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Procedura : 2016/0375(COD)
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Ciclo del documento : A8-0402/2017

Testi presentati :

A8-0402/2017

Discussioni :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

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PV 17/01/2018 - 10.6
CRE 17/01/2018 - 10.6
Dichiarazioni di voto
PV 13/11/2018 - 4.4
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P8_TA(2018)0011
P8_TA(2018)0443

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Mercoledì 17 gennaio 2018 - Strasburgo
Governance dell'Unione dell'energia ***I
P8_TA(2018)0011A8-0402/2017

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Il presente regolamento stabilisce la necessaria base legislativa per una governance affidabile e trasparente che garantisca il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi dell'Unione dell'energia attraverso sforzi complementari, coerenti e ambiziosi da parte dell'Unione e degli Stati membri, promuovendo i principi dell'iniziativa "Legiferare meglio" dell'Unione europea.
(1)  Il presente regolamento stabilisce la necessaria base legislativa per una governance affidabile, inclusiva, efficace sotto il profilo dei costi, trasparente e prevedibile che garantisca il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi a lungo termine fino al 2030 dell'Unione dell'energia, in linea con l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici derivante dalla 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("l'accordo di Parigi"), attraverso sforzi complementari, coerenti e ambiziosi da parte dell'Unione e degli Stati membri, limitando la complessità amministrativa.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  L'obiettivo di un'Unione dell'energia resiliente e articolata intorno a una politica ambiziosa per il clima è di fornire ai consumatori dell'UE - famiglie e imprese - energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili: ciò richiede una radicale trasformazione del sistema energetico europeo. Questo obiettivo può essere conseguito solo mediante un'azione coordinata, che combini sia atti legislativi sia atti non legislativi, a livello dell'Unione e nazionale.
(3)  L'obiettivo di un'Unione dell'energia resiliente e articolata intorno a una politica ambiziosa per il clima è di fornire ai consumatori dell'UE - famiglie e imprese - energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili e di promuovere la ricerca e l'innovazione attraendo investimenti: ciò richiede una radicale trasformazione del sistema energetico europeo. Questo obiettivo può essere conseguito solo mediante un'azione coordinata, che combini sia atti legislativi sia atti non legislativi, a livello dell'Unione, macroregionale, regionale, nazionale e locale.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  Un'Unione dell'energia pienamente funzionale e resiliente trasformerebbe l'Unione in una regione di punta per l'innovazione, gli investimenti, la crescita e lo sviluppo socioeconomico il che, a sua volta, fornirebbe un buon esempio di come il perseguimento di alte ambizioni in materia di mitigazione del cambiamento climatico vada di pari passo con misure di promozione dell'innovazione, degli investimenti e della crescita.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  La proposta della Commissione è stata sviluppata in parallelo a una serie di iniziative settoriali di politica energetica - e insieme a queste viene adottata - incentrate in particolare sull'energia rinnovabile, sull'efficienza energetica e sulla struttura del mercato. Le iniziative formano un unico pacchetto all'insegna del tema trasversale "efficienza energetica al primo posto", della leadership mondiale dell'Unione nel settore dell'energia rinnovabile e dell'equità del trattamento dei consumatori di energia.
(4)  La proposta della Commissione è stata sviluppata in parallelo a una serie di iniziative settoriali di politica energetica - e insieme a queste viene adottata - incentrate in particolare sull'energia rinnovabile, sull'efficienza energetica (compreso il rendimento energetico nell'edilizia) e sulla struttura del mercato. Le iniziative formano un unico pacchetto all'insegna del tema trasversale "efficienza energetica al primo posto", della leadership mondiale dell'Unione nel settore dell'energia rinnovabile e dell'equità del trattamento dei consumatori di energia, anche affrontando la povertà energetica e la promozione di una concorrenza leale nel mercato interno.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Il 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha approvato il quadro 2030 dell'UE delle politiche per l'energia e il clima, basato su quattro obiettivi chiave: ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia; migliorare l'efficienza energetica di almeno il 27% e preferibilmente del 30%; portare almeno al 27% la quota dell'energia da fonti rinnovabili consumata nell'Unione e almeno al 15% l'interconnessione elettrica. Il quadro precisa che l'obiettivo in materia di energia rinnovabile è vincolante a livello dell'Unione e sarà realizzato collettivamente dagli Stati membri mediante contributi coordinati a tal fine.
(5)  Il 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha proposto un quadro 2030 dell'UE delle politiche per l'energia e il clima, basato su quattro obiettivi chiave: ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia; migliorare l'efficienza energetica di almeno il 27% e preferibilmente del 30%; portare almeno al 27% la quota dell'energia da fonti rinnovabili consumata nell'Unione e almeno al 15% l'interconnessione elettrica. Il quadro precisa che l'obiettivo in materia di energia rinnovabile è vincolante a livello dell'Unione e sarà realizzato collettivamente dagli Stati membri mediante contributi coordinati a tal fine. Il presente regolamento riflette tuttavia gli obiettivi concordati nella legislazione settoriale.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Il 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha convenuto che la Commissione, sostenuta dagli Stati membri, adotterà misure urgenti allo scopo di garantire il conseguimento dell'obiettivo minimo del 10 % delle interconnessioni esistenti per l'energia elettrica, con la massima urgenza, e non oltre il 2020 almeno per gli Stati membri che non abbiano ancora raggiunto un livello minimo di integrazione nel mercato interno dell'energia.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)  L'accordo di Parigi ha innalzato notevolmente il livello di ambizione globale in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e i firmatari si sono impegnati a mantenere l'aumento della temperatura media mondiale marcatamente sotto i 2ºC rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5ºC al di sopra dei livelli preindustriali. L'Unione deve prepararsi a riduzioni delle emissioni molto più drastiche e rapide rispetto a quanto precedentemente previsto. Contemporaneamente, tali riduzioni sono fattibili a un costo inferiore a quello stimato in precedenza, data la rapidità dello sviluppo e della diffusione delle tecnologie per le energie rinnovabili.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)  In linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni di carbonio e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del XXI secolo, l'Unione dovrebbe mirare, su una base di equità, a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette di gas a effetto serra al suo interno entro il 2050, cui farebbe seguito un periodo di emissioni negative.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)
(6 quater)  Per il sistema climatico, è il totale cumulativo delle emissioni di origine antropica nel tempo a essere pertinente per la concentrazione totale di gas a effetto serra nell'atmosfera. Ai fini della coerenza con gli impegni dell'accordo di Parigi, è necessario analizzare il bilancio globale del carbonio, coerente con la prosecuzione degli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5ºC al di sopra dei livelli preindustriali, e stabilire la giusta quota dell'Unione nel restante bilancio globale del carbonio per l'Unione. Le strategie a lungo termine in materia di clima ed energia dovrebbero essere coerenti con quelle in materia di bilancio del carbonio.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 6 quinquies (nuovo)
(6 quinquies)  L'Unione e gli Stati membri dovrebbero sottoporre gli obiettivi in materia di clima ed energia a revisione periodica e provvedere al rialzo degli obiettivi, ove necessario, per tenere conto di successive verifiche effettuate nell'ambito del processo UNFCCC nonché dei più recenti dati scientifici sul ritmo e sull'impatto dei cambiamenti climatici.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 6 sexies (nuovo)
(6 sexies)  Benché l'Unione si sia impegnata a conseguire i tagli di gran lunga più ambiziosi alle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, essa da sola non può contrastare la minaccia del cambiamento climatico. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero sfruttare ogni opportunità per convincere soprattutto i paesi che beneficiano degli scambi internazionali con l'Unione ad assumersi una quota proporzionale della responsabilità globale e innalzare il livello della loro ambizione affinché sia in linea con quello dell'Unione.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Il 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha inoltre convenuto14 di sviluppare un sistema di governance affidabile, trasparente e privo di oneri amministrativi superflui per contribuire a garantire che l'UE rispetti i suoi obiettivi di politica energetica, con la necessaria flessibilità per gli Stati membri e nel pieno rispetto della loro libertà di stabilire il proprio mix energetico. Il Consiglio ha sottolineato che il sistema di governance dovrebbe basarsi sugli elementi portanti già esistenti, come i programmi nazionali per il clima e i piani nazionali per le rinnovabili e l'efficienza energetica, senza dimenticare la necessità di razionalizzare e riunire filoni di pianificazione e comunicazione separati. Ha inoltre convenuto di accrescere il ruolo e i diritti dei consumatori, la trasparenza e la prevedibilità per gli investitori, fra l'altro mediante il monitoraggio sistematico di indicatori chiave per un sistema energetico sicuro, competitivo, affidabile e sostenibile a prezzi accessibili, facilitando il coordinamento delle politiche energetiche nazionali e favorendo la cooperazione regionale fra gli Stati membri.
(7)  Il 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha inoltre convenuto14 di sviluppare un sistema di governance affidabile, trasparente, privo di oneri amministrativi superflui e con una sufficiente flessibilità per gli Stati membri per contribuire a garantire che l'UE rispetti i suoi obiettivi di politica energetica, nel pieno rispetto della libertà degli Stati membri di stabilire il proprio mix energetico. Il Consiglio ha sottolineato che il sistema di governance dovrebbe basarsi sugli elementi portanti già esistenti, come i programmi nazionali per il clima e i piani nazionali per le rinnovabili e l'efficienza energetica, senza dimenticare la necessità di razionalizzare e riunire filoni di pianificazione e comunicazione separati. Ha inoltre convenuto di accrescere il ruolo e i diritti dei consumatori, la trasparenza e la prevedibilità per gli investitori, fra l'altro mediante il monitoraggio sistematico di indicatori chiave per un sistema energetico sicuro, competitivo, affidabile e sostenibile a prezzi accessibili, facilitando il coordinamento delle politiche nazionali in materia di clima ed energia e favorendo la cooperazione regionale fra gli Stati membri.
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14 Conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 (EUCO 169/14).
14 Conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 (EUCO 169/14).
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 201516 riconoscevano la governance quale strumento essenziale per realizzare l'Unione dell'energia efficacemente ed efficientemente e per raggiungerne gli obiettivi. Le conclusioni sottolineavano che il sistema di governance dovrebbe basarsi sia sui principi dell'integrazione della pianificazione strategica e della comunicazione relativa all'attuazione delle politiche in materia di clima ed energia sia sui principi del coordinamento tra i soggetti responsabili di tali politiche, a livello unionale, regionale e nazionale. Evidenziavano inoltre come la governance dovrebbe, da un lato, garantire il raggiungimento degli obiettivi convenuti in materia di clima ed energia per il 2030 e, dall'altro, monitorare i progressi collettivi dell'Unione nel raggiungimento degli obiettivi strategici inerenti a tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia.
(10)  Le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 201516 riconoscevano la governance quale strumento essenziale per realizzare l'Unione dell'energia efficacemente ed efficientemente e per raggiungerne gli obiettivi. Le conclusioni sottolineavano che il sistema di governance dovrebbe basarsi sia sui principi dell'integrazione della pianificazione strategica e della comunicazione relativa all'attuazione delle politiche in materia di clima ed energia sia sui principi del coordinamento tra i soggetti responsabili di tali politiche, a livello unionale, regionale e nazionale. Evidenziavano inoltre come la governance dovrebbe, da un lato, garantire il raggiungimento degli obiettivi convenuti in materia di clima ed energia per il 2030 e, dall'altro, monitorare i progressi individuali degli Stati membri e quelli collettivi dell'Unione nel raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi inerenti a tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia.
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16 Conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2015 (14632/15).
16 Conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2015 (14632/15).
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Pertanto, il principale obiettivo della governance dell'Unione dell'energia dovrebbe essere quello di consentire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia. Il presente regolamento è quindi legato alla normativa settoriale che attua gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Gli Stati membri devono poter scegliere in modo flessibile le politiche che meglio si adattano alle preferenze nazionali e al loro mix energetico, purché tale flessibilità sia compatibile con l'ulteriore integrazione del mercato, l'intensificazione della concorrenza, il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia e il passaggio graduale a un'economia a basse emissioni di carbonio.
(12)  Pertanto, il principale obiettivo della governance dell'Unione dell'energia dovrebbe essere quello di consentire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia, nel settore della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica. Il presente regolamento è quindi legato alla normativa settoriale che attua gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Gli Stati membri devono poter scegliere in modo flessibile le politiche che meglio si adattano alle preferenze nazionali e al loro mix energetico, purché tale flessibilità sia compatibile con l'ulteriore integrazione del mercato, l'intensificazione della concorrenza, il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia e il passaggio graduale a un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio sulla base di un sistema energetico ad alta efficienza energetica e basato sulle fonti rinnovabili. Un modello obbligatorio per le strategie a lungo termine in materia di clima ed energia dovrebbe essere introdotto al fine di garantire la loro qualità e comparabilità.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio necessita di cambiamenti del comportamento e degli incentivi per quanto riguarda gli investimenti in tutto lo spettro delle politiche. Per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è necessario stimolare l'efficienza e l'innovazione dell'economia europea; da ciò dovrebbero derivare in particolare anche miglioramenti della qualità dell'aria.
(13)  La transizione socialmente accettabile verso un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio necessita di cambiamenti sostanziali del comportamento, in particolare per quanto concerne gli investimenti pubblici e privati, e degli incentivi per quanto riguarda gli investimenti in tutto lo spettro delle politiche, nonché di riforme del mercato regionale. Per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è necessario stimolare l'efficienza e l'innovazione dell'economia europea; da ciò dovrebbero derivare in particolare anche posti di lavoro sostenibili e miglioramenti della qualità dell'aria.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  L'Unione e gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni concrete per vietare le sovvenzioni per l'energia, almeno per i combustibili fossili, al fine di rispettare gli impegni internazionali del G-7 e G-20 nonché dell'accordo di Parigi.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Dato che i gas a effetto serra e gli inquinanti atmosferici provengono in gran parte dalle stesse fonti, una politica che mira alla riduzione dei gas a effetto serra può produrre benefici anche per la qualità dell'aria, che potrebbero compensare in parte o in toto i costi a breve termine della mitigazione. Poiché i dati comunicati a norma della direttiva 2001/81/CE18 del Parlamento europeo e del Consiglio rappresentano un fondamentale contributo alla compilazione dell'inventario dei gas a effetto serra e dei piani nazionali, occorre riconoscere l'importanza della coerenza tra la direttiva 2001/81/CE e l'inventario dei gas a effetto serra per quanto riguarda la raccolta e la comunicazione dei dati.
(14)  Dato che i gas a effetto serra e gli inquinanti atmosferici provengono in gran parte dalle stesse fonti, una politica che mira alla riduzione dei gas a effetto serra può produrre benefici anche per la salute pubblica e la qualità dell'aria, in particolare nelle zone urbane, in grado di compensare i costi a breve termine della mitigazione. Poiché i dati comunicati a norma della direttiva 2001/81/CE18 del Parlamento europeo e del Consiglio rappresentano un fondamentale contributo alla compilazione dell'inventario dei gas a effetto serra e dei piani nazionali, occorre riconoscere l'importanza della coerenza tra la direttiva 2001/81/CE e l'inventario dei gas a effetto serra per quanto riguarda la raccolta e la comunicazione dei dati.
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18 Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).
18 Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  In linea con il forte impegno della Commissione sul legiferare meglio, la governance dell'Unione dell'energia dovrebbe portare a una diminuzione significativa dell'onere amministrativo per gli Stati membri, la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione e dovrebbe contribuire a garantire la coerenza e l'adeguatezza delle politiche e delle misure sia a livello unionale sia a livello nazionale per quanto riguarda la trasformazione del sistema energetico e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
(16)  In linea con il forte impegno della Commissione sul legiferare meglio e con una politica per la ricerca, l'innovazione e gli investimenti, la governance dell'Unione dell'energia dovrebbe portare a una diminuzione significativa della complessità amministrativa per gli Stati membri e i pertinenti soggetti interessati, la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione e dovrebbe contribuire a garantire la coerenza e l'adeguatezza delle politiche e delle misure a livello unionale, macroregionale, regionale, nazionale e locale per quanto riguarda la trasformazione del sistema energetico e la transizione verso un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  È opportuno assicurare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia mediante una combinazione di iniziative unionali e di politiche nazionali coerenti delineate nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La normativa settoriale unionale in materia di energia e clima stabilisce obblighi di pianificazione, che si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale. Il fatto che siano stati introdotti in momenti diversi ha però portato a sovrapposizioni e a un'insufficiente presa in considerazione delle sinergie e delle interazioni tra i vari settori d'intervento. Le attività, attualmente separate, di pianificazione, comunicazione e monitoraggio in materia di energia e clima dovrebbero essere quanto più possibile razionalizzate e integrate.
(17)  È opportuno assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dell'Unione dell'energia mediante una combinazione di iniziative unionali e di politiche nazionali coerenti delineate nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La normativa settoriale unionale in materia di energia e clima stabilisce obblighi di pianificazione, che si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale. Il fatto che siano stati introdotti in momenti diversi ha però portato a sovrapposizioni e a un'insufficiente presa in considerazione delle sinergie e delle interazioni tra i vari settori d'intervento, a scapito dell'efficacia in termini di costi. Le attività, attualmente separate, di pianificazione, comunicazione e monitoraggio in materia di energia e clima dovrebbero essere, se del caso, razionalizzate e integrate.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)  È necessaria una valutazione delle interazioni tra politiche e misure vigenti e previste per conseguire la decarbonizzazione e gli Stati membri dovrebbero effettuare una valutazione quantitativa o qualitativa.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)
(17 ter)  Gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza politica tra i piani nazionali in materia di energia e clima e le strategie a lungo termine per la riduzione delle emissioni, da un lato, e l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, dall'altro.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  I piani nazionali integrati per l'energia e il clima dovrebbero estendersi su periodi di dieci anni e fornire una panoramica del sistema energetico e dell'assetto programmatico correnti. I piani dovrebbero stabilire obiettivi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e per le corrispondenti politiche e misure intese a conseguire tali obiettivi e dovrebbero, inoltre, avere una base analitica. I piani nazionali per il primo periodo (2021-2030) dovrebbero dedicare particolare attenzione agli obiettivi 2030 relativi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, all'energia rinnovabile, all'efficienza energetica e all'interconnessione elettrica. Gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire che i piani nazionali siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e contribuiscano alla loro realizzazione.
(18)  I piani nazionali integrati per l'energia e il clima dovrebbero estendersi su periodi di dieci anni e fornire una panoramica del sistema energetico e dell'assetto programmatico correnti. I piani dovrebbero stabilire traguardi o obiettivi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e per le corrispondenti politiche e misure intese a conseguire tali obiettivi e dovrebbero, inoltre, avere una base analitica. I piani nazionali per il primo periodo (2021-2030) dovrebbero dedicare particolare attenzione agli obiettivi 2030 relativi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, all'energia rinnovabile, all'efficienza energetica e all'interconnessione elettrica. Gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire che i piani nazionali siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e contribuiscano alla loro realizzazione.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis)   In sede di elaborazione dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, gli Stati membri dovrebbero valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo conto dei servizi energetici domestici necessari per garantire un tenore di vita di base nel rispettivo contesto nazionale che tali famiglie possono non essere in grado di permettersi in ragione di una combinazione di basso reddito, spese elevate per l'energia e scarsa efficienza energetica delle loro abitazioni. Gli Stati membri dovrebbero delineare politiche e misure vigenti e previste per affrontare la povertà energetica e, se necessario, includere un obiettivo nazionale per ridurre il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica. La Commissione dovrebbe adottare una metodologia comune affinché gli Stati membri possano definire la povertà energetica e ciascuno Stato membro dovrebbe definire le famiglie in condizioni di povertà energetica secondo le proprie circostanze specifiche nazionali.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)
(18 ter)  Gli Stati membri dovrebbero garantire che i finanziamenti Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 siano inclusi nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Le dotazioni nazionali a titolo del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020 dovrebbero contribuire attivamente alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare nel settore della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, compreso l'assorbimento dai pozzi, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. A tal fine, il processo di programmazione a livello nazionale e locale per il quadro finanziario pluriennale successivo al 2020 dovrebbe aver luogo in combinazione con la valutazione della Commissione dei piani nazionali integrati in materia di energia e clima per tenere conto di un livello elevato di ambizione, in particolare alla luce degli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)  Gli Stati membri dovrebbero istituire una piattaforma di dialogo multilivello permanente sull'energia che riunisca autorità locali, organizzazioni della società civile, imprese, investitori e altre parti interessate per discutere le varie opzioni possibili per le politiche in materia di energia e di clima. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima nonché le strategie a lungo termine in materia di clima ed energia dovrebbero essere discusse nel quadro di tale piattaforma.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  L'attuazione delle politiche e delle misure inerenti al settore dell'energia e del clima incide sull'ambiente. È pertanto opportuno che gli Stati membri procurino ai cittadini tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione e consultazione per la preparazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità, se del caso, con le disposizioni della direttiva 2001/42/CE24 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Convenzione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»), del 25 giugno 1998. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire il coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione di questi piani nazionali integrati.
