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Procedura : 2018/2053(INI)
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A8-0293/2018

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PV 22/10/2018 - 19
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Martedì 23 ottobre 2018 - Strasburgo
Ruolo della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti nella creazione di occupazione e nell'attivazione dei disoccupati
P8_TA(2018)0400A8-0293/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2018 sul ruolo della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti nella creazione di occupazione e nell'attivazione dei disoccupati (2018/2053(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

–  visto l'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che richiede all'UE di promuovere un elevato livello di occupazione, garantire un'adeguata protezione sociale, lottare contro l'esclusione sociale nonché assicurare un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 7 dicembre 2015, sulla promozione dell'economia sociale quale fattore chiave dello sviluppo economico e sociale in Europa,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 2 giugno 2016, dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 27 marzo 2014, sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea (COM(2014)0168),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 12 dicembre 2012, dal titolo "Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili" (COM(2012)0740),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 3 ottobre 2012, dal titolo "L'atto per il mercato unico II – Insieme per una nuova crescita" (COM(2012)0573),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

–  vista la raccomandazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro(1),

–  visti la comunicazione della Commissione, del 25 giugno 2008, dal titolo "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa) (COM(2008)0394) e il programma di lavoro della Commissione per il 2008 e il 2009,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 14 marzo 2006, dal titolo "Attuazione del programma comunitario di Lisbona per la crescita e l'occupazione – Il trasferimento di proprietà delle imprese – La continuità grazie a un nuovo avvio" (COM(2006)0117),

–  viste la comunicazione della Commissione, del 5 luglio 2002, dal titolo "Quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti" (COM(2002)0364) e la risoluzione in materia del Parlamento del 5 giugno 2003(2),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE), del 21 ottobre 2010, sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori in Europa,

–  vista la sua risoluzione, del 15 gennaio 2013, concernente l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni(3),

–  visti la sua risoluzione, del 14 gennaio 2014, sulla partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa(4) e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (2013/2127(INI)),

–  visto lo studio richiesto dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo sulla partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili dell'impresa, pubblicato nel settembre 2012,

–  vista la revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, pubblicata l'8 giugno 2017 (COM(2017)0292),

–  – visto il progetto pilota della Commissione sulla promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, la cui versione finale è stata pubblicata nel 2014,

–  vista la relazione PEPPER IV sull'analisi comparativa della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili e ai risultati dell'impresa negli Stati membri e nei paesi candidati dell'Unione europea, pubblicata nell'ottobre 2009 dalla Libera Università di Berlino,

–  vista la relazione PEPPER III sulla promozione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili e ai risultati dell'impresa nei nuovi Stati membri e nei paesi candidati dell'Unione europea, pubblicata nel giugno 2006 dalla Libera Università di Berlino,

–  vista la relazione del 18 dicembre 2003 del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sugli ostacoli transnazionali alla crescita della partecipazione finanziaria dei dipendenti alle imprese transnazionali,

–  vista la relazione PEPPER II dal titolo "Promozione della partecipazione dei dipendenti ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale dell'impresa) negli Stati membri", pubblicata dalla Commissione nel gennaio 1997 (COM(1996)0697),

–  vista la relazione PEPPER I dal titolo "Promozione della partecipazione dei dipendenti agli utili e ai risultati dell'impresa", pubblicata nel marzo 1991 dalla Commissione e dall'Istituto universitario europeo,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0293/2018),

A.  considerando che esistono vari modelli di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (EFP) tra cui il datore di lavoro può scegliere: la condivisione degli utili, la partecipazione individuale del dipendente al capitale dell'azienda, la partecipazione azionaria dei lavoratori nel quadro di modelli cooperativi e i piani di azionariato dei dipendenti (ESOP);

B.  considerando che il modello più adatto di EFP deve essere scelto con attenzione dalla singola impresa e dai suoi lavoratori tenendo in debito conto le norme fiscali nazionali specifiche e il contesto settoriale e dipenderà principalmente dalle dimensioni, dall'attività e dallo stato dell'impresa, in particolare se è quotata; che non è opportuno sviluppare a livello di Unione un unico modello globale di partecipazione finanziaria valido in tutte le situazioni;

C.  considerando che, secondo i dati dell'indagine sull'impresa europea del 2013(5), i sistemi di EFP possono variare notevolmente a seconda delle caratteristiche dell'impresa; che il 62 % delle imprese europee utilizza una qualche forma di retribuzione variabile, tra cui la condivisione degli utili, che rappresenta il 30 %, e il compenso legato alle prestazioni del gruppo, che rappresenta il 25 %; che i regimi di azionariato sono utilizzati dal 5 % delle imprese; che tali sistemi di EFP sono più diffusi nel settore privato rispetto a quello pubblico (con alcune eccezioni nazionali) e in determinati settori economici, in particolare in quello della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, finanziario, assicurativo e dei servizi di consulenza; che le imprese di maggiori dimensioni sono più propense a utilizzare tali sistemi di EFP rispetto alle piccole e medie imprese e che i suddetti sistemi sono inoltre più diffusi tra le società a capitale estero o multinazionali e nelle imprese situate in regioni centrali o avanzate dal punto di vista economico(6);

D.  considerando che gli ESOP sono una forma di EFP che utilizza un organismo intermedio in grado di esercitare i diritti di voto o altre forme di governance per conto dei dipendenti, che potrebbero sceglierli volontariamente;

E.  considerando che i sistemi di EFP che coinvolgono i lavoratori in consultazioni e processi decisionali presentano vantaggi comprovati(7) sia per i dipendenti sia per l'impresa, anche in termini di governance sostenibile, trasparenza, dialogo sociale, rispetto reciproco tra datori di lavoro e lavoratori e altri aspetti quali le assunzioni, la fidelizzazione dei dipendenti, la motivazione, la soddisfazione professionale e lo sviluppo delle competenze nonché la prestazione e la redditività complessive;

F.  considerando che la partecipazione dei dipendenti ai processi decisionali potrebbe migliorare i risultati organizzativi e la qualità della vita lavorativa dei dipendenti, e che potrebbe fungere inoltre da strumento di innovazione nel luogo di lavoro(8) al fine di promuovere un senso di appartenenza, potenziare il flusso di informazioni e migliorare i livelli di fiducia tra i datori di lavoro e i lavoratori;

G.  considerando che i sistemi di EFP possono avere effetti positivi sull'economia degli Stati membri attraverso il sostegno alle imprese, comprese le PMI, e al mercato del lavoro; che la partecipazione finanziaria dei lavoratori alla loro impresa può contribuire alla soddisfazione lavorativa, al senso di appartenenza, al rispetto reciproco tra datori di lavoro e lavoratori e alla prestazione complessiva e può aiutare i lavoratori a trovare opportunità nel loro paese di origine;

H.  considerando che, nel contesto dello sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali, l'EFP potrebbe contribuire ai suoi obiettivi di crescita inclusiva e trasparenza nell'attività economica; che l'EFP, se associata a formazioni per i partecipanti offerte dalle imprese e dagli Stati membri, potrebbe migliorare l'educazione finanziaria dei cittadini dell'UE, limitando potenzialmente la loro riluttanza a investire e incrementando potenzialmente gli investimenti al dettaglio;

I.  considerando che la strategia europea per l'occupazione e la strategia Europa 2020 hanno fissato priorità per migliorare la qualità dei posti di lavoro e per assicurare migliori condizioni di lavoro; che l'aumento della partecipazione dei lavoratori dipendenti ai risultati finanziari dell'impresa e l'offerta di migliori riconoscimenti potrebbero contribuire a conseguire tali obiettivi;

J.  considerando che è essenziale che l'EFP proceda di pari passo con un alto livello di informazione, formazione e consultazione dei lavoratori dipendenti, affinché questi ultimi siano pienamente consapevoli delle modalità che disciplinano i sistemi di partecipazione finanziaria eventualmente sottoscrivibili e che possano pertanto valutare con cognizione di causa i potenziali vantaggi e rischi di tali sistemi, come nel caso del fallimento dell'impresa;

K.  considerando che, attraverso l'EFP, un migliore dialogo sociale e un processo decisionale strategico, i datori di lavoro potrebbero investire in opportunità di sviluppo per la loro forza lavoro, contribuendo in tal modo alla lotta contro l'esclusione sociale e garantendo un alto livello di formazione;

L.  considerando che, attraverso il coinvolgimento dei dipendenti nel processo decisionale, l'EFP può in alcuni casi aiutare le imprese, comprese le PMI, nella ristrutturazione e nella continuità operativa affrontando i problemi di successione aziendale e di ricambio generazionale, per esempio nelle imprese a conduzione familiare;

M.  considerando che occorre tenere presente che l'EFP ha aspetti sia positivi che negativi;

N.  considerando che l'EFP comporta alcuni rischi finanziari ma potrebbe anche fungere da ammortizzatore, erogando bonus o altri premi e garantendo inoltre che i lavoratori dispongano di un portafoglio di azioni finalizzate al risparmio; che gli ESOP, in particolare, possono costituire un esempio di modello di rilevazione della proprietà dell'impresa da parte dei lavoratori per le società non quotate in cui la procedura di rilevazione prioritaria potrebbe consentire ai dipendenti di tutelare potenzialmente i loro posti di lavoro qualora esista la possibilità di un'acquisizione da parte di altre imprese;

O.  considerando che servono pertanto misure a tutela dei lavoratori dipendenti, per evitare che siano soggetti al rischio di perdere sia il posto di lavoro che il capitale investito nel caso in cui il loro datore di lavoro sia colpito da una crisi; che l'EFP non può essere utilizzata per diminuire i diritti sociali e occupazionali acquisiti dai lavoratori, non deve sostituire la retribuzione normale di base, altre forme di retribuzione o i contributi ai regimi pensionistici e non deve essere un modo per trasferire i rischi sul lavoratore o per non rispettare il diritto del lavoro;

P.  considerando che la partecipazione all'EFP dovrebbe restare volontaria per i lavoratori, in particolare nelle PMI, senza incidere sulla loro mobilità nel mercato del lavoro, sulla loro sicurezza sociale o sul loro diritto a intraprendere un'azione collettiva; che i dipendenti dovrebbero pertanto avere accesso in qualsiasi momento alle informazioni sulla situazione economica dell'impresa, ad eccezione dei suoi segreti commerciali e delle sue informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, e dovrebbero essere informati in merito ai vantaggi e agli svantaggi di ciascun sistema di EFP disponibile;

Q.  considerando che gli incentivi fiscali sono elementi essenziali per promuovere un'EFP in grado di ripagare l'investimento sul medio o lungo periodo, dato che i paesi con una lunga tradizione di partecipazione finanziaria dei lavoratori hanno anche l'azionariato dei lavoratori più diffuso e i più alti incentivi fiscali;

R.  considerando che le politiche occupazionali proattive come il sostegno autentico al lavoro autonomo e all'imprenditorialità regolare e sociale sono strumenti essenziali per il reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro, in linea con il piano d'azione europeo per l'imprenditorialità adottato nel gennaio 2013;

S.  considerando che l'attuale Fondo sociale europeo promuove l'imprenditorialità sociale e l'economia sociale e solidale e che il prossimo FSE + dovrebbe continuare a farlo; che l'EFP può dare un contributo prezioso allo sviluppo dell'economia sociale e solidale rendendo, per esempio, più accessibili gli investimenti o i finanziamenti;

T.  considerando che l'EFP può essere complementare rispetto ai programmi dell'UE finalizzati a migliorare l'accesso al capitale, in particolare per le PMI, come i programmi COSME, InnovFin, Europa creativa e i Fondi strutturali e d'investimento europei;

U.  considerando che l'EFP potrebbe essere uno strumento complementare rispetto al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che aiuta le persone che hanno perso il lavoro a causa di grandi cambiamenti strutturali avvenuti per effetto della globalizzazione o della crisi economica e finanziaria, per quanto riguarda la riqualificazione, la formazione, il sostegno al lavoro autonomo, la creazione d'impresa e il rilevamento di imprese da parte dei dipendenti;

V.  considerando che gli orientamenti dell'UE per l'EFP potrebbero aiutare gli Stati membri a sviluppare sistemi di EFP in grado, potenzialmente, di conseguire vantaggi sia per i datori di lavoro che per i lavoratori nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo all'EFP;

1.  invita la Commissione a prendere in esame raccomandazioni adeguate per incoraggiare gli Stati membri e le imprese, in particolare le PMI, a sviluppare e offrire sistemi di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti che vadano a vantaggio e siano nell'interesse sia dei lavoratori sia delle imprese; sottolinea che tali sistemi:

   dovrebbero tutelare la sicurezza del reddito dei lavoratori;
   non dovrebbero sfruttare i lavoratori in una situazione di crisi;
   non dovrebbero trasferire il rischio d'impresa ai lavoratori;
   dovrebbero garantire un elevato livello di protezione degli investimenti dei lavoratori;

2.  invita gli Stati membri a fornire incentivi non obbligatori, compresi incentivi fiscali che non prevalgano sulle norme fiscali nazionali, in linea con i principi delle migliori pratiche, all'atto della promozione dei sistemi di partecipazione dei lavoratori dipendenti presso le imprese e i lavoratori, sostenendo allo stesso tempo gli standard più elevati di protezione sociale dei lavoratori dipendenti e tutelando il loro diritto all'azione collettiva;

3.  sottolinea che l'EFP deve essere integrata in un sistema di partecipazione dei lavoratori, per esempio nel processo decisionale dell'impresa, anche attraverso rappresentanti dei lavoratori, e che l'EFP non deve sostituire una retribuzione equa e dignitosa né essere un'alternativa alle pensioni pubbliche o ai regimi pensionistici concordati collettivamente;

4.  invita la Commissione ad attuare il "piano d'azione in cinque punti" inserito nella relazione finale del progetto pilota sulla promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti del 2014;

5.  prende atto del legame esistente tra le misure legislative a livello nazionale a favore dei sistemi di EFP e il numero di imprese e lavoratori che si avvalgono di tali sistemi;

6.  sottolinea gli ostacoli transnazionali affrontati sia dalle imprese che offrono tali sistemi in vari Stati membri sia dai lavoratori dipendenti, in particolare le discrepanze a livello normativo e fiscale e il rischio di doppia imposizione, che possono genere costi amministrativi elevati e limitare la libera circolazione dei lavoratori, un aspetto che svolge un ruolo importante ai fini della lotta contro la piaga della disoccupazione, del miglioramento della convergenza e dell'integrazione tra gli Stati membri;

7.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere azioni di sensibilizzazione, come suggerito nella relazione finale del progetto pilota sulla promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti del 2014, a mettere a frutto le conclusioni dei progetti di ricerca e a incoraggiare la trasferibilità transfrontaliera delle migliori pratiche nonché a proporre un insieme di modelli di sostegno semplici, elementari e di base;

8.  invita la Commissione e gli Stati membri a fornire siti web dedicati che mettano a disposizione delle PMI e delle microimprese modelli di accordi di partecipazione agli utili, per agevolarne l'attuazione, nonché informazioni sui rischi correlati e altro materiale pertinente; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a proseguire la raccolta di dati sull'utilizzo e la diffusione dei sistemi di partecipazione finanziaria, e a studiare gli effetti della partecipazione finanziaria sul funzionamento dell'impresa, la qualità del lavoro e la fidelizzazione dei dipendenti, con l'aiuto della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

9.  invita gli Stati membri e la Commissione ad assistere le imprese che mostrano un interesse verso l'EFP con soluzioni e specifiche misure di sostegno al fine di evitare eccessivi costi amministrativi e di sviluppo connessi all'attuazione dell'EFP, specialmente nelle PMI, e a incoraggiare gli operatori di esternalizzazione quali banche e fondi di investimento a proporre sistemi di EFP semplici adatti a questo tipo di imprese, assicurando nel contempo che tali intermediari non approfittino delle imprese più piccole e che non vi siano costi nascosti;

10.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'educazione finanziaria, al fine di offrire migliori strumenti ai cittadini dell'UE e di accrescere la consapevolezza delle implicazioni dell'EFP;

11.  invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con le parti sociali, le organizzazioni per la partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti e altre parti interessate all'inizio della procedura al fine di definire i quadri di EFP più adatti e, qualora un sistema di EFP sia considerato pertinente, a negoziarlo "stabilimento per stabilimento" tenendo conto al contempo delle dimensioni e del tipo di impresa, della sua forza lavoro e della sua situazione finanziaria, nonché della normativa e delle prassi nazionali;

12.  raccomanda che i meccanismi e gli strumenti di risparmio salariale siano negoziati a livello di singolo settore, per mettere a disposizione delle PMI e delle microimprese modelli di accordi applicabili direttamente e facilmente da parte di tali imprese;

13.  sottolinea che l'EFP dovrebbe essere aperta a tutti i lavoratori senza discriminazioni, indipendentemente dall'età, dal genere, dalla nazionalità, dal fatto di lavorare a tempo pieno o part-time ecc.;

14.  aggiunge che una differenziazione tra i lavoratori dipendenti può essere giustificata per venire incontro alle diverse esigenze e ai diversi interessi dei lavoratori, come nel caso dei piani con azioni soggette a restrizioni ("restricted shares") riservati ai dirigenti;

15.  ritiene che i piani ESOP debbano consentire a questi ultimi di utilizzare il conto del piano per azioni diverse da quelle dell'attuale datore di lavoro, al fine di attenuare il rischio di concentrazione, in particolare per le PMI;

16.  ricorda che la decisione di aderire ai sistemi di EFP dovrebbe essere pienamente volontaria, vale a dire che non dovrebbero essere intraprese azioni nei confronti dei lavoratori qualora decidano di non aderire e, qualora acconsentano, la loro partecipazione dovrebbe essere basata su una formazione adeguata e sul consenso informato del lavoratore, il quale è pienamente consapevole dei propri diritti, obblighi e rischi, della situazione dell'impresa e degli effetti fiscali all'atto dell'adesione al sistema nonché delle condizioni che saranno applicate quando lascerà l'impresa o non aderirà più al sistema;

17.  ritiene che l'EFP non debba sostituire o diminuire la retribuzione normale di base né altre forme contributive come i contributi sociali, bensì essere complementare a tutti i diritti sociali e contrattuali, il che è un presupposto per l'attuazione dell'EFP;

18.  è del parere che si dovrebbero sviluppare maggiori collegamenti tra l'EFP e l'economia sociale, in particolare attraverso programmi come Europa creativa, che offre microcrediti fino a 25 000 EUR alle piccole imprese e alle imprese sociali;

19.  invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto della rapida evoluzione e dei cambiamenti del mercato del lavoro e delle conseguenti sfide relative alle competenze, alla digitalizzazione, all'automazione, alla ripartizione ineguale della ricchezza e ai tagli alla sicurezza sociale, nonché della costante creazione di nuove opportunità intese a sostenere e tutelare i lavoratori e a consentire loro di adattarsi e svilupparsi sul piano professionale e personale;

20.  sottolinea il ruolo importante che l'EFP può svolgere nello sviluppo dell'imprenditorialità, facilitando la ricerca e l'accesso ai capitali in particolare per le start-up;

21.  sottolinea che, sebbene le microimprese svolgano un ruolo importante nell'economia della maggior parte degli Stati membri dell'UE, non sono ancora state attuate misure di sostegno rivolte a loro nell'ambito della partecipazione azionaria dei dipendenti;

22.  accoglie con favore le iniziative intraprese dalle direzioni generali della Commissione, tra cui le DG EMPL, FISMA e GROW, a sostegno dell'occupazione, delle PMI e dell'Unione dei mercati dei capitali, e chiede un approccio coordinato per sfruttare al meglio le risorse disponibili, senza dimenticare che i beneficiari finali sono i cittadini dell'Europa;

23.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11.
(2) GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 429.
(3) GU C 440 del 30.12.2015, pag. 23.
(4) GU C 482 del 23.12.2016, pag. 41.
(5) Terza indagine sulle imprese europee, Eurofound, 2013.
(6) Cambiamenti nei sistemi di remunerazione e premi, Eurofound, 2016.
(7) Indagine economica annuale sull'azionariato dei dipendenti nei paesi europei.
(8) Innovazione sul luogo di lavoro nelle imprese europee, Eurofound, 2016.

Ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy