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Procedura : 2017/0326(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0153/2018

Testi presentati :

A8-0153/2018

Discussioni :

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PV 25/10/2018 - 13.10

Testi approvati :

P8_TA(2018)0426

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Giovedì 25 ottobre 2018 - Strasburgo
Ubicazione della sede dell’Autorità bancaria europea ***I
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0734),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0420/2017),

–  visti l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione "Legiferare meglio", che sottolineano l'impegno a cooperare in modo leale e trasparente durante l'intero ciclo legislativo e l'uguaglianza dei due colegislatori,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012,

–  vista la procedura in vista di una decisione sul trasferimento dell'Agenzia europea per i medicinali e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione, quale sostenuta a margine del Consiglio europeo (nel formato "articolo 50 TUE") il 22 giugno 2017;

–  previa consultazione della Banca centrale europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 gennaio 2018(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 ottobre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0153/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  prende atto della dichiarazione del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.   chiede un riesame immediato dell'approccio comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, al fine di tenere debitamente conto del ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo all'ubicazione delle agenzie, in considerazione delle sue prerogative di colegislatore nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, e chiede pertanto uno stretto coinvolgimento del Parlamento in tale processo decisionale;

4.  rammenta i criteri definiti dalla Commissione per il trasferimento delle agenzie dell'Unione da Londra, nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, approvati il 22 giugno 2017 dai capi di Stato o di governo dell'UE a 27 in occasione del Consiglio europeo (nel formato "articolo 50 TUE"), ossia: i) garanzia che l'agenzia possa essere istituita in loco e possa assumere le proprie funzioni alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione; ii) accessibilità dell'ubicazione; iii) esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli dei membri del personale; iv) adeguato accesso al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria per coniugi e figli; v) continuità operativa; vi. distribuzione geografica;

5.  deplora che il Parlamento non sia stato coinvolto nella definizione e ponderazione dei criteri utilizzati per scegliere l'ubicazione della sede dell'ABE, sebbene in virtù delle sue prerogative il Parlamento sia colegislatore su un piano di parità con il Consiglio per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1093/2010(2) che istituisce l'ABE e ne fissa l'ubicazione;

6.  ricorda che la decisione del 2010 sull'ubicazione dell'ABE, unitamente alla decisione sull'ubicazione dell'EIOPA e dell'ESMA, è stata adottata in conformità della procedura legislativa ordinaria a seguito di una procedura di trilogo in piena regola; osserva che la sede dell'altra agenzia che dovrà essere trasferita da Londra è stata decisa di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato e di governo; richiama l'attenzione sul fatto che il Consiglio (nel formato "articolo 50 TUE") ha selezionato la nuova sede dell'ABE sulla base della dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, che è di rango giuridico inferiore rispetto al regolamento (UE) n. 1093/2010;

7.  si rammarica della mancanza di trasparenza e di assunzione di responsabilità nella procedura di votazione in sede di Consiglio, il 20 novembre 2017, che ha affidato le decisioni finali a un sorteggio; sottolinea che, attualmente, le agenzie sono in parte finanziate dal bilancio dell'Unione e che anche i costi del trasferimento, che sono oggetto dei negoziati in corso tra l'Unione europea e il Regno Unito, potranno in parte essere a carico del bilancio dell'Unione; sottolinea pertanto la necessità di responsabilità democratica come anche di un processo decisionale trasparente e comprensibile, nell'interesse dei cittadini europei; chiede ulteriori dettagli sulla ponderazione dei criteri applicati dal Consiglio nella procedura utilizzata per scegliere l'ubicazione dell'ABE;

8.  ritiene che il Parlamento debba essere coinvolto sistematicamente, su un piano di parità con la Commissione e il Consiglio, nella definizione e ponderazione dei criteri per l'ubicazione di tutti gli organismi e di tutte le agenzie dell'Unione; chiede che Commissione e Consiglio avviino una revisione della dichiarazione congiunta del 19 luglio 2012 sulle agenzie decentrate, con l'obiettivo di garantire una forte partecipazione del Parlamento, rispettando in particolare i suoi poteri di codecisione;

9.  richiama l'attenzione sui diversi compiti e le diverse aree di competenza delle autorità europee di vigilanza, ABE, EIOPA ed ESMA; ricorda la decisione deliberata dei colegislatori di istituire tre autorità con compiti e ambiti di competenza distinti, una per il settore bancario, una per i valori mobiliari e una per le assicurazioni e le pensioni; chiede che tale distinzione continui a trovare espressione nelle competenze di regolamentazione e di vigilanza nonché in termini di governance, organizzazione principale e fonti principali di finanziamento delle loro attività, indipendentemente dall'ubicazione delle autorità, pur consentendo la condivisione, se del caso, dei servizi di sostegno amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono collegati alle loro attività essenziali; invita la Commissione e il Consiglio a salvaguardare l'attuale assetto delle tre autorità durante e dopo il trasferimento dell'ABE; chiede un regolare aggiornamento da parte della Commissione a questo proposito, in particolare durante la procedura legislativa in corso sul riesame delle autorità europee di vigilanza (COM(2017)0536); ricorda che l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1093/2010 rientra nella procedura legislativa di riesame delle autorità europee di vigilanza (COM(2017)0536);

10.  sottolinea che il trasferimento e i nuovi locali dovranno essere pronti per la data in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea diverrà effettivo;

11.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 72.
(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea
P8_TC1-COD(2017)0326

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1717.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Consiglio relativa all'ABE/EMA

Rammentando l'impegno del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a cooperare in modo leale e trasparente e alla luce della procedura seguita per il trasferimento di EMA e ABE, che era specifica per la situazione e non costituiva un precedente per l'assegnazione della sede delle agenzie in futuro,

rammentando altresì i trattati, il Consiglio riconosce il valore di un maggiore scambio di informazioni sin dalle prime fasi delle procedure future per l'assegnazione della sede delle agenzie.

Tale scambio immediato di informazioni renderebbe più facile l'esercizio dei diritti delle tre istituzioni ai sensi dei trattati attraverso le relative procedure.

Il Consiglio prende atto della richiesta del PE di rivedere quanto prima la Dichiarazione congiunta e l'Orientamento comune sulle agenzie decentrate, del 2012. In primo luogo, invita la Commissione a fornire, entro aprile 2019, un'analisi approfondita dell'attuazione della Dichiarazione congiunta e dell'Orientamento comune per quanto riguarda la sede delle agenzie decentrate. Tale analisi servirà da base per valutare la strada da seguire per avviare questo processo di revisione.

Ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy