Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione (D054274-02 – 2017/3013(RPS))
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione (D054274-02),
– vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio(1), in particolare gli articoli 12 e 19,
– visto il parere reso il 30 novembre 2017 dal comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva citata,
– vista la lettera in data 5 dicembre 2017 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,
– vista la lettera in data 11 gennaio 2018 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
– visti l'articolo 106, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 17 gennaio 2018,
A. considerando che, al fine di tutelare l'integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE ("EU ETS"), agli operatori aerei e altri operatori che partecipano all'EU ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissioni rilasciate da uno Stato membro per i cui operatori aerei e altri operatori sussistano obblighi estinti, e che, a tal fine, è opportuno adottare le necessarie misure di salvaguardia;
B. considerando che l'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare misure in relazione ad un sistema standardizzato e sicuro di registri, secondo la procedura di regolamentazione con controllo (PRC);
C. considerando che l'8 dicembre 2017 la Commissione ha trasmesso ufficialmente al Parlamento il progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione (in appresso "il progetto di misura sottoposta a PRC"), dando avvio al periodo di controllo di tre mesi a disposizione del Parlamento per sollevare obiezioni a tale progetto di atto;
D. considerando che le misure di salvaguardia previste nel progetto di misura sottoposta a PRC dovrebbero entrare in vigore con urgenza affinché le misure diventino effettive e, di conseguenza, sia possibile assegnare le quote a titolo gratuito, riceverle in cambio di crediti internazionali o metterle all'asta nel 2018; che, se il Parlamento utilizzasse interamente il periodo di controllo di tre mesi di cui dispone, il progetto di misura sottoposta a PRC non avrebbe tempo sufficiente per entrare in vigore prima del rilascio delle quote per il 2018;
1. dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.