Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2018/2009(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0161/2018

Testi presentati :

A8-0161/2018

Discussioni :

PV 28/05/2018 - 31
CRE 28/05/2018 - 31

Votazioni :

PV 29/05/2018 - 7.13
CRE 29/05/2018 - 7.13
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2018)0216

Testi approvati
PDF 195kWORD 59k
Martedì 29 maggio 2018 - Strasburgo
Quadro di valutazione UE della giustizia 2017
P8_TA(2018)0216A8-0161/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sul quadro di valutazione UE della giustizia 2017 (2018/2009(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 6 e 7,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 70, 85, 86, 258, 259 e 260,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  viste le sue pertinenti risoluzioni in materia di Stato di diritto e giustizia,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 aprile 2017 intitolata "Quadro di valutazione UE della giustizia 2017" (COM(2017)0167),

–  visto lo studio del 2017 del Centro comune di ricerca della Commissione europea intitolato "The judicial system and economic development across EU Member States" (Il sistema giudiziario e lo sviluppo economico in tutti gli Stati membri dell'UE)(1),

–  visto il sondaggio condotto nel 2017 dall'Institute for Legal Reform del Congresso degli Stati Uniti, intitolato "The Growth of Collective Redress in the EU" (La crescita del ricorso collettivo nell'UE)(2),

–  vista la banca dati sulle statistiche di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)(3),

–  viste le relazioni della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), in particolare il suo elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto(4),

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla valutazione della giustizia in relazione alla giustizia penale e allo Stato di diritto(5),

–  visto lo studio condotto nel 2011 da Milieu dal titolo "Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law" (Studio comparativo sull'accesso alla giustizia nell'ambito del diritto in materia di parità di genere e lotta alla discriminazione)(6),

–  vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità (CM/Rec(2010)12)(7),

–  visto lo studio del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo dal titolo "Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU" (Mappatura della rappresentanza delle donne e degli uomini nelle professioni legali nell'UE)(8),

–  viste le relazioni annuali di valutazione sui sistemi giudiziari europei elaborate dalla commissione europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ)(9),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0161/2018),

A.  considerando che sistemi giudiziari indipendenti, efficienti e di qualità sono fondamentali per salvaguardare lo Stato di diritto, l'equità dei procedimenti giudiziari e la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'ordinamento giuridico, garantendo che i cittadini e le imprese possano esercitare pienamente i propri diritti; che un sistema giudiziario efficace è inscindibile dall'indipendenza della giustizia, contribuisce alla crescita economica, tutela i diritti fondamentali ed è alla base della corretta applicazione del diritto dell'UE; che la giustizia è un valore di per sé, in particolare per quanto concerne l'accesso dei cittadini alla giustizia e il rispetto delle norme sul processo equo;

B.  considerando che la Commissione ha pubblicato il quadro di valutazione UE della giustizia 2017, uno strumento informativo, comparativo e non vincolante per valutare in via di principio l'efficacia, l'indipendenza e la qualità dei sistemi giudiziari nazionali, al fine di individuare eventuali carenze, migliori pratiche e progressi e definire meglio le politiche in materia di giustizia degli Stati membri, concentrandosi a tal fine sui parametri dei sistemi giudiziari che contribuiscono a un miglioramento del clima per le imprese, gli investimenti e i consumatori nell'Unione;

C.  considerando che la quinta edizione del quadro di valutazione UE della giustizia esamina, in particolare, aspetti concernenti l'accesso pubblico alle procedure giudiziarie, l'indipendenza della giustizia dal punto di vista dei cittadini e delle imprese, l'uso attuale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei sistemi giudiziari e il funzionamento dei sistemi giudiziari nazionali in settori specifici relativi al mercato unico e al settore economico, presentando altresì una prima rassegna delle modalità di funzionamento dei sistemi giudiziari penali nazionali nel contesto dell'applicazione della normativa antiriciclaggio dell'Unione;

D.  considerando che il quadro di valutazione UE della giustizia 2017 non presenta una graduatoria generale di tali sistemi e non intende favorire un sistema rispetto a un altro;

E.  considerando che, d'altro canto, il quadro di valutazione della giustizia dovrebbe rappresentare un'utile guida contenente una rassegna delle migliori pratiche ad uso degli Stati membri nel settore della giustizia civile, commerciale e amministrativa;

F.  considerando che molti dati non sono ancora disponibili per alcuni Stati membri; che esistono disparità in termini di quantità e di contenuto specifico dei dati forniti da determinati Stati membri;

G.  considerando che il quadro di valutazione UE 2017 è incentrato principalmente sulla giustizia civile, commerciale e amministrativa, ma presenta anche una prima rassegna sul funzionamento dei sistemi nazionali nel contesto dell'applicazione della normativa antiriciclaggio dell'Unione nella giustizia penale;

H.  considerando che tale esercizio non vincolante ha il merito di individuare le tendenze positive e negative e di offrire un forum per l'apprendimento tra pari e lo scambio delle migliori pratiche in tutta l'Unione al fine di promuovere e garantire il rispetto dello Stato di diritto;

I.  considerando che fornire informazioni di facile consultazione sul sistema giudiziario è un requisito indispensabile per l'accesso alla giustizia;

J.  considerando che occorre adeguare i sistemi giudiziari affinché siano in grado di rispondere alle nuove sfide cui si trova a far fronte l'Unione europea;

Osservazioni generali

1.  sottolinea che la giustizia afferma lo Stato di diritto nella società e garantisce a tutti gli individui il diritto a un equo processo da parte di un tribunale indipendente e imparziale; invita gli Stati membri a garantire che qualunque riforma giudiziaria preservi lo Stato di diritto e rispetti le norme europee in materia di indipendenza giudiziaria; incoraggia la Commissione, a tale proposito, a continuare a monitorare le riforme giudiziarie nazionali nel quadro del semestre europeo, che utilizza anch'esso informazioni del quadro di valutazione UE della giustizia; invita altresì la Commissione a elaborare nuovi criteri che consentano di valutare più correttamente la conformità dei sistemi giudiziari allo Stato di diritto, basandosi in particolare sull'elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto stabilito dalla Commissione di Venezia;

2.  invita la Commissione a raccogliere informazioni più precise sul modo in cui vengono trattate le infrazioni dello Stato di diritto e le minacce ai diritti fondamentali, tra cui la corruzione, le discriminazioni e le violazioni della vita privata e della libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione;

3.  rammenta la richiesta formulata nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali e chiede nuovamente alla Commissione di presentare una proposta per la conclusione di un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (Patto DSD); invita la Commissione a raggruppare le relazioni esistenti, compreso il quadro di valutazione della giustizia, fino a quando non entrerà in vigore il Patto DSD;

4.  prende atto con grande interesse del quadro di valutazione UE della giustizia 2017 e invita la Commissione a continuare a promuovere tale esercizio in conformità dei trattati e in consultazione con gli Stati membri;

5.  sottolinea che l'istituzione di un quadro di valutazione della giustizia specifico in ambito penale fornirà un contributo essenziale allo sviluppo di una visione comune, fra i giudici e i pubblici ministeri, della legislazione dell'UE in materia penale, rafforzando così la fiducia reciproca;

6.  invita la Commissione a tenere conto della lotta alla corruzione e ritiene prioritario includere tale questione nel quadro di valutazione della giustizia;

7.  sostiene l'obiettivo dello scambio di cui sopra e sottolinea che un sistema giudiziario indipendente, efficiente e di qualità potrebbe fornire alle imprese incentivi per lo sviluppo e gli investimenti a livello nazionale e transfrontaliero, tutelando al tempo stesso i diritti fondamentali dei cittadini e garantendo il rispetto dei diritti di consumatori e lavoratori, rafforzando così il loro contributo economico;

8.  rileva l'importanza dei parametri giudiziari di riferimento per la fiducia reciproca su scala transfrontaliera, per un'efficace cooperazione tra le istituzioni giudiziarie e per la creazione di uno spazio giudiziario comune e una cultura giudiziaria europea; incoraggia pertanto la Commissione a continuare a sviluppare indicatori concreti per valutare, nella pratica, la tutela dei valori dell'UE, come lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali;

9.  ritiene che il confronto di cui trattasi debba essere basato su criteri oggettivi e prove raccolte, raffrontate e analizzate in modo accurato, tenendo conto dei singoli quadri costituzionali e giuridici; sottolinea l'importanza di garantire la parità di trattamento di tutti gli Stati membri quando si procede a una valutazione imparziale dei loro sistemi giudiziari;

10.  si compiace degli sforzi profusi dalla Commissione per valutare, per la prima volta, taluni aspetti della giustizia penale relativi alla lotta contro il riciclaggio e raccomanda alla Commissione di adottare le misure necessarie per incoraggiare gli Stati membri a fornire dati in merito alla durata delle procedure giudiziarie in questo settore, in vista dell'entrata in vigore della quarta e, successivamente, della quinta direttiva antiriciclaggio;

11.  si compiace degli sforzi della Commissione volti a presentare dati misurabili e trarre conclusioni concrete sul modo in cui gli Stati membri hanno migliorato o possono ancora migliorare la qualità e l'efficienza dei loro sistemi giudiziari, in particolare per quanto attiene allo status e alla nomina di giudici e alla loro indipendenza, nonché all'equilibrio di genere; prende atto che la carenza di dati è in costante diminuzione, in particolare per quanto riguarda gli indicatori di efficienza dei sistemi giudiziari; si rammarica tuttavia del fatto che alcuni Stati membri non abbiano fornito dati per talune categorie, pur essendo tali dati applicabili o disponibili; invita pertanto gli Stati membri a intensificare gli sforzi per rendere i dati comparabili e a collaborare appieno con la Commissione fornendo i dati richiesti; sottolinea che gli Stati membri devono continuare a ridurre la carenza di dati al fine di raggiungere le loro priorità per ottenere sistemi giudiziari efficienti; invita gli Stati membri a cooperare strettamente con la CEPEJ e con la Commissione, soprattutto mediante il gruppo informale di esperti nazionali provenienti dai ministeri e dai rispettivi sistemi giudiziari, al fine di ovviare alle persistenti carenze di dati in talune categorie del quadro di valutazione della giustizia;

12.  invita gli Stati membri a esaminare i risultati del quadro di valutazione della giustizia 2017, a stabilire quali insegnamenti trarne e a valutare se sia necessario adottare misure nazionali al fine di correggere le eventuali irregolarità riguardanti la qualità, l'efficienza e l'indipendenza dei rispettivi sistemi giudiziari nazionali;

13.  osserva che un gran numero di Stati membri ha portato avanti gli sforzi tesi a migliorare l'efficacia dei propri sistemi giudiziari nazionali mediante riforme; si compiace del fatto che sia stato annunciato un numero significativo di nuove riforme per quanto concerne il patrocinio a spese dello Stato, i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, la specializzazione dei tribunali e le mappe giudiziarie;

Efficienza

14.  sottolinea l'importanza di procedimenti efficaci e tempestivi a norma dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; sottolinea inoltre l'importanza di procedimenti rapidi ed efficienti quando si tratta di diritti inerenti alla protezione dei consumatori, alla proprietà intellettuale e alla riservatezza dei dati; osserva con preoccupazione che tali procedimenti sono ancora troppo lunghi in alcuni Stati membri; sottolinea che un numero elevato di procedimenti pendenti potrebbe anche ridurre il grado di fiducia di cittadini e imprese nel sistema giudiziario e diminuire la certezza del diritto, laddove la fiducia è il fondamento del rispetto dello Stato di diritto;

15.  incoraggia gli Stati membri a investire nell'uso e nello sviluppo costante delle TIC nei loro sistemi giudiziari, adoperandosi per renderli più accessibili, più comprensibili e più facili da utilizzare per tutti i cittadini dell'UE, soprattutto per i portatori di qualsiasi forma di disabilità e i gruppi vulnerabili, tra cui le minoranze nazionali e/o i migranti; sottolinea il vantaggio che offrono i sistemi TIC per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità giudiziarie degli Stati membri e, a livello nazionale, per la riduzione dei costi per tutte le parti interessate, nonché in termini di miglioramento generale dell'efficienza e della qualità dei sistemi giudiziari, ad esempio attraverso la presentazione elettronica delle istanze, la possibilità di monitorare e portare avanti un procedimento online e la comunicazione elettronica tra tribunali e avvocati; si rammarica del fatto che il pieno potenziale dei sistemi TIC non sia ancora stato raggiunto in tutta Europa; si compiace della trasparenza, nella maggior parte degli Stati membri, relativamente alla pubblicazione delle sentenze dei tribunali; sottolinea che la disponibilità di informazioni online di facile consultazione contribuisce significativamente all'accessibilità della giustizia per i cittadini e le imprese; invita gli Stati membri a pubblicare online tutte le sentenze giudiziarie, in quanto ciò porterà a una migliore conoscenza del sistema giudiziario da parte dei cittadini e delle imprese, nonché a una sua maggiore trasparenza; osserva inoltre che ciò potrebbe favorire la coerenza della giurisprudenza;

16.  sottolinea la necessità di intensificare e diversificare l'offerta di formazione per i giudici, dato che ciò rappresenta anche uno dei fondamenti di un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale; sottolinea, in particolare, la necessità di formazione in materia di ruoli, norme e stereotipi di genere, etica giudiziaria, competenze informatiche, gestione del sistema giudiziario, mediazione e comunicazione con le parti e con la stampa; sottolinea inoltre l'importanza di un'adeguata formazione in materia di diritto dell'UE e delle diverse strutture di cooperazione dell'Unione, quali ad esempio Eurojust; rileva che in alcuni settori specifici del diritto dell'UE, quali la normativa sul diritto d'autore e sul rispetto della vita privata, può essere necessaria la comprensione non solo del diritto, ma anche degli sviluppi tecnologici; osserva che la specializzazione dei giudici e dei tribunali sembra avere un effetto positivo sull'efficienza e sulla qualità del sistema giudiziario; chiede alla Commissione di esaminare la questione nell'esercizio del prossimo anno; sottolinea la necessità di una formazione continua e sistematica dei giudici e degli altri esperti giuridici al fine di garantire un'applicazione coerente e di elevata qualità e di far rispettare efficacemente il diritto dell'UE; invita gli Stati membri a investire maggiormente nello sviluppo della formazione giudiziaria e della formazione continua per i professionisti del settore giuridico, quali i giudici, anche negli altri Stati membri, al fine di scambiare esperienze e migliori pratiche;

17.  incoraggia gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a sostenere l'ulteriore sviluppo della mediazione a livello dell'UE; invita la Commissione a valutare sistematicamente gli effetti della mediazione sui sistemi giudiziari dell'UE;

Qualità

18.  invita la Commissione ad aggiungere le procedure di ricorso collettivo all'esercizio comparativo del prossimo anno sui fattori di accessibilità dei sistemi giudiziari, poiché ritiene prioritari l'accesso alla giustizia e la risoluzione efficace delle controversie; reputa tali procedure uno strumento importante per il rafforzamento della protezione dei consumatori, dell'ambiente e della salute in tutta l'Unione, in ambiti che interessano direttamente un grande numero di ricorrenti; ritiene che le procedure di ricorso collettivo agevolino l'accesso dei cittadini alla giustizia e un'efficiente risoluzione delle controversie e, di conseguenza, eliminino gli ostacoli immotivati, soprattutto per i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà o che sono coinvolti in cause che presentano una dimensione transfrontaliera;

19.  prende atto che la maggior parte degli Stati membri richiede alle parti il pagamento di spese processuali all'avvio dei procedimenti giudiziari; sottolinea che la disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e il livello delle spese processuali hanno un impatto fondamentale sull'accesso al sistema giudiziario, in particolare per i cittadini in condizioni di povertà, ed evidenzia il ruolo del patrocinio a spese dello Stato nel garantire anche alle parti più deboli un accesso paritario alla giustizia; sottolinea che il patrocinio a spese dello Stato per i consumatori al di sotto della soglia di povertà continua a essere un fattore essenziale di bilanciamento; richiama l'attenzione sul fatto che le difficoltà nell'ottenere il patrocinio a spese dello Stato potrebbero rappresentare un forte deterrente laddove le spese processuali e/o legali rappresentino una percentuale significativa del valore della causa; ritiene che il patrocinio a spese dello Stato debba essere correlato alla soglia di povertà negli Stati membri; reputa che, in generale, occorrerebbe ridurre ulteriormente le spese legali, ad esempio attraverso l'impiego dei portali elettronici nazionali di eJustice; invita gli Stati membri a migliorare la facilità di consultazione delle informazioni online che consentono ai cittadini di verificare la loro ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, comprese le informazioni online accessibili alle persone con disabilità visive;

20.  invita la Commissione a introdurre, prima della fine dell'esercizio del prossimo anno, un nuovo indicatore sull'accesso alla giustizia per tutti i gruppi potenzialmente svantaggiati o discriminati, al fine di individuare eventuali ostacoli;

21.  sottolinea la necessità di affrontare il persistere di disparità nell'equilibrio di genere e di notevoli divari numerici di genere tra i giudici, soprattutto nei tribunali di istanza superiore/nelle corti supreme, a livello sia nazionale che dell'UE; prende atto con rammarico della recente evoluzione negativa della percentuale di donne tra i giudici togati in alcuni Stati membri;

22.  sottolinea che vi è ancora molto da fare in termini di parità di genere nelle professioni giudiziarie in tutta Europa, non ultimo per quanto riguarda l'accesso alla professione di giudice, in termini di stereotipi di genere, trasparenza nelle nomine, conciliazione tra responsabilità lavorative ed extra-lavorative o l'esistenza di pratiche di tutoraggio; sottolinea l'evidente discrepanza tra la proporzione di donne professioniste ai livelli più bassi del potere giudiziario (anche tra il personale non giudiziario) e nei tribunali e nelle procure di livelli superiori; esorta gli Stati membri a indirizzare gli sforzi, soprattutto nei gradi di istruzione superiori, a favore delle donne nelle professioni giuridiche e a incoraggiare un atteggiamento positivo nei confronti dei giudici di sesso femminile;

23.  ricorda la dichiarazione congiunta del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio(10), secondo cui gli Stati membri dovrebbero, nella maggior misura possibile e in considerazione dell'obiettivo di conseguire la parità tra uomini e donne sancito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, assicurare una pari presenza di donne e uomini nelle nomine dei candidati ai posti di giudice presso il Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea; esorta gli Stati membri a dare il buon esempio in tal senso;

24.  sottolinea che, mentre oltre la metà degli Stati membri nel 2015 ha aumentato la spesa pro capite relativa al sistema giudiziario, la determinazione delle risorse finanziarie è ancora in gran parte basata sui precedenti storici anziché sul carico di lavoro effettivo o sul numero di richieste giudiziarie;

25.  si compiace del maggiore ricorso ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie nella maggior parte degli Stati membri, in particolare alla piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online per i consumatori e i commercianti;

26.  prende atto della mancanza di informazioni disponibili sulle questioni matrimoniali e di responsabilità genitoriale; incoraggia la Commissione a includere tali informazioni nel quadro di valutazione UE della giustizia, ove rese disponibili dagli Stati membri, eventualmente come obiettivo intermedio da conseguirsi dopo il completamento del riesame del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;

Indipendenza

27.  sottolinea che l'indipendenza, la qualità e l'efficienza sono elementi fondamentali di un sistema giudiziario efficace, che è a sua volta essenziale per lo Stato di diritto, l'equità dei procedimenti giudiziari e la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'ordinamento giuridico; sottolinea, inoltre, che l'indipendenza della magistratura è parte integrante della democrazia; ritiene che un sistema giudiziario indipendente si basi, da un lato, sull'assenza di interferenze o pressioni da parte del governo e della politica o di partiti che hanno interessi economici e, dall'altro, su efficaci garanzie fornite dallo status e dalla posizione dei giudici, nonché dalla loro situazione finanziaria; sottolinea che occorre garantire una sufficiente autonomia alle procure per difenderle da un'indebita influenza politica; invita pertanto la Commissione a includere una sezione dedicata alla situazione dei pubblici ministeri e alla loro autonomia nel quadro di valutazione; invita altresì la Commissione a continuare a valutare le tutele giuridiche dell'indipendenza della magistratura, anche in cooperazione con le reti delle Corti supreme e dei Consigli superiori della magistratura;

28.  sottolinea l'importanza di meccanismi imparziali, ossia liberi dalla discrezione arbitraria dell'esecutivo, e completi per la nomina, la valutazione, il trasferimento o la revoca dei giudici;

o
o   o

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104594/jrc104594__2017_the_judicial_system_and_economic_development_across_eu_member_states.pdf.
(2) http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/The_Growth_of_Collective_Redress_in_the_EU_A_Survey_of_Developments_in_10_Member_States_April_2017.pdf.
(3) http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
(4) http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e
(5) GU C 378 del 9.11.2017, pag. 136.
(6) Milieu Ltd (2011), "Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law", relazione di sintesi, DG Giustizia della Commissione europea, Bruxelles.
(7) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596804/IPOL_STU(2017)596804_EN.pdf.
(9) https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp
(10) GU C 436 del 24.12.2015, pag. 1.

Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2019Note legali - Informativa sulla privacy