Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 24 ottobre 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1
(1) La multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. L'uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto, nella Strategia europea per la plastica32 nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare33, la Commissione ha concluso che perché il ciclo di vita della plastica diventi realmente circolare, bisogna trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la loro dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in particolare nell'ambiente marino.
(1) La multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. La produzione mondiale di plastica è drasticamente aumentata e nel 2017 ha raggiunto i 348 milioni di tonnellate; la quota europea (64,4 milioni di tonnellate, con un incremento del 3,4 % rispetto all'anno precedente) rappresentava il 18,5 % della produzione mondiale. L'uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto, nella Strategia europea per la plastica32 nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare33, la Commissione ha concluso che, perché il ciclo di vita della plastica diventi realmente circolare e perché si riduca la quantità complessiva di plastica nell'ambiente, bisogna trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la loro dispersione nell'ambiente in cui viviamo, in particolare nell'ambiente marino. La strategia europea per la plastica rappresenta un primo, piccolo passo verso la realizzazione di un'economia circolare basata sulla riduzione, sul riutilizzo e sul riciclaggio di tutti i prodotti di plastica.
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32 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2015)0614).
32 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2015)0614).
33 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2018)0028).
33 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2018)0028).
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) La plastica svolge un ruolo utile nell'economia e trova applicazioni essenziali in molti settori. In particolare, è utilizzata nel settore degli imballaggi (40 %) e in quello dell'edilizia e delle costruzioni (20 %). Ne viene fatto un uso importante anche nel settore automobilistico, alimentare, agricolo e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tuttavia, le notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, sulla salute e sull'economia di determinati prodotti di plastica rendono necessario definire un quadro giuridico per ridurre efficacemente tali importanti effetti negativi, anche attraverso restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative facilmente disponibili più rispondenti ai criteri dell'economia circolare.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 2
(2) Approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili consentiranno di ridurre la produzione di rifiuti, e questo tipo di prevenzione è in cima alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34.Tali approcci sono in linea con l'obiettivo 12 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite35: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.
(2) Le misure di cui alla presente direttiva dovrebbero perseguire pienamente approcci circolari che privilegiano prodotti sicuri, non tossici, riutilizzabili e non contenenti sostanze pericolose e sistemi di riutilizzo rispetto a qualsiasi prodotto monouso. Tutte le misure dovrebbero innanzitutto mirare a ridurre la produzione di rifiuti e promuovere la prevenzione degli stessi, poiché queste sono le priorità in cima alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34. Dal momento che qualsiasi prodotto monouso tende ad avere un impatto negativo sul clima o sull'ambiente a causa del suo breve ciclo di vita, occorre dare priorità alla prevenzione e al riutilizzo di prodotti che possono garantire importanti risparmi di CO2 e di preziose materie prime. La presente direttiva contribuirà al conseguimento dell'obiettivo 12 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite35: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.
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34 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
34 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
35 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
35 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 3
(3) I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile36. L'Unione deve fare la sua parte nel trovare una soluzione al problema dei rifiuti marini in quanto ente normatore a livello internazionale. In proposito, l'Unione collabora con i partner i diverse sedi internazionali quali il G20, il G7 e le Nazioni Unitre per promuovere un'azione concertata. La presente proposta fa parte degli sforzi profusi dall'Unione in merito.
(3) I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero e sono riconosciuti come un problema a livello mondiale. Quantità sempre maggiori di rifiuti finiscono negli oceani di tutto il mondo ripercuotendosi sulla salute degli ecosistemi e provocando la morte degli animali. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile36. L'Unione deve fare la sua parte nel trovare una soluzione al problema dei rifiuti marini, prevenendo i rifiuti e gestendo più efficacemente i rifiuti marini, e puntare a divenire un punto di riferimento normativo a livello internazionale. In proposito, l'Unione collabora con i partner in diverse sedi internazionali quali il G20, il G7 e le Nazioni Unite per promuovere un'azione concertata. La presente proposta fa parte degli sforzi profusi dall'Unione in merito.
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36 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
36 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 5
(5) Nell'Unione europea, dall'80 all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono di plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I prodotti di plastica monouso comprendono un'ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono quindi a diventare immondizia. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca immessi sul mercato non viene raccolta per essere trattata. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica sono quindi un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini e mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi e la biodiversità del mare e, potenzialmente, la salute umana, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.
(5) Nell'Unione europea, dall'80 all'85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono di plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 %. I prodotti di plastica monouso comprendono un'ampia gamma di prodotti di consumo frequente e rapido che sono gettati una volta usati, raramente sono riciclati e tendono quindi a diventare immondizia. Una percentuale significativa degli attrezzi da pesca e per acquacoltura immessi sul mercato non viene raccolta per essere trattata. I prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca e per acquacoltura contenenti plastica, quali nasse, trappole, galleggianti e boe, reti, funi, cavi, corde e lenze, sono quindi un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini e mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi e la biodiversità del mare nonché la salute umana e animale, oltre a danneggiare attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi.
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Nella riunione del 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni sul tema "Attuare il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare", esprimendo chiaro sostegno per le azioni intraprese a livello unionale e mondiale per limitare l'uso della microplastica aggiunta intenzionalmente ai prodotti e l'uso della oxo-plastica nell'Unione, nonché per le azioni previste dalla strategia per la plastica riguardanti la riduzione della microplastica originata da tessuti, pneumatici e dalla dispersione dei pellet di preproduzione. L'Unione sta già adottando misure in proposito, poiché è in corso una procedura REACH, con la quale la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo a norma dell'Allegato XV in merito a restrizioni all'utilizzo della microplastica aggiunta intenzionalmente a prodotti di ogni genere destinati ai consumatori o per uso professionale.
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter) È opportuno che l'Unione adotti un approccio globale al problema della microplastica e che incoraggi tutti i produttori a limitare rigorosamente la microplastica nelle loro formulazioni, con un'attenzione particolare per il settore tessile e degli pneumatici, poiché gli indumenti sintetici e gli pneumatici contribuiscono per il 63 % alla microplastica che finisce direttamente nell'ambiente acquatico.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 6
(6) La legislazione40 e gli strumenti politici dell'Unione in vigore offrono alcune risposte normative al problema dei rifiuti marini. In particolare, i rifiuti di plastica sono soggetti alle misure e obiettivi generali di gestione dei rifiuti dell'Unione, ad esempio l'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica41 e l'obiettivo recentemente adottato nella strategia per la plastica42 per far sì che tutti gli imballaggi in plastica siano riciclabili entro il 2030. Tuttavia, l'incidenza di tale legislazione sui rifiuti marini non è sufficiente e vi sono differenze di portata e livello di ambizione tra le misure nazionali di prevenzione e riduzione dei rifiuti marini. Alcune di queste misure, d'altra parte, in particolare le restrizioni alla commercializzazione dei prodotti di plastica monouso, potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nell'Unione.
(6) Una gestione corretta dei rifiuti rimane essenziale per prevenire la loro dispersione (marina). La legislazione40 e gli strumenti politici dell'Unione in vigore offrono alcune risposte normative al problema dei rifiuti marini. In particolare, i rifiuti di plastica sono soggetti alle misure e agli obiettivi generali di gestione dei rifiuti dell'Unione, ad esempio l'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica41 e l'obiettivo recentemente adottato nella strategia per la plastica42 per far sì che tutti gli imballaggi in plastica siano riciclabili entro il 2030. Tuttavia, l'incidenza di tale legislazione sui rifiuti marini non è sufficiente e vi sono differenze di portata e livello di ambizione tra le misure nazionali di prevenzione e riduzione dei rifiuti marini. Alcune di queste misure, d'altra parte, in particolare le restrizioni alla commercializzazione dei prodotti di plastica monouso, potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nell'Unione.
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40 Direttiva 2008/98/CE, direttiva 2000/59/CE, direttiva 2000/60/CE, direttiva 2008/56/CE e regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
40 Direttiva 2008/98/CE, direttiva 2000/59/CE, direttiva 2000/60/CE, direttiva 2008/56/CE e regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
41 Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
41 Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
42 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028).
42 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028).
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) La promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore degli imballaggi rappresenta un fattore fondamentale per promuovere una catena del valore più sostenibile. Per conseguire tale obiettivo, è necessario rafforzare i meccanismi di finanziamento pertinenti nel contesto degli strumenti europei di programmazione nel campo della ricerca e dello sviluppo, quali i programmi quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea (ad esempio Orizzonte 2020), in vista del prossimo programma strategico per la ricerca e l'innovazione sulla plastica.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 7
(7) Per concentrare gli sforzi laddove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare solo i prodotti di plastica monouso più diffusi, stimati a circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione.
(7) Per concentrare gli sforzi là dove è più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare solo i prodotti di plastica monouso più diffusi e gli attrezzi da pesca.Si stima che i prodotti di plastica monouso cui si riferiscono le misure della presente direttiva rappresentino circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione.
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 94/62/CE per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso considerati articoli di imballaggio quali definiti all'articolo 3, punto 1, della suddetta direttiva.
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter) La relazione di riesame della Commissione dovrebbe indicare se è possibile estendere l'ambito di applicazione ai prodotti monouso in generale.
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 7 quater (nuovo)
(7 quater) L'inquinamento terrestre e la contaminazione del suolo con oggetti di plastica di grandi dimensioni e con i frammenti o la microplastica che ne derivano possono essere significativi a livello locale o regionale. Su scala locale, il fenomeno può essere considerevole a causa dell'uso intensivo della plastica in agricoltura. Al fine di ridurre gli effetti dei rifiuti di plastica sull'ambiente e sulla salute umana e animale, è opportuno analizzare approfonditamente l'inquinamento causato dalla plastica proveniente dai terreni agricoli.
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) I prodotti di plastica dovrebbero essere fabbricati tenendo conto di tutta la loro durata di vita. La progettazione ecocompatibile dei prodotti di plastica dovrebbe sempre prendere in considerazione la fase di produzione, la riciclabilità ed eventualmente anche la riutilizzabilità del prodotto. I produttori dovrebbero essere incoraggiati, se del caso, a utilizzare polimeri singoli o compatibili per la fabbricazione dei loro prodotti, al fine di semplificare la cernita e migliorare la riciclabilità, in particolare nel caso degli imballaggi di plastica.
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Preservando il valore dei prodotti e dei materiali il più a lungo possibile e generando meno rifiuti, l'economia dell'Unione può diventare più competitiva e più resiliente, riducendo al contempo la pressione su risorse preziose e sull'ambiente.
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 10
(10) I prodotti di plastica monouso dovrebbero essere oggetto di una o più misure, in funzione di vari fattori, quali la disponibilità di alternative adeguate e più sostenibili, la possibilità di cambiare modelli di consumo, la misura in cui essi sono già disciplinati dalla vigente normativa dell'Unione.
(10) I prodotti di plastica monouso dovrebbero essere oggetto di una o più misure, in funzione di vari fattori, quali la disponibilità di alternative adeguate e più sostenibili, tenendo conto dei principi del ciclo di vita, la possibilità di cambiare modelli di consumo e la misura in cui essi sono già disciplinati dalla vigente normativa dell'Unione.
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 11
(11) Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l'igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l'informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell'Unione44.
(11) Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e promuovere gli sforzi verso soluzioni sicure e sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire un'ambiziosa e duratura riduzione del consumo di tali prodotti, come si sta facendo per i sacchetti di plastica a norma alla direttiva 94/62/CE, quale modificata dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio43 bis, senza compromettere l'igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l'informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell'Unione44. Tali misure dovrebbero applicarsi ai contenitori per alimenti che rispondono a tutti i seguenti criteri: gli alimenti in questione sono destinati al consumo immediato, al consumo senza ulteriore preparazione e al consumo direttamente dal recipiente. Gli Stati membri dovrebbero essere quanto più ambiziosi possibile per quanto riguarda dette misure, che dovrebbero essere proporzionate alla gravità del rischio di inquinamento da rifiuti associato ai vari prodotti e utilizzi. Gli Stati membri dovrebbero adottare obiettivi nazionali per quantificare gli effetti delle misure prese al fine di conseguire l'ambiziosa e duratura riduzione di cui sopra. Essi dovrebbero incoraggiare l'impiego di prodotti adatti a un uso multiplo e che, dopo essere divenuti rifiuti, possono essere preparati per essere riutilizzati e riciclati, il tutto senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Le misure dovrebbero tenere conto dell'impatto dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita, anche quando sono presenti nell'ambiente marino, e dovrebbero rispettare la gerarchia dei rifiuti.
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43bis Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 11).
44 Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, di igiene e di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
44 Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, di igiene e di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis) I filtri dei prodotti del tabacco si collocano al secondo posto nella gerarchia degli articoli in plastica monouso più frequentemente dispersi nell'ambiente. Sebbene la quota di mercato dei filtri dei prodotti del tabacco in cellulosa di origine vegetale sembri in aumento, non è chiaro quale sia il grado di accettazione delle alternative disponibili. Inoltre, non è possibile ignorare l'enorme impatto sull'ambiente dei prodotti del tabacco dotati di filtro, poiché il filtro si può rompere in pezzi di plastica più piccoli. I filtri del tabacco usati contengono per di più numerose sostanze chimiche nocive per l'ambiente, delle quali almeno 50 sono sostanze cancerogene accertate per l'uomo, nonché metalli pesanti che possono fuoriuscire dal filtro e danneggiare l'ambiente terrestre, aereo e marino circostante. Per far fronte all'impatto ambientale dei rifiuti post-consumo, nel caso dei prodotti del tabacco dotati di filtro è necessaria un'ampia gamma di misure, che vanno dalla riduzione dei filtri usa e getta monouso contenenti plastica alla responsabilità estesa del produttore per garantire uno smaltimento responsabile e coprire i costi della rimozione dei rifiuti. Per far fronte ai notevoli costi di raccolta e cernita, attualmente sostenuti dai contribuenti, i regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbero coprire i costi della rimozione dei rifiuti nonché i costi relativi a infrastrutture adeguate per la raccolta dei rifiuti. Nell'ambito di tali misure, gli Stati membri potrebbero inoltre introdurre incentivi per creare una catena di recupero dei mozziconi di sigaretta allo scopo di purificare l'acetato di cellulosa, il materiale plastico di cui sono composti per più del 60 % tali filtri, e trasformarlo in nuovi oggetti di plastica.
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 12
(12) Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili ed anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti sull'ambiente gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietarne l'immissione sul mercato dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe il ricorso alle alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione.
(12) Per altri prodotti di plastica monouso sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili ed anche economicamente accessibili. Al fine di limitare l'incidenza negativa di tali prodotti sull'ambiente gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a vietarne l'immissione sul mercato dell'Unione. In tal modo si promuoverebbe il ricorso ad alternative facilmente disponibili e più ecocompatibili conformi alle norme vigenti e al diritto dell'Unione e a soluzioni innovative verso modelli imprenditoriali più sostenibili, possibilità di riutilizzo e materiali di sostituzione in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Le restrizioni alla commercializzazione introdotte nella presente direttiva dovrebbero riguardare anche i prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile, poiché questo tipo di plastica non si biodegrada correttamente e contribuisce dunque all'inquinamento ambientale da microplastica, non è compostabile, incide negativamente sul riciclaggio della plastica convenzionale e non presenta dimostrati vantaggi sotto il profilo ambientale. Considerate la forte prevalenza dei rifiuti di polistirene nell'ambiente marino e la disponibilità di alternative, è altresì opportuno limitare i contenitori monouso in polistirene espanso per alimenti e bevande.
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) Nel caso delle stoviglie e delle posate di plastica, benché siano facilmente disponibili anche alternative adeguate e più sostenibili, ove giustificato, e al fine di evitare rischi nella fornitura di determinati servizi sociali, come la ristorazione nelle scuole e i servizi sanitari, è opportuno prevedere una proroga limitata nel tempo per l'introduzione del divieto di immissione sul mercato dell'Unione.
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 12 quater (nuovo)
(12 quater) Le misure di cui alla presente direttiva che promuovono l'utilizzo di alternative non plastiche non dovrebbero in alcun caso causare un aumento degli effetti negativi per l'ambiente e il clima, ad esempio emissioni aggiuntive di CO2 o lo sfruttamento di risorse preziose. Sebbene molte delle alternative non plastiche siano prodotte a partire da risorse naturali e si preveda che avranno origine dalla bioeconomia, è particolarmente importante garantire la sostenibilità di tali materiali. Per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti, le misure di cui alla presente direttiva e la loro attuazione dovrebbero dare sempre priorità alla prevenzione o alla transizione verso prodotti riutilizzabili anziché ad altre alternative monouso, anche se queste ultime sono costituite da materiali non plastici.
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 13
(13) I tappi e coperchi dei contenitori per bevande, che contengono un'alta percentuale di plastica, sono tra gli oggetti di plastica monouso più frequentemente dispersi sulle spiagge dell'Unione. Pertanto, i contenitori per bevande che sono prodotti di plastica monouso dovrebbero poter essere immessi sul mercato solo se soddisfano determinati requisiti di progettazione che riducono in modo significativo la dispersione nell'ambiente dei tappi e coperchi. Per i contenitori per bevande che sono prodotti e imballaggi di plastica monouso, questo requisito si aggiunge ai requisiti essenziali concernenti la composizione, la riutilizzabilità e la recuperabilità (compresa la riciclabilità) degli imballaggi di cui all'allegato II della direttiva 94/62/CE. Al fine di facilitare la conformità al requisito di progettazione del prodotto e il buon funzionamento del mercato interno, è necessario elaborare una norma armonizzata adottata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio45, e il rispetto di tale norma dovrebbe consentire una presunzione di conformità a tali requisiti. Occorre prevedere tempo sufficiente per elaborare la norma armonizzata e per permettere ai produttori di adattare le rispettive catene di produzione al requisito di progettazione del prodotto.
(13) I tappi e coperchi di plastica dei contenitori per bevande sono tra gli oggetti di plastica monouso più frequentemente dispersi sulle spiagge dell'Unione. Pertanto, i contenitori per bevande che sono prodotti di plastica monouso dovrebbero poter essere immessi sul mercato solo se soddisfano determinati requisiti di progettazione che riducono in modo significativo la dispersione nell'ambiente dei tappi e coperchi e che aumentano le quantità riciclate. Per i contenitori per bevande che sono prodotti e imballaggi di plastica monouso, questo requisito si aggiunge ai requisiti essenziali concernenti la composizione, la riutilizzabilità e la recuperabilità (compresa la riciclabilità) degli imballaggi di cui all'allegato II della direttiva 94/62/CE. Al fine di facilitare la conformità al requisito di progettazione del prodotto e il buon funzionamento del mercato interno, è necessario elaborare una norma armonizzata adottata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio45, e il rispetto di tale norma dovrebbe consentire una presunzione di conformità a tali requisiti. Occorre prevedere tempo sufficiente per elaborare la norma armonizzata e per permettere ai produttori di adattare le rispettive catene di produzione al requisito di progettazione del prodotto. Onde garantire l'uso circolare della plastica, è opportuno assicurare la diffusione dei materiali riciclati sul mercato. È dunque opportuno introdurre un requisito che preveda un contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata in determinati prodotti.
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45 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
45 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Nel quadro del riesame di cui all'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 94/62/CE, la Commissione dovrebbe tenere conto delle proprietà relative dei diversi materiali di imballaggio, ivi compresi i materiali compositi, sulla base di valutazioni del ciclo di vita, considerando in particolare gli aspetti della prevenzione e della progettazione per la circolarità.
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter) La presenza di sostanze chimiche pericolose in assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi dovrebbe essere scongiurata nell'interesse della salute delle donne. Allo stesso modo la disponibilità di soluzioni multiuso e più economicamente sostenibili è fondamentale per garantire un pieno accesso delle donne alla vita sociale.
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 14
(14) Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare e/o all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione.
(14) Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Lo smaltimento nelle reti fognarie può inoltre causare notevoli danni economici alla rete fognaria ostruendo le pompe e intasando le tubature.Spesso vi è una significativa carenza di informazioni per quanto concerne le caratteristiche materiali e le corrette modalità di smaltimento di tali prodotti. Pertanto, i prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura e a misure di sensibilizzazione. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare, all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente, alla presenza di plastica nel prodotto e alla sua riciclabilità. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione e garantire che non sia fuorviante, tenendo altresì conto degli accordi volontari in vigore.
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 15
(15) Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio "chi inquina paga", introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti.
