Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0020),
– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0023/2018),
– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0279/2018),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1
(1) Le norme in materia di aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), attualmente stabilite nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio27, mirano a salvaguardare il funzionamento del mercato interno e ad evitare distorsioni della concorrenza. Le norme sono state elaborate oltre due decenni fa sulla base del principio dell'origine. Nel suo piano d’azione sull’IVA28 e nel relativo seguito29 la Commissione ha annunciato l'intenzione di adeguare tali norme in prospettiva di un sistema dell'IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) tra gli Stati membri fondato sull’imposizione nello Stato membro di destinazione.
(1) Le norme in materia di aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), attualmente stabilite nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio27, mirano a salvaguardare il funzionamento del mercato interno e ad evitare distorsioni della concorrenza. Le norme sono state elaborate oltre due decenni fa sulla base del principio dell'origine e non sono più adeguate allo scopo. Nel suo piano d’azione sull’IVA28 e nel relativo seguito29 la Commissione ha annunciato l'intenzione di adeguare tali norme in prospettiva di un sistema dell'IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) tra gli Stati membri fondato sull’imposizione nello Stato membro di destinazione.
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27 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
27 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
28 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA, Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte (COM(2016)0148 del 7.4.2016).
28 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA, Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte (COM(2016)0148 del 7.4.2016).
29 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA - Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire (COM(2017) 0566 del 4.10.2017).
29 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA - Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire (COM(2017) 0566 del 4.10.2017).
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2
(2) Nell’ambito di un sistema definitivo in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sarebbero soggette ad imposta nello Stato membro di destinazione, i fornitori o i prestatori non traggono alcun beneficio significativo dall'essere stabiliti in uno Stato membro che applica aliquote basse. Nell'ambito di un tale sistema una maggiore diversità delle aliquote IVA non perturberebbe il funzionamento del mercato interno né causerebbe distorsioni della concorrenza. In tali circostanze sarebbe opportuno concedere agli Stati membri una maggiore flessibilità nella fissazione delle aliquote.
(2) Nell’ambito di un sistema definitivo in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sarebbero soggette ad imposta nello Stato membro di destinazione, i fornitori o i prestatori traggono meno benefici dall'essere stabiliti in uno Stato membro che applica aliquote basse. Nell'ambito di un tale sistema una maggiore diversità delle aliquote IVA dovrebbe perturbare meno il funzionamento del mercato interno e non causerebbe distorsioni della concorrenza. In tali circostanze dovrebbe essere possibile concedere agli Stati membri una certa flessibilità nella fissazione delle aliquote. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero ignorare l'obiettivo di garantire una maggiore convergenza delle aliquote IVA.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 3
(3) L’eliminazione delle restrizioni in parallelo all’entrata in vigore del regime definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri dovrebbe consentire agli Stati membri di continuare ad applicare le aliquote IVA ridotte che sono attualmente concesse come deroghe a norma del titolo VIII, capo 4, e dell'allegato X della direttiva 2006/112/CE e che altrimenti giungerebbero a scadenza con l’entrata in vigore di tale regime.
(3) L’eliminazione delle restrizioni in parallelo all’entrata in vigore del regime definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri dovrebbe consentire agli Stati membri di continuare ad applicare le aliquote IVA ridotte in sostituzione delle deroghe concesse a norma del titolo VIII, capo 4, e dell'allegato X della direttiva 2006/112/CE, che altrimenti giungerebbero a scadenza con l’entrata in vigore di tale regime.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 4
(4) In un sistema dell'IVA definitivo tutti gli Stati membri dovrebbero essere trattati allo stesso modo e dovrebbero pertanto avere le stesse restrizioni nell’applicazione delle aliquote IVA ridotte, che dovrebbero rimanere un’eccezione rispetto all’aliquota normale. Una tale parità di trattamento che non limiti la flessibilità di cui gli Stati membri godono attualmente nella fissazione dell’IVA può essere conseguita consentendo a tutti gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta senza soglia minima e un’esenzione con diritto a detrazione dell'IVA a monte, oltre a un massimo di due aliquote ridotte di almeno il 5%.
(4) In un sistema dell'IVA definitivo tutti gli Stati membri dovrebbero essere trattati allo stesso modo e dovrebbero pertanto avere le stesse restrizioni nell’applicazione delle aliquote IVA ridotte, che dovrebbero rimanere un’eccezione rispetto all’aliquota normale, in modo da evitare una frammentazione sproporzionata del sistema dell'IVA nell'ambito del mercato interno. Tenendo conto dell'interesse generale rappresentato ad esempio dagli effetti culturali, sociali o ambientali positivi dei diversi beni e servizi e senza limitare la flessibilità di cui gli Stati membri godono attualmente nella fissazione dell’IVA, una tale parità di trattamento può essere conseguita consentendo a tutti gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta senza soglia minima e un’esenzione con diritto a detrazione dell'IVA a monte, oltre a un massimo di due aliquote ridotte di almeno il 5%. Entro i limiti previsti dalla presente direttiva, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri mantenere le aliquote IVA ridotte esistenti o introdurne di nuove. La presente direttiva accrescerà la sussidiarietà nel sistema dell'IVA, consentendo agli Stati membri di tenere conto delle condizioni, delle preferenze e tradizioni locali o di scegliere un'aliquota semplice e uniforme. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero evitare l'uso di aliquote IVA ridotte per i prodotti nocivi o di lusso.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) In linea con la strategia della Commissione per il mercato unico digitale1 bis e per restare al passo con il progresso tecnologico in un'economia digitale, per promuovere l'innovazione, la creazione, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi e per facilitare l'apprendimento digitale, il trasferimento delle conoscenze e l'accesso alla cultura così come la sua promozione nell'ambiente digitale, gli Stati membri dovrebbero poter allineare le aliquote IVA per le pubblicazioni fornite per via elettronica alle aliquote IVA più basse applicate alle pubblicazioni su supporto fisico.
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter) La possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte, inclusa un'aliquota ridotta senza soglia minima, alle pubblicazioni stampate e a quelle elettroniche, dovrebbe tradursi in vantaggi economici per i consumatori, promuovendo in tal modo la lettura, come pure per gli editori, incentivando in tal modo gli investimenti in nuovi contenuti e, nel caso di giornali e riviste, dovrebbe diminuire la dipendenza dalla pubblicità.
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 4 quater (nuovo)
(4 quater) Tenendo presente l'importanza di agevolare l'accesso a libri, quotidiani e periodici da parte delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, è opportuno intendere i libri, i quotidiani e i periodici elettronici in formato adattato o audio come non consistenti interamente o essenzialmente in contenuto musicale o video. Dovrebbe pertanto essere possibile applicare aliquote IVA ridotte alle pubblicazioni nei suddetti formati.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 5
(5) Potrebbero verificarsi distorsioni della concorrenza ove il meccanismo utilizzato per l'imposizione non sia basato sul principio della destinazione. Si tratta in particolare delle prestazioni di viaggio, considerate una prestazione unica nell'ambito del regime del margine delle agenzie di viaggio, e dei beni forniti nell’ambito del regime speciale per beni d'occasione, oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, ma anche di determinati casi riguardanti beni o servizi, come i servizi finanziari, che sono esenti senza diritto a detrazione, ma per i quali può essere concesso il diritto di imposizione. Al fine di mitigare tali distorsioni è opportuno stabilire un elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi soggetti all'aliquota normale dell’IVA ("elenco negativo") sulla base della classificazione statistica dei prodotti per attività. Tale elenco dovrebbe essere riesaminato ogni cinque anni.
(5) Potrebbero verificarsi distorsioni della concorrenza ove il meccanismo utilizzato per l'imposizione non sia basato sul principio della destinazione. Si tratta in particolare delle prestazioni di viaggio, considerate una prestazione unica nell'ambito del regime del margine delle agenzie di viaggio, e dei beni forniti nell’ambito del regime speciale per beni d'occasione, oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, ma anche di determinati casi riguardanti beni o servizi, come i servizi finanziari, che sono esenti senza diritto a detrazione, ma per i quali può essere concesso il diritto di imposizione. Al fine di mitigare tali distorsioni è opportuno stabilire un elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi soggetti all'aliquota normale dell’IVA ("elenco negativo") sulla base della classificazione statistica dei prodotti per attività. Tale elenco dovrebbe essere riesaminato mediante un atto di esecuzione ogni due anni, in base alle prove fornite dalla Commissione.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 6
(6) Al fine di evitare inutili complessità e il conseguente aumento dei costi per le imprese, in particolare per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, i beni e i servizi che possono essere utilizzati solo come fattori produttivi intermedi di un’attività economica non dovrebbero poter beneficiare delle aliquote ridotte in un sistema dell’IVA definitivo. Tali aliquote dovrebbero essere applicate soltanto a beneficio dei consumatori finali e la loro fissazione dovrebbe garantire la parità di trattamento di beni o servizi analoghi forniti da soggetti passivi diversi. È pertanto opportuno che esse siano applicate per conseguire, in maniera coerente, un obiettivo di interesse generale.
(6) L'attuale frammentazione del sistema dell'IVA in seno al mercato interno pone ostacoli allo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI). Al fine di evitare ulteriori inutili complessità e il conseguente aumento dei costi per le imprese, in particolare per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, i beni e i servizi che possono essere utilizzati solo come fattori produttivi intermedi di un’attività economica non dovrebbero poter beneficiare delle aliquote ridotte in un sistema dell’IVA definitivo. Tali aliquote dovrebbero essere applicate a beneficio dei consumatori finali e la loro fissazione dovrebbe garantire la parità di trattamento di beni o servizi analoghi forniti da soggetti passivi diversi. È pertanto opportuno che esse siano applicate per conseguire, in maniera coerente, un obiettivo di interesse generale.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Rivolgendo una particolare attenzione alle esigenze delle PMI che avviano attività transfrontaliere intracomunitarie e al fine di agevolare gli scambi e accrescere la certezza giuridica all'interno del mercato unico, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe istituire un portale web di informazione sull'IVA nell'Unione per le imprese, che sia esaustivo e accessibile al pubblico. Tale portale multilingue dovrebbe fornire un accesso rapido, aggiornato ed accurato alle informazioni pertinenti circa l'attuazione del sistema dell'IVA definitivo nei diversi Stati membri e in particolare sulle corrette aliquote IVA per i diversi beni e servizi nei vari Stati membri, nonché sulle condizioni per l'aliquota zero. Tale portale potrebbe inoltre contribuire a colmare l'attuale divario in materia di IVA.
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter) Alcune attività economiche in seno all'Unione hanno basato il proprio sviluppo su una crescita sostenibile fondata, da un lato, su un'economia più verde e, dall'altro, su una crescita inclusiva. Tali settori svolgono un ruolo di primo piano nello sviluppo sostenibile delle zone rurali e periferiche, in quanto contribuiscono a stimolare la vita economica e sociale dei territori rurali. Infatti, la specificità delle loro attività risponde appieno alle ambizioni della Strategia 2020 e agli obiettivi della Commissione, nella misura in cui sono valorizzati aspetti sociali, sanitari, ambientali, nutrizionali, culturali nonché concernenti la parità tra donne e uomini. A tale proposito, per quanto riguarda le attività di cui sopra, gli Stati membri dovrebbero sfruttare le possibilità offerte dall'articolo 98, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva, a condizione di rispettarne i principi, in particolare tenendo conto dell'incidenza sulle finanze pubbliche proprie e sul bilancio dell'Unione.
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 7
(7) Per mantenere sane le finanze pubbliche degli Stati membri ed evitare squilibri macroeconomici eccessivi dovrebbe essere garantito un livello adeguato di entrate. Dato che l’IVA rappresenta un’importante fonte di entrate, è essenziale, come misura di tutela dei bilanci nazionali, fissare un minimo per l'aliquota media ponderata che deve essere rispettato dagli Stati membri in qualsiasi momento.
(7) Per mantenere sane le finanze pubbliche degli Stati membri ed evitare squilibri macroeconomici eccessivi dovrebbe essere garantito un livello adeguato di entrate. Dato che l’IVA rappresenta un’importante fonte di entrate, è essenziale, come misura di tutela dei bilanci nazionali e del bilancio dell'Unione, fissare un minimo per l'aliquota media ponderata che deve essere rispettato dagli Stati membri in qualsiasi momento.
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 8
(8) Mentre in alcune zone remote l'applicazione di aliquote diverse continuerà ad essere possibile, è necessario garantire che l’aliquota normale rispetti il minimo del 15%.
(8) Mentre in alcune zone remote l'applicazione di aliquote diverse continuerà ad essere possibile, è necessario garantire che l’aliquota normale rispetti il minimo del 15 % e il massimo del 25 %.
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Articolo 97
(1 bis)
L'aliquota normale non è inferiore al 15 %.
L'aliquota normale è mantenuta almeno al 15 %e non supera il 25 %.
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2006/112/CE Articolo 98 – paragrafo 2
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare, in aggiunta alle due aliquote ridotte, un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5% e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare, in aggiunta alle due aliquote ridotte, un’aliquota inferiore al minimo del 5% e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente.
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2006/112/CE Articolo 98 – paragrafo 3 – comma 1
Le aliquote ridotte e le esenzioni applicate a norma dei paragrafi 1 e 2 vanno a beneficio unicamente del consumatore finale e sono applicate per perseguire, in modo coerente, un obiettivo di interesse generale.
Le aliquote ridotte e le esenzioni applicate a norma dei paragrafi 1 e 2 vanno a beneficio del consumatore finale e sono applicate per perseguire, in modo coerente, un obiettivo di interesse generale. È data la priorità ai beni o servizi che hanno un impatto positivo in termini di interesse generale, arrecando ad esempio benefici culturali, sociali o ambientali.
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2006/112/CE Articolo 100 – paragrafo -1 (nuovo)
Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'ambito di applicazione dell’allegato III bis mediante un atto di esecuzione, se necessario e a condizione che vi siano prove relative alla distorsione della concorrenza che giustifichino l’aggiornamento dell’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2006/112/CE Articolo 100
Entro il 31 dicembre 2026, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul campo di applicazione dell’allegato III bis, corredata, se del caso, di eventuali proposte di modifica di tale allegato.
Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul campo di applicazione dell’allegato III bis, corredata, se del caso, di eventuali proposte di modifica di tale allegato.
Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Articolo 100 bis (nuovo)
5 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 100 bis
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisce un portale internet multilingue, esaustivo e accessibile al pubblico, di informazione sull'IVA nell'Unione, tramite il quale le imprese e i consumatori possano ottenere rapidamente ed efficacemente informazioni sulle aliquote IVA e tutte le informazioni pertinenti sull'attuazione del sistema dell'IVA definitivo in tutti gli Stati membri."
Emendamento 20 Proposta di direttiva Allegato Direttiva 2006/112/CE Allegato III bis – rigo 5 – colonna B
11.01
11.01
11.02
11.02
11.03
11.03
11.04
11.05
11.05
47.00.25
47.00.25
Emendamento 21 Proposta di direttiva Allegato Direttiva 2006/112/CE Allegato III bis – rigo 7 – colonne C e D
Testo della Commissione
Cessione, noleggio, manutenzione e riparazione di biciclette, carrozzine e passeggini per bambini e veicoli per invalidi
30.92
33.17.19
47.00.65
47.00.75
77.21.10
77.29.19
95.29.12
Cessione di autoveicoli da turismo e altri veicoli costruiti principalmente per il trasporto di meno di 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, diversi dagli autoveicoli azionati unicamente da motore con accensione a scintilla o azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)
29.10.24
45.11.2
45.11.3
Emendamento
Cessione, noleggio, manutenzione e riparazione di biciclette, carrozzine e passeggini per bambini e veicoli per invalidi
30.92
33.17.19
47.00.65
47.00.75
77.21.10
77.29.19
95.29.12
Emendamento 22 Proposta di direttiva Allegato Direttiva 2006/112/CE Allegato III bis – rigo 10 – colonne C e D