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Procedura : 2017/2136(DEC)
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Ciclo del documento : A8-0137/2018

Testi presentati :

A8-0137/2018

Discussioni :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Votazioni :

PV 18/04/2018 - 12.16
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2018)0121

Testi approvati
PDF 340kWORD 127k
Mercoledì 18 aprile 2018 - Strasburgo
Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea - Commissione
P8_TA(2018)0121A8-0137/2018
Decisione
 Decisione
 Decisione
 Decisione
 Decisione
 Decisione
 Decisione
 Decisione
 Risoluzione

1. Decisione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione (2017/2136(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2016(COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2015 (COM(2017)0379),

–  vista la relazione annuale per il 2016 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2017)0351),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2016 (COM(2017)0497) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2017)0306),

–  viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016(3) e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate,

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2016, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 20 febbraio 2018 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016 (05940/2018 – C8-0042/2018),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(5), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0137/2018),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.  concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 18 aprile 2018 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2016(6);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 48 del 24.2.2016.
(2) GU C 323 del 28.9.2017, pag. 1.
(3) GU C 322 del 28.9.2017, pag. 1.
(4) GU C 322 del 28.9.2017, pag. 10.
(5) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(6) Testi approvati, P8_TA(2018)0122.


2. Decisione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2016 (2017/2136(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2016(COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2016(3),

–  vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2015 (COM(2017)0379),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2016 (COM(2017)0497) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2017)0306),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2016, corredata della risposta dell'Agenzia(4),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(5), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2016, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 febbraio 2018 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(6), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(7), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

–  vista la decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva [per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura] e abroga la decisione 2009/336/CE(9),

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0137/2018),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2016;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 18 aprile 2018 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2016(10);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 48 del 24.2.2016.
(2) GU C 323 del 28.9.2017, pag. 1.
(3) GU C 384 del 14.11.2017, pag. 2.
(4) GU C 417 del 6.12.2017, pag. 63.
(5) GU C 322 del 28.9.2017, pag. 10.
(6) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(7) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(8) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(9) GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46.
(10) Testi approvati, P8_TA(2018)0122.


3. Decisione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese per l'esercizio 2016 (2017/2136(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2016(COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese relativi all'esercizio 2016(3),

–  vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2015 (COM(2017)0379),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2016 (COM(2017)0497) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2017)0306),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese relativi all'esercizio 2016, corredata della risposta dell'Agenzia(4),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(5), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2016, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 febbraio 2018 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(6), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(7), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

–  vista la decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE(9),

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0137/2018),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2016;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 18 aprile 2018 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2016(10);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 48 del 24.2.2016.
(2) GU C 323 del 28.9.2017, pag. 1.
(3) GU C 384 del 14.11.2017, pag. 11.
(4) GU C 417 del 6.12.2017, pag. 74.
(5) GU C 322 del 28.9.2017, pag. 10.
(6) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(7) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(8) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(9) GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73.
(10) Testi approvati, P8_TA(2018)0122.


4. Decisione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2016 (2017/2136(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2016(COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2016(3),

–  vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2015 (COM(2017)0379),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2016 (COM(2017)0497) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2017)0306),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2016, corredata della risposta dell'Agenzia(4),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(5), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2016, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 febbraio 2018 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(6), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(7), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

–  vista la decisione esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che abroga la decisione 2004/858/CE(9),

–  vista la decisione di esecuzione 2014/927/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2013/770/UE per trasformare "l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare" nella "Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare"(10),

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0137/2018),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2016;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 18 aprile 2018 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2016(11);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 48 del 24.2.2016.
(2) GU C 323 del 28.9.2017, pag. 1.
(3) GU C 384 del 14.11.2017, pag. 2.
(4) GU C 417 del 6.12.2017, pag. 52.
(5) GU C 322 del 28.9.2017, pag. 10.
(6) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(7) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(8) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(9) GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69.
(10) GU L 363 del 18.12.2014, pag. 183.
(11) Testi approvati, P8_TA(2018)0122.


5. Decisione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2016 (2017/2136(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2016(COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2016(3),

–  vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2015 (COM(2017)0379),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2016 (COM(2017)0497) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2017)0306),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2016, corredata della risposta dell'Agenzia(4),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(5), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2016, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 febbraio 2018 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(6), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(7), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

–  vista la decisione di esecuzione 2013/779/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE(9),

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0137/2018),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2016;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 18 aprile 2018 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2016(10);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 48 del 24.2.2016.
(2) GU C 323 del 28.9.2017, pag. 1.
(3) GU C 384 del 14.11.2017, pag. 9.
(4) GU C 417 del 6.12.2017, pag. 171.
(5) GU C 322 del 28.9.2017, pag. 10.
(6) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(7) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(8) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(9) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 58.
(10) Testi approvati, P8_TA(2018)0122.


6. Decisione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2016 (2017/2136(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2016(COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2016(3),

–  vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2015 (COM(2017)0379),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2016 (COM(2017)0497) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2017)0306),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2016, corredata della risposta dell'Agenzia(4),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(5), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2016, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 febbraio 2018 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(6), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(7), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

–  vista la decisione di esecuzione 2013/778/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE(9),

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0137/2018),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2016;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 18 aprile 2018 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2016(10);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 48 del 24.2.2016.
(2) GU C 323 del 28.9.2017, pag. 1.
(3) GU C 384 del 14.11.2017, pag. 12.
(4) GU C 417 del 6.12.2017, pag. 252.
(5) GU C 322 del 28.9.2017, pag. 10.
(6) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(7) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(8) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(9) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 54.
(10) Testi approvati, P8_TA(2018)0122.


7. Decisione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per l'esercizio 2016 (2017/2136(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2016(COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relativi all'esercizio 2016(3),

–  vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2015 (COM(2017)0379),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2016 (COM(2017)0497) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2017)0306),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relativi all'esercizio 2016, corredata della risposta dell'Agenzia(4),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(5), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2016, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 febbraio 2018 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(6), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(7), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 66, commi primo e secondo,

–  vista la decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la Decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE(9),

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0137/2018),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2016;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 18 aprile 2018 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2016(10);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 48 del 24.2.2016.
(2) GU C 323 del 28.9.2017, pag. 1.
(3) GU C 384 del 14.11.2017, pag. 11.
(4) GU C 417 del 6.12.2017, pag. 247.
(5) GU C 322 del 28.9.2017, pag. 10.
(6) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(7) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(8) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(9) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65.
(10) Testi approvati, P8_TA(2018)0122.


8. Decisione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2016, sezione III – Commissione (2017/2136(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2016(COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  vista la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2015 (COM(2017)0379),

–  visti la relazione annuale per il 2016 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2017)0351),

–  visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2016 (COM(2017)0497) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2017)0306),

–  viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016(3) e le sue relazioni speciali, accompagnate dalle risposte delle istituzioni controllate,

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(4), presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2016, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 20 febbraio 2018 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016 (05940/2018 – C8-0042/2018),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 febbraio 2018 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(5), in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(6), in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0137/2018),

1.  approva la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2016;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione e agenzie esecutive, nonché nella risoluzione del 18 aprile 2018 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2016(7);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 48 del 24.2.2016.
(2) GU C 323 del 28.9.2017, pag. 1.
(3) GU C 322 del 28.9.2017, pag. 1.
(4) GU C 322 del 28.9.2017, pag. 10.
(5) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(6) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(7) Testi approvati, P8_TA(2018)0122.


9. Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (2017/2136(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione III – Commissione,

–  viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie esecutive per l'esercizio 2016,

–  visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0137/2018),

A.  considerando che la spesa dell'Unione è uno strumento importante per conseguire gli obiettivi delle politiche e rappresenta in media l'1,9 % della spesa pubblica degli Stati membri;

B.  considerando che, nel concedere il discarico alla Commissione, il Parlamento verifica se i fondi sono stati usati in modo corretto e se gli obiettivi delle politiche sono stati conseguiti;

C.  considerando che, nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico sottolinea la particolare importanza di rafforzare ulteriormente la legittimazione democratica delle istituzioni dell'Unione, migliorando la trasparenza e la rendicontabilità e attuando il concetto di programmazione di bilancio basata sulla performance e la buona gestione delle risorse umane;

D.  considerando che nell'esecuzione del bilancio dell'Unione vanno rispettati i principi finanziari dell'unità, della verità, dell'annualità, del pareggio, dell'universalità e della specializzazione del bilancio, nonché della sana gestione finanziaria e della trasparenza;

E.  considerando che la spesa del bilancio dell'Unione è intesa a migliorare le condizioni e la qualità di vita dei cittadini e deve pertanto colmare le lacune nell'ambito delle sue politiche sociali;

F.  considerando che il bilancio dell'Unione deve tenere conto dell'attuazione di un pilastro sociale;

G.  considerando che la politica di coesione è una fonte di investimenti pubblici intesa ad apportare un chiaro valore aggiunto e a migliorare la qualità di vita dei cittadini dell'Unione;

Priorità politiche

1.  invita la Commissione e gli Stati membri ad allineare gli obiettivi delle politiche dell'Unione e i cicli finanziari, la durata della legislatura del Parlamento e il mandato della Commissione;

2.  invita la Commissione a fornirgli una valutazione intermedia dell'attuale periodo finanziario nonché una valutazione degli ultimi periodi finanziari, per individuare i programmi che non hanno dimostrato un chiaro valore aggiunto e poter quindi procedere a una revisione della spesa;

3.  ricorda che, nelle sue proposte di nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP), la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che alcuni ambiti d'intervento, come la coesione o la ricerca, si basano spesso su una programmazione più a lungo termine e necessitano di maggiore tempo per conseguire gli obiettivi strategici rispetto ad altri ambiti d'intervento; ritiene tuttavia necessario prevedere un'adeguata flessibilità per situazioni di emergenza;

4.  insiste affinché il bilancio dell'Unione, a seguito dell'iniziativa di un "bilancio incentrato sui risultati", sia presentato in base alle finalità politiche del QFP dell'Unione; ricorda, anche alla luce del QFP per il periodo successivo al 2020, che il bilancio dell'Unione dovrebbe presentare un reale valore aggiunto europeo, destinato agli obiettivi comuni dell'Unione che promuovono lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell'intera Unione, che non può essere conseguito dai singoli Stati membri individualmente e non dovrebbe pertanto essere visto meramente come saldo netto o vantaggio per singoli Stati membri;

5.  evidenzia la necessità di istituire un organo indipendente addetto alla comunicazione, alla consulenza e alle segnalazioni, al fine di aiutare gli informatori a utilizzare i canali appropriati per rivelare informazioni su possibili irregolarità, tutelando nel contempo la loro riservatezza e offrendo il supporto e la consulenza necessari;

6.  invita la Commissione a impegnarsi a rivedere radicalmente i regimi per i giovani agricoltori e per l'ecologizzazione, in vista del prossimo QFP, alla luce delle conclusioni della Corte dei conti (la "Corte");

7.  invita la Commissione a inserire nelle sue relazioni sulla performance valutazioni della qualità dei dati utilizzati e una dichiarazione sulla qualità delle informazioni sulla performance;

8.  invita la Commissione a fornire al Parlamento e alla Corte una rendicontazione più equilibrata, inserendo nelle sue relazioni sulla performance informazioni più trasparenti sulle difficoltà, sulle insidie e sugli insuccessi;

9.  invita la Commissione ad accelerare l'esecuzione dei programmi nell'ambito della politica di coesione e i relativi pagamenti allo scopo di ridurre la durata del periodo di attuazione, in un primo tempo, all'anno n+2;

10.  invita la Commissione a conseguire l'obiettivo di spesa iniziale del 20 % per quanto riguarda l'integrazione dell'azione a favore del clima nei vari programmi di spesa dell'Unione;

11.  insiste affinché la Commissione ingiunga una volta per tutte alle sue direzioni generali di pubblicare le loro proposte di raccomandazioni specifiche per paese nelle rispettive relazioni annuali di attività (RAA), come richiesto dal Parlamento;

12.  invita la Commissione a migliorare la trasparenza del finanziamento della politica di migrazione, come raccomandato dalla Corte nella sua relazione annuale per il 2016, e a monitorare attivamente le procedure di appalto allorché vengono effettuate in situazioni di emergenza;

13.  invita altresì la Commissione a migliorare la trasparenza delle politiche di ricerca e sviluppo rurale al fine di individuare e rettificare le cause dei tassi di errore notevolmente elevati e persistenti, come rilevato dalla Corte nelle sue relazioni annuali;

14.  chiede alla Commissione di migliorare la trasparenza dei fondi fiduciari e delle relazioni sulla gestione degli aiuti esterni, fornendo regolarmente tutti i dati disponibili;

15.  invita la Commissione a negoziare una riduzione delle tariffe applicate dalla Banca europea per gli investimenti per la creazione e la gestione di strumenti finanziari e a presentare periodicamente informazioni sui beneficiari e sui risultati conseguiti mediante detti strumenti;

16.  invita la Commissione ad accelerare la preparazione dei conti dell'Unione, a garantire che siano ottenute in modo più tempestivo informazioni attendibili trasmesse dagli Stati membri sulla spesa soggetta a gestione concorrente e a presentare con maggiore anticipo le opinioni della dirigenza sulla gestione della spesa dell'Unione e contestualmente ai conti, al fine di adottare una decisione di discarico nell'anno n+1, garantendo al contempo un'elevata qualità dei dati e una sana gestione finanziaria;

La dichiarazione di affidabilità della Corte

17.  si compiace del fatto che la Corte abbia formulato un giudizio positivo sull'affidabilità dei conti per il 2016, come ha fatto fin dal 2007, e che abbia concluso che nel 2016 le entrate fossero esenti da errori rilevanti; constata con soddisfazione che gli impegni alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono legittimi e regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti;

18.  accoglie con favore l'andamento positivo del tasso di errore più probabile riscontrato dalla Corte rispetto a quello degli ultimi anni, in quanto i pagamenti presentano nel 2016 un tasso di errore più probabile del 3,1 %; ricorda che il tasso di errore più probabile per i pagamenti era stato stimato al 3,8 % nell'esercizio 2015, al 4,4 % nel 2014, al 4,7 % nel 2013, al 4,8 % nel 2012, al 3,9 % nel 2011, al 3,7 % nel 2010, al 3,3 % nel 2009, al 5,2 % nel 2008 % e al 6,9 % nel 2007; ritiene che sia importante, in sede di valutazione dell'efficienza dei finanziamenti dell'Unione, tenere conto del tasso di errore residuo della Commissione, dal momento che il tasso di errore stimato della Corte non è definitivo;

19.  sottolinea che, a causa di una diversa metodologia necessaria per calcolarlo, il livello di errore stimato per la politica di coesione non comprende la quantificazione degli esborsi effettuati nel 2016 a favore degli strumenti finanziari, pari a 2,5 miliardi di EUR che, a giudizio della Corte, non rientrano nel periodo di ammissibilità definito all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006(1); rileva che, se la Corte avesse quantificato questa irregolarità, il tasso di errore più probabile sarebbe stato nettamente superiore; deplora la decisione unilaterale della Commissione di accettare le spese fino al 31 marzo 2017; sottolinea che la Commissione avrebbe dovuto preparare la proposta legislativa necessaria per porre fine a tali irregolarità;

20.  deplora che il maggiore ricorso agli strumenti finanziari per ridurre l'entità del bilancio dell'Unione comporti rischi più elevati per la rendicontabilità e il coordinamento delle politiche e delle operazioni dell'Unione;

21.  rileva che non sono disponibili informazioni sufficienti per una valutazione adeguata degli strumenti finanziari, in particolare per quanto riguarda le loro incidenze sociali e ambientali; sottolinea che gli strumenti finanziari possono integrare le sovvenzioni ma non dovrebbero sostituirle;

22.  osserva con soddisfazione che, per la prima volta in 23 anni, la Corte ha emesso un parere con riserva (anziché un parere negativo) sulla legittimità e la regolarità dei pagamenti alla base dei conti, il che, secondo la Corte, è indice di un miglioramento importante nella gestione delle finanze dell'UE e del fatto che gli errori rilevanti sono stati circoscritti per lo più alle spese basate sui rimborsi, che rappresentano circa la metà dei pagamenti verificati;

23.  deplora che, per il ventitreesimo anno consecutivo, i pagamenti siano inficiati da un livello di errore rilevante a causa dell'efficacia soltanto parziale dei sistemi di gestione e di controllo nel garantire la sana gestione finanziaria e la tempestività dei pagamenti;

24.  rileva con preoccupazione che, se le azioni correttive adottate dagli Stati membri e dalla Commissione non fossero state applicate ai pagamenti verificati dalla Corte, il livello di errore complessivo stimato sarebbe stato del 4,3% invece che del 3,1% (cioè lo stesso livello del 2015; cfr. paragrafo 1.34 della relazione annuale sull'esercizio 2016);

25.  constata che il tipo di gestione incide in maniera limitata sul livello di errore, dal momento che Corte riscontra pressoché lo stesso livello di errore stimato sia per la spesa soggetta a gestione concorrente con gli Stati membri, sia per altre forme di spese operative gestite direttamente dalla Commissione, vale a dire il 3,3 %;

26.  richiama l'attenzione sul fatto che la Corte ha riscontrato i maggiori livelli di errore stimato nella spesa a titolo della sottorubrica "Sviluppo rurale, ambiente, azione per il clima e pesca" (4,9 %), "Coesione economica, sociale e territoriale" (4,8 %) e "Competitività per la crescita e l'occupazione" (4,1 %), mentre le spese amministrative hanno registrato il più basso livello di errore stimato (0,2 %);

27.  constata che, in base alle risultanze della Corte, i diversi profili di rischio tra i regimi di rimborso e i regimi legati a diritti acquisiti hanno inciso in maniera sostanziale sui livelli di errore nei diversi ambiti di spesa: rileva che, allorché l'Unione rimborsa i costi ammissibili sostenuti per attività ammissibili sulla base di dichiarazioni di spesa redatte dai beneficiari, il livello di errore è del 4,8% (5,2% nel 2015), mentre allorché i pagamenti non sono effettuati a titolo di rimborso bensì subordinati al soddisfacimento di determinate condizioni, il tasso di errore scende all'1,3% (1,9% nel 2015);

Relazione annuale sulla gestione e il rendimento(2): risultati della gestione

28.  richiama l'attenzione sul fatto che, al di là dell'apparente convergenza delle conclusioni della Commissione e della Corte, la dichiarazione di quest'ultima nella sua relazione annuale e l'analisi svolta dalla Commissione nella sua relazione annuale del 2016 sulla gestione e il rendimento sono parzialmente divergenti;

29.  osserva, in particolare, che la Commissione precisa nella sua relazione annuale 2016 sulla gestione e il rendimento che il numero delle riserve espresse dai direttori generali nelle loro relazioni annuali di attività è cresciuto e ammonta a 35,3 miliardi di EUR, il che corrisponde al 26 % dei pagamenti (rispetto al 29,8 miliardi di EUR e al 21 % dei pagamenti nel 2015);

30.  sottolinea che, secondo la Commissione, è aumentata anche la reale incidenza finanziaria in termini di importo a rischio al momento della comunicazione, toccando 1,6 miliardi di EUR nel 2016 (contro 1,3 miliardi di EUR nel 2015);

31.  sottolinea che la Commissione constata, nella sua relazione annuale del 2016 sulla gestione e il rendimento, un peggioramento degli indicatori di gestione finanziaria in termini di riserve emesse nelle RAA, imputabile, secondo la Commissione, alle difficoltà riscontrate nel porre in essere nuovi regimi più impegnativi, in particolare il processo di ecologizzazione(3), laddove la Corte ha evidenziato un netto miglioramento in questo stesso ambito d'intervento;

32.  rileva in particolare che, secondo la Corte, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), con un tasso dell'1,7 %, è esente da errori rilevanti, il che costituisce un effettivo miglioramento rispetto al 2015, allorché il tasso risultava del 2,2 %, stimando all'1,3 % il livello di errore per le spese basate sui diritti acquisiti, pur osservando che la quota maggiore del primo pilastro della PAC rientra in questa categoria di spese;

33.  prende atto dell'affermazione della Corte, secondo cui il livello di errore riscontrato nelle spese non è "pervasivo" (punto 1.8 della relazione annuale della Corte dei conti del 2016); invita la Commissione e la Corte ad allineare le loro metodologie avvalendosi delle norme internazionali in materia di revisione contabile prima della pubblicazione della prossima relazione annuale o RAA;

34.  sottolinea che la Commissione riscontra, nella sua relazione annuale 2016 sulla gestione e il rendimento, che le spese sono inficiate da un livello di errore rilevante, dato che il tasso di errore medio globale della Commissione è stimato tra il 2,1 % e il 2,6 % (nel 2015 oscillava tra il 2,3 % e il 3,1 %) della spesa pertinente totale e che il relativo importo globale stimato a rischio in sede di pagamento oscilla tra 2,9 e 3,6 miliardi di EUR (mentre nel 2015 era compreso tra 3,3 e 4,5 miliardi di EUR);

35.  osserva che, secondo la Commissione, tale diminuzione è imputabile per lo più al ridotto rischio di errore intrinseco della coesione per i programmi dell'attuale QFP; è sorpreso da tale spiegazione, dato l'esiguo tasso di esecuzione del bilancio in questo settore; invita la Commissione a chiarire ulteriormente la questione;

36.  sottolinea che l'esiguo tasso di esecuzione può essere imputabile al fatto che, nel settore della coesione, non è stata certificata nessuna spesa nei conti annuali trasmessi alla Commissione nel 2016, né quest'ultima ha imposto rettifiche finanziarie a seguito della sua attività di audit(4);

37.  rileva che la Commissione prevede in futuro di individuare e rettificare errori per un importo compreso tra 2,0 e 2,1 miliardi di EUR, ovvero tra l'1,5% e l'1,6%;

38.  condivide il parere della Corte secondo cui la metodologia della Commissione per stimare l'importo a rischio di errore è migliorata nel corso degli anni, sebbene le stime sul livello di spesa irregolare formulate dalle singole direzioni generali non si basino su una metodologia uniforme; invita la Commissione a utilizzare la stessa metodologia per stimare l'importo a rischio di errore per tutte le sue direzioni generali e a informare l'autorità di discarico in merito ai progressi compiuti;

39.  constata che, nonostante i miglioramenti riscontrati, la Commissione non ha eliminato il rischio di sovrastimare l'incidenza delle azioni correttive;

40.  sottolinea in particolare che, per oltre tre quarti della spesa nel 2016, le direzioni generali della Commissione basano le loro stime dell'importo a rischio sui dati forniti dalle autorità nazionali, laddove dalle RAA delle direzioni generali interessate della Commissione (segnatamente la DG AGRI e la DG REGIO) risulta – purtroppo – che, mentre l'attendibilità delle relazioni sui controlli fornite dagli Stati membri rispecchia l'errore individuato dallo Stato membro, l'attendibilità di alcuni sistemi di gestione e controllo permane problematica; evidenzia, a tale proposito, l'importanza dell'attendibilità dei dati degli Stati membri;

41.  sottolinea che, in ragione della specificità della programmazione pluriennale e poiché gli errori possono essere rettificati oltre dieci anni dopo essere stati commessi, è incompleto e artificiale basare l'incidenza stimata delle future rettifiche su quelle effettuate negli ultimi sei anni;

42.  sottolinea inoltre che nella Discussione e analisi dei rendiconti finanziari (Financial Statement Discussion and Analysis — FSDA) la Commissione indica un importo totale di 3,4 miliardi di EUR (3,9 nel 2015) per le rettifiche finanziarie e i recuperi, che circa 0,6 miliardi di EUR (1,2 miliardi di EUR nel 2015) delle rettifiche e dei recuperi sono stati effettuati alla fonte (applicati cioè prima che la Commissione approvasse la spesa) e che dei restanti 2,8 miliardi di EUR, circa 0,6 miliardi rappresentano prelievi degli Stati membri applicati dopo l'approvazione della spesa, sostituendo gli importi non ammissibili con nuovi progetti nel settore della coesione;

43.  rinnova fermamente l'invito alla Commissione e agli Stati membri di porre in essere valide procedure per confermare i tempi, l'origine e l'entità delle misure correttive e di fornire informazioni che consentano quanto più possibile di conciliare l'anno in cui viene effettuato il pagamento, l'anno in cui viene individuato il relativo errore e l'anno in cui i recuperi o le rettifiche finanziarie vengono comunicati nelle note allegate ai conti;

Strumenti di gestione interna della Commissione

44.  ricorda il parere espresso della Corte nella sua relazione speciale n. 27/2016, secondo cui la distinzione introdotta dalla riforma Kinnock-Prodi tra la "responsabilità politica dei Commissari" e la responsabilità operativa dei direttori generali fa sì che non risulti sempre chiaro se la "responsabilità politica" comprenda l'assunzione di responsabilità per l'esecuzione del bilancio delle direzioni generali o sia da questa distinta;

45.  sottolinea che il Collegio dei Commissari non presenta una dichiarazione annuale sulla governance, laddove si tratta di una prassi eccellente comunemente utilizzata dagli Stati membri; invita la Commissione a presentare una dichiarazione annuale sulla governance ai fini di una maggiore trasparenza e rendicontabilità del suo collegio;

46.  chiede alla Commissione di dare attuazione alla raccomandazione n. 2 della relazione speciale n. 27/2016 della Corte, nonché di corredare i suoi rendiconti finanziari di una dichiarazione annuale sulla governance e sul controllo interno, riguardante in particolare:

   a) una descrizione degli strumenti di gestione interna della Commissione,
   b) una valutazione delle attività operative e di rischio strategico nel corso dell'esercizio e una dichiarazione sulla sostenibilità di bilancio a medio e lungo termine;

Riserve politiche

47.  condivide le riserve emesse dai direttori generali delle direzioni generali REGIO, EMPL, MARE, HOME, DEVCO e AGRI nella loro RAA; è del parere che tali riserve dimostrino che le procedure di controllo poste in essere dalla Commissione e dagli Stati membri sono in grado di fornire le necessarie garanzie riguardo alla legittimità e alla regolarità di tutte le operazioni sottostanti nei corrispondenti ambiti d'intervento se sono correttamente attuate le necessarie procedure di rettifica;

Gestione finanziaria e di bilancio

48.  richiama l'attenzione sul fatto che i ritardi nell'attuazione dei programmi nei primi tre anni del QFP in corso, a causa del ritardo nell'adozione del QFP 2014-2020 e delle considerevoli novità introdotte per il periodo 2014-2020, che hanno determinato difficoltà amministrative nonostante gli forzi di semplificazione, sono sfociati nello storno di stanziamenti d'impegno dal 2014 per lo più al 2015 e al 2016, nonché in un basso livello di pagamenti nel 2016 (attuando il bilancio dell'Unione al 7 % nel periodo 2014-2016 dell'attuale QFP); sottolinea, tuttavia, che il 2017 è stato il primo anno in cui l'attuazione dei programmi dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) ha subito un'accelerazione; si attende che tale tendenza continui nel 2018 e 2019; ritiene che occorra prevedere livelli sufficienti di stanziamenti di pagamento e d'impegno al fine di garantire una corretta attuazione di tale politica;

49.  osserva con preoccupazione la rete complessa di meccanismi riguardanti il bilancio dell'Unione e al suo interno, poiché ciò ostacola la rendicontabilità, la trasparenza, il controllo pubblico e il controllo democratico sul bilancio dell'Unione e sui meccanismi finanziari ivi associati; deplora, al riguardo, l'assenza di unità del bilancio dell'Unione e condivide pienamente la preoccupazione della Corte in merito alla sua complessità;

50.  teme che, nonostante l'ampio ricorso agli strumenti speciali (la Riserva per gli aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà dell'UE, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e lo Strumento di flessibilità) e ai margini, gli importi residui rischiano di non essere sufficienti per finanziare eventi imprevisti che potrebbero ancora verificarsi prima del 2020;

51.  rileva con preoccupazione che si è formato un livello record di impegni non ancora liquidati, che alla fine del 2016 ha raggiunto il picco storico di 238 miliardi di EUR, un importo del 72 % superiore a quello del 2007 e pari a 2,9 anni di pagamenti rispetto ai 2,2 anni del 2007; ritiene che ciò abbia fatto lievitare gli importi dovuti dall'Unione e, pertanto, l'esposizione finanziaria del suo bilancio;

52.  deplora la crescita dell'esposizione finanziaria generale del bilancio dell'Unione e rileva che le ingenti passività, garanzie e obblighi giuridici a lungo termine dimostrano la necessità di una gestione oculata in futuro;

53.  ricorda che l'Unione ricorre sempre più spesso a strumenti finanziari e deplora che la creazione del FEIS determini nuove modalità di governance con un controllo pubblico a tutt'oggi insoddisfacente, ragion per cui si impone una vigilanza più attenta da parte del Parlamento; sottolinea che ogni eventuale proposta legislativa dovrebbe migliorare in maniera significativa la copertura geografica del FEIS; ricorda che il FEIS dovrebbe rimanere uno strumento aggiuntivo per incentivare gli investimenti, in quanto la politica di coesione dovrebbe continuare ad essere la politica d'investimento dell'Unione; prende atto, tuttavia, della corretta attuazione e dell'elevato importo del capitale privato fornito dal fondo e riconosce gli ulteriori miglioramenti concordati sulla sua trasparenza in fase di negoziati per la proroga della durata del FEIS, nota anche come FEIS 2.0; invita la Corte a dotarsi di un migliore quadro d'assieme delle fasi di pianificazione e di spesa dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE);

54.  ricorda che la revisione del regolamento finanziario è un importante passo avanti in tal senso dal momento che propone, grazie all'input del Parlamento, una presentazione più efficace degli strumenti finanziari e fornisce, per la prima volta, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria nell'ambito di tale quadro;

55.  sottolinea che, conformemente ai principi della politica di coesione, i fondi dell'Unione rappresentano una quota significativa della spesa di alcuni Stati membri e, in particolare, che in nove di essi (Lituania, Bulgaria, Lettonia, Romania, Ungheria, Polonia, Croazia, Estonia e Slovacchia) gli importi da liquidare a seguito di impegni assunti per i fondi SIE rappresentano un sostegno finanziario superiore al 15 % della spesa pubblica; invita la Commissione a preparare altresì una campagna pubblicitaria positiva nell'ottica di informare i cittadini di tali paesi, in maniera più dettagliata, riguardo ai vantaggi diretti della loro adesione;

56.  teme che gli Stati membri in cui i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) rappresentano una quota sostanziale della spesa delle amministrazioni pubbliche potrebbero trovare arduo individuare un numero sufficiente di progetti di elevata qualità per i quali spendere i fondi UE disponibili o garantire un co-finanziamento; invita la Commissione e la Corte a prestare maggiore attenzione all'aspetto relativo alla sostenibilità dei progetti d'investimento proposti e a valutare in maniera critica la loro adeguatezza;

57.  esprime preoccupazione per i motivi secondo cui, tre anni dopo l'inizio del periodo 2014-2020, gli Stati membri avessero designato soltanto il 77 % delle autorità di programmazione responsabili dell'attuazione dei fondi SIE; si compiace tuttavia del fatto che attualmente sia stato raggiunto il 99 %; mette in dubbio la necessità di modificare le procedure all'inizio di ciascun periodo di programmazione; invita la Commissione ad analizzare attentamente le ragioni per cui alcune regioni continuano a presentare un basso tasso di assorbimento dei fondi e a intraprendere azioni specifiche per risolvere i problemi strutturali;

58.  sottolinea che il volume dei fondi dell'Unione e i tempi per la loro ricezione possono avere notevoli incidenze macroeconomiche, ad esempio sugli investimenti, sulla crescita e sull'occupazione;

59.  sottolinea la necessità di investimenti pubblici per colmare la carenza di investimenti, promuovere l'occupazione e la crescita e garantire standard sociali all'interno dell'Unione;

60.  rileva che la Commissione ha mobilitato diverse risorse per far fronte alla crisi migratoria e dei rifugiati ma deplora che non abbia previsto una struttura di comunicazione che le consenta di fornire un rendiconto completo dell'impiego dei fondi in questione; si rammarica del fatto che sia attualmente impossibile determinare l'importo effettivamente speso per migrante/rifugiato;

61.  osserva che, per quanto riguarda gli strumenti finanziari nella politica di coesione, i pagamenti ai beneficiari finali comunicati ammontavano a 15 192,18 milioni di EUR alla chiusura (31 marzo 2017), di cui 10 124,68 milioni di EUR erano Fondi strutturali, raggiungendo un tasso di esborso ai destinatari finali pressoché pari al 93 % degli importi del programma operativo versati a favore degli strumenti di ingegneria finanziaria, il che corrisponde a una crescita del 20 % rispetto agli importi comunicati alla fine del 2015;

62.  rileva che i tassi di esborso ai destinatari finali comunicati variavano ampiamente tra i diversi strumenti di ingegneria finanziaria e che si ravvisavano variazioni non solo tra Stati membri, comprese tra il 60 % e il 99 %, ma anche tra ambiti d'intervento;

63.  teme che possa formarsi un arretrato dei pagamenti verso la fine dell'attuale QFP e nei primi anni del prossimo QFP e ritiene che il finanziamento del nuovo QFP richiederà stanziamenti di bilancio realistici a copertura dei previsti stanziamenti ancora da liquidare;

Misure da adottare

64.  invita la Commissione:

   a) a tener conto dell'aumento degli importi ancora da liquidare in sede di previsione degli stanziamenti di pagamento per il prossimo QFP, onde contribuire a garantire un equilibrio ordinato tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento;
   b) a formulare proposte al Parlamento e al Consiglio intese a garantire un approccio coerente alla questione del conteggio degli strumenti speciali ai fini del massimale applicabile agli stanziamenti di pagamento nel QFP;
   c) a porre in atto, a fini di gestione e di rendicontazione, una modalità di registrazione delle spese di bilancio dell'Unione che le permetta in futuro di rendicontare tutti i finanziamenti relativi alla crisi migratoria e dei rifugiati;
   d) a fornire al Parlamento, nel contesto del discarico, una relazione esaustiva in merito alle risorse del bilancio dell'Unione gestite ed eseguite indirettamente dal gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti (BEI) e Fondo europeo per gli investimenti (FEI)) oltre al suo mandato esterno a partire dall'esercizio 2017;
   e) a riflettere, nel contesto del dibattito sul futuro dell'Europa, sulle possibilità di riformare il sistema del bilancio dell'Unione onde garantire un bilancio sufficiente onde garantire il finanziamento delle politiche previste, un migliore equilibrio tra prevedibilità e capacità di risposta, nonché sul modo più efficace per assicurare che i meccanismi generali di finanziamento non siano più complessi di quanto necessario per conseguire gli obiettivi strategici dell'Unione e garantire la rendicontabilità;
   f) a considerare anche la possibilità di consentire alle autorità designate o accreditate per svolgere funzioni di gestione, certificazione e audit durante il periodo 2014-2020, che abbiano dimostrato la propria capacità, di continuare a svolgere dette funzioni nel prossimo periodo di programmazione senza interruzioni o ritardi;
   g) a presentare annualmente una previsione a lungo termine aggiornata sui flussi di cassa, che copra un orizzonte temporale sette-dieci anni e che includa i massimali di bilancio, il fabbisogno di pagamenti, i vincoli di capacità e i potenziali disimpegni, ai fini di una migliore corrispondenza tra fabbisogno di pagamenti e fondi disponibili;
   h) ad assistere in maniera proattiva gli Stati membri che incontrano difficoltà con l'assorbimento tempestivo e corretto dei finanziamenti disponibili dell'Unione mediante le risorse disponibili per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;

Ottenere risultati dal bilancio dell'Unione

65.  constata con preoccupazione che la Commissione si serve di due serie di obiettivi e indicatori per misurare la performance, rispettivamente, dei propri servizi e dei programmi di spesa, praticamente senza riferimenti incrociati, il che ostacola la comparabilità tra diversi tipi di documenti sulla performance; deplora la pressoché assoluta mancanza di indicatori d'impatto e di risultato utilizzabili ed efficaci per misurare la performance delle spese dell'Unione e divulgare informazioni al riguardo;

66.  sottolinea che le RAA dei direttori generali forniscono un rendiconto dei pagamenti annuali delle DG per tipo di attività o programma di spesa mentre, per quanto riguarda la performance, presentano informazioni circa il conseguimento degli obiettivi generali e specifici senza alcuna indicazione delle spese corrispondenti; non condivide la spiegazione della Commissione secondo cui non è possibile valutare a quanto ammonti la spesa sostenuta per perseguire gli obiettivi stabiliti; invita la Commissione ad attuare pienamente il principio del bilancio basato sulla performance ai fini della programmazione, dell'attuazione e della rendicontazione del bilancio, che consentirà di riferire ex post in merito ai fondi spesi nel perseguimento degli obiettivi fissati; 

67.  ricorda che nel 2016 l'OCSE ha effettuato un'indagine in materia di programmazione di bilancio basata sulla performance nei suo paesi aderenti e a livello di Commissione; accoglie con favore, in tal senso, il riconoscimento da parte dell'OCSE della qualità dei dati e dell'esecuzione del bilancio dell'Unione; ricorda che, a giudizio dell'OCSE, il quadro di riferimento della Commissione relativo alla performance è il più ampio, il che si spiega in parte con il volume delle norme giuridiche vigenti nell'Unione;

68.  rileva che il grafico dell'OCSE indica che l'utilizzo e le incidenze del quadro di riferimento ai fini del processo decisionale non riflettono questo livello più alto di specificità (relazione annuale 2016 della Corte, punto 3.21);

69.  osserva che le dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio dell'Unione per il 2017 prevedono 294 obiettivi e 709 indicatori, che risultano estremamente concentrati nell'ambito delle rubriche 1a, 3 e 4 del QFP e che, con l'iniziativa del "bilancio incentrato sui risultati", la Commissione sta svolgendo un riesame dei suoi indicatori allo scopo di apportare un contributo alla prossima generazione di programmi di spesa; sottolinea che la Commissione dovrebbe utilizzare principalmente gli indicatori di risultato che abbiano un valore di performance pertinente;

70.  insiste sulla necessità che la procedura di definizione degli indicatori di performance debba essere trasparente e democratica e coinvolgere tutte le istituzioni dell'Unione, i partner e i soggetti interessati, al fine di adeguare gli indicatori alla misurazione dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, nonché rispondere alle aspettative dei cittadini della stessa;

71.  invita la Commissione a consultare rappresentanti del mondo accademico per definire gli opportuni indicatori di performance necessari per le misurazioni dell'iniziativa di un "bilancio incentrato sui risultati" (BFOR) e per poter privilegiare gli investimenti nei beni pubblici in modo da rispondere alle preoccupazioni dei cittadini;

72.  si rammarica del fatto che nelle RAA dei direttori generali della Commissione esaminate dalla Corte figurassero informazioni limitate sulle carenze e sulle sfide in termini di performance per quanto riguarda gli obiettivi delle direzioni generali (relazione annuale 2016 della Corte, punto 3.26);

73.  deplora che le relazioni annuali 2016 sulla gestione e il rendimento relative al 2015 e al 2016 non abbiano esaminato la performance in modo sufficientemente esaustivo e siano state eccessivamente positive, indicando come uniche carenze i ritardi di esecuzione; deplora altresì che le relazioni:

   a) offrissero informazioni limitate sui risultati della strategia Europa 2020, a differenza di quanto richiesto dal Parlamento nella sua decisione sul discarico per il 2014;
   b) non spiegassero sempre con chiarezza l'incidenza dei fattori esterni sui risultati:
   c) siano state pubblicate troppo tardi per poter essere esaminati dalla Corte nella sua relazione annuale;

74.  condivide il punto di vista espresso dalla Corte (relazione annuale della Corte per l’esercizio 2016, punto 3.38) secondo cui i valutatori devono formulare raccomandazioni affinché la Commissione ne tenga conto, tra cui piani d'azione per affrontare le debolezze individuate;

75.  deplora il fatto che dal 2005 la Commissione non abbia effettuato né commissionato alcuno studio sulle modalità di impiego dei risultati delle valutazioni;

76.  sottolinea che la Commissione non dispone di un sistema istituzionale documentato per dar seguito alle valutazioni in maniera regolare;

77.  sottolinea in particolare che, in pratica, i piani di gestione delle direzioni generali per il 2016 non prevedevano alcuna base per il monitoraggio del seguito dato alla valutazione;

78.  deplora inoltre che, dal momento che la Commissione non dispone di un quadro riassuntivo delle conclusioni, delle raccomandazioni o dei piani d'azione derivanti dalle sue valutazioni, né dà seguito alla loro attuazione a livello istituzionale o di direzione generale, essa non può informare le parti interessate dell'incidenza positiva delle valutazioni;

79.  deplora che le RAA non includano una dichiarazione sulla qualità dei dati sulla performance comunicati e che, di conseguenza, nell'adottare la relazione annuale sulla gestione e il rendimento, il Collegio dei Commissari si assuma la piena responsabilità politica della gestione del bilancio dell'Unione ma non per la comunicazione della performance e dei risultati;

80.  si compiace e prende atto con attenzione delle osservazioni della Corte sui quadri di riferimento della performance e sulla rendicontazione da parte delle entità all'interno dell'Unione e al di fuori di essa, in particolare in merito alla qualità dei dati sulla performance e alle dichiarazioni sulla qualità di tali dati;

81.  constata che non esiste un sito web centrale dedicato alla performance, contenente informazioni su ogni settore del bilancio dell'Unione trasmesse da tutti i servizi della Commissione;

82.  condivide il parere della Corte secondo cui il quadro di comunicazione della performance applicato dalla Commissione potrebbe beneficiare dell'adozione di buone prassi internazionali;

Misure da adottare

83.  chiede alla Commissione di:

   a) razionalizzare la rendicontazione sulla performance:
   continuando a ridurre il numero di obiettivi e indicatori utilizzati per le varie relazioni sulla performance e concentrandosi su quelli che misurano in maniera più efficace le prestazioni del bilancio dell'Unione; nel preparare il prossimo QFP, la Commissione dovrebbe proporre indicatori di performance e d'impatto meno numerosi e più appropriati per il quadro normativo della prossima generazione di programmi; in tale contesto, dovrebbe considerare altresì la pertinenza degli indicatori per i quali non possono essere ottenute informazioni, se non a distanza di diversi anni;
   presentando le informazioni finanziarie in maniera tale da renderle comparabili con le informazioni sulla performance ed evidenziare così il nesso tra spesa e performance;
   illustrando e migliorando la coerenza globale tra le due serie di obiettivi e indicatori utilizzate per i programmi, da un lato, e per le direzioni generali, dall'altro;
   b) trovare un migliore equilibrio nella comunicazione della performance, illustrando chiaramente le informazioni sulle principali sfide ancora da raccogliere;
   c) dimostrare in modo migliore che i risultati della valutazione sono utilizzati correttamente esigendo, in particolare, che le valutazioni includano sempre conclusioni o raccomandazioni cui la Commissione dovrebbe successivamente dare seguito;
   d) assumersi la responsabilità politica generale, nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento, per le informazioni sul rendimento e i risultati e indicare, per quanto a sua conoscenza, se le informazioni fornite sul rendimento sono di qualità sufficiente;
   e) rendere più facilmente accessibili le informazioni sul rendimento, predisponendo un apposito portale web e un motore di ricerca;

Presentazione del bilancio dell'Unione

84.  constata che il bilancio dell'Unione è presentato per sezioni corrispondenti alle attività svolte dalle istituzioni (bilancio per attività); ritiene che tale modalità di presentazione non garantisce una comprensione chiara e rapida degli obiettivi perseguiti; rileva per contro che il QFP è presentato per rubriche corrispondenti agli ambiti d'intervento;

85.  osserva che i programmi operativi che accompagnano il progetto di bilancio costituiscono il nesso tra ciascuna linea di bilancio e gli obiettivi politici perseguiti;

86.  chiede alla Commissione di presentare il bilancio dell'Unione in base agli obiettivi politici del QFP;

Entrate

87.  si compiace del fatto che gli elementi probatori di audit della Corte indichino nel complesso che le entrate non sono inficiate da un livello di errore rilevante e che i sistemi inerenti alle entrate che essa ha esaminato risultano globalmente efficaci; osserva tuttavia che, per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali, i controlli interni fondamentali vigenti in determinati Stati membri visitati dalla Corte hanno un'efficacia soltanto parziale;

88.  osserva con preoccupazione che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha concluso all'inizio del 2017 un'indagine su un caso di frode nel Regno Unito, che riguarda la possibile perdita di 1,987 miliardi di EUR per il bilancio dell'Unione in termini di dazi doganali su prodotti tessili e scarpe importati dalla Cina attraverso il Regno Unito nel periodo 2013-2016; sottolinea che dall'indagine è emersa altresì una sostanziale evasione dell'IVA in relazione alle importazioni attraverso il Regno Unito mediante l'abuso della sospensione dei pagamenti dell'IVA (regime doganale 42);

89.  rileva con preoccupazione che, per quanto riguarda le entrate per il 2016, il direttore generale della Direzione generale del Bilancio ha emesso una riserva per le entrate da risorse proprie tradizionali, in considerazione del caso di frode trattato dall'OLAF circa i dazi doganali del Regno Unito;

90.  sottolinea che per il 2016 le entrate interessate dalla riserva quantificata ammontano a circa 517 milioni di EUR rispetto all'importo totale di 20,1 miliardi di EUR delle risorse proprie tradizionali, vale a dire al 2,5 % delle risorse proprie tradizionali o allo 0,38 % di tutte le risorse; invita la Commissione a fornire informazioni precise sul caso di frode in questione, che può altresì incidere indirettamente sul gettito dell'imposta sul valore aggiunto di taluni Stati membri e, di conseguenza, sulle risorse a base IVA nonché sul bilanciamento della Commissione relativo al reddito nazionale lordo(5);

91.  deplora i risultati della Commissione secondo cui le ispezioni della Commissione hanno riscontrato che, nell'ottobre 2017, le autorità del Regno Unito non avevano adottato misure correttive per evitare la continua perdita di risorse proprie tradizionali; osserva che a partire dal 12 ottobre 2017 le autorità del Regno Unito hanno iniziato ad applicare temporaneamente valori soglia nelle operazioni doganali con determinati operatori (la cosiddetta operazione doganale Swift Arrow) con l'effetto immediato di una drastica riduzione della perdita di risorse proprie tradizionali sostenuta nel Regno Unito;

92.  si rammarica delle discrepanze riscontrate nel livello dei controlli doganali tra i vari Stati membri; sottolinea l'importanza di armonizzare i controlli in tutti i punti di ingresso nell'Unione doganale e invita gli Stati membri a garantire un'attuazione coordinata, uniforme ed efficiente del sistema delle frontiere, scoraggiando le pratiche divergenti tra Stati membri al fine di ridurre le lacune esistenti nei sistemi di controllo doganale; invita la Commissione, a tale riguardo, a esaminare le diverse pratiche di controllo doganale nell'UE e il loro impatto sulla deviazione degli scambi, concentrandosi in particolare sulle dogane dell'UE alle frontiere esterne e a elaborare analisi di riferimento e informazioni sulle operazioni e le procedure doganali degli Stati membri;

93.  invita la Commissione a elaborare un piano d'azione per garantire l'attuazione piena e tempestiva dei regolamenti sull'IVA in tutti gli Stati membri al fine di garantire tale fonte di risorse proprie dell'Unione;

94.  ricorda che la nuova decisione relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione(6), entrata in vigore il 1º ottobre 2016, con effetto retroattivo al 1º gennaio 2014, prevedeva che in sede di esame dell'RNL ai fini delle risorse proprie, debba essere utilizzato il quadro contabile del sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010) e che quest'ultimo prevede che la spesa per la ricerca e lo sviluppo debba essere considerata un investimento (e non spesa corrente come nell'ambito del precedente sistema SEC 95); osserva che, nel caso di altri programmi con elevato valore aggiunto per l'Unione come il CEF, ecc., è opportuno applicare questa stessa considerazione;

95.  constata che il sensibile incremento dell'RNL comunicato dall'Irlanda in relazione al 2015 è imputabile al trasferimento nel paese di attivi di R&S da parte di società multinazionali;

96.  sottolinea che la Commissione deve svolgere un lavoro supplementare per determinare le potenziali implicazioni delle attività delle multinazionali per i conti nazionali, sia in termini di metodologia che di processo di verifica, e che da ciò potrebbe scaturire un ritocco dei contributi basati sull'RNL degli Stati membri;

97.  segnala, per quanto riguarda la gestione delle risorse proprie tradizionali, che la Corte e la Commissione hanno riscontrato inefficienze nella gestione dei crediti (nota come "contabilità B") in alcuni Stati membri;

98.  sottolinea che la Corte ha rilevato che in Belgio i controlli successivi allo svincolo sono stati scelti sulla base delle caratteristiche delle singole operazioni anziché sui profili di rischio delle imprese e che gli audit successivi allo svincolo non erano in genere attuati (relazione annuale della Corte sull'esercizio 2016, punto 4.18);

99.  deplora che la Commissione abbia rilevato che sei Stati membri – Belgio, Estonia, Italia, Portogallo, Romania e Slovenia – non hanno condotto nessun audit successivo allo svincolo o non hanno fornito alcuna informazione in merito a detti audit;

Misure da adottare

100.  chiede alla Commissione di:

   a) adottare tutte le misure necessarie a garantire il recupero delle risorse proprie dell'Unione che non sono state raccolte dalle autorità del Regno Unito per quanto riguarda l'importazione di prodotti tessili e scarpe dalla Cina e porre fine all'evasione dell'IVA;
   b) prendere in considerazione la possibilità di avviare una procedura di infrazione tempestiva concernente il caso della frode ai dazi doganali nel Regno Unito;
   c) analizzare, in cooperazione con gli Stati membri, tutte le potenziali implicazioni delle attività multinazionali sulla stima dell'RNL, nonché fornire agli Stati membri orientamenti su come trattare dette attività all'atto della compilazione dei conti nazionali;
   d) confermare, durante il ciclo di verifica dell'RNL, che le attività di R&S siano state correttamente rilevate nei conti nazionali degli Stati membri, prestando particolare attenzione alla determinazione del valore delle attività di R&S e ai criteri di residenza nei casi in cui le attività multinazionali siano state trasferite;
   e) presentare proposte per nuove risorse proprie al fine di garantire la stabilità del bilancio dell'UE;

Competitività per la crescita e l'occupazione

Risultanze della Corte

101.  rileva che la Corte ha espresso per la prima volta un giudizio con rilievi sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti; sottolinea che i regimi di rimborso continuano a essere più soggetti a errore rispetto ai regimi basati sui diritti acquisiti; osserva tuttavia che i dati registrati nel capitolo "Competitività per la crescita e l'occupazione" non sono mutati sostanzialmente rispetto agli anni precedenti;

102.  ricorda che il settore della ricerca e dell'innovazione rappresenta il 59 % della spesa, erogata attraverso il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 2007-2013 ("settimo programma quadro per la ricerca") e il programma quadro di ricerca e innovazione 2014-2020 ("Orizzonte 2020");

103.  osserva che la Corte stima il tasso di errore al 4,1 %; rileva che i costi diretti del personale non ammissibili rappresentano il 44 %, altri costi diretti non ammissibili il 12 %, i costi indiretti il 16 %, e i progetti o i beneficiari non ammissibili il 16 %; osserva tuttavia che in 19 casi di errori quantificabili commessi dai beneficiari la Commissione o i revisori indipendenti disponevano di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e correggere l'errore prima di accettare la spesa;

104.  osserva che, se la Commissione o i revisori indipendenti avessero utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponevano, il livello di errore stimato per questo capitolo sarebbe stato inferiore dell'1,2 %;

105.  apprezza che la Commissione si sia fortemente adoperata per la semplificazione finalizzata alla riduzione della complessità amministrativa, introducendo una nuova definizione dei compensi aggiuntivi per i ricercatori, razionalizzando il programma di lavoro di Orizzonte 2020 per il periodo 2018-2020, fornendo un sostegno mirato per le start-up e le imprese innovative e utilizzando in modo più diffuso le opzioni semplificate in materia di costi; osserva tuttavia che in un'ulteriore semplificazione del quadro normativo la Corte ravvisa opportunità e rischi;

106.  riconosce che la Corte ha esaminato questioni relative alla performance per i progetti di ricerca e innovazione; è tuttavia del parere che le conclusioni, in termini di risultati, costi e diffusione, dovrebbero essere considerate preliminari;

Relazione annuale di attività della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione (DG R&I)

107.  osserva che, in linea con la strategia UE 2020 e conformemente al "piano strategico per il 2016-2020", la DG R&I ha perseguito quattro obiettivi:

   a) un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti;
   b) un mercato unico digitale connesso;
   c) un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici; e
   d) un'UE più forte come attore globale;

108.  si compiace del fatto che, nel perseguire tali obiettivi, il commissario Moedas abbia stabilito tre priorità, ossia "innovazione aperta", "scienza aperta" e "apertura al mondo";

109.  osserva che, per misurare i progressi nel conseguimento degli obiettivi fissati, la DG R&I ha utilizzato cinque indicatori chiave di prestazione (ICP):

   a) la quota dei fondi destinati alle piccole e medie imprese (PMI) nel programma Orizzonte 2020 per affrontare le sfide della società e promuovere tecnologie abilitanti e industriali, nonché la percentuale di contributo finanziario dell'Unione assegnata mediante lo strumento per le PMI;
   b) la quota di nuovi arrivati tra i candidati prescelti nel quadro di Orizzonte 2020;
   c) la spesa relativa al clima e alla sostenibilità nell'ambito di Orizzonte 2020;
   d) la quota di partecipazione dei paesi terzi nell'ambito del programma Orizzonte 2020;
   e) la percentuale di sovvenzioni firmate con un termine di concessione di 245 giorni;

110.  riconosce che la DG R&I, nelle sue risposte alle interrogazioni scritte, ha pubblicato un elenco dei paesi interessati dalle sue raccomandazioni specifiche per paese; esorta la DG R&I a pubblicare le proposte di raccomandazioni specifiche per paese direttamente nella sua relazione annuale di attività, in linea con le ripetute richieste del Parlamento;

111.  ricorda che la valutazione del 7º Programma quadro di ricerca è stata trattata nella precedente risoluzione di discarico(7);

112.  accoglie con favore i progressi compiuti nel conseguimento degli indicatori chiave di prestazione della Direzione generale per Orizzonte 2020:

   a) il 23,9 % del contributo finanziario dell'Unione è stato assegnato alle PMI (l'obiettivo per il 2020 è del 20 %);
   b) il 55% dei candidati prescelti era composto da nuovi arrivati (l'obiettivo per il 2020 è del 70 %);
   c) il 26 % dei contributi finanziari dell'Unione erano correlati al clima (l'obiettivo per il 2020 è del 25 %);
   d) il 54,9 % del contributi finanziari dell'Unione erano correlati alla sostenibilità (l'obiettivo per il 2020 è del 60 %);
   e) la partecipazione dei paesi terzi ai progetti di Orizzonte 2020 è stata pari al 3,6% (l'obiettivo per il 2020 è del 4,73 %);
   f) nel 91 % dei casi la DG R&I ha rispettato il termine di concessione di 245 giorni (l'obiettivo per il 2020 è del 100 %);

113.  mette in evidenza che la distribuzione territoriale di Orizzonte 2020 è notevolmente limitata, dal momento che il 72,5 % (12 121 milioni) dei finanziamenti di Orizzonte 2020 va alla Germania (3 464 milioni di EUR), al Regno Unito (3 083 milioni di EUR), alla Francia (2 097 milioni di EUR), alla Spagna (1 813 EUR) e all'Italia (1 664 milioni di EUR);

114.  osserva che nel 2016 sono state firmate con i partecipanti di paesi terzi 183 convenzioni di sovvenzione nel quadro di Orizzonte 2020; rileva che 299,5 milioni di EUR sono stati impegnati a favore di partecipanti provenienti dalla Svizzera nel quadro di convenzioni di sovvenzione firmate nel 2016, mentre il contributo della Svizzera a Orizzonte 2020 ammontava a 180,9 milioni di EUR; rifiuta di concedere lo "status di beneficiario netto" a uno dei paesi più ricchi al mondo; invita la Commissione a proporre una regolamentazione per compensare tale squilibrio;

115.  riconosce il successo del Centro comune di supporto e il contributo da esso apportato in termini di semplificazione e di consulenze giuridiche e tecniche; chiede alla DG R&I di illustrare le misure di semplificazione che intende proporre per il periodo successivo al 2020;

116.  prende atto degli stanziamenti di pagamento per la DG R&I nel 2016:

Stanziamenti di pagamento per la DG R&I, compreso il contributo dell'EFTA

Modalità di gestione

Esecuzione

In milioni di EUR

Punti percentuali

Co-delega o sub-delega ad alter DG

161,20

5,34

DG R&I direttamente

1 878,28

62,17

DG R&I agli organismi di cui all'articolo 185

86,40

2,86

DG R&I alla BEI

312,72

10,35

DG R&I alle imprese comuni

582,37

19,28

Totale

3 020,97

100%

117.  sottolinea che il 14,39 % del bilancio, pari a quasi 444 milioni di EUR, è stato attuato mediante strumenti finanziari;

118.  sottolinea inoltre che il 39,36 % (rispetto al 28,14 % nel 2015) del bilancio della DG R&I è stato affidato ad altre entità all'esterno della Commissione, in gran parte per l'attuazione di talune parti dei programmi quadro nell'ambito della gestione (indiretta) delle sovvenzioni e dei sistemi di controllo degli strumenti finanziari;

119.  prova particolare interesse nell'apprendere che la DG R&I ha messo a punto una strategia di supervisione per gli strumenti finanziari e desidera pertanto sapere in che modo la DG R&I stabilisce se gli obiettivi finanziari e di ricerca siano stati raggiunti;

120.  osserva che la DG R&I ha stimato il tasso di errore complessivo rilevato al 4,42 %, con un tasso di errore residuo del 3,03 %;

121.  osserva che la Commissione ha stimato che l'importo complessivo a rischio alla chiusura è compreso tra 73,5 e 104 milioni di EUR;

122.  accoglie con favore l'esame condotto dalla DG R&I sul rapporto costo-efficacia della gestione delle sovvenzioni dirette e indirette;

123.  si rammarica che la DG R&I abbia nuovamente formulato una riserva orizzontale per quanto riguarda il tasso di errore residuo nelle dichiarazioni di spesa per il settimo programma quadro di ricerca, direttamente attuato da essa;

124.  ricorda la sua opinione, espressa al paragrafo 76 della sua risoluzione sul discarico alla Commissione per l'esercizio 2015, secondo la quale la Commissione dovrebbe: "sviluppare, nel lungo termine, un approccio più significativo basato sul rischio e [...] utilizzare se necessario riserve specifiche";

Misure da adottare

125.  invita la DG R&I a pubblicare le sue proposte di raccomandazioni specifiche per paese nella sua relazione annuale di attività;

126.  invita la DG R&I a dare seguito alle raccomandazioni del Servizio di audit interno (SAI), che ha riscontrato debolezze nel garantire un approccio coerente al monitoraggio dei progetti in tutti gli organismi di esecuzione di Orizzonte 2020;

127.  invita la DG R&I a riferire in merito ai progressi compiuti dal Servizio comune di audit per rendere più efficaci le sue procedure interne;

128.  invita la DG R&I a riferire alla commissione competente del Parlamento in merito alla sua strategia di supervisione degli strumenti finanziari e sul modo in cui la DG R&I stabilisce se sono stati raggiunti gli obiettivi finanziari e di ricerca;

129.  invita la DG R&I a spiegare alla commissione competente del Parlamento quali misure ha adottato per evitare le riserve orizzontali per quanto riguarda il tasso di errore residuo nelle dichiarazioni di spesa;

130.  ritiene che, nei progetti di ricerca e innovazione nonché nelle azioni di coordinamento e sostegno, le norme e la standardizzazione sostengano l'impatto dei risultati della ricerca a diversi livelli di maturità tecnologica, dal momento che migliorano la commerciabilità e la trasferibilità di prodotti e soluzioni innovativi; osserva inoltre che le norme e le attività correlate sostengono la diffusione dei risultati dei progetti nell'ambito di Orizzonte 2020 attraverso la diffusione di conoscenze, accessibili al pubblico, anche dopo il completamento dei progetti; invita la Commissione a rafforzare la partecipazione alla standardizzazione nei prossimi bandi e a sviluppare indicatori chiave di prestazione che tengano conto delle attività di standardizzazione;

Coesione economica, sociale e territoriale

Introduzione

131.  apprende dalla Settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (COM(2017)0583) che, da un lato, la convergenza è un processo fragile che può facilmente essere fermato e invertito dalle crisi economiche, ma che, dall'altro lato, gli investimenti pubblici possono ridurre l'impatto delle crisi;

132.  si compiace del fatto che nel 2016 il tasso di occupazione abbia raggiunto nuovamente il livello pre-crisi del 2008, ossia il 71 %, sebbene la situazione vari considerevolmente in tutta l'Unione e il tasso sia nettamente inferiore all'obiettivo del 75 % della strategia Europa 2020; osserva con preoccupazione che i tassi di disoccupazione continuano a essere troppo elevati, in particolare tra i giovani e i disoccupati di lunga durata;

133.  accoglie con favore il fatto che la DG REGIO, in risposta alle domande del Parlamento, abbia esposto in dettaglio le sue raccomandazioni specifiche per paese;

134.  è a conoscenza del fatto che alcune disposizioni del regolamento finanziario rivisto concernenti la politica di coesione dovrebbero entrare in vigore con effetto retroattivo;

135.  esprime preoccupazione per il fatto che tali modifiche potrebbero essere una fonte di errori aggiuntivi, in quanto i programmi e progetti sono stati selezionati sulla base di regolamenti entrati in vigore il 1º gennaio 2014;

Risultanze della Corte

136.  rileva che la Corte ha espresso per la prima volta un giudizio con rilievo sulla legittimità e regolarità dei pagamenti su cui sono basati i conti; sottolinea che i regimi di rimborso continuano a essere più soggetti a errore rispetto ai regimi basati sui diritti acquisiti; sottolinea, tuttavia, che i dati registrati nel capitolo "Coesione economica, sociale e territoriale" non sono mutati sostanzialmente rispetto all'esercizio precedente;

137.  ricorda che nel 2016 l'importo disponibile nella rubrica "Coesione economica e sociale" ammontava a 51,25 miliardi di EUR, corrispondenti al 33 % del bilancio dell'Unione;

138.  osserva che la Corte stima al 4,8 % il tasso di errore in tale ambito di intervento; rileva inoltre la Corte ha osservato che il livello di errore stimato nell'ambito della coesione non comprende la quantificazione degli esborsi effettuati nel 2016 a favore di strumenti finanziari, pari a 2,5 miliardi di EUR, che a giudizio della Corte non rientrano nel periodo di ammissibilità definito all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (relazione annuale della Corte del 2016, punti 6.20-6.21); osserva che detti esborsi rappresenterebbero un livello di errore stimato del 2,0 % sull'intera spesa dell'Unione (relazione annuale della Corte del 2016, riquadro 1.2., nota 1);

139.  sottolinea che gli errori nel settore della coesione hanno contribuito al 43 % del livello complessivo di errore stimato del 3,1 %; osserva che uno dei motivi alla base dell'elevato tasso di errore è la complessità della regolamentazione dell'Unione e degli Stati membri;

140.  osserva che la Corte ha analizzato un campione di 180 operazioni nel quadro di 54 pagamenti intermedi per il periodo 2007-2013 e relative a 92 progetti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 36 progetti del Fondo di coesione (FC), 40 progetti del Fondo sociale europeo (FSE), 11 strumenti finanziari del FESR e uno strumento finanziario dell'FSE;

141.  invita la Commissione a tenere debitamente conto delle osservazioni della Corte, che ha riscontrato inesattezze nell'analisi della performance di almeno quattro dei 12 strumenti finanziari del FESR e dell'FSE esaminati nell'ambito della relazione della Corte per l’esercizio 2016; condivide la preoccupazione della Corte, che sottolinea che tali errori hanno l'effetto di gonfiare la performance e, se non corretti, potrebbero artificialmente far aumentare l'importo dichiarato di spese ammissibili alla chiusura, specie nel caso dei fondi di garanzia;

142.  osserva inoltre che gli errori sono per il 42 % causati da costi non ammissibili inseriti nelle dichiarazioni di spesa, per il 30 % correlati alla grave inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici, e per il 28 % relativi a progetti, attività o beneficiari non ammissibili;

143.  rileva con rammarico che una delle principali fonti di errore in termini di spesa per il capitolo "Coesione economica, sociale e territoriale" continua ad essere la violazione delle norme in materia di appalti pubblici; ricorda che le gravi inosservanze delle norme sugli appalti pubblici includono, ad esempio, aggiudicazioni dirette non giustificate di contratti, lavori o servizi aggiuntivi, l'esclusione illecita di offerenti, nonché casi di conflitto d'interessi e criteri di selezione discriminatori; ritiene fondamentale una politica di completa trasparenza relativa ai dati dei contraenti e subcontraenti per contrastare errori e violazioni delle norme;

144.  si compiace che la Corte abbia evidenziato che i progetti che si avvalgono delle opzioni semplificate in materia di costi sono meno soggetti a errori rispetto a quelli che fanno ricorso al rimborso dei costi effettivi;

145.  esprime preoccupazione per il fatto che il campione comprendeva anche tre "grandi progetti" che hanno richiesto l'approvazione della Commissione e per i quali le autorità degli Stati membri non avevano presentato la necessaria domanda entro il termine ultimo del 31 marzo 2017; rileva che la Commissione dovrebbe pertanto recuperare le spese;

146.  esprime insoddisfazione per il fatto che, come negli esercizi precedenti, il tasso di errore avrebbe potuto essere inferiore di 3,7 punti (ossia 1,1 %) se gli Stati membri avessero utilizzato le informazioni a loro disposizione per prevenire, o individuare e correggere, gli errori nei controlli di primo livello, prima di dichiarare la spesa alla Commissione;

147.  esprime preoccupazione per il fatto che, a diversi anni dall'inizio del periodo 2014-2020, gli Stati membri hanno designato soltanto il 77 % delle autorità di programmazione responsabili dei fondi della politica di coesione, che al 1° marzo 2017 la Commissione aveva ricevuto conti definitivi con spese riguardanti soltanto lo 0,7 % del bilancio stanziato per l'intero periodo di programmazione, e che a metà del 2017 i ritardi nell'esecuzione del bilancio erano maggiori rispetto a quelli riscontrati nello stesso punto del periodo 2007-2013; osserva che, di conseguenza, gli impegni ancora da liquidare al termine dell'attuale periodo di finanziamento potrebbero essere ancor più elevati di quelli relativi al periodo precedente;

148.  apprezza che il capitolo "Coesione economica, sociale e territoriale" contenga anche una sezione sulla performance dei progetti; si rammarica tuttavia del fatto che detta sezione si concentri principalmente su informazioni di tipo quantitativo, ossia il numero di sistemi di misurazione della performance in atto;

Strumenti di ingegneria finanziaria

149.  ricorda che la sintesi dei dati sui progressi compiuti riguardo al finanziamento e all'attuazione di strumenti di ingegneria finanziaria nel 2016 è stata pubblicata solo il 20 settembre 2017 e che, di conseguenza, la Corte non ha potuto esprimere osservazioni in merito;

150.  rileva che i dati essenziali per il 2016 sono i seguenti:

   a) vi sono 25 Stati membri che fanno ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, 25 li utilizzano per il sostegno alle imprese, 11 per lo sviluppo urbano e 9 per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;
   b) vi sono 1 058 strumenti di ingegneria finanziaria in tutto il territorio dell'Unione, composti da 77 fondi di partecipazione e 981 fondi specifici;
   c) tali strumenti di ingegneria finanziaria forniscono sostegno per l'89 % alle imprese, per il 7 % allo sviluppo urbano, per il 4 % all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili;
   d) i pagamenti versati agli strumenti di ingegneria finanziaria ammontano a 16,4 miliardi di EUR, di cui 11,3 miliardi di EUR di fondi strutturali;
   e) i pagamenti ai destinatari finali ammontano a 15,2 miliardi di EUR, di cui 10,1 miliardi di EUR provenienti dai fondi strutturali, vale a dire il 93 % del totale dei pagamenti a favore degli strumenti di ingegneria finanziaria;
   f) sulla base dell'81 % degli strumenti di ingegneria finanziaria relativamente ai quali sono stati comunicati dati, i costi e le spese di gestione erano pari a 0,9 miliardi di EUR, ovvero il 6,7 % del totale dei pagamenti a favore degli strumenti di ingegneria finanziaria in questione;
   g) 8,5 miliardi di EUR di risorse sono stati restituiti;
   h) hanno ricevuto sostegno 314 000 beneficiari finali;

151.  sottolinea che, nel corso degli anni e dei periodi di finanziamento, l'uso degli strumenti di ingegneria finanziaria è aumentato drasticamente, rendendo più complesso il finanziamento dei fondi strutturali e quindi creando rischi per la responsabilità democratica; rileva che si prevede che 20,1 miliardi di EUR provenienti dal FESR e dall'FC saranno messi a disposizione per mezzo di strumenti finanziari entro la fine del 2020;

152.  esprime preoccupazione per il fatto che, in tale contesto, le autorità nazionali di audit non hanno coperto sufficientemente l'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria;

153.  stabilisce che il 63 % (675) degli strumenti di ingegneria finanziaria sono stati lanciati in Polonia (247), Francia (152), Ungheria (139) e Italia (137);

154.  si rammarica che il 6,7 % del totale dei pagamenti a favore degli strumenti di ingegneria finanziaria in questione (900 milioni di EUR) sia rappresentato da costi e commissioni di gestione; ritiene che questo importo sia eccessivamente elevato;

155.  osserva che nella comunicazione dei dati permane un certo numero di errori e discrepanze; indica che tali errori e discrepanze riguardano quantità esigue ma significative delle risorse del programma operativo impegnate in accordi di finanziamento ma non versate a favore degli strumenti di ingegneria finanziaria alla chiusura, un aumento degli importi impegnati per i pagamenti a favore di una serie di strumenti di ingegneria finanziaria dopo il 31 dicembre 2015 e, in alcuni casi, l'erogazione ai destinatari finali di importi più elevati di quelli versati a favore degli strumenti di ingegneria finanziaria(8);

Relazione annuale di attività della Direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO)

156.  osserva che la valutazione ex post FESR-FC indica che, sebbene la convergenza regionale nel periodo di programmazione 2007-2013 sia stata insufficiente, senza politica di coesione ci sarebbe stata divergenza poiché la crisi finanziaria del 2007-2008 ha creato un clima sfavorevole per gli investimenti e la convergenza;

157.  sottolinea che tutte le conclusioni riguardanti la performance restano limitate, dal momento che ciò richiederebbe un esame più completo dei dati relativi alla performance comunicati per i programmi 2007-2013, esame la cui conclusione era prevista solo nell'agosto 2017; invita la Commissione a informare la commissione per il controllo dei bilanci in merito ai risultati di tale esame;

158.  osserva che la Commissione riferisce che, per l'attuazione del periodo di finanziamento 2014-2020, sono stati selezionati oltre 50 000 progetti, pari a 64,1 miliardi di EUR di investimenti totali, sono stati creati 45 000 progetti di cooperazione tra imprese e istituti di ricerca, e oltre 380 000 PMI hanno ricevuto sostegno dai fondi di coesione, dando come risultato più di 1 000 000 di posti di lavoro;

159.  osserva che la Commissione riferisce altresì che, per lo stesso periodo di finanziamento, più di 75 miliardi di EUR a titolo del FESR e dell'FC sono destinati a sostenere gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e di adattamento ai cambiamenti climatici, e, inoltre, che più di 5 000 progetti sono stati selezionati in loco per sostenere l'economia a basse emissioni di carbonio;

160.  osserva che la tabella che segue mostra il totale degli stanziamenti di impegno e di pagamento autorizzati nel 2016:

2016 in milioni di EUR

Stanziamenti di impegno autorizzati

Stanziamenti di pagamento autorizzati

Spese amministrative del settore d'intervento "Politica regionale e urbana"

16,75

24,52

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e altri interventi regionali

27 163,16

22 911,83

Fondo di coesione (FC)

8 775,98

7 456,71

Strumento di assistenza preadesione – Sviluppo regionale e cooperazione regionale e territoriale

54,14

522,95

Fondo di solidarietà

81,48

68,48

Totale

36 091,51

30 984,47

161.  osserva tuttavia che questi dati statistici forniscono poche informazioni sulla sostenibilità e la performance di tali progetti;

162.  ricorda la grande importanza attribuita alle condizionalità ex ante per stabilire le condizioni settoriali e orizzontali necessarie ad assicurare l'efficace impiego dei fondi SIE; rileva che, una volta soddisfatte le condizionalità ex ante e unitamente alla trattenuta del 10 % dai pagamenti previsti dall'attuale regolamento riveduto, l'attuazione dei progetti dovrebbe essere più facile e meno soggetta a errori; osserva tuttavia che la relazione speciale n. 15/2017 della Corte si interroga sulla misura in cui ciò abbia effettivamente determinato dei cambiamenti sul campo;

163.  si rammarica che a fine 2016 sia stato designato soltanto l'87 % (181 su 209) delle autorità di certificazione e che non siano state designate autorità per 28 programmi generali (in Austria è stata designata un'autorità solo per un programma, in Belgio solo per due, in Germania solo per otto, in Finlandia solo per uno, in Francia solo per due, in Irlanda solo per due, in Italia solo per sei, in Romania solo per quattro, in Slovacchia solo per uno e nel Regno Unito solo per uno);

164.  osserva con sorpresa che le principali difficoltà individuate nel processo di designazione riguardavano la creazione di sistemi informatici per includere i nuovi elementi del periodo 2014-2020 in termini di comunicazione e concezione delle procedure per garantire una solida supervisione degli organismi intermedi da parte delle autorità di gestione;

165.  si rammarica inoltre del fatto che, in generale, è stato selezionato solo il 26,1 % dei progetti e che alla fine del 2016 è stato assorbito solo il 3,7 % dei fondi strutturali disponibili, mentre il processo di selezione ha avuto un'accelerazione nel 2017; ritiene che il lento avvio possa portare a un elevato numero di impegni da liquidare al termine dell'attuale periodo di finanziamento; invita la Commissione a garantire ulteriori sforzi per rafforzare la capacità amministrativa delle autorità nazionali, regionali e locali;

166.  sottolinea che la selezione dei progetti è stata particolarmente lenta in Spagna, Cipro, Romania, Austria, Repubblica ceca, Croazia e Slovacchia;

167.  osserva che, di conseguenza, per la maggior parte dei programmi operativi (247 su 295) non è stato certificato nessun importo nei conti ("conti zero"), dal momento che non è stata dichiarata nessuna spesa fino al 31 luglio 2016;

168.  si compiace che la Commissione, sulla base dei giudizi di audit preliminari sui pacchetti di affidabilità pervenuti, non abbia individuato incongruenze significative;

169.  esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che 7 dei 9 audit della Commissione relativi a programmi o ambiti operativi ad alto rischio hanno messo in luce carenze significative (in Ungheria: i programmi operativi nel campo dei trasporti, dell'amministrazione elettronica e dell'esecuzione; in Italia: i programmi operativi nel quadro della priorità 3 (Reti e mobilità, istruzione) e dell'assistenza tecnica; in Romania: i programmi operativi in materia di competitività e di ambiente);

170.  osserva che 278 dei 322 sistemi di gestione e controllo hanno ricevuto un parere senza riserve o un parere con riserve con impatto moderato, mentre in 40 casi la Commissione ha espresso un parere con riserva con impatto significativo;

171.  osserva che la Commissione ha calcolato che l'importo complessivo a rischio al pagamento è compreso tra 644,7 EUR e 1 257,3 milioni di EUR e che essa ha proceduto a rettifiche finanziarie, nell'esercizio del suo ruolo di supervisione, per un valore di 481 milioni di EUR nel 2016;

172.  constata che la Commissione ha stimato che il tasso di errore medio complessivo dei pagamenti del 2016 per i programmi del FESR/FC del periodo 2007-2013 è compreso tra il 2,2 % e il 4,2 %, e il tasso di errore residuo alla chiusura è pari allo 0,4 % circa; sottolinea che la rubrica che più ha inciso sul livello di errore stimato per il 2016 è stata ancora una volta quella della "Coesione", seguita da "Risorse naturali", "Competitività" e "Ruolo mondiale dell'Europa"; invita la Commissione a continuare a collaborare con gli Stati membri per migliorare i loro sistemi di gestione e di controllo e a continuare a utilizzare gli strumenti giuridici di vigilanza disponibili per garantire che vengano corretti tutti gli errori materiali;

173.  osserva che la Commissione ha registrato 68 riserve per lo scorso periodo di finanziamento e 2 riserve per quello attuale;

Questioni specifiche

Grecia

174.  si compiace degli sforzi della DG REGIO per realizzare progressi per quanto riguarda l'elenco dei progetti prioritari in Grecia;

175.  a tale proposito, accoglie con favore:

   a) l'istituzione di quattro concessioni autostradali (Atene-Salonicco, Corinto-Tripoli-Kalamata, Corinto-Patrasso e Patrasso-Giannina, per un totale di più di 1 000 km di strade), che sono ora operative ed estremamente apprezzate dagli utenti;
   b) il programma "risparmio energetico nelle famiglie" (una combinazione di strumenti di ingegneria finanziaria e sovvenzioni), che ha migliorato l'efficienza energetica presso 46 000 nuclei familiari e creato 6 000 posti di lavoro; la domanda era talmente elevata che è stato immediatamente istituito un programma successivo per il periodo 2014-2020;
   c) gli strumenti finanziari, in particolare l'iniziativa JEREMIE, che hanno reso possibile la creazione o la salvaguardia di oltre 20 000 posti di lavoro;
   d) il progetto relativo alle ricette elettroniche per i medicinali, che gestisce mensilmente oltre 5,5 milioni di ricette elettroniche e 2,4 milioni di referti diagnostici, grazie all'adesione di 13 000 farmacie e 50 000 medici, e che ha consentito un notevole risparmio dei costi della sanità pubblica nel bilancio greco;

176.  si rammarica, d'altra parte, del fatto che:

   a) i progetti della metropolitana ad Atene (estensione della linea 3 fino al Pireo) e a Salonicco (linea principale) hanno subito gravi ritardi che hanno reso necessaria la loro progressiva integrazione nel periodo di programmazione 2014-2020;
   b) alcuni importanti progetti nei settori ferroviario, digitale e dell'energia sono stati annullati o hanno subito un ritardo e sono stati quindi trasferiti progressivamente o integralmente nel periodo di programmazione 2014-2020;
   c) una gran parte delle infrastrutture di gestione delle acque reflue e dei rifiuti solidi deve ancora essere completata;

177.  si compiace del fatto che l'OLAF abbia portato a termine la sua indagine amministrativa sul progetto ceco noto come "Nido della cicogna"; constata che il fascicolo dell'OLAF è stato reso pubblico attraverso i media cechi; si rammarica del fatto che l'OLAF abbia rilevato gravi irregolarità;

178.  invita la DG REGIO a recuperare il corrispondente cofinanziamento dell'Unione, ovvero 1,67 milioni di EUR, e ad applicare le sanzioni necessarie;

179.  osserva che la Repubblica ceca ha ritirato la domanda di finanziamenti dell’Unione per il progetto "Nido della cicogna" con decorrenza dal 25 gennaio 2018 e che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il progetto è già oggetto di controllo giurisdizionale nella Repubblica ceca;

180.  è preoccupato per l'osservazione della Commissione secondo cui la percentuale dei contratti aggiudicati che hanno ricevuto una sola offerta in Ungheria è pari al 36 %; osserva che la media dell'Unione è pari al 17 %; invita la Commissione a promuovere la concorrenza nelle procedure di gara;

181.  si compiace per la valutazione positiva del meccanismo di cooperazione e verifica per la Bulgaria e la Romania a 10 anni dalla sua istituzione(9); è preoccupato per i recenti passi indietro nella lotta contro la corruzione ad alto livello in Bulgaria e Romania; invita la Commissione a sostenere e incoraggiare le autorità di contrasto e anticorruzione in entrambi gli Stati membri; mette in luce i risultati ammirevoli dell'agenzia anticorruzione in Romania in termini di risoluzione dei casi di corruzione a medio e alto livello; sottolinea che è fondamentale proseguire questo sforzo per consolidare la lotta alla corruzione;

182.  condanna il recente crimine ai danni di un giornalista slovacco, che potrebbe essere collegato alle sue attività d'inchiesta; esorta la Commissione a informare il Parlamento in merito ai fondi agricoli dell'Unione in Slovacchia;

183.  osserva che l'OLAF ha altresì portato a termine un'indagine amministrativa su un prestito concesso al gruppo Volkswagen dalla Banca europea per gli investimenti (BEI);

184.  prende atto di una dichiarazione resa dal presidente della BEI, Werner Hoyer, il quale ha affermato che tuttora non si può escludere che uno dei prestiti della Banca ("Volkswagen Antrieb RDI" per un valore di 400 milioni di EUR) fosse legato alle tecnologie di controllo delle emissioni sviluppate all'epoca in cui veniva concepito e utilizzato l'impianto di manipolazione e che la BEI procederà a esaminare le conclusioni dell'OLAF e a valutare tutte le misure possibili e appropriate, esprimendo inoltre "delusione" per quanto afferma l'indagine dell'OLAF, ovvero che la BEI è stata tratta in inganno del gruppo VW per quanto riguarda l'uso dell'impianto di manipolazione;

Relazione annuale di attività della Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (DG EMPL)

185.  osserva che la DG EMPL sottolinea nei seguenti termini il proprio contributo agli obiettivi dell'Unione per il 2020:

   a) il tasso di occupazione dell'Unione tra i cittadini di età compresa fra i 20 e i 64 anni ha raggiunto il 71,2 % nel terzo trimestre del 2016; questo tasso è ora per la prima volta superiore a quello registrato nel 2008 (70,3 %) e, se tale tendenza proseguirà, il tasso-obiettivo della strategia Europa 2020 potrà essere raggiunto;
   b) la disoccupazione totale continua a diminuire ed è ora inferiore al 10 % sia per l'Unione che per la zona euro; tuttavia, la disoccupazione giovanile e quella di lunga durata continuano a rappresentare sfide importanti per l'Unione, nonostante siano entrambe diminuite, rispettivamente, dal 19,5 % nel dicembre 2015 al 18,6 % nel dicembre 2016, e dal 4,3 % nel terzo trimestre del 2015 al 3,8 % nel terzo trimestre del 2016;
   c) la ripresa economica iniziata nel 2013 è stata anche accompagnata da una costante, seppur insufficiente, riduzione della povertà, misurata in base al tasso di persone a rischio di povertà, che è calato dal 24,7 % nel 2012 al 23,7 % nel 2015; tuttavia, la ripresa non interessa ancora tutte le componenti della società e nel 2016 vi erano 118 milioni di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale (1,7 milioni di persone in più rispetto al livello del 2008), il che significa che si è ben lungi dal conseguire l'obiettivo di Europa 2020 in materia di povertà e di esclusione sociale;
   d) gli investimenti volti a migliorare le condizioni per la mobilità geografica e professionale, affrontando nel contempo i rischi di distorsione e di abuso, hanno contribuito a un progressivo aumento del tasso di mobilità all'interno dell'Unione, che nel 2015 ha raggiunto il 3,6 % della popolazione;

186.  si rammarica tuttavia che la disparità nella distribuzione del reddito sia aumentata tra il 2013 e il 2014 e, sebbene da allora sia rimasta stabile, in alcuni casi ha continuato ad acuirsi; è preoccupato per il fatto che nel 2016 il 20 % più ricco della popolazione aveva un reddito disponibile circa cinque volte superiore a quello del 20 % più povero, con notevoli disparità tra i paesi (e un aumento della disparità in alcuni di essi);

187.  accoglie con favore la valutazione ex post del Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo di programmazione 2007-2013, conclusa il 12 dicembre 2016; osserva che, in base alle risultanze della valutazione, alla fine del 2014 almeno 9,4 milioni di persone residenti in Europa avevano trovato lavoro con il sostegno dell'FSE e 8,7 milioni avevano ottenuto una qualifica o un certificato di studio, mentre altri risultati positivi, come un ampliamento delle competenze, sono stati segnalati da 13,7 milioni di partecipanti; rileva che l'FSE ha anche avuto un impatto positivo sul prodotto interno lordo (PIL) dei 28 Stati membri (un aumento dello 0,25 %) e sulla produttività, in base alle simulazioni macroeconomiche;

188.  osserva che tali dati quantitativi indicano effettivamente una tendenza positiva, ma dicono ben poco sulla performance e la sostenibilità delle misure;

189.  critica fortemente la DG EMPL per non aver pubblicato le proposte di raccomandazioni specifiche per paese formulate dalla Direzione, nonostante i ripetuti inviti del Parlamento a procedere in tal senso;

190.  osserva che la tabella che segue mostra il totale degli stanziamenti di impegno e di pagamento autorizzati nel 2016:

2016 in milioni di EUR

Stanziamenti di impegno autorizzati

Stanziamenti di pagamento autorizzati

Fondo sociale europeo (FSE) e Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG)

12 438,2

8 132

Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)

534,7

278

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

27,6

27,6

Strumento di assistenza preadesione – Sviluppo delle risorse umane (IPA-HRD)

0

82,3

Gestione diretta (programma per l'Occupazione e l'innovazione sociale, programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, programma Erasmus +) e Agenzie

289

275

Totale

13 290

8 795

191.  si compiace del fatto che la DG EMPL abbia messo a punto una metodologia per valutare annualmente la performance dei programmi, ma nutre dubbi circa il valore informativo di criteri come "buono", "accettabile" o "scarso";

192.  è preoccupato per il fatto che, a marzo 2017, era stato designato solo l'87 % delle autorità di certificazione;

193.  accoglie con favore il fatto che la DG EMPL abbia ricevuto, entro il 15 febbraio 2017, un pacchetto di affidabilità completo comprendente i conti, la relazione di controllo annuale e i giudizi di audit sui conti, sul sistema di gestione e controllo e sulla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché la dichiarazione di affidabilità e la sintesi annuale per tutti i programmi; rileva che, in generale, la DG EMPL ha formulato solo osservazioni di lieve entità e ha accettato i conti annuali;

194.  valuta positivamente anche il fatto che, alla fine del 2016, la DG EMPL aveva completato il suo piano pluriennale di audit, in virtù del quale 89 autorità di audit su 92 sono state oggetto di un audit e sono stati esaminati 115 su 118 programmi operativi;

195.  prende atto del fatto che nel 2016 la DG EMPL ha operato rettifiche finanziarie per un importo pari a 255,8 milioni di EUR; che, alla fine del 2016, l'importo cumulativo totale accettato o approvato delle rettifiche finanziarie per il periodo di programmazione 2007-2013 era pari a 1 454 milioni di EUR; e che, per lo stesso periodo, gli Stati membri hanno comunicato rettifiche finanziarie per un valore di 2 253,8 milioni di EUR;

196.  si rammarica del fatto che la DG EMPL abbia mantenuto o formulato le seguenti riserve, riguardanti:

   a) i sistemi di gestione e controllo relativi a un programma operativo dell'FSE in Italia per il periodo di programmazione 2000-2006 (riserva reputazionale);
   b) i sistemi di gestione e controllo relativi a 23 programmi operativi specifici dell'FSE per il periodo di programmazione 2007-2013; e
   c) i sistemi di gestione e controllo relativi a 3 programmi operativi dell'FSE o dell'IOG e a 1 programma operativo del FEAD per il periodo di programmazione 2014-2020;

197.  osserva che l'importo globale stimato a rischio per la spesa corrispondente per il 2016 è di 279 milioni di EUR;

Questioni specifiche

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG)

198.  è stato informato dei primi risultati di uno studio sull'attuazione dell'IOG, che segnalava quanto segue:

   a) per la fine del 2016, il numero di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) che hanno partecipato a progetti sostenuti dall'IOG volti a rafforzare le loro competenze o a consentire loro di maturare un'esperienza lavorativa è triplicato rispetto alla fine del 2015 (1,3 rispetto a 0,5 milioni di persone);
   b) fra questi, 712 000 partecipanti disoccupati e inattivi, non iscritti a corsi di istruzione o di formazione, hanno completato un intervento finanziato dall'IOG; più della metà (circa 346 000 partecipanti inattivi e disoccupati, non iscritti a corsi di istruzione o di formazione) hanno ottenuto un risultato positivo, in quanto hanno avviato un percorso di istruzione/formazione o hanno acquisito una qualifica o hanno trovato un'occupazione (anche autonoma) una volta concluso l'intervento;
   c) in Italia una valutazione controfattuale ha dimostrato che le nuove politiche innovative in gran parte sostenute dall'IOG hanno aumentato del 7,8 % le opportunità di impiego per i giovani, nonostante esistano notevoli differenze a livello regionale, che dimostrano l'esistenza di maggiori difficoltà nelle aree con i più elevati tassi di disoccupazione giovanile;

199.  osserva inoltre che:

   a) l'Italia e la Spagna hanno mobilitato un numero significativo di NEET grazie a interventi dell'IOG, nonostante il livello di disoccupazione giovanile resti elevato nei due paesi;
   b) la Slovacchia ha spostato l'attenzione da progetti di opere pubbliche per i giovani verso misure più efficaci, come ad esempio una maggiore offerta di formazione professionale;
   c) in Italia una valutazione controfattuale ha dimostrato che le nuove politiche innovative in gran parte sostenute dall'IOG hanno aumentato del 7,8 % le opportunità di impiego per i giovani, nonostante esistano notevoli differenze a livello regionale;
   d) in Portogallo i programmi di imprenditorialità cofinanziati dall'IOG si sono dimostrati più efficaci rispetto a misure di istruzione superiore;
   e) la Grecia ha stabilito la necessità di rivedere il proprio sistema di voucher per l'occupazione giovanile e la formazione;
   f) in Polonia il 62 % dei partecipanti all'IOG ha ricevuto un'offerta di occupazione, formazione o istruzione e il livello di soddisfazione dei partecipanti è stato complessivamente elevato;

200.  deplora tuttavia che solo il 30 % dei fondi disponibili sia stato utilizzato, quota che corrisponde al prefinanziamento iniziale e ai pagamenti intermedi;

201.  accoglie con favore il fatto che a ottobre 2017 la condizionalità ex ante in materia di rom era stata rispettata da tutti gli Stati membri ai quali si applica (Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Spagna) e che detti paesi avevano pertanto messo a punto una strategia nazionale di integrazione dei rom;

202.  osserva che, per il periodo di programmazione 2014-2020, due priorità di investimento dell'FSE riguardano direttamente la non discriminazione e l'integrazione dei rom (cfr. tabella in appresso);

Priorità di investimento (PI)

Stati membri che hanno scelto la PI

Dotazione finanziaria

(in milioni di EUR)

Lotta contro tutte le forme di discriminazione e promozione delle pari opportunità

11 Stati membri (BE, CY, CZ, DE, ES, FR, GR, IE, PL, PT e SK).

447

Integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali ad esempio i rom

12 Stati membri (AT, BE, BG, CZ, ES, FR, GR, HU, IT, PL, RO e SK).

1 600

La maggior parte dei fondi (1,2 milioni di EUR) si concentra nei seguenti paesi: BG, CZ, HU e RO

203.  osserva che, pur avendo un bilancio annuale massimo di 150 milioni di EUR, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ha mobilitato nel 2016 solo 28 milioni di EUR in impegni a titolo della riserva, di cui hanno beneficiato otto Stati membri;

Misure da adottare

204.  invita pertanto gli Stati membri e la Commissione, nel quadro finanziario per il periodo successivo al 2020, ad avere maggior cura di:

   a) creare un valore aggiunto dell'Unione grazie alla politica di coesione;
   b) sviluppare un coordinamento più forte tra coesione, governance economica e semestre europeo prendendo in considerazione, tra l'altro, gli incentivi positivi volti a rafforzare il conseguimento degli obiettivi della politica di coesione per superare le disparità e le disuguaglianze, come sancito dai trattati, nelle sue tre dimensioni – economica, sociale e territoriale;
   c) elaborare un sistema che permetta di concentrare i fondi di coesione nelle regioni che ne hanno maggiormente bisogno;
   d) prevedere un supporto amministrativo strategico per le regioni che hanno difficoltà ad assorbire i finanziamenti;
   e) elaborare un corpus unico di norme relative ai fondi strutturali;
   f) realizzare progressi ai fini dell'attuazione del principio dell'audit unico;
   g) accelerare l'attuazione dei programmi e dei progetti, con l'obiettivo di rispettare il periodo finanziario di sette anni (e non n + 3);
   h) consentire alle autorità nazionali di audit di esaminare gli strumenti finanziari previsti dal bilancio dell'Unione, ridurre il numero di strumenti finanziari e prevedere norme più rigorose per la rendicontazione da parte dei gestori dei fondi, compresi il gruppo BEI e altri istituti finanziari internazionali, in merito alla performance e ai risultati conseguiti, rafforzando in tal modo la trasparenza e la rendicontabilità;
   i) tenere conto degli insegnamenti tratti dall'attuale periodo e della necessità di maggiore semplificazione per stabilire un sistema equilibrato che garantisca il conseguimento di risultati e la sana gestione finanziaria senza eccessivi oneri amministrativi, che scoraggerebbero i potenziali beneficiari e comporterebbero più errori;
   j) garantire l'equilibrio geografico e sociale affinché gli investimenti siano realizzati laddove sono più necessari;

205.  insiste sulla necessità che la DG REGIO e la DG EMPL pubblichino le loro proposte di raccomandazioni specifiche per paese nelle rispettive relazioni annuali di attività, come più volte richiesto dal Parlamento europeo;

206.  invita la DG REGIO a:

   a) riferire alla commissione competente del Parlamento europeo in merito ai vari fascicoli in sospeso dell'OLAF al termine dei relativi procedimenti giudiziari;
   b) riferire alla commissione competente del Parlamento europeo, nel seguito dato al discarico alla Commissione per il 2016, sui progressi compiuti in tutti i progetti summenzionati;

207.  invita la BEI a esaminare con urgenza gli accertamenti dell'OLAF e a trarne le necessarie conclusioni; la invita altresì a informare il Parlamento europeo circa le proprie conclusioni e le misure adottate;

208.  invita la Commissione a incoraggiare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi introdotte dalla revisione del regolamento finanziario;

209.  invita la DG EMPL a mettere in pratica la raccomandazione del SAI in merito alla tempestiva attuazione della strategia di controllo per i fondi SIE e a informare il Parlamento circa il suo completamento;

210.  invita la Commissione a prevedere un'ulteriore semplificazione delle norme e una riduzione degli oneri amministrativi al fine di contribuire a ridurre in maniera ancora più significativa il tasso di errore;

Risorse naturali

Indicatori chiave di performance (ICP) e una PAC giusta

211.  sottolinea che, in base alla relazione annuale di attività della DG AGRI (pagina 15 – ICP 1: reddito dei fattori in agricoltura per lavoratore), il valore aggiunto e la produttività del settore hanno registrato nuovamente un lieve calo nel 2016 e che, secondo la DG AGRI, è difficile identificare che cosa esattamente abbia causato il declino complessivo del reddito dei fattori dopo il 2013;

212.  ricorda che l'ICP 4 relativo al tasso di occupazione nel settore dello sviluppo rurale non è pertinente, in quanto in tale settore il tasso di occupazione non è influenzato unicamente dalle misure della PAC;

213.  si rammarica del fatto che la Commissione non abbia dato seguito alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione che accompagna la decisione di discarico per l'esercizio 2015, ovvero di ridefinire l'ICP 4 in modo da sottolineare l'impatto specifico delle misure della PAC sull'occupazione nei settori interessati;

214.  sottolinea che, nel 2016, al 51 % dei beneficiari di pagamenti diretti sono stati concessi meno di 1 250 EUR, complessivamente pari al 4 % del totale dei pagamenti diretti(10);

215.  ricorda le proprie osservazioni(11) sulla struttura insostenibile della spesa per la PAC: il 44,7 % di tutte le aziende agricole dell'Unione aveva un reddito inferiore ai 4 000 EUR l'anno, e nel 2016 in media il 10 % dei beneficiari del sostegno diretto della PAC ha ricevuto il 60 % circa dei pagamenti(12); osserva che la ripartizione dei pagamenti diretti rispecchia in larga misura la concentrazione di terreni, dato che il 20 % degli agricoltori detiene anche l'80 % dei terreni; (cfr. la risposta all'interrogazione scritta 17 durante l'audizione della commissione parlamentare sul controllo dei bilanci con il Commissario Hogan del 28 novembre 2017); è preoccupato per l'elevata concentrazione di beneficiari e sottolinea che occorre trovare un migliore equilibrio tra piccoli e grandi beneficiari;

216.  osserva che circa il 72 % degli aiuti va alle aziende agricole tra i 5 e i 250 ettari, che sono generalmente a conduzione familiare;

217.  chiede alla DG AGRI di definire obiettivi accompagnati da indicatori per ridurre le disparità di reddito tra le aziende agricole nel prossimo QFP;

218.  ribadisce la sua opinione secondo cui i pagamenti diretti potrebbero non svolgere pienamente il loro ruolo di rete di sicurezza per stabilizzare i redditi agricoli, in particolare per le aziende agricole di minori dimensioni, dato lo squilibrio nella distribuzione dei pagamenti;

219.  è del parere che i redditi delle aziende agricole di maggiori dimensioni non abbiano necessariamente bisogno dello stesso livello di sostegno delle piccole aziende agricole per stabilizzare i redditi agricoli in tempi di volatilità dei redditi, dato che essi possono beneficiare delle economie di scala, che possono renderli più resilienti, e raccomanda pertanto che la Commissione applichi una scala mobile per correggere tale squilibrio, prevedendo una diminuzione dei contributi di pari passo con l'aumento delle dimensioni dell'azienda agricola;

220.  invita la Commissione a prevedere una reale semplificazione nell'iter e nella documentazione richiesta per accedere ai finanziamenti, senza per questo venir meno ai principi di controllo e monitoraggio; invita a prestare attenzione particolare al supporto amministrativo ai piccoli produttori per i quali i finanziamenti rappresentano una condizione imprescindibile alla loro sopravvivenza produttiva;

Livello di errore

221.  sottolinea che la Corte ha stimato che il livello di errore per il capitolo delle risorse naturali nel suo insieme è pari al 2,5 % (2,9 % nel 2015 e 3,6 % nel 2014); si compiace dell'evoluzione positiva del livello di errore, pur osservando che il dato del 2016 è superiore alla soglia di rilevanza;

222.  valuta positivamente il fatto che, in base alla valutazione della Corte riguardo al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i pagamenti nel settore del sostegno al mercato e degli aiuti diretti sono esenti da errori sostanziali nel 2016, dato che il tasso di errore più probabile è stimato dalla Corte all'1,7 % (2,2 % nel 2015);

223.  sottolinea che la Corte ha riscontrato meno errori dovuti a superfici sovradichiarate o terreni non ammissibili dichiarati dall'agricoltore, il che si deve all'introduzione di una definizione nuova e più flessibile di prato permanente, alla realizzazione di piani d'azione per migliorare la qualità dei dati nei sistemi di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e al nuovo sistema online per presentare domanda, basato su strumenti geospaziali;

224.  osserva che i pagamenti per l'inverdimento sono stati fonte di errori che hanno avuto un'incidenza del 17 % sul livello di errore stimato dalla Corte e che tali errori sono stati riscontrati principalmente in relazione agli obblighi concernenti le aree di interesse ecologico, sebbene il tasso di errore per il FEAGA fosse inferiore alla soglia di rilevanza; accoglie con favore, a tale riguardo, la riduzione del tasso di errore per il FEAGA all'1,7 %;

225.  sottolinea che la Corte ha riscontrato anche carenze per quanto riguarda la tutela dei prati permanenti, dato che la Repubblica ceca e la Polonia non dispongono di dati storici per verificare il rispetto dell'obbligo di mantenere le superfici coltivabili coperte da prati per cinque anni consecutivi, mentre la Germania, la Francia, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito non avevano classificato il prato permanente in modo del tutto affidabile;

226.  mette in luce l'evoluzione positiva dei tassi di errore delineata dalla Corte, nonostante l'evoluzione degli importi a rischio indicati dalla DG AGRI nelle sue relazioni annuali di attività, un dato che è passato dall'1,38 % nel 2015 all'1,996 % nel 2016 (escluse le misure di mercato, il cui tasso di errore è del 2,85 %) e al 4 % per entrambi gli anni di esercizio nel settore dello sviluppo rurale; comprende che ciò non riflette deviazioni significative dal punto di vista statistico;

227.  si rammarica del fatto che i pagamenti nel settore dello sviluppo rurale, dell'ambiente, dell'azione per il clima e della pesca non siano esenti da errori sostanziali nel 2016, poiché il tasso di errore più probabile è stimato al 4,9 % (5,3 % nel 2015); rileva che, se tutte le informazioni in possesso delle autorità nazionali fossero state utilizzate per rettificare gli errori, il livello di errore stimato sarebbe stato più basso di 1,5 punti percentuali;

228.  osserva che, nel settore dello sviluppo rurale, tre degli errori di ammissibilità più gravi hanno interessato beneficiari che non avevano comunicato di essere controllati da società collegate, o di presentare domanda congiunta con queste ultime o di effettuare acquisti presso di esse, violando in tal modo la normativa UE o nazionale (relazione annuale della Corte per l'esercizio 2016, punto 7.26);

Sistemi di gestione e controllo

229.  sottolinea che, nella sua relazione annuale di attività, il direttore generale della DG AGRI ha formulato una riserva sui pagamenti diretti concernenti 18 organismi pagatori in 12 Stati membri, che l'importo gestito dagli organismi pagatori con riserva e sottoposto a un controllo rafforzato ammonta a 13 618,6 milioni di EUR e che l'importo a rischio per le spese sottoposte a riserva è di 541,2 milioni di EUR;

230.  evidenzia, in particolare, che sono state rilevate carenze nel sistema di gestione e controllo dell'Ungheria (ritardo della dichiarazione di gestione da parte dell'organismo pagatore e carenze nei pagamenti per l'inverdimento), della Bulgaria (inverdimento e qualificazione biologica degli agricoltori), della Polonia (pagamenti per l'inverdimento) e dell'Italia (carenze nella corretta determinazione dell'ammissibilità dei terreni e del concetto di "agricoltore in attività");

231.  si rammarica dei recenti casi di frode relativi agli organismi erogatori in Italia; chiede alla Commissione di monitorare attivamente la situazione e di fornire dettagli al Parlamento in merito nel follow-up alla procedura di discarico;

232.  chiede alla Commissione di accelerare la procedura di verifica di conformità avviata l'8 gennaio 2016, in modo da ottenere informazioni precise e dettagliate sul rischio di conflitto di interessi relativo al Fondo statale di intervento agricolo della Repubblica ceca; prende atto del fatto che, se non viene posto rimedio a un conflitto d'interessi questo può, in ultima analisi, comportare la revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte dell'autorità competente o l'imposizione di rettifiche finanziarie da parte della Commissione; chiede alla Commissione di informare senza indugio il Parlamento nel caso in cui, alla fine della procedura di verifica della conformità, l'OLAF trasmetta alla DG AGRI informazioni relative a eventuali casi di frode, corruzione o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

Attendibilità dei dati trasmessi dagli Stati membri

233.  osserva che, poiché i sistemi di gestione e controllo di alcuni Stati membri sono interessati da carenze, la DG AGRI opera un aggiustamento delle statistiche di controllo comunicate principalmente sulla base degli audit realizzati dalla Commissione e dalla Corte negli ultimi tre anni nonché del parere dell'organismo di certificazione per l'esercizio finanziario in questione;

234.  sottolinea che, sebbene dal 2015 gli organismi di certificazione degli Stati membri abbiano l'obbligo di verificare la legittimità e la regolarità delle operazioni,

   a) per quanto riguarda le misure di mercato, la DG AGRI ha effettuato aggiustamenti per un totale di 32 regimi (ovvero, meno del 20 % del numero complessivo di regimi per i quali è stata dichiarata una spesa nel 2016);
   b) per quanto riguarda i pagamenti diretti, sono stati effettuati aggiustamenti in 52 casi (su 69), ma la maggior parte di tali aggiustamenti erano inferiori all'1 %, 7 erano compresi tra l'1 % e il 2 % e in 9 casi hanno superato il 2 %;
   c) per quanto riguarda lo sviluppo rurale, sono state applicate integrazioni per 39 organismi pagatori su 72, con 21 aggiustamenti superiori all'1 % e 16 superiori al 2 %;

Questioni relative alla performance nel settore dello sviluppo rurale

235.  accoglie con favore il fatto che la Corte abbia esaminato le questioni relative alla performance per un campione di operazioni nel settore dello sviluppo rurale nel corso degli ultimi tre anni; rileva con soddisfazione che il 95 % dei progetti completati al momento dell'audit erano stati realizzati come previsto, ma si rammarica del fatto che non vi erano prove sufficienti che i costi fossero ragionevoli;

236.  sottolinea che quasi tutti i progetti esaminati dalla Corte hanno utilizzato un sistema di rimborso dei costi sostenuti e osserva che nel periodo di programmazione 2014-2020 gli Stati membri possono utilizzare, in alternativa, un sistema di opzioni semplificate in materia di costi che prevedono tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e finanziamenti forfettari e che tale sistema limita efficacemente il rischio di prezzi eccessivi;

Inverdimento

237.  osserva che la Corte, nella sua relazione annuale sull'esercizio 2016 (punto 7.17), ha indicato, in relazione ai pagamenti relativi all'inverdimento per 63 aziende agricole visitate, quanto segue:

   a) tutte le aziende soggette all'obbligo di diversificazione delle colture vi si attenevano;
   b) la maggior parte degli errori rilevati riguardava il rispetto degli obblighi concernenti le aree di interesse ecologico (AIE);
   c) per quanto concerne il mantenimento dei prati permanenti esistenti, le parcelle sono state correttamente registrate nel SIPA;
   d) non tutti i prati permanenti erano stati correttamente registrati come tali;

238.  è tuttavia particolarmente preoccupato per le prime conclusioni tratte dalla Commissione nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sul riesame delle misure di inverdimento dopo il primo anno (SWD(2016)0218 – seconda parte, pag. 14), secondo cui, in generale, gli agricoltori sarebbero tenuti all'obbligo di diversificazione delle colture per meno dell'1 % del totale dei terreni coltivabili nell'Unione, al fine di soddisfare l'obbligo di diversificazione delle colture, e dal momento che la maggior parte dei seminativi dell'Unione è soggetto all'obbligo di diversificazione delle colture, questo impatto limitato sembra riflettere le prassi attuali degli agricoltori che sono già conformi;

239.  sottolinea che la Corte dei conti ha confermato, nella sua relazione annuale (punti da 7.43 a 7.54), l'analisi effettuata dalla Commissione, segnalando che la diversificazione delle colture e il regime delle AIE non ha portato a cambiamenti per la maggior parte delle aziende visitate (l'89 % per la diversificazione delle colture e il 67 % per le AIE);

240.  è particolarmente preoccupato per il fatto che, in base alla relazione speciale della Corte n. 21/2017 dal titolo "L'inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale", "è improbabile che l'inverdimento apporti benefici significativi per l'ambiente e per il clima", principalmente a causa del fatto che "gli obblighi di inverdimento non sono in genere impegnativi e rispecchiano in gran parte normali pratiche agricole";

241.  segnala inoltre che, secondo quanto afferma la Corte, "date le numerose esenzioni, la maggior parte degli agricoltori (il 65 %) può beneficiare del pagamento verde senza essere veramente soggetta a obblighi di inverdimento. L'inverdimento comporta quindi un reale cambiamento delle pratiche agricole solo in una parte molto limitata della superficie agricola dell'UE";

242.  si rammarica del fatto che i regimi di inverdimento si traducano, più che altro, in uno strumento di sostegno al reddito degli agricoltori, anziché in uno strumento per migliorare la performance ambientale e climatica della PAC; ritiene che i programmi agricoli tesi ad affrontare le esigenze ambientali e climatiche dovrebbero comprendere obiettivi di performance e finanziamenti che tengano conto dei costi sostenuti e del reddito perso a seguito di attività che vanno oltre i requisiti fondamentali in materia di ambiente;

243.  lamenta il fatto che i regimi di inverdimento, inserendosi nel quadro dei pagamenti basati sulle superfici, nell'attuale concezione del programma potrebbero accrescere gli squilibri nella distribuzione del sostegno della PAC; invita, in tal senso, la Commissione a considerare l'idea di seguire le raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione speciale n. 21/2017;

244.  Osserva che, secondo la Commissione, "l'impatto effettivo (dei regimi di inverdimento) sui risultati ambientali dipende dalle scelte operate da Stati membri e agricoltori, e ad oggi pochi Stati membri si sono avvalsi della possibilità di limitare l'uso di pesticidi e fertilizzanti nelle zone di interesse ecologico";

245.  evidenzia che per la pubblica amministrazione l'onere dell'inverdimento consiste sostanzialmente nello sviluppo di nuovi strumenti di gestione, come ad esempio lo strato per le AIE del SIPA, il che spiega in parte il motivo per cui la DG AGRI ha aumentato il numero di riserve e piani d'azione imposti agli Stati membri;

246.  prende atto che l'inverdimento aggiunge un grado notevole di complessità alla PAC a causa della sua sovrapposizione agli altri strumenti ambientali della PAC (condizionalità e misure ambientali del secondo pilastro); nota, a tale riguardo, la relazione speciale n. 21/2017 sull'inverdimento, ove si afferma che "la Commissione e gli Stati membri mitigano il conseguente rischio di effetto inerziale e di doppi finanziamenti";

Regime a favore dei giovani agricoltori

247.  osserva che, alla luce delle enormi disparità nello sviluppo del settore agricolo nell'Unione, un problema fondamentale è rappresentato dalla sfida demografica, che rende necessarie politiche volte ad affrontare la scarsità di giovani agricoltori in modo da garantire la sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura nell'Unione;

248.  sottolinea che i giovani agricoltori incontrano specifiche difficoltà nell'accedere ai finanziamenti e, nei primi anni di attività, registrano uno scarso fatturato, cui si aggiungono un lento ricambio generazionale e difficoltà di accesso ai terreni agricoli;

249.  evidenzia che la diminuzione del numero di giovani nel settore rende più difficile il ricambio generazionale e può comportare la perdita di preziose competenze e conoscenze, dal momento che le persone più anziane e con esperienza vanno in pensione; insiste di conseguenza sulla necessità di fornire sostegno sia agli agricoltori in via di pensionamento sia ai loro giovani successori che rileveranno l'azienda agricola;

250.  è particolarmente preoccupato per il fatto che la Corte, nella relazione speciale n. 10/2017 sul sostegno ai giovani agricoltori, osservi che, nel caso dei pagamenti diretti, l'aiuto per i giovani agricoltori:

   a) non si basa su una valida valutazione delle esigenze;
   b) non rispecchia l'obiettivo generale di incoraggiare il ricambio generazionale;
   c) non viene nemmeno sempre erogato ai giovani agricoltori bisognosi; e
   d) viene talvolta erogato ad aziende in cui i giovani agricoltori svolgono solo un ruolo secondario;

251.  si rammarica che, per quanto riguarda il sostegno fornito ai giovani agricoltori attraverso i regimi di sviluppo rurale, la Corte sia giunta alla conclusione che le misure si basano, in linea generale, su una valutazione vaga delle esigenze e che non vi è un vero coordinamento tra i pagamenti del primo pilastro e il sostegno ai giovani agricoltori del secondo pilastro;

Misure da adottare

252.  invita:

   a) la Commissione ad analizzare attentamente le cause alla base del calo complessivo del reddito dei fattori dal 2013 a questa parte e a definire un nuovo obiettivo chiave di prestazione per il prossimo QFP, corredato di indicatori di risultato e di impatto, al fine di attenuare le disparità di reddito tra gli agricoltori;
   b) gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi per inserire informazioni più attendibili e aggiornate nelle loro banche dati SIPA;
   c) la Commissione a esaminare l'approccio adottato dagli organismi pagatori per classificare e aggiornare le categorie di terreni nei rispettivi SIPA e a procedere ai controlli incrociati necessari al fine di ridurre il rischio di errore nei pagamenti relativi all'inverdimento;
   d) la Commissione ad adottare le opportune misure per disporre che i piani di azione degli Stati membri in materia di sviluppo rurale includano obbligatoriamente provvedimenti correttivi per porre rimedio ai casi di errore riscontrati con frequenza;
   e) la Commissione a fornire orientamenti e diffondere le migliori pratiche fra le autorità nazionali, nonché tra i beneficiari e le loro associazioni, di modo che i controlli da queste svolti identifichino i collegamenti fra richiedenti e altri portatori di interessi coinvolti nei progetti di sviluppo rurale cofinanziati;
   f) la Commissione a continuare a essere vigile riguardo ai controlli effettuati e ai dati comunicati dalle autorità degli Stati membri e a tenere conto di tali risultati nella ripartizione dei suoi oneri di audit sulla base di valutazioni del rischio;
   g) gli Stati membri, nonché i beneficiari e le loro associazioni, a sfruttare appieno le possibilità offerte dal sistema di opzioni semplificate in materia di costi nel campo dello sviluppo rurale;
   h) la Commissione a preparare e definire, per la prossima riforma della PAC, una logica di intervento completa per gli interventi dell'UE in agricoltura legati al clima e all'ambiente, compresi valori-obiettivo specifici basati su una comprensione scientifica aggiornata dei fenomeni in causa;

253.  invita la Commissione a ispirarsi ai seguenti principi in sede di elaborazione di una nuova proposta in materia di inverdimento:

   a) al fine di beneficiare dei pagamenti PAC, gli agricoltori dovrebbero rispettare un unico insieme di norme ambientali di base, che includano le buone condizioni agricole e ambientali (BCAA) e gli obblighi di inverdimento, i quali dovrebbero andare oltre gli obblighi stabiliti dalla normativa ambientale; accoglie con favore, a tale riguardo, la logica dell'approccio del "bilancio incentrato sui risultati" della Commissione; ritiene pertanto che un futuro sistema di fornitura debba essere maggiormente orientato ai risultati;
   b) le esigenze specifiche e locali connesse all'ambiente e al clima possono essere affrontate in modo appropriato mediante un'azione mirata, programmata e più efficace concernente l'agricoltura;
   c) qualora vengano loro offerte più opzioni per l'attuazione della PAC, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a dimostrare, prima dell'attuazione, che le opzioni scelte sono efficaci ed efficienti in termini di conseguimento degli obiettivi strategici, in particolare quelli relativi alla sicurezza alimentare, alla qualità degli alimenti e alla loro funzione per la salute, all'inverdimento, alla gestione del territorio e alla lotta allo spopolamento nell'UE;

254.  invita la Commissione a:

   a) effettuare una valutazione globale di tutte le politiche e gli strumenti esistenti della PAC che possono essere combinati per aiutare i giovani agricoltori, e a individuare gli ostacoli per i giovani agricoltori nell'accesso alle aziende agricole già esistenti o nella creazione di aziende agricole che possono essere affrontati nella prossima revisione della PAC;
   b) garantire che nell'ambito della riforma agraria continuino a migliorare le condizioni generali dello sviluppo rurale, come stabilito, tra l'altro, nella dichiarazione di Cork 2.0 del 2016, al fine di assicurare il successo dei programmi a sostegno dei giovani agricoltori;
   c) inserire nella legislazione relativa alla PAC per il periodo successivo al 2020 (o imporre agli Stati membri di indicare, conformemente alle disposizioni della gestione concorrente) una chiara logica d'intervento per gli strumenti della politica miranti al ricambio generazionale in agricoltura; la logica dell'intervento dovrebbe comprendere:
   una valutazione corretta delle esigenze dei giovani agricoltori;
   una valutazione delle esigenze alle quali gli strumenti d'intervento dell'UE potrebbero rispondere, e di quelle che invece possono essere (o sono già) gestite meglio dalle politiche degli Stati membri, nonché un'analisi delle forme di sostegno più opportune per le esigenze individuate (ad esempio, pagamenti diretti, importi forfettari, strumenti finanziari);
   misure di sensibilizzazione per le autorità, i beneficiari e le loro associazioni sulle possibili forme di assistenza per una cessione anticipata di un'azienda agricola a un successore, complete di misure o servizi di consulenza quali un regime adeguato di pensionamento basato su reddito o entrate nazionali o regionali dei settori agricolo, alimentare e forestale;
   la definizione di obiettivi SMART, che renda espliciti e quantificabili i risultati attesi degli strumenti d'intervento, in termini di tasso di ricambio generazionale previsto e contributo alla redditività delle aziende beneficiarie; in particolare, occorre indicare chiaramente se gli strumenti d'intervento debbano proporsi di sostenere il maggior numero possibile di giovani agricoltori oppure essere mirati a tipologie specifiche di giovani agricoltori;
   d) garantire che attraverso la legislazione proposta relativamente alla PAC per il periodo successivo al 2020, la Commissione e gli Stati membri (conformemente alle disposizioni della gestione concorrente) migliorino il sistema di monitoraggio e valutazione;

Ruolo mondiale dell'Europa

Tassi di errore

255.  rileva che, secondo le risultanze della Corte, le spese per il "Ruolo mondiale dell'Europa" sono inficiate da un livello di errore rilevante, stimato al 2,1% (2,8% nel 2015 e 2,7% nel 2014); accoglie con favore l'andamento positivo del tasso di errore in tale settore strategico;

256.  si rammarica del fatto che, se si escludono le operazioni multi-donatori e di sostegno al bilancio, il tasso di errore per le operazioni gestite direttamente dalla Commissione sia stato quantificato al 2,8% (3,8% nel 2015, 3,7% nel 2014);

257.  osserva che la Commissione e i suoi partner attuatori hanno commesso più errori nelle operazioni relative a sovvenzioni, nonché ad accordi di contributo con le organizzazioni internazionali di quanto non sia avvenuto per altre forme di sostegno; sottolinea in particolare che le operazioni di sostegno al bilancio esaminate dalla Corte erano prive di errori di legittimità e regolarità;

258.  rileva che, se tutte le informazioni detenute dalla Commissione – e i revisori da essa nominati – fossero state utilizzate per rettificare gli errori, il tasso di errore stimato per il capitolo "Ruolo mondiale dell'Europa" sarebbe stato inferiore di 0,9 punti percentuali, vale a dire l'1,4 %, inferiore alla soglia di rilevanza;

259.  osserva che:

   a) il 37% del livello di errore stimato è imputabile a spese per le quali non sono stati forniti i documenti giustificativi necessari;
   b) il 28% del livello di errore stimato si deve a due casi nei quali la Commissione ha accettato spese che non erano state effettivamente sostenute; si rammarica che tale situazione sia già stata rilevata l'anno scorso e osserva che la verifica delle operazioni svolta dalla Corte ha rivelato alcune debolezze di controllo nei sistemi della Commissione;
   c) il 26% del livello di errore stimato riguarda spese non ammissibili, ossia le spese connesse ad attività non contemplate da un contratto o sostenute al di fuori del periodo di ammissibilità, le spese non conformi alla norma relativa all'origine, le imposte non ammissibili nonché i costi indiretti imputati erroneamente come costi diretti;

Dichiarazione di affidabilità

260.  è fortemente preoccupato per il fatto che, secondo la Corte, gli auditor della DG NEAR hanno rilevato debolezze nella gestione indiretta del secondo strumento di assistenza preadesione (IPA II), nello specifico presso le autorità di audit di tre paesi beneficiari dello strumento di assistenza IPA II (Albania, Turchia e Serbia), nonostante le autorità di audit dell'Albania e della Serbia abbiano apportato cambiamenti al fine di risolvere i problemi riscontrati; nel caso della Turchia, "nei sistemi dell'autorità di audit vi sono alcuni settori significativi che potrebbero ancora limitare il livello di garanzia in grado di essere fornito alla Commissione" (relazione annuale 2016 della Corte, paragrafo 9.24);

261.  è preoccupato per il fatto, in base alle stime della Corte, la capacità correttiva della DG NEAR sarebbe stata sopravvalutata e, di conseguenza, anche l'importo complessivo a rischio al pagamento;

Prestazioni

262.  constata che la DG DEVCO ha definito nella sua relazione annuale di attività gli indicatori chiave di prestazione relativi allo sviluppo umano, ai cambiamenti climatici, alle questioni di genere e al tasso di errore, ma si rammarica che nessuno dei suddetti indicatori sia in grado di misurare l'efficacia della politica di cooperazione allo sviluppo, in quanto indicano solo la parte degli aiuti assegnata a ciascuno degli obiettivi invece di misurare l'impatto effettivo, ossia i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi;

263.  esprime preoccupazione per il fatto che il SAI abbia affermato che "per quanto riguarda la comunicazione, le informazioni sulle prestazioni della DG DEVCO contenute nelle diverse relazioni attinenti alla pianificazione e programmazione strategica (relazioni annuali di attività, relazioni degli ordinatori sottodelegati, EAMR) sono di tipo limitato e non forniscono una reale valutazione della misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti";

Relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna

264.  deplora ancora una volta il fatto che le relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna (EAMR) rilasciate dai capi delle delegazioni dell'Unione non siano allegate alle relazioni annuali di attività delle DG DEVCO e NEAR, come previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento finanziario; deplora che tali relazioni siano sistematicamente considerate riservate mentre a norma dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento finanziario, esse "sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato";

265.  prende atto che, nelle risposte del commissario Oettinger alla lettera del relatore, la Commissione informa di stare esaminando un nuovo formato di relazione che potrebbe essere trasmesso al Parlamento senza necessità di procedure sulla riservatezza, evitando in ogni caso i rischi di compromettere la politica diplomatica dell'Unione;

266.  si compiace che la DG DEVCO abbia pubblicato l'elenco delle delegazioni interessate dall'EAMR e abbia analizzato, nella sua relazione annuale di attività, la sintesi degli indicatori chiave di prestazione della DG DEVCO; ribadisce tuttavia che occorre rispettare pienamente il regolamento finanziario;

Fondi fiduciari

267.  ricorda che la possibilità a disposizione della Commissione di istituire e gestire fondi fiduciari dell'Unione è finalizzata a:

   a) potenziare il ruolo internazionale dell'Unione e rafforzare la visibilità e l'efficacia della sua azione esterna e degli aiuti allo sviluppo da essa erogati;
   b) assicurare un processo decisionale accelerato per la scelta delle misure da applicare, aspetto essenziale nelle azioni di emergenza o di post-emergenza;
   c) garantire l'effetto leva delle risorse supplementari destinate all'azione esterna, e
   d) rafforzare, attraverso la messa in comune delle risorse, il coordinamento tra i diversi donatori dell'Unione in specifici settori di intervento;

268.  esprime, alla luce delle recenti esperienze, una serie di preoccupazioni quanto al conseguimento dei principali obiettivi perseguiti mediante l'istituzione di fondi fiduciari e, nello specifico, osserva che:

   a) l'effetto leva di questo nuovo strumento non viene necessariamente garantito, dato che il contributo di altri donatori è, in certi casi, alquanto limitato;
   b) la visibilità dell'azione esterna dell'Unione non è migliorata, nonostante l'esistenza di diversi accordi con le parti interessate, e non viene necessariamente assicurato un migliore coordinamento dell'azione di tutte le parti interessate;
   c) la preferenza a priori per le agenzie degli Stati membri in alcuni accordi costitutivi dei fondi fiduciari porta a un conflitto d'interessi anziché a un incentivo per gli Stati membri a fornire maggiori risorse finanziarie;

269.  ricorda in particolare che il Fondo fiduciario per l'Africa ha un valore di oltre 3,2 miliardi di EUR, di cui oltre 2,9 miliardi di EUR provengono dal Fondo europeo di sviluppo (FES) e 228,667 milioni di EUR da altri donatori; ritiene inaccettabile che il coinvolgimento del FES nei fondi fiduciari limiti ulteriormente la possibilità per il Parlamento di controllare la spesa dell'UE;

270.  sottolinea che la messa in comune di risorse provenienti dal FES, dal bilancio dell'Unione e da altri donatori non dovrebbe far sì che gli importi riservati ai paesi ACP non raggiungano i beneficiari previsti;

271.  sottolinea che il crescente ricorso ad altri meccanismi finanziari, quali i fondi fiduciari, per attuare le politiche dell'Unione assieme al bilancio dell'Unione rischia di nuocere al livello di rendicontabilità e trasparenza, in quanto i meccanismi di rendicontazione, di audit e di controllo pubblico non sono allineati (relazione annuale 2016 della Corte, paragrafo 2.31); sottolinea, in tal senso, l'importanza dell'impegno della Commissione di informare periodicamente l'autorità di bilancio sul finanziamento e sulle operazioni previste e in corso dei fondi fiduciari, ivi compresi i contributi degli Stati membri;

Fondi all'autorità palestinese

272.  insiste perché il materiale didattico e formativo finanziato dai fondi dell'Unione come PEGASE rispecchi i valori comuni quali pace, libertà, tolleranza e non discriminazione nell'ambito dell'istruzione, come stabilito dai ministri dell'Istruzione dell'UE a Parigi il 17 marzo 2015;

Misure da adottare:

273.  invita la DG NEAR (relazione annuale della Corte per l’esercizio 2016, punto 9.37) a:

   a) collaborare con le autorità di audit nei paesi beneficiari dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) al fine di migliorare il livello delle loro competenze;
   b) sviluppare indici di rischio al fine di migliorare la valutazione basata sui modelli di controllo interno che la DG aveva giustamente introdotto in modo da misurare meglio l’incidenza degli errori;
   c) indicare chiaramente, nella sua prossima RAA, la portata dello studio sul tasso di errore residuo e la stima dei limiti superiore e inferiore dell’errore;
   d) migliorare il calcolo della capacità correttiva per il 2017, rimediando alle carenze individuate dalla Corte;

274.  invita la DG DEVCO e la DG NEAR a prendere in considerazione la possibilità di definire, in collaborazione con la DG HOME, un indicatore chiave di performance relativo all'eliminazione delle cause profonde e all'origine della migrazione irregolare;

275.  invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per ovviare alle carenze individuate dal proprio SAI per quanto riguarda la rendicontazione sulla performance della DG DEVCO e a trasformare la relazione sulla gestione degli aiuti esterni in un documento attendibile e di pubblico dominio, che convalida opportunamente la dichiarazione di affidabilità emessa dai capi delegazione e dal direttore generale della DG DEVCO; chiede alla DG DEVCO di definire ICP in modo tale da permettere di misurare l’efficacia della politica di cooperazione allo sviluppo, senza compromettere, tuttavia, la politica diplomatica dell'Unione attraverso le sue delegazioni;

276.  ritiene fondamentale la possibilità di sospendere l'erogazione dei fondi di preadesione non solo nel caso di comprovato abuso degli stessi, ma anche nel caso in cui un paese in fase di preadesione violi in qualche modo i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani;

277.  sottolinea che i fondi fiduciari dovrebbero essere istituiti solo quando il loro utilizzo è giustificato e l'azione richiesta non è possibile attraverso altri canali di finanziamento esistenti; invita, a tale riguardo, la Commissione, nell'istituzione di fondi fiduciari, a definire principi guida per l'esecuzione di una valutazione concisa e strutturata dei vantaggi comparativi dei fondi fiduciari rispetto ad altri veicoli di aiuti e a effettuare le analisi delle lacune specifiche che i fondi fiduciari dovrebbero colmare; invita inoltre la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di porre termine ai fondi fiduciari che non sono in grado di attrarre un contributo significativo di altri donatori o che non apportano alcun valore aggiunto rispetto agli strumenti esterni dell'Unione tradizionali;

278.  deplora vivamente i casi riconosciuti di violenza, abusi sessuali e comportamenti totalmente inopportuni da parte del personale nell'esecuzione dei compiti di assistenza umanitaria alla popolazione civile in situazioni di conflitto e post-conflitto; rileva che la Commissione ha manifestato il proprio impegno a rivedere e, se del caso, sospendere il finanziamento ai partner che non rispettano le rigorose norme etiche richieste; esorta la Commissione, al fine di eliminare questa piaga ed evitarne il ripetersi, a rafforzare i meccanismi di prevenzione nelle procedure di selezione del personale, nonché a intensificare una formazione permanente e il rafforzamento continuo delle capacità per prevenire ed evitare ulteriormente questa piaga; chiede altresì una politica di protezione degli informatori per coloro che denunciano questi casi;

279.  invita la Commissione a una più accurata redazione dei documenti strategici, in modo da fornire più ampia e accurata valutazione delle esigenze di finanziamento e dei migliori strumenti da utilizzare;

280.  chiede alla Commissione di garantire che i finanziamenti dell'Unione siano erogati nel rispetto dei principi dell'UNESCO della pace e della tolleranza;

281.  ritiene essenziale che la capacità amministrativa dei paesi che ricevono finanziamenti sia supportata attivamente dalla Commissione europea tramite adeguata assistenza tecnica;

Migrazione e sicurezza

282.  rileva che al capitolo 8 della sua relazione annuale in materia di "sicurezza e cittadinanza”(13), la Corte non ha calcolato un tasso di errore sulla base delle 15 operazioni che ha esaminato, dal momento che il campione in oggetto non era destinato ad essere rappresentativo della spesa a titolo di tale rubrica del QFP;

283.  prende atto con preoccupazione della constatazione della Corte secondo cui a due anni dall’inizio del periodo di programmazione settennale, l’esecuzione dei pagamenti nell’ambito della gestione concorrente a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF(14)) e sul Fondo Sicurezza interna (ISF) è stata lenta (relazione annuale della Corte per l’esercizio 2016, riquadro 8.2);

284.  segnala che la Corte ha riscontrato diverse carenze di sistema relativamente ai programmi SOLID, AMIF e ISF a livello di Commissione e di Stati membri;

285.  deplora in particolare che:

   a) la Corte abbia evidenziato l’elevato numero di progetti di programmi AMIF e ISF preparati dagli Stati membri ed esaminati dalla Commissione prima della loro approvazione, il che potrebbe ritardarne l’attuazione;
   b) secondo la Corte, la valutazione della Commissione circa i sistemi degli Stati membri per i fondi AMIF e ISF si basava spesso su informazioni non sufficientemente dettagliate, in particolare per quanto riguarda le strategie di audit;
   c) vi siano stati ritardi nella comunicazione degli audit di conformità ex post per i programmi in ambito SOLID e procedure di controllo della qualità non sufficientemente documentate per le attività di audit esternalizzate;

286.  si rammarica del fatto che la Corte ha riscontrato anche le seguenti carenze a livello di Stati membri: controlli in loco non sufficientemente documentati, mancanza di un apposito strumento informatico per la gestione e il controllo dei fondi e alcune carenze negli audit a cura delle autorità di audit degli Stati membri;

287.  deplora il fatto che la Corte ha rilevato nella sua relazione annuale che "L’importo complessivo dei fondi mobilizzati per la crisi dei rifugiati e dei migranti non è stato comunicato dalla Commissione nel 2016 ed è difficile da stimare" (relazione annuale della Corte 2016, punto 2.28);

288.  deplora altresì che la Corte abbia concluso, per quanto riguarda i punti di crisi (hotspot) (relazione speciale della Corte n. 6 del 2017) che:

   a) malgrado il notevole sostegno da parte dell'Unione, alla fine del 2016 le strutture di accoglienza in Grecia e in Italia non erano ancora adeguate;
   b) vi era inoltre una carenza di strutture adatte ad alloggiare minori e a trattare questi casi in linea con le norme internazionali;
   c) il metodo basato sui punti di crisi richiede inoltre che i migranti siano indirizzati verso le appropriate procedure di follow up, ossia la domanda di asilo nazionale o il rimpatrio nel paese di origine e l'attuazione di dette procedure di follow up è spesso lenta e soggetta a vari colli di bottiglia e ciò può avere ripercussioni sul funzionamento degli hotspot;

289.  si rammarica del fatto che, secondo Human Rights Watch, le donne hanno denunciato frequenti molestie sessuali nei punti di crisi in Grecia;

290.  condivide la valutazione della Corte in merito alla mancanza di trasparenza circa la ripartizione dei finanziamenti tra risorse pubbliche e risorse dei migranti nella questione degli aiuti di emergenza per il trasporto di migranti extra-UE dalle isole greche alla parte continentale del paese, come riferito dalla Corte nella sua relazione annuale (relazione annuale della Corte sull'esercizio 2016, riquadro 8.4); ricorda che la legislazione dell'UE non consente ai beneficiari di sovvenzioni dell'Unione di realizzare utili dall'attuazione di un progetto; ritiene che il caso in ispecie sollevi delle questioni di immagine per la Commissione e metta in dubbio la sua gestione sotto il profilo etico;

Misure da adottare

291.  invita:

   a) la DG HOME a prendere in considerazione la possibilità di definire, in collaborazione con la DG DEVCO e la DG NEAR, un indicatore chiave di performance relativo all'eliminazione delle cause profonde e all'origine della migrazione irregolare;
   b) la Commissione a raggruppare in un’unica rubrica le linee di bilancio destinate a finanziare la politica di migrazione, onde migliorarne la trasparenza;
   c) la Commissione a definire strategie specifiche con le squadre di sostegno dell’Unione per garantire la sicurezza delle donne e dei minori accompagnati nei punti di crisi;
   d) la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire strutture di accoglienza adeguate in Grecia e in Italia;
   e) la Commissione e gli Stati membri a ovviare alle carenze riscontrate dalla Corte nella gestione dei fondi AMIF e ISF;
   f) la Commissione a fornire una stima dei costi per migrante o richiedente asilo per paese;
   g) la Commissione a prevedere un sistema di controllo in funzione del rispetto dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
   h) la Commissione a intensificare i controlli relativi ai fondi per i rifugiati, spesso attribuiti dagli Stati membri in situazioni di emergenza senza rispettare le norme correntemente applicate;

Codice di condotta dei Commissari e procedura di nomina di alti funzionari

292.  si compiace del fatto che la Commissione ha risposto in maniera adeguata all'invito rivoltole a rivedere il codice di condotta dei Commissari entro la fine del 2017, anche definendo cosa costituisce un conflitto d'interessi e introducendo criteri per valutare la compatibilità dell'occupazione dopo la cessazione del mandato e portando a tre anni il periodo di incompatibilità per il Presidente della Commissione; constata che il nuovo codice è entrato in vigore il 1° febbraio 2018 dell'anno in corso;

293.  rammenta la promessa fatta dal presidente della Commissione Juncker al Mediatore europeo, di accogliere l'ex presidente della Commissione Barroso come un semplice rappresentante di interessi; ricorda il parere del comitato etico ad hoc sulla nuova occupazione del sig. Barroso in qualità di consigliere di Goldman Sachs, secondo cui detta carica sarebbe ammissibile soltanto qualora il sig. Barroso s'impegni ad astenersi dall'esercitare attività di lobbying per conto di Goldman Sachs;

294.  sottolinea le incoerenze create da vari membri della Commissione nel descrivere l'incontro con il Presidente Barroso come incontri con Goldman Sachs International, in base al loro registro delle riunioni; conclude che o le riunioni con il Presidente Barroso non erano incontri con lobbisti, nel qual caso la promessa al Mediatore europeo non è stata mantenuta e il registro delle riunioni della Commissione non costituisce un fedele registro della trasparenza, oppure le riunioni con il sig. Barroso sono state trattate alla stregua di riunioni con un rappresentante di interessi, nel qual caso una delle condizioni fissate dal comitato etico ad hoc è stata violata;

295.  raccomanda che l'inesistenza di un conflitto d'interessi debba inoltre costituire un requisito preliminare per lo svolgimento delle audizioni dei commissari e che, pertanto, i formulari per la dichiarazione degli interessi finanziari debbano essere redatti e resi accessibili prima dell'audizione del commissario da parte della commissione competente del Parlamento ed essere sottoposti a revisione almeno una volta l'anno e ogni qualvolta intervenga una modifica dei dati;

296.  è del parere che la Commissione dovrebbe rendere i consiglieri speciali dei commissari più responsabili e i loro legami e le loro competenze professionali trasparenti e aperti al controllo pubblico al fine di evitare potenziali conflitti d'interessi, dal momento che essi hanno accesso incondizionato alla Commissione; ritiene che tali iniziative contribuiscano a limitare la possibilità di lobbismo di alto livello in maniera surrettizia;

297.  chiede a tale riguardo che i commissari dichiarino tutti i propri interessi (partecipazioni azionarie, appartenenza a consigli di amministrazione, incarichi di consulenza e consiglio, appartenenza a fondazioni vicine, ecc.) nell'ambito di tutte le imprese di cui hanno fatto parte, includendo gli interessi di familiari prossimi, nonché i cambiamenti verificatisi dopo la presentazione della loro candidatura;

298.  sottolinea che il prolungamento del periodo di incompatibilità a tre anni dovrebbe riguardare tutti i membri della Commissione, come richiesto dal Parlamento in diverse occasioni; insiste sulla necessità di rendere di pubblico dominio i pareri del comitato etico allorché sono emessi;

299.  teme che le procedure di nomina del comitato etico indipendente non ne garantiscano l'indipendenza e sottolinea che gli esperti indipendenti non dovrebbero aver ricoperto la carica di Commissario, né dovrebbero aver svolto un incarico di alto funzionario della Commissione; chiede alla Commissione di adottare nuove norme sul comitato etico indipendente in linea con le tale osservazione;

300.  chiede alla Commissione di fornire e pubblicare una relazione annuale redatta dal comitato etico indipendente; ribadisce che il comitato etico indipendente può formulare raccomandazioni sul miglioramento del codice di condotta o della sua attuazione;

301.  è profondamente preoccupato per la mancanza di trasparenza, l'assenza di concorrenza tra il personale idoneo e una possibile violazione dello statuto dei funzionari dell'Unione in occasione della recente nomina del capo di gabinetto del Presidente della Commissione a nuovo Segretario generale della Commissione; osserva che le risposte fornite dalla Commissione alla commissione del Parlamento per il controllo dei bilanci non hanno illustrato in maniera adeguata le ragioni alla base della nomina del Segretario generale attraverso l'applicazione dell'articolo 7 dello statuto dei funzionari, circostanza che ha permesso di effettuare il trasferimento senza rendere il posto vacante e invitare quindi il personale idoneo a candidarsi; si attende che il Presidente della Commissione presenti al Parlamento europeo un piano per attenuare i danni all'immagine pubblica della Commissione provocati dalla recente nomina del Segretario generale;

302.  invita la Commissione, alla luce della recente nomina del Segretario generale della Commissione e nell'ottica di una pubblica amministrazione europea indipendente, a presentare prima della fine del 2018 una proposta di procedura di nomina degli alti funzionari, che garantisca la selezione dei migliori candidati nel quadro della massima trasparenza e delle pari opportunità e che sia sufficientemente ampia da poter essere applicabile a tutte le altre istituzioni dell'Unione, compresi Parlamento e Consiglio;

303.  chiede alla Commissione di prevedere per il futuro l'introduzione dei seguenti miglioramenti:

   a) l'accettazione di doni da parte di donatori degli Stati membri dovrebbe essere vietata (articolo 6, paragrafo 4, del Codice di condotta per i membri della Commissione);
   b) la partecipazione dei Commissari alla politica nazionale nel corso del loro mandato dovrebbe essere sospesa o limitata alla militanza passiva nelle file di un partito;
   c) chiarimento del riferimento agli "usi diplomatici o di cortesia" (articolo 6, paragrafi 2 e 5), caratterizzato da una mancanza di precisione e di chiarezza e che potrebbe essere soggetto ad abusi;
   d) la partecipazione dei Commissari alle campagne elettorali nazionali dovrebbe essere allineata alla partecipazione alla campagna elettorale europea (articoli 9 e 10); in ambo i casi, i Commissari dovrebbero essere tenuti a prendere un congedo elettorale non retribuito;
   e) occorrerebbe maggiore chiarezza in relazione ai criteri per l’eventuale deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell’articolo 245 o 247 TFUE;
   f) i commissari dovrebbero dichiarare tutti i loro interessi pertinenti (in qualità di azionisti, membri di consigli di amministrazione, consiglieri e consulenti, membri di fondazioni associate ecc.) anziché selezionare solo quelli che ritengono possano dare origine a un conflitto d'interessi;
   g) le dichiarazioni d'interessi dovrebbero essere migliorate in linea con la risoluzione del Parlamento del 1° dicembre 2016 sulle dichiarazioni d'interessi dei commissari – Linee guida(15);

Amministrazione

Le risultanze della Corte

304.  constata che le istituzioni hanno collettivamente ridotto del 4,0 % il numero di posti nell'organigramma nel periodo 2013-2017 (da 39 649 a 38 072 posti) e ridotto dell'1,4 % il numero di membri del personale (posti effettivamente occupati da un membro del personale) tra il 2013 e il 2017 (da 37 153 a 36 657 posti);

305.  prende atto altresì delle conclusioni supplementari della Corte:"

"30. nello stesso periodo, tuttavia, l'autorità di bilancio ha concesso nuovi posti per le istituzioni, gli organi e le agenzie, nel quadro della procedura di bilancio annuale. Tali posti sono stati resi disponibili per lo più per lo sviluppo delle loro attività (il che spiega l'incremento significativo del numero di posti assegnati alle agenzie), per l'adesione della Croazia e per i gruppi politici del Parlamento europeo.

   31. Di conseguenza, il numero di posti nell'organigramma è diminuito dell'1,1 % tra il 2012 e il 2017, con sensibili variazioni tra istituzioni (-3,5 %), agenzie decentrate (+ 13,7 %) e agenzie esecutive (+ 42,9 %). Il numero di posti effettivamente occupati dal 1º gennaio 2013 al 1º gennaio 2017 è cresciuto dello 0,4 % durante il periodo (-1,3 % per istituzioni e organismi e + 11,3 % per le agenzie, con un 9,6 % per le agenzie decentrate e un 33,7 % per le agenzie esecutive). La percentuale media di posti vacanti è diminuita dal 6,9 % del 1º gennaio 2013 al 4,5 % del 1º gennaio 2017 e si è attestata al di sotto del 2 % per alcune istituzioni e organismi."(16);
"

306.  prende atto, con preoccupazione, della discriminazione nei confronti dei funzionari dell'Unione in servizio a Lussemburgo, che permane nonostante la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'ottobre 2000 nella causa C-411/98 Ferlini e la direttiva 2011/24/UE, che sanzionano entrambe detta pratica; sottolinea che continuano a essere applicate tariffe maggiorate con il pretesto di due accordi, uno con la Fédération des Hôpitaux (FH - Federazione degli ospedali) del Granducato del Lussemburgo e una con l'Association des Médecins et Dentistes (AMD - Associazione dei medici e dei dentisti), che fissano la maggiorazione al 15 %, che tuttavia raggiunge il 500 % in caso di assistenza presso un centro ospedaliero; deplora che a violare la sentenza del 2000 della Corte di giustizia dell'UE e la direttiva 2011/24/UE non siano soltanto gli accordi, ma anche numerosi operatori sanitari nazionali; invita la Commissione, in primo luogo, a quantificare il costo aggiuntivo annuale di tale maggiorazione tariffaria per il bilancio europeo (RCAM) e di giustificarlo, in secondo luogo a prevedere una procedura di infrazione nei confronti del Granducato di Lussemburgo o altra misura equivalente, in terzo luogo a informare il Parlamento europeo del seguito della petizione pubblica n. 765 presso la Camera dei deputati del Granducato di Lussemburgo e del dibattito pubblico ivi svoltosi il 19 ottobre 2017, e in quarto luogo a protestare contro i due accordi con l'FH e l'AMD;

307.  accoglie con favore le dichiarazioni del commissario Oettinger sulla fine delle restrizioni alla politica del personale onde evitare di compromettere gravemente il buon funzionamento delle istituzioni europee e pertanto la qualità del servizio pubblico dell'Unione ai cittadini europei; insiste sull'importanza di garantire la solidità di una funzione pubblica europea, al servizio del cittadino e in grado di far fronte alle sfide dell'Unione e alla realizzazione delle sue politiche con la maggiore professionalità ed eccellenza possibile dotandola a sua volta degli strumenti giuridici e di bilancio necessari; sottolinea l'importanza di rendere nuovamente attraente la funzione pubblica europea per i giovani professionisti dell'Unione; invita la Commissione a elaborare una relazione sulle conseguenze delle restrizioni sulla funzione pubblica europea in termini di attrattiva e sulla sua effettiva insufficienza, che proponga soluzioni per uniformarla e per migliorare gli interessi dei cittadini europei nel far parte della stessa;

308.  insiste sull'importanza di trovare una soluzione al problema della tariffazione eccessiva, e in molti casi abusiva, delle spese mediche del personale e dei deputati al Parlamento in alcuni Stati membri; chiede alla Commissione di cercare soluzioni a tale problema che in alcuni paesi come il Lussemburgo presuppongono un costo annuo pari a due milioni di EUR (negoziati con i sistemi di sicurezza sociale pubblici e/o privati degli Stati membri, creazione di una tessera analoga alla tessera di assicurazione sanitaria europea per gli spostamenti ecc.);

L'edificio Jean Monnet (JMO I e JMO II) a Lussemburgo

309.  riconosce che la costruzione del nuovo edificio Jean Monnet (JMO II) ha subito notevoli ritardi, legati a costi supplementari;

310.  deplora che la Commissione e le autorità lussemburghesi abbiano impiegato 15 anni (1994-2009) per trovare un accordo sulle future modalità per ospitare i servizi della Commissione a Lussemburgo;

311.  attende con interesse di conoscere l'intera storia degli edifici JMO I/JMO II tra il 1975 e il 2011, come promesso dalla Commissione nelle sue risposte scritte in preparazione dell'audizione con il Commissario Oettinger del 23 gennaio 2018;

312.  deplora che, nonostante nel 1997 fosse stato già predisposto un inventario completo dei materiali contenenti amianto nell'edificio JMO II, la Commissione non abbia abbandonato l'edificio fino al gennaio 2014 e che AIB-Vinçotte Luxembourg non abbia rivisto le sue conclusioni fino al 2013; rileva che le lamine di amianto dell'edificio JMO I presentavano una densità inferiore a quanto ritenuto anteriormente e che pertanto erano più sensibili all'impatto meccanico (per cui era sufficiente una semplice frizione perché le fibre venissero liberate nell'aria e inalate); ritiene che la Commissione, visti i gravi rischi per la salute derivanti dall'inalazione di amianto, dovrebbe aver fruito della competenza e del parere qualificato di altri esperti in materia e in particolare a seguito dell'esperienza subita nell'edificio Berlaymont a Bruxelles; invita la Commissione a comunicare al Parlamento se tutti i lavoratori sono stati debitamente informati della situazione e dei gravi rischi per la salute che sarebbero potuti sorgere qualora fosse stato individuato qualche caso di malattia possibilmente derivante dall'inalazione di particelle di amianto, che misure sono state adottate una volta verificatosi il caso e se sono state adottate misure preventive (test di screening e di rilevamento precoce ecc.); invita altresì la Commissione a comunicare se ha avviato qualche azione contro AIB-Vinçotte Luxembourg per la causa in esame;

313.  apprende che nel dicembre 2015 la Commissione e le autorità lussemburghesi hanno convenuto di condividere i costi associati allo sgombero anticipato dell'edificio JMO I; rileva che, secondo le previsioni iniziali, l'edificio JMO II avrebbe dovuto essere disponibile al 31 dicembre 2014;

314.  invita la Commissione a fornire informazioni dettagliate su quali saranno le spese di locazione dei sei edifici occupati nel frattempo dalla Commissione (ARIA, LACC, HITEC, DRB, BECH e T2) derivanti dai ritardi nella consegna dell'edificio JMO II nonché sulle conseguenze della proroga dei contratti di locazione; chiede alla Commissione di garantire il miglioramento delle condizioni di lavoro in questi sei edifici in stretta cooperazione con il comitato di sicurezza e igiene del lavoro e di negoziare rapidamente con le autorità lussemburghesi il miglioramento delle condizioni di mobilità e accesso intorno agli stessi; le ricorda che occorre istituire servizi medici in ciascuno di tali edifici in conformità delle normative nazionali del Lussemburgo;

315.  ha recentemente appreso che la prima fase edificativa dell'edificio JMO II si concluderà probabilmente all'inizio del 2020 e la seconda fase all'inizio del 2024; prende atto delle motivazioni fornite dalla Commissione sulle cause dei ritardi:

   a) il consorzio di architetti KSP ha chiesto di rivedere alcune clausole del contratto di gestione,
   b) una procedura di gara per lavori di movimento terra ha incontrato problemi amministrativi,
   c) sono intervenuti cambiamenti significativi in termini di misure di sicurezza;

e la invita a fornire i documenti giustificativi di tali motivazioni nonché i dettagli dei costi derivanti dal ritardo nella consegna dell'edificio;

316.  desidera ricevere i documenti giustificativi a sostegno di tali spiegazioni entro il 30 giugno 2018;

Scuole europee

317.  ricorda che la Commissione ha coperto il 61 % (177,8 milioni di EUR) del bilancio delle scuole nel 2016;

318.  deplora che, dopo più di 15 anni(17), non vi sia ancora un sistema di sana gestione finanziaria per le scuole europee;

319.  richiama l'attenzione, in tale contesto, sulla relazione annuale della Corte sui conti annuali delle scuole europee per l'esercizio 2016, che ha messo in luce le seguenti carenze(18):""27. la Corte ha riscontrato carenze significative nell'applicazione della contabilità per competenza nei conti dell'ufficio centrale e delle scuole di Alicante e Karlsruhe, in particolare il calcolo e la contabilizzazione degli accantonamenti per le prestazioni per il personale e la registrazione dei debiti e dei crediti. Gli errori rilevanti sono stati corretti nel corso della fase di consolidamento. […] 30. Mentre i sistemi di controllo interno delle scuole di Alicante e Karlsruhe presentavano soltanto poche carenze, vi ne sono ancora di significative nel sistema di controllo interno dell'ufficio centrale. Le relazioni di audit del revisore indipendente esterno ha rivelato altresì carenze significative nelle procedure di assunzione, di gara e di pagamento. La Corte non è pertanto in grado di confermare che la gestione finanziaria è stata condotta in conformità con il quadro generale.""

320.  riconosce che il direttore generale ha agito pertanto coerentemente nel limitare la sua dichiarazione di affidabilità: "Il direttore generale, nella sua veste di ordinatore delegato, pur avendo firmato la dichiarazione di affidabilità, ha però emesso una riserva reputazionale per quanto riguarda la gestione efficace di alcuni dei fondi della Commissione destinati alle scuole europee."(19);

321.  deplora che la relazione annuale della Corte sui conti annuali delle scuole europee per l'esercizio 2016 abbia messo in luce numerose carenze; ritiene che la responsabilità finanziaria del sistema delle scuole europee debba essere aumentata a un livello adeguato mediante un'apposita procedura di discarico per i 177,8 milioni di EUR posti a sua disposizione;

322.  ribadisce la posizione del Parlamento sulla necessità urgente di una "revisione globale" del sistema delle scuole europee che tenga conto della la riforma che [fa] capo a questioni gestionali, finanziarie, organizzative e pedagogiche" e ricorda la sua richiesta alla "Commissione di presentare al Parlamento una relazione annuale con la sua valutazione dello stato di avanzamento";

323.  chiede alla Commissione quando prevede che sarà operativo un sistema di sana gestione finanziaria per le scuole europee; chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie per poter applicare quanto prima un sistema di sana gestione finanziaria per le scuole europee;

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

324.  esprime stupore che lo sviluppo di un nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli, concepito internamente, costerà 12,2 milioni di EUR; chiede se l'OLAF ha effettuato una prospezione di mercato per individuare soluzioni più economiche, prima di impegnarsi in una spesa del genere; auspica che la Commissione e l'OLAF presentino all'autorità per il discarico una motivazione dettagliata dei costi stimati e delle iniziative intraprese per trovare una soluzione più economica;

325.  nutre forti dubbi in merito:

   a) alla creazione di posti con l'unica finalità di contribuire ad agevolare un distacco;
   b) al mancato rispetto da parte di un funzionario di alto livello di un periodo di incompatibilità prima di accettare una posizione con stretti legami con la precedente occupazione;
   c) al rischio che corre un funzionario di alto livello di essere implicato in un conflitto d'interessi in termini di fedeltà al suo datore di lavoro precedente e attuale;

Gruppi di esperti

326.  invita la Commissione a garantire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti; prende atto della relazione dell'Osservatorio europeo delle imprese del 14 febbraio 2017 dal titolo "Corporate interests continue to dominate key expert groups" (Gli interessi delle imprese continuano a dominare i principali gruppi di esperti)(20); esprime preoccupazione in merito alla sua conclusione, in particolare per lo squilibrio nei gruppi di esperti GEAR2030, Scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, Forum congiunto sui prezzi di trasferimento, Piattaforma sulla buona governance fiscale e sottogruppo sulle emissioni reali di guida dei veicoli leggeri del gruppo di lavoro sui veicoli a motore; ritiene che il Parlamento non abbia ancora ricevuto una risposta formale alla sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul controllo del registro e della composizione dei gruppi di esperti della Commissione(21); invita la Commissione a dare senza indugio una risposta dettagliata;

Giornalismo investigativo e lotta alla corruzione

327.  condanna l'uccisione del giornalista investigativo slovacco Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová il 22 febbraio 2018; è molto preoccupato per le informazioni secondo cui questo assassinio potrebbe essere legato al pagamento fraudolento dei fondi di trasferimento dell'Unione a un residente in Slovacchia e con presunti legami al gruppo di criminalità organizzata della 'Ndrangheta; chiede alla Commissione e all'OLAF di esaminare attentamente il fascicolo e riferire in merito nel quadro del seguito dato al discarico della Commissione;

328.  deplora la sospensione della rendicontazione paese per paese nella seconda relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione da parte della Commissione (ARES (2017)455202); invita la Commissione a riprendere a riferire, in modo distinto dal semestre economico europeo, in merito alla situazione della corruzione negli Stati membri, compresa una valutazione dell'efficacia delle misure anticorruzione sostenute dall'UE; sollecita vivamente la Commissione a valutare gli sforzi anticorruzione non solo in termini di perdita economica;

329.  invita la Commissione a compiere uno sforzo rinnovato per consentire all'UE di diventare parte firmataria di GRECO (gruppo di Stati contro la corruzione);

Indennità transitorie

330.  prende atto dei risultati e delle raccomandazioni dello studio del dipartimento tematico D del Parlamento dal titolo "Transitional allowances for former EU office holders - too few conditions" (Indennità transitorie per gli ex titolari di cariche dell'UE – condizioni insufficienti); invita la Commissione a tenere conto di dette raccomandazioni e ad avviare una revisione delle indennità transitorie per gli ex titolari di cariche dell'UE al fine di aumentare la trasparenza delle indennità e la responsabilità del bilancio dell'UE nei confronti dei cittadini; invita, in particolare, gli ex titolari di cariche dell'UE ad astenersi da attività di lobby presso le istituzioni dell'UE fintantoché ricevono un'indennità transitoria;

Agenzie esecutive

331.  invita le agenzie esecutive interessate:

   a) a dare seguito e attuazione alle raccomandazioni del Servizio di audit interno;
   b) a evitare riporti nella misura del possibile, mediante l'introduzione di stanziamenti di bilancio differenziati che rispecchino meglio la natura pluriennale delle operazioni;
   c) a conservare dati dettagliati ed esaustivi sulle procedure di appalto pubblico e di assunzione.

Pareri delle commissioni

Affari esteri

332.  prende nota della relazione finale sulla valutazione esterna dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), pubblicata nel giugno 2017; si compiace dei segnali che indicano che l'osservazione elettorale sta contribuendo agli obiettivi generali e specifici dell'EIDHR; sottolinea l'importanza di garantire un sostegno costante alle popolazioni locali per quanto concerne le missioni di osservazione elettorale; a tal fine, attira l'attenzione sulla necessità di assicurare l'efficacia in termini di costi e di introdurre una proporzionalità tra le risorse utilizzate per le missioni di osservazione elettorale e il seguito dato alle relative raccomandazioni; invita la Commissione a prendere in considerazione le proposte avanzate nella relazione finale sulla valutazione esterna dell'EIDHR per rafforzare ulteriormente il seguito dato alle raccomandazioni che derivano dall'osservazione elettorale;

333.  osserva, pur accogliendo con favore i progressi conseguiti, che la Commissione non ha ancora riconosciuto la conformità all'articolo 60 del regolamento finanziario per quattro missioni civili su dieci nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); esorta la Commissione a intensificare i lavori per accreditare tutte le missioni civili della PSDC, in linea con la raccomandazione della Corte, di modo che possano essere incaricate di compiti di esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione indiretta;

Sviluppo e cooperazione

334.  è estremamente preoccupato per la netta tendenza rilevata nelle recenti proposte della Commissione di ignorare le disposizioni giuridicamente vincolanti del regolamento (UE) n. 233/2014(22) quando si tratta di spese per l'aiuto pubblico allo sviluppo ammissibili e di paesi ammissibili al finanziamento a titolo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI); ricorda che la legittimità delle spese dell'Unione è un principio fondamentale di sana gestione finanziaria e che le considerazioni politiche non dovrebbero prevalere su disposizioni giuridiche chiare; ricorda che il DCI è innanzitutto uno strumento inteso a combattere la povertà;

335.  è favorevole all'utilizzo del sostegno al bilancio, ma esorta la Commissione a definire e a valutare più chiaramente, caso per caso, i risultati da raggiungere nell'ambito dello sviluppo e, soprattutto, a potenziare i meccanismi di controllo relativi alla condotta degli Stati beneficiari nel campo della corruzione, del rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia; manifesta profonda preoccupazione per il potenziale utilizzo del sostegno al bilancio nei paesi privi di un controllo democratico sia per l'assenza di una democrazia parlamentare funzionante e di libertà della società civile e dei media, sia per la mancanza di capacità degli organismi di vigilanza;

336.  esprime preoccupazione per l'affermazione della Corte secondo cui vi è un grave rischio che l'Unione non soddisfi l'obiettivo di integrare il cambiamento climatico in tutto il bilancio dell'Unione e che l'obiettivo di destinare il 20 % delle spese per le azioni connesse al clima non venga raggiunto;

337.  esprime preoccupazione per la conclusione della Corte secondo cui il sistema dell'Unione per la certificazione della sostenibilità dei biocarburanti non è pienamente affidabile(23); pone l'accento sulle conseguenze negative che ne potrebbero derivare per i paesi in via di sviluppo, dal momento che, secondo quanto constatato dalla Corte: "la Commissione non prevede l'obbligo per i sistemi volontari di verificare che la produzione di biocarburante da certificare non comporti rischi significativi di effetti socioeconomici negativi, quali conflitti inerenti alla proprietà fondiaria, lavoro forzato/minorile, condizioni di lavoro inadeguate per gli agricoltori o pericoli per la salute e la sicurezza"; invita la Commissione ad affrontare tale problema;

338.  si attende di essere pienamente informato e consultato sulla revisione intermedia del DCI, che dovrebbe tenere conto dell'Agenda 2030 e di un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo;

339.  invita la Commissione ad adottare un approccio allo sviluppo basato su incentivi, introducendo il principio "più progressi, più aiuti", prendendo come esempio la politica europea di vicinato; ritiene che quanto più intensamente e rapidamente un paese progredisce sulla via delle riforme interne volte alla costruzione e al consolidamento delle istituzioni democratiche, all'eliminazione della corruzione, al rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, tanto più importante dovrebbe essere il sostegno che riceve dall'Unione; sottolinea che tale approccio basato sulla "condizionalità positiva", congiuntamente a un'attenzione particolare al finanziamento di progetti su piccola scala per le comunità rurali, può condurre a un reale cambiamento e garantire che il denaro dei contribuenti dell'Unione sia speso in modo più sostenibile; condanna fermamente, d'altro canto, qualsiasi tentativo di subordinare gli aiuti ai controlli delle frontiere;

Occupazione e affari sociali

340.  è preoccupato per il fatto che, nel corso dell'esame dei 168 progetti completati nel settore "Coesione economica, sociale e territoriale", la Corte ha riscontrato che solo un terzo di essi disponeva di un sistema di misurazione del rendimento e di indicatori di realizzazione e di risultato connessi agli obiettivi del programma operativo e che per il 42 % non erano stati definiti indicatori di risultato o valori-obiettivo, per cui non è stato possibile valutare il contributo specifico apportato da tali progetti agli obiettivi globali del programma;

341.  prende atto della raccomandazione della Corte secondo cui, nel riconsiderare la concezione e il meccanismo di erogazione dei fondi SIE nel periodo successivo al 2020, la Commissione dovrebbe incentrare maggiormente il programma sui risultati e semplificare il meccanismo dei pagamenti sostenendo, se del caso, l'introduzione di ulteriori misure che subordinino il volume dei pagamenti ai risultati, anziché limitarsi a rimborsare i costi;

342.  accoglie con favore i risultati conseguiti per i tre assi del Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nel 2016; richiama l'attenzione sull'importanza del sostegno dell'EaSI e, in particolare, degli assi relativi a Progress e alla Rete europea di servizi per l'impiego (EURES), per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; rileva con preoccupazione che la sezione tematica sull'imprenditoria sociale nell'ambito dell'asse EaSI "Microfinanziamenti e imprenditoria sociale" continua a registrare una performance insufficiente; invita la Commissione a insistere affinché il Fondo sociale europeo si impegni per un pieno utilizzo delle risorse nell'ambito della sezione tematica sull'imprenditoria sociale;

Ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare

343.  sottolinea che nel 2016 è stato elaborato un piano d'azione, a seguito delle osservazioni della Corte, per migliorare la situazione relativa ai ritardi dei pagamenti nell'ambito del programma LIFE; rileva che il tasso di pagamenti tardivi per l'esercizio 2016 ha raggiunto il 3,9 %;

344.  si rammarica che non esista un quadro specifico di segnalazione gestito dalla Commissione in relazione all'identificazione e alla misurazione delle implicazioni indesiderate delle politiche dell'Unione che contribuiscono negativamente ai cambiamenti climatici, nonché in relazione alla quantificazione della quota rappresentata da tali spese nel bilancio totale dell'Unione;

345.  sottolinea che gli audit interni hanno anche mostrato ritardi nell'attuazione di una raccomandazione molto importante in materia di sicurezza informatica (sulla gestione della sicurezza del sistema informatico EU ETS), il che espone i servizi della Commissione al rischio di violazioni della sicurezza;

346.  rileva che la valutazione ex post del secondo programma Salute avviata nel luglio 2016 ha riscontrato che, sebbene il programma abbia conseguito risultati apprezzabili con un chiaro legame con le priorità delle politiche sanitarie dell'Unione e nazionali, esiste ancora un margine di miglioramento per quanto riguarda la diffusione dei risultati delle azioni e le sinergie con altri strumenti di finanziamento dell'Unione, quali i fondi strutturali;

Trasporti e turismo

347.  si rammarica del fatto che, in un momento in cui il prossimo QFP è in fase di preparazione, la Corte non abbia fornito informazioni complete in merito agli audit eseguiti nel settore dei trasporti nel settore "Competitività per la crescita e l'occupazione", in particolare per quanto riguarda il meccanismo per collegare l'Europa (CEF);

348.  rileva che, a fine 2016, il CEF aveva fornito sostegno a 452 progetti nel settore dei trasporti per un totale di 19,4 miliardi di EUR di investimenti in tutta Europa; ribadisce l'importanza dello strumento di finanziamento del meccanismo per collegare l'Europa ai fini del completamento della rete TEN-T e della realizzazione di uno spazio unico europeo dei trasporti; sottolinea che i tagli di bilancio al meccanismo per collegare l'Europa effettuati in passato a causa del finanziamento dell'iniziativa del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) dovrebbero essere evitati in futuro;

349.  osserva che, nel 2016, il FEIS ha fornito finanziamenti pari a 3,64 miliardi di EUR per 29 operazioni, di cui 25 progetti nel settore dei trasporti e 4 fondi multisettoriali con investimenti per un importo totale stimato in 12,65 miliardi di EUR; si rammarica che la Commissione e la BEI non abbiano fornito informazioni esaurienti settore per settore su base annuale dei progetti finanziati dal FEIS;

350.  prende atto del lancio, nel 2016, del programma Green Shipping Guarantee attraverso il nuovo strumento di debito del CEF e del FEIS, che potenzialmente mobilizzerà 3 miliardi di EUR di investimenti per attrezzare le navi con tecnologia pulita; chiede alla Commissione di fornire informazioni dettagliate in merito all'attuazione del programma, ivi compresi gli aspetti tecnologici e l'impatto ambientale ed economico;

351.  osserva che il numero degli strumenti finanziari è aumentato considerevolmente, il che consente nuove opportunità di finanziamento misto nel settore dei trasporti, creando al tempo stesso una rete complessa di accordi intorno al bilancio dell'Unione; è preoccupato che questi strumenti, in parallelo al bilancio dell'Unione, possano rischiare di compromettere il livello di responsabilità e di trasparenza, dal momento che la rendicontazione, la revisione e il controllo pubblico non sono armonizzati; si rammarica inoltre per il fatto che, con l'utilizzo dei fondi FEIS, i poteri di esecuzione siano delegati alla BEI con un controllo pubblico più limitato rispetto ad altri strumenti finanziati dal bilancio dell'Unione;

352.  invita la Commissione a presentare in modo chiaro per il settore dei trasporti una valutazione dell'impatto del FEIS su altri strumenti finanziari, in particolare per quanto riguarda il CEF, nonché sulla coerenza dello strumento di debito del CEF con altre iniziative dell'Unione, in tempo utile prima della proposta per il prossimo QFP e il prossimo CEF; chiede che tale valutazione presenti una chiara analisi dell'equilibrio geografico degli investimenti nel settore dei trasporti; ricorda tuttavia che i fondi utilizzati a titolo di uno strumento finanziario non dovrebbero essere considerati l'unico criterio pertinente ai fini della valutazione dei suoi risultati; invita pertanto la Commissione ad approfondire la sua valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti di trasporto finanziati dall'Unione e a misurare il loro valore aggiunto;

353.  ribadisce la sua richiesta che la Commissione, in considerazione delle molteplici fonti di finanziamento, fornisca un accesso agevole ai progetti - sotto forma di uno sportello unico - onde consentire ai cittadini di seguire con chiarezza gli sviluppi e il finanziamento delle infrastrutture cofinanziate dai fondi dell'Unione e dal FEIS;

354.  invita la Commissione a valutare l'efficacia finanziaria dell'accordo con Eurocontrol per quanto riguarda l'organo di valutazione delle prestazioni (PRB) e a portare avanti la proposta di istituire detto organo in quanto regolatore economico europeo, sotto la supervisione della Commissione; inoltre, in considerazione della necessità di attuare quanto prima il Cielo unico europeo e al fine di accrescere la competitività del settore dell'aviazione, invita la Commissione a portare avanti la proposta per la designazione del gestore della rete come prestatore di servizi indipendente nell'ambito di un partenariato settoriale;

355.  invita la Commissione a presentare una valutazione d'impatto dei progetti finanziati dagli Stati membri nel settore dei trasporti nell'ambito della strategia per il Danubio e ad avanzare una proposta per incrementare il valore aggiunto dei progetti futuri, al fine di contribuire al completamento di questo importante corridoio di trasporto;

356.  si rammarica profondamente per il fatto che, a causa dell'assenza di una linea di bilancio specifica per il turismo, vi sia una mancanza di trasparenza per quanto riguarda i fondi dell'Unione utilizzati a sostegno delle azioni in questo settore; ribadisce la sua richiesta di aggiungere una linea dedicata al turismo nei futuri bilanci dell'Unione;

Sviluppo regionale

357.  richiama l'attenzione sul ruolo che le capacità amministrative svolgono nell'utilizzo regolare dei fondi SIE; ritiene che uno scambio di buone pratiche potrebbe contribuire efficacemente a rafforzare le capacità degli Stati membri in questo ambito;

358.  è profondamente preoccupato per il fatto che i forti ritardi nell'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale abbiano esacerbato le molteplici disuguaglianze nell'Unione e all'interno degli Stati membri e delle regioni, mettendo così a repentaglio l'integrità dell'Unione;

359.  prende atto della relazione strategica 2017 sull'attuazione dei fondi SIE(24), in cui si sottolinea che la selezione dei progetti relativi a detti fondi ha raggiunto un totale di 278 miliardi di EUR, ovvero il 44 % dell'investimento complessivo previsto per il periodo 2014-2020, che è stato immesso nell'economia reale europea sin dall'inizio del periodo di finanziamento; ritiene che l'attuazione dei programmi 2014-2020 abbia ormai raggiunto la velocità di crociera, dimostrando non solo il valore aggiunto degli investimenti della politica di coesione per tutte le regioni dell'Unione, ma anche la necessità di ulteriori sforzi per rafforzare la capacità amministrativa delle autorità nazionali, regionali e locali;

Agricoltura e sviluppo rurale

360.  si compiace del fatto che il SIPA abbia registrato un ulteriore miglioramento e una maggiore precisione e che ciò lo renda un ottimo strumento per ridurre il tasso di errore e l'onere amministrativo per gli agricoltori e gli organismi pagatori;

361.  invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare la considerevole volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli, che ha ricadute negative sui redditi degli agricoltori, e a reagire prontamente ed efficacemente ove necessario;

362.  osserva che, a quanto pare, il primo anno completo di attuazione dell'"inverdimento" non ha inciso sul tasso di errore, il che può essere considerato un risultato importante da parte degli agricoltori e degli organismi pagatori, data la natura complessa delle norme in materia di inverdimento; condivide il parere della Commissione secondo cui è ancora troppo presto per trarre conclusioni sui risultati ambientali precisi; rileva che, oltre all'inverdimento, anche altri fattori influenzano in particolare le prestazioni ambientali del settore agricolo; sottolinea che l'"inverdimento" funge da esempio della maggiore necessità di controllo delle prestazioni anche nel settore agricolo;

363.  accoglie con favore il regime di inverdimento e il suo obiettivo di rendere le aziende agricole dell'Unione più rispettose dell'ambiente attraverso le pratiche di diversificazione delle colture, il mantenimento dei prati permanenti esistenti e la creazione di aree di interesse ecologico su terreni coltivabili, come delineato nella relazione annuale della Corte;

364.  rammenta che vi è una differenza significativa nel tipo e nella portata degli errori, ad esempio tra le omissioni involontarie, di natura amministrativa, e i casi di frode, e che le omissioni non comportano di norma alcun danno finanziario al contribuente, elemento che dovrebbe altresì essere considerato in fase di stima del tasso di errore effettivo; ricorda alla Commissione che, in ultima istanza, il rischio di errori involontari dovuti alla complessità della regolamentazione è sostenuto dal beneficiario; si rammarica del fatto che, anche quando l'investimento si sia rivelato efficace, la Corte consideri la spesa inammissibile al 100 % in caso di errori negli appalti pubblici; sottolinea pertanto che è auspicabile un'ulteriore razionalizzazione nel metodo di calcolo dell'errore;

365.  rileva che l'accesso ai dati e un monitoraggio efficace, in particolare degli aspetti ambientali, sono essenziali, considerando che determinate risorse naturali, come il suolo e la biodiversità, sono alla base della produttività agricola a lungo termine;

366.  si augura che la Corte faccia evolvere le proprie pratiche di controllo per integrare la pertinenza dell'utilizzo dei fondi allo stesso livello del controllo della loro assegnazione;

Pesca

367.  insiste affinché nelle sue relazioni future la Corte presenti un tasso di errore separato per la pesca e gli affari marittimi al fine di eliminare le distorsioni derivanti dall'inclusione di altri settori nello stesso capitolo; constata che, nella relazione annuale della Corte, il settore degli affari marittimi e della pesca non è sufficientemente dettagliato, cosa che rende difficile una valutazione corretta della gestione finanziaria;

368.  si congratula con la Commissione per il tasso di esecuzione particolarmente elevato del titolo 11 della sezione III del bilancio dell'esercizio 2016 (affari marittimi e pesca), tanto per gli stanziamenti d'impegno (99,2%), quanto per gli stanziamenti di pagamento (94,7%); ricorda che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 508/2014(25), le risorse di bilancio sono ripartite in base alle loro destinazioni e che sarebbe quindi opportuno che nella sua relazione la Commissione dettagliasse il tasso di esecuzione conformemente alle linee di bilancio;

369.  prende atto della riserva formulata nella relazione annuale di attività della DG MARE, riserva che riguarda otto Stati membri, per quanto concerne le spese non ammissibili individuate nel Fondo europeo per la pesca (FEP);

370.  incoraggia la DG MARE nei suoi sforzi di controllo degli stanziamenti soggetti a gestione concorrente, in particolare nel caso delle azioni concernenti il FEP e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

371.  constata che il rischio di perdita di fondi è di 5,9 milioni di euro e che la Commissione ha adottato le misure necessarie per valutare le spese nel 2017 e, se del caso, recuperare i fondi;

372.  osserva che, tre anni dopo la sua adozione, avvenuta il 15 maggio 2014, il livello di attuazione del FEAMP per il periodo 2014-2020 è ancora insufficiente, considerato che a settembre del 2017, solo l'1,7% dei 5,7 miliardi di euro messi a disposizione in gestione concorrente era stato utilizzato; osserva che l'utilizzo del FEAMP è di competenza degli Stati membri; ricorda che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 508/2014, le risorse di bilancio sono ripartite in base alle loro destinazioni e che sarebbe quindi opportuno che nella sua relazione la Commissione dettagliasse il tasso di esecuzione conformemente alle linee di bilancio;

373.  ritiene necessario fornire agli Stati membri tutto il sostegno possibile per garantire un utilizzo corretto e completo delle risorse del FEAMP, con elevati tassi di esecuzione, in linea con le loro rispettive priorità ed esigenze, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile del settore della pesca;

Cultura e istruzione

374.  si compiace del fatto che Erasmus+ abbia permesso a 500 000 persone di studiare, formarsi o fare volontariato all'estero nel 2016 e sia sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di 4 milioni di partecipanti entro il 2020; sottolinea che gli studenti Erasmus + tendono a sviluppare un ampio spettro di capacità, competenze e conoscenze trasferibili e godono di migliori prospettive di carriera rispetto agli studenti non mobili e che il programma costituisce un investimento strategico per i giovani europei; sottolinea, tuttavia, la necessità di garantire una più ampia accessibilità del programma, in particolare per i giovani con minori opportunità;

375.  accoglie con favore il trasferimento online di gran parte della procedura di domanda di finanziamenti Erasmus+; ritiene, tuttavia, che la procedura possa essere ulteriormente semplificata abbandonando la necessità di richiedere la firma fisica delle lettere di mandato dei partner nei progetti;

376.  rileva che persistono problemi di accesso ai finanziamenti di Erasmus+ nel settore Gioventù, legati alla decentralizzazione della gestione del programma in capo alle agenzie nazionali; richiede alla Commissione europea di adottare le misure necessarie, ad esempio centralizzare una parte di questi finanziamenti in capo all'agenzia esecutiva; chiede inoltre che la Commissione preveda gli strumenti necessari a un maggior coinvolgimento di tutti i beneficiari del programma, ad esempio mediante la costituzione di sotto-comitati settoriali permanenti, come previsto dal regolamento (UE) n. 1288/2013(26);

377.  chiede che ciò che ha finora determinato il successo di Erasmus +, vale a dire gli scambi universitari, non venga annullato impiegando i finanziamenti per un altro programma o estendendo questo programma ad altri destinatari come i migranti;

378.  è allarmato dai tassi di selezione cronicamente bassi dei progetti a titolo del programma "Europa per i cittadini" e del sottoprogramma "Cultura" di "Europa creativa" (rispettivamente il 16% e l'11% nel 2016); sottolinea che questi deboli tassi di selezione causano frustrazione tra i candidati e sono sintomatici di livelli inadeguati di finanziamento, che non corrisponde agli ambiziosi obiettivi dei programmi;

379.  sottolinea che la stessa Agenzia Esecutiva per la Cultura, Istruzione e l'Audiovisivo (EACEA) della Commissione europea afferma che il programma Europa per i Cittadini ha raggiunto piena maturità nel 2016, al suo terzo anno di esecuzione; invita, perciò, la Commissione e il Consiglio a tenere adeguatamente in considerazione i tempi lunghi per la piena implementazione dei nuovi programmi nel QFP 2014-2020, onde evitare che tali ritardi si ripetano anche nel futuro quadro finanziario post-2020;

380.  elogia il ruolo dell'EACEA nell'attuazione dei tre programmi di cultura e istruzione, come evidenziato dalla valutazione positiva del lavoro dell'Agenzia completata nel 2016; accoglie con favore il maggiore ricorso alla comunicazione dei dati per via elettronica da parte dell'EACEA per i progetti finanziati, che dovrebbe migliorare la raccolta di dati e il monitoraggio dei progetti, contribuire ad alimentare il lavoro politico della Commissione e assistere i beneficiari; è lieto di constatare che l'EACEA effettui il 92% dei suoi pagamenti entro i termini stabiliti dal regolamento finanziario; invita l'EACEA, dal momento che i beneficiari del programma di istruzione e cultura sono spesso organizzazioni molto piccole, a cercare di ottenere risultati migliori, potenzialmente attraverso un indicatore del termine medio di pagamento;

381.  prende atto del lancio, nel 2016, dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, con un bilancio di 121 milioni di EUR fino al 2022 e dell'interesse iniziale manifestato dal settore e dagli intermediari finanziari; chiede una rapida attuazione del previsto anticipo di 60 milioni di EUR a titolo dello strumento dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); ricorda che i prestiti integrano altre fonti di finanziamento essenziali per il settore, come le sovvenzioni;

382.  esprime preoccupazione per il bassissimo livello di finanziamento a titolo del FEIS a favore dei settori dell'istruzione, della cultura e della creatività nel 2016; ritiene che un sostegno specifico e settoriale sia essenziale per garantire che il settore culturale e creativo benefici dei prestiti a titolo del FEIS;

383.  ribadisce il proprio sostegno a una copertura mediatica indipendente degli affari europei, in particolare attraverso l'assistenza di bilancio per le reti televisive, radiofoniche e online; si compiace del proseguimento della sovvenzione per Euranet+ fino al 2018 e sollecita la Commissione a trovare un modello di finanziamento più sostenibile per la rete;

Libertà civili, giustizia e affari interni

384.  ricorda che nel 2016 si è fatto ampio ricorso agli strumenti speciali per rispondere alla situazione umanitaria dei richiedenti asilo nell'Unione e che vi è quindi il rischio che l'importo rimanente fino alla fine dell'attuale QFP possa non essere sufficiente per rispondere agli imprevisti che potrebbero verificarsi prima del 2020; chiede alla Commissione di risolvere questo problema strutturale nel prossimo QFP e di informare debitamente il Parlamento;

385.  esorta a mettere a punto una strategia coerente e sistematica, che preveda priorità politiche e operative più chiare, più solide e a lungo termine onde tutelare i diritti e le libertà fondamentali, garantendone al contempo l'attuazione anche tramite l'assegnazione di fondi sufficienti a tale scopo.

Diritti della donna e uguaglianza di genere

386.  sottolinea che la parità tra donne e uomini dovrebbe essere garantita in tutti i settori di intervento; ribadisce quindi l'invito ad attuare il bilancio di genere in tutte le fasi della procedura di bilancio, ivi comprese l'esecuzione del bilancio e la valutazione della sua esecuzione;

387.  si rammarica che le linee di bilancio relative al programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" (REC) 2014-2020 non precisino le risorse assegnate a ciascuno degli obiettivi del programma legati alla parità di genere; si compiace che, nel 2016, la Rete Violenza contro le donne e la Lobby delle donne europee abbiano ricevuto sovvenzioni nell'ambito della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e a favore della parità di genere;

388.  ribadisce il proprio invito a mantenere una linea di bilancio separata per l'obiettivo specifico Daphne, dotata di risorse supplementari, onde invertire la tendenza alla diminuzione delle risorse destinate al programma Daphne nel periodo 2014-2020;

389.  deplora che il Fondo europeo per gli investimenti strategici non includa una prospettiva di genere e sottolinea che il processo di ripresa non potrà avere buon esito se non si affronta l'impatto delle crisi sulle donne;

390.  sottolinea che l'integrazione della dimensione di genere figura anche tra i principi alla base dell’AMIF; deplora tuttavia la mancanza di azioni mirate in relazione alla parità di genere, dotate di linee di bilancio specifiche, nonostante le ripetute richieste del Parlamento di prendere in considerazione la dimensione di genere anche nell'ambito delle politiche in materia di migrazione e di asilo;

391.  chiede nuovamente di includere nell'insieme comune di indicatori di risultato relativi all'esecuzione del bilancio dell'Unione indicatori specifici di genere, nel debito rispetto del principio di sana gestione finanziaria, segnatamente in conformità dei principi di economia, efficienza ed efficacia;

392.  chiede che la valutazione dell'impatto di genere rientri tra le condizioni ex ante per accedere ai fondi dell'Unione e che si proceda alla raccolta di dati riferiti ai beneficiari e ai partecipanti, quando possibile disaggregati per genere;

393.  si compiace della partecipazione relativamente equilibrata per genere (il 52 % di donne contro il 48 % di uomini) negli interventi a titolo del FSE del 2016;

394.  chiede che Parlamento, Consiglio e Commissione rinnovino il loro impegno a favore della parità di genere in occasione del prossimo QFP, mediante una dichiarazione comune allegata al QFP stesso, compresi l'impegno ad attuare il bilancio di genere e un monitoraggio efficace dell'attuazione di detta dichiarazione nelle procedure di bilancio annuali, includendo una disposizione in una clausola di revisione del nuovo regolamento QFP.

(1) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
(2) COM(2017)0351, sezione 2.2.
(3) Relazione annuale 2016 sulla gestione e il rendimento, sezione 2.2., DG AGRI, allegato 10 alle RAA, pag. 140.
(4) Relazione annuale 2016 sulla gestione e il rendimento, allegato 4, pag. 20.
(5) Cfr. relazione annuale della Commissione per il 2016 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE, sezione 2.2.
(6) Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
(7) Paragrafi 120 e 121 della sua risoluzione del 27 aprile 2017 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III - Commissione e agenzie esecutive (GU L 252 del 29.9.2017, pag. 28).
(8) Relazione della Commissione europea, "Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Sintesi dei dati sui progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria indicati dalle autorità di gestione in applicazione dell'articolo 67, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio), pag. 11.
(9) Studio "Assessment of the 10 years' Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and Romania" (Valutazione del meccanismo di cooperazione e verifica per la Bulgaria e la Romania a 10 anni dalla sua istituzione); commissionato dalla DG IPOL, Dipartimento tematico D: Affari di bilancio.
(10) Cfr. relazione annuale di attività 2016 della DG AGRI, pag. 17.
(11) Cfr. paragrafo 207 della risoluzione del Parlamento del 27 aprile 2017.
(12) Cfr. i dati indicativi sulla distribuzione degli aiuti diretti ricevuti, in base a una classe dimensionale di aiuti, versati al produttore secondo il regolamento (UE) n. 1307/2013 (esercizio 2016).
(13) la rubrica 3 del QFP copre una serie di politiche; sebbene il settore di spesa più significativo è quello relativo alla migrazione e alla sicurezza; sono previsti finanziamenti anche per il programma "Alimenti e i mangimi", per attività culturali e creative nonché per programmi concernenti la giustizia, i diritti, l’uguaglianza e la cittadinanza, i consumatori e la salute.
(14) L'AMIF sostituisce il programma "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (SOLID).
(15) Testi approvati, P8_TA(2016)0477.
(16) Corte dei conti europea, "Rapid case review on the implementation of the 5% reduction of staff posts” (Analisi rapida dell'attuazione della riduzione del 5% degli effettivi), pag. 27.
(17) Paragrafi 276, 281 e 282 della risoluzione del Parlamento del 27 aprile 2017.
(18) Relazione sui conti annuali delle scuole europee relativi all'esercizio 2016, corredata delle risposte delle scuole, 29 novembre 2017.
(19) DG HR, RAA, pag. 6.
(20) https://corporateeurope.org/expert-groups/2017/02/corporate-interests-continue-dominate-key-expert-groups
(21) Testi approvati, P8_TA(2017)0021.
(22) Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).
(23) Relazione speciale n. 18/2016: Il sistema dell'UE per la certificazione dei biocarburanti sostenibili.
(24) http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/.
(25) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(26) Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2019Note legali - Informativa sulla privacy