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Procedura : 2017/2221(IMM)
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Ciclo del documento : A8-0011/2018

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A8-0011/2018

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PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

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P8_TA(2018)0020

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Martedì 6 febbraio 2018 - Strasburgo
Richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois
P8_TA(2018)0020A8-0011/2018

Decisione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois (2017/2221(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois, trasmessa il 25 settembre 2017 dal Guardasigilli della Repubblica francese, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Douai in relazione a una querela sporta nei confronti di Steeve Briois per pubbliche ingiurie verso un privato ("injures publiques envers un particulier") e comunicata in Aula il 2 ottobre 2017,

–  viste le informazioni supplementari sulla vicenda fornite dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Douai con lettera del 12 dicembre 2017,

–  avendo ascoltato Steeve Briois, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013(1),

–  visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese.

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0011/2018),

A.  considerando che il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Douai ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Steeve Briois, deputato al Parlamento europeo, in relazione ad un procedimento pendente dinanzi al Tribunale regionale di Douai; che la richiesta è stata trasmessa al Parlamento dal Guardasigilli della Repubblica francese;

B.  considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois è connessa a un procedimento avviato in relazione al reato di pubblica ingiuria verso un privato (articolo 29, secondo comma, articolo 33, secondo comma, e articolo 23 della legge del 29 luglio 1881) a seguito di commenti di presunto carattere diffamatorio che una serie di utenti di internet ha postato in risposta a un testo che Steeve Briois aveva pubblicato il 23 dicembre 2015 sulla sua pagina Facebook e che non sono stati dallo stesso prontamente rimossi; che, su richiesta della commissione giuridica, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale regionale di Douai ha dichiarato che detti commenti erano sicuramente ancora online il 21 novembre 2017;

C.  considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

D.  considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

E.  considerando, tra l'altro, che l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese stabilisce che nessun membro del Parlamento possa essere soggetto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'assemblea di cui fa parte;

F.  considerando che gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 si escludono a vicenda(2);

G.  considerando che le asserzioni nei confronti di Steeve Briois e la successiva richiesta di revoca dell'immunità non si riferiscono a opinioni o voti da questi espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo, ma al fatto che egli avrebbe omesso di rimuovere dalla sua pagina Facebook una serie di commenti pubblicati da terzi e ritenuti ingiuriosi dalla persona alla quale erano diretti;

H.  considerando, di conseguenza, che l'immunità prevista dall'articolo 8 del protocollo n. 7 non è applicabile e il caso in parola rientra nell'ambito dell'articolo 9 dello stesso protocollo;

I.  considerando che non c’è prova evidente di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso che la procedura sia stata avviata allo scopo di nuocere all'attività politica del deputato;

1.  decide di revocare l'immunità di Steeve Briois;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Guardasigilli francese e a Steeve Briois.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Cause riunite C-200/07 et C-201/07, Marra, sentenza già citata, punto 45.

Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2018Note legali - Informativa sulla privacy