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Procedura : 2017/2191(INI)
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Ciclo del documento : A8-0049/2018

Testi presentati :

A8-0049/2018

Discussioni :

PV 18/04/2018 - 24
CRE 18/04/2018 - 24

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PV 19/04/2018 - 10.16

Testi approvati :

P8_TA(2018)0187

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Giovedì 19 aprile 2018 - Strasburgo
Relazione annuale sulla politica di concorrenza
P8_TA(2018)0187A8-0049/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza (2017/2191(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 39, 42, da 101 a 109 e 174,

–  visti la relazione della Commissione del 31 maggio 2017 sulla politica di concorrenza 2016 (COM(2017)0285) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato come documento giustificativo in pari data (SWD(2017)0175),

–  visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato(1),

–  visto il Libro bianco del 9 luglio 2014 dal titolo "Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE" (COM(2014)0449),

–  visto il regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili(2),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017)0142),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 19 luglio 2016, sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(3),

–  vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2014 sugli accordi di cooperazione dell'UE sull'applicazione della politica di concorrenza: prospettive future(4),

–  vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2016 sulla condizione di insularità(5),

–   vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio(6),

–  viste la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea(7) e le sue relazioni degli anni precedenti in materia,

–  vista la sua risoluzione del 14 novembre 2017 sul Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio(8),

–  viste le pertinenti norme, linee guida, decisioni, risoluzioni, comunicazioni e pubblicazioni della Commissione in materia di concorrenza,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla relazione sulla politica di concorrenza 2016,

–  visto l'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"(9),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0049/2018),

1.  accoglie con favore la relazione sulla politica di concorrenza 2016, del 31 maggio 2017, che dimostra come, in un contesto di concorrenza leale, gli investimenti e l'innovazione siano fondamentali per il futuro dell'Europa;

2.  sostiene fermamente l'indipendenza della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza nella loro missione di elaborazione ed efficace applicazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza a vantaggio dei cittadini e delle imprese attive nell'UE;

3.  accoglie con favore e incoraggia ulteriormente l'impegno della Commissione a mantenere, oltre a un dialogo strutturato con il commissario responsabile per la concorrenza, Margrethe Vestager, contatti regolari con i membri della commissione competente del Parlamento e del relativo gruppo di lavoro sulla politica di concorrenza; è convinto che la relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza sia un fattore chiave in termini di controllo democratico, e si compiace che la Commissione abbia risposto a tutte le richieste specifiche approvate dal Parlamento;

4.  invita la Commissione a garantire informazioni e scambi periodici con il Parlamento sulla preparazione e sull'attuazione della normativa dell'UE, di accordi internazionali e altri strumenti giuridici non vincolanti relativi alla politica di concorrenza, come stabilito nell'accordo interistituzionale tra la Commissione e il Parlamento; rileva che ciò non si verifica in modo soddisfacente, ad esempio nel caso delle consultazioni riguardanti l'accordo UE-Canada sullo scambio di informazioni nei procedimenti relativi alla concorrenza; invita il Consiglio a ratificare l'accordo UE-Canada il prima possibile; intende promuovere lo scambio regolare di opinioni in seno alla commissione competente con la Rete europea della concorrenza (ECN) e le autorità nazionali garanti della concorrenza;

5.  invita la Commissione a monitorare l'attuazione della legislazione legata al completamento del mercato unico, ad esempio nel settore dell'energia (compreso l'autoconsumo) e dei trasporti, nel mercato digitale e nei servizi finanziari al dettaglio, al fine di migliorare l'applicazione delle norme UE in materia di concorrenza e conseguire un'applicazione omogenea negli Stati membri;

6.  osserva che gli aiuti di Stato possono rappresentare uno strumento indispensabile per garantire le infrastrutture e l'approvvigionamento necessari sia per il settore dell'energia che per quello dei trasporti, soprattutto in Europa, dove è in atto una transizione verso sistemi di approvvigionamento energetico e di trasporto più puliti e rispettosi del clima;

7.  rileva che gli aiuti di Stato possono risultare necessari per garantire la fornitura di servizi di interesse economico generale (SIEG), fra cui l'energia, i trasporti e le telecomunicazioni; sottolinea che l'intervento dello Stato rappresenta spesso lo strumento migliore per garantire la fornitura di servizi essenziali per il sostegno delle regioni isolate, remote, periferiche e insulari dell'Unione;

8.  sostiene l'importanza di garantire la concorrenza, che comporta la salvaguardia della capacità di acquisizione transfrontaliera nel mercato intraeuropeo dei servizi finanziari, anche per quanto riguarda le assicurazioni;

9.  sottolinea che la connettività delle regioni insulari o periferiche è essenziale per sostenere e sviluppare livelli accettabili di iniziativa economica e sociale attraverso il mantenimento di connessioni commerciali fondamentali;

10.  sottolinea che l'accesso al contante tramite sportelli automatici è un servizio pubblico essenziale che deve essere esente da pratiche discriminatorie, anticoncorrenziali e abusive e, di conseguenza, non deve essere soggetto a costi eccessivi;

11.  si compiace dell'impegno profuso dalla DG Concorrenza per continuare a creare una forza lavoro stabile ed equilibrata nel corso di tutto il 2016; accoglie inoltre con favore il miglioramento della gestione delle risorse umane presso la DG Concorrenza e il fatto che il tasso di avvicendamento del personale sia sceso al livello più basso da quando hanno avuto inizio le rilevazioni (dal 13,9 % nel 2015 al 10,8 % nel 2016(10)); invita la Commissione a riassegnare risorse finanziarie e umane adeguate alla DG Concorrenza e garantire la stabilità delle finanze della Direzione per la modernizzazione degli strumenti informatici ed elettronici, al fine di far fronte al crescente carico di lavoro e adeguarsi ai progressi tecnologici; chiede, ancora una volta, una netta separazione tra i dipartimenti che redigono gli orientamenti e quelli responsabili della loro applicazione;

12.  si compiace dei progressi compiuti dalla DG Concorrenza in materia di pari opportunità, tra cui il fatto che le donne rappresentano il 36 % del personale direttivo di livello medio;

13.  sottolinea nuovamente che la corruzione negli appalti pubblici ha gravi effetti distorsivi sulla competitività del mercato europeo; ribadisce che gli appalti pubblici sono una delle attività di governo più esposte al rischio di corruzione; evidenzia che, in alcuni Stati membri, gli appalti finanziati dall'UE comportano un rischio di corruzione più elevato rispetto agli appalti finanziati a livello nazionale; invita la Commissione a proseguire gli sforzi intesi a impedire l'uso improprio dei fondi UE e promuovere la responsabilità in materia di appalti pubblici; accoglie inoltre con favore l'istituzione della Procura europea;

14.  prende atto che le norme dell'UE non stabiliscono termini temporali per le indagini antitrust, il che significa che le decisioni sono talvolta prese troppo tardi, dopo che i concorrenti sono stati costretti a uscire dal mercato;

15.  invita la Commissione ad adottare orientamenti indicativi per limitare la durata delle indagini antitrust e dei procedimenti riguardanti l'abuso di una posizione dominante nel mercato, al fine di evitare incertezze e oneri eccessivi per le imprese e creare un quadro concorrenziale che vada a vantaggio dei consumatori; ritiene che scadenze più flessibili debbano essere concesse soltanto nei casi complessi in cui le indagini devono essere estese ad altre imprese;

16.  sottolinea che, benché la rapidità delle indagini debba essere equilibrata alla necessità di garantire adeguatamente i diritti della difesa e la qualità delle indagini, le scadenze indicative possono aiutare le autorità antitrust a utilizzare in modo più efficiente le risorse; osserva che per velocizzare le principali indagini in materia di antitrust, la Commissione e i soggetti interessati potrebbero ricorrere maggiormente ai procedimenti antitrust semplificati e migliorare l'accesso ai fascicoli pertinenti;

17.  prende atto che la maggior parte delle decisioni in materia di antitrust sono adottate a livello nazionale; invita la Commissione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, a monitorare pertanto la coerenza globale e l'indipendenza della politica di concorrenza e la relativa attuazione nell'ambito del mercato interno, con il sostegno dell'ECN; sottolinea che l'indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza è estremamente importante e accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione ECN+ intesa a rafforzare la capacità di tali autorità di garantire un'applicazione più efficace del diritto dell'UE in materia di concorrenza;

18.  ritiene che la Commissione debba verificare che, per essere in grado di svolgere il loro lavoro in totale indipendenza, le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di mezzi adeguati in termini di risorse finanziarie, umane e tecniche, e che l'elezione o la nomina dei loro direttori e alti dirigenti sia trasparente e non soggetta a influenze politiche; sottolinea che l'autonomia delle autorità nazionali garanti della concorrenza, anche in termini di bilancio, è essenziale al fine di garantire un'efficace applicazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza; invita gli Stati membri a garantire che le autorità nazionali garanti della concorrenza pubblichino relazioni annuali contenenti statistiche e una sintesi motivata delle loro attività e chiede che la Commissione presenti una relazione annuale al Parlamento riguardo a questi punti chiave; ritiene che le autorità nazionali garanti della concorrenza debbano disporre di procedure volte a garantire che il personale e i direttori, per un periodo di tempo ragionevole dopo aver lasciato il posto di lavoro, si astengano da attività che possano dar luogo a un conflitto di interessi in relazione a un caso specifico nel quale sono stati coinvolti a livello di autorità nazionale garante della concorrenza; sottolinea l'importanza dell'ECN, che costituisce una piattaforma per scambi regolari tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente delle norme in materia di concorrenza; invita la Commissione a prendere in considerazione il parere delle autorità nazionali garanti della concorrenza;

19.  è del parere che uno studio sulla conoscenza e la comprensione da parte delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese, delle norme dell'Unione sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato possa essere utile per rafforzare l'attuazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e possa fungere, allo stesso tempo, da utile orientamento;

20.  è del parere che le misure provvisorie possano rappresentare un importante strumento, in particolare nel contesto dell'economia digitale, per garantire che la concorrenza non sia compromessa in modo grave e irreparabile da comportamenti illeciti mentre è in corso un'indagine; invita la Commissione a esaminare le opzioni disponibili per accelerare i procedimenti dinanzi alle autorità garanti della concorrenza in applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE o per semplificare l'adozione di misure provvisorie; invita la Commissione, in tale contesto, a effettuare uno studio al riguardo e a presentare al Parlamento e al Consiglio i risultati ed eventualmente una proposta legislativa;

21.  invita la Commissione a verificare attentamente, nel quadro di una possibile riforma del regolamento sulle concentrazioni, se l'attuale metodo di valutazione tenga sufficientemente conto delle specificità dei mercati digitali; è del parere che potrebbe essere necessario un adeguamento dei criteri di valutazione delle concentrazioni nel quadro dell'economia digitale; sottolinea inoltre che l'indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza dovrebbe essere garantita non solo nell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, ma anche nell'attuazione delle norme europee sul controllo delle concentrazioni; sottolinea pertanto la necessità di norme equivalenti a livello dell'UE in tale ambito;

22.  si compiace dei continui sforzi profusi dalla Commissione per chiarire i diversi aspetti della definizione di aiuto di Stato, come dimostrato dalla sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che costituisce un'importante componente dell'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato; rileva in particolare gli sforzi della Commissione volti a chiarire le nozioni di "impresa" e "attività economica"; osserva tuttavia che continua a essere difficile, soprattutto nel settore degli affari sociali, tracciare una divisione netta tra attività economiche e non economiche; osserva inoltre che compete alla Corte di giustizia dell'Unione europea garantire la corretta interpretazione del trattato;

23.  ribadisce che la concorrenza fiscale leale è importante per l'integrità del mercato interno e che tutti gli operatori del mercato, comprese le imprese digitali, dovrebbero versare la rispettiva giusta aliquota fiscale nelle giurisdizioni in cui generano i loro profitti e competere a parità di condizioni; accoglie con favore le indagini approfondite della Commissione a tale riguardo e sottolinea che la lotta contro la frode fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva è necessaria al fine di garantire parità di condizioni in tutto il mercato unico e consolidare i bilanci pubblici; sottolinea che le norme sugli aiuti di Stato si applicano anche alle esenzioni fiscali e che è essenziale eliminare le prassi anticoncorrenziali distorsive, come ad esempio i vantaggi fiscali selettivi; invita gli Stati membri a garantire che la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti scambiate tra le autorità fiscali nazionali, al fine di valutare la compatibilità dei loro accordi fiscali e tax ruling con e le norme dell'UE in materia di concorrenza;

24.  esprime preoccupazione per la mancanza di azione da parte delle autorità garanti della concorrenza contro l'eliminazione retroattiva dei regimi di sostegno a favore delle energie rinnovabili; sottolinea che tale inazione ha prodotto un'ulteriore distorsione della concorrenza, poiché gli investitori internazionali, a differenza di quelli locali, hanno potuto ottenere un risarcimento; invita la Commissione a esaminare gli effetti di distorsione dei pagamenti basati sulle capacità e dei pagamenti relativi alla moratoria nucleare esistenti nei mercati dell'elettricità;

25.  invita a rivedere gli orientamenti sugli aiuti di Stato in materia di tassazione al fine di includere i casi di concorrenza sleale che vanno al di là dei tax ruling e dei costi di trasferimento;

26.  sottolinea che occorrono politiche e normative fiscali semplici e trasparenti;

27.  accoglie con grande favore la decisione della Commissione nei confronti dei vantaggi fiscali illegali concessi a favore di Amazon e le sue precedenti decisioni fondamentali in materia di vantaggi fiscali selettivi illegali e sottolinea che il tempestivo recupero di aiuti illegali è essenziale; rileva che il Lussemburgo ha annunciato la sua intenzione di impugnare la decisione relativa ad Amazon, così come ha fatto l'Irlanda per il caso Apple; invita la Commissione a continuare a monitorare la situazione in tutti gli Stati membri e ad adottare decisioni nei confronti di aiuti di Stato illeciti in tutti i casi analoghi al fine di garantire un trattamento equo e ripristinare la parità di condizioni;

28.  sottolinea la necessità di tassare le società digitali in base all'attività effettivamente svolta negli Stati membri rilevando il fatturato prodotto tramite le piattaforme digitali, in modo tale da evitare uno svantaggio competitivo per le società che svolgono la loro attività con una costante presenza fisica in loco;

29.  ritiene che la concorrenza leale nel mercato interno possa essere ostacolata dalla pianificazione fiscale, poiché i nuovi operatori e le PMI che svolgono la loro attività esclusivamente in un paese sono penalizzati rispetto alle multinazionali, che possono trasferire gli utili o ricorrere ad altre forme di pianificazione fiscale aggressiva mediante una serie di decisioni e strumenti ai quali soltanto loro possono accedere; osserva con preoccupazione che le minori passività fiscali che ne derivano lasciano alle multinazionali un utile al netto delle imposte più elevato e creano una disparità di condizioni nei confronti dei concorrenti nel mercato unico, i quali non hanno la possibilità di accedere a una pianificazione fiscale aggressiva e mantengono il legame tra il luogo in cui gli utili sono generati e il luogo d'imposizione fiscale;

