Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399 e (UE) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0731),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0466/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2017(1),
– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 14 settembre 2017 di autorizzare la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a scindere la proposta in esame della Commissione e a elaborare due relazioni legislative distinte sulla base della stessa,
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 aprile 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A8-0322/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1240.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio
Le spese di funzionamento e di manutenzione del sistema di informazione ETIAS, dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS saranno interamente coperte dalle entrate generate dai diritti. I diritti dovrebbero pertanto essere adeguati, se necessario, in funzione delle spese. Ciò comprende sia le spese sostenute dagli Stati membri dell'UE che quelle sostenute dai paesi associati Schengen a tale riguardo, conformemente alle disposizioni del regolamento ETIAS. Le spese sostenute per sviluppare il sistema d'informazione ETIAS, per integrare le esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e connettersi all'interfaccia uniforme nazionale, nonché per ospitare l'interfaccia uniforme nazionale e per istituire l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS, comprese quelle sostenute dagli Stati membri dell’UE e dai paesi associati Schengen, saranno a carico del Fondo sicurezza interna (Frontiere e visti), rispettivamente suo/suoi successore/i.
Pertanto, di tali spese non si dovrebbe tener conto per il calcolo del contributo dei paesi associati Schengen all'ETIAS in virtù del rispettivo accordo di associazione e delle pertinenti disposizioni specifiche per la partecipazione dei paesi associati Schengen alle agenzie. Di ciò si dovrebbe tener conto in particolare nel contesto dei negoziati sul/sui successore/i del Fondo sicurezza interna (Frontiere e visti) e delle disposizioni specifiche per la partecipazione dei paesi associati Schengen al riguardo.
Il Parlamento europeo e il Consiglio chiedono alla Commissione di presentare una proposta sulle disposizioni specifiche di cui all'articolo 95 del presente regolamento senza indugio dopo la sua adozione.