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Procedura : 2017/2167(DEC)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0086/2018

Testi presentati :

A8-0086/2018

Discussioni :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Votazioni :

PV 18/04/2018 - 12.38

Testi approvati :

P8_TA(2018)0143

Testi approvati
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Mercoledì 18 aprile 2018 - Strasburgo
Discarico 2016: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
P8_TA(2018)0143A8-0086/2018
Decisione
 Decisione
 Risoluzione

1. Decisione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2016 (2017/2167(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2016,

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2016, corredata della risposta dell'Agenzia(1),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2016, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 20 febbraio 2018 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016 (05941/2018 – C8-0077/2018),

–  visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,

–  visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE(4), in particolare l'articolo 97,

–  visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(5), in particolare l'articolo 108,

–  visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0086/2018),

1.  concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2016;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU C 417 del 6.12.2017, pag. 98.
(2) GU C 417 del 6.12.2017, pag. 98.
(3) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(4) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(5) GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.


2. Decisione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2016 (2017/2167(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2016,

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2016, corredata della risposta dell'Agenzia(1),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni(2) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2016, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 20 febbraio 2018 sul discarico da dare all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016 (05941/2018 – C8-0077/2018),

–  visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(3), in particolare l'articolo 208,

–  visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE(4), in particolare l'articolo 97,

–  visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(5), in particolare l'articolo 108,

–  visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0086/2018),

1.  approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativi all'esercizio 2016;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU C 417 del 6.12.2017, pag. 98.
(2) GU C 417 del 6.12.2017, pag. 98.
(3) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(4) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(5) GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.


3. Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2016 (2017/2167(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2016,

–  visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0086/2018),

A.  considerando che, nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico sottolinea la particolare importanza di rafforzare ulteriormente la legittimazione democratica delle istituzioni dell'Unione migliorando la trasparenza e la responsabilità e attuando il concetto della programmazione di bilancio basata sulla performance e la buona gestione delle risorse umane;

B.  considerando che, stando allo stato delle entrate e delle spese(1) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (l’"Agenzia"), il bilancio definitivo di quest'ultima per l'esercizio 2016 ammontava a 110 840 957 EUR, il che rappresenta una riduzione del 7,82 % rispetto al 2015;

C.  considerando che l'Agenzia ha ricevuto sussidi dell'Unione pari a 60 937 000 EUR, il che rappresenta un notevole aumento di 55 903 000 EUR dovuto essenzialmente all'attuazione dei regolamenti concernenti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)(2), l'uso di biocidi(3) e il previo assenso informato (PIC)(4);

D.  considerando che la Corte dei conti ("Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2016 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;

1.  ricorda che l'Agenzia è un'entità consolidata ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario e costituisce la forza motrice, tra le autorità di regolamentazione, per l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche a beneficio della salute umana e dell'ambiente, oltre che dell'innovazione e della competitività; osserva che l'Agenzia aiuta le imprese a conformarsi alla legislazione, promuove un utilizzo sicuro delle sostanze chimiche, fornisce informazioni su tali sostanze e si occupa delle sostanze chimiche preoccupanti;

Gestione finanziaria e di bilancio

2.  osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2016 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio del 97 %, pari a una riduzione dell'1,48 %; rileva inoltre che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'86 %, con una riduzione dell'1,84 % rispetto all'esercizio precedente;

3.  sottolinea che nel 2016 le tariffe e gli oneri riscossi, che per la prima volta hanno compreso anche un'elevata percentuale di tariffe derivanti da domande di autorizzazione, hanno coperto il 46 % delle spese dell'Agenzia; chiede, a questo proposito, di introdurre meccanismi di salvaguardia per l'attività dell'Agenzia, volti a consentirle di rimanere indipendente dall'industria e, in particolare, di mantenere una posizione critica e indipendente rispetto alle ricerche svolte dall'industria stessa;

4.  rileva, per quanto riguarda i biocidi, che, a norma dell'articolo 208 del regolamento finanziario, nel 2016 l'Agenzia ha raccolto entrate tariffarie per un totale di 7 612 146 EUR (rispetto a 5 423 667 EUR nel 2015), mentre la sovvenzione dell'Unione ammontava a 850 000 EUR (rispetto a 5 789 000 EUR nel 2015), e che, inoltre, i contributi versati dall'EFTA (Svizzera inclusa) erano pari a 142 379 EUR;

5.  osserva, per quanto riguarda il regolamento PIC, e come indicato all'articolo 208 del regolamento finanziario, che nel 2016 la sovvenzione dell'Unione a favore dell'Agenzia per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ammontava a 1 151 000 EUR;

6.  osserva con preoccupazione che le agenzie di regolamentazione dell'Unione responsabili della valutazione dei rischi dei prodotti regolamentati, in particolare l'Agenzia e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), non dispongono di risorse sufficienti per adempiere a tali responsabilità in modo efficace; ritiene che l'Agenzia e l'EFSA debbano pertanto essere dotate di risorse sufficienti per adempiere alle loro responsabilità specifiche;

Storni

7.  constata che l'Agenzia ha effettuato in totale 23 storni per un importo di 816 000 EUR; osserva con soddisfazione che il livello e la natura degli storni nel 2016 sono rimasti entro i limiti delle regole finanziarie;

Impegni e riporti

8.  apprende dalla relazione della Corte che i riporti di stanziamenti impegnati per il Titolo III (Spese operative di REACH) sono rimasti a un livello elevato, pari a 10 100 000 EUR, ossia il 39 % (contro 7 300 000 EUR, pari al 32 %, del 2015) e risultano ancora più alti per il Titolo IV (Spese operative relative ai biocidi), attestandosi a 1 300 000 EUR, ossia il 68 % (contro 1 500 000 EUR, pari al 74 %, nel 2015); richiama l'attenzione sulle osservazioni della Corte, secondo cui l'Agenzia potrebbe prendere in considerazione l'aumento di stanziamenti di bilancio differenziati per meglio riflettere la natura pluriennale delle operazioni e gli inevitabili sfasamenti temporali tra la firma dei contratti, le consegne e i pagamenti;

9.  apprende dalla risposta dell'Agenzia che i riporti più alti derivano dai progetti pluriennali di sviluppo nel settore informatico e dai contratti conclusi con relatori per la valutazione delle sostanze, che contemplano un termine di legge di 12 mesi a decorrere dall'adozione del piano d'azione a rotazione a livello comunitario in marzo; osserva che, per questi ultimi, l'Agenzia ha già creato una linea di bilancio differenziata per il 2017, il che ridurrà il tasso di riporto nominale per tale esercizio e per quelli a venire; osserva che, anche per la spesa informatica, l'Agenzia considererà la possibilità di utilizzare linee di bilancio differenziate in futuro; invita l'Agenzia a comunicare all'autorità di discarico ogni decisione che prenderà in proposito;

10.  osserva che i riporti possono essere spesso motivati, in tutto o in parte, dal carattere pluriennale dei programmi operativi delle agenzie e non mettono necessariamente in luce carenze nella pianificazione e nell'esecuzione di bilancio, né contrastano sempre con il principio dell'annualità del bilancio, soprattutto se sono pianificati in anticipo e comunicati alla Corte;

Procedure di appalto e politica del personale

11.  rileva che l'obiettivo in materia di assunzioni dell'Agenzia è stato realizzato, con il 98 % di posti coperti a fine 2016 per REACH/CLP(5) (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele) e PIC (esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose);

12.  osserva che, in base alla tabella dell'organico, al 31 dicembre 2016 erano coperti 455 posti temporanei (dei 465 posti autorizzati nel bilancio dell'Unione), contro i 467 del 2015;

13.  constata che, su 590 membri del personale (equivalenti a tempo pieno), nel 2016 l'Agenzia ha impiegato nove esperti nazionali distaccati, 101 agenti contrattuali, tre membri del personale interinale e 22 consulenti;

14.  valuta positivamente il conseguimento della parità di genere alla luce del numero dei posti occupati al 31 dicembre 2016, dal momento che le donne rappresentano il 53 % del personale e gli uomini il 47 %;

15.  osserva con soddisfazione che, rispetto all'esercizio di analisi comparativa dell'Agenzia del 2015, vi è stato un aumento della percentuale di personale operativo e una diminuzione della percentuale di personale amministrativo di supporto, in linea con i risultati dell'analisi comparativa della Commissione;

16.  prende atto che nel 2016 l'Agenzia ha firmato 630 contratti, di cui 423 nell'ambito di contratti quadro e 207 a seguito di nuove procedure di gara d'appalto; osserva che 26 contratti rientranti in quest'ultima categoria sono stati conclusi a seguito di procedure negoziate eccezionali, sulla base delle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario; rileva con soddisfazione che l'Agenzia pubblica sul suo sito web, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco annuale dei prestatori di servizi riferito all'anno precedente;

17.  osserva che, in media, il personale dell'Agenzia è stato in congedo per malattia per 7,9 giorni nel 2016; rileva con una certa preoccupazione che nel 2016 il numero di giorni trascorsi da ciascun membro del personale in attività orientate al benessere è stato inferiore a un giorno; riconosce che l'Agenzia ha messo in atto il primo piano d'azione per la salute e il benessere a livello organizzativo e ha riferito sulle attività orientate al benessere che ha realizzato nel 2016, come ad esempio attività di team-building, giornate esterne, eventi stagionali, facilitazione delle attività sportive, educazione in materia sanitaria, screening medico, sostegno alla famiglia e consulenza psicologica;

18.  osserva con soddisfazione che l'Agenzia gestisce una rete di consulenti di fiducia composta da colleghi di diverse unità dell'Agenzia, che sono stati formati a trattare in via informale i conflitti sul posto di lavoro e i casi di presunte molestie;

19.  osserva con soddisfazione che nel 2016 i due casi segnalati dai consulenti di fiducia nei quali erano identificabili elementi di molestia sono stati trattati nel quadro della procedura informale, senza avviare una procedura ufficiale e, di conseguenza, senza giungere in tribunale;

20.  rileva che l'Agenzia utilizza un veicolo di servizio per il trasporto del direttore esecutivo nell'esercizio sue funzioni ufficiali, ma non ne consente l'uso privato;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, trasparenza e democrazia

21.  osserva con soddisfazione che l'Agenzia, conformemente alla raccomandazione formulata nel 2014 dall'autorità di discarico, ha incluso nella sua relazione annuale per il 2016 un capitolo separato sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità;

22.  prende atto con soddisfazione del fatto che, grazie alla politica dell'Agenzia in materia di trasparenza, nel 2016 il pubblico ha potuto beneficiare di miglioramenti di rilievo, tra cui un portale di informazione dell'Agenzia completamente nuovo e un microsito per informare i consumatori sulle sostanze chimiche;

23.  osserva che, sulla base della propria procedura di prevenzione e gestione dei potenziali conflitti di interesse, l'Agenzia ha attuato un approccio che prevede un controllo sistematico dei potenziali conflitti prima di assegnare compiti ai membri del personale; osserva inoltre che, una volta che i membri degli organi dell'Agenzia hanno assunto le proprie funzioni, tutte le loro dichiarazioni annuali di interessi sono esaminate dal rispettivo presidente e pubblicate sul sito internet dell'Agenzia;

24.  riconosce che, al momento di lasciare l'Agenzia, i membri del personale sono tenuti a firmare una dichiarazione relativa ai loro doveri dopo la fine del rapporto di lavoro; prende atto del fatto che, su 22 membri del personale che hanno lasciato l'Agenzia nel 2016, in solo un caso l'Agenzia ha ritenuto necessario imporre condizioni specifiche prima di autorizzare il nuovo impiego;

25.  osserva che nel giugno del 2015 l'Agenzia ha adottato gli orientamenti in materia di informatori; rileva che i sistemi di controllo interni dell'Agenzia sono pensati tenendo conto della prevenzione delle frodi, ponendo l'accento sui settori a rischio quali le operazioni finanziarie, le procedure di appalto e le selezioni; osserva che la strategia antifrode aggiornata dell'Agenzia è stata adottata nel dicembre 2016 ed è incentrata sullo sviluppo di una diffusa cultura antifrode in seno all'Agenzia; osserva con soddisfazione che, tra le azioni messe in atto nel 2016, il personale dell'Agenzia ha seguito una formazione obbligatoria in materia di prevenzione dei conflitti di interessi e una formazione generalizzata sulla prevenzione delle frodi tenuta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

