Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche al principio internazionale d'informativa finanziaria 9 (D054380/02 – 2017/3018(RPS))
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di regolamento della Commissione (D054380/02),
– visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
– vista la lettera in data lunedì 18 dicembre 2017 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,
– vista la lettera in data 24 gennaio 2018 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,
– visti l'articolo 106, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 6 febbraio 2018,
A. considerando che l'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) in data 12 ottobre 2017 ha pubblicato le modifiche all'International Financial Reporting Standard (principio internazionale d'informativa finanziaria) IFRS 9 - Strumenti finanziari; che tali modifiche sono volte ad apportare chiarezza e coerenza nella classificazione degli strumenti di debito caratterizzati da opzioni di pagamento anticipato con compensazione negativa;
B. considerando che il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) ha trasmesso alla Commissione un parere positivo sull'omologazione in data 10 novembre 2017; che nel suo parere l'EFRAG tratta alcune delle questioni sollevate dalla Banca centrale europea nella lettera dell'8 novembre 2017 all'EFRAG;
C. considerando che la Commissione ha concluso che l'interpretazione soddisfa i criteri tecnici di adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 e ritiene che la modifica proposta non farebbe altro che mantenere il metodo contabile della valutazione al costo ammortizzato che si applicava a tali strumenti specifici prima dell'introduzione dell'IFRS 9;
D. considerando che l'IASB ha fissato al 1° gennaio 2019 la data di entrata in vigore di tale modifica dell'EFRS 9, prevedendo la possibilità di un'applicazione anticipata; che la contabilizzazione degli strumenti finanziari a norma dell'IFRS 9 è obbligatoria già a partire dal 1° gennaio 2018; che gli istituti finanziari soggetti alle norme contabili IFRS non possono applicare il trattamento di cui alla modifica proposta prima della sua omologazione e pubblicazione;
E. considerando che la Commissione mira a pubblicare le modifiche al regolamento (CE) n. 1126/2008 del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali(3) entro la fine di marzo 2018, affinché siano applicabili per i periodi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva;
1. dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.