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Procedura : 2018/2007(INI)
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Ciclo del documento : A8-0164/2018

Testi presentati :

A8-0164/2018

Discussioni :

PV 28/05/2018 - 30
CRE 28/05/2018 - 30

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PV 29/05/2018 - 7.12
CRE 29/05/2018 - 7.12

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P8_TA(2018)0215

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Martedì 29 maggio 2018 - Strasburgo
Finanza sostenibile
P8_TA(2018)0215A8-0164/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile (2018/2007(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'impegno assunto dal G20, sotto la presidenza tedesca dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017, a favore dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla seguente dichiarazione: continueremo ad avvalerci di tutti gli strumenti politici – monetari, fiscali e strutturali – individualmente e collettivamente al fine di conseguire il nostro obiettivo di una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva, migliorando al contempo la resilienza economica e finanziaria,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite, in particolare l'impegno a promuovere azioni volte a combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti e a garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo,

–  visto l'impegno della Commissione a favore di un investimento sostenibile, a tale proposito, nel piano per l'Unione dei mercati capitali, e in particolare viste le conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile,

–  vista la relazione intermedia del gruppo di esperti ad alto livello del giugno 2017, dal titolo "Financing a Sustainable European Economy" (Finanziare un'economia europea sostenibile), che descrive la tensione tra un approccio a breve termine basato sulla ricerca del profitto e la necessità di un investimento a lungo termine al fine di rispettare gli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), e in particolare il punto 5 inerente al rischio che il sistema finanziario e il quadro politico soccombano alla "tragedia dell'orizzonte", a pagina 16,

–  vista la comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2017 sulla revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (COM(2017)0292),

–  vista la relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello, del gennaio 2018, dal titolo "Financing a Sustainable European Economy" (Finanziare un'economia europea sostenibile),

–  vista la pagina 14 della relazione intermedia del gruppo di esperti ad alto livello, che dichiara che l'esposizione combinata degli investitori europei ai settori ad alta intensità di carbonio ammonta al 45 % circa e che meno dell'1 % delle partecipazioni degli investitori istituzionali è costituito da attivi di infrastrutture verdi,

–  visto che i quadri prudenziali, in particolare la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)(1), e le regole contabili di cui sono oggetto gli investitori disincentivano un approccio a lungo termine; che le norme prudenziali richiedono un livello patrimoniale proporzionato al livello di rischio su un orizzonte temporale di un anno e prendono in considerazione solo il rischio finanziario ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali,

–  visto l'articolo 173 della legge francese n. 2015-992 del 17 agosto 2015 relativa alla transizione energetica per la crescita verde,

–  visti il discorso del 22 settembre 2016 di Mark Carney, governatore della Banca d'Inghilterra e presidente del Consiglio per la stabilità finanziaria, e la relazione del 2015 dell'iniziativa per il tracciamento del carbonio (Carbon Tracker Initiative), con particolare riferimento al fatto che la capitalizzazione di mercato complessiva dei primi quattro produttori di carbone degli Stati Uniti era diminuita di oltre il 99 % dalla fine del 2010,

–  vista la piattaforma di finanziamento per il clima tra il Lussemburgo e la BEI (Luxembourg-EIB Climate Finance Platform), istituita nel settembre 2016,

–  vista la pagina 9 del documento di discussione di E3G del maggio 2016 dal titolo "Clean Energy Lift Off – Capitalising Europe's Energy Union" (Decollo dell'energia pulita – Capitalizzare l'Unione dell'energia europea), con particolare riferimento al fatto che dal 2008 al 2013 i primi 20 produttori di energia in Europa hanno visto scomparire più della metà del loro valore di mercato, pari a 1 000 miliardo di EUR,

–  viste le relazioni dell'iniziativa per il tracciamento del carbonio (Carbon Tracker Initiative) del 2015 e del 2016, che indicano che le spese in conto capitale per combustibili fossili, per un valore aggiuntivo da 1 100 a 2 000 miliardi di USD, sono a rischio di irrecuperabilità, dei quali 500 miliardi di USD solo nel settore energetico cinese,

–  vista la raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sugli approcci comuni ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e alla diligenza ambientale e sociale (gli "approcci comuni"), che riconosce la responsabilità degli aderenti di attuare gli impegni assunti dalle parti alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e la responsabilità degli aderenti di prendere in considerazione, nelle loro decisioni di offrire un sostegno pubblico per i crediti all'esportazione, gli impatti ambientali e sociali positivi e negativi dei progetti, in particolare quelli concernenti i settori sensibili o quelli situati all'interno o in prossimità di zone sensibili, e i rischi ambientali e sociali associati alle operazioni esistenti,

–  viste le linee guida dell'OCSE in materia di condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali (Responsible Business Conduct for Institutional Investors) del 2017, e in particolare la pagina 13, che dichiara che gli investitori, anche quelli con partecipazioni minoritarie, possono essere direttamente associati agli effetti negativi causati o aggravati dalle società partecipate in ragione della loro titolarità o gestione delle azioni della società che ha causato o aggravato determinati effetti sociali o ambientali,

–  visto l'approccio alla transizione verso un'economia verde della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), che mira a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e di altre forme di degrado ambientale e/o creare resilienza agli stessi, con particolare riferimento ai documenti della BERS che collegano l'impatto della transizione all'ambiente, ivi comprese, se del caso, modifiche della metodologia di valutazione dei progetti,

–  vista la relazione dell'OCSE del 2017 dal titolo "Responsible Business Conduct for Institutional Investors: Key Considerations for Due Diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises" (Condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali: considerazioni chiave sulla dovuta diligenza a norma delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali),

–  vista la relazione del 2018 della task force ad alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa dal titolo "Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe" (Rafforzare gli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa),

–  vista la legge francese, del 27 marzo 2017, sul dovere di controllo delle imprese, in particolare gli articoli 1 e 2,

–  vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni(2) (direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie), e in particolare gli articoli 19 e 19 bis della direttiva 2013/34/UE e i considerando 3, 6, 7 e 8 della direttiva 2014/95/UE,

–  vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti(3) (direttiva sui diritti degli azionisti),

–  vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)(4) (direttiva EPAP),

–  vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio(5),

–  visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012(6) (il regolamento STS),

–  visto l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati(7) (il regolamento PRIIP), il quale stabilisce che, quando un prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato (PRIIP) ha un obiettivo ambientale o sociale dimostrato, il produttore deve dimostrare al singolo investitore e agli altri soggetti potenzialmente interessati il modo in cui tale obiettivo è conseguito durante processo di investimento,

–  visto il suggerimento di Triodos Bank in merito a dei "mandati modello" che prevedano il requisito della piena integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle decisioni di investimento, l'impegno attivo e il voto in merito a tali aspetti, la scelta di parametri di riferimento sostenibili, una rendicontazione meno frequente ma più significativa da parte dei gestori dei patrimoni e una struttura di commissioni e pagamenti orientata al lungo termine,

–  vista la reinterpretazione del governo britannico dell'obbligo fiduciario, che indebolisce il nesso coi massimi rendimenti e consente di prendere in considerazione le questioni etiche e ambientali,

–  visto il ruolo pionieristico svolto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), che ha emesso la prima obbligazione verde al mondo ed è divenuta, dal gennaio 2018, il maggiore emittente di obbligazioni verdi a livello mondiale,

–  visti i principi della finanza a impatto positivo (Principles for Positive Impact Finance) redatti dall'iniziativa in materia di finanza del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP FI),

–  visto il parere del 10 ottobre 2017 del Comitato delle regioni dal titolo "Finanza per il clima: uno strumento essenziale per l'attuazione dell'Accordo di Parigi", che sottolinea il ruolo degli enti locali e regionali nel rafforzare il portafoglio di investimenti per il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi,

–  vista l'indagine del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) sulla progettazione di un sistema finanziario sostenibile,

–  vista la relazione sull'iniziativa in materia di obbligazioni verdi (Climate Bonds Initiative) del 2017, che mostra come le obbligazioni sono utilizzate nel processo di transizione verso un'economia globale a basse emissioni di carbonio,

–  vista la relazione sull'inchiesta dell'UNEP del 2016, dalla quale risulta che numerose autorità nazionali preposte alla regolamentazione finanziaria stanno già conducendo o preparando valutazioni inerenti alla sostenibilità e che tali iniziative andrebbero rapidamente integrate a livello di Unione europea, e con riferimento al fatto che tali analisi dovrebbero essere basate su scenari climatici uniformati, tra cui quello in cui l'aumento della temperatura globale è mantenuto ben al di sotto di 2 °C,

—  vista la raccomandazione contenuta nella relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello del gennaio 2018, secondo cui la Commissione dovrebbe condurre un'analisi della sostenibilità di tutte le proposte legislative di natura finanziaria,

–  viste la revisione intermedia dell'Unione dei mercati dei capitali (COM(2017)0292) e la chiara dichiarazione della Commissione secondo cui essa "sostiene l'allineamento degli investimenti privati agli obiettivi riguardanti il clima e l'uso efficiente delle risorse e ad altri obiettivi ambientali, attraverso sia le politiche che gli investimenti pubblici" (COM(2016)0601),

–  visti la relazione della Bundesbank dell'aprile 2017 e il bollettino trimestrale della Banca d'Inghilterra del quarto trimestre del 2014, che dichiarano che la maggior parte del denaro in circolazione è generato dal settore bancario privato nel momento in cui le banche erogano prestiti,

–  visto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi sulla necessità di rendere "i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima",

–   vista la relazione dell'UNISDR e del CRED dal titolo "The Human Cost of Weather-Related Disasters 1995-2015" (Il costo umano delle catastrofi connesse al clima 1995-2015), secondo la quale il 90 % delle principali catastrofi registrate in tale periodo e causate da calamità naturali era legato al clima e alle condizioni atmosferiche e, a livello globale, le catastrofi provocano ogni anno danni economici per 300 miliardi di USD(8),

–  visti il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030 e la sua priorità n. 3 sull'investimento nella riduzione del rischio di catastrofi per la resilienza, ivi compreso il paragrafo 30, dove si afferma che è necessario promuovere, se del caso, l'integrazione delle considerazioni e delle misure di riduzione dei rischi di catastrofi negli strumenti finanziari e di bilancio,

–  vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del giugno 2017, dal titolo "Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure" (Raccomandazioni dell'unità operativa per la comunicazione finanziaria correlata al clima),

–  visto il lavoro svolto dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) in merito ai rischi di attivi non recuperabili e alla necessità di "prove di stress in materia di carbonio" a livello europeo,

–  vista la relazione speciale n. 31/2016 della Corte dei conti europea, che ha concluso che nonostante l'UE avesse assunto l'impegno politico di spendere un euro su cinque (20 %) del proprio bilancio nel periodo 2014-2020 per l'azione relativa al clima, non era sulla buona strada per onorarlo dato che i programmi stabiliti rappresentavano solo il 18 % circa,

–  vista la relazione statistica 2016 della BEI del 27 aprile 2017, da cui emerge che il sostegno della BEI all'azione relativa al clima continua a rispecchiare i diversi contesti del mercato in tutta l'UE e nel 2016 non raggiungeva il 20 % in 16 Stati membri dell'UE e che, sebbene nel 2016 gli investimenti nell'azione relativa al clima siano stati prevalentemente stanziati nelle economie più forti dell'UE, la BEI ha finanziato progetti in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica in 18 Stati membri nello stesso anno,

–  vista la relazione della task force ad alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa, che stima la carenza minima di investimenti in infrastrutture sociali nell'UE a 100-150 miliardi di EUR l'anno e una carenza complessiva di oltre 1 500 miliardi di EUR nel 2018-2030,

–  vista la sua risoluzione dell'8 febbraio 2018 sulla relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti(9),

–  vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2018 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016(10),

–  vista la sua risoluzione del 14 novembre 2017 sul Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio(11),

–  vista la relazione della BEI sugli investimenti 2017/2018,

–  vista la sua risoluzione del 2 luglio 2013 sull'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa(12),

–  visti il pacchetto della Commissione europea del 2015 sull'economia circolare e la risoluzione del Parlamento del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare(13),

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e la responsabilità di proteggere, rispettare e rimediare,

–  visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0164/2018),

A.  considerando che i mercati finanziari possono e devono svolgere un ruolo importante nel facilitare la transizione verso un'economia sostenibile nell'UE che si estenda oltre la transizione climatica e le questioni ecologiche e riguardi anche le questioni sociali e di governance; che è necessario affrontare con urgenza i relativi fallimenti del mercato; che le sfide ambientali, economiche e sociali sono strettamente connesse; che, secondo la relazione del gruppo di lavoro ad alto livello del giugno 2017, i fondi ancora necessari al conseguimento degli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione ammontano a quasi 180 miliardi di EUR, senza considerare gli altri obiettivi di sviluppo sostenibile;

B.  considerando che la transizione ecologica deve fungere da incentivo alla solidarietà e alla coesione; che la finanza sostenibile può essere uno strumento per affrontare le sfide della società a favore di una crescita inclusiva a lungo termine e per promuovere il benessere dei cittadini; che i criteri per gli investimenti nella riduzione dei cambiamenti climatici sembrano molto promettenti e possono rappresentare un buon punto di partenza; che la finanza sostenibile va al di là di investimenti verdi e a favore del clima e dovrebbe tenere conto anche di criteri sociali e di governance;

C.  considerando che un sistema normativo prevedibile e stabile per gli investimenti legati ai cambiamenti climatici è di fondamentale importanza per incoraggiare la partecipazione del settore privato ai finanziamenti per il clima; che l'Unione europea può definire una norma per un sistema finanziario sostenibile introducendo un quadro credibile e globale, i cui dettagli dovrebbero essere introdotti progressivamente mediante iniziative legislative specifiche;

D.  considerando che è necessario un cambiamento di mentalità di tutti i soggetti interessati, il che richiede una normativa trasversale da parte della Commissione; che gli investitori istituzionali e al dettaglio mostrano un interesse maggiore a investire in prodotti che rispettano i criteri ESG;

E.  considerando che è necessario aumentare la trasparenza dei dati ESG sulle imprese al fine di prevenire la comunicazione ingannevole sugli impatti ambientali (il cosiddetto "greenwashing");

F.  considerando che la valutazione d'impatto dovrebbe far parte della tassonomia dei prodotti finanziari sostenibili; che le competenze sulle modalità di calcolo dell'impatto degli investimenti a favore degli obiettivi ESG stanno aumentando;

Necessità di fornire un opportuno quadro politico per mobilitare il capitale necessario a una transizione sostenibile

1.  sottolinea le potenzialità di una transizione sostenibile più rapida quale opportunità per indirizzare i mercati dei capitali e gli intermediari finanziari verso investimenti a lungo termine, innovativi, rispettosi della dimensione sociale e dell'ambiente ed efficienti; riconosce l'attuale tendenza al disinvestimento dal carbone, ma sottolinea che è necessario un ulteriore impegno per disinvestire dagli altri combustibili fossili; sottolinea l'importanza che le banche e i mercati dei capitali europei traggono vantaggi dall'innovazione in tale ambito; rileva che i benefici e i rischi ambientali, sociali e di governance spesso non sono adeguatamente integrati nei prezzi e che tale situazione fornisce incentivi commerciali alla finanza insostenibile e incentrata sul breve termine per taluni partecipanti al mercato interessati a rendimenti rapidi; sottolinea che è necessario un quadro politico, normativo e di vigilanza ben concepito per gestire la finanza sostenibile, che tenga conto delle diverse opportunità delle regioni dell'UE; constata che tale quadro potrebbe contribuire a mobilitare il capitale su vasta scala per lo sviluppo sostenibile e a migliorare l'efficienza del mercato per incanalare flussi di capitale verso attivi che contribuiscano allo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a presentare un quadro legislativo ambizioso, che riconosca le proposte avanzate nel piano di azione della Commissione sulla finanza sostenibile;

Ruolo del settore finanziario riguardo alla sostenibilità e politiche necessarie per correggere i fallimenti del mercato

2.  sottolinea che il settore finanziario nel suo complesso e la sua funzione cardine di stanziare capitali con la massima efficienza possibile a beneficio della società dovrebbero, in linea con gli obiettivi dell'UE, essere disciplinati dai valori dell'equità e della inclusione nonché dal principio della sostenibilità, e dovrebbero comprendere indicatori ambientali, sociali e di governance e il costo della non azione nelle analisi degli investimenti e nelle decisioni al riguardo; osserva che una valutazione inaccurata o una presentazione fuorviante dei rischi climatici o ambientali di altra natura dei prodotti finanziari possono costituire un rischio per la stabilità del mercato; sottolinea il ruolo determinante della politica economica, fiscale e monetaria nel promuovere la finanza sostenibile agevolando l'allocazione del capitale e il riorientamento degli investimenti verso tecnologie e imprese più sostenibili e verso attività economiche decarbonizzate, resilienti alle catastrofi ed efficienti sotto il profilo delle risorse che siano in grado di ridurre l'attuale fabbisogno di risorse future e, di conseguenza, di conseguire gli obiettivi connessi alla sostenibilità dell'UE e all'accordo di Parigi; riconosce che un prezzo adeguato e crescente delle emissioni di gas a effetto serra è una componente importante di un'economia ambientale e sociale di mercato funzionante ed efficiente, in grado di correggere gli attuali fallimenti del mercato; osserva che i prezzi nel mercato del carbonio dell'UE sono stati instabili; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per eliminare progressivamente le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili;

Attivi non recuperabili e rischi sistemici connessi

3.  sottolinea che, sebbene gli attivi legati al carbonio abbiano ancora il loro peso nei bilanci delle aziende, tale valore dovrà seguire un tendenza al ribasso se vogliamo ottenere la transizione a una società a basse emissioni di carbonio; evidenzia pertanto i rischi sistemici sostanziali che gli attivi non recuperabili correlati al carbonio e nocivi dal punto di vista ambientale potrebbero rappresentare per la stabilità finanziaria se i prezzi di tali beni non sono opportunamente fissati in modo puntale in funzione del loro profilo di rischio a lungo termine; sottolinea che l'identificazione, la valutazione, la gestione prudente delle relative esposizioni e, dopo un periodo transitorio, la rendicontazione obbligatoria proporzionata nonché la progressiva cessione di tali attività siano indispensabili per garantire una transizione ordinata, equilibrata e stabile verso investimenti rispettosi del clima ed efficienti sul piano delle risorse; raccomanda di estendere il concetto di attivi non recuperabili in modo da includere i sistemi e i servizi ecologici fondamentali;

4.  chiede l'introduzione di "prove di stress in materia di carbonio" europee, come proposto dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nel 2016, affinché le banche e gli altri intermediari finanziari possano determinare i rischi correlati agli attivi non recuperabili; accoglie con favore le proposte del CERS di elaborare politiche prudenziali resilienti sotto il profilo climatico, per esempio adeguamenti patrimoniali specifici basati sull'intensità di carbonio delle singole esposizioni valutate come eccessive applicate all'investimento complessivo in attivi ritenuti estremamente vulnerabili a una brusca transizione verso l'economia a basse emissioni di carbonio; mette in evidenza la revisione in corso dei regolamenti che istituiscono le autorità europee di vigilanza quale opportunità per considerare il loro ruolo nello sviluppo di norme per valutare i rischi connessi al carbonio e altri rischi ambientali, la loro comunicazione e l'inclusione nel processo interno di valutazione del rischio nelle banche, tenendo conto nel contempo dei requisiti esistenti in materia di relazioni sulla sostenibilità da parte delle istituzioni; invita la Commissione a presentare proposte legislative in tale ambito;

Finanziamento degli investimenti pubblici necessari alla transizione

5.  sottolinea che, per riformare il sistema finanziario in modo tale che contribuisca attivamente ad accelerare la transizione ecologica, sarà necessaria la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato; evidenzia a tale proposito il ruolo determinante delle politiche di bilancio ed economiche nel fornire i giusti segnali e incentivi; chiede agli Stati membri, in coordinamento con la Commissione, le AEV e la BEI, di valutare i bisogni in termini di investimenti pubblici nazionali e collettivi e di colmare le potenziali lacune per garantire che l'UE rispetti il calendario per conseguire i propri obiettivi in materia di cambiamenti climatici nell'arco dei prossimi cinque anni e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite entro il 2030; sottolinea il ruolo che le banche e gli istituti di promozione nazionali possono svolgere in tale ambito; suggerisce di coordinare tale processo a livello europeo e istituire un sistema per tracciare i flussi finanziari effettivi verso investimenti pubblici sostenibili nel quadro dell'Osservatorio dell'UE sulla finanza sostenibile; accoglie con favore gli strumenti finanziari innovativi che integrano gli indicatori di sostenibilità, che potrebbero facilitare il processo in questione, come le obbligazioni verdi emesse al pubblico; accoglie con favore il chiarimento fornito da Eurostat sul trattamento dei contratti di prestazione energetica nei conti nazionali, in quanto tale chiarimento può sbloccare notevoli flussi di capitale pubblico verso un settore che attualmente è responsabile di tre quarti della carenza di investimenti nell'energia pulita 2030 dell'UE; chiede alla Commissione di valutare ulteriormente l'idea di un trattamento qualificato per gli investimenti pubblici correlati agli obiettivi ESG in modo da ripartire il costo di tali progetti su tutto il ciclo di vita degli investimenti pubblici correlati;

Indicatori di sostenibilità e tassonomia come incentivo agli investimenti sostenibili

6.  chiede alla Commissione di condurre un processo ad ampia partecipazione, che coinvolga sia esperti in scienze climatiche che partecipanti al settore finanziario, volto a stabilire, entro la fine del 2019, una tassonomia in materia di sostenibilità solida, credibile e tecnologicamente neutra, basata su indicatori che mostrino il pieno impatto degli investimenti sulla sostenibilità e consentano il confronto tra progetti d'investimento e aziende; sottolinea la necessità di elaborare tali indicatori di sostenibilità quale primo passo nel processo di sviluppo di una tassonomia dell'UE in materia di sostenibilità e di inserire detti indicatori nella rendicontazione integrata; sottolinea che lo sviluppo della tassonomia in materia di sostenibilità dovrebbe essere seguito dalle proposte legislative aggiuntive seguenti: un quadro di dovuta diligenza generale e obbligatorio che comprenda la piena introduzione progressiva di un dovere di diligenza entro un periodo transitorio, la presa in considerazione del principio di proporzionalità, una tassonomia responsabile sugli investimenti e una proposta di integrazione dei rischi e dei fattori ESG nel quadro prudenziale degli istituti finanziari;

7.  osserva che gli indicatori di sostenibilità già esistono, ma che gli attuali quadri volontari in materia di obblighi di comunicazione sono privi di armonizzazione; chiede pertanto alla Commissione di basare la sua tassonomia in materia di sostenibilità su un elenco armonizzato di indicatori di sostenibilità basati sul lavoro esistente svolto, tra l'altro, dalla Global Reporting Initiative (GRI), dai principi delle Nazioni Unite per gli investimenti responsabili, dalla Commissione stessa, dall'OCSE e dal settore privato, in particolare gli indicatori esistenti di Eurostat in materia di efficienza delle risorse; raccomanda che tali indicatori siano inclusi nella tassonomia in modo dinamico e fornendo agli investitori orientamenti chiari riguardo ai termini entro i quali determinate norme devono essere rispettate; raccomanda alla Commissione anche di prendere in considerazione la ponderazione degli indicatori in funzione dell'urgenza con cui devono essere trattati in un dato momento; sottolinea che la tassonomia dovrebbe trovare il giusto equilibrio tra impegno e flessibilità, il che significa che il quadro dovrebbe essere obbligatorio e standardizzato durante un periodo transitorio, ma dovrebbe essere considerato anche uno strumento in evoluzione che possa tenere conto dei rischi emergenti e/o dei rischi che devono ancora essere classificati adeguatamente;

8.  considera che l'inclusione di indicatori quantitativi prestabiliti e di giudizi qualitativi sui rischi climatici e ambientali di altro tipo sia un passo importante verso una tassonomia di investimento responsabile conforme con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il diritto internazionale sui diritti umani e il diritto umanitario e del lavoro internazionale; sottolinea che le norme minime in materia di rischi e fattori ESG dovrebbero includere norme minime sociali per tali investimenti, compresi i diritti dei lavoratori, la norme di salute e sicurezza e l'esclusione di risorse provenienti dalle zone di conflitto o senza previo consenso informato da parte delle comunità interessate, così come norme minime di governance che includano requisiti dell'UE in materia di governance e comunicazione societaria, equivalenti alle norme dell'UE sull'informativa finanziaria, e norme dell'UE che disciplinino gli interventi contro il riciclaggio di denaro sporco e la corruzione e a favore della trasparenza fiscale;

Criterio di valutazione di finanza verde

9.  chiede alla Commissione di condurre un processo ad ampia partecipazione volto a stabilire, entro la fine del 2019, un "criterio di valutazione di finanza verde", mediante iniziativa legislativa, da concedere a prodotti di investimento, azionari e pensionistici che abbiano già raggiunto gli standard più elevati nella tassonomia in materia di sostenibilità per guidare le decisioni di investimento di coloro che attribuiscono alla sostenibilità la priorità rispetto a tutti gli altri fattori; raccomanda che tale "criterio di valutazione di finanza verde" comprenda soglie minime di rischi e fattori ESG, in linea con l'accordo di Parigi e con il principio "non nuocere" sulla base dell'analisi dei rischi ESG, e attività palesemente volte a conseguire un "impatto positivo" così come definito dall'iniziativa in materia di finanza del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP FI); osserva che una funzione importante della tassonomia e di un criterio di valutazione di finanza verde è migliorare la valutazione del rischio da parte dei partecipanti ai mercati finanziari producendo una scala di rating basata sul mercato; accoglie con favore le innovazioni degli attori del mercato, quali le agenzie di rating del credito, nello sviluppo e nella gestione di tale rating basato sul mercato;

