Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) Nell'attuare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla SPRFMO, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere le attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi e caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, compresi gli attrezzi e le tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo a un equo tenore di vita per le economie locali.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1
Il presente regolamento stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca di specie transzonali nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO).
Il presente regolamento stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca di stock ittici transzonali nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO).
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c
(c) ai pescherecci di paesi terzi che chiedono di accedere ai porti dell'Unione o sono sottoposti a ispezione nei porti dell'Unione e che trasportano prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO.
c) ai pescherecci di paesi terzi che chiedono di accedere ai porti dell'Unione o sono sottoposti a ispezione nei porti dell'Unione e che trasportano prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1
(1) "zona della convenzione SPRFMO": la zona geografica d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzioneCCAMLR quale definita nella convenzione sulla conservazionedelle risorsebiologiche dell'Antartico, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indianomeridionale e a ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
(1) "zona della convenzione SPRFMO": la zona geografica delimitata dall'articolo 5della convenzioneper la conservazione e la gestione delle risorsealieutiche d'alto mare nell'oceano Pacificomeridionale.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2
(2) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione utilizzata o destinata a essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse alieutiche, comprese le navi ausiliarie, le navi officina, le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, escluse le navi portacontainer;
(2) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione utilizzata o destinata a essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi officina, le navi ausiliarie, le navi trasportatrici e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in operazioni di pesca;
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 7
(7) "impronta della pesca di fondo": l'estensione spaziale della pesca di fondo in un dato periodo di tempo nella zona della convenzione SPRFMO;
(7) "impronta della pesca di fondo": l'estensione spaziale della pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006;
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 10
(10) "pesca consolidata": un'attività di pesca che non è stata chiusa e che è stata praticata, o che è stata praticata con un tipo di attrezzo o una tecnica particolari, negli ultimi dieci anni;
soppresso
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 10 bis (nuovo)
(10 bis) "grande rete pelagica derivante" (rete da posta derivante): rete da posta o altra rete o combinazione di reti che misura più di 2,5 chilometri di lunghezza e che è lasciata alla deriva in superficie o nell'acqua allo scopo che il pesce vi resti impigliato, intrappolato o ammagliato.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 10 ter (nuovo)
(10 ter) "rete da posta in acque profonde" (tramaglio, rete fissa, rete ancorata, rete da immersione): gruppo di teli a parete singola, doppia o tripla, posizionato in verticale sul fondo o vicino al fondo, in cui il pesce resta intrappolato, ammagliato o impigliato. Essa è composta di un telo singolo o, meno comunemente, di un telo doppio o triplo montati assieme sulle stesse funi perimetrali. In un unico attrezzo possono essere combinati diversi tipi di rete. Tali reti possono essere utilizzate sia da sole sia, più comunemente, in un insieme articolato in numerose reti poste in fila ("serie" di reti). L'attrezzo può essere fisso, ancorato al fondo o lasciato alla deriva, libero o collegato alla nave.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 11
(11) "attività di pesca INN": attività di pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata quali definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n.1005/2008;
(11) "pesca INN": attività di pesca definite all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008;
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 16
(16) "ecosistema marino vulnerabile": qualsiasi ecosistema marino la cui integrità è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, da effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca e, in particolare, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda.
(16) "ecosistema marino vulnerabile": qualsiasi ecosistema marino la cui integrità (vale a dire la struttura o la funzione dell'ecosistema) è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, da effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca e, in particolare, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis
Ripartizione delle possibilità di pesca del sugarello cileno
In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca per gli stock di sugarello cileno a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico, e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché per prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6
6. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi. Qualora ciò non sia possibile, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore.
6. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi. Qualora ciò non sia possibile e sia necessario scaricare rifiuti biologici alla luce di considerazioni di sicurezza operativa, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4
4. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi.
4. Ove possibile, ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5
5. I pescherecci dell'Unione trasformano gli scarti in farina di pesce e conservano a bordo tutti i materiali di scarto; gli scarichi sono limitati a effluenti liquidi e acque reflue. Qualora ciò non sia possibile, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore.
5. Ove possibile e opportuno, i pescherecci dell'Unione trasformano gli scarti in farina di pesce e conservano a bordo tutti i materiali di scarto; gli scarichi sono limitati a effluenti liquidi e acque reflue. Qualora ciò non sia possibile, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6
6. Le reti sono pulite dopo ogni operazione di pesca in modo da rimuovere i pesci impigliati e i materiali bentonici e scoraggiare le interazioni con uccelli durante l'utilizzo dell'attrezzo.
6. Ove possibile, le reti sono pulite dopo ogni operazione di pesca in modo da rimuovere i pesci impigliati e i materiali bentonici e scoraggiare le interazioni con uccelli durante l'utilizzo dell'attrezzo.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) tutti i dati osservati riguardo alle interazioni con uccelli marini.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b
(b) il livello medio di catture nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006;
b) il livello annuo medio di catture nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006;
Emendamento 19 Proposta di regolamento Titolo III – Capo II bis (nuovo)
Capo II bis
Reti da posta
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo)
Articolo 17 bis
Reti da posta
1. L'uso delle grandi reti pelagiche derivanti e di tutte le reti da posta in acque profonde è vietato in tutta la zona della convenzione SPRFMO.
2. Gli Stati membri di bandiera le cui navi intendano transitare nella zona della convenzione SPRFMO con reti da posta a bordo provvedono a quanto segue:
a) preannunciano al segretariato della SPRFMO il loro ingresso nella zona della convenzione SPRFMO con almeno 36 ore di anticipo, precisando le date previste di ingresso e di uscita nonché la lunghezza delle reti da posta a bordo;
b) garantiscono che le loro navi siano dotate di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) che trasmette dati ogni due ore mentre si trovano nella zona della convenzione SPRFMO;
c) trasmettono i rapporti di posizione VMS al segretariato della SPRFMO entro 30 giorni dopo aver lasciato la zona della convenzione SPRFMO; e
d) in caso di perdita accidentale o caduta in mare delle reti da posta, segnalano al segretariato della SPRFMO quanto prima, e in ogni caso entro 48 ore dalla perdita dell'attrezzo, la data, l'ora, la posizione e la lunghezza (in metri) delle reti da posta perse.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5
5. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ai pescherecci che non figurano nel registro delle navi della SPRFMO non è consentito praticare attività di pesca di specie prelevate nella zona della convenzione SPRFMO.
5. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ai pescherecci che non figurano nel registro delle navi della SPRFMO non è consentito praticare attività di pesca di specie che rientrano nella responsabilità della SPRFMO nella zona della convenzione.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4
4. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
4. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c
(c) designano un punto di contatto per la trasmissione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.
c) designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 30 – comma 1
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 120 giorni prima della riunione annuale, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte dei pescherecci, di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 90 giorni prima della riunione annuale.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 150 giorni prima della riunione annuale, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte dei pescherecci, di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 120 giorni prima della riunione annuale.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 30 bis – paragrafo 2
2. Le autorità di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro a cui la Commissione ha notificato l'inclusione del peschereccio nell'elenco provvisorio delle navi INN della SPRFMO ne informano il proprietario specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale inclusione sia confermata nell'elenco delle navi INN adottato dalla SPRFMO.
2. Quando alla Commissione è notificata l'inclusione di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro nell'elenco provvisorio delle navi INN della SPRFMO, la Commissione ne informa le autorità dello Stato membro interessato, che a loro volta ne informano il proprietario specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale inclusione sia confermata nell'elenco delle navi INN adottato dalla SPRFMO.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 32 quater – paragrafo 1 – lettera e
(e) dataeora della posizione (UTC);
e) Posizione (latitudineelongitudine), data e ora (UTC);
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0377/2017).