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Procedura : 2017/2936(RSP)
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B8-0068/2018

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PV 06/02/2018 - 11
CRE 06/02/2018 - 11

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CRE 07/02/2018 - 7.7
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P8_TA(2018)0033

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Mercoledì 7 febbraio 2018 - Strasburgo
Tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili
P8_TA(2018)0033B8-0068/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili (MGF) (2017/2936(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 8 e 9 della direttiva sui diritti delle vittime (2012/29/UE) del 25 ottobre 2012(1) sulla prestazione obbligatoria di servizi di assistenza alle vittime di violenza, comprese quelle delle MGF,

–  visti gli articoli 11 e 21 della direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE) del 26 giugno 2013(2) che menziona espressamente le vittime di MGF tra le persone vulnerabili che dovrebbero ricevere un'adeguata assistenza sanitaria durante la procedura di asilo,

–  visto l'articolo 20 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) del 13 dicembre 2011(3), in cui la mutilazione genitale femminile come forma grave di violenza psicologica, fisica o sessuale è inclusa come criterio da prendere in considerazione per la protezione internazionale,

–  vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della Commissione dal titolo: "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili"(4),

–  vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sull’abolizione delle mutilazioni genitali femminili(5), in cui si chiedeva di porre fine alle MGF in tutto il mondo attraverso la prevenzione, le misure di protezione e la legislazione,

–  viste le relazioni annuali dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,

–  viste le conclusioni del Consiglio del giugno 2014 sulla prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile,

–  viste le conclusioni del Consiglio del marzo 2010 sull'eliminazione della violenza contro le donne nell’UE,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 25 novembre 2013, dal titolo "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili" (COM(2013)0833),

–  vista la dichiarazione congiunta del 6 febbraio 2013 relativa alla Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, in cui il vicepresidente della Commissione / Alto rappresentante e cinque commissari hanno confermato l'impegno dell'UE a lottare contro le MGF nell’ambito delle sue relazioni esterne,

–  visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, in particolare l’obiettivo n. 14(b),

–  vista l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 5.3 sull'eradicazione di tutte le pratiche dannose, come il matrimonio infantile, precoce e forzato e la mutilazione genitale femminile,

–  visto il piano d'azione per la parità di genere 2016-2020,

–  vista la relazione del 2013 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere sulla mutilazione genitale femminile nell’Unione europea e in Croazia,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2014 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017(6) sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,

–  vista la dichiarazione del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del settembre 2017 sulla necessità di intensificare gli sforzi per prevenire e combattere la mutilazione genitale femminile e il matrimonio forzato in Europa,

–  vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2012 dal titolo "Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili"(A/RES/67/146),

–  visto l'accordo di Cotonou,

–  vista l’iniziativa Spotlight UE-ONU del 2017 sull'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili (MGF) (000003/2018 - B8-0005/2018),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile chiede esplicitamente l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili, insieme ad altre pratiche nocive, nel quadro dell’obiettivo n. 5 “Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze";

B.  considerando che le MGF sono pratiche che hanno attirato un’attenzione speciale nel quadro dell’obiettivo 14 “Promuovere la parità tra uomini e donne, i diritti delle donne, l'emancipazione femminile e la partecipazione di donne e ragazze” del piano d’azione dell’UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019;

C.  considerando che il piano d’azione sulla parità di genere 2016-2020 (GAP II) nell’ambito della priorità tematica B: “Integrità fisica e psicologica” comprende, come indicatore, la percentuale di ragazze e donne di età compresa tra 15 e i 49 anni che ha subito una MGF;

D.  considerando che, come pratiche nocive di carattere transnazionale, le MGF sono ora riconosciute come una questione globale e che l'Agenda 2030 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite le segnala come pratiche dannose da eliminare entro il 2030;

E.  considerando che la relazione statistica 2016 dell’UNICEF afferma che almeno 200 milioni di donne e ragazze nel mondo hanno subito mutilazioni genitali femminili, ma che la cifra esatta resta ignota;

F.  considerando che le MGF – ancora tradizionalmente praticate in alcune parti del continente africano ma anche in alcune parti del Medio Oriente, dell'Asia e dell'Oceania – rappresentano un problema anche nell'Unione europea, con gravi conseguenze per le donne e le ragazze che ne sono vittime;

G.  considerando che, sebbene in modo non omogeneo, sono stati registrati progressi nel corso degli ultimi trent’anni, con una diminuzione dei tassi di prevalenza di circa il 30 %; che tale progresso potrebbe, tuttavia, essere controbilanciato dalla crescita della popolazione, il che significa che un numero maggiore di ragazze e donne subiranno tali pratiche;

H.  considerando che l’influenza delle comunità locali rappresenta spesso il principale fattore determinante che spinge i genitori a mutilare le loro bambine o le donne a scegliere di sottoporsi alla mutilazione genitale femminile (MGF);

I.  considerando che, sebbene non esista una prescrizione religiosa quanto alla pratica della mutilazione genitale femminile, una forte presenza della religione in molte comunità che la praticano rende necessario un impegno dei leader religiosi e di altro tipo nel movimento contro la mutilazione genitale femminile (MGF);

J.  considerando che, al fine di elaborare un’idonea strategia di eliminazione, queste pratiche devono sempre essere esaminate nel contesto locale;

K.  considerando che la mutilazione genitale femminile è spesso indissociabile da altre questioni relative alla disuguaglianza di genere e figura come solo una delle numerose violazioni contro i diritti delle donne, quali ad esempio: la mancanza di accesso all'istruzione per le ragazze, compresa un'educazione sessuale completa; la mancanza di lavoro o di occupazione per le donne; l'impossibilità di possedere o ereditare proprietà; il matrimonio infantile forzato o precoce; la violenza sessuale e fisica; e la mancanza di assistenza sanitaria di qualità, compresi i servizi e i diritti di salute sessuale e riproduttiva;

L.  considerando che le MGF condividono la premessa del controllo sui corpi delle donne con altre forme di violenza di genere e violano il diritto alla salute, alla sicurezza e all'integrità fisica di una donna e, in alcuni casi, persino il suo diritto alla vita;

M.  considerando che, sebbene la prevenzione rappresenti un percorso più auspicabile per l’eliminazione delle MGF rispetto alle azioni giudiziarie, dal momento che i trasgressori, gli assistenti e i sostenitori sono spesso i genitori di una vittima, è evidente la necessità di rimuovere anche gli ostacoli al procedimento giudiziario nei casi di MGF, tenendo conto dell’interesse superiore del minore;

1.  osserva un calo dei tassi di prevalenza delle MGF a seguito di azioni decisive e sensibilizzazione e incoraggia tutti gli attori a proseguire i loro sforzi al fine di preservare lo slancio nei paesi in cui le MGF sono prevalenti;

2.  considera questo slancio come un'opportunità affinché le organizzazioni internazionali e gli stati intensifichino i loro sforzi, principalmente attraverso la creazione di collegamenti e connessioni tra diverse regioni, parti interessate e settori al fine di collaborare attivamente per giungere all'abbandono di questa e di altre pratiche dannose per le bambine, che possono subire le conseguenze fisiche, psicologiche ed emotive per tutta la loro vita;

3.  riconosce il lavoro inestimabile svolto dalle organizzazioni che lavorano sul terreno con le comunità, sia nell'UE che al di fuori di essa, in materia di prevenzione, sensibilizzazione e promozione e riconosce che la costruzione di ponti tra di esse è una necessità per fare in modo che le MGF divengano una cosa del passato;

4.  invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la prevenzione delle MGF in tutti i settori, in particolare la salute sessuale e riproduttiva, l'assistenza sociale, l'asilo, l'istruzione compresa l'educazione sessuale, l'applicazione della legge, la giustizia, la protezione dei minori, i media e la comunicazione;

5.  sottolinea che, ai sensi dell'articolo 38 della Convenzione di Istanbul, gli Stati membri hanno l'obbligo di perseguire penalmente le MGF, nonché l’induzione, la costrizione o la fornitura a una ragazza dei mezzi per subirle, e che la Convenzione protegge non solo le ragazze e le donne a rischio di MGF ma anche le ragazze e le donne che subiscono per tutta la vita le conseguenze di questa pratica (in situazioni quali la reinfibulazione, le situazioni relative all'asilo, l'accesso alle cure, ecc.); sottolinea che la Convenzione di Istanbul stabilisce che la cultura, le consuetudini, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possono essere una giustificazione per qualsiasi atto di violenza contro le donne;

6.  invita l'UE e gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne a provvedere in tal senso senza indugio affinché l'impegno dell'UE sia conforme alle norme internazionali e promuova un approccio olistico e integrato alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili;

7.  si compiace di rilevare che il diritto penale in tutti gli Stati membri protegge, in modo esplicito o implicito, le ragazze e le donne dalle MGF, ma esprime profonda preoccupazione per la sua apparente inefficacia, visto il numero estremamente ridotto di casi giudiziari nell'UE;

8.  osserva con preoccupazione il fatto che l'applicazione delle leggi e, in particolare, l’esercizio dell’azione penale, costituiscono una sfida in tutti gli Stati membri e nei paesi di origine; invita la Commissione quindi a facilitare una formazione mirata per i soggetti interessati in materia di individuazione, indagine e perseguimento delle MGF; invita gli Stati membri a essere più vigili nell’individuare, indagare e perseguire i casi di MGF;

9.  osserva che il diritto penale e la formazione mirata devono andare di pari passo con gli sforzi di sensibilizzazione al fine di disincentivare il proseguimento di tale pratica;

10.  riconosce che un'importante differenza tra le MGF e altre forme di violenza di genere consiste nella mancanza di cattive intenzioni dietro l'atto e sottolinea che questo elemento, sebbene non possa in alcun modo servire da giustificazione, deve essere considerato nelle strategie volte all'eliminazione;

11.  deplora la crescente medicalizzazione in alcuni paesi e insiste sul fatto che questa è una risposta inaccettabile per affrontare le cause profonde, come già stabilito dall'ONU e dall'OMS; invita gli Stati membri a vietare esplicitamente la medicalizzazione delle MGF, aumentando nel contempo la consapevolezza del personale medico in merito a tale problema;

12.  sottolinea che le MGF costituiscono una delle forme più prevedibili di violenza di genere e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una forte azione preventiva nei campi profughi; invita la Commissione a inserire la prevenzione delle MGF e di altre pratiche dannose nell'ambito delle procedure di integrazione e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e a fornire informazioni pertinenti attraverso l'Agenzia europea per l’asilo;

13.  chiede i più elevati standard di protezione per i richiedenti asilo per motivi relativi alle MGF nel quadro della riforma del Sistema europeo comune di asilo e della revisione delle direttive sull'asilo e attraverso il ruolo della nuova agenzia dell'UE per l’asilo;

14.  attende la creazione della rete globale che formerà collegamenti tra gli attori pertinenti di tutte le parti del mondo al fine di riunire idee e unire le forze; invita la Commissione a fornire sostegno a questa importante rete;

15.  invita la Commissione a rispondere alle richieste della società civile affinché i finanziamenti siano sufficientemente flessibili da consentire alle organizzazioni di base che svolgono il loro lavoro nella comunità di richiedere finanziamenti, da fare in modo che una serie di questioni relative ai diritti delle ragazze e delle donne possa essere affrontata insieme alle MGF con un approccio olistico e che si possano stabilire connessioni tra le organizzazioni che lavorano nell'UE e quelle che lavorano nei paesi che esercitano tali pratiche; accoglie con favore, a tale riguardo, il lavoro svolto dalla rete europea End FGM e dai suoi membri, anche attraverso il progetto Change Plus, nella formazione di rappresentanti delle comunità locali per promuovere non solo cambiamenti legislativi ma anche cambiamenti di comportamento nelle loro comunità;

16.  invita la Commissione e gli Stati membri a conservare i dati sulla prevalenza delle MGF e sulle loro tipologie e a coinvolgere il mondo accademico nel processo di raccolta dei dati, ricerca e di formazione delle future generazioni di professionisti in materia di MGF; riconosce che la Rete europea sulle migrazioni può svolgere un ruolo; ritiene che un'agenda di ricerca congiunta sulle MGF consentirebbe alle università delle zone in cui vengono effettuate tali pratiche di collegarsi alle università dell'UE al fine di organizzare programmi di scambio, migliorare la raccolta di dati e migliorare le capacità dei futuri professionisti nei diversi settori;

17.  invita la Commissione e gli Stati membri ad inserire informazioni di base sulle MGF e su altre pratiche dannose per le bambine nei programmi educativi di quelle discipline che svolgono un ruolo chiave nella prevenzione delle MGF;

18.  sottolinea che, nonostante il contesto locale, le MGF dovrebbero essere viste nel contesto della violenza di genere e come una questione inerente alle pari opportunità e dovrebbero essere affrontate mediante un approccio globale al fine di evitare la diffamazione delle comunità in cui sono praticate;

19.  sottolinea che la garanzia che tutte le ragazze frequentino la scuola e lo sviluppo dei presupposti per l'emancipazione economica delle donne sono i primi passi verso l'elevazione della posizione delle donne nelle comunità in cui si praticano le MGF;

20.  richiama l'attenzione sul potenziale e sul potere di vari canali di comunicazione come l'arte, la letteratura, i media nuovi e locali per veicolare i messaggi alle persone; sottolinea l'importanza di coinvolgere i ragazzi e gli uomini nella creazione di nuove narrazioni sull'uguaglianza di genere e nella lotta contro le strutture di potere esistenti mediante reti, programmi tra pari, campagne di informazione e programmi di formazione;

21.  invita la Commissione ad assistere gli Stati membri e i paesi in cui si praticano le MGF nella creazione di reti e strategie integrate per la prevenzione delle MGF, compresa la formazione degli assistenti sociali, del personale medico, dei leader comunitari e religiosi e degli ufficiali di polizia e di giustizia; riconosce che nessuna religione sostiene queste pratiche;

22.  invita la Commissione a inserire la questione delle MGF e di altre pratiche dannose per le donne e le ragazze nei dialoghi sui diritti umani e nei rapporti diplomatici; invita il SEAE e gli Stati membri a intensificare la cooperazione con i paesi terzi per incoraggiarli ad adottare leggi nazionali che vietino le MGF e a sostenere le autorità di contrasto nell'assicurarne l'attuazione;

23.  prende atto con soddisfazione del fatto che le delegazioni e il SEAE ricevono ogni anno una formazione sulle MGF nell'ambito di formazioni relative ai diritti dei minori o alle questioni di genere e invita la Commissione a fare in modo che i suoi strumenti, come il pacchetto "Uniti per porre fine alle MGF”, destinati a professionisti di vari settori, siano ampiamente conosciuti e messi a disposizione delle popolazioni cui sono destinati;

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio dell'Unione europea.

(1) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(2) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96.
(3) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.
(4) GU C 93 del 24.3.2017, pag. 142.
(5) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 87.
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0329.

Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2018Note legali - Informativa sulla privacy