(15) Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio "chi inquina paga", introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i necessari costi di gestione e di rimozione dei rifiuti, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti e per far fronte ai comportamenti errati dei consumatori. Detti costi non dovrebbero superare quelli necessari per fornire tali servizi in modo economicamente efficiente e dovrebbero essere fissati in maniera trasparente tra gli attori interessati. I costi di rimozione dei rifiuti dovrebbero essere proporzionati e basarsi su obiettivi chiari stabiliti in conformità dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE. Tali obiettivi dovrebbero definire l'entità e la portata delle attività di rimozione dei rifiuti previste dal regime di responsabilità estesa del produttore, in linea con gli obblighi pertinenti in materia di prevenzione dei rifiuti e dispersione dei rifiuti in ambiente marino stabiliti dal diritto dell'Unione. Tali attività dovrebbero ad esempio includere la prevenzione e la raccolta dei rifiuti nelle strade, nei mercati e in altri spazi pubblici nonché durante gli eventi pubblici, ma non le operazioni che esulano dalle responsabilità delle autorità pubbliche, come le operazioni di pulizia di mari e oceani.
Emendamento 29 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) Gli incentivi economici possono influenzare le scelte dei consumatori, incoraggiare o scoraggiare determinate abitudini di consumo e, quindi, essere utilizzati come efficace strumento a monte per ridurre l'impatto di determinate materie plastiche sull'ambiente.
Emendamento 30 Proposta di direttiva Considerando 16
(16) L'alta percentuale di plastica presente negli attrezzi da pesca abbandonati, perduti o rigettati in mare come rifiuti indica che gli attuali requisiti di legge46 non forniscono incentivi sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da pesca per destinarli alla raccolta e al trattamento. Il sistema di tariffe indirette previsto dal diritto dell'Unione negli impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi elimina l'incentivo per le navi di scaricare i rifiuti in mare e assicura un diritto di conferimento. Tale sistema, tuttavia, dovrebbe essere integrato da ulteriori incentivi finanziari destinati ai pescatori per indurli a riportare a terra gli attrezzi da pesca dismessi onde evitare di pagare potenziali aumenti dei contributi indiretti sui rifiuti. Poiché i componenti in plastica degli attrezzi da pesca hanno un alto potenziale di riciclaggio, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano la responsabilità estesa del produttore agli attrezzi da pesca contenenti plastica per facilitarne la raccolta differenziata e finanziare una corretta gestione di tali rifiuti, in particolare il riciclaggio.
(16) L'alta percentuale di plastica presente negli attrezzi da pesca abbandonati, perduti o rigettati in mare come rifiuti indica che gli attuali requisiti di legge46 non forniscono incentivi sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da pesca per destinarli alla raccolta e al trattamento. A norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, se gli attrezzi da pesca perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave informa l'autorità competente del suo Stato membro di bandiera. Al fine di assicurare un monitoraggio armonizzato i dati relativi agli attrezzi da pesca perduti dovrebbero essere raccolti e registrati dagli Stati membri e trasmessi annualmente alla Commissione. Il sistema di tariffe indirette previsto dal diritto dell'Unione negli impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi elimina l'incentivo per le navi di scaricare i rifiuti in mare e assicura un diritto di conferimento. Tale sistema, tuttavia, dovrebbe essere integrato da ulteriori incentivi finanziari destinati ai pescatori per indurli a riportare a terra gli attrezzi da pesca dismessi onde evitare di pagare potenziali aumenti dei contributi indiretti sui rifiuti. Poiché i componenti in plastica degli attrezzi da pesca hanno un alto potenziale di riciclaggio, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio «chi inquina paga», introducano la responsabilità estesa del produttore agli attrezzi da pesca contenenti plastica per facilitarne la raccolta differenziata e finanziare una corretta gestione di tali rifiuti, in particolare il riciclaggio. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità del produttore siano modulati, in particolare tenendo conto della durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità di tali attrezzi da pesca.
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46 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 2008/98/CE.
46 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 2008/98/CE.
Emendamento 31 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Nel contesto della responsabilità estesa del produttore agli attrezzi da pesca contenenti plastica, gli Stati membri dovrebbero monitorare, valutare, raccogliere e riciclare gli attrezzi da pesca ai fini del conseguimento degli obiettivi quantitativi in materia di raccolta e riciclaggio degli attrezzi da pesca contenenti plastica stabiliti dalla presente direttiva.
Emendamento 32 Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis) Nei piani strategici della politica agricola comune (PAC) dovrebbe essere affrontato il problema dei rifiuti di plastica derivanti dall'agricoltura. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe introdurre, entro il 2023, una norma sui rifiuti di plastica volta a garantire il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali quale nuovo elemento di condizionalità rafforzata a medio termine.In virtù del nuovo requisito di condizionalità, gli agricoltori sarebbero tenuti ad avvalersi di un'impresa autorizzata per la gestione dei rifiuti al fine di organizzare la raccolta e il riciclaggio della plastica nonché a conservare le prove della corretta gestione dei rifiuti di plastica.
Emendamento 33 Proposta di direttiva Considerando 18
(18) Per prevenire la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e altre forme di smaltimento improprio dei rifiuti di plastica che finiscono in mare, i consumatori devono essere correttamente informati delle migliori modalità di smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da evitare, delle migliori prassi in materia e dell'impatto ambientale delle cattive prassi nonché della percentuale di plastica presente in determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere tenuti ad adottare misure di sensibilizzazione intese a trasferire queste informazioni al consumatore. Le informazioni non dovrebbero contenere dati promozionali che favoriscano l'uso dei prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di scegliere le misure più adatte in base alla natura o all'uso del prodotto. Nell'ambito dell'obbligo di responsabilità estesa del produttore, chi fabbrica prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica dovrebbe coprire i costi delle misure di sensibilizzazione.
(18) Per prevenire la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e altre forme di smaltimento improprio dei rifiuti di plastica che finiscono in mare, i consumatori devono essere correttamente informati delle migliori modalità di smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da evitare, delle migliori prassi in materia e dell'impatto ambientale delle cattive prassi nonché della percentuale di plastica presente in determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca, in modo da incentivare i consumatori ad adottare un comportamento responsabile ai fini del corretto smaltimento dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere tenuti ad adottare misure di sensibilizzazione intese a trasferire queste informazioni al consumatore. Tali informazioni dovrebbero comprendere l'impatto sulla rete fognaria dello smaltimento improprio dei rifiuti. Le informazioni non dovrebbero contenere dati promozionali che favoriscano l'uso dei prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di scegliere le misure più adatte in base alla natura o all'uso del prodotto. La lotta alla dispersione dei rifiuti è condotta congiuntamente dalle autorità competenti, dai produttori e dai consumatori. Nell'ambito dell'obbligo di responsabilità estesa del produttore, chi fabbrica prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica dovrebbe coprire i costi delle misure di sensibilizzazione. I produttori dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare il loro potere di marketing per promuovere e favorire il consumo e l'uso dei prodotti con modalità sostenibili e circolari.
Emendamento 34 Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis) La Commissione è tenuta, in conformità alla legislazione dell'Unione, ad assistere gli Stati membri nell'elaborazione di strategie e piani per ridurre la dispersione in mare dell'attrezzatura da pesca, anche attraverso le sovvenzioni del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Tali sforzi possono includere campagne e programmi di sensibilizzazione sull'impatto di tali rifiuti sugli ecosistemi marini, la ricerca sulla fattibilità di attrezzi da pesca biodegradabili/compostabili, progetti educativi per i pescatori e programmi pubblici specifici per rimuovere la plastica e altri oggetti dal fondo marino.
Emendamento 35 Proposta di direttiva Considerando 20
(20) Le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso sono tra i rifiuti marini trovati più frequentemente sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto all'inefficacia dei sistemi di raccolta differenziata e alla scarsa partecipazione dei consumatori a tali sistemi. È necessario promuovere sistemi di raccolta differenziata più efficienti e, pertanto, fissare un obiettivo minimo di raccolta per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero poter conseguire l'obiettivo minimo grazie a obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso nel quadro dei regimi di responsabilità estesa del produttore o istituendo regimi di cauzione-rimborso o altre misure che ritengano adeguate. Ciò avrà un'incidenza positiva diretta sul tasso di raccolta, la qualità del materiale raccolto e dei materiali riciclati, con conseguenti opportunità per l'imprenditoria e il mercato dei suddetti materiali.
(20) Le bottiglie per bevande (inclusi tappi e coperchi) che sono prodotti di plastica monouso sono tra i rifiuti marini trovati più frequentemente sulle spiagge nell'Unione. Ciò è dovuto all'inefficacia dei sistemi di raccolta differenziata e alla scarsa partecipazione dei consumatori a tali sistemi. È necessario promuovere sistemi di raccolta differenziata più efficienti e aumentare la produzione a partire da materiali riciclati e, pertanto, fissare un obiettivo minimo di raccolta per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso. Gli Stati membri dovrebbero poter conseguire l'obiettivo minimo grazie a obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande che sono prodotti di plastica monouso nel quadro dei regimi di responsabilità estesa del produttore o istituendo regimi di cauzione-rimborso o altre misure che ritengano adeguate. L'obiettivo minimo di raccolta dovrebbe essere accompagnato da un requisito che preveda un contenuto specifico di materiale riciclato per le bottiglie di plastica, così da garantire che la maggiore quantità di plastica raccolta sia riutilizzata o riciclata, e quindi reintrodotta nell'economia circolare. Tali misure avranno un'incidenza positiva diretta sul tasso di raccolta e di riciclaggio e sulla qualità del materiale raccolto e dei materiali riciclati, con conseguenti nuove opportunità per l'imprenditoria e il mercato dei suddetti materiali. In sede di attuazione delle misure atte a conseguire l'obiettivo minimo di raccolta differenziata, gli Stati membri dovrebbero continuare a garantire il corretto funzionamento dei regimi di responsabilità estesa del produttore in vigore.La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti relativi al funzionamento dei regimi di cauzione-rimborso per gli Stati membri che decidano di istituirli.
Emendamento 36 Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis) La direttiva 2008/98/CE definisce la "raccolta differenziata" come la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico. La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE1 bis riconosce che la raccolta differenziata potrebbe essere organizzata mediante un sistema di raccolta porta a porta, il conferimento a centri di raccolta e altre modalità di raccolta. L'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE prevede una deroga che consente la raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti, a condizione che essa non pregiudichi l'elevata qualità del riciclaggio o altro tipo di recupero dei rifiuti, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e che offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata. Tale deroga dovrebbe essere disponibile anche ai fini dell'attuazione della presente direttiva.
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1bis Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109).
Emendamento 37 Proposta di direttiva Considerando 22
(22) A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» del 13 aprile 201648, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell'attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l'opportunità di ulteriori misure e per esaminare se, in vista del monitoraggio dei rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria una revisione dell'allegato contenente l'elenco dei prodotti di plastica monouso. La valutazione dovrebbe inoltre esaminare se, alla luce del progresso scientifico e tecnico intercorso nel frattempo, compreso lo sviluppo di materiali biodegradabili e di criteri o di una norma di biodegradabilità della plastica nell'ambiente marino, come previsto nella strategia europea per la plastica, sia possibile istituire una norma per la biodegradazione di determinati prodotti di plastica monouso nell'ambiente marino. Tale norma dovrebbe includere un criterio che accerti se, in seguito alla decomposizione fisica e biologica nell'ambiente marino, la plastica si decomponga completamente in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve da non danneggiare la vita marina e non accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i prodotti di plastica monouso che soddisfano la suddetta norma potrebbero essere esentati dal divieto di immissione sul mercato. La strategia europea per la plastica prevede già azioni in questo settore, pur riconoscendo le difficoltà di determinare un quadro normativo per le materie plastiche con proprietà biodegradabili a causa della diversità di condizioni dei mari.
(22) A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» del 13 aprile 201648, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell'attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l'opportunità di ulteriori misure, inclusa la definizione, a livello di Unione, di obiettivi di riduzione per il 2030 e oltre, e per esaminare se, in vista del monitoraggio dei rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria una revisione dell'allegato contenente l'elenco dei prodotti di plastica monouso.
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48. GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
48. GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
Emendamento 38 Proposta di direttiva Considerando 23
(23) In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(23) In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. I consumatori dovrebbero altresì essere incentivati o penalizzati per il loro comportamento, a seconda dei casi.
Emendamento 39 Proposta di direttiva Considerando 25
(25) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica sull'ambiente, promuovere la transizione verso un'economia circolare e modelli aziendali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
(25) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca e da acquacoltura contenenti plastica sull'ambiente e sulla salute umana, promuovere la transizione verso un'economia circolare e modelli aziendali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
Emendamento 40 Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis) Poiché i rifiuti di plastica nell'ambiente marino non si limitano alle acque circostanti l'Unione e poiché è possibile rilevare un'enorme quantità di tali rifiuti in altre parti del mondo oltre all'Unione, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le esportazioni di materiali di rifiuto verso i paesi terzi non comportino un aumento dei rifiuti di plastica nell'ambiente marino in altre parti del mondo.
Emendamento 41 Proposta di direttiva Considerando 25 ter (nuovo)
(25 ter) Gli Stati membri possono altresì svolgere un ruolo importante nel limitare i rifiuti marini attraverso la condivisione con i paesi terzi delle loro conoscenze e della loro competenza in fatto di gestione sostenibile dei materiali.
Emendamento 42 Proposta di direttiva Considerando 25 quater (nuovo)
(25 quater) Le autorità pubbliche, ivi comprese le istituzioni dell'Unione, dovrebbero dare l'esempio.
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1
L'obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.
L'obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare sulla vita e sull'ambiente acquatici, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1
La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato e agli attrezzi da pesca e acquacoltura contenenti plastica.
