Indice 
Testi approvati
Martedì 12 dicembre 2017 - Strasburgo
Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ***II
 Modifiche a diversi regolamenti relativi al settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ***I
 Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 ***I
 Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici ***I
 Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza
 Richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle
 Dazi doganali sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America ***I
 Accordo UE-Stati Uniti sui trasporti aerei ***
 Accordo UE-Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ***
 Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan (approvazione) ***
 Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan (risoluzione)
 Rinnovo del mandato del presidente del Comitato di risoluzione unico
 Relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2017: Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico
 Verso una strategia per il commercio digitale

Gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne ***II
PDF 109kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))
P8_TA(2017)0475A8-0374/2017

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11382/2/2017 – C8-0358/2017),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016(1),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0636),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento,

–  visto l'articolo 67 bis del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A8-0374/2017),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 303 del 19.8.2016, pag. 116.
(2) Testi approvati del 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.


Modifiche a diversi regolamenti relativi al settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ***I
PDF 277kWORD 58k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))
P8_TA(2017)0476A8-0380/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0605),

–  vista la decisione della Conferenza dei presidenti, del 16 novembre 2017, di scindere la proposta della Commissione e di autorizzare la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale a elaborare una relazione legislativa distinta per le disposizioni rientranti nel suo ambito di competenza, segnatamente gli articoli da 267 a 270 e l'articolo 275 della proposta della Commissione,

–  visti l'articolo 294, paragrafi 2 e 3, l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, nonché l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Corte dei conti n. 1/2017 del 26 gennaio 2017(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016(2),

–  visto il parere del Comitato delle regioni dell'11 maggio 2017(3),

–  vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0211/2017),

–  visti l'accordo provvisorio, figurante in appresso, approvato dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 novembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0380/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.  prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.  sottolinea che la scissione della proposta della Commissione è destinata a consentire l'applicazione delle disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale a partire dal 1º gennaio 2018 e che la parte restante della proposta della Commissione(4) sarà esaminata in una fase successiva;

5.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

P8_TC1-COD(2016)0282B


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2393.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Le nuove disposizioni sulle organizzazioni di produttori e il diritto della concorrenza (OCM)

Il Parlamento europeo ricorda che, ai sensi dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le disposizioni relative alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, avuto riguardo agli obiettivi enunciati della politica agricola comune (PAC) come previsto dall'articolo 39 dello stesso trattato.

Come stabilito nel trattato e in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea(5), gli obiettivi della PAC prevalgono su quelli della politica della concorrenza europea. Tuttavia, i mercati agricoli non sono dispensati dall'applicazione del diritto della concorrenza. L'adeguamento delle norme in materia di concorrenza alle specificità agricole è una prerogativa dei colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio.

In questo contesto, il Parlamento europeo, con il presente regolamento, propone un chiarimento del rapporto tra le norme della PAC, in particolare il ruolo e le missioni delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori, e l'applicazione della normativa europea in materia di concorrenza. Tale chiarimento è necessario a causa delle incertezze esistenti in merito all'attuazione di tali norme ed è essenziale per conseguire l'obiettivo dell'Unione di rafforzare la posizione degli agricoltori all'interno della filiera alimentare. Le proposte del Parlamento europeo si basano sulle raccomandazioni contenute nella relazione della task force "Mercati agricoli" (TAMA) del 14 novembre 2016. Queste raccomandazioni erano basate su una serie di audizioni e contributi ricevuti da tutti gli attori della filiera alimentare: produttori, trasformatori e rivenditori.

Il Parlamento europeo intende semplificare e chiarire le condizioni in cui le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori in tutti i settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono svolgere, a nome dei loro membri, attività di pianificazione della produzione, immissione sul mercato, negoziazione di contratti per la fornitura di prodotti agricoli e ottimizzazione dei costi di produzione. Tali compiti prevedono essenzialmente l'esistenza di determinate pratiche, tra cui le consultazioni interne e lo scambio di informazioni commerciali, all'interno di tali entità. Si propone, pertanto, di escludere tali pratiche dal campo di applicazione del divieto di accordi anticoncorrenziali, sancito dall'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, e di accordare alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori che svolgono almeno un'attività economica una deroga all'applicazione di questo articolo. Tuttavia, questa deroga non è assoluta: le autorità garanti della concorrenza mantengono la possibilità di intervenire se ritengono che tali attività possano escludere la concorrenza o mettere a repentaglio gli obiettivi della PAC.

Vengono così chiariti il ruolo e le missioni delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori e il loro rapporto con il diritto della concorrenza. Fatte salve le prerogative istituzionali della Commissione europea, il Parlamento europeo ritiene che le nuove norme non richiedano ulteriori chiarimenti sotto forma di orientamenti della Commissione europea.

dichiarazioni della commissione

Articolo 1 - Sviluppo rurale

—  Proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale

La spesa relativa ai programmi di sviluppo rurale 2014-2020, approvata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, continuerà a essere ammissibile ai fini dei contributi del FEASR se versata ai beneficiari entro il 31 dicembre 2023. La Commissione affronterà il proseguimento del sostegno allo sviluppo rurale dopo il 2020 nell'ambito della sua proposta per il futuro quadro finanziario pluriennale.

—  Gestione del rischio

La Commissione conferma la sua intenzione di riesaminare il funzionamento e l'efficienza degli strumenti di gestione del rischio attualmente previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013, nel contesto della sua proposta relativa alla modernizzazione e alla semplificazione della politica agricola comune.

—  Sanzioni per Leader

La Commissione conferma la propria intenzione di rivedere l'efficacia e la proporzionalità delle sanzioni per LEADER previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Articolo 2 - Regolamento orizzontale

—  Riserva di crisi

La Commissione conferma che il funzionamento della riserva di crisi nel settore agricolo e il rimborso degli stanziamenti relativi alla disciplina finanziaria di cui agli articoli 25 e 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 saranno riesaminati nell'ambito dei preparativi per il prossimo quadro finanziario pluriennale, al fine di consentire un intervento efficace e tempestivo in situazioni di crisi di mercato.

—  Audit unico

La Commissione sostiene l'approccio dell'audit unico, come confermato dalla sua proposta per l'articolo 123 del nuovo regolamento finanziario. La Commissione conferma inoltre che l'attuale quadro giuridico per la gestione e il controllo delle spese agricole, istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013, permette già un approccio analogo e che esso è stato inserito nella sua strategia di audit per il periodo 2014-2020. In particolare, se il parere dell'organismo di certificazione espresso a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è ritenuto affidabile, la Commissione tiene conto di tale parere nel valutare le esigenze di audit dell'organismo pagatore in questione.

Articolo 3 - Pagamenti diretti

—  Piano proteine

La Commissione conferma la propria intenzione di rivedere la situazione dell'offerta e della domanda di proteine vegetali nell'UE e di prendere in considerazione la possibilità di elaborare una "strategia europea per le proteine vegetali", al fine di incoraggiarne ulteriormente la produzione nell'Unione europea in modo sostenibile sul piano economico e ambientale.

Articolo 4 - OCM

—  Regimi di riduzione volontaria della produzione

La Commissione conferma che il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli contiene già, agli articoli 219 e 221, la base giuridica necessaria che le consente, in funzione delle risorse di bilancio disponibili, di affrontare le turbative del mercato e altri problemi specifici, anche a livello regionale, con la possibilità di prestare assistenza finanziaria diretta agli agricoltori. Inoltre, la proposta della Commissione di aggiungere al regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per il settore consentirà agli Stati membri di includere nei loro programmi di sviluppo rurale la possibilità di compensare gli agricoltori di un determinato settore nel caso di un significativo calo del loro reddito.

La Commissione conferma altresì che l'articolo 219 le consente di introdurre, in caso di perturbazioni o minacce del mercato, regimi in cui l'aiuto dell'Unione è concesso ai produttori che si impegnano a ridurre la propria produzione su base volontaria, comprese le modalità necessarie per l'attuazione di un simile regime (ad esempio: regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, GU L 242 del 9.9.2016, pag. 4).

—  Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali

La Commissione ricorda che le norme sulla cooperazione dei produttori in materia di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, delle associazioni transnazionali delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, compresa la cooperazione amministrativa necessaria tra gli Stati membri coinvolti, sono attualmente stabilite dal regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione. Il funzionamento e l'adeguatezza di queste norme saranno riesaminati nell'ambito del processo di modernizzazione e semplificazione della PAC attualmente in corso.

—  Pratiche commerciali sleali

La Commissione conferma di aver avviato un'iniziativa sulla catena di approvvigionamento alimentare, che procede attualmente attraverso le varie fasi previste dagli orientamenti per legiferare meglio. Essa deciderà in merito a una possibile proposta legislativa una volta completata questa procedura, se possibile nel primo semestre del 2018.

—  Cooperazione tra produttori

La Commissione prende atto dell'accordo tra il Parlamento e il Consiglio sugli emendamenti agli articoli 152, 209, 222 e 232. La Commissione osserva che gli emendamenti concordati dal Parlamento e dal Consiglio sono di natura sostanziale e sono inseriti senza una valutazione d'impatto, come invece richiesto dal punto 15 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". Ciò comporta un grado di incertezza giuridica e procedurale indesiderato, il cui impatto e le conseguenze non sono noti.

Dato che l'insieme delle modifiche alla proposta iniziale della Commissione comporta un cambiamento significativo del quadro giuridico, la Commissione osserva con preoccupazione che alcune delle nuove disposizioni a favore delle organizzazioni di produttori potrebbero avere l'effetto di compromettere la redditività e il benessere dei piccoli agricoltori e l'interesse dei consumatori. La Commissione conferma il proprio impegno a mantenere un'effettiva concorrenza nel settore agricolo e ad attuare pienamente gli obiettivi della PAC stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In questo contesto, la Commissione osserva che gli emendamenti concordati dai colegislatori prevedono sia per la Commissione che per le autorità nazionali garanti della concorrenza solo un margine molto limitato di intervento per preservare una concorrenza effettiva.

L'accordo generale della Commissione sulla proposta "Omnibus", che comprende gli emendamenti approvati dal Parlamento e dal Consiglio, non pregiudica eventuali future proposte della Commissione in questi settori nel quadro della riforma della politica agricola comune per il periodo successivo al 2020 e altre iniziative che mirano nello specifico ad affrontare alcune delle questioni trattate dal testo approvato ora dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

La Commissione si rammarica che la questione del ruolo molto limitato riservato alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza per intervenire a tutela di una concorrenza effettiva non sia stata affrontata in modo soddisfacente dai colegislatori ed esprime preoccupazione per le possibili implicazioni di questa limitazione per gli agricoltori e i consumatori. La Commissione osserva che il testo giuridico deve essere interpretato in modo coerente con il trattato, in particolare per quanto riguarda la possibilità per la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza di intervenire se un'organizzazione di produttori, che copre un'ampia quota di mercato, cerca di limitare la libertà di azione dei suoi membri. La Commissione si rammarica del fatto che tale possibilità non sia chiaramente tutelata nel testo giuridico.

(1) GU C 91 del 23.3.2017, pag. 1.
(2) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 63.
(3) GU C 306 del 15.9.2017, pag. 64.
(4) Numero di procedura 2016/0282A(COD).
(5)Sentenza Maizena, 139/79, EU:C:1980: 250, paragrafo 23; Sentenza Germania contro Consiglio, C-280/93, EU:C:1994: 367, paragrafo 61.


Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 ***I
PDF 244kWORD 45k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))
P8_TA(2017)0477A8-0258/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0054),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0028/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 ottobre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0258/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  approva la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021

P8_TC1-COD(2017)0017


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2392.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

L'esito dei lavori dell'ICAO relativi all'applicazione della misura mondiale basata sul mercato è essenziale ai fini della sua efficacia e del futuro contributo del settore del trasporto aereo alla realizzazione degli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi. È importante che gli Stati membri dell'ICAO, gli operatori aerei e la società civile continuino a partecipare a detti lavori dell'ICAO. Sarà necessario, in questo contesto, che l'ICAO agisca in piena trasparenza e si rivolga a tutte le parti interessate per informarle tempestivamente sui progressi e sulle decisioni.

(1) GU C 288 del 31.8.2017, pag. 75.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 settembre 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0338).


Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici ***I
PDF 243kWORD 48k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))
P8_TA(2017)0478A8-0198/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0597),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0375/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 dicembre 2016(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 7 dicembre 2016(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 novembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0198/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l’introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

P8_TC1-COD(2016)0276


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/2396.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione in merito all'aumento di 225 milioni di EUR del programma del meccanismo per collegare l'Europa

A seguito dell'accordo politico fra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente il finanziamento del FEIS 2, un importo pari a 275 milioni di EUR sarà riassegnato a partire dagli strumenti finanziari del CEF, corrispondente a una riduzione di 225 milioni di EUR rispetto alla proposta della Commissione.

La Commissione conferma che la programmazione finanziaria sarà riveduta per tener conto de corrispondente aumento di 225 milioni di EUR del programma CEF.

Nell'ambito delle procedure di bilancio annuali per gli anni 2019-2020 la Commissione presenterà le proposte opportune per garantire un'assegnazione ottimale di tale importo nel programma CEF.

(1) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 57.
(2) GU C 185 del 9.6.2017, pag. 62.


Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza
PDF 157kWORD 49k
Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza (2017/2199(IMM))
P8_TA(2017)0479A8-0398/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta presentata il 20 luglio 2017 da Gabriele Zimmer in difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza, in relazione alla vicenda di cui è stata vittima in occasione di una manifestazione svoltasi nell'ambito del vertice G20 ad Amburgo l'8 luglio 2017, e comunicata in Aula l'11 settembre 2017,

–  avendo ascoltato Eleonora Forenza, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0398/2017),

A.  considerando che Gabriele Zimmer, deputata al Parlamento europeo e presidente del gruppo GUE/NGL, ha chiesto, a norma degli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7, la difesa dell'immunità parlamentare di Eleonora Forenza, deputata appartenente allo stesso gruppo, che è stata perquisita e poi messa in stato di arresto dalla polizia tedesca insieme a un gruppo di altri militanti in occasione di una manifestazione svoltasi nell'ambito del vertice G20 ad Amburgo l'8 luglio 2017; che la perquisizione e l'arresto hanno avuto luogo dopo della manifestazione, allorché l'on. Forenza e il suo gruppo si stavano recando a pranzo;

B.  considerando che il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale in ordine all'orientamento che intende attribuire alla decisione che faccia seguito ad una richiesta di difesa dell'immunità istruita da un deputato(2);

C.  considerando che gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si escludono a vicenda(3); che la vicenda in questione non riguarda alcuna opinione espressa da un deputato al Parlamento europeo, ma piuttosto un presunto comportamento pericoloso per l'ordine pubblico (presunta partecipazione a una sommossa); che pertanto è ovvia l'applicabilità dell'articolo 9 del protocollo n. 7;

D.  considerando che, in virtù dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese e, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario; che l'on. Forenza, deputata italiana al Parlamento europeo che si trovava in Germania, beneficiava pertanto di tale esenzione;

E.  considerando che, in base alla richiesta di difesa dell'immunità, l'on. Forenza aveva dichiarato alla polizia tedesca, sin dai primi contatti con essa, di essere deputata al Parlamento europeo; che aveva immediatamente presentato i documenti che ne attestavano lo status; che era riuscita addirittura a mettere in comunicazione il console italiano ad Amburgo con l'agente di polizia che dirigeva le operazioni;

F.  considerando che, nonostante il suo status di deputata al Parlamento europeo, la polizia tedesca ha comunque sottoposto l'on. Forenza a minuziosa perquisizione personale per poi metterla in stato di arresto per più di quattro ore;

G.  considerando che la polizia tedesca, alla luce di quanto precede, era consapevole del fatto che stava arrestando una deputata europea; che ciò equivale ad una violazione del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 9, primo comma, lettera b);

H.  considerando che, viste le circostanze del caso, è evidente che l'on. Forenza non è stata arrestata in flagrante delitto, per cui l'eccezione di cui all'articolo 9, terzo comma del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea non è applicabile e il caso dell'on. Forenza è quindi interamente coperto dalla sua immunità;

1.  decide di difendere i privilegi e le immunità di Eleonora Forenza;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla competente autorità della Repubblica federale di Germania e a Eleonora Forenza.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento, già cit., punto 101.
(3) Cause riunite C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, già cit., punto 45.


Richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle
PDF 157kWORD 49k
Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM))
P8_TA(2017)0480A8-0397/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle, trasmessa il 27 luglio 2017 dalla Procura di Ellwangen (Germania), nel quadro del procedimento penale prot. 21 Js 11263/17, comunicata in Aula il 2 ottobre 2017.