Integrazione trasversale dei criteri di finanza sostenibile in qualsiasi legislazione che riguardi il settore finanziario

10.  osserva il recente inserimento delle questioni relative alla sostenibilità nei regolamenti PRIIP (prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) e STS (cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate), nonché nelle direttive sui diritti degli azionisti e sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie; sottolinea la necessità di assicurare che i rischi associati alle attività verdi e sostenibili siano adeguatamente presi in considerazione a livello normativo; si compiace dell'inserimento, nella direttiva EPAP, del riconoscimento degli attivi non recuperabili nonché dell'estensione del principio della persona prudente e di un riferimento ai principi delle Nazioni Unite per gli investimenti responsabili; chiede l'integrazione adeguata e proporzionata degli indicatori di finanza sostenibile in tutta la legislazione nuova e riveduta che riguardi il settore finanziario attraverso una proposta omnibus o proposte specifiche; chiede orientamenti comuni per armonizzare la definizione dei fattori ESG e la loro introduzione nella legislazione nuova e riveduta;

11.  chiede alla Commissione, a tale riguardo, di utilizzare il potere di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 di adottare, al più presto e prima di elaborare la tassonomia in materia di sostenibilità, un atto delegato, che specifichi i dettagli delle procedure utilizzate per stabilire se un prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato miri a specifici obiettivi ambientali o sociali; chiede anche un quadro obbligatorio e proporzionato di dovuta diligenza basato sulle linee guida dell'OCSE del 2017 sulla condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali, che imponga agli investitori di individuare, prevenire, mitigare e prendere in considerazione i fattori ESG dopo un periodo transitorio; sostiene che tale quadro paneuropeo dovrebbe basarsi sulla legge francese sul dovere di controllo delle imprese, per le imprese e gli investitori, comprese le banche; chiede inoltre un riferimento diretto ai criteri ESG in materia di "governance e controllo" in tutta la legislazione nuova e riveduta, compresa la legislazione attualmente in discussione; accoglie con favore la raccomandazione del gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sulla finanza sostenibile di integrare il principio "Think Sustainability First" (privilegiare la sostenibilità) in tutto il processo di attuazione e applicazione delle decisioni dell'UE;

Rischi per la sostenibilità nel quadro prudenziale delle norme in materia di adeguatezza patrimoniale

12.  rileva che i rischi per la sostenibilità possono comportare anche rischi finanziari e che essi dovrebbero riflettersi, laddove siano rilevanti, nei requisiti patrimoniali e nelle considerazioni prudenziali delle banche; chiede pertanto alla Commissione di adottare una strategia normativa e una tabella di marcia volte, tra l'altro, a misurare i rischi per la sostenibilità nel quadro prudenziale e di promuovere l'inclusione dei rischi per la sostenibilità nel quadro di Basilea IV per garantire sufficienti riserve di capitale; sottolinea che qualsiasi norma in materia di adeguatezza patrimoniale deve essere basata sui rischi dimostrati e rifletterli appieno; mira ad avviare un progetto pilota dell'UE nel quadro del bilancio del prossimo anno al fine di dare inizio all'elaborazione dei parametri di riferimento metodologici atti a tale scopo;

Comunicazione di informazioni

13.  enfatizza che la comunicazione è una condizione fondamentale per la finanza sostenibile; accoglie con favore il lavoro dell'unità operativa per la comunicazione finanziaria correlata al clima e chiede alla Commissione e al Consiglio di avallarne le raccomandazioni; chiede di inserire il costo dell'assenza di azione sui rischi correlati al clima e all'ambiente e su altri rischi per la sostenibilità nei quadri relativi alla comunicazione di informazioni; suggerisce alla Commissione di includere la comunicazione proporzionale e obbligatoria nel quadro della revisione della direttiva contabile, della direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie, della direttiva sui requisiti patrimoniali e del regolamento sui requisiti patrimoniali a partire dal 2020, prevedendo un periodo di recepimento in cui le aziende possano prepararsi all'attuazione; rileva che l'articolo 173 del progetto di legge francese sulla transizione energetica offre un possibile modello di regolamentazione della comunicazione obbligatoria dei rischi per il clima da parte degli investitori; chiede di prendere in considerazione un ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie; sottolinea, a tale riguardo, che i requisiti del quadro di rendicontazione dovrebbero essere proporzionati ai rischi effettivi cui è soggetto l'istituto, alla sua dimensione e al suo grado di complessità; raccomanda che il tipo di comunicazione attualmente richiesta nell'ambito del regolamento PRIIP e mediante il documento contenente le informazioni chiave sia esteso a tutti i prodotti finanziari al dettaglio;

Obbligo fiduciario

14.  osserva che gli obblighi fiduciari sono già integrati nel quadro normativo per il settore finanziario dell'Unione ma insiste che dovrebbero essere chiariti, in fase di definizione, istituzione e sperimentazione di una tassonomia sostenibile solida e credibile, che includa importanti attività d'investimento, tra cui strategia di investimento, gestione del rischio, distribuzione degli attivi, governance e vigilanza per tutti gli attori della catena dell'investimento, compresi i gestori dei patrimoni e i consulenti indipendenti in materia di investimento o altri intermediari mobiliari; raccomanda di ampliare l'obbligo fiduciario fino a comprendere un processo di integrazione "bilaterale" obbligatorio che imponga a tutti gli attori della catena dell'investimento, tra cui i gestori dei patrimoni e i consulenti indipendenti in materia di investimento o altri intermediari mobiliari, di integrare nelle loro decisioni i fattori ESG rilevanti dal punto di vista finanziario, compreso il costo dell'assenza di azione, e di considerare le preferenze ESG non rilevanti dal punto di vista finanziario di clienti e beneficiari o investitori ultimi, ai quali dovrebbero essere proattivamente chieste le preferenze in termini di tempi e di sostenibilità; chiede che il costo dell'assenza di azione per il clima, l'ambiente e altri rischi per la sostenibilità sia inserito nella gestione dei rischi e nella valutazione della dovuta diligenza dei consigli di amministrazione delle società e delle autorità pubbliche, nonché nell'obbligo fiduciario degli investitori;

Contratti-modello per l'individuazione dei rischi e dei fattori ESG

15.  chiede alle autorità europee di vigilanza (AEV) di elaborare orientamenti per contratti-modello tra i proprietari dei patrimoni e i gestori degli stessi, i consulenti indipendenti in materia di investimento o altri intermediari mobiliari, che dovrebbero contemplare in maniera chiara la trasmissione degli interessi del beneficiario e aspettative precise in merito all'individuazione e all'integrazione dei rischi e dei fattori ESG al fine di evitare, ridurre, mitigare e compensare detti rischi; invita le istituzioni dell'UE a garantire la distribuzione di risorse adeguate alle AEV nel contesto della revisione in corso dei regolamenti sulle AEV; chiede di inserire il costo dell'assenza di azione per il clima e altri rischi per la sostenibilità in tutta la futura legislazione dell'UE, in tutte le revisioni legislative e in tutte le valutazioni d'impatto dei finanziamenti;

Vigilanza

16.  chiede che la vigilanza attiva e responsabile diventi parte integrante degli obblighi giuridici degli investitori e che un resoconto delle attività di vigilanza sia messo a disposizione dei beneficiari e del pubblico mediante, tra l'altro, la comunicazione pubblica e obbligatoria delle partecipazioni rilevanti, degli impegni attivi, del ricorso a consulenti in materia di voto e a veicoli d'investimento passivo; raccomanda che i fondi passivi, gestiti da investimenti indicizzati, siano incoraggiati a comunicare le loro attività di vigilanza e la misura in cui l'utilizzo dell'indicizzazione passiva e dell'analisi comparativa consenta l'opportuna individuazione dei rischi ESG nelle società partecipate; ritiene che sia opportuno chiedere ai fornitori degli indici di fornire dettagli dell'esposizione di parametri di riferimento ampiamente utilizzati rispetto ai parametri climatici e di sostenibilità;

Necessità di sviluppare ulteriori requisiti di rendicontazione ESG nel quadro della direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie

17.  rileva un livello di convergenza insufficiente nella rendicontazione ESG nel quadro della direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie e la necessità di un'armonizzazione al fine di promuovere maggiore coerenza, nonché di definire i criteri ESG più appropriati per la comunicazione, mediante il ricorso a indicatori di sostenibilità e di uso efficiente delle risorse; chiede alla Commissione di istituire un gruppo ad ampia partecipazione a livello di UE, che comprenda rappresentanti del settore dei servizi finanziari, dell'accademia e della società civile, per valutare e proporre un elenco appropriato di criteri, compreso un elenco di indicatori che misurino gli effetti per la sostenibilità e che comprendano i rischi maggiori per la sostenibilità; è del parere che tale riforma debba includere il requisito di una rendicontazione con audit eseguito da terzi;

Obbligazioni verdi

18.  osserva che le obbligazioni rappresentano solo una parte del mercato degli investimenti, scarsamente regolamentata e, di conseguenza, esposta al rischio di commercializzazione ingannevole, e che l'UE attualmente non dispone di una norma unificata in materia di obbligazioni verdi, che dovrebbe basarsi su una futura tassonomia sostenibile dell'UE; osserva che le obbligazioni verdi dovrebbero essere soggette a verifica e supervisione delle autorità pubbliche e dovrebbero prevedere una rendicontazione periodica in relazione agli impatti ambientali degli attivi sottostanti; sottolinea che le obbligazioni verdi dovrebbero altresì comprendere un impatto ambientale inverso e sostenere la riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili; sottolinea che le obbligazioni verdi dovrebbero escludere taluni settori, specialmente in relazione alle attività che comportano un effetto negativo significativo sul clima, e non dovrebbero violare le norme fondamentali in materia sociale e di diritti umani; suggerisce che l'elaborazione della norma per un'obbligazione verde dell'UE dovrebbe aver luogo in piena trasparenza con uno specifico gruppo di lavoro della Commissione soggetto al controllo periodico del Parlamento europeo; invita la Commissione a valutare regolarmente l'impatto, l'efficacia e la vigilanza delle obbligazioni verdi; chiede a tale riguardo un'iniziativa legislativa per incentivare, promuovere e commercializzare un'emissione pubblica europea di obbligazioni verdi da parte delle istituzioni europee esistenti e future, quali la BEI, al fine di finanziare nuovi investimenti sostenibili;

Agenzie di rating del credito

19.  rileva che le agenzie di rating del credito non prendono sufficientemente in esame l'impatto di rischi e fattori ESG destabilizzanti nel quadro dell'affidabilità creditizia futura dell'emittente; chiede l'adozione di norme e una vigilanza dell'UE in merito alla disamina degli indicatori ESG nelle valutazioni condotte da tutte le agenzie rating del credito che operano nell'UE; evidenzia che la questione di base della scarsa concorrenza tra tali imprese e la loro limitata attenzione economica non sono ancora state pienamente affrontate; chiede l'istituzione di un processo finalizzato all'adozione di un "criterio di valutazione di finanza verde" a opera di agenti preposti alla certificazione sotto la sorveglianza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA); raccomanda di incaricare l'ESMA di imporre alle agenzie di rating del credito di integrare i rischi per la sostenibilità nelle loro metodologie; laddove tali rischi siano suscettibili di manifestarsi in futuro, chiede alla Commissione, a tale riguardo, di presentare una revisione del regolamento sulle agenzie di rating del credito; sottolinea l'importanza della ricerca sulla sostenibilità, che gli indici sulla sostenibilità e le agenzie di rating del credito ESG realizzano fornendo a tutti gli attori finanziari le informazioni necessarie per l'assolvimento del loro obbligo di rendicontazione e fiduciario, attuando il passaggio a un sistema finanziario più sostenibile;

Sistemi di etichettatura per i servizi finanziari

20.  suggerisce alla Commissione di istituire un sistema vincolante e proporzionato di etichettatura, che dovrebbe essere su base volontaria durante un periodo di transizione, per gli istituti che offrono conti bancari al dettaglio, fondi d'investimento, assicurazioni e prodotti finanziari, nel quale sia indicato in che misura gli attivi sottostanti sono conformi all'accordo di Parigi e agli obiettivi ESG;

Mandato delle AEV

21.  intende precisare ulteriormente il mandato delle AEV e delle autorità nazionali competenti nel contesto della revisione in corso dei regolamenti sulle AEV al fine di includere e monitorare i rischi e i fattori ESG, rendendo così le attività del mercato finanziario maggiormente coerenti con obiettivi sostenibili; ritiene, a tale riguardo, che l'ESMA debba:

   includere le preferenze di sostenibilità nell'ambito dei suoi orientamenti sulla valutazione di "idoneità", come proposto dalla Commissione nel suo piano d'azione sulla finanza sostenibile, e più in generale fornire orientamenti su come le considerazioni relative alla sostenibilità possano essere efficacemente integrate nella pertinente normativa finanziaria dell'UE nonché promuovere l'attuazione coerente di tali disposizioni in fase di adozione;
   istituire un sistema proporzionato e, al termine di un periodo transitorio, obbligatorio di monitoraggio e vigilanza teso a valutare i rischi e i fattori ESG a partire dal 2018 e che contempli un'analisi previsionale degli scenari di sostenibilità;
   essere incaricata di verificare l'allineamento del portafoglio con l'accordo di Parigi e i rischi e i fattori ESG e di garantire coerenza con le raccomandazioni dell'unità operativa per la comunicazione finanziaria correlata al clima;

sottolinea, in tale contesto, che le AEV dovrebbero disporre di risorse finanziarie sufficienti per svolgere la loro missione; incoraggia le AEV a cooperare su tali questioni con le agenzie e le organizzazioni internazionali competenti;

Il ruolo della BEI riguardo alla finanza sostenibile

22.  sottolinea il ruolo esemplare che le istituzioni dell'UE dovrebbero svolgere per rendere la finanza sostenibile; rileva che, sebbene il 26 % di tutti i finanziamenti della BEI sia destinato all'azione relativa al clima e la BEI abbia aperto la strada al mercato delle obbligazioni verdi nel 2007 e sia sulla buona strada per onorare l'impegno annunciato al riguardo, essa finanzia ancora progetti ad alta intensità di carbonio e, pertanto, esiste ancora un margine di miglioramento; esorta pertanto la BEI ad adattare i suoi prestiti futuri e stabilire le loro priorità in modo che siano compatibili con l'accordo di Parigi e con la soglia termica di 1,5 °C; chiede che le operazioni di prestito della BEI e il regolamento sul Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) siano rafforzati e riequilibrati affinché cessino gli investimenti in progetti ad alta intensità di carbonio e si attribuisca la priorità a progetti efficienti sotto il profilo delle risorse e finalizzati alla decarbonizzazione, accanto ad altri settori innovativi e imprese immateriali; raccomanda che la BEI sia in condizione di fornire maggiore capitale di rischio per la transizione verde in modo più equilibrato a livello regionale; è del parere che sia opportuno adottare ulteriori misure in tale ottica, prevedendo, tra l'altro, un'interazione con gli strumenti finanziari dell'UE nel prossimo quadro finanziario pluriennale;

Il ruolo della BCE riguardo alla finanza sostenibile

23.  riconosce l'indipendenza della BCE e il suo mandato principale di mantenere la stabilità dei prezzi, ma ricorda che la BCE, in quanto istituzione dell'UE, è anche vincolata dall'accordo di Parigi; è pertanto preoccupato per il fatto che il 62,1 % degli acquisti di obbligazioni societarie da parte della BCE avviene nei settori responsabili del 58,5 % delle emissioni di gas a effetto serra(14) della zona euro e rileva che tale programma apporta per lo più vantaggi diretti alle grandi aziende; raccomanda alla BCE di tener conto esplicitamente dell'accordo di Parigi e degli obiettivi ESG nei suoi orientamenti per i programmi di acquisto; sottolinea che tali orientamenti potrebbero servire da pilota per l'istituzione di una futura politica di investimento orientata ai criteri ESG e coerente con standard elevati in una tassonomia sostenibile dell'UE;

Altre questioni

24.  sottolinea che un'offerta significativa di prodotti finanziari sostenibili può altresì avere effetti positivi sul potenziamento delle infrastrutture sociali europee intese come l'insieme di iniziative e progetti volti a creare valore pubblico promuovendo gli investimenti e l'innovazione nei settori strategici e fondamentali per il benessere e la resilienza delle persone e delle comunità, per esempio l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'edilizia abitativa;

25.  accoglie con favore il lavoro svolto dal gruppo di esperti ad alto livello, che offre preziosi elementi su cui basare le iniziative in vista di una nuova norma per un settore finanziario sostenibile; insiste, tuttavia, sulla necessità di coinvolgere attivamente il settore bancario, che, grazie alla sua posizione dominante nello scenario finanziario europeo, rappresenta ancora la chiave per rendere la finanza più sostenibile;

26.  sottolinea che la metodologia utilizzata per monitorare la spesa per il clima crea incoerenza tra i vari programmi, in quanto consente a progetti con benefici ambientali e climatici dubbi di essere ammessi come spese per il clima (per esempio la componente di inverdimento della politica agricola comune);

27.  sottolinea che tutti i parametri di riferimento finanziari ampiamente utilizzati non tengono conto dei fattori ESG nella loro metodologia; chiede l'elaborazione di parametri di riferimento europei in materia di sostenibilità, utilizzando la tassonomia europea sulla sostenibilità, per misurare il rendimento degli emittenti europei sulla base dei rischi e dei fattori ESG;

28.  chiede di analizzare e incoraggiare iniziative private, come il progetto EeMAP sui "mutui ipotecari verdi", al fine di valutare e dimostrare a quali condizioni gli attivi verdi possano comportare una riduzione del rischio per gli investimenti, aumentando al contempo la sostenibilità ambientale;

29.  invita l'UE a promuovere attivamente l'inserimento degli indicatori di sostenibilità nel quadro dei principi internazionali d'informativa finanziaria a livello internazionale;

30.  sottolinea che la governance societaria dovrebbe promuovere la creazione di valore sostenibile a lungo termine, per esempio mediante quote di fedeltà per i soggetti interessati a lungo termine e l'inserimento dei criteri ESG nei pacchetti di retribuzione degli amministratori e del consiglio di amministrazione; osserva che il chiarimento degli obblighi degli amministratori al riguardo sosterrebbe gli investitori sostenibili nel loro impegno nei confronti dei consigli di amministrazione;

31.  chiede di introdurre un'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità ambientale per tutte le attività commerciali e pubbliche quale presupposto per la concessione di autorizzazioni;

32.  sottolinea che una finanza sostenibile richiede un chiarimento degli obblighi degli amministratori delle società europee in merito alla creazione di valore sostenibile a lungo termine, agli aspetti ESG e ai rischi sistemici, nell'ambito dell'obbligo generale degli amministratori di promuovere il successo della società;

33.  esorta le AEV a elaborare orientamenti in materia di raccolta di dati statistici sul riconoscimento dei rischi ESG e sulla loro integrazione nella finanza e a pubblicare e diffondere ove possibile le informazioni statistiche;

34.  esorta le autorità nazionali competenti per le istituzioni bancarie e i mercati finanziari a elaborare orientamenti chiari e concisi su come attuare la nuova tassonomia e le altre modifiche concernenti tale normativa senza che ciò generi costi e ritardi evitabili;

35.  sostiene che le misure di fissazione dei prezzi possono apportare un contributo fondamentale nel colmare la carenza di fondi pari a 180 miliardi di EUR necessari al conseguimento degli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione, spostando gli investimenti verso obiettivi sostenibili a lungo termine;

36.  osserva che le PMI sono spesso ignorate nelle discussioni in merito alla finanza sostenibile, nonostante il loro carattere innovativo; rileva, in questo contesto, l'ampio potenziale della digitalizzazione e della tecnologia finanziaria (FinTech) verde; raccomanda alla Commissione di considerare meccanismi per consentire alle PMI di aggregare progetti al fine di consentire loro l'accesso al mercato delle obbligazioni verdi;

37.  sottolinea l'importanza della componente sociale della finanza sostenibile; rileva il potenziale di sviluppo di nuovi strumenti finanziari dedicati in particolare alle infrastrutture sociali, quali le obbligazioni sociali, avallati dai principi delle obbligazioni sociali (Social Bond Principles, SBP) del 2017;

38.  sottolinea che l'individuazione, la gestione e la comunicazione dei rischi ESG sono parte integrante della protezione dei consumatori e della stabilità finanziaria e dovrebbero pertanto rientrare nel mandato e negli obblighi di vigilanza delle AEV; chiede al CERS di procedere attivamente alla ricerca sull'interazione dei fattori ESG e del rischio sistemico, oltre i cambiamenti climatici;

39.  ricorda che il Parlamento ha chiesto di introdurre un conto di risparmio dell'UE per il finanziamento dell'economia verde nella sua risoluzione del 14 novembre 2017 sul Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio;

40.  chiede che tutta la spesa futura dell'UE sia compatibile, in base all'accordo di Parigi, con gli obiettivi concernenti la decarbonizzazione dell'economia inclusi negli strumenti giuridici che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali e d'investimento europei (ivi compresi i fondi di coesione), dei fondi per l'azione esterna e la cooperazione allo sviluppo e altri strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale come il FEIS;

41.  invita la Commissione a effettuare uno studio di fattibilità in merito alle modalità con cui le autorità di vigilanza e di regolamentazione potrebbero ricompensare meglio i mandati che includano prospettive a lungo termine;

42.  invita l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) a fornire migliori prassi e orientamenti su come i fornitori di sistemi pensionistici professionali e di prodotti pensionistici privati interagiscono con i beneficiari nella fase precedente alla stipula del contratto e nel corso di tutto l'investimento; invita l'EIOPA a fornire orientamenti sulle migliori prassi, come ad esempio il Fondo dell'Agenzia dell'ambiente del Regno Unito, per interagire con i beneficiari e i clienti al dettaglio e determinare i loro interessi finanziari e non finanziari;

43.  prende atto della raccomandazione formulata dal gruppo di esperti ad alto livello di istituire un osservatorio dell'UE sulla finanza sostenibile, che dovrebbe essere creato per monitorare, segnalare e comunicare informazioni sugli investimenti sostenibili dell'UE e dovrebbe essere istituito dall'Agenzia europea dell'ambiente in collaborazione con le AEV; raccomanda, al fine di rafforzare la funzione esemplare dell'Unione europea, che tale osservatorio assuma inoltre un ruolo nel monitoraggio, nel sostegno e nella comunicazione di informazioni sugli investimenti sostenibili dei fondi e delle istituzioni dell'UE, tra cui FEIS, BEI e BCE; chiede che l'osservatorio renda conto delle sue attività al Parlamento;

44.  raccomanda alla BEI di collaborare con i piccoli attori del mercato e le cooperative di comunità per avviare il raggruppamento di progetti in materia di energie rinnovabili su piccola scala affinché siano ammissibili ai finanziamenti della BEI nell'ambito del programma di acquisto per il settore societario;

45.  concorda con il gruppo di esperti ad alto livello sul fatto che è di fondamentale importanza responsabilizzare e sensibilizzare i cittadini europei in merito alle questioni relative alla finanza sostenibile; sottolinea la necessità di migliorare l'accesso alle informazioni sui risultati in materia di sostenibilità e promuovere l'alfabetizzazione finanziaria;

46.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la coerenza delle politiche tra i settori finanziario e non finanziario; ricorda che la politica finanziaria sostenibile deve essere accompagnata da scelte politiche coerenti in altri settori quali energia, trasporti, industria e agricoltura;

47.  invita la Commissione a pubblicare una relazione periodica sui progressi compiuti nelle questioni trattate dalla presente risoluzione;

48.  invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare l'influenza dell'UE per dimostrare la leadership sulla finanza sostenibile e innalzare gli standard in materia di sostenibilità nella finanza a livello globale, anche attraverso accordi bilaterali con i paesi terzi, in sede di consessi politici multilaterali come ONU, G7 e G20 e negli organismi di normazione internazionali come l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO);

o
o   o

49.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.
(3) GU L 132 del 20.5.2017, pag. 1.
(4) GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37.
(5) GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.
(6) GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.
(7) GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.
(8) Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, https://www.unisdr.org/files/46796_cop21weatherdisastersreport2015.pdf
(9) Testi approvati, P8_TA(2018)0039.
(10) Testi approvati, P8_TA(2018)0025.
(11) Testi approvati, P8_TA(2017)0428.
(12) GU C 75 del 26.2.2016, pag. 41.
(13) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.
(14) Sini Matikainen, Emanuele Campiglio e Dimitri Zenghelis, "The climate impact of quantitative easing" (L'impatto sul clima dell'alleggerimento quantitativo), Istituto Grantham sui cambiamenti climatici e l'ambiente, maggio 2017.

Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2019Note legali - Informativa sulla privacy