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Procedura : 2016/0074(COD)
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Ciclo del documento : A8-0381/2017

Testi presentati :

A8-0381/2017

Discussioni :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Votazioni :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Dichiarazioni di voto
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Testi approvati :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

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Martedì 16 gennaio 2018 - Strasburgo
Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche ***I
P8_TA(2018)0003A8-0381/2017

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)   La semplificazione delle norme vigenti è necessaria per migliorarne la comprensione e il rispetto da parte di operatori, autorità nazionali e parti interessate. Il processo di consultazione del consiglio consultivo dovrebbe essere rispettato in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013; è opportuno provvedere ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obiettivi in materia di conservazione e sostenibilità.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter)   La semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di misure tecniche non dovrebbe comportare un indebolimento delle norme in materia di conservazione e sostenibilità.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  È necessario elaborare un quadro per la regolamentazione delle misure tecniche. Tale quadro dovrebbe stabilire norme generali applicabili in tutte le acque dell'Unione e prevedere la definizione di misure tecniche che tengano conto delle specificità regionali delle attività di pesca attraverso il processo di regionalizzazione introdotto dalla PCP.
(3)  È necessario elaborare un quadro per la regolamentazione delle misure tecniche. Tale quadro dovrebbe stabilire norme generali applicabili in tutte le acque dell'Unione e prevedere la definizione di misure tecniche che tengano conto delle specificità regionali delle attività di pesca attraverso il processo di regionalizzazione introdotto dalla PCP. Tale processo dovrebbe consentire di aggregare efficacemente le norme comuni e le situazioni locali e per zona. Tuttavia, è opportuno che tale processo non si traduca in una forma di rinazionalizzazione della PCP ed è importante che i consigli consultivi continuino a garantire che la regionalizzazione avvenga nell'ambito di un approccio unionale, conformemente al considerando 14 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Il nuovo quadro dovrebbe disciplinare la cattura e lo sbarco delle risorse della pesca, l'utilizzo degli attrezzi da pesca e le interazioni delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.
(4)  Il nuovo quadro dovrebbe disciplinare la cattura e lo sbarco delle risorse della pesca, l'utilizzo degli attrezzi da pesca e le interazioni delle attività di pesca con gli ecosistemi marini nonché tenere conto delle dinamiche socioeconomiche.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Opportune misure tecniche dovrebbero applicarsi alle attività di pesca ricreativa che possono avere un impatto significativo sugli stock ittici e sulle specie di molluschi.
(6)  Le attività di pesca ricreativa possono avere un impatto significativo sull'ambiente marino e sugli stock ittici e di altre specie e, pertanto, dovrebbero essere soggette a misure tecniche.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)   I pesci catturati nella pesca ricreativa (pesca con amo e lenza) presentano al rilascio un elevato tasso di sopravvivenza, fino a prova scientifica contraria.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)   L'obbligo di sbarco si applica, conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, a tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. Tuttavia, ove gli esemplari di tali specie siano catturati e immediatamente rilasciati nell'ambito della pesca ricreativa e in presenza di prove scientifiche che dimostrino tassi di sopravvivenza elevati per tali specie, come può essere il caso dei pesci catturati nella pesca ricreativa con la lenza, dovrebbe essere possibile escludere le attività di pesca interessate dall'obbligo di sbarco applicando le procedure di cui al citato regolamento, in particolare adottando misure a tal fine nell'ambito dei piani pluriennali e/o dei piani di rigetto.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Le misure tecniche dovrebbero contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi della PCP: pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, riduzione delle catture indesiderate e eliminazione dei rigetti, contributo al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18.
(7)  Le misure tecniche dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP.
__________________
18 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  Le misure tecniche dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti. Prima della loro adozione, è opportuno tenere conto del loro possibile impatto sociale ed economico.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter)   L'applicazione e l'attuazione di misure tecniche e programmi operativi e, se del caso, il rilascio di licenze, nonché le restrizioni alla costruzione e al funzionamento dei pescherecci e di taluni attrezzi non dovrebbero pregiudicare il conseguimento di norme più rigorose in materia di salute e sicurezza per le navi che effettuano operazioni e attività di pesca.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)
(7 quater)   Le misure tecniche adottate a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il piano strategico per la biodiversità 2011-2020, adottato nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, e sostenere l'attuazione della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, con particolare riferimento all'obiettivo di garantire l'uso sostenibile delle risorse alieutiche e alle relative azioni.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Le misure tecniche dovrebbero in particolare garantire la protezione delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, grazie all'uso di attrezzi da pesca selettivi e disposizioni volte a evitare la cattura di tali risorse. Le misure tecniche dovrebbero inoltre ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare gli impatti degli attrezzi da pesca sull'ecosistema marino e specialmente su specie e habitat sensibili. Esse dovrebbero inoltre contribuire a introdurre misure di gestione che consentano di assolvere agli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio19, dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e dalla direttiva 2008/56/CE.
(8)  Le misure tecniche dovrebbero in particolare contribuire alla protezione delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, grazie all'uso di attrezzi da pesca selettivi e disposizioni volte a evitare la cattura di tali risorse. Le misure tecniche dovrebbero inoltre contribuire a ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare gli impatti negativi degli attrezzi da pesca sull'ecosistema marino e specialmente su specie e habitat sensibili. È opportuno concedere incentivi per incoraggiare l'utilizzo di attrezzi e pratiche a basso impatto ambientale. Le misure tecniche dovrebbero inoltre contribuire a introdurre misure di gestione che consentano di assolvere agli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio19, dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 e dalla direttiva 2008/56/CE.
__________________
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19Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
19 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
20 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
20 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)   La cattura accidentale delle specie sensibili dovrebbe essere affrontata in modo globale in tutte le attività di pesca e per tutti i tipi di attrezzi, in considerazione del rigoroso livello di tutela ad esse accordato a norma delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2008/56/CE, della loro elevata vulnerabilità, nonché dell'obbligo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Al fine di valutare l'efficacia delle misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti specifici target per quanto riguarda i livelli di catture indesiderate, il livello di catture accessorie di specie sensibili e l'estensione dei fondali marini significativamente danneggiati dalle attività di pesca, che siano conformi agli obiettivi della PCP, alla legislazione dell'Unione in materia ambientale (in particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21) e alle migliori pratiche internazionali.
(9)  Al fine di valutare l'efficacia delle misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti indicatori di efficacia per quanto riguarda la riduzione delle catture di pesce di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e le catture accidentali di specie sensibili nonché la riduzione degli impatti ambientali negativi della pesca sugli habitat marini, che siano conformi agli obiettivi della PCP e alla legislazione dell'Unione in materia ambientale (in particolare la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21 ).
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21 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
21 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)   Gli Stati membri dovrebbero avvalersi nel modo più ampio possibile delle misure previste dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis per sostenere i pescatori nell'attuazione delle misure tecniche e per garantire che si tenga conto degli obiettivi socioeconomici della PCP.
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1bis Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  È opportuno vietare determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l'uso di esplosivi, veleni, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione, dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei, eccetto nel caso specifico delle reti da traino con impiego di impulso elettrico, il cui uso è subordinato a una serie di condizioni rigorose.
(11)  È opportuno vietare determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l'uso di esplosivi, veleni, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione, dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei. A tale proposito, prima della diffusione su vasta scala di attrezzi da pesca innovativi, è necessario provvedere affinché si disponga di adeguate conoscenze in merito al loro impatto, tenendo anche conto degli effetti cumulativi. Inoltre, è opportuno predisporre un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione, da impiegare a fini di applicazione, ricerca e valutazione. Infine, le attuali licenze dovrebbero essere sottoposte a rivalutazione scientifica prima di ottenere la qualifica permanente di "non soggette a divieti".
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)   Prima di un'ampia diffusione su scala commerciale degli attrezzi da pesca innovativi, è necessario disporre di conoscenze dettagliate e quantificate riguardo al loro impatto, compresi i loro effetti cumulativi sull'ambiente marino e sulle specie in esso presenti. È inoltre opportuno istituire un efficace programma di monitoraggio e valutazione.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  Per determinate specie ittiche rare, come alcune specie di squali e razze, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Per proteggere tali specie è opportuno istituire un divieto generale di pesca.
(15)  Per determinate specie ittiche che sono rare o particolarmente vulnerabili allo sfruttamento eccessivo a causa delle loro caratteristiche biologiche, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Per proteggere tali specie è opportuno istituire un divieto generale di pesca.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  Per aiutare il comparto delle catture ad attuare l'obbligo di sbarco, gli Stati membri dovrebbero istituire misure volte a facilitare il magazzinaggio e il reperimento di possibilità di smercio del pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Tali misure dovrebbero comprendere il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti intesi a valorizzare i prodotti della pesca.
(21)  Per aiutare il comparto delle catture ad attuare l'obbligo di sbarco e per garantire parità di condizioni tramite il pieno rispetto di tale obbligo, gli Stati membri dovrebbero istituire misure volte a facilitare il magazzinaggio e il reperimento di possibilità di smercio del pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Tali misure dovrebbero comprendere il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti intesi a valorizzare i prodotti della pesca.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Laddove i pareri scientifici evidenzino livelli significativi di catture indesiderate di specie che non sono soggette a limiti di cattura, e quindi all'obbligo di sbarco, gli Stati membri dovrebbero realizzare progetti pilota sulle strategie di riduzione di tali catture e sulle misure tecniche da attuare per conseguire tale obiettivo.
(23)  Laddove i pareri scientifici evidenzino livelli significativi di catture indesiderate di specie, gli Stati membri dovrebbero realizzare progetti pilota sulle strategie di riduzione di tali catture e sulle misure tecniche da attuare per conseguire tale obiettivo.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  Laddove non esistano misure tecniche a livello regionale dovrebbero essere applicate norme di base derivate da misure tecniche esistenti, tenendo conto del parere del CSTEP e dei pareri delle parti interessate. Tali norme dovrebbero comprendere valori di riferimento per la dimensione di maglia di attrezzi fissi e trainati, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o limitazione della pesca, misure di conservazione della natura intese a limitare le catture accessorie di mammiferi marini e uccelli marini in determinate zone e qualsiasi altra misura specifica vigente a livello regionale di cui ancora si necessiti per continuare a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione in attesa dell'adozione di corrispondenti misure a livello regionale.
(24)  Laddove non esistano misure tecniche a livello regionale dovrebbero essere applicate norme di base derivate da misure tecniche esistenti, tenendo conto del parere del CSTEP e dei pareri delle parti interessate. Tali norme dovrebbero comprendere valori di riferimento per la dimensione di maglia di attrezzi fissi e trainati, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o limitazione della pesca, misure di conservazione della natura intese a ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accidentali di mammiferi marini e uccelli marini in determinate zone e qualsiasi altra misura specifica vigente a livello regionale di cui ancora si necessiti per continuare a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione in attesa dell'adozione di corrispondenti misure a livello regionale.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  Gli Stati membri, di concerto con le parti interessate, possono elaborare raccomandazioni comuni volte a definire opportune misure tecniche che si discostino dalle norme di base, secondo il processo di regionalizzazione previsto nella PCP.
(25)  Gli Stati membri, in stretta cooperazione con i pertinenti consigli consultivi, dovrebbero poter elaborare raccomandazioni comuni volte a definire opportune misure tecniche, basate sui migliori pareri scientifici disponibili, che si discostino dalle norme di base onde adeguare le misure tecniche alle specificità regionali della pesca, secondo il processo di regionalizzazione previsto nella PCP, anche in assenza di un piano pluriennale.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  Tali misure tecniche regionali dovrebbero essere almeno equivalenti alle norme di base per quanto riguarda i modelli di sfruttamento e la protezione di specie e habitat sensibili.
(26)  È opportuno ricorrere alla regionalizzazione per introdurre provvedimenti su misura che tengano conto delle specificità di ciascuna zona di pesca, anche tutelandone le specie e gli habitat sensibili. Tali misure tecniche regionali dovrebbero essere sostenibili e garantire almeno gli stessi modelli di sfruttamento e lo stesso livello di protezione delle norme di base. L'adozione di ogni misura tecnica regionale dovrebbe essere basata sui migliori pareri scientifici disponibili.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis)   Le decisioni adottate dai gruppi regionali di Stati membri nell'ambito della regionalizzazione dovrebbero rispettare le medesime norme di controllo democratico di quelle degli Stati membri interessati.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)
(26 ter)   Si dovrebbe ricorrere alla regionalizzazione come strumento per promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni non governative, e per mettere i pescatori in condizione di partecipare e di collaborare strettamente con gli Stati membri, i consigli consultivi e gli scienziati alla creazione di provvedimenti su misura che contemplino le specificità di ciascuna area di pesca e ne salvaguardino le condizioni ambientali.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)
(27 bis)   Nel caso ci sia un interesse di gestione diretto riguardante un solo Stato membro, è possibile presentare proposte di misure tecniche individuali, per modificare le vigenti misure di conservazione, previa consultazione dei pertinenti consigli consultivi.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  Nell'elaborare raccomandazioni comuni per l'adozione, nell'ambito di piani pluriennali, di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie la cui dimensione di maglia differisca da quella prevista dalle norme di base, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero garantire che tali attrezzi presentino caratteristiche di selettività almeno pari o superiori a quelle degli attrezzi di base.
(28)  Nell'elaborare raccomandazioni comuni per l'adozione di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie la cui dimensione di maglia differisca da quella prevista dalle norme di base, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero garantire che tali attrezzi presentino caratteristiche di selettività almeno pari o superiori a quelle degli attrezzi di base.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a istituire, nell'ambito di piani pluriennali, nuove zone di divieto o limitazione della pesca a tutela delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero definire le specifiche, l'estensione, la durata, le restrizioni applicabili agli attrezzi da pesca e le modalità di controllo e monitoraggio.
