Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0136),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0116/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 luglio 2017(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 ottobre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0332/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2017 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati
Nomina di un membro della Corte dei conti – Karel Pinxten
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Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di Karel Pinxten a membro della Corte dei conti (C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0328/2017),
– visto l'articolo 121 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0336/2017),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che, nella riunione del 19 ottobre 2017, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;
1. esprime parere negativo sulla proposta del Consiglio di nominare Karel Pinxten membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Nomina di un membro della Corte dei conti – Pietro Russo
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Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di Pietro Russo a membro della Corte dei conti (C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0329/2017),
– visto l'articolo 121 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0337/2017),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che, nella riunione del 19 ottobre 2017, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Pietro Russo membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Nomina di un membro della Corte dei conti – Hannu Takkula
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Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla nomina di Hannu Takkula a membro della Corte dei conti (C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE))
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8‑0330/2017),
– visto l'articolo 121 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0338/2017),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che, nella riunione del 19 ottobre 2017, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;
1. esprime parere positivo/negativo sulla proposta del Consiglio di nominare Hannu Takkula membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Nomina di un membro della Corte dei conti – Baudilio Tomé Muguruza
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Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di Baudilio Tomé Muguruza a membro della Corte dei conti (C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0331/2017),
– visto l'articolo 121 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0342/2017),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che, nella riunione del 26 ottobre 2017, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Baudilio Tomé Muguruza membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Nomina di un membro della Corte dei conti – Bettina Jakobsen
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Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di Bettina Jakobsen a membro della Corte dei conti (C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0332/2017),
– visto l'articolo 121 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0341/2017),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche della candidata proposta, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 26 ottobre 2017, a un'audizione della candidata a membro della Corte dei conti;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Bettina Jakobsen membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Nomina di un membro della Corte dei conti – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
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Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo a membro della Corte dei conti (C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0333/2017),
– visto l'articolo 121 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0343/2017),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che, nella riunione del 26 ottobre 2017, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Nomina di un membro della Corte dei conti – Iliana Ivanova
228k
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Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta nomina di Iliana Ivanova a membro della Corte dei conti (C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0334/2017),
– visto l'articolo 121 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0344/2017),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 26 ottobre 2017, a un'audizione del candidato;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Iliana Ivanova membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0721),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0456/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sullo status di economia di mercato della Cina(1),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 ottobre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0236/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2321)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione relativa alla transizione
La Commissione ricorda che il nuovo metodo ha lo scopo di assicurare la difesa costante dell'industria dell'Unione dalle pratiche commerciali sleali, in particolare quelle derivanti da distorsioni significative del mercato. A tale riguardo essa intende garantire che l'industria dell'Unione non debba sostenere oneri supplementari quando si avvale della protezione prevista dallo strumento antidumping, in particolare nel contesto di possibili domande di riesame in previsione della scadenza presentate dopo l'entrata in vigore del nuovo metodo.
Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 23 e all'interazione con il Parlamento europeo e il Consiglio
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio ogniqualvolta intenda redigere o aggiornare una relazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base. Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio comunichi alla Commissione di ritenere soddisfatte le condizioni per la redazione o l'aggiornamento di una relazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, la Commissione adotterà le misure opportune e informerà al riguardo il Parlamento europeo e il Consiglio.
Dichiarazione della Commissione relativa alle relazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base
La Commissione intende avvalersi prontamente della possibilità prevista dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base di redigere relazioni su distorsioni significative, in modo che le parti interessate possano disporre di tali relazioni quando presentano comunicazioni alle quali può applicarsi l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Essa fornirà orientamenti alle parti interessate in merito all'utilizzo di tali relazioni.
– visti gli articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visto l'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visti gli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla cittadinanza dell'UE in vendita(1),
– visti la Dichiarazione universale dei diritti umani e i numerosi trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, che sono vincolanti per tutti gli Stati membri,
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 intitolata "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto" (COM(2014)0158),
– vista la discussione in Aula sulla libertà dei media a Malta del 24 ottobre 2017,
– viste le rivelazioni del consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta e della rete European Investigative Collaborations nell'ambito dei Panama Papers e dei Malta Files,
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(2),
– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nel pubblico interesse quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici(3),
– visti la relazione e le raccomandazioni della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (commissione PANA) e l'allegato alla relazione sulla missione della commissione a Malta,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e che questi valori sono universali e comuni agli Stati membri;
B. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è una fonte di diritto primario dell'UE; che la libertà di espressione così come la libertà e il pluralismo dei media sono sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 10 della CEDU; che, conformemente all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7 TUE, l'Unione ha la possibilità di agire per tutelare i valori comuni su cui si fonda; che il meccanismo dello Stato di diritto dovrebbe essere applicato con lo stesso rigore a tutti gli Stati membri;
C. considerando che l'UE è un sistema costituzionale che funziona sulla base della presunzione di fiducia reciproca, ossia sul fatto che gli Stati membri agiscano in conformità della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;
D. considerando che l'indipendenza della magistratura è sancita dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 6 della CEDU ed è un requisito essenziale del principio democratico della separazione dei poteri;
E. considerando che Daphne Caruana Galizia, giornalista investigativa e blogger maltese impegnata nel campo della lotta alla corruzione, è stata assassinata in un attacco con autobomba il 16 ottobre 2017;
F. considerando tale assassinio ha suscitato a Malta manifestazioni di piazza e proteste della società civile per chiedere giustizia, rendicontabilità e rispetto dello Stato di diritto;
G. considerando che la relazione per paese del 2016 su Malta dell'Osservatorio del pluralismo dei media ha riscontrato un livello di rischio medio (quasi elevato) in relazione alla pluralità del mercato e all'indipendenza politica e ha individuato quali fattori di aumento del rischio la mancanza di dati sul mercato dei media, l'assenza di protezione e autoregolamentazione dei giornalisti nonché di autonomia editoriale, come pure il diretto coinvolgimento politico nei mezzi di informazione e la mancanza di alfabetizzazione mediatica(4);
H. considerando che l'indice sulla libertà di stampa nel mondo 2017 (pubblicato da Reporter senza frontiere) ritiene che le leggi maltesi in materia di diffamazione, che prevedono ammende o pene detentive e che sono ampiamente utilizzate soprattutto dai politici nei confronti dei giornalisti, rappresentino un importante ostacolo alla libertà di espressione a Malta(5);
I. considerando che il parlamento maltese sta attualmente esaminando un progetto di legge proposto dal governo che abolisce il reato di diffamazione e introduce un divieto di ricorso a qualsiasi forma di misura o provvedimento cautelare nell'ambito di cause per diffamazione in virtù di qualsiasi legge(6);
J. considerando che Daphne Caruana Galizia ha dovuto affrontare numerose accuse di diffamazione da parte di rappresentanti politici maltesi di tutti gli schieramenti;
K. considerando che quest'anno i conti bancari di Daphne Caruana Galizia sono stati congelati per effetto di una decisione dell'autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento cautelare in relazione a una causa per diffamazione intentata da un ministro del governo prima che fosse raggiunto un verdetto;
L. considerando che i mezzi di informazione maltesi hanno riferito di aver subito forti pressioni da parte di Pilatus Bank, un istituto bancario oggetto di sospetti di riciclaggio di denaro, affinché ritrattassero o eliminassero articoli relativi alla banca; che Pilatus Bank ha avviato un'azione legale negli Stati Uniti contro i media maltesi per aver danneggiato la sua reputazione; che una relazione di conformità trapelata dall'Unità di informazione e analisi finanziaria (FIAU) rivela che i clienti di Pilatus Bank sono prevalentemente persone politicamente esposte, tuttavia la banca non ha applicato a tali clienti le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela come previsto dalla direttiva antiriciclaggio (direttiva AML); che un deputato del partito al governo ha chiesto un indagine sull'informatore della FIAU;
M. considerando che, prima dell'assassinio di Daphne Caruana Galizia, un informatore all'origine dei sospetti di corruzione e riciclaggio di denaro che coinvolgono alcune persone politicamente esposte a Malta ha lasciato il paese;
N. considerando che la legge sulla protezione degli informatori del 2013 è in vigore(7) e Malta fa parte di una minoranza di Stati membri dell'UE che hanno sancito nella loro legislazione misure specifiche per la protezione degli informatori;
O. considerando che, in base alla costituzione e alle leggi di Malta, il comandante della polizia è nominato dal primo ministro, il procuratore generale è nominato dal presidente su consiglio del primo ministro e i membri della magistratura, a partire dal 2017, sono nominati in seguito all'esame delle candidature da parte di una commissione(8); che l'indipendenza delle autorità di contrasto e giudiziarie a Malta potrebbe essere compromessa dal fatto che il governo ha la facoltà di nominare il comandante della polizia, il capo della FIAU e il procuratore generale;
P. considerando che diversi mezzi di comunicazione osservano che molti posti di lavoro nelle imprese pubbliche maltesi sono stati creati alcune settimane prima delle elezioni di giugno 2017, il che induce a sospettare che ciò sia stato fatto per motivi elettorali;
Q. considerando che Malta si è rifiutata di aderire alla Procura europea, l'organo indipendente dell'Unione che ha il potere di indagare e perseguire le frodi a livello di UE e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
R. considerando che, secondo le rivelazioni dei Panama Papers di aprile 2016, in totale 714 società legate a Malta figurano nel database relativo ai Panama Papers del consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta; che tali documenti includono rivelazioni relative a un ministro attualmente in carica e ad un ministro del precedente governo nonché a funzionari di alto livello;
S. considerando che il Parlamento europeo ha organizzato la visita di una delegazione a Malta a febbraio 2017 nel quadro della sua indagine sui Panama Papers; che tale delegazione ha concluso, nella sua relazione di missione, che vi sono motivi per ritenere che la forza di polizia maltese non sia in grado di svolgere il proprio compito in modo ottimale, il che potrebbe indicare un caso di cattiva amministrazione; che la delegazione ha notato che il numero di condanne e confische relative al riciclaggio di denaro a Malta sembra estremamente basso in relazione al numero di denunce inviate in media dalla FIAU alla polizia; che un funzionario governativo e un ex ministro hanno rifiutato di incontrare i membri della commissione PANA nel corso di tale missione;
