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 Testo integrale 
Procedura : 2017/0002(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0313/2017

Testi presentati :

A8-0313/2017

Discussioni :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Votazioni :

PV 13/09/2018 - 10.5
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2018)0348

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Giovedì 13 settembre 2018 - Strasburgo
Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione nonché libera circolazione di tali dati ***I
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0008),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0008/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i contributi presentati dalla Camera dei deputati ceca, dal Parlamento spagnolo e dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0313/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE
P8_TC1-COD(2017)0002

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1725.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si rammarica per l’esclusione delle missioni di cui agli articoli 42, paragrafo 1, 43 e 44 del trattato sull’Unione europea dal campo di applicazione del regolamento e osserva che, di conseguenza, non saranno in vigore norme sulla protezione dei dati per tali missioni. La Commissione osserva che una decisione del Consiglio fondata sull’articolo 39 del TUE potrebbe soltanto stabilire le norme relative alla protezione dei dati con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione della politica estera e di sicurezza comune. Tale decisione del Consiglio non potrebbe includere norme che si applicano alle attività svolte da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione. Al fine di rimediare al vuoto giuridico, un’eventuale decisione del Consiglio, pertanto, dovrebbe essere accompagnata da un ulteriore strumento complementare, basato sull’articolo 16 del TFUE.

La Commissione osserva che l'articolo 9, paragrafo 3 (ex articolo 70 bis dell’orientamento generale del Consiglio) non crea un nuovo obbligo per le istituzioni e gli organi dell’Unione per quanto riguarda il giusto equilibrio tra la protezione dei dati personali e l’accesso del pubblico ai documenti.

Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy