Indice 
Testi approvati
Mercoledì 7 febbraio 2018 - Strasburgo
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto di esecuzione: modifiche al principio internazionale d'informativa finanziaria 9
 Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: date di applicazione di due regolamenti delegati
 Composizione del Parlamento europeo
 Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea
 Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Portogallo*
 Lotta alla discriminazione di cittadini dell'UE appartenenti a minoranze negli Stati membri dell'Unione
 Tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto di esecuzione: modifiche al principio internazionale d'informativa finanziaria 9
PDF 241kWORD 48k
Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche al principio internazionale d'informativa finanziaria 9 (D054380/02 – 2017/3018(RPS))
P8_TA(2018)0027B8-0066/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di regolamento della Commissione (D054380/02),

–  visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

–  vista la lettera in data lunedì 18 dicembre 2017 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,

–  vista la lettera in data 24 gennaio 2018 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visti l'articolo 106, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 6 febbraio 2018,

A.  considerando che l'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) in data 12 ottobre 2017 ha pubblicato le modifiche all'International Financial Reporting Standard (principio internazionale d'informativa finanziaria) IFRS 9 - Strumenti finanziari; che tali modifiche sono volte ad apportare chiarezza e coerenza nella classificazione degli strumenti di debito caratterizzati da opzioni di pagamento anticipato con compensazione negativa;

B.  considerando che il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) ha trasmesso alla Commissione un parere positivo sull'omologazione in data 10 novembre 2017; che nel suo parere l'EFRAG tratta alcune delle questioni sollevate dalla Banca centrale europea nella lettera dell'8 novembre 2017 all'EFRAG;

C.  considerando che la Commissione ha concluso che l'interpretazione soddisfa i criteri tecnici di adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 e ritiene che la modifica proposta non farebbe altro che mantenere il metodo contabile della valutazione al costo ammortizzato che si applicava a tali strumenti specifici prima dell'introduzione dell'IFRS 9;

D.  considerando che l'IASB ha fissato al 1° gennaio 2019 la data di entrata in vigore di tale modifica dell'EFRS 9, prevedendo la possibilità di un'applicazione anticipata; che la contabilizzazione degli strumenti finanziari a norma dell'IFRS 9 è obbligatoria già a partire dal 1° gennaio 2018; che gli istituti finanziari soggetti alle norme contabili IFRS non possono applicare il trattamento di cui alla modifica proposta prima della sua omologazione e pubblicazione;

E.  considerando che la Commissione mira a pubblicare le modifiche al regolamento (CE) n. 1126/2008 del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali(3) entro la fine di marzo 2018, affinché siano applicabili per i periodi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva;

1.  dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.

(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.


Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: date di applicazione di due regolamenti delegati
PDF 237kWORD 48k
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 20 dicembre 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/2358 e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 per quanto riguarda le loro date di applicazione (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))
P8_TA(2018)0028B8-0069/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)08681) (di seguito "il regolamento delegato modificativo"),

–  vista la lettera in data 24 gennaio 2018 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa(1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, l'articolo 28, paragrafo 4, l'articolo 29, paragrafi 4 e 5, l'articolo 30, paragrafo 6, e l'articolo 39, paragrafo 5,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 6 febbraio 2018,

A.  considerando che il regolamento delegato modificativo dovrebbe applicarsi prima del 23 febbraio 2018, data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione (di seguito "i due regolamenti delegati"), e che, se il Parlamento utilizzasse interamente il periodo di controllo di tre mesi di cui dispone, i due regolamenti delegati potrebbero entrare in vigore prima della data di applicazione modificata della direttiva (UE) 2016/97 ("direttiva sulla distribuzione assicurativa"), ossia il 1º ottobre 2018, come suggerito dalla Commissione nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri (COM(2017)0792);

B.  considerando che la pubblicazione in tempi rapidi del regolamento delegato modificativo nella Gazzetta ufficiale consentirebbe di adeguare le date di applicazione dei due regolamenti delegati alla data di applicazione modificata della direttiva sulla distribuzione assicurativa;

C.  considerando che ciò corrisponde alla decisione del Parlamento del 25 ottobre 2017(2) di non sollevare obiezioni ai due regolamenti delegati, in cui si chiede alla Commissione di valutare se la data di applicazione della direttiva sulla distribuzione assicurativa possa essere posticipata al 1º ottobre 2018;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
(2) Testi approvati, P8_TA(2017)0404 e P8_TA(2017)0405.


Composizione del Parlamento europeo
PDF 322kWORD 54k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo (2017/2054(INL)2017/0900(NLE))
P8_TA(2018)0029A8-0007/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto l'articolo 10 TUE(1),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulla composizione del Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2014(2),

–  viste la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea e la proposta di decisione del Consiglio ad essa allegata, che adotta le disposizioni che modificano l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto(3),

–  vista la decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo(4),

–  visto l'accordo del venerdì santo del 10 aprile 1998,

–  visti gli articoli 45, 52 e 84 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0007/2018),

A.  considerando che la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, TUE, in base ai quali il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi;

B.  considerando che l'articolo 14, paragrafo 2, TUE stabilisce che il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione;

C.  considerando che il TUE e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea sottolineano l'importanza dell'uguaglianza e della parità di trattamento dei cittadini da parte delle istituzioni dell'Unione; che è essenziale rafforzare la parità di rappresentanza al fine di accrescere la legittimazione del Parlamento europeo quale organo legislativo che rappresenta i cittadini dell'Unione europea;

D.  considerando che il Parlamento europeo ha esaminato una serie di proposte relative a un sistema permanente di ripartizione dei seggi sulla base di formule matematiche, che aveva commissionato e che gli sono stati presentati;

E.  considerando che il 29 marzo 2017, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE, il governo del Regno Unito ha comunicato al Consiglio europeo la sua intenzione di recedere dall'Unione europea e che il termine di due anni per condurre negoziati e concludere un accordo di recesso scade il 29 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, in accordo con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale termine;