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1
(1) "plastica": il materiale costituito da un polimero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;
(1) "plastica": il materiale costituito da un polimero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che funziona o può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)
(2 bis) "sacchetti di plastica in materiale ultraleggero": borse di plastica in materiale leggero quali definite all'articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE, con uno spessore inferiore a 15 micron;
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3
(3) "attrezzo/attrezzi da pesca": l'articolo o parte di attrezzatura che è usato nella pesca e nell'acquacoltura per prendere o catturare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare allo scopo di attirare e catturare risorse biologiche marine;
(3) "attrezzo/attrezzi da pesca": l'articolo o la parte di attrezzatura che sono usati nella pesca e nell'acquacoltura per prendere, catturare o trattenere per l'allevamento risorse biologiche marine o che galleggiano sulla superficie del mare allo scopo di attirare, catturare o trattenere risorse biologiche marine;
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 4
(4) "attrezzo/attrezzi da pesca dismesso/i": l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato dismesso;
(4) "attrezzo/attrezzi da pesca dismesso/i": l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato dismesso o perduto;
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 10
(10) "produttore": la persona fisica o giuridica che, a prescindere dalla tecnica di vendita, compresi i contratti a distanza ai sensi della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 201150 , immette sul mercato prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica, ad eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, paragrafo 28, del regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio51;
(10) "produttore": la persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppa, fabbrica, trasforma, tratta, vende o importa, a prescindere dalla tecnica di vendita, compresi i contratti a distanza ai sensi della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 201150, e che, così facendo, immette sul mercato prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica, ad eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca o l'acquacoltura quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punti 25 e 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio51;
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50 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64). 51 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
50 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64). 51 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)
(11 bis) "raccolta differenziata": la raccolta differenziata quale definita all'articolo 3, punto 11, della direttiva 2008/98/CE;
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 13 bis (nuovo)
(13 bis) "plastica biodegradabile": una plastica in grado di subire una decomposizione fisica o biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, e conforme alle norme europee in materia di imballaggi recuperabili mediante compostaggio e digestione anaerobica;
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 14 bis (nuovo)
(14 bis) "prodotti del tabacco": i prodotti del tabacco quali definiti all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2014/40/UE.
Emendamenti 118, 54 e 119 Proposta di direttiva Articolo 4
Articolo 4
Articolo 4
Riduzione del consumo
Riduzione del consumo
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul loro territorio entro il... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire entro il 2025 una riduzione ambiziosa e sostenibile di almeno il 25 % del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul loro territorio.
Tra le misure si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma.
Tra le misure si annoverano disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma nel corso del loro ciclo di vita, anche una volta dispersi nell'ambiente.
Gli Stati membri elaborano piani nazionali che descrivono le misure adottate a norma del presente paragrafo. Gli Stati membri comunicano i piani alla Commissione e, se necessario, li aggiornano. La Commissione può formulare raccomandazioni su tali piani.
Gli Stati membri fissano obiettivi nazionali quantitativi di riduzione per conseguire l'obiettivo di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali obiettivi sono adottati entro il ... [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].
Le misure adottate a norma del presente paragrafo sono proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali misure in applicazione della direttiva (UE) 2015/15351 bis ove quest'ultima lo imponga.
2. La Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione significativa del consumo dei prodotti di plastica monouso di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
2. Entro il … [dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione ambiziosa e sostenuta del consumo dei prodotti di plastica monouso di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione sostenuta dell'impatto ambientale dei rifiuti dei prodotti del tabacco, in particolare dei filtri di prodotti del tabacco contenenti plastica, riducendo come segue i rifiuti post-consumo dei filtri di prodotti del tabacco contenenti plastica: del 50 % entro il 2025 e dell'80 % entro il 2030, rispetto alla media ponderata dei filtri di prodotti del tabacco contenenti plastica immessi sul mercato tra il 2014 e il 2016.
_________________
1 bis Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi contengono una percentuale significativa di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto.
1. Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi contengono plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto.
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri garantiscono che entro il 2025 le bottiglie per bevande elencate nella parte C dell'allegato possano essere immesse sul mercato solo se sono costituite da almeno il 35 % di contenuto riciclato e se sono riciclabili.
Entro il 1° gennaio 2022 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la metodologia di calcolo del contenuto riciclato. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2
2. Ai fini del presente articolo i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati contenere una percentuale significativa di plastica.
2. Ai fini del presente articolo i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati come fatti di plastica. Il presente articolo non si applica ai contenitori in vetro e metallo per bevande con tappi e coperchi in plastica.
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3
3. La Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative al requisito di cui al paragrafo 1.
3. Entro il ... [3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative al requisito di cui al paragrafo 1. Tali norme riguardano in particolare la necessità di garantire la necessaria robustezza, affidabilità e sicurezza dei sistemi di chiusura dei contenitori per bevande, compresi quelli per bevande gassate.
Emendamenti 59 e 140 Proposta di direttiva Articolo 7
Articolo 7
Articolo 7
Requisiti di marcatura
Requisiti di marcatura
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato rechi una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori una o più delle informazioni seguenti:
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascun imballaggio per la vendita dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato e immessi sul mercato – vale a dire sia l'imballaggio contenente più unità che l'imballaggio di ciascuna unità confezionata singolarmente – rechi una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:
(a) le modalità corrette di smaltimento del prodotto dismesso o quelle, per lo stesso prodotto, da evitare;
(a) le modalità corrette di smaltimento del prodotto dismesso e/o quelle, per lo stesso prodotto, da evitare;
(b) l'incidenza negativa dell'abbandono nell'ambiente o di altro smaltimento improprio del prodotto dismesso;
(b) l'incidenza negativa dell'abbandono nell'ambiente o di altro smaltimento improprio del prodotto dismesso; e
(c) la presenza di plastica nel prodotto.
(c) la presenza di plastica nel prodotto.
(c bis) la presenza nel prodotto di sostanze chimiche preoccupanti, quali metalli pericolosi, ftalati, PFAS, bisfenoli, nonché di interferenti endocrini e di altre sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Inoltre, gli Stati membri provvedono a che ciascun imballaggio per la vendita dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato e immessi sul mercato, ad eccezione dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco – vale a dire sia l'imballaggio contenente più unità che l'imballaggio di ciascuna unità confezionata singolarmente – rechi una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori la riciclabilità del prodotto.
2. Entro il... [12 mesi prima della scadenza del termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche di marcatura di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
2. Entro il... [12 mesi prima della scadenza del termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche di marcatura di cui al paragrafo 1 e a tal fine tiene conto degli accordi settoriali volontari esistenti e presta particolare attenzione alla necessità di evitare informazioni che inducano in errore i consumatori. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
Emendamento 146 Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Disposizioni relative agli articoli sanitari
Gli Stati membri prevengono l'uso di sostanze chimiche pericolose nella composizione degli assorbenti e dei tamponi igienici e degli applicatori per tamponi elencati nella parte D dell'allegato.
Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato coprano i costi della raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti di plastica monouso e del successivo trasporto e trattamento, inclusi i costi di rimozione dei rifiuti e i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti.
Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato coprano i costi della raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti di plastica monouso e del successivo trasporto e trattamento, inclusi i costi di rimozione dei rifiuti e i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti. I contributi finanziari versati dai produttori in adempimento a tali obblighi non superano i costi che sono necessari per fornire tali servizi in modo efficiente in termini di costi e sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Per quanto riguarda i costi di rimozione dei rifiuti di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono a che i contributi finanziari versati dai produttori siano stabiliti in modo proporzionato e siano modulati conformemente all'articolo 8 bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, e tengano conto dei costi di rimozione di singoli prodotti o gruppi di prodotti. I costi sono limitati alle attività intraprese regolarmente dalle autorità pubbliche o per loro conto, che comprendono le attività di rimozione dei rifiuti in vista dell'adempimento dei pertinenti obblighi in materia di prevenzione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente previsti dagli atti legislativi dell'Unione.
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)
In consultazione con gli Stati membri, la Commissione definisce orientamenti sulla ripartizione dei costi di rimozione dei rifiuti contemplati dai regimi di responsabilità estesa del produttore.
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Gli Stati membri provvedono a che i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti a norma del paragrafo 1 del presente articolo per i filtri di prodotti del tabacco contenenti plastica contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo ambientale di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, anche garantendo che i produttori di filtri di prodotti del tabacco contenenti plastica coprano i costi della raccolta dei rifiuti di tali prodotti e del successivo trasporto e trattamento, inclusi i costi di rimozione dei rifiuti e i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri possono esigere, tra l'altro, che i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiscano sistemi di raccolta o finanzino infrastrutture di raccolta per i filtri usati, o promuovano la decontaminazione e il riciclaggio dei filtri usati attraverso l'istituzione di una catena di recupero dei rifiuti.
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3
3. Conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sulla responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato dell'Unione.
3. Conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sulla responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato dell'Unione. Gli Stati membri provvedono su tale base a che ogni anno sia conseguito un tasso minimo di raccolta di attrezzi da pesca contenenti plastica. Dal 2025 il tasso minimo di raccolta è pari al 50 % calcolato sulla base del peso totale degli attrezzi da pesca contenenti plastica in un dato anno nello Stato membro interessato ed espresso come percentuale del peso medio degli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti.
Gli Stati membri provvedono inoltre a che detti regimi di responsabilità estesa del produttore conseguano entro il 2025, per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, un obiettivo di riciclaggio pari almeno al 15 %. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri possono inoltre esigere che i regimi prevedano, tra l'altro, quanto segue:
(a) la modulazione dei contributi finanziari in conformità dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, per promuovere l'immissione sul mercato di attrezzi da pesca progettati per il riutilizzo e il riciclaggio;
(b) l'istituzione di sistemi di cauzione-rimborso per incoraggiare la restituzione di attrezzi da pesca vecchi, in disuso o inutilizzabili;
(c) l'inclusione di programmi di monitoraggio, localizzazione e comunicazione.
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)
Fatte salve le misure tecniche di cui nel regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio1 bis, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative alla progettazione circolare degli attrezzi da pesca per incoraggiare la preparazione al riutilizzo e agevolare la riciclabilità al termine del ciclo di vita.
__________________
1 bis Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 9 – parte introduttiva
Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla raccolta differenziata, entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro:
Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla raccolta differenziata, entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno, e a garantirne il successivo riciclaggio. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro:
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)
Il primo comma si applica fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1 - comma 1 bis (nuovo)
La Commissione elabora orientamenti, in consultazione con gli Stati membri, sul funzionamento di sistemi di cauzione-rimborso.
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 10
Articolo 10
Articolo 10
Misure di sensibilizzazione
Misure di sensibilizzazione
1. Gli Stati membri adottano misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:
1. Gli Stati membri adottano misure volte a incentivare un comportamento responsabile da parte dei consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica e a comunicare loro le informazioni seguenti:
(a) la disponibilità di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori prassi in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo13 della direttiva 2008/98/CE;
(a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori prassi in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;
(b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, dell'abbandono o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica.
(b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, dell'abbandono o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica;
(b bis) l'impatto sulla rete fognaria dello smaltimento improprio di tali prodotti.
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 11 – comma 2
Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti.
Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti e al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.Gli Stati membri incoraggiano l'uso di alternative alla plastica sostenibili e più sicure, ove possibile, per quanto riguarda i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
________________
1bis Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 11 – comma 2 bis (nuovo)
Gli Stati membri provvedono a che le esportazioni di materiali di rifiuto nei paesi terzi non contribuiscano ai rifiuti marini di plastica altrove.
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche, giuridiche o le relative associazioni, organizzazioni o gruppi, secondo la legislazione o la prassi nazionale, abbiano accesso a un procedimento di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, azioni od omissioni inerenti all'attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 8 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
1. Gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche, giuridiche o le relative associazioni, organizzazioni o gruppi, secondo la legislazione o la prassi nazionale, abbiano accesso a un procedimento di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, azioni od omissioni inerenti all'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 13
Articolo 13
Articolo 13
Informazioni relative al monitoraggio dell'attuazione
Informazioni relative al monitoraggio dell'attuazione
1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio52 e della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio53, gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea per l'ambiente, creano un set di dati contenente:
1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio52 e della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio53, gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea per l'ambiente, creano un set di dati contenente:
(a) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato dell'Unione ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all'articolo 4, paragrafo 1;
(a) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato dell'Unione ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all'articolo 4, paragrafo 1;
(a bis) i dati sull'immissione in commercio e la raccolta differenziata dei prodotti elencati nella parte F dell'allegato, per dimostrare i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 9;
(a ter) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato che sono immessi ogni anno sul mercato dell'Unione, al fine di monitorare il loro consumo nell'Unione;
(a quater) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti e trattati;
(b) le informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1.
(b) le informazioni sui piani e le misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1;
(b bis) i dati sui rifiuti marini, in particolare quelli provenienti dai prodotti contemplati dalla presente direttiva, al fine di monitorare gli effetti delle misure adottate;
I dati di cui alla lettera a) del primo comma sono aggiornati annualmente entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Ove possibile, al fine di presentare tali dati ci si avvale dei servizi relativi ai dati territoriali definiti nell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2007/2/CE.
I dati di cui alla lettera a) del primo comma sono comunicati per la prima volta entro … [12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. I dati di cui alle lettere da a) ad a quater) sono aggiornati annualmente entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Ove possibile, al fine di presentare tali dati ci si avvale dei servizi relativi ai dati territoriali definiti nell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2007/2/CE.
2. Gli Stati membri provvedono a che la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente abbiano accesso ai set di dati di cui al paragrafo 1.
2. Gli Stati membri provvedono a che la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente abbiano accesso ai set di dati di cui al paragrafo 1.
3. L'Agenzia europea dell'ambiente pubblica e aggiorna ad intervalli periodici un quadro generale a livello dell'Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri. Il quadro generale a livello dell'Unione comprende, ove opportuno, indicatori di risultato, risultati e effetti della presente direttiva, carte d'insieme a livello dell'Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.
3. L'Agenzia europea dell'ambiente pubblica e aggiorna ad intervalli periodici un quadro generale a livello dell'Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri. Il quadro generale a livello dell'Unione comprende, ove opportuno, indicatori di risultato, risultati e effetti della presente direttiva, carte d'insieme a livello dell'Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei set di dati, delle informazioni e dei dati di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei set di dati, delle informazioni e dei dati di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
___________________
___________________
52 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
52 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
53 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
53 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
Emendamenti 74 e 150 Proposta di direttiva Articolo 15
Articolo 15
Articolo 15
Valutazione e riesame
Valutazione e riesame
1. La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2.
1. La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro... [cinque anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La proposta definisce, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione del consumo vincolanti a livello dell'Unione per i prodotti elencati alla parte A dell'allegato.
2 bis. La Commissione e gli Stati membri istituiscono, entro il 31 luglio 2020, un programma a livello di Unione per la rimozione dei rifiuti di plastica negli oceani e promuovono l'iniziativa a livello internazionale.
3. La relazione indica altresì se:
3. La relazione include:
(a) è necessaria un riesame dell'elenco dei prodotti di plastica monouso figurante nell'allegato;
(a) una valutazione della necessità di riesaminare l'elenco dei prodotti di plastica monouso figurante nell'allegato;
(b) è possibile definire obiettivi quantitativi vincolanti a livello dell'Unione per ridurre il consumo in particolare dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato;
(b) uno studio di fattibilità della definizione di obiettivi quantitativi vincolanti a livello dell'Unione per ridurre il consumo in particolare dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato; a tale riguardo la relazione valuta la definizione di obiettivi espressi in numeri assoluti, tenendo conto dei livelli di consumo e delle riduzioni già realizzate negli Stati membri;
(b bis) una valutazione dell'evoluzione dei materiali utilizzati nei prodotti contemplati dalla presente direttiva nonché una valutazione delle innovazioni relative a nuovi sistemi di distribuzione per le alternative riutilizzabili a tali prodotti, inclusa un'analisi ambientale complessiva del ciclo di vita dei materiali in questione e delle alternative risultanti;
(c) si sono realizzati progressi scientifici e tecnici sufficienti, si sono elaborati criteri o una norma di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso nell'ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti monouso, per stabilire, nel caso, quali prodotti non debbano più essere soggetti a restrizioni d'immissione sul mercato.
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1), lettera a), entro ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].
Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal... [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e all'articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal... [tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].
Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal... [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e all'articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal... [tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], ad eccezione delle misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, in relazione ai contenitori per bevande gassate, che gli Stati membri applicano a decorrere da … [5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione verifica che tali disposizioni non pongano ingiustificati ostacoli al funzionamento del mercato unico.
Emendamenti 78 e 124/rev Proposta di direttiva Allegato I – parte A
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 (riduzione del consumo)
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 (riduzione del consumo)
– Tazze per bevande, inclusi tappi e coperchi
– Contenitori per alimenti, ad esempio scatole con o senza copertura, usate per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti
– Contenitori per alimenti, ad esempio scatole con o senza copertura, usate per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti
La vendita di alimenti in contenitori monoporzione da una persona, o in un contenitore fornito di posate, è un'indicazione che l'alimento in questione è destinato ad essere consumato immediatamente, direttamente dal contenitore.
Il concetto di ulteriore preparazione include attività come riscaldamento, aggiunta di acqua bollente, lavaggio, affettatura e sezionamento.
Esempi di contenitori alimentari di plastica monouso coperti dalle parti A, E e G del presente allegato:
– Contenitori per alimenti tipo fast-food, quali scatole per pasti confezionati e insalate, con alimenti destinati ad essere consumati freddi
– Contenitori per alimenti tipo fast-food, quali scatole per pasti confezionati e insalate, con alimenti destinati ad essere consumati caldi, tranne nei casi in cui gli alimenti devono essere riscaldati dal consumatore dopo l'acquisto del prodotto
– Scatole per hamburger, scatole per panini, scatole per involtini
– Contenitori per alimenti monoporzione da una persona per alimenti freschi o trattati che non richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura, dolci o gelati, venduti in unità singola
Esempi di contenitori che non sono contenitori alimentari di plastica monouso coperti dalle parti A, E e G del presente allegato:
– Contenitori alimentari con alimenti disseccati o alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione
– Contenitori contenenti alimenti in quantità superiori ad una porzione per una persona
– Contenitori per alimenti monoporzione da una persona venduti in più di una unità
– Tazze per bevande
Emendamento 79 Proposta di direttiva Allegato I – parte B – trattino 2
— Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette) tranne, fino al 2023, le posate fornite a istituti di istruzione o strutture sanitarie nel quadro di appalti pubblici di forniture1bis quali definiti ai sensi dell'articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/24/UE che sono stati assegnati prima del 31 dicembre 2018.
___________________
1bis «appalti pubblici di forniture»: appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
Emendamento 80 Proposta di direttiva Allegato I – parte B – trattino 3
— Piatti
— Piatti, tranne, fino al 2023, quelli forniti a istituti di istruzione o strutture sanitarie nel quadro di appalti pubblici di forniture1bis quali definiti ai sensi dell'articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/24/UE che sono stati assegnati prima del 31 dicembre 2018.
___________________
1bis «appalti pubblici di forniture»: appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
Emendamento 81 Proposta di direttiva Allegato I – parte B – trattino 6
— Aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi
— Aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, esclusi i relativi meccanismi
Emendamenti 83 e 117 Proposta di direttiva Allegato I – parte B – trattino 6 bis (nuovo)
— Prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile
Emendamento 84 Proposta di direttiva Allegato I – parte B – trattino 6 ter (nuovo)
— Contenitori per alimenti e bevande, in polistirene espanso, usati per contenere alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione
Emendamento 85 Proposta di direttiva Allegato I – parte C – trattino 1
— Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi
— Contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, tranne i contenitori per alimenti destinati a fini medici speciali in forma liquida quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013
Emendamento 125 Proposta di direttiva Allegato – parte D – trattino 3
— Palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori
soppresso
Emendamento 86 Proposta di direttiva Allegato I – parte D – trattino 3 bis (nuovo)
– Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco
Emendamento 87 Proposta di direttiva Allegato I – parte D – trattino 3 ter (nuovo)
– Pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione
Emendamento 88 Proposta di direttiva Allegato I – parte D – trattino 3 quater (nuovo)
– Tazze per bevande
Emendamento 89 Proposta di direttiva Allegato I – parte E – trattino 4
– Tazze per bevande
– Tazze per bevande, inclusi tappi e coperchi
Emendamento 90 Proposta di direttiva Allegato I – parte F – trattino 1
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0317/2018).