(29)  Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a istituire nuove zone di divieto o limitazione della pesca a tutela delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero definire le specifiche, l'estensione, la durata, le restrizioni applicabili agli attrezzi da pesca e le modalità di controllo e monitoraggio.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)  Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a definire, nell'ambito di piani pluriennali, taglie minime di riferimento per la conservazione, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero assicurare che non siano pregiudicati gli obiettivi della politica comune della pesca, facendo in modo che venga garantita la protezione dei giovanili di specie marine, che non intervengano distorsioni del mercato e che non si crei un mercato per il pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.
(30)  Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a definire taglie minime di riferimento per la conservazione, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, facendo in modo che venga pienamente garantita la protezione dei giovanili di specie marine, che non intervengano distorsioni del mercato e che non si crei un mercato per il pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 31
(31)  La possibilità di istituire fermi in tempo reale e disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca quale misura supplementare per la protezione delle aggregazioni di giovanili o di riproduttori dovrebbe costituire un'opzione per l'elaborazione di raccomandazioni comuni. Le condizioni per istituire o revocare tali fermi e le modalità di controllo e monitoraggio dovrebbero essere definite nelle pertinenti raccomandazioni comuni.
(31)  La possibilità di istituire fermi in tempo reale e disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca quale misura supplementare per la protezione delle aggregazioni di giovanili o di riproduttori o delle specie sensibili dovrebbe costituire un'opzione per l'elaborazione di raccomandazioni comuni. Le condizioni per istituire o revocare tali fermi, incluse le esenzioni, se del caso, e le modalità di controllo e monitoraggio dovrebbero essere definite nelle pertinenti raccomandazioni comuni.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 32
(32)  Sulla base della valutazione scientifica dell'impatto di attrezzi innovativi, debitamente confermata dallo CSTEP, le raccomandazioni formulate da gruppi regionali di Stati membri potrebbero includere la possibilità di utilizzare o di fare più ampio uso di nuovi attrezzi, come la rete da traino con impiego di impulso elettrico. È opportuno che l'uso di attrezzi da pesca innovativi non sia consentito nel caso in cui la valutazione scientifica evidenzi impatti negativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.
(32)  Sulla base della valutazione scientifica dell'impatto di attrezzi innovativi, debitamente confermata dallo CSTEP, anche per quanto riguarda il potenziale impatto negativo di determinati attrezzi, le raccomandazioni formulate da gruppi regionali di Stati membri potrebbero includere la possibilità di utilizzare o di fare più ampio uso di attrezzi innovativi. È opportuno che l'uso di attrezzi da pesca innovativi non sia consentito nel caso in cui la valutazione scientifica evidenzi impatti negativi diretti o cumulativi sugli habitat marini, in particolare su habitat sensibili o specie non bersaglio oppure ostacoli al conseguimento di un buono stato ecologico delle acque marine.
Emendamento 268
Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)
(32 bis)  I gruppi regionali dovrebbero sviluppare ulteriori misure di mitigazione basate sul tipo di attrezzi, ricorrendo ai pareri scientifici e alle migliori pratiche per ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accessorie di uccelli marini e mammiferi marini, in linea con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, con la direttiva 79/409/CEE1a del Consiglio e l'accordo sulla conservazione dei piccoli cetacei del Mar Baltico e del Mare del Nord, del 17 marzo 1992, e relative modifiche (ASCOBANS).
___________________________
1a Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  Per contenere quanto più possibile le catture accessorie di specie vulnerabili e gli impatti degli attrezzi da pesca su habitat sensibili, è opportuno che i gruppi regionali di Stati membri elaborino ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre l'impatto della pesca su specie e habitat sensibili. Qualora i dati scientifici evidenziassero l'esistenza di una grave minaccia per lo stato di conservazione di tali specie e habitat, gli Stati membri dovrebbero introdurre ulteriori restrizioni per la costruzione e il funzionamento di determinati attrezzi da pesca o addirittura un divieto totale di utilizzarli nella regione considerata. In particolare, tali disposizioni potrebbero essere applicate all'utilizzo di reti da posta derivanti, che in alcune zone ha provocato ingenti catture di cetacei e uccelli marini.
(33)  Per contenere quanto più possibile e, ove possibile, eliminare le catture accidentali di specie vulnerabili e gli impatti degli attrezzi da pesca su habitat sensibili, è opportuno che i gruppi regionali di Stati membri elaborino ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre l'impatto della pesca su specie e habitat sensibili. Qualora i dati scientifici evidenziassero l'esistenza di una grave minaccia per lo stato di conservazione di tali specie e habitat, gli Stati membri dovrebbero introdurre ulteriori restrizioni per la costruzione e il funzionamento di determinati attrezzi da pesca o addirittura un divieto totale di utilizzarli nella regione considerata, per salvaguardare l'ambiente marino, gli stock ittici locali e le comunità costiere locali interessate. In particolare, tali disposizioni potrebbero essere applicate all'utilizzo di reti da posta derivanti, che in alcune zone ha provocato ingenti catture di cetacei e uccelli marini.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 35
(35)   Al fine di mantenere le attuali raccomandazioni circostanziate adottate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda gli elenchi degli ecosistemi marini vulnerabili nonché specifiche misure tecniche connesse a determinate misure per la protezione della molva azzurra e dello scorfano. Alla Commissione dovrebbe altresì essere conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il recepimento nel diritto dell'Unione di future modifiche delle misure adottate dalla NEAFC che costituiscono l'oggetto di taluni elementi non essenziali esplicitamente definiti del presente regolamento e che diventano vincolanti per l'Unione ai sensi della Convenzione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti,
soppresso
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 36
(36)  Al fine di non ostacolare la ricerca scientifica e le operazioni di ripopolamento artificiale e di trapianto, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle operazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività.
(36)  Al fine di non ostacolare la ricerca scientifica e le operazioni di ripopolamento diretto e di trapianto, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle operazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 37
(37)  In casi debitamente giustificati, qualora dai pareri scientifici disponibili emergesse la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie marine, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati immediatamente applicabili per istituire misure tecniche volte a mitigare tali minacce, a complemento o in deroga al presente regolamento o ad altre misure tecniche stabilite in conformità del diritto dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere intese, in particolare, a far fronte a cambiamenti imprevisti nella struttura degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati di reclutamento di giovanili, a proteggere pesci o molluschi in fase di riproduzione in caso di forte depauperamento degli stock o a reagire ad altri cambiamenti dello stato di conservazione degli stock ittici che possono costituire una minaccia per gli stock medesimi. Esse possono includere restrizioni all'uso di attrezzi fissi o trainati o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi.
(37)  In casi debitamente giustificati, qualora dai migliori pareri scientifici disponibili emergesse la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie e gli habitat marini, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati immediatamente applicabili per istituire misure tecniche volte a mitigare tali minacce, a complemento o in deroga al presente regolamento o ad altre misure tecniche stabilite in conformità del diritto dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere intese, in particolare, a far fronte a cambiamenti imprevisti nella struttura degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati di reclutamento di giovanili o a catture accidentali di specie sensibili, a proteggere pesci o molluschi in fase di riproduzione in caso di forte depauperamento degli stock o a reagire ad altri cambiamenti dello stato di conservazione degli stock ittici o delle specie sensibili, che possono costituire una minaccia per gli stock medesimi, nonché a far fronte al deterioramento delle popolazioni e degli habitat delle specie dovuto all'impatto della pesca, e a prevedere qualsiasi altra misura di conservazione necessaria. Tali misure possono includere restrizioni all'uso di attrezzi fissi o trainati o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 38
(38)  Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di aggiornare l'elenco dei pesci e dei molluschi di cui è vietata la pesca diretta, aggiornare l'elenco delle zone sensibili in cui la pesca dovrebbe essere soggetta a restrizioni, adottare misure tecniche nel quadro di piani pluriennali e adottare misure tecniche nel quadro di piani temporanei in materia di rigetti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(38)  Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per definire, allo scopo di stabilire gli indicatori di efficacia per le misure tecniche concernenti le catture di pesce di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, le principali attività di pesca e i livelli di tali catture ad esse applicate, al fine di aggiornare l'elenco dei pesci e dei molluschi di cui è vietata la pesca diretta, aggiornare l'elenco delle zone sensibili in cui la pesca dovrebbe essere soggetta a restrizioni, adottare misure tecniche nel quadro di piani pluriennali o, se del caso, al di fuori dei piani pluriennali, e adottare misure tecniche nel quadro di piani temporanei in materia di rigetti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e sulla base della valutazione dello CSTEP. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  Entro la fine del 2020 e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP. In tale relazione si dovrebbe valutare fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell'Unione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi e a raggiungere i target previsti dal presente regolamento. Se dalla relazione risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale, gli Stati membri della regione dovrebbero presentare un piano che delinei gli interventi correttivi da attuare per garantirne il conseguimento. Inoltre, sulla base della relazione, la Commissione dovrebbe proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento.
(40)  Entro il ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP. In tale relazione si dovrebbe valutare fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell'Unione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi e i livelli degli indicatori di efficacia previsti dal presente regolamento. Se dalla relazione risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi a livello regionale o che gli indicatori di efficacia restano a un livello insoddisfacente, gli Stati membri della regione dovrebbero presentare un piano che delinei gli interventi correttivi da attuare per garantire il conseguimento degli obiettivi e migliorare i livelli degli indicatori di efficacia. Inoltre, sulla base della relazione, la Commissione dovrebbe proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 42
(42)  È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1967/200629, (CE) n. 1098/200730, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio31 e i regolamenti (UE) n. 1343/201132 e (UE) n. 1380/201333 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(42)  È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1967/200629, (CE) n. 1098/200730, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio31 e il regolamento (UE) n. 1380/201333 del Parlamento europeo e del Consiglio.
__________________
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29 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).
29 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).
30 Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).
30 Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).
31 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
31 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
32 Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2001, pag. 44).
33 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
33 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 43
(43)   Al fine di integrare o modificare le norme dettagliate vigenti che recepiscono le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alle misure tecniche contenute nel regolamento (UE) n. 1343/2011. Alla Commissione dovrebbe altresì essere conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il recepimento nel diritto dell'Unione di future modifiche delle misure adottate dalla CGPM che costituiscono l'oggetto di taluni elementi non essenziali esplicitamente definiti del presente regolamento e che diventano vincolanti per l'Unione ai sensi dell'accordo CGPM. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1343/2011. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti,
soppresso
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera b
(b)  il funzionamento degli attrezzi da pesca e l'interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.
(b)  il funzionamento degli attrezzi da pesca;
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera b bis (nuova)
(b bis)   l'interazione di tali attrezzi con gli ecosistemi marini.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
1.  Il presente regolamento si applica sia alle attività esercitate da pescherecci dell'Unione e da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nelle zone di pesca di cui all'articolo 5, sia alle attività esercitate nelle acque dell'Unione da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi.
1.  Fatto salvo l'articolo 29, il presente regolamento si applica sia a tutte le attività di pesca (ricreativa e commerciale), esercitate da pescherecci dell'Unione e da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nelle zone di pesca di cui all'articolo 5, sia alle attività esercitate nelle acque dell'Unione da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2
2.  Gli articoli 7 e 14 e la parte A degli allegati da V a X si applicano inoltre alle attività di pesca ricreativa.
2.  Il presente regolamento si applica inoltre alle attività di pesca ricreativa.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.  In quanto strumenti destinati a sostenere l'attuazione della politica comune della pesca (PCP), le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in particolare al paragrafo 2, al paragrafo 3 e al paragrafo 5, lettere a) e j), del suddetto articolo.
1.  Le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Inoltre, le misure tecniche sono finalizzate in particolare a:
2.  Le misure tecniche contribuiscono in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  ottimizzare i modelli di sfruttamento al fine di proteggere le aggregazioni di giovanili e di riproduttori di specie marine;
(a)  assicurare modelli di sfruttamento sostenibili al fine di proteggere le aggregazioni di giovanili e di riproduttori di specie marine e offrire adeguate garanzie;
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  garantire che le catture accessorie di specie marine elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e di altre specie sensibili, effettuate nel corso di attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione delle specie;
(b)  garantire che le catture accidentali di specie marine sensibili, in particolare quelle elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, effettuate nel corso di attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate;
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  garantire che gli impatti ambientali della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo e se possibile eliminati, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione di tali habitat;
(c)  garantire, anche grazie all'impiego di incentivi adeguati, che gli impatti ambientali negativi della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo e se possibile eliminati;
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d
(d)  contribuire a introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi agli obblighi di cui alle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2008/56/CE e 2000/60/CE.
(d)  introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi agli obblighi di cui alle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2008/56/CE e 2000/60/CE.
Emendamenti 294 e 300
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
(d bis)   garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui ai descrittori 1, 3, 4 e 6 della decisione della Commissione 2010/477/UE.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo
Target
Indicatori di efficacia
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Le misure tecniche mirano a conseguire i seguenti target:
1.  Allo scopo di valutare se le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, sono utilizzati i seguenti indicatori di efficacia:
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  garantire che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non superino il 5% in volume conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
(a)  la misura in cui le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono gradualmente ridotte a livelli specifici per le principali attività di pesca;
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  garantire che le catture accessorie di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali non superino i livelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione e dagli accordi internazionali;
(b)  la misura in cui le catture accidentali di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali sono progressivamente ridotte e, ove possibile, eliminate;
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  garantire che gli impatti ambientali delle attività di pesca sugli habitat dei fondali marini non superino i livelli necessari per conseguire un buono stato ecologico per ciascun tipo di habitat, valutato nell'ambito della direttiva 2008/56/CE in ciascuna regione o sottoregione marina sia in termini di qualità degli habitat che di estensione geografica in cui devono essere raggiunti i livelli prescritti.
