Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE (2017/2937(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti gli articoli 10, 19, 21 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto il diritto di petizione sancito dagli articoli 20 e 227 del TFUE e dall'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto il preambolo del TUE,
– visti la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, il protocollo n. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie,
– vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sull'uguaglianza razziale)(1),
– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione)(2),
– vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (direttiva sulla libera circolazione)(3),
– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 3 febbraio 2017 nella causa T-646/13 Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe contro Commissione(4),
– viste le sue risoluzioni sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,
– vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata(5),
– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea(6),
– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione. Cittadini UE: i vostri diritti, il vostro futuro(7),
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2016 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2015(8),
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo(9),
– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 sulla relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 – Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico(10),
– visto lo studio del mese di aprile 2017 commissionato dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo, su richiesta della commissione per le petizioni, dal titolo "Discrimination(s) as emerging from petitions received" (Casi di discriminazione emersi nell'ambito delle petizioni ricevute),
– visto lo studio del mese di agosto 2017 commissionato dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo, su richiesta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, dal titolo "Towards a Comprehensive EU Protection System for Minorities" (Verso un sistema UE integrato di protezione delle minoranze),
– visto lo studio del mese di maggio 2017 commissionato dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo, su richiesta della commissione per la cultura e l'istruzione, dal titolo "Minority Languages and Education: Best Practices and Pitfalls" (Lingue minoritarie e istruzione: migliori pratiche e insidie),
– vista l'audizione pubblica del 4 maggio 2017, organizzata dalla commissione per le petizioni, dal titolo "Lotta contro la discriminazione di cittadini dell'Unione negli Stati membri dell'UE e protezione delle minoranze"(11),
– visto l'articolo 216, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto diverse petizioni che sollevano preoccupazioni in merito a diverse pratiche discriminatorie nei confronti di cittadini dell'Unione che appartengono a minoranze e ha organizzato un'audizione sulle varie questioni sollevate;
B. considerando che vi è un forte legame tra i diritti delle minoranze e il principio dello Stato di diritto; che l'articolo 2 TUE menziona espressamente i diritti delle persone appartenenti a minoranze e che tali diritti meritano di ricevere lo stesso trattamento riservato ad altri diritti sanciti nei trattati;
C. considerando che l'articolo 10 TFUE sancisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
D. considerando che, sebbene gli accordi internazionali forniscano un quadro solido per i diritti delle minoranze, vi è ancora un considerevole margine di miglioramento nel modo in cui la protezione dei diritti delle minoranze è messa in pratica nell'UE;
E. considerando che ogni persona nell'UE ha lo stesso diritto e dovere di diventare un membro della società a pieno titolo, attivo e integrato;
F. considerando che la difesa dei diritti delle minoranze è un requisito essenziale per i paesi candidati, come stabiliscono i criteri di Copenaghen;
G. considerando che la discriminazione fondata sull'origine etnica è menzionata come la forma più comune di discriminazione e che la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale è aumentata significativamente secondo la più recente indagine Eurobarometro sulla discriminazione(12);
H. considerando che la proposta della Commissione relativa a una direttiva sulla parità di trattamento (COM(2008)0426) concerne una vasta gamma di ambiti come l'istruzione, la protezione sociale, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
I. considerando che le petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni riguardanti la discriminazione in relazione ai diritti delle minoranze dovrebbero essere esaminate approfonditamente per comprendere le preoccupazioni sollevate dai cittadini e proporre soluzioni;
J. considerando che diverse petizioni mettono in luce che le minoranze sono soggette a discriminazioni nell'esercizio dei propri diritti fondamentali e che ciò desta preoccupazioni in merito al futuro delle comunità minoritarie, in particolare alla luce delle attività che inquinano l'ambiente;
K. considerando che la protezione e il rafforzamento del patrimonio culturale relativo alle minoranze nazionali negli Stati membri – componente essenziale dell'identità culturale di comunità, gruppi e individui – rivestono un ruolo cruciale ai fini della coesione sociale;
L. considerando che gli Stati membri hanno la precisa responsabilità di adottare misure correttive contro le pratiche discriminatorie nei confronti dei membri della comunità rom, in particolare quando hanno a che fare con le autorità amministrative regionali e nazionali;
M. considerando che i firmatari sono preoccupati per la mancanza di una risposta e protezione globale dell'UE relativamente ai loro diritti linguistici e di altre minoranze, i quali sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e e dai principi generali del diritto dell'UE, come ha dichiarato la CGUE;
1. si rammarica che le persone appartenenti a minoranze incontrino tuttora ostacoli nel vedere garantito il rispetto dei loro diritti fondamentali e continuino a essere vittime dell'incitamento all'odio e di reati generati dall'odio;
2. ritiene che gli Stati membri debbano difendere sistematicamente i diritti delle minoranze e valutare periodicamente se tali diritti siano rispettati;
Lotta alla discriminazione contro le minoranze autoctone, nazionali e linguistiche: una responsabilità nazionale e dell'UE
3. rileva che le questioni riguardanti le minoranze non godono di una priorità sufficientemente elevata nell'agenda dell'UE ed è favorevole a un approccio integrato all'uguaglianza e alla non discriminazione, nell'ottica di garantire che gli Stati membri gestiscano adeguatamente la diversità fra le persone all'interno delle rispettive società;
4. ritiene che l'UE abbia la responsabilità di tutelare e promuovere i diritti delle minoranze; reputa necessario migliorare il quadro legislativo dell'UE per proteggere in modo globale i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
5. sottolinea il ruolo delle istituzioni dell'UE nella sensibilizzazione in merito alle questioni relative alla protezione delle minoranze e nell'incoraggiare e aiutare gli Stati membri a promuovere la diversità culturale e la tolleranza, segnatamente attraverso l'istruzione;
6. sottolinea che la formulazione di qualsiasi politica sul patrimonio culturale dovrebbe essere inclusiva, basata sulle comunità e partecipativa e prevedere la consultazione e il dialogo con le comunità minoritarie interessate;
7. osserva che l'UE non dispone di strumenti efficaci per monitorare il rispetto dei diritti delle minoranze; chiede un efficace monitoraggio a livello UE della situazione delle minoranze autoctone e linguistiche; ritiene che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali debba effettuare un monitoraggio rafforzato in merito alla discriminazione nei confronti delle minoranze nazionali negli Stati membri;
8. riconosce il ruolo importante degli Stati membri nella protezione delle minoranze autoctone, nazionali o linguistiche; ricorda che la tutela dei diritti delle minoranze nazionali e il divieto di ogni discriminazione fondata sulla lingua e l'appartenenza ad una minoranza nazionale sono sanciti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
9. si rammarica che le questioni sollevate nella sua risoluzione sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata non siano ancora state risolte;
Quadro giuridico dell'UE sulle minoranze: sfide e opportunità
10. sottolinea il fatto che i diritti delle minoranze nazionali e la loro protezione formano parte integrante dello Stato di diritto, come stabilito nel documento di Copenaghen dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) firmato nel 1990;
11. invita gli Stati membri a provvedere affinché i loro sistemi giuridici garantiscano che le persone appartenenti a una minoranza non siano oggetto di discriminazione e ad adottare misure di protezione mirate basate sulle pertinenti norme internazionali; condanna qualsiasi trattamento discriminatorio da parte di funzionari pubblici nei confronti di persone appartenenti a minoranze; suggerisce che le autorità competenti ricorrano alle misure in essere per denunciare e, ove necessario, sanzionare siffatti casi di discriminazione;
12. sottolinea che occorre occuparsi della situazione e della condizione giuridica dei non cittadini che soggiornano permanentemente negli Stati membri;
13. sottolinea che le risorse naturali e del patrimonio culturale delle minoranze nazionali sono pilastri fondamentali della coesione sociale e devono essere considerate beni da salvaguardare pienamente per le generazioni future, anche mettendo fine alle attività inquinanti;
14. invita gli Stati membri a firmare, ratificare e applicare la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, il protocollo n. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, o ad aggiornare i loro impegni nei confronti dei pertinenti accordi internazionali; sottolinea che le minoranze linguistiche e autoctone dovrebbero essere trattate conformemente ai principi stabiliti in tali documenti;
15. chiede la revisione della direttiva sull'uguaglianza razziale e della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione; esprime profondo rammarico per il fatto che sono stati compiuti pochi progressi in merito all'adozione della proposta di direttiva sulla parità di trattamento e invita la Commissione e il Consiglio a rilanciare i negoziati con l'obiettivo di portarli a termine prima della fine della presente legislatura;
Protezione e difesa delle lingue minoritarie
16. incoraggia gli Stati membri a garantire la difesa del diritto di utilizzare una lingua minoritaria e a salvaguardare la diversità linguistica nell'Unione, in conformità dei trattati dell'UE;
17. ritiene che nelle comunità con più lingue ufficiali sia necessario rispettare i diritti linguistici, senza limitare i diritti di una lingua rispetto a un'altra, in linea con l'ordinamento costituzionale di ciascuno Stato membro;
18. invita la Commissione a intensificare la promozione dell'insegnamento e dell'utilizzo delle lingue regionali e minoritarie come potenziale strumento per contrastare la discriminazione linguistica nell'UE;
Diritti delle persone LGBTI
19. incoraggia la Commissione a intraprendere azioni più risolute per combattere la discriminazione delle persone LGBTI e l'omofobia, comprese misure legislative concrete, rispettando nel contempo le competenze degli Stati membri; raccomanda di monitorare i diritti delle persone LGBTI e di fornire informazioni chiare e accessibili sul riconoscimento dei diritti transfrontalieri delle persone LGBTI e delle loro famiglie nell'UE; ritiene che gli Stati membri debbano investire quanto dovuto per fornire un'istruzione mirata a diversi livelli al fine di prevenire il bullismo e combattere l'omofobia in maniera strutturata;
20. esorta la Commissione a garantire che gli Stati membri attuino correttamente la direttiva sulla libera circolazione, rispettando con coerenza, tra l'altro, le disposizioni relative ai familiari e vietando ogni tipo di discriminazione;
21. invita la Commissione ad adottare misure per garantire che le persone LGBTI e le loro famiglie possano esercitare il proprio diritto alla libera circolazione conformemente all'articolo 21 TFUE e all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
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22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.