30.  invita la Commissione ad avviare negoziati con tutti gli Stati e i territori che hanno un buon accesso al mercato comune e che non dispongono di efficaci controlli sugli aiuti di Stato contro la concorrenza fiscale sleale;

31.  prende atto della possibilità di ricorrere a fondi pubblici per salvare le banche che sono importanti per una regione; invita la Commissione a spiegare a quali condizioni ciò sia possibile, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato dell'UE e le norme di bail-in; ritiene che l'attuale quadro giuridico non sia chiaro e invita la Commissione a migliorarlo;

32.  rammenta che, ai sensi della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, il ricorso a sistemi di garanzia dei depositi volto a impedire il fallimento di un ente creditizio dovrebbe essere effettuato nell'ambito di un quadro definito in modo chiaro e dovrebbe altresì rispettare in ogni caso le norme in materia di aiuti di Stato;

33.  invita la Commissione a verificare ogni anno se i requisitivi per l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE nel settore finanziario siano ancora rispettati;

34.  ritiene che, a seguito della crisi finanziaria, la concentrazione nel settore bancario sia aumentata e, in alcuni casi, sia stata promossa dalle autorità di vigilanza nazionali ed europee; invita la Commissione a monitorare tale fenomeno e a effettuare uno studio paese per paese a livello europeo per esaminare i suoi effetti sulla concorrenza;

35.  si compiace del fatto che Margrethe Vestager si sia impegnata, in occasione del dialogo strutturato con la commissione per i problemi economici e monetari del 21 novembre 2017, a esaminare le possibili distorsioni della concorrenza derivanti dal programma di acquisto per il settore societario della Banca centrale europea e a fornire una risposta articolata al riguardo; sottolinea a tale proposito che la nozione di selettività in materia di aiuti di Stato rappresenta un criterio essenziale che deve essere esaminato in modo approfondito; fa riferimento, inoltre, all'articolo 4, paragrafo 3, TUE sul cosiddetto "principio di leale cooperazione";

36.  invita la Commissione a monitorare attentamente le attività nel settore dei servizi bancari e finanziari al dettaglio per individuare eventuali violazioni delle norme in materia di antitrust e attività di cartello, e a collaborare strettamente con le autorità nazionali garanti della concorrenza per l'applicazione delle norme antitrust dell'UE;

37.  ritiene che sia prioritario assicurare il rigoroso e imparziale rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato nella gestione delle future crisi bancarie affinché i contribuenti siano protetti dagli oneri dei piani di salvataggio bancari;

38.  condivide i risultati dell'indagine settoriale della Commissione sul commercio elettronico, secondo cui il commercio elettronico transfrontaliero può contribuire a una maggiore integrazione del mercato unico e offre vantaggi competitivi per le aziende e una maggiore scelta per i consumatori, ma che le misure relative ai blocchi geografici rappresentano un importante impedimento a tal fine; ribadisce che in alcuni casi ciò potrebbe risultare in contrasto con l'articolo 101; si compiace dell'impegno della Commissione a concentrarsi sull'applicazione delle norme UE in materia di concorrenza che sono emerse o si sono diffuse maggiormente con l'avvento dell'economia digitale e la sua crescente importanza; accoglie altresì con favore l'obiettivo della Commissione di ampliare il dialogo con le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di assicurare un'applicazione coerente delle norme UE in materia di concorrenza per quanto concerne le pratiche di commercio elettronico;

39.  invita il negoziatore capo dell'UE per la Brexit, in cooperazione con il commissario Vestager, ad avviare al più presto una discussione equa e trasparente sul futuro delle relazioni UE-Regno Unito in termini di concorrenza;

40.  ritiene che qualsiasi indagine in corso(11) su possibili violazioni del diritto UE in materia di concorrenza da parte del Regno Unito o di società ivi stabilite non debba essere compromessa dall'agenda della Brexit e che qualsiasi decisione definitiva adottata dalla Commissione dopo il 29 marzo 2019 debba continuare a essere vincolante;

41.  prende atto della comunicazione degli addebiti della Commissione e della sua conclusione preliminare secondo la quale Google ha abusato della sua posizione di mercato dominante in qualità di motore di ricerca favorendo illegalmente un altro prodotto Google, vale a dire il servizio di confronto dei prezzi; invita la Commissione a garantire che Google proceda alla riparazione in modo rapido ed efficace onde prevenire altri abusi della posizione dominante; sottolinea la necessità che la Commissione effettui un'analisi approfondita e monitori come la proposta di Google funzionerebbe a livello pratico al fine di ripristinare le condizioni di parità necessarie per promuovere la concorrenza e l'innovazione; osserva che, senza una vera e propria separazione strutturale tra i servizi di ricerca generali e quelli specializzati di Google, un approccio basato sulle aste non è in grado di garantire la parità di trattamento; esorta la Commissione e l'amministratore delegato di Google a partecipare a un'audizione pubblica congiunta della commissione per i problemi economici e monetari (ECON) e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO); è del parere che tutte le società, anche nel settore digitale, debbano cooperare strettamente con il Parlamento, anche partecipando alle audizioni pubbliche;

42.  invita la Commissione ad adottare misure più ambiziose per eliminare gli ostacoli illegittimi alla concorrenza online, al fine di garantire ai consumatori dell'UE acquisti online senza barriere da venditori stabiliti in un altro Stato membro, evitando al tempo stesso di creare nuove barriere a causa delle variazioni in vigore nella normativa sui consumatori;

43.  invita la Commissione a effettuare e concludere diligentemente, non appena possibile, tutte le altre indagini antitrust in corso, come ad esempio nei casi di Android, AdSense e le indagini riguardanti le ricerche di viaggi e le ricerche locali, in cui Google abuserebbe della propria posizione dominante a scapito dei suoi concorrenti attuali e potenziali, cui è stato impedito l'accesso al settore e lo sviluppo all'interno dello stesso; sottolinea la necessità che la Commissione sia adeguatamente preparata e dotata degli strumenti necessari per la prima importante causa in materia di "big data", che riguarda circa 5,2 terabyte di dati; sottolinea, a tale proposito, che l'utilizzo di dati personali da parte delle grandi società di tecnologia è senza precedenti e i consumatori spesso non sono informati e non sanno in che misura i loro dati vengono utilizzati, ad esempio per l'elaborazione di profili o a fini promozionali; crede che le società digitali possano rappresentare una particolare sfida per le autorità fiscali e garanti della concorrenza, soprattutto per quanto concerne gli algoritmi, l'intelligenza artificiale o il valore dei dati; incoraggia la Commissione a definire strumenti programmatici e di attuazione relativi all'emergere delle economie digitali, garantendo di avere a disposizione al suo interno una squadra completa di ingegneri high-tech e specialisti nel settore delle tecnologie di punta per monitorare la situazione e intervenire contro le pratiche anticoncorrenziali nell'ambito dell'economia digitale e basata sulle piattaforme;

44.  sottolinea l'importanza delle indagini in corso nel settore farmaceutico, viste le crescenti prove di distorsioni del mercato in questo settore, comprese le restrizioni quantitative, la manipolazione dei prezzi e gli ostacoli alla disponibilità dei farmaci generici;

45.  accoglie con favore la scheda informativa della Commissione del 6 ottobre 2017, che conferma i risultati delle ispezioni senza preavviso concernenti l'accesso alle informazioni sui conti correnti bancari da parte dei servizi competenti; invita la Commissione a continuare a vigilare su tale questione, soprattutto dal momento in cui entreranno in vigore le norme tecniche di regolamentazione su un'autenticazione forte del cliente e canali di comunicazione sicuri;

46.  accoglie con favore l'indagine della Commissione sul cartello concernente i camion e le relative conclusioni;

47.  chiede alla Commissione di chiarire le norme in materia di aiuti di Stato per le compagnie aeree europee e non europee al fine di stabilire una parità di condizioni tra le loro attività rivolte al mercato europeo e quelle rivolte al mercato non europeo; ritiene che gli aiuti alla ristrutturazione, in alcuni casi, possano essere distorsivi; reputa opportuno applicare le stesse regole in materia di concorrenza a tutti i vettori aerei che effettuano voli con partenza o destinazione nell'UE, nonché ai vettori nazionali e a quelli a basso costo tenendo conto, nel contempo, della situazione dei vettori le cui attività non incidono significativamente sul mercato; osserva che la Commissione ha approvato l'acquisizione, da parte di Lufthansa, di LGW, società controllata di Air Berlin, subordinatamente al rispetto di determinati impegni al fine di evitare distorsioni della concorrenza; invita la Commissione a monitorare la situazione a medio-lungo termine e a contrastare tutte le pratiche anticoncorrenziali nel settore dell'aviazione che pregiudicano la legislazione in materia di protezione dei consumatori;

48.  invita la Commissione a indagare sull'egemonia delle compagnie aeree a basso costo su diverse rotte aeree in Europa e sulla determinazione dei prezzi per dette rotte; osserva che tale posizione spesso viene spesso raggiunta assumendo un comportamento aggressivo o persino predatorio nel mercato, che distrugge la concorrenza e che finisce per imporre ai consumatori l'onere di tariffe e costi più elevati;

49.  chiede che la Commissione valuti attentamente tutte le operazioni di concentrazione nel settore aereo in conformità della procedura UE di controllo delle concentrazioni, inclusi gli effetti di tali operazioni sulla concorrenza nel mercato e i potenziali danni per i consumatori, soprattutto in termini di prezzi più elevati e limitazioni dell'accesso diretto alle destinazioni;

50.  sollecita la Commissione a completare l'attuazione dello spazio ferroviario europeo unico, a garantire la piena trasparenza dei flussi di denaro tra i gestori di infrastrutture e le imprese ferroviarie, nonché a verificare che ogni Stato membro disponga di un'autorità di regolamentazione nazionale solida e indipendente per l'antitrust;

51.  esprime preoccupazione per gli effetti anticoncorrenziali della proprietà comune da parte di grandi investitori istituzionali; ritiene che il possesso, da parte di tali investitori, di una quota significativa di azioni di concorrenti diretti nello stesso settore, ad esempio tra le compagnie aere, limiti la concorrenza e determini quindi una situazione di quasi-oligopolio con conseguenze negative per i consumatori e per l'economia nel suo complesso; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per gestire i possibili effetti anticoncorrenziali della proprietà comune; la invita altresì a indagare sulla proprietà comune e a presentare una relazione al Parlamento sugli effetti della proprietà comune nei mercati europei, soprattutto in termini di prezzi e innovazione;

52.  accoglie con favore la revisione del regolamento (CE) n. 868/2004 volta a tutelare la concorrenza leale, garantire la reciprocità ed eliminare le pratiche sleali, tra cui presunti aiuti di Stato alle compagnie aeree da taluni paesi terzi, e ad affrontare aspetti normativi quali le condizioni di lavoro e le questioni ambientali; concorda con la Commissione sul fatto che la strategia migliore sarebbe quella di adottare un nuovo strumento giuridico completo per affrontare la distorsione del mercato nel trasporto internazionale, di promuovere il coinvolgimento dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) in materia di concorrenza aerea regionale e di garantire una concorrenza leale basata su accordi sui servizi aerei; ritiene che la trasparenza nella clausola della competizione leale sia un elemento fondamentale per assicurare parità di condizioni; ritiene che un siffatto regolamento o altro opportuno strumento legislativo debba prevenire i comportamenti anticoncorrenziali nella vendita dei biglietti, come l'imposizione da parte di determinate compagnie aeree di maggiorazioni o di un accesso limitato alle informazioni per coloro che utilizzano canali di prenotazione diversi dai propri;

53.  ribadisce che il settore dell'aviazione fornisce un contributo essenziale alla connettività dell'UE, sia tra gli stessi Stati membri sia con i paesi terzi, e che tale settore è determinante ai fini dell'integrazione e della competitività dell'UE e contribuisce in maniera essenziale alla crescita economica e all'occupazione; osserva che la connettività globale dell'UE dipende ampiamente dai servizi aerei forniti dai vettori aerei europei;

54.  accoglie con favore la semplificazione, da parte della Commissione, delle norme in materia di investimenti pubblici nei porti e negli aeroporti, nella cultura e nelle regioni ultraperiferiche; sottolinea che, tenuto conto delle esigenze di connettività delle regioni periferiche e ultraperiferiche e in linea con gli attuali orientamenti della Commissione, tutti gli aeroporti finanziati dal bilancio dell'UE o dalla Banca europea per gli investimenti dovrebbero basarsi su un'analisi positiva dei costi e dei benefici e sulla fattibilità operativa ed economica a medio e lungo termine, al fine di evitare il finanziamento di aeroporti fantasma in Europa;

55.  sottolinea l'importanza di salvaguardare la trasparenza e la neutralità delle informazioni di volo, di garantire condizioni di parità sul mercato e, in ultima analisi, di tutelare la capacità dei consumatori europei di compiere scelte informate; invita pertanto la Commissione a rispettare tali principi in sede di riesame del codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e del regolamento sui servizi aerei;

56.  invita la Commissione a garantire una concorrenza leale nel settore dei trasporti al fine di completare il mercato unico, tenendo conto dell'interesse pubblico e delle considerazioni di carattere ambientale nonché salvaguardando la connettività delle regioni insulari e periferiche; invita la Commissione a monitorare i casi di reti pubbliche portuali e aeroportuali che vengono gestite tramite un monopolio;

57.  evidenzia che la cooperazione internazionale è indispensabile per un'efficace attuazione dei principi del diritto in materia di concorrenza nell'era della globalizzazione; appoggia, in tale contesto, l'impegno costante della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza nei consessi multilaterali quali la Rete internazionale della concorrenza, il comitato per la concorrenza dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la Banca mondiale e la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD); chiede alla Commissione di includere, negli accordi commerciali e di investimento internazionali, sezioni relative alla concorrenza; invita la Commissione a continuare a promuovere la convergenza degli strumenti e delle pratiche della politica di concorrenza, anche attraverso la cooperazione bilaterale con i paesi terzi, seguendo l'esempio dell'accordo di cooperazione di seconda generazione del 2013 tra l'UE e la Svizzera; accoglie con favore l'apertura del dialogo tra la Commissione e la Cina sul controllo degli aiuti di Stato e segue attentamente l'adozione di un sistema di controllo della concorrenza leale da parte della Cina, volto a garantire che le misure di Stato non si ripercuotano negativamente sui movimenti in entrata e uscita dal mercato e sulla libera circolazione dei beni; ribadisce la sua richiesta al Commissario Vestager di garantire effettivamente che la Commissione informi e aggiorni regolarmente la commissione competente del Parlamento sulle sue attività esterne nel settore della politica di concorrenza;

