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Procedura : 2018/2689(RSP)
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Ciclo del documento : B8-0442/2018

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B8-0442/2018

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PV 01/10/2018 - 18
CRE 01/10/2018 - 18

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PV 03/10/2018 - 9.7
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P8_TA(2018)0372

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Mercoledì 3 ottobre 2018 - Strasburgo
Principi internazionali d'informativa finanziaria: IFRS 17 Contratti assicurativi
P8_TA(2018)0372B8-0442/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sui principi internazionali d'informativa finanziaria: IFRS 17 contratti assicurativi (2018/2689(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali(1),

–  vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio(2),

–  vista la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione(3),

–  vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)(4),

–  visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)(5),

–  visto il principio internazionale d'informativa finanziaria IFRS 17 sui contratti assicurativi, pubblicato il 18 maggio 2017 dall'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB),

–  vista la relazione di Philippe Maystadt dell'ottobre 2013 intitolata "Should IFRS standards be more European?" (I principi IFRS dovrebbero essere più europei?),

–  vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla valutazione dei principi contabili internazionali (IAS) e le attività dell'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS), del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e del Public Interest Oversight Board (PIOB)(6),

–  vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2016 sui principi internazionali d'informativa finanziaria: IFRS 9(7),

–  visto il documento di consultazione della Commissione, del 21 marzo 2018, intitolato "Fitness check on the EU framework for public reporting by companies" (Controllo dell'adeguatezza del quadro dell'UE per la rendicontazione pubblica delle imprese),

–  vista la richiesta della Commissione di un parere sull'omologazione dell'IFRS 17 da parte dell'EFRAG, in data 27 ottobre 2017,

–  visti il parere dell'Autorità bancaria europea e la lettera di osservazioni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) riguardo al documento di consultazione (exposure draft) sui contratti assicurativi dell'IASB,

–  vista la relazione della Commissione del 23 novembre 2017 sulle attività della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB nel 2016 (COM(2017)0684),

–  vista la relazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) del luglio 2017 sulle implicazioni dell'IFRS 9 per la stabilità finanziaria,

–  vista la relazione, dell'ottobre 2017, del Fondo monetario internazionale (FMI) sulla stabilità finanziaria mondiale dal titolo "Is growth at risk?" (È la crescita a rischio?),

–  visto il comunicato stampa sull'IFRS 17 pubblicato dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) il 17 luglio 2017,

–  visto l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, approvato il 12 dicembre 2015,

–  vista la relazione dell'FSB del giugno 2017 dal titolo "Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure" (Raccomandazioni dell'unità operativa per la comunicazione finanziaria correlata al clima),

–  vista la comunicazione della Commissione del 8 marzo 2018 dal titolo "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018)0097),

–  vista la relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile del 31 gennaio 2018 dal titolo "Financing a Sustainable European Economy" (Finanziare un'economia europea sostenibile),

–  viste le note informative generali dell'EFRAG sull'IFRS 17, sulla pubblicazione del margine di servizio contrattuale, sui requisiti di transizione e sul livello dei requisiti di aggregazione,

–  visto lo scambio di pareri sull'IFRS 17 tenutosi tra il presidente dell'IASB Hans Hoogervorst, il presidente dei fiduciari della Fondazione IFRS Michel Prada e il presidente del consiglio dell'EFRAG Jean-Paul Gauzès,

–  visto lo studio del gennaio 2016 elaborato per la commissione per i problemi economici e monetari dal titolo "Changes to Accounting and Solvency Rules: The (possible) Impact on Insurance and Pensions" (Modifiche alle norme contabili e in materia di solvibilità: il (possibile) impatto sulle assicurazioni e sulle pensioni)(8),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il 18 maggio 2017 l'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) ha pubblicato un nuovo principio sui contratti assicurativi, il principio internazionale d'informativa finanziaria (IFRS) 17; che, qualora approvato dall'UE, l'IFRS 17 diventerà effettivo nell'Unione a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sostituirà il principio provvisorio IFRS 4; che l'IFRS 17 è il terzo principale principio contabile pubblicato dall'IASB dopo l'IFRS 16 sul leasing e l'IFRS 9 sugli strumenti finanziari; che le modifiche all'IFRS 4 riguardano lo scarto tra le date di applicazione dell'IFRS 17 e dell'IFRS 9;

B.  considerando che l'IFRS 4 era inteso soltanto come principio temporaneo ma che permette l'uso di un ampio ventaglio di norme e pratiche contabili nazionali; che la contabilità delle assicurazioni è attualmente un ambito caratterizzato da una considerevole diversità, anche nella misurazione delle passività e nel riconoscimento delle entrate e degli utili;

C.  considerando che l'IFRS 17 armonizza le norme contabili per i contratti assicurativi nelle diverse circoscrizioni e che è inteso a fornire una descrizione più realistica e a permettere una migliore confrontabilità dei bilanci d'esercizio nel settore assicurativo;

D.  considerando che nella relazione sulla stabilità finanziaria mondiale dell'ottobre 2017, il Fondo monetario internazionale chiede che siano apportati miglioramenti ai quadri regolamentari per l'assicurazione vita al fine di aumentare la trasparenza della rendicontazione e potenziare la resilienza del settore; che il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha accolto positivamente l'IFRS 17;

E.  considerando che le compagnie di assicurazione europee, nel fornire un ampio ventaglio di prodotti di assicurazione e riassicurazione, differiscono in quanto a modelli commerciali, comprese le strutture di investimento e del passivo; che le compagnie di assicurazione, in qualità di principali investitori istituzionali, sono anche importanti investitori a lungo termine;

F.  considerando che la Commissione sta svolgendo un controllo dell'adeguatezza del quadro dell'UE per la rendicontazione pubblica delle imprese e che in tale ambito ha esaminato le possibili interazioni tra l'IFRS 17, direttiva sulla contabilità delle assicurazioni e la direttiva Solvibilità II;

G.  considerando che l'EFRAG sta attualmente redigendo il suo parere sull'omologazione dell'IFRS 17 e svolgendo a tal fine un'analisi d'impatto approfondita; che nelle sue note informative generali, l'EFRAG ha identificato come ambiti controversi il livello di aggregazione, il margine di servizio contrattuale, la riassicurazione, i requisiti di transizione e l'impatto operativo;

H.  considerando che la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo esaminerà con attenzione l'IFRS 17;

1.  osserva che l'IFRS 17 richiederà un cambiamento radicale della contabilità dei contratti assicurativi ma apporterà una maggiore coerenza e trasparenza, nel tentativo di garantire una maggiore confrontabilità;

2.  osserva che saranno necessari sforzi e costi significativi e rilevanti per attuare l'IFRS 17, non da ultimo per le PMI che operano nel settore delle assicurazioni, il che dimostra la complessità del nuovo principio; osserva che gli sforzi di attuazione sono già in corso e che l'IASB fornisce un sostegno all'attuazione, in particolare per mezzo dell'istituzione di un gruppo sulle risorse di transizione per l'IFRS 17;

3.  rileva le preoccupazioni correlate alla presentazione dei contratti di assicurazione generale, tra cui il rischio di una minore qualità della pubblicazione, l'indebito aumento dei costi previsti per l'attuazione e un considerevole aumento della complessità operativa della rendicontazione nel quadro dell'IFRS 17; invita l'EFRAG a prendere in considerazione il costo previsto di tale misura e a valutare se essa può impedire o meno la comprensione dell'incidenza finanziaria dei contratti di assicurazione generale;

4.  rileva che tra l'IFRS 17 mira, tra l'altro, a generare informazioni pertinenti per gli azionisti valutando le passività derivanti dai contratti assicurativi; osserva che tale processo è fondamentalmente complesso e può accentuare le perturbazioni finanziarie;

5.  rileva il costante lavoro svolto dall'EFRAG per l'elaborazione del parere sull'omologazione, in particolare sulle questioni identificate, ovvero il livello di aggregazione, il margine di servizio contrattuale, la riassicurazione, i requisiti transitori e l'impatto operativo; osserva che il parere definitivo sull'omologazione è previsto per dicembre 2018; raccomanda che tale termine sia rivisto dopo aver compreso la portata reale e la complessità delle questioni identificate dalle prove sul campo; si compiace delle questioni affrontate dalla Commissione nella sua richiesta di consulenza all'EFRAG, in particolare l'esigenza di esaminare i potenziali effetti sulla stabilità finanziaria, la competitività e i mercati assicurativi, in particolare per le PMI del settore assicurativo, nonché la necessità di svolgere un'analisi costi/benefici; invita l'EFRAG a controllare che tutte le caratteristiche fondamentali delle polizze siano riprodotte in moda da non distorcere le garanzie sociali offerte;

6.  pone l'accento sulla necessità di comprendere appieno l'interazione tra l'IFRS 17, che si avvale di un approccio basato sui principi, e gli altri requisiti normativi per le entità assicurative nell'UE, segnatamente Solvibilità II, in relazione in particolare al costo di attuazione dell'IFRS 17; si rammarica tuttavia del fatto che non siano state ancora sviluppate prove sul campo per valutare le potenziali ripercussioni dell'IFRS 17 sulla stabilità finanziaria, la competitività e i mercati finanziari; invita pertanto la Commissione a vagliare prove di più ampia portata, comprese quelle sul campo, per valutare detti effetti e interazioni; accoglie con favore i costanti controlli dell'adeguatezza svolti dalla Commissione sul quadro dell'UE per la rendicontazione pubblica delle imprese; invita la Commissione a comunicare al Parlamento gli esiti di detti controlli e di prenderli in debita considerazione nella procedura di omologazione; rileva le preoccupazioni espresse dall'Autorità bancaria europea (ABE) in merito al fatto che l'IFRS 17 possa favorire un trattamento contabile incoerente per transazioni simili, a seconda dell'industria cui appartengono gli emittenti; invita l'EFRAG pertanto a operare in stretta collaborazione con l'ABE al fine di determinare se tali timori siano ancora pertinenti nel contesto dei requisiti definitivi dell'IFRS 17 e se le transazioni di analoga sostanza economica vengano gestite in maniera coerente nel quadro dell'IFRS 17;

7.  rileva i timori espressi dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nella sua risposta alla consultazione del 2013 sull'exposure draft dello IASB, relativi all'inserimento degli effetti delle variazioni del tasso di sconto ipotizzato in parte nel "conto economico complessivo" e, in parte, nel conto profitti e perdite, il che potrebbe rendere complicata la comprensione dei rendiconti finanziari e pregiudicare la comparabilità dei contratti con caratteristiche simili; invita pertanto l'EFRAG a collaborare strettamente con l'ESMA e a tenere conto di detti timori, se pertinenti, nell'elaborare il suo parere di omologazione, nell'ambito dei requisiti finali dell'IFRS 17, e a stabilire se l'IFRS 17 rispetta, o meno, il criterio di omologazione della comprensibilità; rileva le preoccupazioni espresse nel 2013 dall'ESMA nella sua lettera di osservazioni sui requisiti proposti, relative al fatto che l'IFRS 17 non riesca a fornire sufficiente chiarezza nella presentazione delle entrate e che la definizione del tasso di sconto e l'aggiustamento per il rischio possano ostacolare l'effettiva applicazione; invita pertanto l'EFRAG a operare in stretta collaborazione con l'ESMA e a tenere conto di detti timori, se pertinenti, nell'elaborare il suo parere di omologazione nell'ambito dei requisiti finali dell'IFRS 17; rileva i timori dell'ABE relativi al fatto che l'IFRS 17 consenta a un'entità assicurativa di determinare un tasso di sconto avvalendosi di un approccio sia dall'alto verso il basso che dal basso verso l'alto; invita pertanto l'EFRAG a collaborare strettamente con l'ABE e a tenere conto di detti timori, se pertinenti, nell'elaborare il suo parere di omologazione, nell'ambito dei requisiti finali dell'IFRS 17, e in particolare a stabilire se detta opzione possa aumentare in maniera significativa il margine di valutazione e l'incoerenza nell'applicazione, riducendo in tal modo la comparabilità delle informazioni finanziarie e la gestione soggettiva degli utili; accoglie con favore il progetto di ricerca dello IASB sui tassi di sconto e lo invita a sviluppare un approccio coerente e globale per la metodologia per la valutazione e l'applicazione dei tassi di sconto;

8.  invita la Commissione e l'EFRAG a tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle sue risoluzioni del 7 giugno 2016 sulla valutazione degli IAS e del 6 ottobre 2016 sull'IFRS 9 per l'omologazione dell'IFRS 17, segnatamente per quanto riguarda l'incidenza delle nuove norme sulla stabilità finanziaria e sugli investimenti a lungo termine nell'UE, ma anche i rischi derivanti dalla propensione delle disposizioni contabili a provocare effetti prociclici e/o una maggiore volatilità, soprattutto perché l'IFRS 17 sposterà l'attenzione dal costo storico ai valori correnti; ricorda, a tale riguardo, le raccomandazioni contenute nella relazione Maystadt concernenti l'estensione del criterio del "bene pubblico", in base alle quali i principi contabili non dovrebbero né compromettere la stabilità finanziaria dell'Unione europea né ostacolarne lo sviluppo economico; invita la Commissione a vagliare specificamente se la prassi di alcuni Stati membri di basare la distribuzione degli utili sugli IFRS senza applicare filtri alle plusvalenze non realizzate sia conforme alla direttiva sulla salvaguardia del capitale;

9.  rileva che, sulla scia dell'IFRS 17 e dell'IFRS 9, la contabilità delle imprese di assicurazione è influenzata da due importanti cambiamenti nei principi di informativa finanziaria; osserva, in particolare, che i divari di valutazione si verificano attualmente sia nell'attivo che nel passivo dello stato patrimoniale degli assicuratori, in quanto le attività di investimento sono valutate al valore di mercato e le valutazioni dei contratti assicurativi includono stime previsionali del flusso di cassa netto; invita l'EFRAG a considerare la potenziale interazione e qualsivoglia discrepanza tra l'IFRS 9 e l'IFRS 17;

10.  rileva che le esenzioni dall'IFRS 17 e dall'IFRS 9 consentono di applicare l'IFRS 15 ai contratti pertinenti; chiede all'EFRAG di valutare se tale pratica sia adeguata;

11.  invita la Commissione e l'EFRAG a prendere in considerazione le preoccupazioni relative al livello di aggregazione, compresi i requisiti sulle modalità pratiche di gestione dell'impresa e sul raggruppamento dei contratti in coorti annuali, il che può fornire un'immagine poco chiara della gestione aziendale;

12.  invita altresì la Commissione e l'EFRAG a prendere in considerazione i timori relativi al livello di aggregazione nella misura in cui la disaggregazione di un portafoglio in base a criteri di redditività e alle coorti annuali potrebbe non rispecchiare le modalità di gestione dell'impresa, aumentando al contempo i costi, la complessità e gli oneri amministrativi per le imprese;

13.  chiede di chiarire alcuni potenziali effetti negativi dei requisiti transitori, in particolare per quanto riguarda la complessità degli approcci retrospettivi e la limitata disponibilità di dati al riguardo; invita la Commissione e l'EFRAG a valutare in che misura la necessità di applicare approcci di transizione multipli per un portafoglio di contratti assicurativi può potenzialmente incidere sulla comparabilità e sulle questioni relative ai dati;

14.  invita la Commissione e l'EFRAG a vagliare i potenziali benefici per tutte le parti interessate;

15.  rileva alcuni timori relativi ai contratti di riassicurazione, che costituiscono una forma specifica di assicurazione; invita l'EFRAG a considerare l'impatto dei requisiti dell'IFRS 17 sulla contabilità della riassicurazione, tenendo conto sia degli interessi dei beneficiari che dei modelli aziendali dei fornitori di riassicurazione;

16.  invita il laboratorio europeo sulla comunicazione societaria dell'EFRAG, di recente istituzione, a elaborare migliori pratiche in materia di comunicazione societaria, in particolare per quanto riguarda le informazioni sull'esposizione finanziaria ai cambiamenti climatici, in linea con le raccomandazioni della task force in materia;

17.  osserva che la portata e la complessità reali dell'IFRS 17 saranno evidenti solo dopo che l'EFRAG avrà completato la sua valutazione d'impatto; invita la Commissione e l'EFRAG ad esaminare, sulla base dei risultati di tale valutazione, la possibilità di rispettare l'attuale calendario di attuazione dell'IFRS 17 e a considerare la potenziale interazione con le date di attuazione in altre giurisdizioni;

18.  invita la Commissione, unitamente alle autorità europee di vigilanza (AEV), alla BCE, al comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) e all'EFRAG, a monitorare attentamente, qualora riceva l'omologazione, l'attuazione dell'IFRS 17 nell'Unione europea e a preparare entro il giugno 2024 una valutazione d'impatto ex post, presentandola al Parlamento europeo e ad agire conformemente alle sue posizioni;

19.  sottolinea che gli assicuratori hanno la responsabilità di informare gli investitori circa le potenziali conseguenze dell'applicazione dell'IFRS 17

20.  invita l'ESRB a istituire una task force sull'IFRS 17;

21.  invita la Commissione a garantire che l'IFRS 17, se adottato, contribuisca al bene pubblico europeo, compresi gli obiettivi di sostenibilità e di investimento a lungo termine, in linea con l'accordo di Parigi;

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.
(3) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.
(4) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(5) GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0248.
(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0381.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569996/IPOL_STU(2016)569996_EN.pdf.

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2019Note legali - Informativa sulla privacy