T. considerando che due relazioni riservate dalla FIAU a Malta, del 2016, sono state pubblicate nel maggio 2017 e hanno concluso che sussiste un ragionevole sospetto di riciclaggio di denaro connesso a un funzionario governativo; che una terza relazione, pubblicata contemporaneamente, ha riportato i dettagli dell'ispezione in loco effettuata dalla FIAU presso la Pilatus Bank e avrebbe constatato una violazione della legislazione maltese antiriciclaggio da parte della banca; che il processo di concessione delle licenze alla Pilatus Bank è stato rapido rispetto al tempo medio necessario per garantire la conformità con le norme stabilite nella direttiva sui requisiti patrimoniali;
U. considerando che il capo della FIAU e il comandante della polizia, entrambi direttamente nominati dal governo, si sono dimessi subito dopo il completamento di tali relazioni; che non è stata avviata alcuna indagine di polizia su queste gravi accuse di riciclaggio di denaro da parte di persone politicamente esposte, tra cui un membro del governo; che nei casi di cui sopra sono stati nominati magistrati; che due membri del personale della FIAU sono stati licenziati dopo la fuga di notizie concernenti le relazioni FIAU alla stampa;
V. considerando che la Commissione è stata informata di tali accuse almeno nel giugno 2017, con una richiesta di organizzare una nuova inchiesta riguardante Malta nonché il relativo rispetto e l'adeguata attuazione della terza direttiva antiriciclaggio e della direttiva sui requisiti patrimoniali;
W. considerando che la cittadinanza dell'UE è una delle principali conquiste dell'Unione e che, in base ai trattati, le questioni della residenza e della cittadinanza sono di esclusiva competenza degli Stati membri; che l'Unione ha la facoltà di monitorare le pratiche di lotta alla corruzione da parte degli Stati membri;
X. considerando che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, spetta agli Stati membri, nel rispetto del diritto dell'Unione, fissare le condizioni di ottenimento e perdita della nazionalità; che, dall'entrata in vigore del trattato di Maastricht, la concessione della nazionalità di uno Stato membro significa anche concedere la cittadinanza dell'Unione europea e, di conseguenza, forti diritti supplementari, il che significa che le decisioni in materia di naturalizzazione da parte di uno Stato membro non sono neutrali per quanto riguarda gli altri Stati membri e l'UE;
Y. considerando che il governo maltese ha istituito nel 2014 un programma per investitori individuali che vende la cittadinanza maltese e dell'UE a cittadini di paesi terzi a un prezzo pari a 650 000 EUR; che l'elenco dei beneficiari di tale cittadinanza rimane poco chiaro, in quanto essi non sono identificati nell'elenco pubblicato dei cittadini naturalizzati; che una relazione FIAU trapelata del 2016 ha sollevato preoccupazioni in merito alle possibilità di corruzione nell'amministrazione di tale programma;
Z. considerando che la gestione di questo programma per investitori individuali è stata affidata dal governo alla Nexia BT, un intermediario citato nei Panama Papers quale iniziatore di trust e società offshore per persone maltesi politicamente esposte, tra cui un membro del governo; che i Panama Papers indicano che la Nexia BT ha agito con una mancanza di diligenza nel fornire tutte le informazioni necessarie per identificare la titolarità effettiva;
AA. considerando che la relazione del gruppo di intelligence finanziaria di Europol, dal titolo "Dalla sospetto all'azione – conversione di informazioni finanziarie in un maggiore impatto operativo", sottolinea che talune parti, comprese le organizzazioni criminali, hanno abusato di alcuni aspetti delle industrie di Malta basate su Internet per riciclare i proventi di attività criminose; che ciò non deve essere interpretato come un fenomeno che interessa l'industria nel suo complesso;
1. condanna fermamente l'assassinio di Daphne Caruana Galizia e invita il governo maltese a mobilitare tutte le risorse necessarie a consegnare gli assassini alla giustizia;
2. chiede un'indagine internazionale indipendente sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia; riconosce le iniziative delle autorità maltesi volte a invitare organismi internazionali preposti all'applicazione della legge, inclusi il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti ed esperti legali dei Paesi Bassi a partecipare a tale indagine; chiede il pieno coinvolgimento di Europol nell'indagine per tutta la sua durata;
3. rileva che la tutela dei giornalisti investigativi e degli informatori è di interesse vitale per la società; invita le autorità maltesi e tutti gli Stati membri dell'UE a garantire la protezione della sicurezza personale e della sussistenza di giornalisti e informatori;
4. invita la Conferenza dei presidenti a creare un "premio europeo Daphne Caruana Galizia per il giornalismo investigativo", da assegnare annualmente a esempi eccellenti di giornalismo investigativo in Europa;
5. si rammarica del fatto che gli sviluppi degli ultimi anni a Malta abbiano suscitato gravi preoccupazioni circa lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali, tra cui la libertà dei media e l'indipendenza della polizia e della magistratura;
6. invita la Commissione a instaurare un dialogo con il governo maltese per quanto riguarda il funzionamento dello Stato di diritto a Malta e a garantire il rispetto dei valori europei; invita la Commissione a tenere pienamente informato il Parlamento in merito alle proprie valutazioni; ribadisce la necessità di un regolare processo di monitoraggio e dialogo, con il coinvolgimento di tutti gli Stati membri, per salvaguardare i valori fondamentali dell'UE di democrazia, diritti fondamentali e Stato di diritto, prevedendo la partecipazione di Consiglio, Commissione e Parlamento, come indicato nella risoluzione del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (patto DSD);
7. si rammarica del fatto che diverse gravi accuse di corruzione e di violazione degli obblighi in materia di vigilanza bancaria e antiriciclaggio non siano state oggetto di indagine da parte della polizia di Malta, il che rappresenta una minaccia allo Stato di diritto in questo Stato membro; riconosce l'esistenza di diverse indagini giudiziarie in corso riguardo ad alcune di tali accuse; si rammarica più specificamente del fatto che finora non vi sia stata alcuna indagine di polizia a Malta sulle rivelazioni riguardanti i Panama Papers e le persone politicamente esposte di cui alle relazioni FIAU trapelate, e osserva che alcuni dei soggetti citati nelle relazioni FIAU continuano a far parte del governo; invita il comandante della polizia di Malta ad avviare tale indagine;
8. prende atto delle osservazioni formulate dal presidente della Corte suprema a Malta per quanto riguarda lo Stato di diritto e sostiene la sua affermazione secondo cui senza una corretta applicazione della legge non è possibile garantire lo Stato di diritto a Malta(9);
9. esprime preoccupazione per la relazione elaborata dalla commissione PANA a seguito della sua visita a Malta, in cui si afferma che le istituzioni pubbliche responsabili in materia di conformità, frode e criminalità finanziaria sono altamente politicizzate;
10. invita la Commissione a verificare che Malta sia in conformità con la terza direttiva antiriciclaggio e la direttiva sui requisiti patrimoniali; rileva che Malta è uno dei vari Stati membri nei confronti dei quali la Commissione ha avviato i primi procedimenti di infrazione per mancato recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio entro il termine del 26 giugno 2017; riconosce che tale recepimento è in fase di esecuzione;
11. invita le autorità maltesi ad aderire alla Procura europea onde collaborare con altri Stati membri partecipanti alla lotta contro le frodi a livello di UE e contro altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
12. invita le autorità maltesi di vigilanza e giudiziarie a esaminare il processo di concessione delle licenze alla Pilatus Bank, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di competenza e di onorabilità per l'organo di gestione degli istituti finanziari, come indicato nella direttiva sui requisiti patrimoniali, e a esaminare la conformità della Nexia BT con la direttiva antiriciclaggio;
13. ribadisce le preoccupazioni frequentemente espresse dai membri di questa Assemblea in generale circa i programmi "Cittadinanza tramite investimento", in vigore anche a Malta e in altri Stati membri dell'UE; invita Malta a precisare chi ha acquistato un passaporto maltese e tutti i diritti che ne derivano, e quali garanzie sono applicate onde assicurare che tutti questi nuovi cittadini abbiano effettivamente trascorso un anno a Malta prima dell'acquisto; invita la Commissione a monitorare tali programmi di cittadinanza negli Stati membri, poiché questi ultimi devono garantire il dovuto rispetto del diritto dell'Unione nell'esercizio della loro competenza in materia di nazionalità;
14. invita Malta e tutti gli altri Stati membri a garantire priorità alla lotta all'evasione fiscale e a dedicare a questa causa tutte le risorse necessarie;
15. si rammarica della decisione della Commissione di non pubblicare la relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione del 2017;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e al Presidente della Repubblica di Malta.
Nenadic, Iva, 2016. "Media Pluralism Monitor 2016 – Monitoring Risks for Media Pluralism in the EU and Beyond. Country report: Malta" (Osservatorio del pluralismo dei media 2016 - Osservazione dei rischi per il pluralismo dei media nell'UE e oltre. Relazione per paese: Malta). Centro per il pluralismo e la libertà dei media. Scaricabile all'indirizzo: http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/
Governo di Malta, A Bill entitled "AN ACT to provide for the updating of the regulation of media and defamation matters and for matters consequential or ancillary thereto" (Un progetto di legge dal titolo "Una legge per l'aggiornamento della regolamentazione dei media e delle questioni di diffamazione o per questioni ad esse consequenziali o accessorie), articolo 26, paragrafo 6. Cfr. http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1
Negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 sui negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC a Buenos Aires, 10-13 dicembre 2017 (2017/2861(RSP))
– vista la dichiarazione ministeriale di Doha dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 14 novembre 2001(1),
– vista la dichiarazione ministeriale di Hong Kong dell'OMC del 18 dicembre 2005(2),
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'agenda di Doha per lo sviluppo, in particolare quelle del 9 ottobre 2008(3), del 16 dicembre 2009(4), del 14 settembre 2011(5), del 21 novembre 2013(6) e del 26 novembre 2015(7),
– visti i risultati della 9a conferenza ministeriale di Bali del dicembre 2013 e, in particolare, l'accordo sull'agevolazione degli scambi(8),
– visti i risultati della 10a conferenza ministeriale tenuta a Nairobi nel dicembre 2015 e vista la dichiarazione ministeriale adottata il 19 dicembre 2015(9),
– visto il documento conclusivo adottato per consenso il 14 giugno 2016 alla sessione annuale della conferenza parlamentare sull'OMC a Ginevra(10),
– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite(11),
– visto il 6° riesame globale dell'aiuto per il commercio, tenutosi a Ginevra dall'11 al 13 luglio 2017(12),
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, fin dalla sua creazione, l'OMC ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzare il multilateralismo e nel promuovere un ordine economico globale inclusivo e un sistema commerciale multilaterale aperto, basato su regole e non discriminatorio; che il ciclo di Doha è stato avviato nel 2001 con l'obiettivo di creare nuove opportunità commerciali, rafforzare le norme commerciali multilaterali e affrontare gli squilibri esistenti nel sistema commerciale, ponendo le necessità e gli interessi dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati (PMS), al centro dei negoziati;
B. considerando che l'UE ha sempre sostenuto un approccio al commercio basato su regole, multilaterale e forte, riconoscendo al contempo che anche approcci complementari, come ad esempio gli accordi bilaterali, regionali e plurilaterali, possono favorire l'apertura degli scambi e lo sviluppo economico, in particolare sbloccando la liberalizzazione e aggiornando le norme e le discipline nei settori che l'OMC tratta in modo meno approfondito, e possono appoggiare il sistema multilaterale, sempre che tali accordi siano conformi all'OMC, siano basati su regole condivise e creino le condizioni per una possibile futura multilateralizzazione;
C. considerando che i risultati della 9a conferenza ministeriale del 2013 sono stati di importanza sistemica, in particolare la conclusione dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, il più importante accordo commerciale multilaterale concluso dall'istituzione dell'OMC nel 1995;
D. considerando che alcuni membri dell'OMC cercano di minare l'attuale modello di risoluzione delle controversie commerciali internazionali; che l'organo d'appello dell'OMC sta per raggiungere il numero minimo di giudici necessario per il suo funzionamento; che di recente gli Stati Uniti hanno respinto le proposte dell'UE e di alcuni paesi dell'America latina di avviare un processo di selezione per coprire il crescente numero di posti vacanti; che questo stallo, che ha già reso vacanti due dei sette seggi dell'organo d'appello, potrebbe portare al collasso di un sistema che è essenziale per la gestione delle controversie tra le nazioni commerciali più potenti del mondo;
E. considerando che anche i risultati conseguiti in occasione della 10a conferenza ministeriale del 2015 hanno avuto una grande importanza, grazie a una serie di sei decisioni ministeriali sull'agricoltura, sul cotone e su questioni relative ai paesi meno sviluppati, compreso un impegno ad eliminare le sovvenzioni alle esportazioni agricole, che rappresenta probabilmente il risultato più significativo sull'agricoltura mai conseguito in seno all'OMC;
F. considerando che le recenti discussioni sulle modalità di proseguimento dell'agenda di sviluppo di Doha hanno dimostrato chiaramente che i membri dell'OMC hanno punti di vista divergenti su come procedere con i negoziati; che tali divergenze dimostrano che è necessaria una revisione del livello di ambizione per conseguire risultati realistici su tutti i pilastri negoziali e che tale revisione deve tenere pienamente conto della realtà del contesto commerciale odierno;
G. considerando che la trasformazione digitale dell'economia apre nuovi canali per gli scambi, facilitando la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al commercio mondiale attraverso il commercio elettronico; che tale sviluppo è percepito sempre più come una questione nella quale l'OMC potrebbe svolgere un ruolo importante;
H. considerando che l'11a conferenza ministeriale dell'OMC (CM11) si terrà a Buenos Aires, in Argentina, dal 10 al 13 dicembre 2017;
1. ribadisce la sua piena adesione al duraturo valore del multilateralismo e chiede un'agenda commerciale fondata su scambi liberi, equi e basati su regole a beneficio di tutti che sostenga l'agenda per lo sviluppo sostenibile riconoscendo la primaria importanza delle questioni sociali, dell'ambiente e dei diritti umani e garantisca che le norme armonizzate concordate a livello multilaterale siano applicate uniformemente nei confronti di tutti;
2. sottolinea la necessità di partire dai risultati convenuti in occasione della 9a e della 10a conferenza ministeriale al fine di compiere e garantire progressi sostanziali alla conferenza ministeriale che si terrà a Buenos Aires nel dicembre 2017, allo scopo di mantenere e rafforzare l'architettura commerciale multilaterale; sottolinea che, nonostante ciò, le parti dovrebbero perseguire nuovi obiettivi programmatici in settori quali il commercio digitale e l'agevolazione degli investimenti;
3. sollecita tutti i membri dell'OMC a mettere a frutto l'impulso generato dai recenti progressi, tenendo presenti l'obiettivo strategico di rafforzare il sistema commerciale multilaterale e la necessità di consolidare l'OMC come centro dei negoziati commerciali, riconoscendo al contempo che per far fronte alle attuali sfide sono necessari nuovi approcci; riconosce che la flessibilità, l'apertura, l'inclusione e l'impegno politico saranno fondamentali per far progredire in maniera globale, equilibrata e realistica le restanti questioni dell'agenda di Doha per lo sviluppo; ritiene che, dall'avvio del ciclo di Doha nel 2001, il mondo sia cambiato drasticamente in termini economici, politici e tecnologici e che le nuove sfide, come il commercio elettronico, gli scambi digitali, la trasparenza degli investimenti, le sovvenzioni e la sovraccapacità, le catene globali del valore, gli appalti pubblici, la regolamentazione interna dei servizi, le micro imprese e le piccole e medie imprese e una maggiore compatibilità tra i programmi in materia di commercio, lavoro e ambiente al di là dell'agenda di Doha per lo sviluppo, debbano essere discusse, lasciando impregiudicate le questioni in sospeso dell'agenda di Doha per lo sviluppo; sottolinea la necessità di permettere ai paesi in via di sviluppo di trovare un proprio percorso per continuare a garantire pari opportunità in tali settori;
4. sottolinea l'importanza che l'OMC funzioni come sede negoziale efficiente ed efficace per tutte le tematiche d'interesse per i suoi membri e che costituisca una piattaforma di avvio delle discussioni su questioni relative al commercio internazionale;
5. sottolinea la necessità di recarsi a Buenos Aires con proposte testuali ben avanzate al fine di garantire negoziati commerciali più trasparenti e inclusivi, dal momento che la conferenza ministeriale dovrebbe essere preparata in maniera esaustiva per mezzo di negoziati a livello di comitato; apprezza, a questo proposito, i negoziati avanzati su tematiche quali gli aiuti alla pesca come un modo per combattere la pesca eccessiva e la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
6. prende atto delle proposte avanzate sul sostegno interno all'agricoltura, tra cui la proposta congiunta dell'UE e del Brasile; ritiene che portare avanti il dibattito in questo settore potrebbe essere un risultato fondamentale della CM11; ribadisce, in questo contesto, la necessità di trovare una soluzione permanente sullo stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare, sugli aiuti per il cotone e sulle sovvenzioni, in conformità alla decisione ministeriale di Nairobi; sottolinea che i negoziati su questo fascicolo nonché il loro potenziale risultato non devono prevalere sulle discussioni sul futuro della politica agricola comune;
7. ribadisce l'importanza di avanzare nei negoziati e di raggiungere risultati su altre questioni sollevate dai membri, tra cui la regolamentazione interna dei servizi, il commercio elettronico, l'agevolazione degli investimenti, le sovvenzioni orizzontali e il miglioramento della trasparenza nonché le buone pratiche normative a vantaggio delle PMI;
8. ritiene che i risultati della conferenza ministeriale del 2017 dovrebbero riconoscere chiaramente l'importanza degli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2030 e degli impegni dell'accordo di Parigi nella lotta contro i cambiamenti climatici, così come il ruolo che il commercio può svolgere per contribuire al loro raggiungimento, e che debbano essere definite azioni concrete da adottare tale ambito, dato che norme mondiali e condizioni multilaterali sono vantaggiose per il commercio mondiale;
9. ribadisce i collegamenti tra la parità di genere e lo sviluppo inclusivo, sottolineando che l'emancipazione femminile è fondamentale per l'eradicazione della povertà e che la rimozione degli ostacoli alla partecipazione delle donne al commercio è fondamentale per lo sviluppo economico; riconosce la necessità di mettere a punto interventi che affrontino la varietà di ostacoli che limitano le opportunità per le donne nell'economia; invita i membri dell'OMC a integrare un programma di lavoro per garantire che una politica commerciale sensibile alle questioni di genere figuri tra i risultati della conferenza ministeriale del 2017;
10. richiama l'attenzione sul 6° riesame globale dell'aiuto per il commercio, tenutosi nel luglio 2015 a Ginevra, intitolato "promuovere il commercio, l'inclusione e la connettività per lo sviluppo sostenibile", che si è concentrato, tra le altre cose, sulla necessità di colmare il divario digitale;
11. è favorevole all'idea che ciò dovrebbe tradursi in azioni concrete volte a facilitare il commercio elettronico e trasformare le opportunità digitali in realtà commerciali; sottolinea che una migliore connettività offre maggiori opportunità commerciali rendendo più facile e meno oneroso l'accesso ai mercati, anche per gli imprenditori delle microimprese e delle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo; osserva, a tale proposito, che gli investimenti nelle infrastrutture rimangono una sfida fondamentale e che è essenziale compiere progressi in questo ambito; invita pertanto i membri dell'OMC a promuovere gli investimenti nelle infrastrutture, incoraggiando, tra le altre iniziative, i partenariati pubblico-privato;
12. sottolinea l'importanza di discutere le possibili risposte delle politiche commerciali al crescente fenomeno della servitizzazione nel settore degli scambi di merci (la "modalità 5");
13. invita la Commissione a proseguire gli sforzi per l'elaborazione di una serie di norme multilaterali vincolanti sul commercio elettronico nell'ambito dell'OMC; appoggia la comunicazione dell'Unione europea dal titolo "An Enabling Environment to Facilitate Online Transactions" (Un contesto favorevole per facilitare le transazioni online), presentata ai membri del consiglio per gli scambi di servizi nel giugno 2017, che prevede una serie di principi comuni estremamente necessari e puntuali sulla tutela dei consumatori, i messaggi indesiderati, l'autenticazione e i servizi fiduciari nonché i contratti elettronici, i quali rafforzerebbero la fiducia e la sicurezza dei consumatori online e creerebbero un ambiente favorevole al commercio digitale;
14. caldeggia la ripresa dei negoziati commerciali plurilaterali sull'accordo sui beni ambientali;
15. si compiace dell'entrata in vigore dell'accordo sull'agevolazione degli scambi il 22 febbraio 2017; ritiene che tale accordo comporti notevoli vantaggi per tutti i membri dell'OMC e, in particolare, per i paesi in via di sviluppo e i pertinenti operatori economici, aumentando la trasparenza e la certezza del diritto e riducendo i costi amministrativi e la durata delle procedure doganali;
16. sottolinea quanto sia importante che tutti i membri dell'OMC si attengano alle decisioni adottate sia a Nairobi che a Bali, comprese la creazione di nuove opportunità di esportazione per i fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati nell'ambito della deroga nel settore dei servizi dei PMS e la semplificazione delle regolamentazioni che disciplinano le norme di origine; prende atto del crescente interesse dei membri dell'OMC a un accordo di facilitazione dei servizi; chiede maggiori sforzi a livello multilaterale ai fini di una significativa semplificazione e armonizzazione delle norme di origine;
17. sottolinea l'importanza chiave dell'OMC per il sistema commerciale basato su regole e reputa fondamentale l'esigenza di garantire l'esecuzione delle sue decisioni, l'applicazione degli impegni vincolanti e la risoluzione delle controversie commerciali, così come il suo contributo unico nel promuovere una maggiore trasparenza e la valutazione inter pares, in particolare mediante il meccanismo di revisione della politica commerciale; esprime profonda preoccupazione per il fatto che vari posti nell'organo d'appello rimangano vacanti, il che limita gravemente l'operato di tale organo fondamentale minacciando di indebolire l'attuale e opportuno funzionamento del meccanismo di risoluzione delle controversie, e insiste sulla necessità di adottare rapidamente una decisione relativa alla copertura di tali posti;
18. sottolinea la necessità di una dichiarazione conclusiva della CM11 in cui i membri possano indicare in quali nuovi ambiti e in quali ambiti dell'agenda del ciclo di Doha avvieranno o proseguiranno i negoziati;
19. invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare che il Parlamento continui ad essere strettamente associato alla preparazione dell'11a conferenza ministeriale, tempestivamente aggiornato e consultato durante lo svolgimento della conferenza ministeriale del 2017; invita la Commissione a continuare a sostenere, dinanzi agli altri membri dell'OMC, la necessità di aumentare l'importanza della dimensione parlamentare dell'OMC;
20. invita i membri dell'OMC a garantire la legittimità democratica e la trasparenza mediante il rafforzamento della dimensione parlamentare dell'OMC; sottolinea, al riguardo, la necessità di garantire che i deputati godano di un accesso migliore ai negoziati commerciali e siano coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione delle decisioni dell'OMC e che le politiche commerciali siano adeguatamente esaminate nell'interesse dei cittadini;
21. si rammarica che la mini-conferenza ministeriale tenutasi il 9 e 10 ottobre 2017 a Marrakech non abbia consentito di realizzare progressi significativi in vista della CM11; invita tutte le parti ad assumersi pienamente le proprie responsabilità e a tradurre la volontà che emerge dalle dichiarazioni politiche in azioni concrete nell'ambito dei negoziati, al fine di ottenere risultati positivi all'11a conferenza ministeriale di Buenos Aires e gettare una solida base per ulteriori azioni e decisioni al di là di tale conferenza ministeriale;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Direttore generale dell'OMC.
Dichiarazione ministeriale di Nairobi (WT/MIN(15)/DEC) del 19 dicembre 2015 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm
Raccomandazione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di novembre 2017 (2017/2130(INI))
– visti gli articoli 2, 3 e 8 e il titolo V, in particolare gli articoli 21, 22, 36 e 37, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché la parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto l'avvio del partenariato orientale a Praga, il 7 maggio 2009, quale impegno comune dell'UE e dei suoi partner orientali: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina,
– viste le dichiarazioni congiunte del vertice sul partenariato orientale tenutosi a Varsavia nel 2011, del vertice di Vilnius del 2013 e del vertice di Riga del 2015,
– vista la dichiarazione dei leader di 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea, adottata il 25 marzo 2017 a Roma,
– viste le raccomandazioni e le attività dell'Assemblea parlamentare Euronest, del forum della società civile del partenariato orientale, del Comitato delle regioni e della Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale (CORLEAP),
– viste le comunicazioni sulla politica europea di vicinato (PEV) della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in particolare la relazione del 2017 sull'attuazione del riesame della politica europea di vicinato (JOIN(2017)0018) e il documento di lavoro riveduto del 2017 "Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results" (Partenariato orientale – 20 obiettivi definiti per il 2020: concentrarsi sulle priorità fondamentali e sui risultati tangibili) (SWD(2017)0300), nonché la comunicazione del 2016 relativa a "Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea",
– viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" sulla PEV e sul partenariato orientale,
– viste la sua raccomandazione del 5 luglio 2017 al Consiglio concernente la 72a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite(1), le sue risoluzioni, in particolare quelle del 15 giugno 2017(2) sul caso di Afgan Mukhtarli e la situazione dei media in Azerbaigian, del 6 aprile 2017(3) e del 24 novembre 2016(4) sulla situazione in Bielorussia, del 16 marzo 2017 sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2017(5), del 13 dicembre 2016 sui diritti della donna negli Stati del partenariato orientale(6), del 21 gennaio 2016 sugli accordi di associazione / le zone di libero scambio globali e approfondite con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina(7) e quella del 9 luglio 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato(8),
– vista la dichiarazione congiunta dei parlamenti della Georgia, della Moldova e dell'Ucraina, del 3 luglio 2017,
– visto l'articolo 113 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0308/2017),
A. considerando che il partenariato orientale si fonda su un impegno condiviso tra Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina e l'Unione europea volto ad approfondire le loro relazioni e a rispettare il diritto internazionale e i valori fondamentali, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, le libertà fondamentali e l'uguaglianza di genere, nonché l'economia sociale di mercato, lo sviluppo sostenibile e il buon governo;
B. considerando che il partenariato orientale persegue gli obiettivi comuni di promuovere la stabilità, il rafforzamento della fiducia e la cooperazione, sostenere le riforme democratiche, le relazioni di buon vicinato, la risoluzione pacifica dei conflitti e la cooperazione regionale, migliorare i contatti interpersonali e stimolare il commercio, al fine di incrementare il dialogo e l'associazione a livello politico e la cooperazione e l'integrazione a livello economico;
C. considerando che, attraverso la sua strategia globale e la PEV riveduta, l'UE mira ad avvicinare i suoi partner tramite forme accelerate di associazione politica e integrazione economica con l'Unione, cercando nel contempo di promuovere la stabilizzazione politica, la resilienza delle società e la prosperità economica nel suo vicinato e offrendo opportunità di relazioni politiche ed economiche privilegiate in linea col livello di ambizione di ciascun paese partner;
D. considerando che, poiché l'UE considera la cooperazione un valore in sé ed è fermamente convinta che porti a situazioni vantaggiose per tutte le parti coinvolte, essa ha assunto l'impegno di continuare a lavorare con tutti i paesi del partenariato orientale, purché non siano messi in dubbio o compromessi i valori fondamentali europei;
E. considerando che l'UE e i suoi partner devono adattare le risorse e gli strumenti agli impegni assunti e che i partner devono incentrarsi maggiormente sull'attuazione degli accordi esistenti;
F. considerando che i partecipanti al vertice di Riga del 2015 hanno sollecitato a compiere progressi entro il vertice successivo nei settori 1) del rafforzamento delle istituzioni e del buon governo, 2) della mobilità e dei contatti interpersonali, 3) dello sviluppo economico e delle opportunità di mercato e 4) della connettività, dell'efficienza energetica, dell'ambiente e del cambiamento climatico;
G. considerando che sono stati compiuti progressi significativi dall'ultimo vertice, in particolare con la conclusione e l'entrata in vigore di tre accordi di associazione (AA) che comprendono una zona di libero scambio globale e approfondita con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina, nonché di regimi di esenzione dal visto con la Georgia e l'Ucraina a partire dal 2017 (e con la Moldova dal 2014), con la conclusione dei negoziati su un accordo di partenariato globale e rafforzato con l'Armenia (un esempio di come sia possibile contemporaneamente aderire all'Unione economica eurasiatica e partecipare alla strategia di prossimità dell'UE), con l'avvio di negoziati su un nuovo accordo globale con l'Azerbaigian e l'adozione di importanti riforme in alcuni di questi paesi con il sostegno politico, tecnico e finanziario dell'Unione europea, nonché con il proseguimento della politica di "impegno critico" con la Bielorussia;
H. considerando che dall'avvio del partenariato orientale a Praga alcuni membri fondatori hanno risentito di un peggioramento generale della situazione dei diritti umani e di un'inversione delle tendenze alla democratizzazione; che una delle principali sfide consisterà nell'agevolare la transizione in corso verso democrazie inclusive, responsabili, stabili e funzionanti;
I. considerando che l'aumento della mobilità e il miglioramento dei contatti interpersonali tra i paesi partner e l'UE rimangono uno strumento indispensabile per la promozione dei valori europei;
J. considerando che un nuovo piano di lavoro strategico proposto dalla Commissione e dal SEAE, che coniuga la cooperazione bilaterale e quella regionale, è volto a guidare il lavoro futuro dell'UE e dei sei paesi partner incentrandosi su venti obiettivi definiti per il 2020;
K. considerando che l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dei partner orientali dell'UE continuano a essere minacciate da conflitti regionali irrisolti, ivi compresi alcuni conflitti avviati e ancora attivamente sostenuti dalla Federazione russa in contrasto con suoi impegni internazionali a mantenere l'ordine giuridico internazionale; che l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella risoluzione pacifica di tutti i conflitti in corso nel suo vicinato; che l'aggressione russa contro l'Ucraina, l'annessione della penisola di Crimea e la continua occupazione di due regioni georgiane, nonché le minacce ibride russe tra cui attività di destabilizzazione e propaganda, minacciano la sicurezza europea nel complesso;
L. considerando che la politica del partenariato orientale è basata sul diritto sovrano di ciascun partner di scegliere il livello di ambizione da perseguire nelle sue relazioni con l'UE; che i partner alla ricerca di relazioni più strette con l'UE dovrebbero poter contare su un sostegno e un'assistenza maggiori per conseguire gli obiettivi reciprocamente fissati, purché mantengano gli impegni di riforma già assunti, in linea con il principio "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno);
1. raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna:
Sul futuro del partenariato orientale
a)
di garantire che il vertice di novembre 2017 sarà lungimirante e in grado di infondere nuovo dinamismo e stabilire una chiara visione politica per il futuro del partenariato orientale quale politica a lungo termine; di garantire che i risultati del vertice costituiscano, in via prioritaria, la base per sostenere i valori fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto della democrazia, dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, del buon governo, dei diritti civili, della non discriminazione e dell'uguaglianza di genere, sui quali si fonda il partenariato orientale, sottolineando che tali valori sono al centro degli AA e riconoscendo l'impegno dei partner coinvolti nell'attuazione e promozione di tali valori;
b)
di tenere fede alle grandi aspettative dei cittadini in tutti i paesi partner per quanto riguarda l'eliminazione della corruzione, la lotta contro la criminalità organizzata e il rafforzamento dello Stato di diritto e del buon governo; di puntare, pertanto, a un rinnovato impegno da parte dei partner ad adottare e ad attuare pienamente riforme relative al sistema giudiziario, alla pubblica amministrazione e alla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, sulla base di tabelle di marcia adeguate con obiettivi e scadenze chiaramente definiti;
c)
di rafforzare la società civile nei paesi partner e il suo ruolo vitale all'interno del partenariato orientale sia come attore indispensabile nel processo di consolidamento della democrazia sia come piattaforma per la cooperazione regionale, opponendosi senza compromessi a qualsiasi normativa o misura intesa a limitarne le legittime attività e promuovendo una sua maggiore partecipazione all'elaborazione, all'esame e al controllo dell'attuazione delle riforme relative al partenariato nonché promuovendo la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni pubbliche;
d)
di incoraggiare riforme elettorali in grado di garantire che i quadri giuridici siano in linea con le norme internazionali, le raccomandazioni delle missioni di osservazione internazionali guidate dall'OSCE e i pareri della commissione di Venezia e che siano oggetto di un processo trasparente, di ampie consultazioni, e, per quanto possibile, del consenso dell'opposizione e della società civile, al fine di migliorare il quadro elettorale senza favoritismi nei confronti dei partiti al potere; di garantire la rigorosa applicazione, da parte dell'UE, delle condizionalità esistenti relative alle riforme elettorali;
e)
di garantire che i risultati del vertice di novembre 2017 valutino gli obiettivi già conseguiti, sottolineino la necessità di continuare a onorare tutti gli impegni già assunti e forniscano nuovi impulsi per il futuro del partenariato orientale, compreso il conseguimento di risultati tangibili per i cittadini, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, la riduzione delle disparità socioeconomiche, i trasporti, la connettività, l'indipendenza energetica, la mobilità e l'istruzione, tenendo presente che un nuovo piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) è uno strumento importante in tale ambito;
f)
di adoperarsi per contrastare la disoccupazione, in particolare quella giovanile, anche con un pacchetto di misure di sostegno ai giovani come il programma EU4Youth, e per sviluppare le competenze adattate all'evolversi delle esigenze nel mercato del lavoro, anche attraverso l'istruzione e la formazione professionale, la promozione dell'imprenditorialità e delle industrie locali, il supporto dell'agricoltura sostenibile, lo sviluppo del turismo e dell'economia digitale e il potenziamento delle infrastrutture sociali, dei settori dei servizi pubblici e privati, compresi gli ambiti della sanità e dell'assistenza;
g)
di promuovere e sostenere attivamente l'attuazione di politiche antidiscriminazione in tutti i settori della società; di garantire l'uguaglianza di genere nelle politiche pubbliche e il sostegno all'occupabilità e all'imprenditorialità delle donne, continuando a garantire tali politiche anche oltre l'obiettivo del 2020;
h)
di impegnarsi a collaborare per una maggiore mobilità tra l'UE e i paesi partner; di sostenere la Moldova, la Georgia e l'Ucraina nell'attuazione degli accordi sulla liberalizzazione dei visti e di garantire che in futuro non siano attivati meccanismi di sospensione, in particolare attraverso la stretta collaborazione tra i servizi di polizia e doganali nella lotta contro le minacce alla sicurezza, la criminalità e il superamento del soggiorno autorizzato; di avviare un dialogo in materia di visti con l'Armenia, di incoraggiare i progressi dell'Azerbaigian nell'attuazione degli accordi di riammissione e di facilitazione dei visti in preparazione dell'avvio di un futuro dialogo sui visti, e di concludere i negoziati sugli accordi di riammissione e di facilitazione dei visti con la Bielorussia a beneficio dei suoi cittadini, laddove tali paesi dovessero conseguire progressi significativi in materia di valori fondamentali e soddisfare le specifiche condizioni definite dai piani d'azione sulla liberalizzazione dei visti;
i)
di migliorare ulteriormente le opportunità di stretta cooperazione nei settori dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione, in particolare attraverso l'agevolazione della partecipazione a programmi come Erasmus+, Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione e EU4Innovation, nonché la fornitura di garanzie sui prestiti da parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti nell'ambito del suo programma InnovFin; di fornire sostegno per riformare l'istruzione e colmare il divario in materia di ricerca e innovazione;
j)
di assicurare che i risultati del vertice di novembre 2017 conferiscano, inoltre, un rinnovato impulso per rafforzare la crescita economica sostenibile, la modernizzazione dei settori esistenti, le opportunità di commercio e investimento, comprese quelle intra-regionali di cooperazione transfrontaliera, con particolare riguardo per l'imprenditorialità e per le piccole e medie imprese (PME);
k)
di invocare la ricalibratura del sostegno dell'UE alle agende di associazione e alle relative riforme strutturali, in particolare quelle che consentono un miglioramento nella competitività, un contesto imprenditoriale più favorevole e un adeguato accesso alle risorse di finanziamento, anche attraverso l'iniziativa EU4Business; di monitorare da vicino l'attuazione delle zone di libero scambio globali e approfondite onde evitare il dumping sociale e ambientale; di concepire un'assistenza mirata per le PMI onde assisterle a sfruttare pienamente il potenziale della zona di libero scambio globale e approfondita; di promuovere e sostenere una reale riforma del sistema economico intesa a eliminare progressivamente i monopoli e limitare il ruolo degli oligarchi attraverso l'introduzione di opportune normative, nonché una profonda riforma del settore bancario e finanziario volta a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale;
l)
di sostenere lo sviluppo delle necessarie infrastrutture di trasporto e di connettività, anche con un piano d'investimento ambizioso per la rete essenziale TEN-T, nonché di promuovere il commercio intra-regionale; di sostenere progetti infrastrutturali che forniscano nuove opportunità di commercio e aumentino la comunicazione e gli scambi tra l'UE e i paesi partner, nonché tra gli stessi partner;
m)
di migliorare l'indipendenza e l'efficienza energetica attraverso investimenti specifici e la diversificazione delle fonti di energia, in particolare per quanto riguarda le energie rinnovabili e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, attraverso una cooperazione rafforzata in tutte le aree prioritarie dell'Unione dell'energia europea e una più stretta integrazione dei mercati dell'energia dei partner con il mercato dell'energia europeo, con un'attenzione particolare all'interconnettività e alle infrastrutture; di garantire che le sezioni onshore e offshore di una nuova infrastruttura di oleodotti all'interno della regione, compreso il gasdotto Nord Stream 2, siano pienamente in linea con la normativa UE e la strategia dell'Unione dell'energia e non compromettano la sicurezza regionale nel settore dell'energia; di collaborare con i partner orientali per sostenere le famiglie più colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia;
n)
di garantire il pieno rispetto degli accordi e degli obblighi internazionali in materia di sicurezza nucleare e di protezione ambientale; di intensificare gli sforzi verso la realizzazione degli impegni in materia di cambiamenti climatici, anche mediante campagne di sensibilizzazione e l'eliminazione progressiva e sostenibile delle centrali elettriche obsolete in Armenia e in Ucraina; di seguire attentamente lo sviluppo di nuovi progetti come la centrale nucleare di Ostrovets, in Bielorussia;
o)
di garantire che i risultati del vertice di novembre 2017 affrontino altresì i conflitti e le minacce alla sicurezza che hanno un impatto sull'indipendenza, sulla sovranità, sull'integrità territoriale, sui diritti umani fondamentali e sulla stabilità e lo sviluppo politici, sociali ed economici dei partner e della regione nel suo insieme;
p)
di impegnarsi a sostenere l'unità d'azione tra gli Stati membri dell'UE nel mantenere una pressione collettiva sulla Russia, la cui presenza militare nella regione è cresciuta negli ultimi anni, in particolare attraverso misure restrittive mirate e rafforzate, a risolvere i conflitti nell'Ucraina orientale attraverso l'effettiva e piena attuazione degli accordi di Minsk e il mantenimento della missione di monitoraggio dell'OSCE, a risolvere il conflitto tra Russia e Georgia attraverso i risultati tangibili delle discussioni internazionali di Ginevra e la piena attuazione da parte della Russia dell'accordo per il cessate il fuoco del 2008, a ristabilire la piena sovranità dell'Ucraina in Crimea, quella della Georgia nei suoi territori occupati dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud e quella della Moldova in Transnistria, a prestare adeguata attenzione alla pericolosa situazione ambientale nell'Ucraina orientale, a sostenere i suoi partner nel rafforzamento della loro resilienza e a porre fine alle ulteriori minacce di assassinii ordinati dallo Stato, guerre informatiche, disinformazione e altri tipi di destabilizzazione;