(20)  L'attuazione delle politiche e delle misure inerenti al settore dell'energia e del clima incide sull'ambiente. È pertanto opportuno che gli Stati membri procurino ai cittadini tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione attiva e consultazione per la preparazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e delle strategie a lungo termine in materia di clima ed energia in conformità, se del caso, con le disposizioni della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24 e della Convenzione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»), del 25 giugno 1998. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire il coinvolgimento delle parti sociali, delle autorità locali e di tutte le parti interessate sin dalle prime fasi dei processi di pianificazione e di comunicazione e nell'elaborazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima nonché di strategie a lungo termine.
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24 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
24 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  La cooperazione regionale è fondamentale per garantire un'efficace realizzazione degli obiettivi dell'Unione dell'energia. Ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità di presentare osservazioni sui piani degli altri Stati membri prima della loro definizione finale, in modo da evitare incongruenze ed eventuali effetti negativi su altri Stati membri e garantire il conseguimento collettivo degli obiettivi comuni. La cooperazione regionale - sia al momento dell'elaborazione e della definizione finale dei piani nazionali sia quando vengono successivamente attuati - è essenziale per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle misure e promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza energetica.
(21)  La cooperazione macroregionale e regionale è necessaria affinché gli Stati membri attuino congiuntamente determinate politiche e misure che contribuiscono a conseguire gli obiettivi e i traguardi comuni in modo ottimale sotto il profilo dei costi. La Commissione dovrebbe agevolare tale cooperazione tra gli Stati membri. Ogni Stato membro dovrebbe inoltre avere la possibilità di presentare osservazioni sui piani degli altri Stati membri prima della loro definizione finale, in modo da evitare incongruenze ed eventuali effetti negativi su altri Stati membri e garantire il conseguimento collettivo degli obiettivi comuni. La cooperazione macroregionale e regionale - sia al momento dell'elaborazione e della definizione finale dei piani nazionali sia quando vengono successivamente attuati - è essenziale per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle misure e promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza energetica.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  I piani nazionali dovrebbero essere stabili al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza per gli investitori. Tuttavia, nei dieci anni coperti dal primo periodo è opportuno prevedere un aggiornamento dei piani per garantire agli Stati membri l'opportunità di adeguarsi a significativi mutamenti di circostanze. Per i piani che coprono il periodo 2021-2030, gli Stati membri dovrebbero procedere all'aggiornamento entro il 1° gennaio 2024. I traguardi, gli obiettivi e i contributi dovrebbero essere modificati solo per rispecchiare un aumento complessivo dell'ambizione, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi 2030 per l'energia e il clima. Quando procedono all'aggiornamento, gli Stati membri dovrebbero anche sforzarsi di attenuare eventuali impatti ambientali negativi evidenziati nella comunicazione integrata.
(22)  I piani nazionali dovrebbero essere stabili al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. La presentazione periodica dei piani nazionali nei periodi continuativi di dieci anni garantisce agli Stati membri l'opportunità di adeguarsi a significativi mutamenti di circostanze. I traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere modificati solo per rispecchiare un aumento complessivo dell'ambizione, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi per l'energia e il clima. Quando procedono all'elaborazione dei piani, gli Stati membri dovrebbero anche sforzarsi di attenuare eventuali impatti ambientali negativi evidenziati nella comunicazione integrata.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Le strategie per le basse emissioni a lungo termine sono essenziali per contribuire alla trasformazione economica, all'occupazione, alla crescita e alla realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile di più ampio respiro nonché per progredire in modo equo ed efficiente sotto il profilo dei costi verso l'obiettivo a lungo termine fissato dall'accordo di Parigi. Inoltre, le Parti dell'Accordo di Parigi sono invitate a comunicare entro il 2020 le rispettive strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio sul lungo periodo, ossia fino alla metà del secolo.
(23)  Le strategie a lungo termine in materia di clima ed energia sono essenziali per contribuire alla trasformazione economica, all'occupazione, alla crescita e alla realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile di più ampio respiro nonché per progredire in modo equo ed efficiente sotto il profilo dei costi verso l'obiettivo a lungo termine fissato dall'accordo di Parigi. Inoltre, le Parti dell'Accordo di Parigi sono invitate a comunicare entro il 2020 le rispettive strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio sul lungo periodo, ossia fino alla metà del secolo.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis)  Gli Stati membri dovrebbero sviluppare strategie a lungo termine in materia di clima ed energia per il 2050 e oltre, che individuino le trasformazioni necessarie nei diversi settori per la transizione verso un sistema basato sulle energie rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi. Le strategie dovrebbero essere coerenti con la giusta quota dell'Unione nel restante bilancio globale del carbonio e dovrebbero essere elaborate in maniera aperta e trasparente, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima dovrebbero basarsi sulle strategie a lungo termine in materia di clima ed energia ed essere coerenti con queste ultime.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)
(23 ter)  Il settore relativo a destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF) è oltremodo esposto ai cambiamenti climatici ed è estremamente vulnerabile a tali cambiamenti. Nel contempo, il settore presenta un enorme potenziale in termini di benefici climatici a lungo termine e può contribuire in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi climatici a lungo termine a livello internazionale e unionale. Esso può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio, nonché fornendo biomateriali che possono sostituirsi ai materiali fossili o ad alta intensità di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la gestione sostenibile delle risorse e la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio. Sono necessarie strategie di lungo respiro per rendere possibili investimenti sostenibili nel lungo termine.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 23 quater (nuovo)
(23 quater)  Nell'elaborazione di ulteriori interconnessioni, è importante procedere a una valutazione completa dei costi e dei benefici, compresi gli impatti tecnici, socioeconomici e ambientali, come richiesto dal regolamento TEN-E, e tener conto delle esternalità positive delle interconnessioni, come l'integrazione delle energie rinnovabili, la sicurezza di approvvigionamento e l'aumento della concorrenza nel mercato interno.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  Analogamente a quanto avviene per la pianificazione, la normativa settoriale dell'Unione nei settori dell'energia e del clima fissa anche obblighi di comunicazione, molti dei quali si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale; tuttavia, questi obblighi sono stati introdotti in momenti diversi, con conseguenti sovrapposizioni e un'insufficiente presa in considerazione di sinergie e interazioni tra i vari ambiti strategici, quali la mitigazione dei gas a effetto serra, l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica e l'integrazione del mercato. Per trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire un seguito adeguato all'attuazione dei piani nazionali e la necessità di ridurre l'onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero stilare relazioni intermedie biennali sull'avanzamento nell'attuazione dei piani e sugli altri sviluppi inerenti il sistema energetico. Alcune comunicazioni, tuttavia, dovrebbero mantenere una cadenza annuale, in particolare quelle conseguenti agli obblighi di comunicazione in campo ambientale derivanti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("convenzione UNFCC") e dalla normativa dell'Unione.
(24)  Analogamente a quanto avviene per la pianificazione, la normativa settoriale dell'Unione nei settori dell'energia e del clima fissa anche obblighi di comunicazione, molti dei quali si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale, complementari alle riforme di mercato; tuttavia, questi obblighi sono stati introdotti in momenti diversi, con conseguenti sovrapposizioni e inefficienze in termini di costi e un'insufficiente presa in considerazione di sinergie e interazioni tra i vari ambiti strategici, quali la mitigazione dei gas a effetto serra, l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica e l'integrazione del mercato. Per trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire un seguito adeguato all'attuazione dei piani nazionali e la necessità di ridurre la complessità amministrativa, gli Stati membri dovrebbero stilare relazioni intermedie biennali sull'avanzamento nell'attuazione dei piani e sugli altri sviluppi inerenti il sistema energetico. Alcune comunicazioni, tuttavia, dovrebbero mantenere una cadenza annuale, in particolare quelle conseguenti agli obblighi di comunicazione in campo ambientale derivanti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("convenzione UNFCC") e dalla normativa dell'Unione.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  Le relazioni intermedie integrate degli Stati membri dovrebbero riflettere gli elementi indicati nel modello per i piani nazionali. Il modello per le relazioni intermedie integrate dovrebbe essere riportato nel o nei successivi atti di esecuzione, data la natura tecnica di queste relazioni e il fatto che le prime sono previste per il 2021. È necessario produrre relazioni intermedie al fine di garantire la trasparenza nei confronti dell'Unione, degli altri Stati membri e degli operatori del mercato, compresi i consumatori. Le relazioni dovrebbero coprire le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, ponendo contemporaneamente l'accento, per il primo periodo, sui settori coperti dagli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia.
(25)  Le relazioni intermedie integrate degli Stati membri dovrebbero riflettere gli elementi indicati nel modello per i piani nazionali. Il modello per le relazioni intermedie integrate dovrebbe essere riportato nel o nei successivi atti di esecuzione, data la natura tecnica di queste relazioni e il fatto che le prime sono previste per il 2021. È necessario produrre relazioni intermedie al fine di garantire la trasparenza nei confronti dell'Unione, degli altri Stati membri, delle autorità regionali e locali, degli operatori del mercato, compresi i consumatori, di eventuali altre parti interessate nonché del pubblico. Le relazioni dovrebbero coprire le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, ponendo contemporaneamente l'accento, per il primo periodo, sui settori coperti dagli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  L'esperienza pratica dell'applicazione del regolamento (UE) n. 525/2013 ha mostrato l'importanza che rivestono la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la completezza e la comparabilità delle informazioni. Sulla base di tale esperienza, il presente regolamento dovrebbe far sì che gli Stati membri comunichino le loro politiche, misure e proiezioni, in quanto componenti essenziali delle relazioni intermedie. Le informazioni comunicate nelle relazioni dovrebbero essere essenziali per dimostrare la tempestiva attuazione degli obblighi previsti dal regolamento [ ] [ESR]. Il funzionamento e il costante miglioramento dei sistemi a livello dell'Unione e degli Stati membri, accompagnati da orientamenti più chiari in materia di comunicazione, dovrebbero contribuire significativamente a consolidare le informazioni necessarie per valutare i progressi nella dimensione legata alla decarbonizzazione.
(28)  L'esperienza pratica dell'applicazione del regolamento (UE) n. 525/2013 ha mostrato l'importanza che rivestono la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la completezza e la comparabilità delle informazioni. Sulla base di tale esperienza, il presente regolamento dovrebbe far sì che gli Stati membri usino dati e ipotesi coerenti e credibili sull'insieme delle cinque dimensioni, mettano a disposizione del pubblico i dati impiegati per gli esercizi di modellizzazione e comunichino le loro politiche, misure e proiezioni, in quanto componenti essenziali delle relazioni intermedie. Le informazioni comunicate nelle relazioni dovrebbero essere essenziali per dimostrare la tempestiva attuazione degli obblighi previsti dal regolamento [ ] [ESR]. Il funzionamento e il costante miglioramento dei sistemi a livello dell'Unione e degli Stati membri, accompagnati da orientamenti più chiari in materia di comunicazione, dovrebbero contribuire significativamente a consolidare le informazioni necessarie per valutare i progressi nella dimensione legata alla decarbonizzazione.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)  Al fine di limitare l'onere amministrativo per gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe istituire una piattaforma per la comunicazione online intesa a facilitare la comunicazione e a promuovere la cooperazione, in modo da garantire la trasmissione tempestiva delle relazioni e facilitare una maggiore trasparenza per le comunicazioni nazionali. La piattaforma per la comunicazione online dovrebbe integrare, rafforzare e sfruttare le procedure vigenti in materia di comunicazione, le banche dati e gli strumenti elettronici quali quelli dell'Agenzia europea dell'ambiente, di Eurostat e del Centro comune di ricerca, avvalendosi anche degli insegnamenti tratti dal sistema di ecogestione e audit dell'Unione.
(30)  Al fine di migliorare la trasparenza nella definizione delle politiche in materia di energia e clima e limitare la complessità amministrativa per gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe istituire una piattaforma pubblica online intesa a facilitare l'accesso pubblico alle informazioni, la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri nonché la cooperazione tra questi ultimi, in modo da garantire la trasmissione tempestiva delle relazioni e facilitare una maggiore trasparenza per le comunicazioni nazionali. La piattaforma per la comunicazione online dovrebbe integrare, rafforzare e sfruttare le procedure vigenti in materia di comunicazione, le banche dati e gli strumenti elettronici quali quelli dell'Agenzia europea dell'ambiente, di Eurostat e del Centro comune di ricerca, avvalendosi anche degli insegnamenti tratti dal sistema di ecogestione e audit dell'Unione.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 31
(31)  Per quanto riguarda i dati che devono essere trasmessi alla Commissione attraverso la pianificazione e comunicazione a livello nazionale, le informazioni provenienti dagli Stati membri non dovrebbero duplicare i dati e le statistiche già rese disponibili tramite Eurostat nel contesto del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio27 nello stesso formato richiesto dal presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di pianificazione e comunicazione, e ancora disponibili presso Eurostat con gli stessi valori. Se disponibili e idonei in termini di tempistica, i dati comunicati e le proiezioni fornite nei piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero coerentemente basarsi sui dati Eurostat e sulla metodologia utilizzata per la comunicazione dei dati statistici europei conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009.
(31)  Al fine di evitare ritardi negli interventi a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe utilizzare le stime annue riguardanti le emissioni di gas a effetto serra, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, fornite dall'Agenzia europea per l'ambiente, per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi per il 2030. Per quanto riguarda i dati che devono essere trasmessi alla Commissione attraverso la pianificazione e comunicazione a livello nazionale, le informazioni provenienti dagli Stati membri non dovrebbero duplicare i dati e le statistiche già rese disponibili tramite Eurostat nel contesto del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio27 nello stesso formato richiesto dal presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di pianificazione e comunicazione, e ancora disponibili presso Eurostat con gli stessi valori. Se disponibili e idonei in termini di tempistica, i dati comunicati e le proiezioni fornite nei piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero coerentemente basarsi sui dati Eurostat e sulla metodologia utilizzata per la comunicazione dei dati statistici europei conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009.
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27 Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
27 Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 32
(32)  In vista del conseguimento collettivo degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, è importante che la Commissione valuti i piani nazionali e, per mezzo di relazioni intermedie, la loro attuazione. Per il primo decennio ciò riguarderà in particolare il raggiungimento degli obiettivi 2030 per l'energia e il clima fissati a livello unionale e i contributi nazionali per il loro conseguimento. Le valutazioni dovrebbero svolgersi su base biennale (oppure, ma solo se necessario, su base annuale) per poi essere consolidate nell'ambito delle relazioni della Commissione sullo stato dell'Unione dell'energia.
(32)  In vista del conseguimento collettivo degli obiettivi delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia, in particolare la creazione di un'Unione dell'energia pienamente funzionale e resiliente, è importante che la Commissione valuti i progetti di piani nazionali nonché l'attuazione dei piani nazionali notificati per mezzo di relazioni intermedie. Ciò riguarda in particolare gli obiettivi 2030 per l'energia e il clima a livello unionale per il primo decennio. Le valutazioni dovrebbero svolgersi su base biennale (oppure, ma solo se necessario, su base annuale) per poi essere consolidate nell'ambito delle relazioni della Commissione sullo stato dell'Unione dell'energia.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  Il trasporto aereo incide sul clima del pianeta in conseguenza dell'emissione di CO2 e di altre emissioni, comprese quelle di ossidi di azoto, nonché a causa di altri meccanismi quali l'aumento della formazione di cirri. Considerata la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche in merito a tali effetti, il Regolamento (UE) n. 525/2013 prevede già una valutazione aggiornata degli impatti sul clima globale di sostanze diverse dalla CO2 generate dal trasporto aereo. È opportuno che la modellizzazione usata al riguardo sia adeguata al progresso scientifico. Sulla base delle valutazioni degli impatti, la Commissione potrebbe prendere in esame pertinenti opzioni strategiche per farvi fronte.
(33)  Il trasporto aereo incide sul clima del pianeta in conseguenza dell'emissione di CO2 e di altre emissioni, comprese quelle di ossidi di azoto, nonché a causa di altri meccanismi quali l'aumento della formazione di cirri. Considerata la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche in merito a tali effetti, il Regolamento (UE) n. 525/2013 prevede già una valutazione aggiornata degli impatti sul clima globale di sostanze diverse dalla CO2 generate dal trasporto aereo. È opportuno che la modellizzazione usata al riguardo sia adeguata al progresso scientifico. Sulla base delle valutazioni degli impatti, la Commissione, entro il 1° marzo 2020, dovrebbe prendere in esame pertinenti opzioni strategiche per farvi fronte e, ove opportuno, presentare una proposta legislativa.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
(33 bis)  Conformemente alle attuali linee guida della convenzione UNFCCC per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, il calcolo e la comunicazione delle emissioni di metano si basano sui potenziali di riscaldamento globale (GWP) con un orizzonte temporale di cento anni. In considerazione dell'elevato GWP del metano e del suo tempo di vita atmosferico relativamente breve, che comporta un impatto significativo sul clima nel breve e medio periodo, è opportuno che la Commissione analizzi le implicazioni, in termini di politiche e misure, dell'adozione di un orizzonte temporale di vent'anni per il metano. Sulla base di tale analisi, la Commissione dovrebbe prendere in esame le pertinenti opzioni politiche per affrontare rapidamente il problema delle emissioni di metano attraverso una strategia dell'Unione, accordando la priorità alle emissioni di metano associate all'energia e ai rifiuti.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 34
(34)  Per garantire la coerenza tra le politiche nazionali e unionali e gli obiettivi dell'Unione dell'energia, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi in un dialogo continuativo. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri riguardanti, tra l'altro, il livello di ambizione dei progetti di piani nazionali, la successiva attuazione delle politiche e misure dei piani nazionali notificati, nonché le altre politiche e misure nazionali rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Unione dell'energia. Gli Stati membri dovrebbero tenere nella massima considerazione queste raccomandazioni e spiegare, nelle successive relazioni intermedie, come sono state attuate.
(34)  Per garantire la coerenza tra le politiche nazionali e unionali e gli obiettivi dell'Unione dell'energia, è opportuno che vi sia un dialogo continuativo tra la Commissione e gli Stati membri e, ove opportuno, tra gli stessi Stati membri. La Commissione dovrebbe formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri riguardanti, tra l'altro, il livello di ambizione dei progetti di piani nazionali, la successiva attuazione delle politiche e misure dei piani nazionali notificati, nonché le altre politiche e misure nazionali rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Unione dell'energia. Gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione queste raccomandazioni e spiegare, nelle successive relazioni intermedie, come sono state attuate.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 35
(35)  Se l'ambizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, o dei loro aggiornamenti, fosse insufficiente per il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo periodo, per il raggiungimento degli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile e di efficienza energetica, la Commissione dovrebbe adottare misure a livello unionale al fine di garantire il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi (in modo da colmare eventuali "divari di ambizione"). Qualora i progressi dell'Unione verso questi obiettivi e traguardi fossero insufficienti a garantirne il raggiungimento, la Commissione dovrebbe, oltre a formulare raccomandazioni, intraprendere misure a livello unionale o gli Stati membri dovrebbero adottare misure aggiuntive per garantire il raggiungimento di detti obiettivi (colmando così eventuali "divari di ambizione"). Al momento di condividere gli sforzi per il conseguimento collettivo degli obiettivi, le misure dovrebbero tener conto dei contributi ambiziosi apportati in fasi precoci dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica. In materia di energia rinnovabile, le misure possono includere anche contributi finanziari degli Stati membri indirizzati a una piattaforma di finanziamento gestita dalla Commissione da utilizzare per contribuire a progetti sull'energia rinnovabile in tutta l'Unione. Gli obiettivi degli Stati membri in materia di rinnovabili per il 2020 dovrebbero servire come quota di riferimento di energia rinnovabile a partire dal 2021. In materia di efficienza energetica, le misure aggiuntive possono mirare soprattutto a migliorare l'efficienza di prodotti, edifici e trasporti.
(35)  Se l'ambizione, nonché gli obiettivi, le politiche e le misure di cui ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima fossero insufficienti per il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo periodo, per il raggiungimento degli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile e di efficienza energetica, la Commissione dovrebbe adottare misure a livello unionale al fine di garantire il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi e gli Stati membri dovrebbero rivedere al rialzo i loro obiettivi nazionali nel settore delle fonti di energia rinnovabili entro il 31 dicembre 2020 (in modo da colmare eventuali "divari di ambizione"). Qualora i progressi dell'Unione verso questi obiettivi e traguardi fossero insufficienti a garantirne il raggiungimento, la Commissione può, oltre a formulare raccomandazioni, intraprendere misure a livello unionale o richiedere agli Stati membri che adottino misure aggiuntive per garantire il raggiungimento di detti obiettivi (colmando così eventuali "divari di ambizione"). Al momento di condividere gli sforzi per il conseguimento collettivo degli obiettivi, le misure dovrebbero tener conto degli sforzi ambiziosi apportati in fasi precoci dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica. In materia di energia rinnovabile, le misure possono includere anche contributi finanziari volontari degli Stati membri indirizzati a una piattaforma di finanziamento gestita dalla Commissione da utilizzare per contribuire a progetti sull'energia rinnovabile in tutta l'Unione, compresi quelli di interesse per l'Unione dell'energia. Gli obiettivi degli Stati membri in materia di rinnovabili per il 2020 dovrebbero servire come quota di riferimento di energia rinnovabile a partire dal 2021 e dovrebbero essere mantenuti per tutto il periodo. In materia di efficienza energetica, le misure aggiuntive possono mirare soprattutto a migliorare l'efficienza di prodotti, edifici e trasporti.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 38
(38)  Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare un'intensa cooperazione in tutte le questioni relative all'attuazione dell'Unione dell'energia e del presente regolamento, con la stretta partecipazione del Parlamento europeo. La Commissione dovrebbe, ove necessario, assistere gli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la definizione dei piani nazionali e lo sviluppo delle capacità ad essi associato.
(38)  Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare un'intensa cooperazione in tutte le questioni relative all'attuazione dell'Unione dell'energia e del presente regolamento, con la stretta partecipazione del Parlamento europeo. La Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la definizione, l'attuazione e il monitoraggio dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e la strategia a lungo termine in materia di clima ed energia nonché lo sviluppo delle capacità ad essi associato mediante la mobilitazione delle risorse interne dell'Agenzia europea dell'ambiente, del Centro comune di ricerca, delle capacità interne di modellizzazione e, se del caso, degli esperti esterni.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)
(41 bis)  Il presente regolamento include disposizioni concernenti il trattamento dell'efficienza energetica come priorità in termini di infrastrutture, riconoscendo come essa rispetti la definizione di infrastruttura utilizzata dal Fondo monetario internazionale e da altre istituzioni economiche, oltre a renderla un elemento fondamentale e una priorità per le future decisioni in materia di investimenti nell'infrastruttura energetica dell'Unione1 bis.
__________________
1bis Relazione del Parlamento europeo del 2 giugno 2016 sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE)-(2015/2232(INI)).
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 43
(43)  Per elaborare gli atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe essere assistita nei suoi compiti a norma del presente regolamento da un comitato dell'Unione dell'energia. Detto Comitato dovrebbe sostituire, assumendone i compiti, il comitato sui cambiamenti climatici ed eventuali altri comitati, ove necessario.
(43)  Per elaborare gli atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe essere assistita nei suoi compiti a norma del presente regolamento da un comitato sull'energia e il clima. Per quanto riguarda le questioni relative all'attuazione delle disposizioni specifiche in materia di clima, è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito a norma del regolamento (UE) n. 525/2013.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)
(44 bis)  In vista di una futura revisione del presente regolamento e nel contesto della strategia dell'Unione per la sicurezza informatica, è opportuno che la Commissione valuti, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'eventuale necessità di introdurre ulteriori requisiti uniformi di pianificazione e comunicazione oltre agli sforzi profusi dagli Stati membri per migliorare la protezione delle infrastrutture critiche del sistema energetico dell'Unione contro qualunque forma di minaccia informatica, soprattutto alla luce del numero crescente di attacchi informatici potenzialmente critici nell'ultimo decennio, così da garantire la sicurezza energetica in ogni circostanza. Tuttavia, tale coordinamento rafforzato nell'Unione non dovrebbe inficiare la sicurezza nazionale degli Stati membri rivelando informazioni sensibili.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 1
Articolo 1
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Oggetto e ambito di applicazione
1.  Il presente regolamento istituisce un meccanismo di governance per:
1.  Il presente regolamento istituisce un meccanismo di governance per:
(-a)  attuare strategie e misure a lungo termine in materia di clima ed energia intese a rispettare gli impegni dell'Unione concernenti le emissioni di gas a effetto serra in linea con l'accordo di Parigi;
(a)  attuare strategie e misure intese a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e in particolare, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell'UE per il 2030 in materia di energia e di clima;
(a)  attuare strategie e misure intese a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e in particolare, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e di clima;
(a bis)  instaurare partenariati e cooperazione tra gli Stati membri a livello macroregionale e regionale al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi e rispettare gli impegni dell'Unione dell'energia;
(b)  assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi.
(b)  assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi;
(b bis)  contribuire a garantire maggiore certezza normativa nonché maggiore certezza per gli investitori e a sfruttare appieno le opportunità per lo sviluppo economico, la promozione degli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale;
(b ter)  sostenere una transizione equa per i cittadini e le regioni che potrebbero risentire delle conseguenze della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
Il meccanismo di governance è basato sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità integrate di monitoraggio della Commissione europea. Il meccanismo definisce un processo strutturato e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei piani nazionali, anche per quanto riguarda la cooperazione regionale, e la corrispondente azione della Commissione.
Il meccanismo di governance è basato sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità integrate di monitoraggio della Commissione europea. Il meccanismo definisce un processo strutturato, trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri, in grado di garantire la piena partecipazione del pubblico e delle autorità locali, e volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei piani nazionali, anche per quanto riguarda la cooperazione macroregionale e regionale, e la corrispondente azione della Commissione.
2.  Il presente regolamento si applica alle seguenti cinque dimensioni dell'Unione dell'energia:
2.  Il presente regolamento si applica alle seguenti cinque dimensioni dell'Unione dell'energia:
(a)  sicurezza energetica;
(a)  sicurezza energetica;
(b)  mercato dell'energia;
(b)  mercato interno dell'energia;
(c)  efficienza energetica;
(c)  efficienza energetica;
(d)  decarbonizzazione;
(d)  decarbonizzazione;
(e)  ricerca, innovazione e competitività.
(e)  ricerca, innovazione e competitività.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni delle direttive [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767], 2010/31/UE e 2012/27/UE.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni delle direttive [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767], [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta COM(2016)XXXX], 2010/31/UE e 2012/27/UE.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 3
(3)  "politiche e misure adottate": politiche e misure decise con atto governativo ufficiale entro la data di presentazione del piano nazionale o della relazione intermedia, per le quali è stato assunto un chiaro impegno di attuazione;
(3)  "politiche e misure adottate": politiche e misure decise con atto governativo ufficiale a livello centrale o subnazionale entro la data di presentazione del piano nazionale o della relazione intermedia, per le quali è stato assunto un chiaro impegno di attuazione;
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 9
(9)  "gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima": l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; l'obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 27% del consumo dell'UE nel 2030; l'obiettivo a livello unionale di miglioramento dell'efficienza energetica pari ad almeno il 27% nel 2030, da riesaminare entro il 2020 nell'intento di conseguire un livello unionale del 30%; l'obiettivo del 15% di interconnessione elettrica per il 2030 e gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o da Consiglio e Parlamento per l'anno 2030;
soppresso
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 11 bis (nuovo)
(11 bis)  "sforzi in fasi precoci": progressi di uno Stato membro in fasi precoci, a partire dal 2021, verso il conseguimento dell'obiettivo in materia di energie rinnovabili di cui all'articolo 3 della [rifusione della direttiva sulle energie rinnovabili] e dell'obiettivo per il miglioramento dell'efficienza energetica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE;
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 17 bis (nuovo)
(17 bis)  "efficienza energetica al primo posto": attribuzione della priorità, in tutte le decisioni di pianificazione e politica energetica nonché di investimento, a misure volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, per mezzo risparmi energetici nell'uso finale ottimali in termini di costi, iniziative di gestione sul versante della domanda e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione di energia;
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 3
Articolo 3
Articolo 3
Piani nazionali integrati per l'energia e il clima
Piani nazionali integrati per l'energia e il clima
1.  Entro il 1º gennaio 2019 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima. I piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 2 e all'allegato I. Il primo piano copre il periodo 2021-2030. I piani successivi coprono ciascuno il decennio immediatamente successivo al periodo coperto dal piano precedente.
1.  Entro il 1º gennaio 2019 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima. I piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 2 e all'allegato I. Il primo piano copre il periodo 2021-2030. I piani successivi coprono ciascuno il decennio immediatamente successivo al periodo coperto dal piano precedente.
2.  I piani nazionali integrati per l'energia e il clima comportano le sezioni principali seguenti:
2.  I piani nazionali integrati per l'energia e il clima comportano le sezioni principali seguenti:
(a)  una panoramica della procedura seguita per definire il piano stesso, consistente in una sintesi, una descrizione della consultazione e partecipazione dei portatori d'interesse con i relativi risultati, una descrizione della cooperazione regionale con gli altri Stati membri nell'elaborazione del piano;
(a)  una panoramica della procedura seguita per definire il piano stesso, consistente in:
(1)   una sintesi;
(2)   una descrizione della consultazione e partecipazione delle autorità locali, della società civile, delle imprese, delle parti sociali e dei cittadini nonché i relativi risultati;
(3)  una descrizione della cooperazione macroregionale e regionale con gli altri Stati membri nell'elaborazione del piano;
(b)  una descrizione degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;
(b)  una descrizione degli obiettivi e dei traguardi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;
(c)  una descrizione delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi, traguardi e contributi di cui alla lettera b);
(c)  una descrizione delle politiche, delle misure e delle strategie di investimento previste per conseguire gli obiettivi e i traguardi di cui alla lettera b);
(d)  una descrizione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia anche per quanto riguarda il sistema energetico, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra nonché le proiezioni relative agli obiettivi di cui alla lettera b) considerando le politiche e misure già in vigore (adottate e attuate);
(d)  una descrizione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia anche per quanto riguarda il sistema energetico, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra nonché le proiezioni relative agli obiettivi e ai traguardi di cui alla lettera b) considerando le politiche e misure già in vigore (adottate e attuate) e una descrizione delle barriere e degli ostacoli regolamentari e non regolamentari che si frappongono nella realizzazione dei traguardi e degli obiettivi;
(e)  una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b);
(e)  una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste, a livello individuale e aggregato, per conseguire gli obiettivi e i traguardi di cui agli articoli 1, 4, 13 bis e 14, e degli impatti sull'ambiente, anche per quanto concerne la qualità dell'aria e la tutela della natura, sulla salute nonché a livello macroeconomico e sociale;
(e bis)   una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste sulla competitività correlate alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;
(e ter)  una valutazione delle potenziali incidenze climatiche nello Stato membro, compresi gli impatti diretti e indiretti, nonché delle strategie di resilienza intese a gestire gli impatti climatici, come i piani di adattamento nazionali;
(e quater)  a seguito dello sviluppo di una strategia d'investimento, una stima degli investimenti pubblici e privati necessari per attuare le politiche e misure previste;
(f)  un allegato, redatto secondo i requisiti e la struttura di cui all'allegato II del presente regolamento, che definisce le metodologie e le misure che lo Stato membro deve applicare per conformarsi all'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/EU [modificata dalla proposta COM(2016)0761] e all'allegato V di detta direttiva.
(f)  un allegato, redatto secondo i requisiti e la struttura di cui all'allegato II del presente regolamento, che definisce le metodologie e le misure che lo Stato membro deve applicare per conformarsi all'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/EU [modificata dalla proposta COM(2016)0761] e all'allegato V di detta direttiva.
3.  Nell'elaborare i piani nazionali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle interrelazioni tra le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e, se del caso, usano dati e ipotesi coerenti sull'insieme delle cinque dimensioni.
3.  Nell'elaborare i piani nazionali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:
a)  limitano la complessità amministrativa e i costi per tutte le parti interessate;
b)   tengono conto delle interrelazioni tra le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, in particolare del principio "l'efficienza energetica al primo posto";
c)   usano, se del caso, dati e ipotesi coerenti e credibili sull'insieme delle cinque dimensioni e mettono a disposizione del pubblico i dati impiegati per gli esercizi di modellizzazione;
d)  assicurano la coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 1 e le strategie nazionali a lungo termine in materia di clima ed energia di cui all'articolo 14;
e)  valutano il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo conto dei servizi energetici domestici necessari per garantire un tenore di vita di base nel rispettivo contesto nazionale, e delineano politiche e misure vigenti e previste per affrontare la povertà energetica, comprese misure di politica sociale e altri pertinenti programmi nazionali;
se uno Stato membro presenta un numero considerevole di famiglie in condizioni di povertà energetica, come sostenuto dalla valutazione sulla base di dati verificabili, utilizzando gli indicatori di dispersione geografica, esso dovrebbe includere nel proprio programma un obiettivo indicativo nazionale per ridurre la povertà energetica;
f)  includono disposizioni intese a evitare, attenuare o, qualora il progetto sia di pubblico interesse e non siano disponibili alternative, compensare eventuali ripercussioni negative sull'ambiente nell'ambito della comunicazione integrata di cui agli articoli da 15 a 22;
g)  tengono conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.
3 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché, a seguito dei loro primi piani nazionali integrati per l'energia e il clima, ciascuno dei loro piani successivi, notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 1, modifichi i loro traguardi nazionali e gli obiettivi, conformemente all'articolo 4, al fine di riflettere la maggiore ambizione rispetto a quanto stabilito nel precedente piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
3 ter.  Gli Stati membri rendono pubblici i piani presentati alla Commissione a norma del presente articolo.
4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di adeguarlo alle modifiche del quadro dell'Unione per l'energia e il clima, all'evoluzione del mercato dell'energia e ai nuovi obblighi derivanti dalla convenzione UNFCC e dall'accordo di Parigi.
4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di adeguarlo alle modifiche del quadro dell'Unione per l'energia e il clima, all'evoluzione del mercato dell'energia e ai nuovi obblighi derivanti dalla convenzione UNFCC e dall'accordo di Parigi.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo
Obiettivi, traguardi e contributi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia
Obiettivi e traguardi per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1
Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri definiscono i principali obiettivi, traguardi e contributi seguenti, secondo le indicazioni di cui all'allegato I, sezione A.2:
Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri definiscono i principali obiettivi e traguardi seguenti, secondo le indicazioni di cui all'allegato I, sezione A.2:
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 1 – punto ii bis (nuovo)
ii bis.  le traiettorie che lo Stato membro pianifica per mantenere e aumentare gli assorbimenti di carbonio dai pozzi, in linea con le strategie a lungo termine in materia di energia e clima di cui all'articolo 14;
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 1 – punto iii
iii.  se applicabile, altri obiettivi nazionali coerenti con le attuali strategie di basse emissioni a lungo termine;
iii.  altri obiettivi e traguardi nazionali coerenti con l'accordo di Parigi e le strategie a lungo termine in materia di clima ed energia;
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 2 – punto i
i.  al fine di conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE di almeno il 27% di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767], un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria lineare;
i.  al fine di conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE di almeno il 35% di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767];
Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 2 – punto i bis (nuovo)
i bis.   l'obiettivo nazionale dello Stato membro in materia di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2030, stabilito a norma dell'articolo 3 e dell'allegato I bis della direttiva (UE) .../... [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767], con una traiettoria progressiva in grado di garantire una regolare diffusione dell'energia rinnovabile a partire dal 2021 come stabilito all'allegato I bis del presente regolamento;
Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 2 – punto i ter (nuovo)
i ter.   La traiettoria di cui al punto i bis:
(i)  parte dalla quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020 quale indicata nella terza colonna della tabella all'allegato I, parte A, della direttiva (UE) .../... [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767]. Se uno Stato membro supera il suo obiettivo nazionale vincolante per il 2020, la sua traiettoria può cominciare al livello raggiunto nel 2020;
(ii)  è costituita da minimo tre valori di riferimento calcolati come media dei due o tre anni precedenti come stabilito all'allegato I bis;
(iii)  raggiunge almeno l'obiettivo nazionale per il 2030;
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 2 – punto i quater (nuovo)
i quater.  la traiettoria dello Stato membro di cui ai punti i bis e i ter, considerati nel loro insieme, ammonta alla traiettoria lineare vincolante dell'Unione e raggiunge l'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 35 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2030;
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 2 – punto i quinquies (nuovo)
i quinquies.  le traiettorie dello Stato membro previste per la quota complessiva di energia rinnovabile nel consumo di energia finale a decorrere dal 2031 sono in linea con le strategie a lungo termine in materia di energia e clima.
Emendamenti 69 e 287
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 2 – punto ii
ii.  le traiettorie della quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo di energia finale dal 2021 al 2030 nei settori del riscaldamento e del raffreddamento, dell'energia elettrica e dei trasporti;
ii.  le traiettorie indicative dello Stato membro della quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo di energia finale dal 2021 al 2030 nei settori del riscaldamento e del raffreddamento, dell'energia elettrica e dei trasporti;
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 2 – punto iii
iii.  le traiettorie tecnologiche che lo Stato membro intende seguire per realizzare le traiettorie generali e settoriali dell'energia rinnovabile dal 2021 al 2030, compreso il consumo totale lordo di energia finale atteso, ripartito per tecnologia e settore in Mtep, e la capacità installata totale prevista, ripartita per tecnologia e settore in MW;
iii.  le traiettorie indicative tecnologiche che lo Stato membro intende seguire per realizzare le traiettorie generali e settoriali dell'energia rinnovabile dal 2021 al 2030, compreso il consumo totale lordo di energia finale atteso, ripartito per tecnologia e settore in Mtep, e la capacità installata totale prevista, ripartita per tecnologia e settore, incluso il ripotenziamento in MW;
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a – punto 2 – punto iii bis (nuovo)
iii bis.  la quota dello Stato membro nonché traiettorie e obiettivi in materia di energia da fonti rinnovabili prodotta da città, comunità dell'energia rinnovabile e consumatori autonomi dal 2021 al 2030, compreso il consumo lordo di energia finale atteso in Mtep;
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 1
(1)  il contributo indicativo nazionale di efficienza energetica necessario per conseguire l'obiettivo unionale vincolante del 30% di efficienza energetica nel 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761], in base al consumo di energia primaria o finale, o al risparmio di energia primaria o finale, o all'intensità energetica.
(1)  l'obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica necessario per conseguire l'obiettivo unionale vincolante del 40% di efficienza energetica nel 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761], in base al consumo di energia primaria o finale, o al risparmio di energia primaria o finale, o all'intensità energetica, con una traiettoria lineare per tale obiettivo a partire dal 2021.
Gli Stati membri esprimono il contributo in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e nel 2030, con una traiettoria lineare di tale contributo a partire dal 2021, illustrandone la metodologia di base e i coefficienti di conversione usati;
Gli Stati membri esprimono gli obiettivi di efficienza energetica in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e nel 2030, illustrandone la metodologia di base e i coefficienti di conversione usati in conformità agli allegati IV e V della ... [versione modificata dalla proposta COM(2016)0761].
