Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0128),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0114/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento bulgaro, dalla Camera dei deputati ceca e dal Senato ceco, dal Parlamento danese, dal Parlamento estone, dal Parlamento croato, dal Parlamento lettone, dal Parlamento lituano, dal Parlamento ungherese, dalla Dieta polacca e dal Senato polacco, dalla Camera dei deputati romena dal Senato romeno e dal Parlamento slovacco, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 7 dicembre 2016(2),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 aprile 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A8-0319/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 maggio 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/957)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
L'articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva adottata in data odierna, stabilisce che le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte integrante della retribuzione, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio. Esso dispone inoltre che "[f]atto salvo il paragrafo 1, lettera h), il datore di lavoro provvede a rimborsare tale spesa al lavoratore distaccato, in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro del lavoratore distaccato".
La Commissione è consapevole del fatto che il diritto e/o le prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro sono, in linea di principio, il diritto e/o le prassi nazionali dello Stato membro di origine, se non diversamente stabilito in conformità delle norme dell'UE in materia di diritto internazionale privato. Alla luce della sentenza della Corte nella causa C-396/13 (punto 59), il rimborso copre anche il caso in cui il datore di lavoro assuma a proprio carico le spese dei lavoratori senza che questi ultimi abbiano dovuto anticiparle e poi chiederne il rimborso.
La Commissione osserva che la direttiva adottata in data odierna prevede che, a causa dell'elevato grado di mobilità che caratterizza il trasporto internazionale su strada, le norme rivedute sul distacco si applicheranno a tale settore soltanto a decorrere dalla data di applicazione dell'atto legislativo che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche relativamente alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada.
La Commissione chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare rapidamente tale atto al fine di adattare le norme alle specifiche esigenze dei lavoratori distaccati nel settore, assicurando nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno del trasporto su strada.
Fino alla data di applicazione dell'atto legislativo settoriale, nel settore dei trasporti su strada rimangono in vigore la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE. Questi atti legislativi non si applicano alle operazioni di trasporto su strada che esulano dal distacco.
La Commissione continuerà a seguire da vicino la corretta applicazione delle norme attuali, in particolare nel settore del trasporto su strada, e interverrà, se del caso.