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Procedura : 2018/2157(INI)
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A8-0335/2018

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Mercoledì 14 novembre 2018 - Strasburgo
Esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC
P8_TA(2018)0451A8-0335/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 Esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC (2018/2157(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti i principi sanciti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare la promozione della democrazia e dello Stato di diritto, il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale,

–  vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari(1) ("posizione comune"),

–  vista la diciannovesima relazione annuale(2) redatta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune,

–  viste la decisione 2018/101/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi(3) e la decisione 2017/915/PESC del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi(4),

–  visto l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 26 febbraio 2018(5),

–  visto il manuale per l'uso della posizione comune, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari,

–  vista l'intesa di Wassenaar, del 12 maggio 1996, per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, ivi compresi gli elenchi di tali prodotti, tecnologie e munizioni, aggiornati nel dicembre 2017(6),

–  visti il quadro strategico e piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia del 25 giugno 2012, in particolare il risultato 11, lettera e), del piano d'azione, e il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia 2015-2019 del 20 luglio 2015, in particolare l'obiettivo n. 21, lettera d),

–  visto il trattato sul commercio delle armi (ATT), adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013(7) ed entrato in vigore il 24 dicembre 2014,

–  vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa(8),

–  visti il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso(9), quale modificato dal regolamento (UE) n. 599/2014 del 16 aprile 2014, e l'elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I ("regolamento sui prodotti a duplice uso"),

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 16, inteso a promuovere società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile,

–  vista l'agenda delle Nazioni Unite per il disarmo dal titolo "Securing Our Common Future" (Assicurare il nostro futuro comune),

–  visto il regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti(10),

–  vista la relazione dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani al Consiglio dei diritti umani sull'impatto dei trasferimenti di armi sull'esercizio dei diritti umani(11),

–  viste le sue precedenti risoluzioni in materia, in particolare quelle del 13 settembre 2017(12) e del 17 dicembre 2015(13) sull'attuazione della posizione comune,

–  viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (EDIDP) (COM(2017)0294) e la proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)0476),

–  viste le sue risoluzioni, del 25 febbraio 2016(14), del 15 giugno 2017(15) e del 30 novembre 2017(16), sulla situazione umanitaria nello Yemen,

–  vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati(17),

–  vista la relazione del Consiglio dei diritti umani, del 17 agosto 2018, sulla situazione dei diritti umani nello Yemen, inclusi le violazioni e gli abusi verificatisi dal settembre 2014 (A/HRC/39/43),

–  visti l'articolo 52 e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0335/2018),

A.  considerando che il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva è sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

B.  considerando che le esportazioni e i trasferimenti di armi hanno un innegabile impatto sui diritti umani e sulla sicurezza umana, sullo sviluppo socioeconomico e sulla democrazia; che, oltretutto, le esportazioni di armi contribuiscono a creare circostanze che costringono le persone a fuggire dai propri paesi; che ciò costituisce un valido motivo per istituire un sistema di controllo delle armi rigoroso, trasparente, efficace e comunemente accettato e definito;

C.  considerando che la posizione comune del Consiglio 2008/944/PESC costituisce un quadro giuridicamente vincolante che prevede otto criteri; che l'inosservanza di tali criteri dovrebbe comportare il rifiuto della licenza di esportazione (criteri da 1 a 4) o quantomeno valutazioni in tal senso (criteri da 5 a 8); che la decisione di trasferire o rifiutare di trasferire una qualsiasi tecnologia o attrezzatura militare resta di competenza esclusiva di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 della posizione comune;

D.  considerando che i più recenti dati(18) mostrano che le esportazioni dall'UE a 28 nel periodo 2013-2017 ammontavano al 27 % del totale mondiale, e che l'UE a 28 nel suo complesso è pertanto il secondo maggiore fornitore di armi del mondo dopo gli Stati Uniti (34 %) e prima della Russia (22 %); che nel 2015 e nel 2016 si è registrato il numero più elevato di licenze di esportazioni di armi dall'inizio della raccolta di dati dell'UE, per un valore complessivo di 195,95 miliardi di EUR nel 2015 e, stando alla più recente relazione del gruppo "Esportazioni di armi convenzionali" (COARM), 191,45 miliardi di EUR nel 2016(19); che purtroppo i dati relativi al 2015 e al 2016 sono fuorvianti e imprecisi, in quanto il volume delle licenze è in parte più un'espressione di intenti che un dato esatto sulle reali esportazioni che si prevede possano concretizzarsi nel prossimo futuro;

E.  considerando che le relazioni annuali del COARM costituiscono finora l'unico strumento finalizzato a trattare l'attuazione della posizione comune; che tali relazioni hanno contribuito a rendere più trasparenti le esportazioni di armi degli Stati membri e che il manuale per l'uso si è arricchito di molti orientamenti e chiarimenti; che la posizione comune ha consentito di ottenere maggiori informazioni sulla concessione di licenze per l'esportazione di armi;

F.  considerando che il contesto della sicurezza mondiale e regionale è cambiato drasticamente, in particolare per quanto concerne il vicinato meridionale e orientale dell'Unione, mettendo in luce l'urgente necessità di migliorare e rendere più sicure le modalità di produzione delle informazioni per le valutazioni dei rischi correlati al rilascio di licenze di esportazione;

G.  considerando che l'articolo 3 della posizione comune sancisce che gli otto criteri rappresentano solamente norme minime e lasciano impregiudicate eventuali misure più restrittive sul controllo degli armamenti che gli Stati membri potrebbero adottare; che il processo decisionale che porta al rilascio o al rifiuto di una licenza di esportazione di armi è competenza esclusiva degli Stati membri;

H.  considerando che non tutti gli Stati membri trasmettono dati esaustivi al COARM; che a causa delle diverse modalità di raccolta e procedure di trasmissione dei dati dei singoli Stati membri, nonché della loro differente interpretazione degli otto criteri, le serie di dati risultano incomplete e non omogenee e le pratiche di esportazione di armi divergono considerevolmente; che lo scambio di informazioni deve rispettare le legislazioni nazionali e le procedure amministrative di ciascun paese;

I.  considerando che attualmente non esistono meccanismi di verifica e di rendicontazione uniformi e indipendenti, riguardo alla conformità agli otto criteri della posizione comune;

J.  considerando che negli ultimi anni sono stati adottati provvedimenti per il commercio di armi leggere e di piccolo calibro, con una versione aggiornata dell'elenco di beni e tecnologie a duplice uso nel quadro dell'intesa di Wassenaar; che, benché tematiche come il controllo dell'intermediazione di armi, la produzione su licenza al di fuori dell'Unione europea e il controllo sull'acquirente finale siano state iscritte all'ordine del giorno e in parte riprese nella posizione comune stessa, molti prodotti, segnatamente nel campo dei beni a duplice uso, della tecnologia informatica e della sorveglianza, non sono ancora soggetti al sistema di controllo;

K.  considerando che la diciannovesima relazione annuale evidenzia che il 40,5 % delle licenze per l'esportazione di armi è stato concesso a paesi nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) per un valore di 77,5 miliardi di EUR, e in particolare l'Arabia Saudita, l'Egitto e gli Emirati arabi uniti hanno assorbito la maggior parte di tali esportazioni per un valore di 57,9 miliardi di EUR;

L.  considerando che, in taluni casi, le armi esportate verso alcuni paesi, quali ad esempio l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti e i paesi membri della coalizione guidata dall'Arabia Saudita, sono state utilizzate in conflitti come quello dello Yemen; che tali esportazioni costituiscono una violazione manifesta della posizione comune;

M.  considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen, ha invitato il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR/VP) ad avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte dell'UE di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita;

N.  considerando che le armi di cui gli Stati membri dell'UE hanno autorizzato il trasferimento e che sono state poi utilizzate nell'attuale conflitto yemenita hanno avuto un impatto catastrofico sullo sviluppo sostenibile dello Yemen;

O.  considerando che il settore della difesa è divenuto un punto focale delle politiche dell'Unione, dal momento che nella strategia globale dell'UE si stabilisce che "un'industria europea della difesa sostenibile, innovativa e competitiva è essenziale per l'autonomia strategica dell'Europa e per la credibilità della PSDC"(20); che le esportazioni di armi sono essenziali per rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea e che l'industria della difesa si occupa principalmente di garantire la difesa e la sicurezza degli Stati membri dell'Unione, contribuendo nel contempo all'attuazione della PESC; che il compito principale del Fondo europeo per la difesa e, in quanto precursore, dell'EDIDP istituito di recente, è quello di "sostenere la competitività dell'industria europea della difesa"(21);

P.  considerando che le misure di trasparenza, come il controllo sulle esportazioni di armi, contribuiscono al rafforzamento della fiducia tra gli Stati;

Q.  considerando che l'articolo 10 della posizione comune afferma chiaramente che il rispetto degli otto criteri ha la priorità rispetto a eventuali interessi economici, sociali, commerciali o industriali degli Stati membri;

Rafforzamento della posizione comune e miglioramento della sua attuazione

1.  sottolinea che gli Stati hanno il diritto legittimo di acquisire tecnologia militare a fini di autodifesa; prende atto che il mantenimento di un'industria della difesa rientra nella necessità di autodifesa degli Stati membri;

2.  prende atto che il mercato europeo della difesa funge da strumento per garantire la sicurezza e la difesa degli Stati membri e dei cittadini dell'Unione e contribuisce all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e in particolare della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); invita gli Stati membri a superare l'attuale inefficienza della spesa per la difesa dovuta alle duplicazioni, alla frammentazione e all'assenza di interoperabilità, nonché a puntare a rendere l'UE garante della sicurezza anche attraverso un maggiore controllo delle esportazioni di armi;

3.  riconosce che l'UE è la sola unione di Stati a disporre di un quadro giuridicamente vincolante che permette di migliorare il controllo sulle esportazioni di armi, anche verso le regioni di crisi e i paesi con una dubbia situazione in materia di diritti umani; accoglie con favore, al riguardo, il fatto che diversi Stati europei e paesi terzi non europei abbiano aderito al sistema di controllo delle esportazioni di armi sulla base della posizione comune; incoraggia inoltre i restanti paesi candidati, i paesi che stanno per ottenere lo status di paese candidato o i paesi che desiderino comunque avvicinarsi al percorso di adesione all'UE ad applicare le disposizioni della posizione comune;

4.  sottolinea la pressante necessità di rafforzare il ruolo delle delegazioni dell'UE nel fornire assistenza agli Stati membri e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per la valutazione dei rischi connessi alla concessione di licenze per l'esportazione e per la realizzazione dei controlli degli utilizzatori finali, dei controlli post-spedizione e delle ispezioni in loco;

5.  constata che gli Stati membri applicano e interpretano gli otto criteri in maniera non omogenea; chiede un'applicazione uniforme, coerente e coordinata degli otto criteri, nonché la piena attuazione della posizione comune e di tutti gli obblighi che ne derivano;

6.  ritiene che la modalità di valutazione dei rischi correlati al rilascio di licenze di esportazione dovrebbe contemplare un principio di precauzione e che gli Stati membri oltre a valutare se una specifica tecnologia militare possa essere utilizzata o meno a fini di repressione interna o per altri scopi indesiderati, dovrebbero anche valutare i rischi sulla base della situazione generale nel paese di destinazione, tenendo conto di fattori quali lo stato della sua democrazia, lo Stato di diritto e lo sviluppo socioeconomico;

7.  invita gli Stati membri e il SEAE, in linea con le sue raccomandazioni del 13 settembre 2017, a utilizzare l'attuale processo di revisione per rafforzare i meccanismi di scambio di informazioni, rendendo disponibili informazioni migliori dal punto di vista qualitativo e quantitativo per le valutazioni dei rischi correlati al rilascio di licenze di esportazione, come segue:

   a) fornendo maggiori informazioni sulle licenze di esportazione e sulle esportazioni effettive, condivise in maniera sistematica e tempestiva, anche in relazione a utilizzatori finali che destano preoccupazione, a casi di sviamento, a certificati di destinazione finale contraffatti o problematici per altre ragioni, nonché a intermediari o a imprese di trasporto sospetti, in conformità delle leggi nazionali;
   b) tenendo una lista di entità e individui condannati per violazione della normativa in materia di esportazione di armi, di casi identificati di sviamento e di persone di cui è sospetto o noto il coinvolgimento nel commercio illegale di armi o in attività che minacciano la sicurezza internazionale e nazionale;
   c) condividendo le migliori pratiche adottate per l'applicazione degli otto criteri;
   d) trasformando il manuale per l'uso in una risorsa interattiva online;
   e) trasformando, entro la fine del 2019, la relazione annuale dell'UE in una banca dati online aperta e pubblica, il cui nuovo formato si applicherà ai dati relativi al 2017;
   f) incentivando chiare e ben consolidate procedure di collaborazione tra le forze dell'ordine e le autorità di frontiera basate sullo scambio di informazioni, al fine di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e sradicare il traffico illegale di armi, che costituisce un elemento di rischio per la sicurezza dell'UE e dei suoi cittadini;

