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 Testo integrale 
Procedura : 2014/0100(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0311/2015

Testi presentati :

A8-0311/2015

Discussioni :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Votazioni :

PV 19/04/2018 - 10.7
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2018)0180

Testi approvati
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Giovedì 19 aprile 2018 - Strasburgo
Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici ***I
P8_TA(2018)0180A8-0311/2015
RETTIFICHE
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0180),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0109/2014),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati lussemburghese e dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2014(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 4 dicembre 2014(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 novembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0311/2015),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 12 del 15.1.2015, pag. 75.
(2) GU C 19 del 21.1.2015, pag. 84.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 aprile 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
P8_TC1-COD(2014)0100

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/848.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sugli esperimenti temporanei per le varietà biologiche

La Commissione riconosce la necessità di stabilire le condizioni in cui le varietà biologiche adatte alla produzione biologica devono essere sviluppate.

Al fine di stabilire i criteri per la descrizione delle caratteristiche delle "varietà biologiche adatte alla produzione biologica", nonché di definire le condizioni a cui le "varietà biologiche adatte alla produzione biologica" possono essere prodotte a scopo di commercializzazione, la Commissione organizzerà un esperimento temporaneo entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

L'esperimento temporaneo stabilirà i criteri per descrivere la distinguibilità, l'omogeneità, la stabilità e, se del caso, il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica e affronterà altre condizioni di commercializzazione, quali l'etichettatura e l'imballaggio. Tali condizioni e criteri terranno conto delle esigenze e degli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica, come il rafforzamento della diversità genetica, la resistenza alle malattie e l'adattamento alle condizioni pedoclimatiche. Saranno elaborate relazioni annuali per monitorare l'avanzamento dell'esperimento temporaneo.

Nell'ambito di tale esperimento, che deve basarsi su un periodo di sette anni e prevedere quantitativi sufficienti, gli Stati membri possono essere esonerati da taluni obblighi stabiliti nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE.

La Commissione valuterà il risultato dell'esperimento al fine di proporre l'adeguamento delle disposizioni della legislazione orizzontale sulla commercializzazione delle sementi e di altri materiali riproduttivi vegetali alle caratteristiche delle "varietà biologiche adatte alla produzione biologica".

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 55

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare in modo sistematico l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Tale ricorso deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso nessun parere. Dato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2019Note legali - Informativa sulla privacy