Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) È pertanto necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri e dell'Unione, in particolare in materia di non proliferazione.
(3) È pertanto necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri e dell'Unione, in particolare in materia di non proliferazione e di diritti umani.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) In considerazione dell'emergere di nuove categorie di prodotti a duplice uso, e in risposta agli inviti del Parlamento europeo, come pure alle segnalazioni di uso improprio di determinate tecnologie di sorveglianza informatica esportate dall'Unione da parte di persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o perpetrato gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale in situazioni di conflitto armato o repressione interna, è opportuno sottoporre a controllo le esportazioni di dette tecnologie al fine di tutelare la pubblica sicurezza e la morale pubblica. Le misure dovrebbero essere proporzionate. In particolare, non dovrebbero impedire le esportazioni di tecnologia dell'informazione e della comunicazione impiegata per fini legittimi, compresa l'applicazione della legge e la ricerca sulla sicurezza di Internet. La Commissione, in stretta consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, svilupperà orientamenti a sostegno dell'applicazione pratica dei controlli.
(5) Sono emersi come nuova categoria di prodotti a duplice uso alcuni prodotti di sorveglianza informatica che sono stati utilizzati per interferire direttamente con i diritti umani, incluso il diritto alla vita privata, il diritto alla protezione dei dati, la libertà di espressione e la libertà di riunione e di associazione, mediante il monitoraggio o l'esfiltrazione di dati senza un'autorizzazione specifica, informata e inequivocabile da parte del proprietario dei dati e/o mediante la neutralizzazione o il danneggiamento del sistema in questione. In risposta agli inviti del Parlamento europeo, come pure alle prove indicantil'uso improprio di determinati prodotti di sorveglianza informatica da parte di persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o perpetrato violazioni delle normeinternazionaliin materia di diritti umani o del diritto umanitario internazionale in paesi in cui siano state constatate tali violazioni, è opportuno sottoporre a controllo le esportazioni di dettiprodotti. I controlli dovrebbero basarsi su criteri chiaramente definiti. Le misure dovrebbero essere proporzionate e limitate a quanto necessario. In particolare, non dovrebbero impedire le esportazioni di tecnologie dell'informazione e della comunicazione impiegate per fini legittimi, tra cui l'applicazione della legge e la ricerca sulle reti e sulla sicurezza di Internet ai fini dell'esecuzione di collaudi autorizzati o della protezione di sistemi di sicurezza delle informazioni. La Commissione, in stretta consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, dovrebbe fornire orientamenti a sostegno dell'applicazione pratica dei controlli all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento. Per gravi violazioni dei diritti umani si intendono le situazioni descritte al capitolo 2, sezione 2, punto 2.6, del manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio1 bis, approvata dal Consiglio "Affari esteri" il 20 luglio 2015.
_______________________
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) Di conseguenza, è altresì opportuno rivedere la definizione di prodotti a duplice uso e introdurre una definizione di tecnologia di sorveglianza informatica. Dovrebbe inoltre essere chiarito che i criteri di valutazione per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso comprendono considerazioni riguardanti il possibile uso improprio collegato ad atti di terrorismo o a violazioni dei diritti umani.
(6) Di conseguenza, è altresì opportuno introdurre una definizione di prodotti di sorveglianza informatica. Dovrebbe inoltre essere chiarito che i criteri di valutazione per il controllo delle esportazioni di prodotti di sorveglianza informatica tengono conto degli effetti diretti e indiretti di tali prodotti sui diritti umani, come indicato nel manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio. È opportuno istituire un gruppo di lavoro tecnico per l'elaborazione dei criteri di valutazione, in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani (COHOM). Inoltre, dovrebbe essere istituito un gruppo indipendente di esperti all'interno di quel gruppo di lavoro tecnico. I criteri di valutazione dovrebbero essere disponibili al pubblico e facilmente accessibili.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Con l'obiettivo di definire la tecnologia di sorveglianza informatica, i prodotti che devono essere coperti dal presente regolamento dovrebbero comprendere le apparecchiature di intercettazione delle telecomunicazioni, software di intrusione, centri di controllo, sistemi di intercettazione legale, sistemi di conservazione dei dati collegati con tali sistemi di intercettazione e dispositivi per la decodifica della cifratura, il recupero dei dischi rigidi, l'elusione delle password e l'analisi dei dati biometrici, nonché sistemi di sorveglianza delle reti IP.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter) Per quanto riguarda i criteri di valutazione dei diritti umani, è opportuno fare riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sul diritto alla riservatezza del 23 marzo 2017, ai principi guida su imprese e diritti umani: attuare il quadro delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e rimediare", alla relazione del Relatore speciale sul diritto alla riservatezza del 24 marzo 2017, alla relazione del Relatore speciale sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo del 21 febbraio 2017 e alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Zakharov contro Russia del 4 dicembre 2015;
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis (regolamento generale sulla protezione dei dati) obbliga i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento ai fini della protezione dei dati ad attuare misure tecniche volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di trattamento, anche attraverso la cifratura dei dati personali. Poiché detto regolamento prevede che lo stesso si applichi al trattamento di dati personali indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga all'interno dell'Unione, l'Unione è fortemente incentivata a rimuovere i prodotti per crittografia dall'elenco di controllo, al fine di agevolare l'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati e aumentare la competitività delle imprese europee in tale contesto. Inoltre, l'attuale livello dei controlli sulla cifratura è in contrasto con il fatto che la cifratura rappresenta un mezzo cruciale per garantire che i cittadini, le imprese e i governi possano proteggere i loro dati contro i criminali e altri malintenzionati, assicurare l'accesso a servizi indispensabili per il funzionamento del mercato unico digitale e consentire comunicazioni sicure, che sono necessarie per tutelare il diritto alla vita privata, il diritto alla protezione dei dati e la libertà di espressione, in particolare dei difensori dei diritti umani.
_______________________
1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) L'ambito di applicazione dei "controlli onnicomprensivi" ("catch-all"), che si applicano in particolari circostanze ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi, dovrebbe essere chiarito e armonizzato, e dovrebbe contemplare il rischio di terrorismo e violazioni dei diritti umani. L'applicazione efficace e coerente dei controlli in tutta l'Unione dovrebbe essere garantita tramite adeguati scambi di informazioni e consultazioni sui "controlli onnicomprensivi". Controlli onnicomprensivi mirati dovrebbero applicarsi anche, a determinate condizioni, alle esportazioni di tecnologia di sorveglianza informatica.
(9) L'ambito di applicazione dei "controlli onnicomprensivi" ("catch-all"), che si applicano in particolari circostanze ai prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi, dovrebbe essere chiarito e armonizzato. L'applicazione efficace e coerente dei controlli in tutta l'Unione dovrebbe essere garantita tramite adeguati scambi di informazioni e consultazioni sui "controlli onnicomprensivi". Lo scambio di informazioni dovrebbe includere il sostegno allo sviluppo di una piattaforma pubblica e la raccolta di informazioni presso il settore privato, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni della società civile.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) La definizione di intermediario dovrebbe essere rivista per evitare l'elusione dei controlli sulla fornitura di servizi di intermediazione da parte di persone cui si applica il diritto dell'Unione. I controlli sulla fornitura di servizi di intermediazione dovrebbero essere armonizzati per garantirne l'applicazione efficace e coerente in tutta l'Unione e dovrebbero inoltre applicarsi ai fini della prevenzione di atti di terrorismo e violazioni dei diritti umani.
(10) La definizione di intermediario dovrebbe essere rivista per evitare l'elusione dei controlli sulla fornitura di servizi di intermediazione da parte di persone cui si applica il diritto dell'Unione. I controlli sulla fornitura di servizi di intermediazione dovrebbero essere armonizzati per garantirne l'applicazione efficace e coerente in tutta l'Unione e dovrebbero inoltre applicarsi ai fini della prevenzione di violazioni dei diritti umani.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato chiarito che la fornitura di servizi di assistenza tecnica che comporta un movimento transfrontaliero è di competenza dell'Unione. È pertanto opportuno chiarire quali controlli si applicano ai servizi di assistenza tecnica e introdurre una definizione di tali servizi. Per motivi di efficacia e coerenza, i controlli sulla fornitura di servizi di assistenza tecnica dovrebbero essere armonizzati e applicarsi anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo e violazioni dei diritti umani.
(11) Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato chiarito che la fornitura di servizi di assistenza tecnica che comporta un movimento transfrontaliero è di competenza dell'Unione. È pertanto opportuno chiarire quali controlli si applicano ai servizi di assistenza tecnica e introdurre una definizione di tali servizi. Per motivi di efficacia e coerenza, i controlli precedenti la fornitura di servizi di assistenza tecnica dovrebbero essere armonizzati e applicarsi anche ai fini della prevenzione di violazioni dei diritti umani.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) Il regolamento (CE) n. 428/2009 prevede la possibilità che le autorità degli Stati membri vietino, a seconda dei casi, il transito di prodotti a duplice uso non unionali qualora abbiano fondati motivi di sospettare, in base ad intelligence o ad altre fonti, che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori. Per motivi di efficacia e coerenza, i controlli sul transito dovrebbero essere armonizzati e applicarsi anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo e violazioni dei diritti umani.
(12) Il regolamento (CE) n. 428/2009 prevede la possibilità che le autorità degli Stati membri vietino, a seconda dei casi, il transito di prodotti a duplice uso non unionali qualora abbiano fondati motivi di sospettare, in base ad intelligence o ad altre fonti, che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori. Per motivi di efficacia e coerenza, i controlli sul transito dovrebbero essere armonizzati e applicarsi anche ai fini della prevenzione di violazioni dei diritti umani.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Sebbene la responsabilità delle decisioni in merito alle autorizzazioni di esportazione specifiche, globali e nazionali spetti alle autorità nazionali, un efficace regime di controllo delle esportazioni dell'UE comporta che gli operatori economici che intendono esportare i prodotti contemplati dal presente regolamento esercitino il dovere di diligenza secondo quanto indicato, tra l'altro, dalle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, dalla guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per un comportamento responsabile delle imprese e dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) Dovrebbe essere introdotto un requisito standard di conformità sotto forma di "programmi interni di conformità" al fine di contribuire ad assicurare condizioni di parità tra gli esportatori e potenziare l'applicazione efficace dei controlli. Per motivi di proporzionalità, detto requisito dovrebbe applicarsi a modalità di controllo specifiche, ossia alle autorizzazioni globali e a determinate autorizzazioni generali di esportazione.
(14) È opportuno introdurre un requisito, una definizione e una descrizione standard di conformità sotto forma di "programmi interni di conformità", nonché la possibilità di ricevere la certificazione per ottenere incentivi nel processo di autorizzazione dalle autorità nazionali competenti al fine di contribuire ad assicurare condizioni di parità tra gli esportatori e potenziare l'applicazione efficace dei controlli. Per motivi di proporzionalità, detto requisito dovrebbe applicarsi a modalità di controllo specifiche, ossia alle autorizzazioni globali e a determinate autorizzazioni generali di esportazione.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) Dovrebbero essere introdotte autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione supplementari al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico di imprese e autorità assicurando al contempo un livello adeguato di controllo dei pertinenti prodotti verso le pertinenti destinazioni. È altresì opportuno introdurre un'autorizzazione globale per grandi progetti al fine di adattare le condizioni per il rilascio delle licenze alle particolari esigenze del settore.
(15) Dovrebbero essere introdotte autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione supplementari al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico di imprese, in particolare le PMI, e autorità assicurando al contempo un livello adeguato di controllo dei pertinenti prodotti verso le pertinenti destinazioni. È altresì opportuno introdurre un'autorizzazione globale per grandi progetti al fine di adattare le condizioni per il rilascio delle licenze alle particolari esigenze del settore.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Considerati i rapidi progressi degli sviluppi tecnologici, è opportuno che l'Unione introduca controlli su alcuni tipi di tecnologie di sorveglianza informatica sulla base di un elenco unilaterale contenuto nella sezione B dell'allegato I. Data l'importanza del sistema multilaterale di controllo delle esportazioni, è opportuno che la sezione B dell'allegato I abbia un ambito di applicazione circoscritto alle sole tecnologie di sorveglianza informatica e non contenga duplicazioni rispetto alla sezione A dell'allegato I.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 17
(17) Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione A dell'allegato I dovrebbero essere conformi agli obblighi e agli impegni che gli Stati membri e l'Unione hanno assunto in quanto membri dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi in materia di controllo delle esportazioni, oppure a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali. Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione B dell'allegato I, come la tecnologia di sorveglianza informatica, dovrebbero essere adottate in considerazione dei rischi che le esportazioni di detti prodotti possono porre relativamente alla perpetrazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale o agli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione B dell'allegato IV dovrebbero essere adottate in considerazione degli interessi in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza degli Stati membri a norma dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le decisioni relative all'aggiornamento degli elenchi comuni di prodotti e destinazioni di cui alle sezioni da A a J dell'allegato II dovrebbero essere adottate in considerazione dei criteri di valutazione di cui al presente regolamento.