8.  invita gli Stati membri e il SEAE a incrementare il personale che si occupa delle questioni relative alle esportazioni sia a livello nazionale che dell'UE; incoraggia l'uso dei fondi dell'Unione per lo sviluppo delle capacità dei funzionari preposti al rilascio delle licenze e delle forze dell'ordine negli Stati membri;

9.  ricorda che tra le ragioni alla base dell'elaborazione della posizione comune vi erano quella di evitare che gli armamenti europei fossero utilizzati contro le forze armate degli Stati membri e quella di prevenire le violazioni dei diritti umani e il prolungamento di conflitti armati; ribadisce che la posizione comune stabilisce i requisiti minimi che gli Stati membri sono tenuti ad applicare nell'ambito del controllo delle esportazioni di armi e prevede l'obbligo di valutare una domanda di licenza di esportazione in base a tutti gli otto criteri ivi elencati;

10.  critica il fatto che gli Stati membri manchino sistematicamente di applicare gli otto criteri e che la tecnologia militare raggiunga talvolta destinazioni e utilizzatori finali che non soddisfano i criteri della posizione comune; ribadisce la sua richiesta di una valutazione indipendente del rispetto da parte degli Stati membri degli otto criteri della posizione comune; ritiene che occorra promuovere una maggiore convergenza nell'applicazione degli otto criteri; si rammarica per l'assenza di disposizioni relative alle sanzioni da imporre agli Stati membri che non abbiano preliminarmente verificato il rispetto degli otto criteri al momento della concessione delle licenze; esorta gli Stati membri a migliorare la coerenza nell'attuazione della posizione comune e consiglia loro di provvedere a disporre modalità per le verifiche indipendenti;

11.  ritiene che le esportazioni verso l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti e gli altri membri della coalizione guidata dall'Arabia Saudita nello Yemen violino almeno il criterio 2, visto il coinvolgimento di tali paesi nelle gravi violazioni del diritto umanitario, come accertato dalle autorità competenti delle Nazioni Unite; ribadisce l'appello già lanciato il 13 settembre 2017 riguardo alla necessità urgente di imporre un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita e invita l'AR/VP e il Consiglio a estendere tale embargo anche a tutti gli altri membri della coalizione a guida saudita nello Yemen;

12.  ritiene sia necessario avviare un processo che porti a un meccanismo sanzionatorio nei confronti degli Stati membri che non rispettano la posizione comune;

13.  prende atto che alcuni Stati membri hanno interrotto la fornitura di armi all'Arabia Saudita e ad altri membri della coalizione a guida saudita nello Yemen a causa delle loro azioni, mentre altri hanno continuato a fornire tecnologia militare; si congratula con quegli Stati membri, quali la Germania e i Paesi Bassi, che hanno modificato le loro prassi in merito al conflitto nello Yemen; esprime tuttavia profondo rammarico per il fatto che altri Stati membri non sembrano tenere conto del comportamento del paese di destinazione e dell'uso finale delle armi e delle munizioni esportate; sottolinea che tale disparità nella prassi rischia di compromettere l'intero regime europeo di controllo delle armi;

14.  è allarmato per il fatto quasi tutte le richieste di licenza di esportazione verso paesi specifici, quali l'Arabia Saudita, siano state accolte nonostante le esportazioni verso tali paesi violino almeno i criteri da 1 a 6 della posizione comune, tenendo conto del fatto che il mancato soddisfacimento dei criteri da 1 a 4 deve comportare il rifiuto della licenza; deplora che quasi tutte le richieste di licenza (il 95 %) di esportazione verso l'Arabia Saudita siano state accolte per quanto riguarda la categoria ML9(22) (navi da guerra utilizzate per realizzare il blocco navale imposto allo Yemen), e le categorie ML10 (aeromobili) e ML4 (bombe, ecc.), che sono state fondamentali per la campagna aerea, contribuendo al deterioramento della situazione umanitaria e dello sviluppo sostenibile dell'intero paese e alle attuali sofferenze della popolazione yemenita;

15.  è sconcertato dalla quantità di armi e munizioni prodotte nell'UE e trovate nelle mani di Da'esh in Siria e in Iraq; segnala che la Bulgaria e la Romania non hanno dato efficace applicazione alla posizione comune per quanto riguarda i ritrasferimenti non conformi ai certificati di destinazione finale; invita tutti gli Stati membri a rifiutare in futuro trasferimenti analoghi, in particolare verso gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, e invita il SEAE e gli Stati membri, in particolare la Bulgaria e la Romania, a spiegare, nel quadro del COARM, ma anche pubblicamente in sede di sottocommissione per la sicurezza e la difesa del Parlamento europeo (SEDE), quali iniziative sono state adottate in materia; invita il SEAE ad affrontare i numerosi casi emersi grazie alla recente relazione di Conflict Armament Research e a esaminare, in seno al COARM e nelle apposite sedi, metodi più efficaci per lo svolgimento delle valutazioni dei rischi di diversione, in particolare introducendo per gli Stati membri, nell'ambito del processo di revisione, l'obbligo di negare una licenza di esportazione qualora sussista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere oggetto di diversione; decide di avviare un'indagine al riguardo;

16.  esprime preoccupazione per il fatto che la fornitura di sistemi d'arma in tempi di guerra e in situazioni di forte tensione politica possa avere conseguenze negative sproporzionate sui civili; sottolinea che i conflitti dovrebbero essere risolti in via prioritaria con mezzi diplomatici; invita pertanto gli Stati membri dell'UE a impegnarsi per un'autentica politica estera e di sicurezza comune;

17.  riconosce che una migliore applicazione del criterio 8 potrebbe contribuire in modo determinante alla coerenza delle politiche dell'UE in materia di obiettivi di sviluppo e obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'obiettivo 16.4; invita gli Stati membri e il SEAE ad avvalersi dell'attuale processo di revisione della posizione comune in tal senso; raccomanda al riguardo di aggiornare il manuale per l'uso e di concentrarsi non soltanto sull'impatto sullo sviluppo dell'acquisto di armi nel paese destinatario, ma anche sul potenziale danno arrecato allo sviluppo dall'uso di armi, anche in paesi diversi dal destinatario;

18.  suggerisce di valutare le possibilità di cui l'Unione dispone per fornire sostegno agli Stati membri nel conformarsi agli otto criteri della posizione comune, in particolare offrendo informazioni nelle fasi di valutazione dei rischi, di verifica degli utilizzatori finali e di verifica ex ante delle spedizioni e fornendo un elenco periodicamente aggiornato dei paesi terzi che rispettano i criteri della posizione comune;

19.  prende atto del riesame che il Consiglio sta svolgendo, previsto per il 2018, riguardante l'attuazione della posizione comune e il conseguimento dei suoi obiettivi; chiede che il riesame della posizione comune analizzi il modo in cui essa è attuata a livello nazionale, ivi compresa una valutazione delle diverse modalità della sua applicazione nelle leggi e normative degli Stati, dei metodi utilizzati per valutare le domande di licenza, nonché degli enti governativi e dei ministeri coinvolti; sottolinea, in tale contesto, che i progetti finanziati a titolo dell'EDIDP, di recente istituzione, e del futuro Fondo per la difesa devono essere soggetti a meccanismi/regimi di controllo e rendicontazione nazionali e dell'Unione nonché essere sottoposti al pieno controllo parlamentare; ritiene che anche il proposto Strumento per la pace debba essere soggetto al pieno controllo parlamentare;

20.  invita gli Stati membri a superare l'attuale inefficienza della spesa per la difesa dovuta alle duplicazioni, alla frammentazione e all'assenza di interoperabilità, nonché a puntare a rendere l'UE un garante della sicurezza anche attraverso un maggiore controllo delle esportazioni di armi;

21.  sostiene che, nell'ambito del prossimo regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa (FED) (COM(2018)0476), le azioni connesse con prodotti relativi alle armi leggere e di piccolo calibro, laddove siano sviluppate principalmente ai fini dell'esportazione, dovrebbero essere escluse dai fondi dell'Unione;

22.  sostiene che, nel contesto della Brexit, sarebbe importante che il Regno Unito si impegni a restare vincolato dalla posizione comune e ad applicarne le disposizioni operative, come altri paesi terzi europei;

