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Procedura : 2018/2614(DEA)
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Giovedì 14 giugno 2018 - Strasburgo
Obiezione a un atto delegato: misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord
P8_TA(2018)0265B8-0299/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2018 sul regolamento delegato della Commissione del 2 marzo 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)01194),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE(1) del Consiglio, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 46, paragrafo 5,

–  visto il regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord(2),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per la pesca,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.  considerando che gli Stati membri sono tenuti a conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020 a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)(3), mentre l'articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che la politica comune della pesca debba contribuire al conseguimento di tale obiettivo;

B.  considerando che, nelle conclusioni del suo parere scientifico pertinente(4), il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha espresso una serie di riserve concernenti l'efficacia delle misure proposte per le specie e gli habitat protetti nonché per l'integrità del fondale marino; che tali riserve non sono state pienamente rispecchiate nei considerando del regolamento delegato in esame;

C.  considerando che il CSTEP ha anche rilevato, nel suo parere scientifico, che le cifre relative alle attività di pesca in questione, su cui si fondano le misure proposte, risalgono al 2010-2012 e potrebbero pertanto non essere più valide;

D.  considerando che il numero imprecisato di imbarcazioni che sarebbero interessate dalle esenzioni temporanee parziali a norma degli articoli 3 ter, 3 quater e 3 sexies del regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, quale modificato dal regolamento delegato in esame, potrebbe influenzare l'efficacia delle misure proposte;

E.  considerando che la definizione di "attrezzi da pesca alternativi impattanti sul fondale marino" di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, modificato dal regolamento delegato in esame, deve essere ulteriormente specificata; che, se tale definizione comprende gli attrezzi da pesca con impiego di impulso elettrico, essa sarebbe in contraddizione con il mandato per i negoziati approvato dal Parlamento il 16 gennaio 2018(5) nell'ambito della procedura legislativa ordinaria per l'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche(6);

F.  considerando che l'impatto degli "attrezzi da pesca alternativi impattanti sul fondale marino" proposti potrebbe essere comunque notevolmente superiore rispetto a quello di altri attrezzi in parte vietati (sciabica danese e scozzese);

G.  considerando che la clausola relativa al riesame e all'obbligo di informazione dell'atto delegato proposto non si applica alle nuove zone proposte e alla loro gestione, rendendo così impossibile una valutazione trasparente dell'efficacia delle misure, in particolare in relazione agli attrezzi da pesca alternativi impattanti sul fondale marino recentemente sperimentati;

1.  solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.  chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle riserve di cui sopra;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10.
(3) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
(4) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), 2017: relazione della 54a riunione plenaria (PLEN-17-01).
(5) Testi approvati, P8_TA(2018)0003.
(6) Procedura legislativa 2016/0074(COD).

Ultimo aggiornamento: 8 gennaio 2019Note legali - Informativa sulla privacy