(17) Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione A dell'allegato I dovrebbero essere conformi agli obblighi e agli impegni che gli Stati membri e l'Unione hanno assunto in quanto membri dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi in materia di controllo delle esportazioni, oppure a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali. Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti di sorveglianza informatica soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione B dell'allegato I dovrebbero essere adottate in considerazione dei rischi che le esportazioni di detti prodotti possono porre relativamente al loro uso per violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale in paesi in cui sono state constatate tali violazioni, in particolare quelle riguardanti la libertà di espressione, la libertà di riunione o il diritto alla riservatezza, o in considerazione degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione B dell'allegato IV dovrebbero essere adottate in considerazione degli interessi in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza degli Stati membri a norma dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le decisioni relative all'aggiornamento degli elenchi comuni di prodotti e destinazioni di cui alle sezioni da A a J dell'allegato II dovrebbero essere adottate in considerazione dei criteri di valutazione di cui al presente regolamento. La decisione di eliminare intere subcategorie sulla crittografia e la cifratura, come ad esempio nella categoria 5 della sezione A dell'allegato I o come nella sezione I dell'allegato II, dovrebbe essere presa tenendo conto della raccomandazione del 27 marzo 1997 del Consiglio dell'OCSE concernente gli orientamenti per la politica in materia di crittografia;
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 18
(18) Al fine di consentire all'Unione di adeguarsi prontamente al mutare delle circostanze concernenti la valutazione della sensibilità delle esportazioni nel quadro delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione oltre che agli sviluppi tecnologici e commerciali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato I, sezione A, dell'allegato II, e dell'allegato IV, sezione B, del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(18) Al fine di consentire all'Unione di adeguarsi prontamente al mutare delle circostanze concernenti la valutazione della sensibilità delle esportazioni nel quadro delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione oltre che agli sviluppi tecnologici e commerciali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato I, sezioni A e B, dell'allegato II, e dell'allegato IV, sezione B, del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che queste consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) Il rischio di furto informatico e di riesportazione verso paesi terzi, di cui alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, impone la necessità di rafforzare le disposizioni in materia di prodotti a duplice uso.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 21
(21) A norma ed entro i limiti dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati membri mantengono il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione al fine di salvaguardare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Per motivi di proporzionalità, i controlli sul trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione dovrebbero essere rivisti al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico di imprese e autorità. L'elenco dei prodotti soggetti a controlli sui trasferimenti all'interno dell'Unione di cui alla sezione B dell'allegato IV dovrebbe essere periodicamente riesaminato alla luce degli sviluppi tecnologici e commerciali e per quanto riguarda la valutazione della sensibilità dei trasferimenti.
(21) A norma ed entro i limiti dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati membri mantengono il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione al fine di salvaguardare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Per motivi di proporzionalità, i controlli sul trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione dovrebbero essere rivisti al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico di imprese, in particolare le PMI, e autorità. L'elenco dei prodotti soggetti a controlli sui trasferimenti all'interno dell'Unione di cui alla sezione B dell'allegato IV dovrebbe essere periodicamente riesaminato alla luce degli sviluppi tecnologici e commerciali e per quanto riguarda la valutazione della sensibilità dei trasferimenti.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis) Data l'importanza dell'assunzione di responsabilità e della vigilanza pubblica sulle attività di controllo delle esportazioni, gli Stati membri dovrebbero rendere pubblici tutti i pertinenti dati relativi alle licenze.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 25
(25) Le attività di comunicazione (outreach) rivolte al settore privato e la trasparenza sono elementi essenziali per un efficace regime di controllo delle esportazioni. È pertanto opportuno prevedere lo sviluppo continuo di orientamenti a sostegno dell'applicazione del presente regolamento, come pure la pubblicazione di una relazione annuale sull'attuazione dei controlli, in linea con la prassi attuale.
(25) Le attività di comunicazione (outreach) rivolte al settore privato, in particolare alle PMI, e la trasparenza sono elementi essenziali per un efficace regime di controllo delle esportazioni. È pertanto opportuno prevedere lo sviluppo continuo di orientamenti a sostegno dell'applicazione del presente regolamento, come pure la pubblicazione di una relazione annuale sull'attuazione dei controlli, in linea con la prassi attuale. Data l'importanza di orientamenti per l'interpretazione di alcuni elementi del presente regolamento, detti orientamenti dovrebbero essere disponibili al pubblico al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis) È opportuno garantire che le definizioni di cui al presente regolamento siano in linea con le definizioni di cui al codice doganale dell'Unione.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 27
(27) Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. È altresì opportuno introdurre disposizioni volte ad affrontare specificamente i casi di traffico illecito di prodotti a duplice uso al fine di sostenere l'applicazione efficace dei controlli.
(27) Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. La creazione di condizioni di parità per gli esportatori dell'Unione dovrebbe essere rafforzata. Pertanto, le sanzioni per le violazioni del presente regolamento sono simili, per natura ed effetto, in tutti gli Stati membri. È altresì opportuno introdurre disposizioni volte ad affrontare specificamente i casi di traffico illecito di prodotti a duplice uso al fine di sostenere l'applicazione efficace dei controlli.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 29
(29) I controlli sulle esportazioni hanno un impatto sulla sicurezza internazionale e sul commercio con i paesi terzi ed è pertanto opportuno sviluppare un dialogo e una cooperazione con i paesi terzi al fine di favorire condizioni di parità a livello globale e rafforzare la sicurezza internazionale.
(29) I controlli sulle esportazioni hanno un impatto sulla sicurezza internazionale e sul commercio con i paesi terzi ed è pertanto opportuno sviluppare un dialogo e una cooperazione con i paesi terzi al fine di favorire condizioni di parità a livello globale, promuovere la convergenza verso l'alto e rafforzare la sicurezza internazionale. Per promuovere questi obiettivi, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, in stretta collaborazione con il SEAE, si impegnano proattivamente nelle pertinenti sedi internazionali, tra cui l'intesa di Wassenaar, al fine di stabilire l'elenco dei prodotti di sorveglianza informatica di cui alla sezione B dell'allegato I come standard internazionale. Inoltre, dovrebbe essere rafforzata e ampliata l'assistenza ai paesi terzi per quanto riguarda lo sviluppo di un sistema di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e di adeguate capacità amministrative, in particolare per quanto riguarda le dogane.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 31
(31) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la libertà d'impresa,
(31) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 – lettera a
(a) prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari;
(a) prodotti tradizionali a duplice uso, vale a dire prodotti, inclusi software e hardware, che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari;
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 – lettera b
(b) tecnologia di sorveglianza informatica che può essere impiegata per commettere gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale, o che può rappresentare una minaccia per la sicurezza internazionale o gli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri;
(b) prodotti di sorveglianza informatica compresi hardware, software e tecnologia, che sono appositamente progettati per consentire l'intrusione dissimulata in sistemi di informazione e telecomunicazione e/o monitorare, esfiltrare, raccogliere e analizzare dati e/o neutralizzare o danneggiare i sistemi in questione senza l'autorizzazione specifica, informata e inequivocabile del proprietario dei dati, e che possono essere utilizzati in relazione alla violazione dei diritti umani, incluso il diritto alla vita privata, il diritto alla libertà di parola e alla libertà di riunione e di associazione, o che possono essere impiegati per commettere gravi violazioni delle norme in materia di diritti umani o del diritto umanitario internazionale, o che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza internazionale o la sicurezza essenziale dell'Unione e dei suoi Stati membri. La ricercain materia di sicurezza delle reti e delle TIC ai fini del collaudo autorizzato o della protezione dei sistemi di sicurezza delle informazioni è esclusa.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)
5 bis. "utilizzatore finale" è qualsiasi persona fisica o giuridica o entità che sia il destinatario finale di un prodotto a duplice uso;
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 13
13. "autorizzazione per grandi progetti" è un'autorizzazione globale di esportazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici per la durata di un progetto specifico il cui periodo di realizzazione è superiore a un anno;
13. "autorizzazione per grandi progetti" è un'autorizzazione globale di esportazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici per un progetto specifico. Essa è valida per un periodo che va da uno a quattro anni, salvo in casi debitamente giustificati sulla base della durata del progetto, e può essere rinnovata dall'autorità competente;
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 22
22. "programma interno di conformità" sono procedure e mezzi efficaci, adeguati e proporzionati, comprese l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione di politiche, procedure, norme di condotta e misure di salvaguardia standardizzate per la conformità operativa, sviluppati dagli esportatori al fine di assicurare la conformità alle disposizioni nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni di cui al presente regolamento;
22. "programma interno di conformità" (PIC) sono procedure e mezzi efficaci, adeguati e proporzionati (approccio basato sul rischio), comprese l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione di politiche, procedure, norme di condotta e misure di salvaguardia standardizzate per la conformità operativa, sviluppati dagli esportatori al fine di assicurare la conformità alle disposizioni nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni di cui al presente regolamento; l'esportatore può, su base volontaria, far certificare gratuitamente il proprio PIC dalle autorità competenti sulla base di un "PIC di riferimento" stabilito dalla Commissione, al fine di ottenere incentivi nel processo di autorizzazione da parte delle autorità nazionali competenti;
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 23
23. "atto di terrorismo" è un atto terroristico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931/PESC.
soppresso
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)
23 bis. "dovere di diligenza" è il processo che, in quanto parte integrante dei sistemi decisionali e di gestione del rischio, permette alle imprese di identificare, prevenire e mitigare il proprio impatto negativo, effettivo e potenziale e di rendere conto del modo in cui affrontano il problema;
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d
(d) all'uso da parte di persone che, in qualitàdicomplicioresponsabili, hanno ordinato o perpetrato gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale in situazioni di conflitto armato o repressione interna nel paese di destinazione finale, quali riconosciute dalle istituzioni pubbliche internazionali competenti o dalle autorità europee o nazionali competenti, e nel caso in cui sia stato accertato che l'utilizzatore finale proposto ha utilizzato detto prodotto o prodotti analoghi per ordinare o perpetrare gravi violazioni;
(d) all'uso, per quanto concerne i prodottidisorveglianza informatica, da partedipersone fisiche ogiuridiche in relazione a violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale in paesi in cui gli organi competenti delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Unione o le autorità nazionali competenti abbiano constatato gravi violazioni dei diritti umani e vi sia motivo di sospettare che detto prodotto o prodotti analoghi possano essere impiegati dall'utilizzatore finale proposto al fine di ordinare o perpetrare gravi violazioni;
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e
(e) all'uso collegato ad atti di terrorismo.
soppresso
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2
2. Un esportatore, in quanto parte diligente, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso che intende esportare e che non sono compresi negli elenchi di cui all'allegato I sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1, deve informarne l'autorità competente, che deciderà in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.
2. Se un esportatore, nell'esercitare il dovere di diligenza, si rende conto che i prodotti a duplice uso non elencati all'allegato I che intende esportare possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1, deve informarne l'autorità competente o lo Stato membro in cui è stabilito o risiede, che deciderà in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3
3. Le autorizzazioni per l'esportazione di prodotti non compresi negli elenchi sono concesse per prodotti e utilizzatori finali specifici. Le autorizzazioni sono concesse dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito o, nel caso in cui l'esportatore sia una persona residente o stabilita al di fuori dell'Unione, dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono ubicati i prodotti. Le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio dell'Unione. Le autorizzazioni sono valide per un anno e possono essere rinnovate dall'autorità competente.
3. Le autorizzazioni per l'esportazione di prodotti non compresi negli elenchi sono concesse per prodotti e utilizzatori finali specifici. Le autorizzazioni sono concesse dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito o, nel caso in cui l'esportatore sia una persona residente o stabilita al di fuori dell'Unione, dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono ubicati i prodotti. Le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio dell'Unione. Le autorizzazioni sono valide per due anni e possono essere rinnovate dall'autorità competente.
Se non pervengono obiezioni, si considera che gli Stati membri consultati non abbiano obiezioni ed essi impongono obblighi di autorizzazione per tutte le "operazioni sostanzialmente analoghe". Essi notificano alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti gli obblighi di autorizzazione.
Se non pervengono obiezioni, si considera che gli Stati membri consultati non abbiano obiezioni ed essi impongono obblighi di autorizzazione per tutte le "operazioni sostanzialmente analoghe", ossia per un prodotto con parametri o caratteristiche tecniche essenzialmente identici destinato allo stesso utilizzatore finale o destinatario. Essi notificano alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti gli obblighi di autorizzazione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una breve descrizione del caso e la motivazione della decisione e indica, se applicabile, il nuovo obbligo di autorizzazione in una nuova sezione E dell'allegato II.
Se pervengono obiezioni da unodegli Stati membri consultati, l'obbligo di autorizzazione è revocato a meno che lo Stato membro che impone l'obbligo di autorizzazione non ritenga che l'esportazione potrebbe pregiudicare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. In tal caso lo Stato membro può decidere di mantenere l'obbligo di autorizzazione. Ciò dovrebbe essere notificato immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
Se pervengono obiezioni da almeno quattro Stati membri rappresentanti almeno il 35 % della popolazione dell'Unione, l'obbligo di autorizzazione è revocato a meno che lo Stato membro che impone l'obbligo di autorizzazione non ritenga che l'esportazione potrebbe pregiudicare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza o i suoi obblighi in materia di diritti umani. In tal caso lo Stato membro può decidere di mantenere l'obbligo di autorizzazione. Ciò dovrebbe essere notificato immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
La Commissione e gli Stati membri tengono un registro aggiornato degli obblighi di autorizzazione.
La Commissione e gli Stati membri tengono un registro aggiornato degli obblighi di autorizzazione. I dati disponibili in tale registro sono inclusi nella relazione al Parlamento europeo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e sono accessibili al pubblico.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2
2. Un intermediario, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso per i quali propone i servizi di intermediazione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, deve informarne l'autorità competente, che deciderà in merito all'opportunità di sottoporre i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione.
2. Un intermediario, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso per i quali propone i servizi di intermediazione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, deve informarne l'autorità competente, che sottopone i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione.
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1
1. La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso, o relativa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di prodotti a duplice uso, è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4.
1. La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso, o relativa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di prodotti a duplice uso, è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2
Un fornitore di assistenza tecnica, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso per i quali propone la fornitura di assistenza tecnica sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, deve informarne l'autorità competente, che deciderà in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta assistenza tecnica ad autorizzazione.
Un fornitore di assistenza tecnica, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso per i quali propone la fornitura di assistenza tecnica sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, deve informarne l'autorità competente, che sottopone la suddetta assistenza tecnica ad autorizzazione
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1
1. Per motivi di pubblica sicurezza o di rispetto dei diritti umani, uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione.
1. Per motivi di pubblica sicurezza, di rispetto dei diritti umani o di prevenzione di atti terroristici, uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7
7. I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dall'Unione. Tra i documenti commerciali pertinenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell'ordine, fatture e avvisi di spedizione.
7. I documenti commerciali pertinenti relativi a esportazioni verso paesi terzi e a trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dall'Unione. Tra i documenti commerciali pertinenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell'ordine, fatture e avvisi di spedizione.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3
3. Le autorizzazioni di esportazione specifiche e le autorizzazioni globali di esportazione sono valide per un anno e possono essere rinnovate dall'autorità competente. Le autorizzazioni globali di esportazione per grandi progetti sono valide per la durata stabilita dall'autorità competente.
3. Le autorizzazioni di esportazione specifiche e le autorizzazioni globali di esportazione sono valide per due anni e possono essere rinnovate dall'autorità competente. Le autorizzazioni globali di esportazione per grandi progetti sono valide per non più di quattro anni, salvo in circostanze debitamente giustificate in base alla durata del progetto. Ciò non impedisce alle autorità competenti di annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni specifiche o globali di esportazione in qualsiasi momento.
Gli esportatori mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie ai fini della loro richiesta di autorizzazione di esportazione specifica o globale , in modo da fornire informazioni complete in particolare per quanto riguarda l'utilizzatore finale, il paese di destinazione e l'uso finale del prodotto esportato.
Gli esportatori mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie ai fini della loro richiesta di autorizzazione di esportazione specifica o globale , in modo da fornire informazioni complete in particolare per quanto riguarda l'utilizzatore finale, il paese di destinazione e l'uso finale del prodotto esportato. Qualora gli utenti finali siano enti governativi, le informazioni fornite specificano quale servizio, agenzia, unità o sotto-unità sarà l'utilizzatore finale del prodotto esportato.
Se del caso, le autorizzazioni possono essere subordinate ad una dichiarazione relativa all'uso finale.
Tutte le autorizzazioni di prodotti di sorveglianza informatica, come pure le autorizzazioni di esportazione specifiche per prodotti soggetti a un elevato rischio di sviamento di destinazione o riesportazione a condizioni non ammissibili, sono subordinate ad una dichiarazione relativa all'uso finale. Le autorizzazioni per altri prodotti sono subordinate ad una dichiarazione relativa all'uso finale, se del caso.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 3 – parte introduttiva
Le autorizzazioni globali di esportazione sono subordinate all'attuazione, da parte dell'esportatore, di un efficace programma interno di conformità. L'esportatore riferisce inoltre all'autorità competente, almeno una volta l'anno, in merito all'uso di dette autorizzazioni; la relazione comprende almeno le seguenti informazioni:
Le autorizzazioni globali di esportazione sono subordinate all'attuazione, da parte dell'esportatore, di un efficace programma interno di conformità. L'esportatorepuò, su base volontaria, far certificare gratuitamente il proprio PIC dalle autorità competenti sulla base di un "PIC di riferimento" stabilito dalla Commissione, al fine di ottenere incentivi nel processo di autorizzazione da parte delle autorità nazionali competenti. L'esportatore riferisce inoltre all'autorità competente, almeno una volta l'anno o su richiesta dell'autorità competente, in merito all'uso di dette autorizzazioni; la relazione comprende almeno le seguenti informazioni:
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera d
d) qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
d) l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera d bis (nuova)
d bis) il nominativo e l'indirizzo dell'utilizzatore finale, se noti;
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera d ter (nuova)
d ter) la data in cui ha avuto luogo l'esportazione;
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5
5. Le autorità competenti degli Stati membri trattano le richieste di autorizzazioni specifiche o globali entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale. Le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni relative ai tempi medi per il trattamento delle domande di autorizzazione necessarie per la preparazione della relazione annuale di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
5. Le autorità competenti degli Stati membri trattano le richieste di autorizzazioni specifiche o globali entro un termine di trenta giorni dalla regolare presentazione della richiesta. Qualora l'autorità competente, per motivi debitamente giustificati, necessiti di più tempo per l'evasione della richiesta, essa ne informa il richiedente entro trenta giorni. L'autorità competente decide in ogni caso in merito alle richieste di autorizzazioni specifiche o globali al più tardi entro sessanta giorni dalla regolare presentazione della richiesta.
Nel caso in cui l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica sia residente o stabilito al di fuori del territorio dell'Unione, le autorizzazioni per servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società madre dell'intermediario odel fornitorediassistenza tecnica,o inalternativa dall'autorità competente dello Stato membro a partire dal quale saranno forniti i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica.
Nel caso in cui l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica sia residente o stabilito al di fuori del territorio dell'Unione, le autorizzazioni per servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro a partire dal quale saranno forniti i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica.Sono compresi i servizi di intermediazione e la fornitura di assistenza tecnica da parte di controllate o imprese in partecipazione stabilite in paesi terzi ma di proprietà o soggette al controllo di società aventi sede nel territorio dell'Unione.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione di esportazione specifica o globale o di un'autorizzazione per servizi di intermediazione o assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento, o ai fini di un divieto di transito, le autorità competenti degli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri:
1. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione di esportazione specifica o globale o di un'autorizzazione per servizi di intermediazione o assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento, o ai fini di un divieto di transito, le autorità competenti degli Stati membri tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, inclusi:
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a
a) gli obblighi e gli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri, in particolare gli obblighi e gli impegni che ciascuno di essi ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali, e gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con 2 una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
(a) gli obblighi e gli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri, in particolare gli obblighi e gli impegni che ciascuno di essi ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali;
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
a bis) gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) il verificarsi di violazioni delle norme in materia di diritti umani, delle libertà fondamentali e del diritto umanitario internazionale nel paese di destinazione finale come constatato dagli organi competenti delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa o dall'Unione;
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c
(c) la situazione interna nel paese di destinazione finale: le autorità competenti non autorizzeranno le esportazioni che potrebbero provocare o prolungare conflitti armati o inasprire tensioni o conflitti esistenti nel paese di destinazione finale;
(c) la situazione interna nel paese di destinazione finale: le autorità competenti non autorizzano le esportazioni che potrebbero provocare o prolungare conflitti armati o inasprire tensioni o conflitti esistenti nel paese di destinazione finale;
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
d bis) il comportamento del paese di destinazione nei confronti della comunità internazionale, in particolare per quanto riguarda il suo atteggiamento verso il terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale;
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)
d ter) la compatibilità delle esportazioni dei prodotti per quanto riguarda la capacità tecnica ed economica del paese destinatario;
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f
(f) considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione, compresa l'esistenza di un rischio che i prodotti a duplici uso subiscano uno sviamento di destinazione o siano riesportati a condizioni non ammissibili.
(f) considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione, compresa l'esistenza di un rischio che i prodotti a duplice uso, e in particolare i prodotti di sorveglianza informatica, subiscano uno sviamento di destinazione o siano riesportati a condizioni non ammissibili,o subiscano uno sviamento per scopi militari non previsti o terrorismo.
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Per quanto riguarda le autorizzazioni di esportazione specifiche o globali o le autorizzazioni per servizi di intermediazione o assistenza tecnica per i prodotti di sorveglianza informatica, le autorità competenti degli Stati membri tengono conto, in particolare, del rischio di violazione del diritto alla vita privata, del diritto alla protezione dei dati, della libertà di espressione e della libertà di riunione e associazione, nonché dei rischi concernenti lo Stato di diritto, il quadro giuridico per l'uso dei prodotti da esportare e dei potenziali rischi per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri.
Se le autorità competenti di uno Stato membro giungono alla conclusione che è probabile che l'esistenza di tali rischi porti a gravi violazioni dei diritti umani, gli Stati membri non rilasciano autorizzazioni di esportazione o annullano, sospendono, modificano o revocano le autorizzazioni esistenti.
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2
2. La Commissione e il Consiglio mettono a disposizione orientamenti e/o raccomandazioni per assicurare valutazioni comuni dei rischi da parte delle autorità competenti degli Stati membri per l'attuazione di detti criteri.
2. La Commissione e il Consiglio mettono a disposizione, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, orientamenti per assicurare valutazioni comuni dei rischi da parte delle autorità competenti degli Stati membri per l'attuazione di detti criteri e per fornire criteri uniformi riguardo alle decisioni sul rilascio delle licenze. La Commissione elabora gli orientamenti sotto forma di un manuale che illustra le fasi che le autorità preposte al rilascio delle licenze dello Stato membro e gli esportatori che esercitano il dovere di diligenza devono seguire, unitamente a raccomandazioni pratiche sull'attuazione e la conformità ai controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e ai criteri elencati all'articolo 14, paragrafo 1, compresi gli esempi di migliori prassi. Il manuale è elaborato in stretta collaborazione con il SEAE e il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e coinvolge esperti del mondo accademico, esportatori, intermediari e organizzazioni della società civile, in conformità con le procedure di cui all'articolo 21, paragrafo 3, ed è aggiornato secondo quanto ritenuto necessario e opportuno.
La Commissione istituisce un programma di potenziamento delle capacità attraverso lo sviluppo di programmi di formazione comune per funzionari delle autorità preposte al rilascio delle licenze e delle autorità doganali.
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b
b) l'elenco di prodotti a duplice uso di cui alla sezione B dell'allegato I può essere modificato se ciò si rende necessario a causa dei rischi che le esportazioni di detti prodotti possono porre per quanto riguarda la perpetrazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale o gli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri;
b) l'elenco di prodotti di sorveglianza informatica di cui alla sezione B dell'allegato I è modificato se ciò si rende necessario a causa dei rischi che le esportazioni di detti prodotti possono porre per quanto riguarda la perpetrazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale o gli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri o se sono stati attivati controlli relativi a una quantità significativa di prodotti non compresi negli elenchi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento. Gli emendamenti possono anche riguardare decisioni relative alla rimozione dagli elenchi di prodotti già ivi inseriti.
Qualora motivi imperativi di urgenza richiedano la soppressione o l'aggiunta di determinati prodotti nella Sezione B dell'allegato I, la procedura di cui all'articolo 17 si applica agli atti delegati adottati ai sensi della presente lettera;
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis) la Commissione può eliminare dei prodotti dall'elenco soprattutto se, a seguito della rapida evoluzione tecnologica, tali prodotti sono diventati di livello inferiore o prodotti di massa e sono facilmente disponibili o modificabili sotto il profilo tecnico.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. L'ambito di applicazione della sezione B dell'allegato I è limitato ai prodotti di sorveglianza informatica e non contiene prodotti elencati nella sezione A dell'allegato I;
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5
5. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, sviluppa orientamenti per sostenere la cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a
a) informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli, compresi i dati relativi alle licenze (numero, valore e tipi di licenze e relative destinazioni, numero di utilizzatori delle autorizzazioni generali e globali, numero di operatori con programmi interni di conformità, tempi di trattamento, volume e valore degli scambi oggetto di trasferimenti all'interno dell'Unione ecc.) e, ove disponibili, dati sulle esportazioni di prodotti a duplice uso effettuate in altri Stati membri;
a) tutte le informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli;
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b
b) informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli, compresi dati particolareggiati relativi agli esportatori che sono stati privati del diritto di usare autorizzazioni generali di esportazione nazionali o dell'Unione e segnalazioni di violazioni, sequestri e applicazione di altre sanzioni;
b) tutte le informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli, compresi dati particolareggiati relativi agli esportatori che sono stati privati del diritto di usare autorizzazioni generali di esportazione nazionali o dell'Unione e le eventuali segnalazioni di violazioni, sequestri e applicazione di altre sanzioni;
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c
c) dati relativi a utilizzatori finali sensibili, soggetti coinvolti in attività di approvvigionamento sospette e, se disponibili, itinerari seguiti.
c) tutti i dati relativi a utilizzatori finali sensibili, soggetti coinvolti in attività di approvvigionamento sospette e itinerari seguiti.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2
2. Il presidente del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ogniqualvolta lo ritenga necessario, consulta gli esportatori, gli intermediari e le altre parti interessate dal presente regolamento.
2. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ogniqualvolta lo ritenga necessario, consulta gli esportatori, gli intermediari e le altre parti interessate dal presente regolamento.
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3
3. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ove opportuno, istituisce gruppi di esperti tecnici composti di esperti degli Stati membri per esaminare questioni specifiche relative all'attuazione dei controlli, comprese questioni relative all'aggiornamento degli elenchi di controllo dell'Unione di cui all'allegato I. I gruppi di esperti tecnici, ove opportuno, consultano gli esportatori, gli intermediari e le altre parti interessate dal presente regolamento.
3. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ove opportuno, istituisce gruppi di esperti tecnici composti di esperti degli Stati membri per esaminare questioni specifiche relative all'attuazione dei controlli, comprese questioni relative all'aggiornamento degli elenchi di controllo dell'Unione di cui all'allegato I, sezione B. I gruppi di esperti tecnici consultano gli esportatori, gli intermediari, le organizzazioni della società civile e le altre parti interessate dal presente regolamento. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituisce in particolare un gruppo di lavoro tecnico sui criteri di valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), nonché sull'elaborazione degli orientamenti in materia di dovere di diligenza in consultazione con un gruppo indipendente di esperti, il mondo accademico e le organizzazioni della società civile.
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione, facilitazione della violazione ed elusione delle disposizioni del presente regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le misure comprendono audit periodici basati sui rischi degli esportatori.
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2
2. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituisce un meccanismo di coordinamento dell'applicazione al fine di instaurare una cooperazione diretta e uno scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità incaricate dell'applicazione.
2. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituisce un meccanismo di coordinamento dell'applicazione al fine di instaurare una cooperazione diretta e uno scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità incaricate dell'applicazione e di prevedere criteri uniformi per le decisioni sul rilascio delle licenze.In seguito alla valutazione da parte della Commissione delle norme in materia di sanzioni stabilite dagli Stati membri, tale meccanismo fornisce le modalità volte a rendere simili, per natura ed effetto, le sanzioni per le violazioni del presente regolamento.
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1
1. La Commissione ed il Consiglio, ove opportuno, mettono a disposizione dei soggetti di cui al presente regolamento orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche per assicurare l'efficienza del regime di controllo delle esportazioni dell'Unione e la coerenza della sua attuazione. Le autorità competenti degli Stati membri, ove opportuno, forniscono inoltre orientamenti complementari per gli esportatori, gli intermediari e gli operatori di transito residenti o stabiliti nel rispettivo Stato membro.
1. La Commissione ed il Consiglio, ove opportuno, mettono a disposizione dei soggetti di cui al presente regolamento orientamenti in materia di migliori pratiche per assicurare l'efficienza del regime di controllo delle esportazioni dell'Unione e la coerenza della sua attuazione. Le autorità competenti degli Stati membri, ove opportuno, forniscono inoltre orientamenti complementari per gli esportatori, in particolare le PMI, gli intermediari e gli operatori di transito residenti o stabiliti nel rispettivo Stato membro.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione. La relazione annuale è resa pubblica.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione. La relazione annuale è resa pubblica. Gli Stati membri rendono inoltre pubbliche, almeno ogni tre mesi e in modo facilmente accessibile, informazioni utili su ciascuna licenza per quanto riguarda il tipo di licenza, il valore, il volume, la natura delle attrezzature, una descrizione del prodotto, dell'utilizzatore finale e dell'uso finale, il paese di destinazione, nonché informazioni relative all'approvazione o al rifiuto della richiesta di licenza. La Commissione e gli Stati membri tengono conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’impresa non siano divulgati.
Nel periodo compreso tra cinque e sette anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e riferisce in merito ai principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
Nel periodo compreso tra cinque e sette anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e riferisce in merito ai principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale valutazione comprende una proposta relativa alla soppressione della crittografia nell'allegato I, sezione A, categoria 5, parte 2.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera d
d) qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
d) l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3
3. I registri o la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo l'esportazione o nel corso del quale sono stati forniti i servizi di intermediazione o assistenza tecnica. Essi sono presentati, su richiesta, all'autorità competente.
3. I registri o la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati per almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo l'esportazione o nel corso del quale sono stati forniti i servizi di intermediazione o assistenza tecnica. Essi sono presentati, su richiesta, all'autorità competente.
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1
1. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, ove opportuno, mantengono regolari e reciproci scambi di informazioni con i paesi terzi.
1. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri si impegnano, ove opportuno, nell'ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, come l'OCSE, e nei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni a cui partecipano, per promuovere l'adesione internazionale all'elenco dei prodotti di sorveglianza informatica soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione B dell'allegato I e, ove opportuno, mantengono regolari e reciproci scambi di informazioni con i paesi terzi, anche nel quadro del dialogo sui prodotti a duplice uso previsto dagli accordi di partenariato e collaborazione nonché dagli accordi di partenariato strategici dell'Unione, si adoperano per il potenziamento delle capacità e promuovono una convergenza verso l'alto. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo in merito a tali attività di comunicazione.
Emendamento 80 Proposta di regolamento Allegato I – sezione A – DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO
"Software di intrusione" (4). "Software" appositamente progettato o modificato per evitare l'individuazione da parte degli 'strumenti di monitoraggio', o per sconfiggere le 'contromisure di protezione', di un computer o un dispositivo collegabile in rete, che esegue una delle seguenti funzioni:
"Software di intrusione" (4). "Software" appositamente progettato o modificato per essere utilizzato o installato senza l'"autorizzazione" dei proprietari o degli "amministratori" di computer o di dispositivi collegabili in rete, che esegue una delle seguenti funzioni:
a. l'estrazione di dati o informazioni da un computer o un dispositivo collegabile in rete, o la modifica dei dati del sistema o dell'utente; o
a. l'estrazione non autorizzata di dati o informazioni da un computer o un dispositivo collegabile in rete, o la modifica dei dati del sistema o dell'utente; o
b. la modifica del percorso standard di esecuzione di un programma o di un processo al fine di consentire l'esecuzione di istruzioni fornite dall'esterno.
b. La modifica dei dati del sistema o dell'utente per facilitare l'accesso ai dati memorizzati in un computer o in un dispositivo collegabile in rete da parti diverse da quelle autorizzate dal proprietario del computer o del dispositivo collegabile in rete.
Note:
Note:
1. Il "software di intrusione" non include:
1. Il "software di intrusione" non include:
a. hypervisor, debugger o strumenti di software reverse engineering (SRE);
a. hypervisor, debugger o strumenti di software reverse engineering (SRE);
b. "software" per la gestione dei diritti digitali (DRM); o
b. "software" per la gestione dei diritti digitali (DRM); o
c. "software" progettato per essere installato da fabbricanti, amministratori o utenti, ai fini della rintracciabilità e del recupero di beni.
c. "software" progettato per essere installato da amministratori o utenti, ai fini della rintracciabilità di beni, del recupero di beni o della "verifica della sicurezza delle TIC".
c bis. "software" che viene distribuito con l'obiettivo esplicito di contribuire a rilevare, rimuovere o impedire la sua esecuzione su computer o dispositivi collegabili in rete di parti non autorizzate.
2. I dispositivi collegabili in rete comprendono i dispositivi mobili e i contatori intelligenti.
2. I dispositivi collegabili in rete comprendono i dispositivi mobili e i contatori intelligenti.
Note tecniche:
Note tecniche:
1. 'Strumenti di monitoraggio': strumenti "software" o hardware che monitorano i comportamenti o i processi di un sistema in esecuzione su un dispositivo. Ciò include prodotti antivirus (AV), prodotti per la protezione degli endpoint, prodotti per la sicurezza personale (PSP), sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS), sistemi di protezione dalle intrusioni (IPS) o sistemi di firewall.
1. 'Autorizzazione': Il consenso informato dell'utilizzatore (vale a dire un'indicazione concreta della comprensione della natura, delle implicazioni e delle conseguenze future di un'azione e l'accordo quanto all'esecuzione di tale azione).
2. 'Contromisure di protezione'. Tecniche progettate per garantire l'esecuzione sicura del codice, quali la protezione esecuzione programmi (DEP), l'Address Space Layout Randomisation (casualizzazione dello spazio degli indirizzi) (ASLR) o il sandboxing.
2. 'Verifica della sicurezza delle TIC': la scoperta e la valutazione del rischio, della vulnerabilità, dell'errore o della debolezza statici o dinamici che interessano "software", reti, computer, dispositivi collegabili in rete e componenti o dipendenze degli stessi, allo scopo dimostrato di attenuare fattori dannosi al funzionamento, all'uso o alla diffusione sicuri.
Emendamento 81 Proposta di regolamento Allegato I – sezione B – titolo
B. ELENCO DI ALTRI PRODOTTI A DUPLICE USO
B. ELENCO DI PRODOTTI DI SORVEGLIANZA INFORMATICA
Emendamento 82 Proposta di regolamento Allegato I – sezione B – categoria 10 – punto 10A001 – nota tecnica – lettera e bis (nuova)
e bis) ricerca in materia di reti e sicurezza a fini di collaudo autorizzato o della protezione dei sistemi di sicurezza delle informazioni.
Emendamento 83 Proposta di regolamento Allegato II – sezione A – parte 3 – paragrafo 3
3. Ogni esportatore che intenda ricorrere alla presente autorizzazione si registra prima del primo uso della medesima autorizzazione presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito. La registrazione è automatica e l'autorità competente ne notifica il ricevimento all'esportatore entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.
3. Uno Stato membro può chiedere agli esportatori stabiliti nel suo territorio di registrarsi prima del primo uso della medesima autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.
Emendamento 84 Proposta di regolamento Allegato II – sezione A – parte 3 – paragrafo 4
4. L'esportatore registrato notifica il primo uso della presente autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito almeno dieci giorni prima della data della prima esportazione.
4. L'esportatore registrato notifica il primo uso della presente autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha avuto luogo la prima esportazione.
Emendamento 85 Proposta di regolamento Allegato II – sezione A – parte 3 – paragrafo 5 – punto 4
(4) qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
(4) l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
Emendamento 86 Proposta di regolamento Allegato II – sezione B – parte 3 – paragrafo 3
3. Ogni esportatore che intenda ricorrere alla presente autorizzazione si registra prima del primo uso della medesima autorizzazione presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito. La registrazione è automatica e l'autorità competente ne notifica il ricevimento all'esportatore entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.
3. Uno Stato membro può chiedere agli esportatori stabiliti nel suo territorio di registrarsi prima del primo uso della medesima autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.
Emendamento 87 Proposta di regolamento Allegato II – sezione B – parte 3 – paragrafo 5 – punto 4
(4) qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
(4) l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
Emendamento 88 Proposta di regolamento Allegato II – sezione C – parte 3 – paragrafo 5
5. L'esportatore registrato notifica il primo uso della presente autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito almeno dieci giorni prima della data della prima esportazione.
5. L'esportatore registrato notifica il primo uso della presente autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito entro i 30 giorni successivi alla data in cui ha avuto luogo la prima esportazione o, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima del primo utilizzo di tale autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per tale autorizzazione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le informazioni comunicatele.
Emendamento 89 Proposta di regolamento Allegato II – sezione C – parte 3 – paragrafo 6 – punto 4
(4) qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
(4) l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
Emendamento 90 Proposta di regolamento Allegato II – sezione D – parte 3 – paragrafo 6
6. L'esportatore registrato notifica il primo uso della presente autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito almeno dieci giorni prima della data della prima esportazione.
6. L'esportatore registrato notifica il primo uso della presente autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito entro i 30 giorni successivi alla data in cui ha avuto luogo la prima esportazione o, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima del primo utilizzo di tale autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per tale autorizzazione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le informazioni comunicatele.
Emendamento 91 Proposta di regolamento Allegato II – sezione D – parte 3 – paragrafo 7 – punto 4
(4) qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
(4) l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
Emendamento 92 Proposta di regolamento Allegato II – sezione F – parte 3 – paragrafo 5 – punto 4
(4) qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
(4) l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
Emendamento 93 Proposta di regolamento Allegato II – sezione G – parte 3 – paragrafo 8 – punto 4
(4) qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
(4) l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
Emendamento 94 Proposta di regolamento Allegato II – sezione H – parte 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva e punto 1
1. La presente autorizzazione consente la trasmissione del software e della tecnologia che figurano nell'elenco della parte 1 da parte di un esportatore residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione a condizione che il prodotto sia utilizzato unicamente:
1. La presente autorizzazione consente la trasmissione del software e della tecnologia che figurano nell'elenco della parte 1 da parte di qualsiasi impresa che sia un esportatore residente o stabilito in uno Stato membro a ogni società affiliata, controllata o alla società madrea condizione che tali entità siano possedute o controllate dalla stessa società madre o siano stabilite in uno Stato membro e a condizione che il prodotto in questione sia utilizzato per progetti di cooperazione aziendale, comprese le attività commerciali di sviluppo di prodotti, ricerca, riparazione, produzione e impiego nonché, nel caso dei lavoratori dipendenti e degli addetti agli ordini, nel quadro del contratto che istituisce il rapporto di lavoro.
(1) dall'esportatore o da un'entità posseduta o controllata dall'esportatore;
Emendamento 95 Proposta di regolamento Allegato II – sezione H – parte 3 – paragrafo 1 – punto 2
(2) dai lavoratori alle dipendenze dell'esportatore o di un'entità posseduta o controllata dall'esportatore
soppresso
Emendamento 96 Proposta di regolamento Allegato II – sezione H – parte 3 – paragrafo 1 – comma 2
nelle attività di sviluppo commerciale dei prodotti dell'esportatore o dell'entità e, nel caso dei lavoratori dipendenti, nel quadro del contratto che istituisce il rapporto di lavoro.
soppresso
Emendamento 97 Proposta di regolamento Allegato II – sezione I – parte 3 – paragrafo 3 – comma 1
Ogni esportatore che intenda ricorrere alla presente autorizzazione si registra prima del primo uso della medesima autorizzazione presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito. La registrazione è automatica e l'autorità competente ne notifica il ricevimento all'esportatore entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.
Uno Stato membro può chiedere agli esportatori stabiliti nel suo territorio di registrarsi prima del primo uso della medesima autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.
Emendamento 98 Proposta di regolamento Allegato II – sezione J – parte 3 – paragrafo 5 – punto 4
(4) qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
(4) l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0390/2017).