F.  considerando che, salvo cambiamenti dell'attuale situazione giuridica, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell'Unione europea nel momento in cui si terranno le prossime elezioni europee nel 2019;

G.  considerando che diversi Stati membri hanno recentemente espresso il proprio sostegno alla creazione di una circoscrizione elettorale comune a partire dalle elezioni europee del 2019; che uno dei presupposti per la creazione di una circoscrizione elettorale comune è una modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che dovrebbe essere adottata almeno un anno prima delle elezioni europee, come stabilito dal Codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia;

H.  considerando che, nella sua proposta dell'11 novembre 2015 relativa a una decisione del Consiglio che modifica l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il Parlamento europeo ha chiesto l'introduzione di una soglia obbligatoria per le circoscrizioni e per gli Stati membri a circoscrizione unica in cui si utilizza lo scrutinio di lista e che comprendono più di un certo numero di seggi; ritenendo che tale soglia debba essere stabilita tenendo conto della nuova ripartizione dei seggi;

1.  osserva che l'attuale ripartizione dei seggi in seno al Parlamento europeo, quale stabilita dalla decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo, si applica soltanto alla legislatura 2014-2019; sottolinea pertanto che è necessaria una nuova decisione sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024;

2.  prende atto che l'attuale distribuzione dei seggi non rispetta il principio della proporzionalità degressiva in vari aspetti e pertanto deve essere corretta in vista della composizione del Parlamento europeo a partire dalle prossime elezioni europee del 2019;

3.  riconosce che un certo numero di Stati membri ritengono che il sistema di voto al Consiglio debba essere tenuto in considerazione al momento di decidere in merito alla ripartizione dei seggi al Parlamento europeo;

4.  sottolinea che, nonostante le grandi potenzialità offerte dalle formule matematiche per la creazione di un sistema permanente di ripartizione dei seggi in futuro, è politicamente impraticabile per il Parlamento proporre un sistema permanente nella fase attuale;

5.  prende atto che, salvo cambiamenti dell'attuale situazione giuridica, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro nel momento in cui si terranno le prossime elezioni europee nel 2019;

6.  propone che sia applicata una nuova assegnazione dei seggi al Parlamento, che rispetti i criteri stabiliti all'articolo 14 TUE, a partire dalle prossime elezioni europee del 2019; ritiene che, in caso di cambiamento della summenzionata situazione giuridica per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la ripartizione dei seggi applicata durante la legislatura 2014-2019 dovrebbe applicarsi fino al momento in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea non divenga giuridicamente efficace;

7.  sottolinea che i seggi resisi vacanti dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea faciliteranno l'adozione di una nuova assegnazione dei seggi in seno al Parlamento, che applicherà il principio della proporzionalità degressiva; sottolinea inoltre che la nuova assegnazione proposta consentirebbe una riduzione del numero di deputati che compongono il Parlamento; osserva che il ricorso a una parte dei seggi resi vacanti dal Regno Unito è sufficiente per assicurare che nessuno Stato membro perda seggi;

8.  sottolinea che riduzione del numero di deputati che compongono il Parlamento lascerebbe un certo numero di seggi disponibili per eventuali futuri allargamenti dell'Unione europea;

9.  ricorda che, a norma dell'accordo del venerdì santo, i cittadini dell'Irlanda del Nord hanno un diritto naturale a mantenere la cittadinanza britannica o la cittadinanza irlandese o entrambe, nonché, in virtù del diritto di cittadinanza irlandese, la cittadinanza dell'Unione;

10.  ricorda che la proporzionalità degressiva, quale definita dai trattati, si basa sul numero di seggi per Stato membro e non sulla nazionalità dei candidati;

11.  invita il Consiglio a concludere rapidamente la revisione dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;

12.  sottolinea che la riforma dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto proposta dal Parlamento europeo rafforzerà il carattere europeo delle elezioni e invierà un segnale positivo per il futuro del progetto europeo;

13.  ritiene che la ripartizione proposta, basata sui principi dei trattati, fornisca una solida base per un metodo di determinazione dell'assegnazione dei seggi in futuro, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14 TUE e, in particolare, del principio della proporzionalità degressiva, oltre a essere equa, trasparente, oggettiva, in linea con i più recenti sviluppi demografici e comprensibile per i cittadini europei;

14.  presenta al Consiglio europeo la proposta di decisione del Consiglio europeo in allegato, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, sulla base del suo diritto d'iniziativa previsto all'articolo 14, paragrafo 2, TUE; sottolinea la necessità urgente di adottare tale decisione – che richiede l'approvazione del Parlamento – in modo che gli Stati membri possano porre in atto in tempo utile le disposizioni interne necessarie per organizzare le elezioni europee per la legislatura 2019-2024;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la proposta di decisione del Consiglio europeo a essa allegata, unitamente alla soprammenzionata relazione della commissione per gli affari costituzionali, al Consiglio europeo e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di

decisione del Consiglio europeo

che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

vista l'iniziativa del Parlamento europeo,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)  l'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea stabilisce i criteri della composizione del Parlamento, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi;

(2)  l'articolo 10 del trattato sull'Unione europea stabilisce, tra l'altro, che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa in cui i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e gli Stati membri sono rappresentati dai rispettivi governi, che a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini, nel Consiglio. L'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sulla composizione del Parlamento europeo trova pertanto applicazione nel contesto delle più ampie disposizioni istituzionali enunciate nei trattati, tra cui le disposizioni sul processo decisionale all'interno del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, si applicano i seguenti principi:

–  l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate per ogni Stato membro dal trattato sull'Unione europea onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni,

–  la proporzionalità degressiva è definita come segue: il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e che, viceversa, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato.,

–  l'assegnazione dei seggi tiene conto degli sviluppi demografici negli Stati membri.

Articolo 2

La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base degli ultimi dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito dal regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(5).

Articolo 3

1.  Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue per la legislatura 2019-2024:

Belgio

21

Bulgaria

17

Repubblica ceca

21

Danimarca

14

Germania

96

Estonia

7

Irlanda

13

Grecia

21

Spagna

59

Francia

79

Croazia

12

Italia

76

Cipro

6

Lettonia

8

Lituania

11

Lussemburgo

6

Ungheria

21

Malta

6

Paesi Bassi

29

Austria

19

Polonia

52

Portogallo

21

Romania

33

Slovenia

8

Slovacchia

14

Finlandia

14

Svezia

21

2.  Tuttavia, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno sarà quello previsto all'articolo 3 della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo(6), fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione europea non sarà divenuto giuridicamente efficace.

Una volta che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro sarà quello stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.

Tutti i rappresentanti al Parlamento europeo che occupano i seggi supplementari risultanti dalla differenza tra il numero dei seggi assegnati in base al primo e quelli assegnati in base al secondo comma del presente paragrafo si insediano al Parlamento contemporaneamente.

Articolo 4

Con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2024-2029, il Parlamento europeo presenta al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, una proposta di ripartizione aggiornata dei seggi.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ...

Per il Consiglio europeo

Il Presidente

(1) Tale articolo stabilisce che "i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo".
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0082.
(3) Testi approvati, P8_TA(2015)0395.
(4) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57.
(5) Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).
(6) Decisione del Consiglio europeo 2013/312/UE, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57).


Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea
PDF 250kWORD 51k
Decisione
Allegato
Decisione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2017/2233(ACI))
P8_TA(2018)0030A8-0006/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la decisione adottata dalla Conferenza dei presidenti il 5 ottobre 2017,

–  visto lo scambio di lettere tra il suo Presidente e il Presidente della Commissione, in particolare la lettera in data 2 ottobre 2017 di quest'ultimo, che concorda con le proposte redazionali presentate dal Presidente del Parlamento il 7 settembre 2017,

–  visti l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(1) e i relativi progetti di emendamento,

–  visti l'articolo 10, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 17, paragrafi 3 e 7, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 245 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 295 TFUE,

–  visto il programma di lavoro della Commissione per il 2017(2),

–  vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea(3),

–  vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2016 sulle dichiarazioni d'interessi dei commissari – Linee guida(4),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona(5),

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE(6),

–  visto il progetto di decisione della Commissione, del 12 settembre 2017, su un codice di condotta dei membri della Commissione europea, in particolare l'articolo 10 sulla partecipazione alla politica europea nel corso del loro mandato,

–  visto l'aggiornamento dello studio condotto dalla sua Direzione generale delle Politiche interne intitolato "The Code of Conduct for Commissioners – improving effectiveness and efficiency" (Codice di condotta dei commissari – Migliorare l'efficacia e l'efficienza),

–  visto l'articolo 140, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0006/2018),

A.  considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, TUE stabilisce che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, e che la Commissione, in quanto organo esecutivo dell'Unione europea, svolge un ruolo decisivo nel funzionamento dell'Unione;

B.  considerando che l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11 TUE conferiscono ai cittadini dell'Unione il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione;

C.  considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, TUE stabilisce che la Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza e che i suoi membri sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo;

D.  considerando che l'obiettivo dei progetti di emendamento è quello di attuare i principi democratici nell'ambito dell'elezione del Presidente della Commissione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 7, del TUE;

E.  considerando che i progetti di emendamento consentono ai membri della Commissione di candidarsi alle elezioni europee senza doversi dimettere;

F.  considerando che è prassi comune negli Stati membri che i membri del governo si candidino alle elezioni parlamentari nazionali senza doversi dimettere;

G.  considerando che i progetti di emendamento permettono altresì ai membri della Commissione di essere designati dai partiti politici europei come capilista ("Spitzenkandidaten") per la carica di Presidente della Commissione;

H.  considerando che il Parlamento ha già espresso il proprio sostegno per il processo degli "Spitzenkandidaten", quale previsto chiaramente nel trattato, nell'ambito della proposta di revisione dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto(7);

I.  considerando che conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, TUE, i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea; che l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 1, TUE estendono tale principio ai cittadini e alle associazioni rappresentative;

J.  considerando che i progetti di emendamento prevedono anche le garanzie necessarie per tutelare la trasparenza, l'imparzialità, la riservatezza e la collegialità, che continuano ad applicarsi ai membri della Commissione che partecipano alle campagne elettorali;

K.  considerando che i progetti di emendamento obbligano il Presidente della Commissione a informare il Parlamento in merito alle misure adottate per garantire il rispetto dei principi di indipendenza, onestà e delicatezza sanciti dall'articolo 245 TFUE e dal codice di condotta per i membri della Commissione europea quando i commissari si presentano in veste di candidati nelle campagne elettorali per le elezioni europee;

L.  considerando che i progetti di emendamento stabiliscono che i membri della Commissione non possono utilizzare le risorse umane o materiali della Commissione per le attività legate a una campagna elettorale;

1.  rammenta che il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo, tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo e in seguito allo svolgimento delle opportune consultazioni, e che pertanto, come è avvenuto nel 2014, i partiti politici europei dovranno presentare i capilista ("Spitzenkandidaten") in modo da consentire ai cittadini europei di scegliere chi eleggere alla carica di Presidente della Commissione in occasione delle elezioni europee;

2.  ricorda che il sistema degli "Spitzenkandidaten" rispecchia l'equilibrio interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio europeo quale previsto dai trattati; sottolinea inoltre che questo ulteriore passo avanti nel rafforzamento della dimensione parlamentare dell'Unione è un principio che non può essere revocato;

3.  evidenzia che, qualora non aderisse al sistema degli "Spitzenkandidaten", il Consiglio europeo rischierebbe inoltre di sottoporre all'approvazione del Parlamento un candidato alla carica di Presidente della Commissione che non disporrà di una maggioranza parlamentare sufficiente;

4.  avverte che il Parlamento europeo sarà pronto a respingere qualsiasi candidato, nella procedura d'investitura del Presidente della Commissione, che non sia stato nominato "Spitzenkandidat" in vista delle elezioni europee;

5.  ritiene che il sistema degli "Spitzenkandidaten" sia altresì un contributo alla trasparenza, dal momento che i candidati alla carica di Presidente della Commissione sono resi noti prima delle elezioni europee, e non più dopo, come avveniva in precedenza;

6.  sottolinea che tale sistema promuove la consapevolezza politica dei cittadini europei in vista delle elezioni europee e rafforza la legittimità politica sia del Parlamento che della Commissione instaurando un legame più diretto tra le rispettive elezioni e la scelta dei votanti; riconosce pertanto l'importante valore aggiunto del principio degli "Spitzenkandidaten" nell'ottica di un rafforzamento del carattere politico della Commissione;

7.  ritiene che la legittimità politica della Commissione sarebbe ulteriormente rafforzata se un maggior numero di deputati eletti al Parlamento europeo fossero nominati membri della Commissione;

8.  ricorda che, in preparazione alle elezioni europee del 2014, tutti i principali partiti politici europei hanno adottato il sistema degli "Spitzenkandidaten", indicando il proprio candidato alla carica di Presidente della Commissione, e si sono tenuti dibattiti pubblici tra i candidati, e che si è introdotta in tal modo una pratica costituzionale e politica che rispecchia l'equilibrio interistituzionale previsto dai trattati;

9.  ritiene che il sistema degli "Spitzenkandidaten" abbia avuto successo nel 2014 e sottolinea che le elezioni europee del 2019 saranno l'occasione per consolidare il ricorso a tale pratica;

10.  incoraggia i partiti politici europei a nominare i propri “Spitzenkandidaten" mediante una gara aperta, trasparente e democratica;

11.  ritiene che i progetti di emendamento siano conformi all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 7, TUE, e li accoglie con favore quale miglioramento che consolida il processo elettorale democratico del Presidente della Commissione;

12.  prende atto dell'entrata in vigore del codice di condotta rivisto dei membri della Commissione europea, che mira a chiarire gli obblighi applicabili ai membri della Commissione durante e dopo il loro mandato; rammenta le opinioni già espresse dal Parlamento per quanto concerne, tra l'altro, il periodo di incompatibilità applicabile ai membri della Commissione al termine del mandato, la trasparenza, la nomina del comitato etico indipendente e la partecipazione alle campagne elettorali europee;

13.  ritiene importante che il codice di condotta per i membri della Commissione sia dotato di solide norme sulla trasparenza, l'imparzialità e le garanzie onde evitare ogni eventuale conflitto di interessi dei membri della Commissione che prendono parte alle campagne;

14.  rammenta in particolare la sua richiesta di un periodo di incompatibilità di tre anni applicabile ai membri della Commissione dopo il termine del mandato;

15.  approva gli emendamenti all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, allegati alla presente decisione;

16.  incarica il suo Presidente di firmare gli emendamenti con il Presidente della Commissione e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, compreso l'allegato, alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.

ALLEGATO

Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea recante modifica del punto 4 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all’accordo quale pubblicato nella GU L 45 del 17 febbraio 2018, pag. 46.)

(1) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(2) Comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2016 dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende" (COM(2016)0710).
(3) GU C 366 del 27.10.2017, pag. 7.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0477.
(5) Testi approvati, P8_TA(2017)0049.
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0358.
(7) Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1), quale modificato dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).


Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Portogallo*
PDF 232kWORD 48k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS))
P8_TA(2018)0031A8-0017/2018

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (13308/2017),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0419/2017),

–  vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera(1), in particolare l'articolo 33,

–  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0017/2018),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


Lotta alla discriminazione di cittadini dell'UE appartenenti a minoranze negli Stati membri dell'Unione
PDF 251kWORD 54k
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE (2017/2937(RSP))
P8_TA(2018)0032B8-0064/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 10, 19, 21 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il diritto di petizione sancito dagli articoli 20 e 227 del TFUE e dall'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il preambolo del TUE,

–  visti la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, il protocollo n. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie,

–  vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sull'uguaglianza razziale)(1),

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione)(2),

–  vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (direttiva sulla libera circolazione)(3),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 3 febbraio 2017 nella causa T-646/13 Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe contro Commissione(4),

–  viste le sue risoluzioni sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,

–  vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata(5),

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea(6),

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione. Cittadini UE: i vostri diritti, il vostro futuro(7),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2016 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2015(8),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo(9),

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 sulla relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 – Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico(10),

–  visto lo studio del mese di aprile 2017 commissionato dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo, su richiesta della commissione per le petizioni, dal titolo "Discrimination(s) as emerging from petitions received" (Casi di discriminazione emersi nell'ambito delle petizioni ricevute),

–  visto lo studio del mese di agosto 2017 commissionato dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo, su richiesta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, dal titolo "Towards a Comprehensive EU Protection System for Minorities" (Verso un sistema UE integrato di protezione delle minoranze),

–  visto lo studio del mese di maggio 2017 commissionato dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo, su richiesta della commissione per la cultura e l'istruzione, dal titolo "Minority Languages and Education: Best Practices and Pitfalls" (Lingue minoritarie e istruzione: migliori pratiche e insidie),

–  vista l'audizione pubblica del 4 maggio 2017, organizzata dalla commissione per le petizioni, dal titolo "Lotta contro la discriminazione di cittadini dell'Unione negli Stati membri dell'UE e protezione delle minoranze"(11),

–  visto l'articolo 216, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto diverse petizioni che sollevano preoccupazioni in merito a diverse pratiche discriminatorie nei confronti di cittadini dell'Unione che appartengono a minoranze e ha organizzato un'audizione sulle varie questioni sollevate;

B.  considerando che vi è un forte legame tra i diritti delle minoranze e il principio dello Stato di diritto; che l'articolo 2 TUE menziona espressamente i diritti delle persone appartenenti a minoranze e che tali diritti meritano di ricevere lo stesso trattamento riservato ad altri diritti sanciti nei trattati;

C.  considerando che l'articolo 10 TFUE sancisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

D.  considerando che, sebbene gli accordi internazionali forniscano un quadro solido per i diritti delle minoranze, vi è ancora un considerevole margine di miglioramento nel modo in cui la protezione dei diritti delle minoranze è messa in pratica nell'UE;

E.  considerando che ogni persona nell'UE ha lo stesso diritto e dovere di diventare un membro della società a pieno titolo, attivo e integrato;

F.  considerando che la difesa dei diritti delle minoranze è un requisito essenziale per i paesi candidati, come stabiliscono i criteri di Copenaghen;

G.  considerando che la discriminazione fondata sull'origine etnica è menzionata come la forma più comune di discriminazione e che la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale è aumentata significativamente secondo la più recente indagine Eurobarometro sulla discriminazione(12);

H.  considerando che la proposta della Commissione relativa a una direttiva sulla parità di trattamento (COM(2008)0426) concerne una vasta gamma di ambiti come l'istruzione, la protezione sociale, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

I.  considerando che le petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni riguardanti la discriminazione in relazione ai diritti delle minoranze dovrebbero essere esaminate approfonditamente per comprendere le preoccupazioni sollevate dai cittadini e proporre soluzioni;

J.  considerando che diverse petizioni mettono in luce che le minoranze sono soggette a discriminazioni nell'esercizio dei propri diritti fondamentali e che ciò desta preoccupazioni in merito al futuro delle comunità minoritarie, in particolare alla luce delle attività che inquinano l'ambiente;

K.  considerando che la protezione e il rafforzamento del patrimonio culturale relativo alle minoranze nazionali negli Stati membri – componente essenziale dell'identità culturale di comunità, gruppi e individui – rivestono un ruolo cruciale ai fini della coesione sociale;

L.  considerando che gli Stati membri hanno la precisa responsabilità di adottare misure correttive contro le pratiche discriminatorie nei confronti dei membri della comunità rom, in particolare quando hanno a che fare con le autorità amministrative regionali e nazionali;

M.  considerando che i firmatari sono preoccupati per la mancanza di una risposta e protezione globale dell'UE relativamente ai loro diritti linguistici e di altre minoranze, i quali sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e e dai principi generali del diritto dell'UE, come ha dichiarato la CGUE;

1.  si rammarica che le persone appartenenti a minoranze incontrino tuttora ostacoli nel vedere garantito il rispetto dei loro diritti fondamentali e continuino a essere vittime dell'incitamento all'odio e di reati generati dall'odio;

2.  ritiene che gli Stati membri debbano difendere sistematicamente i diritti delle minoranze e valutare periodicamente se tali diritti siano rispettati;

Lotta alla discriminazione contro le minoranze autoctone, nazionali e linguistiche: una responsabilità nazionale e dell'UE

3.  rileva che le questioni riguardanti le minoranze non godono di una priorità sufficientemente elevata nell'agenda dell'UE ed è favorevole a un approccio integrato all'uguaglianza e alla non discriminazione, nell'ottica di garantire che gli Stati membri gestiscano adeguatamente la diversità fra le persone all'interno delle rispettive società;

4.  ritiene che l'UE abbia la responsabilità di tutelare e promuovere i diritti delle minoranze; reputa necessario migliorare il quadro legislativo dell'UE per proteggere in modo globale i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

5.  sottolinea il ruolo delle istituzioni dell'UE nella sensibilizzazione in merito alle questioni relative alla protezione delle minoranze e nell'incoraggiare e aiutare gli Stati membri a promuovere la diversità culturale e la tolleranza, segnatamente attraverso l'istruzione;

6.  sottolinea che la formulazione di qualsiasi politica sul patrimonio culturale dovrebbe essere inclusiva, basata sulle comunità e partecipativa e prevedere la consultazione e il dialogo con le comunità minoritarie interessate;

7.  osserva che l'UE non dispone di strumenti efficaci per monitorare il rispetto dei diritti delle minoranze; chiede un efficace monitoraggio a livello UE della situazione delle minoranze autoctone e linguistiche; ritiene che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali debba effettuare un monitoraggio rafforzato in merito alla discriminazione nei confronti delle minoranze nazionali negli Stati membri;

8.  riconosce il ruolo importante degli Stati membri nella protezione delle minoranze autoctone, nazionali o linguistiche; ricorda che la tutela dei diritti delle minoranze nazionali e il divieto di ogni discriminazione fondata sulla lingua e l'appartenenza ad una minoranza nazionale sono sanciti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

9.  si rammarica che le questioni sollevate nella sua risoluzione sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata non siano ancora state risolte;

Quadro giuridico dell'UE sulle minoranze: sfide e opportunità

10.  sottolinea il fatto che i diritti delle minoranze nazionali e la loro protezione formano parte integrante dello Stato di diritto, come stabilito nel documento di Copenaghen dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) firmato nel 1990;

11.  invita gli Stati membri a provvedere affinché i loro sistemi giuridici garantiscano che le persone appartenenti a una minoranza non siano oggetto di discriminazione e ad adottare misure di protezione mirate basate sulle pertinenti norme internazionali; condanna qualsiasi trattamento discriminatorio da parte di funzionari pubblici nei confronti di persone appartenenti a minoranze; suggerisce che le autorità competenti ricorrano alle misure in essere per denunciare e, ove necessario, sanzionare siffatti casi di discriminazione;

12.  sottolinea che occorre occuparsi della situazione e della condizione giuridica dei non cittadini che soggiornano permanentemente negli Stati membri;

13.  sottolinea che le risorse naturali e del patrimonio culturale delle minoranze nazionali sono pilastri fondamentali della coesione sociale e devono essere considerate beni da salvaguardare pienamente per le generazioni future, anche mettendo fine alle attività inquinanti;

14.  invita gli Stati membri a firmare, ratificare e applicare la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, il protocollo n. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, o ad aggiornare i loro impegni nei confronti dei pertinenti accordi internazionali; sottolinea che le minoranze linguistiche e autoctone dovrebbero essere trattate conformemente ai principi stabiliti in tali documenti;

15.  chiede la revisione della direttiva sull'uguaglianza razziale e della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione; esprime profondo rammarico per il fatto che sono stati compiuti pochi progressi in merito all'adozione della proposta di direttiva sulla parità di trattamento e invita la Commissione e il Consiglio a rilanciare i negoziati con l'obiettivo di portarli a termine prima della fine della presente legislatura;

Protezione e difesa delle lingue minoritarie

16.  incoraggia gli Stati membri a garantire la difesa del diritto di utilizzare una lingua minoritaria e a salvaguardare la diversità linguistica nell'Unione, in conformità dei trattati dell'UE;

17.  ritiene che nelle comunità con più lingue ufficiali sia necessario rispettare i diritti linguistici, senza limitare i diritti di una lingua rispetto a un'altra, in linea con l'ordinamento costituzionale di ciascuno Stato membro;

18.  invita la Commissione a intensificare la promozione dell'insegnamento e dell'utilizzo delle lingue regionali e minoritarie come potenziale strumento per contrastare la discriminazione linguistica nell'UE;

Diritti delle persone LGBTI

19.  incoraggia la Commissione a intraprendere azioni più risolute per combattere la discriminazione delle persone LGBTI e l'omofobia, comprese misure legislative concrete, rispettando nel contempo le competenze degli Stati membri; raccomanda di monitorare i diritti delle persone LGBTI e di fornire informazioni chiare e accessibili sul riconoscimento dei diritti transfrontalieri delle persone LGBTI e delle loro famiglie nell'UE; ritiene che gli Stati membri debbano investire quanto dovuto per fornire un'istruzione mirata a diversi livelli al fine di prevenire il bullismo e combattere l'omofobia in maniera strutturata;

20.  esorta la Commissione a garantire che gli Stati membri attuino correttamente la direttiva sulla libera circolazione, rispettando con coerenza, tra l'altro, le disposizioni relative ai familiari e vietando ogni tipo di discriminazione;

21.  invita la Commissione ad adottare misure per garantire che le persone LGBTI e le loro famiglie possano esercitare il proprio diritto alla libera circolazione conformemente all'articolo 21 TFUE e all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

º

º º

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(2) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(3) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(4) ECLI:EU:T:2017:59.
(5) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 405.
(6) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 52.
(7) GU C 378 del 9.11.2017, pag. 146.
(8) Testi approvati, P8_TA(2016)0512.
(9) Testi approvati, P8_TA(2017)0413.
(10) Testi approvati, P8_TA(2017)0487.
(11) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/117287/peti-hearing-programme-20170504-en.pdf
(12) Discriminazione nell'UE nel 2015, http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077


Tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili
PDF 177kWORD 55k
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili (MGF) (2017/2936(RSP))
P8_TA(2018)0033B8-0068/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 8 e 9 della direttiva sui diritti delle vittime (2012/29/UE) del 25 ottobre 2012(1) sulla prestazione obbligatoria di servizi di assistenza alle vittime di violenza, comprese quelle delle MGF,

–  visti gli articoli 11 e 21 della direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE) del 26 giugno 2013(2) che menziona espressamente le vittime di MGF tra le persone vulnerabili che dovrebbero ricevere un'adeguata assistenza sanitaria durante la procedura di asilo,

–  visto l'articolo 20 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) del 13 dicembre 2011(3), in cui la mutilazione genitale femminile come forma grave di violenza psicologica, fisica o sessuale è inclusa come criterio da prendere in considerazione per la protezione internazionale,

–  vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della Commissione dal titolo: "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili"(4),

–  vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sull’abolizione delle mutilazioni genitali femminili(5), in cui si chiedeva di porre fine alle MGF in tutto il mondo attraverso la prevenzione, le misure di protezione e la legislazione,

–  viste le relazioni annuali dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,

–  viste le conclusioni del Consiglio del giugno 2014 sulla prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile,

–  viste le conclusioni del Consiglio del marzo 2010 sull'eliminazione della violenza contro le donne nell’UE,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 25 novembre 2013, dal titolo "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili" (COM(2013)0833),

–  vista la dichiarazione congiunta del 6 febbraio 2013 relativa alla Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, in cui il vicepresidente della Commissione / Alto rappresentante e cinque commissari hanno confermato l'impegno dell'UE a lottare contro le MGF nell’ambito delle sue relazioni esterne,

–  visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, in particolare l’obiettivo n. 14(b),

–  vista l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 5.3 sull'eradicazione di tutte le pratiche dannose, come il matrimonio infantile, precoce e forzato e la mutilazione genitale femminile,

–  visto il piano d'azione per la parità di genere 2016-2020,

–  vista la relazione del 2013 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere sulla mutilazione genitale femminile nell’Unione europea e in Croazia,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2014 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017(6) sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,

–  vista la dichiarazione del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del settembre 2017 sulla necessità di intensificare gli sforzi per prevenire e combattere la mutilazione genitale femminile e il matrimonio forzato in Europa,

–  vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2012 dal titolo "Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili"(A/RES/67/146),

–  visto l'accordo di Cotonou,

–  vista l’iniziativa Spotlight UE-ONU del 2017 sull'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili (MGF) (000003/2018 - B8-0005/2018),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile chiede esplicitamente l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili, insieme ad altre pratiche nocive, nel quadro dell’obiettivo n. 5 “Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze";

B.  considerando che le MGF sono pratiche che hanno attirato un’attenzione speciale nel quadro dell’obiettivo 14 “Promuovere la parità tra uomini e donne, i diritti delle donne, l'emancipazione femminile e la partecipazione di donne e ragazze” del piano d’azione dell’UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019;

C.  considerando che il piano d’azione sulla parità di genere 2016-2020 (GAP II) nell’ambito della priorità tematica B: “Integrità fisica e psicologica” comprende, come indicatore, la percentuale di ragazze e donne di età compresa tra 15 e i 49 anni che ha subito una MGF;

D.  considerando che, come pratiche nocive di carattere transnazionale, le MGF sono ora riconosciute come una questione globale e che l'Agenda 2030 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite le segnala come pratiche dannose da eliminare entro il 2030;

E.  considerando che la relazione statistica 2016 dell’UNICEF afferma che almeno 200 milioni di donne e ragazze nel mondo hanno subito mutilazioni genitali femminili, ma che la cifra esatta resta ignota;

F.  considerando che le MGF – ancora tradizionalmente praticate in alcune parti del continente africano ma anche in alcune parti del Medio Oriente, dell'Asia e dell'Oceania – rappresentano un problema anche nell'Unione europea, con gravi conseguenze per le donne e le ragazze che ne sono vittime;

G.  considerando che, sebbene in modo non omogeneo, sono stati registrati progressi nel corso degli ultimi trent’anni, con una diminuzione dei tassi di prevalenza di circa il 30 %; che tale progresso potrebbe, tuttavia, essere controbilanciato dalla crescita della popolazione, il che significa che un numero maggiore di ragazze e donne subiranno tali pratiche;

H.  considerando che l’influenza delle comunità locali rappresenta spesso il principale fattore determinante che spinge i genitori a mutilare le loro bambine o le donne a scegliere di sottoporsi alla mutilazione genitale femminile (MGF);

I.  considerando che, sebbene non esista una prescrizione religiosa quanto alla pratica della mutilazione genitale femminile, una forte presenza della religione in molte comunità che la praticano rende necessario un impegno dei leader religiosi e di altro tipo nel movimento contro la mutilazione genitale femminile (MGF);

J.  considerando che, al fine di elaborare un’idonea strategia di eliminazione, queste pratiche devono sempre essere esaminate nel contesto locale;

K.  considerando che la mutilazione genitale femminile è spesso indissociabile da altre questioni relative alla disuguaglianza di genere e figura come solo una delle numerose violazioni contro i diritti delle donne, quali ad esempio: la mancanza di accesso all'istruzione per le ragazze, compresa un'educazione sessuale completa; la mancanza di lavoro o di occupazione per le donne; l'impossibilità di possedere o ereditare proprietà; il matrimonio infantile forzato o precoce; la violenza sessuale e fisica; e la mancanza di assistenza sanitaria di qualità, compresi i servizi e i diritti di salute sessuale e riproduttiva;

L.  considerando che le MGF condividono la premessa del controllo sui corpi delle donne con altre forme di violenza di genere e violano il diritto alla salute, alla sicurezza e all'integrità fisica di una donna e, in alcuni casi, persino il suo diritto alla vita;

M.  considerando che, sebbene la prevenzione rappresenti un percorso più auspicabile per l’eliminazione delle MGF rispetto alle azioni giudiziarie, dal momento che i trasgressori, gli assistenti e i sostenitori sono spesso i genitori di una vittima, è evidente la necessità di rimuovere anche gli ostacoli al procedimento giudiziario nei casi di MGF, tenendo conto dell’interesse superiore del minore;

1.  osserva un calo dei tassi di prevalenza delle MGF a seguito di azioni decisive e sensibilizzazione e incoraggia tutti gli attori a proseguire i loro sforzi al fine di preservare lo slancio nei paesi in cui le MGF sono prevalenti;

2.  considera questo slancio come un'opportunità affinché le organizzazioni internazionali e gli stati intensifichino i loro sforzi, principalmente attraverso la creazione di collegamenti e connessioni tra diverse regioni, parti interessate e settori al fine di collaborare attivamente per giungere all'abbandono di questa e di altre pratiche dannose per le bambine, che possono subire le conseguenze fisiche, psicologiche ed emotive per tutta la loro vita;

3.  riconosce il lavoro inestimabile svolto dalle organizzazioni che lavorano sul terreno con le comunità, sia nell'UE che al di fuori di essa, in materia di prevenzione, sensibilizzazione e promozione e riconosce che la costruzione di ponti tra di esse è una necessità per fare in modo che le MGF divengano una cosa del passato;

4.  invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la prevenzione delle MGF in tutti i settori, in particolare la salute sessuale e riproduttiva, l'assistenza sociale, l'asilo, l'istruzione compresa l'educazione sessuale, l'applicazione della legge, la giustizia, la protezione dei minori, i media e la comunicazione;

5.  sottolinea che, ai sensi dell'articolo 38 della Convenzione di Istanbul, gli Stati membri hanno l'obbligo di perseguire penalmente le MGF, nonché l’induzione, la costrizione o la fornitura a una ragazza dei mezzi per subirle, e che la Convenzione protegge non solo le ragazze e le donne a rischio di MGF ma anche le ragazze e le donne che subiscono per tutta la vita le conseguenze di questa pratica (in situazioni quali la reinfibulazione, le situazioni relative all'asilo, l'accesso alle cure, ecc.); sottolinea che la Convenzione di Istanbul stabilisce che la cultura, le consuetudini, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possono essere una giustificazione per qualsiasi atto di violenza contro le donne;

6.  invita l'UE e gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne a provvedere in tal senso senza indugio affinché l'impegno dell'UE sia conforme alle norme internazionali e promuova un approccio olistico e integrato alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili;

7.  si compiace di rilevare che il diritto penale in tutti gli Stati membri protegge, in modo esplicito o implicito, le ragazze e le donne dalle MGF, ma esprime profonda preoccupazione per la sua apparente inefficacia, visto il numero estremamente ridotto di casi giudiziari nell'UE;

8.  osserva con preoccupazione il fatto che l'applicazione delle leggi e, in particolare, l’esercizio dell’azione penale, costituiscono una sfida in tutti gli Stati membri e nei paesi di origine; invita la Commissione quindi a facilitare una formazione mirata per i soggetti interessati in materia di individuazione, indagine e perseguimento delle MGF; invita gli Stati membri a essere più vigili nell’individuare, indagare e perseguire i casi di MGF;

9.  osserva che il diritto penale e la formazione mirata devono andare di pari passo con gli sforzi di sensibilizzazione al fine di disincentivare il proseguimento di tale pratica;

10.  riconosce che un'importante differenza tra le MGF e altre forme di violenza di genere consiste nella mancanza di cattive intenzioni dietro l'atto e sottolinea che questo elemento, sebbene non possa in alcun modo servire da giustificazione, deve essere considerato nelle strategie volte all'eliminazione;

11.  deplora la crescente medicalizzazione in alcuni paesi e insiste sul fatto che questa è una risposta inaccettabile per affrontare le cause profonde, come già stabilito dall'ONU e dall'OMS; invita gli Stati membri a vietare esplicitamente la medicalizzazione delle MGF, aumentando nel contempo la consapevolezza del personale medico in merito a tale problema;

12.  sottolinea che le MGF costituiscono una delle forme più prevedibili di violenza di genere e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una forte azione preventiva nei campi profughi; invita la Commissione a inserire la prevenzione delle MGF e di altre pratiche dannose nell'ambito delle procedure di integrazione e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e a fornire informazioni pertinenti attraverso l'Agenzia europea per l’asilo;

13.  chiede i più elevati standard di protezione per i richiedenti asilo per motivi relativi alle MGF nel quadro della riforma del Sistema europeo comune di asilo e della revisione delle direttive sull'asilo e attraverso il ruolo della nuova agenzia dell'UE per l’asilo;

14.  attende la creazione della rete globale che formerà collegamenti tra gli attori pertinenti di tutte le parti del mondo al fine di riunire idee e unire le forze; invita la Commissione a fornire sostegno a questa importante rete;

15.  invita la Commissione a rispondere alle richieste della società civile affinché i finanziamenti siano sufficientemente flessibili da consentire alle organizzazioni di base che svolgono il loro lavoro nella comunità di richiedere finanziamenti, da fare in modo che una serie di questioni relative ai diritti delle ragazze e delle donne possa essere affrontata insieme alle MGF con un approccio olistico e che si possano stabilire connessioni tra le organizzazioni che lavorano nell'UE e quelle che lavorano nei paesi che esercitano tali pratiche; accoglie con favore, a tale riguardo, il lavoro svolto dalla rete europea End FGM e dai suoi membri, anche attraverso il progetto Change Plus, nella formazione di rappresentanti delle comunità locali per promuovere non solo cambiamenti legislativi ma anche cambiamenti di comportamento nelle loro comunità;

16.  invita la Commissione e gli Stati membri a conservare i dati sulla prevalenza delle MGF e sulle loro tipologie e a coinvolgere il mondo accademico nel processo di raccolta dei dati, ricerca e di formazione delle future generazioni di professionisti in materia di MGF; riconosce che la Rete europea sulle migrazioni può svolgere un ruolo; ritiene che un'agenda di ricerca congiunta sulle MGF consentirebbe alle università delle zone in cui vengono effettuate tali pratiche di collegarsi alle università dell'UE al fine di organizzare programmi di scambio, migliorare la raccolta di dati e migliorare le capacità dei futuri professionisti nei diversi settori;

17.  invita la Commissione e gli Stati membri ad inserire informazioni di base sulle MGF e su altre pratiche dannose per le bambine nei programmi educativi di quelle discipline che svolgono un ruolo chiave nella prevenzione delle MGF;

18.  sottolinea che, nonostante il contesto locale, le MGF dovrebbero essere viste nel contesto della violenza di genere e come una questione inerente alle pari opportunità e dovrebbero essere affrontate mediante un approccio globale al fine di evitare la diffamazione delle comunità in cui sono praticate;

19.  sottolinea che la garanzia che tutte le ragazze frequentino la scuola e lo sviluppo dei presupposti per l'emancipazione economica delle donne sono i primi passi verso l'elevazione della posizione delle donne nelle comunità in cui si praticano le MGF;

20.  richiama l'attenzione sul potenziale e sul potere di vari canali di comunicazione come l'arte, la letteratura, i media nuovi e locali per veicolare i messaggi alle persone; sottolinea l'importanza di coinvolgere i ragazzi e gli uomini nella creazione di nuove narrazioni sull'uguaglianza di genere e nella lotta contro le strutture di potere esistenti mediante reti, programmi tra pari, campagne di informazione e programmi di formazione;

21.  invita la Commissione ad assistere gli Stati membri e i paesi in cui si praticano le MGF nella creazione di reti e strategie integrate per la prevenzione delle MGF, compresa la formazione degli assistenti sociali, del personale medico, dei leader comunitari e religiosi e degli ufficiali di polizia e di giustizia; riconosce che nessuna religione sostiene queste pratiche;

22.  invita la Commissione a inserire la questione delle MGF e di altre pratiche dannose per le donne e le ragazze nei dialoghi sui diritti umani e nei rapporti diplomatici; invita il SEAE e gli Stati membri a intensificare la cooperazione con i paesi terzi per incoraggiarli ad adottare leggi nazionali che vietino le MGF e a sostenere le autorità di contrasto nell'assicurarne l'attuazione;

23.  prende atto con soddisfazione del fatto che le delegazioni e il SEAE ricevono ogni anno una formazione sulle MGF nell'ambito di formazioni relative ai diritti dei minori o alle questioni di genere e invita la Commissione a fare in modo che i suoi strumenti, come il pacchetto "Uniti per porre fine alle MGF”, destinati a professionisti di vari settori, siano ampiamente conosciuti e messi a disposizione delle popolazioni cui sono destinati;

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio dell'Unione europea.

(1) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(2) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96.
(3) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.
(4) GU C 93 del 24.3.2017, pag. 142.
(5) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 87.
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0329.

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