23.  sottolinea che l'ambizione di accrescere la competitività del settore europeo della difesa non deve compromettere l'applicazione degli otto criteri della posizione comune poiché essi sono prioritari rispetto a eventuali interessi economici, commerciali, sociali o industriali degli Stati membri;

24.  ritiene che l'attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, debba essere coerente con la posizione comune, anche per quanto riguarda i componenti e le parti di ricambio; constata che la posizione comune non prevede alcuna limitazione al suo campo di applicazione e che, di conseguenza, gli otto criteri si applicano anche ai trasferimenti all'interno dell'UE;

25.  ribadisce l'effetto dannoso che le esportazioni non sufficientemente controllate di tecnologie di cibersorveglianza da parte delle imprese dell'UE può avere sulla sicurezza dell'infrastruttura digitale dell'Unione e sul rispetto dei diritti umani; sottolinea, al riguardo, l'importanza di un aggiornamento rapido, efficace e globale del regolamento UE sui prodotti a duplice uso; ricorda la posizione del Parlamento in relazione alla proposta della Commissione, approvata a larghissima maggioranza nel gennaio 2018, e propone al Consiglio di elaborare una posizione al fine di consentire ai colegislatori di giungere a un accordo prima della fine della legislatura; invita gli Stati membri, per quanto concerne i controlli delle esportazioni e l'applicazione degli otto criteri, a prestare maggiore attenzione a quei prodotti che possono essere utilizzati per scopi sia civili sia militari, come ad esempio le tecnologie di sorveglianza, come pure ai componenti che possono essere impiegati in una guerra cibernetica o per perpetrare violazioni dei diritti umani; esorta gli Stati membri e la Commissione a investire fondi sufficienti in tecnologie e risorse umane per formare le persone sui programmi specifici di cibersicurezza; invita gli Stati membri a promuovere a livello internazionale l'aggiunta di tali prodotti negli elenchi di controllo (con particolare riferimento all'intesa di Wassenaar);

26.  incoraggia gli Stati membri a effettuare un esame più dettagliato della produzione su licenza da parte dei paesi terzi e a garantire il rafforzamento delle salvaguardie contro gli usi indesiderati; chiede l'applicazione rigorosa della posizione comune per quanto riguarda la produzione su licenza in paesi terzi; chiede di limitare gli accordi di produzione su licenza ai paesi che sono parti contraenti o firmatari dell'ATT e di obbligare questi paesi terzi a esportare soltanto le attrezzature prodotte su licenza con l'esplicita autorizzazione dello Stato membro di esportazione originario;

27.  sottolinea la necessità di mettere a punto un approccio per le situazioni in cui gli Stati membri interpretano diversamente gli 8 criteri della posizione comune in caso di esportazioni di prodotti sostanzialmente affini verso destinazioni e utilizzatori finali simili, al fine di mantenere condizioni di parità e tutelare la credibilità dell'UE all'estero;

28.  invita gli Stati membri e il SEAE a elaborare una strategia specifica per tutelare formalmente gli individui che denunciano pratiche di enti e imprese del settore degli armamenti che risultino contrarie ai criteri e ai principi della posizione comune;

29.  chiede, inoltre, che gli otto criteri siano ampliati e applicati anche ai trasferimenti di personale militare, di sicurezza e di polizia, ai servizi, al know-how e alla formazione nel campo delle esportazioni di armi, alla tecnologia della sicurezza e ai servizi militari e di sicurezza privati;

30.  invita gli Stati membri e il SEAE a collaborare strettamente per prevenire i rischi derivanti dalla diversione e dall'accumulo di armi, quali ad esempio il contrabbando e il traffico illecito di armi; pone l'accento sul rischio che le armi esportate verso i paesi terzi rientrino nell'UE tramite il contrabbando e il traffico di armi;

31.  chiede agli Stati membri e al SEAE di introdurre un nuovo criterio nella posizione comune al fine di garantire che, al momento della concessione delle licenze, si tenga debitamente conto del rischio di corruzione in relazione alle esportazioni;

Relazione annuale del COARM

32.  apprezza gli sforzi profusi dal COARM per promuovere la cooperazione, il coordinamento, la convergenza (con il ricorso, in particolare, al manuale per l'uso della posizione comune), nonché il rafforzamento e l'applicazione della posizione comune, segnatamente per quanto riguarda le campagne di sensibilizzazione e i processi di avvicinamento e di armonizzazione all'interno dell'Unione europea e con i paesi terzi;

33.  si rammarica per la pubblicazione molto tardiva della diciottesima relazione annuale per il 2015 nel marzo 2017 e della diciannovesima relazione annuale per il 2016 nel febbraio 2018; chiede che sia garantita una procedura di informazione e presentazione dei contributi più standardizzata e tempestiva, stabilendo un calendario rigoroso per la comunicazione dei dati che non vada oltre il gennaio successivo all'anno in cui sono avvenute le esportazioni e introducendo una data fissa di pubblicazione che non vada oltre il marzo successivo all'anno in cui sono avvenute le esportazioni;

34.  ricorda che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune, tutti gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni in merito alle loro esportazioni di armi e li esorta a rispettare pienamente i loro obblighi sanciti dalla posizione comune; sottolinea che per comprendere le modalità di applicazione degli otto criteri sono essenziali dati di qualità elevata e disaggregati sulle effettive consegne;

35.  critica il fatto che alcuni Stati membri non abbiano fornito contributi esaustivi per la diciannovesima relazione annuale sulla base di dati dettagliati e specifici per paese; esprime preoccupazione per il fatto che, di conseguenza, manchino importanti informazioni nella relazione annuale del COARM, che non è quindi aggiornata né in grado di presentare un quadro completo delle attività di esportazione degli Stati membri; ritiene necessario introdurre un sistema di verifica e di rendicontazione standardizzato che fornisca informazioni maggiormente dettagliate ed esaustive; ribadisce il proprio invito a tutti gli Stati membri che non hanno fornito contributi completi, a presentare informazioni aggiuntive riguardo alle loro precedenti esportazioni in vista della prossima relazione annuale;

36.  osserva che, in base a quanto riportato nella diciannovesima relazione annuale, vi sono divergenze nell'applicazione dei criteri invocati a fini del rifiuto, in particolare il criterio 1 è stato invocato 82 volte, il criterio 2 è stato invocato 119 volte, il criterio 3 303 volte, il criterio 4 85 volte, il criterio 5 8 volte, il criterio 6 12 volte, il criterio 7 139 volte e il criterio 8 una sola volta; rileva con preoccupazione che il numero di licenze rifiutate è diminuito in termini sia totali che relativi (nel 2016 solo lo 0,76 % delle domande di licenza è stato negato rispetto a quasi l'1 % nel 2015); prende atto con disappunto del fatto che la relazione continua a non includere i dati relativi all'esito delle consultazioni sulle notifiche di rifiuto e invita gli Stati membri a includere tali dati nelle future relazioni annuali;

37.  suggerisce che siano raccolte informazioni supplementari dagli Stati membri e che siano pubblicate sia a livello nazionale che nella relazione annuale del COARM; suggerisce altresì di completare la relazione annuale del COARM con una sintesi che contenga, tra l'altro, un'analisi comparata delle tendenze rispetto agli anni precedenti e cifre aggregate;

Parlamento e società civile

38.  osserva che non tutti i parlamenti nazionali dell'Unione esercitano un controllo sulle decisioni del governo in merito al rilascio di licenze; fa riferimento al regolamento del Parlamento che prevede la possibilità di fornire risposte periodiche alle relazioni annuali dell'UE sull'esportazione di armi e chiede a tale riguardo di migliorare la situazione attuale e di garantire che il Parlamento europeo risponda alla relazione annuale COARM con la propria relazione annuale, che dovrebbe essere fuori quota; invita i parlamenti nazionali a scambiare le buone pratiche, laddove disponibili, in materia di comunicazione e controllo delle esportazioni di armi;

39.  sottolinea l'importante ruolo svolto dai parlamenti nazionali, dal Parlamento europeo, dalla società civile, dalle autorità di controllo delle esportazioni di armi e dalle associazioni di settore nel sostenere e promuovere a livello nazionale e unionale le norme stabilite dalla posizione comune e nell'istituire un sistema di controllo trasparente e affidabile; chiede, pertanto, un meccanismo di controllo trasparente e solido che rafforzi il ruolo dei parlamenti e della società civile; incoraggia i parlamenti nazionali, la società civile e il mondo accademico a esercitare un controllo indipendente sul commercio delle armi e invita gli Stati membri e il SEAE a sostenere tali attività, anche tramite mezzi finanziari;

40.  sottolinea l'importanza e la legittimità del controllo parlamentare sui dati e sulle modalità di esecuzione dei controlli sulle esportazioni di armi; chiede, in tale contesto, di fornire le misure, il sostegno e le informazioni necessari per far sì che la funzione di controllo pubblico possa essere esercitata appieno;

41.  suggerisce che le esportazioni di prodotti finanziati nell'ambito dell'EDIDP e/o del Fondo europeo per la difesa siano elencate separatamente all'interno dei dati presentati al COARM, al fine di garantire un attento monitoraggio dei prodotti finanziati tramite risorse di bilancio dell'Unione; chiede che il Consiglio e il Parlamento giungano a un accordo in merito un regime dettagliato di interpretazione e attuazione che preveda un'autorità di vigilanza, un organo sanzionatore e un comitato etico, onde assicurare che i criteri della posizione comune siano applicati almeno ai prodotti finanziati a titolo dell'EDIDP e/o del Fondo europeo per la difesa, al fine di garantire ai paesi interessati condizioni di parità in merito alle esportazioni; sottolinea che l'interpretazione e l'attuazione comuni dovrebbero essere applicate, in prospettiva, a tutte le esportazioni di armi dagli Stati membri;

Controllo degli armamenti e disarmo a livello internazionale

42.  ricorda le ambizioni dell'Unione di agire come un attore globale per la pace; ritiene che l'Unione europea debba assumersi maggiore responsabilità per quanto concerne la pace e la sicurezza in Europa e nel mondo, adottando altre iniziative volte alla limitazione degli armamenti e al disarmo, e che, in qualità di attore globale responsabile, debba fungere da guida, vale a dire assumere un ruolo attivo, sostenuta dal massimo impegno degli Stati membri, nel raggiungere una posizione comune nel campo della non proliferazione degli armamenti, del disarmo mondiale e dei controlli sui trasferimenti di armi, nonché nell'ambito del potenziamento di ricerca e sviluppo in materia di tecnologie e processi di conversione da strutture di uso militare a strutture di uso civile, e adottando misure quali agevolazioni per l'esportazione di tali beni;

43.  ricorda che tutti gli Stati membri sono firmatari dell'ATT; chiede l'universalizzazione dell'ATT e una maggiore attenzione ai paesi non firmatari; plaude inoltre alle iniziative di sensibilizzazione riguardanti l'ATT e sostiene l'efficace attuazione dello stesso;

44.  incoraggia gli Stati membri ad assistere i paesi terzi nell'elaborazione, aggiornamento, miglioramento e applicazione dei sistemi di controllo delle armi conformi alla posizione comune;

45.  ribadisce la propria posizione sui sistemi d'arma autonomi letali (LAWS); chiede di vietare l'esportazione di prodotti utilizzati per lo sviluppo e la produzione di detti sistemi d'arma;

46.  sottolinea che un efficace accordo internazionale sul controllo delle esportazioni di armi dovrebbe contemplare tutti i trasferimenti, inclusi anche il trasferimento tra Stati, il trasferimento tra Stati e utilizzatori finali privati, il leasing e il prestito, le donazioni e i trasferimenti sotto forma di assistenza o di altra prestazione;

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47.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale della NATO e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
(2) GU C 56 del 14.2.2018, pag. 1.
(3) GU L 17 del 23.1.2018, pag. 40.
(4) GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38.
(5) GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.
(6) http://www.wassenaar.org/control-lists/, "Elenco di beni e tecnologie a duplice uso e munizioni" nel quadro dell'intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso.
(7) Trattato sul commercio delle armi, Nazioni Unite, 13-27217.
(8) GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.
(9) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
(10) GU L 338 del 13.12.2016, pag. 1.
(11) A/HRC/35/8.
(12) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 63.
(13) GU C 399 del 24.11.2017, pag. 178.
(14) GU C 35 del 31.1.2018, pag. 142.
(15) GU C 331 del 18.9.2018, pag. 146.
(16) GU C 356 del 4.10.2018, pag. 104.
(17) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.
(18) Trends in International Arms Transfers, 2017 (scheda informativa del SIPRI, marzo 2018).
(19) http://enaat.org/eu-export-browser/licence.en.html
(20) "Visione condivisa, azione comune - Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea: un'Europa più forte", Bruxelles, giugno 2016.
(21) Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017)0295), 7 giugno 2017.
(22) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0406(01)&from=IT

Ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2020Note legali - Informativa sulla privacy