fungere da parametro di riferimento per le disposizioni dell'ALS UE-Australia;

K.  considerando che l'Australia è tra i partner di più vecchia data e più stretti dell'UE, poiché entrambe le parti condividono valori comuni e l'impegno a promuovere la prosperità e la sicurezza all'interno di un sistema globale basato su regole;

L.  considerando che l'Australia ha ratificato e recepito le principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani, diritti sociali e diritti del lavoro nonché in materia di protezione ambientale e che rispetta pienamente lo Stato di diritto;

M.  considerando che l'Australia è uno dei soli sei membri dell'OMC che non hanno ancora un accesso preferenziale al mercato dell'UE o negoziati in corso in tal senso;

N.  considerando che, a seguito della dichiarazione congiunta del 15 novembre 2015, è stato avviato un esercizio esplorativo per valutare la fattibilità dell'avvio dei negoziati relativi a un accordo di libero scambio tra l'UE e l'Australia nonché l'ambizione comune rispetto a tali negoziati; che l'esercizio esplorativo è concluso;

O.  considerando che al Parlamento verrà chiesto di decidere se approvare o meno l'eventuale ALS UE-Australia;

Contesto strategico, politico ed economico

1.  evidenzia l'importanza di approfondire le relazioni tra l'Unione e la regione Asia-Pacifico, tra l'altro per promuovere la crescita economica in Europa e sottolinea che ciò si deve riflettere nella politica commerciale dell'UE; riconosce che l'Australia è una componente essenziale di tale strategia e che l'ampliamento e l'approfondimento delle relazioni commerciali possono contribuire al raggiungimento di tale obiettivo;

2.  si congratula con l'Australia per il suo impegno deciso e coerente a favore dell'agenda commerciale multilaterale;

3.  ritiene che il pieno potenziale delle strategie di cooperazione bilaterali e regionali dell'Unione possa essere realizzato soltanto aderendo a pratiche commerciali regolamentate e basate su valori e che la conclusione di un accordo di libero scambio di qualità, ambizioso, equilibrato ed equo con l'Australia, in uno spirito di reciprocità e di vantaggi per entrambe le parti, senza in alcun caso compromettere l'ambizione di realizzare progressi a livello multilaterale o l'attuazione di accordi multilaterali e bilaterali già conclusi, rappresenti una parte fondamentale di tali strategie; reputa che una più intensa cooperazione bilaterale possa costituire una base per un'ulteriore cooperazione multilaterale e plurilaterale;

4.  ritiene che il negoziato di un accordo di libero scambio moderno, approfondito, ambizioso, equilibrato, equo e completo costituisca un modo adeguato di approfondire il partenariato bilaterale e rafforzare ulteriormente le già mature relazioni bilaterali esistenti in materia di scambi e investimenti; ritiene che questi negoziati potrebbero servire da modello per una nuova generazione di accordi di libero scambio, e sottolinea l'importanza di accrescere ulteriormente le ambizioni, andando oltre i limiti di ciò che un moderno accordo di libero scambio comporta, tenuto conto dell'economia e del contesto normativo altamente sviluppati dell'Australia;

Esercizio esplorativo

5.  prende atto della conclusione dell'esercizio esplorativo UE-Australia, avvenuta il 6 aprile 2017, con reciproca soddisfazione della Commissione e del governo australiano;

6.  si compiace della tempestiva conclusione e pubblicazione della valutazione d'impatto da parte della Commissione, in modo da poter fornire una valutazione globale di possibili vantaggi e perdite che comporterebbe un rafforzamento delle relazioni commerciali e di investimento dell'UE con l'Australia, a vantaggio delle rispettive popolazioni e imprese, comprese le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, prestando una particolare attenzione all'impatto ambientale e sociale, anche per il mercato del lavoro dell'UE nonché anticipando e tenendo in conto le ripercussioni che la Brexit potrebbe avere sui flussi commerciali e di investimento dall'Australia verso l'UE, in particolare per quanto riguarda la preparazione degli scambi di offerte e il calcolo di contingenti;

Mandato negoziale

7.  invita il Consiglio ad autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati relativi a un accordo sul commercio e gli investimenti con l'Australia in base all'esito dell'esercizio esplorativo, alle raccomandazioni della presente risoluzione, alla valutazione d'impatto e a obiettivi chiari;

8.  accoglie con favore la decisione della Commissione di sottolineare che i pagamenti a titolo della "scatola verde" non producono effetti distorsivi sugli scambi e non dovrebbero essere oggetto di misure antidumping o antisovvenzioni;

9.  invita il Consiglio a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri, quale emerge dal parere 2/15 della CGUE del 16 maggio 2017, nella sua decisione relativa all'adozione delle direttive di negoziato;

10.  invita la Commissione e il Consiglio a presentare quanto prima una proposta sulla futura architettura generale degli accordi commerciali, tenendo conto del parere 2/15 della CGUE in merito all'ALS UE-Singapore, e a operare una netta distinzione tra un accordo sul commercio e la liberalizzazione degli investimenti diretti esteri (IDE), contenente solo aspetti che ricadono sotto l'esclusiva competenza dell'UE, e un potenziale secondo accordo che comprenda le materie in cui le competenze sono condivise con gli Stati membri; sottolinea che una tale distinzione avrebbe conseguenze sul processo di ratifica parlamentare e che non è intesa come un modo per eludere i processi democratici nazionali, ma rappresenta una delega democratica delle responsabilità con fondamento nei trattati europei; chiede che il Parlamento sia strettamente coinvolto in tutti i negoziati sugli ALS attuali e futuri, in tutte le fasi del processo;

11.  invita la Commissione, quando presenterà gli accordi completati per la firma e la conclusione, e il Consiglio, quando deciderà in merito, a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri;

12.  invita la Commissione a condurre i negoziati nel modo più trasparente possibile senza compromettere la posizione negoziale dell'Unione, garantendo almeno i medesimi livelli di trasparenza e consultazione pubblica applicati per i negoziati sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti attraverso un dialogo costante con le parti sociali e la società civile, nonché a rispettare pienamente le migliori pratiche definite in altri negoziati; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di pubblicare tutte le sue raccomandazioni sulle direttive di negoziato per gli accordi commerciali e ritiene che ciò costituisca un precedente positivo; esorta il Consiglio a fare altrettanto, pubblicando le direttive di negoziato non appena saranno state approvate;

13.  sottolinea che un ALS deve portare a un migliore accesso al mercato e all'agevolazione degli scambi commerciali sul campo, creare posti di lavoro dignitosi, garantire la parità di genere a beneficio dei cittadini di entrambe le parti, promuovere lo sviluppo sostenibile, rispettare le norme UE, salvaguardare i servizi di interesse generale e rispettare i processi democratici, promuovendo al contempo le opportunità di esportazione dell'UE;

14.  sottolinea che un accordo ambizioso deve affrontare in maniera significativa temi quali gli investimenti, il commercio di beni e servizi (sulla base delle recenti raccomandazioni del Parlamento europeo concernenti le riserve dello spazio politico e i settori sensibili), le dogane e l'agevolazione degli scambi, la digitalizzazione, il commercio elettronico e la protezione dei dati, la ricerca tecnologica e il sostegno all'innovazione, gli appalti pubblici, l'energia, le imprese statali, la concorrenza, lo sviluppo sostenibile, gli aspetti normativi, quali le norme sanitarie e fitosanitarie di alta qualità e altre norme relative ai prodotti agricoli e alimentari, senza indebolire gli elevati standard dell'UE, impegni forti e vincolanti in materia di norme ambientali e sul lavoro, la lotta contro l'evasione fiscale e la corruzione, pur restando nel campo di applicazione delle competenze esclusive dell'Unione e prestando sempre un'attenzione particolare alle esigenze delle micro-imprese e delle PMI;

15.  invita il Consiglio a riconoscere esplicitamente gli obblighi dell'altra parte verso le popolazioni indigene nelle direttive di negoziato e a consentire la formulazione di riserve per regimi preferenziali nazionali al riguardo; sottolinea che l'accordo dovrebbe riaffermare l'impegno di entrambe le parti nei confronti della convenzione ILO 169 sui diritti dei popoli indigeni;

16.  sottolinea che una gestione inadeguata della pesca e la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) possono avere impatti negativi notevoli sul commercio, sullo sviluppo e sull'ambiente e che le parti devono assumersi impegni significativi per la protezione degli squali, delle razze, delle tartarughe e dei mammiferi marini e per prevenire la pesca eccessiva, la sovracapacità e la pesca INN;

17.  sottolinea che il "principio delle 3R" (Replace, Reduce e Refine), vale a dire sostituire, ridurre e perfezionare l'impiego di animali a fini scientifici, è saldamente ancorato nella legislazione dell'UE; evidenzia che è fondamentale che le vigenti misure dell'UE in materia di sperimentazione e ricerca sugli animali non siano smantellate o attenuate, che i futuri regolamenti sull'uso degli animali non siano soggetti a restrizioni e che gli istituti di ricerca dell'UE non siano posti in una posizione di svantaggio competitivo; afferma che le parti devono cercare di realizzare l'allineamento normativo delle migliori pratiche delle 3R per aumentare l'efficacia dei test, ridurre i costi e limitare la necessità di utilizzare gli animali;

18.  insiste sulla necessità di includere misure volte a eliminare la contraffazione dei prodotti agroalimentari;

19.  sottolinea che, affinché l'accordo di libero scambio rechi vantaggi reali all'economia dell'UE, è opportuno includere nelle direttive di negoziato i seguenti aspetti:

   a) liberalizzazione degli scambi di beni e servizi e opportunità reali di accesso, per entrambe le parti, ai reciproci mercati di beni e servizi, attraverso l'eliminazione delle barriere normative inutili, fermo restando che nessun aspetto dell'accordo dovrebbe impedire alle parti di adottare normative, in maniera proporzionata, atte a conseguire obiettivi strategici legittimi; il presente accordo non deve i) impedire alle parti di definire, regolamentare, fornire e sostenere servizi d'interesse generale e deve prevedere disposizione esplicite in tale senso; ii) imporre ai governi di privatizzare servizi, o impedire loro di ampliare la gamma dei servizi che forniscono al pubblico; iii) impedire ai governi di riportare sotto il controllo pubblico servizi che avevano deciso in precedenza di privatizzare, come l'acqua, l'istruzione, i servizi sanitari e sociali, o attenuare le rigorose norme dell'Unione in materia di salute, prodotti alimentari, tutela dei consumatori, ambiente, benessere degli animali, lavoro e sicurezza o limitare i finanziamenti pubblici per l'arte e la cultura, l'istruzione, la sanità e i servizi sociali come è avvenuto nei precedenti accordi commerciali; gli impegni dovrebbero essere assunti sulla base dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS); sottolinea, a tale riguardo, che le norme seguite dai produttori europei devono essere mantenute;
   b) nella misura in cui l'accordo può contenere un capitolo sulla regolamentazione interna, i negoziatori non devono prevedere alcun criterio di necessità;
   c) sono definiti impegni relativi a misure antidumping e misure compensative che vadano al di là delle norme dell'OMC in questo settore, eventualmente escludendo la loro applicazione in presenza di norme comuni sufficienti in materia di concorrenza e cooperazione;
   d) riduzione delle barriere non tariffarie inutili e potenziamento e ampliamento dei dialoghi sulla cooperazione in ambito normativo su base volontaria e purché fattibile e reciprocamente vantaggioso, senza limitare la capacità delle parti di svolgere le loro attività regolamentari, legislative e programmatiche, dato che la cooperazione normativa deve mirare ad avvantaggiare la governance dell'economia globale mediante un'intensificazione della convergenza e della cooperazione in materia di norme internazionali e armonizzazione normativa, ad esempio mediante l'adozione e l'attuazione delle norme della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), garantendo al tempo stesso il livello più elevato di protezione dei consumatori (ad esempio la sicurezza alimentare) e dell'ambiente (ad esempio salute e benessere degli animali, salute delle piante) e la protezione sociale e del lavoro;
   e) concessioni significative sugli appalti pubblici a tutti i livelli di governo, comprese le imprese di proprietà dello Stato e le imprese con diritti speciali o esclusivi, garantendo l'accesso al mercato per le imprese europee in settori strategici e lo stesso grado di apertura dei mercati degli appalti pubblici dell'UE, dato che la semplificazione delle procedure e la trasparenza per gli offerenti, compresi quelli provenienti da altri paesi, possono essere strumenti efficaci per prevenire la corruzione e promuovere l'integrità nella pubblica amministrazione, offrendo nel contempo ai contribuenti un buon rapporto costi/benefici in termini di qualità dei servizi, efficienza, efficacia e responsabilità; garantisce che nell'aggiudicazione degli appalti pubblici siano applicati criteri ecologici e sociali;
   f) un capitolo separato che tenga conto delle esigenze e degli interessi delle micro-imprese e delle PMI per quanto riguarda i temi dell'agevolazione dell'accesso al mercato, tra cui, ma non solo, una maggiore compatibilità delle norme tecniche e procedure doganali semplificate, in modo da generare opportunità imprenditoriali concrete e promuoverne l'internalizzazione;
   g) alla luce del parere 2/15 della CGUE in merito all'ALS UE-Singapore secondo cui il commercio e lo sviluppo sostenibile ricadono sotto l'esclusiva competenza dell'UE e lo sviluppo sostenibile costituisce parte integrante della politica commerciale comune dell'UE, un capitolo solido e ambizioso sullo sviluppo sostenibile è una componente indispensabile di qualsiasi potenziale accordo commerciale; disposizioni relative a strumenti efficaci per il dialogo, il monitoraggio e la cooperazione, comprese disposizioni vincolanti e applicabili, sottoposte a meccanismi di risoluzione delle controversie, e che tengano conto, tra i vari metodi di esecuzione, di un meccanismo basato su sanzioni, e consentano nel contempo alle parti sociali e alla società civile di partecipare in modo adeguato, nonché una stretta cooperazione con esperti delle organizzazioni multilaterali interessate; disposizioni del capitolo relativo agli aspetti sociali e ambientali del commercio e importanza dello sviluppo sostenibile nel contesto degli scambi commerciali e degli investimenti, comprese disposizioni volte a promuovere il rispetto e l'attuazione efficace dei pertinenti principi e delle norme concordati a livello internazionale, quali le norme fondamentali in materia di lavoro e le quattro convenzioni prioritarie dell'OIL in materia di governance e gli accordi ambientali multilaterali, tra cui quelli connessi al cambiamento climatico;
   h) l'obbligo delle parti di promuovere la responsabilità sociale delle imprese (RSI), anche rispetto a strumenti riconosciuti a livello internazionale, e l'adozione di orientamenti settoriali dell'OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
   i) disposizioni esaustive sulla liberalizzazione degli investimenti nell'ambito delle competenze dell'Unione che tengano conto dei recenti sviluppi politici, ad esempio, il parere 2/15 della CGUE in merito all'ALS UE-Singapore del 16 maggio 2017;
   j) misure forti e applicabili riguardanti il riconoscimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, incluse le indicazioni geografiche (IG) per i vini e le bevande spiritose e per altri prodotti agricoli e alimentari, prendendo a riferimento le disposizioni previste dall'accordo UE-Australia sul vino, e perseguendo nel contempo l'obiettivo di migliorare il quadro normativo e raggiungere un elevato livello di protezione per tutte le indicazioni geografiche; semplificazione delle procedure doganali e norme semplici e flessibili in materia di origine, adeguate a un mondo complesso di catene del valore globali, anche in termini di maggiore trasparenza e responsabilità al loro interno, e applicazione, nei limiti del possibile, di norme di origine multilaterali e, negli altri casi, di norme di origine non onerose quali la "modifica della sottovoce tariffaria";
   k) un risultato equilibrato e ambizioso nei capitoli relativi all'agricoltura e alla pesca, che potrà rafforzare la competitività ed avvantaggiare sia i consumatori che i produttori, solo se terrà debitamente conto degli interessi di tutti i produttori e consumatori europei, rispettando il fatto che vi sono numerosi prodotti agricoli sensibili ai quali dovrebbe essere riservato un trattamento adeguato, ad esempio, attraverso contingenti tariffari o adeguati periodi di transizione assegnati, tenendo in debita considerazione l'impatto cumulativo degli accordi commerciali sull'agricoltura ed escludendo potenzialmente dall'ambito dei negoziati i settori più sensibili; l'inserimento di una clausola di salvaguardia bilaterale attuabile, efficace, adeguata e rapida che consenta la sospensione temporanea delle preferenze se, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo commerciale, un aumento delle importazioni provoca o minaccia di provocare gravi danni a settori sensibili;
   l) disposizioni che consentano il pieno funzionamento dell'ecosistema digitale e promuovano i flussi di dati transfrontalieri, inclusi principi quali la concorrenza leale e norme ambiziose per il trasferimento transfrontaliero di dati, nel pieno rispetto e senza pregiudizio delle norme attuali e future dell'UE in materia di protezione dei dati e di riservatezza, poiché i flussi dei dati sono fattori di stimolo fondamentali per l'economia dei servizi e costituiscono un elemento essenziale della catena globale del valore delle imprese di produzione tradizionali e, pertanto, dovrebbero essere limitati il più possibile i requisiti ingiustificati in materia di localizzazione; la protezione dei dati e il diritto alla riservatezza non sono ostacoli agli scambi bensì diritti fondamentali sanciti dall'articolo 39 TUE e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
   m) disposizioni precise e specifiche sul trattamento accordato ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) e alle regioni ultraperiferiche (RUP) per tener conto dei loro interessi particolari in tali negoziati;

