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Procedura : 2018/2223(BUD)
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A8-0311/2018

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PV 23/10/2018 - 7.10

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Martedì 23 ottobre 2018 - Strasburgo
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa articoli di abbigliamento
P8_TA(2018)0394A8-0311/2018
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Portogallo – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa articoli di abbigliamento (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 – 2018/2223(BUD))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0311/2018),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile;

C.  considerando che il Portogallo ha presentato la domanda EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa articoli di abbigliamento, relativa a un contributo finanziario del FEG a seguito di 1 161 esuberi nel settore economico classificato alla divisione 14 della NACE revisione 2 (Confezione di articoli di abbigliamento) nelle regioni di livello NUTS 2 Norte (PT11), Centro (PT16) e Lisboa (PT17) in Portogallo;

D.  considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi in imprese operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2, in una regione o due regioni contigue, oppure in più di due regioni contigue, di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo di lavoratori in due delle regioni in uno Stato membro sia superiore a 500;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che il Portogallo ha diritto a un contributo finanziario pari a 4 655 883 EUR a norma di tale regolamento, importo che costituisce il 60 % dei costi totali (7 759 806 EUR);

2.  constata che le autorità portoghesi hanno presentato la domanda il 24 aprile 2018 e che, dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte del Portogallo, la Commissione ha completato la propria valutazione il 10 settembre 2018 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;

3.  osserva che il Portogallo sostiene che gli esuberi sono legati alle trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, più in particolare alla liberalizzazione degli scambi nel settore tessile e dell'abbigliamento, a seguito della scadenza dell'Accordo multifibre dell'Organizzazione mondiale del commercio alla fine del 2004, che ha comportato cambiamenti radicali nella struttura del commercio mondiale dei tessili e dell'abbigliamento;

4.  osserva che il tasso di disoccupazione relativo al settore degli articoli di abbigliamento nei distretti in cui si sono verificati i collocamenti in esubero è più elevato rispetto a quello registrato nelle regioni Norte, Centro e Lisboa, in cui sono situati i distretti e che le prospettive di reimpiego sono scarse in quanto i lavoratori licenziati sono per lo più donne scarsamente qualificate;

5.  ricorda che si prevede che gli esuberi, verificatisi in due imprese che operano nel settore portoghese dell'abbigliamento, avranno importanti ripercussioni negative sull'economia locale e che l'impatto degli esuberi è legato alle difficoltà di reimpiego, dovute alla penuria di posti di lavoro, al basso livello di istruzione dei lavoratori in esubero e all'elevato numero di persone in cerca di occupazione;

6.  raccomanda l'applicazione dei fondi strutturali e di investimento, in particolare del Fondo sociale europeo, per migliorare le qualifiche dei lavoratori portoghesi, al fine di ridurre la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile e quella di lunga durata;

7.  osserva che la domanda riguarda 1 161 lavoratori collocati in esubero, 730 dei quali saranno interessati dalle misure proposte; sottolinea il fatto che la maggior parte dei lavoratori licenziati è costituita da donne (88,63 %) ; segnala inoltre che il 20,55 % dei lavoratori in esubero ha più di 55 anni; riconosce, in considerazione di tale dato, l'importanza delle misure attive del mercato del lavoro cofinanziate dal FEG al fine di migliorare le opportunità di reinserimento professionale di tali gruppi vulnerabili;

8.  accoglie con favore il fatto che verranno forniti servizi personalizzati cofinanziati dal FEG a un numero massimo di 730 giovani di età inferiore ai 30 anni che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET);

9.  osserva che il Portogallo prevede tre tipologie di azioni destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame: (i) formazione e riqualificazione, ii) promozione dello spirito imprenditoriale, iii) indennità;

10.  sottolinea che la formazione e la riqualificazione devono creare alternative reali per il reinserimento nella regione, tenendo conto dei settori con una crescente domanda di manodopera;

11.  rileva che le indennità finanziarie, vale a dire le indennità di formazione, di mobilità e di vitto, non superano il massimale del 35 % stabilito dal regolamento e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati alle attività di ricerca di lavoro o di formazione;

12.  riconosce che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con un gruppo di lavoro di cui facevano parte il servizio pubblico per l'impiego, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, l'Istituto nazionale di sicurezza sociale e l'autorità competente per le condizioni di lavoro;

13.  rileva che le autorità portoghesi hanno assicurato che le azioni proposte non riceveranno un sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento e che le azioni proposte saranno complementari alle azioni finanziate dai fondi strutturali;

14.  ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori, e si compiace della conferma del Portogallo a tal riguardo;

15.  ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

16.  invita la Commissione a esortare le autorità nazionali affinché forniscano maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita e, quindi, possibilità di creare occupazione, e affinché raccolgano dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a titolo del FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e sul tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG;

17.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

18.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

19.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

20.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Portogallo – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa articoli di abbigliamento

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/1720.)

Ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy