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Procedura : 2017/2256(INI)
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Ciclo del documento : A8-0160/2018

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A8-0160/2018

Discussioni :

PV 29/05/2018 - 18
CRE 29/05/2018 - 18

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PV 30/05/2018 - 13.12
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P8_TA(2018)0228

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Mercoledì 30 maggio 2018 - Strasburgo
Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen
P8_TA(2018)0228A8-0160/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen (2017/2256(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 settembre 2017 dal titolo "Preservare e rafforzare Schengen" (COM(2017)0570),

–  vista la comunicazione della Commissione del 4 marzo 2016 dal titolo "Ritorno a Schengen – Tabella di marcia" (COM(2016)0120),

–  visto il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea ("regolamento GFCE") (1),

–  visto il codice frontiere Schengen, in particolare gli articoli 14 e 17,

–  visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)(2),

–  visto il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)(3),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0160/2018),

A.  considerando che lo spazio Schengen è un accordo unico nel suo genere e una delle principali conquiste dell'Unione europea, in quanto permette la libera circolazione delle persone all'interno dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne; che ciò è stato possibile grazie a una serie di misure di compensazione, come il rafforzamento dello scambio di informazioni tramite la creazione del sistema d'informazione Schengen (SIS) e l'istituzione di un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri e promuovere la fiducia reciproca nel funzionamento dello spazio Schengen; che la fiducia reciproca richiede anche solidarietà, sicurezza, cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, protezione congiunta delle frontiere esterne dell'UE, comunanza di vedute e politiche comuni in materia di migrazione, visti e asilo, nonché rispetto del diritto internazionale ed europeo in tale ambito;

B.  considerando che negli ultimi anni diversi fattori hanno influenzato il funzionamento dello spazio Schengen; che tali fattori includono l'impatto degli spostamenti internazionali e dei flussi turistici, che avevano inizialmente motivato la legislazione cosiddetta sui "confini intelligenti", nonché il numero significativo di richiedenti asilo e migranti irregolari con i relativi movimenti secondari e la reintroduzione e proroga conseguenti dei controlli alle frontiere interne da parte di alcuni Stati membri dal 2014 in poi; che la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne sembra essere legata a una percezione di minaccia alla politica pubblica e alla sicurezza interna in relazione al movimento di persone, al terrorismo e al numero di richiedenti protezione internazionale e di migranti irregolari piuttosto che a prove solide sull'esistenza reale di una minaccia grave o al numero di arrivi effettivi; che tra i suddetti fattori figurano anche il terrorismo e un'accresciuta minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri;

C.  considerando che il rafforzamento delle frontiere esterne dell'UE e l'introduzione di verifiche sistematiche mediante banche dati pertinenti, anche nel caso di cittadini europei, formavano parte delle misure poste in essere per proteggere lo spazio Schengen;

D.  considerando che alcuni Stati membri hanno risposto agli arrivi di richiedenti asilo e rifugiati ripristinando i controlli alle proprie frontiere interne al fine di "regolare" i movimenti dei cittadini di paesi terzi in cerca di protezione internazionale, sebbene l'articolo 14, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen disponga che la normale procedura di frontiera non si applica ai richiedenti asilo; che è necessario istituire un sistema equo e solidale di ripartizione delle responsabilità in materia di valutazione delle richieste di asilo;

E.  considerando che, a partire da marzo 2016, la Commissione ha proposto una serie di misure per ripristinare il normale funzionamento dello spazio Schengen; che il corretto funzionamento dello spazio Schengen non è stato ancora ripristinato e dipende principalmente dagli Stati membri, dalla loro fiducia reciproca, dalla solidarietà che dimostrano a sostegno dei paesi di primo ingresso, dall'adozione di misure adeguate e dall'attuazione di tali misure, in particolare da parte degli Stati membri;

F.  considerando che l'incentivo agli Stati membri affinché adottino misure per ripristinare il funzionamento regolare dello spazio Schengen dipende principalmente dal non rinnovo delle richieste di controlli alle frontiere;

G.  considerando che il mantenimento dei controlli alle frontiere interne dell'Unione o la reintroduzione di tali controlli nello spazio Schengen ha gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini europei e di tutti coloro che beneficiano del principio della libera circolazione all'interno dell'UE e compromette gravemente la fiducia di questi nelle istituzioni e nell'integrazione europee; che il mantenimento o la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne comporta costi diretti sul piano operativo e degli investimenti per i lavoratori transfrontalieri, i turisti, i trasportatori di merci su strada e le amministrazioni pubbliche, con effetti devastanti sulle economie degli Stati membri; che, stando alle stime, i costi collegati alla reintroduzione dei controlli oscillano tra 0,05 e 20 miliardi di euro in costi una tantum e raggiungono i 2 miliardi di euro in costi di esercizio annuali(4); che le regioni transfrontaliere sono particolarmente colpite;

H.  considerando che la costruzione di muri e recinzioni alle frontiere esterne e interne dell'Unione da parte di diversi Stati membri è in aumento e viene utilizzata come deterrente per l'ingresso e il transito anche dei richiedenti asilo sul territorio dell'Unione; che, secondo il Transnational Institute (TNI), si stima che i paesi europei abbiano costruito oltre 1 200 chilometri di muri e di frontiere a un costo di almeno 500 milioni di euro e che dal 2007 al 2010 i fondi dell'UE abbiano contribuito allo sviluppo di 545 sistemi di sorveglianza delle frontiere che coprono 8 279 chilometri di frontiere esterne dell'UE e 22 347 attrezzature di controllo;

I.  considerando che lo spazio Schengen è a un bivio e richiede azioni decisive e congiunte per ristabilire appieno i vantaggi che esso apporta ai cittadini; che tale spazio richiede anche fiducia reciproca, cooperazione e solidarietà tra Stati membri; che il dibattito politico non dovrebbe essere finalizzato a incolpare Schengen;

J.  considerando che l'allargamento dello spazio Schengen resta uno strumento essenziale per estendere i vantaggi economici e sociali che derivano dal diritto alla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei beni e dei capitali agli Stati membri di recente adesione, dato che promuove la coesione e colma i divari tra paesi e regioni; che l'applicazione integrale dell'acquis di Schengen in tutti gli Stati membri che abbiano soddisfatto i criteri per la conclusione positiva del processo di valutazione Schengen è essenziale per creare un quadro giuridico di sicurezza solido e coordinato; che il Presidente della Commissione ha annunciato in varie occasioni che la Bulgaria e la Romania sono pronte per aderire allo spazio Schengen, il che è stato indicato anche dal Parlamento nella sua posizione dell'8 giugno 2011 sul progetto di decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania(5) e dal Consiglio nelle sue conclusioni;

K.  considerando che il gruppo di lavoro preposto alla verifica di Schengen ha seguito da vicino l'attuazione dell'acquis di Schengen attraverso le risultanze del meccanismo di valutazione Schengen, la metodologia per la valutazione delle vulnerabilità, le audizioni di commissione e le missioni negli Stati membri e nei paesi terzi; che il gruppo di lavoro ha individuato le misure attuate o in procinto di esserlo, le gravi carenze nel funzionamento dello spazio Schengen e le azioni necessarie da adottare in futuro;

Questioni Fondamentali

Progressi compiuti nell'affrontare le carenze individuate

1.  sottolinea che negli ultimi tre anni il legislatore dell'UE ha adottato numerose misure elaborate per rafforzare l'integrità dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne; plaude all'efficacia delle misure prese alle frontiere esterne e alla creazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; prende atto degli sforzi dell'Agenzia nel dare attuazione al nuovo regolamento, in particolare attraverso operazioni congiunte nel campo della sorveglianza di frontiera e dei rimpatri, e nell'offrire sostegno agli Stati membri soggetti a un aumento dei livelli di migrazione mantenendo nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dal regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea; rileva l'importanza del meccanismo di valutazione della vulnerabilità introdotto di recente per portare alla luce i punti deboli alle frontiere esterne comuni e prevenire le crisi; sottolinea gli sforzi concertati e la cooperazione tra agenzie e altre parti interessate volti a organizzare il sistema basato sui punti di crisi (hotspot) nell'ambito della formazione;

2.  prende atto delle misure adottate attraverso la modifica del codice frontiere Schengen e l'introduzione di verifiche sistematiche obbligatorie alle frontiere esterne facendo uso di banche dati pertinenti all'atto di ingresso e di uscita di cittadini di paesi terzi e di cittadini dell'Unione, pur rimanendo vigile circa gli effetti, la necessità e la proporzionalità di tali misure sugli attraversamenti di frontiera da parte di cittadini dell'UE; sottolinea che in alcuni casi le verifiche sistematiche obbligatorie alle frontiere esterne dello spazio Schengen sono state sostituite da verifiche mirate a causa del loro impatto sproporzionato sul flusso di traffico; ricorda che la Commissione dovrebbe tenere conto di tali conseguenze al momento di effettuare la valutazione di cui al regolamento (UE) 2017/458;

3.  accoglie con favore la riforma in atto del SIS e l'introduzione da parte di eu-LISA, il 5 marzo 2018, della piattaforma del sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali (AFIS) del SIS II, che introduce nel sistema la funzionalità di ricerca biometrica, contribuendo in tal modo a rafforzare la lotta contro la criminalità e il terrorismo;

4.  sottolinea la necessità di utilizzare in maniera più efficace gli strumenti disponibili, in particolare di massimizzare i vantaggi dei sistemi esistenti e di affrontare le carenze informative strutturali in piena conformità con i requisiti in materia di protezione dei dati e nel rispetto dei principi del diritto alla vita privata, della non discriminazione, della necessità e della proporzionalità;

5.  plaude al lavoro svolto a livello transfrontaliero nel campo della cooperazione di polizia e giudiziaria e alla cooperazione tra organi di contrasto, nonché al lavoro di Eurojust ed Europol per combattere la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani e il terrorismo attraverso attività di intelligence, lo scambio di informazioni e indagini congiunte;

6.  esprime preoccupazione circa gli sforzi della Commissione volti a elaborare il concetto e la strategia della gestione europea integrata delle frontiere sulla base di quanto pubblicato il 14 marzo 2018 ai fini della conformità alle disposizioni del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea; esprime dubbi quanto alla sua efficacia nel definire gli obiettivi e i traguardi auspicati in materia di gestione europea integrata delle frontiere, in particolare nel rafforzare e nell'attuare i diritti fondamentali e altri componenti della strategia;

7.  sottolinea la grande utilità del rinnovato meccanismo di valutazione Schengen, in quanto promuove la trasparenza, la fiducia reciproca e la responsabilità tra gli Stati membri, esaminando il modo in cui essi applicano i diversi ambiti dell'acquis di Schengen;

Gravi lacune individuate

8.  esprime preoccupazione circa le gravi lacune e carenze riscontrate attraverso il meccanismo di valutazione Schengen e la valutazione delle vulnerabilità;

9.  esprime profonda preoccupazione per le gravissime carenze nell'attuazione dell'acquis di Schengen riscontrate durante la valutazione dell'uso provvisorio del sistema d'informazione Schengen da parte del Regno Unito e, nell'interesse dell'integrità di tale sistema, invita il Consiglio e la Commissione ad avviare discussioni con il Parlamento sul seguito da dare a tali risultanze;

10.  condanna la continua reintroduzione dei controlli alle frontiere interne in quanto minano i principi basilari dello spazio Schengen; è del parere che molte delle proroghe non siano conformi alle norme esistenti in quanto alla loro estensione, necessità o proporzionalità, risultando pertanto illecite; si rammarica che gli Stati membri non abbiano adottato le misure idonee a garantire la cooperazione con altri Stati membri interessati al fine di ridurre al minimo gli effetti di tali misure e che non abbiano fornito giustificazioni sufficienti per tali controlli né informazioni sufficienti sui risultati degli stessi, ostacolando quindi l'analisi da parte della Commissione e il controllo esercitato dal Parlamento; si rammarica anche della pratica adottata dagli Stati membri di modificare artificiosamente la base giuridica per la reintroduzione al fine di prorogarla oltre il periodo massimo possibile nelle medesime circostanze di fatto; ritiene che le conseguenze economiche, politiche e sociali di tale pratica siano pregiudizievoli per l'unità dello spazio Schengen e dannose per la prosperità dei cittadini europei e il principio della libera circolazione; ribadisce che negli ultimi tre anni il legislatore dell'Unione ha adottato numerose misure per rafforzare le frontiere esterne e il relativo controllo; sottolinea che non vi è stata alcuna reazione corrispondente in termini di eliminazione dei controlli alle frontiere interne;

11.  sottolinea che la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne si è rivelata molto più semplice dell'abolizione di tali controlli una volta reintrodotti;

12.  esprime preoccupazione per la mancata attuazione di alcuni aspetti del regolamento che disciplinano determinati settori del controllo alle frontiere esterne, quali la consultazione sistematica delle banche dati durante le verifiche di frontiera e l'accurata verifica delle condizioni d'ingresso necessarie; manifesta altresì preoccupazione per l'indisponibilità occasionale di alcune banche dati quali il SIS e il VIS a determinati valichi di frontiera; osserva che in molti Stati membri è palese una situazione di inadempimento per quanto concerne l'istituzione di centri nazionali di coordinamento conformemente a quanto disposto dal regolamento sul sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur); sottolinea ancora una volta che, affinché la legislazione relativa alle frontiere interne ed esterne sia efficace, è essenziale che le misure stabilite a livello di Unione siano correttamente attuate dagli Stati membri;

13.  ricorda che gli Stati membri hanno a loro disposizione strumenti diversi dai controlli alle frontiere interne tra cui, come raccomandato dalla Commissione, controlli di polizia mirati, a condizione che questi non abbiano il controllo delle frontiere tra i loro obiettivi, siano basati su informazioni generali di polizia o sull'esperienza riguardo a possibili minacce alla pubblica sicurezza, abbiano lo scopo, in particolare, di combattere la criminalità transfrontaliera e siano definiti e condotti in maniera chiaramente distinta dai controlli sistematici sulle persone alle frontiere esterne; ricorda che tali controlli possono rivelarsi più efficaci dei controlli alle frontiere interne, in particolare in quanto sono più flessibili e possono essere adattati più facilmente all'evoluzione dei rischi;

14.  ricorda che è possibile effettuare visite di valutazione in loco senza preavviso alle frontiere interne, senza previa notifica allo Stato membro interessato;

15.  condanna la costruzione di barriere fisiche, ivi comprese le recinzioni, tra gli Stati membri e ribadisce i suoi dubbi circa la compatibilità di tali azioni con il codice frontiere Schengen; invita la Commissione a valutare in modo approfondito le costruzioni esistenti e future e a riferire al Parlamento europeo;

16.  prende atto, nel quadro degli sforzi volti a ristabilire il normale funzionamento di Schengen, della proposta di modifica del codice frontiere Schengen riguardo alle norme applicabili alla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne; sottolinea la necessità di stabilire regole chiare e che tali modifiche si limitino a riflettere le nuove sfide e le minacce diffuse alla sicurezza interna senza incoraggiare la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne; ricorda che le eventuali modifiche non dovrebbero essere una nuova via per prorogare i controlli alle frontiere interne; esprime preoccupazione per il fatto che la proposta avanzata dalla Commissione sulla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne si basi su una valutazione del "rischio percepito" anziché su prove rigorose e solide e sull'esistenza di una minaccia grave, e per il fatto che la cosiddetta "valutazione dei rischi" sia interamente affidata allo Stato che reintroduce i controlli alle frontiere; ritiene che queste misure dovrebbero essere adottate attentamente in modo da non arrecare danni irreversibili al principio basilare della libera circolazione, in particolare introducendo garanzie procedurali sostanziali, soprattutto per mantenere una rigorosa limitazione temporale per quanto attiene alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne;

17.  sottolinea che un'ulteriore proroga degli attuali controlli alle frontiere interne, o la reintroduzione di nuovi controlli, farebbe gravare elevati costi economici sull'UE nel suo insieme, danneggiando gravemente il mercato unico;

Azioni da intraprendere

18.  sottolinea l'urgente necessità di affrontare senza indugio le carenze critiche individuate al fine di tornare al normale funzionamento dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne;

19.  invita tutti gli Stati membri ad attuare pienamente la regolamentazione in vigore e invita la Commissione ad agire con decisione relativamente alle violazioni di norme stabilite di comune accordo, imponendo misure proporzionate e necessarie agli Stati membri in questione, comprese le procedure di infrazione, al fine di salvaguardare gli interessi degli altri Stati membri e dell'Unione nel suo insieme;

20.  sottolinea l'importanza di riformare e adeguare il SIS per affrontare le nuove sfide in modo rapido, in particolare per quanto riguarda la protezione dei minori a rischio o dei minori scomparsi, lo scambio immediato e obbligatorio di informazioni sul terrorismo, nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione e dei paesi terzi e conformemente alle garanzie in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata, e lo scambio obbligatorio di informazioni sulle decisioni di rimpatrio; evidenzia che tale riforma non deve compromettere i principi di necessità e proporzionalità; sottolinea che, affinché il sistema funzioni correttamente, gli avvisi devono richiedere un intervento e dovrebbero motivare il loro inserimento nel sistema; pone l'accento sul notevole aumento previsto dell'attività dell'Ufficio per le informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale (SIRENE) e invita gli Stati membri a rafforzare i mezzi a sua disposizione assicurando che disponga di risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere le sue nuove funzioni;

21.  sottolinea la natura critica delle risultanze del meccanismo di valutazione Schengen e invita gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni loro rivolte; sottolinea inoltre la valutazione delle vulnerabilità e invita gli Stati membri a dare seguito alle raccomandazioni formulate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

22.  invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione annuale esauriente sulle valutazioni effettuate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013;

23.  insiste con determinazione affinché la Commissione non rinnovi le richieste di deroga a Schengen se lo Stato membro interessato non ha attuato le raccomandazioni che gli sono state rivolte nel quadro del meccanismo di valutazione Schengen;

24.  sottolinea che tutti gli Stati membri, compresi quelli privi di frontiere esterne, dovrebbero fare il possibile per garantire un elevato livello di controllo alle proprie frontiere esterne destinando risorse sufficienti in termini di personale, materiali e competenze, garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali, anche sulle questioni relative alla protezione internazionale e al non respingimento, creando le necessarie strutture di comando e controllo e formulando analisi del rischio aggiornate a norma del regolamento GFCE per agevolare l'efficacia delle operazioni a tutti i livelli di comando e fornire infrastrutture adeguate per l'attraversamento sicuro, ordinato e fluido delle frontiere;

25.  è del parere che, in caso di revisione del meccanismo di valutazione Schengen, qualsiasi proposta dovrebbe affrontare il problema dei tempi eccessivi che intercorrono tra la visita in loco e le decisioni di attuazione e i piani di azione, e dovrebbe agevolare una rapida azione correttiva da parte degli Stati membri; ritiene che il valore delle visite in loco non annunciate nel quadro del meccanismo di valutazione Schengen potrebbe essere rafforzato qualora tali visite fossero effettuate realmente senza alcuna comunicazione preventiva (ossia in assenza del preavviso di 24 ore);

26.  ricorda che il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato di qualsiasi proposta di modifica o sostituzione del meccanismo di valutazione Schengen; rileva che la Commissione dovrebbe procedere a una revisione del funzionamento del meccanismo di valutazione Schengen entro sei mesi dall'adozione di tutte le relazioni di valutazione concernenti le valutazioni coperte dal primo programma di valutazione pluriennale, e trasmetterla al Parlamento;

27.  insiste sulla necessità di sviluppare il meccanismo di valutazione Schengen congiuntamente allo strumento di valutazione delle vulnerabilità secondo modalità che impediscano peggioramenti imprevisti nella gestione globale delle frontiere esterne e la migliorino, rafforzino il rispetto dell'acquis di Schengen e dei diritti fondamentali, compreso il rispetto della convenzione di Ginevra firmata da tutti gli Stati membri dell'UE, e facilitino l'esame approfondito e la trasparenza tra gli Stati membri e le istituzioni europee, segnatamente il Parlamento europeo; invita la Commissione e gli Stati membri a destinare risorse sufficienti all'attuazione delle valutazioni Schengen e delle valutazioni delle vulnerabilità e al seguito dato alle stesse; invita la Commissione a organizzare visite in loco alle frontiere interne che siano effettuate realmente senza alcuna comunicazione preventiva e a valutare la natura e l'impatto delle misure in vigore;

28.  invita le autorità competenti degli Stati membri a migliorare la raccolta di informazioni e dati statistici sulla gestione nazionale delle risorse e delle capacità connesse al controllo di frontiera; invita gli Stati membri a mettere a disposizione tempestivamente tutte le informazioni necessarie al meccanismo di valutazione delle vulnerabilità;

29.  invita gli Stati membri, in particolare quelli direttamente interessati, a preparare e testare sufficientemente i piani di emergenza necessari per attenuare le situazioni di aumento dei livelli di migrazione, nonché a rafforzare la loro capacità di registrazione e accoglienza nel caso in cui tali situazioni si verificassero; invita gli Stati membri a migliorare la propria capacità di individuare documenti falsi e ingressi irregolari, pur rispettando pienamente il principio di non respingimento e i diritti fondamentali; invita a compiere sforzi concertati nella lotta contro la tratta di esseri umani e il terrorismo, in particolare per individuare con più precisione le organizzazioni criminali e il finanziamento di tali attività;

30.  sottolinea che un accesso legale e sicuro all'UE, anche alle frontiere esterne dello spazio Schengen, contribuirà alla stabilità globale dello spazio Schengen;

31.  considera inadeguato l'attuale stato di attuazione della strategia di gestione integrata delle frontiere; chiede che la Commissione e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sostengano gli Stati membri nei loro sforzi volti a soddisfare i requisiti indicati nel regolamento GFCE e diano inizio a tempo debito alle valutazioni tematiche della gestione integrata delle frontiere negli Stati membri; invita gli Stati membri a conformare la loro gestione delle frontiere al concetto di gestione integrata delle frontiere servendosi di un approccio globale alla gestione delle frontiere sulla base dei suoi principi fondamentali e, in particolare, garantendo il pieno rispetto dei diritti fondamentali, con un'attenzione specifica ai gruppi vulnerabili e ai minori, in tutte le attività di gestione delle frontiere e di rimpatrio, compreso il rispetto del principio di non respingimento; sottolinea la necessità di assicurare la piena attuazione della strategia di gestione integrata delle frontiere a livello europeo e nazionale e il rispetto delle convenzioni internazionali, rafforzando così la gestione delle frontiere esterne nel rispetto dei diritti fondamentali;

32.  insiste sulla necessità di introdurre rapidamente la vera e propria strategia di gestione integrata delle frontiere concordata tra le istituzioni, la strategia tecnica e operativa da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le successive strategie nazionali degli Stati membri; è pienamente consapevole delle incoerenze nell'attuazione della strategia di gestione integrata delle frontiere negli Stati membri e sottolinea che la piena esecuzione di detta strategia in tutti gli Stati membri è essenziale per il corretto funzionamento dello spazio Schengen;

33.  invita la Commissione ad adottare una proposta legislativa per modificare il regolamento Eurosur, alla luce delle gravi carenze riscontrate nell'attuazione del regolamento attuale, e ritiene che tale proposta debba incoraggiare un maggiore ricorso al regolamento Eurosur per partecipare e fornire assistenza allo scambio di informazioni, all'analisi del rischio e alle operazioni di ricerca e salvataggio;

34.  ribadisce il sostegno del Parlamento all'adesione immediata di Bulgaria e Romania allo spazio Schengen nonché all'adesione della Croazia non appena avrà soddisfatto i criteri previsti; invita il Consiglio ad approvare l'adesione di Bulgaria e Romania quali membri a pieno titolo dello spazio Schengen;

Altre questioni con effetti su Schengen

35.  sottolinea che la situazione attuale dello spazio Schengen e il persistere dei controlli alle frontiere interne non sono dovuti principalmente a problemi nella struttura e nelle norme dello spazio stesso, ma piuttosto ai settori correlati dell'acquis, come le lacune nel settore del sistema europeo comune di asilo, compresi la mancanza di volontà politica, di solidarietà e di condivisione delle responsabilità, il regolamento di Dublino, e il controllo delle frontiere esterne;

Progressi compiuti nell'affrontare le carenze individuate

36.  pone l'accento sulle misure di sostegno e sviluppo delle capacità adottate al fine di affrontare le cause fondamentali della migrazione irregolare e di migliorare le condizioni di vita nei paesi di origine;

37.  ritiene che la cooperazione con i paesi terzi sia un elemento in grado di alleviare le circostanze che determinano la migrazione forzata e irregolare; sottolinea il carattere globale delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi desiderati;

Gravi lacune individuate

38.  si rammarica che negli ultimi anni molte persone siano state dichiarate morte o disperse nel Mar Mediterraneo; sottolinea inoltre che la ricerca e il soccorso sono una singola componente della gestione europea integrata delle frontiere prevista dal regolamento dell'Agenzia; ritiene che una risposta permanente, solida ed efficace dell'Unione nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare sia fondamentale per prevenire la perdita di vite umane in mare; ritiene fondamentale che in tutta la pianificazione operativa della sorveglianza delle frontiere marittime e nell'esecuzione di tali operazioni da parte dell'Agenzia vengano previsti aspetti concernenti la ricerca e il salvataggio in mare e capacità adeguate in tal senso, come previsto dal regolamento (UE) n. 656/2014;

39.  esprime grande preoccupazione in merito all'attuazione del regolamento GFCE e sottolinea la necessità che gli Stati membri rispettino i requisiti stabiliti dal regolamento, in particolare per quanto riguarda gli impegni relativi alla fornitura di risorse umane e attrezzature tecniche sufficienti sia alle operazioni congiunte sia alla riserva di attrezzatura di reazione rapida, e destinino risorse sufficienti all'attuazione della valutazione delle vulnerabilità; è preoccupato riguardo alle risorse e alla pianificazione finanziaria dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e alle stime su cui si basano i finanziamenti operativi e i contributi richiesti agli Stati membri; invita gli Stati membri a garantire una formazione adeguata sui diritti fondamentali per le guardie di frontiera nazionali;

40.  ritiene che la cooperazione a livello nazionale tra i diversi servizi di contrasto, l'esercito, le guardie di frontiera, le autorità doganali e le autorità preposte alla ricerca e al salvataggio in mare sia spesso insufficiente, con la conseguenza di una conoscenza situazionale frammentata e di una scarsa efficacia; osserva che l'assenza di strutture di cooperazione può portare a misure inefficaci e/o sproporzionate; ricorda che non bastano misure animate da buone intenzioni a livello dell'Unione per compensare l'assenza di cooperazione interna tra le autorità competenti degli Stati membri;

41.  prende atto della creazione di altri sistemi d'informazione su vasta scala e dell'obiettivo di migliorare la loro interoperabilità, preservando nel contempo le salvaguardie necessarie, anche per quanto riguarda la protezione dei dati e la tutela della vita privata;

42.  ritiene che i lavori riguardanti le proposte di interoperabilità dei sistemi di informazione debbano costituire l'occasione per migliorare e, in parte, armonizzare i sistemi informatici nazionali e le infrastrutture nazionali ai valichi di frontiera;

Azioni da intraprendere

43.  incoraggia le agenzie e gli Stati membri a continuare ad attuare operazioni multifunzionali e a garantire l'adozione di misure idonee per l'inserimento della ricerca e del soccorso in mare nell'ambito delle operazioni, con mezzi e risorse umane idonee; incoraggia l'Agenzia ad assicurare l'attuazione del meccanismo di denuncia e a garantire le relative risorse e il personale a sostegno del responsabile dei diritti fondamentali;

44.  invita gli Stati membri a garantire procedure di rimpatrio rapide ed efficaci, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e in condizioni umane e dignitose, una volta emessa una decisione di rimpatrio;

45.  osserva che gli Stati membri dispongono della possibilità offerta dalla direttiva 2001/40/CE di riconoscere e attuare una decisione di rimpatrio presa da un altro Stato membro anziché adottare una nuova decisione di rimpatrio o rispedire il migrante irregolare verso il primo Stato membro emittente;

46.  invita gli Stati membri ad adottare misure specifiche per garantire un livello adeguato di infrastrutture, alloggi e condizioni di vita per tutti i richiedenti asilo, in particolare tenendo in considerazione le esigenze dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori, nonché delle donne in condizioni di vulnerabilità; invita gli Stati membri a conformare le loro strutture di detenzione ai requisiti delle migliori pratiche internazionali e delle norme e convenzioni in materia di diritti umani, al fine di soddisfare la domanda di capacità, tenendo presente che il trattenimento è una misura estrema e non è nell'interesse superiore del minore, e a incrementare l'uso di misure alternative al trattenimento; invita gli Stati membri a onorare gli impegni in materia di ricollocazione, concordati dal Consiglio europeo nel settembre 2015 e riconfermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel settembre 2017, al fine di riportare ordine nella gestione della migrazione e promuovere la solidarietà e la cooperazione all'interno dell'UE;

47.  invita gli Stati membri a garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di protezione dei dati, segnatamente fornendo risorse finanziarie e umane sufficienti per adempiere ai loro compiti crescenti; invita le autorità di controllo indipendenti degli Stati membri a garantire le necessarie revisioni dei sistemi di informazione e dell'uso dei medesimi; invita gli Stati membri a istituire dispositivi che consentano ai titolari di dati di presentare denunce e richiedere le proprie informazioni personali e a sensibilizzare l'opinione pubblica circa i sistemi di informazione;

48.  ribadisce la necessità che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conduca operazioni multifunzionali per rispondere all'esigenza della presenza in mare di mezzi di ricerca e soccorso (come previsto dal regolamento (UE) n. 656/2014) nelle zone interessate; ricorda che le autorità nazionali di controllo delle frontiere devono anche fornire risorse adeguate per il suo funzionamento, in particolare per le operazioni di ricerca e di salvataggio; sottolinea che il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato da una guardia di frontiera addestrata o sotto la rigorosa sorveglianza di un'autorità competente;

49.  prende atto del conferimento all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di un mandato più ampio, che può essere utilizzato per svolgere un ruolo nel sostenere gli Stati membri nelle operazioni coordinate di rimpatrio;

50.  invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente la cooperazione di polizia transfrontaliera conducendo congiuntamente una valutazione della minaccia, un'analisi del rischio e il pattugliamento; chiede la piena attuazione del trattato di Prüm e della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, nonché l'adesione al modello europeo di scambio di informazioni e all'iniziativa svedese; invita gli Stati membri a migliorare le loro strutture di cooperazione e di contrasto nazionali nonché di condivisione delle informazioni e a migliorare la cooperazione pratica, in particolare con gli Stati membri limitrofi;

51.  ricorda l'elevata priorità attribuita alla riforma del Sistema europeo comune di asilo (CEAS) quale parte dell'approccio globale per affrontare le sfide che influiscono sulle politiche in materia di rifugiati, richiedenti asilo e migranti nonché l'agenda della Commissione sulla migrazione; osserva che il Parlamento europeo ha ripetutamente affermato che l'apertura di canali legali per i migranti e i rifugiati è il modo migliore per combattere il traffico e la tratta di esseri umani e, al tempo stesso, la cosiddetta migrazione irregolare; invita il Consiglio a seguire rapidamente il Parlamento nell'adozione di un mandato per i negoziati su ogni proposta in tal senso, in particolare riguardo al regolamento di Dublino; sottolinea che la nuova Agenzia dell'Unione europea per l'asilo deve ancora essere approvata e sollecita il Consiglio a sbloccare con urgenza il fascicolo;

52.  insiste sulla necessità di migliorare la sicurezza delle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione; invita pertanto la Commissione a proporre, come già avviene per i passaporti, norme per gli elementi di sicurezza e gli elementi biometrici incorporati nelle carte d'identità;

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53.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali nonché all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

(1) GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.
(2) GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.
(3) GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11.
(4) Wouter van Ballegooij, "The Cost of Non-Schengen: Civil Liberties, Justice and Home Affairs aspects", (Il costo del non Schengen: aspetti relativi alle libertà civili, alla giustizia e agli affari interni), Cost of Non-Europe Report (relazione sul costo della non Europa), Unità Valore aggiunto europeo, 2016, pag. 32.
(5) GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 160.

Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2019Note legali - Informativa sulla privacy