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Procedura : 2018/2005(INI)
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Ciclo del documento : A8-0319/2018

Testi presentati :

A8-0319/2018

Discussioni :

PV 25/10/2018 - 9
CRE 25/10/2018 - 9

Votazioni :

PV 25/10/2018 - 13.23
CRE 25/10/2018 - 13.23

Testi approvati :

P8_TA(2018)0439

Testi approvati
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Giovedì 25 ottobre 2018 - Strasburgo
Gestione corretta della globalizzazione: aspetti commerciali
P8_TA(2018)0439A8-0319/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla gestione corretta della globalizzazione: aspetti commerciali (2018/2005(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il documento di riflessione della Commissione del 10 maggio 2017 sulla gestione della globalizzazione (COM(2017)0240),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2017 intitolata "Una politica commerciale equilibrata e innovativa per gestire la globalizzazione" (COM(2017)0492),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM(2017)0487), presentata dalla Commissione il 13 settembre 2017,

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015, intitolata "Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497),

–  vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune(1),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti(2),

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 dal titolo "Verso una strategia per il commercio digitale"(3),

–  vista la relazione della Commissione, del 13 settembre 2017, sull'attuazione della strategia commerciale Commercio per tutti - Una politica commerciale innovativa per gestire la globalizzazione (COM(2017)0491),

–  vista la relazione della Commissione, del 9 novembre 2017, sull'attuazione degli accordi di libero scambio, 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016, (COM(2017)0654),

–  vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile),

–  viste la risoluzione 26/9 del dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, adottata il 26 giugno 2014 durante la sua 26ª sessione e, in particolare, la decisione ivi contenuta di istituire un gruppo di lavoro intergovernativo aperto sulle imprese transnazionali e altre imprese commerciali in relazione al rispetto dei diritti umani, con il mandato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare, nell'ambito del diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese commerciali,

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite sulle valutazioni di impatto sui diritti umani degli accordi commerciali e di investimento,

–  visto il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato il 13 settembre 2017 dal Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker,

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore(4),

–  visto il regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea(5),

–  vista la sua posizione in prima lettura del 16 marzo 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio(6),

–  vista la sua posizione in prima lettura del 4 ottobre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti(7),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali(8),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici(9),

–  visti gli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto il documento informale dei servizi della Commissione del 26 febbraio 2018 dal titolo "Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements" (Riscontri e via da seguire in relazione al miglioramento dell'attuazione e dell'esecuzione dei capitoli sullo sviluppo sostenibile negli accordi di libero scambio dell'UE),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 luglio 2015, dal titolo "Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights – State of Play" (Attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani – Situazione) (SWD(2015)0144),

–  vista la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una condotta responsabile delle imprese, pubblicata il 31 maggio 2018,

–  vista l'Alleanza globale per un commercio libero da tortura lanciata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 settembre 2017,

–  visto il parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), del 10 aprile 2017, "Improving access to remedy in the area of business and human rights at the EU level" (Migliorare l'accesso ai mezzi di ricorso nell'ambito delle imprese e dei diritti umani a livello dell'UE) (1/2017),

–  vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, che vieta la schiavitù e la servitù,

–  visto il documento programmatico del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale e dell'OMC pubblicato il 10 aprile 2017 dal titolo "Making trade an engine of growth for all: the case for trade and for policies to facilitate adjustment" (Rendere il commercio un motore di crescita per tutti: in favore del commercio e delle politiche per favorire l'adeguamento),

–  visto il documento su una questione chiave dell'OCSE dal titolo "Making globalisation work: better lives for all" (Far funzionare bene la globalizzazione: una vita migliore per tutti)(10),

–  viste la convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali e la convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali sottratti o esportati illegalmente,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna dal titolo "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali" (JOIN(2016)0029),

–  visto il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea, in vigore dal 25 aprile 2018(11),

–  visti gli articoli 10 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2010,

–  visti gli articoli 167, 207, 208 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A8-0319/2018),

A.  considerando che la globalizzazione è un processo perpetuo che ha generato una nuova serie di sfide politiche, economiche e sociali dovute al rapido progresso tecnologico e che praticamente tutti i settori subiranno cambiamenti; che il quadro regolamentare e legislativo è in ritardo rispetto a questi sviluppi, il che rimette in discussione importanti conquiste sociali;

B.  considerando che la disparità di reddito permane a livelli storicamente elevati, ma che la percentuale della popolazione mondiale che vive in condizioni di povertà estrema è scesa dal 44 % nel 1980 al 10 % nel 2015; che il Parlamento concorda con la Commissione sul fatto che la globalizzazione rappresenta una sfida anche perché i suoi benefici sono distribuiti in maniera disomogenea tra le persone e le regioni e che, se non verranno attivamente adottate misure, essa rischia di combinare gli effetti dei progressi tecnologici e delle recenti crisi economiche, contribuendo a un'ulteriore crescita delle disparità e polarizzazione sociale;

C.  considerando che l'apertura commerciale mondiale e la globalizzazione hanno avuto effetti positivi, sollevando milioni di persone dalla povertà e come tali possono contribuire alla crescita economica, alla prosperità e alla competitività dei paesi; che la globalizzazione pone anche problemi e i suoi vantaggi sono ripartiti in modo disuguale tra le persone e le regioni; che la globalizzazione non deve avvenire a scapito dell'ambiente; che i cittadini dell'UE chiedono sempre più spesso che la politica commerciale dell'UE garantisca che le merci immesse sul mercato dell'Unione siano prodotte in condizioni dignitose e sostenibili e che, nel contesto mondiale in evoluzione, l'UE promuova un'agenda commerciale basata su valori;

D.  considerando che le politiche in materia di investimenti e "commercio equo e aperto" basate sui valori necessitano di una serie di misure di accompagnamento efficaci per aumentare al massimo i vantaggi e ridurre al minimo gli inconvenienti della liberalizzazione degli scambi per l'UE e per i cittadini e le economie dei paesi terzi; che la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite allo scopo di mettere fine alla povertà e compiere progressi sociali e ambientali dovrebbe divenire il parametro decisivo per valutare l'efficacia della politica e delle relazioni commerciali dell'Unione;

E.  considerando che il protezionismo costituisce una risposa semplicistica e debole ai problemi posti dalla globalizzazione; che le politiche protezionistiche, che non sono attuate conformemente alle norme dell'OMC, avranno un effetto domino su tutti, danneggiando gli importatori, gli esportatori e i consumatori; che relazioni commerciali eque ed etiche dovrebbero divenire la norma nel contesto delle relazioni economiche internazionali;

F.  considerando che i cambiamenti climatici provocati dall'attività umana avanzano a una velocità superiore alle previsioni più pessimistiche dell'IPCC, che la biodiversità si sta estinguendo e che l'inquinamento, in particolare quello legato allo sfruttamento degli idrocarburi, minaccia la sopravvivenza a medio termine degli ecosistemi, in particolare quelli marini;

G.  considerando che l'UE ha il diritto di adottare politiche in materia di scambi di servizi culturali e audiovisivi al fine di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e il patrimonio culturale, nonché di contribuire al conseguimento dell'obiettivo 4 di sviluppo sostenibile riguardante la qualità dell'istruzione; che tali altre disposizioni includono la politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 207 TFUE;

H.  considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, TUE afferma che l'Unione deve rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo;

I.  considerando che l'Europa presenta una ricca varietà di tradizioni e solide industrie culturali e creative, piccole e medie imprese, nonché diversi sistemi di finanziamento dei media e della cinematografia pubblici; che la promozione della diversità culturale, l'accesso alla cultura e il dialogo democratico devono continuare a fungere da principi guida, in linea con l'approccio dell'UE agli scambi internazionali;

J.  considerando che le industrie culturali e creative contribuiscono alla creazione di posti di lavoro dignitosi e alla prosperità economica e rappresentano circa il 2,6 % al PIL dell'Unione, con un tasso di crescita superiore al resto dell'economia e si sono rivelate uno dei settori più resilienti durante la crisi finanziaria; che lo sviluppo degli scambi di beni e servizi delle industrie culturali e creative costituirà un fattore determinante per la crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro in Europa;

K.  considerando che il regolamento generale sulla protezione dei dati stabilisce norme rigorose in materia di trattamento dei dati personali, il che richiede un particolare livello di responsabilità da parte delle piattaforme e dei servizi di streaming nel quadro della regolamentazione del commercio internazionale;

L.  considerando che la gestione corretta della globalizzazione negli aspetti commerciali dei beni culturali implica il rigoroso rispetto di tutte le convenzioni internazionali sulla protezione del patrimonio culturale, in particolare delle disposizioni della convenzione dell'Aia del 1954, della convenzione UNESCO del 1970 e della convenzione UNIDROIT del 1995;

M.  considerando che il dialogo interculturale promuove il rispetto e la comprensione reciproci e incoraggia scambi sociali ed economici più equi, compreso il commercio, contribuendo a sviluppare pratiche che promuovono gli interessi di tutte le parti in modo più equilibrato e rispettoso e contrastano le pratiche sleali quali le clausole abusive e le condizionalità unilaterali imposte;

Gestione corretta della globalizzazione:

1.  accoglie con favore il documento di riflessione della Commissione sulla gestione della globalizzazione e l'accento posto sull'agevolazione dell'accesso agli effetti positivi della globalizzazione, sottolineando nel contempo la necessità di contrastare quelli negativi;

2.  sottolinea che il commercio internazionale non solo riveste un ruolo determinante ai fini dello sviluppo economico e della cooperazione tra paesi nel contesto dell'economia globalizzata, ma ha anche un influenza fondamentale sulla pace, la crescita socialmente ed ecologicamente sostenibile, l'occupazione, l'eliminazione della povertà e dell'insicurezza alimentare, i diritti umani e la lotta ai cambiamenti climatici; riconosce pertanto la crescente responsabilità dell'UE di contribuire a rispondere a tali sfide nelle sue relazioni commerciali ed esterne a livello mondiale;

3.  mette in risalto la necessità di rafforzare efficacemente il controllo del commercio dei prodotti a duplice uso e chiede, di conseguenza, che siano rispettati gli obblighi assunti dall'Unione nel quadro del trattato sul commercio delle armi;

Tracciare un bilancio

4.  osserva che, grazie alla globalizzazione, i paesi e le economie stanno diventando sempre più interconnessi; rileva che ciò ha portato all'emergere di catene di valore internazionali e sottolinea che tali catene ristrutturano la divisione internazionale del lavoro nonché l'interdipendenza dei paesi; ricorda che la loro natura estremamente complessa, la scarsa trasparenza e la dispersione delle responsabilità possono comportare un rischio più elevato di violazioni dei diritti umani e dei lavoratori, impunità di fatto per i reati ambientali nonché elusione e frode fiscali su vasta scala; ribadisce i benefici di una politica commerciale dell'UE basata su norme e valori comuni, anche in ambiti quali i diritti umani, le condizioni di lavoro e la tutela dell'ambiente;

5.  rileva che i vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti tra le regioni e all'interno delle società, in quanto alcune regioni e alcuni settori ne beneficiano in ampia misura, mentre altri risentono di cambiamenti strutturali e di una disoccupazione crescente; osserva che ciò, insieme a cambiamenti tecnologici come l'automazione e la digitalizzazione, è un motivo del crescente scetticismo o rifiuto della globalizzazione in parti della società; osserva che la crisi finanziaria ed economica ha intaccato la ripartizione del reddito e ha aggravato il problema della povertà; prende atto che nel 2014 la media del coefficiente di Gini relativo al reddito disponibile delle famiglie ha raggiunto il valore più alto registrato degli ultimi 30 anni, ma ha evidenziato una tendenza particolarmente negativa nei redditi modesti e medi; osserva che la classe media ha subito una contrazione in molti Stati membri dell'UE e che anche la sua quota del reddito complessivo è diminuita; ritiene che la compresenza di una classe media in declino, della paura dei cittadini di perdere la loro posizione sociale ed economica e dello scetticismo nei confronti della globalizzazione possa dar luogo al protezionismo come una risposta semplicistica a timori condivisi; osserva che in tale contesto né politiche nazionalistiche e protezionistiche, né politiche volte a mantenere lo status quo costituiscono una risposta adeguata;

6.  sottolinea che la prospettiva di un futuro sostenibile e prospero nel proprio paese favorisce la riduzione dei flussi migratori irregolari verso l'Europa e ne semplifica la gestione;

7.  rileva che laddove fallisce l'economia anche la democrazia ne risente; osserva che attualmente la democrazia è in declino quasi ovunque; sottolinea che i cittadini hanno ora più strumenti che mai, ma hanno la sensazione che la democrazia non promuova più i loro interessi; mette in risalto che tale tendenza fa sì che gli Stati autocratici e non democratici riescano a usare le nostre società come arma e a far leva sul malcontento popolare contro la globalizzazione;

8.  rileva che l'importanza economica della Cina e dei paesi del Sud-Est asiatico è in forte aumento; sottolinea l'aumento dei flussi commerciali e di investimento all'interno di tale regione; sottolinea che questa tendenza persisterà nel corso degli anni a venire; rileva che ciò comporterà una relativa perdita di importanza degli attuali centri economici globali dell'Europa e dell'America del Nord e nuove sfide per quanto riguarda la preservazione della politica commerciale internazionale basata su valori; sottolinea l'importanza di adattarsi a tali nuove sfide economiche; ribadisce pertanto la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema multilaterale basato su norme e valori; sottolinea che tali sviluppi possono compromettere gli interessi strategici europei;

9.  osserva che la globalizzazione ha permesso una più rapida e più ampia diffusione della tecnologia e dell'innovazione e che la tecnologia può essere un catalizzatore fondamentale del commercio; sottolinea che l'UE non ha ancora messo a punto una strategia per il commercio digitale o valutato i vantaggi che Internet e le tecnologie di registro digitale possono apportare al commercio internazionale;

10.  osserva che l'economia cinese sta crescendo in misura significativa e accresce la sua quota di mercato a scapito dell'Europa e dell'America del Nord; osserva che la strategia cinese per una nuova via della seta rappresenta un tentativo della Cina di diventare la nuova potenza economica dominante a livello mondiale; sottolinea che l'influenza della Cina, che non è solo economica, ma possiede dimensioni strategiche e di sicurezza, si sta allargando all'Europa stessa; considera la strategia "America First" un tentativo per far fronte alla recessione degli Stati Uniti e ritiene che rappresenti una forza distruttiva nei confronti dell'ordine economico mondiale basato su norme;

11.  sottolinea che l'asse transatlantico negli ultimi decenni è sempre stato il garante di un commercio mondiale libero e basato sui valori e potrà tornare a rivestire tale ruolo in futuro; rileva in tale contesto che un accordo transatlantico potrebbe generare nuovi stimoli;

12.  sottolinea che l'ordine economico multilaterale mondiale con al centro l'OMC stenta a integrare questi profondi cambiamenti, né i mutati interessi dei paesi negli accordi internazionali; osserva che il crescente protezionismo negli Stati Uniti e non solo, nonché la mancanza di considerazione delle esigenze e delle aspettative dei paesi in via di sviluppo nei trattati internazionali indeboliscono l'OMC; ritiene l'organo d'appello dell'OMC particolarmente importante per risolvere le controversie commerciali e manifesta profonda preoccupazione per il fatto che gli Stati Uniti stiano bloccando la nomina dei membri dell'organo, il che compromette il funzionamento dell'OMC; invita la Commissione a mostrare flessibilità per quando riguarda la riforma dell'organo d'appello dell'OMC, ma a insistere sul mantenimento di un meccanismo di risoluzione in due fasi; deplora la mancanza di integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nel programma del commercio mondiale e l'incapacità di tenerne conto adeguatamente; ritiene che occorra rispecchiare meglio le esigenze e le aspettative dei paesi in via di sviluppo nei trattati internazionali, come pure nel ciclo di Doha per lo sviluppo;

Politica europea

13.  osserva che l'UE è alle prese con la sfida di funzionare in maniera efficace in uno scenario economico mondiale mutato, il che significa che deve garantire la propria competitività pur preservando le sue norme in materia sociale e ambientale, accrescere la propria cooperazione con le economie in ascesa nel Sud-Est asiatico nonché in India, Cina e America Latina e far fronte al crescente protezionismo arbitrario degli Stati Uniti; rileva l'importanza di impegnarsi nella ristrutturazione dell'ordine economico mondiale e rispettare le esigenze dei paesi in via di sviluppo e delle persone economicamente e socialmente svantaggiate nei paesi sviluppati; sottolinea che l'obiettivo del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'attuazione dell'accordo di Parigi deve fungere da quadro globale per perseguire tale impegno e che la coerenza delle politiche per lo sviluppo è della massima importanza; sottolinea che le finanze pubbliche, gli aiuti pubblici allo sviluppo e la mobilitazione delle risorse nazionali sono strumenti necessari per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

14.  sottolinea l'importanza di adottare politiche di accompagnamento a sostegno degli effetti positivi e delle opportunità apportati dalla globalizzazione; pone in risalto la necessità di accordi di libero scambio strutturati e ben equilibrati; ribadisce il proprio sostegno alla politica commerciale della Commissione e alla promozione di strumenti e mezzi di politica commerciale tesi a regolamentare e affrontare le sfide della globalizzazione;

15.  ritiene che l'Unione europea disponga di un quadro di sostegno pertinente per sviluppare norme progressive in materia di commercio e investimenti e promuovere la cooperazione economica, la solidarietà tra i popoli e la lotta ai cambiamenti climatici; incoraggia l'Unione a sviluppare ulteriormente le sue iniziative volte a disciplinare meglio la globalizzazione attraverso misure di sostegno efficaci;

16.  ribadisce la difficoltà che incontrano gli Stati membri nell'affrontare da soli le sfide transnazionali come i flussi migratori, le crisi finanziarie, l'evasione fiscale, il terrorismo e i cambiamenti climatici; sottolinea la responsabilità comune e il ruolo delle regioni e delle città nella gestione della globalizzazione; osserva che l'efficacia delle azioni europee dipende dagli sforzi compiuti dagli Stati membri;

17.  sottolinea che le controversie tra l'UE e gli Stati Uniti comportano nuove sfide per l'UE, ma creano anche opportunità per cercare altri modi di gestire, plasmare e assumere responsabilità per la globalizzazione;

La risposta interna dell'Europa

18.  concorda con la Commissione che preservare la competitività internazionale, pur garantendo standard elevati in materia sociale e ambientale, costituisce un presupposto per una strategia europea efficace; accoglie con favore l'ulteriore rafforzamento del mercato interno dell'UE e il consolidamento dell'unione economica attraverso l'armonizzazione delle norme in materia di protezione sociale, salari e tenore di vita; reputa essenziale tale armonizzazione in quanto un solido mercato interno dell'UE è una condizione essenziale per la riuscita delle strategie internazionali;

19.  sottolinea che, per essere competitivi a livello internazionale, è fondamentale riuscire a organizzare l'automazione e la digitalizzazione in modo responsabile sotto il profilo sociale e ambientale, garantendo nel contempo la protezione della vita privata dei cittadini europei; osserva che le nuove tecnologie, in particolare il blockchain, trasformeranno la natura del commercio internazionale; osserva l'importanza di conseguire gli obiettivi della nostra politica in materia di clima e che la transizione verso le energie rinnovabili deve avvenire il prima possibile; ritiene che l'UE debba urgentemente elaborare una strategia industriale effettiva ed efficace allo scopo di ridurre le vulnerabilità esterne, promuovendo nel contempo la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio; ritiene che le opportunità e le sfide derivanti dalla globalizzazione, nonché le recenti misure adottate da taluni paesi terzi, dovrebbero essere affrontate mediante una politica commerciale dell'UE che favorisca un commercio libero e aperto con norme trasparenti e un sistema multilaterale solido in seno all'OMC;

20.  sottolinea che, conformemente all'articolo 12 TFUE – il quale sancisce che nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione devono essere prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori – un capitolo dedicato alla protezione dei consumatori potrebbe contribuire al conseguimento di un elevato livello di protezione degli stessi mediante tutele giuridiche, ad esempio per quanto concerne il diritto di regolamentazione e il principio di precauzione, ma consentirebbe altresì di offrire vantaggi concreti ai consumatori, promuoverne la fiducia, anche in relazione ai servizi online, favorire un consumo sostenibile e integrare gli interessi dei consumatori nell'attuazione degli accordi commerciali nel loro complesso, contribuendo inoltre all'efficace applicazione del diritto dei consumatori, anche in situazioni transfrontaliere;

21.  evidenzia che occorre garantire condizioni più eque per le PMI; invita la Commissione a definire una strategia commerciale dell'UE per le PMI al fine di integrarle nelle catene di valore internazionali e superare gli ostacoli specifici del commercio, quali le barriere non tariffarie; sottolinea che l'accesso alle informazioni è uno dei principali ostacoli alla partecipazione delle PMI al mercato, il che si traduce nella necessità di aumentare la trasparenza e il sostegno; chiede alla Commissione, in tale contesto, di sviluppare strumenti volti a facilitare la gestione delle norme in materia di origine e l'utilizzo delle preferenze per le PMI; mette in risalto le grandi potenzialità delle preferenze non utilizzate e chiede alla Commissione di stabilire obiettivi ambiziosi per accrescere i tassi di utilizzo; pone in evidenza l'importanza delle PMI ai fini del conseguimento degli OSS; chiede che gli accordi commerciali includano capitoli dedicati alle esigenze e agli interessi delle PMI, segnatamente per quanto riguarda la facilitazione dell'accesso al mercato;

22.  osserva che sono necessari strumenti di difesa commerciale efficaci; si compiace della recente riforma di tali strumenti, che devono essere attuati in modo efficace e proporzionato al fine di proteggere industrie e posti di lavoro da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni sleali; afferma che gli strumenti di difesa commerciale non dovrebbero essere utilizzati a fini protezionistici; sostiene le misure attuate della Commissione a seguito dell'imposizione di dazi sull'acciaio e l'alluminio da parte degli Stati Uniti; sottolinea che è necessario istituire quanto prima norme sul controllo degli investimenti in modo da evitare gli investimenti esteri basati unicamente sulla politica industriale e che mirano ad acquisire le tecnologie europee; rammenta la necessità di un solido strumento per gli appalti internazionali; accoglie con favore le misure audaci adottate per integrare la dimensione del dumping sociale e ambientale in tali strumenti e invita la Commissione a continuare a sviluppare metodi sicuri per tenere pienamente conto di tali dimensioni, anche per quanto concerne le norme sociali e ambientali applicabili nei paesi esportatori;

23.  osserva che, in risposta alla perdita di posti di lavoro indotta dalla globalizzazione, gli Stati membri devono rafforzare le loro politiche in materia di mercato del lavoro e le opportunità di formazione da loro offerte; rileva tuttavia che è necessaria una riforma del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) al fine di rispondere alle nuove sfide della globalizzazione, in particolare una riforma dei criteri di ammissibilità al sostegno; sottolinea che il FEG deve divenire uno strumento più proattivo, volto a preparare i lavoratori e le imprese a contrastare gli effetti negativi della globalizzazione; osserva che le piccole imprese devono avere accesso ai finanziamenti del FEG; evidenzia che l'ambito di applicazione del FEG dovrebbero essere ampliato al fine di includere altri adeguamenti indotti dalle politiche e che occorre prevedere un bilancio adeguato nonché un opportuno meccanismo di monitoraggio e valutazione;

