Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2018/2666(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B8-0218/2018

Testi presentati :

B8-0218/2018

Discussioni :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Votazioni :

PV 03/05/2018 - 7.12
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2018)0201

Testi approvati
PDF 179kWORD 54k
Giovedì 3 maggio 2018 - Bruxelles
La protezione dei minori migranti
P8_TA(2018)0201B8-0218/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti (2018/2666(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 aprile 2017 dal titolo "La protezione dei minori migranti" (COM(2017)0211),

–  viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2017 sulla protezione dei minori migranti,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

–  vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 settembre 2016 dal titolo "Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti"(1),

–  visto il paragrafo 44 dell'Osservazione generale n. 21 (2017) del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo per quanto concerne i minori di strada, del 21 giugno 2017(2),

–  visti gli orientamenti dell'UE del 6 marzo 2017 in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino: "Non lasciare indietro nessun bambino",

–  vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia(3),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione(4),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(5),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 aprile 2018 nella causa C-550/16, A e S contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie(6),

–  vista l'interrogazione alla Commissione sulla protezione dei minori migranti (O-000031/2018 – B8-0016/2018),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, secondo una stima dell'UNICEF, in Europa vivono 5,4 milioni di minori migranti(7); che, in base agli ultimi dati dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), nel 2017 sono arrivati in Grecia, Italia, Spagna e Bulgaria 32 039 minori; che nel 46 % dei casi si trattava di minori non accompagnati o separati dalla famiglia, mentre il restante 54 % era rappresentato da minori accompagnati dai genitori o da altri prestatori di assistenza; che al 1° settembre 2016 si segnalavano 821 minori trattenuti in nove Stati membri; che la maggior parte degli Stati membri non fornisce né raccoglie sistematicamente dati sui minori trattenuti in un contesto di migrazione(8);

B.  considerando che, un anno dopo la pubblicazione della comunicazione della Commissione sulla protezione dei minori migranti del 12 aprile 2017, gli Stati membri si trovano ancora a dover affrontare sfide nell'attuazione delle sue raccomandazioni;

C.  considerando che la mancanza di informazioni affidabili e le lunghe procedure di ricongiungimento familiare e di nomina di tutori, unitamente alla paura di essere trattenuti, rinviati nel paese di origine o trasferiti, inducono i minori a darsi alla fuga, cosa che li espone al traffico di esseri umani, alla violenza e allo sfruttamento;

D.  considerando che la mancanza di servizi e di attività di protezione per i minori nei siti di accoglienza ha un impatto pregiudizievole sulla loro salute mentale;

E.  considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo prevedono che "l'interesse superiore del minore" sia il criterio primario in tutte le azioni che interessano i minori;

F.  considerando che, secondo una recente ricerca comparativa(9), gli Stati membri stanno integrando i minori richiedenti asilo nelle scuole a ritmi diversi, e in alcuni casi più di tre mesi dopo la presentazione della domanda di asilo, e che i minori di età più avanzata incontrano particolari problemi;

G.  considerando che, secondo le relazioni 2016 della banca dati in materia di asilo, l'accesso alle procedure di asilo è spesso problematica e può dare luogo a ulteriori significativi ritardi(10);

H.  considerando che alcuni Stati membri incontrano ancora delle difficoltà nell'accertamento dell'età e nella protezione dei minori che non chiedono asilo;

I.  considerando che una recente relazione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) sugli arrivi di migranti sfruttati a scopo sessuale stima che l'80 % delle ragazze che provengono dalla Nigeria lungo la rotta del Mediterraneo centrale – il cui numero è aumentato vertiginosamente passando da 1 454 nel 2014 a 11 009 nel 2016 – sono vittime potenziali del traffico di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale; che gli Stati membri incontrano delle difficoltà nell'identificare e nel sostenere le ragazze che sono vittime del traffico di esseri umani e di sfruttamento a scopo sessuale;

J.  considerando che l'apolidia infantile pone importanti sfide in termini di diritti umani e ritarda così la determinazione dello status dei minori nell'Unione europea, privandoli dell'accesso ai servizi e ai diritti di base;

1.  sottolinea il fatto che tutti i minori, indipendentemente dal loro status di migranti o rifugiati, devono innanzitutto poter godere di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

2.  è fermamente convinto che la Commissione dovrebbe aiutare gli Stati membri ad adottare e ad attuare correttamente un approccio olistico basato sui diritti in tutte le politiche riferite ai minori;

3.  sottolinea l'importanza di elaborare un piano individuale basato sulle necessità e altre vulnerabilità specifiche a ciascun minore, tenendo conto del fatto che la qualità di vita e il benessere dei minori richiedono anche un'integrazione precoce, un sistema di sostegno comunitario e il fatto di avere l'opportunità di realizzare appieno il proprio potenziale; è del parere che un approccio di questo tipo si sia dimostrato efficace anche per prevenire la scomparsa dei minori;

4.  invita gli Stati membri a dare attuazione al principio dell'interesse superiore del minore in tutte le decisioni che lo riguardano, indipendentemente dal suo status;

5.  ricorda che tutte le necessarie informazioni sui diritti dei minori e le procedure e le opportunità di protezione dovrebbero essere messe a disposizione di questi ultimi in un modo adatto a loro e sensibile alle specificità di genere, nonché in una lingua che essi comprendono; invita l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ad assistere gli Stati membri nella produzione di un materiale di accoglienza adeguato per l'informazione dei minori;

6.  esorta gli Stati membri ad accelerare le procedure per la nomina di tutori o di tutori temporanei per i minori non accompagnati al loro arrivo;

7.  sollecita gli Stati membri ad assicurare che tutti i minori possano entrare in contatto, al loro arrivo, con persone incaricate della protezione dei minori, anche nei punti di crisi e nelle strutture di accoglienza nonché ai punti di ingresso frontalieri;

8.  invita gli Stati membri a garantire che tutti i minori, e in particolare quelli non accompagnati, abbiano accesso a un alloggio dignitoso e all'assistenza sanitaria, nonché ad assicurare il pieno accesso a un'istruzione formale e inclusiva alle stesse condizioni dei minori dei paesi UE ospitanti, comprese misure preparatorie quali corsi di lingua, onde garantire l'integrazione dei minori nelle società di accoglienza per tutta la durata della loro presenza nel territorio dello Stato membro;

9.  ricorda che i minori non accompagnati dovrebbero essere ospitati in strutture distinte da quelle che ospitano gli adulti, così da evitare qualsiasi rischio di violenza o abuso sessuale;

10.  chiede che sia data priorità alla ricollocazione dei restanti minori non accompagnati dalla Grecia e dall'Italia che sono ammessi a beneficiare delle decisioni UE sulla ricollocazione; chiede che si predispongano strutture per continuare a ricollocare minori dagli Stati membri di arrivo, quando ciò rappresenta il loro interesse superiore;

11.  riconosce il ruolo essenziale svolto dalle autorità locali e regionali che, nonostante le risorse limitate, sono in prima linea nell'accoglienza e nell'integrazione dei minori migranti; invita gli Stati membri a sviluppare capacità e ad assegnare risorse adeguate all'accoglienza dei minori migranti, segnatamente quelli non accompagnati;

12.  invita gli Stati membri a prevedere finanziamenti adeguati e continuativi, a sostenere le autorità locali e regionali e a garantire l'accesso ai fondi europei, ad esempio il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF);

13.  esorta gli Stati membri a portare avanti senza ulteriori indugi tutte le procedure di ricongiungimento familiare ancora pendenti;

14.  sottolinea che i minori non devono essere trattenuti per motivi connessi alla migrazione e invita gli Stati membri a trovare una sistemazione per tutti i minori e tutte le famiglie con figli minori in strutture comunitarie non detentive durante la fase di esame del loro status di migranti;

15.  è del parere che la Commissione dovrebbe avviare procedure di infrazione contro gli Stati membri qualora si verifichino casi di trattenimento prolungato e sistematico di minori migranti e delle loro famiglie, onde garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei minori;

16.  sottolinea che è necessario che gli Stati membri investano urgentemente nel supporto e nella riabilitazione psicologici e psichiatrici, con lo scopo di far fronte ai problemi di salute mentale dei minori;

17.  evidenzia l'importanza di istituire un solido sistema di identificazione e di registrazione basato sull'interesse superiore del minore, al fine di garantire che i minori entrino e rimangano nei sistemi di protezione nazionale, con un approccio incentrato sul minore durante tutta la procedura, nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; sottolinea che gli Stati membri non fanno ricorso a mezzi coercitivi per raccogliere i dati biometrici dei minori;

18.  invita gli Stati membri a condividere le migliori prassi per quanto riguarda le procedure di accertamento dell'età al fine di stabilire standard elevati per detto processo in tutta l'Unione europea; sottolinea che gli esami medici sui minori dovrebbero essere effettuati in modo non intrusivo e rispettoso della loro dignità;

19.  invita altresì gli Stati membri a intensificare gli sforzi e la cooperazione transfrontaliera tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e della protezione dei minori, per ritrovare e proteggere i minori scomparsi assicurando nel contempo che il loro interesse superiore sia sempre considerato preminente;

20.  si rammarica del perdurante e diffuso fenomeno dell'apolidia infantile; invita l'UE e i suoi Stati membri ad assicurare che l'apolidia infantile sia adeguatamente affrontata nel diritto nazionale, nel pieno rispetto dell'articolo 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

21.  riconosce i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione in relazione alla rete europea per la tutela e invita gli Stati membri a sostenere detta rete;

22.  sottolinea che tutte le persone che si occupano di minori non devono avere precedenti penali accertati, segnatamente per reati che coinvolgano minori; invita gli Stati membri a prevedere una formazione adeguata e continua in relazione ai diritti e alle necessità dei minori non accompagnati, comprese le norme di salvaguardia dei minori eventualmente applicabili;

23.  invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi, ivi compresa la cooperazione transfrontaliera, per identificare i minori vittime del traffico di esseri umani, di abusi e di ogni altra forma di sfruttamento, nonché per garantire a tutti i minori pari accesso ai servizi di assistenza alle vittime; riconosce che un problema particolare è rappresentato dallo sfruttamento delle ragazze a fini di prostituzione;

24.  sottolinea che la creazione di nuove rotte sicure e legali consentirebbe all'Unione e agli Stati membri di soddisfare meglio le esigenze in materia di protezione, segnatamente in relazione ai minori, e di smantellare il modello di attività dei trafficanti;

25.  riconosce il contributo umanitario che numerose ONG nazionali ed europee, comprese quelle che si impegnano in operazioni di ricerca e salvataggio, forniscono in vista del raggiungimento dell'interesse superiore dei minori;

26.  invita gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente e con urgenza per affrontare insieme le varie forme di criminalità organizzata, tra cui il traffico di minori, combattere l'impunità e assicurare che gli autori di siffatti reati, siano essi cittadini dell'UE o meno, vengano rapidamente perseguiti;

27.  ritiene che i diritti dei minori migranti debbano avere la priorità nel periodo di programmazione di bilancio successivo al 2020, nello spirito della comunicazione della Commissione del 2017 sulla protezione dei minori migranti, degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e del kit di strumenti della Commissione sull'uso dei fondi dell'UE per l'integrazione delle persone provenienti da un contesto migratorio;

28.  invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione transfrontaliera, la condivisione delle informazioni e il coordinamento dei diversi servizi in seno agli Stati membri, onde colmare le lacune e assicurare che i sistemi di protezione dei minori siano adeguati e non frammentati;

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

(1) Risoluzione delle Nazioni Unite A/RES/71/1, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1
(2) https://www.streetchildrenresources.org/resources/general-comment-no-21-2017-on-children-in-street-situations/
(3) GU C 289 del 9.8.2016, pag. 57.
(4) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.
(5) Testi approvati, P8_TA(2017)0329.
(6) ECLI:EU:C:2018:248.
(7) https://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf
(8) http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-migrant-detention
(9) "#Backtoschool", del Global Progressive Forum, del Gruppo politiche migratorie e della Rete politica europea SIRIUS, www.globalprogressiveforum.org/backtoschool
(10) Relazioni 2016 dell'AIDA dal titolo "Wrong counts and closing doors: the reception of refugees and asylum seekers in Europe" e "Admissibility, responsibility and safety in European asylum procedures".

Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2018Note legali - Informativa sulla privacy