(c)  la misura in cui gli impatti ambientali negativi delle attività di pesca sugli habitat marini, compresi gli habitat sensibili dei fondali marini, sono ridotti al minimo e mantenuti al di sotto dei livelli necessari per conseguire un buono stato ecologico, in particolare per ciascun tipo di habitat valutato nell'ambito della direttiva 2008/56/CE, in ciascuna regione o sottoregione marina sia in termini di qualità degli habitat che di estensione geografica in cui devono essere raggiunti i livelli prescritti.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, con cui integra il presente regolamento definendo quanto segue ai fini del paragrafo 1, lettera a) del presente articolo:
a)  le principali attività di pesca di cui alla lettera in questione;
b)  i livelli attuali di catture delle specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione in ognuna di tali principali attività di pesca, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri per gli anni di riferimento 2013-2015;
c)  i livelli specifici cui devono essere ridotte le catture delle specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione in ognuna di tali principali attività di pesca, per conseguire l'obiettivo di assicurare modelli di sfruttamento sostenibili e proteggere il novellame.
Nel determinare i livelli specifici di cui alla lettera c) del primo comma si tiene conto dei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli dello CSTEP, nonché delle possibilità tecniche attuali e future per quanto riguarda l'esigenza di evitare le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Ai fini degli atti delegati di cui al paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono presentare una raccomandazione comune in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 entro il ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater.  Qualora entro il termine previsto al paragrafo 1 ter del presente articolo non sia stata presentata alcuna raccomandazione comune o qualora una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri sia ritenuta incompatibile con gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione provvede, entro il ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e in deroga all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ad adottare atti delegati con cui integra il presente regolamento definendo gli elementi di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, del presente articolo, in conformità dell'articolo 32 del presente regolamento.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
1 quinquies.  Al fine di conseguire una graduale riduzione delle catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione a livelli che garantiscano modelli di sfruttamento sostenibili, i livelli specifici di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, lettera c), sono sottoposti a riesame ogni tre anni, attraverso la procedura indicata ai paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater e, ove opportuno, sono ridotti ulteriormente in conformità dei migliori pareri scientifici disponibili e delle possibilità tecniche attuali e future per quanto riguarda l'esigenza di evitare tali catture.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  Il grado di conseguimento dei target suddetti è valutato nell'ambito del processo di rendicontazione di cui all'articolo 34.
2.  La valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata nel contesto del processo di rendicontazione di cui all'articolo 34.
Emendamento 346
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Obiettivi socioeconomici
Al fine di tenere conto degli obiettivi socioeconomici di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c), f) e i), del regolamento (UE) n. 1380/2013, in fase di adozione e attuazione delle misure tecniche e di conservazione gli Stati membri fanno ampiamente ricorso alle misure di cui agli articoli 38, 39 e 40 del regolamento (UE) n. 508/2014.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a
a)  "Mare del Nord": le zone CIEM34 IIa, IIIa e IV;
a)  "Mare del Nord": le acque dell'Unione nelle zone CIEM34 IIa, IIIa e IV;
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__________________
34 Le divisioni CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
34 Le divisioni CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c
c)  "acque nordoccidentali": le sottozone CIEM V (eccetto la zona Va e le acque della zona Vb non appartenenti all'Unione), VI e VII;
c)  "acque nordoccidentali": le acque dell'Unione nelle sottozone CIEM V, VI e VII;
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera g
g)  "regioni ultraperiferiche": le acque intorno alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato, suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano;
g)  "acque dell'Unione europea nell'Oceano indiano e nell'Atlantico occidentale": le acque intorno alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, a Mayotte, alla Riunione e a Saint-Martin soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 1
1)  "modello di sfruttamento": il modo in cui la pressione di pesca è distribuita nel profilo d'età di uno stock;
1)  "modello di sfruttamento": il modo in cui la mortalità per pesca è distribuita nel profilo d'età e di taglia di uno stock;
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 2
2)  "selettività": espressione quantitativa indicante la probabilità di catturare pesci di una data taglia con una determinata dimensione di maglia (o dimensione dell'amo);
2)  "selettività": la probabilità di catturare pesci di una data specie o taglia con determinate caratteristiche dell'attrezzo;
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 3
3)   "pesca selettiva": la capacità di un metodo di pesca di scegliere come bersaglio e catturare pesci o molluschi in base alla taglia e alla specie nel corso dell'operazione di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni le specie non bersaglio;
soppresso
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 4
4)  "pesca diretta": la pesca di una determinata specie o combinazione di specie se il totale delle catture di tale/tali specie rappresenta più del 50% del valore economico delle catture;
4)  "pesca diretta": lo sforzo di pesca mirato a una determinata specie o a un determinato gruppo di specie ove la composizione esatta varia tra le attività di pesca e le norme specifiche che disciplinano le specifiche tecniche minime delle dimensioni di maglia e dei dispositivi di selettività per attività di pesca sono stabilite a livello regionale;
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)
5 bis)   "stato di conservazione di una specie": lo stato di conservazione di una specie ai sensi dell'articolo 1, lettera i) della direttiva 92/43/CEE;
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 5 ter (nuovo)
5 ter)   "stato di conservazione di un habitat naturale": lo stato di conservazione di un habitat naturale ai sensi dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 7
7)  "specie sensibile": una specie il cui stato di conservazione, che comprende l'habitat, la distribuzione, le dimensioni della popolazione e le condizioni della popolazione, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra le specie sensibili rientrano, in particolare, le specie di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, le specie disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE e le specie la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE;
7)  "specie sensibile": una specie il cui stato di conservazione, che comprende l'habitat, la distribuzione, le dimensioni della popolazione o le condizioni della popolazione, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra le specie sensibili rientrano, in particolare, le specie di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, le specie disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE e le specie la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE;
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 8
8)  "piccole specie pelagiche": sgombro, aringa, sugarello, acciuga, sardina, melù, argentina, spratto, pesce tamburo;
8)  "piccole specie pelagiche": sgombro, aringa, sugarello, acciuga, sardina, melù, argentina, spratto, pesce tamburo, boga, sardina dorata e alaccia, tra le altre;
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)
9 bis)   "pesca tradizionale (di sussistenza) con attrezzi passivi": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive su scala limitata a livello locale, esclusivamente per fini personali e utilizzando soltanto attrezzi e tecniche di pesca tradizionali;
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 10
10)  "consigli consultivi": gruppi di interesse istituiti nell'ambito della PCP al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate e di contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP;
10)  "consigli consultivi": gruppi di interesse istituiti a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e che svolgono le loro attività conformemente agli articoli 44 e 45 dell'allegato III del medesimo regolamento;
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 11
11)  "rete da traino": un attrezzo da pesca che viene trainato attivamente da uno o più pescherecci ed è costituito da una rete avente corpo conico o piramidale (corpo della rete da traino) chiuso sul fondo da un sacco; "attrezzi trainati": reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili, costituiti da un corpo conico o piramidale chiuso sul fondo da un sacco o composti da due lunghi bracci, un corpo e un sacco, che vengono spostati attivamente nell'acqua;
11)  "rete da traino": un attrezzo da pesca comprensivo di una rete che viene trainata attivamente da uno o più pescherecci, chiuso sul fondo da un sacco;
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 11 bis (nuovo)
11 bis)   "attrezzi trainati": reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili che vengono spostati attivamente nell'acqua da una o più imbarcazioni ovvero da qualunque altro sistema meccanico;
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 12
12)  "rete a strascico": una rete da traino progettata e armata per operare sul fondale marino o in prossimità di esso;
12)  "rete a strascico da fondo": una rete da traino progettata e armata per operare sul fondale marino o in prossimità di esso;
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 13
13)  "rete a strascico a coppia": una rete a strascico trainata contemporaneamente da due imbarcazioni, una da ogni lato della rete. L'apertura orizzontale della rete è assicurata dalla distanza tra le due imbarcazioni che la trainano;
13)  "rete a strascico da fondo a coppia": una rete a strascico da fondo trainata contemporaneamente da due imbarcazioni, una da ogni lato della rete. L'apertura orizzontale della rete è assicurata dalla distanza tra le due imbarcazioni che la trainano;
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 15
15)  "sfogliara": una rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un'asta di acciaio o di legno, armata di catene di fondo, gruppi di catene o catene per la pesca a strascico di tipo "tickler chain" e trainata attivamente sul fondo;
15)  "sfogliara": una rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un'asta, bracci o dispositivi analoghi;
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 16
16)  "rete da traino con impiego di impulso elettrico": una tecnica di pesca che utilizza un campo elettrico per catturare il pesce. La rete da traino con impiego di impulso elettrico è dotata di una serie di elettrodi montati sull'attrezzo nella direzione di traino che emettono brevi impulsi elettrici;
16)  "rete da traino con impiego di impulso elettrico": una rete da traino che utilizza una corrente elettrica per catturare risorse biologiche marine;
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 17 bis (nuovo)
17 bis)   "sciabiche da spiaggia": reti da circuizione e sciabiche trainate posizionate da un'imbarcazione e trainate dalla riva oppure dalla nave ormeggiata o ancorata alla riva;
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 20
20)  "reti fisse": qualsiasi tipo di rete a imbrocco, rete da posta impigliante o tramaglio ancorato al fondale (reti a imbrocco o reti fisse) o lasciato alla deriva con la marea (reti da posta derivanti), in cui i pesci si infilano e rimangono impigliati o ammagliati;
20)  "reti fisse": qualsiasi tipo di rete a imbrocco, rete da posta impigliante o tramaglio ancorato al fondale (reti a imbrocco o reti fisse), in cui i pesci si infilano e rimangono impigliati o ammagliati;
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 21
21)  "rete da posta derivante": una rete costituita da una o più pezze di rete fissate insieme in parallelo sulla o sulle lime da sughero, mantenuta in superficie o a una certa distanza dalla superficie per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete o a limitarne la deriva, come un'ancora galleggiante o un'ancora da fondo fissata a una sola estremità della rete;
21)  "rete da posta derivante": una rete mantenuta in superficie o a una certa distanza dalla superficie per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete o a limitarne la deriva;
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 22
22)  "rete da posta fissa a imbrocco”: una rete formata da un'unica pezza di rete e mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti. Cattura risorse acquatiche vive che vi restano ammagliate ed è ancorata, o può essere ancorata, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;
22)  "rete a imbrocco": una rete fissa formata da un'unica pezza di rete e mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti;
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 23
23)  "rete da posta fissa impigliante": una rete formata da un'unica pezza di rete, fissata sulle corde d'armamento in modo da avere una rete lasca più abbondante rispetto a una rete a imbrocco. Le reti da posta impiglianti hanno generalmente un minore galleggiamento sulla lima da sughero e durante la pesca stanno meno in alto rispetto alla maggior parte delle reti da posta fisse a imbrocco. Sono ancorate, o possono essere ancorate, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;
23)  "rete da posta impigliante": una rete fissa formata da una pezza di rete, fissata sulle corde d'armamento in modo da avere una rete lasca più abbondante rispetto a una rete a imbrocco;
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 24
24)  "rete da posta fissa a tramaglio": una rete formata da due o più pezze di rete sovrapposte, con due pezze esterne aventi maglie di dimensioni maggiori e, fra queste, una pezza mediana avente maglie più piccole, ancorata, o che può essere ancorata, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;
24)  "rete a tramaglio": una rete fissa formata da due o più pezze di rete sovrapposte, con due pezze esterne aventi maglie di dimensioni maggiori e, fra queste, una pezza avente maglie più piccole;
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 26
26)  "palangaro": un attrezzo da pesca formato da un trave, talvolta di notevole lunghezza, cui sono fissati a intervalli regolari spezzoni di filo, detti braccioli, dotati di ami con o senza esca. Il trave è ancorato orizzontalmente sul fondo o in prossimità di esso, oppure verticalmente, o ancora può essere lasciato alla deriva in superficie;
26)  "palangaro": un attrezzo da pesca formato da un trave di lunghezza variabile, cui sono fissati spezzoni di filo, detti braccioli, dotati di ami distanziati in funzione della specie bersaglio. Il trave è ancorato orizzontalmente sul fondo o in prossimità di esso, oppure verticalmente, o ancora può essere lasciato alla deriva in superficie;
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 27
27)  "nasse": trappole costituite da gabbie o ceste realizzate con vari materiali e destinate alla cattura di crostacei o pesci, poste sul fondo marino singolarmente o in file, unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che ne indicano la posizione in superficie e dotate di una o più aperture o accessi;
27)  "nasse": trappole costituite da gabbie o ceste destinate alla cattura di crostacei, molluschi o pesci, poste sul fondo marino o sospese su di esso singolarmente o in file, unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che ne indicano la posizione in superficie e dotate di una o più aperture o accessi;
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 28
28)  "lenza a mano": una tecnica di pesca in cui viene utilizzata un'unica lenza manovrata manualmente. Alla lenza sono attaccati uno o più ami innescati o una o più esche;
28)  "lenza a mano": un'unica lenza sostenuta manualmente alla quale sono attaccati uno o più ami innescati o una o più esche;
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 29
29)  "croce di Sant'Andrea": un attrezzo che esercita un'azione a forbice per raccogliere dal fondo marino, ad esempio, molluschi bivalvi o il corallo rosso;
29)  "croce di Sant'Andrea": un attrezzo che può esercitare un'azione a forbice per raccogliere dal fondo marino, ad esempio, molluschi bivalvi o il corallo rosso;
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 30
30)  "sacco": l'ultima parte della rete da traino, avente forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica. È costituito da uno o più pannelli (pezze di rete) aventi la stessa dimensione di maglia, tenuti insieme sui lati, lungo l'asse della rete, da una cucitura in corrispondenza della quale può essere fissata una corda. A fini regolamentari si considera che il sacco è costituito dalle ultime 50 maglie della rete;
30)  "sacco": l'ultima parte della rete da traino, avente forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica. È costituito da uno o più pannelli (pezze di rete), tenuti insieme sui lati. A fini regolamentari si considera che il sacco è costituito dalle ultime 50 maglie della rete;
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 31
31)  "dimensione di maglia": la dimensione di maglia di qualsiasi sacco di un attrezzo trainato, misurata secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione40;
31)  "dimensione di maglia":
a)   nelle reti con nodi: la distanza massima tra due nodi opposti nella stessa maglia quando questa è completamente estesa;
b)   nelle reti senza nodi: la distanza massima tra due estremità opposte rispetto all'asse più lungo nella stessa maglia quando questa è completamente estesa;
__________________
40 Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 32
32)  "maglia quadrata": la forma di maglia che si ottiene montando la pezza di rete con una deviazione di 45º dalla direzione N, in modo che i lati di maglia siano paralleli e formino un angolo di 90º con l'asse della rete;
32)  "maglia quadrata": una maglia a forma di quadrilatero composta da due serie di lati paralleli con la stessa lunghezza nominale, in cui una serie è parallela e l'altra forma un angolo retto con l'asse longitudinale della rete;
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 33
33)  "maglia a losanghe": la normale forma romboidale delle maglie nella pezza di rete;
33)  "maglia a losanghe": una maglia composta da quattro lati della stessa lunghezza in cui le due diagonali della maglia sono perpendicolari e una diagonale è parallela all'asse longitudinale della rete;
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 36
36)   "pezza selettiva": un dispositivo montato in prossimità dell'asta lungo tutta la circonferenza della rete da traino per gamberi e rastremato all'estremità, ove è fissato alla parte inferiore della rete. In corrispondenza della giunzione tra la pezza selettiva e il sacco si trova un'apertura che consente la fuoriuscita di specie o esemplari troppo grandi per passare attraverso la pezza selettiva, mentre i gamberi finiscono nel sacco attraverso la pezza selettiva;
soppresso
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 38
38)  "tempo di immersione": l'arco di tempo compreso tra la cala delle reti e il completamento dell'operazione di recupero a bordo;
38)  "tempo di immersione": l'arco di tempo compreso tra la cala dell'attrezzo e il completamento dell'operazione di recupero a bordo;
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 39
39)  "sensori di monitoraggio dell'attrezzo": telesensori elettronici che possono essere applicati alle reti da traino o da circuizione a chiusura per monitorare i principali parametri di prestazione quali la distanza tra i divergenti o la taglia delle catture;
39)  "sensori di monitoraggio dell'attrezzo": telesensori elettronici che sono applicati per monitorare i principali parametri quali la distanza tra i divergenti o il volume delle catture;
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 39 bis (nuovo)
39 bis)   "palangaro zavorrato": un palangaro composto di ami innescati e provvisto di zavorra per aumentare la velocità di affondamento e in tal modo ridurre il tempo di esposizione agli uccelli marini;
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 40
40)  "dispositivo acustico di dissuasione": dispositivi a distanza utilizzati per avvertire specie quali mammiferi marini della presenza di attrezzi da pesca attraverso l'emissione di segnali acustici;
40)  "dispositivo acustico di dissuasione": dispositivi che emettono segnali acustici nell'intento di tenere lontane specie quali mammiferi marini dagli attrezzi da pesca;
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 42
42)  "selezione qualitativa": la pratica consistente nel rigettare i pesci di prezzo basso soggetti a limiti di cattura, anche se avrebbero potuto essere sbarcati legalmente, al fine di massimizzare il valore economico o monetario totale del pescato portato in porto;
42)  "selezione qualitativa": la pratica consistente nel rigettare i pesci di prezzo basso soggetti a limiti di cattura, anche se avrebbero dovuto essere sbarcati legalmente, al fine di massimizzare il valore economico o monetario totale del pescato portato in porto;
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 43 bis (nuovo)
43 bis)   "effetti negativi significativi": effetti negativi secondo la definizione all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio;
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – punto 45 bis (nuovo)
45 bis)  "indicatori di efficacia": un insieme di parametri intesi a valutare l'efficacia delle misure tecniche.
Emendamenti 303 e 349
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1– lettera b
b)  corrente elettrica, fatta eccezione per le reti da traino con impiego di impulso elettrico di cui all'articolo 24 e all'allegato V, parte E;
b)  corrente elettrica;
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera g
g)  qualsiasi tipo di proiettile;
g)  qualsiasi tipo di proiettile, a eccezione di quelli utilizzati per sopprimere tonni imprigionati o catturati con una tonnara fissa e quelli degli arpioni a mano e dei fucili subacquei utilizzati nella pesca ricreativa senza scafandro autonomo e dall'alba al tramonto;
Emendamento 296
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)
In deroga a quanto disposto all'articolo 2, il presente articolo si applica alle acque internazionali e alle acque di paesi terzi.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  Nessuna parte di un attrezzo trainato è dotata di una dimensione di maglia inferiore alla dimensione di maglia del sacco. La presente disposizione non si applica ai dispositivi utilizzati per fissare i sensori di monitoraggio dell'attrezzo.
1.  Nessuna parte di un attrezzo trainato ha una dimensione di maglia inferiore alla dimensione di maglia del sacco. La presente disposizione non si applica ai dispositivi utilizzati per fissare i sensori di monitoraggio dell'attrezzo o ai dispositivi di selettività per migliorare la selettività delle specie marine per taglia o per specie.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
3.  È vietato costruire sacchi o fissare dispositivi che ostruiscano le maglie del sacco o di una qualsiasi parte di un attrezzo trainato o ne riducano di fatto l'apertura in altro modo. La presente disposizione non esclude l'uso di specifici dispositivi che consentano di ridurre l'usura degli attrezzi, di rinforzarli o di limitare la fuga delle catture nella parte anteriore degli attrezzi trainati.
3.  È vietato utilizzare o trasportare a bordo dei pescherecci dispositivi che ostruiscano le maglie del sacco o di una qualsiasi parte di un attrezzo trainato o ne riducano di fatto l'apertura in altro modo. La presente disposizione non esclude l'uso di specifici dispositivi che consentano di ridurre l'usura degli attrezzi, di rinforzarli o di limitare la fuga delle catture nella parte anteriore degli attrezzi trainati, né l'installazione di dispositivi destinati al controllo delle catture.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo
Restrizioni generali applicabili all'uso di reti fisse
Restrizioni generali applicabili all'uso di reti fisse e reti da posta derivanti
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – trattino 1
—  Tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga),
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5
5.  È vietato l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 600 metri.
5.  È vietato l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.   Fatto salvo il paragrafo 5:
a)  si applicano deroghe specifiche, come precisato nell'allegato V, parte C, punto 6, nell'allegato VI, parte C, punti 6 e 9, e nell'allegato VII, parte C, punto 4, nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è compresa tra 200 e 600 metri;
b)  l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri è autorizzato nella zona di pesca di cui all'articolo 5, lettera e).
Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 ter (nuovo)
5 ter.  È vietato l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio nei siti designati in conformità delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2008/56/CE, laddove ciò comporti un impatto negativo sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat sensibili.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
3.  Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 prelevati come catture accessorie non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.
3.  Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 2 prelevati come catture accidentali non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Il paragrafo 3 non si applica qualora lo Stato membro di bandiera disponga di un programma ufficiale che si occupa della raccolta e dello studio scientifico degli esemplari delle specie elencate all'allegato I.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4
4.  Se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare l'elenco di cui all'allegato I aggiungendovi nuove specie che necessitano di protezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati conformemente all'articolo 32.
4.  Se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare l'elenco di cui all'allegato I aggiungendovi nuove specie che necessitano di protezione o sopprimendo specie che non necessitano di rimanere nell'elenco, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati conformemente all'articolo 32.
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5
5.  Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
5.  Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo devono essere precedute da una valutazione degli indicatori di efficacia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo
Catture accessorie di mammiferi marini, uccelli marini e rettili marini
Catture di mammiferi marini, uccelli marini e rettili marini
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
2.  Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accessorie non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
2.  Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accidentali non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Gli operatori dei pescherecci registrano e trasmettono alle autorità competenti le informazioni sugli esemplari catturati come catture accidentali, conformemente al regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.
_______________________
1 bis Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
3.  In deroga ai paragrafi 1 e 2, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accessorie sono autorizzati nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza.
3.  In deroga ai paragrafi 1 e 2, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accidentali sono consentiti nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati. La detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari di specie marine sono consentiti qualora l'esemplare sia morto e a condizione che possa essere utilizzato per finalità scientifiche. Le autorità nazionali competenti sono debitamente informate in precedenza.
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora lo Stato membro di bandiera disponga di un programma ufficiale che si occupa della raccolta e dello studio scientifico degli esemplari di uccelli, rettili o mammiferi marini.
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5
5.  Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
5.  Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire gli obiettivi del presente regolamento in relazione agli indicatori di efficacia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.   Gli Stati membri controllano l'efficacia delle misure adottate a norma del presente articolo per ridurre al minimo le catture accidentali e riferiscono alla Commissione sui progressi compiuti entro ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni.
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
1.  È vietato l'uso di attrezzi da pesca di cui all'allegato II nelle zone definite nello stesso allegato.
1.  È vietato l'uso di attrezzi da pesca di cui all'allegato II nelle zone definite nello stesso allegato. Gli Stati membri effettuano un'opportuna valutazione quando gli attrezzi da pesca sono impiegati nelle zone speciali di conservazione a norma della direttiva 92/43/CEE e nelle zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 2009/147/CE.
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Sono vietati il disturbo, il deterioramento o la distruzione intenzionali degli habitat sensibili e dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie sensibili.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
2.  Se i migliori pareri scientifici raccomandano modifiche dell'elenco di cui all'allegato II, compresa l'aggiunta di nuove zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando adotta tali modifiche, la Commissione presta particolare attenzione alla necessità di mitigare gli effetti negativi dello spostamento delle attività di pesca in altre zone sensibili.
2.  Se i migliori pareri scientifici raccomandano modifiche urgenti dell'elenco di cui all'allegato II, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando presenta una proposta contenente tali modifiche, la Commissione fornisce una mappa completa della zona vulnerabile e presta particolare attenzione alla necessità di mitigare gli effetti negativi sul piano sociale, economico e ambientale dello spostamento delle attività di pesca in altre zone.
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3
3.  Se tali habitat si trovano in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, quest'ultimo può istituire zone di divieto o altre misure di conservazione per proteggere gli habitat in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono almeno altrettanto vincolanti quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.
3.  Se le zone di cui all'allegato II si trovano in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, quest'ultimo può istituire zone di divieto o altre misure di conservazione per proteggere gli habitat in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono almeno altrettanto vincolanti quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.   Gli Stati membri adottano misure per proteggere le zone che ospitano o che potrebbero ospitare ecosistemi marini vulnerabili quali definiti all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 734/2008 nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione e vietano in tali zone le attività di pesca di fondo, a meno che i migliori pareri scientifici disponibili non dimostrino che dette attività non hanno effetti negativi significativi su tali ecosistemi. Le misure sono coerenti con le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72, e sono almeno equivalenti in termini di livello di protezione previsto per gli ecosistemi marini vulnerabili a norma del regolamento (CE) n. 734/2008.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a
a)  garantire la protezione del novellame di specie marine conformemente all'articolo 15, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
a)  garantire la protezione del novellame di specie marine in modo tale che la maggior parte del pesce pescato abbia raggiunto l'età della riproduzione prima di essere catturato e conformemente all'articolo 15, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
(a bis)   vietare la messa a disposizione sul mercato, destinata al consumo umano, del novellame di specie marine, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)
Articolo 14 bis
Prodotti della pesca importati destinati al consumo umano
I prodotti della pesca importati destinati al consumo umano, catturati fuori dalle acque dell'Unione nelle zone, sottozone e divisioni di cui all'articolo 5, devono essere conformi alle disposizioni relative alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui agli allegati del presente regolamento.
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1
Gli Stati membri istituiscono misure volte a facilitare lo stoccaggio o a reperire possibili sbocchi per le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sbarcate conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure possono comprendere il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento di luoghi di sbarco e ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti intesi a valorizzare i prodotti della pesca.
Gli Stati membri istituiscono adeguate misure volte a facilitare lo stoccaggio o a reperire possibili sbocchi per le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sbarcate conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure devono comprendere il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento di luoghi di sbarco e ripari di pesca e il sostegno agli investimenti intesi a valorizzare i prodotti della pesca.
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
1.  È vietato il ricorso a pratiche di selezione qualitativa e di slipping.
1.  È vietato il ricorso a pratiche di selezione qualitativa.
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
2.  Il paragrafo 1 non si applica alle catture o alle specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2.  Il paragrafo 1 non si applica alle attività di pesca effettuate nel Mar Mediterraneo e alle catture o alle specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo
Specie non soggette a limiti di cattura
Progetti pilota intesi a evitare le catture indesiderate
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri possono realizzare progetti pilota intesi a esaminare metodi per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate di specie non soggette a limiti di cattura. Tali progetti pilota tengono conto dei pareri formulati dai pertinenti consigli consultivi e sono basati sui migliori pareri scientifici disponibili.
1.  Gli Stati membri possono realizzare progetti pilota intesi a esaminare metodi per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate. Tali progetti pilota tengono conto dei pareri formulati dai pertinenti consigli consultivi e sono basati sui migliori pareri scientifici disponibili.
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
2.  Se i risultati di tali studi pilota o altri pareri scientifici evidenziano livelli significativi di catture indesiderate di specie che non sono soggette a limiti di cattura, gli Stati membri possono istituire misure tecniche volte a ridurre tali catture indesiderate secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure tecniche si applicano esclusivamente ai pescherecci battenti la bandiera dello Stato membro interessato.
2.  Se i risultati di tali studi pilota o altri pareri scientifici evidenziano livelli significativi di catture indesiderate di specie che non sono soggette a limiti di cattura, gli Stati membri istituiscono misure tecniche volte a evitare o ridurre nella misura del possibile tali catture indesiderate secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o all'articolo 18 del presente regolamento.
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Nei casi in cui altri Stati membri intendano istituire misure tecniche analoghe, è possibile presentare una raccomandazione comune conformemente all'articolo 18.
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)
Articolo 17 bis
Documentazione
Conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri, per la documentazione delle catture, dei rigetti e delle attività di pesca, possono introdurre un sistema di controllo elettronico.
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Capitolo 2 – sezione 5 bis (nuova)
SEZIONE 5 bis
ADEGUAMENTO DEI PESCHERECCI
Articolo 17 ter
Adeguamento della stazza
Sui pescherecci nuovi o già operanti è autorizzato l'aumento della stazza destinato a migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, come pure l'aumento della stazza destinato allo stoccaggio delle catture indesiderate soggette all'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a condizione che ciò non determini un aumento della capacità di cattura del peschereccio. I corrispondenti volumi non sono considerati nella valutazione della capacità di pesca, alla luce dei limiti stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, né nel piano di entrata/uscita della flotta di cui all'articolo 23 di tale regolamento.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo
Principi guida
Misure tecniche regionali
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera g

g)  nell'allegato XI per le regioni ultraperiferiche.

g)  nell'allegato XI per le acque dell'Unione nell'Oceano indiano e nell'Atlantico occidentale.

Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Tuttavia, le disposizioni sulle dimensioni di maglia di cui alla parte B degli allegati da V a XI si applicano soltanto nella misura in cui, entro ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], non è stato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo alcun atto delegato che riguardi lo stesso oggetto per le attività di pesca interessate. Qualora la parte B di un allegato del presente regolamento diventi applicabile, la Commissione adotta, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, punto 4, entro la stessa data un atto delegato conformemente all'articolo 32, integrando il presente regolamento con una definizione di "pesca diretta", al fine di applicare la parte B alla pertinente zona di pesca e alle attività di pesca interessate.
Fino alla scadenza di cui al secondo comma del presente paragrafo oppure fino alla data di adozione dell'atto delegato di cui al medesimo comma, se anteriore, le disposizioni applicabili alle dimensioni di maglia il ... [giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento*] continuano ad applicarsi in relazione alle zone di pesca interessate.
________________________
* Se tale approccio è accettato, gli articoli 35-41 dovranno essere modificati nel corso dei negoziati con il Consiglio, una volta individuate le misure che rimarranno applicabili successivamente alla data qui indicata.
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Se del caso, al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca e per tenere conto delle specificità di una regione, misure tecniche che si discostano dalle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere adottate nel contesto di un piano pluriennale di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
2.  Secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono presentare raccomandazioni comuni intese a definire opportune misure tecniche a livello regionale che si discostano dalle misure di cui al paragrafo 1.
2.  In assenza di un piano pluriennale per le attività di pesca in questione o qualora il pertinente piano pluriennale non stabilisca misure tecniche o una procedura per l'adozione di tali misure tecniche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di integrare il presente regolamento definendo opportune misure tecniche a livello regionale che si discostano dalle misure di cui al paragrafo 1, in particolare stabilendo dimensioni di maglia da applicare a livello regionale. Ai fini dell'adozione di tali atti delegati, gli Stati membri possono presentare una raccomandazione comune conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 entro ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione pubblica tali raccomandazioni comuni subito dopo il loro invio da parte degli Stati membri e pubblica le valutazioni scientifiche svolte per assicurarne la conformità all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Le misure adottate conformemente ai paragrafi 1 bis e 2:
a)  sono intese a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, tenendo conto in particolare degli indicatori di efficacia di cui all'articolo 4;
b)  sono basate sui principi di buona governance di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
c)  prevedono incentivi, anche nell'ambito della ripartizione delle possibilità di pesca, per i pescherecci che utilizzano attrezzi da pesca selettivi o tecniche di pesca a ridotto impatto ambientale; e
d)  sono almeno equivalenti alle misure di cui al paragrafo 1 o, nel caso delle norme sulle dimensioni di maglia, alle misure applicabili il ... [giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento] per quanto riguarda i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili.
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
3.  Le misure tecniche raccomandate in conformità del paragrafo 2 sono almeno equivalenti alle misure di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili.
3.  In conformità dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri basano le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sui migliori pareri scientifici disponibili. Tali pareri scientifici tengono conto dell'impatto di tali misure sulle specie bersaglio e sulle specie e gli habitat sensibili, dimostrando i benefici per la conservazione dell'ecosistema marino.
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   In deroga all'articolo 18, paragrafi 1, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione può adottare tali atti delegati anche in mancanza della raccomandazione comune di cui ai suddetti paragrafi.
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 19
Articolo 19
soppresso
Misure regionali nell'ambito di piani pluriennali
1.  Alla Commissione è conferito il potere di stabilire misure tecniche a livello regionale al fine di conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono stabilite mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2.  Le misure stabilite conformemente al paragrafo 1 possono:
(a)  modificare o integrare le misure di cui agli allegati da V a XI;
(b)  derogare alle misure di cui agli allegati da V a XI per una zona o un periodo determinati, purché si possa dimostrare che tali misure non producono benefici in termini di conservazione nella zona o nel periodo considerati o che è possibile conseguire gli stessi obiettivi con misure alternative.
3.  Un piano pluriennale può definire il tipo di misure che possono essere adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 per la regione considerata.
4.  Le misure adottate conformemente ai paragrafi 1 e 2
(a)  mirano a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento;
(b)  sono basate sui principi di buona governance di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, e
(c)  prevedono incentivi, nell'ambito della ripartizione delle possibilità di pesca, per i pescherecci che utilizzano attrezzi da pesca selettivi o tecniche di pesca a ridotto impatto ambientale.
5.  Quando presentano raccomandazioni comuni per la definizione di misure tecniche in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell'adozione di tali misure.
6.  La Commissione può chiedere allo CSTEP di valutare le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 5.
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 per la definizione di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie, gli Stati membri forniscono prove atte a dimostrare che tali attrezzi soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
1.  Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18 per la definizione di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie, gli Stati membri forniscono prove atte a dimostrare che tali attrezzi soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 – parte introduttiva
Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 al fine di modificare le zone di divieto o di limitazione della pesca elencate nella parte C degli allegati da V a VIII e dell'allegato X e nella parte B dell'allegato XI o al fine di istituire nuove zone di divieto o di limitazione della pesca, gli Stati membri vi includono i seguenti elementi in relazione alle zone suddette:
Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18 al fine di modificare le zone di divieto o di limitazione della pesca elencate nella parte C degli allegati da V a VIII e dell'allegato X e nella parte B dell'allegato XI o al fine di istituire o sopprimere nuove zone di divieto o di limitazione della pesca, gli Stati membri vi includono i seguenti elementi in relazione alle zone suddette:
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)
Se gli Stati membri non adottano raccomandazioni comuni, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per istituire zone di divieto o di limitazione della pesca sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1
1.  Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 al fine di modificare o stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione di cui alla parte A degli allegati da V a X, gli Stati membri rispettano l'obiettivo di garantire la protezione dei giovanili di specie marine.
1.  Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18 al fine di modificare o stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione di cui alla parte A degli allegati da V a X, gli Stati membri rispettano l'obiettivo di garantire la protezione dei giovanili di specie marine. Le raccomandazioni comuni si basano sulle migliori prove scientifiche disponibili e tengono conto di criteri biologici, in particolare la dimensione delle specie quando raggiungono la maturità. Le raccomandazioni comuni non pregiudicano le disposizioni di controllo e di applicazione in materia di sbarco e commercializzazione dei prodotti della pesca.
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 – parte introduttiva
Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 per consentire l'istituzione di fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca onde assicurare la protezione di aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi, gli Stati membri vi includono i seguenti elementi:
Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18 per consentire l'istituzione di fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca onde assicurare la protezione di aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi o di specie sensibili, gli Stati membri vi includono i seguenti elementi:
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 3 bis (nuovo)
1 bis.   Qualora le imbarcazioni di un solo Stato membro siano interessate da fermi in tempo reale o disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca, sono adottati i migliori pareri scientifici disponibili per ridurne l'impatto sulle imbarcazioni interessate.
Emendamenti 304 e 154
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1
1.  Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 per autorizzare o estendere l'uso di attrezzi da pesca innovativi, comprese le reti da traino con impiego di impulso elettrico descritte nella parte E dell'allegato V, in uno specifico bacino marittimo, gli Stati membri forniscono una valutazione dei probabili impatti dell'uso di tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio e su specie e habitat sensibili.
1.  Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18 per autorizzare o estendere l'uso di attrezzi da pesca innovativi in uno specifico bacino marittimo, gli Stati membri forniscono una valutazione dei probabili impatti dell'uso di tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio e su specie e habitat sensibili.
Tale valutazione si basa sull'uso di attrezzi da pesca innovativi nel corso di un periodo di prova limitato a non più del 5 % delle imbarcazioni attualmente in tale mestiere per un periodo non inferiore ai quattro anni.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3
3.  L'uso di attrezzi da pesca innovativi non è autorizzato nel caso in cui le suddette valutazioni indichino che esso darà luogo a impatti negativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.
3.  L'uso di attrezzi da pesca innovativi è autorizzato su scala commerciale soltanto nel caso in cui la valutazione di cui al paragrafo 1 indichi che, rispetto agli attrezzi da pesca e alle tecniche di pesca regolamentati esistenti, tale uso non darà luogo a impatti negativi diretti o cumulativi su habitat marini, compresi habitat sensibili o specie non bersaglio.
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1 – trattino 2 bis (nuovo)
—   informazioni sull'efficacia delle misure di mitigazione esistenti e sulle modalità di monitoraggio applicate;
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri provvedono affinché i pescatori direttamente interessati da tali misure siano adeguatamente consultati.
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
d bis)   deroghe approvate in virtù dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 3, in particolare la protezione delle aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi.
2.  Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 3, in particolare la protezione delle aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi. Esse sono almeno altrettanto rigorose quanto le misure tecniche applicabili a norma del diritto dell'Unione.
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)
Articolo 26 bis
Progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti
1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per integrare il presente regolamento definendo progetti pilota intesi a mettere a punto un sistema di documentazione completa delle catture e dei rigetti sulla base di target e obiettivi misurabili, ai fini di una gestione delle attività di pesca basata sui risultati.
2.  I progetti pilota di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono derogare alle misure stabilite nella parte B degli allegati da V a XI per una zona specifica e per un periodo massimo di un anno, purché si possa dimostrare che tali progetti pilota sono intesi a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, sono conformi agli indicatori di efficacia di cui all'articolo 4 e, in particolare, mirano a migliorare la selettività dell'attrezzo da pesca o della pratica di pesca in questione o ne riducono in altro modo l'impatto ambientale. Tale periodo di un anno può essere prorogato per un altro anno alle stesse condizioni. È limitato a non oltre il 5 % delle imbarcazioni in tale mestiere per ciascuno Stato membro.
3.  Quando presentano raccomandazioni comuni per l'istituzione dei progetti pilota di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell'adozione di tali progetti. Lo CSTEP valuta le raccomandazioni comuni e rende pubblica la valutazione. Entro sei mesi dalla conclusione del progetto, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente i risultati, compresa una valutazione dettagliata dei cambiamenti nella selettività e degli altri impatti ambientali.
4.  Lo CSTEP valuta la relazione di cui al paragrafo 3. Qualora lo CSTEP concluda che il nuovo attrezzo o la nuova pratica conseguano gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare una proposta conformemente al TFUE per consentire l'uso generalizzato di tale attrezzo o pratica. La valutazione dello CSTEP è resa pubblica.
5.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32, al fine di integrare il presente regolamento definendo le specifiche tecniche di un sistema per la documentazione completa delle catture e dei rigetti di cui al paragrafo 1.
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Capo IV
CAPO IV
ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE
DELLA PESCA
soppresso
Articolo 28
Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC)
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di:
(a)   recepire nel diritto dell'Unione determinate misure tecniche approvate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), tra cui elenchi degli ecosistemi marini vulnerabili e misure tecniche specifiche per la pesca della molva azzurra e dello scorfano definite nelle raccomandazioni NEAFC 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015 e
(b)   adottare altre misure tecniche che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di atti legislativi che recepiscono le raccomandazioni della NEAFC.
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica purché siano rispettate le seguenti condizioni:
1.  Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte nel quadro di campagne di ricerca scientifica purché siano rispettate le seguenti condizioni:
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b
b)  siano vendute per scopi diversi dal consumo umano diretto.
b)  qualora si tratti di esemplari sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione, siano vendute per scopi diversi dal consumo umano diretto.
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 30 – titolo
Ripopolamento artificiale e trapianto
Ripopolamento diretto e trapianto
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
1.  Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ripopolamento artificiale o trapianto di specie marine, purché tali operazioni siano condotte con il consenso e sotto l'egida dello o degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto.
1.  Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ripopolamento diretto o trapianto di specie marine, purché tali operazioni siano condotte con il consenso e sotto l'egida dello o degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto.
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2
2.  Se il ripopolamento artificiale o il trapianto hanno luogo nelle acque di un altro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati sono informati almeno un mese prima dell'intenzione di effettuare tali operazioni di pesca.
2.  Se il ripopolamento diretto o il trapianto hanno luogo nelle acque di un altro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati sono informati almeno un mese prima dell'intenzione di effettuare tali operazioni di pesca.
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1
1.  Qualora dai pareri scientifici disponibili emerga la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie marine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per contenere tali minacce. Tali atti possono riguardare, in particolare, restrizioni all'uso di attrezzi da pesca o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi.
1.  Qualora dai pareri scientifici disponibili emerga la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie o gli habitat marini, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per contenere tali minacce. Tali atti possono riguardare, in particolare, restrizioni all'uso di attrezzi da pesca o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi o qualsiasi altra misura di conservazione necessaria.
Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis)  proteggere specie e habitat sensibili se è stato constatato un grave rischio per la loro conservazione.
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3
3.  Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo non superiore a tre anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6.
3.  Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo non superiore a due anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6.
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1
1.  Entro la fine del 2020 e successivamente ogni tre anni, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione valuta fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell'Unione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi stabiliti nell'articolo 3 e a raggiungere i target fissati nell'articolo 4.
1.  Entro il ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione valuta fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell'Unione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 sulla base degli indicatori di efficacia fissati nell'articolo 4.
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2
2.  Se dalla relazione di cui al paragrafo 1 risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale, entro sei mesi dalla sua presentazione gli Stati membri della regione presentano un piano indicante gli interventi correttivi da attuare per garantirne il conseguimento.
2.  Se dalla relazione di cui al paragrafo 1 risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi a livello regionale o sono stati superati i livelli specifici di catture di taglia inferiore alla taglia minima per la conservazione nelle principali attività di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), entro dodici mesi dalla sua presentazione gli Stati membri della regione presentano un piano indicante gli interventi correttivi da attuare per garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e la riduzione delle catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ai livelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  La Commissione assiste gli Stati membri nell'istituzione di un piano d'azione nazionale per affrontare le difficoltà individuate nell'attuazione delle nuove misure tecniche al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d'azione.
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   Qualora la relazione dimostri che uno Stato membro non ha rispettato i propri obblighi in materia di controllo e raccolta dei dati, la Commissione può interrompere o sospendere i finanziamenti a titolo del FEAMP destinati a detto Stato membro, conformemente agli articoli 100 e 101 del regolamento (UE) n. 508/2014.
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – lettera a
(a)  gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 25 sono soppressi;
(a)  gli articoli 3, 8, 9, 10, 11 e 12, l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 14, 15, 16 e 25 sono soppressi;
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 36
Articolo 36
soppresso
Modifiche del regolamento (CE) n. 1098/2007
Nel regolamento (CE) n. 1098/2007 sono soppressi gli articoli 8 e 9.
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 54 quater – paragrafo 2 – lettera a
a)  il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 80 mm oppure una o più reti da circuizione a chiusura o analoghi attrezzi da pesca, oppure
a)  il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 70 mm oppure una o più reti da circuizione a chiusura o analoghi attrezzi da pesca, oppure
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 54 quater – paragrafo 2 – lettera b – trattino 2
i pesci sottoposti a cernita siano immediatamente congelati e non siano rigettati in mare, e
i pesci sottoposti a cernita siano congelati e non siano rigettati in mare, e
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 54 quater – paragrafo 2 – lettera b – trattino 3
le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e impedire i rigetti in mare di specie marine.
le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento e impedire i rigetti in mare di specie marine.
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 37 – comma 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1224/2009
Articolo 54 quater – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   L'autorità competente dello Stato di bandiera certifica i piani dei pescherecci da traino congelatori per garantirne la conformità con le disposizioni applicabili.
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 38
Articolo 38
soppresso
Modifica del regolamento (UE) n. 1343/2011
L'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1343/2011 è modificato come segue:
(1)   è aggiunta la lettera seguente:
"(h) le misure tecniche di cui agli articoli 4, 10, 12, 15, 15 bis, 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 septies, 16 octies, 16 nonies, 16 decies, 16 undecies e 16 duodecies."; ’
(2)   è aggiunto il comma seguente:
"Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di recepire nel diritto dell'Unione altre misure tecniche stabilite dalla CGPM che diventano obbligatorie per l'Unione e di integrare o modificare determinati elementi non essenziali di atti legislativi che recepiscono le raccomandazioni della CGPM in materia di misure tecniche. ’
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 40 – comma 1
I regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 sono abrogati.
I regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005, nonché il regolamento della Commissione (CE) n. 494/20021bis sono abrogati.
____________________________
1bis Regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8).
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera n bis (nuova)
n bis)  coregone (Coregonus oxyrinchus) nella sottozona CIEM IVb (acque dell'Unione);
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera 1 ter (nuovo)
n ter)  storione dell'Adriatico (Acipenser naccarii) e storione comune (Acipenser sturio) nelle acque dell'Unione;
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera o
(o)  femmine mature dell'aragosta (Palinuridae spp.) e femmine mature dell'astice (Homarus gammarus) in tutte le acque dell'Unione, salvo se utilizzate a fini di ripopolamento diretto o trapianto;
femmine con uova dell'aragosta (Palinuridae spp.) e femmine mature dell'astice (Homarus gammarus) in tutte le acque dell'Unione, salvo se utilizzate a fini di ripopolamento diretto o trapianto;
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera p
p)  dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e dattero bianco (Pholas dactylus) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo.
p)  dattero di mare (Lithophaga lithophaga), nacchera (Pinna nobilis) e dattero bianco (Pholas dactylus) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo;
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Allegato I – lettera p bis (nuova)
p bis)  riccio corona mediterraneo (Centrostephanus longispinus).
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.   Le dimensioni della grancevola sono misurate, come indicato nella figura 5 bis, come lunghezza del carapace sulla linea mediana, partendo dal bordo del carapace fra i due rostri fino al bordo posteriore del carapace.
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 5 ter (nuovo)
5 ter.   Le dimensioni del granchio di mare sono misurate, come indicato nella figura 5 ter, come larghezza massima del carapace misurata perpendicolarmente alla linea mediana anteroposteriore del carapace.
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 5 quater (nuovo)
5 quater.   Le dimensioni del buccino sono misurate, come indicato nella figura 5 quater, sulla parte più lunga della conchiglia.
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 5 quinquies (nuovo)
5 quinquies.   La taglia di un pesce spada è misurata, come indicato nella figura 5 quinquies, come lunghezza dalla forca della pinna caudale sino alla punta della mandibola inferiore.
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Allegato IV – Figura 5 bis (nuova)
Figura 5 bis Grancevola (Maja squinado)
20180116-P8_TA(2018)0003_IT-p0000002.png
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Allegato IV – Figura 5 ter (nuova)
Figura 5 ter Granchio di mare (Cancer pagurus)
20180116-P8_TA(2018)0003_IT-p0000003.png
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Allegato IV – Figura 5 quater (nuova)
Figura 5 quater Buccino (Buccinum spp)
20180116-P8_TA(2018)0003_IT-p0000004.png
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Allegato IV – Figura 5 quinquies (nuova)
Figura 5 quinquies Pesce spada (Xiphias gladius)
20180116-P8_TA(2018)0003_IT-p0000005.png
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – tabella 1 – riga 14

Testo della Commissione

Sgombro (Scomber spp.)

20 cm

Emendamento

 

Sgombro (Scomber spp.)

30 cm1bis

 

__________________

 

1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

 

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

 

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

Emendamento 196
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – tabella 1 – riga 15

Testo della Commissione

Aringa (Clupea harengus)

20 cm

Emendamento

 

Aringa (Clupea harengus)

20 cm1bis

 

__________________

 

1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

 

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

 

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

Emendamento 197
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – tabella 1 – riga 16

Testo della Commissione

Surgarelli (Trachurus spp.)

15 cm

Emendamento

Surgarelli (Trachurus spp.)

15 cm1bis

 

__________________

 

1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

 

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

 

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

Emendamento 198
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – tabella 1 – riga 17

Testo della Commissione

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

12 cm o 90 esemplari per chilogrammo

Emendamento

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

12 cm o 90 esemplari per chilogrammo1bis

 

__________________

 

1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

 

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

 

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

Emendamento 199
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – tabella 1 – riga 19

Testo della Commissione

Sardina (Sardina pilchardus)

11 cm

Emendamento

Sardina (Sardina pilchardus)

11 cm1bis

 

__________________

 

1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

 

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

 

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

Emendamento 200
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – tabella 1 – riga 20

Testo della Commissione

Astice (Homarus gammarus)

87 mm

Emendamento

Astice (Homarus gammarus)

87 mm (lunghezza del carapace)

Emendamento 201
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – tabella 1 – riga 34

Testo della Commissione

Aragosta (Palinurus spp.)

95 mm

Emendamento

Aragosta (Palinurus spp.)

95 mm (lunghezza del carapace)

Emendamento 202
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – tabella 2 – riga 13

Testo della Commissione

Scampo (Nephrops norvegicus)

Lunghezza totale 105 mm

 

Lunghezza del carapace 32 mm

Emendamento

Scampo (Nephrops norvegicus)

Lunghezza totale 105 mm

 

Lunghezza del carapace 32 mm

 

Code di scampo 59 mm

Emendamento 203
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – tabella 2 – riga 14

Testo della Commissione

Sgombro (Scomber spp.)

20 cm

Emendamento

Sgombro (Scomber spp.)

20 cm 1bis

 

__________________

 

1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

 

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

 

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

Emendamento 204
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – tabella 2 – riga 15

Testo della Commissione

Aringa (Clupea harengus)

18 cm

Emendamento

Aringa (Clupea harengus)

18 cm1bis

 

__________________

 

1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

 

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

 

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

Emendamento 205
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – tabella 2 – riga 16

Testo della Commissione

Surgarelli (Trachurus spp.)

15 cm

Emendamento

Surgarelli (Trachurus spp.)

15 cm1bis

 

__________________

 

1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

 

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

 

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

Emendamento 206
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte B – paragrafo 1 – tabella – riga 2 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Almeno 90 mm

Skagerrak e Kattegat

L'attrezzo deve essere dotato di un pannello avente dimensione di maglia di almeno 270 mm (maglia di diamante) o di 140 mm1 bis (maglia quadrata).

 

 

__________________

 

 

1bis Nella sottodivisione del Kattegat, l'attrezzo deve essere dotato di un pannello a maglie quadrate di 120 mm (su reti da traino nel periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre, su reti da circuizione nel periodo dal 1º agosto al 31 ottobre).

Emendamenti 305 e 355
Proposta di regolamento
Allegato V – parte B – paragrafo 1 – tabella – riga 4

 

Testo della Commissione

 

 

Almeno 80 mm

Divisione CIEM IVb a sud di 54º 30′ N e divisione CIEM IVc

Pesca diretta della sogliola con sfogliare o [reti da traino con impiego di impulso elettrico]. Nella metà superiore della parte anteriore della rete deve essere montato un pannello avente dimensione di maglia di almeno 180 mm.

 

Emendamento

 

 

Almeno 80 mm

Divisione CIEM IVb a sud di 54º 30′ N e divisione CIEM IVc

Pesca diretta della sogliola con sfogliare. Nella metà superiore della parte anteriore della rete deve essere montato un pannello avente dimensione di maglia di almeno 180 mm.

Emendamento 208
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte B – paragrafo 1 – tabella – riga 4 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Almeno 40mm

Tutta la zona

Pesca diretta del calamaro (85 % delle catture) (Lolignidae, Ommastrephidae)

Emendamento 209
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte B – paragrafo 1 – tabella – riga 6

Testo della Commissione

Almeno 16mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche.

 

 

Pesca diretta della busbana norvegese. Nella pesca della busbana norvegese l'attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 22 mm.

 

 

Pesca diretta di Crangon crangon. L'attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione, una pezza selettiva o un dispositivo di selettività equivalente.

Emendamento

Almeno 16mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche (80 % delle catture).

 

 

Pesca diretta della busbana norvegese (50 % delle catture). Nella pesca della busbana norvegese l'attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm.

 

 

Pesca diretta del gamberetto grigio e del gamberetto rosa (90 % delle catture). L'attrezzo deve essere dotato di una rete selettiva o di una griglia di selezione in conformità delle norme stabilite a livello nazionale.

Emendamento 210
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte B – paragrafo 2 – titolo
2.  Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse
2.  Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e derivanti
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte B – paragrafo 2 – parte introduttiva
Nel Mare del Nord e nello Skagerrak/Kattegat si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse.
Nel Mare del Nord e nello Skagerrak/Kattegat si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse e derivanti.
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte C – paragrafo 1 – punto 1.1
1.1  La pesca del cicerello con qualsiasi attrezzo trainato avente dimensione di maglia del sacco inferiore a 80 mm o rete fissa avente dimensione di maglia inferiore a 100 mm è vietata nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
1.1  La pesca del cicerello con qualsiasi attrezzo trainato avente dimensione di maglia del sacco inferiore a 32 mm è vietata nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte C – paragrafo 2 – punto 2.2 – trattino 1
—  i pescherecci la cui potenza motrice non superi 221 kW operanti con reti a strascico o sciabiche danesi;
—  i pescherecci la cui potenza motrice non superi 221 kW operanti con reti a strascico da fondo o sciabiche danesi;
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte C – paragrafo 2 – punto 2.2 – trattino 2
—  i pescherecci in coppia la cui potenza motrice combinata non superi in alcun momento 221 kW, operanti con reti a strascico a coppia;
—  i pescherecci in coppia la cui potenza motrice combinata non superi in alcun momento 221 kW, operanti con reti a strascico da fondo a coppia;
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte C – paragrafo 2 – punto 2.2 – trattino 3
—  i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico o sciabiche danesi e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia, purché non pratichino la pesca diretta della passera di mare e della sogliola e rispettino le pertinenti norme sulle dimensioni di maglia contenute nella parte B del presente allegato.
—  i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico o sciabiche danesi e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico da fondo a coppia, purché non pratichino la pesca diretta della passera di mare e della sogliola e rispettino le pertinenti norme sulle dimensioni di maglia contenute nella parte B del presente allegato.
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte C – paragrafo 6 – punto 6.2
6.2  È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2347/20021 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 6.1.
6.2  È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio1 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente la cui pesca è espressamente vietata dal diritto dell'Unione sono rigettati in mare il prima possibile. Le catture di specie di squali di acque profonde soggette a limiti di cattura sono conservate a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Qualora uno Stato membro non disponga di un contingente sufficiente, la Commissione può applicare l'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 6.1.
__________________
__________________
1 Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).
1Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 1).
Emendamento 274
Proposta di regolamento
Allegato V – parte D – sottotitolo
Misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei nella divisione CIEM IIIa e nella sottozona IV
Misure volte a ridurre le catture accidentali di mammiferi marini nella divisione CIEM IIIa e nella sottozona IV
Emendamento 275
Proposta di regolamento
Allegato V – parte D – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Misure volte a ridurre al minimo le catture accidentali di uccelli marini
1.  Sono istituiti programmi di ricerca scientifica nel Mare del Nord per individuare la sovrapposizione di specie sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo di pesca, e per determinare soluzioni tecniche legate agli attrezzi da pesca.
2.  Sono applicate misure spaziali nel Mare del Nord laddove la ricerca scientifica abbia individuato zone in cui avvengono notoriamente catture accidentali di specie sensibili di uccelli marini, fino alla loro sostituzione con altre misure tecniche.
3.  I pescherecci operanti con palangari nel Mare del Nord utilizzano una combinazione di soluzioni tecniche scientificamente testate quali cavi scaccia-uccelli, palangari con zavorre di pesi differenti, schermatura degli ami e cala dei palangari durante le ore notturne con l'illuminazione minima del ponte necessaria per motivi di sicurezza. È opportuno determinare tali combinazioni sulla base delle configurazioni dell'attrezzatura e delle specie sensibili che potrebbero essere catturate dalle flotte. Le specifiche dovrebbero essere conformi agli standard stabiliti nelle linee guida concordate a livello internazionale.
4.  Gli Stati membri monitorano e valutano l'efficacia delle misure di mitigazione stabilite, anche in relazione alle catture e allo sforzo di pesca.
Emendamenti 306, 314, 315 e 356
Proposta di regolamento
Allegato V – parte E
Parte E
soppresso
Metodi di pesca innovativi
Uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico nelle divisioni CIEM IVb e IVc
In deroga all'articolo 13, la pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico è autorizzata nelle divisioni CIEM IVb e IVc alle condizioni definite conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, secondo trattino, del presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche dell'impulso utilizzato e le misure di controllo e di monitoraggio applicate a sud di una lossodromia che collega i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84:
–  un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55°di latitudine nord,
–  a est fino a 55° di latitudine nord, 5° di longitudine est
–  a nord di 56° di latitudine nord
–  a est fino a un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° di latitudine nord.
Emendamento 324
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte A – tabella – riga 14

Testo della Commissione

 

Sgombro (Scomber spp.)

20 cm

Emendamento

 

Sgombro (Scomber spp.)

20 cm 1bis

 

___________

 

1 bis Le taglie minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie conservate a bordo.

 

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

 

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, lo stoccaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

Emendamento 218
Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte A – tabella – riga 15

Testo della Commissione

Aringa (Clupea harengus)

20 cm

Emendamento

Aringa (Clupea harengus)

20 cm1bis

 

__________________

 

1bis Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

 

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

 

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

Emendamento 219
Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte A – tabella – riga 16

Testo della Commissione

Surgarelli (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 Nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM V, VI a sud di 56° N e VII, eccetto le divisioni CIEM VIId, e, f, si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.

Emendamento

Surgarelli (Trachurus spp.)

15 cm3, 3bis

 

__________________

 

3 Nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM V, VI a sud di 56° N e VII, eccetto le divisioni CIEM VIId, e, f, si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.

 

3bis Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

 

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

 

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

Emendamento 220
Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte A – tabella – riga 17

Testo della Commissione

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

12 cm o 90 esemplari per chilogrammo

Emendamento

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

12 cm o 90 esemplari per chilogrammo1bis

 

__________________

 

1bis Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

 

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

 

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

Emendamento 221
Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte B – paragrafo 1 – tabella – riga 2

Testo della Commissione

Almeno 120 mm

Tutta la zona

Nessuna

Emendamento

Almeno 100 mm1bis

Tutta la zona

Nessuna

__________________

 

 

1bis Da introdurre gradualmente nell'arco di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le divisioni CIEM VIId e VIIe si applica una dimensione di maglia di almeno 100 mm.

 

 

Emendamento 223
Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte B – paragrafo 2 – titolo (nuovo)
2.  Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse
2.  Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e derivanti
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte B – paragrafo 2 – parte introduttiva
Nelle acque nordoccidentali si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse.
Nelle acque nordoccidentali si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse e derivanti.
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte B – paragrafo 2 – tabella – riga 2

Testo della Commissione

Almeno 120 mm,1

Tutta la zona

Nessuna

Emendamento

Almeno 120 mm1

Tutta la zona

Nessuna

__________________

 

 

1 Per la pesca diretta della rana pescatrice (30% delle catture), la dimensione della maglia è di almeno 220 mm. Per la pesca diretta del merluzzo giallo e del nasello (50% delle catture) nelle divisioni CIEM VIId e VIIe, la dimensione della maglia è di almeno 110 mm.

 

 

Emendamento 226
Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte B – tabella – riga 4

Testo della Commissione

Almeno 50mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche.

Emendamento

Almeno 50mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche (80 % delle catture).

 

 

Pesca diretta della triglia (50 % delle catture)

Emendamento 227
Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte C – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º ottobre al 31 dicembre di ogni anno è vietato l'esercizio di qualsiasi attività di pesca con attrezzi trainati o reti fisse nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:
Dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º ottobre al 31 dicembre di ogni anno è vietato l'esercizio di qualsiasi attività di pesca con attrezzi trainati da fondo o reti fisse da fondo nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte C – paragrafo 3 – punto 3.2
3.2  In deroga al punto 1, nella zona e nel periodo ivi specificati è consentito l'uso di reti a strascico purché siano dotate di dispositivi di selettività che siano stati valutati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le navi di uno Stato membro operanti nelle zone di cui al punto 3.1 le cui catture accessorie di merluzzo bianco superino 10 tonnellate non possono più pescare nella zona considerata.
3.2  In deroga al punto 1, nella zona e nel periodo ivi specificati è consentito l'uso di reti a strascico purché siano dotate di dispositivi di selettività che siano stati valutati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte C – paragrafo 9 – titolo
9.  Uso di reti fisse nelle divisioni CIEM Vb, VIa, VII b, c, j, k
9.  Uso di reti fisse nelle divisioni CIEM Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j, k
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Allegato VI – Parte C – paragrafo 9 – punto 9.2
9.2.  È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2347/2002 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 9.1.
9.2.  È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/2336 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente la cui pesca è espressamente vietata dal diritto dell'Unione sono rigettati in mare il prima possibile. Le catture di specie di squali di acque profonde soggette a limiti di cattura sono conservate a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Qualora uno Stato membro non disponga di un contingente sufficiente, la Commissione può applicare l'articolo 105, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 9.1.
Emendamento 276
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte D – punto 1 – titolo
1.  Misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei nelle divisioni CIEM VIa e VII d, e, f, g, h,
1.  Misure volte a ridurre le catture accidentali di mammiferi marini nelle divisioni CIEM VI e VII
Emendamento 277
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte D – punto 2.1 (nuovo)
2.1.  Sono istituiti programmi di ricerca scientifica nelle acque nordoccidentali per individuare la sovrapposizione di specie sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo di pesca, e per determinare soluzioni tecniche legate agli attrezzi da pesca.
Emendamento 278
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte D – punto 2.2 (nuovo)
2.2.  Sono applicate misure spaziali nelle acque nordoccidentali laddove la ricerca scientifica abbia individuato zone in cui avvengono notoriamente catture accidentali di specie sensibili di uccelli marini, fino alla loro sostituzione con altre misure tecniche.
Emendamento 279
Proposta di regolamento
Allegato VI – parte D – punto 2.3 (nuovo)
2.3.  Gli Stati membri monitorano e valutano l'efficacia delle misure di mitigazione stabilite, anche in relazione allo sforzo di pesca e di cattura.
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Allegato VII – Parte A – tabella – riga 15

Testo della Commissione

Aringa (Clupea harengus)

20 cm

Emendamento

Aringa (Clupea harengus)

20 cm1bis

 

__________________

 

1bisLe dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

 

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

 

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

Emendamento 232
Proposta di regolamento
Allegato VII – Parte A – tabella – riga 18

Testo della Commissione

Spigola (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Emendamento

Spigola (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Emendamento 233
Proposta di regolamento
Allegato VII – Parte A – tabella – riga 23

Testo della Commissione

Pettine (Chlamys spp.)

40 mm

Emendamento

Pettine (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Emendamento 234
Proposta di regolamento
Allegato VII – Parte A – tabella – riga 26

Testo della Commissione

Vongola verace (Venerupis philippinarum)

35 mm

Emendamento

Vongola verace (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Emendamento 235
Proposta di regolamento
Allegato VII – Parte A – tabella – riga 34

Testo della Commissione

Polpo (Octopus vulgaris)

750 grammi3

 

__________________

 

In tutte le acque situate nella parte dell’Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2 e 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della regione COPACE si applica un peso eviscerato di 450 grammi.

Emendamento

Polpo (Octopus vulgaris)

1000 grammi3

 

__________________

 

In tutte le acque situate nella parte dell’Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2 e 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della regione COPACE si applica un peso eviscerato di 450 grammi.

Emendamento 242
Proposta di regolamento
Allegato VII – Parte C – paragrafo 4 – punto 4.2
4.2.  È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2347/2002 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 1.
4.2.  È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/2336 nelle zone la cui profondità indicata sulle carte nautiche sia inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente la cui pesca è espressamente vietata dal diritto dell'Unione sono rigettati in mare il prima possibile. Le catture di specie di squali di acque profonde soggette a limiti di cattura sono conservate a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Qualora uno Stato membro non disponga di un contingente sufficiente, la Commissione può applicare l'articolo 105, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 1.
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Allegato VII – Parte C – paragrafo 4 – punto 4.2 bis (nuovo)
4.2 bis  . La Commissione, previa consultazione con il CSTEP, può decidere di escludere determinate attività di pesca, nelle zone CIEM VIII, IX e X dall'applicazione del punto 4.1 se le informazioni fornite dagli Stati membri o l'applicazione di una gestione specifica, basata sulla regionalizzazione, che potrebbe concretizzarsi in una riduzione delle imbarcazioni che operano nella zona, in una riduzione dei mesi di sforzo ecc., ovvero mediante piani pluriennali, dimostrano che tali attività di pesca danno luogo a un livello estremamente basso di catture accessorie di squali o di rigetti.
Emendamento 280
Proposta di regolamento
Allegato VII – parte D – punto 1 – titolo
1.  Misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei nelle sottozone CIEM VIII e IXa
1.  Misure volte a ridurre le catture accidentali di mammiferi marini nelle sottozone CIEM VIII e IX
Emendamento 281
Proposta di regolamento
Allegato VII – parte D – punto 2.1 (nuovo)
2.1.  Sono istituiti programmi di ricerca scientifica nelle acque sudoccidentali per individuare la sovrapposizione di specie sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo di pesca, e per determinare soluzioni tecniche legate agli attrezzi da pesca.
Emendamento 282
Proposta di regolamento
Allegato VII – parte D – paragrafo 2 – punto 2.2 (nuovo)
2.2.  Sono applicate misure spaziali nelle acque sudoccidentali, nelle zone in cui la ricerca scientifica abbia individuato catture accidentali di specie sensibili di uccelli marini, fino alla loro sostituzione con altre misure tecniche.
Emendamento 283
Proposta di regolamento
Allegato VII – parte D – paragrafo 2 – punto 2.3 (nuovo)
2.3.  Gli Stati membri monitorano e valutano l'efficacia delle misure di mitigazione stabilite, anche in relazione allo sforzo di pesca e di cattura.
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Allegato VIII – Parte B – paragrafo 2 – tabella – riga 2

Testo della Commissione

Almeno 157 mm

Tutta la zona

Pesca diretta del salmone

Emendamento

soppresso

 

 

Emendamento 284
Proposta di regolamento
Allegato VIII – parte D – paragrafo 1 – titolo
1.  Misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei
1.  Misure volte a ridurre le catture accidentali di mammiferi marini
Emendamento 285
Proposta di regolamento
Allegato VIII – parte D – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Misure volte a minimizzare le catture accidentali di uccelli marini
1.1.  Sono istituiti programmi di ricerca scientifica nel Mar Baltico per individuare la sovrapposizione di specie sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo di pesca, e per determinare soluzioni tecniche legate agli attrezzi da pesca.
1.2.  Sono applicate misure spaziali nel Mar Baltico, nelle zone in cui la ricerca scientifica abbia individuato catture accidentali di specie sensibili di uccelli marini, fino alla loro sostituzione con altre misure tecniche.
1.3  Gli Stati membri monitorano e valutano l'efficacia delle misure di mitigazione stabilite, anche in relazione allo sforzo di pesca e di cattura.
Emendamento 251
Proposta di regolamento
Allegato IX – Parte B – paragrafo 1 – tabella – riga 2

Testo della Commissione

Sacco a maglie quadrate di almeno 40 mm

Tutta la zona

Su richiesta debitamente giustificata del proprietario del peschereccio, in alternativa al sacco a maglie quadrate di 44 mm può essere utilizzato un sacco a maglie a losanga di 50 mm²

 

 

________________

 

 

2 Può essere tenuto a bordo o utilizzato un unico tipo di rete (a maglie quadrate di 40 mm o a maglie a losanga di 50 mm).

Emendamento

Sacco a maglie quadrate di almeno 40 mm

Tutta la zona

Su richiesta debitamente giustificata del proprietario del peschereccio, in alternativa al sacco a maglie quadrate di 40 mm può essere utilizzato un sacco a maglie a losanga di 50 mm²

 

 

________________

 

 

2 Può essere tenuto a bordo o utilizzato un unico tipo di rete (a maglie quadrate di 40 mm o a maglie a losanga di 50 mm).

Emendamento 254
Proposta di regolamento
Allegato IX – Parte B – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Le deroghe attuali alle disposizioni di cui ai punti 1, 1 bis e 2 della presente parte per gli attrezzi a circuizione interessati da un piano di gestione di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e adottate a norma del suo articolo 9 permangono in vigore, salvo disposizione contraria a titolo dell'articolo 18 del presente regolamento
Emendamento 255
Proposta di regolamento
Allegato IX – Parte C – paragrafo 5
È vietato tenere a bordo o calare più di 250 nasse per peschereccio per la cattura di crostacei di acque profonde (compresi Plesionika spp., Pasiphaea spp. o specie affini).
È vietato tenere a bordo o calare più di 250 nasse per peschereccio per la cattura di crostacei di acque profonde.
Emendamento 256
Proposta di regolamento
Allegato IX – Parte C – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)
Si concede l'autorizzazione per la cattura di crostacei di acque profonde (incluse le specie Plesionika spp., Pasiphaea spp. o specie simili) a flotte estremamente localizzate che utilizzano attrezzi artigianali.
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Allegato IX – Parte C – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.  Restrizioni alla pesca con fucili subacquei
È vietata la pesca con fucili subacquei se usati in combinazione con autorespiratori oppure di notte, dal tramonto all'alba.
Emendamento 286
Proposta di regolamento
Allegato IX – parte D – paragrafo 1 – titolo
1.  Misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei
1.  Misure volte a ridurre le catture accidentali di mammiferi marini
Emendamento 287
Proposta di regolamento
Allegato IX – parte D – paragrafo 2 – punto 2.1 (nuovo)
2.1.  Sono istituiti programmi di ricerca scientifica nel Mar Mediterraneo per individuare la sovrapposizione di specie sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo di pesca, e per determinare soluzioni tecniche legate agli attrezzi da pesca.
Emendamento 288
Proposta di regolamento
Allegato IX – parte D – paragrafo 2 – punto 2.2 (nuovo)
2.2.  Sono applicate misure spaziali nel Mar Mediterraneo, nelle zone in cui la ricerca scientifica abbia individuato catture accidentali di specie sensibili di uccelli marini, fino alla loro sostituzione con altre misure tecniche.
Emendamento 289
Proposta di regolamento
Allegato IX – parte D – paragrafo 2 – punto 2.3 (nuovo)
2.3.  Gli Stati membri monitorano e valutano l'efficacia delle misure di mitigazione stabilite, anche in relazione allo sforzo di pesca e di cattura.
Emendamento 259
Proposta di regolamento
Allegato X – Parte B – paragrafo 1 – tabella – riga 2

Testo della Commissione

Almeno 50 mm

Tutta la zona

In alternativa possono essere utilizzati sacchi a maglie quadrate di 40 mm

Emendamento

Almeno 40 mm

Tutta la zona

Su richiesta debitamente giustificata del proprietario del peschereccio, in alternativa ai sacchi a maglie quadrate di 40 mm possono essere utilizzati sacchi a maglie a losanga di 50 mm1bis.

 

 

__________________

 

 

1bis. È consentito tenere a bordo o utilizzare solo un tipo di rete (a maglie quadrate di 40 mm o a maglie a losanga di 50 mm).

Emendamento 260
Proposta di regolamento
Allegato X – Parte B – paragrafo 2 – tabella – riga 2

Testo della Commissione

Almeno 400 mm

Tutta la zona

Pesca diretta del rombo chiodato

Emendamento

Almeno 400 mm

Tutta la zona

Pesca del rombo chiodato con reti da posta fisse a imbrocco

Emendamento 261
Proposta di regolamento
Allegato X – Parte C
Parte C
soppresso
Zone di divieto o di limitazione della pesca
Fermo stagionale per la protezione del rombo chiodato
La pesca diretta, il trasbordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato sono autorizzati dal 15 aprile al 15 giugno di ogni anno nelle acque dell'Unione del Mar Nero.
Emendamento 290
Proposta di regolamento
Allegato X – parte D – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Misure volte a minimizzare le catture accidentali di uccelli marini
1 bis.1.  Sono istituiti programmi di ricerca scientifica nel Mar Nero per individuare la sovrapposizione di specie sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo di pesca, e per determinare soluzioni tecniche legate agli attrezzi da pesca.
1 bis.2.  Sono applicate misure spaziali nel Mar Nero, nelle zone in cui la ricerca scientifica abbia individuato catture accidentali di specie sensibili di uccelli marini, fino alla loro sostituzione con altre misure tecniche.
1 bis.3.  Gli Stati membri monitorano e valutano l'efficacia delle misure di mitigazione stabilite, anche in relazione allo sforzo di pesca e di cattura.
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Allegato XI – Parte A – titolo
Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati
1.   Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati
Emendamento 263
Proposta di regolamento
Allegato XI – Parte A – comma 1 – parte introduttiva
Nelle regioni ultraperiferiche si applicano le dimensioni di maglia del sacco di seguito indicate.
Nelle acque dell'Unione nell'Oceano Indiano e nell'Atlantico occidentale si applicano le dimensioni di maglia del sacco di seguito indicate.
Emendamento 264
Proposta di regolamento
Allegato XI – Parte A – tabella – riga 3

Testo della Commissione

Almeno 45 mm

Le acque al largo della costa del dipartimento francese della Guyana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia

Pesca diretta del gamberello (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

Emendamento

Almeno 45 mm

Le acque al largo della costa del dipartimento francese della Guyana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia

Pesca diretta del gamberello (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % delle catture)

Emendamento 265
Proposta di regolamento
Allegato XI – Parte A – tabella – riga 4

Testo della Commissione

Almeno 14 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche con reti da circuizione

Emendamento

soppresso

 

 

Emendamento 266
Proposta di regolamento
Allegato XI – Parte A – comma 1 bis (nuovo)
1bis.  Dimensioni di maglia di riferimento per le reti da circuizione
Nelle acque dell'Unione nell'Oceano Indiano e nell'Atlantico occidentale si applicano le dimensioni di maglia delle reti da circuizione di seguito indicate.
Emendamento 267
Proposta di regolamento
Allegato XI – Parte A – comma 1 bis (nuovo) – tabella (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Dimensione di maglia

Zone geografiche

Condizioni

Almeno 14 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche con reti da circuizione

Emendamento 291
Proposta di regolamento
Allegato XI – parte B bis (nuova)
Parte B bis
Misure di mitigazione per specie sensibili
1.  Misure volte a ridurre le catture accidentali di mammiferi marini
1.1.  Ai pescherecci è fatto divieto di utilizzare reti fisse, reti da posta derivanti, reti da traino pelagiche o reti a strascico a grande apertura verticale o altri sistemi di pesca laddove si identifichino catture accessorie nelle regioni ultraperiferiche se non vengono contemporaneamente utilizzate tecnologie di mitigazione dimostrate. Le esenzioni dovrebbero essere possibili per i sistemi di pesca che dimostrano catture accessorie cumulative in quantità trascurabili.
1.2.  Il punto 1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente a fini di ricerca scientifica con l'autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l'uccisione accidentale di cetacei.
1.3.  Gli Stati membri, attraverso specifici regimi annuali di monitoraggio, controllano e valutano, mediante studi scientifici o progetti pilota, l'efficacia dei dispositivi di mitigazione descritti al punto 1.1 nelle attività di pesca e nelle zone considerate.
2.  Misure volte a minimizzare le catture accidentali di uccelli marini
2.1.   Sono istituiti programmi di ricerca scientifica nelle regioni ultraperiferiche per individuare la sovrapposizione di specie sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo di pesca, e per determinare soluzioni tecniche legate agli attrezzi da pesca.
2.2.  Sono applicate misure spaziali nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone in cui la ricerca scientifica abbia individuato catture accidentali di specie sensibili di uccelli marini, fino alla loro sostituzione con altre misure tecniche.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0381/2017).

Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2018Note legali - Informativa sulla privacy