Ruolo del Parlamento

20.  sottolinea che, a seguito del parere della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'accordo di libero scambio UE-Singapore, il Parlamento europeo dovrebbe vedere rafforzato il proprio ruolo in tutte le fasi dei negoziati dell'UE relativi agli ALS, dall'adozione del mandato alla conclusione definitiva dell'accordo; attende con vivo interesse l'avvio dei negoziati con l'Australia e la possibilità di seguirli da vicino e di contribuire al loro successo; ricorda alla Commissione il suo obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati (prima e dopo i cicli di negoziato); s'impegna a esaminare le questioni legislative e regolamentari che possono emergere nel contesto dei negoziati e del futuro accordo senza pregiudizio per le sue prerogative di colegislatore; riafferma la propria responsabilità fondamentale di rappresentare i cittadini dell'UE e auspica di poter facilitare discussioni aperte e inclusive durante il processo di negoziato;

21.  ricorda che il Parlamento europeo sarà chiamato a dare la propria approvazione al futuro accordo, come sancito dal TFUE, e che la sua posizione dovrebbe pertanto essere presa debitamente in considerazione in tutte le fasi; invita la Commissione e il Consiglio a chiedere l'approvazione del Parlamento accordo prima della sua applicazione, integrando questa prassi nell'accordo interistituzionale;

22.  ricorda che il Parlamento monitorerà l'attuazione del futuro accordo;

o
o   o

23.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento dell'Australia.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016) 0064.
(2) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 210.
(3) ECLI:EU:C:2017:376.


Mandato a negoziare per i negoziati commerciali con la Nuova Zelanda
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla proposta di mandato a negoziare per i negoziati commerciali con la Nuova Zelanda (2017/2193(INI))
P8_TA(2017)0420A8-0312/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo "Commercio per tutti – Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497),

–  vista la dichiarazione congiunta del presidente della Commissione, Jean-Claude Junker, del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e del primo ministro della Nuova Zelanda, John Key, del 29 ottobre 2015,

–  visti la dichiarazione congiunta UE-Nuova Zelanda sulle relazioni e la cooperazione, del 21 settembre 2007, e l'accordo di partenariato UE-Nuova Zelanda sulle relazioni e la cooperazione, firmato il 5 ottobre 2016,

–  vista la pubblicazione, il 14 settembre 2017, del pacchetto sul commercio della Commissione, in cui questa si impegna a rendere pubblici tutti i futuri mandati di negoziato commerciale,

–  visto l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, firmato il 3 luglio 2017,

–  visti gli altri accordi bilaterali UE-Nuova Zelanda, in particolare l'accordo sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale e l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,

–  viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 25 febbraio 2016 sull'apertura di negoziati sull'accordo di libero scambio (ALS) con l'Australia e la Nuova Zelanda(1), e la sua risoluzione legislativa del 12 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Australia che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento(2),

–  visto il comunicato rilasciato a seguito della riunione del G20 di capi di Stato e di governo tenutosi a Brisbane il 15 e il 16 novembre 2014,

–  vista la dichiarazione congiunta del presidente Van Rompuy, del presidente Barroso e del primo ministro Key sull'approfondimento del partenariato tra la Nuova Zelanda e l'Unione europea, del 25 marzo 2014,

–  visto il parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), del 16 maggio 2017, sulla competenza dell'Unione a firmare e concludere l'accordo di libero scambio con Singapore(3),

–  visto lo studio pubblicato dalla Commissione il 15 novembre 2016 riguardante l'impatto dei futuri accordi commerciali sull'agricoltura dell'UE,

–  visto il progetto di relazione della commissione per il commercio internazionale su una strategia per il commercio digitale (2017/2065(INI)),

–  visti l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 108, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0312/2017),

A.  considerando che l'Unione europea e la Nuova Zelanda lavorano insieme per affrontare le sfide comuni in un ampio spettro di questioni e cooperano in varie sedi internazionali, anche sui temi della politica commerciale in sede multilaterale;

B.  considerando che nel 2015 l'UE è stata il secondo partner commerciale di merci della Nuova Zelanda dopo l'Australia, con scambi di merci tra l'UE e la Nuova Zelanda per 8,1 miliardi di EUR e scambi in servizi per 4,3 miliardi di EUR;

C.  considerando che nel 2015 lo stock di investimenti diretti esteri dell'UE in Nuova Zelanda è stato pari a quasi 10 miliardi di EUR;

D.  considerando che la Nuova Zelanda è parte dell'accordo sugli appalti pubblici;

E.  considerando che il 30 luglio 2014 l'UE ha concluso i negoziati relativi all'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'UE e la Nuova Zelanda;

F.  considerando che il settore agricolo europeo e alcuni prodotti agricoli come le carni bovine, di vitello e ovine, i prodotti lattiero-caseari, i cereali e lo zucchero, compresi gli zuccheri speciali, sono questioni particolarmente sensibili nell'ambito dei negoziati;

G.  considerando che la Nuova Zelanda è il primo esportatore mondiale di burro e il secondo esportatore mondiale di latte in polvere; che inoltre occupa una posizione importante sul mercato mondiale delle esportazioni di altri prodotti lattiero-caseari e di carni bovine, di vitello e ovine;

H.  considerando che l'UE e la Nuova Zelanda sono impegnate in negoziati plurilaterali per liberalizzare ulteriormente il commercio di beni ecocompatibili (accordo sui beni ecocompatibili) e il commercio di servizi (accordo sugli scambi di servizi);

I.  considerando che l'UE riconosce che la Nuova Zelanda dispone di un'adeguata protezione dei dati personali;

J.  considerando che la Nuova Zelanda partecipa ai negoziati conclusi per un partenariato transpacifico (TPP), il cui futuro resta incerto, e ai negoziati attualmente in corso per un partenariato economico regionale globale (RCEP) nell'Asia orientale, che riunisce i suoi più importanti partner commerciali; che dal 2008 è in vigore un accordo di libero scambio tra la Nuova Zelanda e la Cina;

K.  considerando che la Nuova Zelanda ha assunto impegni significativi nel quadro del TPP al fine di promuovere la conservazione a lungo termine di talune specie e contrastare il traffico illegale di specie selvatiche attraverso il potenziamento delle misure di conservazione, e che ha altresì adottato disposizioni per un'applicazione efficace delle misure di protezione ambientale e l'avvio di una cooperazione regionale rafforzata; che tali impegni dovrebbero fungere da parametro di riferimento per l'accordo di libero scambio tra l'UE e la Nuova Zelanda;

L.  considerando che la Nuova Zelanda è tra i partner di più vecchia data e più stretti dell'UE, poiché entrambe condividono valori comuni e l'impegno a promuovere la prosperità e la sicurezza all'interno di un sistema globale basato su regole;

M.  considerando che la Nuova Zelanda ha ratificato e recepito le principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani, sociali e del lavoro, nonché di protezione dell'ambiente, e rispetta pienamente lo Stato di diritto;

N.  considerando che la Nuova Zelanda è uno dei soli sei membri dell'OMC che non hanno ancora un accesso preferenziale al mercato dell'UE o negoziati in corso in tal senso;

O.  considerando che, a seguito della dichiarazione congiunta del 29 ottobre 2015, è stato avviato un esercizio esplorativo per esaminare la fattibilità dell'avvio di negoziati relativi a un accordo di libero scambio tra l'UE e la Nuova Zelanda nonché per valutare l'ambizione comune rispetto a tali negoziati; che l'esercizio esplorativo si è concluso;

P.  considerando che al Parlamento verrà chiesto di decidere se approvare o meno l'eventuale ALS UE-Nuova Zelanda;

Contesto strategico, politico ed economico

1.  evidenzia l'importanza di approfondire le relazioni tra l'UE e la regione Asia-Pacifico, in particolare al fine di promuovere la crescita economica in Europa, e sottolinea che ciò si riflette nella politica commerciale dell'Unione; riconosce che la Nuova Zelanda è una componente essenziale di tale strategia e che l'ampliamento e l'approfondimento delle relazioni commerciali possono contribuire al raggiungimento di tale obiettivo;

2.  si congratula con la Nuova Zelanda per il suo impegno deciso e coerente a favore dell'agenda commerciale multilaterale;

3.  ritiene che il pieno potenziale delle strategie di cooperazione bilaterale e regionale dell'Unione possa essere realizzato solo aderendo a pratiche commerciali regolamentate e basate su valori e che la conclusione di un ALS di qualità, ambizioso, equilibrato ed equo con la Nuova Zelanda, in uno spirito di reciprocità e di vantaggi per entrambe le parti, senza in alcun caso compromettere l'ambizione di realizzare progressi a livello multilaterale o l'attuazione di accordi multilaterali e bilaterali già conclusi, rappresenti una parte fondamentale di tali strategie; reputa che una più intensa cooperazione bilaterale possa rappresentare un primo passo per una maggiore cooperazione multilaterale e plurilaterale;

4.  è convinto che la negoziazione di un ALS moderno, approfondito, ambizioso, equilibrato, equo e completo sia un modo adeguato di intensificare il partenariato bilaterale e rafforzare ulteriormente le già mature relazioni bilaterali esistenti in materia di scambi e investimenti; ritiene che tali negoziati potrebbero servire da modello per una nuova generazione di accordi di libero scambio e sottolinea l'importanza di accrescere ulteriormente il livello di ambizione, ampliando i limiti di ciò che un moderno ALS comporta, tenuto conto dell'economia e del contesto normativo altamente sviluppati della Nuova Zelanda;

5.  sottolinea che l'UE e la Nuova Zelanda sono all'avanguardia a livello internazionale nelle politiche di sostenibilità ambientale e che, a tale riguardo, esse hanno l'opportunità di negoziare e attuare un capitolo di sviluppo sostenibile altamente ambizioso;

6.  mette in guardia contro il rischio di un forte squilibrio dell'accordo nel settore agricolo a danno dell'UE e contro la tentazione di servirsi dell'agricoltura come merce di scambio per ottenere un maggiore accesso al mercato neozelandese per i prodotti industriali e i servizi;

Esercizio esplorativo

7.  prende atto che il 7 marzo 2017 si è concluso l'esercizio esplorativo UE-Nuova Zelanda con reciproca soddisfazione della Commissione e del governo neozelandese;

8.  plaude alla tempestiva conclusione e pubblicazione della valutazione d'impatto da parte della Commissione, in modo da poter fornire una valutazione globale degli eventuali benefici e svantaggi derivanti da un rafforzamento delle relazioni commerciali e di investimento tra l'UE e la Nuova Zelanda, nell'interesse delle rispettive popolazioni e imprese, comprese le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, prestando una particolare attenzione all'impatto ambientale e sociale, anche in relazione al mercato del lavoro dell'Unione, nonché anticipando e tenendo in considerazione l'incidenza che la Brexit potrebbe avere sui flussi commerciali e di investimento della Nuova Zelanda verso l'UE, in particolare per quanto riguarda la preparazione degli scambi di offerte e il calcolo di contingenti;

Mandato a negoziare

9.  chiede al Consiglio di autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati relativi a un accordo sul commercio e gli investimenti con la Nuova Zelanda in base all'esito dell'esercizio esplorativo, delle raccomandazioni della presente risoluzione, della valutazione d'impatto e di obiettivi chiari;

10.  invita il Consiglio a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri nella sua decisione relativa all'adozione delle direttive di negoziato, come si evince dal parere 2/15 della CGUE del 16 maggio 2017;

11.  invita la Commissione e il Consiglio a presentare quanto prima una proposta sulla futura architettura generale degli accordi commerciali, tenendo conto del parere 2/15 della CGUE relativo all'ALS UE-Singapore, e a operare una netta distinzione tra un accordo sul commercio e la liberalizzazione degli investimenti diretti esteri (IDE), contenente solo aspetti che ricadono sotto l'esclusiva competenza dell'UE, e un secondo potenziale accordo che comprenda ambiti in cui le competenze sono condivise con gli Stati membri; sottolinea che una tale distinzione avrebbe conseguenze sul processo di ratifica parlamentare e non mira a eludere i processi democratici nazionali, bensì rappresenta una questione di delega democratica delle responsabilità con fondamento nei trattati europei; chiede che il Parlamento sia strettamente coinvolto in tutti i negoziati sugli ALS attuali e futuri, in tutte le fasi del processo;

12.  invita la Commissione, quando presenterà gli accordi definitivi per la firma e la conclusione, e il Consiglio, quando deciderà in merito, a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri;

13.  invita la Commissione a condurre i negoziati nel modo più trasparente possibile senza compromettere la posizione negoziale dell'Unione, garantendo almeno il medesimo livello di trasparenza e consultazione pubblica riservato ai negoziati sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti con gli Stati Uniti attraverso un dialogo costante con le parti sociali e la società civile, nonché a rispettare pienamente le migliori pratiche definite in altri negoziati; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di pubblicare tutte le sue raccomandazioni sulle direttive di negoziato per gli accordi commerciali e ritiene che ciò costituisca un precedente positivo; esorta il Consiglio a fare altrettanto, pubblicando le direttive di negoziato immediatamente dopo la loro adozione;

14.  sottolinea che un ALS deve portare a un migliore accesso al mercato e all'agevolazione degli scambi commerciali nella pratica, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, alla garanzia della parità di genere a beneficio dei cittadini di entrambe le parti, alla promozione dello sviluppo sostenibile, al rispetto delle norme UE, alla salvaguardia dei servizi di interesse generale e al rispetto delle procedure democratiche, promuovendo nel contempo le opportunità di esportazione dell'UE;

15.  sottolinea che un accordo ambizioso deve affrontare in maniera significativa temi quali gli investimenti, il commercio di beni e servizi (sulla base delle recenti raccomandazioni del Parlamento europeo concernenti le riserve dello spazio politico e i settori sensibili), le dogane e l'agevolazione degli scambi, la digitalizzazione, il commercio elettronico e la protezione dei dati, la ricerca tecnologica e il sostegno all'innovazione, gli appalti pubblici, l'energia, le imprese statali, la concorrenza, lo sviluppo sostenibile, gli aspetti normativi quali le norme sanitarie e fitosanitarie di alta qualità e altre norme relative ai prodotti agricoli e alimentari, senza indebolire gli elevati standard dell'UE, impegni forti e vincolanti in materia di standard ambientali e del lavoro, la lotta contro l'elusione fiscale e la corruzione, pur restando nel campo di applicazione delle competenze esclusive dell'Unione e prestando un'attenzione particolare alle esigenze delle microimprese e delle PMI;

16.  invita il Consiglio a riconoscere espressamente gli obblighi della controparte nei confronti delle popolazioni indigene;

17.  sottolinea che l'UE riveste un ruolo guida a livello mondiale nel portare avanti la politica sul benessere degli animali e che, poiché l'accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda avrà un impatto su milioni di animali da allevamento, la Commissione deve garantire che le parti assumano un forte impegno volto a migliorare il benessere e la protezione degli animali da allevamento;

18.  sottolinea che il commercio illegale di fauna selvatica ha impatti ambientali, economici e sociali significativi e che un accordo ambizioso deve promuovere la conservazione di tutte le specie selvatiche e dei loro habitat e combattere con determinazione la cattura, il commercio e il trasbordo illegali di fauna selvatica;

19.  sottolinea che una gestione inadeguata della pesca e la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) possono avere impatti negativi notevoli sul commercio, sullo sviluppo e sull'ambiente e che le parti devono assumersi impegni significativi per la protezione degli squali, delle razze, delle tartarughe e dei mammiferi marini e per prevenire la pesca eccessiva, la sovraccapacità e la pesca INN;

20.  sottolinea che, affinché l'accordo di libero scambio rechi vantaggi reali all'economia dell'UE, è opportuno includere nelle direttive di negoziato i seguenti aspetti:

   a) liberalizzazione degli scambi di beni e servizi e opportunità reali di accesso, per entrambe le parti, ai reciproci mercati di beni e servizi, attraverso l'eliminazione delle barriere normative inutili, fermo restando che nessun aspetto dell'accordo dovrebbe impedire alle parti di adottare normative, in maniera proporzionata, atte a conseguire obiettivi strategici legittimi; il presente accordo non deve i) impedire alle parti di definire, regolamentare, fornire e sostenere servizi d'interesse generale e deve prevedere disposizione esplicite in tale senso; ii) non imporre ai governi di privatizzare servizi, né impedire loro di ampliare la gamma dei servizi che forniscono al pubblico; iii) non impedire ai governi di riportare sotto il controllo pubblico servizi che avevano deciso in precedenza di privatizzare, come l'acqua, l'istruzione, i servizi sanitari e sociali, o attenuare le rigorose norme dell'Unione in materia di salute, prodotti alimentari, tutela dei consumatori, ambiente, benessere degli animali, lavoro e sicurezza o limitare i finanziamenti pubblici per l'arte e la cultura, l'istruzione, la sanità e i servizi sociali come è avvenuto nei precedenti accordi commerciali; gli impegni dovrebbero essere assunti sulla base dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS); sottolinea, a tale riguardo, che le norme seguite dai produttori europei devono essere mantenute;
   b) nella misura in cui l'accordo può contenere un capitolo sulla regolamentazione interna, i negoziatori non devono prevedere alcuna verifica della necessità;
   c) sono definiti impegni relativi a misure antidumping e compensative che vadano al di là delle norme dell'OMC in questo settore, eventualmente escludendo la loro applicazione in presenza di norme comuni sufficienti in materia di concorrenza e cooperazione;
   d) riduzione delle barriere non tariffarie inutili e potenziamento e ampliamento dei dialoghi sulla cooperazione in ambito normativo su base volontaria e purché fattibile e reciprocamente vantaggioso, senza limitare la capacità delle parti di svolgere le loro attività regolamentari, legislative e programmatiche, dato che la cooperazione normativa deve mirare ad avvantaggiare la governance dell'economia globale mediante un'intensificazione della convergenza e della cooperazione in materia di norme internazionali e armonizzazione normativa, ad esempio mediante l'adozione e l'attuazione delle norme della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), garantendo al tempo stesso il livello più elevato di protezione dei consumatori (ad esempio la sicurezza alimentare) e dell'ambiente (ad esempio salute e benessere degli animali, salute delle piante) e la protezione sociale e del lavoro;
   e) concessioni significative sugli appalti pubblici a tutti i livelli di governo, comprese le imprese di proprietà dello Stato e le imprese con diritti speciali o esclusivi, garantendo l'accesso al mercato per le imprese europee in settori strategici e lo stesso grado di apertura dei mercati degli appalti pubblici dell'UE, dato che la semplificazione delle procedure e la trasparenza per gli offerenti, compresi quelli provenienti da altri paesi, possono essere strumenti efficaci per prevenire la corruzione e promuovere l'integrità nella pubblica amministrazione, offrendo nel contempo ai contribuenti un buon rapporto costi/benefici in termini di qualità della fornitura, efficienza, efficacia e responsabilità; garantisce che nell'aggiudicazione degli appalti pubblici siano applicati criteri ecologici e sociali;
   f) un capitolo separato che tenga conto delle necessità e degli interessi delle micro-imprese e delle PMI per quanto riguarda i temi dell'agevolazione dell'accesso al mercato, tra cui, ma non solo, una maggiore compatibilità delle norme tecniche e procedure doganali semplificate, con l'obiettivo di generare opportunità imprenditoriali concrete e promuovere la loro internazionalizzazione;
   g) in virtù del parere 2/15 della CGUE in merito all'ALS UE-Singapore secondo cui il commercio e lo sviluppo sostenibile ricadono sotto l'esclusiva competenza dell'UE e lo sviluppo sostenibile costituisce parte integrante della politica commerciale comune dell'UE, un capitolo solido e ambizioso sullo sviluppo sostenibile è una componente indispensabile di qualsiasi potenziale accordo; disposizioni relative a strumenti efficaci per il dialogo, il monitoraggio e la cooperazione, comprese disposizioni vincolanti e applicabili sottoposte a meccanismi di risoluzione delle controversie idonei ed efficaci, e che tengano conto, tra i vari metodi di esecuzione, di un meccanismo basato su sanzioni, e consentano nel contempo alle parti sociali e alla società civile di partecipare in modo adeguato, nonché una stretta cooperazione con esperti delle organizzazioni multilaterali interessate; disposizioni del capitolo relativo agli aspetti sociali e ambientali del commercio e l'importanza dello sviluppo sostenibile nel contesto degli scambi commerciali e degli investimenti, comprese disposizioni volte a promuovere il rispetto e l'attuazione efficace dei pertinenti principi e delle norme concordati a livello internazionale, quali le norme fondamentali in materia di lavoro e le quattro convenzioni prioritarie dell'OIL in materia di governance e gli accordi ambientali multilaterali, tra cui quelli connessi al cambiamento climatico;
   h) l'obbligo delle parti di promuovere la responsabilità sociale delle imprese (RSI), anche rispetto a strumenti riconosciuti a livello internazionale, e l'adozione di orientamenti settoriali dell'OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
   i) disposizioni esaustive sulla liberalizzazione degli investimenti nell'ambito delle competenze dell'Unione che tengano conto dei recenti sviluppi politici, ad esempio, il parere 2/15 della CGUE in merito all'ALS UE-Singapore del 16 maggio 2017;
   j) misure forti applicabili riguardanti il riconoscimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, incluse le indicazioni geografiche (IG) per i vini e le bevande spiritose e per altri prodotti agricoli e alimentari; procedure doganali semplificate e norme semplici e flessibili in materia di origine, adeguate a un mondo complesso di catene del valore globali, anche in termini di maggiore trasparenza e responsabilità al loro interno, e l'applicazione, nei limiti del possibile, di norme di origine multilaterali e, negli altri casi, di norme di origine non onerose quali la "modifica della sottovoce tariffaria";
   k) un risultato equilibrato e ambizioso nei capitoli relativi all'agricoltura e alla pesca, che potrà rafforzare la competitività ed avvantaggiare sia i consumatori che i produttori, solo se terrà debitamente conto degli interessi di tutti i produttori e consumatori europei, rispettando il fatto che vi sono numerosi prodotti agricoli sensibili ai quali dovrebbe essere riservato un trattamento adeguato, per esempio attraverso contingenti tariffari o l'assegnazione di adeguati periodi di transizione, tenendo in debita considerazione l'impatto cumulativo degli accordi commerciali sull'agricoltura ed escludendo potenzialmente dall'ambito dei negoziati i settori più sensibili; l'inserimento di una clausola di salvaguardia bilaterale attuabile, efficace, adeguata e rapida che consenta la sospensione temporanea delle preferenze se, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo commerciale, un aumento delle importazioni provoca o minaccia di provocare gravi danni a settori sensibili;
   l) disposizioni che consentano il pieno funzionamento dell'ecosistema digitale e promuovano i flussi di dati transfrontalieri, inclusi principi quali la concorrenza leale e norme ambiziose per il trasferimento transfrontaliero di dati, nel pieno rispetto e senza pregiudizio delle norme dell'UE attuali e future in materia di protezione dei dati e di riservatezza, poiché i flussi dei dati sono fattori di stimolo fondamentali per l'economia dei servizi e costituiscono un elemento essenziale della catena globale del valore delle imprese di produzione tradizionali e quindi i requisiti relativi alla localizzazione forzata dovrebbero essere limitati nei limiti del possibile; la protezione dei dati e il diritto alla riservatezza non sono ostacoli agli scambi bensì diritti fondamentali sanciti dall'articolo 39 del TUE e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
   m) disposizioni precise e specifiche sul trattamento accordato ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) e alle regioni ultraperiferiche (RUP) per tener conto dei loro interessi particolari in tali negoziati;

21.  invita la Commissione ad assicurare la protezione in materia di etichettatura, tracciabilità e origine autentica dei prodotti agricoli, quale elemento fondamentale di un accordo equilibrato, onde evitare che i consumatori ricevano immagini false o fuorvianti;

22.  evidenzia la differenza tra le dimensioni del mercato unico europeo e del mercato della Nuova Zelanda, che deve essere presa in considerazione in un potenziale accordo di libero scambio tra i due paesi;

Ruolo del Parlamento

23.  sottolinea che, a seguito del parere 2/15 della CGUE sull'ALS UE-Singapore, il Parlamento dovrebbe vedere rafforzato il proprio ruolo in tutte le fasi dei negoziati dell'UE relativi agli ALS, dall'adozione del mandato alla conclusione definitiva dell'accordo; attende con interesse l'avvio dei negoziati con la Nuova Zelanda e la possibilità di seguirli da vicino e di contribuire al loro successo; ricorda alla Commissione il suo obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati (prima e dopo i cicli di negoziato); s'impegna a esaminare le questioni legislative e regolamentari che possono emergere nel contesto dei negoziati e del futuro accordo senza pregiudizio per le sue prerogative di co-legislatore; riafferma la propria responsabilità fondamentale di rappresentare i cittadini dell'UE e auspica di poter facilitare discussioni aperte e inclusive durante il processo di negoziato;

24.  ricorda che il Parlamento sarà chiamato a dare la propria approvazione al futuro accordo, come sancito dal TFUE, e che la sua posizione dovrebbe pertanto essere presa debitamente in considerazione in tutte le fasi; invita la Commissione e il Consiglio a chiedere l'approvazione del Parlamento prima della sua applicazione, integrando nel contempo questa prassi anche nell'accordo interistituzionale;

25.  ricorda che il Parlamento monitorerà l'attuazione del futuro accordo;

o
o   o

26.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento della Nuova Zelanda.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0064.
(2) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 210.
(3) ECLI:EU:C:2017:376.


Controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2015
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2015) (2017/2011(INI))
P8_TA(2017)0421A8-0265/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la trentaduesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2014) (COM(2015)0329),

–  vista la trentatreesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2015) (COM(2016)0463),

–  vista la relazione della Commissione intitolata "Relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2010)0070),

–  vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2016 sul "controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2014"(1),

–  vista la relazione della Commissione intitolata "Seconda relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2011)0930),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2012 intitolata "Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione" (COM(2012)0154),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 intitolata "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto" (COM(2014)0158),

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2015 dal titolo "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE" (COM(2015)0215),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2016 intitolata "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"(2),

–  visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(3),

–  vista la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale(4),

–  visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea(5),

–  vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla 30 a e la 31a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2012-2013)(6),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(7),

–  vista la sua risoluzione del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente(8),

–  visti gli articoli 267 e 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti l'articolo 52 e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A8-0265/2017),

A.  considerando che l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) definisce il ruolo fondamentale di "custode" dei trattati svolto dalla Commissione;

B.  considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, e dell'articolo 288, terzo comma e dell'articolo 291, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di recepire, applicare e attuare le disposizioni del diritto dell'UE in modo corretto ed entro i termini stabiliti, nonché di fornire i rimedi giurisdizionali sufficienti a garantire una protezione giuridica efficace nelle materie disciplinate dal diritto dell'UE;

C.  considerando che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), gli Stati membri devono fornire alla Commissione informazioni chiare e precise sulle disposizioni con cui ritengono di aver adempiuto gli obblighi imposti dalle direttive dell'UE(9);

D.  considerando che, conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi(10) e alla dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi(11), in alcuni casi giustificati, gli Stati membri possono avere l'obbligo, allorché notificano alla Commissione le misure nazionali di recepimento, di fornire anche informazioni di supporto sotto forma di "documenti esplicativi" che illustrano il modo in cui essi hanno recepito le direttive nella rispettiva legislazione nazionale(12);

E.  considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 1, TUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) ha lo stesso valore giuridico dei trattati e si applica alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, come pure agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione (articolo 51, paragrafo 1, CDFUE);

F.  considerando che l'Unione dispone di diversi strumenti e processi che consentono di garantire la piena e corretta applicazione dei principi e dei valori sanciti dai trattati, ma che, nella pratica, tali strumenti sembrano essere di portata limitata, inadeguati o inefficaci;

G.  considerando che è pertanto necessario istituire un nuovo meccanismo, che offra un quadro unitario e coerente basandosi sugli strumenti e sui meccanismi esistenti, da applicare in modo uniforme a tutte le istituzioni dell'UE e a tutti i suoi Stati membri;

H.  considerando che, a norma dell'articolo 258, primo e secondo comma, TFUE, la Commissione emette un parere motivato rivolto a uno Stato membro quando reputa che quest'ultimo abbia mancato a uno degli obblighi a esso incombenti in virtù dei trattati, e può adire la CGUE qualora lo Stato membro in questione non si conformi a tale parere entro il termine fissato dalla Commissione;

I.  considerando che l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea prevede la condivisione delle informazioni relative a tutte le procedure di infrazione fondate sulle lettere di costituzione in mora, ma non riguarda la procedura informale "EU Pilot", che precede l'apertura delle procedure formali di infrazione;

J.  considerando che le procedure "EU Pilot" dovrebbero promuovere una cooperazione più stretta e coerente tra la Commissione e gli Stati membri per poter porre rimedio alle violazioni del diritto dell'UE in una fase più precoce mediante il dialogo bilaterale, in modo da non dover ricorrere, ove possibile, alla procedura formale d'infrazione;

K.  considerando che nel 2015 la Commissione ha ricevuto 3 450 denunce relative a potenziali violazioni del diritto dell'Unione e che l'Italia (637), la Spagna (342) e la Germania (274) sono gli Stati membri nei confronti dei quali è stato presentato il maggior numero di segnalazioni;

L.  considerando che l'articolo 41 CDFUE definisce il diritto a una buona amministrazione come il diritto di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni; che l'articolo 298 TFUE sancisce che, nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente;

1.  accoglie favorevolmente la relazione annuale 2015 della Commissione sull'applicazione del diritto dell'UE, che rivolge un'attenzione particolare all'applicazione dell'acquis dell'Unione, e osserva che, secondo tale relazione, i tre ambiti in cui gli Stati membri sono stati più frequentemente oggetto di procedure di infrazione relative al recepimento nel 2015 sono stati la mobilità e i trasporti, l'energia e l'ambiente; segnala che tali ambiti sono stati altresì oggetto della maggior parte delle indagini avviate nel quadro del sistema EU Pilot nel 2015, che hanno interessato soprattutto Stati membri quali l'Italia, il Portogallo e la Germania; chiede alla Commissione di illustrare in modo più particolareggiato quali siano le ragioni specifiche di tale situazione;

2.  osserva, in particolare, che la Commissione ha affrontato il problema della scarsa qualità dell'aria in Europa avviando alcune procedure di infrazione relative alla violazione della direttiva 2008/50/CE, in ragione dei continui superamenti dei valori limite di NO2; si rammarica, tuttavia, del fatto che nel 2015 la Commissione non abbia esercitato gli stessi poteri di controllo per scongiurare l'immissione sul mercato unico di auto inquinanti a motore diesel, che contribuiscono significativamente ai rilasci in atmosfera di NO2 oltre i suddetti valori limite e che non risultano conformi alle norme dell'UE sull'omologazione e sulle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri;

3.  ritiene che i numerosi procedimenti di infrazione avviati nel 2015 dimostrino che garantire un'applicazione tempestiva ed efficace della normativa dell'UE negli Stati membri rimane un'ardua sfida e una priorità all'interno dell'UE; afferma che i cittadini dell'Unione hanno maggiore fiducia nel diritto dell'Unione quando questo è attuato in maniera efficace negli Stati membri; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per recepire e attuare in modo efficace e tempestivo il diritto dell'Unione;

4.  prende atto del fatto che, alla fine del 2015, sono rimaste aperte 1 368 procedure di infrazione, il che rappresenta un leggero aumento rispetto all'anno precedente, ma è ancora al di sotto del livello del 2011;

5.  riconosce che la responsabilità primaria della corretta attuazione e applicazione del diritto dell'UE incombe agli Stati membri, ma sottolinea che ciò non esonera le istituzioni dell'UE dal loro dovere di rispettare il diritto primario dell'Unione in sede di elaborazione di diritto derivato dell'UE; sottolinea tuttavia che la Commissione offre agli Stati membri una serie di strumenti concepiti per aiutarli a reperire soluzioni comuni, quali ad esempio guide, gruppi di esperti e siti Internet dedicati, dal dialogo sui piani di attuazione a documenti che spiegano come individuare problemi di recepimento in fase precoce e come affrontarli; invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per rispettare i propri impegni, conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, anche fornendo tavole di concordanza contenenti informazioni chiare e precise sulle misure nazionali di recepimento delle direttive nel loro ordinamento giuridico nazionale;

6.  invita nuovamente la Commissione a unificare tutti i vari portali, punti di accesso e siti web di informazione in un unico portale in grado di fornire ai cittadini un accesso agevole ai moduli di denuncia online e a informazioni di facile fruizione sulle procedure di infrazione;

7.  prende atto che la Commissione insiste nel chiedere agli Stati membri di comunicare qualora decidano di aggiungere elementi nuovi in fase di recepimento delle direttive nell'ordinamento nazionale, in modo che appaia evidente all'opinione pubblica quali norme sono di responsabilità dell'UE e quali dello Stato membro; ricorda, tuttavia, che questo non influisce in alcun modo sulla prerogativa degli Stati membri di adottare, ad esempio, norme sociali e ambientali più elevate a livello nazionale;

8.  evidenzia la necessità che il Parlamento possa altresì controllare l'applicazione dei regolamenti da parte della Commissione, alla stessa stregua di quanto avviene per le direttive; chiede alla Commissione di garantire che i dati sull'attuazione dei regolamenti siano contenuti nelle sue future relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE; invita gli Stati membri a presentare alla Commissione le norme nazionali di recepimento o di attuazione dei regolamenti, al fine di assicurarne la corretta osservanza, nonché a specificare quali parti derivano dalla legislazione dell'UE e quali invece sono state aggiunte a livello nazionale;

9.  sottolinea che occorre far rispettare i termini di recepimento; invita le istituzioni europee a prevedere termini di attuazione realistici;

10.  pone l'accento sul fatto che l'UE è stata configurata come un'Unione basata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani (articolo 2 TUE); sottolinea che i valori sanciti all'articolo 2 TUE costituiscono la pietra angolare delle fondamenta dell'Unione e che, di conseguenza, il loro rispetto da parte degli Stati membri dovrebbe essere oggetto di costante valutazione; ribadisce che un accurato controllo degli atti e delle omissioni degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE riveste la massima importanza, ed esprime la sua preoccupazione per il numero di petizioni rivolte al Parlamento e per le denunce presentate alla Commissione;

11.  sottolinea che gli informatori possono segnalare utilmente alle istituzioni dell'UE e degli Stati membri i casi di errata applicazione del diritto dell'Unione; ribadisce che essi dovrebbero essere incoraggiati in tal senso, anziché ostacolati;

12.  riconosce che le petizioni sono un'importante fonte di informazioni di prima mano, non solo sulle violazioni e le carenze nell'applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri, ma anche su eventuali lacune nelle normative dell'UE e sulle proposte dei cittadini in merito a nuove normative da adottare o ai miglioramenti apportabili ai testi legislativi in vigore; conferma che l'efficace trattamento delle petizioni mette alla prova la capacità della Commissione e del Parlamento di reagire di fronte ai problemi di recepimento e applicazione e di risolverli, e che tale capacità ne risulta in tal modo rafforzata; osserva che la Commissione ritiene prioritario attuare il diritto dell'UE, affinché i cittadini possano beneficiarne nella loro vita quotidiana; evidenzia la necessità di garantire la trasparenza, l'imparzialità e l'indipendenza dei processi decisionali e dell'amministrazione;

13.  si rammarica della mancanza di statistiche precise sul numero di petizioni che hanno condotto all'avvio di una procedura EU Pilot o di una procedura d'infrazione; invita pertanto la Commissione a inviare relazioni periodiche sui casi relativi a procedimenti e/o procedure in corso, onde agevolare il dialogo strutturato e ridurre i tempi della risoluzione delle controversie; invita la Commissione a discutere tali relazioni con la commissione per le petizioni, coinvolgendo in maniera proattiva il Vicepresidente responsabile per l'applicazione del diritto e la semplificazione; invita la Commissione a coinvolgere i firmatari nelle procedure EU Pilot avviate in seguito alle loro petizioni, in modo, fra l'altro, da agevolare il dialogo tra i firmatari delle petizioni e le autorità nazionali interessate;

14.  si rammarica dei crescenti ritardi nell'attuazione della strategia dell'UE per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015, che di fatto impediscono il lancio di una nuova strategia a livello dell'UE, necessaria per garantire la tutela piena ed effettiva del benessere degli animali grazie a un quadro legislativo aggiornato, esaustivo e chiaro che rispetti integralmente i requisiti di cui all'articolo 13 TFUE;

15.  osserva che la commissione per le petizioni ha ricevuto numerose petizioni su casi concernenti il benessere dei minori e auspica che il riesame in corso del regolamento Bruxelles II bis contribuisca a risolvere le lacune del regolamento e le carenze nella sua attuazione;

16.  sottolinea che, negli ultimi anni, sono state riscontrate lacune nell'applicazione delle misure finalizzate a contrastare la frode e il riciclaggio di denaro; invita la Commissione a raddoppiare i propri sforzi al fine di garantire una rigorosa applicazione delle norme dell'UE pertinenti;

17.  rileva che gli Stati membri dovrebbero dare la priorità a un recepimento e a un'attuazione tempestivi e corretti del diritto dell'UE nella legislazione nazionale, come pure a un quadro legislativo interno chiaro, che rispetti appieno i valori, i principi e i diritti fondamentali sanciti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, al fine di evitare violazioni del diritto dell'UE, apportando nel contempo tutti i benefici attesi, resi possibili da un'applicazione efficiente ed efficace del diritto dell'UE; sottolinea, in tale contesto, che gli atti o le omissioni di tutte le istituzioni dell'UE sono vincolati dai trattati dell'Unione e dalla CDFUE(13);

18.  invita la Commissione a esortare gli Stati membri a garantire la rigorosa applicazione delle norme dell'UE sulla libera circolazione delle persone, in particolare assicurando la piena tutela dei diritti economici, sociali e culturali connessi; rammenta che, oltre a costituire una delle libertà fondamentali dell'UE e a formare parte integrante della cittadinanza dell'UE, la libertà di circolazione delle persone, in un contesto di piena salvaguardia dei diritti fondamentali, riveste grande importanza per i cittadini dell'UE e le loro famiglie, segnatamente in termini di accesso alla previdenza sociale, nonché per la loro percezione dell'UE, ed è spesso argomento di petizioni;

19.  ricorda la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 e chiede alla Commissione di dare seguito alle raccomandazioni ivi formulate;

20.  riconosce che il Parlamento ha altresì un ruolo decisivo da svolgere esercitando un controllo politico sulle azioni di esecuzione della Commissione, esaminando le relazioni annuali sul controllo dell'attuazione del diritto dell'UE e adottando risoluzioni parlamentari in materia; suggerisce che il Parlamento europeo potrebbe contribuire ulteriormente a un tempestivo e accurato recepimento della legislazione dell'UE condividendo l'esperienza acquisita nel processo decisionale legislativo attraverso contatti già stabiliti con i parlamenti nazionali;

21.  sottolinea l'importante ruolo delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e degli altri soggetti interessati nella formulazione della legislazione e nel controllo e nella segnalazione delle lacune nel recepimento e nell'applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri; sottolinea, a tal riguardo, il principio di trasparenza sancito nei trattati dell'UE, come pure il diritto dei cittadini europei alla giustizia e a una buona amministrazione, di cui agli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; ricorda inoltre che tali diritti e principi, fra gli altri, dovrebbero rivestire la massima importanza per gli Stati membri al momento di proporre progetti di atti di esecuzione del diritto dell'UE;

22.  accoglie favorevolmente la diminuzione, di circa il 30 % rispetto al 2014, nel numero di nuovi fascicoli EU Pilot aperti nel 2015 (881 rispetto a 1 208 nel 2014); rileva tuttavia che il tasso medio di risoluzione è rimasto stabile nel 2015, essendo esattamente identico a quello del 2014 (75 %);

23.  si compiace del fatto che, per la prima volta dal 2011, il numero dei nuovi reclami è diminuito di circa il 9 % rispetto al 2014, con un totale di 3 450 nuovi reclami; esprime tuttavia profonda preoccupazione per il fatto che il settore dell'occupazione, degli affari sociali e dell'inclusione presenta il maggior numero di nuovi reclami; osserva che i settori dell'occupazione, degli affari sociali e dell'inclusione, del mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, della giustizia e dei consumatori, della fiscalità, dell'unione doganale e dell'ambiente rappresentano complessivamente il 72 % di tutti i reclami presentati nei confronti degli Stati membri nel 2015;

24.  deplora che, nel 2015, gli Stati membri non abbiano sempre rispettato l'impegno di presentare documenti esplicativi unitamente alle misure nazionali di recepimento delle direttive nel loro ordinamento giuridico; ritiene che la Commissione debba offrire agli Stati membri un maggiore sostegno nel processo di elaborazione dei suddetti documenti esplicativi e delle tavole di concordanza; incoraggia la Commissione a continuare a riferire al Parlamento e al Consiglio in merito ai documenti esplicativi nelle relazioni annuali sull'applicazione del diritto dell'UE;

25.  è del parere che le sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto del diritto dell'Unione debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive e tenere conto del ripetersi degli inadempimenti nello stesso ambito, e che i diritti giuridici degli Stati membri debbano essere rispettati;

26.  evidenzia che tutte le istituzioni dell'UE sono vincolate dai trattati dell'UE e dalla CDFUE(14);

27.  ribadisce che i compiti assegnati alla Commissione o ad altre istituzioni dell'UE dal trattato MES (o da altri trattati pertinenti) comportano l'obbligo, ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, di assicurare che i protocolli d'intesa conclusi nel quadro dei suddetti trattati siano coerenti con il diritto dell'UE; sottolinea, pertanto, che le istituzioni dell'UE dovrebbero astenersi dal sottoscrivere un protocollo d'intesa laddove nutrano dubbi sulla sua coerenza con il diritto dell'UE(15);

28.  sottolinea l'importanza del recepimento nel diritto nazionale e dell'attuazione pratica delle norme dell'UE in materia di asilo, ad esempio con riferimento all'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva accoglienza (direttiva 2013/33/UE(16))(17); deplora l'insufficiente attuazione e utilizzo del meccanismo di ricollocazione proposto dalla Commissione per far fronte alla crisi dei rifugiati da parte degli Stati membri; esorta pertanto la Commissione a dedicare particolare attenzione all'attuazione delle misure adottate in materia di asilo e di migrazione, in modo da assicurare che esse siano conformi ai principi sanciti nella CDFUE, nonché ad avviare, ove necessario, procedure d'infrazione;

29.  osserva con preoccupazione che alcuni Stati membri si sottraggono ai propri obblighi in materia di asilo e di migrazione; accoglie con favore la fermezza mostrata dalla Commissione nei confronti degli Stati membri per quanto concerne l'applicazione del diritto dell'UE in materia di asilo e migrazione; rammenta che, a motivo dei flussi migratori diretti in Europa, l'UE si trova ad affrontare una sfida giuridica, politica e umanitaria senza pari; invita gli Stati membri a tenere conto anche delle convenzioni internazionali sui diritti umani in fase di accettazione e di ripartizione dei rifugiati; auspica che la Commissione monitorerà in modo sistematico l'applicazione dell'Agenda europea sulla migrazione da parte degli Stati membri; rammenta che un'efficace politica migratoria dell'UE deve basarsi su un equilibrio tra responsabilità e solidarietà tra gli Stati membri;

30.  deplora il fatto che in alcuni Stati membri permangano gravi carenze nell'attuazione e nell'applicazione della legislazione ambientale dell'UE; constata che ciò vale soprattutto per le infrastrutture di gestione dei rifiuti e di trattamento delle acque reflue e per la conformità con i valori limite di qualità dell'aria; ritiene, in tale contesto, che la Commissione dovrebbe cercare di individuare le cause di tale situazione negli Stati membri;

31.  incoraggia le istituzioni dell'UE a farsi carico, in ogni momento, del loro obbligo di rispettare il diritto primario dell'Unione nel momento in cui creano norme di diritto derivato dell'UE, decidono politiche o sottoscrivono accordi o trattati con istituzioni al di fuori dell'UE, e le invita inoltre a farsi carico dell'obbligo di assistere, con tutti i mezzi a disposizione, gli Stati membri dell'UE nei loro sforzi tesi al recepimento della legislazione dell'UE in tutti i settori e al rispetto dei valori e dei principi dell'Unione, soprattutto in considerazione dei recenti sviluppi in taluni Stati membri;

32.  esprime rammarico per non aver ancora ricevuto informazioni trasparenti e tempestive sull'attuazione delle leggi dell'UE; ricorda che, nell'accordo quadro rivisto sulle relazioni con il Parlamento europeo e la Commissione, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione del Parlamento "informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione sin dalla lettera di messa in mora, incluse, se richiesto, [...] le questioni cui la procedura d'infrazione si riferisce"; auspica altresì che, sul piano pratico, la clausola in questione sia applicata all'insegna della buona fede;

33.  invita la Commissione a fare del rispetto del diritto dell'Unione una vera priorità politica, da perseguire in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, il quale ha il dovere di chiamare la Commissione a rendere conto del proprio operato e, in veste di colegislatore, di assicurarsi di essere pienamente informato, al fine di migliorare costantemente la propria attività legislativa; chiede pertanto alla Commissione di presentare una relazione sul seguito dato per ogni risoluzione del Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE;

34.  ricorda che, nelle sue risoluzioni del 15 gennaio 2013(18) e del 9 giugno 2016, il Parlamento europeo ha chiesto l'adozione di un regolamento su un'amministrazione dell'Unione europea aperta, efficace e indipendente, ai sensi dell'articolo 298 TFUE, e chiede alla Commissione di approfondire la valutazione della proposta di regolamento allegata all'ultima risoluzione menzionata;

35.  sottolinea che la mancanza di una serie coerente e completa di norme codificate sulla buona amministrazione in tutta l'Unione rende difficile per i cittadini comprendere facilmente e pienamente i loro diritti amministrativi a norma del diritto dell'Unione e contribuisce inoltre a un peggioramento della loro tutela giuridica; sottolinea pertanto che la codifica delle norme sulla buona amministrazione, sotto forma di un regolamento che definisca i vari aspetti della procedura amministrativa – tra cui le notifiche, i termini vincolanti, il diritto a essere sentiti e il diritto di ogni persona ad avere accesso al proprio fascicolo – equivale a rafforzare i diritti dei cittadini e la trasparenza; precisa che tali norme sarebbero complementari alla legislazione dell'Unione in vigore, allorché sorgono problemi di interpretazione o di lacune giuridiche, e comporterebbero una maggiore accessibilità; invita pertanto ancora una volta la Commissione a presentare una proposta legislativa organica su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, tenendo conto di tutte le iniziative già intraprese dal Parlamento europeo in tale ambito, come pure degli attuali sviluppi in seno all'Unione e nei suoi Stati membri;

36.  ricorda che le questioni pregiudiziali contribuiscono a chiarire le modalità di applicazione del diritto dell'Unione europea; ritiene che il ricorso a tale procedura consenta un'interpretazione e un'attuazione uniforme della legislazione europea; incoraggia pertanto i giudici nazionali a rivolgersi alla CGUE in caso di dubbio, evitando in tal modo le procedure di infrazione;

37.  reputa che una corretta applicazione dell'acquis dell'UE sia l'elemento chiave per far sì che i singoli e le imprese possano beneficiare delle politiche dell'Unione; invita pertanto la Commissione a rafforzare l'applicazione del diritto dell'UE sulla base di verifiche strutturate e sistematiche del recepimento e della conformità della legislazione nazionale, in piena conformità con i trattati dell'UE e la CDFUE; ricorda che la legislazione dell'UE è il risultato di un processo democratico e libero; valuta positivamente la pratica della Commissione di tenere debitamente conto dei principi del legiferare meglio in sede di controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri;

38.  pone l'accento sull'importanza della trasparenza nell'elaborazione e nell'applicazione del diritto da parte delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri; osserva che, al fine di facilitare l'attuazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri e di renderlo accessibile ai cittadini europei, la legislazione dell'UE deve essere chiara, comprensibile, coerente e precisa e tenere conto, nel contempo, della giurisprudenza della CGUE, che insiste sulla necessità che le norme dell'UE garantiscano la prevedibilità(19);

39.  ritiene che l'inclusione dei parlamenti nazionali nel dialogo sui contenuti delle proposte legislative, ove pertinente, favorirà l'effettiva applicazione del diritto unionale; sottolinea che un controllo più rigoroso da parte dei parlamenti nazionali nei confronti dei rispettivi governi, nel caso in cui questi ultimi siano coinvolti nel processo legislativo, favorirà una più efficace applicazione del diritto dell'UE come previsto dai trattati; sottolinea, per tale motivo, la necessità che i parlamenti nazionali possano avere voce in capitolo nelle fasi iniziali della procedure legislative dell'UE, e invita le istituzioni europee e gli Stati membri ad avviare un dibattito relativo al protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e al protocollo n. 2 sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità, esaminando eventualmente l'ipotesi di una revisione del cosiddetto sistema di allarme rapido e assicurando così una migliore applicazione della procedura del cartellino giallo;

40.  incoraggia una più stretta cooperazione e il rafforzamento dei legami tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali; ricorda la funzione di controllo dei parlamenti nazionali per quanto riguarda il coinvolgimento dei rispettivi governi nel processo decisionale in seno al Consiglio dell'Unione europea, e sottolinea la necessità di tenere consultazioni e regolari scambi di opinioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, specialmente nelle fasi iniziali del processo legislativo;

41.  rammenta che i parlamenti nazionali sono chiamati a svolgere un ruolo essenziale nel controllo della corretta attuazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri; li invita quindi a continuare a svolgere tale ruolo in maniera proattiva; sottolinea il ruolo dei parlamenti nazionali nel contrasto alla pratica della sovraregolamentazione in sede di recepimento a livello nazionale di norme europee, al fine di evitare così un'eccessiva regolamentazione e inutili oneri amministrativi; si attende che gli Stati membri indichino e documentino chiaramente gli obblighi che vengono aggiunti a livello nazionale alla legislazione dell'UE durante il processo di attuazione; è preoccupato per la possibilità che l'aggiunta di eccessive misure nazionali alla legislazione dell'UE accresca inutilmente l'euroscetticismo;

42.  osserva che il sistema di scambio di informazioni e cooperazione tra le commissioni dei parlamenti nazionali che collaborano con l'UE può contribuire a creare una legislazione efficiente e andrebbe utilizzato anche per contribuire a una più efficace applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri; promuove l'uso della piattaforma IPEX quale strumento per lo scambio reciproco di informazioni tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo; incoraggia i parlamenti nazionali a partecipare attivamente alle riunioni interparlamentari di commissione organizzate periodicamente dal Parlamento europeo;

43.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0385.
(2) GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.
(3) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(4) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
(5) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(6) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 246.
(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0409.
(8) Testi approvati, P8_TA(2016)0279.
(9) Causa C-427/07, Commissione delle Comunità europee/Irlanda, punto 107.
(10) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(11) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 15.
(12) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
(13) Cfr. tra gli altri: sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2016 – Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P) contro Commissione europea e Banca centrale europea (cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P), ECLI:EU:C:2016:701, punti 67 e segg.
(14) Sentenza della CGUE del 20 settembre 2016, cause riunite da C-8/15 P a C-10/15 P, punti 67 e segg.
(15) Ibidem, punti 58 e segg.; cfr., in tal senso, sentenza della Corte di giustizia del 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, punto 164.
(16) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).
(17) Cfr. tra gli altri: S. Carrera/S. Blockmans/D. Gross/E. Guild, ‘The EU’s Response to the Refugee Crisis –Taking Stock and Setting Policy Priorities" (La risposta dell'UE alla crisi dei rifugiati – Bilancio e definizione delle priorità politiche), Centro per gli studi politici europei (CEPS), saggio n. 20, 16 dicembre 2015 – https://www.ceps.eu/system/files/EU%20Response%20to%20the%202015%20Refugee%20Crisis_0.pdf
(18) Risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi (GU C 440 del 30.12.2015, pag. 17).
(19) Sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2009, Plantanol GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Darmstadt, C-201/08, ECLI:EU:C:2009:539, punto 46.

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