Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2017/2233(ACI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0006/2018

Testi presentati :

A8-0006/2018

Discussioni :

PV 07/02/2018 - 5
CRE 07/02/2018 - 5

Votazioni :

PV 07/02/2018 - 7.3
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2018)0030

Testi approvati
PDF 250kWORD 51k
Mercoledì 7 febbraio 2018 - Strasburgo
Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea
P8_TA(2018)0030A8-0006/2018
Decisione
 Allegato

Decisione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2017/2233(ACI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la decisione adottata dalla Conferenza dei presidenti il 5 ottobre 2017,

–  visto lo scambio di lettere tra il suo Presidente e il Presidente della Commissione, in particolare la lettera in data 2 ottobre 2017 di quest'ultimo, che concorda con le proposte redazionali presentate dal Presidente del Parlamento il 7 settembre 2017,

–  visti l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(1) e i relativi progetti di emendamento,

–  visti l'articolo 10, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 17, paragrafi 3 e 7, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 245 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 295 TFUE,

–  visto il programma di lavoro della Commissione per il 2017(2),

–  vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea(3),

–  vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2016 sulle dichiarazioni d'interessi dei commissari – Linee guida(4),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona(5),

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE(6),

–  visto il progetto di decisione della Commissione, del 12 settembre 2017, su un codice di condotta dei membri della Commissione europea, in particolare l'articolo 10 sulla partecipazione alla politica europea nel corso del loro mandato,

–  visto l'aggiornamento dello studio condotto dalla sua Direzione generale delle Politiche interne intitolato "The Code of Conduct for Commissioners – improving effectiveness and efficiency" (Codice di condotta dei commissari – Migliorare l'efficacia e l'efficienza),

–  visto l'articolo 140, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0006/2018),

A.  considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, TUE stabilisce che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, e che la Commissione, in quanto organo esecutivo dell'Unione europea, svolge un ruolo decisivo nel funzionamento dell'Unione;

B.  considerando che l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11 TUE conferiscono ai cittadini dell'Unione il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione;

C.  considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, TUE stabilisce che la Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza e che i suoi membri sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo;

D.  considerando che l'obiettivo dei progetti di emendamento è quello di attuare i principi democratici nell'ambito dell'elezione del Presidente della Commissione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 7, del TUE;

E.  considerando che i progetti di emendamento consentono ai membri della Commissione di candidarsi alle elezioni europee senza doversi dimettere;

F.  considerando che è prassi comune negli Stati membri che i membri del governo si candidino alle elezioni parlamentari nazionali senza doversi dimettere;

G.  considerando che i progetti di emendamento permettono altresì ai membri della Commissione di essere designati dai partiti politici europei come capilista ("Spitzenkandidaten") per la carica di Presidente della Commissione;

H.  considerando che il Parlamento ha già espresso il proprio sostegno per il processo degli "Spitzenkandidaten", quale previsto chiaramente nel trattato, nell'ambito della proposta di revisione dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto(7);

I.  considerando che conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, TUE, i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea; che l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 1, TUE estendono tale principio ai cittadini e alle associazioni rappresentative;

J.  considerando che i progetti di emendamento prevedono anche le garanzie necessarie per tutelare la trasparenza, l'imparzialità, la riservatezza e la collegialità, che continuano ad applicarsi ai membri della Commissione che partecipano alle campagne elettorali;

K.  considerando che i progetti di emendamento obbligano il Presidente della Commissione a informare il Parlamento in merito alle misure adottate per garantire il rispetto dei principi di indipendenza, onestà e delicatezza sanciti dall'articolo 245 TFUE e dal codice di condotta per i membri della Commissione europea quando i commissari si presentano in veste di candidati nelle campagne elettorali per le elezioni europee;

L.  considerando che i progetti di emendamento stabiliscono che i membri della Commissione non possono utilizzare le risorse umane o materiali della Commissione per le attività legate a una campagna elettorale;

1.  rammenta che il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo, tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo e in seguito allo svolgimento delle opportune consultazioni, e che pertanto, come è avvenuto nel 2014, i partiti politici europei dovranno presentare i capilista ("Spitzenkandidaten") in modo da consentire ai cittadini europei di scegliere chi eleggere alla carica di Presidente della Commissione in occasione delle elezioni europee;

2.  ricorda che il sistema degli "Spitzenkandidaten" rispecchia l'equilibrio interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio europeo quale previsto dai trattati; sottolinea inoltre che questo ulteriore passo avanti nel rafforzamento della dimensione parlamentare dell'Unione è un principio che non può essere revocato;

3.  evidenzia che, qualora non aderisse al sistema degli "Spitzenkandidaten", il Consiglio europeo rischierebbe inoltre di sottoporre all'approvazione del Parlamento un candidato alla carica di Presidente della Commissione che non disporrà di una maggioranza parlamentare sufficiente;

4.  avverte che il Parlamento europeo sarà pronto a respingere qualsiasi candidato, nella procedura d'investitura del Presidente della Commissione, che non sia stato nominato "Spitzenkandidat" in vista delle elezioni europee;

5.  ritiene che il sistema degli "Spitzenkandidaten" sia altresì un contributo alla trasparenza, dal momento che i candidati alla carica di Presidente della Commissione sono resi noti prima delle elezioni europee, e non più dopo, come avveniva in precedenza;

6.  sottolinea che tale sistema promuove la consapevolezza politica dei cittadini europei in vista delle elezioni europee e rafforza la legittimità politica sia del Parlamento che della Commissione instaurando un legame più diretto tra le rispettive elezioni e la scelta dei votanti; riconosce pertanto l'importante valore aggiunto del principio degli "Spitzenkandidaten" nell'ottica di un rafforzamento del carattere politico della Commissione;

7.  ritiene che la legittimità politica della Commissione sarebbe ulteriormente rafforzata se un maggior numero di deputati eletti al Parlamento europeo fossero nominati membri della Commissione;

8.  ricorda che, in preparazione alle elezioni europee del 2014, tutti i principali partiti politici europei hanno adottato il sistema degli "Spitzenkandidaten", indicando il proprio candidato alla carica di Presidente della Commissione, e si sono tenuti dibattiti pubblici tra i candidati, e che si è introdotta in tal modo una pratica costituzionale e politica che rispecchia l'equilibrio interistituzionale previsto dai trattati;

9.  ritiene che il sistema degli "Spitzenkandidaten" abbia avuto successo nel 2014 e sottolinea che le elezioni europee del 2019 saranno l'occasione per consolidare il ricorso a tale pratica;

10.  incoraggia i partiti politici europei a nominare i propri “Spitzenkandidaten" mediante una gara aperta, trasparente e democratica;

11.  ritiene che i progetti di emendamento siano conformi all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 7, TUE, e li accoglie con favore quale miglioramento che consolida il processo elettorale democratico del Presidente della Commissione;

12.  prende atto dell'entrata in vigore del codice di condotta rivisto dei membri della Commissione europea, che mira a chiarire gli obblighi applicabili ai membri della Commissione durante e dopo il loro mandato; rammenta le opinioni già espresse dal Parlamento per quanto concerne, tra l'altro, il periodo di incompatibilità applicabile ai membri della Commissione al termine del mandato, la trasparenza, la nomina del comitato etico indipendente e la partecipazione alle campagne elettorali europee;

13.  ritiene importante che il codice di condotta per i membri della Commissione sia dotato di solide norme sulla trasparenza, l'imparzialità e le garanzie onde evitare ogni eventuale conflitto di interessi dei membri della Commissione che prendono parte alle campagne;

14.  rammenta in particolare la sua richiesta di un periodo di incompatibilità di tre anni applicabile ai membri della Commissione dopo il termine del mandato;

15.  approva gli emendamenti all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, allegati alla presente decisione;

16.  incarica il suo Presidente di firmare gli emendamenti con il Presidente della Commissione e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, compreso l'allegato, alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(2) Comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2016 dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende" (COM(2016)0710).
(3) GU C 366 del 27.10.2017, pag. 7.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0477.
(5) Testi approvati, P8_TA(2017)0049.
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0358.
(7) Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1), quale modificato dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).


ALLEGATO

Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea recante modifica del punto 4 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all’accordo quale pubblicato nella GU L 45 del 17 febbraio 2018, pag. 46.)

Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2018Note legali - Informativa sulla privacy