58.  sottolinea che una concorrenza ben funzionante nel mercato unico europeo arreca vantaggi soprattutto al consumatore; ritiene che un'applicazione rigorosa e imparziale della politica di concorrenza possa contribuire in modo significativo alle principali priorità programmatiche, quali un mercato unico più approfondito ed equo, un mercato unico digitale connesso e un'Unione dell'energia integrata e rispettosa del clima; ribadisce che i modelli di mercato tradizionali della politica di concorrenza non sempre sono adatti al mercato digitale, caratterizzato da modelli aziendali basati su piattaforma e da mercati multilaterali;

59.  osserva che un corpus unico di norme per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società potrebbe eliminare la concorrenza fiscale sleale, come ad esempio la conclusione di accordi fiscali tra determinate multinazionali e gli Stati membri; prende atto dei negoziati in corso sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB);

60.  rileva l'importanza di un quadro normativo favorevole che consenta agli aeroporti di attirare e mobilitare investimenti privati; ritiene che la valutazione, da parte della Commissione, della direttiva sui diritti aeroportuali, congiuntamente a una consultazione efficace tra compagnie aeree e aeroporti, dovrebbe contribuire a chiarire se le disposizioni vigenti sono uno strumento efficace per promuovere la concorrenza e per favorire gli interessi dei consumatori europei, oppure se è necessaria una riforma;

61.  si compiace del fatto che il governo spagnolo sia disposto ad aprire l'accordo aereo tra Spagna e Russia, consentendo voli diretti tra Barcellona e Tokyo;

62.  invita la Commissione a esaminare gli accordi bilaterali in materia di aviazione tra Stati membri e paesi terzi, al fine di garantire una concorrenza leale;

63.  invita la Commissione a prendere in considerazione e affrontare i potenziali effetti della Brexit sulla concorrenza nel settore dell'aviazione, soprattutto qualora incidano sull'adesione del Regno Unito all'accordo sullo spazio aereo comune europeo (ECAA), con la conseguente limitazione dell'accesso a tutte le destinazioni dell'UE e viceversa;

64.  ritiene che la garanzia di condizioni paritarie per le imprese nel mercato interno dipenda anche dagli sforzi intesi a contrastare con fermezza il dumping sociale;

65.  invita la Commissione a continuare ad affrontare gli effetti a lungo termine dell'interruzione delle discussioni sulla legislazione futura nell'ambito della strategia dell'UE in materia di aviazione;

66.  accoglie con favore la valutazione d'impatto iniziale e la consultazione sulla filiera alimentare effettuate dalla Commissione; ricorda che il Parlamento europeo ha già invitato la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza a rispondere alle preoccupazioni suscitate dall'impatto cumulativo della concentrazione rapida del settore di distribuzione a livello nazionale, da un lato, e della formazione di alleanze di grandi distributori a livello europeo e internazionale, dall'altro, sia sui livelli a monte della filiera alimentare che sui distributori e sui consumatori; ritiene che tale evoluzione strutturale sollevi preoccupazioni circa possibili allineamenti strategici, una contrazione della concorrenza, una riduzione dei margini per l'investimento e l'innovazione nella filiera alimentare, il corretto funzionamento delle organizzazioni di produttori, in particolare i piccoli agricoltori, e la scelta di varietà adattate alle condizioni agroecologiche; invita la Commissione a predisporre un quadro normativo vincolante a livello di UE per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare che incidono negativamente sui produttori;

67.  si compiace dell'indagine approfondita della Commissione sulla fusione Monsanto-Bayer; è profondamente preoccupato per il fatto che, in caso di approvazione della fusione, tre società (Chem China-Syngenta, Du Pont-Dow e Bayer-Monsanto) possiederanno e venderanno fino al 60 % delle sementi brevettate al mondo e il 64 % dei pesticidi/erbicidi a livello mondiale; osserva che un siffatto livello di concentrazione determinerà senza dubbio un aumento dei prezzi, accrescerà la dipendenza tecnologica ed economica degli agricoltori da un numero limitato di piattaforme uniche di vendita integrate a livello globale, comporterà una ridotta diversità delle sementi e l'allontanamento delle attività di innovazione da un modello di produzione rispettoso dell'ambiente e della biodiversità e, infine, una ridotta innovazione a causa della minore concorrenza; chiede pertanto alla Commissione, nell'esaminare il livello di concentrazione e gli effetti di tale fusione sulla concorrenza nei diversi mercati interessati, di prendere attentamente in considerazione il fatto che nel settore stanno avvenendo diverse fusioni allo stesso tempo;

68.  è profondamente preoccupato per l'approvazione, da parte della Commissione, della fusione Bayer-Monsanto poiché, nonostante la cessione proposta di attivi della Bayer, la fusione accresce il livello di concentrazione già elevato nel settore agroalimentare e, di fatto, ostacola il passaggio da un'agricoltura che dipende dalle sostanze chimiche a un'agricoltura realmente sostenibile; chiede una revisione del diritto in materia di concorrenza al fine di potersi opporre con efficacia a fusioni di questo tipo in futuro; esorta caldamente la Commissione a valutare pertanto se le fusioni nel settore agricolo possano comportare "un significativo ostacolo a un'effettiva concorrenza", evitando di ricorrere a un test di portata limitata e meramente incentrato sugli effetti della fusione sui prezzi, sulla produzione e sull'innovazione, bensì valutando tutti i costi sociali di fusioni di questo genere e tenendo conto del loro impatto più ampio sulla protezione ambientale così come degli obblighi internazionali in materia di biodiversità, come prescritto dall'articolo 11 TFUE;

69.  ritiene che le sovvenzioni e le preferenze commerciali, come l'SPG e l'SPG+, che vengono concesse ai paesi terzi per promuovere i diritti umani e del lavoro ma che si sono anche rivelate fondamentali per promuovere la competitività dell'UE a livello internazionale, debbano essere adeguatamente monitorate e applicate prestando attenzione agli effetti sulle industrie dell'UE; invita, per tale ragione, la Commissione a sospendere le sovvenzioni o le preferenze qualora i paesi terzi ne abusino;

70.  ricorda che la Commissione sta esaminando da giugno 2014 il trattamento fiscale riservato dal Lussemburgo a McDonald's e ha avviato un'inchiesta formale nel dicembre 2015, ma che finora non è stata adottata alcuna decisione; invita la Commissione a fare tutto il possibile per giungere presto a una decisione finale al riguardo;

71.  invita la Commissione a esaminare periodicamente l'effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte degli Stati membri, che costituisce un elemento essenziale delle politiche di concorrenza nel settore sanitario; sottolinea che la protezione dei marchi è essenziale per identificare e distinguere i prodotti sul mercato; osserva inoltre che, senza i marchi e la possibilità per le persone di differenziare i prodotti, ai produttori risulta molto difficile, se non impossibile, entrare in nuovi mercati; ritiene inoltre che, se si incentra la concorrenza sui prezzi, i produttori che detengono quote limitate di mercato hanno difficoltà a rafforzare la loro posizione di mercato; sottolinea pertanto che l'eliminazione dei marchi o la limitazione dei loro impieghi creerebbe un significativo ostacolo all'ingresso nel mercato e minerebbe un aspetto essenziale della concorrenza libera e leale nell'UE;

72.  condivide pienamente la dichiarazione della Commissione contenuta nella relazione annuale sulla politica di concorrenza del 2016, ossia "se le imprese assumono una dimensione globale, lo devono fare anche le autorità di tutela della concorrenza"; ritiene che lo sviluppo di un commercio mondiale equo passi necessariamente da norme globali in materia di concorrenza, dalla trasparenza e dal massimo livello di coordinamento tra le autorità garanti della concorrenza, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni nei procedimenti relativi alla concorrenza; sottolinea che la lotta contro le pratiche commerciali sleali, anche per mezzo della politica di concorrenza, è necessaria a garantire condizioni di parità a livello mondiale, che apportano benefici ai lavoratori, ai consumatori e alle imprese e rientrano tra le priorità della strategia commerciale dell'Unione; sottolinea che il documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione indica che l'Unione deve adottare delle misure per ripristinare condizioni di concorrenza eque e invita la Commissione a presentare proposte su politiche concrete in tal senso;

73.  chiede che gli strumenti di difesa commerciale siano ammodernati per renderli più forti, più rapidi e più efficaci; accoglie con favore il nuovo metodo di calcolo dei diritti anti-dumping basato sulla valutazione delle distorsioni di mercato nei paesi terzi; ritiene che tale metodo debba essere in grado di garantire almeno la stessa efficacia delle misure anti-dumping precedentemente imposte, nel pieno rispetto degli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC; ribadisce l'importanza di monitorare l'effettiva attuazione di tale metodo; sottolinea inoltre la particolare importanza dello strumento anti sovvenzioni per lottare contro la concorrenza globale sleale e creare condizioni di parità grazie a norme dell'UE in materia di aiuti di Stato;

74.  insiste affinché la reciprocità rientri nei pilastri della politica commerciale dell'Unione al fine di ottenere condizioni di parità per le imprese dell'UE, in particolare nell'ambito degli appalti pubblici; sottolinea che gli sforzi profusi per garantire un accesso maggiore ai mercati esteri degli appalti pubblici non devono pregiudicare l'elaborazione di norme dell'UE relative a criteri sociali e ambientali; sottolinea l'importanza che l'Unione si doti di uno strumento internazionale per gli appalti pubblici che stabilisca la necessaria reciprocità nei casi in cui i partner commerciali limitano l'accesso al loro mercato degli appalti; rammenta i benefici degli investimenti diretti esteri e considera che la proposta della Commissione sul controllo degli investimenti esteri dovrebbe permettere una maggiore reciprocità nell'accesso ai mercati;

75.  chiede alla Commissione di tenere conto delle esigenze delle PMI in sede di negoziati e scambi commerciali, onde migliorare il loro accesso ai mercati e sviluppare la loro competitività; riconosce, a tale proposito, l'impegno della Commissione a lottare contro la concorrenza sleale in casi di grande risonanza, ma sottolinea che il rispetto della concorrenza leale è di primaria importanza anche nel caso delle PMI;

76.  sottolinea che la politica commerciale e gli accordi commerciali dell'Unione europea possono contribuire alla lotta contro la corruzione;

77.  ricorda l'importanza di controlli doganali efficaci e armonizzati nell'UE allo scopo di lottare contro la concorrenza sleale;

78.  invita la Commissione a illustrare ulteriormente le modalità per contrastare le pratiche commerciali sleali nel quadro dell'attuale politica di concorrenza;

79.  accoglie con favore, pertanto, la proposta della Commissione concernente la Rete europea della concorrenza (ECN+), compresa l'importanza di ammende dissuasive per la politica di concorrenza; sottolinea inoltre che il rifiuto dell'autorità interpellata di dare esecuzione a una decisione che infligge ammende dovrebbe essere sempre debitamente giustificato, e che occorre realizzare un sistema attraverso il quale sia possibile risolvere le eventuali controversie al riguardo tra autorità;

80.  prende atto dell'indagine settoriale sul commercio elettronico e della sua relazione finale, la quale dimostra che nel settore del commercio elettronico vi sono alcune pratiche commerciali che incidono negativamente sulla concorrenza leale e limitano la scelta dei consumatori; ritiene che, nel contesto della strategia per il mercato unico digitale, l'inchiesta dovrebbe essere parte di un più ampio sforzo della Commissione teso a garantire la piena applicazione della politica di concorrenza nei confronti dei rivenditori online;

81.  sostiene l'intenzione della Commissione di perseguire l'obiettivo di applicare le norme dell'UE in materia di concorrenza a pratiche commerciali diffuse che sono emerse o si sono sviluppate a seguito della crescita del commercio elettronico, e sottolinea che la Commissione deve compiere maggiori sforzi per garantire l'applicazione coerente delle norme dell'UE in materia di concorrenza in tutti gli Stati membri, anche per quanto riguarda le pratiche commerciali relative al commercio elettronico; sottolinea che, vista la relazione asimmetrica tra i grandi rivenditori online e i loro fornitori, la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza dovrebbero applicare attivamente le regole di concorrenza, dal momento che i fornitori, in particolare le PMI, non sempre godono di un accesso efficace in termini di costi ai mezzi di ricorso;

82.  chiede il rafforzamento della libertà di scelta per i consumatori all'interno del mercato unico digitale; ritiene che il diritto alla portabilità dei dati, sancito dal regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679), rappresenti un buon approccio per rafforzare i diritti dei consumatori e la concorrenza;

83.  è del parere che una politica di concorrenza efficace sia in grado di integrare le iniziative in materia di regolamentazione nel settore del mercato unico digitale, e ritiene che, laddove l'impulso all'azione regolamentare sia principalmente in risposta agli interventi di alcuni operatori sul mercato, gli eventuali danni arrecati potrebbero essere affrontati tramite misure in materia di concorrenza volte a far fronte alle pratiche anticoncorrenziali, senza frenare coloro che intendono competere;

84.  esprime preoccupazione per il maggiore utilizzo, da parte dei produttori, di restrizioni contrattuali sulle vendite online, come confermato dall'indagine sul commercio elettronico, e invita la Commissione a procedere a un'ulteriore revisione di tali clausole affinché non creino restrizioni ingiustificate della concorrenza; chiede allo stesso tempo alla Commissione di rivedere, alla luce di tali modifiche, gli orientamenti sulle restrizioni verticali e il regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione;

85.  prende atto delle conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl, presentate il 26 luglio 2017, nella causa C-230/16 Coty Germany GmbH / Parfümerie Akzente GmbH, secondo cui una restrizione sulle vendite di mercato online contenuta in un accordo di distribuzione non dovrebbe essere considerata una restrizione fondamentale ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione;

86.  sottolinea che l'accesso alla giustizia, che può eventualmente anche comprendere la disponibilità di meccanismi di ricorso collettivo, è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi della politica di concorrenza dell'UE; sottolinea che l'assenza di tali possibilità indebolisce la concorrenza, il funzionamento del mercato interno e i diritti dei consumatori;

87.  ricorda che, se si intende contrastare in modo efficace le pratiche anticoncorrenziali, gli Stati membri devono adottare una politica economica coerente con i principi di un'economia di mercato aperta e basata su una concorrenza leale, dal momento che le misure puramente protezionistiche nuocciono al funzionamento del mercato unico; sottolinea che tutti gli aspetti della concorrenza sleale devono essere eliminati, inclusi il lavoro sommerso e l'elusione delle norme in materia di distacco dei lavoratori, senza recare pregiudizio alla libera circolazione dei lavoratori, una delle libertà fondamentali del mercato interno;

88.  reputa estremamente importante la consultazione svolta dalla Commissione in merito a un eventuale miglioramento del controllo delle fusioni nell'UE; ritiene necessario prendere iniziative volte a garantire, in particolare nel settore digitale, che le fusioni non limitino la concorrenza nel mercato interno; invita nuovamente la Commissione a esaminare attentamente se le procedure di valutazione attuali tengano sufficientemente conto delle realtà dei mercati digitali e dell'internazionalizzazione dei mercati; chiede inoltre alla Commissione di tenere conto del ruolo ricoperto dall'accesso ai dati e alle informazioni in fase di valutazione del potere di mercato nonché di verificare se l'accorpamento dei dati e delle informazioni sui clienti durante una fusione crei distorsioni della concorrenza e in quale misura l'accesso di un'impresa a metodi di analisi e brevetti esclusivi escluda i concorrenti; ribadisce la propria richiesta alla Commissione di illustrare in che modo essa definisce il numero minimo di operatori sul mercato necessario ai fini di una concorrenza leale, e il modo in cui essa garantisce alle nuove imprese, in particolare alle start-up, la possibilità di entrare in mercati fortemente concentrati;

89.  invita gli Stati membri ad assicurare la corretta applicazione delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici al fine di contrastare le distorsioni della concorrenza, tenendo anche conto, ove del caso, dei criteri di protezione sociale, ambientale e dei consumatori, nonché a promuovere le buone pratiche nei processi delle autorità pubbliche; ritiene che lo sviluppo di procedure di appalto pubblico online renderà più facile l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, aumenterà la trasparenza e garantirà un controllo più efficace delle violazioni delle norme in materia di concorrenza; invita inoltre la Commissione a promuovere opportunità di accesso al mercato per le PMI, attraverso contratti di entità minore, laddove compatibili con i principali obiettivi dell'appalto, e a monitorare attentamente l'applicazione delle norme per quanto riguarda la centralizzazione degli acquisti nei mercati degli appalti pubblici;

90.  si compiace dell'adozione, nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, di regole in materia di portabilità per i servizi prepagati, le quali miglioreranno la concorrenza nel mercato interno e garantiranno maggiori diritti ai consumatori;

91.  ritiene che i criteri per aderire a una rete di franchising o distribuzione selettiva dovrebbero essere trasparenti, al fine di garantire che essi non violino la politica di concorrenza e il libero funzionamento del mercato unico; sottolinea che tali criteri devono essere oggettivi, qualitativi, non discriminatori e non devono andare oltre lo stretto necessario; invita la Commissione ad adottare misure intese a garantire tale trasparenza;

92.  prende atto del maggior rischio di collusione tra concorrenti a causa, tra l'altro, del software di controllo dei prezzi; ritiene che possano emergere pratiche concordate, malgrado i contatti tra i concorrenti siano più deboli di quanto imposto dalle norme vigenti, forse anche in modo automatizzato, poiché gli algoritmi interagiscono tra di loro indipendentemente dall'orientamento di uno o più operatori del mercato; chiede alla Commissione di essere vigile rispetto a tali nuove sfide per la libera concorrenza;

93.  accoglie con favore gli sforzi della Commissione intesi a mettersi in relazione con i partner internazionali e i consessi multilaterali nel campo della politica di concorrenza; ritiene che la cooperazione internazionale sia sempre più importante laddove le imprese oggetto di misure attuative operino in più giurisdizioni;

94.  ritiene che rafforzare la rete di accordi di libero scambio cui ha aderito l'Unione europea recherà vantaggi all'applicazione del diritto in materia di concorrenza a livello mondiale; a tale proposito, incoraggia la Commissione a cercare nuove opportunità di accordi commerciali e a inserirvi solide norme in materia di antitrust e aiuti di Stato;

95.  ritiene che la politica in materia di concorrenza debba tenere conto della natura specifica del settore agricolo; ricorda che l'articolo 42 TFUE conferisce uno status speciale al settore agricolo per quanto riguarda il diritto in materia di concorrenza, secondo quanto sancito dall'ultima riforma della politica agricola comune (PAC) tramite una serie di deroghe ed esenzioni dalle disposizioni dell'articolo 101 TFUE; osserva che la PAC mira ad assicurare un tenore di vita equo alla comunità agricola alla luce dei persistenti rischi connessi all'economia e al clima; ricorda che la politica di concorrenza difende principalmente gli interessi dei consumatori e tiene inadeguatamente conto degli interessi e delle difficoltà specifici dei produttori agricoli; evidenzia che la politica di concorrenza deve difendere gli interessi dei produttori agricoli allo stesso modo di quelli dei consumatori, assicurando che le condizioni in materia di concorrenza e di accesso al mercato interno siano eque onde favorire gli investimenti, l'innovazione, l'occupazione, la sostenibilità delle imprese agricole e lo sviluppo equilibrato delle zone rurali nell'UE, promuovendo al contempo la trasparenza per gli operatori del mercato;

96.  sottolinea che la nozione di "prezzo equo" non dovrebbe essere considerata solamente come il prezzo più basso possibile per il consumatore, ma deve invece essere ragionevole e permettere la giusta remunerazione di ciascun attore della filiera alimentare;

97.  ritiene che le attività collettive delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni (comprese la pianificazione della produzione, la negoziazione in materia di vendite e la negoziazione delle condizioni contrattuali) siano necessarie per conseguire gli obiettivi della PAC definiti all'articolo 39 TFUE e debbano pertanto essere esentate dall'applicazione dell'articolo 101 TFUE nei casi in cui tali attività sono effettivamente svolte, contribuendo così a potenziare la competitività degli agricoltori; osserva che le deroghe previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica) non sono utilizzate appieno e che l'assenza di chiarezza in merito alle stesse, le difficoltà di attuazione e l'applicazione disomogenea da parte delle autorità nazionali competenti non forniscono agli agricoltori e alle loro organizzazioni certezza giuridica sufficiente; accoglie con favore il fatto che il regolamento (UE) 2017/2393(12) semplificherà le norme relative all'organizzazione collettiva degli agricoltori e chiarirà il ruolo e i poteri delle organizzazioni di produttori che esercitano un'attività economica in relazione al diritto in materia di concorrenza, corroborando in questo modo il loro potere negoziale e tutelando, al contempo, i principi sanciti dall'articolo 39 TFUE;

98.  si compiace del fatto che il "pacchetto latte" del 2012 sarà prorogato nel quadro del regolamento (UE) 2017/2393, visti le positive valutazioni sulla sua attuazione(13) e il suo contributo al rafforzamento della posizione dei produttori lattiero-caseari all'interno della filiera alimentare; chiede tuttavia alla Commissione di condurre una valutazione d'impatto per vagliare la possibilità di estendere le disposizioni in materia di negoziazioni contrattuali del settore lattiero-caseario ad altri settori agricoli, conferendo in questo modo agli agricoltori e alle organizzazioni di produttori maggiore libertà di pianificare la produzione, il diritto alla contrattazione collettiva, nonché alla negoziazione delle vendite e di termini dei contratti che stabiliscono chiaramente prezzi e volumi;

99.  chiede che sia prevista una deroga esplicita e automatica all'articolo 101 TFUE, inserita nel quadro dei principi di necessità e di proporzionalità, per le organizzazioni interprofessionali agricole, affinché esse possano svolgere i compiti loro assegnati dal regolamento OCM unica, allo scopo di concorrere agli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