q)
di sottolineare che la partecipazione di un partner orientale a esercitazioni militari mirate all'UE e/o ad alcuni dei suoi partner, ad esempio l'esercitazione guidata dalla Russia "Zapad 2017" in Bielorussia, è inaccettabile; di garantire che un partner non si impegni più in tali attività in futuro;
r)
di chiedere l'immediata cessazione delle ostilità militari tra le forze armene e azere, che costano inutilmente la vita a civili e soldati e ostacolano lo sviluppo socioeconomico; di riconfermare il sostegno agli sforzi dei copresidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE verso la risoluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh e ai loro principi fondamentali del 2009, tra cui l'integrità territoriale, l'autodeterminazione e il non ricorso alla forza; di chiedere all'Armenia e all'Azerbaigian di riaprire i negoziati in buona fede al fine di applicare tali principi per la risoluzione del conflitto che non può essere risolto ricorrendo alla forza militare; di invitare i governi dell'Armenia e dell'Azerbaigian a tenere colloqui ad alto livello e ad impegnarsi per l'attuazione di misure volte a un effettivo rafforzamento della fiducia e per il dialogo tra le società civili dei due paesi; di subordinare la ratifica di nuovi accordi tra l'UE e ciascuna delle parti coinvolte a manifestazioni d'impegno significative e progressi sostanziali verso la risoluzione del conflitto, per esempio mantenendo il cessate il fuoco e attuando i principi fondamentali del 2009;
s)
di chiedere il sostegno continuo all'operato delle missioni dell'UE e dell'OSCE in Georgia, Moldova e Ucraina orientale quali operazioni fondamentali per assicurare la pace e la sicurezza, innanzitutto a beneficio della popolazione locale; di assicurare un'attuazione efficace del mandato di tali missioni e di esortare la Russia a garantirne il libero accesso; di prendere in considerazione la possibilità di sostenere lo spiegamento di una missione armata di polizia dell'OSCE nell'Ucraina orientale; di riflettere, congiuntamente ai paesi partner, sulla prospettiva di un ruolo rafforzato dell'UE nella risoluzione di questi conflitti, ivi compreso l'avvio di vere e proprie missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) ambiziose mirate al miglioramento della sicurezza e della stabilità;
t)
di invitare i paesi partner dell'UE a garantire la piena cooperazione con l'UE nell'affrontare sfide come la migrazione illegale, il terrorismo, la criminalità informatica, la tratta di esseri umani, il contrabbando e il commercio illecito;
u)
di prendere in considerazione, nell'ambito della politica del partenariato orientale, un interessante modello "EaP+" a più lungo termine per i paesi associati che abbiano compiuto progressi sostanziali in termini di attuazione delle riforme concernenti gli accordi di associazione e le zone di libero scambio globali e approfondite, che possa infine portare all'adesione all'unione doganale, all'Unione dell'energia, all'Unione digitale e allo spazio Schengen, un migliore accesso al mercato interno dell'UE, l'integrazione nelle reti di trasporto dell'UE, i partenariati industriali, una maggiore partecipazione ad altri programmi e agenzie dell'Unione, un'ulteriore cooperazione nel settore della PSDC, nonché misure più immediate come ulteriori preferenze tariffarie unilaterali, un calendario concreto per l'abolizione delle tariffe di roaming tra i partner e l'Unione europea e lo sviluppo di una banda larga ad alta capacità; di aprire l'accesso al modello "EaP+" ad altri paesi del partenariato orientale quando saranno pronti per tali impegni rafforzati e avranno inoltre compiuto progressi significativi verso l'attuazione di riforme reciprocamente concordate;
v)
di considerare, per i paesi non associati, nuovi mezzi di sostegno alla società civile, alle imprese, alla comunità accademica e a quella dei media indipendenti nonché ai giovani, anche attraverso ulteriori finanziamenti e partenariati di mobilità;
w)
di assicurare che, in entrambi i casi, gli obiettivi comuni siano, ove necessario, a medio e lungo termine, incoraggiando alcuni dei paesi partner ad andare oltre la logica dei cicli elettorali verso visioni più strategiche;
Sull'attuazione del partenariato orientale
x)
di riaffermare il principio di differenziazione e che la portata e la profondità della cooperazione con l'UE sono determinate dalle ambizioni di quest'ultima e da quelle dei partner, nonché dal ritmo e dalla qualità delle riforme che devono essere valutate sulla base della loro piena ed efficace attuazione, in particolare il rispetto della democrazia, dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, del buon governo;
y)
di sottolineare che il partenariato orientale mira alla realizzazione delle condizioni necessarie alla stretta associazione politica e integrazione economica, compresa la partecipazione ai programmi dell'UE; di ribadire che gli AA con la Moldova, la Georgia e l'Ucraina non costituiscono l'obiettivo finale nelle loro relazioni con l'UE; di riconoscere, ancora una volta, le aspirazioni europee di tali paesi; di evidenziare che, ai sensi dell'articolo 49 del TUE e in linea con la dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017, qualsiasi Stato europeo può domandare di diventare membro dell'UE a condizione che aderisca ai criteri di Copenaghen e ai principi della democrazia, che rispetti le libertà fondamentali e i diritti umani, compresi quelli delle minoranze, e che sostenga lo Stato di diritto; di esortare gli Stati membri, a tale riguardo, a trovare un accordo per una dichiarazione ambiziosa per il vertice del 2017, che stabilisca obiettivi a lungo termine pertinenti;
z)
di invitare la Georgia, la Moldova e l'Ucraina a focalizzarsi sulla piena attuazione delle agende di associazione per accedere a tutte le opportunità disponibili attraverso gli AA, prendendo parte anche alle discussioni comuni in materia di progresso, opportunità e sfide in relazione alle riforme concernenti gli accordi di associazione e le zone di libero scambio globali e approfondite; di ribadire l'importanza dell'effettiva attuazione di tali riforme per la futura stabilità e lo sviluppo dei paesi e il benessere delle loro società; di ribadire che l'approfondimento delle relazioni nell'ambito del modello EaP+ nonché qualsiasi prospettiva di adesione all'UE richiede progressi sostanziali dal punto di vista dell'attuazione di tali riforme, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e il buon governo;
aa)
di assicurare sempre l'associazione di una rigida condizionalità ai livelli attuali e futuri di cooperazione e sostegno ai partner e il suo rispetto; di sottolineare che il sostegno finanziario dell'UE ai suoi partner sarà condizionato ad azioni concrete di riforma e alla relativa attuazione, e che l'approccio dell'UE basato sugli incentivi continuerà a favorire i partner maggiormente impegnati in riforme ambiziose; di prevedere l'erogazione delle sovvenzioni in più rate per consentire all'UE di rispondere meglio alle crisi impreviste o a una mancanza di riforme; di sottolineare, in particolare, che non saranno ratificati accordi globali con paesi che non rispettano i valori dell'Unione europea, soprattutto attraverso la mancata applicazione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo nonché le molestie, l'intimidazione e la persecuzione dei difensori dei diritti umani, delle ONG e dei giornalisti; di sottolineare, inoltre, la necessità di soddisfare parametri chiari prima dell'avvio e della conclusione di qualsiasi nuovo dialogo sui regimi di esenzione dal visto; di ribadire che passi indietro rispetto ai risultati ottenuti precedentemente saranno causa della sistematica sospensione degli accordi, ivi compresi quelli in materia di regimi di esenzione dal visto e di finanziamenti dell'UE;
ab)
di sostenere la dimensione multilaterale del partenariato orientale come mezzo per migliorare il rafforzamento della fiducia multilaterale, in particolare nelle zone di conflitto, e creare opportunità di cooperazione regionale, anche attraverso piattaforme transnazionali della società civile, la cooperazione tra le autorità regionali e locali e i progetti transfrontalieri come i programmi volti a promuovere i contatti tra le persone concernenti il dialogo interculturale e le generazioni più giovani quali fattori di cambiamento;
ac)
di sottolineare l'importanza di comunicare le politiche relative al partenariato orientale in modo coerente ed efficace, sia a livello interno che esterno, e di fornire attività di comunicazione su misura delle specifiche regioni, in particolare al fine di colmare il divario di conoscenze per quanto riguarda l'UE e i suoi rapporti con i partner; di riconoscere l'eccellente lavoro svolto finora dalla task force East StratCom e di sostenerne le attività con finanziamenti aggiuntivi; di affrontare la sfida di comunicare in modo migliore i benefici e gli obiettivi concreti del partenariato orientale, di combattere la disinformazione con informazioni di qualità basate sui fatti e accessibili in tutte le lingue dei paesi partner e garantire il pieno rispetto della libertà d'espressione;
ad)
di affermare che il sostegno dell'UE dovrebbe essere adattato conformemente al livello di ambizione condivisa in relazione alla cooperazione con ciascun partner, secondo il principio "maggiori progressi, maggiori aiuti" e "minori progressi, minori aiuti"; di chiedere, in particolare, che l'UE allinei gli strumenti di bilancio, quali lo strumento europeo di vicinato e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, ai compiti politici e alle strategie di attuazione, in particolare all'interno delle sue procedure di bilancio annuali e pluriennali;
ae)
di accogliere con favore le proposte della Commissione intese a fornire ai partner assistenza macrofinanziaria, insistendo nel contempo sulla necessità di associare a tali proposte una rigida ed effettiva condizionalità, in particolare per quanto riguarda il sostegno dello Stato di diritto (ivi incluso un sistema giudiziario indipendente e un sistema parlamentare multipartitico), la garanzia del buon governo (compresa la lotta efficace contro la corruzione) e la difesa dei diritti umani e della libertà dei media; di trasmettere al Parlamento e al Consiglio, con cadenza semestrale, una relazione scritta dettagliata sui progressi conseguiti in questi tre settori dai partner che beneficiano già di tale forma di assistenza; di chiedere alla Commissione di elaborare nuovi programmi di assistenza macrofinanziaria (AMF) per i paesi partner che hanno portato a termine con successo i programmi passati, di prevedere sistematicamente la condizionalità summenzionata nelle proposte future relative a tale assistenza e di garantirne la rigorosa applicazione, in particolare nel caso della Moldova;
af)
di chiedere alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e ad altre istituzioni finanziarie multilaterali di adoperarsi per un'attuazione efficace del piano di investimenti per l'Europa e di un apposito meccanismo di sostegno per i paesi del partenariato orientale impegnati ad attuare gli AA; di richiedere la creazione di un fondo fiduciario per l'Ucraina, la Georgia e la Moldova fondato sulle migliori prassi di strumenti multi-donatori, sottolineando nel contempo che tale fondo fiduciario dovrebbe concentrarsi sugli investimenti privati e pubblici, in particolare quelli nelle infrastrutture sociali ed economiche e quelli volti a incrementare la capacità di assorbimento degli investimenti, nonché sul coordinamento delle istituzioni finanziarie internazionali e del sostegno dei donatori internazionali sul territorio; di considerare la possibilità di tenere una conferenza dei donatori per l'Ucraina a sostegno delle esigenze umanitarie causate dal conflitto nella parte orientale del paese e dall'annessione della Crimea; di garantire che l'utilizzo di tutti i fondi sia rigorosamente controllato per evitare eventuali abusi;
ag)
di ribadire il suo forte sostegno al contributo parlamentare alla politica del partenariato orientale e all'esame parlamentare della stessa, in particolare per quanto riguarda l'impatto della politica sulla vita dei cittadini; di rafforzare, a tale riguardo, il ruolo dell'Assemblea parlamentare Euronest nell'ambito della nuova architettura multilaterale del partenariato orientale, nonché delle commissioni parlamentari di associazione o di cooperazione all'interno dei consigli di associazione o di cooperazione; di accogliere con favore i programmi attualmente realizzati nell'ambito dell'approccio globale di sostegno alla democrazia; di invitare i parlamentari dei paesi partner a lavorare insieme al controllo dell'attuazione e allo scambio di migliori pratiche; di intensificare la partecipazione a tale processo del forum della società civile del partenariato orientale;
ah)
di prendere atto dell'impegno del Parlamento a una maggiore supervisione dell'attuazione degli accordi internazionali con i partner orientali e ad aumentare il proprio controllo del sostegno dell'UE fornito a tal fine; di rispondere all'invito rivolto dal Parlamento ai partner e alla Commissione a migliorare la trasparenza di tutti i beneficiari dei finanziamenti dell'UE; di chiedere alla Commissione e al SEAE di trasmettere al Parlamento e al Consiglio una relazione scritta dettagliata sull'attuazione di tali accordi con cadenza semestrale;
ai)
di prendere atto dell'impegno del Parlamento ad aumentare il suo controllo sui negoziati degli accordi internazionali futuri con i partner orientali; di chiedere al Consiglio di trasmettere senza indugio al Parlamento tutte le direttive di negoziato in linea con l'accordo interistituzionale pertinente(9); di accogliere con favore l'efficace cooperazione tra la Commissione e il SEAE da un lato e il Parlamento dall'altro, nella trasmissione delle informazioni su tali negoziati, ma anche di invitarli a fornire, senza indugio, i progetti dei testi negoziali e degli accordi siglati, in linea con l'accordo quadro pertinente(10);
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna e, per conoscenza, al rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia, all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e ai governi e parlamenti dei paesi del partenariato orientale.
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia" (COM(2017)0198),
– vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2016 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità(1),
– visto il controllo dell'adeguatezza della legislazione dell'UE sulla tutela della natura (direttive Uccelli e Habitat) (SWD(2016)0472),
– vista la relazione speciale n. 1/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Occorre fare di più per realizzare appieno le potenzialità della rete Natura 2000",
– vista la relazione della Commissione dal titolo "Relazione basata sulle direttive Habitat e Uccelli dell'UE 2007-2012: lo stato della natura nell'UE",
– viste le statistiche di Eurostat del novembre 2016 sulla biodiversità,
– viste le conclusioni del Consiglio del 19 giugno 2017 sul piano d'azione dell'UE per la natura, i cittadini e l'economia(2);
– vista l'interrogazione alla Commissione su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia (O-000067/2017 – B8-0608/2017),
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che solo la metà circa delle specie di uccelli protette e una percentuale ancora inferiore delle altre specie e degli altri habitat protetti nell'Unione godono attualmente di un buono stato di conservazione, e che appena il 50 % di tutti i siti Natura 2000 sono soggetti a piani di gestione che prevedono obiettivi e misure di conservazione;
B. considerando che le direttive sulla tutela della natura svolgono un ruolo importante nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano strategico per la biodiversità 2011-2020 della convenzione sulla diversità biologica (CBD), dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;
C. considerando che, secondo la valutazione dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo "2015 State of Nature in the EU" (Lo stato della natura nell'UE nel 2015), le principali pressioni e minacce indicate dagli Stati membri sono l'agricoltura e la modifica delle condizioni naturali per quanto riguarda gli ecosistemi terrestri e l'uso di risorse biologiche (pesca) e l'inquinamento per quanto riguarda gli ecosistemi marini; che tutte queste attività sono di natura antropica e hanno un impatto profondo e dannoso sulla natura;
D. considerando che le statistiche del 2016 di Eurostat sulla biodiversità evidenziano che per tutte le 167 specie di uccelli comuni dell'UE è stata registrata una diminuzione globale dal 1990 al 2014(3);
Osservazioni generali
1. accoglie con favore il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia, che rappresenta un passo nella direzione giusta per realizzare gli obiettivi delle direttive sulla tutela della natura;
2. constatata tuttavia con preoccupazione che gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e della convenzione sulla diversità biologica non saranno raggiunti in assenza di ulteriori sforzi immediati e sostanziali; sottolinea che gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità 2010 non sono stati raggiunti;
3. rileva che ecosistemi sani e resilienti sono maggiormente in grado di attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici e adattarvisi e, pertanto, limitare il riscaldamento globale; constata che essi resistono meglio agli eventi meteorologici estremi e si riprendono più facilmente da essi, offrendo una vasta gamma di benefici da cui dipendono le popolazioni;
4. osserva che attualmente, in Europa, quasi un quarto delle specie selvatiche rischia l'estinzione e molti ecosistemi si sono deteriorati a tal punto da non essere più in grado di svolgere le loro preziose funzioni; rileva che questa situazione comporta ingenti perdite sociali ed economiche per l'UE, dal momento che le principali cause della perdita di biodiversità – ossia il deterioramento degli habitat, lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, l'introduzione e la propagazione di specie esotiche invasive e il cambiamento climatico – sono in aumento, annullando gli effetti positivi delle iniziative volte a prevenire tale fenomeno;
5. rileva che il piano d'azione mira ad "accelerare il progresso verso l'obiettivo della strategia Europa 2020 di arrestare e invertire la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici"; si rammarica tuttavia per l'assenza di altri riferimenti alla strategia sulla biodiversità fino al 2020 o alle conclusioni della sua revisione intermedia;
6. ribadisce la necessità di compiere ulteriori sforzi sostanziali e continui per raggiungere gli obiettivi stabiliti per il 2020 e invita la Commissione e gli Stati membri ad attribuirvi maggiore priorità politica;
7. sottolinea la necessità di garantire la piena e scrupolosa attuazione della legislazione dell'Unione sulla tutela della natura;
8. sottolinea che, oltre a progressi sostanziali nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, dell'inquinamento atmosferico e di altre sostanze inquinanti come pure nel miglioramento dell'efficienza energetica e dei materiali, servono ulteriori azioni degli Stati membri miranti a dare piena attuazione alle politiche concordate onde proteggere più efficacemente la biodiversità, le risorse naturali e la salute pubblica;
9. pone l'accento sulla necessità di una maggiore integrazione tra le politiche e le conoscenze per conseguire l'obiettivo di vivere bene nel rispetto dei limiti del nostro pianeta, in linea con la visione a lungo termine del 7° programma di azione in materia di ambiente;
10. si rammarica per l'orizzonte temporale limitato del piano d'azione e invita la Commissione ad avviare senza indugio i lavori sulla prossima strategia in materia di biodiversità per il periodo successivo al 2020;
Partecipazione di tutti gli attori
11. valuta positivamente i quattro settori prioritari individuati dal piano d'azione e sottolinea la necessità di una partecipazione attiva di tutti i pertinenti attori a livello nazionale, regionale e locale affinché le azioni concrete che saranno intraprese affrontino in maniera efficace le carenze riscontrate nell'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat;
12. rammenta che, nella relazione speciale n. 1/2017, la Corte dei conti europea ha constatato che il coordinamento tra le autorità responsabili e le altre parti interessate negli Stati membri non era sufficientemente sviluppato;
13. invita la Commissione a fornire un sostegno efficace agli attori nazionali e regionali nel quadro dell'attuazione della legislazione sulla tutela della natura e ai fini del miglioramento delle ispezioni ambientali, anche attraverso lo sviluppo delle competenze e delle capacità e una migliore assegnazione delle risorse;
14. valuta positivamente il fatto che la Commissione intenda aggiornare i documenti di orientamento esistenti ed elaborarne di nuovi in tutte le lingue ufficiali dell'UE, al fine di promuovere una maggiore comprensione della legislazione sul campo e di aiutare le autorità pubbliche ad applicarla correttamente, e invita la Commissione, a tal proposito, a coinvolgere e consultare tutte le parti interessate in questo processo;
15. sottolinea il ruolo svolto dalla società civile nell'assicurare una migliore attuazione della legislazione dell'Unione sulla tutela della natura e pone l'accento sull'importanza delle disposizioni della convenzione di Aarhus a tale riguardo;
16. invita la Commissione a presentare una nuova proposta legislativa concernente norme minime in materia di accesso al controllo giurisdizionale e a effettuare una revisione del regolamento di Aarhus che attua la convenzione per quanto riguarda l'azione dell'Unione, al fine di tener conto della recente raccomandazione del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus;
17. valuta positivamente il fatto che, senza pregiudicare gli obiettivi e le esigenze di conservazione definiti nelle direttive sulla tutela della natura, gli approcci di attuazione flessibili che tengono conto delle circostanze nazionali specifiche contribuiscono a ridurre e a eliminare progressivamente i conflitti e i problemi non necessari sorti tra tutela della natura e attività socioeconomiche, nonché ad affrontare le sfide pratiche derivanti dall'applicazione degli allegati delle direttive;
18. invita la Commissione a chiarire il ruolo del Comitato delle regioni per quanto concerne le attività di sensibilizzazione e la promozione della partecipazione e dello scambio di conoscenze a livello locale;
Specie e habitat protetti
19. sottolinea che gli Stati membri devono garantire che le zone Natura 2000 non subiscano deterioramenti e attuare misure di conservazione al fine di mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat protetti;
20. chiede la piena attuazione delle direttive sulla tutela della natura onde garantire che le azioni di conservazione intraprese siano in linea con i più recenti progressi tecnici e scientifici;
21. si rammarica che il piano d'azione non presenti una strategia prioritaria e azioni concrete per migliorare la protezione degli impollinatori (in particolare nel quadro degli sforzi volti ad affrontare i rischi per la salute e a contrastare le specie parassite, segnatamente la varroa), il coordinamento delle attività di ricerca, l'armonizzazione dei metodi di analisi e la condivisione dei dati scientifici sugli impollinatori a livello europeo, come richiesto in una precedente risoluzione del Parlamento europeo;
22. esorta nuovamente la Commissione a presentare una strategia dell'UE per la protezione e la conservazione degli impollinatori in pericolo, che affronti in modo completo e trasversale la questione fondamentale dei preoccupanti tassi di mortalità degli impollinatori in Europa, in particolare delle api, che forniscono inestimabili servizi ambientali ed economici;
23. propone di rendere obbligatorie a livello dell'Unione le misure contro la varroa, di sostenere la formazione degli apicoltori riguardo ai metodi di protezione delle api e di incoraggiare le autorità locali e regionali, come pure gli agricoltori e tutti i cittadini, a favorire la diffusione delle specie vegetali, segnatamente delle piante da fiori, nelle zone rurali e urbane per aumentare la disponibilità di piante mellifere;
24. ricorda che l'uccisione illegale degli uccelli, in particolare di quelli delle specie migratorie nel Mediterraneo e dei rapaci in alcuni Stati membri, continua a destare preoccupazione; sottolinea la necessità di un piano coordinato a livello europeo, basato su dati scientifici, per la gestione delle specie di uccelli migratori che attraversano più Stati membri;
25. chiede che sia assicurata la piena ed efficace attuazione del regolamento sulle specie esotiche invasive e che il bilancio dell'UE preveda risorse adeguate a tal fine; sottolinea che l'inserimento di una specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale deve basarsi su una valutazione del rischio armonizzata e standardizzata; ritiene che la gestione delle specie esotiche invasive rappresenti una priorità urgente, in special modo nei siti Natura 2000; valuta positivamente la piattaforma online "Rete europea per le informazioni sulle specie esotiche" (EASIN), che agevola l'accesso ai dati su tali specie;
26. sottolinea che la tutela del nostro ambiente naturale condiviso in Europa è essenziale tanto per le nostre economie quanto per il nostro benessere; evidenzia che secondo le stime la rete Natura 2000 ha un valore economico di 200-300 miliardi di euro l'anno e può generare reddito per le comunità locali attraverso il turismo e le attività ricreative e che ecosistemi sani forniscono servizi essenziali quali l'acqua dolce, lo stoccaggio del carbonio, gli insetti impollinatori e la protezione contro le inondazioni, le valanghe e l'erosione costiera(4); sottolinea pertanto che da un punto di vista economico è sensato investire nella rete Natura 2000;
27. ricorda che i siti marini della rete Natura 2000 sono molto meno affermati rispetto a quelli terrestri; invita gli Stati membri interessati ad affrontare questo problema e la Commissione a facilitare la necessaria cooperazione con i paesi terzi per migliorare la protezione dell'ambiente nelle zone marine;
28. accoglie con favore l'azione volta a integrare i servizi ecosistemici nel processo decisionale; si rammarica tuttavia dell'assenza nel piano d'azione di un'iniziativa concreta per impedire perdite nette di biodiversità;
Collegamenti con altri settori di intervento
29. sottolinea l'urgente necessità di agire sui principali fattori di perdita di biodiversità che sono la distruzione e la degradazione degli habitat, causati soprattutto dall'eccessivo consumo del suolo, dall'inquinamento, dall'agricoltura intensiva, dall'uso dei pesticidi chimici di sintesi, dalla diffusione di specie alloctone e dai cambiamenti climatici, e sottolinea altresì la necessità di garantire coerenza tra le diverse politiche dell'Unione;
30. sottolinea che il controllo dell'adeguatezza ha messo in luce la necessità di migliorare la coerenza con la politica agricola comune (PAC) ed evidenzia l'allarmante declino delle specie e degli habitat legato all'agricoltura; invita la Commissione a condurre una valutazione dell'impatto della PAC sulla biodiversità;
31. ribadisce che una delle sei priorità fondamentali per lo sviluppo rurale nell'UE consiste nel ripristino, nella salvaguardia e nel potenziamento degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, ivi compreso nelle zone Natura 2000; rammenta i molteplici sforzi compiuti dalle parti interessate nel settore dell'agricoltura, soprattutto nel contesto dell'attuazione delle misure di inverdimento introdotte al momento della revisione della PAC nel 2013;
32. ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri affinché assicurino che i fondi della PAC siano reindirizzati dal sovvenzionamento di attività associate alla perdita di biodiversità verso il finanziamento di pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale e il mantenimento della biodiversità correlata;
33. invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a esplorare, insieme ai proprietari e agli utilizzatori dei terreni, la possibilità di istituire cosiddetti "servizi verdi e blu" (gestione del paesaggio, della natura e delle risorse idriche) dietro pagamento in base a tassi di mercato;
34. osserva che, in alcune regioni d'Europa, specie identificate nella direttiva Habitat come bisognose di protezione speciale hanno raggiunto un buono stato di conservazione e potrebbero pertanto mettere in pericolo altre specie selvatiche e animali domestici, perturbando in tal modo l'equilibrio naturale dell'ecosistema; invita la Commissione a mettere a punto una procedura di valutazione affinché in determinate regioni sia possibile modificare lo status di protezione delle specie non appena raggiunto l'auspicato stato di conservazione;