La traiettoria di cui al primo comma è costituita da obiettivi intermedi biennali a decorrere dal 2022 e, successivamente, ogni due anni;
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 2
(2)  l'importo cumulativo dei risparmi energetici da realizzare durante il periodo 2021-2030 a norma dell'articolo 7 (obbligo di risparmio energetico) della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761];
(2)  l'importo cumulativo dei risparmi energetici supplementari da realizzare durante il periodo 2021-2030 e oltre a norma dell'articolo 7 (obbligo di risparmio energetico) della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761];
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 3
(3)  gli obiettivi della ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali (pubblici e privati);
(3)  sulla scorta di un'analisi dell'attuale parco immobiliare, le tappe fissate al 2030 e al 2040 per le strategie a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, misurando i progressi compiuti nella realizzazione dell'obiettivo per il 2050 in conformità all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0765];
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 3 bis (nuovo)
(3 bis)  le politiche e le azioni previste nonché i progressi nel trasformare il parco immobiliare nazionale in un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica, compresa una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso nonché dei benefici in senso lato, da realizzare tra il 2020 e il 2030;
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 4
(4)  la superficie coperta utile totale da ristrutturare o il risparmio energetico annuo equivalente da realizzare tra il 2020 e il 2030 a norma dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE relativo al ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici;
(4)  la superficie coperta utile totale da ristrutturare e il corrispondente risparmio energetico conseguito attraverso la ristrutturazione o il risparmio energetico annuo equivalente derivante dall'approccio alternativo e da realizzare tra il 2020 e il 2030 a norma dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761];
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 4 bis (nuovo)
(4 bis)  il potenziale risparmio energetico individuato nell’ambito del riscaldamento e del raffreddamento, compreso l'esito della valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti;
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b – punto 5
(5)  altri obiettivi nazionali di efficienza energetica, compresi traguardi o strategie a lungo termine e settoriali ad esempio nei trasporti, nel riscaldamento e raffreddamento;
(5)  altri obiettivi nazionali di efficienza energetica, compresi traguardi o strategie a lungo termine e settoriali ad esempio nei trasporti, nell'industria manifatturiera, nel settore delle acque e delle acque reflue ovvero nel quadro di politiche di accoppiamento settoriali, nonché l'efficienza in altri settori ad alto potenziale di efficienza energetica lungo tutta la catena del flusso di energia, dall'energia primaria agli utenti finali, o come ad esempio i centri dati;
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c – punto 1
(1)  gli obiettivi nazionali per incrementare la diversificazione delle fonti e relativi all'approvvigionamento da paesi terzi;
(1)  gli obiettivi nazionali per incrementare la diversificazione delle fonti e relativi all'approvvigionamento da paesi terzi, nell'ottica di accrescere la resilienza dei sistemi energetici macroregionali, regionali e nazionali;
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c – punto 2
(2)  gli obiettivi nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi;
(2)  gli obiettivi nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi, nell'ottica di accrescere la resilienza dei sistemi energetici macroregionali, nazionali e regionali;
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c – punto 4
(4)  gli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti energetiche interne (in particolare energia rinnovabile);
(4)  gli obiettivi nazionali per aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale, in particolare mediante lo sviluppo di misure di efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili interne e regionali, gestione della domanda e stoccaggio;
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto 1
(1)  il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030 tenuto conto del traguardo d'interconnessione minima del 15% entro quell'anno; gli Stati membri ne precisano la metodologia di base;
(1)  il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030 tenuto conto del traguardo indicativo d'interconnessione minima del 15% entro quell'anno, tenendo presenti il traguardo d'interconnessione del 10% per il 2020, le condizioni e il potenziale del mercato nazionale e regionale, tutti gli aspetti dell'analisi costi-benefici, il livello di attuazione effettivo dei progetti di interesse comune, nonché le misure volte ad aumentare la capacità oggetto di scambio nelle interconnessioni esistenti; gli Stati membri ne precisano la metodologia di base, tenendo conto della metodologia proposta dalla Commissione;
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto 2
(2)  gli obiettivi nazionali principali per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas, necessari per conseguire obiettivi e traguardi delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia;
(2)  gli obiettivi nazionali principali per l'infrastruttura di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas e il relativo ammodernamento, necessari per conseguire obiettivi e traguardi delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia. Qualora siano programmati progetti infrastrutturali importanti, una valutazione preliminare della loro compatibilità con le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia così come dei loro contributi a tali dimensioni, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e la concorrenza;
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto 3
(3)  gli obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;
(3)  gli obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come la crescente flessibilità del sistema, in particolare attraverso l'eliminazione degli ostacoli per la libera formazione dei prezzi, l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e limitazione, nonché i segnali di prezzo in tempo reale, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto 3 bis (nuovo)
(3 bis)  gli obiettivi nazionali relativi alla partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, alla gestione della domanda e allo stoccaggio, anche attraverso l'aggregazione, in tutti i mercati dell'energia, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto 3 ter (nuovo)
(3 ter)  gli obiettivi nazionali per garantire che i consumatori partecipino al sistema energetico e beneficino dell'autogenerazione e delle nuove tecnologie, tra cui i contatori intelligenti;
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto 4
(4)  gli obiettivi nazionali relativi all'adeguatezza del sistema dell'energia elettrica e alla flessibilità del sistema energetico per la produzione di energia rinnovabile, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;
(4)  gli obiettivi nazionali relativi all'adeguatezza del sistema dell'energia elettrica, in grado di assicurare che non siano attuati meccanismi di regolazione della capacità o, se attuati ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, che siano limitati nella misura del possibile, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera e – punto 1
(1)  gli obiettivi nazionali per il finanziamento pubblico e privato della ricerca e dell'innovazione relativamente all'Unione dell'energia, con, se del caso, un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi. Tali traguardi e obiettivi dovrebbero essere allineati a quelli definiti nella strategia dell'Unione dell'energia e nel piano SET;
(1)  gli obiettivi nazionali per il finanziamento del sostegno pubblico alla ricerca e all'innovazione relativamente all'Unione dell'energia nonché il relativo effetto leva previsto sulla ricerca privata, con, se del caso, un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi. Tali traguardi e obiettivi dovrebbero essere allineati a quelli definiti nella strategia dell'Unione dell'energia e nel piano SET;
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera e – punto 2
(2)  gli obiettivi nazionali per il 2050 per la diffusione di tecnologie a basse emissioni di carbonio;
(2)  gli obiettivi nazionali per il 2050 per la promozione di tecnologie sostenibili;
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera e – punto 3
(3)  gli obiettivi nazionali di competitività.
soppresso
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo
Procedura per definire il contributo degli Stati membri nel settore dell'energia rinnovabile
Procedura per definire l'obiettivo degli Stati membri nel settore dell'energia rinnovabile
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  Nel definire il contributo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale del 2030 e dell'ultimo anno del periodo coperto per i piani nazionali successivi di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2 i), gli Stati membri tengono conto degli elementi seguenti:
1.  Nel definire l'obiettivo relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale del 2030 e dell'ultimo anno del periodo coperto per i piani nazionali successivi di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2 i), gli Stati membri tengono conto degli elementi seguenti:
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d – punto i
i)  l'equa distribuzione della diffusione nell'Unione;
i)  l'equa distribuzione, efficiente in termini di costi, della diffusione nell'Unione;
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  la quota di riferimento di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) .../... [rifusione della direttiva 2009/28/CE];
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi contributi ammonti ad almeno il 27% di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale a livello unionale entro il 2030.
2.  Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi obiettivi ammonti a una traiettoria lineare che raggiunga almeno il 35% di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale a livello unionale entro il 2030.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo
Procedura per definire il contributo degli Stati membri all'efficienza energetica
Procedura per definire l'obiettivo vincolante degli Stati membri relativo all'efficienza energetica
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Nel definire il contributo nazionale indicativo all'efficienza energetica per il 2030 e per l'ultimo anno del periodo coperto dai piani nazionali successivi di cui all'articolo 4, lettera b), punto 1), gli Stati membri assicurano che:
1.  Nel definire l'obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica per il 2030 e per l'ultimo anno del periodo coperto dai piani nazionali successivi di cui all'articolo 4, lettera b), punto 1), gli Stati membri assicurano che:
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non sia superiore a 1 483 Mtep di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtep di energia finale e nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non sia superiore a 1 321 Mtep di energia primaria e non superiore a 987 Mtep di energia finale per il primo decennio;
(a)  nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non sia superiore a 1 483 Mtep di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtep di energia finale e nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non sia superiore a 1 132 Mtep di energia primaria e non superiore a 849 Mtep di energia finale per il primo decennio;
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Nel definire il contributo cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono tener conto di circostanze che incidono sul consumo di energia primaria e finale, quali:
2.  Nel definire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono tener conto di circostanze che incidono sul consumo di energia primaria e finale, quali:
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 7
Articolo 7
Articolo 7
Politiche e misure nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia
Politiche, misure e strategie di investimento nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia
Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri descrivono, in conformità all'allegato I, le principali politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste per conseguire gli obiettivi definiti nel piano nazionale, comprese le misure volte ad assicurare la cooperazione regionale e finanziamenti adeguati a livello nazionale e regionale.
Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri descrivono, in conformità all'allegato I, le principali politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste per conseguire gli obiettivi definiti nel piano nazionale, comprese le misure volte ad assicurare la cooperazione regionale e finanziamenti adeguati a livello nazionale, regionale e locale, anche per quanto riguarda la mobilitazione di programmi e strumenti dell'Unione.
La descrizione delle principali politiche e misure, vigenti o previste, per il conseguimento degli obiettivi definiti nei piani nazionali è accompagnata da una panoramica generale sugli investimenti necessari per realizzare tali obiettivi.
Gli Stati membri considerano l'efficienza energetica una priorità infrastrutturale. Essi includono programmi di efficienza energetica nell'ambito della pianificazione delle infrastrutture e fanno della ristrutturazione degli edifici un investimento prioritario.
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri descrivono, seguendo la struttura e il formato di cui all'allegato I, la situazione attuale per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, compreso il sistema energetico e le emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra all'atto della presentazione del piano nazionale o in base alle informazioni più recenti a disposizione. Gli Stati membri inoltre definiscono e descrivono le proiezioni per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia per il primo decennio almeno fino al 2040 (compreso l'anno 2030) che si prevede risultino dalle politiche e misure vigenti (adottate e attuate).
1.  Gli Stati membri descrivono, seguendo la struttura e il formato di cui all'allegato I, la situazione attuale per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, compreso il sistema energetico e le emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra all'atto della presentazione del piano nazionale o in base alle informazioni più recenti a disposizione. Gli Stati membri inoltre definiscono e descrivono le proiezioni per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia per il primo decennio almeno fino al 2030 (compreso l'anno 2030) che si prevede risultino dalle politiche e misure vigenti (adottate e attuate). Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le ipotesi, i parametri e le metodologie utilizzate per elaborare previsioni e scenari.
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  l'impatto sullo sviluppo del sistema energetico e le emissioni di gas a effetto serra e gli assorbimenti per il primo decennio almeno fino al 2040 (compreso l'anno 2030), nell'ambito delle politiche e misure previste, compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure vigenti (adottate e attuate) di cui al paragrafo 1;
(a)  l'impatto sullo sviluppo del sistema energetico e le emissioni di gas a effetto serra e gli assorbimenti per il primo decennio almeno fino al 2040 (compreso l'anno 2030), nell'ambito delle politiche e misure previste, compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure vigenti (adottate e attuate) di cui al paragrafo 1. Ciò dovrebbe includere una valutazione delle sinergie derivanti dall'accoppiamento settoriale, dalla digitalizzazione e dal miglioramento dell'assetto del mercato, nonché una valutazione dei benefici in termini di qualità dell'aria e sicurezza dell'approvvigionamento;
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  l'impatto sotto il profilo macroeconomico, ambientale, sul piano delle competenze e sociale delle politiche e misure previste di cui all'articolo 7, ulteriormente specificate nell'allegato I, per il primo decennio almeno fino al 2030 compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure vigenti (adottate e attuate) di cui al paragrafo 1;
(b)  l'impatto sotto il profilo macroeconomico, sanitario, ambientale, sul piano delle competenze e sociale delle politiche e misure previste, individuali e aggregate, di cui all'articolo 7, ulteriormente specificate nell'allegato I, per il primo decennio almeno fino al 2030 compreso un confronto con le proiezioni delle politiche e misure vigenti (adottate e attuate) di cui al paragrafo 1. È resa pubblica la metodologia utilizzata per valutare tale impatto ed è incoraggiato il ricorso ad analisi costi-benefici;
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  le interazioni tra le politiche e le misure vigenti (adottate e attuate) e previste nell'ambito di una dimensione programmatica e tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste di dimensioni diverse per il primo decennio almeno fino al 2030. Le proiezioni riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento, le infrastrutture e l'integrazione del mercato sono collegate a solidi scenari di efficienza energetica.
(c)  le interazioni tra le politiche e le misure vigenti (adottate e attuate) e previste nell'ambito di una dimensione programmatica e tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste di dimensioni diverse per il primo decennio almeno fino al 2030. La valutazione comprende un'analisi quantitativa o qualitativa di qualsiasi interazione documentata tra le politiche e le misure nazionali, da un lato, e le misure di politica climatica ed energetica dell'Unione, dall'altro. Le proiezioni riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento, le infrastrutture e l'integrazione del mercato sono collegate a solidi scenari di efficienza energetica.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste, individuali e aggregate, attrarranno gli investimenti privati insieme ai finanziamenti pubblici necessari per la loro attuazione.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 9
Articolo 9
Articolo 9
Progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima
Progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima
1.  Entro il 1º gennaio 2018 e successivamente ogni dieci anni gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione il progetto del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
1.  Entro il 1º giugno 2018 ciascuno Stato membro elabora e trasmette alla Commissione il progetto del primo piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Ciascuno Stato membro elabora e trasmette alla Commissione il progetto del secondo piano entro il 1º gennaio 2023 e, in seguito, elabora i piani successivi a cadenza quinquennale.
2.  La Commissione può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni sui progetti di piani a norma dell'articolo 28. Le raccomandazioni definiscono in particolare:
2.  La Commissione valuta i progetti di piani e rivolge agli Stati membri raccomandazioni specifiche per paese a norma dell'articolo 28 al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine per la presentazione del piano di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di:
(a)  il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica;
(a)  assicurare la realizzazione collettiva, da parte degli Stati membri, degli obiettivi e dei traguardi nell'ambito di tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia;
(a bis)  garantire il conseguimento, da parte degli Stati membri, degli obiettivi e dei traguardi nazionali;
(b)  le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stati membri e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera;
(b)  migliorare le singole politiche e misure vigenti e previste all'interno dei piani nazionali per l'energia e il clima, tra cui quelle di potenziale rilevanza transfrontaliera;
(b bis)  suggerire l'adozione di politiche e misure aggiuntive nei piani nazionali per l'energia e il clima;
(c)  le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia.
(c)  garantire la coerenza tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia;
(c bis)  garantire la coerenza delle strategie e degli strumenti di investimento con le politiche e le misure degli Stati membri previste per conseguire i corrispondenti traguardi e obiettivi;
3.  Nel mettere a punto i piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni della Commissione.
3.  Nel mettere a punto i piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni della Commissione. Qualora la posizione dello Stato membro interessato differisca dalla raccomandazione della Commissione, tale Stato membro fornisce e pubblica le ragioni alla base della propria posizione.
3 bis.  Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i progetti di piani di cui al paragrafo 1.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1
Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione dei progetti dei piani di cui all'articolo 9 e allegano ai suddetti piani, che trasmettono alla Commissione, una sintesi dei pareri del pubblico. Nella misura in cui sono di applicazione le disposizioni della direttiva 2001/42/CE, si considera che le consultazioni svolte in conformità a detta direttiva soddisfino anche gli obblighi di consultazione pubblica a norma del presente regolamento.
Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione dei progetti dei piani di cui all'articolo 9 e delle strategie a lungo termine di cui all'articolo 14, quando tutte le opzioni sono aperte ed è possibile un'effettiva consultazione del pubblico.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Gli Stati membri fissano scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per l'informazione e la preparazione del pubblico e la sua effettiva partecipazione alle diverse fasi del processo di pianificazione. Gli Stati membri tengono in debita considerazione la parità di partecipazione e provvedono a che il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi o altri strumenti adeguati quali, ove disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici, in merito a tutte le modalità pratiche relative alla sua partecipazione, assicurando altresì che possa accedere a tutti i documenti pertinenti.
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Gli Stati membri allegano ai progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima, ai piani definitivi e alle strategie a lungo termine che trasmettono alla Commissione una sintesi dei pareri del pubblico e l'indicazione di come sono stati tenuti in conto.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater.  Nella misura in cui sono di applicazione le disposizioni della direttiva 2001/42/CE, si considera che le consultazioni svolte in conformità a detta direttiva soddisfino anche gli obblighi di consultazione pubblica a norma del presente regolamento.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
1 quinquies.  Gli Stati membri limitano la complessità delle procedure amministrative in sede di attuazione del presente articolo.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
Piattaforma di dialogo multilivello sul clima e sull'energia
1.  In uno spirito di partenariato, gli Stati membri istituiscono una piattaforma di dialogo multilivello permanente sul clima e sull'energia allo scopo di sostenere la partecipazione attiva degli enti locali, delle organizzazioni della società civile, della comunità imprenditoriale, degli investitori, di altre parti interessate nonché del pubblico alla gestione della transizione energetica.
2.  Gli Stati membri presentano alla propria piattaforma nazionale di dialogo sul clima e sull'energia diversi scenari e opzioni previsti per le rispettive politiche a breve, medio e lungo termine in materia di energia e clima, unitamente a un'analisi costi-benefici per ciascuna opzione. Le piattaforme di dialogo sul clima e sull'energia rappresentano una sede dove discutere ed elaborare piani, strategie e relazioni a norma dell'articolo 10.
3.  Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di dialogo sul clima e sull'energia dispongano di risorse umane e finanziarie adeguate e operino in maniera trasparente.
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 11
Articolo 11
Articolo 11
Cooperazione regionale
Cooperazione macroregionale e regionale
1.  Gli Stati membri cooperano a livello regionale per conseguire efficacemente traguardi, obiettivi e contributi definiti nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.
1.  Gli Stati membri cooperano a livello macroregionale e regionale, tenendo nella massima considerazione tutte le forme, esistenti o potenziali, di cooperazione intesa a conseguire efficacemente i traguardi e gli obiettivi definiti nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.
2.  Gli Stati membri, prima di trasmettere i progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, individuano le opportunità di cooperazione regionale e consultano gli Stati membri vicini e gli altri Stati membri che manifestano interesse. Gli Stati membri includono nei progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima i risultati della consultazione regionale, comprese se del caso le modalità con cui le osservazioni sono state prese in considerazione.
2.  Gli Stati membri, prima di trasmettere i progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, individuano le opportunità di cooperazione macroregionale e regionale, tenendo conto delle cooperazioni macroregionali esistenti, segnatamente il piano d'interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP), l'interconnessione del gas nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC), il mercato energetico della regione centroccidentale (CWREM), l'iniziativa della rete offshore dei paesi dei mari del nord (NSCOGI) e il partenariato euromediterraneo, e consultano gli Stati membri vicini e gli altri Stati membri che manifestano interesse, in conformità alla direttiva 2011/92/UE e alla convenzione di Espoo. Gli Stati membri includono nei progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima i risultati della consultazione regionale, comprese se del caso le modalità con cui le osservazioni sono state prese in considerazione. Al momento dell'avvio di una cooperazione macroregionale, gli Stati membri si accordano su una struttura di governance che consenta di riunirsi a livello ministeriale almeno una volta l'anno.
2 bis.  La Commissione, su richiesta di due o più Stati membri, agevola la preparazione congiunta di parti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, anche realizzando un quadro favorevole. Nel perseguire una cooperazione macroregionale o regionale, gli Stati membri includono i risultati nei progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima e li trasmettono alla Commissione. Il risultato di tale cooperazione macroregionale o regionale può sostituire le parti equivalenti dei pertinenti piani nazionali integrati per l'energia e il clima.
2 ter.  La Commissione, al fine di promuovere l'integrazione del mercato e politiche efficaci sotto il profilo dei costi, individua le opportunità di cooperazione macroregionale o regionale su una o più delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, in conformità al presente articolo, con una visione a lungo termine, sulla base delle condizioni di mercato esistenti. In base a tali opportunità, la Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri a norma dell'articolo 28, al fine di favorire una cooperazione, partenariati e consultazioni efficaci.
3.  La Commissione facilita la cooperazione e consultazione tra Stati membri sui progetti di piani che le sono trasmessi a norma dell'articolo 9 ai fini della relativa messa a punto.
3.  La Commissione facilita la cooperazione e consultazione tra Stati membri sui progetti di piani che le sono trasmessi a norma dell'articolo 9 ai fini della relativa messa a punto.
4.  Nella versione definitiva dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri tengono conto delle osservazioni presentate da altri Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3 e spiegano in che modo le osservazioni sono state tenute in considerazione.
4.  Nella versione definitiva dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri tengono conto delle osservazioni presentate da altri Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3 e spiegano in che modo le osservazioni sono state tenute in considerazione.
5.  Ai fini indicati al paragrafo 1, gli Stati membri continuano a collaborare a livello regionale in sede di applicazione delle politiche e misure di cui ai rispettivi piani.
5.  Ai fini indicati al paragrafo 1, gli Stati membri continuano a collaborare a livello macroregionale in sede di applicazione delle politiche e misure di cui ai rispettivi piani.
5 bis.  Gli Stati membri prevedono inoltre una cooperazione con i membri della comunità dell'energia e i paesi terzi che fanno parte dello Spazio economico europeo.
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 – parte introduttiva
La Commissione valuta i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti notificati a norma degli articoli 3 e 13. In particolare valuta se:
La Commissione valuta i piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati a norma dell'articolo 3. In particolare valuta se:
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 – lettera a
(a)  traguardi, obiettivi e contributi sono sufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio, in particolare i traguardi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;
(a)  traguardi e obiettivi sono sufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio, in particolare i traguardi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  le politiche esistenti e previste nonché le misure e le relative strategie di investimento sono sufficienti per il conseguimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 4;
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 13
Articolo 13
soppresso
Aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima
1.  Entro il 1º gennaio 2023 e successivamente ogni 10 anni gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato di cui all'articolo 3 oppure confermano alla Commissione che il piano rimane valido.
2.  Entro il 1º gennaio 2024 e successivamente ogni 10 anni gli Stati membri presentano alla Commissione l'aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato di cui all'articolo 3, salvo se hanno confermato alla Commissione che il piano rimane valido conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3.  Gli Stati membri modificano solo i traguardi, obiettivi e contributi indicati nell'aggiornamento di cui al paragrafo 2 in modo da tradurne la maggiore ambizione rispetto a quanto definito nell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato.
4.  Nel piano aggiornato gli Stati membri si adoperano per attenuare eventuali ripercussioni negative sull'ambiente nell'ambito della comunicazione integrata di cui agli articoli da 15 a 22.
5.  Nell'elaborare l'aggiornamento di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del semestre europeo.
6.  Le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 11 si applicano all'elaborazione e alla valutazione degli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima.
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Capo 3 – titolo
Strategie per le basse emissioni a lungo termine
Strategie a lungo termine per il clima e l'energia
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)
Articolo 13 bis
Coerenza con l'obiettivo complessivo sul clima
Entro il 1° luglio 2018 la Commissione riferisce in merito al rimanente bilancio globale del carbonio coerente con la prosecuzione degli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2 °C, segnatamente 1,5°C, rispetto ai livelli preindustriali, e pubblica un'analisi sulla quota equa dell'Unione per il 2050 e il 2100.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 14
Articolo 14
Articolo 14
Strategie per le basse emissioni a lungo termine
Strategie a lungo termine per il clima e l'energia
1.  Gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione, entro il 1º gennaio 2020 e successivamente ogni 10 anni, le strategie per le basse emissioni a lungo termine in una prospettiva di 50 anni, per contribuire a:
1.  Gli Stati membri e la Commissione a nome dell'Unione adottano entro il 1o gennaio 2019 e successivamente ogni cinque anni le strategie a lungo termine per il clima e l'energia in una prospettiva di 30 anni, per contribuire a:
(a)  adempiere agli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica ed aumentare l'assorbimento dai pozzi;
(a)  adempiere agli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica ed aumentare l'assorbimento dai pozzi in tappe decennali;
(b)  realizzare l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale marcatamente sotto i 2ºC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5ºC al di sopra dei livelli preindustriali;
(b)  realizzare l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale marcatamente sotto i 2ºC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5ºC al di sopra dei livelli preindustriali, limitando le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione, portandole al di sotto della sua quota equa del rimanente bilancio globale del carbonio;
(c)  ridurre a lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, in linea con l'obiettivo dell'Unione, nel contesto delle necessarie riduzioni che i paesi sviluppati considerati nel loro insieme devono conseguire secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), ossia ridurre le emissioni di una percentuale compresa fra l'80% e il 95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990 in modo efficace in termini di costi.
(c)  ridurre a lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, in linea con l'obiettivo dell'Unione, nel contesto delle riduzioni ritenute necessarie dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per diminuire le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento tramite pozzi ai fini degli obiettivi relativi alla temperatura contenuti nell'accordo di Parigi, in modo da azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050 per poi passare quanto prima alle emissioni negative;
(c bis)  conseguire nell'Unione, entro il 2050, un sistema energetico altamente efficiente e basato sulle fonti rinnovabili.
2.  Le strategie per le basse emissioni a lungo termine riguardano:
2.  Le strategie a lungo termine per il clima e l'energia contengono gli elementi indicati nell'allegato II bis e riguardano:
(a)  il totale della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e degli aumenti degli assorbimenti tramite pozzi;
(a)  il totale della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e degli aumenti degli assorbimenti tramite pozzi, con un traguardo distinto per gli aumenti degli assorbimenti tramite pozzi che sia coerente con la prosecuzione degli sforzi volti a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura;
(b)  la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento nei singoli settori, fra cui energia elettrica, industria, trasporti, edilizia (residenziale e terziario), agricoltura e destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF);
(b)  in vista della decarbonizzazione, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento dell'assorbimento nei singoli settori, fra cui energia elettrica, industria, trasporti, riscaldamento, raffrescamento, edilizia (residenziale e terziario), agricoltura e destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF);
(c)  i progressi attesi nella transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra, compresa l'intensità di gas serra, l'intensità di CO2 del prodotto interno lordo e le strategie di ricerca e sviluppo e innovazione associate;
(c)  i progressi attesi nella transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra, compresa l'intensità di gas serra, l'intensità di CO2 del prodotto interno lordo e le strategie di investimento a lungo termine, ricerca e sviluppo e innovazione associate;
(c bis)  i progressi attesi sul fronte della transizione energetica, anche per quanto riguarda il risparmio energetico, la quota totale delle energie rinnovabili e la capacità installata prevista per le energie rinnovabili;
(c ter)  il contributo atteso di una profonda decarbonizzazione dell'economia in termini di sviluppo macroeconomico e sociale, rischi e benefici per la salute e protezione ambientale;
(d)  i collegamenti con altri programmi nazionali a lungo termine.
(d)  i collegamenti con altri programmi e obiettivi nazionali a lungo termine e con altre politiche, misure e investimenti;
2 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di adeguarlo alle modifiche del quadro dell'Unione per l'energia e il clima, all'evoluzione del mercato dell'energia e ai nuovi obblighi derivanti dalla convenzione UNFCC e dall'accordo di Parigi.
3.  Le strategie per le basse emissioni a lungo termine e i piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 dovrebbero essere coerenti tra loro.
3.  I piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 sono coerenti con le strategie a lungo termine in materia di clima ed energia.
4.  Gli Stati membri rendono immediatamente pubbliche le rispettive strategie per le basse emissioni a lungo termine e i relativi aggiornamenti.
4.  Gli Stati membri e la Commissione elaborano le strategie in modo aperto e trasparente e provvedono affinché il pubblico, le parti sociali, le imprese, gli investitori, la società civile e le altre parti interessate dispongano di opportunità tempestive ed effettive di partecipare all'elaborazione delle strategie a lungo termine in materia di clima ed energia, come pure affinché le strategie, le analisi e i dati di supporto siano resi pubblici, anche attraverso le piattaforme elettroniche di cui all'articolo 24.
4 bis.  La Commissione sostiene gli Stati membri nell'elaborazione delle loro strategie a lungo termine fornendo informazioni sullo stato delle conoscenze scientifiche alla base delle stesse e degli sviluppi tecnologici pertinenti al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. La Commissione offre inoltre agli Stati membri e alle altre parti interessate l'opportunità di fornire ulteriori informazioni e discutere le proprie posizioni ed elabora orientamenti e migliori prassi di cui gli Stati membri possono avvalersi nelle fasi di sviluppo e attuazione delle rispettive strategie.
4 ter.  La Commissione valuta se le strategie nazionali a lungo termine sono idonee a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 1. La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri a tal fine nonché per assisterli nell'elaborazione e nell'attuazione delle rispettive strategie a lungo termine.
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  i progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi, obiettivi e contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e verso l'attuazione delle politiche e misure necessarie per realizzarli;
(a)  i progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e verso il finanziamento e l'attuazione delle politiche e misure necessarie per realizzarli;
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  i risultati della consultazione pubblica effettuata a norma dell'articolo 10;
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)
(a ter)  le informazioni sui progressi realizzati per sostenere la partecipazione attiva a norma dell'articolo 10 bis;
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a quater (nuova)
(a quater)  le informazioni di cui all'articolo 14 e sui progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi, degli obiettivi e degli impegni indicati nelle strategie a lungo termine in materia di energia e clima;
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5
5.  Se la Commissione ha formulato raccomandazioni a norma dell'articolo 27, paragrafo 2 o 3, lo Stato membro interessato inserisce nella relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo le informazioni sulle politiche e misure adottate o destinate ad essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni. Le informazioni contengono un calendario d'attuazione dettagliato.
5.  Se la Commissione ha formulato raccomandazioni a norma dell'articolo 27, paragrafo 2 o 3, lo Stato membro interessato inserisce nella relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo le informazioni sulle politiche e misure adottate o destinate ad essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni. Le informazioni contengono un calendario d'attuazione dettagliato. Se lo Stato membro interessato si discosta da una raccomandazione, esso fornisce e pubblica una motivazione dettagliata, basata su dati attendibili e criteri oggettivi.
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni trasmesse alla Commissione in conformità al presente articolo.
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera a – punto 4
(4)   traiettorie della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e dell'offerta di biomassa ripartite tra materia prima e origine (distinguendo tra produzione interna e importazioni). Per la biomassa forestale, una valutazione della fonte e dell'impatto sul pozzo LULUCF;
(4)   traiettorie della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, comprese la quota dei biocarburanti, la quota dei biocarburanti avanzati e la quota dei biocarburanti prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole, e dell'offerta di biomassa ripartite tra materia prima e origine (distinguendo tra produzione interna e importazioni). Per la biomassa forestale, una valutazione della fonte e dell'impatto sul pozzo LULUCF;
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera a – punto 4 bis (nuovo)
(4 bis)  obiettivi e traiettorie per l'energia rinnovabile prodotta dalle regioni, dalle città, dalle comunità energetiche e dai consumatori-produttori autonomi;
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera a – punto 5
(5)  se del caso, altre traiettorie e obiettivi nazionali, compresi quelli a lungo termine e quelli settoriali (quota dei biocarburanti, quota dei biocarburanti avanzati e quota dei biocarburanti prodotti a partire da colture principali coltivate su superfici agricole, quota di energia elettrica prodotta da biomassa senza l'uso di calore, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia rinnovabile prodotta dalle città, dalle comunità energetiche e dai consumatori-produttori autonomi);
(5)  se del caso, altre traiettorie e obiettivi nazionali, compresi quelli a lungo termine e quelli settoriali (quota di energia elettrica prodotta da biomassa senza l'uso di calore, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia recuperata dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue);
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera b – punto 1
(1)  politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire il contributo nazionale all'obiettivo vincolante 2030 a livello unionale per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2i), comprese misure specifiche per settore e per tecnologia, con un riesame specifico dell'attuazione delle misure di cui agli articoli 23, 24 e 25 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767];
(1)  politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi nazionali necessari per raggiungere l'obiettivo vincolante 2030 a livello unionale per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2i), comprese misure specifiche per settore e per tecnologia, con un riesame specifico dell'attuazione delle misure di cui agli articoli 23, 24 e 25 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767];
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera b – punto 4 bis (nuovo)
(4 bis)  misure specifiche per valutare, rendere trasparente e ridurre la necessità di capacità "must-run" che può portare a una riduzione delle fonti energetiche rinnovabili;
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 – lettera a – punto 1
(1)  la traiettoria di consumo di energia primaria e finale dal 2020 al 2030 quale contributo nazionale di risparmio energetico per raggiungere il traguardo unionale 2030, compresa la metodologia di base;
(1)  la traiettoria di consumo di energia primaria e finale dal 2020 al 2030 quali obiettivi nazionali vincolanti di risparmio energetico per raggiungere il traguardo unionale 2030, compresa la metodologia di base;
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 – lettera a – punto 2
(2)  gli obiettivi a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e commerciali, privati e pubblici;
(2)  gli obiettivi a lungo termine di ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali nonché degli edifici non residenziali, privati e pubblici;
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 – lettera b – punto 1
(1)  politiche, misure e programmi attuati, adottati e previsti volti a conseguire il contributo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui all'articolo 6, tra cui misure e strumenti previsti (anche di natura finanziaria) intesi a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia, a sfruttare il potenziale di efficienza energetica dell'infrastruttura del gas e dell'energia elettrica e altre misure destinate a promuovere l'efficienza energetica;
(1)  politiche, misure e programmi attuati, adottati e previsti volti a conseguire l'obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui all'articolo 6, tra cui misure e strumenti previsti (anche di natura finanziaria) intesi a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia, a sfruttare il potenziale di efficienza energetica dell'infrastruttura del gas e dell'energia elettrica e altre misure destinate a promuovere l'efficienza energetica;
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 – lettera b – punto 3
(3)  il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica e misure alternative a norma degli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761] in conformità all'allegato II del presente regolamento;
(3)  il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica e misure alternative a norma degli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761] in conformità all'allegato II del presente regolamento, compresi i risparmi energetici realizzati grazie agli obblighi nazionali di efficienza energetica e/o misure alternative adottate in applicazione degli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761] nonché l'impatto sulle bollette dei consumatori e in particolare i requisiti a finalità sociale;
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 – lettera b – punto 4
(4)  strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, comprese politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi;
(4)  strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, comprese politiche e misure volte a orientare gli investimenti intesi a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi, tenendo in particolare conto di una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso e dei benefici in senso lato a norma dell'articolo 2 bis della direttiva (UE) .../... [direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, 2016/0381(COD)];
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 – lettera b – punto 5 bis (nuovo)
(5 bis)  politiche e misure volte a sviluppare il potenziale economico della cogenerazione ad alto rendimento e dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) .../... [direttiva 2012/27/UE modificata dalla proposta COM(2016)0761];
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 1 – lettera b – punto 5 ter (nuovo)
(5 ter)  se del caso, progressi su altre politiche, misure e azioni attuate, adottate e previste che derivano dalle strategie di ristrutturazione a lungo termine in conformità all'articolo 2 bis della direttiva (UE) .../... [direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, 2016/0381(COD)], comprese quelle rivolte ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori nonché quelle relative all'accesso alle informazioni e ai finanziamenti;
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera a
(a)  obiettivi nazionali di diversificazione delle fonti di energia e dei paesi fornitori, stoccaggio, gestione attiva della domanda;
(a)  obiettivi nazionali riguardanti una migliore efficienza energetica e fonti di energia rinnovabili nonché una diversificazione dell'approvvigionamento, delle rotte di approvvigionamento e dei paesi fornitori, stoccaggio, gestione attiva della domanda;
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera b
(b)  obiettivi nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi;
(b)  obiettivi e misure nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi e che non creino ostacoli all'efficace attuazione dell'Unione dell'energia;
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  obiettivi nazionali per aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale, in particolare mediante lo sviluppo di misure di efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili interne, gestione della domanda e stoccaggio;
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  livello di interconnettività elettrica cui gli Stati membri ambiscono per il 2030 in relazione al traguardo di interconnessione minima del 15%;
(a)  livello di interconnettività elettrica cui gli Stati membri ambiscono per il 2030 in relazione al traguardo indicativo di interconnessione minima del 15%;
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  obiettivi nazionali principali per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas, necessari per conseguire obiettivi e traguardi nell'ambito delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;
(b)  obiettivi nazionali principali per l'infrastruttura di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas e il relativo ammodernamento, necessari per conseguire obiettivi e traguardi nell'ambito delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera d
(d)  obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, se del caso;
(d)  obiettivi e misure nazionali relativi alla flessibilità del sistema, in particolare attraverso l'eliminazione degli ostacoli per la libera formazione dei prezzi, l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e limitazione, nonché i segnali di prezzo in tempo reale;
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e
(e)  obiettivi nazionali riguardanti la povertà energetica, compreso il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica;
soppresso
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
(e bis)  obiettivi e misure nazionali relativi alla partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, alla gestione della domanda e allo stoccaggio, anche attraverso l'aggregazione, in tutti i mercati dell'energia;
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)
(e ter)  obiettivi e misure nazionali per garantire che i consumatori partecipino al sistema energetico e beneficino dell'autogenerazione e delle nuove tecnologie, tra cui i contatori intelligenti;
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera f
(f)  obiettivi nazionali volti ad assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico, se applicabili;
(f)  obiettivi nazionali relativi all'adeguatezza del sistema elettrico, miranti ad assicurare che non siano attuati meccanismi di regolazione della capacità o, se attuati ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, che siano limitati nella misura del possibile;
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
(f bis)  misure nazionali volte a stabilire o riesaminare le zone di offerta in modo da far fronte alla congestione strutturale, ottimizzare l'efficienza economica e il commercio transfrontaliero e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera g
(g)  politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere da a) a f);
(g)  politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere da a) a f bis);
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)
Articolo 21 bis
Comunicazione integrata sulla povertà energetica
Se del caso, gli Stati membri includono nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima informazioni quantitative sul numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica nonché informazioni sulle politiche e le misure di lotta alla povertà energetica in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, lettera v).
Laddove si applichi l'articolo 3, paragrafo 3, lettera v), secondo comma, lo Stato membro interessato include nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima informazioni sull'attuazione dell'obiettivo indicativo nazionale consistente nel ridurre il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica.
La Commissione condivide i dati comunicati dagli Stati membri a norma del presente articolo con l'Osservatorio della povertà energetica.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera b
(b)  obiettivi nazionali di spesa totale (pubblica e privata) in ricerca e innovazione, relativamente alle tecnologie energetiche pulite, ai costi delle tecnologie e allo sviluppo delle prestazioni;
(b)  obiettivi nazionali di spesa totale pubblica e, se del caso, privata in ricerca e innovazione, relativamente alle tecnologie energetiche pulite, ai costi delle tecnologie e allo sviluppo delle prestazioni;
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera d
(d)  obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche;
(d)  obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili;
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera g
(g)  misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, a livello nazionale in questo settore, se del caso.
(g)  misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, a livello nazionale in questo settore, se del caso. È reso pubblico l'utilizzo di eventuali contributi finanziari della Commissione a favore di strumenti di finanziamento nei quali gli Stati membri impegnano congiuntamente risorse nazionali.
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  gli inventari approssimativi dei gas a effetto serra per l'anno X-1;
soppresso
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  il consumo approssimativo finale lordo di energia da fonti rinnovabili e il loro consumo approssimativo lordo di energia primaria e finale per l'anno X-1.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2
Ai fini della lettera a) la Commissione, in base agli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri o, se uno Stato membro non ha comunicato detti inventari entro la data suddetta, compila ogni anno, in base a stime proprie, un inventario approssimativo unionale dei gas a effetto serra. La Commissione rende pubblica questa informazione ogni anno entro il 30 settembre.
A tal fine la Commissione, in base agli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri o, se uno Stato membro non ha comunicato detti inventari entro la data suddetta, compila ogni anno, in base a stime proprie, un inventario approssimativo unionale dei gas a effetto serra. La Commissione rende pubblica questa informazione ogni anno entro il 30 settembre.
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Entro il 31 luglio 2021 e successivamente ogni anno (anno X) gli Stati membri riferiscono alla Commissione gli inventari approssimativi dei gas a effetto serra per l'anno X-1;
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 24
Articolo 24
Articolo 24
Piattaforma di comunicazione elettronica
Piattaforma elettronica
1.  La Commissione istituisce una piattaforma elettronica intesa a facilitare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri e a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri.
1.  Al fine di garantire l'efficienza sotto il profilo dei costi, la Commissione istituisce una piattaforma elettronica pubblica intesa a facilitare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri, a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e a facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni.
2.  Gli Stati membri usano la piattaforma elettronica, una volta operativa, per trasmettere alla Commissione le relazioni di cui al presente capo.
2.  Gli Stati membri usano la piattaforma elettronica, una volta operativa, per trasmettere alla Commissione le relazioni di cui al presente capo. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico tali relazioni.
2 bis.  La Commissione utilizza la piattaforma elettronica per facilitare l'accesso pubblico in linea ai progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima, ai piani definitivi nonché alle strategie nazionali a lungo termine in materia di clima ed energia di cui agli articoli 3, 9 e 14.
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Entro il 31 ottobre 2021 e successivamente ogni due anni la Commissione valuta, in particolare sulla base delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, di altre informazioni comunicate a norma del presente regolamento, degli indicatori e delle statistiche europee, laddove disponibili:
1.  Entro il 31 ottobre 2021 e successivamente ogni due anni la Commissione valuta, in particolare sulla base delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, di altre informazioni comunicate a norma del presente regolamento, dei dati dell'Agenzia europea dell'ambiente, degli indicatori e delle statistiche europee, laddove disponibili:
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  i progressi compiuti a livello unionale nel conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia, compreso per il primo decennio i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, segnatamente al fine di evitare lacune nei suddetti traguardi sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica;
(a)  i progressi compiuti a livello unionale nel conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia, compreso per il primo decennio i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, segnatamente al fine di evitare lacune nei suddetti traguardi sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica e tenendo conto dell'azione riveduta dell'Unione in materia di clima ed energia, se del caso, come stabilito all'articolo 38;
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  i progressi compiuti a livello unionale nel diversificare le fonti e i fornitori di energia, nel contribuire a un'Unione dell'energia pienamente funzionante e resiliente basata sulla sicurezza dell'approvvigionamento, la solidarietà e la fiducia;
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b
(b)  i progressi compiuti da ciascuno Stato membro nel conseguire i traguardi, obiettivi e contributi e nell'attuare le politiche e le misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima;
(b)  i progressi compiuti da ciascuno Stato membro nel conseguire i traguardi e gli obiettivi nell'attuare le politiche e le misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima;
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  l'impatto complessivo delle politiche e misure dei piani nazionali integrati sul funzionamento delle misure di politica climatica ed energetica dell'Unione, al fine di sottoporre a revisione il contributo dell'Unione stabilito a livello nazionale e di fissare obiettivi più ambiziosi in linea con gli impegni assunti dell'accordo di Parigi;
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)
(c ter)  l'impatto complessivo delle politiche e misure dei piani nazionali integrati sul funzionamento dell'ETS UE;
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)
(c quater)  la precisione delle stime degli Stati membri relative all'effetto della sovrapposizione delle politiche e delle misure a livello nazionale sull'equilibrio tra domanda e offerta dell'ETS UE o, in assenza di tali stime, procede a valutazioni proprie di tale impatto;
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   La Commissione rende noti in anticipo gli indicatori che intende utilizzare per eseguire tali valutazioni.
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2
2.  Nel settore dell'energia rinnovabile, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo dell'Unione sulla base di una traiettoria lineare a partire dal 20% nel 2020 fino a raggiungere almeno il 27% nel 2030, secondo quanto disposto all'articolo 4, lettera a), punto 2i).
2.  Nel settore dell'energia rinnovabile, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo dell'Unione sulla base di una traiettoria lineare vincolante a partire dal 20% nel 2020 fino a raggiungere almeno il 35% nel 2030, secondo quanto disposto all'articolo 4, lettera a), punto 2i quater).
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1
Nel settore dell'efficienza energetica, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti nel conseguire collettivamente un consumo massimo unionale di 1 321 Mtep di energia primaria e 987 Mtep di energia finale nel 2030, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).
Nel settore dell'efficienza energetica, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti nel conseguire collettivamente un consumo massimo unionale di 1 132 Mtep di energia primaria e 849 Mtep di energia finale nel 2030, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a
(a)  esamina se si è raggiunta la tappa unionale di al massimo 1 483 Mtep di energia primaria e al massimo 1 086 Mtep di energia finale nel 2020;
(a)  valuta se i singoli Stati membri siano sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi nazionali vincolanti e se si sia raggiunto il traguardo unionale di al massimo 1 483 Mtep di energia primaria e al massimo 1 086 Mtep di energia finale nel 2020;
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5
5.  Entro il 31 ottobre 2019 e successivamente ogni quattro anni la Commissione valuta l'attuazione della direttiva 2009/31/CE.
soppresso
Emendamenti 175 e 307
Proposta di regolamento
Articolo 26
Articolo 26
Articolo 26
Seguito in caso di incoerenze con gli obiettivi e traguardi generali dell'Unione dell'energia nell'ambito del regolamento sulla condivisione dello sforzo
Seguito in caso di incoerenze con gli obiettivi e traguardi generali dell'Unione dell'energia nell'ambito del regolamento sulla condivisione dello sforzo
1.  In base alla valutazione di cui all'articolo 25, se gli sviluppi politici di uno Stato membro presentano incoerenze con gli obiettivi generali dell'Unione dell'energia, la Commissione formula raccomandazioni nei confronti dello Stato membro interessato a norma dell'articolo 28.
1.  In base alla valutazione di cui all'articolo 25, se gli sviluppi politici di uno Stato membro presentano incoerenze con gli obiettivi generali dell'Unione dell'energia e con i traguardi unionali a lungo termine di riduzione dei gas a effetto serra, la Commissione formula raccomandazioni nei confronti dello Stato membro interessato a norma dell'articolo 28.
1 bis.  Uno Stato membro che intenda avvalersi della flessibilità a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) .../... [condivisione dello sforzo] include nel piano di cui all'articolo 3 del presente regolamento il livello di uso previsto e le politiche e le misure pianificate per superare i requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) .../... [LULUCF] per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 fino al livello necessario.
2.  La Commissione può formulare pareri sui piani d'azione presentati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [ ] [ESR].
2.  La Commissione può formulare pareri sui piani d'azione presentati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [ ] [ESR].
2 bis.  La Commissione può sospendere temporaneamente la possibilità di uno Stato membro di trasferire le assegnazioni annuali di emissioni ad altri Stati membri.
2 ter.  In considerazione dell'elevato potenziale di riscaldamento globale del metano e del suo tempo di vita atmosferico relativamente breve, la Commissione analizza le conseguenze, in termini di politiche e misure, dell'adozione di un orizzonte temporale di vent'anni per il metano. La Commissione prende in esame le opzioni politiche per affrontare rapidamente il problema delle emissioni di metano e presenta una strategia dell'Unione per il metano, tenendo conto degli obiettivi dell'economia circolare, se del caso, e accordando la priorità alle emissioni di metano associate all'energia e ai rifiuti.
2 quater.   La Commissione riferisce, nel 2027 per il periodo dal 2021 al 2025 e nel 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, sulle emissioni e gli assorbimenti totali di gas a effetto serra dell'Unione per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) .../... [LULUCF] che sono pari alle emissioni e gli assorbimenti totali comunicati per il periodo meno il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dell'Unione nel periodo dal 2000 al 2009. In funzione dei risultati della relazione, la Commissione presenta, se del caso, proposte volte a garantire l'integrità dell'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo agli obiettivi dell'Accordo di Parigi.
Emendamento 309
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo -1 (nuovo)
-1.   La Commissione, se in base alla valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma dell'articolo 9 giunge alla conclusione che gli obiettivi degli Stati membri sono insufficienti per il conseguimento collettivo dei traguardi vincolanti dell'Unione per il 2030 in materia di fonti di energia rinnovabili e di efficienza energetica, può chiedere agli Stati membri i cui obiettivi ritiene insufficienti di accrescere il loro livello di ambizione per garantire il livello pertinente di ambizione collettiva.
Emendamento 310
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo -1 bis (nuovo)
-1 bis.   Nel settore dell'energia rinnovabile la Commissione utilizza le circostanze elencate nell'articolo 5, paragrafo 1, quali criteri oggettivi per la valutazione di cui all'articolo 12. Gli Stati membri il cui obiettivo è inferiore a quello risultante dall'applicazione della formula di cui all'allegato I bis innalzano di conseguenza il loro obiettivo.
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
1.  La Commissione, se in base alla valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e ai rispettivi aggiornamenti a norma dell'articolo 12, giunge alla conclusione che i traguardi, obiettivi e contributi dei piani nazionali o i rispettivi aggiornamenti sono insufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo decennio, a conseguire i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica, adotta misure a livello unionale al fine di assicurare il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi. Per quanto concerne l'energia rinnovabile, le misure tengono conto del livello di ambizione dei contributi degli Stati membri al traguardo 2030 dell'Unione, definito nei piani nazionali e nei rispettivi aggiornamenti.
1.  La Commissione, se in base alla valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma dell'articolo 12 giunge alla conclusione che i traguardi e gli obiettivi dei piani nazionali sono insufficienti, adotta misure a livello unionale al fine di assicurare il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi.
Per quanto concerne l'energia rinnovabile, fatte salve le altre misure, l'obiettivo nazionale degli Stati membri per il 2030 è rivisto a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'allegato I bis della direttiva (UE) .../... [rifusione della direttiva sulle energie rinnovabili] entro il 31 dicembre 2020.
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2
2.  La Commissione, se in base alla valutazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) conclude che i progressi compiuti da uno Stato membro sono insufficienti a raggiungere i traguardi, obiettivi e contributi o ad attuare le politiche e misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, formula raccomandazioni allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 28. Nel formulare tali raccomandazioni, la Commissione prende in considerazione l'ambizione dei precedenti sforzi degli Stati membri per contribuire al traguardo 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile.
2.  La Commissione, se in base alla valutazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) conclude che i progressi compiuti da uno Stato membro sono insufficienti a raggiungere i rispettivi traguardi, obiettivi e traiettorie o ad attuare le politiche e misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, formula raccomandazioni allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 28.
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3
3.  La Commissione, se in base alla valutazione aggregata delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima degli Stati membri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a) - se opportuno suffragata da altre fonti d'informazione - conclude che l'Unione rischia di non conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, in particolare, per il primo decennio, i traguardi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, può formulare raccomandazioni a tutti gli Stati membri a norma dell'articolo 28 per mitigare tale rischio. La Commissione adotta, se opportuno, misure a livello unionale in aggiunta alle raccomandazioni al fine di assicurare, in particolare, il conseguimento dei traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica. Per quanto riguarda l'energia rinnovabile la Commissione prende in considerazione l'ambizione dei precedenti sforzi degli Stati membri per contribuire al traguardo 2030 dell'Unione.
3.  La Commissione, se in base alla valutazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima degli Stati membri o, se opportuno, con il suffragio di altre fonti d'informazione, a norma dell'articolo 25 conclude che l'Unione rischia di non conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, in particolare, per il primo decennio, i traguardi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, formula raccomandazioni a tutti gli Stati membri a norma dell'articolo 28 per mitigare tale rischio. Nel formulare tali raccomandazioni, la Commissione prende in considerazione il livello di ambizione degli Stati membri rispetto ai traguardi dell'Unione per il 2030. La Commissione adotta, se opportuno, misure a livello unionale in aggiunta alle raccomandazioni al fine di assicurare, in particolare, il conseguimento dei traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica. La Commissione prende in considerazione l'ambizione dei precedenti sforzi degli Stati membri, in particolare a partire dal 2021, per contribuire ai traguardi 2030 dell'Unione, il livello di conformità degli Stati membri ai propri traguardi e traiettorie nazionali nonché l'eventuale contributo alla piattaforma finanziaria a norma del paragrafo 4, lettera c).
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Nel settore dell'efficienza energetica, tali misure supplementari possono in particolare migliorare l'efficienza energetica di:
(a)  prodotti, a norma della direttiva 2009/125/CE e della direttiva 2010/30/UE;
(b)  edifici, a norma della direttiva 2010/31/UE e della direttiva 2012/27/UE;
(c)  trasporti.
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  La Commissione, se in base alla valutazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), conclude che un progetto infrastrutturale potrebbe ostacolare lo sviluppo di un'Unione dell'energia resiliente, presenta una valutazione preliminare della compatibilità del progetto con gli obiettivi a lungo termine del mercato interno dell'energia, tenendo conto in particolare dell'obiettivo a lungo termine, e include raccomandazioni allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 28. Prima della presentazione di tale valutazione, la Commissione può consultare altri Stati membri.
Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – parte introduttiva
Nel 2023 se nel settore dell'energia rinnovabile - fatte salve le misure a livello unionale di cui al paragrafo 3 - in base alla valutazione di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, la Commissione conclude che la traiettoria lineare unionale di cui all'articolo 25, paragrafo 2, non è seguita collettivamente, gli Stati membri provvedono affinché entro il 2024 i divari emergenti siano colmati grazie a misure supplementari, quali:
Se nel settore dell'energia rinnovabile - fatte salve le misure a livello unionale di cui al paragrafo 3 - in base alla valutazione di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, la Commissione conclude che i progressi compiuti da uno Stato membro non sono sufficienti a conseguire il suo obiettivo nazionale per il 2030, in particolare a causa del mancato rispetto dei valori di riferimento nel 2022, 2025 e 2027, quali stabiliti all'allegato I bis, gli Stati membri interessati provvedono affinché i divari emergenti in relazione alla sua traiettoria siano colmati entro un anno grazie a misure supplementari, quali:
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)
(b bis)   un'azione per promuovere una quota superiore di elettricità generata dall'energia rinnovabile sulla base dei criteri indicati all'articolo 4 della direttiva (UE) .../... [rifusione della direttiva 2009/28/CE];
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – lettera c
(c)  il versamento di un contributo finanziario a una piattaforma di finanziamento istituita a livello unionale per contribuire a progetti in materia di energia da fonti rinnovabili gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
(c)  il versamento di un contributo finanziario volontario a una piattaforma di finanziamento istituita a livello unionale per contribuire a progetti in materia di energia da fonti rinnovabili, in particolare quelli di interesse per l'Unione dell'energia, e gestita direttamente o indirettamente dalla Commissione;
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)
(c bis)   l'utilizzo dei meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva (UE) .../... [rifusione della direttiva sulle energie rinnovabili]
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2
Tali misure tengono conto del livello di ambizione dei primi contributi apportati dallo Stato membro interessato al traguardo 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile.
Tali misure tengono conto del livello di conformità dello Stato membro interessato al rispettivo obiettivo nazionale e alla rispettiva traiettoria per l'energia rinnovabile.
La Commissione adotta, se opportuno, misure a livello unionale in aggiunta alle misure a livello nazionale al fine di garantire la realizzazione della traiettoria lineare vincolante dell'Unione e dell'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 in materia di energia rinnovabile.
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5
5.  Nel settore dell'efficienza energetica, fatte salve le misure a livello unionale di cui al paragrafo 3, la Commissione, se sulla scorta della valutazione di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 3, nel 2023 giunge alla conclusione che i progressi compiuti sono insufficienti a conseguire collettivamente il traguardo unionale di efficienza energetica di cui all'articolo 25, paragrafo 3, primo comma, adotta entro il 2024 misure supplementari a quelle delle direttive 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0765] e 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761], al fine di raggiungere i traguardi vincolanti 2030 dell'Unione sul versante dell'efficienza energetica. Le misure supplementari possono in particolare migliorare l'efficienza energetica di:
5.  Nel settore dell'efficienza energetica, fatte salve le misure a livello unionale di cui al paragrafo 3, se la Commissione, sulla scorta della valutazione di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 3, nel 2023 e successivamente ogni due anni giunge alla conclusione che i progressi compiuti da uno Stato membro non sono sufficienti a conseguire il suo obiettivo nazionale vincolante per il 2030 e la sua traiettoria, lo Stato membro interessato provvede affinché entro il 2024 e successivamente ogni due anni, i divari emergenti in relazione alla sua traiettoria siano colmati entro un anno grazie a misure supplementari.
(a)  prodotti, a norma della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 2009/125/CE;
(b)  edifici, a norma della direttiva 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0765] e della direttiva 2012/27/CE [modificata dalla proposta COM(2016)0761];
(c)  trasporti.
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Ciascuno Stato membro interessato di cui al paragrafo 4 o 5 precisa le misure aggiuntive attuate, adottate e previste per colmare i divari e conformarsi ai propri obiettivi nazionali per il 2030 e alle proprie traiettorie, nell'ambito della successiva relazione intermedia di cui all'articolo 12.
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima, elaborata nell'anno successivo a quello in cui è stata formulata la raccomandazione, lo Stato membro definisce in che modo ha tenuto nella massima considerazione la raccomandazione e in che modo l'ha attuata o intende attuarla. Giustifica eventuali scostamenti;
(b)  nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima, elaborata nell'anno successivo a quello in cui è stata formulata la raccomandazione, lo Stato membro definisce in che modo ha tenuto in considerazione la raccomandazione e in che modo l'ha attuata o intende attuarla. Esso motiva eventuali scostamenti.
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.
(c)  le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 e nel contesto del semestre europeo.
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  La Commissione rende immediatamente pubbliche le raccomandazioni per tutti gli Stati membri.
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)
(j bis)  una valutazione complessiva dei progressi compiuti verso la piena integrazione dei principi dell'efficienza energetica al primo posto e dell'equità del trattamento dei consumatori di energia;
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)
(j ter)  una relazione sui progressi compiuti in materia di competitività;
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera j quater (nuova)
(j quater)  i progressi compiuti dagli Stati membri nell'eliminazione progressiva delle sovvenzioni dirette e indirette per i combustibili fossili entro il 2020;
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)
(k bis)  una valutazione finanziaria dei costi sostenuti dai consumatori finali di elettricità in base agli indicatori che monitorano la spesa effettiva per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia.
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
1.  Entro il 1° gennaio 2021 gli Stati membri istituiscono, gestiscono e si adoperano per migliorare continuamente i sistemi nazionali d'inventario per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra riportati nell'allegato II, parte 2 e per assicurare la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.
1.  Entro il 1° gennaio 2021 gli Stati membri istituiscono, gestiscono e si adoperano per migliorare continuamente i sistemi nazionali d'inventario, conformemente alle prescrizioni della convenzione UNFCCC, per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra riportati nell'allegato II, parte 2 e per assicurare la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1
1.  Nel 2027 e nel 2032 la Commissione procede a una revisione completa dei dati dell'inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, per controllare le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri a norma degli articoli 4, 9 e 10, del regolamento [ ] [ESR], la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento dai pozzi a norma degli articoli 4 e 12 del regolamento [ ] [LULUCF] e altri traguardi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra definiti dalla normativa dell'Unione. Gli Stati membri partecipano pienamente a tale processo.
1.  La Commissione procede a una revisione completa dei dati dell'inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, per controllare le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri a norma degli articoli 4, 9 e 10, del regolamento [ ] [ESR], la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento dai pozzi a norma degli articoli 4 e 12 del regolamento [ ] [LULUCF] e altri traguardi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra definiti dalla normativa dell'Unione. Gli Stati membri partecipano pienamente a tale processo.
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6
6.  I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all'articolo 11 del regolamento [ ] [ESR], un mese dopo la verifica di conformità con il regolamento [ ] [LULUCF] di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento [ ] [ESR] per gli anni 2021 e 2026. La verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento [ ] [ESR] per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e dal 2027 al 2030 è eseguita un mese dopo la data di verifica di conformità dell'anno precedente. La verifica comprende le modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso dello Stato membro alle flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento [ ] [ESR].
6.  I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all'articolo 11 del regolamento [ ] [ESR], un mese dopo la verifica di conformità con il regolamento [ ] [LULUCF] di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento [ ] [ESR]. La verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento [ ] [ESR] per ciascuno degli anni [coerenti con il ciclo di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) .../... (ESR)] è eseguita un mese dopo la data di verifica di conformità dell'anno precedente. La verifica comprende le modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso dello Stato membro alle flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento [ ] [ESR].
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.  Come ultima verifica di conformità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione effettua una verifica dei requisiti a norma dell'[articolo 9 bis; riserva di intervento rapido] [ESR], su richiesta di uno Stato membro di avvalersi di tale riserva. Tale verifica può essere seguita da modifiche ai dati per ogni Stato membro ammissibile laddove siano soddisfatti i requisiti di cui all'[articolo 9 bis; riserva di intervento rapido] [ESR].
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – parte introduttiva
L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività svolte negli ambiti della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica in osservanza degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 e 34, in linea con il programma di lavoro annuale dell'Agenzia stessa. Ciò comprende l'assistenza eventualmente necessaria per:
L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività svolte negli ambiti della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica in osservanza degli articoli 13 bis, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 e 34, in linea con il programma di lavoro annuale dell'Agenzia stessa. Ciò comprende l'assistenza eventualmente necessaria per:
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 35 – comma 1 – lettera j bis (nuova)
(j bis)  la compilazione di una stima approssimativa della quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale dell'Unione e una stima approssimativa del consumo di energia primaria e finale.
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 37 – titolo
Comitato dell'Unione dell'energia
Comitato sull'energia e il clima
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1
1.  La Commissione è assistita da un comitato dell'Unione dell'energia. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, che si riunisce nelle formazioni settoriali di volta in volta pertinenti per il presente regolamento.
1.  Nell'attuazione del presente regolamento, la Commissione è assistita da un comitato sull'energia e il clima. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2
2.  Il comitato sostituisce il comitato di cui all'articolo 8 della decisione 93/389/CEE, all'articolo 9 della decisione 280/2004/CE e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013. I riferimenti al comitato istituito a norma di tali atti giuridici sono da intendersi come riferimenti al comitato istituito dal presente regolamento.
2.  Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 15, 17, 23, 31 e 32 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013.
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 38 – comma 1
Entro il 28 febbraio 2026, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, sul suo contributo alla governance dell'Unione dell'energia e sulla conformità delle disposizioni in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio del presente regolamento alla normativa dell'Unione o a future decisioni relative alla convenzione UNFCC e all'accordo di Parigi. La Commissione può formulare proposte, se del caso.
Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione da organizzare nel quadro dell'UNFCCC nel 2018 per fare il punto sugli sforzi collettivi delle Parti in relazione ai progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo globale a lungo termine, nonché entro sei mesi dal bilancio globale del 2023 e dai bilanci globali successivi, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento, sul suo contributo alla governance dell'Unione dell'energia e sulla conformità delle disposizioni in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio del presente regolamento alla normativa dell'Unione o a future decisioni relative alla convenzione UNFCCC nonché sull'adeguatezza del suo contributo al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi. Le relazioni sono accompagnate da proposte volte a rafforzare l'azione dell'Unione per il clima e l'energia, ove opportuno.
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 38 – comma 1 bis (nuovo)
Entro un termine di sei mesi da quando l'Unione presenta un contributo stabilito a livello nazionale (NDC) nuovo o rivisto a norma dell'accordo di Parigi, la Commissione avanza, se del caso, le proposte legislative necessarie a modificare la legislazione pertinente dell'Unione.
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 40 – comma 1 – punto 2
Direttiva 98/70/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a
(2)  all'articolo 7 bis, paragrafo 1, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
soppresso
"il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia forniti;";
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 47 – comma 1 – punto 2
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 18 - paragrafo 1 - lettera e
(2)  all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera e) è abrogata;
soppresso
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 49 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/652
Allegato I - parte 2 - punti 2, 3, 4 e 7
(1)  all'allegato I, parte 2, i punti 2, 3, 4 e 7 sono abrogati.
(1)  all'allegato I, parte 2, i punti 4 e 7 sono abrogati.
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 49 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva (UE) 2015/652
Allegato III – punto 1
"1. Gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l'energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.";
"1. Gli Stati membri devono comunicare annualmente i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l'energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.";
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 49 – comma 1 – punto 2 – lettera b
Direttiva (UE) 2015/652
Allegato III – punto 3
(b)  al punto 3, le lettere e) e f) sono abrogate.
soppresso
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)
Articolo 49 bis
SEE
1.  Entro ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta un progetto di decisione del comitato misto al comitato misto SEE relativo al presente regolamento, al fine di consentire ai paesi SEE EFTA di dare piena attuazione alle disposizioni del presente regolamento, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia.
2.  Una volta integrati nel SEE EFTA a seguito della decisione del comitato misto, gli obblighi degli Stati membri nei confronti degli altri Stati membri a norma del presente regolamento si estendono anche ai paesi SEE EFTA che abbiano attuato il regolamento nel loro territorio.
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 50 bis (nuovo)
Articolo 50 bis
Comunità dell'energia
Entro ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione ne propone l'integrazione nella Comunità dell'energia conformemente all'articolo 79 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Una volta integrati da una decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e fatte salve le eventuali modifiche a norma dell'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, gli obblighi degli Stati membri nei confronti degli altri Stati membri previsti dal presente regolamento si estendono anche alle parti contraenti della Comunità dell'energia che abbiano attuato il regolamento nel loro territorio.
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 51
Articolo 51
Articolo 51
Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie
In deroga all'articolo 50 del presente regolamento, l'articolo 7 e l'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 525/2013 continuano ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati richiesti a norma dei medesimi articoli per gli anni 2018, 2019 e 2020.
In deroga all'articolo 50 del presente regolamento, l'articolo 7 e l'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 525/2013 continuano ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati richiesti a norma dei medesimi articoli per gli anni 2018, 2019 e 2020.
L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi per quanto concerne il secondo periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto.
L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alle revisioni dei dati di inventario delle emissioni di gas serra per gli anni 2018, 2019 e 2020.
L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alle revisioni dei dati di inventario delle emissioni di gas serra per gli anni 2018, 2019 e 2020.
L'articolo 22 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alla presentazione della relazione di cui al medesimo articolo.
L'articolo 22 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alla presentazione della relazione di cui al medesimo articolo.
L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi ai fini dell'attuazione degli articoli 15, 17, 23, 31 e 32 del presente regolamento nonché ove indicato in altri atti giuridici dell'Unione.
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 1 – punto 1.3 – punto iii
iii.  Consultazioni con le parti interessate, comprese le parti sociali, e impegno della società civile
iii.  Consultazioni con le parti interessate, comprese le parti sociali, e impegno della società civile e del pubblico
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – punto 1 – punto 1.4 – titolo
1.4.  Cooperazione regionale per la preparazione del piano
1.4.  Cooperazione macroregionale e regionale per la preparazione del piano
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – punto 1 – punto 1.4 – punto ii
ii.  Spiegazione del modo in cui il piano prende in considerazione la cooperazione regionale
ii.  Spiegazione del modo in cui il piano prende in considerazione la cooperazione macroregionale e regionale
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – titolo
2.1.1.  Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra (per il piano relativo al periodo 2021-2030, obiettivo del quadro 2030 di ridurre almeno del 40% le emissioni di gas a effetto serra interne in tutti i settori dell'economia rispetto ai valori del 1990)1
2.1.1.  Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra1
__________________
__________________
1 Occorre assicurare la coerenza con le strategie per le basse emissioni a lungo termine a norma dell'articolo 14.
1 Occorre assicurare la coerenza con le strategie per le basse emissioni a lungo termine a norma dell'articolo 14.
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – punto i bis (nuovo)
i bis.  Traiettorie nazionali dello Stato membro a partire dal 2021 per il mantenimento e l'aumento degli assorbimenti di carbonio dai pozzi coerentemente all'accordo di Parigi
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.1 – punto 2.1.1 – punto ii
ii.  Se del caso, altri obiettivi e traguardi nazionali coerenti con le attuali strategie per le basse emissioni a lungo termine. Se del caso, altri obiettivi e traguardi, inclusi quelli settoriali e di adattamento
ii.  Altri obiettivi e traguardi nazionali coerenti con l'accordo di Parigi e le strategie a lungo termine in materia di clima ed energia. Se del caso, altri obiettivi e traguardi, inclusi quelli settoriali e di adattamento
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.2 – punto i
i.  Quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili prevista nel consumo finale lordo di energia nel 2030 come contributo nazionale per il conseguimento dell'obiettivo vincolante a livello dell'UE di almeno il 27% di energia rinnovabile nel 2030
i.  Obiettivo nazionale dello Stato membro in materia di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2030
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.1 – punto 2.1.2 – punto iii
iii.  Traiettorie per la quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel periodo 2021-2030 per i settori dell'elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti
iii.  Traiettorie dello Stato membro per la quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel periodo 2021-2030 per i settori dell'elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti (disaggregate tra trasporti stradali, ferroviari e aerei)
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.2 – punto iv
iv.  Traiettorie per tecnologia per l'energia rinnovabile che lo Stato membro prevede di utilizzare per realizzare le traiettorie generali e settoriali per l'energia rinnovabile nel periodo 2021-2030, compresi il consumo di energia finale lordo totale previsto, ripartito per tecnologia e settore, espresso in Mtep, e la capacità installata totale prevista (divisa in nuove capacità e ripotenziamento), ripartita per tecnologia e settore, espressa in MW
iv.  Traiettorie per tecnologia per l'energia rinnovabile che lo Stato membro prevede di utilizzare per realizzare le traiettorie generali e settoriali per l'energia rinnovabile nel periodo 2021-2030, compresi il consumo di energia finale lordo totale previsto, ripartito per tecnologia e settore, espresso in Mtep, e la capacità installata totale netta prevista (divisa in nuove capacità e ripotenziamento), ripartita per tecnologia e settore, espressa in MW
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.2 – punto v
v.  Traiettorie della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e dell'offerta di biomassa ripartite tra materia prima, e origine (distinguendo tra produzione interna e importazioni). Per la biomassa forestale, valutazione dell'origine e dell'impatto sul pozzo LULUCF
v.  Traiettorie dello Stato membro in relazione alla domanda di bioenergia, disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e all'offerta di biomassa ripartite per materia prima e tra produzione interna e importazioni. Per la biomassa forestale, valutazione dell'origine e dell'impatto sul pozzo LULUCF
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.1 – punto 2.1.2 – punto v bis (nuovo)
v bis.  Quota dello Stato membro nonché traiettorie e obiettivi in materia di energia da fonti rinnovabili prodotta da città, comunità dell'energia e consumatori di energia prodotta autonomamente nel 2030 e traiettorie per l'energia rinnovabile nel periodo 2021-2030 che comprendono il consumo finale lordo di energia atteso
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.1 – punto 2.1.2 – punto vi
vi.  Se del caso, altre traiettorie e obiettivi nazionali, anche a lungo termine o settoriali (quota di biocarburanti avanzati, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia rinnovabile prodotta dalle città, dalle comunità di energia e dai consumatori di energia prodotta autonomamente)
vi.  Se del caso, altre traiettorie e obiettivi nazionali, anche a lungo termine o settoriali (ad esempio quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia recuperata dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue)
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.2 – punto i
i.  Contributo indicativo nazionale di efficienza energetica necessario per conseguire l'obiettivo vincolante del 30% di efficienza energetica nel 2030, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761], sulla base del consumo di energia primaria o finale, del risparmio di energia primaria o finale, oppure dell'intensità energetica; espresso in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e nel 2030, con una traiettoria lineare per tale contributo a partire dal 2021; sono compresi la metodologia e i coefficienti di conversione utilizzati
i.   Obiettivo vincolante dello Stato membro per l'efficienza energetica nel 2030, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761], espresso in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e nel 2030, con una traiettoria lineare per tale obiettivo a partire dal 2021; sono compresi la metodologia e i coefficienti di conversione utilizzati
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – punto 2 – punto 2.2 – punto ii
ii.  Importo cumulativo dei risparmi energetici da realizzare nel periodo 2021-2030 a norma dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761] relativo agli obblighi di risparmio energetico
ii.  Importo cumulativo dei risparmi energetici aggiuntivi da realizzare nel periodo 2021-2030 e nei periodi seguenti a norma dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761] relativo agli obblighi di risparmio energetico
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – punto 2 – punto 2.2 – punto iii
iii.  Obiettivi per la ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali (pubblici e privati)
iii.  Obiettivi per il 2030 e il 2040 per la ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali (pubblici e privati), in linea con l'obiettivo per il 2050 di un parco immobiliare decarbonizzato e a energia quasi zero
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.2 – punto iv
iv.  Superficie coperta utile totale da ristrutturare o risparmio energetico annuo equivalente da realizzare tra il 2021 e il 2030 a norma dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE, relativo al ruolo esemplare degli edifici delle amministrazioni centrali
iv.  Superficie coperta utile totale da ristrutturare e corrispondente risparmio energetico o risparmio energetico annuo equivalente da realizzare tra il 2021 e il 2030 a norma dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE, relativo al ruolo esemplare degli edifici delle amministrazioni centrali
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.3 – punto i
i.  Obiettivi nazionali relativi all'aumento della diversificazione delle fonti di energia e dell'approvvigionamento da paesi terzi, allo stoccaggio e alla gestione della domanda
i.  Obiettivi nazionali relativi all'aumento della diversificazione delle fonti di energia e dell'approvvigionamento da paesi terzi, all'introduzione di misure di risparmio energetico, allo stoccaggio e alla gestione della domanda
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.3 – punto ii
ii.  Obiettivi nazionali relativi alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi
ii.  Obiettivi nazionali relativi alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da combustibili fossili (petrolio, carbone e gas) e, se del caso, da altri combustibili da paesi terzi
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.3 – punto iv
iv.  Obiettivi nazionali relativi allo sviluppo delle fonti energetiche interne (in particolare l'energia rinnovabile)
iv.  Obiettivi nazionali per aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.4 – punto 2.4.1 – punto i
i.  Livello di interconnettività elettrica che lo Stato membro intende raggiungere nel 2030 in relazione all'obiettivo del Consiglio europeo dell'ottobre 2014
i.   Livello di interconnettività elettrica che lo Stato membro intende raggiungere nel 2030 pari almeno al 15 %, tenendo conto del traguardo di interconnessione del 10% entro il 2020;
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.4 – punto 2.4.2 – punto i
i.  Obiettivi nazionali principali per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas necessari per il raggiungimento di obiettivi e traguardi nell'ambito delle dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia
i.  Obiettivi nazionali principali per l'infrastruttura di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas e per l'ammodernamento di tale infrastruttura, necessari per il raggiungimento di obiettivi e traguardi nell'ambito delle dimensioni dell'Unione dell'energia di cui al punto 2
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.4 – punto 2.4.3 – punto i
i.  Obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, incluso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti
i.  Obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come la crescente flessibilità del sistema, l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e limitazione, nonché i segnali di prezzo in tempo reale, incluso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti;
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.4 – punto 2.4.3 – punto i bis (nuovo)
i bis.  Obiettivi nazionali relativi alla partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, alla gestione della domanda e allo stoccaggio, anche attraverso l'aggregazione, in tutti i mercati dell'energia, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;
Emendamento 237
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.4 – punto 2.4.3 – punto i ter (nuovo)
i ter.  Obiettivi nazionali per garantire che i consumatori partecipino al sistema energetico e beneficino dell'autoproduzione e delle nuove tecnologie, tra cui i contatori intelligenti;
Emendamento 238
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.4 – punto 2.4.3 – punto iii
iii.  Obiettivi nazionali per tutelare i consumatori di energia e migliorare la competitività del settore dell'energia al dettaglio
iii.  Obiettivi nazionali per tutelare i consumatori di energia, aumentare la trasparenza, incoraggiare il passaggio da un fornitore all'altro e migliorare la competitività del settore dell'energia al dettaglio
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.5 – punto i
i.  Obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca e l'innovazione, pubbliche e private, relativamente all'Unione dell'energia, nonché, se del caso, un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti, che rispecchino le priorità della strategia dell'Unione dell'energia e del piano SET
i.  Obiettivi nazionali e di finanziamento per il sostegno pubblico alla ricerca e all'innovazione relative all'Unione dell'energia e per l'effetto leva previsto sulla ricerca privata, nonché, se del caso, un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti, che rispecchino le priorità della strategia dell'Unione dell'energia e del piano SET
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 2 – punto 2.5 – punto ii
ii.  Se del caso, obiettivi nazionali, compresi gli obiettivi a lungo termine (2050), per la diffusione delle tecnologie a basse emissioni di CO2, comprese le tecnologie per la decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità energetica e di carbonio e, se del caso, delle relative infrastrutture di trasporto e stoccaggio del carbonio
ii.  Obiettivi nazionali per il 2050 per la promozione di tecnologie sostenibili
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1
3.1.1  Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra (per il piano relativo al periodo 2021-2030, obiettivo del quadro 2030)
3.1.1  Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra
i.  Politiche e misure volte a raggiungere l'obiettivo stabilito dal regolamento [ ] [ESR], specificato al punto 2.1.1, e politiche e misure per conformarsi al regolamento [ ] [LULUCF], che riguardino tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l'aumento degli assorbimenti, con la prospettiva e l'obiettivo a lungo termine di diventare un'economia a basse emissioni di carbonio nell'arco di 50 anni e di raggiungere un equilibrio tra emissioni e assorbimenti in conformità dell'accordo di Parigi
i.  Politiche e misure volte a raggiungere l'obiettivo stabilito dal regolamento [ ] [ESR], specificato al punto 2.1.1, e politiche e misure per conformarsi al regolamento [ ] [LULUCF], e traiettorie per il mantenimento e l'aumento degli assorbimenti di carbonio dai pozzi di cui al punto 2.1.1, che riguardino tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l'aumento degli assorbimenti, guardando alla prospettiva e all'obiettivo a lungo termine, onde azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050 per poi passare quanto prima alle emissioni negative in conformità dell'accordo di Parigi
ii.  Cooperazione regionale in questo settore
ii.  Cooperazione regionale in questo settore
iii.  Ferma restando, se del caso, l'applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato, misure di finanziamento, tra cui il sostegno dell'UE e l'uso dei fondi UE, in questo settore a livello nazionale
iii.  Ferma restando, se del caso, l'applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato, misure di finanziamento, tra cui il sostegno dell'UE e l'uso dei fondi UE, in questo settore a livello nazionale
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 3 – punto 3.1 – punto 3.1.2 – punto i
i.  Politiche e misure per realizzare il contributo nazionale al conseguimento dell'obiettivo vincolante a livello dell'UE per il 2030 in materia di energia rinnovabile e traiettorie, di cui al punto 2.1.2, comprese misure specifiche per settore e per tecnologia6
i.  Politiche e misure per realizzare l'obiettivo nazionale per il 2030 e l'obiettivo vincolante a livello dell'UE per il 2030 in materia di energia rinnovabile e traiettorie, di cui al punto 2.1.2, comprese misure specifiche per settore e per tecnologia6
__________________
__________________
6 Nel programmare tali misure, gli Stati membri tengono conto della fine del ciclo di vita degli impianti esistenti e del potenziale di ripotenziamento.
6 Nel programmare tali misure, gli Stati membri tengono conto della fine del ciclo di vita degli impianti esistenti e del potenziale di ripotenziamento.
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 3 – punto 3.1 – punto 3.1.2 – punto iii
iii.  Misure specifiche in materia di sostegno finanziario, compresi il sostegno dell'UE e l'uso dei fondi UE, per promuovere la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti
iii.  Misure nazionali specifiche in materia di sostegno finanziario e misure fiscali, compresi il sostegno dell'UE e l'uso dei fondi UE, per promuovere la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 3 – punto 3.1 – punto 3.1.2 – punto iv
iv.  Misure specifiche volte a introdurre uno "sportello unico", razionalizzare le procedure amministrative, fornire informazioni e formazione e coinvolgere maggiormente i consumatori di energia rinnovabile prodotta autonomamente e le comunità di energia rinnovabile
iv.  Misure specifiche volte a eliminare i costi eccessivamente onerosi e gli ostacoli alla diffusione dell'energia rinnovabile nonché introdurre uno "sportello unico", razionalizzare le procedure amministrative, fornire informazioni e formazione. Impatto atteso in termini di nuova capacità generata di energia rinnovabile
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 3 – punto 3.1 – punto 3.1.2 – punto iv bis (nuovo)
iv bis.  Misure specifiche volte a incoraggiare tutti i consumatori e a conferire loro il diritto di diventare consumatori di energia rinnovabile prodotta autonomamente, in maniera individuale e collettiva, producendo, immagazzinando, consumando in qualità di prosumatori e vendendo la loro energia rinnovabile, nonché impatto atteso in termini di nuova capacità generata di energia rinnovabile
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 3 – punto 3.1 – punto 3.1.2 – punto vi bis (nuovo)
vi bis.  Altre misure programmate o adottate per promuovere l'energia rinnovabile, ivi comprese, a titolo non esaustivo:
a)  misure volte a garantire che tutte le amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali o locali) integrino il consumo di energia rinnovabile nelle loro attività;
b)  disposizioni incluse nel quadro della normativa in materia di appalti pubblici, tese a garantire che le amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali e locali) introducano criteri ecologici per l'aggiudicazione di appalti pubblici al fine di incoraggiare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte delle persone giuridiche che intendono concludere un contratto con esse, indipendentemente dal prodotto o servizio oggetto dell'appalto;
c)  disposizioni riguardanti l'uso delle energie rinnovabili come requisito per la concessione di qualsiasi sovvenzione o sostegno pubblici, se del caso.
Emendamento 248
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 3 – punto 3.1 – punto 3.1.3 – punto iv bis (nuovo)
iv bis.  Politiche, tabelle di marcia e misure nazionali programmate per eliminare progressivamente le sovvenzioni dirette e indirette a favore dei combustibili fossili entro il 2020
Emendamento 249
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 3 – punto 3.2 – parte introduttiva
Politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire l'obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 tra cui misure e strumenti (anche di natura finanziaria) previsti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:
Politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire l'obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 tra cui misure e strumenti (anche di natura finanziaria) previsti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:
Emendamento 250
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 3 – punto 3.2 – punto ii
ii.  Strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali (sia pubblici che privati)7, comprese politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi e ristrutturazioni profonde per fasi
ii.  Strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali (sia pubblici che privati)7, comprese le politiche, misure e azioni in materia di efficienza energetica e risparmio energetico volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi e ristrutturazioni profonde per fasi, ed altresì quelle destinate al parco immobiliare con le peggiori prestazioni e alle famiglie in condizioni di povertà energetica
__________________
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7 Conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0765].
7 Conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0765].
Emendamento 251
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 3 – punto 3.2 – punto iv
iv.  Altre politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire l'obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 (ad esempio misure per promuovere il ruolo esemplare degli edifici pubblici e degli appalti pubblici soggetti a criteri di efficienza energetica, misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia9, misure di informazione e formazione rivolte ai consumatori10, altre misure per promuovere l'efficienza energetica)11
iv.  Altre politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire l'obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 (ad esempio misure per promuovere il ruolo esemplare degli edifici pubblici e degli appalti pubblici soggetti a criteri di efficienza energetica, misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia9, misure di informazione e formazione rivolte ai consumatori10, altre misure per promuovere l'efficienza energetica)11
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9 Conformemente all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE.
9 Conformemente all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE.
10 Conformemente agli articoli 12 e 17 della direttiva 2012/27/UE.
10 Conformemente agli articoli 12 e 17 della direttiva 2012/27/UE.
11 Conformemente all'articolo 19 della direttiva 2012/27/UE.
11 Conformemente all'articolo 19 della direttiva 2012/27/UE.
Emendamento 252
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 3 – punto 3.2 – punto iv bis (nuovo)
iv bis.  Descrizione delle politiche e delle misure volte a promuovere il ruolo delle comunità locali dell'energia nel contribuire all'attuazione delle politiche e misure di cui ai punti i, ii, iii e iv
Emendamento 253
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 3 – punto 3.4 – punto 3.4.3 – punto ii
ii.  Misure per aumentare la flessibilità del sistema energetico relativamente alla produzione di energia rinnovabile, compresa la diffusione dell'accoppiamento dei mercati infragiornalieri e quella dei mercati di bilanciamento transfrontalieri
ii.  Misure per aumentare la flessibilità del sistema energetico, compresi la diffusione dell'accoppiamento dei mercati infragiornalieri e quella dei mercati di bilanciamento transfrontalieri, la realizzazione di reti intelligenti e dello stoccaggio, l'aumento della gestione della domanda e della generazione distribuita nonché l'adeguamento della formazione dei prezzi, anche attraverso i segnali di prezzo in tempo reale
Emendamento 254
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 3 – punto 3.4 – punto 3.4.3 – punto ii bis (nuovo)
ii bis.  Misure per garantire la partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, la gestione della domanda e lo stoccaggio, anche attraverso l'aggregazione, in tutti i mercati dell'energia
Emendamento 255
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 3 – punto 3.4 – punto 3.4.3 – punto iii
iii.  Misure volte a garantire l'accesso e il dispacciamento prioritari di elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili o dalla cogenerazione ad alto rendimento e volte a impedire la riduzione o il ridispacciamento di tale energia elettrica18
iii.  Misure relative all'adattamento delle norme e delle pratiche operative del sistema per rafforzare la flessibilità del sistema; misure inerenti all'uso delle norme di dispacciamento che sono funzionali al conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; misure riguardanti l'uso di norme che riducono al minimo e compensano il ridispacciamento e la limitazione delle energie rinnovabili; misure per favorire l'aggregazione18
__________________
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18.Conformemente alla [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta da COM(2016)0864, e alla rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta da COM(2016)0861].
18 Conformemente alla [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta da COM(2016)0864, e alla rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta da COM(2016)0861].
Emendamento 256
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione A – titolo 3 – punto 3.5 bis (nuovo)
3.5 bis.  Principio dell'efficienza energetica al primo posto
Descrizione di come le dimensioni, le politiche e le misure tengono conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione B – titolo 4 – punto 4.4 – punto i
i.  Stato attuale di mix energetico, risorse energetiche interne e dipendenza dalle importazioni, compresi i rischi pertinenti
i.  Stato attuale di mix energetico, risorse energetiche interne, compresa la gestione della domanda, e dipendenza dalle importazioni, compresi i rischi pertinenti
Emendamento 258
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione B – titolo 4 – punto 4.6 – punto iii bis (nuovo)
iii bis.  Livello attuale delle sovvenzioni nazionali per i combustibili fossili
Emendamento 259
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione B – titolo 4 – punto 4.6 – punto iv
iv.  Proiezioni degli sviluppi di cui ai punti i. e ii. con le politiche e le misure vigenti almeno fino al 2040 (anche per il 2030)
iv.  Proiezioni degli sviluppi di cui ai punti da i. a iii bis. con le politiche e le misure vigenti almeno fino al 2040 (anche per il 2030)
Emendamento 260
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione B – titolo 4 – punto 4.6 bis (nuovo)
4.6 bis.  Principio dell'efficienza energetica al primo posto
Descrizione di come le dimensioni, le politiche e le misure tengono conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto
Emendamento 261
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione B – titolo 5 – titolo
5.  VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLE POLITICHE E DELLE MISURE PREVISTE29
5.  VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLE POLITICHE, DELLE MISURE E DELLE STRATEGIE DI INVESTIMENTO PREVISTE29
__________________
__________________
29 Le politiche e le misure previste sono opzioni in esame con prospettiva realistica di adozione e attuazione dopo la data di presentazione del piano nazionale. Le relative proiezioni di cui al punto 5.1.i comprendono pertanto non solo le politiche e le misure adottate e attuate (proiezioni sulla base delle politiche e delle misure in vigore), ma anche le politiche e le misure previste.
29 Le politiche e le misure previste sono opzioni in esame con prospettiva realistica di adozione e attuazione dopo la data di presentazione del piano nazionale. Le relative proiezioni di cui al punto 5.1.i comprendono pertanto non solo le politiche e le misure adottate e attuate (proiezioni sulla base delle politiche e delle misure in vigore), ma anche le politiche e le misure previste.
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione B – titolo 5 – punto 5.1
5.1.  Impatto delle politiche e delle misure previste, di cui alla sezione 3, sul sistema energetico e sulle emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra, compreso un confronto con le proiezioni con politiche e misure vigenti (di cui alla sezione 4).
5.1.  Impatto delle politiche, delle misure e delle strategie di investimento previste, di cui alla sezione 3, sul sistema energetico e sulle emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra, compreso un confronto con le proiezioni con politiche e misure vigenti (di cui alla sezione 4).
Emendamento 263
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione B – titolo 5 – punto 5.1 – punto ii
ii.  Valutazione delle interazioni programmatiche (tra politiche e misure vigenti e previste all'interno di una dimensione strategica e tra politiche e misure vigenti e previste appartenenti a diverse dimensioni) almeno fino all'ultimo anno del periodo coperto dal piano
ii.  Valutazione delle interazioni programmatiche (tra politiche e misure vigenti e previste all'interno di una dimensione strategica e tra politiche e misure vigenti e previste appartenenti a diverse dimensioni) almeno fino all'ultimo anno del periodo coperto dal piano, in particolare per sviluppare una solida comprensione dell'impatto delle politiche in materia di efficienza energetica / risparmio energetico sul dimensionamento del sistema energetico e ridurre il rischio di investimenti non recuperabili nell'approvvigionamento energetico
Emendamento 264
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione B – titolo 5 – punto 5.1 – punto ii bis (nuovo)
ii bis.  Valutazione delle interazioni tra le politiche e le misure nazionali esistenti e previste, da un lato, e le misure di politica climatica ed energetica dell'Unione, dall'altro.
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione B – titolo 5 – punto 5.2 bis (nuovo)
5.2 bis.  Salute e benessere
i.  Implicazioni per la qualità dell'aria e i relativi effetti sulla salute
ii.  Altre ripercussioni sulla salute e il benessere (ad esempio inquinamento idrico, acustico o di altro tipo, aumento degli spostamenti a piedi o in bicicletta, cambiamenti del traffico pendolare e di altre forme di trasporto)
Emendamento 266
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione B – titolo 5 – punto 5.2 ter (nuovo)
5.2 ter.  Ripercussioni ambientali
i.  Dettagli di eventuali valutazioni ambientali strategiche o valutazioni d'impatto ambientale relative alla strategia o ai piani nazionali
ii.  Aspetti relativi alle risorse idriche, ad esempio fabbisogno o estrazione di acqua (tenendo conto dei potenziali cambiamenti climatici futuri), ripercussioni dell'energia idroelettrica o mareomotrice sugli habitat acquatici o marini
iii.  Ripercussioni ambientali (e climatiche) dell'aumento del ricorso alla bioenergia (biocarburanti prodotti da colture, biomassa forestale) e rapporto con la strategia per gli assorbimenti nella destinazione dei suoli
Emendamento 267
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – sezione B – titolo 5 – punto 5.2 quater (nuovo)
5.2 quater.  Ripercussioni in termini di investimenti
i.  Flussi di investimenti esistenti
ii.  Previsioni di investimento correlate a ciascuna delle politiche e misure programmate, compreso il profilo di rischio delle politiche e misure programmate
iii.  Fattori di rischio del settore o del mercato oppure ostacoli nel contesto nazionale (o macroregionale)
iv.  Analisi delle risorse o del sostegno finanziario pubblico aggiuntivi per colmare le lacune identificate al punto iii
v.  Valutazione qualitativa della fiducia degli investitori, compresa la visibilità del portafoglio di progetti e l'attuabilità o la capacità attrattiva delle opportunità di investimento
vi.  riesame degli anni precedenti rispetto alle aspettative, previsioni comprendenti gli elementi sostanziali che si presentano agli investitori
Emendamento 294/rev
Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)
Allegato I bis
TRAIETTORIE NAZIONALI PER LA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL CONSUMO FINALE LORDO DI ENERGIA TRA IL 2020 E IL 2030
La traiettoria di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2, è costituita dai seguenti valori di riferimento:
S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), come media del periodo 2021-2022;
S2020 + 0,45 (S2030 – S2020), come media del periodo 2023-2025; e
S2020 + 0,70 (S2030 – S2020), come media del periodo 2025-2027;
dove:
S2020 = l'obiettivo dello Stato membro nel 2020 conformemente all'articolo 3 e all'allegato I – parte A della direttiva …/… [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767]
e
S2030 = l'obiettivo dello Stato membro nel 2030.
Emendamento 270
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera b
(b)  volume delle vendite di energia utilizzata nei trasporti esclusa dal calcolo [in ktep];
(b)   volume delle vendite di energia utilizzata nei trasporti esclusa dal calcolo, se presente [in ktep];
Emendamento 271
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera c
(c)  quantità di energia generata per uso proprio esclusa dal calcolo [in migliaia di tep];
(c)  quantità di energia generata per uso proprio esclusa dal calcolo, se presente [in ktep];
Emendamento 272
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera f – parte introduttiva
(f)  applicazione delle esenzioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) in riferimento all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/27/UE:
(f)  volumi delle vendite di energia o volume di risparmi energetici [in ktep] esentati a norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/27/UE;
Emendamento 274
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera f – punto ii
ii)  risparmio energetico [in ktep] conseguito nei settori della trasformazione, della distribuzione e della trasmissione di energia in linea con la lettera c);
soppresso
Emendamento 275
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera f – punto iii
iii)  risparmio energetico [in ktep] risultante da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020 e oltre, in linea con la lettera d);
soppresso
Emendamento 276
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – lettera f – punto iv
iv)  energia generata per uso proprio sugli o negli edifici a seguito di misure programmatiche che promuovono la nuova installazione di tecnologie per l'energia rinnovabile, in linea con la lettera e) [in ktep];
soppresso
Emendamento 277
Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)
ALLEGATO II bis
QUADRO GENERALE PER LE STRATEGIE A LUNGO TERMINE IN MATERIA DI CLIMA ED ENERGIA
1.  PANORAMICA E PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE
1.1.  Sintesi
1.2.  Contesto
1.2.1.  Contesto politico nazionale, dell'UE e internazionale per le strategie a lungo termine
1.2.2.  Contesto giuridico
1.3.  Consultazioni
1.3.1.  Consultazioni con il pubblico e le parti interessate (parlamenti nazionali, parti interessate locali, regionali, pubbliche e altre parti interessate)
1.3.2.  Consultazioni con altri Stati membri, paesi terzi e istituzioni dell'UE
2.  STRATEGIE NAZIONALI A LUNGO TERMINE IN MATERIA DI CLIMA ED ENERGIA
2.1.  TOTALE DELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DEGLI AUMENTI DEGLI ASSORBIMENTI DAI POZZI
2.1.1.  Bilancio del carbonio fino al 2100 coerentemente con l'accordo di Parigi
2.1.2.  Traiettoria per un percorso efficace sotto il profilo dei costi verso il conseguimento delle zero emissioni nette di gas a effetto serra, al più tardi entro il 2050, e subito dopo di emissioni negative
2.1.3.  Obiettivo nazionale per il 2030 e tappe intermedie almeno per il 2040 e il 2050, in linea con la traiettoria di cui al punto 2.1.2.
2.1.4.  Dimensione internazionale
2.1.5.  Obiettivi di adattamento a lungo termine
2.2.  ENERGIA RINNOVABILE
2.2.1.  Traiettoria per il conseguimento di un sistema energetico basato sulle fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, entro il 2050
2.2.2.  Obiettivo nazionale riguardante la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2030 e tappe intermedie almeno per il 2035, il 2040 e il 2045, in linea con la traiettoria di cui al punto 2.2.2
2.3.  EFFICIENZA ENERGETICA
2.3.1.  Traiettoria per ottenere l'economia più efficiente sotto il profilo energetico entro il 2050, in linea con gli obiettivi di cui ai punti 2.1.2 e 2.2.1
2.3.2.  Obiettivo nazionale in materia di efficienza energetica in termini di livello assoluto del consumo di energia primaria e del consumo di energia finale nel 2030, e tappe intermedie almeno per il 2035, il 2040 e il 2045
3.  STRATEGIE SETTORIALI
3.1.  Sistema energetico
3.1.1.  Probabile fabbisogno futuro per vettore energetico
3.1.2.  Probabile capacità futura di produzione, compreso lo stoccaggio centralizzato e distribuito, suddivisa in base alla tecnologia
3.1.3.  Traiettoria o intervallo di valori stabiliti o previsti in futuro in materia di emissioni
3.1.4.  Descrizione dei principali fattori trainanti dell'efficienza energetica, della flessibilità della domanda e del consumo energetico nonché della loro evoluzione a partire dal 2021
3.1.5.  Delineamento delle politiche e delle misure previste per il conseguimento del sistema energetico basato sulle fonti rinnovabili di cui al punto 2.2.1 nel consumo finale lordo di energia e dell'economia più flessibile ed efficiente sotto il profilo energetico entro il 2050, comprese traiettorie per le singole tecnologie
3.2.  Industria
3.2.1.  Traiettorie di emissioni attese per settore e fonti di approvvigionamento energetico
3.2.2.  Opzioni o approcci strategici per la decarbonizzazione ed eventuali obiettivi, piani o strategie esistenti, compresi l'elettrificazione, i combustibili alternativi, le misure di efficienza energetica, ecc.
3.3.  Edifici
3.3.1.  Fabbisogno energetico atteso degli edifici, differenziato sulla base della tipologia edilizia, compresi gli edifici commerciali, residenziali e pubblici
3.3.2.  Fonti future di approvvigionamento energetico
3.3.3.  Potenziale di riduzione del fabbisogno energetico attraverso la ristrutturazione degli edifici esistenti e relativi benefici sociali, economici e ambientali
3.3.4.  Misure strategiche volte a stimolare la ristrutturazione del parco immobiliare esistente
3.4.  Trasporti
3.4.1.  Emissioni e fonti energetiche attese per tipo di trasporto (ad esempio automobili e furgoni, trasporti pesanti su strada, trasporti marittimi, aerei, ferroviari)
3.4.2.  Opzioni o approcci strategici per la decarbonizzazione
3.5.  Agricoltura e destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF)
3.5.1.  Attuali emissioni per ogni fonte e per ciascun gas a effetto serra
3.5.2.  Opzioni e misure politiche per la riduzione delle emissioni volte a mantenere e rafforzare i pozzi di assorbimento, compresi obiettivi o traguardi nazionali
3.5.3.  Legami con le politiche di sviluppo agricolo e rurale
3.6.  Elementi strategici intersettoriali e altri settori pertinenti
4.  FINANZIAMENTO
4.1.  Stime relative agli investimenti necessari
4.2.  Politiche e misure relative all'utilizzo delle finanze pubbliche e che incentivano gli investimenti privati
4.3.  Strategie per attività correlate di ricerca, sviluppo e innovazione
5.  BASE ANALITICA E RIPERCUSSIONI SOCIO-ECONOMICHE
5.1.  Modelli, scenari o analisi impiegati nell'elaborazione della strategia
5.2.  Competitività e ripercussioni economiche
5.3.  Impatto a livello sanitario, ambientale e sociale
5.4.  Strategia per garantire la resilienza nel lungo termine dei settori di cui alla sezione 3
6.  Allegati (se del caso)
6.1.  Analisi di sostegno
6.1.1.  Dettagli dell'eventuale modellazione per il 2050 (comprese le previsioni) e/o di altre analisi quantitative, indicatori, ecc.
6.1.2.  Tabelle di dati o altri allegati di natura tecnica
6.2.  Altre fonti
Emendamento 278
Proposta di regolamento
Allegato III – parte 1 – lettera n
(n)  informazioni circa le intenzioni dello Stato membro di fare ricorso alle flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5 del regolamento [ ] [ESR].
(n)  informazioni circa le intenzioni dello Stato membro di fare ricorso alle flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 7 del regolamento [ ] [ESR] e circa l'uso dei proventi di cui all'articolo 5, paragrafo 5 bis del medesimo regolamento.
Emendamento 279
Proposta di regolamento
Allegato VII – parte 1 – lettera m – punto 1 – lettera a
(a)  biomassa primaria di origine forestale utilizzata direttamente per la produzione di energia
(a)  biomassa primaria di origine forestale utilizzata direttamente per la produzione di energia o la produzione di combustibile a base di legno lavorato
Emendamento 280
Proposta di regolamento
Allegato VII – parte 1 – lettera m – punto 1 – lettera a – punto iii
iii)  legname tondo (ripartito fra legname industriale e legna da ardere)
iii)   legname tondo (ripartito fra legname industriale, prodotti di diradamenti precommerciali e legna da ardere)
Emendamento 281
Proposta di regolamento
Allegato VII – parte 1 – lettera m – punto 2 – lettera b bis (nuova)
(b bis)  letame
Emendamento 282
Proposta di regolamento
Allegato VII – parte 2 – lettera b
(b)  risparmi energetici conseguiti in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [modificato dalla proposta COM(2016)0761] per gli anni X-3 e X-2;
(b)  volume cumulativo di risparmi energetici conseguiti in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [modificato dalla proposta COM(2016)0761] per gli anni X-3 e X-2, nonché
i)  volume dei risparmi conseguiti per mezzo di ciascuna politica, misura e azione individuale;
ii)  spiegazione della modalità adottata per stimare tali risparmi e dei dati utilizzati a tal fine;
iii)  spiegazione che precisi se lo Stato membro sta rispettando la tabella di marcia per il conseguimento dell'ammontare complessivo di risparmi previsto entro la fine del periodo indicato all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [come modificata dalla proposta COM(2016)0761]. Se lo Stato membro non sta rispettando la tabella di marcia, fornisce ulteriori spiegazioni sulle azioni correttive che intende adottare per conseguire i risparmi;
iv)  nel caso in cui le misure incluse nella relazione sui progressi compiuti divergano da quelle incluse nella notifica dello Stato membro, una giustificazione;
Emendamento 283
Proposta di regolamento
Allegato VIII – lettera b
(b)  l'impatto della produzione e dell'utilizzo di biomassa sulla sostenibilità nell'Unione e in paesi terzi, comprese le ripercussioni sulla biodiversità;
(b)  l'impatto della produzione e dell'utilizzo di biomassa sulla sostenibilità nell'Unione e in paesi terzi, comprese le ripercussioni sulla biodiversità, sulla qualità dell'aria e dell'acqua e sui diritti di utilizzo dei terreni, tenuti in debita considerazione i principi relativi alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE;
Emendamento 284
Proposta di regolamento
Allegato VIII – lettera f
(f)  per i paesi terzi e gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di biocombustibili, bioliquidi e combustibili dalla biomassa consumati all'interno dell'Unione, informazioni sulle misure nazionali adottate per rispettare i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione dei gas a effetto serra di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016)0767], per la protezione del suolo, delle risorse idriche e dell'aria.
(f)  per i paesi terzi e gli Stati membri che rappresentano una fonte di biocombustibili, bioliquidi e combustibili dalla biomassa consumati all'interno dell'Unione e delle relative materie prime, informazioni sulle misure nazionali adottate per rispettare i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione dei gas a effetto serra di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016)0767], per la protezione del suolo, delle risorse idriche e dell'aria.
Emendamento 285
Proposta di regolamento
Allegato VIII – lettera f bis (nuova)
(f bis)  una valutazione dell'efficacia dei criteri di sostenibilità della bioenergia di cui alla direttiva (UE) .../... [direttiva sulle energie rinnovabili] ai fini della riduzione dei gas a effetto serra e della tutela dei pozzi di assorbimento del carbonio, della biodiversità, della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e dei diritti d'uso dei terreni dei popoli.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0402/2017).

Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2018Note legali - Informativa sulla privacy