26.  reputa necessario istituire un organo indipendente per la comunicazione, la consulenza e il deferimento, dotato di sufficienti risorse di bilancio, al fine di aiutare gli informatori a utilizzare i canali appropriati per rivelare informazioni su possibili irregolarità che ledano gli interessi finanziari dell'Unione, salvaguardando nel contempo la loro riservatezza e offrendo il supporto e la consulenza necessari;

27.  prende atto che nel 2016 l'Agenzia ha ricevuto 85 domande di accesso a documenti e che in 11 casi ha concesso un accesso completo, in 23 casi ha concesso un accesso solo parziale, mentre in sei casi ha negato l'accesso; invita l'Agenzia ad assicurare che tali domande siano gestite in un adeguato spirito di apertura e trasparenza e trattate di conseguenza;

Principali risultati

28.  si compiace dei tre principali risultati individuati dall'Agenzia nel 2016, ossia:

   gli sforzi significativi compiuti per sostenere in particolare le piccole e medie imprese (PMI) attraverso adeguati strumenti informatici e orientamenti plurilingue, alla luce del terzo termine di registrazione REACH, nonché un nuovo servizio gratuito per le PMI, basato sul cloud, a partire dal 2017;
   il portale informativo aggiornato, che fornisce accesso ai dati raccolti in tre livelli di dettaglio, assicurando una facile comprensione da parte del grande pubblico, così come da parte di lettori più specializzati nel campo tecnico-scientifico;
   la pubblicazione della seconda relazione quinquennale sul funzionamento di REACH/CLP, contenente l'impegno a ulteriori miglioramenti, nonché raccomandazioni alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri; tale relazione ha contribuito agli studi preparatori della Commissione ai fini della valutazione REFIT del regolamento REACH;

Audit interno

29.  osserva che nel 2016 il servizio di audit interno della Commissione (SAI) ha effettuato un audit sulle “attività dell'ECHA riguardanti il regolamento sui biocidi”; osserva inoltre che il SAI ha di conseguenza formulato tre raccomandazioni "importanti" e nessuna raccomandazione "molto importante" o di livello "critico"; prende atto del fatto che l'Agenzia ha elaborato un piano d'azione in risposta alle raccomandazioni formulate; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito all'attuazione del piano d'azione;

30.  osserva che gli audit sull'affidabilità riguardanti il seguito dato alla valutazione dei fascicoli, i gruppi di esperti nell'ECHA e le procedure di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso sono stati effettuati dalla struttura di audit interno dell'Agenzia (IAC); rileva che gli audit hanno dato luogo a due raccomandazioni "molto importanti" e a diverse raccomandazioni "importanti"; riconosce che i piani d'azione elaborati dai responsabili dell'Agenzia in risposta alle raccomandazioni dell'IAC sono stati considerati adeguati dalla stessa struttura di audit interno;

Prestazioni

31.  osserva che nel dicembre 2016 l'Agenzia ha iniziato, assieme all'EFSA, a redigere linee guida per individuare sostanze chimiche con proprietà che perturbano il sistema endocrino;

32.  prende atto con soddisfazione che l'Agenzia opera per migliorare la misurazione dell'impatto nell'ambito dei lavori sulla sezione pluriennale del suo documento di programmazione 2019-2021; rileva inoltre che l'Agenzia sta introducendo un numero crescente di indicatori al fine di valutare meglio le sue prestazioni e l'impatto; rileva, inoltre, che la rete delle agenzie dell'UE sta elaborando congiuntamente un quadro delle prestazioni delle agenzie decentrate dell'UE; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico in merito all'attuazione di tali indicatori;

33.  riconosce che la relazione della Corte afferma che, a differenza della maggior parte delle altre agenzie, il regolamento istitutivo dell'Agenzia non richiede esplicitamente valutazioni esterne periodiche delle sue attività, che costituiscono elementi fondamentali per valutare le prestazioni; prende atto, tuttavia, della risposta dell'Agenzia, secondo cui la Commissione ha fatto svolgere uno studio di valutazione esterno delle prestazioni nel 2016 e il rapporto del consulente è già stato pubblicato sul sito internet della Commissione; invita la Commissione a includere la valutazione periodica obbligatoria in ogni futura proposta di revisione del regolamento istitutivo dell'Agenzia; invita l'Agenzia a facilitare, su base volontaria, tutte le valutazioni esterne di tale tipologia, in particolare quelle svolte dalla Corte dei conti, sino a quando non sarà stata emanata la legislazione necessaria in proposito;

34.  osserva che nel 2016 sono stati ricevuti circa 10 700 fascicoli di registrazione (perlopiù aggiornamenti) e 200 notifiche di attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi e che il numero totale di atti presentati è aumentato del 29 % rispetto ai livelli del 2015;

Altre osservazioni

35.  prende atto dalla relazione della Corte che il bilancio dell'Agenzia è parzialmente finanziato dalle tariffe riscosse presso gli operatori economici dell'Unione; osserva che l'importo delle tariffe riscosse oscilla ogni anno a seconda del numero di registrazioni di sostanze chimiche; osserva che è possibile una futura diminuzione delle entrate dell'Agenzia in seguito alla decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea; invita l'Agenzia a riferire all'autorità di discarico in merito all'eventuale adozione di misure di mitigazione;

36.  osserva che la decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione pone inoltre rischi operativi per l'Agenzia, dal momento che gli atti normativi dell'Unione in materia di sostanze chimiche che l'Agenzia gestisce (regolamenti REACH, BPR, CLP e PIC) sono anche leggi di regolamentazione del mercato interno; osserva che, restringendo all'UE-27 il campo di applicazione di tali regolamenti, si verrà a creare un carico di lavoro supplementare per fornire consulenza e assistenza alle imprese del Regno Unito che si troveranno a essere in un "paese terzo", nonché un carico di lavoro transitorio causato dal trasferimento di attività normative dal Regno Unito verso l'UE-27; osserva che, poiché tutte le procedure di regolamentazione dell'Agenzia sono basate su procedimenti informatici, gli strumenti informatici dell'Agenzia dovranno essere rinnovati; osserva inoltre che la potenziale perdita di cittadini del Regno Unito, attualmente impiegati in qualità di esperti, avrà anche un impatto operativo; invita l'Agenzia a pianificare in modo dinamico e a prepararsi a fare fronte a tutte tali potenziali perdite; invita l'Agenzia a operare in stretta collaborazione con la Commissione per quanto concerne i negoziati relativi alla decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione, in modo da essere sufficientemente preparata a ridurre al minimo gli eventuali impatti negativi sul piano operativo o finanziario;

37.  osserva con soddisfazione che l'Agenzia ha monitorato le emissioni di CO2, ricorre a servizi di videoconferenza per ridurre i viaggi superflui, ha ridotto le dimensioni e migliorato l'efficienza del nuovo edificio stabilendo norme minime prescrittive in materia di efficienza energetica e di costruzione, ha ridotto il consumo di carta ricorrendo a nuove stampanti efficienti, a strumenti informatici quali EasySign e a Sharepoint, ha sostituito le lampade nel parcheggio sotterraneo con lampadine efficienti sul piano energetico, ha incoraggiato il riciclaggio al fine di assicurare un luogo di lavoro ecologico ed economico e si è impegnata a ridurre ulteriormente o compensare le emissioni di CO2;

38.  prende atto che nel 2016 l'Agenzia ha continuato ad attuare la sua strategia regolamentare integrata, che riunisce tutte le procedure REACH e CLP al fine di conseguire gli obiettivi delle normative pertinenti, consentendo di compiere ulteriori progressi nell'integrazione delle procedure REACH e CLP;

39.  invita la Commissione ad avviare un dibattito politico con le parti interessate pertinenti, al fine di riesaminare la legislazione dell'Unione in materia di valutazione dei rischi per quanto riguarda gli alimenti, le sostanze chimiche e i prodotti correlati, nonché l'efficacia di tale legislazione;

40.  rileva che nel 2016 è stata approvata la partecipazione di sotto-organizzazioni delle Nazioni Unite quali l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, in qualità di osservatori, alle attività dell'Agenzia;

o
o   o

41.  rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 18 aprile 2018(6) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

(1) GU C 443 del 29.11.2016, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).
(5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(6) Testi approvati, P8_TA(2018)0133.

Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2018Note legali - Informativa sulla privacy