35. ricorda che la coesistenza tra l'uomo e i grandi carnivori, soprattutto il lupo, può avere in certe regioni ripercussioni negative sullo sviluppo sostenibile degli ecosistemi e delle zone rurali abitate, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura tradizionale e il turismo sostenibile, nonché altre attività socio-economiche; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare tali questioni, in modo da non mettere a repentaglio lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, riconoscendo nel contempo la flessibilità disponibile nell'ambito della direttiva Habitat;
36. invita la Commissione a sostenere misure quali la formazione degli agricoltori sulla protezione del bestiame contro i grandi carnivori e la condivisione delle migliori prassi sulla protezione del bestiame negli Stati membri;
37. deplora che la PAC non sia stata sviluppata per proteggere la pastorizia, pratica agricola tradizionale in via di estinzione, che è un importante strumento storico di gestione degli habitat e della conservazione della natura; chiede che il piano d'azione sostenga un quadro di sviluppo per la pastorizia nella rete Natura 2000;
38. invita la Commissione a valutare, in particolare, una gestione adattiva delle catture quale buona prassi per gestire in modo sostenibile le popolazioni di uccelli acquatici sufficientemente abbondanti nell'UE e preservare quelle in diminuzione nell'UE;
39. sottolinea le ingenti perdite di biodiversità nelle zone marine e ritiene che la politica comune della pesca (PCP) dovrebbe promuovere la biodiversità e modelli di produzione e di consumo sostenibili; chiede una valutazione dell'impatto della PCP sulla biodiversità;
Finanziamento
40. accoglie con favore la relazione della Corte dei conti europea sulla rete Natura 2000 e concorda con la valutazione ivi contenuta secondo cui i fondi dell'UE non sono stati mobilitati in misura sufficiente per sostenere la gestione della rete;
41. sottolinea che la responsabilità del finanziamento delle zone Natura 2000 incombe principalmente agli Stati membri ed evidenzia che con ogni probabilità è stata la mancanza di finanziamenti ad aver maggiormente contribuito alle lacune nell'attuazione delle direttive sulla tutela della natura, come rilevato dal controllo dell'adeguatezza;
42. sottolinea che la possibilità di introdurre nuovi meccanismi finanziari a favore della conservazione della biodiversità per raggiungere gli obiettivi stabiliti per il 2020 è compromessa a causa dei termini temporali dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP); chiede la massima utilizzazione dei mezzi esistenti, compresi lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), la PAC e i fondi strutturali;
43. plaude alla futura proposta della Commissione volta a incrementare del 10 % la dotazione a favore della natura e della biodiversità nel quadro del programma LIFE;
44. sottolinea che in vista del prossimo QFP servono ulteriori lavori preparatori in termini sia di riesame che di previsione, nell'ottica di garantire finanziamenti adeguati per la conservazione della natura, la biodiversità e l'agricoltura sostenibile nei siti Natura 2000; ritiene che un riesame completo della spesa passata, che ponga l'accento sugli insegnamenti tratti in termini di risultati delle misure attuate in precedenza, sarebbe fondamentale a tale riguardo;
45. chiede che nel prossimo QFP siano inclusi nuovi meccanismi finanziari per la conservazione della biodiversità; invita la Commissione a garantire che i futuri strumenti finanziari per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e regionale prevedano una dotazione specifica per la biodiversità e la gestione della rete Natura 2000, che sono gestite congiuntamente dalle autorità ambientali nazionali e regionali;
46. invita la Commissione ad adeguare più efficacemente i regimi di finanziamento agli obiettivi di Natura 2000 e a introdurre indicatori di prestazione trasversali relativi a Natura 2000 per tutti i pertinenti fondi UE; invita la Commissione a introdurre inoltre un meccanismo di controllo della spesa relativa a Natura 2000 al fine di aumentare la trasparenza, l'obbligo di rendiconto e l'efficacia, integrando tali aspetti nel prossimo QFP;
47. ribadisce che il programma Natura 2000 è generalmente finanziato attraverso il cofinanziamento; invita gli Stati membri a incrementare sostanzialmente i finanziamenti a favore di Natura 2000, onde fissare tassi di cofinanziamento di maggiore attrattiva e ottimizzare l'utilizzo dei fondi, e ad adottare misure volte a ridurre gli oneri amministrativi per i richiedenti e i beneficiari dei progetti;
48. sottolinea il potenziale del finanziamento pubblico-privato per sviluppare servizi ecosistemici, infrastrutture verdi e altri ambiti legati al capitale naturale e valuta positivamente il fatto che lo strumento di finanziamento del capitale naturale continuerà a sostenere i progetti relativi alla biodiversità nel periodo di attuazione 2017-2019;
49. invita la Commissione a promuovere e proporre mezzi per il finanziamento e lo sviluppo di piani di gestione transfrontalieri per le specie di grandi carnivori e chiede inoltre un esame approfondito del ruolo dei grandi carnivori e l'eventuale introduzione di misure di aggiustamento per garantire la conservazione della biodiversità, del paesaggio agricolo e della pratica secolare di far pascolare il bestiame nelle regioni di montagna;
Infrastrutture verdi
50. accoglie positivamente l'impegno assunto nell'ambito del piano d'azione al fine di fornire orientamenti per sostenere lo sviluppo di infrastrutture verdi per una migliore connettività delle zone Natura 2000, ma ribadisce il suo appello a favore di una vera e propria proposta per lo sviluppo di una rete transeuropea per le infrastrutture verdi (TEN-G);
51. sottolinea l'importanza che le autorità competenti degli Stati membri, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti, utilizzino in modo più efficace i processi di pianificazione integrata dello spazio, migliorino la comprensione trasversale delle TEN-G attraverso conoscenze specifiche al settore e rendano possibile il finanziamento di una maggiore connettività e delle infrastrutture verdi in generale attraverso i fondi per lo sviluppo rurale e regionale; rileva che questi criteri dovrebbero guidare il QFP post-2020 per la pianificazione delle opere infrastrutturali; osserva che il concetto di infrastrutture verdi contribuisce anche all'istituzione di un'economia sostenibile mantenendo i vantaggi degli ecosistemi e mitigando nel contempo gli effetti negativi delle infrastrutture dei trasporti e dell'energia;
52. sottolinea che dev'essere analizzato il ruolo delle infrastrutture verdi nell'attenuazione degli impatti delle catastrofi naturali collegate ai cambiamenti meteorologici e climatici, dato che tali infrastrutture contribuiscono a mitigare gli effetti negativi di fenomeni meteorologici e climatici estremi, che figurano fra le catastrofi naturali più rovinose e con il più alto bilancio di morti in Europa e nel mondo;
o o o
53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.
– visti i trattati dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la Costituzione della Repubblica di Polonia,
– viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,
– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 marzo 2014, relativa a un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014)0158),
– vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 sulla situazione in Polonia(1),
– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(2),
– vista la raccomandazione della Commissione, del 21 dicembre 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia(3) complementare alla sua raccomandazione del 27 luglio 2016, che tiene conto degli ultimi sviluppi in Polonia alla luce della nomina del nuovo presidente del Tribunale costituzionale,
– vista la terza raccomandazione della Commissione, del 26 luglio 2017, sullo Stato di diritto(4), nella quale esprime forti preoccupazioni in merito alla prevista riforma della magistratura in Polonia, che a suo avviso amplifica la minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia già identificata nel quadro della procedura relativa allo Stato di diritto avviata dalla Commissione nel gennaio 2016,
– viste la risposta del governo polacco del 20 febbraio 2017, con la quale respinge l'ipotesi che esista una minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia, e la risposta del 29 agosto 2017, con la quale respinge le obiezioni della Commissione concernenti le riforme della magistratura e contesta la sua competenza a valutare il sistema giudiziario,
– viste le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione nei confronti della Polonia, in particolare la procedura del 29 luglio 2017 e il parere motivato del 12 settembre 2017 relativi alla legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, in cui si dichiara l'incompatibilità della legge polacca con il diritto dell'UE, segnatamente l'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la direttiva 2006/54/CE sull'uguaglianza di genere in materia di occupazione e l'articolo 19, paragrafo 1, TUE in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti gli scambi di opinioni che hanno avuto luogo con Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione, in sede di commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni in data 22 marzo, 31 agosto e 6 novembre 2017,
– visti gli scambi di opinioni sullo Stato di diritto in Polonia che hanno avuto luogo durante le riunioni del Consiglio Affari generali del 16 maggio e 25 settembre 2017,
– visti il parere della Commissione di Venezia, del 14 ottobre 2016, sulla legge relativa al Tribunale costituzionale, e la dichiarazione del 24 gennaio 2017 con la quale il presidente della Commissione di Venezia esprime profonda preoccupazione per l'aggravarsi della situazione in Polonia,
– vista la rimozione in data 18 maggio 2017 di tre verdetti dal sito web del Tribunale costituzionale e dalla sua banca dati giuridica online, relativi alle sentenze del 9 marzo 2016, K 47/15 (che dichiara l'incostituzionalità delle modifiche adottate dal Parlamento polacco alla legge sul Tribunale costituzionale), dell'11 agosto 2016, K 39/16 (che contesta la legalità delle principali disposizioni della seconda legge che modifica il funzionamento del Tribunale costituzionale) e del 7 novembre 2016, K 44/16 (sulla legalità della nomina del presidente e del vicepresidente del Tribunale costituzionale),
– vista l'adozione, nel giugno e luglio 2017, da parte del parlamento polacco di quattro leggi concernenti la riforma della magistratura, segnatamente: la legge recante modifica della legge sulla Scuola nazionale polacca dei giudici e dei pubblici ministeri, della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari e di alcune altre leggi ("legge sulla Scuola nazionale polacca della magistratura"); la legge recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di alcune altre leggi ("legge sul Consiglio nazionale della magistratura"); la legge recante modifica della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari ("legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari"); e la legge sulla Corte suprema, che ha sollevato forti preoccupazioni per quanto concerne la violazione della separazione dei poteri e la fine dell'indipendenza della magistratura,
– vista la lettera del Presidente del Parlamento europeo, del 18 luglio 2017, con la quale esprime le preoccupazioni sollevate dall'ampia maggioranza dei leader dei gruppi politici parlamentari in merito all'adozione delle leggi sulla riforma della magistratura,
– vista la decisione del presidente polacco, del 27 luglio 2017, di porre il proprio veto a due leggi controverse approvate dal parlamento polacco quello stesso mese e che minacciavano seriamente l'indipendenza della magistratura in Polonia,
– viste le due proposte del presidente polacco concernenti il Consiglio nazionale della magistratura e la Corte suprema, che fanno emergere dubbi circa la loro conformità alla Costituzione polacca e nelle quali non viene affrontato il problema della separazione dei poteri o dell'indipendenza della magistratura,
– vista la decisione del Tribunale costituzionale polacco, del 24 ottobre 2017, che determina l'incostituzionalità delle norme previste per l'elezione dei presidenti della Corte suprema e dell'Assemblea generale dei giudici della Corte suprema,
– visti l'ordinanza provvisoria emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 27 luglio 2017 nella causa C-441/17, mirante a porre fine all'abbattimento di alberi su larga scala nella foresta di Białowieża, alla quale il governo polacco non ha dato attuazione, e il timore che il proseguimento delle attività di abbattimento possa causare "danni gravi e irreparabili" alla foresta durante il tempo che la Corte impiegherà per trattare la causa,
– viste le ordinanze provvisorie dell'8 giugno 2017 emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per porre fine ai rimpatri sommari verso la Bielorussia e le proposte avanzate nel gennaio 2017 dal ministro dell'Interno per modificare la legge sui cittadini stranieri, che destano preoccupazioni circa la loro compatibilità con il diritto europeo e internazionale,
– vista la legge sulle riunioni pubbliche, quale emendata nel dicembre 2016, che prevede limitazioni eccessive del diritto di riunione, riconoscendo priorità alle cosiddette "riunioni regolari/cicliche" dedicate a eventi patriottici, religiosi e storici, nonché la possibilità per le autorità di vietare le contromanifestazioni,
– vista la legge sull'Istituto nazionale per la libertà – Centro per lo sviluppo della società civile, del 15 settembre 2017, che pone l'accesso al finanziamento pubblico per le organizzazioni della società civile, inclusi i fondi dell'UE, sotto il controllo governativo, destando preoccupazioni quanto all'adeguato finanziamento delle ONG, in particolare le organizzazioni a favore dei diritti delle donne,
– viste le relazioni elaborate da alcune ONG internazionali sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Polonia, tra cui la relazione di Amnesty International del 19 ottobre 2017 dal titolo "Poland: On the streets to defend human rights" (Polonia: in strada per difendere i diritti umani), e la relazione di Human Rights Watch del 24 ottobre 2017 dal titolo "Eroding Checks and Balances - Rule of Law and Human Rights Under Attack in Poland" (Erosione del sistema di pesi e contrappesi – Stato di diritto e diritti umani sotto attacco in Polonia),
– visti i pareri dell'OSCE/ODIHR del 5 maggio 2017 sul progetto di modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di alcune altre leggi in Polonia, del 22 agosto 2017, sul disegno di legge polacco relativo all'Istituto nazionale per la libertà – Centro per lo sviluppo della società civile, e del 30 agosto 2017 su talune disposizioni del disegno di legge sulla Corte suprema polacca, in cui si segnala l'intrinseca incompatibilità delle disposizioni proposte con le norme internazionali e gli impegni assunti nei confronti dell'OSCE,