100.  propone che le disposizioni previste dal regolamento OCM unica relative all'adozione di misure di regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta (articolo 150), di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta (articolo 172) e di vini (articolo 167) siano estese ai prodotti tutelati da marchi di qualità, al fine di garantire una maggiore capacità di adeguamento dell'offerta alla domanda;

101.  si compiace del fatto che il regolamento (UE) 2017/2393 istituisce una procedura mediante la quale un gruppo di agricoltori può chiedere un parere non vincolante alla Commissione sulla compatibilità di un approccio collettivo con la deroga generale alle norme in materia di concorrenza di cui all'articolo 209 del regolamento OCM unica; invita ciononostante la Commissione, alla luce della raccomandazione della task force per il mercato agricolo (Agricultural Market Task Force), a chiarire l'ambito di applicazione della deroga generale per l'agricoltura per specificare l'eccezione in modo tale che l'inapplicabilità dell'articolo 101 TFUE, nei casi previsti, sia applicabile e attuabile;

102.  sottolinea che, in periodi di gravi squilibri del mercato, quando il settore agricolo è a rischio e tutti i cittadini sono esposti a potenziali danni legati all'approvvigionamento di alimenti di base, una PAC orientata al mercato deve sostenere gli agricoltori e garantire esenzioni aggiuntive, limitate nel tempo e completamente giustificate, dalle norme in materia di concorrenza; si compiace del fatto che, a seguito delle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2017/2393, le disposizioni di cui all'articolo 222 del regolamento OCM unica potranno essere attuate più facilmente, il che consente di ottenere tali deroghe temporanee al diritto della concorrenza;

103.  chiede che si continui a sviluppare lo strumento europeo di monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari al fine di migliorare l'individuazione delle crisi nel settore agroalimentare attraverso maggiori e migliori dati disaggregati; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di coinvolgere le organizzazioni degli agricoltori nella definizione e nella raccolta dei dati;

104.  osserva che la Commissione ha riconosciuto il fatto che i produttori agricoli rappresentano il livello della filiera alimentare a concentrazione minore, mentre i loro fornitori di fattori di produzione e i loro clienti sono spesso più grandi e meglio concentrati, il che genera uno squilibrio nella relazione tra le due parti e pratiche negative e sleali adottate da alcune grandi catene di distribuzione, trasformatori e dettaglianti, che non possono essere risolte solo mediante la politica di concorrenza e che richiedono pertanto la necessità di garantire coesione con le altre politiche; invita pertanto la Commissione a definire più chiaramente una "posizione dominante" e l'abuso di tale posizione, tenendo in considerazione il grado di concentrazione e il potere contrattuale dei settori dei fattori di produzione, della trasformazione e della vendita al dettaglio; osserva altresì che il regolamento (UE) 2017/2393 fisserà determinate disposizioni relative al diritto individuale ai contratti scritti e alla negoziazione di clausole contrattuali per favorire una migliore ripartizione del valore lungo la filiera, contribuire a migliorare le relazioni tra le parti interessate, contrastare le pratiche commerciali sleali, sensibilizzare maggiormente gli agricoltori ai segnali del mercato, migliorare la comunicazione e la trasmissione dei prezzi e favorire l'adeguamento dell'offerta alla domanda; invita inoltre la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza a provvedere affinché i prodotti siano adeguatamente classificati e prezzati, e che gli abusi e le pratiche commerciali sleali che colpiscono gli agricoltori siano monitorate, affrontate mediante azioni vincolanti, e sanzionate; ritiene sia necessario studiare i regimi nazionali esistenti al fine di individuare le migliori pratiche da attuare;

105.  riconosce che, finora, il diritto in materia di concorrenza non è stato applicato per affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare né a livello europeo né a livello nazionale; osserva che, a tale riguardo, sono state attuate norme nazionali specifiche, che tuttavia non si sono rivelate pienamente efficaci nell'affrontare il problema endemico delle pratiche commerciali sleali e degli squilibri di potere nella filiera alimentare; invita la Commissione a pubblicare e approvare rapidamente l'annunciata proposta legislativa dell'UE sulle pratiche commerciali sleali fornendo un quadro giuridico armonizzato per tutelare meglio i produttori e gli agricoltori dalle pratiche commerciali sleali e garantire l'ulteriore consolidamento del mercato interno;

106.  ricorda che il Parlamento europeo ha già invitato la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza a rispondere efficacemente alle preoccupazioni suscitate dall'impatto cumulativo della concentrazione rapida del settore di distribuzione a livello nazionale, e della formazione di alleanze di grandi distributori a livello europeo e internazionale, sia sui livelli a monte della filiera alimentare che sui distributori e sui consumatori; ritiene che tale evoluzione strutturale faccia temere possibili allineamenti strategici, una contrazione della concorrenza e una riduzione dei margini per l'investimento e l'innovazione nella filiera alimentare;

107.  invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a dare priorità al rafforzamento del mercato unico post-Brexit, garantendo il pieno rispetto delle normative unionali in materia di concorrenza e delle relative deroghe nonché di altre norme, al fine di garantire la certezza del diritto e la parità di condizioni tra gli Stati membri;

108.  ricorda che il massimale individuale degli aiuti de minimis nel settore agricolo è stato raddoppiato nel 2013 (da 7 500 a 15 000 EUR) per far fronte alla recrudescenza di crisi climatiche, sanitarie ed economiche; osserva, al contempo, che il massimale nazionale degli aiuti de minimis è stato solo marginalmente adeguato (da 0,75 % a 1 % della produzione agricola nazionale), riducendo il margine di manovra degli Stati per sostenere le imprese agricole in difficoltà; chiede, pertanto, che il massimale nazionale per gli aiuti de minimis sia portato all'1,25 % della produzione agricola nazionale per alleviare la difficile situazione economica degli agricoltori; osserva che norme coerenti in materia di aiuti de minimis dovrebbero corroborare la posizione degli agricoltori, senza condurre a una rinazionalizzazione della politica agricola;

109.  sottolinea l'importanza dei fondi finalizzati a consentire l'accesso alle reti a banda larga ad alta velocità al fine di tenere il passo con il progresso tecnologico e stimolare la concorrenza, soprattutto nelle zone rurali e remote;

110.  sottolinea che l'apertura del mercato europeo a partner commerciali molto competitivi e ai grandi esportatori di prodotti agricoli subordinati a numerose norme differenti potrebbe costituire un rischio per le filiere agricole europee più sensibili; invita la Commissione a tenere pienamente in considerazione l'effetto delle possibili distorsioni di mercato derivanti dagli accordi commerciali con paesi terzi sui produttori agricoli in Europa, data la loro delicata situazione finanziaria e il loro ruolo fondamentale nella nostra società.

111.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle autorità garanti della concorrenza nazionali e, ove applicabile, regionali.

(1) GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.
(2) GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1.
(3) GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.
(4) GU C 93 del 24.3.2017, pag. 71.
(5) GU C 35 del 31.1.2018, pag. 71.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0434.
(7) Testi approvati, P8_TA(2017)0027.
(8) Testi approvati, P8_TA(2017)0428.
(9) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(10) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aar-comp-2016_en_0.pdf
(11) Ad esempio, l'indagine approfondita dalla Commissione su un potenziale caso di aiuti di Stato riguardante l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi nel Regno Unito nel quadro delle norme sulle società controllate estere (SA.44896).
(12) Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).
(13) Relazioni sull'evoluzione della situazione del mercato lattiero-caseario e funzionamento delle disposizioni del "pacchetto latte" (COM(2016)0724 final e COM(2014)0354 final).

Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2018Note legali - Informativa sulla privacy