Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2017/2053(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0041/2018

Testi presentati :

A8-0041/2018

Discussioni :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Votazioni :

PV 14/03/2018 - 8.10
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2018)0076

Testi approvati
PDF 383kWORD 64k
Mercoledì 14 marzo 2018 - Strasburgo
Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea
P8_TA(2018)0076A8-0041/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea (2017/2053(INI))

Il Parlamento europeo,

—  visti gli articoli 311 e 332, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

—  visti gli articoli 106 bis e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

—  vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea(1),

—  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea(2),

—  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria(3),

—  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 21 settembre 2017, su "Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale" (COM(2017)0547),

—  vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea(4),

—  vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"(5),

—  vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 su "Negoziati sul QFP 2014-2020: insegnamenti da trarre e prospettive per il futuro(6),

—  vista la sua posizione del 16 aprile 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea(7),

—  vista la sua posizione del 17 dicembre 2014 relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità(8),

—  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016(9) sulla preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020,

—  vista la relazione "Futuro finanziamento dell'UE": relazione finale e raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, del dicembre 2016,

—  visti l'articolo 1 della decisione della Conferenza dei presidenti, del 12 dicembre 2002, sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

—  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

—  visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0041/2018),

A.  considerando che il trattato di Roma del 25 marzo 1957 prevedeva che la Comunità economica europea si sarebbe finanziata con contributi nazionali solo per un periodo di transizione, per poi passare a un sistema di risorse proprie;

B.  considerando che il Consiglio europeo di Lussemburgo dell'aprile 1970 ha stabilito un sistema di risorse proprie, ponendo fine ai contributi nazionali e introducendo due autentiche risorse proprie, i prelievi agricoli e i dazi doganali, integrate da una terza risorsa basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA);

C.  considerando che nel giugno 1988 il Consiglio europeo ha introdotto una risorsa propria basata sull'RNL degli Stati membri, sulla base del fatto che i ricavi generati dalle risorse proprie esistenti erano insufficienti a coprire il totale delle spese a titolo del bilancio dell'Unione;

D.  considerando che la quota del contributo basato sull'RNL è aumentata considerevolmente, passando da circa l'11 % nel 1988 al 69 % nel 2014, e che tale risorsa "residuale" e "di equilibrio" è ormai di fatto divenuta la principale fonte di entrate del bilancio dell'UE; che la risorsa IVA rappresenta attualmente circa il 12 % del bilancio dell'UE, che le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, prelievi agricoli e contributi nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio) rappresentano circa il 13 % e che la percentuale restante è coperta da altre entrate, tra cui le imposte a carico del personale dell'Unione o le ammende pagate dalle imprese in caso di violazione del diritto della concorrenza;

E.  considerando che, dall'introduzione nel 1984, in occasione del Consiglio europeo di Fontainebleau, della correzione a favore del Regno Unito, in base alla quale il 66 % del contributo netto del Regno Unito gli è rimborsato, sono stati progressivamente introdotti una serie di correzioni e meccanismi di rettifica al fine di ovviare alle carenze dei cosiddetti "saldi operativi di bilancio" di taluni Stati membri; che tali rettifiche riguardano attualmente per lo più una riduzione del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito o una riduzione lorda dei contributi RNL o IVA annui;

F.  considerando che il Parlamento ha sottolineato, in diverse risoluzioni nel corso dell'ultimo decennio, i problemi e la complessità del sistema delle risorse proprie dell'Unione e ha ripetutamente sollecitato una riforma approfondita volta a rendere il sistema più semplice, più trasparente e più democratico, tra l'altro introducendo nuove e reali risorse proprie che dovrebbero, gradualmente e per quanto possibile, sostituire i contributi basati sull'RNL;

G.  considerando che nel 2011 la Commissione ha presentato un ambizioso pacchetto legislativo sulle risorse proprie (COM(2011)0510), unitamente alle proposte per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020, ai fini della semplificazione dei contributi degli Stati membri, dell'introduzione di nuove risorse proprie – un'IVA riformata e un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) – e della riforma dei meccanismi di correzione; che il Consiglio ha ignorato tali proposte;

H.  considerando che, a seguito dei negoziati sul QFP 2014-2020, è stato istituito un gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, composto dai rappresentanti delle tre principali istituzioni dell'Unione e presieduto da Mario Monti; che nel dicembre 2016 tale gruppo ad alto livello ha presentato la propria relazione finale e le relative raccomandazioni, che costituiscono la base per l'elaborazione della posizione del Parlamento quale illustrata nella presente risoluzione; sottolineando che la relazione in oggetto è stata adottata all'unanimità da tutti i membri del gruppo, inclusi quelli nominati dal Consiglio;

1.  osserva che la Commissione europea presenterà le sue proposte sul QFP post-2020 entro il maggio 2018; chiede che il futuro QFP proposto dalla Commissione includa proposte ambiziose volte a rivedere la decisione sulle risorse proprie e tutti gli atti legislativi correlati, nonché a introdurre nuove risorse proprie; sottolinea che la parte delle spese e quella delle entrate del prossimo QFP saranno trattate come un pacchetto unico nei prossimi negoziati tra il Consiglio e il Parlamento; afferma che non potrà essere raggiunto alcun accordo sul QFP in assenza di corrispondenti progressi sul versante delle risorse proprie;

2.  presenta la presente risoluzione al fine di esprimere la propria posizione sui principali elementi della riforma del sistema delle risorse proprie dell'Unione, compresi la composizione del paniere delle nuove risorse proprie e gli elementi dell'attuale sistema che dovrebbero rimanere in vigore; invita la Commissione a tenere debitamente conto della posizione del Parlamento in sede di preparazione delle proposte legislative sulle risorse proprie dell'Unione, che dovrebbero essere di portata ambiziosa e presentate congiuntamente alle proposte sul QFP post 2020; è convinto dell'assoluta necessità di compiere progressi significativi sul versante delle entrate del bilancio dell'Unione, onde facilitare il raggiungimento di un accordo sul prossimo QFP;

I.QUADRO GIURIDICO E PROCESSO DECISIONALE

3.  ricorda che l'articolo 311 TFUE recita: "L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche. Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie"; sottolinea, pertanto, che l'obbligo giuridico di dotare il bilancio dell'Unione di reali risorse proprie scaturisce direttamente dal trattato;

4.  rammenta che l'articolo 310 TFUE stabilisce che "nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio"; rileva, di conseguenza, che le entrate devono coprire la totalità delle spese, quali adottate ogni anno dall'autorità di bilancio; sottolinea che il bilancio dell'Unione non può incorrere in un disavanzo annuo o essere finanziato mediante prestiti sui mercati finanziari;

5.  osserva che il principale atto legislativo che stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie, la cosiddetta decisione sulle risorse proprie, è adottato dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento, e che tale decisione è soggetta a ratifica di tutti gli Stati membri; sottolinea che questa è una delle procedure legislative più gravose previste dal trattato;

6.  osserva che, in tale atto legislativo, il Consiglio deve fissare tra l'altro il massimale delle risorse proprie, può istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente; sottolinea che, anche se la decisione sulle risorse proprie non ha una data di scadenza, essa è direttamente collegata al corrispondente QFP, che stabilisce il livello massimo di spesa per lo stesso periodo coperto dalla decisione;

7.  ricorda che il trattato di Lisbona ha introdotto nuove disposizioni riguardo all'attuazione della legislazione in materia di risorse proprie, prevedendo la possibilità che il Consiglio adotti un regolamento deliberando a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento; deplora tuttavia il fatto che diverse norme di attuazione, in particolare quelle relative al calcolo delle risorse basate sull'RNL, figurino a tutt'oggi nella decisione sulle risorse proprie; chiede pertanto una procedura più efficiente di adozione della decisione sulle risorse proprie; invita il Consiglio e la Commissione, nell'ambito di una futura revisione del trattato, ad accogliere la richiesta del Parlamento intesa a modificare l'articolo 311 TFUE al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nella procedura di adozione delle risorse proprie;

8.  ricorda che gli Stati membri sono responsabili delle loro politiche di bilancio e sottolinea che la potestà tributaria rappresenta uno dei pilastri della sovranità degli Stati membri; sottolinea che la riforma delle risorse proprie dell'UE non comporta alcun trasferimento di sovranità nazionale in tale ambito bensì permette di allineare il sistema attuale allo spirito e alla lettera dei trattati europei;

II.PERCHÉ OCCORRE RIFORMARE L'ATTUALE SISTEMA DELLE RISORSE PROPRIE

i.Necessità di ovviare ad alcune carenze del sistema attuale

9.  sottolinea che l'attuale sistema di risorse proprie è estremamente complesso, iniquo, opaco e totalmente incomprensibile per i cittadini dell'Unione; evidenzia, in particolare, l'opacità dei calcoli relativi agli sconti nazionali e ai meccanismi di correzione che si applicano al sistema delle risorse proprie o alla risorsa basata sull'IVA; sottolinea, inoltre, che tale sistema non è soggetto ad alcun efficace controllo parlamentare a livello di UE e, in sostanza, manca di legittimità e responsabilità democratica;

10.  sottolinea che il modo in cui è evoluto il sistema delle risorse proprie, sostituendo gradualmente le reali risorse proprie con i cosiddetti "contributi nazionali", pone un'enfasi eccessiva sui saldi netti tra gli Stati membri, ignorando quindi per lo più il contributo del bilancio dell'Unione al conseguimento di obiettivi comuni europei a vantaggio dei cittadini dell'UE; deplora pertanto che la quota totale dei contributi nazionali al bilancio dell'Unione, calcolata sulla base dell'RNL o in percentuale della risorsa basata sull'IVA, rappresenti circa l'83 % delle entrate complessive dell'Unione;

11.  è persuaso che il predominio della risorsa RNL abbia rafforzato la logica del "juste retour" ("giusto ritorno") che ha monopolizzato le discussioni, in sede di Consiglio, per quanto riguarda sia le entrate che le spese del bilancio dell'Unione; evidenzia, in tale contesto, l'introduzione della correzione a favore del Regno Unito e di una serie di sconti e altri meccanismi di correzione sul fronte delle entrate, da un lato, nonché l'impossibilità di concordare un livello sufficiente di stanziamenti per il bilancio dell'Unione nel quadro della procedura annuale di bilancio, dall'altro; è del parere che l'UE debba abbandonare il concetto del saldo operativo netto, poiché in pratica tutti gli Stati membri sono beneficiari del bilancio dell'Unione;

12.  ritiene, in particolare, che sulla decisione relativa all'entità del bilancio annuale dell'Unione influiscano considerazioni politiche e finanziarie a livello nazionale, le quali impongono vincoli ai negoziati sul bilancio che sfociano spesso in un gioco a somma zero tra contribuenti netti e beneficiari netti in seno al Consiglio, ignorando gli impegni dell'Unione, compresi quelli assunti dal Consiglio; ritiene che, di conseguenza, alcune politiche unionali con un elevatissimo valore aggiunto europeo siano spesso quelle per le quali si propongono risparmi e che il progetto dell'Unione in quanto tale ne risulta pertanto indebolito;

13.  osserva che i contributi nazionali al bilancio dell'Unione sono chiaramente identificati sul fronte della spesa dei bilanci nazionali e sono frequentemente percepiti come un onere finanziario superiore ai benefici derivanti da settori di spesa dell'Unione che, spesso, risultano meno visibili; insiste, a tale proposito, sulla necessità di affrontare il problema della scarsa sensibilità dell'opinione pubblica circa i vantaggi del bilancio dell'Unione;

14.  è pertanto convinto che l'attuale sistema di risorse proprie violi, in sostanza, la lettera e lo spirito del trattato; ribadisce la propria posizione di lunga data secondo cui una profonda riforma delle risorse dell'Unione è imperativa per riallineare il finanziamento del bilancio dell'Unione al trattato e alle esigenze dell'Unione nel suo insieme;

ii. Necessità di dotare l'Unione delle risorse per finanziare le sue politiche e affrontare nuove sfide

15.  sottolinea che il QFP post-2020 dovrà garantire l'adeguato finanziamento delle politiche e dei programmi dell'Unione dotati di un chiaro valore aggiunto europeo, ma anche fornire risorse supplementari per affrontare le sfide che sono già state individuate in settori quali la crescita e l'occupazione, il cambiamento climatico, la tutela dell'ambiente, la competitività, la coesione, l'innovazione, la migrazione, il controllo delle frontiere esterne dell'UE, la sicurezza e la difesa;

16.  insiste inoltre sulla necessità di evitare le carenze dell'attuale QFP e prevedere, sin dall'inizio, un livello di risorse che consenta all'Unione di perseguire il suo programma politico con finanziamenti adeguati e di rispondere efficacemente agli imprevisti o a situazioni di crisi che possano verificarsi durante il periodo del prossimo quadro finanziario; insiste sulla necessità di risolvere il problema ricorrente della mancanza di sufficienti stanziamenti di pagamento nel quadro della procedura di bilancio annuale; ricorda il sostanziale ricorso alle disposizioni in materia di flessibilità del QFP che è stato necessario per affrontare la crisi migratoria e dei rifugiati;

17.  si aspetta che, fatta salva la liquidazione finanziaria, le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione costituiranno una sfida importante anche per il prossimo QFP e per tutte le relative decisioni di bilancio; è convinto che, in vista di una decisione sul QFP post-2020, sia opportuno colmare l'ammanco imputabile alla Brexit, garantendo nel contempo che le risorse dell'Unione non siano ridotte e che non vi siano incidenze negative sui programmi dell'Unione;

18.  plaude alla proposta avanzata dal Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, di creare una linea specifica dedicata alla zona euro nell'ambito del bilancio dell'Unione, inclusa nel suo "discorso sullo stato dell'Unione" al Parlamento europeo e ulteriormente sviluppata nella comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2017 su nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione (COM(2017)0822); chiede, a tal fine, che la capacità del bilancio dell'Unione sia superiore agli attuali massimali;

III.VERSO UN SISTEMA DI RISORSE PROPRIE ACCETTABILE ED EQUILIBRATO

i. Principi e presupposti alla base della realizzazione di un nuovo sistema di risorse proprie

19.  si esprime a favore di un nuovo sistema di risorse proprie trasparente, più semplice, più prevedibile e più equo, basato su quegli elementi dell'attuale sistema che si sono dimostrati efficaci, al fine di garantire la stabilità delle finanze a livello di Unione; ritiene che la riforma del sistema delle risorse proprie dovrebbe basarsi su una serie di principi guida;

20.  sottolinea la necessità di collegare le entrate agli obiettivi politici, in particolare il mercato unico, l'unione dell'energia e le politiche in materia di ambiente, clima e trasporti; è convinto, a tale proposito, che il bilancio dell'Unione debba concentrarsi su politiche che presentano un valore aggiunto europeo, come stabilito nella propria risoluzione del 24 ottobre 2017 sul documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE(10);

21.  sottolinea, da un punto di vista operativo, che le nuove risorse proprie non possono essere introdotte tutte simultaneamente, evidenziando la necessità di un'attuazione progressiva; ritiene pertanto che la riforma del sistema delle risorse proprie possa essere attuata mediante un approccio bifase: in primo luogo, introducendo risorse proprie meno complesse sul piano tecnico, la cui riscossione sia facilmente realizzabile a un costo ragionevole e, in secondo luogo, introducendo gradualmente ciascuna nuova risorsa propria sulla base di un calendario fisso, sino a quando tutte le risorse non avranno raggiunto la velocità di crociera;

22.  ritiene che l'introduzione di nuove risorse proprie dovrebbe avere una duplice finalità, vale a dire, in primo luogo, ridurre sostanzialmente (puntando a un 40%) la percentuale dei contributi basati sull'RNL, realizzando in tal modo risparmi per i bilanci degli Stati membri e, in secondo luogo, consentire la copertura di un maggior livello di spesa dell'Unione a titolo del QFP post-2020, in modo tale da coprire anche l'ammanco imputabile al recesso del Regno Unito; ricorda, in tale contesto, che le nuove risorse proprie non mirano ad aggravare l'onere fiscale complessivo per i contribuenti dell'Unione, sui quali non deve incidere negativamente l'introduzione di nuove risorse proprie;

23.  chiede l'abolizione di tutte le correzioni e rettifiche, garantendo al contempo un trattamento equo tra gli Stati membri; sottolinea, in tale contesto, che la Brexit implicherà che la correzione a favore del Regno Unito e i relativi "sconti sullo sconto" diverranno obsoleti e cesseranno di esistere, mentre la riforma della risorsa propria statistica basata sull'IVA diverrà inevitabile;

24.  ritiene che le risorse proprie tradizionali, vale a dire i dazi doganali, i prelievi agricoli e i contributi nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio, costituiscano una fonte affidabile e autentica di entrate dell'Unione, poiché derivano direttamente dal fatto che l'UE costituisce un'unione doganale e dalle competenze giuridiche e dalla politica commerciale comune ad essa connesse; è pertanto del parere che le risorse proprie tradizionali debbano essere mantenute come fonte di entrate per il bilancio dell'Unione; ritiene che, qualora si riduca la proporzione delle spese di riscossione trattenute dagli Stati membri, il bilancio dell'Unione possa beneficiare di una quota maggiore di tali entrate;

25.  riconosce che il contributo basato sull'RNL costituisce una fonte affidabile, stabile e sicura di entrate per il bilancio dell'Unione e gode del forte sostegno di un'ampia maggioranza di Stati membri; ritiene pertanto che debba essere mantenuto ma unicamente come risorsa di equilibrio e residuale per il bilancio dell'Unione, il che porrebbe fine alla logica di bilancio basata sul "giusto ritorno"; sottolinea la necessità, in tale contesto, di assicurare che il contributo basato sull'RNL sia classificato allo stesso modo in tutti i bilanci nazionali, vale a dire come entrata attribuita all'UE e non come spesa dei governi nazionali;

ii. Criteri utilizzati per individuare nuove risorse proprie

26.  condivide l'opinione espressa nella relazione del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, secondo la quale, per l'individuazione di possibili nuove risorse proprie, occorre tenere conto dei seguenti criteri : giustizia/equità; efficienza; disponibilità in misura sufficiente e stabilità; trasparenza e semplicità; responsabilità democratica e disciplina di bilancio; attenzione al valore aggiunto europeo; principio di sussidiarietà e sovranità fiscale degli Stati membri; contenimento dei costi di transazione politici;

27.  invita la Commissione, su tale base, a esaminare l'introduzione del seguente paniere di nuove risorse proprie;

iii. Paniere di eventuali nuove risorse proprie

a. Obiettivo: consolidare il mercato unico, accrescere la trasparenza e migliorare la parità di condizioni

– Imposta sul valore aggiunto

28.  ricorda che, fin dalla sua introduzione circa 50 anni fa, l'IVA è utilizzata come base per il calcolo delle risorse proprie del bilancio dell'UE e che tale risorsa rappresenta attualmente circa il 12 % delle entrate dell'UE;

29.  osserva, tuttavia, che l'attuale sistema presenta alcune gravi lacune: la risorsa è calcolata su base statistica; è inutilmente complessa e non ha alcun legame diretto con i cittadini; rappresenta un semplice trasferimento di una parte delle entrate riscosse dagli Stati membri e, pertanto, non apporta alcun valore aggiunto rispetto alla risorsa basata sull'RNL; la base di calcolo del contributo non è trasparente né è garantita la parità tra i contribuenti;

30.  deplora il fatto che l'OLAF ha ripetutamente riscontrato gravi casi di frode doganale negli Stati membri, che hanno comportato una sostanziale perdita di gettito per il bilancio dell'Unione; richiama l'attenzione sulla relazione speciale n. 19/2017 della Corte dei conti europea dal titolo: "Procedure di importazione: carenze nel quadro giuridico e un'attuazione inefficace incidono sugli interessi finanziari dell'UE" e teme che i truffatori possano continuare a trovare "l'anello debole" tra gli Stati membri da utilizzare come punto d'ingresso nell'Unione doganale e che il bilancio dell'Unione possa continuare a subire perdite di gettito anche durante il prossimo QFP; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare i necessari provvedimenti per porre fine a tali attività pregiudizievoli per il bilancio dell'Unione;

31.  ricorda la proposta legislativa del 2011 su una nuova risorsa IVA, che avrebbe comportato l'applicazione di un tasso fisso a livello dell'UE basato sul valore netto delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi o sulle importazioni di beni cui si sarebbe applicata un'aliquota IVA comune standard; rileva che, sebbene la proposta non sia stata approvata, il Consiglio europeo di febbraio 2013 ha incoraggiato il Consiglio a continuare a lavorare sul fascicolo; ritiene che il contesto attuale offra l'opportunità di compiere un grande passo avanti in tale ambito;

32.  si compiace della proposta del gruppo ad alto livello relativa alla sua visione della risorsa propria basata sull'IVA, finalizzata a semplificarla, a ridurre i costi amministrativi e a rafforzare il nesso tra la politica UE in materia di IVA e l'effettivo gettito IVA;

33.  prende atto del piano d'azione della Commissione sull'IVA ("Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte"), pubblicato il 7 aprile 2016 (COM(2016)0148) e della successiva proposta del 4 ottobre 2017 relativa a una serie di principi fondamentali e di riforme chiave per lo spazio unico europeo dell'IVA; sostiene una riforma approfondita del sistema dell'IVA nell'UE, che dovrebbe mirare ad ampliare la base imponibile, a ridurre le possibilità di frode e i costi di conformità e a generare nuove entrate; ritiene che una parte di tali nuove entrate debba essere destinata al bilancio dell'Unione;

34.  ritiene che una risorsa IVA semplificata debba essere basata sul denominatore comune dei regimi IVA dell'intera Unione e rileva che, di conseguenza, non eliminerebbe tutte le specificità nazionali che sono giustificate da una serie di motivi;

35.  è favorevole alla fissazione di un tasso di prelievo uniforme (dall'1 % al 2 %) sul gettito dell'IVA riformata riscossa interamente dalle amministrazioni degli Stati membri come risorsa propria dell'Unione; ritiene che tale sistema possa garantire entrate significative e stabili per l'UE con un costo amministrativo contenuto;

36.  sottolinea che la Commissione ha già presentato proposte legislative per una vasta riforma delle norme dell'UE in materia di IVA e che sono previste ulteriori iniziative nel 2018; insiste sulla necessità di completare quanto prima la riforma dell'IVA e, al più tardi, prima dell'inizio del prossimo QFP;

37.  invita la Commissione, in attesa dell'adozione della pertinente legislazione in materia di IVA, a presentare una proposta di risorsa propria riformata basata sull'IVA nell'ambito del suo prossimo pacchetto legislativo sulle risorse proprie dell'UE; è del parere che tale proposta debba tenere conto dei principali risultati della riforma dell'IVA attualmente in discussione;

– Imposta sul reddito delle società

38.  ricorda di aver esortato la Commissione, nella propria risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto(11), a presentare una proposta per una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), "corredata di una chiave di distribuzione adeguata ed equa, che fornisca una soluzione globale per far fronte alla maggior parte delle pratiche fiscali dannose all'interno dell'Unione, apporti chiarezza e semplicità per le imprese e agevoli le attività economiche transfrontaliere all'interno dell'Unione";

39.  prende atto delle proposte della Commissione relative a una CCCTB, rammentando la propria richiesta che la base consolidata sia estesa a tutte le imprese dopo un periodo transitorio; insiste sulla necessità che nelle attuali proposte relative a una CCCTB rientri anche l'economia digitale; suggerisce, sulla base di tali proposte, che la presenza digitale di una società sia trattata allo stesso modo della sede fisica mediante la definizione e l'individuazione di una sede digitale permanente;

40.  concorda con la valutazione del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, secondo la quale la CCCTB può essere la base per una nuova risorsa propria, in quanto è conforme a tutti i criteri stabiliti dal gruppo; sottolinea che la CCCTB è inoltre un elemento fondamentale nello sviluppo del mercato unico, che è un bene pubblico europeo, poiché previene sia una concorrenza fiscale scorretta tra Stati membri sia l'ottimizzazione fiscale che pregiudica la parità di condizioni;

41.  ricorda che l'evasione fiscale in tutte le sue forme comporta per l'Unione la perdita di un importo annuo stimato dalla Commissione a 1 bilione di EUR; insiste sulla necessità di reintegrare le entrate fiscali non percepite mediante una politica coordinata di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale e mediante un quadro fondato sulla trasparenza, la cooperazione e il coordinamento;

42.  chiede alla Commissione, sulla base delle conclusioni del riesame della direttiva CCCTB, di proporre la creazione di una nuova risorsa propria per il bilancio dell'Unione, da calcolarsi sulla base delle entrate degli Stati membri generate dalla CCCTB; è favorevole alla fissazione di un tasso di prelievo uniforme sulle entrate provenienti dalla CCCTB, da riscuotere come risorsa propria; ritiene che tale sistema possa garantire entrate significative e stabili per l'UE con un costo amministrativo contenuto;

– Signoraggio

43.  è del parere che le entrate provenienti dagli utili della Banca centrale europea (generati dall'emissione di valuta), quindi direttamente connesse all'Unione monetaria dell'UE, debbano formare la base di una nuova risorsa propria anziché essere versate alle tesorerie nazionali; ritiene che tale risorsa debba essere direttamente collegata alla linea specifica dedicata alla zona euro nel bilancio dell'UE;

b. Obiettivo: ridurre la speculazione finanziaria e rafforzare l'equità fiscale in settori che utilizzano strumenti di pianificazione fiscale aggressiva o ottimizzazione fiscale aggressiva.

– Un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) a livello europeo

44.  incoraggia gli sforzi compiuti nell'ambito della cooperazione rafforzata da un gruppo di 11 Stati membri per l'istituzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), a seguito della proposta della Commissione del 2011; esorta tutti gli altri Stati membri a unirsi al suddetto gruppo al fine di evitare perturbazioni dei mercati finanziari e garantire il corretto funzionamento del mercato unico;

45.  condivide la valutazione del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, che sostiene l'ITF come potenziale base per una nuova risorsa propria per il bilancio dell'Unione, considerando tuttavia che dovrebbero essere esaminate anche altre modalità di tassazione delle attività finanziarie;

46.  chiede pertanto la creazione di una nuova risorsa propria per il bilancio dell'Unione, calcolata sulla base del metodo scelto per la tassazione delle attività finanziarie;

– Tassazione delle imprese nel settore digitale

47.  accoglie con favore le conclusioni del Consiglio informale dei ministri delle finanze del 16 settembre 2017, che ha chiesto l'elaborazione di nuove norme sulla tassazione del digitale, in risposta alla lettera dei quattro ministri delle finanze in cui si chiedeva alla Commissione di esaminare soluzioni efficaci basate sul concetto dell'istituzione di una cosiddetta imposta di compensazione sul fatturato generato in Europa dalle aziende digitali; sottolinea che la Commissione, nella sua comunicazione del 21 settembre 2017 su "Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale", ribadisce che la CCCTB fornisce un quadro propizio alla revisione delle norme per una fiscalità moderna e stabile delle imprese digitali e in grado di affrontare le sfide fiscali poste dall'economia digitale; chiede un approccio coordinato a livello di UE, anche per le soluzioni a breve termine, allo scopo di evitare distorsioni del mercato unico imputabili ad azioni unilaterali e la creazione di paradisi fiscali per le imprese digitali;

48.  conviene sul fatto che l'economia digitale dovrebbe disporre di un quadro fiscale moderno e stabile al fine di stimolare l'innovazione, contrastare la frammentazione del mercato e la concorrenza sleale e consentire a tutti gli operatori di trarre vantaggio dalle nuove condizioni eque ed equilibrate, garantendo nel contempo che le piattaforme e le imprese digitali paghino la loro quota di imposte dovute nel luogo in cui generano gli utili; evidenzia, inoltre, che è essenziale garantire la certezza degli investimenti delle imprese sul piano fiscale, al fine di ovviare alle attuali lacune ed evitare l'emergere di nuove scappatoie fiscali all'interno del mercato unico;

49.  ritiene fondamentale che siano adottate misure fiscali per il mercato digitale al fine di limitare l'evasione fiscale e le distorsioni fiscali, la pianificazione fiscale aggressiva o i sistemi di ottimizzazione fiscale, nonché l'abuso dei meccanismi europei allo scopo di sottrarsi al fisco; ritiene che tali pratiche falsino la concorrenza nel mercato unico e privino gli Stati membri di entrate fiscali dovute;

50.  invita, in linea di principio, a creare una nuova risorsa propria per il bilancio dell'UE applicata alle transazioni nell'economia digitale; ritiene tuttavia che, in vista degli importanti negoziati in corso a livello di UE e di OCSE, sia troppo presto per decidere in merito alle modalità specifiche per la creazione di tale risorsa;

51.  è convinto, tuttavia, che le modalità stabilite dalle autorità dell'UE, quali sistemi di registrazione o monitoraggio o meccanismi di regolamentazione, dovrebbero consentire immediatamente la riscossione di diritti e prelievi a beneficio del bilancio dell'Unione sulla base del loro valore aggiunto europeo; ritiene che si tratti di beni pubblici dell'Unione che, come afferma il gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, costituiscono una base per l'istituzione di un prelievo che costituisce "altre entrate" derivanti dalle politiche dell'Unione;

c. Obiettivo: promuovere la transizione energetica e la lotta al riscaldamento globale

– Imposte e tasse ambientali

52.  conferma che la lotta al cambiamento climatico, il passaggio a un'economia sostenibile, circolare e a basse emissioni di carbonio nonché gli obiettivi approvati di comune accordo dell'Unione dell'energia costituiscono un'importante finalità delle politiche dell'UE;

53.  ribadisce la propria convinzione che soltanto imposte energetiche o ambientali comuni a livello di Unione possano garantire una concorrenza leale tra le imprese e il corretto funzionamento del mercato unico, promuovendo in tal modo il passaggio a un modello di sviluppo più progressivo e sostenibile;

54.  insiste sull'importanza della tassazione ecologica quale meccanismo particolarmente indicato a contribuire alle risorse proprie europee; invita la Commissione a incorporare maggiormente le proposte di risorse proprie ecologiche aggiuntive, come indicato nella relazione del gruppo di lavoro sulle risorse proprie e dal Commissario al bilancio dell'UE, che sono in linea con talune politiche dell'Unione, ad esempio in materia di energia (tassazione dei prodotti energetici), di ambiente e clima (meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, tassa sulla plastica e sistema di scambio delle quote di emissione (ETS)) e di trasporti (tasse sul carburante per il trasporto stradale e sui biglietti aerei), allo scopo di promuovere ulteriori risorse proprie dell'Unione in futuro;

55.  chiede di considerare una quota sostanziale dei proventi delle aste nell'ambito del sistema ETS dalla fase 4 (2021) in poi una nuova risorsa propria dell'UE; ricorda che tale parere è stato discusso in seno al gruppo ad alto livello sulle risorse proprie ed è espressamente raccomandato dalla Commissione nella sua comunicazione del 14 febbraio 2018 dal titolo "Un QFP nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" (COM(2018)0098); chiede parallelamente l'introduzione di una tassa di adeguamento del carbonio alla frontiera, quale nuova risorsa propria per il bilancio dell'Unione, che dovrebbe anche avere l'effetto di assicurare la parità di condizioni nel commercio internazionale e ridurre la delocalizzazione della produzione, internalizzando al contempo i costi dei cambiamenti climatici nei prezzi dei beni importati;

56.  chiede alla Commissione di valutare l'introduzione, a livello di UE, di una tassa sulla plastica e sugli oggetti monouso, al fine di incoraggiare l'impiego di alternative più sostenibili;

57.  ritiene che le risorse proprie basate su un'imposta sull'energia elettrica possano sovrapporsi all'ambito di applicazione del sistema ETS e destare preoccupazione per la stabilità delle condizioni di investimento e l'onere finanziario che grava sulle famiglie;

58.  ritiene che, qualora una qualsiasi risorsa propria comporti un onere eccessivo per un determinato Stato membro, tale onere potrebbe essere ridotto grazie a un maggiore sostegno attraverso i programmi dell'UE, di durata ed entità limitati, in linea con gli obiettivi e le finalità dell'Unione; sottolinea che tale sostegno non può essere concesso tramite l'introduzione di eventuali nuove correzioni o rettifiche sul versante delle entrate del bilancio dell'UE;

59.  sottolinea che l'introduzione di imposte o tasse ambientali non dovrebbe compromettere il diritto degli Stati membri di determinare le condizioni di utilizzo delle loro fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del loro approvvigionamento energetico;

iv. Altre fonti di entrate

60.  ricorda che, sebbene le risorse proprie debbano essere la componente principale delle entrate del bilancio dell'Unione, esse sono tuttavia integrate da quelle che l'articolo 311 TFUE definisce "altre entrate", che comprendono: l'imposta sulle retribuzioni del personale dell'UE; le entrate provenienti dal funzionamento amministrativo delle istituzioni, quali i ricavi dalla vendita di beni, da noleggi e locazioni, dalla fornitura di servizi e dagli interessi bancari; i contributi dei paesi terzi a favore di determinati programmi dell'UE; gli interessi di mora; le ammende pagate dalle imprese, nella maggior parte dei casi quando è riscontrata una violazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza; le entrate dalle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti dell'UE;

61.  osserva che il saldo di ogni esercizio è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo come entrata in caso di eccedenza e che le altre entrate, i saldi e gli adeguamenti tecnici, compresa l'eccedenza dell'esercizio precedente, ammontano a circa il 6 % delle entrate totali; sottolinea che, negli ultimi anni, le "altre entrate" sono state per lo più costituite da ammende, che rappresentano da sole il 2,5 % delle entrate totali (escluse le entrate con destinazione specifica);

62.  si rammarica del fatto che il potenziale di tali altre entrate sia stato finora trascurato nel dibattito sul finanziamento dell'UE; ritiene che, sebbene tali entrate non rappresentino un'alternativa alle altre risorse proprie per via della loro entità, della loro volatilità e della loro imprevedibilità, esse costituiscano comunque un eventuale mezzo per coprire l'accresciuto fabbisogno finanziario nel quadro del prossimo QFP;

63.  ricorda che le procedure giuridiche che disciplinano tali entrate e le eventuali modifiche sono più flessibili rispetto a quelle utilizzate per le risorse proprie, poiché non sono stabilite nella decisione relativa alle risorse proprie ma nella legislazione secondaria, e non sono pertanto soggette al requisito dell'unanimità;

64.  ribadisce la propria posizione di lunga data secondo cui eventuali entrate derivanti da ammende imposte alle imprese che violano le norme sulla concorrenza dell'Unione o connesse a pagamenti tardivi dei contributi nazionali al bilancio dell'Unione, dovrebbero costituire entrate supplementari per il bilancio dell'Unione, senza comportare una corrispondente riduzione dei contributi basati sull'RNL;

65.  chiede, a tal fine, la creazione di una riserva speciale nel bilancio dell'Unione, da alimentare progressivamente con ogni tipo di altre entrate impreviste e debitamente riportata a nuovo al fine di fornire ulteriori possibilità di spesa quando se ne ravvisi la necessità; ritiene che tale riserva debba essere destinata agli strumenti speciali del QFP e fornire integrazioni aggiuntive, per quanto riguarda sia gli impegni sia i pagamenti, previa decisione dell'autorità di bilancio;

66.  sottolinea il potenziale, per il bilancio dell'Unione, di diritti richiesti per l'attuazione delle politiche dell'UE e in particolare dei programmi europei, quali ad esempio il futuro sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi; ritiene che, in certi casi, tali entrate possano essere destinate alla stessa politica o finalità; ritiene che, per la generazione dei programmi e delle politiche dell'Unione dopo il 2020, questo tipo di entrata potenziale debba essere preso in considerazione in modo più sistematico, allo scopo di fornire al bilancio dell'Unione un'ulteriore fonte di entrate;

67.  sottolinea che nel 2016 le entrate destinate alle agenzie decentrate dell'UE, quali diritti e oneri versati dalle imprese e contributi a carico dei bilanci nazionali, ammontavano all'incirca a 1 miliardo di EUR; invita la Commissione a proporre nel prossimo QFP un approccio coerente in materia di finanziamento delle agenzie tramite la riscossione di diritti;

o
o   o

68.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.
(2) GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29.
(3) GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39.
(4) GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 214.
(5) GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 89.
(6) GU C 443 del 22.12.2017, pag. 11.
(7) GU C 443 del 22.12.2017, pag. 994.
(8) GU C 294 del 12.8.2016, pag. 82.
(9) Testi approvati, P8_TA(2016)0309.
(10) Testi approvati, P8_TA(2017)0401.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0310.

Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2018Note legali - Informativa sulla privacy