–  vista la rinuncia da parte di Ingeborg Gräßle ad essere sentita a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),

–  visto l'articolo 46 della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0397/2017),

A.  considerando che la Procura di Ellwangen ha trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità di Ingeborg Gräßle, deputata al Parlamento europeo eletta per la Repubblica federale di Germania, per un reato previsto all'articolo 229 del codice penale tedesco; che, in particolare, l'azione verte sul sospetto reato di lesioni colpose;

B.  considerando che il 10 giugno 2017 l'on. Gräßle, alla guida di un'auto, è passata con il rosso all'incrocio tra la Brenzstraße e la Ploucquetstraße di Heidenheim, provocando un incidente a causa del quale la persona coinvolta ha subito una lesione alla spalla; che è stata presentata querela di parte;

C.  considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.  considerando che l'articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca stabilisce che, a causa di un'azione, per la quale è prevista una sanzione, un deputato, solo dopo l'autorizzazione del Bundestag, può essere chiamato a risponderne o essere arrestato, salvo che sia colto nell'atto di commettere il fatto o entro il giorno successivo;

E.  considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere di revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità(2);

F.  considerando che il presunto reato non ha nesso diretto ed evidente con l'esercizio delle funzioni di deputata al Parlamento europeo dell'on. Gräßle, né costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputata al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

G.  considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha potuto constatare l'esistenza di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso del fatto che la causa intentata sia finalizzata ad arrecare un danno politico al deputato;

1.  decide di revocare l'immunità di Ingeborg Gräßle;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente della Repubblica federale di Germania e a Ingeborg Gräßle.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07 ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Causa T-345/05, Mote/Parlamento, già cit., punto 28.


Dazi doganali sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America ***I
PDF 236kWORD 47k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione) (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD))
P8_TA(2017)0481A8-0331/2017

(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0361),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0226/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–  visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0331/2017),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione)

P8_TC1-COD(2014)0175


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/196.)

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Accordo UE-Stati Uniti sui trasporti aerei ***
PDF 232kWORD 48k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 concernente la proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))
P8_TA(2017)0482A8-0376/2017

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (13419/2016),

–  visto l'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro(1),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0100/2017),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0376/2017),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.

(1) GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4.


Accordo UE-Svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ***
PDF 234kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))
P8_TA(2017)0483A8-0386/2017

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (13076/2017),

–  visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (13073/2017),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0415/2017),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0386/2017),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.


Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan (approvazione) ***
PDF 238kWORD 48k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))
P8_TA(2017)0484A8-0325/2017

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (12409/2016),

–  visto l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (09452/2015),

–  vista la richiesta d'approvazione presentata dal Consiglio, conformemente all'articolo 37 e all'articolo 31, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea; e conformemente all'articolo 91, all'articolo 100, paragrafo 2, agli articoli 207 e 209 e all'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C8-0469/2016),

–  vista la risoluzione non legislativa del 12 dicembre 2017(1) sul progetto di decisione,

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visti la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0325/2017),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica del Kazakhstan.

(1) Testi approvati in tale data, P8_TA(2017)0485.


Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan (risoluzione)
PDF 296kWORD 61k
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE)2017/2035(INI))
P8_TA(2017)0485A8-0335/2017

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (12409/2016),

–  visto il progetto di accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (09452/2015),

–  visti la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 31, paragrafo 1, e 37 del trattato sull'Unione europea, nonché gli articoli 91, 100, paragrafo 2, 207 e 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) (C8-0469/2016),

–  vista la firma dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (ARPC) il 21 dicembre 2015 ad Astana, alla presenza del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini,

–  vista l'applicazione provvisoria delle parti dell'ARPC di esclusiva competenza dell'UE a partire dal 1° maggio 2016,

–  vista l'applicazione ininterrotta dell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan (APC), sottoscritto il 23 gennaio 1995, sin dalla sua entrata in vigore il 1° luglio 1999,

–  vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione UE-Kazakhstan(1),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Kazakhstan, incluse quelle del 10 marzo 2016(2), del 18 aprile 2013(3), del 15 marzo 2012(4) e del 17 settembre 2009 sul caso di Evgenij Žovtis in Kazakhstan(5),

–  viste le sue risoluzioni del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale(6) e del 13 aprile 2016 sull'attuazione e la revisione della strategia UE-Asia centrale(7),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 19 gennaio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia(8), istituito ad Astana, in Kazakhstan,

–  vista la sua risoluzione legislativa del 12 dicembre 2017 sul progetto di decisione(9),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 22 giugno 2015 e del 19 giugno 2017, sulla strategia dell'UE per l'Asia centrale,

–  vista la quarta relazione del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e dei servizi della Commissione, del 13 gennaio 2015, sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale adottata nel 2007,

–  visti i dialoghi annuali UE-Kazakhstan in materia di diritti umani,

–  viste le varie riunioni UE-Asia centrale,

–  visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0335/2017),

A.  considerando che l'ARPC, nel rispetto e tenuto conto delle differenze sociali esistenti e del particolare contesto politico, economico e sociale delle parti contraenti, dovrebbe portare a un approfondimento e rafforzamento tangibili dei legami politici ed economici tra le due parti, a vantaggio dei cittadini sia del Kazakhstan che dell'Unione;

B.  considerando che l'ARPC (articolo 1) potrebbe rafforzare il quadro per l'adempimento degli elementi essenziali, quali il rispetto della democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi dell'economia di mercato, come già previsto dall'APC, purché l'attuazione di tutte le clausole sia soggetta a un meccanismo di monitoraggio rigoroso ed efficace, basato su chiari parametri di riferimento e scadenze; che la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisce anch'essa un elemento essenziale (articolo 11);

C.  considerando che il Kazakhstan è il primo paese dell'Asia centrale ad aver sottoscritto un ARPC con l'UE; che l'ARPC, una volta ratificato da tutti gli Stati membri e dal Parlamento europeo, sostituirà l'APC del 1999 e che il testo dell'ARPC è stato divulgato il 15 luglio 2015;

D.  considerando che l'ARPC definisce un'ampia gamma di nuovi settori di cooperazione che non solo rientrano nell'interesse politico ed economico dell'UE, ma sono anche adatti a sostenere il Kazakhstan nella nuova fase di modernizzazione a cui il paese ambisce, assicurando nel contempo la cooperazione per affrontare le sfide globali, in particolare per quanto riguarda uno sviluppo sociale ed economico sostenibile per tutti i cittadini, la tutela della diversità culturale, la salvaguardia dell'ambiente e la gestione delle conseguenze dei cambiamenti climatici, conformemente a quanto previsto dall'accordo di Parigi, nonché il mantenimento della pace e della cooperazione regionale;

E.  considerando che dal maggio 2016 due terzi dell'ARPC sono applicati a titolo provvisorio;

F.  considerando che il Parlamento europeo, nell'ambito delle sue competenze, è pronto a contribuire attivamente allo sviluppo e all'elaborazione di settori specifici di cooperazione con il Kazakhstan, incluse le relazioni parlamentari;

G.  considerando che il Kazakhstan ha aderito all'OMC il 1° gennaio 2016;

H.  considerando che il Kazakhstan ha aderito alla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) nel marzo 2012;

Disposizioni generali sulle relazioni UE-Kazakhstan e sull'ARPC

1.  sottolinea che il rafforzamento delle relazioni politiche, economiche e culturali tra l'UE e il Kazakhstan deve basarsi su un impegno condiviso a favore di valori universali, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, nonché ispirarsi a interessi reciproci;

2.  prende atto della coerente strategia di ravvicinamento all'UE del Kazakhstan; sottolinea il contributo fondamentale del paese ai fini dell'attuazione della strategia UE-Asia centrale, che sarà sottoposta a una sostanziale revisione nel 2019;

3.  si compiace del fatto che l'ARPC stabilisca una base solida per l'approfondimento delle relazioni; constata che il Kazakhstan è il primo paese partner dell'Asia centrale con cui l'UE ha negoziato e sottoscritto un ARPC; ritiene che tale accordo di nuova generazione sia un buon modello e potrebbe essere applicato in futuro anche ad altri paesi della regione;

4.   accoglie con favore l'ambizione espressa nell'ARPC di rafforzare la cooperazione e promuovere in modo significativo i legami economici tra l'UE e il Kazakhstan in diversi settori che preoccupano e interessano entrambe le parti, quali la democrazia e lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, lo sviluppo sostenibile, la politica estera e di sicurezza, il commercio, la giustizia, la libertà e la sicurezza, nonché in altri 29 settori strategici, quali la cooperazione economica e finanziaria, l'energia, i trasporti, l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'occupazione e gli affari sociali, la cultura, l'istruzione e la ricerca; incoraggia entrambe le parti a mantenere attivamente i propri impegni;

5.  si attende che l'ARPC promuoverà il rafforzamento dello Stato di diritto e della partecipazione democratica di tutti i cittadini, un panorama politico più diversificato, una magistratura più efficiente, indipendente e imparziale, una maggiore trasparenza e responsabilità del governo, un miglioramento del diritto del lavoro in linea con i requisiti sanciti dall'OIL, un maggior numero di opportunità commerciali per le piccole e medie imprese, lo sviluppo sostenibile dell'ambiente, della gestione delle risorse idriche e di altre risorse, tra cui un uso efficiente dell'energia e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili;

6.  sottolinea l'importanza e l'ininterrotta validità delle raccomandazioni del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sui negoziati relativi all'ARPC UE-Kazakhstan;

7.  ricorda che il Parlamento ha sottolineato che i progressi nei negoziati relativi all'ARPC devono essere collegati a progressi sul fronte delle riforme politiche nonché a progressi reali in materia di rispetto dei diritti umani, Stato di diritto, buon governo e democratizzazione, settori in cui l'attuazione delle raccomandazioni della Commissione di Venezia potrebbe risultare vantaggiosa; esprime forti preoccupazioni per il fatto che il diritto alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione rimangano limitati; esorta il paese ad attuare pienamente le raccomandazioni formulate dal relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione nella relazione sugli esiti della sua missione in Kazakhstan del gennaio 2015;

8.  sottolinea che i successivi passi in avanti devono basarsi sull'applicazione del principio "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno);

9.  accoglie con favore il fatto che l'ARPC abbia introdotto la possibilità di negoziare un accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'UE e il Kazakhstan, parallelamente alla possibilità di negoziare un accordo che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione; sottolinea l'importanza di intensificare gli scambi, in particolare quelli accademici e dei giovani, e chiede a tale proposito un sostanziale ampliamento del programma Erasmus+ per il Kazakhstan;

10.  ribadisce il suo invito al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR a:

   garantire che entrambe le parti rispettino gli elementi essenziali dell'ARPC, in quanto la relativa inosservanza si tradurrebbe nella composizione di una controversia (articolo 278) o finanche in una sospensione in caso di violazioni gravi (articolo 279);
   fissare parametri di riferimento e scadenze per l'attuazione dell'ARPC;
   prevedere un meccanismo di monitoraggio globale tra il Parlamento europeo e il SEAE quando l'ARPC entrerà pienamente in vigore, compresi gli elementi specificati nella sua risoluzione del 22 novembre 2012;

11.  ricorda che l'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE e la pertinente giurisprudenza della CGUE, relativi all'accesso immediato e completo del Parlamento europeo a tutti i documenti negoziali e alle relative informazioni, sono applicati ancora solo in modo parziale dal VP/AR, dal Consiglio e dalla Commissione;

12.  invita la commissione di cooperazione parlamentare UE-Kazakhstan ad aggiornare il proprio regolamento al fine di prevedere il controllo democratico dell'applicazione provvisoria dell'accordo nei settori in cui è già entrato in vigore, nonché ad avvalersi delle proprie prerogative per adottare raccomandazioni e predisporre il controllo dell'intero ARPC una volta che sarà entrato pienamente in vigore;

Dialogo politico e cooperazione, democrazia, Stato di diritto, buon governo e libertà fondamentali

13.   invita l'Unione a rendere prioritari in maniera coerente i temi dello Stato di diritto e della democrazia, delle libertà fondamentali e dei diritti umani nel suo dialogo politico con il Kazakhstan;

14.  invita il Kazakhstan, alla luce delle proteste sociali talvolta violente, a intraprendere misure proattive e concrete nel campo delle riforme politiche, democratiche e sociali nell'attuazione del programma "Kazakhstan 2050", compresa una più chiara separazione dei poteri tra il ramo esecutivo e quello legislativo, nonché a introdurre ulteriori garanzie a livello di bilanciamento dei poteri nel sistema costituzionale, in linea con gli impegni internazionali assunti dal paese nell'ambito dei vari strumenti delle Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa; ribadisce la convinzione che l'auspicata transizione del paese verso un nuovo tipo di crescita ad alto contenuto scientifico non sarebbe realizzabile senza un sistema di istruzione di elevata qualità, l'accesso di ampie fasce della popolazione a servizi essenziali moderni, una politica sociale inclusiva, nonché un sistema di relazioni sociali regolamentate, soprattutto nel settore economico; valuta positivamente il programma "100 passi", il quale rappresenta un tentativo di far fronte alla necessità di avviare riforme urgenti nel paese;

15.  accoglie con favore alcuni recenti sviluppi positivi nel campo delle riforme costituzionali e amministrative e l'istituzione di una piattaforma di consultazione della società civile; esprime tuttavia profonda preoccupazione per gli effetti restrittivi del codice penale e di quello amministrativo, entrati in vigore nel 2015, sulle organizzazioni della società civile e le loro attività;

16.  invita il Kazakhstan ad attuare pienamente le raccomandazioni formulate a seguito della missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR delle elezioni del 20 marzo 2016, secondo le quali il paese deve ancora compiere considerevoli progressi per ottemperare agli impegni assunti in seno all'OSCE nel campo delle elezioni democratiche; esorta le autorità kazake a evitare di limitare l'attività dei candidati indipendenti; sollecita altresì il rispetto dei diritti elettorali dei cittadini;

17.  accoglie con favore la cooperazione del Kazakhstan con la Commissione di Venezia e chiede la piena attuazione delle sue raccomandazioni, in particolare nel settore delle riforme democratiche e giudiziarie;

18.  plaude alle riforme amministrative attualmente in corso e raccomanda ulteriori riforme che garantiscano una magistratura realmente indipendente e imparziale e misure più efficienti per la lotta alla corruzione a tutti i livelli; chiede tuttavia riforme e una governance più incisive, con una magistratura effettivamente indipendente, libera dalla corruzione e garante del diritto a un equo processo e del diritto di difesa, come pure sforzi più intensi ed efficienti nella lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti; chiede di migliorare, modernizzare e finanziare i settori sociali fondamentali; evidenzia l'importanza di una maggiore attenzione allo sviluppo economico e sociale nelle regioni periferiche e fuori dai centri urbani principali, ai fini della stabilità del paese sul lungo periodo;

19.  constata l'esistenza di piattaforme per il dialogo con la società civile; ribadisce la propria preoccupazione circa la legislazione applicabile alle ONG, che ne mina l'indipendenza e la capacità di operare; ricorda l'importanza di una società civile attiva e indipendente per il futuro sostenibile del Kazakhstan; esorta le autorità kazake a garantire in ogni circostanza che tutti gli attivisti per i diritti umani e le ONG nel paese possano svolgere le loro legittime attività a sostegno dei diritti umani senza timore di ritorsioni, libere da ogni restrizione, e quindi contribuire allo sviluppo sostenibile della società e al rafforzamento della democrazia; è del parere che l'ARPC comporti altresì un rafforzato sostegno allo sviluppo di un'autentica società civile, invita le autorità kazake ad agire di conseguenza, e chiede alla Commissione di istituire programmi volti al rafforzamento e al consolidamento dell'azione delle ONG indipendenti;

20.  chiede che si ponga fine alla persecuzione giudiziaria, alle vessazioni e alla detenzione di giornalisti indipendenti, attivisti della società civile, sindacalisti, difensori dei diritti umani, esponenti politici dell'opposizione e altre persone particolarmente attive, come rappresaglia per l'esercizio della libertà di espressione e di altre libertà fondamentali, fenomeno che si è intensificato negli ultimi due anni; chiede la completa riabilitazione e il rilascio immediato di tutti gli attivisti e prigionieri politici attualmente in carcere, nonché la revoca delle restrizioni alla libertà di movimento per gli altri soggetti interessati; chiede di porre fine agli abusi delle sue procedure di estradizione di Interpol e di fermare i maltrattamenti contro gli oppositori politici all'estero;

21.  plaude alla liberazione condizionale del noto attivista kazako e leader del partito di opposizione Alga!, Vladimir Kozlov, nell'agosto 2016;

22.  esprime preoccupazione per la limitazione della libertà dei mezzi di comunicazione, della libertà di espressione e della libertà di riunione e di associazione, come pure della libertà di religione, anche attraverso una legislazione restrittiva, pressioni, censura e azioni penali contro gli attivisti; sottolinea che la libertà di espressione dei mezzi di informazione indipendenti, dei blogger e dei singoli cittadini rappresenta un valore universale che deve essere difeso; raccomanda al Kazakhstan di applicare le norme del Consiglio d'Europa nel suo sistema giuridico; prende atto degli sforzi compiuti dal paese per migliorare la propria immagine internazionale, come dimostrato dalla recente apertura di EXPO 2017 ad Astana; rileva tuttavia che tali sforzi sono contraddetti dalla repressione dei dissidenti e dalle pressioni sulla società civile degli ultimi mesi;

23.  esprime preoccupazione per il fatto che alcune disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, sottoposti a una recente riforma, limitino la libertà di espressione; incoraggia il Kazakhstan a rivedere tali disposizioni, in particolare quelle che configurano la diffamazione come reato;

24.  sottolinea che la libertà dei mezzi di comunicazione e la libertà di espressione sono fondamentali per la realizzazione e il consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani; si rammarica del fatto che il contesto per i mezzi di informazione indipendenti sia diventato ancora più ostile; esprime preoccupazione per la proposta legislativa sui mezzi di comunicazione volta all'attuazione di norme in base alle quali i giornalisti devono verificare le proprie informazioni presso le autorità statali; esorta le autorità kazake a ritirare tali modifiche dalla proposta legislativa e assicurare ai giornalisti la piena indipendenza di indagine e di relazione; invita inoltre le autorità kazake ad astenersi dal limitare l'accesso ai mezzi di informazione critici nei confronti dello Stato, sia online che offline, all'interno del paese e dall'estero; deplora che la diffamazione continui a configurarsi come reato in Kazakhstan e pone l'accento sulla problematicità della questione dal punto di vista della libertà di espressione nel paese; esprime preoccupazione per il considerevole numero di cause di diffamazione, comprese quelle contro alcune nuove emittenti e altri siti web di notizie che criticano le politiche del governo e sono anche sistematicamente bloccati, intentate da funzionari pubblici e altri personaggi pubblici, i quali godono di particolare protezione e chiedono ingenti somme per danni morali a causa di articoli su presunti casi di corruzione o comportamenti illeciti e altre questioni non gradite;

25.  chiede l'inversione delle tendenze negative rispetto alla libertà dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e alla libertà di riunione e di associazione nonché alla libertà di religione; raccomanda al Kazakhstan di applicare le norme del Consiglio d'Europa nella propria legislazione; rileva, in tale contesto, che dal 2016 tutte le ONG kazake sono tenute per legge a registrarsi presso le autorità e fornire annualmente informazioni sulle loro attività, ai fini dell'inclusione in una banca dati governativa sulle ONG; sottolinea che tale misura potrebbe contribuire a migliorare la trasparenza nel settore; è tuttavia preoccupato per il fatto che i nuovi requisiti si aggiungano ad obblighi di informativa nei confronti dello Stato già piuttosto ampi per il settore non governativo, mentre la politica di trasparenza è applicata in maniera sproporzionata nei confronti del settore senza scopo di lucro e non governativo, al contrario degli altri soggetti giuridici; esprime timore per il fatto che la partecipazione ad associazioni non registrate si configuri come reato e che la mancata trasmissione delle informazioni per la nuova banca dati o la fornitura di informazioni "non corrette" possa dare luogo a sanzioni nei confronti delle organizzazioni; si rammarica del fatto che le attività delle associazioni pubbliche registrate possano essere sospese o terminate dai tribunali per qualsiasi violazione, seppur minima, della legislazione nazionale;

26.  osserva con preoccupazione che l'adozione delle recenti leggi antiterrorismo, incluso un disegno di legge che propone la revoca della cittadinanza alle persone sospettate di terrorismo, potrebbe portare alla soppressione dell'opposizione politica pacifica e legittima; esorta le autorità kazake a evitare di utilizzare tale legislazione per i suoi possibili effetti di limitazione della libertà di espressione, della libertà di religione o di credo, dell'indipendenza della magistratura o divieto dell'attività dell'opposizione;

27.  constata che, nelle sue osservazioni conclusive sul Kazakhstan adottate nell'estate 2016, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso timori in merito alle disposizioni formulate in modo vago all'articolo 174 del codice penale, che vieta l'"incitazione" alla discordia sociale, nazionale o di altro tipo, e all'articolo 274, che proibisce la "diffusione di informazioni notoriamente false", e all'utilizzo di tali articoli per limitare indebitamente la libertà di espressione e altri diritti tutelati dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR); si rammarica delle accuse mosse contro gli attivisti della società civile e i giornalisti e della loro detenzione in virtù dei summenzionati articoli del codice penale; osserva che l'elenco comprende Maks Bokaev e Talgat Ajan, i quali stanno scontando una pena detentiva di cinque anni per il loro ruolo nelle proteste pacifiche contro la riforma fondiaria avvenute in Kazakhstan nella primavera del 2016; esorta il governo kazako a rilasciare tali persone e a ritirare le accuse nei loro confronti;

28.  invita il Kazakhstan a rivedere la legge sui sindacati del 2014 e la legge sul lavoro del 2015 al fine di allinearle alle norme dell'OIL; ricorda al paese l'obbligo di rispettare pienamente le conclusioni adottate dalla commissione dell'OIL per l'applicazione delle norme (nel 2017, 2016 e 2015);

29.  condanna la chiusura della confederazione dei sindacati indipendenti del Kazakhstan (CITUK), con sentenza del tribunale nel gennaio 2017, per una presunta mancata conferma del proprio status ai sensi della legge sui sindacati del 2014; rammenta alle autorità kazake la necessità di garantire una magistratura indipendente e imparziale e di consentire un vero e proprio dialogo sociale, anche promuovendo l'esistenza e l'attività dei sindacati indipendenti, come la CITUK e i suoi affiliati; fa riferimento alle conclusioni della commissione dell'OIL per l'applicazione delle norme concernenti la situazione in Kazakhstan nel giugno 2017; si rammarica che il 25 luglio 2017 un tribunale abbia dichiarato Larisa Kharkova, presidente della CITUK, colpevole dei reati di appropriazione indebita e frode legati all'utilizzo dei fondi dei sindacati, accuse che si ritengono essere di matrice politica; deplora che il tribunale l'abbia condannata in modo arbitrario a quattro anni di restrizioni alla libertà di movimento, oltre a 100 ore di lavori sociali e al divieto di detenere posizioni di alto livello in seno alle associazioni pubbliche per cinque anni; invita il Kazakhstan ad annullare la condanna e a ritirare le accuse nei suoi confronti;

30.  si rammarica che nell'aprile e nel maggio 2017 altri due dirigenti sindacali, Nurbek Kushakbayev e Amin Yeleusinov, siano stati condannati rispettivamente a due anni e mezzo e a due anni di carcere, sulla base di accuse penali che si ritengono essere di matrice politica; osserva che le sentenze pronunciate contro i tre dirigenti sindacali rappresentano un duro colpo per l'attività sindacale indipendente nel paese;

31.  prende atto del carattere multietnico e multireligioso del Kazakhstan e sottolinea la necessità di tutelare le minoranze e i loro diritti, segnatamente per quanto riguarda l'uso delle lingue, la libertà di religione o di credo, la non discriminazione e le pari opportunità; plaude alla pacifica coesistenza di diverse comunità in Kazakhstan;

32.  chiede un sostanziale riesame del dialogo UE-Kazakhstan in materia di diritti umani al fine di renderlo più efficace e orientato ai risultati; chiede alle autorità kazake di impegnarsi pienamente in tale dialogo e in tutti gli altri consessi in modo da conseguire progressi tangibili sulla situazione dei diritti umani nel paese, prestando particolare attenzione ai singoli casi; rammenta che occorre garantire il coinvolgimento della società civile in tali dialoghi e consultazioni;

33.  sottolinea la necessità di un impegno continuo nel ciclo del meccanismo della revisione periodica universale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), segnatamente per quanto riguarda l'attuazione efficace delle sue raccomandazioni;

34.  insiste affinché il Kazakhstan si allinei alle raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e a quelle emesse nel 2009 dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura;

35.  lamenta che il Kazakhstan abbia finora respinto un'indagine internazionale indipendente sugli eventi di Zhanaozen del 2011, nonostante le richieste dell'UNHRC;

36.  si compiace del fatto che il paese abbia presentato domanda di adesione a diverse convenzioni del Consiglio d'Europa;

37.  si rammarica del fatto che il Kazakhstan non sia né parte né firmatario dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e lo invita a firmare e ad aderire a tale statuto;

Relazioni internazionali, cooperazione regionale e sfide globali

38.  accoglie con favore la cooperazione costruttiva del Kazakhstan nelle relazioni internazionali, alla luce dell'importante contributo fornito dal paese alla pace e alla stabilità sia a livello regionale che mondiale, ad esempio agevolando i colloqui sull'accordo nucleare iraniano, i negoziati tra le parti ad Astana per una soluzione globale che ponga fine alla guerra in Siria, gli sforzi diplomatici con riferimento al conflitto in Ucraina e la sua iniziativa sulla Conferenza sull'interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia; incoraggia il Kazakhstan a continuare a impegnarsi e svolgere un ruolo costruttivo sulla scena internazionale; valuta positivamente, al riguardo, la richiesta di graduale eliminazione dei conflitti armati mediante la non proliferazione nucleare e il disarmo, come pure l'avvio della dichiarazione universale per la creazione di un mondo libero dalle armi nucleari; plaude, in particolare, alla decisione del Kazakhstan di non aderire al divieto russo sui prodotti agricoli dell'UE e ritiene che si tratti di un segnale concreto e incoraggiante che dimostra la volontà del paese di intensificare il dialogo e la cooperazione con l'Unione;

39.  prende atto dell'importanza geostrategica del Kazakhstan e riconosce la politica estera multi-vettoriale del paese, che mira a promuovere relazioni amichevoli e stabili e include, di conseguenza, in via prioritaria la creazione e il mantenimento equilibrato di buoni rapporti di vicinato con la Russia, la Cina, gli stati vicini dell'Asia centrale e con altri partner, tra cui gli Stati Uniti e l'Unione europea;

40.  riconosce che il Kazakhstan è un attore importante della politica estera e di sicurezza, non da ultimo visto il ruolo coerente che svolge in termini di disarmo nucleare e sicurezza a livello globale, nonché alla luce della sua partecipazione in qualità di membro non permanente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel periodo 2017-2018;

41.  prende atto delle sfide sul piano della sicurezza poste al paese dal Daesh e da altre organizzazioni definite terroristiche dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; osserva l'elevato numero di cittadini kazaki tra i foreign fighter in Medio Oriente; rileva che è possibile che si verifichi un'ulteriore destabilizzazione del Kazakhstan a causa del conflitto afghano in corso, anche per via dell'estremismo religioso, del traffico di stupefacenti e del terrorismo; chiede una più intensa cooperazione nella lotta all'estremismo violento e al terrorismo ed evidenzia che la priorità dovrebbe essere quella di far fronte alle cause profonde della radicalizzazione; osserva che l'articolo 13 dell'ARPC si incentra sulle misure antiterrorismo e svolge un ruolo essenziale soprattutto nell'attuale contesto internazionale;

42.  osserva che il Kazakhstan fa parte di tutte le principali organizzazioni regionali; prende atto del profilo internazionale assunto di recente dal paese, tramite la presidenza di varie organizzazioni internazionali come l'OSCE, l'Organizzazione per la cooperazione islamica (OIC), la Comunità di Stati indipendenti, l'Organizzazione di cooperazione di Shanghai nonché l'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva, il che costituisce un buon punto di partenza per attività congiunte che mirino a stabilizzare la situazione della sicurezza nella regione dell'Asia centrale e a ricercare soluzioni multilaterali alle sfide globali; plaude, in tale contesto, alle chiare dichiarazioni del Kazakhstan, secondo le quali l'adesione del paese all'Unione economica eurasiatica (UEE) non influirà sul rafforzamento delle relazioni con l'UE;

43.  raccomanda all'Unione di continuare a sostenere la cooperazione regionale nell'Asia centrale, in particolare lo Stato di diritto, le misure di rafforzamento della fiducia, la gestione delle risorse e delle risorse idriche, la gestione delle frontiere, la stabilità e la sicurezza; sostiene in tal senso gli sforzi profusi dal Kazakhstan per promuovere relazioni di buon vicinato e divenire garante della stabilità nella regione; chiede un accordo centro-asiatico sostenibile su questioni legate alla gestione delle risorse idriche, all'energia e alla sicurezza che risponda a tutti gli interessi in gioco;

44.  riconosce che il Kazakhstan rappresenta una potenza di primo piano nella regione dell'Asia centrale; sollecita il paese a sfruttare tale posizione quale base per un coinvolgimento positivo nel vicinato della regione e ad adottare misure per compiere progressi in termini di cooperazione regionale;

Sviluppo sostenibile, energia e ambiente

45.  accoglie con favore la terza strategia di modernizzazione del Kazakhstan, annunciata nel gennaio 2017, il cui obiettivo è far sì che il paese diventi uno dei 30 paesi più sviluppati a livello mondiale;

46.  esprime soddisfazione per il capitolo rafforzato sulle materie prime e la cooperazione energetica, che offre enormi potenzialità per contribuire alla sicurezza energetica dell'UE; ricorda che il Kazakhstan svolge un ruolo importante come fornitore energetico dell'Unione; invita l'UE ad adoperarsi per una cooperazione energetica maggiormente attiva e a rafforzare il dialogo con il Kazakhstan e con altri paesi dell'Asia centrale al fine di consolidare la sicurezza energetica dell'Unione;

47.  accoglie con favore l'inclusione nell'ARPC del capitolo sulla cooperazione in materia di cambiamenti climatici; chiede all'Unione europea di continuare a cooperare con il governo del Kazakhstan, aiutandolo a identificare e sviluppare politiche ambientali ed ecologiche innovative e sostenibili; ricorda che il Kazakhstan soffre le pesanti conseguenze di due tra le più devastanti catastrofi ambientali a livello mondiale causate dall'uomo, ovvero il prosciugamento del lago d'Aral e la sperimentazione nucleare durante il periodo sovietico presso il sito di Semej/Semipalatinsk; invita la Commissione ad aumentare l'assistenza a favore delle autorità kazake, sia a livello finanziario che tecnico, in modo da migliorare in misura sostanziale la gestione e la conservazione delle risorse idriche nel bacino del lago d'Aral nel quadro del programma di azione del Fondo internazionale per la salvaguardia del lago d'Aral, nonché a sviluppare un piano d'azione efficace per il risanamento dell'area dell'ex poligono nucleare; plaude alla partecipazione del Kazakhstan al programma volontario di partenariato "Ponte verde"; ritiene che esso fornirà una base stabile e a lungo termine per gli investimenti verdi, il trasferimento di nuove tecnologie e innovazioni, nonché il passaggio a una società senza emissioni di carbonio;

48.  sottolinea la necessità di applicare i principi dello sviluppo ambientale sostenibile in Kazakhstan con riferimento all'estrazione e alla lavorazione delle sue immense risorse naturali; valuta positivamente, in tal senso, il rispetto, da parte del paese, delle norme definite dall'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI);

Commercio ed economia

49.  ricorda che l'UE è il principale partner commerciale nonché il primo investitore del paese e che il Kazakhstan è il principale partner commerciale dell'UE nell'Asia centrale; auspica che tali relazioni siano ulteriormente rafforzate; osserva che l'80 % delle esportazioni del Kazakhstan verso l'UE sono costituite da petrolio e gas; ribadisce l'importanza di una maggiore diversificazione del commercio del paese con l'UE; sottolinea che il commercio e i diritti umani si possono rafforzare positivamente e reciprocamente in un contesto caratterizzato dallo Stato di diritto; rammenta che la comunità imprenditoriale svolge un ruolo importante nell'offrire incentivi positivi in termini di promozione dei diritti umani, della democrazia e della responsabilità delle imprese; sottolinea che le catene globali del valore contribuiscono a rafforzare le norme internazionali di base del lavoro, ambientali, sociali e dei diritti umani, tra cui l'istituzione e l'applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, opportunità di istruzione, istituzioni imparziali e riduzione della corruzione;

50.  si compiace dell'adesione del Kazakhstan all'OMC il 1° gennaio 2016, la quale ha favorito la modernizzazione economica e amministrativa del paese; constata che l'economia del paese si basa in larga misura sullo sfruttamento e sull'esportazione di materie prime e di idrocarburi; auspica che l'ambizioso programma di diversificazione dell'economia, nell'ambito del quale l'Unione europea potrebbe svolgere un ruolo importante, nonché in quello di riforma del paese, che prevede, tra l'altro, la professionalizzazione della pubblica amministrazione e l'introduzione di misure di contrasto della corruzione, abbiano totale e concreta esecuzione; chiede in particolare alla Commissione di aiutare il Kazakhstan a rendere la propria economia sostenibile e rispettosa dell'ambiente;

51.  prende atto dell'impegno del paese a completare il processo di piena liberalizzazione dei movimenti di capitali sotto forma di investimenti diretti e si rammarica del fatto che il titolo dell'ARPC relativo al commercio e alle imprese non contenga disposizioni anticorruzione; ritiene che vada prestata particolare attenzione alle questioni inerenti al governo societario e alla corruzione nel monitoraggio dell'attuazione dell'accordo, al fine di evitare un aumento del rischio di riciclaggio di denaro;

52.  si compiace della volontà del Kazakhstan, come indicato nel primo anno di applicazione dell'ARPC, di onorare e adempiere i suoi impegni derivanti dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione e dall'OMC; invita il paese a rispettare i suoi impegni nell'ambito dell'ARPC in materia di diritti di proprietà intellettuale, sulla base di un regime regionale di esaurimento;

53.  chiede al Kazakhstan di allineare pienamente i suoi dazi all'importazione con gli impegni derivanti dall'OMC e dall'ARPC, a prescindere dalla partecipazione all'Unione economica eurasiatica, per evitare onerosi pagamenti compensativi ai partner commerciali dell'OMC;

54.  invita il paese ad aderire al sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) al fine di consentire efficaci controlli sanitari e fitosanitari e l'utilizzo dei certificati bilaterali SPS UE-Kazakhstan;

55.  prende atto del periodo transitorio generale di cinque anni per gli appalti pubblici e del periodo transitorio di otto anni per le costruzioni previsti dall'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione e attende con vivo interesse un incremento degli scambi commerciali dopo la conclusione di tali periodi; osserva che gli appalti pubblici costituiscono un importante strumento di politica pubblica per il Kazakhstan;

o
o   o

56.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Kazakhstan.

(1) GU C 419 del 16.12.2015, pag. 159.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0083.
(3) GU C 45 del 5.2.2016, pag. 85.
(4) GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 93.
(5) GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 30.
(6) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 91.
(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0121.
(8) Testi approvati, P8_TA(2017)0007.
(9) Testi approvati, P8_TA(2017)0484.


Rinnovo del mandato del presidente del Comitato di risoluzione unico
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Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla proposta della Commissione relativa al rinnovo del mandato del presidente del Comitato di risoluzione unico (N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE))
P8_TA(2017)0486A8-0393/2017

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione, del 29 novembre 2017, relativa al rinnovo del mandato del presidente del Comitato di risoluzione unico (N8-0092/2017),

–  visti l'articolo 56, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 56, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010(1),

–  visto l'articolo 122 bis del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0393/2017),

A.  considerando che, il 19 dicembre 2014, il Consiglio ha nominato Elke König alla funzione di presidente del Comitato di risoluzione unico con un mandato di tre anni a decorrere dal 23 dicembre 2014(2);

B.  considerando che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014, il mandato del primo presidente del Comitato può essere rinnovato una volta per un periodo di cinque anni;

C.  considerando che, il 29 novembre 2017, la Commissione ha approvato una proposta relativa al rinnovo del mandato di Elke König quale presidente del Comitato e ha trasmesso tale proposta al Parlamento;

D.  considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha valutato le qualifiche della candidata proposta per la funzione di presidente del Comitato, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014;

E.  considerando che, il 4 dicembre 2017, la commissione per i problemi economici e monetari ha tenuto un'audizione di Elke König, nel corso della quale la candidata ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione;

1.  approva la proposta della Commissione relativa al rinnovo del mandato di Elke König quale presidente del Comitato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.
(2) GU L 367 del 23.12.2014, pag. 97.


Relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2017: Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 - Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico (2017/2069(INI))
P8_TA(2017)0487A8-0385/2017

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione della Commissione del 24 gennaio 2017 dal titolo "Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico – Relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017" (COM(2017)0030),

–  vista la relazione della Commissione del 24 gennaio 2017, elaborata a norma dell'articolo 25 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sui progressi verso l'effettiva cittadinanza dell'UE 2013-2016 (COM(2017)0032),

–  visti i risultati della consultazione pubblica sulla cittadinanza dell'UE 2015, condotta dalla Commissione, e i risultati delle indagini Eurobarometro del 2015 sui diritti elettorali e sulla cittadinanza,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visti gli articoli 2, 6 e da 9 a 12 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli da 18 a 25 TFUE e gli articoli 11, 21 e da 39 a 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta),

–  visto il rispetto dello Stato di diritto sancito dall'articolo 2 TUE,

–  visto l'articolo 3, paragrafo 2 TUE, che sancisce il diritto alla libera circolazione delle persone,

–  visto il diritto di petizione di cui all'articolo 44 della Carta,

–  visto l'articolo 165 TFUE,

–  visto il diritto di petizione di cui all'articolo 227 TFUE,

–  visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

–  visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 29 febbraio 2016 sulla strategia per il mercato unico(1), in particolare il documento sui risultati della riunione informale dei centri SOLVIT tenutasi a Lisbona il 18 settembre 2015(2),

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 dal titolo "Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione. Cittadini UE: i vostri diritti, il vostro futuro"(3),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 dal titolo "Apprendere l'UE a scuola"(4),

–  vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2016 dal titolo "Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2014"(5),

–  vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni(6),

–  vista la sua risoluzione del 2 marzo 2017(7)sull'attuazione del programma "L'Europa per i cittadini",

–  vista la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (COM(2016)0411),

–  vista la relazione della commissione per le petizioni sulle attività del gruppo di lavoro della commissione sulle questioni relative al benessere del minore(8), in particolare le sue conclusioni,

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2016 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2015(9),

–  visti il parere della commissione per le petizioni del 23 marzo 2017(10) e il parere della commissione per gli affari costituzionali del 1° giugno 2017(11) sulla relazione della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2015,

–  viste le audizioni organizzate dalla commissione per le petizioni nel 2016 e nel 2017, in particolare: l'audizione pubblica congiunta dell'11 maggio 2017, organizzata dalle commissioni LIBE, PETI e EMPL, dal titolo "La situazione e i diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito"; l'audizione pubblica dell'11 ottobre 2016 dal titolo "Ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno"; l'audizione pubblica del 4 maggio 2017 dal titolo "Lotta contro la discriminazione e protezione delle minoranze"; l'audizione pubblica congiunta del 15 marzo 2016, organizzata dalla DG Giustizia e consumatori della Commissione e dalle commissioni LIBE, PETI, AFCO e JURI del Parlamento europeo, dal titolo "La cittadinanza dell'Unione nella pratica", e l'audizione congiunta sull'apolidia, del 29 giugno 2017, organizzata dalle commissioni LIBE e PETI;

–  viste le audizioni della commissione PETI del 23 febbraio 2016, dal titolo "Ampliare l'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 51)?", del 21 giugno 2016, dal titolo "Trasparenza e libertà di informazione all'interno delle istituzioni dell'Unione europea", e del 22 giugno 2017, dal titolo "Riconquistare la fiducia dei cittadini nel progetto europeo", unitamente alle precedenti audizioni tenutesi nell'ambito della presente legislatura sul diritto di petizione (23 giugno 2015) e sull'iniziativa dei cittadini europei (26 febbraio 2015),

–  visti gli studi commissionati nel 2016 e nel 2017 dal dipartimento tematico C del Parlamento, su richiesta della commissione per le petizioni, dal titolo "Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their families" (Ostacoli al diritto di libera circolazione e soggiorno per i cittadini dell'Unione e i loro familiari), "Discrimination(s) as emerging from the petitions received" (Casi di discriminazione emersi nell'ambito delle petizioni ricevute), "The impact of Brexit in relation to the right to petition and on the competences, responsibilities and activities of the Committee on Petitions" (Ripercussioni della Brexit sul diritto di petizione e sulle competenze, responsabilità e attività della commissione per le petizioni) e "The protection pole of the Committee on Petitions in the context of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (Il ruolo di protezione svolto dalla commissione per le petizioni nel quadro dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le petizioni e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0385/2017),

A.  considerando che la cittadinanza dell'UE e i diritti connessi sono stati inizialmente introdotti nel 1992 dal trattato di Maastricht e sono stati ulteriormente rafforzati dal trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, nonché dalla Carta;

B.  considerando che l'esercizio della cittadinanza presuppone quale condizione preliminare la garanzia e il godimento di tutti i diritti umani, in particolare i diritti economici, sociali e culturali;

C.  considerando che un approccio olistico votato al conseguimento degli obiettivi fissati nei trattati dell'UE, quali la piena occupazione e il progresso sociale, è fondamentale per consentire il reale godimento dei diritti e delle libertà connessi alla cittadinanza dell'UE;

D.  considerando che l'accesso alla cittadinanza dell'UE passa attraverso la cittadinanza di uno Stato membro, che è disciplinata dal diritto nazionale; che, al contempo, da tale istituto scaturiscono diritti e doveri che sono stabiliti dal diritto dell'Unione e non dipendono dagli Stati membri; che, in ragione di quanto precede, è altrettanto vero che tali diritti e obblighi non possono essere limitati in modo ingiustificato dagli Stati membri, ivi compresi i loro organi subnazionali; che, nell'ambito dell'accesso alla cittadinanza nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere guidati dai principi del diritto dell'UE, quali i principi di proporzionalità e non discriminazione, entrambi ben definiti nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; che, secondo i trattati, tutti i cittadini dell'Unione europea devono ricevere pari attenzione dalle istituzioni dell'UE;

E.  considerando che i cittadini dell'Unione confidano nel fatto che gli Stati membri, ivi compresi gli organi subnazionali, applichino sia il diritto dell'UE che le norme nazionali, condizione indispensabile per l'esercizio effettivo dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione di cui essi sono titolari;

F.  considerando che la valorizzazione della cittadinanza dell'UE è correlata al miglioramento della qualità della democrazia a livello dell'Unione, al concreto godimento dei diritti e delle libertà fondamentali nonché alla possibilità accordata a ciascun cittadino di partecipare alla vita democratica dell'Unione;

G.  considerando che qualsiasi alterazione unilaterale della frontiera di uno Stato membro costituisce quanto meno una violazione dell'articolo 2, dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 2 TUE, oltre a mettere a rischio l'esercizio dell'insieme dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;

H.  considerando che il trattato di Lisbona ha consolidato i diritti e le garanzie inalienabili della cittadinanza dell'UE, tra cui la libertà di viaggiare, lavorare e studiare in un altro Stato membro, nonché il diritto di partecipare alla vita politica europea, di promuovere l'uguaglianza e il rispetto della diversità e di essere protetti dalla discriminazione, segnatamente quella basata sulla nazionalità; che l'esercizio sempre maggiore del diritto alla libertà di circolazione all'interno dell'UE nel corso dei decenni scorsi ha determinato l'emergere di famiglie miste, spesso con bambini, caratterizzate da diverse nazionalità; che, nonostante si tratti di una tendenza positiva ai fini del consolidamento della cittadinanza dell'UE quale istituto a sé stante, tale situazione comporta altresì esigenze specifiche e pone sfide che interessano diversi ambiti, ivi compresi aspetti di natura giuridica;

I.  considerando che la prospettiva del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit) ha messo in luce l'importanza dei diritti di cittadinanza dell'UE e il loro ruolo fondamentale nella vita quotidiana di milioni di cittadini dell'Unione e ha accresciuto la consapevolezza all'interno dell'UE della potenziale perdita di diritti che la Brexit potrebbe comportare per entrambe le parti, con particolare riguardo per i 3 milioni di cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e l'1,2 milioni di cittadini del Regno Unito residenti nell'UE;

J.  considerando che, a seguito degli ultimi eventi verificatisi nel Regno Unito, la crisi umanitaria dei rifugiati, gli elevati livelli di disoccupazione e povertà e l'ascesa della xenofobia e del razzismo nell'Unione europea mettono in discussione la fiducia riposta nel sistema dell'UE e più in generale nel progetto europeo;

K.  considerando che il diritto alla libera circolazione e l'esercizio di tale diritto sono fondamentali per la cittadinanza dell'UE e integrano le altre libertà del mercato interno dell'Unione; che i giovani europei attribuiscono particolare importanza alla libertà di movimento, che figura al primo posto in termini di riconoscimento e di popolarità tra i cittadini dell'Unione, e che considerano il risultato più positivo conseguito dall'UE dopo quello della pace;

L.  considerando che, come indicato in diverse petizioni ricevute, la libertà di circolazione e il suo esercizio sono stati violati da diversi Stati membri che hanno espulso o minacciato di espellere cittadini europei dal loro territorio;

M.  considerando che, come evidenziato da petizioni e denunce presentate alla Commissione e a SOLVIT, i cittadini dell'UE incontrano notevoli difficoltà nel godere dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali a causa di problemi economici ed occupazionali di rilevante entità, aggravati dagli oneri amministrativi e burocratici presenti nei paesi dell'Unione nonché dalla disinformazione e/o della mancanza di cooperazione da parte delle autorità degli Stati membri;

N.  considerando che il principio di non discriminazione sulla base del sesso, della razza, del colore della pelle, dell'origine etnica o sociale, delle caratteristiche genetiche, della lingua, della religione o delle convinzioni personali, delle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, dell'appartenenza ad una minoranza nazionale, del patrimonio, della nascita, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale, sancito dall'articolo 21 della Carta, è l'espressione primaria della cittadinanza dell'Unione europea; che, come risulta dalle petizioni, tale principio è altresì essenziale ai fini dell'esercizio effettivo della libertà di circolazione;

O.  considerando che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze costituisce uno dei valori fondanti dell'UE sanciti dai trattati; che circa l'8 % dei cittadini dell'Unione appartiene a una minoranza nazionale e circa il 10 % parla una lingua regionale o minoritaria; che è necessario rafforzare l'effettiva protezione delle minoranze;

P.  considerando che il consolidamento dei diritti dei cittadini e delle istituzioni democratiche passa per la lotta alla discriminazione e alla disparità di genere, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Q.  considerando che la sottorappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali, soprattutto in ambito politico e a livello dei quadri aziendali, ostacola lo sviluppo delle capacità e indebolisce la partecipazione delle donne alla vita democratica dell'UE;

R.  considerando che la partecipazione e la leadership femminili nei processi decisionali politici si trovano continuamente confrontate a diversi ostacoli, quali il persistere di stereotipi basati sul genere e le conseguenze della recente crisi economica, unitamente alle sue ripercussioni negative sulle questioni relative all'uguaglianza di genere;

S.  considerando che in tutta l'UE esistono forti disparità in termini di protezione delle vittime di violenza di genere e di violenza domestica nei casi di controversie familiari transfrontaliere;

T.  considerando che la discriminazione cui sono soggette le donne in tutta l'Unione costituisce un ostacolo all'uguaglianza; che le donne sono ancora sottorappresentate sia come elettrici che in posizioni direttive, tanto nei mandati elettivi, quanto nel servizio pubblico, nel mondo accademico, nei media o nel settore privato; che la diffusa pluralità delle discriminazioni subite dalle donne e il numero sproporzionato di donne che si trovano ad affrontare condizioni di povertà ed esclusione sociale rappresentano un ostacolo al pieno esercizio dei loro diritti di cittadinanza;

U.  considerando che il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo, quale sancito dagli articoli 20 e 227 TFUE, e dell'articolo 44 della Carta, è uno dei pilastri della cittadinanza dell'Unione europea e figura al secondo posto fra i diritti di cittadinanza dell'UE più conosciuti, creando un'interfaccia tra i cittadini e le istituzioni europee attraverso un processo che deve essere aperto, democratico e trasparente;

V.  considerando che i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE possono essere garantiti mediante un nuovo approccio all'interpretazione dell'articolo 51 della Carta;

W.  considerando che i cittadini europei sono direttamente rappresentati in seno al Parlamento europeo e hanno il diritto democratico di votare e partecipare alle elezioni europee, anche se risiedono in un altro Stato membro; che il diritto di voto alle elezioni europee e locali dei cittadini dell'Unione che hanno esercitato il diritto alla libertà di circolazione non è agevolato e promosso in modo uniforme in tutti gli Stati membri; che da diverse petizioni è emerso che esistono ostacoli burocratici e carenze di natura amministrativa o di altro tipo per quanto concerne l'esercizio del diritto di voto alle elezioni nazionali o regionali del proprio Stato membro d'origine per coloro che risiedono in un altro Stato membro; che vi sono cittadini che subiscono limitazioni di tale diritto democratico, come nel caso delle persone con disabilità negli Stati membri che, pur avendo ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, non hanno tuttavia assolto l'obbligo di riformare la normativa elettorale per consentire alle persone con disabilità di esercitare il proprio diritto di voto;

X.  considerando che i cittadini hanno il diritto di organizzare o sostenere, insieme ad altri cittadini dell'Unione di qualsiasi Stato membro, un'iniziativa dei cittadini europei che consenta loro di contribuire a definire l'agenda legislativa dell'UE; che l'iniziativa dei cittadini europei è un importante strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di partecipare attivamente alla definizione delle politiche e delle normative dell'Unione; che tale strumento dovrebbe essere trasparente ed efficace; che finora l'esercizio di tale diritto non si è rivelato soddisfacente;

Y.  considerando che la creazione dello spazio Schengen e l'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione hanno rafforzato notevolmente la libertà di circolazione nell'UE e rappresentano uno dei traguardi più importanti del processo di integrazione europea; che, nelle sue conclusioni nn. 9166/3/11 e 9167/3/11 del 9 giugno 2011, il Consiglio dell'Unione europea ha confermato che il processo di valutazione e la preparazione tecnica di Bulgaria e Romania in vista dell'adesione allo spazio Schengen si sono conclusi positivamente;

Z.  considerando che la sicurezza rappresenta una delle principali preoccupazioni dei cittadini dell'UE; che l'Unione europea dovrebbe adoperarsi affinché i suoi cittadini abbiano la sensazione che la loro libertà sia protetta e che la loro sicurezza sia garantita su tutto il territorio dell'Unione, assicurando nel contempo che le loro libertà e i loro diritti siano parimenti rispettati e protetti; che il terrorismo rappresenta una minaccia globale che deve essere affrontata in modo efficace a livello locale, nazionale e unionale al fine di garantire la sicurezza dei cittadini europei;

AA.  considerando che, in base alla valutazione d'impatto svolta della Commissione (SEC(2011)1556) e allegata alla proposta che ha portato all'adozione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi(12), circa sette milioni di cittadini dell'UE viaggiano o vivono al di fuori dell'Unione in luoghi in cui il loro paese non dispone di un'ambasciata o di un consolato; che secondo le stime il numero di cittadini dell'UE non rappresentati aumenterà fino ad almeno 10 milioni entro il 2020; che i cittadini dell'UE che risiedono nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato hanno diritto a essere tutelati dalle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato membro, alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato in questione;

1.  prende atto della relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'UE 2017, in cui figura un elenco delle nuove priorità per settore d'attività per i prossimi anni; ricorda che la corretta applicazione del diritto dell'Unione è una responsabilità condivisa tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE; sottolinea al riguardo il ruolo cruciale della Commissione, in qualità di custode dei trattati, nell'attuazione degli articoli da 258 a 260 TFUE; osserva che è necessario che le priorità rispondano efficacemente alle preoccupazioni dei cittadini e che siano stabiliti impegni e azioni ben definiti e concreti per i prossimi tre anni; esorta la Commissione ad accelerare la sua politica volta a far rispettare la legislazione dell'UE, facendo ricorso a tutti gli strumenti e i meccanismi a sua disposizione;

2.  osserva che il diritto di petizione, il diritto di ricorrere al Mediatore europeo e il diritto di accesso ai documenti e ai registri sono elementi fondamentali e concreti della cittadinanza dell'UE e accrescono la trasparenza del processo decisionale; auspica pertanto che tali diritti siano promossi e posti in risalto quali elementi chiave della relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'UE e che siano rispecchiati in maniera adeguata in tale documento;

3.  pone l'accento sul fatto che l'esercizio effettivo del diritto di petizione è stato agevolato grazie al miglioramento del modo in cui le petizioni sono trattate in seno al Parlamento europeo e al lancio, a fine 2014, del portale della commissione per le petizioni, che consente di presentare le petizioni in modo semplice e di gestirle con maggiore efficienza, come illustrato anche nelle rispettive relazioni annuali della commissione per le petizioni; chiede che le prossime fasi del progetto siano portate a termine senza indugio, come da previsioni, in quanto ciò consentirà ai firmatari e ai sostenitori delle petizioni di seguire la procedura di petizione in modo molto più interattivo;

4.  evidenzia che l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza presuppone il rispetto da parte degli Stati membri di tutti i diritti e le libertà sanciti dalla Carta; pone l'accento sul fatto che l'adozione di una governance democratica e partecipativa, il più elevato livello possibile di trasparenza e la partecipazione diretta di tutti i cittadini ai processi decisionali concorrono in ultima analisi a rafforzare la cittadinanza dell'UE; invita gli Stati membri a informare meglio i cittadini dell'Unione in merito ai loro diritti e doveri e a facilitare un accesso paritario a tali diritti, nonché un uguale rispetto degli stessi, sia nel paese di origine che in un altro Stato membro; sottolinea che alcuni Stati membri si sono avvalsi di clausole di non partecipazione con riguardo a determinate parti dei trattati dell'UE, creando differenze de facto nei diritti dei cittadini;

5.  esprime forte rammarico per il fatto che da quasi un decennio non siano stati conseguiti progressi significativi in merito all'adozione della direttiva dell'UE contro la discriminazione; invita tutte le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a riprendere con la massima urgenza i relativi negoziati; prende atto dell'impegno della Commissione di sostenere attivamente la conclusione di tali negoziati;

6.  è del parere che occorra aumentare l'efficacia delle politiche dell'UE in materia di lotta alla discriminazione e rimuovere gli ostacoli rimanenti; raccomanda alla Commissione di aggiornare le prime due direttive contro la discriminazione, vale a dire la direttiva 2000/43/CE del Consiglio e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, per adeguarle alla versione attuale dei trattati e alla Carta;

7.  chiede l'adozione di un quadro normativo efficace e di misure di coordinamento a livello dell'UE e degli Stati Membri per assicurare un elevato grado di protezione sociale nonché posti di lavoro stabili e adeguatamente retribuiti; ritiene che tale approccio sia determinante per rafforzare i diritti e le libertà fondamentali derivanti dalla cittadinanza dell'UE;

8.  sottolinea che le misure di austerità adottate a livello dell'UE e degli Stati Membri hanno accentuato le disuguaglianze economiche e sociali, limitando profondamente l'esercizio effettivo dei diritti e delle libertà fondamentali derivanti dalla cittadinanza dell'UE;

9.  ricorda gli emendamenti approvati il 14 settembre 2017(13) e la proposta della Commissione concernenti una direttiva esauriente sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615), ivi comprese le diverse modalità di trasporto; raccomanda ai legislatori di accelerare le attività relative all'adozione dell'atto europeo sull'accessibilità; accoglie con favore l'accordo interistituzionale raggiunto in merito all'attuazione del trattato di Marrakech sulla normativa UE in materia di diritto d'autore, come auspicato dalla commissione per le petizioni dal 2011, e ribadisce il suo appello a favore di una rapida ratifica di tale trattato da parte dell'UE e dei suoi Stati membri; invita tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nonché a firmare il relativo protocollo; è a favore di un'estensione dell'utilizzo della tessera d'invalidità dell'UE riconosciuta negli altri Stati membri al maggior numero possibile di paesi dell'UE; incoraggia questi ultimi ad agevolare la mobilità delle persone con disabilità e limitazioni funzionali nell'UE; sottolinea la necessità di migliorare l'accessibilità dei siti Internet dell'UE alle persone con disabilità;

10.  invita la Commissione a prendere provvedimenti più incisivi per combattere la discriminazione delle persone LGBTI e per contrastare l'omofobia, definendo azioni concrete da adottare a livello nazionale ed europeo; chiede al contempo alle istituzioni dell'UE di monitorare attentamente la situazione dei diritti delle persone LGBTI e di promuovere il riconoscimento dei diritti transfrontalieri di queste persone e delle loro famiglie nell'UE;

11.  ricorda che il principio della parità tra donne e uomini può essere attuato solo mediante l'integrazione strategica della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE, anche attraverso il suo impegno strategico per la parità di genere 2016-2019; invita la Commissione a facilitare il pieno accesso ai servizi sanitari per la salute sessuale e riproduttiva in tutti gli Stati membri; invita la Commissione ad attuare misure efficaci per porre fine alla discriminazione e contrastare le dichiarazioni discriminatorie dirette contro le donne nell'UE e che incoraggiano gli stereotipi di genere; ribadisce la necessità di investimenti nell'educazione alla cittadinanza e civica come pure nell'educazione alla parità di genere in tutta Europa; richiama l'attenzione sui divari retributivo e pensionistico di genere nell'UE, che pregiudicano la possibilità di una reale autonomia economica per milioni di donne; evidenzia l'importanza della partecipazione politica dei giovani, in particolare delle donne e delle ragazze, e chiede un intervento più incisivo da parte della Commissione e degli Stati membri per favorire la loro partecipazione.

12.  si compiace che la Commissione abbia proposto che l'UE sottoscriva e concluda la propria adesione alla Convenzione di Istanbul; si rammarica tuttavia che la limitazione a due settori, ossia le questioni connesse alla cooperazione giudiziaria in materia penale nonché all'asilo e al non respingimento, sollevi incertezze giuridiche sulla portata dell'adesione dell'UE; esorta gli Stati membri ad accelerare i negoziati relativi alla ratifica e all'attuazione della convenzione di Istanbul; invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare quanto prima tale convenzione, e invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne; si compiace della presentazione, da parte della Commissione, del pacchetto sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata e invita tutte le istituzioni a dare esecuzione quanto prima a queste misure; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'ingresso delle donne e la loro rappresentanza nelle posizioni direttive e a intraprendere azioni specifiche volte a rispondere alle esigenze dei cittadini vulnerabili che si trovino ad affrontare discriminazioni multiple intersezionali, affinché tali cittadini siano in grado di esercitare i loro diritti di cittadinanza, ad esempio mediante opportune strategie; invita il Consiglio ad intensificare gli sforzi per sbloccare la direttiva "Più donne alla guida delle imprese europee"; ribadisce la sua richiesta affinché la Commissione adotti il suo impegno strategico per la parità di genere 2016-2019 come comunicazione;

13.  ricorda che minoranze tradizionali coesistono da secoli con culture maggioritarie nel continente europeo; sottolinea la necessità che le istituzioni dell'UE svolgano un ruolo maggiormente attivo nella tutela delle minoranze, ad esempio promuovendo riunioni, seminari e risoluzioni di sensibilizzazione, nonché provvedimenti amministrativi concreti all'interno delle istituzioni dell'UE; reputa che l'Unione dovrebbe definire norme rigorose in materia di protezione delle minoranze, a partire dalle norme codificate negli strumenti di diritto internazionale, come quelli del Consiglio d'Europa, e che tali norme dovrebbero essere saldamente integrate in un quadro giuridico che garantisca la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in tutta l'Unione; incoraggia tutti gli Stati membri a ratificare senza riserve o ulteriore indugio la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, nonché ad attuare i trattati in buona fede; ricorda inoltre la necessità di attuare i principi elaborati nel quadro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); deplora ogni retorica che inciti alla discriminazione in base alla nazionalità; incoraggia i governi nazionali a trovare soluzioni durature e a promuovere la cultura della diversità linguistica in tutti gli Stati membri e nell'UE nel suo insieme, andando oltre i confini delle lingue ufficiali dell'Unione, dal momento che sia i trattati sia la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contengono riferimenti alla tutela delle minoranze nazionali e alla discriminazione in base alla lingua;

14.  esprime profonda preoccupazione per il numero di Rom in Europa vittime di registrazioni discriminatorie delle nascite, che pertanto non hanno documenti d'identità e si vedono negato l'accesso ai servizi di base essenziali nei rispettivi paesi di residenza e, di conseguenza, sono privati anche del godimento dei loro diritti nell'UE; invita gli Stati membri ad adottare immediatamente azioni correttive in questo senso, onde garantire l'esercizio dei loro diritti umani fondamentali e di tutti i diritti conferiti dalla cittadinanza dell'UE; esorta la Commissione a valutare e monitorare la situazione negli Stati membri e a proporre l'identificazione e la protezione delle persone la cui cittadinanza non è stata riconosciuta e che non hanno accesso ai documenti di identità;

15.  invita la Commissione e gli Stati membri a proporre azioni specifiche per rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione, in linea con le risoluzioni del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno(14) e del 28 aprile 2016 sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo(15);

16.  invita la Commissione a monitorare costantemente l'applicazione della direttiva 2004/38/CE negli Stati membri e ad adottare le misure appropriate per eliminare i potenziali ostacoli alla libera circolazione; accoglie con favore lo strumento di apprendimento online sul diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, che aiuta le autorità locali a comprendere meglio i diritti e gli obblighi derivanti dalla libera circolazione;

17.  riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per aumentare la disponibilità e l'accessibilità dei punti multipli di informazione e assistenza in merito all'UE e ai diritti che questa conferisce ai suoi cittadini, quali la rete "Europe Direct", il portale "La tua Europa" e il portale europeo della giustizia elettronica, per meglio informare le persone in merito all'esercizio dei loro diritti in qualità di cittadini dell'UE; prende atto della proposta della Commissione relativa a uno sportello digitale unico che offra ai cittadini un accesso online semplice ai servizi di informazione, assistenza e risoluzione dei problemi in merito all'esercizio dei diritti all'interno del mercato unico;

18.  invita la Commissione a rafforzare la rete SOLVIT migliorando l'interazione tra i suoi servizi e i centri nazionali al fine di garantire un migliore seguito dei casi non risolti e ripetitivi nonché una più stretta articolazione tra i diversi strumenti di contrasto dell'UE quali EU PILOT e CHAP; invita al contempo gli Stati membri a promuovere fra i cittadini dell'Unione la rete SOLVIT e i suoi servizi, come pure altri meccanismi di ricorso e partecipazione cittadina, sia a livello dell'UE (ad esempio attraverso la commissione per le petizioni del Parlamento, il Mediatore europeo o l'iniziativa dei cittadini europei) sia a livello nazionale (ad esempio tramite i difensori civici locali, le commissioni per le petizioni o le iniziative legislative popolari);

19.  sostiene l'impegno della Commissione, espresso nella relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017, a organizzare una campagna di informazione e di sensibilizzazione a livello dell'Unione in merito ai diritti di cittadinanza dell'UE per aiutare i cittadini a comprendere meglio i loro diritti; sottolinea che i cittadini dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'effettivo rafforzamento della cittadinanza europea, e che tali informazioni dovrebbero essere presentate in modo chiaro e comprensibile, affinché essi possano prendere decisioni informate sull'esercizio dei loro diritti sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; raccomanda di promuovere la trasparenza e l'assistenza consolare proattiva in quanto strumenti più idonei a tal fine, come pure l'adeguata pubblicazione delle informazioni necessarie ad agevolare lo stabilimento dei nuovi arrivati;

20.  ricorda che l'accesso ai servizi sanitari, il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale e il riconoscimento delle qualifiche professionali in altri Stati membri rappresentano ambiti in cui i cittadini dell'UE spesso incontrano difficoltà e chiede un'applicazione incisiva da parte della Commissione al fine di porre rimedio a tali situazioni;

21.  esprime preoccupazione per il crescente allontanamento dei cittadini dalla politica; sottolinea che è necessario accordare priorità alla lotta contro la xenofobia, il razzismo, la discriminazione e l'incitamento all'odio;

22.  riconosce che le azioni volte ad aumentare l'affluenza alle urne in occasione delle elezioni europee rappresentano una responsabilità condivisa tra l'UE e gli Stati membri; incoraggia questi ultimi a promuovere la partecipazione democratica informando meglio i cittadini del loro diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ed europee, attraverso molteplici canali e in un linguaggio accessibile, ed eliminando tutti gli ostacoli alla loro partecipazione, quali le discriminazioni economiche, sociali o linguistiche, le pratiche sleali o la corruzione; esorta gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli all'accessibilità per i cittadini con disabilità e ad agevolare il voto a tutte le elezioni dei cittadini che risiedono, lavorano o studiano lontano dal proprio collegio elettorale, prevedendo ad esempio soluzioni di identificazione e di voto elettronici;

23.  ritiene che la riforma della legge elettorale potrebbe fornire all'Unione l'opportunità di divenire più democratica; sottolinea che migliaia di europei condividono questo punto di vista; ricorda la necessità di promuovere la partecipazione alle elezioni europee tramite un aumento della visibilità dei partiti politici a livello europeo e sottolinea che il rafforzamento del carattere europeo delle elezioni del Parlamento europeo è una responsabilità condivisa dell'UE e dei suoi Stati membri; esorta il Consiglio a includere liste che integrino la prospettiva di genere ed equilibrate per genere nella revisione del suddetto atto; invita la Commissione a trattare i reclami relativi all'esercizio del diritto di voto alle elezioni europee e comunali, a elaborare un piano d'azione concreto per l'introduzione del voto elettronico in occasione delle elezioni del Parlamento europeo a partire dalla prima data possibile e a rendere tale sistema maggiormente accessibile per tutti i cittadini dell'UE; esorta gli Stati membri a fare tutto il possibile per incoraggiare le persone che non possiedono la cittadinanza di alcuno Stato e che risiedono stabilmente in uno Stato membro dell'UE ad adottare la cittadinanza dello Stato membro ospitante, affinché possano godere appieno dei diritti di cittadinanza dell'UE; ritiene che i cittadini dell'UE che si trasferiscono e risiedono in un altro Stato membro dovrebbero avere la possibilità di esercitare il diritto di voto alle elezioni nazionali del loro paese d'origine; invita gli Stati membri che privano del diritto di voto i cittadini che scelgono di vivere in un altro Stato membro per un lungo periodo di tempo a introdurre condizioni più favorevoli che consentano loro di mantenere il diritto di voto alle elezioni nazionali; esorta la Commissione ad adottare le misure necessarie a consentire alle persone con disabilità di esercitare il loro diritto di voto senza alcuna forma di discriminazione; sostiene la possibilità di introdurre una carta d’identità europea in aggiunta ai documenti di identificazione nazionali;

24.  prende atto della più recente comunicazione della Commissione (COM(2017)0482) riguardante l'iniziativa dei cittadini europei, contenente una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 del 16 febbraio 2011 al fine di migliorarne il funzionamento; auspica che la revisione del regolamento si traduca in uno strumento dell'iniziativa dei cittadini europei più trasparente, efficace e semplice, assicurando al contempo una partecipazione democratica e più ampia dei cittadini al dibattito europeo e alla definizione dell'agenda; evidenzia il ruolo legislativo di rilievo del Parlamento e l'importanza di una buona cooperazione con la Commissione durante la revisione del regolamento; invita la Commissione a includere le disposizioni volte a rivedere le condizioni dell'ammissibilità giuridica, i requisiti per la registrazione e le procedure di esame di un'iniziativa dei cittadini europei;

25.  ritiene che nell'interesse della cittadinanza dell'Unione sia necessario l'intervento della Commissione al fine di rafforzare la dimensione culturale europea; insiste affinché il programma "L'Europa per i cittadini" finanzi progetti maggiormente innovativi che possono avere un impatto sistemico; suggerisce la creazione del programma "Conosci l'Europa", parallelamente e come complemento al programma "L'Europa dei cittadini";

26.  propone alla Commissione, al fine di rafforzare la cittadinanza dell'Unione e il suo esercizio, di promuovere la designazione da parte degli enti locali di consiglieri competenti per gli affari europei, essendo questo il livello più vicino ai cittadini;

27.  raccomanda alla Commissione di istituire un registro del protocollo in tutte le sue sedi, ivi comprese le rappresentanze negli Stati membri, affinché i cittadini possano rivolgersi alle istituzioni dell'Unione per iscritto o di persona sulla base di adeguate garanzie;

28.  raccomanda alla Commissione di introdurre, in collaborazione con i servizi postali incaricati del servizio universale, un sistema di messaggistica con certificazione di contenuto, data e mittente, affinché i cittadini possano rivolgersi alle istituzioni europee per iscritto e a distanza sulla base di adeguate garanzie;

29.  esprime la convinzione che il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione, sancito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la libertà dei mezzi di comunicazione e l'accesso a una pluralità di voci nell'ambito della società e dei mezzi di comunicazione siano elementi indispensabili di una democrazia sana e rappresentino pertanto un fondamento costituzionale dell'appartenenza all'UE sancita agli articoli 2 e 6 TUE; sottolinea la necessità di una politica dell'Unione europea chiaramente definita per far fronte alla propaganda anti-europea e alle false informazioni, nonché per promuovere l'indipendenza dei mezzi di comunicazione pubblici dai governi; propone che un tempo minimo nelle trasmissioni dei mezzi di comunicazione pubblici in tutti gli Stati membri sia dedicato a contenuti connessi agli affari europei; suggerisce alle istituzioni dell'UE di procedere con la creazione di canali televisivi europei che trasmettono in tutti gli Stati membri e in tutte le lingue ufficiali dell'UE e di provvedere all'educazione dei cittadini in materia di alfabetizzazione mediatica già in giovane età; sostiene la diffusione di produzioni a stampa e multimediali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea; evidenzia, a tale proposito, la necessità di ulteriori azioni di sensibilizzazione tra i giornalisti europei;

30.  ritiene che la diversità linguistica e la trasparenza siano strumenti fondamentali per avvicinare i cittadini all'UE e coinvolgerli nelle sue attività; rileva che l'accesso ai documenti rappresenta il 30 % delle indagini concluse dal Mediatore europeo nel 2016 e raccomanda pertanto di promuovere il diritto di accesso ai documenti e la traduzione del maggior numero possibile di documenti in tutte le lingue ufficiali dell'UE; è favorevole a intensificare il dialogo con i cittadini e incoraggia i dibattiti pubblici, affinché i cittadini dell'UE comprendano meglio l'impatto dell'UE sulla loro vita quotidiana e per consentire loro di partecipare agli scambi di opinioni, attraverso spazi nei programmi televisivi destinati a un pubblico selezionato; chiede una direttiva orizzontale sugli informatori che definisca canali e procedure adeguati per la segnalazione dei casi;

31.  sostiene la promozione di una cultura del servizio pubblico tra le istituzioni nazionali e dell'Unione e ritiene che l'UE dovrebbe dare l'esempio garantendo il massimo rigore in termini di trasparenza e a livello amministrativo, in conformità dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; propone che gli uffici locali dell'UE negli Stati membri siano trasformati in sportelli unici che offrano servizi completi ai cittadini dell'UE, in modo da ridurre la burocrazia e gli ostacoli che essa comporta nell'esercizio dei diritti di cittadinanza dell'Unione europea; sottolinea l'importanza del progetto "once only" (una sola volta), che elimina gli oneri inutili per le imprese europee che sono tenute a presentare ripetutamente gli stessi dati e gli stessi documenti nell'ambito delle loro attività transfrontaliere;

32.  sottolinea che l'istruzione accessibile svolge un ruolo essenziale ai fini dell'informazione dei futuri cittadini dell'UE in merito ai loro diritti; sottolinea l'importanza di incentivare lo sviluppo di competenze trasferibili che promuovano la comprensione interculturale e la partecipazione attiva in diverse società attraverso il programma Erasmus+; incoraggia gli Stati membri ad accordare maggiore spazio all'educazione civica incentrata in particolare sulla cittadinanza dell'UE e sulle questioni relative all'UE nei loro programmi scolastici, e ad adattare di conseguenza la formazione degli insegnanti; ricorda la necessità di incoraggiare gli insegnanti e i professionisti dell'istruzione a integrare le informazioni relative ai diritti e alla cittadinanza dell'UE nel loro insegnamento; sottolinea, in tale contesto, la necessità di promuovere e sviluppare ulteriormente le piattaforme online, affinché i professionisti dell'istruzione possano avere accesso a materiali didattici innovativi multilingue che li aiutino a ispirare e motivare gli studenti ad acquisire conoscenze sull'Unione europea; esorta la Commissione ad avviare una strategia di educazione alla cittadinanza europea comprensiva di una proposta di orientamenti, per elaborare un programma scolastico che potrebbe prevedere visite scolastiche alle istituzioni dell'UE;

33.  ricorda che, secondo l'attuale diritto dell'Unione, il recesso di uno Stato membro dall'Unione equivale alla perdita della cittadinanza europea per i suoi cittadini; si rammarica che il recesso del Regno Unito dall'UE costituirà il primo caso nella storia in cui dei cittadini sono privati dei diritti attribuiti loro dai trattati dell'Unione; sottolinea che è prevedibile che tale perdita di diritti avrà un grave impatto sulla loro vita quotidiana; sottolinea che qualsiasi accordo dovrebbe essere fondato sui principi di equità, simmetria, parità di trattamento, reciprocità e non discriminazione, nonché sul pieno rispetto dell’integrità del diritto dell'Unione, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il relativo quadro di applicazione; esorta entrambe le parti negoziali ad accordare priorità a tutti i cittadini interessati e a tutelare i loro diritti; invita le parti negoziali a mantenere nella massima misura possibile tutti i diritti sociali, economici e familiari derivati, in particolare i diritti all'assistenza sanitaria, a seguito del recesso del Regno Unito;

34.  propone l'istituzione di una festività pubblica europea il 9 maggio al fine di rafforzare il senso europeo di appartenenza alla famiglia europea;

35.  sollecita gli Stati membri a garantire che la loro legislazione nazionale sia sufficientemente chiara e dettagliata onde assicurare il rispetto del diritto alla libera circolazione dei cittadini e delle loro famiglie, di procedere in tale contesto con un'adeguata formazione delle autorità nazionali competenti e di diffondere con precisione informazioni dettagliate alle parti interessate, nonché a promuovere una buona cooperazione e un rapido scambio di informazioni con altre amministrazioni nazionali, in particolare nei casi riguardanti l'assicurazione e le pensioni transfrontaliere; chiede di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri ospitanti e i consolati competenti, garantendo in tal modo un'adeguata rete di assistenza e un equo trattamento nei casi transfrontalieri, in particolare in quelli riguardanti la custodia di minori; esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa sul riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione;

36.  invita il Consiglio dell'Unione europea e il Consiglio europeo a consentire a tutti i paesi che soddisfano i necessari criteri tecnici di aderire allo spazio Schengen, permettendo così a tutti i cittadini dell'UE di godere della piena libertà di circolazione senza l'ostacolo dei controlli alle frontiere;

37.  rammenta che la legislazione dell'UE in materia di sicurezza dovrebbe essere aggiornata e risultare efficace ed efficiente nel prevenire, individuare e reagire alle mutevoli minacce per la sicurezza; chiede l'urgente attuazione dell'Agenda europea sulla sicurezza, una migliore applicazione degli strumenti giuridici dell'UE esistenti in tale ambito e un coordinamento e uno scambio di informazioni più efficienti tra gli Stati membri e tra questi ultimi e le agenzie dell'Unione; plaude alle iniziative della Commissione volte a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza tra gli Stati membri; evidenzia che è importante rispettare appieno i diritti fondamentali nella lotta al terrorismo; sottolinea che l'armonizzazione dell'azione interna ed esterna dell'Unione nel campo della sicurezza è essenziale per garantire una protezione efficace dei cittadini dell'UE;

38.  invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per creare un'autentica ed efficace Unione della sicurezza che affronti tutti gli aspetti della minaccia terroristica;

39.  ritiene che la deradicalizzazione e la prevenzione della radicalizzazione siano priorità assolute per l'UE ed esorta vivamente a rafforzare i programmi intersettoriali specifici mirati all'istruzione, alle attività di volontariato e culturali, al lavoro giovanile nonché i programmi di deradicalizzazione a livello delle istituzioni, delle comunità locali, della società civile, delle comunità religiose e delle amministrazioni regionali; è del parere che una politica esaustiva in tale ambito debba essere accompagnata da processi di deradicalizzazione proattivi e a lungo termine nella sfera giudiziaria; sottolinea la necessità di elaborare strategie di inclusione sociale e politiche intese a contrastare le discriminazioni; invita gli Stati membri ad adottare un approccio olistico alla radicalizzazione e ad avvalersi delle competenze della Rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione, creata su iniziativa della Commissione; sottolinea che la prevenzione della radicalizzazione può altresì essere sostenuta attraverso azioni finanziate da programmi dell'UE quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 ed Europa per i cittadini;

40.  chiede un'attuazione integrale ed efficace della direttiva (UE) 2015/637 allo scopo di garantire la tutela consolare dei cittadini dell'UE che si trovano in paesi terzi in cui il loro Stato membro non è rappresentato;

41.  invita la Commissione a presentare una proposta per un nuovo formato più sicuro per i documenti di viaggio europei provvisori per i cittadini UE non rappresentati al di fuori dell'Unione i cui passaporti siano stati rubati, andati persi o distrutti o non siano temporaneamente disponibili, onde garantire che possano fare ritorno a casa in condizioni di sicurezza;

42.  evidenzia che è imperativo garantire un livello appropriato di diritti alle vittime di reato e terrorismo, senza discriminazioni e in tutta l'UE, e che tali persone dovrebbero essere trattate con rispetto e dignità nonché ricevere un sostegno adeguato in funzione delle loro esigenze individuali e delle esigenze dei loro familiari; sottolinea che un numero crescente di cittadini europei è stato vittima di attacchi terroristici in un paese diverso da quello di origine e, pertanto, chiede urgentemente l'introduzione di protocolli negli Stati membri a sostegno dei cittadini europei di un altro paese in caso di attacco terroristico, in linea con la direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo; pone l'accento sulla necessità di una direttiva specifica in materia di protezione delle vittime del terrorismo;

43.  deplora l'esistenza di ostacoli transfrontalieri nelle questioni di carattere civile o sociale, come il diritto di famiglia o le pensioni, che impediscono a molti cittadini di godere appieno della cittadinanza dell'Unione;

44.  deplora che le possibilità di ricorso per genitori e figli in caso di separazione o di divorzio non siano le stesse in ogni Stato membro, con la conseguenza che centinaia di genitori in Europa si sono rivolti alla commissione per le petizioni esortandola a essere più attiva, nonostante le competenze estremamente limitate di cui dispone in quest'ambito;

45.  chiede una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri al fine di garantire la protezione delle vittime della violenza di genere e che si tenga conto dell'interesse superiore del minore in caso di controversie familiari transfrontaliere;

46.  accoglie con favore l'introduzione del Corpo europeo di solidarietà per i giovani cittadini europei e chiede che tale iniziativa sia adeguatamente finanziata affinché i posti di lavoro di qualità non siano sostituiti dal volontariato non retribuito;

47.  invita gli Stati membri a mettere in atto misure di coordinamento e cooperazione per affrontare efficacemente le questioni della doppia imposizione e della discriminazione fiscale nei contesti transfrontalieri, nonché per tener meglio conto della realtà della mobilità dei lavoratori frontalieri; ritiene che le questioni relative alla doppia imposizione non siano attualmente trattate in modo adeguato nella misura in cui sono trattate nel quadro delle convenzioni fiscali bilaterali esistenti o dell'azione unilaterale di uno Stato membro, e che richiedano un'azione concertata e tempestiva a livello dell'UE;

48.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Documento del Consiglio 6622/16.
(2) Documento del Consiglio 14268/15.
(3) GU C 378 del 9.11.2017, pag. 146.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0106.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0385.
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0013.
(7) Testi approvati, P8_TA(2017)0063.
(8) PE 601.177v04-00.
(9) Testi approvati, P8_TA(2016)0512.
(10) PE 597.698v03-00. Si veda anche la relazione A8-0265/2017.
(11) PE 603.107v02-00. Si veda anche la relazione A8-0265/2017.
(12) GU L 106 del 24.4.2015, pag. 1.
(13) Testi approvati, P8_TA(2017)0347.
(14) Testi approvati, P8_TA(2017)0083.
(15) Testi approvati, P8_TA(2016)0142.


Verso una strategia per il commercio digitale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 su "Verso una strategia per il commercio digitale" (2017/2065(INI))
P8_TA(2017)0488A8-0384/2017

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 207, paragrafo 3, e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS),

–  visto l'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle tecnologie dell'informazione (ITA),

–  visto il programma di lavoro dell'OMC in materia di commercio elettronico,

–  vista la dichiarazione comune della riunione dei ministri delle TIC del G7, tenutasi il 29 e 30 aprile 2016 a Takamatsu (Kagawa),

–  vista la dichiarazione ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'economia digitale, rilasciata a Cancun nel 2016,

–  vista la Coalizione dinamica sul commercio nell'ambito dell'Internet Governance Forum,

–  visti i negoziati commerciali in corso fra l'UE e i paesi terzi,

–  visto l'accordo di massima annunciato dalla Commissione il 6 luglio 2017 sull'Accordo di partenariato economico UE-Giappone,

–  vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)(1),

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(2),

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo "Commercio per tutti: Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497),

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo "Digitalizzazione dell'industria europea" (COM(2016)0180),

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo "Iniziativa europea per il cloud computing – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa" (COM(2016)0178),

–  vista la relazione della Commissione del 23 giugno 2017 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (COM(2017)0338),

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 dal titolo "Costruire un'economia europea dei dati" (COM(2017)0009),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione e concernente il rispetto della vita privata e la tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM(2017)0010),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 settembre 2017, relativo a un quadro per il libero flusso dei dati non personali nell'Unione europea (COM(2017)0495),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 maggio 2017, dal titolo "Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU Development Policy" (Digitale per lo sviluppo: integrazione delle tecnologie e dei servizi digitali nella politica di sviluppo dell'UE) (SWD(2017)0157),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti(3),

–  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA)(4),

–  vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione europea sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)(5),

–  visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" ("Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile"), e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

–  vista l'imminente 11ª conferenza ministeriale dell'OMC, che si terrà a Buenos Aires, in Argentina, dal 10 al 13 dicembre 2017, durante la quale è probabile che si discuterà del commercio elettronico,

–  viste le iniziative dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite a sostegno dei paesi in via di sviluppo (UIT-D),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nonché l'articolo 16, paragrafo 1, TFUE,

–  visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici,

–  viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla protezione della libertà di parola, la libertà di espressione e il settore privato nell'era digitale (A/HRC/32/38) e sul ruolo dei fornitori di servizi di accesso digitale (A/HRC/35/22),

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani sulla libertà di espressione online e offline, adottati dal Consiglio "Affari esteri" il 12 maggio 2014,

–  visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (Serie dei trattati europei n. 108) e il relativo protocollo aggiuntivo,

–  vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sui flussi di dati transatlantici(6),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della strategia commerciale Commercio per tutti – Una politica commerciale innovativa per gestire la globalizzazione (COM(2017)0491),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori nonché della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0384/2017),

A.  considerando che gli sviluppi tecnologici, il libero accesso a Internet e la digitalizzazione dell'economia costituiscono un motore di crescita, poiché consentono alle imprese, in particolare alle start-up, alle microimprese e alle PMI, di creare nuove opportunità commerciali nello sviluppare, ordinare, produrre, commercializzare o fornire prodotti e servizi e di raggiungere i clienti in tutto il mondo a un ritmo più rapido e a costi più bassi rispetto al passato; che le tecnologie emergenti come la tecnologia di registro distribuito hanno il potenziale di rafforzare il commercio digitale migliorando la trasparenza dei contratti internazionali e accelerando il trasferimento di valore; che il commercio di beni materiali è stato sostituito da quantità crescenti di trasferimenti transfrontalieri di contenuti digitali, rendendo talvolta meno netta la distinzione tra beni e servizi;

B.  considerando che la raccolta dei dati, la loro aggregazione e la capacità di trasferirli al di là dei confini hanno le potenzialità per essere un motore fondamentale dell'innovazione, della produttività e della competitività economica;

C.  considerando che la globalizzazione e la digitalizzazione delle nostre economie e del commercio internazionale hanno consentito la crescita delle imprese e hanno fornito opportunità economiche ai cittadini; che la digitalizzazione delle industrie tradizionali incide sulle catene di approvvigionamento, sui modelli di produzione e di servizi, il che potrebbe comportare la creazione di occupazione in nuovi settori, ma potrebbe anche determinare perdite di posti di lavoro attuali e condizioni di lavoro precarie, in quanto un numero crescente di compiti tradizionalmente svolti da esseri umani viene automatizzato o delocalizzato, o entrambe le cose; che devono essere messe a punto le necessarie misure sociali di accompagnamento, affinché determinino benefici per l'intera società, come solide politiche in materia di istruzione e formazione, politiche attive per il mercato del lavoro e misure tese a colmare il divario digitale;

D.  considerando che l'economia digitale richiede un quadro normativo, comprendente norme moderne in materia di commercio in grado di conciliare i veloci sviluppi del mercato con i diritti dei consumatori, che prevedano uno spazio politico e un margine per le nuove iniziative normative necessarie ai governi per difendere e rafforzare la tutela dei diritti umani;

E.  considerando che l'accesso a un'Internet libera, aperta e sicura costituisce un prerequisito per un commercio fondato sulle regole e lo sviluppo dell'economia digitale; che il principio della neutralità della rete dovrebbe rappresentare una componente essenziale della strategia dell'UE per il commercio digitale onde consentire una concorrenza equa e un'innovazione dell'economia digitale, garantendo nel contempo la libertà di parola online;

F.  considerando che gli investimenti nelle infrastrutture e l'accesso alle competenze rimangono sfide chiave per la connettività e, pertanto, per il commercio digitale;

G.  considerando che gli OSS delle Nazioni Unite sottolineano che fornire entro il 2020 un accesso universale e abbordabile a Internet alle persone nei paesi meno sviluppati sarà fondamentale per promuovere lo sviluppo, in quanto lo sviluppo di un'economia digitale potrebbe rappresentare un motore per l'occupazione e la crescita, dato che il commercio digitale costituisce un'opportunità di incrementare il numero dei piccoli esportatori, i volumi di esportazione e la diversificazione delle esportazioni;

H.  considerando che le donne come imprenditrici e come lavoratrici possono trarre benefici da un migliore accesso ai mercati globali e come consumatrici da prezzi più bassi, ma che tuttora molte difficoltà e disuguaglianze impediscono alle donne di partecipare all'economia globale, in quanto molte di loro, nei paesi a basso e medio reddito, non hanno ancora accesso a Internet;

I.  considerando che il commercio elettronico è in forte espansione anche nei paesi in via di sviluppo;

J.  considerando che in tutto il mondo i governi ricorrono al protezionismo digitale allestendo barriere che intralciano l'accesso al mercato e gli investimenti diretti o creano vantaggi indebiti per le imprese nazionali; che una serie di ampie misure adottate in paesi terzi nel nome della sicurezza (informatica) nazionale ha un impatto sempre più negativo sul commercio dei prodotti delle TIC;

K.  considerando che le imprese straniere attualmente beneficiano di un accesso al mercato europeo molto maggiore rispetto a quello degli europei nei paesi terzi; che molti dei nostri partner commerciali stanno progressivamente chiudendo i propri mercati nazionali e stanno ricorrendo al protezionismo digitale; che l'UE dovrebbe ancorare la propria strategia per il commercio digitale ai principi di reciprocità, concorrenza leale, regolamentazione intelligente e trasparenza, nell'ottica di ristabilire la fiducia dei consumatori e ripristinare condizioni di parità per le imprese;

L.  considerando che è opportuno mettere fine ai blocchi geografici e impedire che in futuro nel mercato interno abbiano luogo forme di discriminazione ingiustificata di un cliente basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento;

M.  considerando che gli elementi costitutivi che mantengono l'apertura di Internet nel mercato unico digitale dell'UE, compresi principi quali la concorrenza leale, la neutralità della rete e le tutele relative alla responsabilità degli intermediari, dovrebbero essere promossi nell'ambito di tutti i negoziati commerciali; che la dimensione globale del commercio digitale rende l'OMC la sede naturale dei negoziati su un quadro multilaterale basato su norme; che l'11ª conferenza ministeriale dell'OMC che si terrà a dicembre 2017 rappresenterà la piattaforma per l'avvio di tale processo;

N.  considerando che l'Unione è vincolata alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 8 sul diritto alla protezione dei dati personali, all'articolo 16 TFUE sul medesimo diritto fondamentale, e all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE); che il diritto al rispetto della vita privata è un diritto umano universale; che norme rigorose sulla protezione dei dati contribuiscono a consolidare la fiducia dei cittadini europei nell'economia digitale e promuovono pertanto lo sviluppo del commercio digitale; che la promozione di norme rigorose sulla protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili, e la facilitazione del commercio internazionale devono andare di pari passo nell'era digitale, al fine di sostenere la libertà di espressione e d'informazione, il commercio elettronico e la crittografia, e respingere il protezionismo digitale, la sorveglianza di massa, lo spionaggio informatico e la censura online;

O.  considerando che il commercio digitale deve proteggere le specie selvatiche a rischio e che i mercati online devono proibire la vendita di specie selvatiche e di prodotti a esse correlati sulle loro piattaforme;

P.  considerando che le imprese private stanno fissando norme e standard sempre più importanti nell'economia digitale, che avranno un impatto diretto su cittadini e consumatori, nonché sul commercio interno e internazionale e nel contempo accelerano lo sviluppo di soluzioni tecnologiche volte a salvaguardare gli affari e i clienti;

Q.  considerando che le raccomandazioni dell'OCSE sulla lotta all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili e i piani dell'UE su una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società hanno sottolineato la necessità di affrontare una serie di sfide in ambito fiscale, tra cui quelle dovute all'economia digitale; che le imposte dovrebbero essere pagate laddove sono generati gli utili; che un sistema più trasparente, efficiente ed equo per il calcolo della base imponibile delle imprese transfrontaliere dovrebbe prevenire il trasferimento degli utili e l'elusione fiscale; che è necessario un approccio dell'UE coerente per quanto riguarda la tassazione nell'economia digitale onde conseguire una tassazione equa ed efficace di tutte le imprese e determinare dunque condizioni di parità; che gli accordi commerciali dovrebbero includere una clausola di buona governance in materia tributaria, che riaffermi l'impegno delle parti ad attuare le norme internazionali concordate sulla lotta all'evasione e all'elusione fiscali;

R.  considerando che, secondo l'OCSE, fino al 5 % dei beni importanti nell'UE sono contraffatti, il che comporta perdite sostanziali in termini di occupazione e gettito fiscale;

S.  considerando che settori sensibili, come i servizi audiovisivi, e diritti fondamentali, come la protezione dei dati personali, non dovrebbero essere oggetto di negoziati commerciali;

T.  considerando che il commercio digitale deve puntare anche a favorire la crescita delle PMI e delle start-up, e non solo delle multinazionali;

U.  considerando che il Messico soddisfa le condizioni di adesione alla Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati;

V.  considerando che la protezione dei dati personali non è negoziabile negli accordi commerciali e che è sempre stata esclusa dai mandati per negoziati commerciali dell'Unione;

W.  considerando che gli accordi commerciali possono fungere da leva per migliorare i diritti digitali; che l'inclusione negli accordi commerciali di disposizioni concernenti la neutralità di rete, il divieto di imporre requisiti obbligatori e ingiustificati in materia di localizzazione dei dati, la sicurezza dei dati, la sicurezza del trattamento e della conservazione dei dati, la crittografia e la responsabilità degli intermediari può rafforzare, in particolare, la tutela della libertà di parola;

1.  sottolinea che l'UE, in quanto comunità di valori e maggiore esportatore mondiale di servizi, dovrebbe guidare l'adozione di norme e accordi internazionali sui flussi commerciali digitali, sulla base di tre elementi: 1) garantire l'accesso ai mercati dei prodotti e dei servizi digitali nei paesi terzi, 2) garantire che le regole commerciali creino vantaggi concreti per i consumatori e 3) garantire e promuovere il rispetto dei diritti fondamentali;

2.  sottolinea che, nonostante la strategia per il mercato unico digitale affronti molte delle questioni che interessano il commercio digitale, le imprese europee incontrano ancora considerevoli ostacoli a livello globale, quali norme non trasparenti, interventi dei governi e localizzazione o memorizzazione dei dati non giustificate; osserva che alcune delle misure chiave della strategia per il mercato unico digitale, come l'iniziativa europea per il cloud computing e la riforma del diritto d'autore, presentano una dimensione internazionale che potrebbe essere affrontata nell'ambito di una strategia europea per il commercio digitale

3.  sottolinea la necessità di colmare il divario digitale per ridurre al minimo i potenziali impatti negativi in termini sociali e di sviluppo; sottolinea a tale riguardo l'importanza di promuovere la partecipazione delle donne alle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), eliminare gli ostacoli all'apprendimento permanente e colmare i divari di genere nell'accesso alle nuove tecnologie e nel loro uso; invita la Commissione a esaminare ulteriormente come sono collegate l'attuale politica commerciale e la parità di genere e come il commercio può promuovere l'emancipazione economica delle donne;

4.  osserva che l'effetto della rete dell'economia digitale consente a un'impresa o a un ristretto numero di imprese di detenere un'importante quota di mercato, il che potrebbe portare a un'eccessiva concentrazione del mercato; sottolinea l'importanza di promuovere, negli accordi commerciali, una concorrenza leale ed efficace, in particolare tra i fornitori di servizi digitali come le piattaforme online e gli utenti come le microimprese, le PMI e le start-up, nonché di favorire la scelta dei consumatori, ridurre i costi di transazione, garantire un trattamento non discriminatorio di tutti gli attori di mercato ed evitare la creazione di posizioni dominanti che perturbino i mercati; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di includere la neutralità della rete quale componente fondamentale della sua strategia per il commercio digitale; ritiene che una strategia per il commercio digitale debba essere integrata da un quadro rafforzato ed efficace per la politica sulla concorrenza, anche attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità competenti in materia di concorrenza e solidi capitoli sulla concorrenza negli accordi commerciali; invita la Commissione a garantire che le imprese e le società rispettino le norme in materia di concorrenza e che non vi sia alcuna discriminazione nei confronti dei concorrenti, a discapito degli interessi dei consumatori;

5.  sottolinea che l'accesso ai collegamenti Internet a banda larga e ai metodi di pagamento digitali, un'efficace protezione dei consumatori, in particolare per quanto concerne i meccanismi di ricorso per le vendite online transfrontaliere, e la prevedibilità delle procedure doganali sono elementi essenziali per consentire il commercio digitale, lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva;

6.  ritiene che gli accordi commerciali dovrebbero prevedere una maggiore cooperazione tra gli enti per la tutela dei consumatori ed è favorevole a iniziative volte a promuovere misure che rafforzino la fiducia del consumatore nell'ambito dei negoziati commerciali, come disposizioni sulle firme e i contratti elettronici e sulle comunicazioni indesiderate; sottolinea che i diritti dei consumatori devono essere tutelati e non devono in nessun caso essere indeboliti;

7.  sottolinea che le PMI nei paesi in via di sviluppo costituiscono la maggioranza delle imprese e impiegano la maggior parte dei lavoratori dei settori manifatturiero e dei servizi; ricorda che agevolare il commercio elettronico transfrontaliero può avere un impatto diretto sul miglioramento dei mezzi di sussistenza, sulla promozione di tenori di vita più elevati e sul rafforzamento dello sviluppo economico;

8.  ricorda che nessun elemento degli accordi commerciali deve impedire all'UE e ai suoi Stati membri di preservare, migliorare e applicare le proprie norme in materia di protezione dei dati; ricorda che i dati personali possono essere trasferiti a paesi terzi senza ricorrere alle disposizioni generali negli accordi commerciali allorché sono soddisfatti i requisiti – sia attuali che futuri – di cui al capo IV della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(7) e al capo V del regolamento (UE) 2016/679; riconosce che le decisioni di adeguatezza, anche quelle parziali e quelle riguardanti settori specifici, costituiscono un meccanismo fondamentale per proteggere il trasferimento di dati personali dall'UE verso un paese terzo; osserva che l'UE ha adottato decisioni di adeguatezza soltanto con 4 dei suoi 20 maggiori partner commerciali; ricorda l'importanza di garantire, in particolare attraverso dialoghi in materia di adeguatezza, il trasferimento di dati da paesi terzi verso l'UE;

9.  invita la Commissione ad attribuire la priorità all'adozione delle decisioni di adeguatezza e ad accelerarne i tempi, a condizione che i paesi terzi garantiscano, in considerazione della loro legislazione nazionale o dei loro impegni internazionali, un livello di protezione "sostanzialmente equivalente" a quello assicurato all'interno dell'Unione; la invita ad adottare e a rendere pubbliche procedure vincolanti aggiornate e dettagliate con una specifica tempistica per giungere a tali decisioni, nel pieno rispetto delle facoltà delle autorità nazionali di controllo e del parere del Parlamento europeo;

10.  ricorda che la capacità di accedere ai dati, di raccoglierli, trattarli e trasferirli al di là dei confini è diventata sempre più importante per qualsiasi tipo di impresa che fornisce beni e servizi a livello internazionale; osserva che ciò riguarda sia i dati personali che quelli non personali e include la comunicazione da macchina a macchina;

11.  esorta la Commissione a elaborare il prima possibile norme per i trasferimenti di dati transfrontalieri che siano pienamente conformi alle disposizioni dell'UE esistenti e future in materia di protezione dei dati e di privacy; chiede inoltre alla Commissione di includere negli accordi commerciali dell'UE una disposizione orizzontale che tuteli pienamente il diritto di una delle parti a proteggere i dati personali e la privacy, posto che tale diritto non sia utilizzato in modo ingiustificato per aggirare le norme relative ai trasferimenti di dati transfrontalieri per ragioni diverse dalla protezione dei dati personali; ritiene che tali norme e disposizioni debbano far parte di tutti i negoziati commerciali nuovi e avviati di recente con i paesi terzi; sottolinea che qualsiasi disposizione in merito dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione di qualsiasi capitolo futuro concernente la protezione degli investimenti;

12.  invita la Commissione a vietare rigorosamente requisiti ingiustificati di localizzazione dei dati negli accordi di libero scambio; ritiene che l'eliminazione di tali requisiti debba essere una priorità assoluta e sottolinea che la pertinente normativa in materia di protezione dei dati dovrebbe essere rispettata; deplora i tentativi di utilizzare tali requisiti come una forma di barriera non tariffaria al commercio e di protezionismo digitale; ritiene che tale protezionismo pregiudichi gravemente le opportunità per le imprese europee nei mercati dei paesi terzi e comprometta i benefici in termini di efficienza del commercio digitale;

13.  invita la Commissione a presentare, il prima possibile, la propria posizione sui trasferimenti transfrontalieri di dati, sui requisiti ingiustificati di localizzazione dei dati e sulle garanzie in materia di protezione dei dati nei negoziati commerciali, in linea con la posizione del Parlamento, per includerla in tutti i negoziati nuovi e avviati di recente e per evitare che l'UE sia tagliata fuori dai negoziati commerciali internazionali;

14.  invita la Commissione a contrastare misure da parte di paesi terzi come le politiche "buy local", i requisiti di contenuto locale o i trasferimenti forzati di tecnologia, sempreché non siano giustificate da programmi guidati dalle Nazioni Unite tesi a colmare il divario digitale o inerenti alle eccezioni legate ai TRIPS, al fine di garantire che le imprese europee possano operare in un ambiente equo e prevedibile;

15.  sottolinea che l'UE deve continuare a perseguire i propri sforzi a livello bilaterale, plurilaterale e multilaterale per garantire che i paesi terzi offrano un livello di apertura nei confronti degli investimenti esteri equivalente a quello offerto dall'UE e mantengano condizioni di parità per gli operatori dell'UE; si compiace della proposta di regolamento dell'UE che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione e ne sostiene gli obiettivi volti a proteggere meglio le infrastrutture e le tecnologie essenziali;

16.  sottolinea che una strategia per il commercio digitale deve essere pienamente in linea con il principio di neutralità della rete e salvaguardare la parità di trattamento del traffico Internet, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente da chi lo invia o lo riceve, dalla tipologia, dal contenuto, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione; ricorda inoltre che le misure di gestione del traffico dovrebbero essere consentite solo in casi eccezionali in cui sono strettamente necessarie ed esclusivamente per la durata necessaria, al fine di ottemperare agli obblighi giuridici, preservare l'integrità e la sicurezza della rete o prevenire l'imminente congestione della rete stessa;

17.  sottolinea che la realizzazione di un'infrastruttura appropriata dal punto di vista della copertura, della qualità e della sicurezza, cui è possibile accedere in particolare dalle zone montane, rurali e periferiche, è fondamentale per la digitalizzazione dell'industria europea e per rafforzare l'e-governance;

18.  deplora profondamente le pratiche dei paesi terzi che rendono l'accesso al mercato subordinato alla divulgazione e al trasferimento alle autorità statali di codici sorgente del software che le società intendono vendere; ritiene che tali misure siano sproporzionate se adottate come requisito generalizzato per l'accesso al mercato; invita la Commissione a vietare ai governi firmatari di accordi di libero scambio di svolgere tali attività; sottolinea che quanto precede non dovrebbe impedire alle autorità statali di promuovere la trasparenza dei software, incoraggiare la pubblica divulgazione del codice sorgente attraverso software gratuiti e con codice sorgente aperto e condividere i dati mediante licenze per dati aperti;

19.  ricorda che in alcuni casi sono necessari obblighi di presenza locale per garantire l'efficace supervisione prudenziale o la vigilanza e l'applicazione normativa; ribadisce pertanto il suo appello alla Commissione ad adottare impegni limitati nella modalità 1 in modo da evitare l'arbitraggio normativo;

20.  reputa che si dovrebbe ulteriormente facilitare il commercio digitale nelle politiche in materia di appalti, sfruttando ad esempio la possibilità di fornire servizi a distanza e consentendo alle imprese europee, in particolare le PMI, di ottenere un accesso equo agli appalti pubblici e privati;

21.  osserva che gli obblighi di trasferimento di tecnologia a favore dello sviluppo non dovrebbero essere esclusi dalle disposizioni sul commercio digitale;

22.  invita la Commissione a vietare alle autorità dei paesi terzi di richiedere la divulgazione o il trasferimento di dettagli della tecnologia (crittografica) utilizzata nei prodotti quale condizione per la fabbricazione, la vendita o la distribuzione di tali prodotti;

23.  rileva che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (PI) e gli investimenti in R&S sono prerequisiti per l'economia dell'Unione basata sulla conoscenza e che la cooperazione internazionale è essenziale nella lotta contro il commercio di merci contraffatte lungo l'intera catena del valore; incoraggia pertanto la Commissione a sollecitare l'attuazione a livello mondiale delle norme internazionali, come ad esempio l'accordo TRIPS dell'OMC e i trattati Internet dell'OMPI; ricorda che per le nuove creazioni è necessaria una protezione giuridica in tutta l'UE, online e offline, dal momento che essa incoraggerà gli investimenti e porterà a ulteriori innovazioni; sottolinea, tuttavia, che gli accordi commerciali non sono il luogo appropriato per estendere il livello di protezione dei titolari dei diritti stabilendo maggiori poteri per l'applicazione dei diritti d'autore; sottolinea che nei paesi terzi l'accesso ai medicinali non dovrebbe essere rimesso in discussione sulla base della tutela della proprietà intellettuale; sottolinea che il commercio di merci contraffatte richiede un approccio nettamente diverso alle violazioni della proprietà intellettuale nell'economia digitale;

24.  esorta la Commissione a vigilare attentamente sul programma dell'ICANN relativo ai gTLD, che espande i nomi dei domini a migliaia di nomi generici, e a garantire, conformemente al suo impegno a favore di un'Internet libera e aperta, la tutela dei titolari di diritti, in particolare in relazione alle indicazioni geografiche;

25.  invita la Commissione a utilizzare gli accordi commerciali per evitare che le parti impongano limiti alla presenza di capitali stranieri, a stabilire norme globali di accesso all'ingrosso favorevoli alla concorrenza per le reti degli operatori storici, a fissare norme e tariffe trasparenti e non discriminatorie per la concessione di licenze e a garantire un reale accesso alle infrastrutture dell'ultimo miglio nei mercati di esportazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione dell'UE; ricorda che la concorrenza basata su norme nel settore delle telecomunicazioni determina servizi di qualità più elevata e prezzi più bassi;

26.  invita la Commissione a proseguire gli sforzi per lo sviluppo di una serie di norme multilaterali sul commercio elettronico nell'ambito dell'OMC e a continuare a concentrarsi su obiettivi concreti e realistici;

27.  chiede al Consiglio e alla Commissione di riavviare con urgenza i negoziati sul TiSA, in linea con le raccomandazioni approvate dal Parlamento; condivide l'opinione secondo cui l'UE dovrebbe sfruttare l'opportunità per assumere il ruolo di guida nell'istituzione di norme mondiali all'avanguardia in ambito digitale;

28.  ricorda che, dal 1998, i membri dell'OMC mantengono una moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche; sottolinea che tali dazi comporterebbero inutili costi aggiuntivi per le imprese e i consumatori; invita la Commissione a trasformare la moratoria in un accordo permanente sul divieto di dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche, sulla base di un'attenta analisi delle implicazioni nell'ambito della stampa 3D;

29.  prende atto degli sforzi compiuti dall'OMC per portare avanti il suo programma di lavoro sul commercio elettronico; chiede alla Commissione di incoraggiare l'ulteriore espansione dell'accordo OMC sulle tecnologie dell'informazione a più prodotti e ad altri membri dell'OMC e prende atto della conferenza ministeriale dell'OMC a Buenos Aires prevista per dicembre 2017; chiede alla Commissione di consultarsi quanto prima con le imprese europee e gli Stati membri sulla posizione della Commissione in materia di commercio elettronico e di altre questioni relative al commercio digitale su cui si prevede di concordare nell'ambito della conferenza, al fine di garantire una posizione europea unita;

30.  invita la Commissione a utilizzare gli accordi commerciali per promuovere l'interoperabilità delle norme in materia di TIC di cui beneficiano sia i consumatori che i produttori, in particolare nel contesto di un Internet delle cose sicura, del 5G e della sicurezza informatica, pur senza aggirare i legittimi consessi per la governance multipartecipativa, che si sono dimostrati utili all'apertura di Internet;

31.  sostiene la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016, dal titolo "Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale", (COM(2016)0176); sottolinea che, sebbene la normazione delle TIC debba continuare ad essere primariamente guidata dall'industria, volontaria e incentrata sul consenso, nonché basata sui principi di trasparenza, apertura, imparzialità, consenso, efficacia, pertinenza e coerenza, un insieme più chiaro di priorità per la normazione delle TIC, unitamente a un sostegno politico ad alto livello, fungerà da stimolo per la competitività; osserva che tale processo dovrebbe avvalersi degli strumenti del sistema europeo di normazione e coinvolgere un'ampia gamma di portatori di interessi, sia all'interno dell'UE che a livello internazionale, onde garantire il conseguimento di procedure migliorate per la fissazione delle norme, in linea con l'iniziativa congiunta sulla normazione; invita la Commissione a promuovere la creazione di norme settoriali su scala globale, sotto la guida dell'UE, per le tecnologie e le architetture di rete chiave del sistema 5G, in particolare sfruttando i risultati dei partenariati pubblico-privato sulla rete 5G (5G-PPP) a livello degli enti di normazione fondamentali dell'UE e internazionali;

32.  sottolinea l'importanza delle norme internazionali in materia di apparecchiature e servizi digitali, in particolare nel settore della sicurezza informatica; chiede alla Commissione di lavorare per assicurare l'introduzione di misure fondamentali di sicurezza informatica nei prodotti connessi all'Internet delle cose e nei servizi basati su cloud;

33.  ritiene che occorra prestare particolare attenzione al crescente numero di consumatori e individui che vendono e acquistano beni su Internet e sono coinvolti in onerose procedure doganali per i beni acquistati online; rammenta la necessità di mettere a punto un trattamento doganale semplificato ed esente da tasse e dazi per gli articoli venduti online e restituiti senza essere stati utilizzati; ricorda che l'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi è inteso ad accelerare le procedure doganali e a migliorarne la rendicontabilità e la trasparenza; sottolinea la necessità di digitalizzare le informazioni e la gestione doganali attraverso la registrazione e la gestione online delle informazioni, il che dovrebbe agevolare lo sdoganamento alle frontiere, la cooperazione nell'individuazione delle frodi, gli sforzi contro la corruzione e la trasparenza dei prezzi legati alla dogana; reputa che un uso più ampio di strumenti come la composizione delle controversie online sarebbe vantaggioso per i consumatori;

34.  invita la Commissione a incoraggiare i firmatari degli accordi commerciali a includere nei capitoli sulle telecomunicazioni dei loro accordi di libero scambio disposizioni che rendano trasparenti, eque, ragionevoli e orientate agli utenti sia le tariffe del roaming internazionale che le tariffe applicate alle chiamate e ai messaggi internazionali; invita la Commissione a sostenere politiche che promuovano prezzi al dettaglio dei servizi di roaming orientate ai costi, al fine di ridurre i prezzi stessi, favorire la trasparenza ed evitare pratiche commerciali scorrette o comunque negative per i consumatori stessi;

35.  riconosce che i principi della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) hanno contribuito allo sviluppo dell'economia digitale creando condizioni favorevoli per le innovazioni e garantendo la libertà di parola e la libertà di impresa; ricorda che la Commissione è vincolata dall'acquis dell'UE nei suoi negoziati commerciali;

36.  invita la Commissione a integrare ulteriormente le tecnologie e i servizi digitali nella politica di sviluppo dell'UE, come indicato, tra l'altro, nel programma Digital4Development; invita la Commissione a utilizzare gli accordi commerciali per migliorare e promuovere i diritti digitali; riconosce che soltanto il 53,6 % di tutte le famiglie nel mondo ha accesso a Internet; si rammarica del persistente e significativo divario digitale; invita la Commissione ad aumentare gli investimenti nelle infrastrutture digitali nel Sud del mondo per colmare tale divario digitale, anche stimolando partenariati pubblico/privato, ma sempre nel rispetto dei principi dell'efficacia dello sviluppo; rileva, in tale contesto, il contributo del quadro UIT-D delle Nazioni Unite alla creazione, allo sviluppo e al miglioramento delle attrezzature e delle reti deputate alle telecomunicazioni e alle TIC; esorta la Commissione a far sì che gli investimenti nelle infrastrutture a banda larga nei paesi in via di sviluppo contribuiscano pienamente a un'Internet libera, aperta e sicura e siano subordinati a tale condizione, nonché a sviluppare soluzioni adeguate per promuovere l'accesso a Internet mobile; sottolinea che tali investimenti sono particolarmente importanti per consentire alle microimprese e alle piccole e medie imprese locali, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, di interagire digitalmente con le imprese multinazionali e accedere alle catene globali del valore; ricorda che agevolare il commercio elettronico transfrontaliero può avere un impatto diretto sul miglioramento dei mezzi di sussistenza, sulla promozione di tenori di vita più elevati e sul rafforzamento dello sviluppo economico; ricorda il contributo che tali sforzi potrebbero fornire alla parità di genere, dato che molte di tali imprese sono possedute e gestite da donne; ribadisce come il commercio digitale possa essere una risorsa anche per le pubbliche amministrazioni, e quindi contribuire allo sviluppo dell'e-government;

37.  sottolinea che è indispensabile che qualsiasi strategia per il commercio digitale sia pienamente conforme al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e cerchi, in particolare, di promuovere e consentire il coinvolgimento delle start-up, delle microimprese e delle piccole e medie imprese nel commercio elettronico transfrontaliero, rammentando il contributo che ciò potrebbe fornire alla parità di genere;

38.  ritiene che le questioni digitali dovrebbero essere trattate maggiormente nella politica di aiuto per il commercio dell'UE, al fine di agevolare la crescita del commercio elettronico mediante un sostegno maggiore all'innovazione e alle infrastrutture, l'accesso ai finanziamenti, in particolare attraverso iniziative di microfinanziamento, nonché l'assistenza tesa ad accrescere la visibilità online delle imprese di commercio elettronico nei paesi in via di sviluppo, agevolando l'accesso alle piattaforme e promuovendo la disponibilità di soluzioni di pagamento elettronico e l'accesso a servizi di logistica e consegna efficienti sotto il profilo dei costi;

39.  sottolinea che qualsiasi strategia per il commercio digitale, comprese le relative misure di accompagnamento, deve essere pienamente conforme all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e contribuire alla sua realizzazione; osserva che in tale contesto sono particolarmente pertinenti l'OSS 4, volto a fornire a tutte le ragazze e i ragazzi un'istruzione primaria e secondaria gratuita, egualitaria e di qualità, l'OSS 5, teso a conseguire la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze, l'OSS 8.10, riguardante la promozione di una crescita economica inclusiva e sostenibile, in particolare rafforzando le capacità degli istituti finanziari nazionali e ampliando l'accesso ai servizi finanziari, l'OSS 9.1, inerente allo sviluppo di infrastrutture affidabili e resilienti, con una particolare attenzione al pari accesso per tutti, e l'OSS 9.3, inteso a incrementare l'accesso delle piccole imprese, in particolare nei paesi in via di sviluppo, ai servizi finanziari, tra cui il credito a costi ragionevoli, e a integrarle nelle catene del valore e nei mercati;

40.  si impegna ad aggiornare la sua strategia per il commercio digitale ogni cinque anni;

41.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al SEAE.

(1) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0299.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0041.
(5) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 35.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0233.
(7) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

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