– viste le osservazioni conclusive sulla settima relazione periodica della Polonia, adottata dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani il 31 ottobre 2016, in cui si esorta la Polonia a intraprendere misure volte a tutelare l'indipendenza del Tribunale costituzionale e della magistratura, nonché a definire più precisamente il reato di terrorismo, in modo da evitare eventuali abusi,
– visti l'intervento del Canada in seno al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, del 9 maggio 2017, nell'ambito della revisione periodica universale della Polonia, e la lettera in data 23 ottobre 2017 dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani alla Polonia,
– viste le osservazioni preliminari sulla visita ufficiale in Polonia, il 27 ottobre 2017, del relatore speciale delle Nazioni Unite relative all'indipendenza dei giudici e degli avvocati, nelle quali si esprime preoccupazione per la situazione dell'indipendenza della magistratura in Polonia,
– vista la risoluzione 2188 (2017) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, dell'11 ottobre 2017, dal titolo "New threats to the rule of law in Council of Europe member States: selected examples" (Nuove minacce allo Stato di diritto negli Stati membri del Consiglio d'Europa: alcuni esempi),
– viste le continue proteste di massa contro le politiche e le leggi approvate dal governo, in particolare la "protesta nera" dell'ottobre 2016, che ha evitato che fossero apportate modifiche alla legge vigente sull'aborto, la "marcia della libertà" del 6 maggio 2017 e le proteste del luglio 2017 a seguito dell'adozione delle leggi sulla riforma della magistratura,
– viste la legge del giugno 2017 che limita l'accesso alla pillola contraccettiva di emergenza per le donne e le ragazze, la scheda informativa dell'OMS del giugno 2017 che giudica sicura la pillola contraccettiva di emergenza e ne raccomanda la disponibilità quale elemento necessario dell'assistenza sanitaria in ambito riproduttivo, nonché la decisione di esecuzione della Commissione, del 7 gennaio 2015, che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio accordata dalla decisione C(2009)4049 a "ellaOne – ulipristal acetato", un medicinale per uso umano,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini; che il referendum del 2003 ha sancito l'adesione del popolo polacco a tali valori;
B. considerando che l'articolo 9 della Costituzione polacca afferma che la Repubblica di Polonia rispetta il diritto internazionale in quanto vincolante;
C. considerando che l'azione dell'UE poggia sulla presunzione di fiducia reciproca, ossia sul fatto che gli Stati membri agiscano in conformità della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali;
D. considerando che lo Stato di diritto è uno dei valori comuni sui quali si fonda l'UE e che la Commissione, di concerto con il Parlamento e il Consiglio, è tenuta in virtù dei trattati a garantire il rispetto dello Stato di diritto quale valore fondamentale dell'Unione, come pure ad assicurare il rispetto del diritto, dei valori e dei principi dell'UE;
E. considerando che detti principi comprendono: la legalità, incluso un processo trasparente, responsabile e democratico di emanazione delle leggi; la certezza del diritto; il divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; l'indipendenza e l'imparzialità del giudice; un controllo giurisdizionale effettivo, anche per quanto riguarda il pieno rispetto dei diritti fondamentali e l'uguaglianza dinanzi alla legge;
F. considerando che l'indipendenza della magistratura è sancita dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 6 della CEDU ed è un requisito essenziale del principio democratico della separazione dei poteri, che trova riscontro anche nell'articolo 10 della Costituzione polacca;
G. considerando che è opportuno tutelare la libertà di associazione; che una società civile vivace e il pluralismo dei mezzi di informazione svolgono un ruolo determinante nel promuovere una società aperta e pluralistica e la partecipazione del pubblico al processo democratico, come pure nel rafforzare la responsabilità dei governi; che le ONG dovrebbero ricevere finanziamenti adeguati;
H. considerando che il rifiuto del governo polacco di dare attuazione all'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'abbattimento di alberi nella foresta di Białowieża, come pure quello di rispettare le ordinanze provvisorie della Corte europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda i rimpatri verso la Bielorussia rappresentano segnali evidenti del mancato rispetto da parte della Polonia dei trattati dell'UE;
I. considerando che decine di manifestanti sono stati sottoposti a processo ai sensi del codice per i reati minori e, in alcuni casi, ai sensi del codice penale; che, secondo quanto riferito, oltre 300 persone avrebbero ricevuto un ordine di comparizione da parte della polizia in relazione alla loro partecipazione alle manifestazioni dell'ottobre 2017;
J. considerando che, secondo la Carta dei diritti fondamentali, la CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la salute sessuale e riproduttiva delle donne è connessa a molteplici diritti umani, tra cui il diritto alla vita e alla dignità, la libertà da trattamenti disumani e degradanti, il diritto di accesso all'assistenza sanitaria, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto all'istruzione e il divieto di discriminazione, il che trova riscontro anche nella Costituzione polacca;
K. considerando che negare l'accesso ai servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, compreso l'aborto sicuro e legale, costituisce una violazione dei diritti fondamentali delle donne; che il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto alla Polonia di astenersi dall'adottare qualsiasi riforma legislativa che si potrebbe configurare come retrocessione di una legislazione già restrittiva per quanto riguarda l'accesso delle donne all'aborto sicuro e legale; che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Polonia in più occasioni, a causa dell'interpretazione restrittiva di tale diritto da parte del paese;
1. sottolinea che è di fondamentale importanza sostenere i valori comuni europei sanciti all'articolo 2 TUE e nella Costituzione polacca, nonché garantire i diritti fondamentali stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
2. ribadisce la posizione espressa nelle sue risoluzioni del 13 aprile 2016 e del 14 settembre 2016; riafferma, in particolare, le sue preoccupazioni riguardo ai rapidi sviluppi legislativi che stanno avendo luogo in numerosi settori senza consultazioni adeguate o senza la possibilità di effettuare una revisione costituzionale indipendente e legittima, con il rischio di pregiudicare in modo sistematico i diritti umani fondamentali, il sistema democratico di pesi e contrappesi nonché lo Stato di diritto; esprime ancora una volta preoccupazione per il fatto che tali cambiamenti stiano interessando i mezzi d'informazione pubblici, il diritto penale, la legge sulle forze di polizia, la legge sulla pubblica amministrazione, la legge contro il terrorismo, la legge sulle ONG, la legge in materia di asilo nonché la libertà di riunione e i diritti delle donne;
3. deplora con fermezza e con crescente preoccupazione il fatto che non sia stata ancora trovata una soluzione di compromesso per il fondamentale problema del corretto funzionamento del Tribunale costituzionale della Polonia (la sua indipendenza e legittimità nonché la pubblicazione e attuazione delle sue sentenze), il che pregiudica gravemente la Costituzione polacca, la democrazia e lo Stato di diritto nel paese; rileva con profondo rammarico che il governo polacco rifiuta di tenere conto delle critiche costruttive mosse dai cittadini polacchi e dalle istituzioni nazionali, internazionali e dell'UE, e che non sono state annunciate azioni per affrontare tale problema;
4. esprime profonda preoccupazione per la nuova formulazione della legislazione concernente la magistratura polacca, soprattutto per quanto riguarda la possibilità che essa pregiudichi in modo strutturale l'indipendenza del potere giudiziario e indebolisca lo Stato di diritto in Polonia;
5. osserva che il 27 luglio 2017 il presidente Duda ha posto il veto a due leggi controverse che erano state approvate dal parlamento polacco, in quanto incompatibili con la Costituzione, sostenendo che minacciavano seriamente l'indipendenza della magistratura nel paese; chiede un ampio dibattito a livello nazionale con tutte le parti interessate per quanto riguarda la riforma giudiziaria, che dovrebbe difendere lo Stato di diritto e rispettare il diritto dell'UE e le norme europee in materia di indipendenza della magistratura; invita il presidente polacco a firmare le nuove leggi soltanto qualora garantiscano pienamente l'indipendenza del potere giudiziario;
6. sostiene le raccomandazioni sullo Stato di diritto formulate dalla Commissione nonché la procedura di infrazione da essa avviata nei confronti della Polonia per le violazioni del diritto dell'Unione; prende atto della decisione della Commissione di monitorare, in qualità di custode dei trattati, la situazione in Polonia e il seguito dato alle sue raccomandazioni dalle autorità polacche, pur continuando a offrire pieno sostegno al paese affinché ricerchi soluzioni adeguate per rafforzare lo Stato di diritto;
7. esorta il governo e il parlamento della Polonia a dare piena attuazione a tutte le raccomandazioni della Commissione e della Commissione di Venezia, nonché ad astenersi dal realizzare qualsiasi riforma che possa mettere a rischio il rispetto dello Stato di diritto, in particolare l'indipendenza della magistratura; chiede, a tale proposito, di rinviare l'adozione di qualsiasi legge fino a quando la Commissione e la Commissione di Venezia non avranno condotto un'adeguata valutazione;
8. invita il governo polacco a rispettare l'ordinanza temporanea della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 27 luglio 2017, di cui alla causa C-441/17 e a sospendere immediatamente l'abbattimento di alberi su larga scala nella foresta di Białowieża, che rischia di provocare danni gravi e irreversibili a questo sito che è patrimonio mondiale dell'UNESCO; chiede al governo polacco di fermare i rimpatri sommari verso la Bielorussia, in modo da rispettare le ordinanze provvisorie e vincolanti della CEDU dell'8 giugno 2017, e di garantire che chi manifesta l'intenzione di chiedere asilo o protezione internazionale ai confini polacchi goda del pieno accesso alla procedura di asilo in Polonia, in linea con gli obblighi internazionali e il diritto dell'UE;
9. invita il governo polacco a rispettare il diritto alla libertà di riunione, cancellando dall'attuale legge sulle riunioni pubbliche le disposizioni che conferiscono priorità alle riunioni "cicliche" approvate dal governo; esorta le autorità ad astenersi dall'applicare sanzioni penali a coloro che partecipano a riunioni pacifiche o a contromanifestazioni, nonché a ritirare le eventuali accuse penali contro i manifestanti pacifici;
10. chiede al governo polacco di abrogare la legge sulla creazione di un Istituto nazionale per la libertà – Centro per lo sviluppo della società civile, la quale impedisce l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte di gruppi importanti della società civile, come pure di assicurare che la distribuzione dei fondi pubblici alla società civile avvenga in modo equo, imparziale e trasparente, garantendo la rappresentanza pluralistica;
11. esprime preoccupazione per le notizie diffuse dagli organi di informazione riguardo al fatto che leader dell'opposizione e della società civile sarebbero sorvegliati dalla polizia ed esorta le autorità polacche a condurre un'indagine su tali notizie e a rispettare pienamente la vita privata di tutti i cittadini;
12. invita il governo polacco ad adottare una posizione ferma per quanto riguarda i diritti delle donne e delle ragazze, offrendo senza discriminazioni una contraccezione gratuita e accessibile nonché mettendo a disposizione i mezzi di contraccezione di emergenza senza prescrizione medica; chiede, in tale contesto, l'abrogazione della legge che limita l'accesso delle donne e delle ragazze alla pillola contraccettiva di emergenza;
13. critica fermamente qualsiasi proposta legislativa che potrebbe proibire l'aborto in casi di malformazione grave o mortale del feto; sottolinea che l'accesso universale all'assistenza sanitaria, compresi la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, costituisce un diritto umano fondamentale; ribadisce con fermezza il proprio sostegno a favore delle organizzazioni per i diritti delle donne, le quali sono state di recente oggetto di azioni legali;
14. chiede al governo polacco di rispettare tutte le disposizioni concernenti lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sanciti dai trattati, dalla Carta dei diritti fondamentali, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalle norme internazionali in materia di diritti umani, come pure di impegnarsi direttamente in un dialogo con la Commissione;
15. invita la Commissione a informare il Parlamento con regolarità, in maniera puntuale e trasparente, circa i progressi compiuti e le azioni intraprese;
16. è del parere che l'attuale situazione in Polonia rappresenti un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE; incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di elaborare, a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Parlamento europeo, una relazione specifica al fine di votare in Aula una proposta motivata in cui si inviti il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE;
17. ribadisce la necessità di un regolare processo di monitoraggio e dialogo, con il coinvolgimento di tutti gli Stati membri, per salvaguardare i valori fondamentali dell'UE di democrazia, diritti fondamentali e Stato di diritto, prevedendo la partecipazione di Consiglio, Commissione e Parlamento, come indicato nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 con una raccomandazione alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(5) (patto DSD);
18. invita il governo polacco ad adottare misure adeguate in relazione alla marcia xenofoba e fascista che si è svolta a Varsavia sabato 11 novembre 2017, e a condannarla fermamente;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, al presidente, al governo e al parlamento della Polonia nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e all'OSCE.
Raccomandazione (UE) 2017/146 della Commissione, del 21 dicembre 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alla raccomandazione (UE) 2016/1374 (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 65).
Raccomandazione (UE) 2017/1520 della Commissione, del 26 luglio 2017, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374 e (UE) 2017/146 (GU L 228 del 2.9.2017, pag. 19).