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Procedura : 2013/0103(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0182/2018

Testi presentati :

A8-0182/2018

Discussioni :

PV 29/05/2018 - 21
CRE 29/05/2018 - 21

Votazioni :

PV 30/05/2018 - 13.3
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Testi approvati :

P8_TA(2018)0219

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Mercoledì 30 maggio 2018 - Strasburgo
Difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'UE ***II
P8_TA(2018)0219A8-0182/2018

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (05700/1/2018 – C8-0168/2018 – 2013/0103(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05700/1/2018 – C8-0168/2018),

–  vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0192),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento,

–  visto l'articolo 67 bis del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A8-0182/2018),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 443 del 22.12.2017, pag. 934.

Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2019Note legali - Informativa sulla privacy