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Testi approvati
Martedì 17 aprile 2018 - Strasburgo
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Libano: partecipazione del Libano al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) ***
 Accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Maurizio: possibilità di pesca e contropartita finanziaria ***
 Accordo UE-Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ***
 Una strategia europea per promuovere le colture proteiche
 Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia ***I
 Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi ***I
 Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ***I
 Prestazione energetica nell'edilizia ***I
 Attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente
 La parità di genere nel settore dei media nell'Unione europea
 Emancipare le donne e le ragazze attraverso il settore digitale
 Attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello Strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo
 Migliorare la sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo
 Rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Libano: partecipazione del Libano al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) ***
PDF 235kWORD 49k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (11967/2017 – C8-0344/2017 – 2017/0199(NLE))
P8_TA(2018)0092A8-0352/2017

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (11967/2017),

–  visto il progetto di accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (11928/2017),

–  vista la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri(1),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0344/2017),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0352/2017),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica libanese.

(1) GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1.


Accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Maurizio: possibilità di pesca e contropartita finanziaria ***
PDF 312kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))
P8_TA(2018)0093A8-0053/2018

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (12476/2017),

–  visto il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (12479/2017),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0445/2017),

–  visti l'articolo 99, paragrafo 1 e paragrafo 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visti la raccomandazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A8-0053/2018),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Maurizio.


Accordo UE-Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ***
PDF 233kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))
P8_TA(2018)0094A8-0126/2018

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (13357/2017),

–  visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (13471/2017),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0434/2017),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0126/2018),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Regno di Norvegia.


Una strategia europea per promuovere le colture proteiche
PDF 289kWORD 61k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 su una strategia europea per promuovere le colture proteiche – incoraggiare la produzione di colture proteiche e leguminose nel settore agricolo europeo (2017/2116(INI))
P8_TA(2018)0095A8-0121/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sul "deficit proteico nell'UE: quale soluzione per questo annoso problema?"(1),

–  vista la proposta della Commissione del 14 settembre 2016 relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ("regolamento omnibus") (COM(2016)0605) e la relativa modifica intesa a includervi una richiesta alla Commissione di pubblicare un "piano proteine" entro la fine del 2018(2),

–  vista la "dichiarazione sulla soia a livello europeo", presentata il 12 giugno 2017 al Consiglio Agricoltura dalla Germania e dall'Ungheria, e firmata in seguito da 14 Stati membri(3),

–  vista la decisione del Consiglio 93/355/CEE, dell'8 giugno 1993, relativa alla conclusione di un memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, nel quadro del GATT(4),

–  visto il documento adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" ("Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile"), e, in particolare, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) n. 2, 12 e 15 in esso inclusi,

–  vista la decisione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in occasione della sua 68a sessione, di proclamare ufficialmente il 2016 "Anno internazionale dei legumi", sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)(5),

–  visto lo studio commissionato dal dipartimento tematico B del Parlamento su richiesta dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, dal titolo "Ruolo ambientale delle colture proteiche nella nuova politica agricola comune"(6),

–  vista l'audizione tenutasi al Parlamento sul miglioramento dell'approvvigionamento in Europa in termini di colture proteiche,

–  vista la dichiarazione Danube Soya del 19 gennaio 2013,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0121/2018),

A.  considerando che l'Unione europea soffre di un deficit importante in termini di proteine vegetali a causa delle esigenze del proprio settore zootecnico, che dipende dalle importazioni di mangimi da paesi terzi, situazione che purtroppo ha visto miglioramenti ridotti, nonostante le intenzioni più volte annunciate e le iniziative adottate al riguardo da oltre quindici anni e nonostante l'utilizzo di coprodotti derivanti dalla produzione di biocarburanti nei mangimi animali; considerando che l’attuale situazione dell'UE, caratterizzata dall’importazione di proteine vegetali (principalmente soia) provenienti dall’America del Sud, è insostenibile e dimostra che occorre adottare un’azione maggiormente energica, in particolare per migliorare la sostenibilità di tali importazioni;

B.  considerando che è essenziale ridurre la considerevole dipendenza dell'Unione dalle importazioni di colture proteiche, essenzialmente impiegate per l'alimentazione animale; che, oltre all'impatto ambientale nelle regioni produttrici di soia, la situazione attuale comporta rischi elevati in particolare per il settore zootecnico dell'UE, poiché la volatilità dei prezzi sui mercati internazionali è notevolmente aumentata;

C.  considerando che il Parlamento europeo si è ripetutamente espresso in merito alle proteine e alla necessità di istituire un piano europeo per le proteine, senza che le sue iniziative abbiano realmente prodotto risultati tali da modificare la situazione di dipendenza dell'Europa riguardo all'approvvigionamento di proteine vegetali;

D.  considerando che, a seguito della crisi della BSE, è stato giustamente vietato a livello europeo l'utilizzo di farine animali nei mangimi(7), ma che ciò ha fatto aumentare fortemente le importazioni di soia dall'America latina;

E.  considerando che nell'UE solo il 3 % della superficie coltivabile è pertanto destinato alle colture proteiche mentre l'Unione importa oltre il 75 % del suo approvvigionamento di proteine vegetali soprattutto dal Brasile, dall'Argentina e dagli Stati Uniti;

F.  considerando che i settori zootecnici nell'Unione sono estremamente sensibili alla volatilità dei prezzi e alla distorsione della concorrenza e dipendono dalle importazioni di proteine vegetali a prezzi accessibili e di qualità elevata, il che pone una sfida reale per le aziende agricole europee;

G.  considerando che le colture proteiche europee generano sottoprodotti oleaginosi che possono contribuire all'economia circolare e possono essere molto utili per il consumo umano, le energie rinnovabili o la chimica verde; che la coproduzione di proteine e di sottoprodotti in Europa consente di ridurre le importazioni di proteine OGM e di biocarburanti che contribuiscono alla deforestazione;

H.  considerando che il problema delle proteine vegetali utilizzate nei mangimi è stato troppo spesso affrontato solo dalla prospettiva delle sostanze ricche di proteine, associata a quella del deficit di proteine vegetali e della ricerca di materie prime destinate a completare le razioni degli animali da allevamento;

I.  considerando che occorre adottare un'analisi più globale della questione delle proteine vegetali in Europa, al fine di dotarsi di una strategia a lungo termine e di tutti gli strumenti disponibili per agire in modo più efficace sulla riduzione della nostra dipendenza dalle proteine vegetali importate; che tale strategia è uno strumento per la transizione verso sistemi agroalimentari più sostenibili;

J.  considerando che le proteine, analogamente all'energia, sono una componente essenziale per la nostra alimentazione e possono essere fornite in forma vegetale o animale;

K.  considerando che le proteine vegetali sono al centro delle sfide della sovranità e della sicurezza alimentare (per gli alimenti e i mangimi), della protezione dell'ambiente, del riscaldamento globale e delle energie rinnovabili; che sono indispensabili per la vita e sono presenti in tutti gli alimenti consumati, sia dall'uomo sia dagli animali;

L.  considerando che la produzione totale europea di materie ricche di proteine è passata da 24,2 a 36,3 milioni di tonnellate (+50 %) dal 1994 al 2014, ma che nel contempo i consumi sono passati da 39,7 a 57,1 milioni di tonnellate (+44 %); che il disavanzo globale di proteine dell'Unione (20,8 milioni di tonnellate nel 2014) è pertanto in aumento; considerando che negli ultimi 50 anni il mercato mondiale delle proteine vegetali, combinato a quello della soia e dei panelli di soia, ha registrato una notevole evoluzione e che il consumo di queste materie prime è aumentato vertiginosamente in tutti gli Stati membri, con un consumo di soia che è passato dai 2,42 milioni di tonnellate del 1960 ai quasi 36 milioni di tonnellate attuali; che il settore zootecnico dell'UE dipende in maniera considerevole dalle importazioni di semi e panelli di soia dai paesi terzi, in particolare dall'America meridionale; che per soddisfare la domanda di soia nell'UE si utilizza una superficie di circa 15 milioni di ettari, di cui 13 milioni in America meridionale;

M.  considerando che la coltivazione di colture proteiche genera un importante valore aggiunto per l'ambiente, che non è minacciato dal relativo utilizzo di prodotti fitosanitari;

N.  considerando che, negli ultimi anni, la Cina è diventata il principale paese esportatore di soia a livello mondiale e ha sviluppato una propria strategia non trasparente di garanzia di approvvigionamento, al di fuori dei tradizionali meccanismi di mercato, basata su contratti di produzione con il principale fornitore mondiale di soia, il Brasile, con massicci investimenti in loco, a spese dell'ambiente, a favore della produzione e delle infrastrutture di trasformazione (triturazione) e di trasporto portuale; che tale strategia di internazionalizzazione da parte delle filiere agroindustriali cinesi potrebbe ripercuotersi sull'approvvigionamento di soia e semi oleaginosi del mercato dell'UE, che è anche un cliente importante del Brasile, e minacciare la stabilità dei mercati dell'Unione;

O.  considerando che la maggior parte della soia importata, in particolare dalle Americhe, proviene da colture geneticamente modificate e che i consumatori europei mostrano una certa diffidenza nei confronti di questa tecnologia; considerando l'aumento dell'interesse per i prodotti locali non OGM e della preoccupazione per l'impronta di carbonio delle importazioni; che, all'interno dell'UE, molti produttori e trasformatori di semi di soia, produttori di mangimi e rappresentanti dell'industria alimentare (produttori di carne, produttori di latte e uova e altri utenti di semi di soia), le catene commerciali e altre istituzioni competenti sostengono sistemi sostenibili e certificati di produzione di semi di soia senza OGM;

P.  considerando che per soddisfare le esigenze alimentari dell'UE, l'agricoltura europea ha subito una trasformazione nel quadro della politica agricola comune (PAC); che ha assunto un carattere più intensivo e i mercati dei prodotti agricoli e delle materie prime sono stati aperti, il che ha aumentato la dipendenza dell'UE dalle importazioni delle proteine vegetali dalle Americhe; che la globalizzazione ha portato ad una convergenza delle abitudini alimentari ed alla specializzazione agricola, determinando per la produzione di proteine grandi movimenti di fattori di produzione su lunghe distanze, dai fertilizzanti azotati per nutrire le colture, alle materie prime ricche di proteine per alimentare il bestiame, con il ben noto impatto sull'ambiente e il clima;

Q.  che la produzione di colture proteiche, in particolare di soia, importata per la produzione di mangimi rientra tra i principali motori del cambiamento della destinazione dei suoli e in molte regioni extraeuropee contribuisce in misura rilevante alla deforestazione; che l'aumento della produzione di colture proteiche in Europa potrebbe integrare in modo significativo le misure intese a promuovere catene di approvvigionamento delle materie prime agricole che non prevedono la deforestazione; considerando che è diventato ancora più importante, alla luce dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, affrontare la sfida globale della deforestazione e del degrado forestale;

R.  considerando che il fabbisogno di azoto necessario per le colture e la produzione di proteine vegetali, ad eccezione delle leguminose, oggi è prodotto soprattutto da fertilizzanti azotati di sintesi, che sono costosi da produrre e ad alta intensità energetica nonché inquinanti per l'acqua e l'aria e hanno un'elevata impronta ecologica per via delle grandi quantità di combustibili fossili utilizzate durante il processo di produzione; che ciò non contribuisce all'obiettivo dell'economia circolare e della maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse e dei flussi di rifiuti dell'Unione; che, in tali circostanze, è necessario riconsiderare la questione delle proteine, dalla fase di produzione fino al consumo, in termini di prestazioni produttive e ambientali, grazie a una migliore gestione del ciclo dell'azoto, incluso l'utilizzo e lo sviluppo di fertilizzanti azotati organici, per esempio il riciclaggio di nutrienti dai flussi di rifiuti organici come il concime animale;

S.  considerando che, al fine di ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di proteine vegetali, occorre guardare in via prioritaria alle colture ricche di proteine, che soddisfano il fabbisogno di ruminanti e non ruminanti, ma anche a tutte le altre colture (comprese le superfici foraggere e in erba) che, nonostante il minore tenore proteico, sono coltivate su superfici importanti in tutta l'Unione; che esistono numerosi vantaggi derivanti dall'allevamento a pascolo per i ruminanti, tra cui la riduzione dei costi dei fattori di produzione delle aziende agricole;

T.  considerando che non ci sarà un aumento improvviso della produzione di proteine vegetali senza un miglioramento della redditività di tali colture e che è necessario attuare un piano strategico, efficace e ambizioso per l'approvvigionamento di proteine vegetali per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura europea; che, per sviluppare tale piano, occorre mobilitare diverse politiche dell'Unione e in primo luogo la PAC;

U.  considerando che negli ultimi decenni l'Unione ha utilizzato tre strumenti principali per intervenire a sostegno dell'obiettivo di indipendenza proteica dell'Europa, ossia gli aiuti accoppiati volontari per le colture proteiche e oleaginose, la politica europea in materia di biocarburanti e la condizionalità del 30 % degli aiuti diretti introdotta dall'ultima riforma della PAC per attuare misure di inverdimento, in particolare l'obbligo di destinare il 5 % della superficie coltivabile ad aree di interesse ecologico e la decisione di consentirvi la coltivazione di piante che fissano l'azoto e di colture intercalari;

V.  considerando che l'interesse degli agricoltori per le colture che fissano l'azoto e le colture proteiche è cresciuto notevolmente perché questi prodotti consentono loro di soddisfare i requisiti in materia di inverdimento, e che tale interesse incoraggerà i selezionatori a riprendere o aumentare le loro attività in relazione a tali colture;

W.  considerando che nel periodo 2000-2013, le misure introdotte dalla PAC non sono riuscite, da sole, a invertire la tendenza alla riduzione o alla stagnazione della produzione di proteine in Europa, ma che a partire dal 2013 la combinazione tra tali aiuti e la misura di "inverdimento" che autorizza la coltivazione di colture proteiche nelle aree di interesse ecologico ha portato a un netto aumento della produzione di proteine nell'UE;

X.  considerando che l'accordo politico sulla PAC raggiunto dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione nel 2013 prevede la possibilità di colture che fissano l'azoto nelle aree di interesse ecologico;

Y.  considerando che, come dimostrano le ricerche, i produttori di mangimi spesso aggiungono più proteine ai mangimi di quanto ritenuto necessario e che attraverso una determinazione più precisa del contenuto proteico necessario per l'animale di destinazione è possibile ottenere vantaggi in termini di efficienza;

Z.  considerando che a causa della bassa percentuale di colture proteiche nell'Unione, il numero di programmi di ricerca sulle proteine vegetali è in flessione, come lo sono la formazione, l'innovazione e l'acquisizione di esperienze pratiche nell'UE; che l'efficacia dell'innovazione andrebbe migliorata e la politica di ricerca a favore delle proteine andrebbe sviluppata, ma che ciò può avere esito positivo solo con il sostegno di impegni politici a medio-lungo termine; che la politica di ricerca a favore delle proteine dovrebbe includere colture di leguminose di produzione interna;

AA.  considerando che il sostegno alle attività di selezione vegetale sarà importante per lo sviluppo di nuove varietà di colture proteiche che possano contribuire a una maggiore produzione di proteine dell'UE; che efficaci attività di selezione vegetale richiedono una politica di ricerca a lungo termine sufficientemente finanziata e un contesto normativo idoneo che incoraggi l'innovazione;

AB.  considerando che la Commissione ha già finanziato, e attualmente finanzia, numerosi progetti pertinenti, ivi compresi quelli alla voce "SFS-44-2016 – A joint plant breeding programme to decrease the EU's and China's dependency on protein imports" (SFS-44-2016 – un programma congiunto di selezione vegetale per ridurre la dipendenza dell'UE e della Cina dalle importazioni di proteine); che è opportuno garantire una comunicazione, una divulgazione e un utilizzo adeguati dei risultati di tali progetti, affinché le future decisioni politiche in questo campo si basino su elementi concreti;

AC.  considerando che il costo della soia è pressoché raddoppiato in termini reali dal 2007;

1.  ritiene sia giunto il momento di attuare un vasto piano strategico europeo per la produzione e l'approvvigionamento di proteine vegetali, basato sullo sviluppo sostenibile di tutte le colture presenti in tutta l'Unione; reputa che tale passaggio comporti una modifica profonda dei nostri sistemi di produzione per rispondere alle esigenze degli agricoltori in termini di sostentamento e alle esigenze di un'economia circolare e di una produzione agricola sostenibile, fondata su principi quali l’agroecologia e altre pratiche rispettose dell’ambiente, incluse strategie per l'alimentazione dei ruminanti a basso impiego di fattori di produzione basate sia sul pascolo permanente sia sui pascoli temporanei sui seminativi;

2.  invita la Commissione a intraprendere azioni immediate volte a evitare eventuali riduzioni dell'attuale livello di produzione delle colture proteiche, tenendo debitamente conto dei vantaggi ambientali derivanti dalla coltivazione convenzionale di colture che fissano l'azoto nelle aree di interesse ecologico;

3.  osserva che le colture proteiche possono essere benefiche per l'ambiente grazie alla loro capacità di fissare l'azoto dall'atmosfera; aggiunge che tali benefici includono una riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti a base di combustibili fossili, un miglioramento della qualità del suolo, una riduzione dei livelli di malattia rispetto alla monocoltura costante e la protezione della biodiversità; sottolinea inoltre che la fissazione dell'azoto mediante tali colture può aiutare a ridurre i costi dei fattori di produzione e gli eventuali effetti negativi sull'ambiente associati ad un utilizzo eccessivo dei fertilizzanti;

4.  chiede la creazione di una piattaforma europea, sostenuta dall'Osservatorio europeo del mercato delle colture, che consenta di: identificare le superfici di proteine per categoria di coltura e localizzazione, di elaborare riferimenti tecnici accessibili a tutti gli agricoltori, di conoscere la disponibilità in termini di proteine in Europa per agevolare la loro commercializzazione e di censire l'insieme delle ricerche pubbliche e private eseguite sulle proteine;

5.  raccomanda di tenere conto di tutte le risorse proteiche vegetali, quindi delle colture che rientrano sia nell'alimentazione umana sia in quella animale, nonché del sostegno normativo per lo sviluppo e la commercializzazione di nuove colture proteiche vegetali; ritiene inoltre che la ricerca sulle fonti proteiche alternative andrebbe identificata;

6.  riconosce che la produzione di soia nell’America del Sud è uno dei fattori principali dei cambiamenti di uso del suolo e causa molteplici problemi ecologici, come l’inquinamento da pesticidi delle acque sotterranee, l’erosione del suolo, l'esaurimento delle risorse idriche e la deforestazione, con la conseguente perdita di biodiversità con effetti devastanti; riconosce che la produzione di soia ha conseguenze sociali e sanitarie nei paesi produttori, aggravate da limitati diritti fondiari formali, accaparramento dei terreni, espulsione forzata e altre violazioni dei diritti umani;

7.  ricorda che la crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli anni Novanta e il divieto di utilizzare proteine trattate di origine animale nei mangimi per gli animali, come previsto dal regolamento (CE) n. 999/2001, ha fatto salire la domanda di proteine di origine vegetale in Europa; osserva che nel settore europeo della piscicoltura vengono utilizzate fonti europee alternative di proteine per i mangimi, come la farina di pesce;

I diversi obiettivi del piano

8.  ritiene che tale piano debba massimizzare la produzione sostenibile di biomassa sulle superfici agricole pertinenti sviluppando manti vegetali permanenti, parte dei quali può essere destinata alla fornitura proteica;

9.  reputa che si debba prestare particolare attenzione al potenziale offerto dalle colture di leguminose, da granella o da foraggio, poiché offrono numerosi vantaggi in termini agricoli, economici e ambientali, visto che i principali vantaggi di tali colture sono di fissare l'azoto dell'aria grazie al loro sistema simbiotico, riducendo il ricorso ai fertilizzanti azotati di sintesi, e di richiedere uno scarso uso dei pesticidi; sottolinea che le leguminose lasciano una buona struttura del suolo per le colture successive grazie al rilascio di azoto, che può portare a un aumento del rendimento dal 10 al 20 %; osserva che la rotazione va a vantaggio della qualità del suolo, riduce i livelli di malattia e sostiene la biodiversità;

10.  sottolinea inoltre che, nei sistemi a rotazione delle colture che includono leguminose, i cicli riproduttivi dei parassiti e dei patogeni si interrompono, riducendo così i livelli di malattia delle piante e la necessità di applicare pesticidi; osserva che un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che la sospensione di anno in anno delle monocolture determina anche un aumento della biodiversità;

11.  raccomanda di sostenere, in particolare nel quadro della PAC, la coltura della soia nell'UE rendendola redditizia e competitiva poiché, grazie a nuove varietà, si aprono oggi nuove prospettive per alcune regioni in cui le colture possono adattarsi, ma aggiunge che ciò non deve mettere in secondo piano altre colture proteiche da granella (lupini, fave, piselli, ceci, arachidi, ecc.); ritiene che questa grande varietà di specie consenta di massimizzare la produzione di proteine in tutte le regioni d'Europa in funzione delle loro condizioni climatiche locali;

12.  chiede di prestare maggiore attenzione alla gestione delle colture intercalari e di trifoglio che, data la loro importanza in termini di superficie, contribuiscono fortemente al fabbisogno proteico nell'alimentazione animale (solo per i ruminanti); osserva che le colture di leguminose come il trifoglio possono crescere bene nei prati;

13.  raccomanda di reintrodurre colture proteiche vegetali come la soia, l'erba medica, le fave, i piselli e colture come il trifoglio, la lupinella e molte altre leguminose nei sistemi che si avvalgono di grandi colture e nei sistemi foraggeri;

14.  ritiene necessario sviluppare filiere locali di produzione e trasformazione delle proteine creando gruppi di agricoltori e avvicinando le aziende di seminativi e gli allevatori (contratti di approvvigionamento e di scambio, creazione di impianti decentrati di bioraffinazione delle "proteine verdi" di piccole e medie dimensioni) per scambiare conoscenze sulle varietà di legumi adatte e sulla rotazione del suolo; ritiene utile, a tal fine, accompagnare, mediante la PAC, i soggetti che intendono assumersi il rischio di avviare strutture produttive dirette nel settore dell'alimentazione umana e animale a base di proteine; sottolinea l'importanza di contratti diretti tra coltivatori e produttori di mangimi;

15.  incoraggia la promozione della produzione di proteine vegetali di qualità e senza OGM, con una chiara tracciabilità ed etichettatura (sia per quanto riguarda il luogo di produzione sia per quanto riguarda i metodi utilizzati), in risposta al crescente interesse dei consumatori europei per i prodotti senza OGM;

16.  ritiene che occorra sostenere una maggiore autonomia alimentare degli allevamenti a livello delle aziende e dei territori sia per i ruminanti sia per gli animali poligastrici (produzione di alimenti fin dall'azienda agricola);

17.  reputa sia auspicabile ridurre le perdite e le rimanenze dei raccolti e aumentare la qualità nutrizionale, migliorando i sistemi di raccolta, conservazione e trasformazione (essiccatura, avvolgimento, ecc.);

18.  è del parere che, per consentire lo sviluppo della produzione di proteine vegetali, sia necessario accrescere la redditività di tali colture e sviluppare pratiche quali la rotazione delle colture (per almeno 3 anni), intercalare le leguminose e aumentare l'associazione delle varietà e delle colture nel settore della produzione di semi (trifoglio/colza, triticale/piselli, ecc.) e di foraggi (graminacee, leguminose, misti, ecc.) per passare a un sistema agroalimentare più sostenibile, che contribuisca al passaggio da monocolture ad alto impiego di fattori di produzione all'interno e all'esterno dell'UE a sistemi agroecologici diversificati;

19.  chiede di avviare lavori di ricerca sull'idoneità all'impiego nelle rotazioni e nelle colture miste; sulla selezione di nuove specie e varietà che offrano flessibilità agli agricoltori per adattarsi ai cambiamenti climatici; sulla resilienza allo stress; sulla combinazione delle colture; sul miglioramento dei rendimenti, del tenore proteico e della digeribilità dei mangimi (semi germogliati, semi di colza, ecc.); sull'aumento della resistenza delle piante alle malattie; sulla biologia della germinazione delle erbe infestanti in funzione del loro controllo; sulla conversione in mangimi e sui biostimolanti; sottolinea la necessità per gli agricoltori di disporre di strumenti coerenti in relazione alle pratiche e tecniche di gestione e ai prodotti fitosanitari tesi a contrastare i parassiti e altri fattori che possono influenzare negativamente la resa e la crescita delle colture;

20.  chiede ingenti investimenti nella ricerca, anche nell'ambito delle varietà, per migliorare le prestazioni tecniche di tali colture, restituire un interesse economico alle colture proteiche che possono risentire del confronto con i margini realizzati tramite altre colture, conseguire maggiore varietà delle colture, onde garantire la sicurezza delle rese, risolvere le questioni agronomiche che limitano la coltivazione di colture proteiche e garantire volumi sufficienti e indispensabili alla strutturazione delle filiere di produzione e distribuzione; sottolinea inoltre la necessità di sviluppare colture proteiche maggiormente adattate al clima europeo e migliorare il loro valore proteico e garantire la sicurezza degli investimenti onde promuovere la ricerca;

21.  raccomanda un uso più ampio dell'agricoltura di precisione, in particolare attraverso la digitalizzazione, per adeguare con la maggiore precisione possibile l'apporto delle piante nonché le razioni degli animali, al fine di limitare gli sprechi e alcuni tipi di inquinamento nonché predisporre sistemi di controllo delle infestanti con mezzi meccanici;

22.  Intende promuovere: l'acquisizione di nuove conoscenze; il trasferimento delle conoscenze, la formazione iniziale e continua nonché il sostegno a tutte le forme di innovazione e di ricerca applicata sia nell'alimentazione umana sia in quella animale;

23.  chiede di sostenere tutte le forme di innovazione e di ricerca applicata, condividendo esperienze e conoscenze e affidandosi in particolare agli operatori del settore che dispongono di soluzioni innovative;

24.  chiede criteri di sostenibilità per le importazioni di mangimi al fine di garantire una produzione sostenibile delle piante proteiche nei paesi terzi che non comporti impatti ambientali o sociali negativi;

25.  mette in evidenza l'importanza che l'educazione alimentare può rivestire nel plasmare la domanda alimentare; sottolinea la necessità di adottare orientamenti in materia di alimentazione a livello di UE o degli Stati membri, allo scopo di promuovere una dieta sana, affrontando nel contempo le problematiche ambientali legate alla produzione alimentare;

26.  ritiene indispensabile rafforzare il sostegno tecnico agli agricoltori e le attività di consulenza, allo scopo di promuovere la produzione sostenibile di proteine da granella e da foraggio;

Gli strumenti del piano

27.  ritiene che il piano richieda la mobilitazione di diverse politiche dell'Unione nonché il collegamento di queste ultime: la PAC, la politica in materia di ricerca, le politiche in materia di ambiente e azione per il clima, la politica energetica, la politica di vicinato e la politica commerciale;

28.  reputa importante che la PAC sostenga le colture proteiche mediante diverse misure tra cui il pagamento accoppiato volontario – che non dovrebbe essere limitato alle colture e regioni in difficoltà, al fine di consentire di fare di più – e i pagamenti di inverdimento, ma anche mediante il secondo pilastro, grazie in particolare alle misure agroambientali, l'agricoltura biologica e altri tipi di agricoltura, gli investimenti, la qualità, il sistema di consulenza aziendale (SCA), la formazione, senza dimenticare l'innovazione attraverso il PEI; sottolinea che l'introduzione di un pagamento accoppiato ha condotto alla produzione di colture proteiche in alcuni Stati membri;

29.  ritiene che sia opportuno trarre utili insegnamenti dal recente divieto di utilizzo di pesticidi nelle aree di interesse ecologico, nonostante queste coprissero, nel 2016, il 15 % dei seminativi europei (8 milioni di ettari) e quasi il 40 % di tali aree sia costituito da colture che fissano l'azoto o da colture intercalari; ritiene che, nel quadro della mobilitazione generale di tutte le superfici agricole utilizzabili, prevista nel piano di autonomia per le proteine vegetali, le aree di interesse ecologico possano essere mobilitate per la produzione di proteine, sia nell'ambito dell'agricoltura convenzionale – mediante la difesa fitosanitaria integrata, tenendo presente che gli agricoltori che coltivano tali colture nelle aree di interesse ecologico in un'agricoltura convenzionale non sempre hanno la garanzia di poter rispondere alle invasioni di parassiti – sia nel contesto dell'agricoltura biologica, dal momento che per sostituire le importazioni di soia dell'UE occorrerebbe nell'Unione l'equivalente di quasi 17 milioni di ettari coltivati a soia; sottolinea che le aree di interesse ecologico sono inoltre essenziali per rafforzare la biodiversità, che è a rischio, e la sicurezza alimentare, poiché la biodiversità, in particolare migliorando l'impollinazione, permette di aumentare di circa il 20 % la resa delle colture circostanti, che possono comprendere colture proteiche;

30.  raccomanda di adeguare la modalità di inverdimento relativa al mantenimento dei prati permanenti, al fine di tenere maggiormente conto, in determinate regioni, della specificità dell'erba medica, da sola o mescolata con graminacee, nei prati temporanei di durata superiore a 5 anni, poiché questo limite temporale fa sì che tali prati siano classificati come "prati permanenti", a norma della legislazione, limitando l'avvicendamento oltre questo periodo di cinque anni, quantunque il loro reimpianto consenta di produrre molte proteine da foraggio e di garantire una maggiore autonomia proteica delle aziende interessate;

31.  plaude al fatto che, nel quadro della revisione Omnibus della politica agricola comune, il Parlamento europeo abbia ottenuto la rivalorizzazione, da 0,7 a 1, del coefficiente di conversione delle colture che fissano l'azoto, a compensazione del divieto di utilizzare pesticidi nelle aree di interesse ecologico;

32.  ritiene che una strategia europea per le proteine debba tenere conto della revisione della direttiva sulle energie rinnovabili, del duplice uso delle proteine e del ruolo dei loro sottoprodotti, rifiuti e residui nell'economia circolare, e promuove la rotazione e la diversificazione delle colture e l'utilizzo dei terreni a riposo secondo le misure verdi della PAC;

33.  ritiene che sia importante che la futura PAC tenga conto di proposte complementari per sostenere la coltura di proteine vegetali, quali le proposte relative a rotazioni minime di tre anni su tutti i seminativi per avere una componente leguminosa; sottolinea, al riguardo, che un periodo di rotazione più lungo può essere necessario per gli Stati membri in cui prevalgono le malattie legate all'umidità; ritiene che sia particolarmente rilevante creare un versamento ecosistemico più flessibile rispetto ai pagamenti di inverdimento, al fine di riconoscere il vantaggio delle colture di leguminose e delle colture di semi oleaginosi per la biodiversità, anche per nutrire gli impollinatori, mettere a disposizione strumenti per coloro che intendono assumersi i rischi legati all'innovazione e creare una sottopriorità "proteine" nel quadro della politica di sviluppo rurale;

34.  insiste sulla necessità di creare nuovi strumenti per sostenere l'aumento dell'offerta di proteine vegetali, in particolare di soia, e un'equa attuazione in tutti gli Stati membri;

35.  ritiene che l'attuale ricerca nell'ambito di una strategia per le colture proteiche sia frammentata e priva di un approccio mirato; chiede di intensificare gli sforzi nel settore della ricerca e dello sviluppo, in particolare in quello pubblico, sulle colture proteiche poco sviluppate, adatte sia all'alimentazione umana sia a quella animale, che non interessano o interessano poco gli investitori privati e sulle fonti proteiche alternative, come gli insetti e le alghe; chiede una maggiore cooperazione tra gli istituti di ricerca pubblici e privati; sottolinea la necessità di un quadro normativo a sostegno dei programmi di ricerca e innovazione per aumentare e rendere competitiva la produzione delle proteine;

36.  raccomanda di aumentare gli investimenti nei progetti di ricerca industriale e agricola che si incentrano sulla promozione della qualità e della diversità delle proteine funzionali per il consumo umano;

37.  ritiene che sia necessario mettere in sicurezza l'autonomia degli approvvigionamenti di soia rafforzando la cooperazione con i paesi vicini, e diversificare l'origine sostenibile delle proteine prodotte al di fuori dell'UE, in particolare nei paesi vicini dell'UE che hanno fatto una scelta europea e che producono un tipo di soia che può essere incanalato in seno all'Unione lungo il Danubio; chiede che tali importazioni rispettino le stesse norme sociali e ambientali della produzione intraeuropea e ammette che una coltivazione della soia senza OGM è opportuna per soddisfare le richieste dei consumatori;

38.  prende atto che le pratiche agricole attuali sono impensabili senza la soia, che questo legume estremamente importante nella storia recente era quasi svanito dalle colture europee, e che la coltivazione è passata da 17 milioni di tonnellate nel 1960 a circa 319 milioni di tonnellate nel 2015;

39.  chiede di adeguare il secondo pilastro della PAC per migliorare il riconoscimento e la remunerazione del contributo delle colture che nutrono gli impollinatori nei periodi critici della stagione (piante con primi fiori in primavera) e del loro ruolo nel contrastare il declino degli impollinatori;

40.  sostiene la creazione di sistemi trasparenti di etichettatura dei prodotti, basati su norme di produzione certificate, come le norme Danube Soya e Europe Soya;

41.  crede che, sebbene gli accordi di Blair House del 1992 siano ancora in vigore, siano di fatto superati e potrebbero ostacolare lo sviluppo sostenibile delle colture proteiche in Europa;

o
o   o

42.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 58.
(2) Cfr. relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (A8-0211/2017).
(3) Segretariato generale del Consiglio, 10055/17, Bruxelles, 7 giugno 2017.
(4) GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25.
(5) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), "Anno internazionale dei legumi": sementi nutrienti per un futuro sostenibile.
(6) IP/B/AGRI/IC/2012-067 (PE 495.856).
(7) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).


Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia ***I
PDF 240kWORD 60k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))
P8_TA(2018)0096A8-0262/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0479),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0330/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 23 marzo 2017(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0262/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE

P8_TC1-COD(2016)0230


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/841.)

(1) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 103.
(2) GU C 272 del 17.8.2017, pag. 36.
(3) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 settembre 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0339).


Riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi ***I
PDF 240kWORD 61k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2012-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))
P8_TA(2018)0097A8-0208/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0482),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0331/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 23 marzo 2017(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 gennaio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0208/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013

P8_TC1-COD(2016)0231


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/842.)

(1) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 103.
(2) GU C 272 del 17.8.2017, pag. 36.
(3) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 giugno 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0256).


Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ***I
PDF 121kWORD 48k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))
P8_TA(2018)0098A8-0373/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0481),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0307/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la sua risoluzione del 15 giugno 2017 sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste la relazione della commissione per gli affari costituzionali e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0373/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

P8_TC1-COD(2017)0219


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/673)

(1) Testi approvati, P8_TA(2017)0274.


Prestazione energetica nell'edilizia ***I
PDF 239kWORD 55k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))
P8_TA(2018)0099A8-0314/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0765),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0499/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dalla Prima e dalla Seconda camera dei Paesi Bassi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2017(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 gennaio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0314/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

P8_TC1-COD(2016)0381


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/844)

(1) GU C 246 del 28.7.2017, pag. 48.
(2) GU C 342 del 12.10.2017, pag. 119.


Attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente
PDF 202kWORD 57k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente (2017/2030(INI))
P8_TA(2018)0100A8-0059/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"(1) (7° PAA),

–  visti gli articoli 191 e 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e della salute umana,

–   visti l'accordo di Parigi, la decisione 1/CP.21 e la 21a Conferenza delle parti (COP 21) dell'UNFCCC, svoltasi a Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,

–   visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e la loro natura interconnessa e integrata,

–  vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del dicembre 2016 dal titolo "Environmental indicator report 2016 – In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme" (Relazione sugli indicatori ambientali 2016 – A sostegno del monitoraggio del 7º programma d'azione per l'ambiente),

–   vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del novembre 2017 dal titolo "Environmental indicator report 2017 – In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme" (Relazione sugli indicatori ambientali 2017 – A sostegno del monitoraggio del 7º programma d'azione per l'ambiente),

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2017 dal titolo "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori" (COM(2017)0063), corredata delle 28 relazioni per paese,

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2016 dal titolo "Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione" (COM(2016)0316),

–   vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE(2),

–   vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare(3),

–   vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2016 sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità(4),

–   vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia(5),

–   vista la sua raccomandazione del 4 aprile 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico(6),

–   vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo "SOER 2015 ‒ L'ambiente in Europa ‒ Stato e prospettive nel 2015",

–   vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 19 maggio 2015 dal titolo "Lo stato della natura nell'UE",

–  visto lo studio di valutazione dell'attuazione a livello europeo, del novembre 2017, sulla revisione intermedia dell'attuazione del settimo programma d'azione per l'ambiente (2014-2020), realizzato dal servizio Ricerca del Parlamento europeo, compreso lo studio ad esso allegato,

–  vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 sulla revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in materia di ambiente – Un ambiente migliore per una vita migliore(7),

–  vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 dal titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe" (COM(2016)0739),

–   vista la convenzione sulla diversità biologica,

–   vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)0571),

–   vista la comunicazione della Commissione del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" (COM(2017)0713),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0059/2018),

A.  considerando che il 7° PAA definisce obiettivi giuridicamente vincolanti da conseguire nei settori dell'ambiente e dei cambiamenti climatici entro il 2020; che definisce inoltre una visione a lungo termine per il 2050;

B.  considerando che il 7° PAA non contiene una clausola di revisione intermedia; che la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sull'attuazione del 7° PAA è un'opportunità per valutare i progressi del programma e formulare raccomandazioni basate su prove per l'ulteriore attuazione dell'attuale PAA e di eventuali futuri PAA; che la presente relazione dovrebbe andare oltre la riaffermazione di problemi noti e proporre soluzioni che consentano di conseguire gli obiettivi indicati nel 7° PAA;

C.  considerando che la Commissione sta lavorando a una relazione di valutazione incentrata sulla struttura e sul ruolo strategico svolto dal 7° PAA; che la relazione è intesa, in particolare, a verificare se il quadro concordato stia aiutando l'UE a realizzare i nove obiettivi prioritari in modo intelligente;

D.  considerando che l'UE dispone di una solida legislazione ambientale, la cui scarsa e inefficace attuazione costituisce un problema di lunga data; che tali lacune attuative sono una minaccia per lo sviluppo sostenibile, hanno ripercussioni transfrontaliere negative sull'ambiente e sulla salute umana e comportano considerevoli costi socioeconomici; che, inoltre, le lacune attuative pregiudicano la credibilità dell'UE;

E.  considerando che i progressi volti al conseguimento degli obiettivi per il 2020 sono stati finora eterogenei: è improbabile che l'obiettivo 1 (proteggere il capitale naturale) sia conseguito ma è probabile che lo siano alcuni dei sotto-obiettivi nell'ambito dell'obiettivo 2 (economia a basse emissioni di carbonio ed efficienza nell'impiego delle risorse), e vi è incertezza in merito all'effettivo conseguimento dell'obiettivo 3 (ridurre le pressioni legate all'ambiente e i rischi per la salute umana);

F.  considerando la persistente mancanza di attuazione della legislazione e di integrazione della conoscenza specialistica nel processo decisionale politico in ambiti quali la qualità dell'aria, il rumore ambientale e l'esposizione a sostanze chimiche, con gravi minacce per la salute e una riduzione della qualità e dell'aspettativa di vita dei cittadini dell'UE;

G.  considerando che i dati più recenti pubblicati dall'Agenzia europea dell'ambiente confermano le tendenze generali descritte sopra per ogni obiettivo tematico, ma segnalano anche un rallentamento dei progressi in alcuni ambiti; che in alcuni casi, come per le emissioni di gas a effetto serra e l'efficienza energetica, le previsioni relative al raggiungimento dei sotto-obiettivi non sono state modificate da queste nuove tendenze;

H.  considerando che vi è incertezza in merito all'effettivo conseguimento dell'obiettivo relativo alle emissioni di ammoniaca e che è improbabile che l'obiettivo in materia di consumo di suolo sia raggiunto;

I.  considerando che esiste molta incertezza in merito all'attuazione a causa della mancanza di indicatori e delle limitazioni degli indicatori esistenti; che le lacune di conoscenza continuano a ostacolare i progressi su tre livelli: comprensione del rischio, elaborazione di una politica adeguata per la gestione e la riduzione del rischio, monitoraggio dell'efficacia delle politiche;

J.  considerando che spesso la conoscenza esiste ma non viene utilizzata nella definizione delle politiche o trasferita alle parti incaricate dell'attuazione; che spesso ciò è dovuto a un'assenza di volontà politica e a interessi opposti che non sono percepiti come coerenti con il PAA o con gli obiettivi della politica ambientale in generale; che la prosecuzione della crescita economica dipende anch'essa da un ambiente pulito;

K.  considerando che la sinergia tra gli strumenti ad alto livello della politica dell'Unione e il PAA deve essere migliorata per conseguire gli obiettivi del programma;

L.  considerando che i finanziamenti ad alcuni livelli sono inadeguati per la corretta attuazione del 7° PAA; che i finanziamenti a livello dell'UE talvolta non sono riusciti a ottenere i risultati attesi, il che in svariati casi è dipeso da un'inadeguata gestione finanziaria piuttosto che da una mancanza di denaro;

M.  considerando che l'ambito di applicazione del 7° PAA è pertinente per le attuali esigenze nel settore della politica ambientale, sebbene molti portatori d'interesse raccomandino l'aggiunta di nuovi sotto-obiettivi per aumentare la pertinenza del programma in futuro;

N.  considerando che i portatori d'interesse esprimono inoltre una preferenza per un PAA meno complesso e più mirato;

O.  considerando che vi è un sostegno generale a favore di un 8° PAA;

Conclusioni principali

1.  ritiene che il 7° PAA abbia un valore aggiunto e un'influenza positiva sulle politiche ambientali a livello dell'UE e degli Stati membri, apportando vantaggi ai cittadini, alla natura e agli operatori economici;

2.  ribadisce che il 7° PAA ha una visione a lungo termine chiara per il 2050, per offrire un ambiente stabile per investimenti e una crescita sostenibili, entro i limiti ecologici del pianeta;

3.  accoglie con favore le tendenze positive del passato riguardo a numerosi sotto-obiettivi del 7° PAA e le prospettive incoraggianti per alcuni degli obiettivi per il 2020;

4.  sottolinea, tuttavia, che il potenziale in termini di miglioramenti è ancora elevato e invita la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri a mostrare maggiore volontà politica al più alto livello nell'attuazione del 7° PAA;

5.  deplora l'improbabilità di conseguire l'obiettivo prioritario relativo alla protezione, alla conservazione e al rafforzamento del capitale naturale; constatata con preoccupazione, inoltre, che gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e della convenzione sulla diversità biologica non saranno raggiunti in assenza di ulteriori sforzi immediati e sostanziali;

6.  osserva che sono stati compiuti progressi in alcuni ambiti dell'obiettivo prioritario 2, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi in materia di energia e clima; rileva tuttavia che occorre fare di più riguardo all'efficienza in materia di risorse; ribadisce il potenziale della direttiva sulla progettazione ecocompatibile(8) e del regolamento sul marchio di qualità ecologica(9) ai fini del miglioramento dei risultati ambientali e dell'efficienza delle risorse dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, affrontando, tra l'altro, la questione della durata dei prodotti, della riparabilità, della riutilizzabilità, della riciclabilità, dei contenuti riciclati e del ciclo di vita dei prodotti;

7.  deplora che il sotto-obiettivo relativo al raggiungimento del buono stato qualitativo dei corpi idrici superficiali entro il 2020 non sarà raggiunto a causa della pressione esercitata dall'inquinamento, dagli interventi sulla morfologia dei corsi d'acqua e dai prelievi eccessivi dovuti alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

8.  sottolinea che quelli del 7° PAA sono obiettivi minimi e che occorrono sforzi aggiuntivi notevoli per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

9.  ricorda che l'UE e i suoi Stati membri sono tutti firmatari dell'accordo di Parigi e si sono pertanto impegnati a raggiungerne gli obiettivi, e che hanno trasmesso un contributo stabilito a livello nazionale che prevede riduzioni del 40 % delle emissioni di gas a effetto serra in tutta l'economia dell'Unione entro il 2030; sottolinea la necessità di integrare pienamente l'obiettivo del 2030 e quello delle emissioni nette nulle a lungo termine in tutte le politiche e i programmi di finanziamento dell'Unione; invita la Commissione a tenere sotto controllo gli obiettivi del quadro per il clima e l'energia, nel contesto del dialogo facilitativo 2018 e delle valutazioni globali quinquennali, e a predisporre una strategia dell'UE per emissioni zero entro la metà del secolo, definendo in tal modo un percorso efficiente sotto il profilo dei costi verso il raggiungimento dell'obiettivo di emissioni nette nulle adottato nel quadro dell'accordo di Parigi;

10.  osserva che vi è notevole incertezza in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi per la salute umana e il benessere; sottolinea che le lacune in materia di conoscenze e le limitazioni degli indicatori ostacolano l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche;

11.  accoglie con favore le iniziative che contribuiscono alla riduzione delle lacune in materia di conoscenze, tra cui: il modello DPSEEA (forze motrici, pressioni, stato, esposizione, effetti, azione) per la comprensione degli elementi che interferiscono con i servizi ambientali; " biomonitoraggio umano" per stimare l'esposizione delle popolazioni umane ai contaminanti e i possibili effetti sulla salute che ne derivano; nonché il modello IPCheM (piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche);

12.  esprime preoccupazione per il fatto che la conoscenza specialistica e le prove scientifiche non siano sempre idoneamente tenute in considerazione nella definizione delle politiche o trasferite alle parti responsabili dell'attuazione; mette in evidenza la bioenergia, l'olio di palma, i prodotti fitosanitari, gli interferenti endocrini, la produzione e il consumo alimentari, gli OGM, la pianificazione e progettazione urbane, l'inquinamento atmosferico e acustico e i rifiuti alimentari urbani come esempi di ambiti in cui le prove scientifiche dei rischi per la salute umana e l'ambiente sono state trascurate nei dibattiti pubblici e politici; ritiene che ampie conoscenze scientifiche, come pure l'adesione al principio di precauzione in mancanza di dati scientifici sufficienti, dovrebbero orientare un processo decisionale politico responsabile; ricorda l'importanza dei pareri scientifici delle agenzie dell'UE in tale contesto; sottolinea che altri principi guida del diritto e della politica dell'UE in materia di ambiente includono il principio "chi inquina paga", l'azione preventiva e la correzione del danno ambientale alla fonte ;

13.  condanna il mancato rispetto da parte della Commissione dei termini fissati dalla legge per elaborare i criteri armonizzati basati sul rischio per l'individuazione degli interferenti endocrini e per rivedere il regolamento (CE) n. 1223/2009(10) ("regolamento sui cosmetici") per quanto riguarda gli interferenti endocrini; invita la Commissione a effettuare immediatamente la revisione del regolamento sui prodotti cosmetici riguardo agli interferenti endocrini; si rammarica del fatto che la mancata realizzazione di progressi sufficienti sugli interferenti endocrini comporta rischi per la salute dei cittadini e ostacola il raggiungimento dell'obiettivo prioritario 3 del 7º PAA;

14.  deplora che non vi siano progressi per quanto riguarda lo sviluppo di una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico, la promozione di cicli di materiali non tossici e la riduzione dell'esposizione a sostanze dannose, tra cui le sostanze chimiche contenute nei prodotti; sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per garantire che, entro il 2020, tutte le sostanze pertinenti che destano forti preoccupazioni, comprese quelle con proprietà di interferenza endocrina, siano inserite nell'elenco REACH di sostanze "candidate", come stabilito nel 7° PAA; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che gli effetti combinati delle sostanze chimiche siano affrontati in modo efficace in tutta la normativa pertinente dell'Unione, con enfasi particolare sui rischi per i bambini derivanti dall'esposizione a sostanze pericolose; accoglie con favore la strategia della Commissione sulla plastica e ne chiede una rapida attuazione; ribadisce, a tale proposito, che la promozione di cicli di materiali non tossici è essenziale per lo sviluppo di un solido mercato delle materie prime secondarie;

15.  evidenzia che la scarsa integrazione delle preoccupazioni ambientali in altri settori strategici è una delle cause di fondo delle lacune a livello di attuazione della legislazione e delle politiche ambientali; ritiene che le sinergie tra altri strumenti politici dell'UE ad alto livello (come la politica agricola comune (PAC), la politica comune della pesca (PCP), i fondi strutturali e la politica di coesione) e una migliore coerenza tra le priorità politiche di alto livello rimangano fondamentali per il conseguimento degli obiettivi del 7º PAA; chiede alla Commissione e al Consiglio, in tutte le loro formazioni, di migliorare il coordinamento delle politiche e l'integrazione degli obiettivi del 7° PAA; sottolinea inoltre la necessità di integrare tutti gli aspetti in sospeso del 7° PAA in strumenti ad alto livello, incluso il semestre europeo;

16.  pone in evidenza che il potenziale per introdurre nuovi meccanismi finanziari a favore della conservazione della biodiversità al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti per il 2020 è limitato dall'orizzonte temporale dell'attuale quadro finanziario (QFP); chiede, a tale proposito, di sfruttare al massimo le risorse nell'ambito dell'attuale QFP, compresi il programma LIFE, la PAC e i fondi strutturali, e di includere i nuovi meccanismi finanziari per la conservazione della biodiversità nel prossimo QFP;

17.  accoglie con favore i miglioramenti nella PCP e nella politica di coesione, che vedono rafforzata la loro coerenza con il 7° PAA; deplora, tuttavia, che, nonostante i miglioramenti apportati al quadro normativo, la PCP continui a risentire dell'attuazione carente; ricorda l'importanza di stock ittici sani;

18.  riconosce che la PAC ha progressivamente integrato questioni ambientali ma continua a porre sfide per il conseguimento degli obiettivi del PAA, in particolare in merito alla produzione ad alta intensità di risorse e alla biodiversità; ricorda che la PAC ha il difficile compito di prevenire il degrado ambientale causato da pratiche agricole inadeguate (come l'uso di biocarburanti non sostenibili), dall'intensificazione insostenibile dell'agricoltura e dall'abbandono delle terre, garantendo al contempo una migliore qualità e una maggiore quantità di prodotti alimentari e materie prime agricole per una popolazione mondiale in costante crescita; sottolinea che ulteriori iniziative e il sostegno a favore di metodi agricoli rispettosi dell'ambiente, compresa la rotazione delle colture e piante fissatrici di azoto, sono essenziali e devono prendere in considerazione l'agricoltura e gli agricoltori come parte della soluzione;

19.  sottolinea che la protezione e il rafforzamento della sicurezza alimentare a lungo termine mediante la prevenzione dei danni causati all'ambiente e il passaggio verso un sistema alimentare sostenibile che fornisca prodotti alimentari a prezzi ragionevoli dovrebbero essere priorità fondamentali di una PAC riformata; sottolinea che tali obiettivi possono essere raggiunti soltanto mediante una gestione sostenibile delle risorse naturali e interventi politici che garantiscano la protezione degli ecosistemi;

20.  ricorda che, nel contesto dei cambiamenti climatici e della crescita della popolazione mondiale, l'aumento della domanda dettata da regimi alimentari ricchi di proteine animali sta esercitando considerevoli pressioni ambientali sui terreni agricoli e su ecosistemi sempre più fragili; sottolinea altresì che i regimi alimentari con quantità eccessive di grassi animali sono sempre più legati al carico delle malattie non trasmissibili;

21.  ricorda l'impegno della Commissione per il 2016 volto a integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle politiche e nelle iniziative dell'UE; riconosce che tale impegno manca di una strategia chiara e di proposte concrete relative a strutture istituzionali e a un quadro di governance in grado di garantire l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle politiche e nelle proposte legislative dell'UE e nella loro attuazione ed esecuzione; ritiene importante che l'Unione europea si impegni pienamente, come apripista, a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'Agenda 2030; sottolinea inoltre che il 7º PAA è uno strumento essenziale per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

22.  prende atto dell'elevata qualità dell'acqua potabile nell'UE; si attende che la revisione della direttiva 98/83/CE(11) (direttiva sull'acqua potabile) fornisca i necessari aggiornamenti al presente quadro giuridico; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a integrare ulteriormente gli obiettivi dell'UE in materia di acqua in altre politiche settoriali nell'ambito del PAA, in particolare nella PAC;

23.  accoglie con favore i miglioramenti introdotti da alcuni progetti finanziati dall'UE, ma esprime rammarico per le opportunità perse di conseguire risultati migliori, come evidenziato dalla Corte dei conti europea; sottolinea che il QFP post 2020 deve essere orientato verso lo sviluppo sostenibile e l'integrazione della politica ambientale nell'insieme dei meccanismi di finanziamento e delle linee di bilancio; sottolinea la necessità di aumentare gli investimenti verdi, l'innovazione e la crescita sostenibile con nuovi strumenti di finanziamento, sia pubblici che privati, e approcci diversi alla politica attuale degli investimenti, come la progressiva eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente al fine di realizzare la visione a lungo termine del 7º PAA; ritiene che a tutti i fondi strutturali e di investimento dell'UE dovrebbero applicarsi criteri di sostenibilità chiaramente definiti e obiettivi basati sulle prestazioni; chiede che venga fatto un uso più efficace e mirato dell'attuale QFP e dei fondi nell'ambito delle politiche di coesione e di sviluppo regionale e che i problemi sopra citati dalla Corte dei conti siano affrontati con urgenza; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la prosecuzione e un eventuale incremento dell'assegnazione di risorse di bilancio dell'UE a favore di azioni riguardanti l'ambiente e i cambiamenti climatici;

24.  deplora le persistenti carenze nel trattamento delle acque reflue urbane in diverse regioni europee; sottolinea il potenziale del trattamento e riutilizzo delle acque reflue per alleviare situazioni di stress idrico, ridurre i prelievi d'acqua diretti, produrre biogas e garantire una migliore gestione delle risorse idriche in particolare attraverso l'irrigazione per l'agricoltura; attende con interesse la proposta legislativa sul riutilizzo delle acque reflue, che sarà presentata all'inizio del 2018 dalla Commissione;

25.  osserva che le principali minacce per la salute sono più evidenti nelle aree urbane ma riguardano anche le zone periferiche e gli agglomerati suburbani, e che si stima che entro il 2020 l'80 % della popolazione vivrà in aree urbane e suburbane; sottolinea il fatto che le emissioni di inquinanti atmosferici, combinate con una pianificazione e infrastrutture inadeguate, producono conseguenze drammatiche sul piano economico, sociale, ambientale e della salute pubblica; osserva che l'inquinamento atmosferico provoca già oltre 400 000 decessi prematuri nell'UE(12) e che i costi esterni relativi alla salute vanno da 330 a 940 miliardi di EUR;

26.  sottolinea che nell'Unione sono almeno 10 000 le morti premature causate da patologie indotte dal rumore e che nel 2012 pressoché un quarto della popolazione dell'UE è stato esposto a livelli di rumore superiori ai valori limite; chiede agli Stati membri di affrontare in via prioritaria il monitoraggio dei livelli di rumore conformemente alla direttiva 2002/49/CE(13), a garanzia del rispetto dei valori limite per l'ambiente esterno e interno;

27.  accoglie con favore i progressi compiuti nella riduzione di determinati inquinanti atmosferici soprattutto nelle aree urbane, ma deplora il persistere di problemi relativi alla qualità dell'aria, cui le emissioni prodotte dal trasporto stradale e dall'agricoltura contribuiscono in maniera significativa; accoglie con favore il pacchetto sulla mobilità pulita presentato dalla Commissione nel novembre 2017 e la strategia europea per una mobilità a basse emissioni presentata nel 2016, che potrebbero spianare la strada verso una mobilità a basse emissioni nell'UE;

28.  accoglie con favore i progressi realizzati riguardo al pacchetto legislativo sull'economia circolare; esorta tutte le parti a impegnarsi per raggiungere un accordo con obiettivi ambiziosi;

Raccomandazioni

29.  invita gli Stati membri a valutare i progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi del 7° PAA e a riorientare le proprie azioni ove necessario; esorta gli Stati membri a rendere pubblici i risultati;

30.  invita la Commissione a provvedere affinché le nuove proposte legislative diano piena attuazione agli obiettivi e alle misure del 7° PAA;

31.  invita la Commissione a garantire l'inclusione attiva delle organizzazioni della società civile nella valutazione dell'attuazione della legislazione ambientale dell'UE;

32.  chiede alle istituzioni e alle agenzie dell'UE competenti di dare priorità alla ricerca e colmare le lacune in materia di conoscenza nei seguenti ambiti: effetti soglia (punti di non ritorno) sotto il profilo ecologico, paradigma dell'economia circolare, effetti combinati delle sostanze chimiche, nanomateriali, metodi di identificazione dei pericoli, impatti delle microplastiche, interazione tra rischi sistemici e altri determinanti della salute, uso del suolo e dei terreni e specie alloctone invasive;

33.  accoglie con favore il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali in quanto meccanismo positivo per migliorare l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'UE in materia di ambiente in grado di contribuire al monitoraggio dell'attuazione del 7º PAA, come già sottolineato nella sua risoluzione del 16 novembre 2017 sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE; ritiene che il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dovrebbe coinvolgere pienamente tutte le parti interessate, compresa la società civile, e coprire l'intero campo di applicazione degli obiettivi prioritari tematici del PAA;

34.  invita l'Unione e gli Stati membri e ad abbandonare rapidamente e definitivamente le sovvenzioni dannose per l'ambiente;

35.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di aumentare e coordinare gli sforzi per promuovere lo sviluppo e la validazione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale affinché contribuiscano alla realizzazione dell'obiettivo prioritario n. 5 del 7° PAA;

36.  sollecita la Commissione e gli Stati membri a fare di più per migliorare le basi cognitive e scientifiche delle politiche ambientali dell'UE aumentando l'accessibilità dei dati per i cittadini e favorendo il coinvolgimento del pubblico nella ricerca scientifica;

37.  chiede alle istituzioni dell'UE, nonché ai governi nazionali e regionali, se del caso, di utilizzare appieno le conoscenze specialistiche disponibili in merito ai rischi per l'ambiente e la salute umana in sede di elaborazione e monitoraggio delle politiche;

38.  chiede un miglioramento del sistema di autorizzazione dei pesticidi nell'UE, sulla base di studi scientifici valutati inter pares e della piena trasparenza in merito al grado di esposizione umana e ambientale e ai rischi per la salute; invita a migliorare le norme per il controllo dei pesticidi e gli obiettivi specifici per ridurne l'uso; prende atto della comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2017 sull'iniziativa dei cittadini europei "Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici" (C(2017)8414);

39.  chiede che siano messe a disposizione sufficienti risorse umane e materiali in modo che le agenzie dell'UE possano svolgere i loro compiti e fornire dati, analisi e prove scientifici della migliore qualità;

40.  invita la Commissione a garantire che le azioni a lungo termine necessarie a raggiungere l'obiettivo di un ambiente non tossico siano identificate entro il 2020;

41.  chiede alle pertinenti agenzie dell'Unione e alla Commissione di aumentare la quantità e la qualità degli indicatori utilizzati per monitorare i progressi; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare alla produzione e raccolta di nuovi dati al fine di creare nuovi indicatori e migliorare quelli esistenti;

42.  chiede che la questione dell'attuazione figuri, quale elemento ricorrente, tra le priorità e i programmi del trio di presidenza, sia dibattuta durante il Consiglio "Ambiente" almeno una volta l'anno, eventualmente in una sessione del Consiglio che si occupi appositamente di attuazione, e sia integrata da un altro forum in cui siano coinvolti anche il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni; chiede che siano organizzate sessioni congiunte del Consiglio per trattare l'attuazione delle questioni intersettoriali orizzontali, delle sfide comuni e delle questioni emergenti con possibili effetti transfrontalieri;

43.  chiede che la piena attuazione della strategia dell'UE sulla biodiversità sia intensificata senza indugio;

44.  chiede che i progetti infrastrutturali, in particolare quelli relativi alla TEN-T, tengano pienamente conto degli impatti ambientali a livello regionale e di progetto; osserva che riveste importanza anche la coerenza tra diverse politiche ambientali; sottolinea l'importanza di prendere in considerazione l'ambiente e la biodiversità nei progetti infrastrutturali per la produzione di energia rinnovabile idroelettrica e marina;

45.  sollecita gli Stati membri a compiere sforzi maggiori per preservare l'uso e l'integrità delle riserve di acqua dolce data l'incertezza che circonda la possibilità di raggiungere il sotto-obiettivo stabilito a questo riguardo nel 7° PAA; invita gli Stati membri a rimediare in via prioritaria al cattivo stato delle acque superficiali poiché gli obiettivi in questo settore probabilmente non saranno raggiunti entro il 2020; invita le autorità competenti negli Stati membri ad affrontare le pressioni cui sono sottoposti i corpi idrici, eliminando all'origine le fonti di inquinamento delle acque, stabilendo aree interdette alle derivazioni idroelettriche e garantendo il mantenimento dei flussi ecologici lungo le aste fluviali; invita la Commissione a non ritardare nell'elaborazione della valutazione di conformità per il secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici, adottati dagli Stati membri ai sensi della direttiva quadro sulle acque;

46.  esorta a riformare ulteriormente la PAC per allineare gli obiettivi di produzione alimentare sostenibile a quelli della politica ambientale, compresi gli obiettivi in materia di biodiversità, al fine di salvaguardare la sicurezza alimentare adesso e in futuro; sottolinea la necessità di una politica agricola intelligente fortemente impegnata a fornire beni pubblici e servizi ecosistemici legati al suolo, all'acqua, alla biodiversità, alla qualità dell'aria, all'azione per il clima, oltre a bellezze paesaggistiche; chiede una politica integrata, improntata a un approccio più mirato e ambizioso ma flessibile, in cui la concessione del sostegno al settore agricolo sia legata sia alla sicurezza alimentare che alla realizzazione di risultati ambientali; invita gli Stati membri a riconoscere l'agroforestazione come area di interesse ecologico in conformità con l'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013(14); invita la Commissione a provvedere affinché le pratiche agricole a vantaggio dell'ambiente ricevano un sostegno adeguato in qualsiasi eventuale revisione futura della PAC;

47.  invita gli Stati membri e la Commissione ad aumentare la diffusione di soluzioni alle sfide ambientali, in particolare laddove le soluzioni tecniche esistano ma non siano ancora state impiegate completamente, come nel caso della riduzione dell'ammoniaca in agricoltura;

48.  invita la Commissione a migliorare in maniera significativa il volume, l'utilizzo e la gestione dei fondi dell'UE per gli obiettivi del PAA; chiede di migliorare il monitoraggio, la trasparenza e l'obbligo di rendere conto; chiede l'integrazione delle questioni climatiche e di altre considerazioni ambientali nel bilancio dell'UE;

49.  invita la Commissione a sviluppare senza indugio una strategia quadro generale e completa riguardo all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'UE, che si occupi di tutti gli ambiti politici e comprenda un meccanismo di riesame per la valutazione dei progressi nell'attuazione; chiede alla Commissione di istituire una verifica di tutte le nuove politiche e normative alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibili e di garantire piena coerenza politica nell'attuazione di tali obiettivi;

50.  invita la Commissione a garantire, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, come ad esempio le procedure di infrazione, l'attuazione del diritto dell'UE esistente e a provvedere affinché gli Stati membri rispettino pienamente gli obiettivi del 7° PAA;

51.  accoglie con favore le relazioni speciali e gli audit sul rendimento della Corte dei conti e invita quest'ultima ad analizzare altri ambiti pertinenti per il PAA che non sono stati inclusi finora nel programma di lavoro;

52.  invita la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri a fornire orientamenti idonei affinché i fondi dell'UE siano più accessibili, anche per progetti locali, in particolare in merito alle infrastrutture verdi, alla biodiversità e alle direttive Uccelli e Habitat;

53.  invita gli Stati membri a provvedere alla piena attuazione della legislazione sulla qualità dell'aria; chiede alle autorità regionali di fornire un quadro di sostegno, in particolare riguardo alla pianificazione urbana e alla definizione delle politiche locali, al fine di migliorare i risultati in materia di salute in tutte le zone, e in particolare in quelle più gravemente colpite;

54.  sollecita le autorità nazionali e regionali competenti ad adottare piani comprensivi di misure credibili per porre fine al problema del superamento dei valori limite giornalieri e annuali fissati dalla normativa UE sulle polveri sottili e ultrasottili negli agglomerati dove la qualità dell'aria è scarsa; sottolinea che ciò è essenziale per realizzare gli obiettivi prioritari n. 2, n. 3 e n. 8 del 7° PAA;

55.  propone le azioni seguenti per migliorare la qualità dell'aria nelle zone urbane: istituzione di zone a basse emissioni; promozione di strutture e servizi per la condivisione delle autovetture e dei tragitti; progressiva eliminazione del trattamento fiscale preferenziale per veicoli altamente inquinanti; introduzione di "bilanci per la mobilità" per i dipendenti in alternativa alle autovetture aziendali; applicazione di politiche di parcheggio che riducano i volumi di traffico nelle zone congestionate; miglioramento delle infrastrutture per incoraggiare l'uso delle biciclette e aumentare i collegamenti multimodali, oltre a migliorare la sicurezza degli spostamenti in bicicletta; creazione di zone pedonali;

56.  chiede una migliore pianificazione e sviluppo urbani agli opportuni livelli di governance per adeguare quanto prima le infrastrutture per veicoli puliti ed elettrici, ad esempio installando punti di ricarica, e per realizzare benefici per l'ambiente e la salute, come la riduzione dell'effetto "isola di calore" e l'aumento dell'attività fisica, ad esempio rafforzando le infrastrutture verdi e recuperando aree industriali abbandonate o degradate; riconosce che tali misure consentirebbero di migliorare la qualità dell'aria, combattere le malattie e la mortalità prematura causata dall'inquinamento, nonché di progredire verso una mobilità a zero emissioni;

57.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una concorrenza intermodale equa nonché la transizione verso modi di trasporto sostenibili;

58.  invita la Commissione a proporre, al più tardi entro il 2019, un programma d'azione ambientale generale dell'Unione per il periodo successivo al 2020, come prescritto dall'articolo 192, paragrafo 3, TFUE; evidenzia l'importanza della trasparenza e della responsabilità democratica nel monitoraggio della politica dell'UE; sottolinea pertanto che il prossimo PAA dovrebbe includere tappe intermedie misurabili e basate sui risultati;

59.  invita la prossima Commissione a dedicare un ambito prioritario della prossima legislatura allo sviluppo sostenibile, alla protezione ambientale e climatica in generale e agli obiettivi del 7° PAA e di un futuro 8° PAA in particolare;

o
o   o

60.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea, all'Agenzia europea dell'ambiente e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.
(2) Testi approvati, P8_TA(2017)0450.
(3) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.
(4) GU C 35 del 31.1.2018, pag. 2.
(5) Testi approvati, P8_TA(2017)0441.
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0100.
(7) GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 115.
(8) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(9) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
(11) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(12) Relazione AEA n. 13/2017 dell'11 ottobre 2017 sulla qualità dell'aria in Europa nel 2017.
(13) Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).
(14) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).


La parità di genere nel settore dei media nell'Unione europea
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sulla parità di genere nel settore dei media nell'Unione europea (2017/2210(INI))
P8_TA(2018)0101A8-0031/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 11 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(1),

–  vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(2),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, presentata dalla Commissione il 26 aprile 2017 (COM(2017)0253),

–  vista la proposta della Commissione relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra donne e uomini (1991-1995) (COM(90)0449),

–  vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione(3),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2000, intitolata "Verso una strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001-2005)" (COM(2000)0335),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2008 sul tema "Eliminare gli stereotipi di genere nella società",

–  viste le conclusioni del Consiglio del 24 giugno 2013 sul tema "Migliorare il ruolo delle donne in qualità di decisori nei media",

–  visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio nel marzo 2011,

–  vista la tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 del 1° marzo 2006 (COM(2006)0092),

–  vista la strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 del 21 settembre 2010 (COM(2010)0491),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 dal titolo "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  vista la sua risoluzione del 25 luglio 1997 sulla discriminazione della donna nella pubblicità(4),

–  vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini(5),

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea(6),

–  vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nell'era digitale(7),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale(8),

–  vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità in materia di occupazione")(9),

–  vista la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sulla necessità di una strategia dell'Unione europea per eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne(10),

–  vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria(11),

–  vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sull'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE(12),

–  vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE(13),

–  vista la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 10 luglio 2013 sulla parità di genere e i media,

–  vista la raccomandazione 1555 del 24 aprile 2002 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sull'immagine della donna nei media,

–  vista la raccomandazione 1799 del 26 giugno 2007 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sull'immagine della donna nella pubblicità,

–  vista la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 27 settembre 2017, sulla parità di genere nel settore audiovisivo,

–  visto lo studio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) del 2013 dal titolo "Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Women and the Media – Advancing gender equality in decision-making in media organisations" (Esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE: Donne e media - promuovere la parità di genere a livello decisionale nelle organizzazioni mediatiche),

–  visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino e i relativi allegati, adottati in occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi nel settembre 1995,

–  vista la relazione del 2013, a cura del Consiglio d'Europa, dal titolo "Media and the image of women" (I media e l'immagine della donna),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0031/2018),

A.  considerando che la parità tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea, sancito all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dove si afferma che, nelle sue azioni, l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne; che le politiche dell'Unione in materia di promozione della parità di genere hanno contribuito a migliorare la vita di molti cittadini europei;

B.  considerando che i media agiscono come un quarto potere, hanno la capacità di influenzare e in definitiva plasmare l'opinione pubblica; che i mezzi di comunicazione sono uno dei cardini delle società democratiche e che, in quanto tali, hanno il dovere di garantire la libertà d'informazione, la diversità di opinione e il pluralismo dei media, di promuovere il rispetto della dignità umana e di lottare contro tutte le forme di discriminazione e di disuguaglianza, anche presentando modelli di ruoli sociali diversificati; che, pertanto, occorre sensibilizzare le organizzazioni nel settore dei media;

C.  considerando che la quarta Conferenza mondiale sulle donne, tenutasi a Pechino nel 1995, ha riconosciuto l'importanza del rapporto tra le donne e i media per conseguire la parità tra uomini e donne e ha integrato due obiettivi strategici nella piattaforma d'azione di Pechino:

   a) accrescere la partecipazione delle donne e permettere loro di esprimersi e di accedere ai processi decisionali nei media e nelle nuove tecnologie di comunicazione e attraverso di essi;
   b) promuovere una rappresentazione equilibrata e non stereotipata delle donne nei media;

D.  considerando che l'immagine delle donne e degli uomini nei media può dare l'idea di una rappresentazione iniqua in vari contesti, tra cui quello politico, economico, sociale, accademico, religioso, culturale e sportivo – dove gli uomini ricoprono principalmente dei ruoli sociali attivi mentre le donne sono relegate a ruoli più passivi; che tra i vari stereotipi che caratterizzano l'immagine della donna e dell'uomo un ottimo esempio è la sessualizzazione del corpo femminile, particolarmente evidente nella stampa scandalistica e nella pubblicità; che l'erotizzazione della violenza e l'oggettificazione delle donne nei media si ripercuotono negativamente sulla lotta per l'eliminazione della violenza contro le donne; che gli stereotipi di genere si uniscono spesso ad altri stereotipi che discriminano sulla base di qualsiasi motivazione;

E.  considerando che i media hanno un impatto significativo sulle norme culturali di genere e sul modo in cui si formano ed evolvono le rappresentazioni sociali associate sia a donne che a uomini, e influenzano il pubblico con immagini del corpo e idee stereotipate di mascolinità e femminilità; che, per esempio, la rappresentazione delle donne nella pubblicità e il modo in cui i prodotti si rivolgono ai potenziali consumatori tendono a perpetuare le norme di genere tradizionali; che, laddove i media continuano a rappresentare in maniera stereotipata le donne e gli uomini, comprese le persone LGBTI, il pubblico tende molto spesso a considerare tali rappresentazioni come legittime, il che rende difficile o non permette di metterle in discussione;

F.  considerando che nelle società contemporanee il settore della pubblicità ricopre un ruolo fondamentale nel contesto mediatico, in quanto comunica utilizzando immagini e idee che fanno leva sulle nostre emozioni e, pertanto, possono modellare i nostri valori e atteggiamenti e la nostra percezione del mondo; che, trasmettendo un'immagine di genere falsata, la pubblicità può ricorrere al sessismo e replicare pratiche discriminatorie; che una pubblicità può essere considerata discriminatoria o sessista qualora ritragga un genere in maniera avvilente e offensiva o lo rappresenti come meno capace, intelligente o inferiore;

G.  considerando che le nuove tecnologie stanno trasformando i modelli commerciali tradizionali dei media; che il settore audiovisivo costituisce un settore molto importante di valore economico che, da solo, impiega direttamente oltre un milione di persone nell'UE; che i nuovi sistemi online di comunicazione e multimediali rendono necessario l'adattamento dei meccanismi di supervisione a livello nazionale e dei regimi di autoregolamentazione, senza pregiudicare l'esito dei negoziati sulla direttiva sui servizi di media audiovisivi;

H.  considerando che occorre tenere in eguale considerazione il punto di vista delle donne e quello degli uomini al fine di ottenere un quadro completo e diversificato di ogni aspetto della realtà sociale; che è importante non perdere il potenziale e le capacità delle donne di comunicare informazioni, fatti e opinioni sulle sfide affrontate dalle donne nei media, pur riconoscendo che le donne non possono essere considerate come un gruppo omogeneo;

I.  considerando che occorre cambiare la persistente proiezione di immagini negative e degradanti delle donne nei mezzi di comunicazione (mezzi in formato elettronico, cartaceo, visivo e audio); che le disparità di genere si costruiscono e si riproducono anche a partire dal linguaggio e dalle immagini diffuse dai mezzi di comunicazione; che i bambini si trovano ad affrontare disuguaglianze di genere fin dalla più tenera età in quanto sono esposti a modelli di ruolo promossi da serie e programmi televisivi, discussioni, giochi, videogiochi e pubblicità; che i ruoli di genere prendono forma per lo più durante l'infanzia e l'adolescenza, con un impatto lungo tutto l'arco della vita; che l'istruzione e la formazione dei professionisti dei mezzi di comunicazione costituiscono potenti strumenti per combattere ed eradicare gli stereotipi e promuovere l'uguaglianza e sensibilizzare in tal senso;

J.  considerando che nel 2015 le donne costituivano il 68 % dei laureati in giornalismo e informazione nell'UE-28, mentre i dati sull'occupazione per l'UE-28 nel periodo 2008-2015(14) mostrano che la percentuale di donne occupate nel settore dei media continua a rimanere ferma mediamente intorno al 40 %;

K.  considerando che, inoltre, nel 2015 la percentuale di donne nei processi decisionali del settore dei media nell'UE-28 era ancora al di sotto della fascia dell'equilibrio di genere (40-60 %), ossia pari solo al 32 %, mentre la percentuale di donne presidenti di consigli di amministrazione si attestava a solo il 22 %(15);

L.  considerando che il divario retributivo e pensionistico di genere è un problema persistente nell'UE ed è evidente in diversi settori economici, compresi i media, dove il divario retributivo di genere è pari al 17 %;

M.  considerando che le donne continuano ad affrontare il cosiddetto "soffitto di cristallo" nel settore dei media e potrebbero non avere pari opportunità a livello di promozione o avanzamento di carriera a causa di vari fattori, tra cui le procedure di una cultura organizzativa che spesso non favorisce l'equilibrio tra lavoro e vita privata con un ambiente competitivo, caratterizzato da stress, scadenze inflessibili e lunghi orari di lavoro; che le donne hanno meno potere per decidere le notizie di attualità in ragione della loro insufficiente rappresentanza nelle posizioni direttive di alto livello;

N.  considerando che le organizzazioni mediatiche negli Stati membri possono stabilire le proprie politiche per la parità, il che porta a un ampio spettro di pratiche nell'UE: da quadri politici molto esaustivi che disciplinano il contenuto dei media e prevedono una rappresentanza equilibrata di uomini e donne negli organi decisionali alla totale assenza di una politica al riguardo;

O.  considerando che dalle ricerche emerge che soltanto il 4 % delle notizie è contrario a una rappresentazione stereotipata; che le donne costituiscono solo il 24 % delle persone di cui si sente o si legge nelle notizie(16); che il 37 % circa delle storie provenienti da fonti di informazione online e offline è riportato da donne, una situazione che non ha mostrato prospettive di miglioramento negli ultimi dieci anni(17); che le donne sono per lo più invitate a fornire un'opinione popolare (41 %) o un'esperienza personale (38 %) e sono raramente citate in qualità di esperti (soltanto nel 17 % delle notizie); che le ricerche hanno altresì evidenziato che meno di un esperto o commentatore su cinque è una donna (18 %)(18);

P.  considerando che le donne sono sottorappresentate in misura sproporzionata nei mezzi di informazione e sono ancora meno visibili nei settori dello sport, della politica, dell'economia e delle finanze, nonostante la varietà dei mezzi di comunicazione negli Stati membri; che le figure storiche femminili sono quasi del tutto assenti dai pertinenti contenuti mediatici, quali i documentari biografici;

Q.  considerando che è essenziale che le donne contribuiscano su un piano paritario con gli uomini a riportare i contenuti e a fungere da fonti d'informazione, non solo per motivi di rappresentanza ma anche per motivi di pari opportunità e ai fini del pieno riconoscimento delle loro competenze e conoscenze; che nel panorama europeo dei mezzi di comunicazione esistono ostacoli nel perseguire un approccio responsabile alla parità di genere a causa delle restrizioni finanziarie e delle condizioni di lavoro, in particolare la precarietà lavorativa e i livelli di esperienza professionale, unitamente alla velocità crescente dell'informazione e delle considerazioni d'ordine commerciale;

R.  considerando che vi sono donne nel settore dei media che occupano posizioni di alto livello, ad esempio famose cineaste, giornaliste e croniste che, anche se raggiungono i medesimi risultati degli uomini, sono più esposte a violenze di genere e a discriminazioni sul luogo di lavoro e rischiano di non ottenere lo stesso livello di apprezzamento dei loro omologhi di sesso maschile;

S.  considerando che le donne attive sui media sociali sono sempre più esposte a molestie; che tali molestie potrebbero mettere a tacere la voce delle donne e indeboliscono la loro partecipazione alla società; che dai dati raccolti a livello mondiale emerge che metà delle donne impiegate nel settore dei media ha subito abusi sessuali, un quarto di esse è stato oggetto di violenza fisica e tre quarti hanno subito intimidazioni, minacce o abusi(19); che vi è una crescente preoccupazione riguardo alla violenza online contro donne e ragazze e si stima che nell'UE una donna su dieci sia stata vittima di una qualche forma di violenza online dopo il compimento di 15 anni di età1; che a livello dell'UE mancano dati e ricerche sulla violenza online contro donne e ragazze; che le molestie psicologiche e sessuali costituiscono violazioni dei diritti umani; che i media e le autorità di regolamentazione nazionali e internazionali dovrebbero stabilire norme, ivi comprese sanzioni da applicare alle organizzazioni mediatiche, al fine di gestire tali questioni;

T.  considerando che in particolare le giornaliste d'inchiesta subiscono spesso violenze e attacchi mortali, come dimostrano i casi di Veronica Guerin o Daphne Caruana Galizia;

U.  considerando che dallo studio dell'European Women's Audiovisual Network (EWA)(20) emerge che nei sette paesi europei esaminati soltanto un film su cinque è diretto da una donna e che la grande maggioranza dei finanziamenti è destinata a pellicole non dirette da donne, nonostante circa la metà dei laureati delle scuole di cinema siano donne;

V.  considerando che le imprese operanti nel settore dei media dovrebbero adottare sistemi di autoregolamentazione e codici di condotta comprendenti norme e criteri procedurali relativi alla carriera professionale e alla copertura mediatica che tutelino e promuovano la parità di genere; che tali sistemi di autoregolamentazione e codici di condotta andrebbero elaborati in collaborazione con le organizzazioni sindacali del settore, perseguendo una chiara politica in materia di parità di genere;

Presenza delle donne nei media

1.  sottolinea che, sebbene in questo settore le donne con titolo di studio universitario costituiscano una forza lavoro considerevole, esse sono sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e di vertice; ritiene che i servizi dei media sia pubblici che privati abbiano la responsabilità di garantire la parità tra uomini e donne e impedire qualsiasi discriminazione; invita gli Stati membri a sviluppare incentivi politici per ridurre le barriere che ostacolano l'accesso delle donne alle posizioni dirigenziali e di vertice nelle organizzazioni mediatiche;

2.  deplora il fatto che la rappresentanza delle donne nei mezzi di comunicazione pubblici dell'UE sia mediamente bassa, sia nelle posizioni strategiche e operative di alto livello che nei consigli di amministrazione (nel 2017: 35,8 % degli incarichi dirigenziali, 37,7 % degli incarichi non dirigenziali e 33,3 % come membri di consigli di amministrazione)(21);

3.  ricorda che, in vista del monitoraggio delle aree critiche della piattaforma d'azione di Pechino riguardante le donne nei media, l'EIGE ha elaborato i seguenti indicatori:

   la percentuale di donne e uomini in posizioni decisionali e nei consigli di amministrazione delle organizzazioni nel settore dei media nell'UE;
   la percentuale di donne e uomini presenti nei consigli di amministrazione delle organizzazioni nel settore dei media nell'UE;
   politiche per la promozione della parità di genere nelle organizzazioni nel settore dei media;

4.  rammenta che la direttiva sui servizi di media audiovisivi, sebbene affermi che i propri obiettivi "non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque [...] essere realizzati meglio a livello dell'Unione", non contiene nessun riferimento a una rappresentanza paritaria nelle organizzazioni nel settore dei media;

5.  osserva che, pur non essendovi per il momento rappresentate in modo sufficiente, le donne continuano ad avere maggiori probabilità di essere assunte o promosse a posizioni di alto livello nei mezzi di comunicazione del servizio pubblico rispetto alle organizzazioni mediatiche private(22);

6.  invita gli Stati membri e le organizzazioni del settore dei media a sostenere e sviluppare misure, tra cui quote, che incentivino la pari rappresentanza di donne e uomini nelle posizioni decisionali, e chiede che sia dato maggiore rilievo in tali organizzazioni al controllo efficace di tali attività; invita la Commissione a intensificare i propri sforzi per sbloccare la direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione, in sospeso al Consiglio dal 2013;

7.  prende atto della lunga tradizione di assumere sia personale permanente sia liberi professionisti che esiste nel settore dei media e prende altresì atto della continua digitalizzazione di questo settore, che ha portato a una diminuzione dei proventi tradizionali generati dalla circolazione e dalla pubblicità, incidendo sul tipo di contratti di lavoro offerti nel settore; rileva inoltre che in tutto il mercato del lavoro le donne sono sovrarappresentate in molte forme di lavoro atipico; osserva che è probabile che le crescenti pressioni esercitate sul settore dei media per preservarne la redditività economica portino a un aumento di tali tipi di contratti;

8.  ritiene che gli stereotipi possano generare un contesto sociale negativo per le donne e contribuire alla discriminazione di genere sul luogo di lavoro; osserva che un contesto sociale positivo è importante per aiutare i lavoratori ad affrontare elevati livelli di intensità di lavoro;

9.  ricorda che le organizzazioni mediatiche sono libere di stabilire i ruoli per i loro dipendenti, sia uomini che donne, ma le esorta a farlo nel massimo rispetto della dignità personale e della qualità professionale; osserva, in tale contesto, casi preoccupanti di croniste ritenute più adatte al giornalismo televisivo per l'attrattiva esercitata sul pubblico e successivamente, con l'avanzare degli anni, sostituite da colleghe più giovani;

10.  condanna inoltre le diffuse molestie sessuali e altre tipologie di abusi, in particolare nei giochi online e nei social media, e incoraggia le società di media a creare ambienti sicuri che rispondano a qualunque caso di molestia; chiede pertanto l'adozione di diverse misure, tra cui campagne di sensibilizzazione, norme interne sulle sanzioni disciplinari per i trasgressori, nonché assistenza psicologica e/o legale per le vittime di tali pratiche, al fine di prevenire e combattere il bullismo e le molestie sessuali sul luogo di lavoro e negli ambienti online;

11.  condanna fermamente gli attacchi contro le giornaliste che si occupano intrepidamente di questioni politiche e criminali di primaria importanza e invita ad adoperarsi al massimo per garantire la tutela e la sicurezza di tutti i giornalisti;

12.  sollecita le organizzazioni mediatiche pubbliche e private ad adottare politiche interne, ad esempio in materia di diversità e di pari opportunità, che includano misure contro le molestie, regimi di congedo di maternità o parentale, modalità di lavoro flessibili a sostegno dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata che consentano alle donne e agli uomini di usufruire nella stessa misura del congedo parentale e incoraggino gli uomini ad avvalersi del congedo di paternità, garantendo un'equa distribuzione dell'assistenza all'infanzia, nonché programmi di assistenza e formazione manageriale, l'utilizzo del telelavoro e modalità di lavoro flessibili per le donne e gli uomini su base volontaria e senza pregiudicare le possibilità di avanzamento di carriera;

13.  invita i media a rispettare il diritto delle donne e degli uomini a usufruire di un congedo di maternità, di paternità o parentale; rammenta che una donna incinta non dovrebbe subire alcuna discriminazione a causa del suo stato e che non si dovrebbe rifiutare l'assunzione a una donna adducendo come motivo la possibilità che lei decida di avere una gravidanza; incoraggia le organizzazioni del settore dei media e le autorità di regolamentazione a rendere pubblico il divario retributivo di genere, a introdurre obblighi di trasparenza retributiva e ad applicare mediante misure vincolanti il principio della parità di retribuzione per lavoro di pari valore;

14.  propone che le organizzazioni mediatiche creino banche dati di esperti di sesso femminile in una serie di settori, in particolare quelli in cui le donne sono sottorappresentate, in modo da poter avvalersene, se del caso; incoraggia inoltre la raccolta di dati disaggregati per genere in tutti i possibili contenuti dei mezzi di comunicazione;

15.  invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere la partecipazione delle donne e a permettere loro di esprimersi e di accedere ai processi decisionali attraverso i media e le nuove tecnologie di comunicazione;

16.  ritiene che tutti i lavoratori del settore dei media potrebbero trarre vantaggio dal miglioramento generale delle condizioni delle donne sul luogo di lavoro; reputa tuttavia che tale miglioramento non sia sufficiente e che permangano disparità; pone in evidenza la necessità che gli Stati membri e la Commissione promuovano e garantiscano il principio della parità di retribuzione conformemente all'articolo 157 TFUE, in particolare combattendo il divario retributivo e pensionistico di genere, riducendo il lavoro precario(23), assicurando l'accessibilità a un'assistenza per l'infanzia economicamente sostenibile e di qualità nonché politiche migliori in materia di equilibrio tra vita privata e vita professionale, e garantendo i diritti di contrattazione collettiva;

17.  ribadisce che i media devono attuare con urgenza la politica della parità di retribuzione a parità di lavoro svolto, compresi obblighi di trasparenza salariale, consentendo inoltre alle donne di usufruire delle stesse opportunità di promozione e formazione o di qualunque altro beneficio supplementare in condizioni di parità con gli uomini;

18.  prende atto del ruolo positivo dei consigli delle donne e dei responsabili in materia di parità delle donne sul luogo di lavoro; invita a promuovere nei media la parità di genere in quanto politica trasversale in materia di risorse umane; è dell'opinione che per conseguire la parità delle donne nei media a tutti i livelli, segnatamente a livello decisionale, sia necessario garantire una cultura orientata ai dipendenti e un gruppo di alti dirigenti sensibili alle questioni di genere; raccomanda agli organismi di regolamentazione nazionali e alle organizzazioni mediatiche di seguire la raccomandazione 2014/124/UE della Commissione sul potenziamento del principio della parità retributiva tra donne e uomini(24), di elaborare orientamenti su procedure di selezione eque, di definire esaurienti politiche per la parità, che disciplinino i contenuti mediatici e prevedano l'avanzamento delle donne all'interno degli organi decisionali, nonché di elaborare procedure interne per affrontare le molestie sul posto di lavoro; invita la Commissione a continuare a vigilare sulla corretta applicazione e attuazione della direttiva 2006/54/CE, che inverte l'onere della prova in caso di discriminazione basata sul sesso;

Contenuti mediatici e donne

19.  sottolinea il ruolo dei media quale fattore di cambiamento sociale e la relativa influenza nella definizione dell'opinione pubblica e invita gli Stati membri a promuovere contenuti sulla parità di genere nei media pubblici; rileva che qualsiasi azione normativa finora intrapresa in materia di sessismo e rappresentazioni di genere stereotipate nei contenuti mediatici è stata di competenza degli Stati membri; rammenta il divieto della discriminazione basata sul genere nei media conformemente alla direttiva sui servizi audiovisivi; sottolinea inoltre che, sebbene un'azione normativa sia soggetta alla debita considerazione del principio della libertà di espressione, la libertà editoriale non dovrebbe in alcun caso servire a incoraggiare o legittimare immagini degradanti delle donne e delle persone LGBTI; esorta gli Stati membri, nel salvaguardare le libertà summenzionate, a regolamentare l'accesso ai videogiochi con contenuti online nocivi e alla pornografia su Internet;

20.  evidenzia che le motivazioni economiche non possono essere una scusa per il persistere degli stereotipi di genere nei contenuti mediatici;

21.  sottolinea che i contenuti mediatici violenti e sessisti si ripercuotono negativamente sulle donne e sulla loro partecipazione alla società; esprime la propria preoccupazione per certi contenuti audiovisivi commerciali che arrecano un danno psicologico o fisico ai bambini e ai giovani; esorta le parti interessate e le autorità ad affrontare la questione relativa alla pubblicità che incoraggia in maniera indiretta i disturbi alimentari, quali l'anoressia, e ad adottare altre misure volte a tutelare le persone particolarmente vulnerabili, comprese le ragazze e le giovani donne, da questo tipo di contenuti;

22.  insiste affinché i contenuti mediatici, compresa la pubblicità, relativi a pianificazione familiare, diritti sessuali e riproduttivi, salute materna e infantile così come istruzione siano diretti tanto agli uomini quanto alle donne;

23.  pone l'accento sull'importanza di promuovere l'alfabetizzazione mediatica e di mettere a disposizione delle parti interessate iniziative di educazione ai media sensibili alle specificità di genere, in modo da incoraggiare i giovani a sviluppare capacità di riflessione critica e aiutarli a individuare e denunciare le rappresentazioni e le discriminazioni sessiste, la violenza di genere, il bullismo online, l'incitamento all'odio e la violenza motivata dal genere, dall'identità di genere, dall'espressione di genere, dall'orientamento sessuale o dalle caratteristiche sessuali di una persona; sottolinea la necessità di misure preventive, compresi sistemi di cifratura e controllo parentale, al fine di garantire un uso più sicuro di Internet e l'alfabetizzazione digitale e mediatica; richiama l'attenzione sul fatto che gli stereotipi nella pubblicità e negli altri prodotti mediatici hanno un potenziale impatto sulla socializzazione dei bambini e, di conseguenza, sul modo in cui essi vedono se stessi, i propri familiari e il mondo esterno; evidenzia che la pubblicità può rivelarsi uno strumento efficace per mettere in discussione gli stereotipi, come gli stereotipi di genere e gli stereotipi sulle persone LGBTI; chiede pertanto di porre maggiore attenzione sulla formazione professionale e sulle attività di istruzione quale mezzo per combattere la discriminazione e promuovere la parità di genere e la parità delle persone LGBTI;

24.  raccomanda che nelle organizzazioni mediatiche sia data ancora più importanza a misure non vincolanti quali piani o orientamenti sulla parità di genere e suggerisce che tali protocolli stabiliscano le norme per una rappresentazione positiva delle donne nella pubblicità, nelle notizie, nella cronaca, nella produzione o nella trasmissione radiotelevisiva e disciplinino tutti i contenuti sensibili, quali la rappresentazione del potere e dell'autorità, le competenze, i processi decisionali, la sessualità, la violenza, la diversità dei ruoli e l'utilizzo di un linguaggio non sessista; incoraggia inoltre i media pubblici e privati a integrare la parità di genere in tutti i loro contenuti e ad adottare piani per la parità onde riflettere la diversità sociale;

25.  raccomanda che le disposizioni regolamentari emanate dalle autorità competenti per i media e le comunicazioni stabiliscano i criteri per garantire una rappresentazione senza stereotipi di donne e ragazze e includano la possibilità di rimuovere o sospendere i contenuti offensivi; raccomanda altresì che le organizzazioni specializzate, quali gli enti nazionali per le pari opportunità e le ONG di donne, siano coinvolte nel monitoraggio dell'attuazione di tali disposizioni;

26.  osserva che gli Stati membri sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi idonei, che i media, compresi quelli online e sociali e la pubblicità, non contengano alcuna istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di una persona o di un gruppo di persone; sottolinea la necessità di raccogliere dati ripartiti per genere e di condurre ricerche, in cooperazione con l'EIGE, per contrastare la violenza online, le molestie sessuali, le minacce, i commenti sessisti e l'incitamento all'odio online ai danni di donne e ragazze, incluse quelle LGBTI; evidenzia che occorre prestare un'attenzione particolare alla formazione relativa al modo in cui i mezzi di comunicazione presentano gli episodi di violenza di genere, inclusa la violenza nei confronti delle persone LGBTI; propone di mettere a disposizione dei professionisti nel settore mediatico, anche di chi occupa posizioni dirigenziali, una formazione continua in materia di rappresentazioni di genere nei contenuti dei media; raccomanda di integrare la parità di genere nei moduli di insegnamento dei programmi di studio universitari e post-universitari in giornalismo e comunicazione;

27.  chiede agli Stati membri e alla Commissione di promuovere l'autoregolamentazione e la coregolamentazione nei media tramite codici di condotta;

Esempi di buone pratiche

28.  prende atto con entusiasmo dei vari esempi di buone pratiche che possono essere osservati in tutti gli Stati membri, tra cui: campagne mediatiche, legislazione specifica, premi o anti-premi per la pubblicità stereotipata e sessista, banche dati di esperte, corsi di formazione per professionisti del settore e piani per la parità nelle organizzazioni mediatiche, codici di condotta e politiche per le pari opportunità e la diversità nonché la fissazione di soglie minime di rappresentanza per ciascun sesso negli organi di amministrazione delle autorità di regolamentazione dei media;

29.  incoraggia gli Stati membri a sostenere campagne quali, ad esempio, lo strumento belga Expertalia, i premi cechi "Sexist Piggy" o l'iniziativa svedese #TackaNej ("No grazie"); invita gli Stati membri a realizzare regolarmente campagne d'informazione e sensibilizzazione sui contenuti discriminatori basati sul genere presenti nei media, nonché a presentare relazioni periodiche sull'evoluzione della parità di genere nel settore dei media; invita la Commissione ad assegnare risorse speciali ai sottoprogrammi incentrati sull'avanzamento delle donne nel settore dei media e a sostenere le associazioni e le reti mediatiche nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione pubbliche e settoriali; incoraggia la Commissione a istituire un premio europeo destinato agli studenti del settore dei media per lavori concernenti il tema della parità di genere;

30.  invita le organizzazioni della società civile a elaborare strategie di comunicazione, non solo per i media tradizionali, ma anche per quelli online, in modo da aumentare lo spettro di possibilità per influenzare e monitorare l'agenda mediatica;

Altre raccomandazioni

31.  invita gli Stati membri, congiuntamente agli organismi per le pari opportunità, ad attuare integralmente la legislazione vigente in materia di parità di genere e a incoraggiare gli organismi di regolamentazione a prestare attenzione alla presenza e alla promozione delle donne nonché ai contenuti mediatici non stereotipati; incoraggia gli Stati membri a procedere a regolari valutazioni dei settori summenzionati e a elaborare, qualora ciò non sia ancora stato fatto, una legislazione incentrata sui contenuti mediatici non stereotipati; pone in evidenza il ruolo degli Stati membri nel migliorare l'utilizzo delle risorse esistenti nei media rientranti nella loro sfera di competenza, così che questi possano assolvere al loro ruolo di servizio pubblico e riflettere nel contempo una società più democratica ed equilibrata sotto il profilo di genere;

32.  invita la Commissione a effettuare ulteriori ricerche sulla partecipazione delle donne a posizioni apicali nei media; si congratula con l'EIGE per il lavoro svolto sul campo e lo invita a continuare a sviluppare e monitorare la serie di indicatori pertinenti, che comprendono, tra l'altro, la presenza delle donne nel processo decisionale, le loro condizioni di lavoro e la parità di genere nei contenuti mediatici, estendendo nel contempo l'attenzione alle nuove tecnologie dei media sociali al fine di sviluppare metodologie volte a prevenire la violenza e le molestie di genere nei media sociali;

33.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e promuovere le organizzazioni delle donne attive nel campo della promozione della parità di genere nei media, in particolare le organizzazioni che offrono sostegno alle donne e alle ragazze vittime di violenza basata sul genere, di discriminazione intersettoriale o di molestie sessuali;

34.  invita gli Stati membri ad attuare programmi di azione che assicurino il coinvolgimento delle donne nella progettazione e nell'attuazione di politiche e programmi che tengano conto in maniera efficace ed efficiente della dimensione di genere nelle organizzazioni del settore dei media;

35.  invita gli Stati membri a elaborare programmi tesi a migliorare le competenze delle donne nel settore delle scienze, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (le discipline STEM), importanti per le professioni nel settore dei media con un'impostazione più tecnica, come nel caso dei tecnici audiovisivi e del suono; sottolinea l'importanza dell'insegnamento e della formazione professionali nella diversificazione delle scelte di carriera e nel proporre a donne e uomini opportunità di carriera non tradizionali, in modo da superare l'esclusione orizzontale e verticale;

o
o   o

36.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(2) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(3) GU C 296 del 10.11.1995, pag. 15.
(4) GU C 304 del 6.10.1997, pag. 60.
(5) GU C 295E del 4.12.2009, pag. 43.
(6) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 18.
(7) GU C 66 del 21.2.2018, pag. 44.
(8) Testi approvati, P8_TA(2016)0338.
(9) Testi approvati, P8_TA(2016)0360.
(10) Testi approvati, P8_TA(2017)0260.
(11) Testi approvati, P8_TA(2017)0290.
(12) Testi approvati, P8_TA(2017)0364.
(13) Testi approvati, P8_TA(2017)0417.
(14) Raccolta congiunta di dati UNESCO/OCSE/Eurostat (UOE), disponibile all'indirizzo: http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
(15) EIGE, Indice sull'uguaglianza di genere 2017
(16) https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/factsheet_women_and_media.pdf
(17) Lenka Vochocová, audizione pubblica FEMM sul tema "Parità di genere nel settore dei media nell'Unione europea", 26 giugno 2017, registrazione disponibile all'indirizzo http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM
(18) Progetto di monitoraggio mondiale dei media (Global Media Monitoring), relazione regionale per l'Europa (2015), disponibile all'indirizzo http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf
(19) Campagna della Federazione internazionale dei giornalisti sulla violenza di genere sul lavoro https://www.ifj-stop-gender-based-violence.org/
(20) Where are the women directors in European films? Gender equality report on female directors (2006-2013) with best practice and policy recommendations (Dove sono le registe nel cinema europeo? Relazione sulla parità di genere relativa alle registe (2006-2013) comprendente migliori pratiche e raccomandazioni strategiche) http://www.ewawomen.com/en/research-.html
(21) La parità di genere nell'esercizio del potere e nei processi decisionali. Esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE, 2017. (Fonte: Banca dati delle statistiche di genere EIGE - Donne e uomini nel processo decisionale).
(22) Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE): Esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE: Donne e media - promuovere la parità di genere a livello decisionale nelle organizzazioni mediatiche (2013).
(23) Cfr. risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria.
(24) GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 112.


Emancipare le donne e le ragazze attraverso il settore digitale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso il settore digitale (2017/3016(RSP))
P8_TA(2018)0102B8-0183/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  viste la Dichiarazione e la Piattaforma d'azione di Pechino, adottate in occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi nel 1995, in particolare la problematica "Donne e media",

–  visto il documento finale, del 16 dicembre 2015, della riunione ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla revisione generale dell'attuazione dei risultati del vertice mondiale sulla società dell'informazione,

–  visto l'Impegno strategico della Commissione a favore della parità di genere 2016-2019,

–  viste la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 intitolata "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192) e la revisione intermedia dell'attuazione di tale strategia intitolata "Un mercato unico digitale connesso per tutti" (COM(2017)0228),

–  visti il secondo pilastro della strategia per il mercato unico digitale presentata dalla Commissione, che mira a creare un contesto favorevole e parità di condizioni per lo sviluppo delle reti digitali e di servizi innovativi, e il terzo pilastro di detta strategia, inteso a promuovere una società digitale inclusiva nella quale i cittadini abbiano le competenze necessarie per cogliere le opportunità offerte dalla rete e aumentare le loro possibilità di trovare lavoro,

–  visto il quadro per l'istruzione e la formazione 2020,

–  visti lo studio della Commissione dal titolo: "ICT for work: Digital skills in the workplace" (TIC per il lavoro: le competenze digitali sul posto di lavoro) e la comunicazione della Commissione, del 10 giugno 2016, dal titolo "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa – Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività" (COM(2016)0381),

–  vista l'analisi approfondita dal titolo "Empowering Women on the Internet" (Emancipazione delle donne su Internet), pubblicata dalla direzione generale delle Politiche interne nell'ottobre 2015(1),

–  vista la relazione della Commissione del 1° ottobre 2013 dal titolo "Women active in the ICT sector" (Donne attive nel settore delle TIC),

–  visto lo studio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) del 26 gennaio 2017 dal titolo "Gender and Digital Agenda" (Genere e agenda digitale europea),

–  vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore(2),

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea(3),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia(4), in particolare la "Grande coalizione sulle competenze e le occupazioni digitali",

–  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(5),

–  vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nell'era digitale(6),

–  vista l'interrogazione alla Commissione sull'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso il settore digitale (O-000004/2018 – B8-0010/2018),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la digitalizzazione ha rivoluzionato e modificato fondamentalmente il modo in cui le persone accedono all'informazione e forniscono informazione, comunicano, socializzano, studiano e lavorano, creando nuove possibilità di partecipazione al dibattito pubblico e politico, alla formazione e al mercato del lavoro e dischiudendo nuove prospettive per una vita all'insegna dell'autodeterminazione, con enormi potenzialità economiche per l'Unione europea e il resto del mondo; che la digitalizzazione ha un impatto non solo sui mercati, ma anche sulla società nel suo insieme;

B.  considerando che la società dell'informazione, guidata dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), comporta opportunità immense per la generazione e distribuzione della ricchezza e della conoscenza;

C.  considerando che, in tutto il mondo, le donne come gruppo demografico hanno meno probabilità di essere online rispetto agli uomini; che il 68 % degli uomini e il 62 % delle donne utilizzano il computer e Internet regolarmente; che il 54 % degli uomini, rispetto al 48 % delle donne, utilizza Internet su dispositivi mobili; che il 33 % degli uomini installa autonomamente i software sui dispositivi, rispetto a solo il 18 % delle donne; che il 41 % degli uomini consulta i programmi radiofonici e televisivi online, rispetto al 35 % delle donne; che il 47 % degli uomini accede a servizi bancari online, rispetto al 35 % delle donne; che il 22 % degli uomini vende prodotti in rete, rispetto a solo il 17 % delle donne; che il 20 % degli uomini acquista prodotti online, rispetto al 13 % delle donne;

D.  considerando che modelli di comunicazione digitali hanno contribuito alla creazione di condizioni favorevoli a una maggiore diffusione di discorsi di odio e minacce nei confronti delle donne, e che il 18 % delle donne in Europa ha subito forme di molestia online fin dall'adolescenza; che la portata delle minacce, incluse quelle di morte, nei confronti delle donne si è aggravata; che la consapevolezza sociale riguardante le forme digitali di violenza rimane insufficiente; che varie forme di violenza online non sono ancora state pienamente prese in considerazione dal quadro giuridico;

E.  considerando che solo il 2 % di tutte le donne nel mercato del lavoro è impiegato in posti di lavoro tecnici, professionali e scientifici, rispetto al 5 % degli uomini; che in Europa solo il 9 % degli sviluppatori sono donne, solo il 19 % degli alti dirigenti nel settore delle TIC e della comunicazione è di sesso femminile (rispetto al 45 % in altri settori dei servizi) e che le donne rappresentano solo il 19 % degli imprenditori in tali settori (rispetto al 54 % in altri settori dei servizi);

F.  considerando che vi è un notevole divario di genere per quanto riguarda l'accesso alle opportunità professionali e di apprendimento connesse alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e alle competenze informatiche;

G.  considerando che il sessismo e gli stereotipi di genere costituiscono un grave ostacolo all'uguaglianza tra uomini e donne e ampliano ulteriormente il divario di genere nel settore digitale, rendendo difficile per le donne il completo sviluppo delle loro capacità quali utenti, innovatrici e creatrici;

H.  considerando che gli impieghi, non soltanto all'interno del settore delle TIC, richiedono sempre più spesso un certo livello di competenze informatiche e alfabetizzazione digitale, e questa tendenza potrebbe accentuarsi in futuro a fronte di un più ampio spettro di competenze digitali necessarie per la maggior parte delle occupazioni e dei posti di lavoro vacanti;

I.  considerando che il miglioramento delle competenze digitali e dell'alfabetizzazione informatica presenta un'opportunità unica per migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, migliorando l'accesso all'istruzione e alla formazione e facilitando l'inserimento nel mercato del lavoro non solo delle donne e delle ragazze, ma anche delle persone con esigenze particolari, quali le persone con disabilità e gli abitanti delle zone rurali e remote distanti dai centri urbani; che la digitalizzazione del mondo del lavoro può presentare alcune sfide che devono essere affrontate; che l'aumento della presenza delle donne nel settore delle TIC, che è uno dei settori meglio retribuiti, potrebbe contribuire alla loro emancipazione e indipendenza finanziaria, riducendo al contempo il divario retributivo di genere totale e rafforzando l'indipendenza economica delle donne; che solo il 16 % circa dei quasi otto milioni di persone che lavorano nel settore delle TIC in Europa è costituito da donne;

J.  considerando che la digitalizzazione offre nuove opportunità di imprenditoria femminile, tra cui l'imprenditorialità digitale su piccola scala, che spesso non richiede ingenti capitali iniziali, e aziende create nel quadro dell'economia sociale, che rafforzano l'inclusione sociale; che occorre sostenere l'imprenditoria digitale femminile dato che si tratta di uno dei settori in più rapida crescita e prosperi dell'economia, in grado di offrire numerose opportunità di innovazione e crescita, e le donne costituiscono solo il 19 % degli imprenditori in questo settore;

K.  considerando che l'ingresso di un maggior numero di donne nel settore delle TIC farebbe crescere un mercato in cui si prevede una carenza di manodopera e nel quale la partecipazione paritaria delle donne si tradurrebbe in un aumento del PIL dell'Unione dell'ordine di circa 9 miliardi di EUR l'anno; che allo stato attuale le donne sono fortemente sottorappresentate in termini di lauree nel campo delle TIC, dove costituiscono appena il 20 % dei laureati, e che solo il 3 % del totale delle donne laureate si laurea nel settore delle TIC; che le donne affrontano notevoli difficoltà a inserirsi e rimanere nel settore delle TIC; che, essendo l'ambiente di lavoro nel settore delle TIC in prevalenza maschile, con solo un 30 % della forza lavoro costituito da donne, molte donne decidono di abbandonare il settore pochi anni dopo il completamento degli studi universitari; che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro digitale diminuisce con l'età; che le donne sotto i 30 anni con un diploma nell'ambito delle TIC rappresentano il 20 % del settore, rispetto al 15,4 % delle donne tra i 31 e i 45 anni e il 9 % delle donne oltre i 45 anni di età;

L.  considerando che, secondo lo studio dal titolo "Women active in the ICT sector" (Donne attive nel settore delle TIC), da qui al 2020 l'Europa si troverà a far fronte a una carenza di 900 000 lavoratori nel settore TIC; che il settore delle TIC è in rapida crescita e genera circa 120 000 nuovi posti di lavoro ogni anno;

M.  considerando che il settore delle TIC è caratterizzato da una particolarmente marcata segregazione verticale e orizzontale e da un divario tra il titolo di studio delle donne e la loro posizione in detto settore; che meno del 20 % degli imprenditori nel settore delle TIC è costituito da donne; che la maggior parte (54 %) delle donne nel settore delle TIC occupa posizioni peggio retribuite e meno qualificate e soltanto una ridotta minoranza (8 %) di esse occupa posizioni di ingegnere informatico altamente qualificato; che le donne sono altresì sottorappresentate nel processo decisionale in tale settore, dove solo il 19,2 % degli addetti del settore delle TIC ha donne come superiori, rispetto al 45,2 % in altri settori;

N.  considerando che le donne dai 55 anni di età in poi sono a forte rischio di disoccupazione e inattività sul mercato del lavoro, visto che il tasso medio di occupazione delle donne di età compresa tra i 55 e i 64 anni nell'UE nel 2016 si attestava solo al 49 %, rispetto al 62 % degli uomini; che il basso livello di alfabetizzazione informatica e competenza digitale amplifica il rischio; che il miglioramento e l'investimento nelle competenze digitali delle donne dai 55 anni di età in su migliorerebbero le loro opportunità di lavoro e offrirebbero una certa protezione contro l'esclusione dal mercato del lavoro;

O.  considerando che, secondo i dati Eurostat del 2014, un numero maggiore di donne (42,3 %) rispetto agli uomini (33,6 %) prosegue gli studi fino al livello di istruzione superiore, ma che le donne sono presenti maggiormente nelle discipline umanistiche rispetto a quelle scientifiche; che appena il 9,6 % delle studentesse impegnate nell'istruzione terziaria segue un corso di studi relativo alle TIC, rispetto al 30,6 % degli uomini; che le donne continuano a essere fortemente sottorappresentate in iniziative come Code Week, ITC for Better Education, lo Startup Europe Leaders Club e la Grande coalizione per l'occupazione nel settore digitale, che puntano a promuovere ulteriormente l'istruzione digitale e le competenze digitali;

P.  considerando che la scarsa partecipazione di donne e ragazze ai corsi di studi nel campo delle TIC e successivamente nel lavoro è il risultato di una complessa interazione di stereotipi di genere che cominciano fin dall'infanzia e dai primi anni di scuola e continuano nella vita professionale;

1.  invita la Commissione a sfruttare e a orientare più efficacemente l'agenda digitale e la strategia per il mercato unico digitale al fine di far fronte al grave divario di genere nel settore delle TIC e di favorire la piena integrazione delle donne nel settore, soprattutto per quanto riguarda le professioni in ambito tecnico e delle telecomunicazioni, nonché di promuovere l'istruzione e la formazione delle donne e delle ragazze nel campo delle TIC e in altre discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM);

2.  accoglie con favore le misure volte a sostenere l'integrazione e la partecipazione delle donne nella società dell'informazione previste dall'impegno strategico a favore della parità di genere 2016-2019; invita la Commissione ad attuare le misure intese a ridurre i divari di genere in materia di retribuzioni, salari e pensioni, contrastando così la povertà tra le donne, e a privilegiare la promozione dell'occupazione femminile nel settore delle TIC, la lotta agli stereotipi di genere e il sostegno alla parità di genere a tutti i livelli e in tutte le tipologie di istruzione, anche per quanto riguarda le scelte di studio e di carriera condizionate dal genere, coerentemente alle priorità stabilite nel quadro Istruzione e formazione 2020;

3.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a collaborare apertamente, nell'ambito del quadro strategico per l'istruzione e la formazione 2020, nella ricerca di soluzioni e nella condivisione delle migliori prassi in materia di istruzione digitale precoce che siano inclusive nei confronti delle ragazze, anche per quanto concerne le competenze informatiche e di programmazione, nonché, per le fasi successive del percorso formativo, nell'attuazione di programmi volti ad aumentare la quota di donne che decide di dedicarsi alle discipline STEM e si laurea in tali ambiti, in quanto ciò consentirebbe alle donne di ottenere un accesso completo ai servizi elettronici in condizioni di parità con gli uomini e di trarre vantaggio dalle opportunità di impiego previste per ingegneri ed esperti informatici;

4.  invita l'UE e gli Stati membri a sviluppare, sostenere e attuare le azioni promosse dalle Nazioni Unite e dai relativi organismi, in particolare nel quadro della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino e del vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS), anche in relazione ai curricola scolastici, al fine di adoperarsi per l'emancipazione femminile nell'era digitale a livello europeo e globale;

5.  invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il divario di genere nel settore delle TIC sottolineando l'interesse commerciale per la diversità e creando maggiori incentivi per le imprese e per le donne, come ad esempio modelli di riferimento, programmi di tutoraggio e percorsi di carriera, al fine di rafforzare la visibilità delle donne; incoraggia gli Stati membri a sostenere e adottare misure volte, tra l'altro, a sviluppare contenuti online che promuovano la parità di genere, a promuovere l'accesso alle TIC e il loro impiego in quanto strumenti per contrastare la discriminazione di genere, ad esempio nell'ambito della violenza di genere, nonché a conseguire l'equilibrio tra lavoro e vita privata;

6.  accoglie con favore il piano d'azione dell'UE per il 2017-2019 – Affrontare il problema del divario retributivo di genere (COM(2017)0678); evidenzia la necessità di rafforzare il rispetto del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro per donne e uomini, ancorato al TUE, e invita la Commissione a porre in atto le iniziative previste dall'azione II del piano nell'ottica di attrarre un maggior numero di donne verso le professioni STEM; segnala che, secondo l'EIGE, ciò potrebbe consentire di colmare il divario retributivo di genere entro il 2050, in ragione della maggiore produttività delle professioni STEM;

7.  invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a disposizione risorse finanziarie e a migliorare l'accesso alle risorse esistenti al fine di promuovere e sostenere le imprenditrici, in particolare nel quadro della trasformazione digitale dell'industria, onde garantire che qualsiasi società, indipendentemente dalle sue dimensioni, dal settore in cui opera o dalla sua ubicazione in Europa, possa beneficiare delle innovazioni digitali; sottolinea, in tal contesto, che i poli dell'innovazione digitale, fondamentali per favorire la trasformazione digitale, dovrebbero dedicare un'attenzione specifica alle imprenditrici e alle start-up i cui titolari sono donne; invita la Commissione ad affrontare in modo esauriente e globale il divario di genere nell'ambito del processo di digitalizzazione;

8.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'apprendimento permanente, nonché la formazione e i programmi che contribuiscono a favorire l'adattamento o la preparazione a un eventuale cambiamento di carriera in base alla crescente domanda di competenze digitali in molti settori diversi, prestando particolare attenzione alle donne oltre i 55 anni di età, specialmente quelle con responsabilità di assistenza, nonché alle donne che hanno interrotto la propria carriera o si stanno reinserendo nel mondo del lavoro, al fine di garantire che non rimangano indietro nel contesto della sempre più rapida transizione verso la digitalizzazione e di tutelarle dall'esclusione dal mercato del lavoro;

9.  evidenzia l'efficacia dell'uso di Internet per campagne e forum nonché per aumentare la visibilità dei modelli di riferimento femminili, nell'ottica di accelerare il conseguimento della parità di genere; esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere le reti di donne online, che presuppongono un approccio dal basso all'emancipazione femminile;

10.  invita la Commissione a promuovere la creazione di reti tra le organizzazioni della società civile e dei professionisti dei media per consentire alle donne di svolgere un ruolo attivo e riconoscere le loro esigenze specifiche nel settore dei media;

11.  evidenzia il ruolo cruciale della società civile nella governance di Internet; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare in modo costruttivo con le organizzazioni della società civile digitale e a sostenerle;

12.  incoraggia tutte le autorità e gli attori della società civile a sostenere l'introduzione e l'attuazione di servizi elettronici e competenze e forme di lavoro digitali che possano favorire l'equilibrio tra lavoro e vita privata nelle nostre società, evitando al contempo che le donne siano sottoposte a un doppio onere; invita la Commissione e gli Stati membri a individuare le opportunità e le sfide della digitalizzazione, anche per quanto riguarda le condizioni di lavoro, quali le forme di occupazione instabili e i problemi di salute mentale connessi al lavoro;

13.  sottolinea l'importanza di garantire l'integrazione della dimensione di genere nel settore dell'istruzione tramite la promozione dell'alfabetizzazione digitale e della partecipazione di donne e ragazze all'istruzione e alla formazione in materia di TIC, inserendo la programmazione, i nuovi media e le nuove tecnologie nei programmi di studio a tutti i livelli, come pure nell'ambito dell'istruzione extracurriculare, informale e non formale, e in tutte le tipologie di istruzione e formazione, compresa quella rivolta ai docenti, al fine di ridurre ed eliminare le disparità di competenze in ambito digitale e incoraggiare le ragazze e le giovani donne a intraprendere una carriera nel settore delle scienze e delle TIC; segnala l'importanza di un dialogo permanente con le parti sociali per superare il divario di genere in questo settore;

14.  esorta gli Stati membri a introdurre nelle scuole uno studio delle TIC adeguato all'età fin dai primi anni, cercando in particolare di invogliare le bambine a sviluppare interesse e talenti nell'ambito digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'istruzione delle bambine nei settori STEM fin dall'infanzia, dato che queste si allontanano prima dalle discipline STEM nel loro percorso formativo a causa degli stereotipi di genere associati a dette materie, della mancanza di modelli di riferimento e della segregazione delle attività e dei giocattoli, aspetti che conducono a una sottorappresentazione delle donne in tali corsi di studio all'università, che si estende poi al posto di lavoro;

15.  incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere, in particolare attraverso campagne di informazione e di sensibilizzazione, la partecipazione delle donne in settori di attività ritenuti tipicamente "maschili" quali la digitalizzazione; sottolinea la necessità di organizzare iniziative di sensibilizzazione, formazione e integrazione della dimensione di genere che interessino tutti i soggetti coinvolti nella politica della digitalizzazione; evidenzia la necessità di sostenere l'acquisizione di competenze digitali da parte delle donne in settori che non sono incentrati sulle TIC ma che nel prossimo futuro richiederanno competenze digitali;

16.  invita la Commissione, gli Stati membri e le aziende a promuovere la parità di genere nelle TIC raccogliendo dati disaggregati per genere sull'utilizzo delle TIC, definendo obiettivi, indicatori e parametri di riferimento per verificare i progressi compiuti in termini di accesso delle donne alle TIC, nonché a promuovere gli esempi di migliori pratiche tra le aziende operanti nel settore delle TIC; invita l'EIGE a raccogliere dati sulle modalità di migliorare l'utilizzo dei servizi digitali a favore delle donne e della parità di genere;

17.  sottolinea l'importanza di individuare le sfide poste dall'utilizzo delle TIC e di Internet per commettere reati, formulare minacce o perpetrare atti di vessazione o di violenza contro le donne; esorta i responsabili politici ad affrontare dette questioni in modo appropriato e di adoperarsi per predisporre un quadro che assicuri che le autorità di contrasto siano in grado di gestire efficacemente i reati in ambito digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le ragazze siano protette dalla pubblicità nell'ambiente digitale che potrebbe indurle a comportamenti dannosi per la loro salute;

18.  invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a promuovere campagne volte a sensibilizzare le donne in merito ai vantaggi delle TIC così come ai relativi rischi, nonché a fornir loro l'istruzione e le conoscenze necessarie su come tutelarsi su Internet;

19.  sollecita le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE, come pure gli Stati membri e le rispettive autorità di contrasto, a cooperare e coordinare concretamente gli interventi volti a contrastare l'uso delle TIC per commettere reati correlati alla tratta di esseri umani, alle molestie e agli atti persecutori online, date la loro natura spesso transfrontaliera e l'importanza fondamentale del coordinamento a livello europeo per perseguire detti reati; invita gli Stati membri a riesaminare il proprio diritto penale per assicurare che siano definite e riconosciute le nuove forme di violenza digitale;

20.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Analisi approfondita "Empowering Women on the Internet" (Emancipazione delle donne su Internet), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico C "Diritti dei cittadini e affari costituzionali", commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, ottobre 2015.
(2) GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 75.
(3) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 18.
(4) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 120.
(5) GU C 349 del 17.10.2017, pag. 56.
(6) GU C 66 del 21.2.2018, pag. 44.


Attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello Strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sull'attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo (2017/2258(INI))
P8_TA(2018)0103A8-0118/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

–  visti gli articoli da 208 a 211 e l'articolo 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo, adottato in occasione del Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti di Busan nel 2011 e rinnovato in occasione della riunione ad alto livello di Nairobi nel 2016,

–  vista la terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla riduzione del rischio di catastrofi, tenutasi a Sendai (Giappone) dal 14 al 18 marzo 2015,

–  vista la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi a New York il 25 settembre 2015, e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile ivi racchiusi,

–  visti il vertice umanitario mondiale tenutosi a Istanbul il 23 e 24 maggio 2016 e l'accordo "grande patto" (Grand Bargain) concluso tra alcuni dei più grandi donatori e fornitori di aiuto,

–  visto l'accordo di partenariato ACP-UE(1) sottoscritto a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato il 25 giugno 2005 e il 22 giugno 2010,

–  vista la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea(2),

–  visto il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario(3),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(4),

–  visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ("accordo interno"),

–  visto il regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo(5),

–  visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo(6),

–  visto il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020(7),

–  visto il consenso europeo sull'aiuto umanitario del 2007(8),

–  visto il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo del 7 giugno 2017(9),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 19 giugno 2017, sull'impegno dell'UE verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne,

–  vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul miglioramento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo(10),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sul Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: le implicazioni per lo sviluppo e gli aiuti umanitari(11),

–  vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla relazione 2015 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo(12),

–  vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 su autorità locali e società civile: l'impegno dell'Europa a favore dello sviluppo sostenibile(13),

–  vista la relazione speciale n. 18/2014 della Corte dei conti europea sui sistemi di valutazione e monitoraggio orientato ai risultati di EuropeAid,

–  visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 dicembre 2017 dal titolo "Relazione di revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno" [COM(2017)0720] e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione "Evaluation of the Development Cooperation Instrument" (Valutazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo) [SWD(2017)0600] ed "Evaluation of the 11th European Development Fund" (Valutazione dell'11° Fondo europeo di sviluppo) [SWD(2017)0601],

–  vista la valutazione esterna dell'11° Fondo europeo di sviluppo (relazione finale del giugno 2017), commissionata dalla Commissione a un'équipe di contraenti esterni,

–  vista la valutazione esterna dello strumento per la cooperazione allo sviluppo (relazione finale del giugno 2017), commissionata dalla Commissione a un'équipe di contraenti esterni,

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 febbraio 2018 dal titolo "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" (COM(2018)0098),

–  vista la relazione "Coherence report - Insight from the External Evaluations of the External Financial Instruments" (Relazione sulla coerenza - Risultati delle valutazioni esterne degli strumenti di finanziamento esterno) (relazione finale del giugno 2017), commissionata dalla Commissione a un'équipe di contraenti esterni,

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i bilanci (A8-0118/2018),

A.  considerando che, rispetto al momento dell'adozione degli strumenti di finanziamento esterno, il quadro politico internazionale e dell'UE è profondamente mutato a seguito dell'adozione di strumenti di rilevanza storica quali l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il programma d'azione di Addis Abeba, il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030 e l'Agenda per l'umanità; che l'UE ha svolto un ruolo di primaria importanza nei negoziati per tali strumenti;

B.  considerando che il trattato di Lisbona, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), unitamente al consenso europeo sull'aiuto umanitario, al nuovo consenso europeo in materia di sviluppo e ai principi di Busan in materia di efficacia dello sviluppo, determinano la strategia dell'UE in materia di cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari; che, inoltre, il Consiglio ha adottato una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea che tratta, fra l'altro, della cooperazione allo sviluppo;

C.  considerando che, conformemente all'articolo 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al consenso europeo sull'aiuto umanitario, l'assistenza umanitaria deve essere prestata secondo i principi di umanità, neutralità, indipendenza e imparzialità e deve essere guidata da un approccio basato sui bisogni; che l'aiuto umanitario non deve essere uno strumento di gestione delle crisi;

D.  considerando che la politica in materia di sviluppo dovrebbe integrare la politica estera e la gestione della migrazione dell'UE, garantendo nel contempo che i finanziamenti allo sviluppo siano utilizzati solo per le finalità e gli obiettivi connessi allo sviluppo e non per coprire le spese relative alla realizzazione di obiettivi diversi, quali il controllo delle frontiere o le politiche anti-migrazione;

E.  considerando che l'obiettivo principale dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) è ridurre e, nel lungo termine, eliminare la povertà nei paesi in via di sviluppo che non beneficiano dei finanziamenti erogati nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES), dello strumento europeo di vicinato (ENI) o dello strumento di assistenza preadesione (IPA), fornire un sostegno tematico per le organizzazioni della società civile e le autorità locali nei paesi partner per quanto concerne le sfide e i beni pubblici globali legati allo sviluppo nonché promuovere il partenariato strategico tra Africa e UE; che il DCI è lo strumento geografico più importante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo nel quadro del bilancio UE, con 19,6 miliardi di EUR stanziati per il periodo 2014-2020;

F.  considerando che l'obiettivo principale del FES è ridurre e, nel lungo termine, eliminare la povertà nella regione dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e assicurare lo sviluppo sostenibile dei paesi e territori d'oltremare; che il FES è il principale strumento di cooperazione allo sviluppo dell'UE con 30,5 miliardi di EUR stanziati per l'11° FES per il periodo 2014-2020;

G.  considerando che l'obiettivo principale dello strumento per gli aiuti umanitari è fornire aiuto, soccorso e protezione alle popolazioni colpite da catastrofi naturali o provocate dall'uomo ed emergenze analoghe, dando priorità alle vittime più vulnerabili, indipendentemente da nazionalità, religione, genere, età, origine etnica o affiliazione politica, secondo le reali necessità, i principi umanitari e il consenso europeo sull'aiuto umanitario;

H.  considerando che lo strumento per gli aiuti umanitari va oltre il compito principale delle operazioni di salvataggio e include il soccorso delle popolazioni colpite da crisi perduranti, i lavori di ripristino e di ricostruzione a breve termine, la preparazione alle calamità e la gestione delle conseguenze degli spostamenti di popolazione;

I.  considerando che un'efficace cooperazione allo sviluppo richiede approcci innovativi, che diano ai donatori la capacità di reagire tempestivamente alle situazioni locali, lavorare insieme alle organizzazioni locali e sostenere le imprese e gli imprenditori del territorio, soprattutto nei paesi più poveri e fragili; che il sistema di controllo dell'UE deve offrire ai donatori la flessibilità necessaria per assumersi dei rischi ragionevoli in questi progetti, migliorando la capacità dell'UE di reagire rapidamente e fornire aiuti efficaci;

J.  considerando che l'UE è il maggiore donatore di aiuti allo sviluppo e umanitari del mondo; che mediante tale assistenza l'UE sostiene gli sforzi volti a ridurre la povertà e a promuovere gli interessi e i valori fondamentali mondiali e dell'Unione;

K.  considerando che il vertice tra l'Unione Africana e l'UE tenutosi ad Abidjan il 29 e 30 novembre 2017 ha confermato la volontà di instaurare un partenariato autentico, modernizzato, globalizzato e ambizioso, creando le condizioni politiche ed economiche per una vera uguaglianza;

L.  considerando che si è registrata una crescita esponenziale del numero di accordi di cooperazione allo sviluppo conclusi con paesi terzi, tra cui la Cina, la Russia, la Turchia, il Brasile e l'India;

M.  considerando che il ripristino e l'estensione della cosiddetta norma del "global gag" e la riduzione dei fondi a favore di organizzazioni che forniscono a ragazze e donne servizi di pianificazione familiare e servizi relativi alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi destano profonda preoccupazione;

N.  considerando che i governi di paesi terzi hanno aspettative reali per quanto riguarda la rapidità e efficacia degli interventi e la risposta alla necessità urgente di preservare la solidità dei partenariati di cooperazione allo sviluppo; che è necessario sviluppare economie di mercato aperte e produttive nei paesi partner, tenendo conto delle nuove realtà e dei nuovi attori economici presenti sulla scena internazionale;

O.  considerando che, data l'assenza dell'impegno del Regno Unito dopo il 2020, la BREXIT comporterà una riduzione del bilancio dell'Unione compresa tra il 12 e il 15 %;

P.  considerando che le valutazioni del FES e del DCI confermano che è effettivamente possibile utilizzare diversi strumenti geografici e tematici in modo coerente;

Q.  considerando che nella valutazione dell'11° FES si afferma che esiste il reale pericolo che il FES sia utilizzato per rispondere a programmi che si discostano dal suo obiettivo principale di riduzione della povertà, difficili da conciliare con i valori fondamentali del FES, e che rischiano di compromettere gli ambiti in cui ottiene buoni risultati; che nonostante le consultazioni, i pareri dei governi e delle organizzazioni della società civile (con talune importanti eccezioni come nella regione del Pacifico) sono stati raramente presi in considerazione per le scelte programmatiche e che la programmazione dell'11° FES ha pertanto utilizzato un approccio dall'alto verso il basso per applicare il principio della concentrazione a scapito del principio chiave di partenariato dell'accordo di Cotonou;

R.  considerando che, secondo la valutazione dell'11° FES, ad aprile 2017 erano stati stanziati circa 500 milioni di EUR dalla riserva FES a sostegno di operazioni della Direzione generale per gli aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO) della Commissione, circa 500 milioni di EUR per il sostegno di emergenza a singoli paesi e 1,5 miliardi di EUR per il fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa; che il FES contribuisce altresì allo sviluppo del nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile;

S.  considerando che nella valutazione del DCI si afferma che lo strumento rimane nel complesso valido e adeguato allo scopo, sia al momento dell'adozione sia nella fase intermedia della sua attuazione; che è ampiamente in linea con i nuovi documenti di indirizzo politico (ad es., il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), sebbene nel suo formato attuale potrebbe essere difficile attuare determinate priorità;

T.  considerando che al momento dell'adozione degli strumenti di finanziamento esterno 2014-2020 il Parlamento ha espresso la propria preferenza per uno strumento di finanziamento esterno distinto, dedicato alla cooperazione allo sviluppo, e ha chiesto la separazione dei fondi per lo sviluppo nel caso in cui il FES fosse imputato in bilancio;

U.  considerando che, in relazione al fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa, nella valutazione del FES si afferma che, rispetto ai progetti FES standard, il breve periodo di preparazione e approvazione, il coinvolgimento indiretto dell'UE nell'attuazione dei progetti e il fatto che tali progetti traggano origine dalle preoccupazioni prioritarie dell'UE piuttosto che essere elaborati in risposta agli obiettivi di lungo termine dei paesi partner sono tutti motivi di preoccupazione circa la probabile efficacia e sostenibilità dei progetti nel quadro del fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa e circa la capacità dell'UE di sorvegliarne attentamente l'attuazione;

V.  considerando che il flusso finanziario dall'Unione verso i paesi beneficiari degli strumenti finanziari per lo sviluppo risulta minore delle rimesse generate in forma privata dai membri della diaspora degli stessi paesi residenti in Europa;

W.  considerando che, nonostante abbia ricevuto per anni miliardi di euro dal FES e malgrado le gravi preoccupazioni della Commissione sulla sua gestione finanziaria, il Fondo per la pace in Africa non è stato inserito nella valutazione del FES; che il Fondo per la pace in Africa non è oggetto di una valutazione dal 2011;

X.  considerando che, in base alle loro rispettive valutazioni e alla relazione della Commissione sulla revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno, l'efficacia complessiva e l'impatto a lungo termine del DCI e del FES nel conseguire gli obiettivi è difficile da misurare a causa di gravi limitazioni nella definizione di adeguati sistemi di valutazione e monitoraggio e nella valutazione del ruolo svolto da fattori esterni, nonché a causa della vastità dei paesi e dei temi interessati; che secondo i responsabili della valutazione il finanziamento misto mobilita ulteriori risorse soltanto nel 50 % dei casi;

Y.  considerando che il Parlamento ha avuto tempi strettissimi per esaminare i progetti di misure d'esecuzione; che tali termini non tengono debitamente conto delle caratteristiche delle attività parlamentari; che talvolta la situazione è stata aggravata dal fatto che i progetti di misure d'esecuzione sono stati trasmessi al Parlamento dopo la scadenza dei termini o prima dei periodi di inattività, limitando ancor più la sua capacità di esercitare adeguatamente le sue competenze di controllo;

Z.  considerando che l'UE ha riconosciuto l'importanza dei partenariati con le organizzazioni della società civile nelle relazioni esterne; che ciò include il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile nella programmazione e nell'attuazione degli strumenti di finanziamento esterni;

Fatti e conclusioni della revisione intermedia dell'attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, del Fondo europeo di sviluppo e dello strumento per gli aiuti umanitari

Osservazioni generali

1.  esprime soddisfazione per il fatto che le valutazioni del DCI, del FES e dello strumento per gli aiuti umanitari mostrano che gli obiettivi di tali strumenti erano ampiamente attinenti alle priorità politiche al momento della loro definizione e che sono complessivamente adatti allo scopo e in linea con i valori e i traguardi degli obiettivi di sviluppo sostenibile; rileva altresì che il deficit annuale di finanziamento per conseguire gli OSS è pari a 200 miliardi di dollari USA;

2.  rileva che nell'ultimo decennio alcuni dei paesi in cui operano i programmi geografici del FES e del DCI hanno compiuto progressi in merito alla riduzione della povertà e allo sviluppo umano ed economico, mentre per altri la situazione rimane critica;

3.  rileva con soddisfazione che le priorità del DCI e del FES sono in linea con i valori e le finalità degli obiettivi di sviluppo sostenibile, grazie al ruolo strumentale svolto dall'UE nella loro adozione, e che ciò ha notevolmente agevolato e semplificato la revisione intermedia di questi strumenti;

4.  rileva che, nei primi anni di attuazione, il DCI e il FES hanno permesso all'UE di rispondere alle nuove crisi e necessità grazie alla vasta portata degli obiettivi di tali strumenti; rileva tuttavia che il moltiplicarsi delle crisi e l'emergere di nuove priorità politiche hanno esercitato una pressione finanziaria sul DIC, sul FES e sullo strumento per gli aiuti umanitari, che hanno così raggiunto il proprio limite, ed è stato pertanto deciso di istituire nuovi meccanismi ad hoc quali i fondi fiduciari, che suscitano serie preoccupazioni principalmente in termini di trasparenza, responsabilità democratica e distaccamento dagli obiettivi di sviluppo; ricorda la recente adozione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, creato per assicurare un ulteriore effetto moltiplicatore;

5.  esprime soddisfazione in merito alla maggiore coerenza interna del DCI e del FES, in gran parte dovuta a valutazioni di alta qualità, a processi decisionali armonizzati e alla concentrazione di settore;

6.  rileva che in alcuni casi la dotazione finanziaria continua a essere oggetto di critiche per la sua mancanza di utilità ed efficacia, mentre questa modalità di sostegno corrisponde a una concezione moderna della cooperazione che è pienamente coerente con la logica di reali partenariati di sviluppo, consente l'appropriazione da parte dei paesi partner e presenta il vantaggio della flessibilità e dell'efficacia; chiede pertanto un rafforzamento del partenariato politico e istituzionale al fine di agevolare la concessione di sostegno al bilancio pur enfatizzando la necessità di una governance economica efficiente e di rispetto dei valori democratici; sottolinea che la politica di cooperazione allo sviluppo deve essere attuata in modo da tenere conto delle richieste dei paesi e delle popolazioni che necessitano di essa, garantendo che questi partecipino al processo decisionale e si assumano la responsabilità di un'applicazione trasparente ed efficiente;

7.  osserva il fatto che negli ultimi anni un elevato numero di paesi sia diventato a reddito medio-alto, con conseguente uscita dai programmi di cooperazione bilaterale nel quadro del DCI o riduzione delle sovvenzioni di cooperazione bilaterale nel quadro del FES, poiché gli aiuti allo sviluppo in combinazione con politiche nazionali efficaci possono condurre a risultati positivi; ricorda che la povertà e lo sviluppo sono multidimensionali e che mantenere il PIL quale unico indicatore di sviluppo non è sufficiente; osserva inoltre che, poiché la maggioranza delle persone più povere al mondo vive in paesi a reddito medio in cui persistono disuguaglianze, la sospensione improvvisa degli aiuti ai paesi a medio reddito potrebbe compromettere il conseguimento degli OSS; insiste, pertanto, sulla necessità di continuare a sostenere tali paesi, in questa fase delicata del loro percorso verso un maggiore sviluppo;

8.  sottolinea l'esigenza di assicurare che gli aiuti allo sviluppo siano utilizzati conformemente alle finalità originarie, tenendo in debita considerazione i principi di efficacia degli aiuti e dello sviluppo; ribadisce che la cooperazione allo sviluppo dell'UE dovrebbe essere allineata ai programmi e alle esigenze dei paesi partner;

9.  sottolinea che in nessun caso gli interessi interni a breve termine dell'UE (sicurezza o migrazione) dovrebbero definire la sua agenda per lo sviluppo e che i principi di efficacia degli aiuti e dello sviluppo dovrebbero essere pienamente rispettati e applicati a tutte le forme di cooperazione allo sviluppo;

10.  prende atto delle conclusioni della Commissione secondo cui la coerenza tra gli strumenti potrebbe essere migliorata mediante una loro razionalizzazione; sottolinea che in nessuna delle diverse valutazioni vi è alcun riferimento a tale conclusione;

11.  esprime preoccupazione per le conclusioni dei responsabili della valutazione sull'assenza di sistemi di monitoraggio e valutazione che rende difficile l'analisi dei risultati; sottolinea, d'altro canto, i numerosi risultati positivi relativi alle politiche di sviluppo dell'UE evidenziati negli audit eseguiti dalla Corte dei conti europea; ricorda le osservazioni effettuate dalla Corte dei conti europea nella sua relazione speciale n. 18/2014 sui sistemi di valutazione e monitoraggio orientato ai risultati di EuropeAid; invita la Commissione a utilizzare questa occasione per migliorare ulteriormente il proprio sistema di valutazione dei risultati conformemente alle raccomandazioni formulate dalla Corte;

12.  rileva con sorpresa la discrepanza tra i risultati della valutazione e le conclusioni tratte dalla Commissione nella sua revisione intermedia; deplora che gravi problemi, quali l'assenza di partenariato degli strumenti e il rischio di perdere di vista la centralità della riduzione della povertà, non siano menzionati nelle conclusioni della Commissione, sebbene fossero un elemento essenziale della valutazione;

13.  esprime preoccupazione per l'assenza di dati o la natura limitata dei dati disponibili; osserva che l'assenza di un sistema di monitoraggio e valutazione che vada oltre gli obiettivi di sviluppo del millennio e gli obiettivi di sviluppo sostenibile rende impossibile misurare accuratamente i cambiamenti, ad esempio in termini di flessibilità dello strumento o di livello di coerenza con altri strumenti;

14.  rileva altresì che la mancanza di un capitolo di finanziamenti esplicitamente riservato all'incentivazione della dialettica politica, con particolare riferimento al sostegno ai partiti politici, non è favorevole al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

15.  chiede un miglioramento della trasmissione dei risultati attraverso la generazione automatica di dati statistici e indicatori;

16.  si rammarica che la Commissione non abbia colto l'opportunità offerta dalla revisione intermedia per adeguare le proprie politiche ai requisiti definiti nel nuovo consenso europeo relativi al sostegno all'agricoltura su piccola scala e all'attività agroecologica sostenibile; osserva che, al contrario, le misure proposte includono un sostegno ancora maggiore all'agricoltura su larga scala e alle imprese agricole;

Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI)

17.  sottolinea che la rilevanza del DCI è anzitutto dovuta alla sua flessibilità nel rispondere a eventi imprevisti, in relazione alla scelta dei metodi di programmazione e attuazione, alle riassegnazioni interne agli strumenti o tra di essi e all'impiego dei fondi di riserva; osserva che la flessibilità nella programmazione pluriennale ha altresì consentito di adattare la durata del periodo di programmazione alla situazione concreta, di riassegnare rapidamente i finanziamenti in caso di cambiamenti significativi e di utilizzare misure speciali;

18.  plaude al fatto che le valutazioni hanno evidenziato la rilevanza strategica del programma tematico del DCI, e in particolare la sua capacità di promuovere le azioni globali dell'UE in materia di beni pubblici;

19.  prende atto della semplificazione, dell'armonizzazione e delle più ampie modalità di attuazione introdotte mediate il regolamento (UE) n. 236/2014 che stabilisce norme comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, che ha aumentato l'efficacia del DCI; sottolinea che il regolamento (UE) n. 233/2014 che istituisce il DCI non fornisce dettagli in merito al sistema di monitoraggio e valutazione per la misurazione dei risultati dello strumento; è profondamente preoccupato per il fatto che le procedure di attuazione, alcune delle quali provengono dal regolamento finanziario, siano tuttora considerate lunghe e complesse, il che scredita l'UE e incrementa il potere di attrazione degli approcci adottati da taluni paesi che sono percepiti come meno formali e condizionali; ricorda, a tale proposito, che alcune di queste procedure provengono dal regolamento finanziario e non dagli strumenti di finanziamento esterno, mentre altri requisiti si fondano sull'applicazione dei principi fondamentali della cooperazione allo sviluppo, quali il partenariato e la titolarità;

20.  osserva che i documenti di lavoro dei servizi della Commissione europea indicano un livello relativamente basso di importi versati rispetto agli importi impegnati; sottolinea che, in un contesto di "concorrenza" degli aiuti allo sviluppo, si tratta di un problema importante; invita pertanto a migliorare la comunicazione in merito alle opportunità di finanziamento, in modo che i partner europei siano informati; invita a formare gli operatori locali, in particolare i funzionari pubblici, sulla realizzazione dei dossier europei, in modo che possano soddisfare meglio i criteri e aumentare così le probabilità che i loro progetti siano selezionati; osserva che tale formazione potrebbe altresì mirare a rispondere meglio agli inviti a presentare proposte di altre organizzazioni internazionali;

21.  è preoccupato per il fatto che la valutazione intermedia del DCI rileva il rischio di una percepita inosservanza dell'impegno di destinare almeno il 20 % dell'assistenza assegnata a norma dello strumento per la cooperazione allo sviluppo ai servizi sociali di base, come la salute, e all'istruzione secondaria e ad altri servizi sociali, quando tali necessità sono essenziali per lo sviluppo economico di tali paesi; esprime altresì preoccupazione per il sostegno inadeguato offerto ai sistemi sanitari nazionali e per la mancanza di dati in merito ai risultati ottenuti in relazione al finanziamento dell'istruzione; conferma l'impegno assunto nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo di destinare almeno il 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'UE all'inclusione sociale e allo sviluppo umano;

22.  esprime soddisfazione in merito agli obiettivi e ai risultati del programma tematico dedicato alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali e ne chiede il mantenimento negli strumenti futuri; è profondamente preoccupato, tuttavia, per la riduzione dello spazio concesso alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali nelle fasi di programmazione e attuazione dei programmi e chiede che il ruolo di tali organismi sia rafforzato, anche come fornitori di servizi, e che siano adottati modelli di cooperazione più specifici e un approccio maggiormente strategico; sottolinea che lo sviluppo di questi paesi può essere realizzato appieno solo tramite la cooperazione con le autorità locali legittime;

23.  incoraggia la Commissione a mettere in atto politiche favorevoli al coinvolgimento dei membri della diaspora africana quali attori chiave dello sviluppo;

Fondo europeo di sviluppo (FES)

24.  rileva l'importante ruolo svolto dal Fondo europeo di sviluppo in relazione all'eliminazione della povertà e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; osserva tuttavia che le prove dei progressi compiuti sono più scarse a livello regionale e che il FES non è sempre stato in grado di creare sinergie stabili e coerenza tra i suoi programmi per la cooperazione nazionale, regionale e intra-ACP;

25.  deplora che la revisione intermedia non abbia incluso il Fondo per la pace in Africa, che da anni non è oggetto di una valutazione appropriata; ritiene che in tempi in cui l'enfasi politica viene sempre più posta sul nesso tra sicurezza e sviluppo, un processo decisionale fondato su elementi di prova sia fondamentale;

26.  accoglie con favore il fatto che il Fondo europeo di sviluppo si è dimostrato adatto allo scopo, in un contesto in rapida evoluzione, grazie a un ciclo di pianificazione ridotto, a procedure semplificate e a una migliore gestione del bilancio; osserva tuttavia che esso non si mostra ancora pienamente adeguato al mutato contesto e che le procedure continuano a essere piuttosto rigide e complesse;

27.  rileva che le necessità e la natura altamente diversificate dei gruppi di paesi ACP e dei paesi e territori d'oltremare rientranti nel Fondo europeo di sviluppo sollevano interrogativi in merito all'approccio indifferenziato che caratterizza le scelte di procedure e modalità e, in ultima analisi, in merito al campo di applicazione territoriale del FES; ricorda l'esigenza di un nuovo e autentico partenariato tra pari, che rivolga l'attenzione in particolare ai diritti umani;

28.  rileva che sul Fondo europeo di sviluppo è stata esercitata pressione affinché intervenisse su un numero sempre maggiore di questioni politiche, quali la sicurezza e la migrazione, il cui allineamento ai valori fondamentali del FES e ai principi della politica di cooperazione e sviluppo dell'UE, in particolare per quanto concerne l'eliminazione della povertà, è difficoltoso;

Strumento per gli aiuti umanitari

29.  è soddisfatto che lo strumento per gli aiuti umanitari abbia conseguito il proprio obiettivo di fornire aiuti nelle situazioni di emergenza nel pieno rispetto del diritto pubblico internazionale, garantendo nel contempo che gli aiuti umanitari non siano strumentalizzati e che i principi di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza siano rispettati;

30.  rileva che il numero di crisi e di catastrofi umanitarie affrontate grazie allo strumento per gli aiuti umanitari è aumentato significativamente negli ultimi anni, causando l'impiego totale della riserva per gli aiuti d'urgenza e la necessità di avvalersi di fondi supplementari, e che è improbabile che questa situazione migliori nel breve-medio termine, dato il numero crescente di situazioni di crisi che interessano molte aree del pianeta; rileva che ciò dimostra la necessità di un aumento sostanziale della riserva per gli aiuti d'urgenza e di un impiego più rapido e flessibile di tutte le risorse disponibili;

31.  ritiene che le persone e le comunità dovrebbero continuare a essere gli obiettivi e i soggetti principali cui si rivolge lo strumento per gli aiuti umanitari e che si dovrebbe adottare in tutte le circostanze un approccio flessibile, coordinato e specifico in base al contesto, che prenda in considerazione i pareri dei governi e delle autorità locali, come pure delle comunità locali, delle organizzazioni religiose orientate allo sviluppo e degli attori della società civile; sottolinea che molte di queste organizzazioni, comprese le organizzazioni della diaspora in Europa, svolgono un lavoro prezioso in vari settori critici e possono offrire un valore aggiunto agli aiuti umanitari;

32.  rileva che gli aborti effettuati in condizioni non sicure rappresentano, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, una delle cinque cause principali di mortalità materna; ricorda la base giuridica, riconosciuta a livello internazionale, del diritto alla salute sessuale e riproduttiva e dei diritti delle vittime di violenza sessuale nei conflitti;

Raccomandazioni per il rimanente periodo di attuazione

33.  sottolinea che lo strumento per la cooperazione allo sviluppo, il Fondo europeo di sviluppo e lo strumento per gli aiuti umanitari dovrebbero essere attuati alla luce del nuovo quadro politico internazionale e dell'Unione, ivi compresi l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il programma d'azione di Addis Abeba e l'Agenda per l'umanità;

34.  ricorda che gli obiettivi di sviluppo sostenibile devono essere conseguiti a livello mondiale grazie agli sforzi congiunti e al partenariato di tutti gli attori internazionali, ivi comprese le nazioni sviluppate e in via di sviluppo e le organizzazioni internazionali; sottolinea che, a livello dell'Unione, ciò richiede politiche interne ed esterne elaborate e attuate in modo congiunto, coerente e coordinato, conformemente ai principi di coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS); ritiene che la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) debba rappresentare un fattore importante nella definizione e nell'attuazione degli strumenti di finanziamento esterno e nell'adozione delle altre politiche e degli altri strumenti dell'UE, in ragione dell'interconnessione tra le politiche interne ed esterne dell'Unione; è tuttavia dell'idea che la coerenza complessiva tra i diversi strumenti debba essere ulteriormente migliorata, soprattutto migliorando la coerenza e il coordinamento tra i programmi geografici e tematici e attraverso un maggior coordinamento e una maggiore complementarietà con le altre politiche dell'UE;

35.  è preoccupato per il fatto che i paesi a reddito medio-alto che sono usciti dal Fondo europeo di sviluppo e dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo possono ritrovarsi con un deficit di finanziamento che li porrebbe in una situazione di vulnerabilità; invita la Commissione a riflettere sulle conseguenze, a prendere in considerazione misure per prevenire gli effetti negativi e a facilitare l'accesso di tali paesi a strumenti di finanziamento esterno adatti alle loro esigenze, soprattutto al fine di intensificare gli sforzi per migliorare la buona governance grazie alla lotta contro la corruzione, le frodi fiscali e l'impunità, di garantire il rispetto dello Stato di diritto e lo svolgimento di elezioni libere ed eque, di garantire un accesso equo alla giustizia e di affrontare le lacune istituzionali; riconosce il lavoro svolto da EUROsociAL in questo ambito; sottolinea, tuttavia, l'esigenza di dare priorità agli stanziamenti di risorse ai paesi meno sviluppati, i quali sono a rischio di instabilità, devono far fronte a gravi ostacoli strutturali a uno sviluppo sostenibile e quindi dipendono fortemente dai finanziamenti pubblici internazionali;

36.  è dell'idea che gli strumenti di finanziamento esterno dovrebbero continuare a sostenere direttamente le organizzazioni della società civile sia dell'UE che locali, le comunità locali, i governi locali e regionali e le autorità locali nei paesi partner, come pure i loro partenariati con i governi locali e regionali europei, e agevolarne sistematicamente la partecipazione attiva ai dialoghi fra varie parti interessate in merito alle politiche dell'UE e a tutti i processi di programmazione dei diversi strumenti; ritiene inoltre che l'UE dovrebbe promuovere il ruolo delle organizzazioni della società civile come organismi di vigilanza sia all'interno che all'esterno dell'Unione e sostenere le riforme per il decentramento nei paesi partner; plaude, in tale contesto, all'intenzione della Commissione di approfondire e consolidare il lavoro in atto inteso a creare partenariati e instaurare un dialogo con la società civile che opera a favore dello sviluppo e a migliorare l'impegno nei confronti del dialogo e il coinvolgimento delle reti di organizzazioni della società civile nel processo politico e decisionale dell'UE; ricorda che l'UE dovrebbe sostenere il consolidamento democratico individuando meccanismi per sostenere le attività delle organizzazioni nei paesi terzi, in modo da contribuire alla stabilizzazione e al miglioramento delle norme istituzionali per la gestione di beni pubblici;

37.  conferma la propria determinazione a controllare che l'UE onori il proprio impegno a continuare a sostenere lo sviluppo umano al fine di migliorare la vita delle persone, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile; ricorda che, nel caso dello strumento di cooperazione allo sviluppo, ciò implica la necessità di destinare almeno il 20 % dell'assistenza ai servizi sociali di base, in particolare alla sanità e all'istruzione, nonché all'istruzione secondaria; è quindi preoccupato per il fatto che, in un momento in cui permangono dubbi in merito al conseguimento dell'obiettivo del 20 % destinato allo sviluppo umano, la Commissione stia trasferendo fondi dallo sviluppo umano agli investimenti;

38.  chiede la rigorosa applicazione dei prerequisiti che consentono un uso efficace della dotazione finanziaria e un monitoraggio più sistematico di tale modalità di aiuto nei paesi partner, in modo da migliorare la responsabilità, la trasparenza e l'efficacia degli aiuti, nonché l'allineamento del sostegno di bilancio rispetto a tali obiettivi;

39.  mette in guardia contro il ricorso eccessivo ai fondi fiduciari, che mette in pericolo la specificità della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'Unione; insiste sul fatto che essi dovrebbero essere utilizzati solo quando è garantito il loro valore aggiunto rispetto ad altre modalità di aiuto, soprattutto in situazioni di emergenza, e che il loro utilizzo dovrebbe essere sempre pienamente in linea con i principi di efficacia degli aiuti con l'obiettivo principale della politica di sviluppo, ovvero l'eliminazione della povertà; è preoccupato per il fatto che i contributi degli Stati membri e di altri donatori ai fondi fiduciari sono stati al di sotto delle aspettative, con ripercussioni negative sulla loro efficacia; ricorda la necessità di esercitare un controllo parlamentare su tali fondi; è seriamente preoccupato per i risultati della valutazione del FES in merito all'efficacia del Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa dell'UE;

40.  ricorda che la Commissione dovrebbe garantire trasparenza ogniqualvolta si ricorre ai fondi fiduciari informando, fra l'altro, regolarmente il Parlamento europeo e assicurandone il corretto coinvolgimento nelle pertinenti strutture di governance, conformemente alla legislazione dell'UE applicabile; ricorda inoltre che i fondi fiduciari devono applicare l'intero spettro dei principi sull'efficacia dello sviluppo e dovrebbero essere coerenti con le priorità, i principi e i valori dello sviluppo a lungo termine, le strategie nazionali e dell'UE per paese e gli altri strumenti e programmi pertinenti, e che una relazione di controllo atta a valutare l'allineamento dovrebbe essere pubblicata con cadenza semestrale; ribadisce, a tal fine, che il Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa mira ad affrontare le cause profonde della migrazione promuovendo la resilienza, le opportunità economiche, le pari opportunità, la sicurezza e lo sviluppo;

41.  ricorda che la quota del bilancio stanziata a favore dell'azione esterna dell'UE è stata costantemente mobilitata e rafforzata, esaurendo tutti i margini disponibili per affrontare il numero crescente di crisi; è dell'idea che, in un contesto di molteplici crisi e di incertezza, gli strumenti di finanziamento esterno debbano disporre di un grado di flessibilità sufficiente a permetterne il rapido adattamento al mutare delle priorità e agli eventi imprevisti, nonché il rapido conseguimento di risultati concreti; raccomanda, a tal fine, un uso intelligente della riserva degli strumenti di finanziamento esterno o dei fondi inutilizzati, una maggiore flessibilità nella programmazione pluriennale, una combinazione adeguata delle modalità di finanziamento e una maggiore semplificazione a livello di attuazione; sottolinea, tuttavia, che una maggiore flessibilità non dovrebbe essere ottenuta a scapito dell'efficacia e della prevedibilità degli aiuti, delle priorità geografiche e tematiche a lungo termine, o degli impegni a sostenere le riforme nei paesi partner;

42.  chiede alla Commissione di attuare lo strumento per gli aiuti umanitari in maniera coerente con i principi umanitari, con gli impegni concordati in occasione del vertice umanitario mondiale nel "grande patto" e con le conclusioni della relazione speciale n. 15/2016(14) della Corte dei conti europea; chiede alla Commissione, in particolare, di aumentare la trasparenza della procedura di programmazione strategica e di selezione dei finanziamenti, prestare la debita attenzione all'efficienza in termini di costi delle azioni, senza compromettere gli obiettivi dell'aiuto umanitario e la volontà di sostenere i cittadini più vulnerabili e mantenendo, nel contempo, la capacità di sostenere l'imperativo umanitario raggiungendo le popolazioni più vulnerabili e intervenendo dove le necessità sono più urgenti, migliorare il monitoraggio durante l'attuazione, incrementare la dotazione finanziaria a disposizione dei soccorritori nazionali e locali, ridurre la burocrazia mediante obblighi di comunicazione armonizzati e provvedere su base pluriennale alla strategia, alla programmazione e al finanziamento, in modo da garantire una maggiore prevedibilità, flessibilità, rapidità e continuità delle risposte umanitarie;

43.  insiste affinché continuino a essere assegnati aiuti umanitari alle popolazioni nelle zone di crisi e affinché gli operatori umanitari dispongano di un accesso incondizionato alle vittime nelle zone di conflitto e nei paesi fragili, in modo da poter svolgere le loro attività;

44.  chiede alla Commissione di garantire che, in aggiunta alla risposta immediata alle crisi umanitarie, lo strumento per gli aiuti umanitari, in combinazione e in complementarietà con lo strumento di cooperazione allo sviluppo e il Fondo europeo di sviluppo e alla luce del nesso tra assistenza umanitaria e sviluppo, accresca la resilienza agli shock futuri promuovendo strategie e strutture di allarme rapido e prevenzione, fornisca vantaggi sostenibili più a lungo termine in materia di sviluppo, in linea con l'esigenza di collegare le attività di soccorso, ripristino e sviluppo, e continui a dedicare attenzione alle crisi dimenticate, nel pieno rispetto del principio di non lasciare indietro nessuno;

45.  osserva che è necessario migliorare la complementarietà tra gli strumenti di sviluppo e lo strumento per gli aiuti umanitari, in particolare nel contesto del nesso tra assistenza umanitaria e sviluppo, del nuovo approccio strategico alla resilienza e dell'impegno dell'UE volto alla riduzione dei rischi e alla preparazione alle calamità, senza pregiudicarne i rispettivi obiettivi e mandati;

46.  ricorda che lo sviluppo integra gli aiuti umanitari con l'obiettivo di prevenire shock e crisi;

47.  chiede il riconoscimento della specificità degli aiuti umanitari nel bilancio dell'UE, il che comporta la necessità di salvaguardare la riserva per gli aiuti d'urgenza come strumento flessibile per rispondere alle nuove crisi con finanziamenti adeguati;

48.  è del parere che le delegazioni dell'UE dovrebbero essere maggiormente coinvolte nelle scelte programmatiche della cooperazione allo sviluppo nel quadro dei diversi strumenti di finanziamento che esse gestiscono; ritiene che ciò consentirebbe anche di migliorare la complementarietà e le sinergie, oltre a permettere un maggiore allineamento rispetto alle esigenze e alla titolarità dei paesi partner;

49.  insiste sulla necessità di una dotazione adeguata in termini di personale presso le sedi della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e presso le delegazioni dell'UE, sia da un punto di vista numerico che per quanto riguarda le competenze specifiche in materia di aiuto umanitario e di aiuto allo sviluppo;

50.  esprime insoddisfazione per i termini estremamente brevi concessi al Parlamento per esercitare il controllo dei progetti di misure di esecuzione nel quadro dello strumento per la cooperazione allo sviluppo; esorta la Commissione a modificare il regolamento di procedura dello strumento per la cooperazione allo sviluppo e dei comitati per gli aiuti umanitari entro il dicembre 2018, in modo da concedere più tempo al Parlamento e al Consiglio per esercitare correttamente le rispettive competenze di controllo;

51.  esorta la Commissione e il SEAE a rafforzare e migliorare il coordinamento dei donatori attraverso la programmazione e l'attuazione congiunte con altri Stati membri e donatori, in linea con i programmi di sviluppo nazionali dei paesi partner, sotto la guida e il coordinamento delle delegazioni dell'UE;

52.  chiede che il Parlamento abbia un maggior controllo politico dei documenti di programmazione dell'11° FES, come mezzo per migliorare la trasparenza e la responsabilità;

Raccomandazioni concernenti l'architettura post-2020 dello strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) e del Fondo europeo di sviluppo (FES), nonché la futura attuazione dello strumento per gli aiuti umanitari

53.  ribadisce l'autonomia delle politiche umanitarie e di sviluppo dell'UE, che si fondano su basi giuridiche specifiche riconosciute nei trattati e stabiliscono valori e obiettivi specifici che non dovrebbero essere subordinati alla strategia geopolitica dell'UE e dovrebbero essere sempre allineati ai principi sull'efficacia dello sviluppo e, in caso di aiuti umanitari, ai principi di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza;

54.  sottolinea l'assoluta necessità di mantenere separati gli strumenti di sviluppo e per gli aiuti umanitari nel rispetto dei principi fondamentali sullo sviluppo, alla luce delle conclusioni delle valutazioni del Fondo europeo di sviluppo (FES) e dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) relativamente all'assenza di partenariato e ai rischi per l'obiettivo cruciale dell'eliminazione della povertà nel nuovo contesto di cambiamento delle priorità politiche;

55.  ricorda che FES, il DCI e lo strumento per gli aiuti umanitari presentano un'esecuzione del bilancio positiva e sono fondamentali per dimostrare la solidarietà internazionale e contribuire, al contempo, alla credibilità dell'UE sulla scena mondiale; è dell'avviso che, a prescindere dalle possibili modifiche strutturali o fusioni per quanto riguarda tali strumenti, tra cui l'eventuale iscrizione in bilancio del FES, sia opportuno incrementare gli stanziamenti complessivi per il prossimo QFP, senza però rendere meno rigorosi i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), e che la futura architettura degli strumenti di finanziamento esterno debba includere in maniera più trasparente i fondi e gli strumenti fiduciari sulla base dei principi fondamentali della titolarità democratica e dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo, nonché l'eventuale mantenimento del piano per gli investimenti esterni, in funzione dei risultati della sua valutazione che ne attestino l'addizionalità sotto il profilo dello sviluppo e l'incidenza a livello sociale, ambientale e dei diritti umani;

56.  invita il Consiglio, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti a concludere un accordo interistituzionale con il Parlamento sulla trasparenza, la responsabilità e il controllo parlamentare fondato sui principi politici definiti nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, visto il cambiamento avvenuto nelle modalità di aiuto dalle sovvenzioni dirette ai fondi fiduciari e al finanziamento misto, anche attraverso il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile;

57.  sottolinea la considerazione positiva di cui gode l'UE nella comunità internazionale come attore globale della cooperazione, che rischia tuttavia di essere guastata dalle lungaggini e lentezze burocratiche; è dell'idea che ciò accresca il "potere morbido" dell'UE nelle relazioni internazionali, per cui si rende necessaria una politica di sviluppo post-2020 solida e autonoma con strumenti di sviluppo diversificati;

58.  sottolinea che la riduzione e, nel lungo termine, l'eliminazione della povertà, unitamente all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e dell'accordo di Parigi e alla tutela dei beni comuni mondiali, dovrebbero costituire gli obiettivi primari della politica e degli strumenti dell'UE a favore dello sviluppo, prestando una particolare attenzione ai soggetti più a rischio;

59.  sottolinea che l'architettura post-2020 del DCI e del FES e l'attuazione dello strumento per gli aiuti umanitari devono essere in linea con gli impegni internazionali dell'UE, tra cui l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e l'accordo di Parigi, e con il quadro politico dell'UE, inclusi il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, la nuova strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e il consenso europeo sull'aiuto umanitario;

60.  ritiene che l'architettura dei nuovi strumenti di finanziamento esterno dovrebbe tenere conto del buon funzionamento, oramai comprovato, degli attuali strumenti di finanziamento esterno, dell'ammissibilità come APS e della necessità di conseguire gli OSS;

61.  ritiene che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la dimensione globale di molti OSS richiedano un nuovo approccio politico in cui tutti gli attori politici, sia dei paesi in via di sviluppo sia delle nazioni sviluppate, si impegnino a contribuire al conseguimento degli OSS attraverso politiche interne ed esterne coerenti e coordinate ed è del parere che i nuovi strumenti di finanziamento esterno post-2020 e il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo saranno utili in tal senso;

62.  ritiene importante promuovere un approccio allo sviluppo fondato sui diritti umani e sui principi, rafforzando così i principi democratici, i valori fondamentali e i diritti umani a livello mondiale; invita la Commissione e il SEAE a coordinare adeguatamente l'assistenza nel quadro degli strumenti di finanziamento esterno e del dialogo politico, sia a livello bilaterale che nel quadro delle organizzazioni regionali e globali, al fine di promuovere i suddetti principi, valori e diritti;

63.  ritiene fondamentale includere la tutela ambientale, una questione trasversale e intersettoriale, e le opportunità offerte dalle politiche ambientali in tutte le politiche di sviluppo; si rammarica degli scarsi progressi compiuti per quanto riguarda l'integrazione della dimensione democratica, dei diritti umani e della parità di genere; esorta inoltre a tenere pienamente conto degli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi nei futuri strumenti e programmi e a dotare questi ultimi di adeguati meccanismi di monitoraggio; ritiene dunque che la lotta al cambiamento climatico debba assumere un ruolo sempre più importante nel quadro della cooperazione allo sviluppo;

64.  ritiene necessario condurre un esercizio di "apprendimento dagli insegnamenti ricevuti" per individuare le lacune in termini di coordinamento degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE con gli strumenti di finanziamento di altre istituzioni internazionali e per porvi rimedio, in modo da creare sinergie e massimizzare l'impatto degli strumenti di finanziamento nei paesi in via di sviluppo;

65.  ritiene necessario accrescere gli attuali livelli di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'UE nella futura architettura post-2020 degli strumenti di finanziamento esterno e sviluppare un orizzonte temporale preciso in modo da permettere all'UE di onorare il proprio impegno collettivo di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) all'aiuto pubblico allo sviluppo e di stanziare lo 0,2 % dell'APS/RNL ai paesi meno sviluppati; si compiace, in tal senso, della recente comunicazione della Commissione sul nuovo quadro finanziario pluriennale; ricorda agli Stati membri la necessità di rispettare l'impegno di destinare lo 0,7 % del loro PNL agli aiuti allo sviluppo; ricorda la necessità di attuare le raccomandazioni del Comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE riguardo al conseguimento di una componente di sovvenzioni media dell'86 % dell'APS totale;

66.  è dell'idea che, fatte salve una maggiore flessibilità e/o maggiori riserve, l'architettura post-2020 degli strumenti di finanziamento esterno dovrebbe continuare a prevedere una combinazione di programmi pluriennali sia geografici che tematici, permettendo la realizzazione di azioni in materia di sviluppo su diverse scale; ritiene che il sostegno alla cooperazione regionale e all'integrazione dei paesi partner sia un fattore importante, necessario per eliminare la povertà e promuovere uno sviluppo sostenibile a lungo termine;

67.  sottolinea che l'azione esterna dell'UE in materia di sviluppo deve fondarsi su una combinazione opportunamente equilibrata di flessibilità e prevedibilità degli aiuti allo sviluppo, sulla base di finanziamenti adeguati; riconosce, nel contempo, che la prevedibilità degli aiuti allo sviluppo può essere conseguita anche, fra l'altro, mediante sistemi di allarme rapido ben funzionanti e collaudati, soprattutto nei paesi più vulnerabili e meno resilienti;

68.  è dell'idea che il trasferimento di fondi all'interno di uno strumento tra obiettivi diversi e in ragione del mutare delle priorità dovrebbe avvenire unicamente sulla base delle reali necessità dei paesi partner, senza compromettere i principi e gli obiettivi dello strumento e con l'adeguato coinvolgimento dell'autorità di vigilanza; chiede, in particolare, che sia fatta una chiara distinzione tra i finanziamenti ammissibili come APS e i finanziamenti di diversa natura, non ammissibili come APS; respinge con fermezza qualsiasi trasferimento dei fondi destinati ad attività nel quadro del CAS a programmi che non possono essere considerati alla stregua di aiuto pubblico allo sviluppo; sottolinea l'esigenza che, nel quadro dei regolamenti sugli strumenti di finanziamento esterno, gli obiettivi dell'aiuto pubblico allo sviluppo salvaguardino i principi suesposti;

69.  è dell'idea che l'architettura post-2020 degli strumenti di finanziamento esterno dovrebbe comprendere una serie di parametri di riferimento e una rigorosa separazione dei fondi, oltre a impegni integrativi che garantiscano che alle priorità fondamentali siano assegnati fondi adeguati;

70.  ritiene che si dovrebbe provvedere alle esigenze inattese dotando i diversi strumenti di finanziamento esterno di cospicue riserve per imprevisti e che i fondi non impegnati o disimpegnati relativi a un determinato anno dovrebbero essere trasferiti alle riserve per imprevisti dell'anno successivo;

71.  ribadisce la necessità di uno strumento forte e indipendente per l'aiuto umanitario, come richiesto dal consenso europeo sull'aiuto umanitario; ritiene che occorra mantenere una riserva distinta dedicata specificamente agli aiuti umanitari in considerazione del fatto che, a causa delle esigenze crescenti a livello mondiale, la riserva per aiuti umanitari è stata costantemente attivata nel corso dell'attuale quadro finanziario pluriennale; ricorda che il Parlamento, pur riconoscendo ripetutamente gli sforzi della Commissione per far fronte a sfide crescenti, ha sottolineato regolarmente l'esigenza di incrementare i finanziamenti per gli aiuti umanitari e ha insistito sulla necessità di colmare il divario tra gli impegni e i pagamenti e di migliorare l'efficacia e la capacità di reazione dell'assistenza umanitaria e allo sviluppo prevista dal bilancio dell'UE;

72.  sottolinea che qualsiasi progresso in termini di flessibilità e di semplificazione finanziarie non dovrebbe essere ottenuto a scapito di un deterioramento della capacità di vigilanza e di controllo del colegislatore, il che pregiudicherebbe i principi di responsabilità e trasparenza; sottolinea l'esigenza di assicurare la trasparenza dei criteri di assegnazione dei finanziamenti in tutte le fasi della programmazione; è del parere che la nuova architettura degli strumenti di finanziamento esterno debba essere flessibile e moderna, per consentire di ottimizzare le risorse e produrre risultati in materia di sviluppo per i paesi partner;

73.  sottolinea che la flessibilità finanziaria dei nuovi strumenti di finanziamento esterno dovrebbe tradursi anche in flessibilità a livello nazionale, in modo da poter concedere, a titolo discrezionale, piccole sovvenzioni alle organizzazioni della società civile, alle imprese e agli imprenditori locali; ritiene che la Commissione dovrebbe rivedere i propri attuali requisiti di audit per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo, onde consentire un maggiore profilo di rischio per le sovvenzioni nazionali di modesta entità;

74.  sottolinea che la politica in materia di sviluppo e gli obiettivi umanitari non dovrebbero essere completamente assoggettati né agli obiettivi dei paesi donatori e dell'UE in materia di sicurezza, né ai controlli alle frontiere o alla gestione dei flussi migratori; ritiene, a tal proposito, che l'aiuto pubblico allo sviluppo dovrebbe essere usato principalmente per alleviare la povertà e che le azioni e i programmi unicamente in linea con gli interessi di sicurezza nazionale dei donatori non dovrebbero pertanto essere finanziati con fondi per lo sviluppo; ritiene necessario, nel contempo, sostenere la resilienza dei paesi partner al fine di creare condizioni favorevoli allo sviluppo sostenibile;

75.  ritiene che, nel prossimo QFP, la spesa per il conseguimento degli obiettivi interni dell'UE nell'ambito delle rubriche relative a migrazione, asilo e sicurezza interna, da un lato, e le risorse destinate al sostegno dell'attuazione del nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, dall'altro, debbano essere tenute separate; è del parere che la fusione di queste due rubriche distinte comporterebbe il rischio di strumentalizzare ulteriormente gli aiuti dell'UE, anche subordinandoli alla cooperazione nel campo della migrazione;

76.  propone, in tale contesto, di rafforzare ulteriormente la resilienza sociale e statale attraverso gli aiuti allo sviluppo e di destinare maggiori risorse finanziarie e politiche alla prevenzione dei conflitti e alla preparazione alle calamità, nonché di reagire tempestivamente in presenza di conflitti e catastrofi naturali;

77.  invita la Commissione a non basare unicamente sul PIL gli stanziamenti di fondi ai paesi partner e le modalità di cooperazione, ma di utilizzare un'ampia serie di criteri che tengano conto dello sviluppo umano inclusivo, dei diritti umani e dei livelli di disuguaglianza;

78.  ribadisce la sua richiesta di iscrizione in bilancio del FES quale principale strumento per garantire la coerenza tra la politica di sviluppo e le altre politiche dell'UE, come pure per migliorare il controllo di bilancio del Parlamento; ribadisce che l'iscrizione in bilancio del FES apporterebbe vantaggi quali, ad esempio, una maggiore legittimità democratica e un più rigoroso controllo dello strumento, una migliore capacità di assorbimento, maggiore visibilità e maggior trasparenza, con conseguente maggiore chiarezza in merito alla spesa dell'UE in tale ambito, nonché un aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'aiuto dell'UE allo sviluppo; ricorda che i dibattiti parlamentari sulla politica di sviluppo assistono i cittadini nell'attuazione della spesa dell'UE destinata agli aiuti allo sviluppo;

79.  sottolinea che l'iscrizione in bilancio del FES dovrebbe essere accompagnata da garanzie per impedire l'eventuale trasferimento di fondi dal FES ad altre linee di bilancio e che dovrebbe tenere conto di eventuali paesi terzi donatori; sottolinea, inoltre, che il Fondo per la pace in Africa dovrebbe rimanere al di fuori del bilancio dell'UE e nel quadro di uno strumento dedicato;

80.  sottolinea che l'iscrizione in bilancio del FES dovrebbe essere accompagnata da un aumento proporzionale del massimale di bilancio UE concordato, in modo da non comportare una riduzione dell'impegno finanziario assunto dall'UE nei confronti dei paesi ACP, né provocare una diminuzione complessiva dell'aiuto dell'UE allo sviluppo nel quadro finanziario pluriennale post-2020;

81.  ritiene che la natura aperta dello strumento per gli aiuti umanitari abbia prodotto risultati positivi; raccomanda pertanto di tenere gli strumenti e i bilanci dedicati alle azioni umanitarie separati da quelli destinati allo sviluppo, pur mantenendo solidi collegamenti strategici tra questi due settori;

82.  sottolinea l'importanza di rafforzare la legittimità democratica dell'architettura post-2020 e la necessità di ripensare la procedura decisionale; sottolinea che, in questa nuova architettura post-2020, i colegislatori dovrebbero avere la possibilità di esercitare appieno le loro competenze di controllo a livello sia giuridico che politico, durante tutte le fasi di elaborazione, adozione e attuazione degli strumenti e dei relativi programmi di esecuzione; sottolinea che occorre prevedere un tempo sufficiente a tal fine;

83.  è del parere che le potenzialità in termini di cooperazione con gli Stati membri nelle fasi di elaborazione e attuazione dei programmi di sviluppo dovrebbero essere sfruttate appieno, in particolare mediante una programmazione congiunta, sulla base di programmi di sviluppo nazionali e in piena sincronizzazione con tali programmi;

84.  chiede una valutazione e una revisione intermedie dell'architettura post-2020 degli strumenti di finanziamento esterno al fine di migliorarne ulteriormente la gestione e di individuare modalità per conseguire una maggiore coerenza e semplificazione, nonché di garantire che continuino a essere pertinenti e conformi rispetto ai principi in materia di efficacia dello sviluppo; invita ad assicurare il pieno coinvolgimento delle parti interessate in tale esercizio;

o
o   o

85.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione.

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1.
(3) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.
(4) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(5) GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1.
(6) GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
(7) GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44.
(8) GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.
(9) GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1.
(10) Testi approvati, P8_TA(2016)0437.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0337.
(12) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 2.
(13) GU C 208 del 10.6.2016, pag. 25.
(14) Corte dei conti europea, relazione speciale n. 15/2016 – "La Commissione ha gestito efficacemente gli aiuti umanitari alle popolazioni vittime di conflitti nella regione dei Grandi laghi africani?" – 4 luglio 2016.


Migliorare la sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sul miglioramento della sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo (2016/2241(INI))
P8_TA(2018)0104A8-0129/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la sezione sul debito e la sostenibilità del debito del programma d'azione di Addis-Abeba(1),

–  viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite del 22 luglio 2014, del 2 agosto 2016 e del 31 luglio 2017 sulla sostenibilità del debito estero e lo sviluppo,

–  visti i principi della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) per la concessione di prestiti e l'assunzione di debiti sovrani in modo responsabile,

–  vista la tabella di marcia dell'UNCTAD vero rinegoziazioni sostenibili dei debiti sovrani (aprile 2015),

–  viste le direttive operative del G20 sul finanziamento sostenibile,

–  vista la risoluzione 68/304 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 settembre 2014, sull'istituzione di un quadro giuridico multilaterale per le procedure di ristrutturazione del debito sovrano,

–  vista la risoluzione 69/319 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 10 settembre 2015, sui principi fondamentali delle procedure di ristrutturazione del debito sovrano,

–  visti i principi guida relativi al debito estero e ai diritti umani elaborati dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo,

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 sul finanziamento dello sviluppo(2), in particolare i paragrafi 10, 26, 40, 46 e 47,

–  viste le relazioni del gruppo di riflessione "Global Financial Integrity", in cui viene stimata la portata e la composizione dei flussi finanziari illeciti,

–  vista la legge belga del 12 luglio 2015 sulla lotta contro le attività dei cosiddetti "fondi avvoltoio" (Moniteur belge dell'11 settembre 2015),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A8-0129/2018),

A.  considerando che la risoluzione dei problemi del debito sovrano dei paesi in via di sviluppo è un elemento importante della cooperazione internazionale e può contribuire a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nei paesi in via di sviluppo;

B.  considerando che la realizzazione degli OSS nei paesi in via di sviluppo richiede investimenti massicci e che i flussi di finanziamento attuali in tale ambito lasciano scoperto un ammontare stimato in circa 2,5 miliardi di dollari all'anno(3);

C.  considerando che i prestiti costituiscono una delle possibili fonti di finanziamento dello sviluppo; che i prestiti devono essere responsabili e prevedibili; che i relativi oneri devono essere compensati integralmente dal rendimento degli investimenti interessati e che i rischi legati all'indebitamento devono essere valutati e trattati con attenzione;

D.  considerando che la crisi del debito dei paesi in via di sviluppo negli anni Ottanta e Novanta e una vasta campagna di riduzione del debito hanno portato al lancio, da parte del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca mondiale, dell'iniziativa a favore dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) nonché dell'iniziativa multilaterale di alleggerimento del debito (MDRI), per consentire loro di compiere progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;

E.  considerando che le iniziative HIPC e MDRI non sono sufficienti per porre fine alla crisi del debito;

F.  considerando che tali iniziative e il forte aumento dei prezzi delle materie prime hanno rafforzato la situazione finanziaria di molti paesi in via di sviluppo e che i tassi d'interesse straordinariamente bassi dalla crisi finanziaria del 2008 hanno anch'essi favorito la sostenibilità del debito; che, tuttavia, i prezzi delle materie prime hanno registrato un calo dal 2008; che è emersa una nuova crisi del debito in diversi paesi poveri e che il Mozambico, il Ciad, il Congo e la Gambia non sono in grado di ripagare i propri debiti;

G.  considerando che l'emergere di una crisi del debito dovuta al calo dei prezzi delle materie prime e alla volatilità dei flussi di capitale rappresenta una minaccia costante per la sostenibilità del debito, in particolare nei paesi in via di sviluppo; che tali paesi continuano a essere dipendenti dalle esportazioni di materie prime;

H.  considerando che il numero di paesi in via di sviluppo che, secondo il FMI e la Banca mondiale, hanno livelli di indebitamento insostenibili o presentano un rischio elevato o medio è aumentato e che la maggior parte dei paesi a basso reddito appartiene ora a una di queste categorie;

I.  considerando che, secondo il FMI, il livello mediano di debito nell'Africa subsahariana è aumentato drasticamente, passando dal 34 % del PIL nel 2013 al 48 % nel 2017;

J.  considerando che diversi paesi, tra cui Etiopia, Ghana e Zambia, presentano livelli di debito pari o superiori al 50 % del PIL, il che costituisce un onere gravoso, tenuto conto della scarsa base imponibile nella maggior parte dei paesi africani;

K.  considerando che il servizio del debito in percentuale sulla spesa pubblica è aumentato notevolmente dal 2013, riducendo sostanzialmente le opportunità di investimento pubblico;

L.  considerando che il contesto mondiale del debito pubblico è profondamente cambiato negli ultimi decenni, con l'emergere di investitori privati e della Cina quali attori centrali;

M.  considerando che la composizione del debito dei paesi in via di sviluppo è mutata, con i creditori privati e le condizioni commerciali che svolgono un ruolo sempre più importante, e che, al contempo, l'esposizione alla volatilità dei mercati finanziari è aumentata, con conseguenze sulla sostenibilità del debito; che il prestito in valuta nazionale elimina il rischio legato al cambio, ma che la mancanza di capitali nazionali può rendere sfavorevole o impraticabile tale situazione;

N.  considerando che la sostenibilità del debito è minacciata, tra l'altro, dal deterioramento dei termini di scambio, dalle calamità naturali e di origine umana, dagli sviluppi negativi e dalla volatilità dei mercati finanziari internazionali, oltre che da prestiti erogati e contratti in modo irresponsabile, dalla cattiva gestione delle finanze pubbliche, dall'appropriazione indebita e dalla corruzione; che un migliore funzionamento della mobilitazione delle risorse interne offre elevate possibilità di miglioramento della sostenibilità del debito;

O.  considerando la necessità di partecipare al rafforzamento delle capacità delle amministrazioni fiscali e al trasferimento delle conoscenze nei paesi partner;

P.  considerando che i principi dell'UNCTAD per la concessione di prestiti e l'assunzione di debiti sovrani in modo responsabile e le direttive operative del G20 sul finanziamento sostenibile sono contributi utili alla definizione di un quadro normativo, ma che occorre in primo luogo eliminare le pratiche irresponsabili, grazie a principi trasparenti, disincentivi vincolanti e applicabili nonché, in casi giustificati, sanzioni;

Q.  considerando che la sostenibilità del debito degli Stati non dipende solo dal loro stock di debito, ma anche da altri fattori, ad esempio garanzie finanziarie esplicite e implicite (passività potenziali) che hanno potuto concedere; che i partenariati pubblico-privato (PPP) prevedono spesso garanzie connesse e che i rischi di future operazioni di salvataggio finanziario delle banche possono anch'essi essere elevati;

R.  considerando che l'analisi della sostenibilità del debito non deve incentrarsi unicamente su considerazioni economiche quali le prospettive di crescita economica dello Stato debitore e la sua capacità di onorare il debito, ma deve prendere in considerazione l'impatto dell'onere del debito sulla capacità del paese di rispettare tutti i diritti umani;

S.  considerando che il crescente ricorso ai PPP nei paesi in via di sviluppo, nel quadro del piano dell'UE per gli investimenti esterni e del Patto del G20 con l'Africa, potrebbe accrescere l'indebitamento degli Stati; che gli investitori che partecipano ai PPP sono tutelati da trattati bilaterali di investimento, in particolare dai relativi meccanismi per la risoluzione delle controversie investitore-Stato, che consentono loro di aprire contenziosi nei confronti degli Stati beneficiari;

T.  considerando l'esistenza di debiti odiosi contratti dai regimi per rendere possibili transazioni corrotte o altre operazioni illecite, di cui i creditori sono a conoscenza e che rappresentano un onere gravoso per le popolazioni, in particolare per quelle più vulnerabili;

U.  considerando che la trasparenza dei prestiti concessi ai governi dei paesi in via di sviluppo è essenziale per garantire la responsabilità nei confronti dei prestiti stessi; che la mancanza di trasparenza è stata un fattore chiave che ha favorito la concessione di prestiti irresponsabili al Mozambico, predisposti senza effettuare seri controlli sulla capacità del paese di ripagarli e successivamente celati ai mercati finanziari e al popolo mozambicano;

V.  considerando che il debito odioso è definito come un debito contratto da parte di un regime per il finanziamento di azioni contro l'interesse dei cittadini dello Stato, in cui i creditori sono consapevoli di ciò, e che si tratta di un debito personale di chi l'ha contratto nei confronti di creditori che agiscono in piena conoscenza delle intenzioni del debitore; che tuttavia non vi è un consenso in merito a tale definizione a causa della forte opposizione di taluni creditori;

W.  considerando che la mobilitazione delle risorse interne è ostacolata soprattutto dall'evasione fiscale, dalla concorrenza fiscale dannosa e dal trasferimento degli utili delle imprese transnazionali; che l'iniziativa dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) costituisce una risposta positiva ma insufficiente a tale fenomeno; che è necessario istituire un organismo intergovernativo di cooperazione fiscale sotto l'egida delle Nazioni Unite per consentire ai paesi in via di sviluppo di partecipare su un piede di parità alla riforma globale delle norme internazionali vigenti in materia fiscale, come chiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto(4);

X.  considerando che, secondo le stime, i flussi finanziari illeciti dei paesi in via di sviluppo e dei paesi emergenti ammontano a 1 miliardo di USD all'anno e sottraggono costantemente a tali paesi le risorse nazionali di cui avrebbero bisogno, segnatamente ai fini della realizzazione degli OSS; che tali flussi svolgono un ruolo trainante per il debito estero e mettono a repentaglio la capacità di rimborsare i debiti;

Y.  considerando che l'adempimento dell'Agenda 2030 e del programma d'azione di Addis Abeba richiede che siano prese in esame nuove opzioni finanziarie in relazione agli OSS, come l'istituzione di imposte sulle transazioni finanziarie e sulle transazioni in valuta estera; che, secondo le stime della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), un'imposta dello 0,1 % sulle transazioni in valuta estera finanzierebbe facilmente gli OSS in tutti i paesi a reddito basso (LIC) e i paesi a reddito medio-basso (LMIC)(5);

Z.  considerando la necessità di far fronte ai flussi finanziari illeciti per eliminarli definitivamente entro il 2030, in particolare combattendo l'evasione fiscale e intensificando la cooperazione internazionale mediante misure in grado di agevolare la comunicazione dei dati fiscali alle autorità competenti e la trasparenza fiscale nei paesi di origine e di destinazione;

AA.  considerando che i meccanismi esistenti per gestire il mancato pagamento del servizio del debito da parte degli Stati sono sostanzialmente diversi dalle procedure di insolvenza per le società previste dalle giurisdizioni nazionali, nel senso che non è previsto un arbitro imparziale dinanzi a un organo giurisdizionale; che i crediti a breve termine, legati alle condizioni ed erogati a rate, sono forniti dal FMI, il cui obiettivo è garantire la stabilità del sistema finanziario internazionale; che il Club di Parigi degli Stati creditori adotta decisioni in materia di riduzione del debito solo in relazione ai prestiti bilaterali ufficiali dei suoi membri; che il Club di Londra dei creditori privati adotta decisioni solo sui prestiti delle banche commerciali dei suoi membri; che non esiste un consesso permanente che consenta a tutti i creditori di prendere decisioni coordinate sulla ristrutturazione del debito nei confronti di un paese sovraindebitato;

AB.  considerando che il FMI rimane il principale consesso ove discutere le questioni riguardanti la ristrutturazione del debito sovrano, con un'influenza significativa sull'Unione europea e i suoi Stati membri;

AC.  considerando che i cosiddetti "fondi avvoltoio", che si rivolgono ai debitori in difficoltà e interferiscono con i processi di ristrutturazione dei loro debiti, non devono beneficiare di un sostegno giuridico o giudiziario per tali attività distruttive e che occorre adottare ulteriori misure al riguardo;

AD.  considerando che, sebbene la riduzione del debito abbia offerto ai paesi a basso reddito nuove opportunità, occorre osservare che si tratta di un intervento una tantum volto a ripristinare la sostenibilità del debito e che non affronta le cause profonde dell'accumulo non sostenibile di debito; che è necessario affrontare in via prioritaria problematiche come la corruzione, la debolezza delle istituzioni e la vulnerabilità agli shock esterni;

1.  sottolinea che il ricorso al prestito responsabile e prevedibile è uno strumento indispensabile per i paesi in via di sviluppo al fine di garantire loro un futuro dignitoso; sottolinea, di converso, che un debito sostenibile è un presupposto per l'adempimento dell'Agenda 2030; osserva tuttavia che il finanziamento del debito dovrebbe rappresentare un semplice complemento e la seconda migliore opzione rispetto a strumenti che non creano debito, come le entrate generate dalle tasse e dalle tariffe e gli aiuti pubblici allo sviluppo, poiché il finanziamento del debito presenta rischi di crisi connaturati e sostanziali, che richiedono la creazione di opportune istituzioni per la prevenzione e la risoluzione delle crisi del debito;

2.  rileva che l'accesso ai mercati finanziari internazionali consente ai paesi in via di sviluppo di reperire risorse per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo;

3.  osserva con preoccupazione che dal 2008 i prestiti ai paesi poveri sono aumentati drasticamente; teme un nuovo ciclo di crisi del debito; sottolinea che sono necessarie una maggiore trasparenza, una migliore regolamentazione dei prestatori e giustizia fiscale, e che occorre consentire ai paesi di essere meno dipendenti dalle esportazioni di materie prime;

4.  ricorda che il prestito è uno strumento importante per sostenere l'investimento, fondamentale per raggiungere lo sviluppo sostenibile, compresi gli OSS;

5.  ritiene che il prestito sia inscindibile dagli altri mezzi di finanziamento dello sviluppo, in particolare i proventi commerciali, le entrate del gettito fiscale, l'invio di fondi ai paesi in via di sviluppo da parte dei migranti nonché l'aiuto pubblico allo sviluppo; ricorda in particolare che la mobilitazione di risorse interne attraverso la tassazione rappresenta la fonte più importante di ricavi per il finanziamento dello sviluppo sostenibile; esorta a tal fine l'UE ad incrementare la propria assistenza per la creazione di capacità nei paesi in via di sviluppo, al fine di contenere i flussi finanziari illeciti, promuovere un sistema fiscale efficiente, progressivo e trasparente in linea con i principi della buona governance e accrescere il proprio sostegno nella lotta alla corruzione e nel recupero degli averi rubati;

6.  è preoccupato per il notevole aumento dell'indebitamento sia privato che pubblico in numerosi paesi in via di sviluppo e per gli effetti negativi sulla loro capacità di finanziare investimenti nella sanità e nell'istruzione, nell'economia, nelle infrastrutture e nella lotta ai cambiamenti climatici;

7.  ricorda che i piani di adeguamento strutturale degli anni Novanta applicati agli Stati eccessivamente indebitati hanno seriamente compromesso lo sviluppo dei settori sociali fondamentali e hanno ridotto la loro capacità di assumere funzioni sovrane essenziali per preservare la sicurezza;

8.  sottolinea che le misure di riduzione del debito non devono ostacolare la fornitura di servizi di base e incidere negativamente sulla realizzazione di tutti i diritti umani, in particolare i diritti economici, sociali e culturali, nonché sullo sviluppo nello Stato beneficiario;

9.  ritiene che i principali responsabili dell'eccessivo aumento del debito (estero) di uno Stato siano le autorità politiche che lo governano, ma che i debitori e i creditori debbano condividere la responsabilità di prevenire e risolvere situazioni di debito insostenibile; sottolinea, più in generale, la responsabilità congiunta dei debitori e dei creditori di prevenire e risolvere la crisi del debito attraverso una concessione di prestiti e un'assunzione di debiti più responsabili;

10.  mette in risalto che il finanziamento misto potrebbe causare una bolla del debito, in particolare nell'Africa subsahariana e nei paesi caraibici, rischiando di lasciare a tali paesi risorse limitate per ripagare i propri debiti; invita di conseguenza i donatori a concedere la maggior parte dei propri aiuti ai paesi meno sviluppati sotto forma di sovvenzioni; ribadisce che qualsiasi decisione volta a promuovere l'uso di PPP attraverso il finanziamento misto nei paesi in via di sviluppo dovrebbe basarsi su una valutazione circostanziata di tali meccanismi, in particolare in termini di addizionalità finanziaria e di sviluppo, trasparenza e responsabilità, e sugli insegnamenti appresi dall'esperienza maturata in passato; chiede che il riesame del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) preveda criteri chiari sulla sostenibilità del debito;

11.  sottolinea l'importanza di definire meccanismi di salvaguardia volti a prevenire che passività potenziali dell'amministrazione pubblica compromettano la sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo; esorta in particolare le banche multilaterali di sviluppo a effettuare valutazioni d'impatto ex ante del rischio dei progetti di PPP per il bilancio (tenendo conto di tutti i rischi per il bilancio durante l'intero arco di sviluppo dei suddetti progetti), in modo da non compromettere la sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo; è del parere che il FMI e la Banca mondiale dovrebbero contemplare tutti i costi dei PPP nella propria analisi della sostenibilità del debito;

12.  ritiene che le norme e gli strumenti attualmente in vigore siano insufficienti o non abbastanza vincolanti;

13.  invita l'UE e i suoi Stati membri a combattere attivamente i paradisi fiscali, l'elusione fiscale e i flussi finanziari illeciti che accrescono il debito dei paesi in via di sviluppo, a cooperare con i paesi in via di sviluppo per intervenire sulle pratiche aggressive di elusione fiscale e a cercare modi per aiutare i paesi in via di sviluppo a resistere alla pressione della concorrenza fiscale, che sarebbe dannosa per la mobilitazione delle risorse nazionali a favore dello sviluppo;

14.  ritiene che, qualora si accertino casi di appropriazione indebita di fondi pubblici da parte delle autorità, i creditori debbano attivare misure di allerta e, se tali misure dovessero rivelarsi inefficaci, ripiegare su sanzioni di sospensione, fino all'obbligo di restituzione dei prestiti antecedentemente al decorso delle condizioni contrattuali di erogazione;

15.  invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nella promozione dell'accesso pubblico ai dati relativi al debito nazionale e dell'istruzione sociale in tale ambito, poiché informazioni dettagliate sullo stato delle finanze pubbliche sono raramente accessibili per la società civile nei paesi in via di sviluppo;

16.  chiede l'elaborazione di una normativa che impedisca la concessione di prestiti a governi palesemente corrotti e preveda sanzioni per i creditori che forniscono loro prestiti consapevolmente;

17.  chiede alla Commissione di elaborare, coordinandosi con tutti i principali attori internazionali e i paesi interessati, un Libro bianco su una reale strategia di lotta all'indebitamento eccessivo dei paesi in via di sviluppo, nel quadro di un approccio multilaterale che definisca i diritti, i doveri e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti, e di prendere in esame i dispositivi istituzionali più adatti ad affrontare in modo equo e sostenibile il problema del debito; sostiene la creazione di un codice di condotta in materia di gestione del credito per attori istituzionali, politici e privati;

18.  sottolinea che la maggior parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile è assimilabile ai diritti umani e costituisce pertanto un fine al servizio della lotta contro la povertà, a differenza del rimborso del debito, che non è nient'altro che un mezzo;

19.  approva i principi guida relativi al debito estero e ai diritti umani presentati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, secondo i quali il diritto alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dovrebbe prevalere sul dovere di rimborso del debito; invita gli Stati membri dell'UE a promuovere il ricorso sistematico alle valutazioni dell'impatto sui diritti umani nel quadro delle valutazioni della sostenibilità del debito effettuate dal FMI e dalla Banca mondiale;

20.  invita l'UE e i suoi Stati membri a rispettare tali principi quando concedono prestiti a livello bilaterale e quando agiscono nel quadro di istituzioni finanziarie internazionali;

21.  osserva che le valutazioni della sostenibilità del debito elaborate dal FMI e dalla Banca mondiale vengono spesso utilizzate dai prestatori per orientare la loro concessione di prestiti; sottolinea la necessità di affrontare le loro insidie, in particolare il monitoraggio del debito privato estero e la mancanza di integrazione dei diritti umani;

22.  invita gli attori dello sviluppo a far valutare le conseguenze del servizio del debito sulla capacità di finanziamento dei paesi fortemente indebitati alla luce degli OSS, che costituiscono per tali paesi un obbligo di risultato entro il 2030 e che devono prevalere sui diritti di quei creditori che erogano prestiti in maniera pienamente consapevole ai governi corrotti;

23.  avalla la raccomandazione dell'UNCTAD di istituire un fondo per la stabilizzazione dei prezzi delle materie prime africane al fine di ridurre la necessità di ricorrere al prestito quando si verifica un crollo del prezzo delle materie prime;

24.  invita gli Stati membri e gli altri pertinenti paesi creditori a fornire maggiori finanziamenti per gli investimenti degli OSS e a mantenere la promessa fatta molto tempo fa di versare lo 0,7 % dell'RNL come aiuto pubblico allo sviluppo; chiede loro di fornire tale finanziamento sotto forma di sovvenzioni anziché prestiti, laddove dalle relazioni di valutazione emerge che il deterioramento delle finanze pubbliche compromette in modo duraturo la realizzazione degli OSS; esorta inoltre i paesi creditori a creare nuove fonti di finanziamento innovative e diversificate per conseguire gli OSS, come ad esempio un'imposta sulle transazioni in valuta estera e un'imposta sulle transazioni finanziarie, in grado di contribuire alla sostenibilità del debito del paese, in particolare in tempi di crisi finanziaria;

25.  manifesta preoccupazione per la revisione dei criteri di dichiarazione degli aiuti pubblici allo sviluppo da parte del comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE, in particolare per quanto riguarda gli strumenti del settore privato, poiché l'ampliamento di tali criteri crea incentivi all'uso di determinate modalità di aiuto, segnatamente prestiti e garanzie; osserva che, sebbene tali discussioni siano tuttora in corso, ai donatori è già consentito di dichiarare taluni prestiti e garanzie come aiuti pubblici allo sviluppo senza che sia in vigore una serie di norme condivise in materia; sottolinea la necessità di creare salvaguardie in materia di trasparenza e indebitamento;

26.  sottolinea che sarebbe opportuno promuovere la trasparenza per rafforzare la responsabilità degli attori interessati; mette in risalto l'importanza della condivisione dei dati e dei processi relativi alle rinegoziazioni dei debiti sovrani;

27.  approva e chiede all'Unione europea di sostenere l'attuazione dei principi stabiliti dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo per una politica responsabile in materia di credito, principi che sottolineano in particolare la corresponsabilità dei creditori e dei debitori (principi dell'UNCTAD per la concessione di prestiti e l'assunzione di debiti sovrani responsabili) come anche il controllo parlamentare indispensabile nelle operazioni di finanziamento pubblico; ritiene che i principi dell'UNCTAD per la concessione di prestiti e l'assunzione di debiti responsabili dovrebbero diventare strumenti giuridicamente vincolanti e applicabili;

28.  ritiene che la trasparenza e la responsabilità siano essenziali per sostenere la concessione di prestiti e l'assunzione di debiti sovrani in modo responsabile; invita a tal fine gli Stati membri ad accrescere gli impegni assunti con il programma d'azione di Addis Abeba e gli orientamenti operativi del G20 sul finanziamento sostenibile per rendere i prestatori maggiormente responsabili dei propri prestiti, sulla base dei principi esistenti di trasparenza e responsabilità prevalenti nelle industrie estrattive (Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive – EITI), e a promuovere la disponibilità al pubblico di dati sul debito sovrano, comprese le passività potenziali, mediante la raccolta di tali dati in un registro pubblico centralizzato; invita gli Stati membri a pubblicare sistematicamente informazioni sulle loro attività di prestito ai paesi in via di sviluppo;

29.  sottolinea la necessità di trovare un accordo su norme internazionali vincolanti per affrontare debiti odiosi e illegittimi; ritiene, a tal fine, che l'operazione di ristrutturazione del debito debba essere sostenuta da un audit indipendente del debito, in modo da distinguere i prestiti illegittimi e odiosi dagli altri prestiti; sottolinea che i prestiti illegittimi e odiosi dovrebbero essere eliminati;

30.  deplora il rifiuto opposto nel 2015 dagli Stati membri, a seguito alla posizione comune del Consiglio del 7 settembre 2015(6), di approvare la risoluzione 69/319 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui principi fondamentali per le operazioni di ristrutturazione del debito sovrano, che è stata invece adottata a maggioranza dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 2015;

31.  sottolinea l'importanza della coerenza delle azioni adottate a livello del FMI e nel quadro delle Nazioni Unite e del coordinamento delle posizioni tra gli Stati membri nel modo migliore possibile;

32.  sottolinea la necessità di risolvere la crisi del debito in modo equo, rapido e sostenibile attraverso la creazione di un meccanismo internazionale di rinegoziazione del debito che si basi sulla tabella di marcia dell'UNCTAD sulle rinegoziazioni dei debiti sovrani e sull'idea della cosiddetta commissione Stiglitz di istituire un tribunale internazionale per la ristrutturazione del debito;

33.  chiede agli Stati membri di attivare il mandato adottato nella risoluzione 69/319 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del, del 10 settembre 2015, al fine di:

   a) istituire meccanismi di allarme rapido basati sulla segnalazione di un diffuso deterioramento della sostenibilità del debito, che aiuterebbero a identificare precocemente i rischi e le vulnerabilità dei paesi fortemente indebitati;
   b) consentire, in coordinamento con il FMI, l'istituzione di un quadro giuridico multilaterale per la ristrutturazione, in maniera ordinata e prevedibile, del debito sovrano degli Stati, per evitare che il debito diventi insostenibile e migliorare la prevedibilità per gli investitori; chiedere un'equa rappresentanza dei paesi in via di sviluppo negli organi decisionali delle istituzioni finanziarie internazionali;
   c) insistere affinché l'Unione europea sostenga i paesi in via di sviluppo nella lotta contro la corruzione, le attività criminali, l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro;

34.  invita la Commissione e gli Stati membri a lavorare in seno ai consessi internazionali e insieme al settore privato per sviluppare un quadro normativo che garantisca la piena trasparenza delle condizioni dei prestiti concessi ai paesi in via di sviluppo e la responsabilità degli stessi, come ad esempio la Convenzione sulla concessione di prestiti trasparenti, attualmente oggetto di discussione da parte di alcune istituzioni finanziarie;

35.  si rammarica della pressione esercitata su Stati come la Tunisia allo scopo di indurli a non effettuare audit pubblici sulle origini e le condizioni dei propri debiti; invita l'UE a lavorare con altri donatori e istituzioni internazionali come il FMI per tutelare e promuovere il diritto degli Stati di condurre audit del debito pubblico;

36.  sollecita l'adozione di una norma applicabile in caso di rischio di insolvenza, in base alla quale un tribunale potrebbe privare il creditore del diritto di rivendicare il credito qualora il prestito in questione sia stato contratto dallo Stato in violazione della legge stabilita dal parlamento nazionale di tale Stato;

37.  chiede agli Stati membri di adottare, su impulso della Commissione, un regolamento ispirato alla legge belga sulla lotta contro la speculazione sul debito dei cosiddetti "fondi avvoltoio";

38.  chiede ai creditori istituzionali e privati di accettare una moratoria sul debito dopo una catastrofe naturale o una grave crisi umanitaria, compreso l'eccezionale arrivo in massa di migrati, per consentire allo Stato debitore di utilizzare tutti i mezzi di cui dispone per ritornare alla normalità;

39.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Cfr. pagg. 27-29.
(2) GU C 353 del 27.9.2016, pag. 2.
(3) Relazione dell'UNCTAD sugli investimenti mondiali per il 2014, "Investing in the SDGs: An Action Plan" (investire negli OSS: un piano d'azione), pagg. 140-145.
(4) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79.
(5) "Revisiting Debt Sustainability in Africa" (Riesaminare la sostenibilità del debito in Africa), documento di inquadramento della relazione 2016 dell'UNCTAD sullo sviluppo economico in Africa: "Debt Dynamics and Development Finance in Africa" (Dinamiche del debito e finanziamento dello sviluppo in Africa).
(6) Doc. 11705/15.


Rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2018 sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: la 7a relazione della Commissione europea (2017/2279(INI))
P8_TA(2018)0105A8-0138/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 4, 162, da 174 a 178 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(1),

–  visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006(2),

–  visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio(3),

–  visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio(4),

–  visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea(5),

–  vista la relazione della Commissione del 9 ottobre 2017 dal titolo "La mia regione, la mia Europa, il nostro futuro: settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale" (COM(2017)0583),

–  visto il patto di Amsterdam che istituisce l'agenda urbana per l'UE, approvato dai ministri dell'Unione responsabili delle questioni urbane in occasione della riunione informale tenutasi il 30 maggio 2016 ad Amsterdam,

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 dicembre 2015(6),

–  visto il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017 a Göteborg dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 25 aprile 2017, dal titolo "Rendere la politica di coesione più efficace, pertinente e visibile per i nostri cittadini"(7),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 15 novembre 2017, dal titolo "Sinergie e semplificazione della politica di coesione post 2020"(8),

–  visto il Libro bianco della Commissione, del 1° marzo 2017, sul futuro dell'Europa – Riflessioni e scenari per l'UE a 27 verso il 2025 (COM(2017)2025),

–  visto il documento di riflessione della Commissione, del 26 aprile 2017, sulla dimensione sociale dell'Europa (COM(2017)0206),

–  visto il documento di riflessione della Commissione, del 10 maggio 2017, sulla gestione della globalizzazione (COM(2017)0240),

–  visto il documento di riflessione della Commissione, del 31 maggio 2017, sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (COM(2017)0291),

–  visto il documento di riflessione della Commissione, del 28 giugno 2017, sul futuro delle finanze dell'UE (COM(2017)0358),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 10 aprile 2017, dal titolo "Competitiveness in low-income and low-growth regions – The lagging regions report" (Competitività nelle regioni a basso reddito e a bassa crescita – Relazione sulle regioni in ritardo di sviluppo)(SWD(2017)0132),

–  visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo "Why Regional Development matters for Europe's Economic Future" (Perché lo sviluppo regionale è importante per il futuro economico dell'Europa)(9),

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 febbraio 2018, dal titolo "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" (COM(2018)0098),

–  vista la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017, dal titolo "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE" (COM(2017)0623),

–  visto il parere del Comitato europeo delle regioni dell'11 maggio 2017, dal titolo "Il futuro della politica di coesione dopo il 2020 – Per una politica europea di coesione forte ed efficace dopo il 2020"(10),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 25 maggio 2016, sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Investire nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei"(11),

–  vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sugli investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione(12),

–  vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla dimensione urbana delle politiche dell'UE(13),

–  vista la sua risoluzione del 10 maggio 2016 sui nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014-2020: investimenti territoriali integrati (ITI) e sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)(14),

–  vista la sua risoluzione del 18 maggio 2017 sul giusto mix di finanziamenti per le regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari e sovvenzioni nella politica di coesione dell'UE(15),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 su politica di coesione e strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3)(16),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla cooperazione territoriale europea – migliori pratiche e misure innovative(17),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sugli investimenti nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei: valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni(18),

–  vista la sua risoluzione del 13 giugno 2017 sulla costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020(19),

–  vista la sua risoluzione del 13 giugno 2017 sul miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità nell'esecuzione dei fondi strutturali e d'investimento europei(20),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2017 sulla promozione della coesione e dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'UE: applicazione dell'articolo 349 TFUE(21),

–  vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sul documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE(22),

–   vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sulle regioni in ritardo di sviluppo nell'Unione europea(23),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020(24),

–  viste le conclusioni e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello che monitora la semplificazione per i beneficiari dei Fondi SIE,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0138/2018),

A.  considerando che la politica di coesione mira a promuovere lo sviluppo armonioso ed equilibrato di tutta l'Unione e delle sue regioni, in vista di rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale, in uno spirito di solidarietà e allo scopo di promuovere la crescita sostenibile, l'occupazione e l'inclusione sociale, e di ridurre le disparità all'interno delle regioni e tra di esse, come pure l'arretratezza delle regioni meno favorite, conformemente ai trattati;

B.  considerando che, secondo la 7a relazione sulla coesione, le disparità regionali si stanno nuovamente riducendo, ma la situazione varia sensibilmente a seconda degli indicatori utilizzati (PIL pro capite, occupazione o altri indicatori), con alcune disparità che si mantengono, si spostano o si accentuano tra le regioni e gli Stati membri o al loro interno, anche nella zona euro;

C.   considerando che la 7a relazione sulla coesione contiene dati preoccupanti per quanto concerne il tasso di disoccupazione, incluso il tasso di disoccupazione giovanile, che in molte regioni non è tornato ai livelli precedenti alla crisi, nonché per quanto riguarda la competitività, la povertà e l'inclusione sociale;

D.  considerando che il 24 % dei cittadini europei, ovvero quasi 120 milioni di persone, si trova in condizioni di povertà, è esposto al rischio di povertà o vive in situazione di grave privazione materiale e/o in famiglie a bassa intensità di lavoro; che il numero di lavoratori poveri è in aumento e il numero di giovani disoccupati continua a essere elevato;

E.  considerando che nell'Unione i livelli di disoccupazione e di disoccupazione giovanile sono diminuiti gradualmente a partire dal 2013, ma si attestano ancora a livelli superiori a quelli del 2008, rispettivamente al 7,3 % e al 16,1 % (dicembre 2017)(25), con notevoli differenze tra gli Stati membri e all'interno degli stessi, segnatamente negli Stati membri dell'UE maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria; che le disparità regionali iniziano ad attenuarsi; che i tassi di occupazione degli Stati membri continuano a presentare differenze significative, oscillando, secondo i dati più recenti(26), tra il 2,4 % in Repubblica ceca e il 3,6 % in Germania al 16,3 % in Spagna e al 20,9 % in Grecia; che nel 2016 la disoccupazione occulta (termine che fa riferimento al fenomeno delle persone disoccupate disposte a lavorare ma che non cercano attivamente un'occupazione) si è attestata al 18 %;

F.  considerando che la 7a relazione sulla coesione pone in evidenza la grande diversità delle regioni e dei territori, anche all'interno delle attuali categorie di regioni, in funzione delle loro condizioni specifiche (regioni ultraperiferiche, a bassa densità di popolazione, a basso reddito, a bassa crescita, ecc.), rendendo necessario un approccio territoriale su misura;

G.  considerando che uno dei principali contributi della 7a relazione sulla coesione è l'individuazione di alcune regioni bloccate nella "trappola del reddito medio", che corrono il rischio di rimanere indietro o di stagnare;

H.  considerando che la 7a relazione sulla coesione evidenzia l'esistenza di sacche di povertà, il rischio di frammentazione territoriale e l'acuirsi delle disparità infraregionali, anche nelle regioni relativamente prospere;

I.  considerando che la 7a relazione sulla coesione mostra come "l'impatto della globalizzazione, della migrazione, della povertà e della mancanza di innovazione, del cambiamento climatico, della transizione energetica e dell'inquinamento non si limiti alle regioni meno sviluppate";

J.  considerando che, nonostante la politica di coesione abbia avuto un ruolo importante nella ripresa dell'economia dell'UE promuovendo la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, gli investimenti pubblici nell'Unione sono ancora al di sotto dei livelli precedenti alla crisi, con notevoli lacune in alcuni degli Stati membri più colpiti dalla crisi, dove gli investimenti sono diminuiti dal 3,4 % del PIL nel 2008 al 2,7 % nel 2016;

K.   considerando che la 7a relazione sulla coesione illustra in modo chiaro i risultati conseguiti dalla politica di coesione in termini di crescita, occupazione, trasporti, energia, ambiente, istruzione e formazione, come risulta evidente dal sostegno offerto a 1,1 milioni di PMI nel periodo di programmazione 2014-2020, che ha contribuito direttamente alla creazione di oltre 420 000 nuovi posti di lavoro, ha permesso di assistere oltre 7,4 milioni di disoccupati nella ricerca di un lavoro e ha inoltre aiutato più di 8,9 milioni di persone a ottenere nuove qualifiche, facendo dunque della politica di coesione il collante che tiene unita l'Europa;

Il valore aggiunto della politica di coesione

1.   ritiene essenziale che, nell'ambito del nuovo periodo di programmazione, la politica di coesione continui a coprire in maniera adeguata tutte le regioni europee e rimanga il principale strumento di investimento pubblico dell'Unione, basandosi su una strategia e prospettive a lungo termine e disponendo di un bilancio all'altezza delle sfide presenti e future, in modo da garantire il conseguimento dei suoi obiettivi fondamentali; sottolinea che, incentrando la politica di coesione esclusivamente sulle regioni meno sviluppate, si ostacolerebbe il progresso delle priorità politiche dell'Unione nel suo complesso;

2.  evidenzia che la politica di coesione apporta un valore aggiunto europeo contribuendo alle priorità e al bene pubblici europei (quali la crescita, l'inclusione sociale, l'innovazione e la tutela ambientale), come pure agli investimenti pubblici e privati, e sottolinea che si tratta di uno strumento fondamentale per conseguire l'obiettivo del trattato che mira a contrastare le disparità, in vista di una convergenza verso l'alto degli standard di vita, e a ridurre lo stato di arretratezza delle regioni meno sviluppate;

3.  ricorda il suo forte impegno a favore della gestione condivisa e del principio di partenariato, che dovrebbe essere mantenuto e rafforzato per il periodo successivo al 2020, e della governance multilivello e della sussidiarietà, che contribuiscono al valore aggiunto della politica di coesione; sottolinea che il valore aggiunto di questa politica si caratterizza in primo luogo per la sua capacità di tenere conto delle esigenze nazionali in termini di sviluppo unitamente alle esigenze e alle specificità di regioni e territori diversi e di avvicinare l'Unione ai suoi cittadini;

4.  rileva che il valore aggiunto europeo si incarna fortemente nella cooperazione territoriale europea (CTE) in tutte le sue dimensioni (cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, a livello sia interno che esterno), contribuendo agli obiettivi generali di coesione economica, sociale e territoriale, nonché alla solidarietà; ribadisce l'invito ad aumentare la sua quota nel bilancio della politica di coesione, migliorando nel contempo il coordinamento tra i diversi programmi al fine di evitare sovrapposizioni; ricorda l'importanza dell'attuazione delle strategie macroregionali per il conseguimento degli obiettivi della politica di coesione;

5.   osserva che l'attuazione della politica di coesione in una regione può generare esternalità e benefici di ricaduta diretti e indiretti in tutta l'UE, grazie tra l'altro all'incremento degli scambi commerciali, rafforzando il mercato unico; rileva, tuttavia, che tali benefici variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro, in particolare in base alla vicinanza geografica e alla struttura delle economie degli Stati membri;

6.  sottolinea la necessità di elaborare una metodologia del "costo della politica di non coesione" al fine di fornire ulteriori elementi di prova quantificabili sul valore aggiunto europeo della politica di coesione, seguendo l'esempio del lavoro svolto dal Parlamento europeo sul "costo della non Europa";

La dimensione territoriale

7.  rileva che le aree urbane combinano, da un lato, importanti opportunità di crescita, investimenti e innovazione e, dall'altro, varie sfide ambientali, economiche e sociali, grazie anche alla concentrazione di persone e all'esistenza di sacche di povertà, anche nelle città relativamente prospere; sottolinea, pertanto, che il rischio di povertà o esclusione sociale resta una sfida fondamentale;

8.  sottolinea che il rafforzamento della dimensione territoriale della politica di coesione passa anche attraverso una maggiore attenzione alle problematiche periurbane e rurali, facendo riferimento all'esperienza delle autorità locali e con particolare riguardo alle città di medie dimensioni di ciascuno Stato membro;

9.  sottolinea l'importanza di sostenere i territori rurali in tutta la loro diversità, valorizzandone il potenziale, incoraggiando gli investimenti in progetti che sostengono le economie locali, nonché collegamenti di trasporto migliori, l'accessibilità e la banda larga ad altissima velocità, e assistendo tali aree nel rispondere alle sfide cui esse sono confrontate, ovvero la desertificazione rurale, l'inclusione sociale, la mancanza di opportunità di lavoro, incentivi all'imprenditorialità e alloggi a prezzi accessibili, declino demografico, devitalizzazione dei centri urbani, aree prive di assistenza sanitaria, ecc.; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza del secondo pilastro della PAC nella promozione di uno sviluppo rurale sostenibile;

10.  invita a tenere maggiormente conto, in fase di definizione delle priorità di investimento, di alcune caratteristiche territoriali specifiche come quelle delle regioni di cui all'articolo 174, paragrafo 3, TFUE, tra cui le regioni insulari, montuose, rurali, frontaliere, più settentrionali, costiere o periferiche; sottolinea l'importanza di creare strategie, programmi e azioni ad hoc per queste regioni diverse, o persino di valutare l'eventuale avvio di nuovi programmi specifici, seguendo l'esempio dell'agenda urbana per l'UE e del Patto di Amsterdam;

11.  ricorda che la particolare situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche giustifica misure specifiche, anche per quanto concerne le loro condizioni di accesso ai fondi SIE, conformemente all'articolo 349 TFUE; sottolinea la necessità di perpetuare tutte le deroghe intese a compensare i loro svantaggi strutturali, e di migliorare le misure specifiche a favore di queste regioni, adeguandole, se necessario; invita la Commissione e gli Stati membri a basarsi sulla sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 15 dicembre 2015 per garantire una corretta applicazione dell'articolo 349 TFUE per quanto concerne le condizioni di accesso ai fondi strutturali; suggerisce, in particolare, di estendere l'assegnazione specifica per le regioni ultraperiferiche al capitolo sociale, di mantenere l'attuale livello di cofinanziamento dell'Unione in tali regioni e di adattare meglio la concentrazione tematica; sottolinea il potenziale delle regioni ultraperiferiche come, ad esempio, aree privilegiate per l'attuazione di progetti sperimentali;

12.  ritiene che l'introduzione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile sia un'esperienza positiva che dovrebbe pertanto essere rafforzata e replicata in altri territori subregionali, ad esempio stabilendo un approccio territoriale integrato accanto agli obiettivi tematici, ma senza pregiudicare la concentrazione tematica; sottolinea l'importanza di uno sviluppo locale di tipo partecipativo, rafforzando la capacità della politica di coesione di coinvolgere gli attori locali; evidenzia la necessità di valutare la possibilità di introdurre la preparazione dei programmi operativi nazionali e regionali sulla base di strategie territoriali integrate e strategie di specializzazione intelligente;

Le regioni a reddito medio: promuovere la resilienza e prevenire lo stallo dei territori vulnerabili

13.  sottolinea che le regioni a reddito medio non hanno registrato la stessa crescita delle regioni a basso reddito (che devono ancora mettersi al passo con il resto dell'UE) e delle regioni a reddito molto elevato dovendo far fronte alla cosiddetta "trappola del reddito medio" in considerazione dei loro costi troppo elevati rispetto alle prime e dei sistemi di innovazione troppo fragili rispetto alle seconde; osserva altresì che questi territori si caratterizzano per un settore manifatturiero in difficoltà e per la loro vulnerabilità agli shock causati dalla globalizzazione e dai cambiamenti socioeconomiche che ne conseguono;

14.  è convinto che una sfida importante per la futura politica di coesione sarà quella di fornire un sostegno adeguato alle regioni a reddito medio, al fine, tra l'altro, di creare un contesto favorevole agli investimenti, e ritiene che la politica di coesione debba ridurre le disparità e le disuguaglianze e impedire che le regioni vulnerabili restino indietro, tenendo conto delle diverse tendenze, dinamiche e circostanze;

15.  invita la Commissione ad affrontare le sfide cui devono far fronte le regioni a reddito medio, che sono caratterizzate da un tasso di crescita basso rispetto alla media dell'UE, in modo tale da promuovere lo sviluppo armonioso complessivo dell'Unione; ricorda che, al fine di sostenere le regioni a reddito medio e di offrire soluzioni ai loro problemi, la futura politica di coesione dovrebbe adeguatamente coprirle, sostenerle e includerle nel prossimo periodo di programmazione, anche attraverso la creazione e l'attuazione di strategie, programmi e azioni ad hoc; ricorda, in tale contesto, l'importanza di indicatori complementari in aggiunta al PIL al fine di offrire un quadro più preciso delle condizioni socioeconomiche di tali regioni specifiche; ritiene che dovrebbe essere prestata maggiore attenzione alla tempestiva individuazione delle vulnerabilità, in modo da consentire alla politica di coesione di sostenere la resilienza delle regioni e impedire lo sviluppo di nuove disparità in tutte le tipologie di regioni;

16.  accoglie con favore il lancio, da parte della Commissione, di un progetto pilota volto a fornire un sostegno ad hoc adeguato alle particolari sfide delle regioni in transizione industriale; invita la Commissione a trarre insegnamenti dal progetto pilota, e si attende di vedere i risultati previsti quanto prima possibile; ritiene che le strategie di specializzazione intelligente siano potenzialmente in grado di offrire, attraverso un approccio olistico, un sostegno migliore a tali regioni nelle loro strategie di sviluppo e, più in generale, di promuovere un'attuazione differenziata a livello regionale, apportando sostegno anche mediante una maggiore cooperazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra le regioni; accoglie con favore le azioni quali l'iniziativa Vanguard per l'utilizzo della strategia di specializzazione intelligente per promuovere la crescita e il rinnovamento industriale nelle aree prioritarie all'interno dell'UE;

17.  sottolinea che la convergenza sociale e di bilancio contribuisce a promuovere la coesione migliorando nel contempo il funzionamento del mercato unico; ritiene che pratiche divergenti in questo ambito potrebbero essere in contrasto con l'obiettivo della coesione e possano causare ulteriori problemi ai territori rimasti indietro o più vulnerabili alla globalizzazione, e richiama l'attenzione sulla persistente necessità delle regioni meno sviluppate di mettersi al passo con il resto dell'Unione; ritiene che la politica di coesione possa contribuire alla promozione della convergenza sociale e di bilancio (accanto alla convergenza economica e territoriale) fornendo incentivi positivi; sottolinea, a tale proposito, la possibilità di ricorrere, ad esempio, al pilastro europeo dei diritti sociali; invita la Commissione a tenere maggiormente conto di questo aspetto nel semestre europeo, in modo che la dimensione sociale della politica di coesione sia meglio integrata con la politica economica, ma anche di coinvolgere adeguatamente gli enti locali e regionali, al fine di aumentare l'efficienza del processo e rafforzarne la titolarità;

Settori d'azione

18.  è favorevole alla forte concentrazione tematica su un numero limitato di priorità legate ai principali obiettivi politici europei, consentendo nel contempo alle autorità di gestione di beneficiare di una maggiore flessibilità nell'elaborazione delle loro strategie territoriali sulla base delle esigenze e delle potenzialità, previa consultazione inclusiva a livello locale e regionale nell'ambito della preparazione degli accordi di partenariato; sottolinea che l'occupazione (inclusa la disoccupazione giovanile), l'inclusione sociale, la lotta alla povertà, il sostegno all'innovazione, la digitalizzazione, il sostegno alle PMI e alle start-up, i cambiamenti climatici, l'economia circolare e le infrastrutture dovrebbero costituire ambiti prioritari per la futura politica di coesione;

19.  accoglie con favore l'adozione del pilastro europeo dei diritti sociali, che segna un passo in avanti nella costruzione dell'Europa sociale; ribadisce il suo impegno nei confronti del FSE, quale parte forte e integrata dei fondi SIE, e della garanzia per i giovani, dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e del corpo europeo di solidarietà, in vista del loro ruolo nel rispondere alle sfide dell'occupazione, della crescita economica, dell'inclusione sociale, dell'apprendimento e della formazione professionale;

20.  sottolinea che la futura politica di coesione dovrebbe porre maggiormente l'accento sulla protezione e sul sostegno delle comunità e dei territori colpiti negativamente dalla globalizzazione (delocalizzazioni, perdita di posti di lavoro) nonché da tendenze analoghe all'interno dell'UE; chiede un coordinamento tra i Fondi strutturali e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nei casi pertinenti da vagliare, al fine di includere, tra le altre cose, le delocalizzazioni all'interno dell'UE;

21.  osserva che la vulnerabilità ai cambiamenti climatici varia notevolmente da una regione all'altra; ritiene che i fondi SIE debbano essere utilizzati nel modo più efficace possibile per aiutare l'UE a onorare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi sul clima (COP 21), ad esempio per quanto concerne le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o lo scambio delle buone prassi, in particolare nel settore dell'edilizia abitativa, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; insiste affinché i finanziamenti relativi agli strumenti di solidarietà da utilizzare in caso di disastri naturali siano messi a disposizione quanto più rapidamente possibile secondo le circostanze e sempre in maniera coordinata;

22.  chiede che i fondi SIE siano utilizzati per far fronte, in maniera sostenibile, alle sfide demografiche (invecchiamento, declino demografico, pressione demografica, incapacità di attirare o trattenere capitale umano adeguato) che colpiscono le regioni europee in vari modi specifici; sottolinea, in particolare, la necessità di fornire un sostegno adeguato ai territori, come ad esempio ad alcune regioni ultraperiferiche;

23.  invita a creare, ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, un meccanismo specifico di finanziamento post-2020 per l'integrazione dei migranti nelle regioni ultraperiferiche, che devono far fronte a una maggiore pressione migratoria a causa delle loro caratteristiche specifiche, contribuendo così anche al loro sviluppo sostenibile;

24.  è del parere che i fondi dell'UE debbano rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e continuare a favorire la deistituzionalizzazione;

25.  sottolinea il potenziale di ulteriori investimenti nella cultura, nell'istruzione, nel patrimonio, nella gioventù, nello sport e nel turismo sostenibile per creare posti di lavoro, compresi in particolare posti di lavoro di qualità per i giovani, nonché la crescita, e migliorare la coesione sociale, contrastando nel contempo anche la povertà e la discriminazione, che riveste una particolare importanza per quanto riguarda, ad esempio, le regioni ultraperiferiche, rurali e remote; sostiene lo sviluppo di industrie culturali e creative strettamente legate all'innovazione e alla creatività;

Quadro di programmazione post 2020

26.  sottolinea che la 7a relazione sulla coesione evidenzia la necessità di tenere conto degli indicatori complementari al PIL pro capite, che dovrebbe rimanere il principale indicatore, per assegnare i fondi e fornire un quadro più preciso delle condizioni socio-economiche, in linea con le sfide e le esigenze individuate, anche a livello subregionale; rileva l'importanza di basarsi su dati di elevata qualità, affidabili, aggiornati, strutturati e disponibili; chiede pertanto che la Commissione ed Eurostat assicurino il maggior grado possibile di dettaglio e disaggregazione geografica nelle statistiche pertinenti alla politica di coesione, in modo tale da rispecchiare adeguatamente le esigenze delle regioni in fase di programmazione; sostiene l'impiego di criteri sociali, ambientali e democratici, in particolare il tasso di disoccupazione e il tasso di disoccupazione giovanile;

27.  è favorevole al rafforzamento degli approcci integrati e sottolinea con fermezza che l'FSE deve rimanere parte integrante della politica regionale europea in considerazione della sua essenziale dimensione di coesione;

28.  sottolinea che le sovvenzioni dovrebbero continuare a essere il principale strumento di finanziamento della politica di coesione, ma riconosce che gli strumenti finanziari possono fungere da leva efficace e devono essere incentivati laddove generino un valore aggiunto, sulla base di un'adeguata valutazione ex ante; sottolinea, tuttavia, che il loro impiego non deve diventare fine a se stesso, che la loro efficacia dipende da molti fattori (natura del progetto, del territorio o del rischio) e che tutte le regioni, a prescindere dal loro livello di sviluppo, devono poter determinare liberamente il metodo di finanziamento più appropriato; si oppone alla fissazione di qualsiasi obiettivo vincolante per l'utilizzo degli strumenti finanziari;

29.  invita a semplificare le condizioni di utilizzo degli strumenti finanziari e a promuoverne il coordinamento con le sovvenzioni ai fini della complementarità e dell'efficienza e alla luce delle realtà territoriali; sottolinea l'importanza della capacità amministrativa e della qualità della governance, nonché del ruolo complementare svolto dalle banche nazionali di sviluppo e dalle istituzioni nell'attuazione di strumenti finanziari adeguati ai bisogni locali; ritiene sia necessario armonizzare, per quanto possibile, le norme in materia di strumenti finanziari, indipendentemente dal modo in cui essi sono gestiti; propone di incentivare anche gli strumenti finanziari partecipativi, in aggiunta agli strumenti finanziari già esistenti per la politica di coesione;

30.  ritiene che un legame tra la politica di coesione e la garanzia di un ambiente favorevole agli investimenti, all'efficacia e al corretto utilizzo dei fondi sia altresì utile per conseguire gli obiettivi della politica di coesione, e sottolinea, al contempo, che la politica di coesione non è intesa a ridursi a uno strumento al servizio di priorità non correlate ai suoi obiettivi; pone l'accento sulla necessità di applicare la posizione concordata sul patto di stabilità e crescita, relativamente alla flessibilità per le condizioni congiunturali, le riforme strutturali e gli investimenti pubblici; è dell'avviso che le misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica, quali delineate nel regolamento (UE) n. 1303/2013, debbano essere esaminate con attenzione, anche con la partecipazione di tutti i soggetti interessati; ritiene opportuno che la Commissione valuti l'idea di introdurre adeguamenti al modo in cui la politica di coesione e il semestre europeo sono correlati, per rafforzare la dimensione territoriale e sociale di quest'ultimo e tener conto di altri fattori che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di coesione, come la convergenza reale; invita la Commissione, in tale contesto e nel quadro del semestre europeo, a esaminare il cofinanziamento nazionale e regionale nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) e la sua incidenza sui disavanzi nazionali;

31.  chiede il rafforzamento delle strategie di specializzazione intelligente, che costituiscono un nuovo strumento per investire nel potenziale di crescita a lungo termine in un contesto di rapida evoluzione tecnologica e globalizzazione; riconosce l'utilità delle condizionalità ex ante, ma sottolinea che in alcuni casi hanno rappresentato un fattore di complessità e ritardo nello sviluppo e nell'avvio della programmazione; prende atto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito alle condizionalità ex ante nella sua relazione speciale 15/2017; invita la Commissione a vagliare l'idea di ridurne il numero, se del caso, e a rafforzare in tale ambito il rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, avvalendosi il più possibile dei documenti strategici esistenti che potrebbero soddisfare future condizionalità ex ante; sottolinea che le condizionalità ex ante dovrebbero essere strettamente connesse all'efficacia degli investimenti, garantendo al contempo parità di trattamento per tutti gli Stati membri;

32.  rileva che la qualità e la stabilità della pubblica amministrazione, tra i cui prerequisiti figurano una buona istruzione e formazione, nonché un'assistenza consultiva disponibile a livello locale, rimangono fattori decisivi per la crescista regionale e l'efficacia dei fondi SIE; pone l'accento sulla necessità di migliorare la qualità della governance e di garantire la disponibilità di un adeguato livello di assistenza tecnica, in quanto questi incidono notevolmente sulla corretta attuazione della politica di coesione e possono variare considerevolmente da uno Stato membro all'altro, come è evidente, ad esempio, nelle regioni in ritardo di sviluppo; invita la Commissione, in particolare, a valutare il futuro programma JASPERS alla luce delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea;

33.  è favorevole a uno sviluppo della politica di coesione maggiormente orientato ai risultati e al contenuto, passando da una logica contabile a una logica delle prestazioni, conferendo alle autorità di gestione maggiore flessibilità relativamente alle modalità per conseguire gli obiettivi nel pieno rispetto dei principi di partenariato, trasparenza e responsabilità;

34.  ritiene fondamentale proseguire la lotta contro la frode ed esorta a esercitare la tolleranza zero nei confronti della corruzione;

Una politica di coesione semplificata

35.  invita la Commissione a tenere conto, nelle sue future proposte legislative, delle raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulla semplificazione;

36.  insiste sulla necessità di fornire un quadro che garantisca stabilità giuridica attraverso norme semplici, chiare e prevedibili, in particolare in materia di gestione e di controllo, al fine di garantire un corretto equilibrio tra le prestazioni e gli obiettivi di semplificazione; invita, per il prossimo periodo di programmazione, a ridurre il volume della legislazione e degli orientamenti (prestando attenzione a garantire, in stretta collaborazione con gli attori interessati, l'adeguata continuità delle norme e delle procedure con cui i soggetti interessati e le autorità di gestione hanno familiarità); chiede che i documenti pertinenti siano tradotti in tutte le lingue dell'Unione e che sia evitata nella misura più ampia possibile qualsivoglia applicazione e interpretazione retroattiva delle norme; invita a definire un quadro giuridico unificato e orientamenti sui progetti transfrontalieri;

37.  insiste allo stesso tempo sulla necessità di evitare l'eccesso di regolamentazione e di trasformare i programmi operativi in veri e propri documenti strategici più concisi e flessibili, prevedendo una procedura semplificata per modificarli in maniera mirata in corso di programmazione (ad esempio in presenza di calamità naturali), al fine di rispondere adeguatamente ai cambiamenti delle realtà globali e della domanda regionale;

38.  invita a introdurre un vero e proprio corpus di regole per i fondi SIE, ivi compresa l'ulteriore armonizzazione di norme comuni per gli strumenti che contribuiscono allo stesso obiettivo tematico; ritiene necessario semplificare le procedure di appalto nell'ambito dei fondi SIE e accelerare le procedure per gli aiuti di Stato in cui è richiesta la conformità; è favorevole al trattamento uniforme dei fondi europei in gestione diretta e dei fondi della politica di coesione per quanto concerne gli aiuti di Stato in modo coerente e, più in generale, a norme armonizzate per gli strumenti europei destinati agli stessi beneficiari; sottolinea l'importanza di una migliore complementarità tra la politica di coesione e il futuro programma di ricerca dell'Unione per coprire l'intero ciclo, dalla ricerca di base alle applicazioni commerciali; ritiene che la concentrazione tematica debba essere mantenuta per favorire le sinergie tra le diverse fonti di finanziamento a livello di progetto;

39.  prende atto dell'istituzione di una task force sulla sussidiarietà e proporzionalità e attende proposte concrete da detto gruppo di lavoro intese a rafforzare il rispetto di tali principi nel quadro della politica di coesione; promuove l'applicazione di detti principi in vista di una reale governance multilivello che implica un adeguato conferimento di poteri alle autorità locali e regionali, nonché ad altre parti interessate;

40.  deplora che la Commissione non abbia effettuato una valutazione maggiormente integrata delle politiche trasversali e che non siano segnalate le sinergie tra diverse politiche europee; chiede strategie, finanziamenti e azioni ambiziose che incrementino le sinergie con altri fondi unionali e siano in grado di attirare un sostegno finanziario complementare; sottolinea la necessità di ottimizzare ulteriormente le sinergie tra i fondi SIE e gli altri strumenti, tra cui il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), nonché altri programmi gestiti a livello centrale quali Orizzonte 2020, che integra la politica di coesione al sostegno alla ricerca e all'innovazione;

41.  chiede che i requisiti di programmazione, attuazione e controllo dei fondi SIE si fondino in futuro sui principi della differenziazione e della proporzionalità, in base a criteri trasparenti ed equi, a seconda degli importi destinati ai programmi, del profilo di rischio, della qualità dell'amministrazione e del livello di finanziamento da parte dei beneficiari;

42.  ritiene necessario che la relazione tra la Commissione e le autorità di gestione evolva verso un "contratto di fiducia"; ricorda, in tale contesto, l'importanza di disporre di un quadro di governance multilivello adeguato ed efficace; invita la Commissione a rendere più proficuo il lavoro già svolto in termini di sana gestione dei finanziamenti pubblici introducendo il principio dell'etichettatura delle autorità di gestione che hanno dimostrato la capacità di rispettare le norme; invita, nell'ambito del controllo, ad affidarsi maggiormente alle norme nazionali e regionali dopo averne verificato e convalidato l'efficacia;

43.  invita a rafforzare il principio dell'audit unico, ad accelerare l'attuazione della coesione elettronica e ad avvalersi in maniera trasversale dei costi semplificati e standardizzati, in quanto tale metodologia si è dimostrata più semplice da adottare e non ha dato luogo a errori; pone l'accento sul potenziale della digitalizzazione per quanto riguarda le attività di monitoraggio e rendicontazione; ritiene che lo scambio di esperienze debba essere agevolato mediante la creazione di un portale per la condivisione delle conoscenze che consenta di scambiare buone pratiche;

44.  invita la Commissione a presentare idee su come far sì che la politica di coesione possa reagire meglio alle situazioni impreviste; ricorda a tale proposito la sua richiesta di istituire una riserva in grado di conferire alle regioni una flessibilità aggiuntiva senza mettere a repentaglio gli obiettivi a lungo termine dei programmi operativi;

Sfide e possibilità

45.  manifesta estrema preoccupazione per le recenti dichiarazioni della Commissione sui possibili tagli alla politica di coesione nell'ambito del prossimo QFP, che porterebbero all'esclusione di alcune regioni dall'ambito di applicazione della politica di coesione; è favorevole a un bilancio ambizioso, all'altezza delle sfide cui sono confrontate le regioni e invita a non trasformare la politica di coesione in una variabile di adeguamento; ricorda che la copertura di tutte le regioni dell'Unione è un elemento imprescindibile per il Parlamento europeo; sottolinea che la teoria dei "gruppi di sviluppo economico" conferma l'importanza di un sostegno differenziato per la totalità delle regioni europee, comprese le regioni a reddito molto elevato, che devono rimanere competitive nei confronti dei loro concorrenti globali;

46.  ritiene che la politica di coesione possa contribuire a far fronte a nuove sfide, quali la sicurezza o l'integrazione dei rifugiati sotto protezione internazionale; sottolinea, tuttavia, che la politica di coesione non può fungere da panacea a tutte le crisi ed è contrario all'utilizzo dei fondi della politica di coesione per coprire le esigenze di finanziamento di breve termine che non rientrano nell'ambito di quest'ultima, ribadendo che essa è mirata allo sviluppo socioeconomico dell'Unione europea a medio e lungo termine;

47.  prende atto dei risultati positivi del FEIS che, tuttavia, deve investire in maniera più trasparente e mirata; sottolinea che la politica di coesione e il FEIS si basano su diversi concetti e obiettivi che in taluni casi possono essere complementari ma non sostituibili, indipendentemente dal livello di sviluppo delle regioni, soprattutto perché il FEIS, a differenza dei fondi strutturali, si basa principalmente sui prestiti; rammenta l'importanza di operare un'adeguata distinzione tra il FEIS e la politica di coesione, nonché di identificare chiare opportunità per la loro combinazione;

48.  ribadisce il suo impegno a favore di un periodo di programmazione a lungo termine; ritiene che l'unica valida alternativa all'attuale durata di sette anni sia un periodo di QFP di 5 + 5 anni accompagnato da una revisione intermedia; invita la Commissione a elaborare una proposta chiara che definisca le modalità di attuazione pratica di un quadro finanziario della durata di 5 + 5 anni;

49.  invita a profondere tutti gli sforzi del caso al fine di evitare ritardi nella programmazione del nuovo periodo, prevenire ritardi nei pagamenti e disimpegni che impediscano alla politica di coesione di conseguire risultati positivi; sottolinea l'importanza di presentare tempestivamente tutti i documenti del futuro quadro giuridico in tutte le lingue ufficiali al fine di fornire informazioni il più corrette e tempestive possibile a tutti i beneficiari;

50.  invita a migliorare la comunicazione ai cittadini europei, aumentando quindi la conoscenza pubblica dei risultati concreti della politica di coesione; invita la Commissione a rafforzare il ruolo delle autorità di gestione e dei promotori di progetti che si avvalgono di metodi di comunicazione locale innovativi per informare i cittadini circa i risultati conseguiti mediante l'utilizzo dei fondi nei territori; sottolinea l'esigenza di migliorare l'informazione e la comunicazione non solo a valle (risultati dei fondi SIE), ma anche a monte (possibilità di finanziamento), in particolare tra gli organizzatori di piccoli progetti; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire meccanismi e ampie piattaforme istituzionalizzate di cooperazione per garantire migliore visibilità e sensibilizzazione;

51.  osserva che alcune regioni europee sono particolarmente vulnerabili alle conseguenze della Brexit; sottolinea che la futura politica di coesione dovrà limitare al massimo le conseguenze negative della Brexit sulle altre regioni europee e invita a valutare la possibilità di proseguire i partenariati nel quadro della cooperazione territoriale;

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52.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
(4) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
(6) Sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio, cause da C-132/14 a C-136/14, ECLI:EU:C:2015:813.
(7) Doc. 8463/17
(8) Doc. 14263/17
(9) Iammarino, S., Rodríguez-Pose, A., Storper, M. (2017), "Why regional development matters for Europe's economic future", documenti di lavoro 07/2017, direzione generale della Politica regionale e urbana, Commissione europea.
(10) GU C 306 del 15.9.2017, pag. 8.
(11) GU C 303 del 19.8.2016, pag. 94.
(12) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 132.
(13) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 124.
(14) GU C 76 del 28.2.2018, pag. 2.
(15) Testi approvati, P8_TA(2017)0222.
(16) Testi approvati, P8_TA(2016)0320.
(17) Testi approvati, P8_TA(2016)0321.
(18) Testi approvati, P8_TA(2017)0053.
(19) Testi approvati, P8_TA(2017)0254.
(20) Testi approvati, P8_TA(2017)0245.
(21) Testi approvati, P8_TA(2017)0316.
(22) Testi approvati, P8_TA(2017)0401.
(23) Testi approvati, P8_TA(2018)0067.
(24) Testi approvati, P8_TA(2018)0075.
(25) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
(26) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a

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