24.  riconosce che la Commissione ha adottato misure efficaci per accrescere la trasparenza nell'ambito degli accordi di libero scambio (ALS); invita la Commissione a rispondere allo scetticismo nei confronti della globalizzazione rafforzando ulteriormente la trasparenza degli accordi commerciali, migliorando il monitoraggio delle norme e della legislazione dell'UE e incrementando la partecipazione dei cittadini; esorta la Commissione a condurre i negoziati in piena trasparenza, attraverso un dialogo costante con il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali, le parti sociali e la società civile; invita il Consiglio a informare e coinvolgere i parlamenti nazionali e la società civile prima dell'approvazione del mandato negoziale e durante i negoziati; si rammarica che il Consiglio abbia deciso, nelle sue conclusioni del 22 maggio 2018, di mantenere lo status quo decidendo di pubblicare le direttive di negoziato degli ALS dell'UE in base a una valutazione caso per caso; invita il Consiglio a rendere pubblici tutti i mandati negoziali;

25.  sottolinea la necessità di potenziare la governance e le norme a livello globale al fine di trarre migliori vantaggi dalla globalizzazione; evidenzia l'importanza di politiche interne favorevoli che rafforzino la competitività e la resilienza dell'UE;

26.  ricorda che i prodotti agroalimentari dell'UE rispettano gli standard più elevati al mondo; chiede alla Commissione di garantire che i prodotti agricoli importati soddisfino le norme dell'Unione e di rafforzare i controlli sulle importazioni agroalimentari nel luogo di origine e al loro arrivo nell'UE;

27.  ricorda l'importanza di un'attuazione efficace degli accordi commerciali conclusi al fine di garantire che i nostri agricoltori possano beneficiare appieno delle opportunità di esportazione offerte da tali accordi, come l'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA);

28.  sottolinea la necessità di sviluppare nuove norme e regolamenti commerciali a livello mondiale per regolamentare e armonizzare gli standard produttivi, sociali e ambientali nel settore agroalimentare;

29.  accoglie con favore l'accordo commerciale dell'UE con il Giappone, il quarto principale mercato di esportazione agricola dell'Unione, che offrirà buone opportunità di esportazione per molti prodotti agricoli dell'UE, quali i prodotti lattiero-caseari;

30.  sottolinea l'importanza, in primo luogo, dell'inserimento di clausole di salvaguardia bilaterali efficaci e prontamente disponibili che consentano la sospensione temporanea delle preferenze nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo commerciale, un aumento delle importazioni causi o rischi di causare gravi danni a settori sensibili e, in secondo luogo, della revisione dei meccanismi multilaterali di salvaguardia esistenti nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento unico OCM)(12), che dovrebbero svolgere un ruolo di prevenzione nei confronti dei settori sensibili sulla base di soglie di volume di riferimento e di prezzo che consentano l'attivazione automatica e sospensiva dei meccanismi di salvaguardia al raggiungimento di tali soglie;

31.  sottolinea l'importanza strategica, per l'UE, di mantenere un livello elevato di autosufficienza alimentare; ritiene che la globalizzazione del commercio non debba mettere a repentaglio la sostenibilità dei produttori agroalimentari dell'UE, dato che sul lungo termine ciò potrebbe causare una dipendenza esterna simile a quella esistente nel settore energetico;

32.  osserva che il documento di riflessione della Commissione sulla gestione della globalizzazione è il primo documento di questo tipo in cui si asserisce l'importanza di rafforzare le norme in materia di benessere degli animali attraverso l'agenda dell'UE sul commercio e gli investimenti; si compiace della volontà manifestata dalla Commissione di lavorare a una governance mondiale rafforzata nel settore; invita la Commissione a includere esplicitamente il benessere degli animali nella sua prossima strategia di politica commerciale e a utilizzare le clausole di revisione contenute negli ALS vigenti per migliorare ulteriormente le disposizioni in materia di benessere degli animali; invita la Commissione a garantire che le preferenze commerciali siano subordinate al rispetto delle norme dell'UE in materia di benessere degli animali, assicurando condizioni più eque e dando ascolto agli auspici della maggior parte dei cittadini dell'Unione; invita la Commissione a riconoscere che un rafforzamento delle norme in materia di benessere degli animali potrebbe svolgere un ruolo importante ai fini del conseguimento di diversi OSS, in particolare nell'ambito della salute - in relazione alla resistenza antimicrobica - e dei cambiamenti climatici;

33.  sottolinea che la cultura e l'istruzione, compreso l'apprendimento permanente, sono beni comuni, che l'accesso alla cultura e all'istruzione sono diritti umani e che la cultura e l'istruzione non possono pertanto essere equiparate a un bene o a un servizio discrezionale né essere gestite come tali, ma vanno considerate come beni da preservare e da migliorare costantemente; chiede, pertanto, che l'esclusione dei servizi a contenuto culturale, audiovisivo ed educativo, compresi quelli online, sia espressamente sancita negli accordi stipulati tra l'Unione e i paesi terzi, quale il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti;

34.  insiste, pertanto, sul ruolo fondamentale svolto dalla convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali nei trattati commerciali internazionali, che devono tenere conto e rispettare le disposizioni pertinenti di tale convenzione;

35.  ritiene essenziale equilibrare i negoziati commerciali concernenti i diritti d'autore onde garantire che non si basino sul minimo comune denominatore ma mirino ad assicurare le migliori norme possibili per proteggere il patrimonio culturale, promuovere la diversità culturale e garantire un reddito a coloro che operano nel settore della cultura e dei media; è dell'avviso che tali negoziati debbano promuovere e accrescere la creatività, la diffusione delle conoscenze e dei contenuti e i diritti degli utenti nell'era digitale, nonché creare un ambiente commerciale aperto e basato su norme, il che è essenziale per far prosperare le industrie creative dell'UE;

36.  ribadisce il suo invito all'UE a esercitare il diritto di adottare o mantenere nei negoziati commerciali con paesi terzi qualsivoglia misura (segnatamente di natura normativa e/o finanziaria), tra cui una clausola generale giuridicamente vincolante a riguardo della protezione e della promozione della cultura e della diversità linguistica, del patrimonio culturale, della libertà di espressione, del pluralismo e della libertà dei media, a prescindere dalla tecnologia o dalla piattaforma di distribuzione utilizzate;

37.  riconosce che la protezione dei dati è un diritto fondamentale nell'Unione europea; invita a garantire elevati standard di protezione dei dati negli accordi commerciali attraverso la cosiddetta decisione di adeguatezza reciproca tra l'Unione e i paesi terzi;

38.  sottolinea l'importanza di promuovere ulteriormente i regimi dell'UE in materia di indicazioni geografiche e specialità tradizionali e di continuare a concludere accordi bilaterali al riguardo con paesi terzi;

39.  si compiace del recente mandato conferito dal Consiglio alla Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, una convenzione che istituisca un tribunale multilaterale per la composizione delle controversie in materia di investimenti (MIC), al fine di colmare le lacune del sistema attuale di composizione delle controversie tra investitore e Stato; osserva che il MIC fungerà da organismo permanente per risolvere le controversie in materia di investimenti e rappresenterà un sistema più trasparente, coerente ed equo, che si rivelerà estremamente vantaggioso per gli investitori; si compiace altresì, in tale contesto, che il Consiglio abbia inoltre deciso di rendere pubbliche le direttive di negoziato, come da tempo richiesto dal Parlamento nel suo tentativo di promuovere una maggiore trasparenza nell'ambito dei negoziati internazionali;

La risposta esterna dell'Europa

40.  invita la Commissione ad adottare gli OSS e l'agenda di Parigi quali principi guida della politica commerciale dell'UE; osserva che le riforme menzionate nella strategia "Commercio per tutti" non sono sufficienti per conseguire tale scopo; invita la Commissione a considerare la sostenibilità come un principio generale di tutti gli accordi commerciali, in particolare prevedendo obblighi in materia di sostenibilità in ciascun capitolo, e a includere un capitolo specifico che contribuisca a sostenere e promuovere le convenzioni internazionali sui diritti umani, sociali e dei lavoratori nonché gli accordi multilaterali in materia di ambiente; osserva che l'applicazione di tali disposizioni vincolanti ed esecutive deve essere adeguatamente monitorata al fine di avviare procedure di consultazione dei governi e attivare, ove necessario, gli specifici meccanismi di risoluzione delle controverse stabiliti nel quadro dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile; invita il Consiglio e la Commissione a essere più ambiziosi in fase di negoziazione con i paesi partner industrializzati per quanto riguarda le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) cui fare riferimento negli accordi;

41.  invita la Commissione a includere negli ALS capitoli consolidati e esaustivi in materia di sviluppo al fine di sostenere il commercio internazionale; accoglie con favore il piano della Commissione, articolato in 15 punti, per rendere più efficaci i capitoli dell'UE in materia di commercio e sviluppo sostenibile;

42.  prende atto dell'importanza di una politica commerciale equilibrata e progressiva per far fronte alle sfide della globalizzazione attraverso ALS equilibrati già stipulati o ancora in fase di negoziazione, ad esempio con Canada, Giappone, Singapore, Australia, Nuova Zelanda, Vietnam e Messico;

43.  chiede alla Commissione di perseguire una politica commerciale ambiziosa e di mantenere un contesto aperto agli investimenti; aggiunge che gli accordi conclusi e firmati dovrebbero essere tempestivamente ratificati, al fine di onorare gli impegni assunti nei confronti dei nostri partner;

44.  invita la Commissione a includere norme relative al commercio digitale negli ALS dell'UE, anche in relazione ai flussi transfrontalieri di dati, in modo da dimostrare che gli scambi di beni e servizi digitali possono apportare vantaggi effettivi alle imprese e ai consumatori;

45.  si congratula con la Commissione per la sua decisione di istituire il nuovo premio "Città dell'UE per il commercio equo ed etico";

46.  invita la Commissione a valutare in che modo le tecnologie di registro distribuito e la tecnologia blockchain (catena di blocchi) possano essere utilizzate per rafforzare il commercio internazionale e affrontare questioni come la trasparenza, la flessibilità e la lotta alla contraffazione;

47.  sottolinea che l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici forniscono i parametri con cui misurare il contributo della politica commerciale dell'UE al raggiungimento degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile concordati; osserva che le valutazioni d'impatto svolte prima dell'inizio dei negoziati devono tener conto del conseguimento degli OSS; rileva che le strategie nazionali di sostenibilità e i piani di attuazione dell'accordo di Parigi devono costituire uno dei punti essenziali delle valutazioni di impatto; evidenzia che gli accordi commerciali e i loro possibili impatti dovrebbero rispondere alle esigenze degli OSS; esorta la Commissione, nelle sue future relazioni sull'attuazione degli accordi di libero scambio, a fornire una valutazione, corredata di dati, delle loro ripercussioni sul conseguimento degli OSS e degli obiettivi dell'accordo di Parigi; osserva che, nel caso in cui parte di un accordo ostacoli il conseguimento degli OSS o degli obiettivi dell'accordo di Parigi, è necessario operare adeguamenti;

48.  rileva che il sistema della Commissione volto a garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo dovrebbe essere allineato con l'OSS n. 17; sottolinea che gli effetti reciproci di settori quali il commercio, l'agricoltura, l'azione esterna, la pesca, l'ambiente e la tassazione devono essere valutati in modo coerente dalla società civile, dalla Commissione e dai parlamenti nazionali; osserva che le violazioni delle disposizioni in materia di sostenibilità devono essere controbilanciate da misure correttive; chiede una valutazione della coerenza delle politiche per lo sviluppo, in linea con le disposizioni del trattato di Lisbona concernenti le proposte legislative relative al commercio; rileva che una condotta imprenditoriale responsabile e una gestione responsabile delle catene di valore mondiali sono essenziali ai fini del conseguimento degli OSS e che l'Agenda 2030 pone l'accento sull'urgente necessità di un piano d'azione dell'UE per una condotta imprenditoriale responsabile, in grado di promuovere la coerenza e la coesione delle politiche a livello dell'UE;

49.  sottolinea che la ratifica e l'attuazione delle norme fondamentali del lavoro dell'OIL devono essere una priorità per l'attuazione di qualsiasi ALS; osserva che la società civile organizzata e le parti sociali dovrebbero essere incluse nelle fasi di messa a punto, attuazione e monitoraggio post attuazione degli accordi attraverso riunioni bilaterali con i partner negoziali; segnala che dovrebbero essere istituiti un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace ed attuabile nonché enti di monitoraggio efficaci che coinvolgano la società civile;

50.  osserva che l'UE ha disciplinato le catene di approvvigionamento del legname, del pesce e dei minerali provenienti da zone di conflitto e che diversi Stati membri hanno sviluppato quadri riguardanti il dovere di diligenza in diversi settori, il che dimostra che occorre elaborare un ampio quadro che garantisca condizioni di parità; chiede pertanto alla Commissione di far fronte alla crescente complessità delle catene del valore e alla maggiore interdipendenza tra i produttori con chiari obblighi in materia di trasparenza e dovere di diligenza per l'intera catena di approvvigionamento, dal momento che la debole esecuzione data nei paesi di origine alle normative in materia di lavoro e alle norme di sicurezza sul lavoro esistenti resta una questione urgente; invita la Commissione a basarsi sulla legislazione dell'UE vigente in materia di minerali e legname provenienti da zone di conflitto nonché sulla guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una condotta imprenditoriale responsabile, pubblicata recentemente; rileva che le catene globali del valore (CGV) hanno altresì incoraggiato alcune aziende fornitrici a ignorare le leggi sul lavoro, a delocalizzare la loro attività al di fuori dell'UE e a impiegare lavoratori in condizioni pericolose e inaccettabili; ricorda che tali pratiche creano una situazione di concorrenza sleale per i fornitori che rispettano le leggi sul lavoro e le norme internazionali e per i governi che desiderano migliorare i salari e le condizioni di vita; sottolinea l'importanza di livelli retributivi e standard di sicurezza sul luogo di lavoro dignitosi per un sistema commerciale globale sostenibile e nuove CGV; invita la Commissione a esaminare l'impatto della diffusione delle CGV e a presentare proposte concrete per migliorare le condizioni al loro interno nonché a lavorare a un quadro multilaterale e giuridicamente vincolante in materia di responsabilità delle imprese e condotta imprenditoriale responsabile per quanto riguarda il lavoro dignitoso, la sostenibilità ambientale e il rispetto dei diritti umani, collaborando strettamente con l'OIL e l'OCSE; riconosce che è preferibile che l'UE miri a realizzare un siffatto quadro vincolante nell'ambito di negoziati multilaterali anziché imporre norme sostanziali in modo unilaterale; invita l'UE e gli Stati membri ad assumere un ruolo guida e a rafforzare la propria partecipazione alle deliberazioni in seno alle Nazioni Unite relative a un trattato vincolante su imprese e diritti umani; chiede che la Commissione si impegni, in linea con i quattro obiettivi strategici dell'agenda dell'OIL sul lavoro dignitoso, a rispettare, promuovere e attuare le norme internazionali del lavoro nonché i principi e i diritti fondamentali dei lavoratori;

51.  sottolinea che per raggiungere l'obiettivo della parità di genere sono necessarie misure attive volte ad accrescere le opportunità per le donne di beneficiare delle possibilità offerte dagli ALS; chiede che gli accordi commerciali includano un capitolo specifico sul commercio, la parità di genere e l'emancipazione delle donne, prevedendo misure tese, tra l'altro, a migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita familiare e l'accesso ai servizi sociali e sanitari, conseguire una maggiore partecipazione delle imprese guidate da donne (in particolare microimprese e PMI) agli appalti pubblici e sostenere l'internazionalizzazione di tali imprese e la partecipazione delle donne alle opportunità offerte dalla Modalità 4;

52.  osserva che è di vitale importanza preservare l'ordine economico mondiale multilaterale alla luce degli attacchi contro quest'ultimo, dal momento che un eventuale ritorno al protezionismo sarebbe dannoso e si tradurrebbe in una guerra commerciale; constata che l'unico modo per mantenere l'ordine multilaterale è riformarlo; ritiene che, per preservarlo, sia opportuno che l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici siano meglio integrati nel suddetto ordine; invita la Commissione ad attivarsi al fine di risolvere la situazione di blocco in cui si trova l'organo d'appello dell'OMC e le chiede di promuovere la cooperazione internazionale in materia di lotta alla concorrenza sleale e al protezionismo, fenomeni che influiscono negativamente sia sulle imprese sia sui cittadini; segnala che l'obiettivo principale dell'UE dovrebbe essere quello di garantire un commercio aperto ed equo che sia in linea con gli OSS e che dia spazio alle necessità dei paesi in via di sviluppo, come affermato nella strategia "Commercio per tutti"; rileva che, poiché le iniziative multilaterali presentano attualmente possibilità di successo limitate, l'UE dovrebbe nel frattempo cercare di concludere accordi bilaterali e plurilaterali nell'ambito dei quali il commercio equo rappresenti uno dei principi guida; ritiene che l'attuale situazione offra all'UE l'opportunità di dare prova di forte leadership nella riforma dell'ordine commerciale multilaterale in maniera praticabile e sostenibile;

53.  rileva che un commercio aperto, equo e sostenibile è auspicabile a livello economico e ha implicazioni politiche fondamentali; osserva che, alla luce della strategia "America first" e della nuova strategia "One Belt, One Road", è di importanza strategica cruciale che l'Unione europea utilizzi il commercio come strumento per promuovere lo sviluppo sostenibile e democratico e rafforzare il dialogo e l'assistenza tecnica, segnatamente nei paesi del partenariato orientale e con i suoi partner africani; sottolinea che il commercio e gli investimenti in paesi partner devono essere interconnessi con strategie per lo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a sollecitare un'attuazione coerente degli accordi di associazione con gli Stati del partenariato orientale; invita la Commissione a elaborare, nel medio periodo, una strategia volta a instaurare relazioni stabili con la Comunità di Stati indipendenti; osserva che, nell'attuazione degli accordi di partenariato economico (APE) con le regioni e gli Stati africani, il commercio non è l'unico aspetto importante, ma è altresì fondamentale che tali accordi siano interconnessi con i requisiti in materia di sviluppo sostenibile negli Stati africani; chiede alla Commissione di adoperarsi per accrescere la capacità dei governi di integrare le questioni inerenti allo sviluppo economico sostenibile e inclusivo nelle loro strategie e nei loro programmi commerciali nazionali; ricorda che, in considerazione delle sfide poste dalla globalizzazione, è importante che l'UE approfondisca la sua collaborazione con organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, l'OIL, l'OCSE e la Banca mondiale per quanto riguarda le questioni commerciali; si rammarica, in tale contesto, che l'Unione e la maggior parte degli Stati membri non abbiano raggiunto l'obiettivo di destinare lo 0,7 % del loro RNL a finanziamenti per la cooperazione allo sviluppo;

54.  sottolinea che la governance del commercio globale dovrebbe consentire un'integrazione del commercio che crei reali opportunità di sviluppo sostenibile; ricorda, in tale contesto, che l'attuale architettura del trattamento speciale e differenziato (TSD) nell'ambito dell'OMC non sta permettendo di conseguire i risultati attesi; evidenzia la necessità di rendere le disposizioni relative al TSD più efficaci e operative per i paesi in via di sviluppo;

55.  pone l'accento sul fatto che gli accordi commerciali possono avere un impatto negativo sulla sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo; invita l'UE a proteggere la produzione alimentare locale e a evitare gli effetti dannosi dovuti alle importazioni a basso costo, anche nell'ambito di competenza degli APE;

56.  deplora che almeno 218 milioni di bambini siano vittime di lavoro minorile, principalmente al fine di ridurre i costi; invita l'UE a garantire che le merci commercializzate nell'Unione nell'ambito degli schemi di certificazione etica non siano state prodotte utilizzando lavoro forzato e lavoro minorile, ad assicurare l'uso affidabile dell'etichetta "equo e solidale" e ad aiutare i consumatori a compiere scelte informate;

57.  osserva che finora è stato concluso un unico APE globale; invita pertanto l'UE a riconoscere le difficoltà connesse agli APE incontrate dai paesi in via di sviluppo nel processo post-Cotonou; sottolinea, in particolare, la necessità di effettuare un'analisi approfondita del loro impatto sulle economie africane e sui rispettivi mercati del lavoro, nonché sulla promozione del commercio interregionale in Africa;

58.  deplora il fatto che, ogni anno, un importo superiore al totale annuo degli aiuti pubblici allo sviluppo venga prelevato dall'Africa sotto forma di flussi finanziari illeciti; sottolinea l'impatto negativo dell'evasione fiscale sui paesi in via di sviluppo, che si traduce in perdite significative di fondi pubblici che potrebbero essere utilizzati, ad esempio, per migliorare la crescita economica, la protezione ambientale e i servizi pubblici, nonché per promuovere la coesione sociale; invita la Commissione ad assegnare, in fase di negoziazione degli accordi commerciali, un'importanza prioritaria alla lotta contro questo grave problema, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione; insiste affinché negli ALS dell'UE e nei regimi commerciali preferenziali siano incluse disposizioni rigorose volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscali;

59.  ribadisce la sua richiesta di creare strumenti efficaci per contrastare l'evasione e l'elusione fiscali a livello mondiale e rafforzare la cooperazione in materia fiscale con i paesi in via di sviluppo, compresa la mobilitazione di risorse nazionali;

60.  ricorda la necessità di istituire un organismo intergovernativo delle Nazioni Unite per impegnarsi su un piano di parità con i paesi in via di sviluppo nella riforma delle norme fiscali globali;

61.  sostiene con forza l'ulteriore integrazione delle tecnologie e dei servizi digitali nella politica di sviluppo dell'Unione europea; invita la Commissione ad aumentare gli investimenti nello sviluppo di infrastrutture digitali nel Sud del mondo;

62.  accoglie con favore il piano per gli investimenti esterni dell'UE finalizzato a promuovere la crescita sostenibile, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro nei paesi in via di sviluppo; chiede di estendere l'attuale mandato per i prestiti esterni della BEI al fine di rafforzare il ruolo che essa svolge nel conseguimento dello sviluppo sostenibile (attraverso il finanziamento misto, il cofinanziamento di progetti e lo sviluppo del settore privato locale), con particolare attenzione ai paesi meno sviluppati e agli Stati fragili;

63.  plaude alla strategia della Commissione in materia di aiuti al commercio, aggiornata nel 2017, intesa a rafforzare e a modernizzare il sostegno dell'UE a favore dei paesi in via di sviluppo; chiede maggiori sforzi e un impegno finanziario accresciuto da parte dell'UE a favore delle iniziative in materia di aiuti al commercio allo scopo di aiutare i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, a raggiungere la prosperità attraverso il commercio e gli investimenti, e di sostenere le loro azioni ai fini del conseguimento degli OSS;

o
o   o

64.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P8_TA(2018)0230.
(2) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.
(3) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 22.
(4) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 33.
(5) GU L 338 del 19.12.2017, pag. 1.
(6) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 371.
(7) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 261.
(8) GU C 99E del 3.4.2012, pag. 31.
(9) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.
(10) OCSE, C/MIN(2017)2.
(11) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(12) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

Ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy