Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 dicembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) Il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), stabilito con regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6 per il periodo 2014-2020, è l'ultimo di una serie di programmi mediante i quali da 25 anni l'Unione sostiene l'attuazione delle priorità legislative e strategiche in questi settori. La recente valutazione intermedia7 ha indicato che il programma è sulla buona strada per risultare efficace, efficiente e pertinente. Il programma LIFE 2014-2020 dovrebbe pertanto essere mantenuto, modificandone alcune parti in base a quanto emerso dalla valutazione intermedia e da quelle successive. Si dovrebbe perciò istituire un omonimo programma ("il programma") a partire dal 2021.
(2) Il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), stabilito con regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6 per il periodo 2014-2020, è l'ultimo di una serie di programmi mediante i quali da 25 anni l'Unione sostiene l'attuazione delle priorità legislative e strategiche in questi settori. La recente valutazione intermedia7 ha indicato che il programma ha già un ottimo rapporto costi-benefici e che è sulla buona strada per risultare efficace in termini generali, efficiente e pertinente. Il programma LIFE 2014-2020 dovrebbe pertanto essere mantenuto, modificandone alcune parti in base a quanto emerso dalla valutazione intermedia e da quelle successive. Si dovrebbe perciò istituire un omonimo programma ("il programma") a partire dal 2021.
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6 Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).
6 Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).
7 Relazione sulla valutazione intermedia del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (SWD(2017)0355).
7 Relazione sulla valutazione intermedia del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (SWD(2017)0355).
Emendamento 102 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) Perseguendo la realizzazione degli obiettivi e dei traguardi dell'Unione stabiliti dalla legislazione, dalle politiche, dai piani e dagli impegni internazionali in materia di ambiente, clima e da quelli correlati in materia di energia pulita, il programma dovrebbe contribuire al passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita della biodiversità, mediante interventi diretti o sostenendo l'integrazione dei suddetti obiettivi in altre politiche.
(3) Perseguendo la realizzazione degli obiettivi e dei traguardi dell'Unione stabiliti dalla legislazione, dalle politiche, dai piani e dagli impegni internazionali in materia di ambiente, clima e da quelli correlati in materia di energia pulita, il programma dovrebbe contribuire, nel quadro di una transizione equa, al passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a zero emissioni nette e resiliente ai cambiamenti climatici, alla tutela e al miglioramento dell'ambiente e della salute, all'interruzione e all'inversione del processo di perdita della biodiversità, anche attraverso il sostegno alla rete Natura 2000, una gestione efficiente degli ecosistemi e il contrasto del loro degrado, mediante interventi diretti o sostenendo l'integrazione dei suddetti obiettivi in altre politiche. Una transizione equa dovrebbe essere conseguita in consultazione e attraverso il dialogo con le parti sociali e le regioni e le comunità interessate. Queste dovrebbero essere incluse quanto più possibile anche nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) L'Unione è determinata a fornire una risposta globale agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che evidenziano il nesso intrinseco tra la gestione delle risorse naturali per garantirne la disponibilità a lungo termine, i servizi ecosistemici, la salute umana e una crescita economica sostenibile e inclusiva. In questo spirito, il programma dovrebbe fornire un contributo sostanziale sia allo sviluppo economico che alla coesione sociale.
(4) L'Unione è determinata a fornire una risposta globale agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che evidenziano il nesso intrinseco tra la gestione delle risorse naturali per garantirne la disponibilità a lungo termine, i servizi ecosistemici, il loro rapporto con la salute umana e una crescita economica sostenibile e socialmente inclusiva. In questo spirito, il programma dovrebbe essere ispirato ai principi di solidarietà e condivisione delle responsabilità, fornendo nel contempo un contributo sostanziale sia allo sviluppo economico che alla coesione sociale.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente e del clima dovrebbero essere integrate nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere promosse le sinergie e la complementarità con altri programmi di finanziamento dell'Unione, anche agevolando il finanziamento di azioni volte a completare progetti strategici integrati e progetti strategici di tutela della natura e a promuovere l'accettazione e la riproduzione delle soluzioni sviluppate nel quadro del programma. È necessario un coordinamento per evitare il doppio finanziamento. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri adottino misure volte a evitare sovrapposizioni e oneri amministrativi per i beneficiari dei progetti a causa degli obblighi di notifica nel quadro dei diversi strumenti finanziari.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) Il programma dovrebbe concorrere allo sviluppo sostenibile e al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell'Unione in materia di ambiente, clima e da quelli pertinenti in materia di energia pulita, in particolare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile8, la convenzione sulla diversità biologica9e l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici10 ("accordo di Parigi sui cambiamenti climatici").
(5) Il programma dovrebbe concorrere allo sviluppo sostenibile e al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell'Unione in materia di ambiente, clima e da quelli pertinenti in materia di energia pulita, in particolare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile8, la convenzione sulla diversità biologica9, l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici10 ("accordo di Parigi sui cambiamenti climatici"), la convenzione dell'UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Aarhus"), la convenzione dell'UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, la convenzione di Basilea delle Nazioni Unite sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, la convenzione di Rotterdam delle Nazioni Unite sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e la convenzione di Stoccolma delle Nazioni Unite sugli inquinanti organici persistenti.
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8 Agenda 2030, risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
8 Agenda 2030, risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
9 Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).
9 Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).
10 GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
10 GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
Emendamenti 6 e 101 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) Per realizzare gli obiettivi di portata più generale, è particolarmente importante attuare il pacchetto sull'economia circolare11, il quadro 2030 per il clima e l'energia12, 13, 14, la legislazione dell'Unione a tutela della natura15, nonché le relative politiche16, 17, 18, 19, 20.
(6) Per realizzare gli obiettivi di portata più generale, è particolarmente importante attuare il pacchetto sull'economia circolare11, il quadro 2030 per il clima e l'energia12, 13, 14, l'acquis dell'Unione a tutela della natura14bis, 14ter, 15, nonché le relative politiche16, 17, 18, 19, 20, 20bis.
12 Quadro 2030 per il clima e l'energia, COM(2014)0015 del 22 gennaio 2014.
12 Quadro 2030 per il clima e l'energia, COM(2014)0015 del 22 gennaio 2014.
13 Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2013)0216 del 16 aprile 2013.
13 Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2013)0216 final del 16 aprile 2013.
14 Energia pulita per tutti gli europei, COM(2016)0860 del 30 novembre 2016.
14 Energia pulita per tutti gli europei, COM(2016)0860 del 30 novembre 2016.
14 bis Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
14 ter Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
15 Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia, COM(2017)0198 del 27 aprile 2017.
15 Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia, COM(2017)0198 del 27 aprile 2017.
16 Programma "Aria pulita" per l'Europa, COM(2013)0918 del 18 dicembre 2013.
16 Programma "Aria pulita" per l'Europa, COM(2013)0918 del 18 dicembre 2013.
17 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
17 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
18 Strategia tematica per la protezione del suolo, COM(2006)0231.
18 Strategia tematica per la protezione del suolo, COM(2006)0231.
19 Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, COM(2016)0501 del 20 luglio 2016.
19 Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, COM(2016)0501 del 20 luglio 2016.
20 Piano d'azione sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE dell'8.11.2017.
20 Piano d'azione sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE dell'8.11.2017.
20 bisRegolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
20 ter Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti minimi per il riutilizzo dell'acqua.
20 quaterDecisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) L'Unione annette grande importanza alla sostenibilità a lungo termine dei risultati dei progetti LIFE, e quindi alla capacità di salvaguardare e mantenere tali risultati una volta attuati i progetti, anche attraverso il proseguimento, la riproduzione e/o il trasferimento dei progetti. Ciò implica la previsione di obblighi specifici per i richiedenti, nonché la necessità di garanzie a livello di Unione per assicurarsi che altri progetti finanziati dall'Unione non compromettano i risultati dei progetti LIFE attuati.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) Per onorare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'Unione deve trasformarsi in una società efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Perché avvenga tale trasformazione occorre agire, in particolare nei settori più responsabili degli attuali livelli di produzione di CO2 e d'inquinamento, in modo da contribuire ad attuare il quadro 2030 per il clima e l'energia e i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e a preparare la strategia dell'Unione a orizzonte 2050 e oltre. Il programma dovrebbe anche includere misure che concorrono ad attuare la politica dell'Unione di adattamento al cambiamento del clima per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi di questo fenomeno.
(7) Per onorare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'Unione deve trasformarsi in una società sostenibile, circolare, rinnovabile, efficiente in termini di energia, a zero emissioni nette e resiliente ai cambiamenti climatici. Perché avvenga tale trasformazione occorre agire, in particolare nei settori più responsabili degli attuali livelli di produzione di gas a effetto serra e d'inquinamento, in modo da contribuire ad attuare il quadro 2030 per il clima e l'energia e i piani nazionali integrati per l'energia e il clima così come la strategia dell'Unione a orizzonte 2050 e oltre, in linea con l'obiettivo di decarbonizzazione contemplato dall'accordo di Parigi. Il programma dovrebbe anche includere misure che concorrono ad attuare la politica dell'Unione di adattamento al cambiamento del clima per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi di questo fenomeno.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) La transizione all'energia pulita è un contributo fondamentale alla mitigazione dei cambiamenti climatici che apporta benefici collaterali per l'ambiente. Le azioni intese a creare capacità a sostegno alla transizione all'energia pulita, finanziate fino al 2020 nel quadro di Orizzonte 2020, dovrebbero essere integrate nel programma perché non sono intese a finanziare l'eccellenza e generare innovazione, ma a favorire l'utilizzo di tecnologie già disponibili che contribuiranno alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Includere nel programma le suddette attività di creazione di capacità offre la possibilità di sviluppare sinergie tra i sottoprogrammi e aumentare la coerenza complessiva dei finanziamenti dell'Unione. È pertanto auspicabile che si raccolgano e si divulghino i dati sull'utilizzo nei progetti LIFE delle soluzioni esistenti di ricerca e innovazione, anche risultanti dal programma Orizzonte Europa e dai programmi che lo hanno preceduto.
(8) La transizione verso l'energia rinnovabile, efficiente sul piano energetico e a zero emissioni nette è un contributo fondamentale alla mitigazione dei cambiamenti climatici che apporta benefici collaterali per l'ambiente. Le azioni intese a creare capacità a sostegno della transizione verso l'energia pulita, finanziate fino al 2020 nel quadro di Orizzonte 2020, dovrebbero essere integrate nel programma perché non sono intese a finanziare l'eccellenza e generare innovazione, ma a favorire l'utilizzo di tecnologie già disponibili per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica che contribuiranno alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il programma dovrebbe coinvolgere tutti i portatori d'interesse e tutti i settori coinvolti nella transizione verso l'energia pulita, ad esempio edilizia, industria, trasporti e agricoltura. Includere nel programma le suddette attività di creazione di capacità offre la possibilità di sviluppare sinergie tra i sottoprogrammi e aumentare la coerenza complessiva dei finanziamenti dell'Unione. È pertanto auspicabile che si raccolgano e si divulghino i dati sull'utilizzo nei progetti LIFE delle soluzioni esistenti di ricerca e innovazione, anche risultanti dal programma Orizzonte Europa e dai programmi che lo hanno preceduto.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) Dalle valutazioni dell'impatto del pacchetto legislativo "Energia pulita" si stima che per realizzare gli obiettivi che l'Unione si è posta per il 2030 in questo campo sono necessari investimenti extra pari a 177 miliardi di EUR annui nel periodo 2021-2030. Mancano soprattutto investimenti nella decarbonizzazione degli edifici (efficienza energetica e fonti rinnovabili di energia su piccola scala), settore in cui è necessario dirigere i capitali in progetti diffusamente distribuiti. Uno degli obiettivi del sottoprogramma Transizione all'energia pulita consiste nel creare capacità di sviluppo e aggregazione di progetti, il che consentirebbe anche di assorbire i finanziamenti erogati dai Fondi strutturali e d'investimento europei e stimolare gli investimenti nell'energia pulita usando anche gli strumenti finanziari offerti nel quadro di InvestEU.
(9) Dalle valutazioni dell'impatto del pacchetto legislativo "Energia pulita" si stima che per realizzare gli obiettivi che l'Unione si è posta per il 2030 in questo campo sono necessari investimenti extra pari a 177 miliardi di EUR annui nel periodo 2021-2030. Mancano soprattutto investimenti nella decarbonizzazione degli edifici (efficienza energetica e fonti rinnovabili di energia su piccola scala), settore in cui è necessario dirigere i capitali verso progetti diffusamente distribuiti. Uno degli obiettivi del sottoprogramma Transizione verso l'energia pulita consiste nel creare capacità di sviluppo e aggregazione di progetti, il che consentirebbe anche di assorbire i finanziamenti erogati dai Fondi strutturali e d'investimento europei e stimolare gli investimenti nell'energia rinnovabile e nell'efficienza energetica, usando anche gli strumenti finanziari offerti nel quadro di InvestEU.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Il programma LIFE è l'unico programma specificamente dedicato all'ambiente e all'azione per il clima e pertanto svolge un ruolo cruciale nel sostenere l'attuazione della legislazione dell'Unione in tali ambiti.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) Un'azione che ha beneficiato di un contributo del programma può anche essere finanziata da qualsiasi altro programma dell'Unione, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le azioni che beneficiano cumulativamente di finanziamenti di vari programmi dell'Unione dovrebbero essere sottoposte ad un solo audit che ne verifica la conformità a tutti i programmi interessati e alle rispettive regole.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) L'ultimo riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'Unione21 indica che è necessario compiere progressi decisi per accelerare l'attuazione dell'acquis e l'integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche. Il programma dovrebbe perciò fungere da catalizzatore dei progressi necessari sviluppando, sperimentando e riproducendo nuovi approcci; sostenendo l'elaborazione, la sorveglianza e il riesame della normativa, rafforzando la partecipazione dei portatori di interessi, mobilitando investimenti provenienti da tutti i programmi d'investimento dell'Unione o da altre fonti di finanziamento e sostenendo le azioni intese a sormontare i vari ostacoli che si frappongono alla piena attuazione dei principali piani imposti dalla legislazione ambientale.
(12) L'ultimo riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'Unione21 indica che è necessario compiere progressi decisi per accelerare l'attuazione dell'acquis e l'integrazione e la presa in considerazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche. Il programma dovrebbe perciò fungere da catalizzatore per affrontare le sfide sistemiche orizzontali nonché le cause di fondo delle carenze attuative individuate in tale riesame e per realizzare i progressi necessari rafforzando le capacità, sviluppando, sperimentando e riproducendo nuovi approcci; sostenendo l'elaborazione, la sorveglianza e il riesame della normativa;migliorando la governance in materia di ambiente, cambiamenti climatici e questioni connesse collegate alla transizione verso l'energia pulita, anche rafforzando la partecipazione pubblica multilivello e la partecipazione dei portatori di interessi, lo sviluppo di capacità, la comunicazione e la consapevolezza; mobilitando investimenti provenienti da tutti i programmi d'investimento dell'Unione o da altre fonti di finanziamento e sostenendo le azioni intese a sormontare i vari ostacoli che si frappongono alla piena attuazione dei principali piani imposti dalla legislazione ambientale.
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21 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, 'Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori" (COM(2017)0063 del 3 febbraio 2017).
21 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori" (COM(2017)0063 del 3 febbraio 2017).
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Per interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità, ivi compreso negli ecosistemi marini, occorre sostenere l'elaborazione, l'attuazione, la garanzia del rispetto e la valutazione della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti, tra cui la strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 202022, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio23, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24, e il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio25, in particolare raccogliendo gli elementi fattuali necessari ad elaborare e attuare le politiche e mettendo a punto, sperimentando, dimostrando e applicando le migliori prassi e soluzioni su piccola scala o adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, ivi compresi approcci integrati all'attuazione dei quadri di azione prioritaria preparati in base alla direttiva 92/43/CEE. L'Unione dovrebbe verificare la spesa relativa alla biodiversità per rispettare gli obblighi di comunicazione che le incombono a norma della convenzione sulla diversità biologica. Dovrebbero essere rispettati anche gli obblighi di verifica a norma di altra pertinente legislazione dell'Unione.
(13) Per interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità e il degrado degli ecosistemi, ivi compreso negli ecosistemi marini e negli altri ecosistemi acquatici, occorre sostenere l'elaborazione, l'attuazione, la garanzia del rispetto e la valutazione della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti, tra cui la strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 202022, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio23, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24 e il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio25, in particolare raccogliendo gli elementi fattuali necessari ad elaborare e attuare le politiche e mettendo a punto, sperimentando, dimostrando e applicando le migliori prassi e soluzioni, come una gestione efficace, su piccola scala o adattata ai contesti locali, regionali o nazionali, ivi compresi approcci integrati all'attuazione dei quadri di azione prioritaria preparati in base alla direttiva 92/43/CEE. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero verificare la spesa relativa alla biodiversità per rispettare gli obblighi di comunicazione che incombono loro a norma della convenzione sulla diversità biologica. Dovrebbero essere rispettati anche gli obblighi di verifica a norma di altra pertinente legislazione dell'Unione.
23 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
23 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
24 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
24 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
25 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
25 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) Le ultime valutazioni e analisi, tra cui il riesame intermedio della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020 e il vaglio dell'adeguatezza della legislazione a tutela della natura, hanno indicato nella carenza di congrui finanziamenti una delle maggiori cause dell'attuazione insufficiente della legislazione e della strategia in questione. I principali strumenti di finanziamento dell'Unione, tra cui il [Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca], possono contribuire in modo significativo a sopperire al fabbisogno di finanziamenti. Il programma può rendere questa integrazione ancor più efficiente grazie ai progetti strategici di tutela della natura destinati a favorire l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'Unione a tutela della natura e della biodiversità, comprese le azioni previste nei quadri di azione prioritaria elaborati a norma della direttiva 92/43/CEE. I progetti strategici di tutela della natura dovrebbero sostenere programmi di azione nazionali volti a integrare i pertinenti obiettivi in materia di natura e biodiversità in altre politiche e altri programmi di finanziamento, in modo da assicurare che siano mobilitati finanziamenti congrui per l'attuazione di tali politiche. Gli Stati membri potrebbero decidere, nell'ambito dei rispettivi piani strategici della politica agricola comune, di usare una certa quota della dotazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per potenziare il finanziamento di azioni che fanno da complemento ai progetti strategici di tutela della natura di cui al presente regolamento.
(14) Le ultime valutazioni e analisi, tra cui il riesame intermedio della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020 e il vaglio dell'adeguatezza della legislazione a tutela della natura, hanno indicato nella carenza di congrui finanziamenti una delle maggiori cause dell'attuazione insufficiente della legislazione e della strategia in questione. I principali strumenti di finanziamento dell'Unione, tra cui il [Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca], possono contribuire in modo significativo a sopperire al fabbisogno di finanziamenti, fermo restando che tali finanziamenti devono fungere da complemento. Il programma può rendere questa integrazione ancor più efficiente grazie ai progetti strategici di tutela della natura destinati a favorire l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'Unione a tutela della natura e della biodiversità, comprese le azioni previste nei quadri di azione prioritaria elaborati a norma della direttiva 92/43/CEE. I progetti strategici di tutela della natura dovrebbero sostenere programmi di azione volti a favorire l'integrazione dei pertinenti obiettivi in materia di natura e biodiversità in altre politiche e altri programmi di finanziamento, in modo da assicurare che siano mobilitati finanziamenti congrui per l'attuazione di tali politiche. Gli Stati membri potrebbero decidere, nell'ambito dei rispettivi piani strategici della politica agricola comune, di usare una certa quota della dotazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per potenziare il finanziamento di azioni che fanno da complemento ai progetti strategici di tutela della natura di cui al presente regolamento.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) L'iniziativa volontaria per la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d'oltremare europei (BEST - Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas) promuove nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare la conservazione della biodiversità, ivi compresa la biodiversità marina, e l'uso sostenibile dei servizi ecosistemici, tra cui approcci ecosistemici all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. L'iniziativa BEST è servita a veicolare l'importanza ecologica di tali regioni, paesi e territori per conservare la biodiversità del pianeta. Nelle dichiarazioni ministeriali del 2017 e 2018, i paesi e territori d'oltremare hanno espresso il loro apprezzamento per questo regime di sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità. È opportuno che il programma continui a finanziare il regime di sovvenzioni di piccola entità nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare.
(15) L'iniziativa volontaria per la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d'oltremare europei (BEST - Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas) promuove nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare la conservazione della biodiversità, ivi compresa la biodiversità marina, e l'uso sostenibile dei servizi ecosistemici, tra cui approcci ecosistemici all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Grazie all'azione preparatoria BEST adottata nel 2011 e ai programmi BEST 2.0 e BEST RUP a essa successivi, l'iniziativa BEST è servita a veicolare l'importanza ecologica di tali regioni, paesi e territori e il loro ruolo chiave ai fini della conservazione della biodiversità del pianeta. La Commissione stima in 8 milioni di EUR l'anno le esigenze in termini di sostegno finanziario per progetti sul campo in tali territori. Nelle dichiarazioni ministeriali del 2017 e 2018, i paesi e territori d'oltremare hanno espresso il loro apprezzamento per questo regime di sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità. È dunque opportuno che il programma continui a finanziare il regime di sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare, inclusi il rafforzamento delle capacità e la capitalizzazione delle azioni finanziate.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) Per promuovere l'economia circolare serve un cambio di mentalità nel modo di progettare, produrre, consumare e smaltire i materiali e i prodotti, inclusa la plastica. Il programma dovrebbe contribuire alla transizione a un modello di economia circolare finanziando vari soggetti (imprese, autorità pubbliche e consumatori), in particolare tramite l'applicazione, lo sviluppo e la riproduzione delle migliori tecniche, prassi e soluzioni adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, anche per mezzo di approcci integrati all'attuazione dei piani di gestione e prevenzione dei rifiuti. Il sostegno all'attuazione della strategia sulla plastica può tradursi in particolare nella ricerca di soluzioni al problema dei rifiuti marini.
(16) Per promuovere l'economia circolare e l'efficienza delle risorse serve un cambio di mentalità nel modo di progettare, produrre, consumare e smaltire i materiali e i prodotti, inclusa la plastica. Il programma dovrebbe contribuire alla transizione verso un modello di economia circolare finanziando vari soggetti (imprese, autorità pubbliche, società civile e consumatori), in particolare tramite l'applicazione, lo sviluppo e la riproduzione delle migliori tecniche, prassi e soluzioni adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, anche per mezzo di approcci integrati all'applicazione della gerarchia dei rifiuti e all'attuazione dei piani di gestione e prevenzione dei rifiuti. Il sostegno all'attuazione della strategia sulla plastica può tradursi in particolare nella ricerca di soluzioni al problema dei rifiuti marini.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Un elevato livello di protezione ambientale è di importanza fondamentale per la salute e il benessere dei cittadini dell'Unione. Il programma dovrebbe sostenere l'obiettivo dell'Unione di produrre e utilizzare le sostanze chimiche secondo modalità che minimizzano gli effetti negativi significativi sulla salute umana e sull'ambiente e di elaborare una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico. Il programma dovrebbe altresì sostenere attività intese a facilitare l'attuazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 bis, al fine di conseguire livelli di rumore che non comportino effetti negativi significativi né rischi significativi per la salute umana.
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16 bis Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale - Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 17
(17) L'obiettivo a lungo termine dell'Unione sulla qualità dell'aria consiste nel raggiungere livelli di qualità che non comportino effetti negativi significativi né rischi significativi per la salute umana. L'opinione pubblica è attenta alle questioni legate all'inquinamento atmosferico e i cittadini si aspettano che le autorità intervengano. La direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio26 evidenzia il ruolo che possono svolgere i finanziamenti dell'Unione nella realizzazione degli obiettivi per la qualità dell'aria. Il programma dovrebbe pertanto sostenere i progetti, compresi i progetti strategici integrati, che sono potenzialmente in grado di mobilitare fondi pubblici e privati, illustrare le buone prassi e stimolare l'attuazione dei piani per la qualità dell'aria e della relativa legislazione a livello locale, regionale, multiregionale, nazionale e transnazionale.
(17) L'obiettivo a lungo termine dell'Unione sulla qualità dell'aria consiste nel raggiungere livelli di qualità che non comportino effetti negativi significativi né rischi significativi per la salute umana e l'ambiente, rafforzando nel contempo le sinergie tra miglioramenti della qualità dell'aria e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L'opinione pubblica è attenta alle questioni legate all'inquinamento atmosferico e i cittadini si aspettano che le autorità intervengano, soprattutto nelle zone in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici. La direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio26 evidenzia il ruolo che possono svolgere i finanziamenti dell'Unione nella realizzazione degli obiettivi per la qualità dell'aria. Il programma dovrebbe pertanto sostenere i progetti, compresi i progetti strategici integrati, che sono potenzialmente in grado di mobilitare fondi pubblici e privati, illustrare le buone prassi e stimolare l'attuazione dei piani per la qualità dell'aria e della relativa legislazione a livello locale, regionale, multiregionale, nazionale e transnazionale.
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26 Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici che modifica la direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
26 Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici che modifica la direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 19
(19) La protezione e il ripristino dell'ambiente marino è uno dei grandi obiettivi della politica ambientale dell'Unione. Il programma dovrebbe sostenere: la gestione, la conservazione, il ripristino e il monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi marini, in particolare nei siti Natura 2000, e la protezione delle specie conformemente ai quadri d'azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE; il raggiungimento di un buono stato ecologico, in linea con la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio28; la difesa di mari puliti e sani; l'attuazione della strategia europea per la plastica in un'economia circolare, in particolare per far fronte al problema degli attrezzi da pesca persi in mare e dei rifiuti marini; la partecipazione dell'Unione alla governance internazionale degli oceani, indispensabile per realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e per garantire la salute degli oceani a beneficio delle generazioni future. I progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura del programma dovrebbero includere azioni atte a proteggere l'ambiente marino.
(19) La protezione e il ripristino dell'ambiente acquatico è uno dei grandi obiettivi della politica ambientale dell'Unione. Il programma dovrebbe sostenere: la gestione, la conservazione, il ripristino e il monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi acquatici, in particolare nei siti Natura 2000, e la protezione delle specie conformemente ai quadri d'azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE; il raggiungimento di un buono stato ecologico, in linea con la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio28; la difesa di mari puliti e sani; l'attuazione della strategia europea per la plastica in un'economia circolare, in particolare per far fronte al problema degli attrezzi da pesca persi in mare e dei rifiuti marini; la partecipazione dell'Unione alla governance internazionale degli oceani, indispensabile per realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e per garantire la salute degli oceani a beneficio delle generazioni future. I progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura del programma dovrebbero includere azioni atte a proteggere l'ambiente acquatico.
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28 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
28 Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) L'attuale stato di conservazione dei siti Natura 2000 nelle zone agricole è molto carente, il che indica che tali aree necessitano tuttora di protezione. Gli attuali pagamenti a titolo della PAC per le aree Natura 2000 costituiscono lo strumento più efficace per salvaguardare la biodiversità nei terreni agricoli1 bis. Tuttavia, tali pagamenti sono insufficienti e non hanno un valore elevato rispetto al capitale naturale. Per incentivare la tutela ambientale di tali aree, è pertanto opportuno aumentare i pagamenti a titolo della PAC per i siti Natura 2000.
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1 bisG. Pe'er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira, C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S. Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer, e Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP Fit for purpose? An evidence based fitness-check assessment. Lipsia, Centro tedesco per la ricerca integrativa sulla biodiversità (iDiv) Halle-Jena-Lipsia.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 20
(20) Per migliorare la governance dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e degli aspetti correlati della transizione all'energia pulita occorre coinvolgere la società civile, e per far ciò occorre accrescere la consapevolezza del pubblico, l'impegno dei consumatori e la partecipazione dei portatori di interessi, comprese le organizzazioni non governative, alle consultazioni e all'attuazione delle politiche.
(20) Per migliorare la governance dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e degli aspetti correlati della transizione verso l'energia pulita occorre coinvolgere la società civile, e per far ciò occorre accrescere la consapevolezza del pubblico, anche attraverso una strategia di comunicazione che tenga conto dei nuovi media e dei social network, l'impegno dei consumatori e la partecipazione pubblica multilivello nonché dei portatori di interessi, comprese le organizzazioni non governative, alle consultazioni e all'attuazione delle politiche. È dunque opportuno che il programma sostenga una vasta gamma di ONG e di reti di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità rispondenti all'interesse generale dell'Unione e che operano principalmente nel settore dell'ambiente o della lotta contro i cambiamenti climatici, attraverso la concessione di sovvenzioni di funzionamento, secondo modalità competitive e trasparenti, per aiutare tali ONG, reti e soggetti a contribuire efficacemente alle politiche dell'Unione, nonché per sviluppare e rafforzare le loro capacità affinché divengano partner più efficienti.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 21
(21) Se il miglioramento della governance a tutti i livelli deve essere un obiettivo trasversale di tutti i sottoprogrammi del programma, quest'ultimo dovrebbe sostenere lo sviluppo e l'attuazione della legislazione orizzontale sulla governance ambientale, tra cui la legislazione che attua la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso del pubblico alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale29.
(21) Se il miglioramento della governance a tutti i livelli deve essere un obiettivo trasversale di tutti i sottoprogrammi del programma, quest'ultimo dovrebbe sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione dell'acquis in materia di ambiente e di clima, nonché l'effettiva conformità a tale acquis, in particolare la legislazione orizzontale sulla governance ambientale, tra cui la legislazione che attua la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso del pubblico alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale29, 29 bis, anche per quanto riguarda il comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus.
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29 GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
29 GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
29 bis Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 22
(22) Il programma dovrebbe preparare gli operatori del mercato e sostenerli nel passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, sperimentando nuove opportunità commerciali, migliorando le competenze professionali, facilitando l'accesso dei consumatori a prodotti e servizi sostenibili, coinvolgendo e responsabilizzando chi ha potere d'influenza e sperimentando nuovi metodi per adattare i processi esistenti e il tessuto imprenditoriale. Per favorire la penetrazione nel mercato da parte di soluzioni sostenibili, è opportuno promuovere l'accettazione del pubblico in generale e l'impegno dei consumatori.
(22) Il programma dovrebbe preparare gli operatori del mercato e sostenerli nel passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a zero emissioni nette e resiliente ai cambiamenti climatici, sperimentando nuove opportunità commerciali, migliorando le competenze professionali, facilitando l'accesso dei consumatori a prodotti e servizi sostenibili, coinvolgendo e responsabilizzando chi ha potere d'influenza e sperimentando nuovi metodi per adattare i processi esistenti e il tessuto imprenditoriale. Per favorire la penetrazione nel mercato da parte di soluzioni sostenibili, è opportuno promuovere l'accettazione del pubblico in generale e l'impegno dei consumatori.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis) Il programma è inteso a sostenere la dimostrazione di tecniche, strategie e migliori prassi che possono essere riprodotte e utilizzate su più vasta scala. Soluzioni innovative contribuirebbero al miglioramento delle prestazioni ambientali e della sostenibilità, in particolare ai fini della messa a punto di pratiche agricole sostenibili nei settori che hanno un impatto sul clima, l'acqua, il suolo, la biodiversità e i rifiuti. A questo proposito è opportuno sottolineare le sinergie con altri programmi e politiche, come il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e il sistema di ecogestione e audit dell'Unione.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 23
(23) A livello di Unione, i grandi investimenti in azioni a favore dell'ambiente e del clima sono prevalentemente finanziati dai programmi di finanziamento più consistenti dell'Unione (integrazione). Facendo leva sulla loro funzione catalizzatrice, i progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura che saranno elaborati nell'ambito del programma dovrebbero cogliere le opportunità di finanziamento offerte dai suddetti programmi e da altre fonti, quali i fondi nazionali, e creare sinergie.
(23) A livello di Unione, i grandi investimenti in azioni a favore dell'ambiente e del clima sono prevalentemente finanziati dai programmi di finanziamento più consistenti dell'Unione. È pertanto indispensabile intensificare gli sforzi di integrazione per garantire la sostenibilità, la biodiversità e l'assenza di un impatto sul clima da parte degli altri programmi di finanziamento dell'Unione, nonché l'inserimento di clausole di sostenibilità in tutti gli strumenti dell'Unione. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare una metodologia comune e di prendere misure efficaci per garantire che i progetti LIFE non risentano negativamente di altri programmi e politiche dell'Unione. Facendo leva sulla loro funzione catalizzatrice, i progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura che saranno elaborati nell'ambito del programma dovrebbero cogliere le opportunità di finanziamento offerte dai suddetti programmi e da altre fonti, quali i fondi nazionali, e creare sinergie.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis) Il successo dei progetti strategici di tutela della natura e dei progetti strategici integrati dipende da una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali e gli attori non statali toccati dagli obiettivi del programma. È pertanto opportuno applicare i principi di trasparenza e divulgazione per quanto riguarda le decisioni relative allo sviluppo, all'attuazione, alla valutazione e al monitoraggio dei progetti, in particolare in caso di integrazione o quando sono coinvolte più fonti di finanziamento.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 24
(24) Tenuto conto dell'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l'impegno assunto dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a far sì che gli obiettivi climatici assorbano nel complesso il 25% della spesa iscritta a bilancio dell'Unione. Le azioni intraprese nell'ambito del programma dovrebbero far sì che il 61% della dotazione finanziaria totale del programma sia dedicato agli obiettivi climatici. Le azioni saranno individuate durante il processo di preparazione e attuazione, e saranno riesaminate nell'ambito dei processi di valutazione e riesame.
(24) Tenuto conto dell'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in modo coordinato e ambizioso, in linea con l'impegno assunto dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a far sì che gli obiettivi climatici assorbano nel complesso almeno il 25% della spesa iscritta a bilancio dell'Unione nel periodo del QFP 2021-2027 e il 30 % all'anno quanto prima e comunque al più tardi entro il 2027. Le azioni intraprese nell'ambito del programma dovrebbero far sì che il [61%] della dotazione finanziaria totale del programma sia dedicato agli obiettivi climatici. Le azioni saranno individuate durante il processo di preparazione e attuazione, e saranno riesaminate nell'ambito dei processi di valutazione e riesame.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 25
(25) In sede di attuazione del programma è opportuno tenere in considerazione la strategia per le regioni ultraperiferiche, in virtù dell'articolo 349 del TFUE e delle esigenze specifiche e vulnerabilità di queste regioni. Si dovrebbe tenere conto anche delle politiche dell'Unione diverse da quelle in materia di ambiente, clima e da quelle pertinenti in materia di transizione all'energia pulita.
(25) In sede di attuazione del programma è opportuno tenere in considerazione la strategia per le regioni ultraperiferiche, in virtù dell'articolo 349 del TFUE e delle esigenze specifiche e vulnerabilità di queste regioni. I finanziamenti dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero essere opportunamente rafforzati a tale riguardo. Si dovrebbe tenere conto anche delle politiche dell'Unione diverse da quelle in materia di ambiente, clima e da quelle pertinenti in materia di transizione all'energia pulita.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 26
(26) La Commissione, a supporto dell'attuazione del programma, dovrebbe collaborare con i punti di contatto nazionali, organizzare seminari e laboratori, pubblicare gli elenchi dei progetti finanziati nell'ambito del programma o intraprendere altre attività al fine di divulgare i risultati dei progetti e facilitare gli scambi di esperienze, conoscenze e migliori pratiche nonché la riproduzione dei risultati dei progetti in tutta l'Unione. Tali attività dovrebbero essere destinate in special modo agli Stati membri che sottoutilizzano i fondi e facilitare la comunicazione e la cooperazione tra i beneficiari dei progetti, completati o in corso, i proponenti o le parti interessate nell'ambito dello stesso settore.
(26) La Commissione, a supporto dell'attuazione del programma, dovrebbe collaborare con i punti di contatto nazionali, regionali e locali,anche nell'istituzione di una rete di consulenza a livello locale per agevolare lo sviluppo di progetti con un valore aggiunto e un impatto politico elevati e per garantire la fornitura di informazioni sul finanziamento complementare, sulla trasferibilità dei progetti nonché sulla sostenibilità a lungo termine, organizzare seminari e laboratori, pubblicare gli elenchi dei progetti finanziati nell'ambito del programma o intraprendere altre attività, come le campagne mediatiche, al fine di meglio divulgare i risultati dei progetti e facilitare gli scambi di esperienze, conoscenze e migliori pratiche nonché la riproduzione dei risultati dei progetti in tutta l'Unione, promuovendo in tal modo la cooperazione e la comunicazione. Tali attività dovrebbero essere destinate in special modo agli Stati membri che sottoutilizzano i fondi e facilitare la comunicazione e la cooperazione tra i beneficiari dei progetti, completati o in corso, i proponenti o le parti interessate nell'ambito dello stesso settore. È essenziale che la comunicazione e la cooperazione coinvolgano anche le autorità regionali e locali e i portatori di interessi.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis) I tassi di cofinanziamento minimo e massimo dovrebbero essere fissati ai livelli necessari per mantenere l'efficace livello di sostegno previsto dal programma, tenendo conto della flessibilità e dell'adattabilità necessarie per fare fronte alla gamma di azioni e di entità esistenti.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 31
(31) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.
(31) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari. La Commissione dovrebbe garantire un'attuazione comprensibile e dovrebbe promuovere una reale semplificazione per i promotori dei progetti.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis) Al fine di garantire che il sostegno a titolo del programma e la sua attuazione siano coerenti con le politiche e le priorità dell'Unione e complementari rispetto agli altri strumenti finanziari dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento adottando programmi di lavoro pluriennali. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 38
(38) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire allo sviluppo sostenibile e alla realizzazione degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell'Unione in materia di ambiente, clima e pertinenti all'energia pulita, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(38) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire a un elevato livello di tutela ambientale e a un'azione ambiziosa per il clima con una buona governance e un approccio multipartecipativo e alla realizzazione degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell'Unione in materia di ambiente, biodiversità, clima, economia circolare e pertinenti all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1
Il presente regolamento istituisce il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (in prosieguo "il programma").
Il presente regolamento istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (in prosieguo "il programma") per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 2
Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per tale periodo, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1
(1) "progetti strategici di tutela della natura", i progetti che sostengono il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di natura e di biodiversità attuando negli Stati membri programmi di azione coerenti per integrare tali obiettivi e priorità nelle altre politiche e negli strumenti di finanziamento, anche attraverso l'attuazione coordinata dei quadri di azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE;
(1) "progetti strategici di tutela della natura", i progetti che sostengono il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di natura e di biodiversità attuando programmi di azione coerenti, in particolare integrando tali obiettivi e priorità nelle altre politiche e negli strumenti di finanziamento, anche attraverso l'attuazione coordinata dei quadri di azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE;
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1
1. L'obiettivo generale del programma consiste nel contribuire al passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, anche mediante la transizione all'energia pulita, contribuire alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile.
1. L'obiettivo generale del programma consiste nel contribuire, nel quadro di una transizione equa, al passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a zero emissioni nette e resiliente ai cambiamenti climatici, nel tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e nell'interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità e il degrado degli ecosistemi, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a
(a) sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e azione per il clima, anche la transizione all'energia pulita, e contribuire all'applicazione delle migliori prassi di tutela della natura e della biodiversità;
(a) sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e azione per il clima, anche la transizione all'energia pulita erinnovabile e una maggiore efficienza energetica, e contribuire alla gestione efficace basata sulla conoscenza e all'applicazione delle migliori prassi di tutela della natura e della biodiversità, anche attraverso il sostegno della rete Natura 2000;
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b
(b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti, anche migliorando la governance e rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;
(b) sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza, l'effettiva conformità e il controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti, in particolare sostenendo l'attuazione dei programmi generali di azione dell'Unione in materia di ambiente, adottati a norma dell'articolo 192, paragrafo 3, TFUE, e migliorando la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli,anche rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 5 450 000 000 EUR a prezzi correnti.
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 6 442 000 000 EUR a prezzi 2018 (7 272 000 000 EUR a prezzi correnti).
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2
2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
(a) 3 500 000 000 EUR per il settore Ambiente, di cui
(a) 4 715 000 000 EUR a prezzi 2018 (5 322 000 000 EUR a prezzi correnti,che rappresenta il 73,2% della dotazione finanziaria totale del programma) per il settore Ambiente, di cui
(1) 2 150 000 000 EUR per il sottoprogramma Natura e biodiversità e
(1) 2 829 000 000 EUR a prezzi 2018 (3 261 420 000 EUR a prezzi correnti, che rappresenta il 44,9 % della dotazione finanziaria totale del programma) per il sottoprogramma Natura e biodiversità e
(2) 1 350 000 000 EUR per il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;
(2) 1 886 000 000 EUR a prezzi 2018 (2 060 580 000 a prezzi correnti, che rappresenta il 28,3 % della dotazione finanziaria totale del programma) per il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;
(b) 1 950 000 000 EUR per il settore Azione per il clima, di cui
(b) 1 950 000 000 EUR per il settore Azione per il clima, di cui
(1) 950 000 000 EUR per il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e
(1) 950 000 000 EUR per il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e
(2) 1 000 000 000 EUR per il sottoprogramma Transizione all'energia pulita.
(2) 1 000 000 000 EUR per il sottoprogramma Transizione all'energia pulita.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:
1. Fatto salvo il pieno rispetto di tutte le sue norme e disposizioni, il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis
Cooperazione internazionale
Nel corso dell'attuazione del programma è possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali pertinenti e con i relativi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 7
Il programma è attuato in modo da assicurarne la coerenza con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa e InvestEU al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti strategici di tutela della natura e dei progetti strategici integrati, e sostenere l'utilizzo e la riproduzione delle soluzioni sviluppate nel quadro del programma.
La Commissione assicura l'attuazione coerente del programma e la Commissione e gli Stati membri ne assicurano la coerenza e il coordinamento con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa, il Fondo per l'innovazione nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione e InvestEU al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti strategici di tutela della natura e dei progetti strategici integrati, e sostenere l'utilizzo e la riproduzione delle soluzioni sviluppate nel quadro del programma. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la complementarietà a tutti i livelli.La Commissione identifica azioni specifiche e mobilita le risorse pertinenti nel quadro degli altri programmi dell'Unione, oltre a facilitare l'attuazione coordinata e coerente delle azioni complementari finanziate da altre fonti.
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il programma è attuato nel quadro della transizione equa, in cui le comunità e i territori interessati sono inclusi nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti, in particolare attraverso la consultazione e il dialogo.
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3
3. I progetti a titolo del sottoprogramma Natura e biodiversità riguardanti la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti Natura 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE ricevono sostegno in conformità dei quadri d'azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE.
3. I progetti a titolo del sottoprogramma Natura e biodiversità riguardanti la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti Natura 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE tengono conto delle priorità definite nei piani, nelle strategie e nelle politiche nazionali e regionali, anche nei quadri d'azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4
4. Le sovvenzioni possono finanziare attività al di fuori dell'Unione, a condizione che il progetto persegua gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e le attività al di fuori dell'Unione siano necessarie ad assicurare l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri.
4. Le sovvenzioni possono finanziare attività al di fuori di uno Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare collegato a tale Stato membro, a condizione che il progetto persegua gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e le attività al di fuori dell'Unione siano necessarie ad assicurare l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri o in un paese o territorio d'oltremare, o a sostenere gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a – punto 3
(3) un altro paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi da 4 a 6;
(3) un altro paese terzo elencato nei programmi di lavoro pluriennali, alle condizioni specificate ai paragrafi da 4 a 6;
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Per garantire un uso efficace dei fondi del programma e un'efficiente partecipazione dei soggetti giuridici di cui al paragrafo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per completare il presente articolo definendo a quali condizioni la partecipazione di tali soggetti alla politica ambientale e climatica condotta dall'Unione è considerata adeguata ai fini della loro ammissibilità al programma.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)
Articolo 12 bis
Procedure di presentazione e di selezione dei progetti
1. Il programma introduce le seguenti procedure di presentazione e di selezione dei progetti:
(a) un approccio semplificato in due fasi, che prevede la presentazione e la valutazione di una nota riepilogativa e successivamente di una proposta completa per i candidati le cui proposte sono state preselezionate;
(b) un approccio standard in una sola fase, basato unicamente sulla presentazione e la valutazione di una proposta completa. La scelta dell'approccio standard al posto di quello semplificato deve essere giustificata nel programma di lavoro, tenuto conto dei vincoli organizzativi e operativi di ciascun sottoprogramma e, se del caso, di ciascun invito a presentare proposte.
2. Ai fini del paragrafo 1, con "nota riepilogativa" si intende una nota di un massimo di dieci pagine che comprenda una descrizione del contenuto del progetto, il o i partner potenziali, i vincoli che potrebbero sopravvenire e il piano di emergenza per farvi fronte, nonché la strategia scelta per garantire la sostenibilità dei risultati del progetto oltre il suo ciclo di vita, formulari amministrativi relativi ai beneficiari che partecipano al progetto e il bilancio dettagliato del progetto.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 13
Articolo 13
Articolo 13
Criteri di attribuzione
Criteri di attribuzione
I criteri di attribuzione sono stabiliti negli inviti a presentare proposte tenendo conto di quanto segue:
I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro pluriennali,stabiliti in conformità dell'articolo 17, e negli inviti a presentare proposte tenendo conto di quanto segue:
(a) i progetti finanziati dal programma non pregiudicano gli obiettivi del programma in materia di ambiente, clima o quelli pertinenti in materia di energia pulita e, ove possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi;
(a) i progetti finanziati dal programma non pregiudicano gli obiettivi del programma in materia di ambiente, clima o quelli pertinenti in materia di energia pulita e, ove possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi;
(a bis) i progetti garantiscono un approccio efficace sotto il profilo dei costi e sono tecnicamente e finanziariamente coerenti;
(a ter) è data priorità ai progetti aventi il massimo contributo potenziale per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
(b) è data priorità ai progetti che apportano benefici collaterali e promuovono sinergie tra i sottoprogrammi di cui all'articolo 4;
(b) è data priorità ai progetti che apportano benefici collaterali e promuovono sinergie tra i sottoprogrammi di cui all'articolo 4;
(c) è data priorità ai progetti potenzialmente più riproducibili e utilizzabili dal settore pubblico o privato o più in grado di mobilitare i massimi investimenti o risorse finanziarie (potenzialità di stimolo);
(c) è assegnato un bonus ai progetti potenzialmente più riproducibili e utilizzabili dal settore pubblico o privato o più in grado di mobilitare i massimi investimenti o risorse finanziarie (potenzialità di stimolo);
(d) è assicurata la riproducibilità dei risultati del progetto di azione standard;
(d) è assicurata la riproducibilità dei risultati del progetto di azione standard;
(e) è assegnato un bonus ai progetti che sono basati sui risultati di altri progetti finanziati dal programma, dai programmi precedenti o da altri fondi dell'Unione o che espandono tali risultati;
(e) è assegnato un bonus ai progetti che sono basati sui risultati di altri progetti finanziati dal programma, dai programmi precedenti o da altri fondi dell'Unione o che espandono tali risultati;
(f) se del caso, è prestata particolare attenzione ai progetti in zone geografiche con esigenze specifiche o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali o vincoli naturali, zone transfrontaliere o regioni ultraperiferiche.
(f) se del caso, è prestata particolare attenzione all'equilibrio biogeografico dei progetti e ai progetti in zone geografiche con esigenze specifiche o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali o vincoli naturali, zone transfrontaliere, in zone di elevato valore naturalistico o regioni ultraperiferiche.
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1
1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può anche essere finanziata dal programma purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole di ciascun programma dell'Unione si applicano al rispettivo contributo da esso apportato all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.
1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può anche essere finanziata dal programma purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Per essere ammissibili ai contributi a titolo del programma, le azioni che sono state finanziate da altri programmi dell'Unione devono non aver pregiudicato gli obiettivi ambientali o climatici di cui all'articolo 3. Le regole di ciascun programma dell'Unione si applicano al rispettivo contributo da esso apportato all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2
2. Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative:
2. Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative:
(a) sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma,
(a) sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma,
(b) rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte,
(b) rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte,
(c) non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,
(c) non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,
possono ricevere sostegno a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo plus o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune], a condizione che tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.
possono ricevere sostegno a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo plus o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune], a condizione che tali azioni siano coerenti con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità del programma interessato. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 16 – comma 1
Le operazioni di finanziamento misto nel quadro del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.
Le operazioni di finanziamento misto nel quadro del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario, tenendo in debito conto i requisiti in materia di sostenibilità e trasparenza.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 17 – titolo
Programma di lavoro
Programmi di lavoro pluriennali
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1
1. Il programma è attuato mediante almeno due programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. Il programma di lavoro stabilisce, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
1. Il programma è attuato mediante almeno due programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 al fine di integrare il presente regolamento adottando tali programmi di lavoro pluriennali.
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La Commissione garantisce un'adeguata consultazione dei colegislatori e dei portatori di interessi pertinenti, comprese le organizzazioni della società civile, nell'elaborazione dei programmi di lavoro pluriennali.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
(a bis) i livelli minimi e massimi per i tassi di cofinanziamento, differenziati tra i sottoprogrammi di cui all'articolo 4 e per le azioni ammissibili di cui all'articolo 10, per i quali i tassi di cofinanziamento massimi totali nel primo programma di lavoro pluriennale per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a), b) e d) sono pari a un massimo del [60 %] dei costi ammissibili e del [75 %] in caso di progetti finanziati nell'ambito del sottoprogramma Natura e biodiversità riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie ai fini dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli per le quali il finanziamento è considerato prioritario dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/147/CE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefisso in materia di conservazione;
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)
(a ter) l'importo massimo totale riservato alle operazioni di finanziamento misto;
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
(d bis) i calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte per il periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale;
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
(d ter) la metodologia tecnica per la procedura di presentazione e selezione dei progetti e i criteri di selezione e di aggiudicazione per le sovvenzioni di cui all'articolo 13;
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il primo programma di lavoro pluriennale ha una durata di quattro anni e il secondo ha una durata di tre anni.
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. La Commissione provvede affinché i fondi inutilizzati in un determinato invito a presentare proposte siano ripartiti tra i diversi tipi di azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
2 quater. La Commissione garantisce la consultazione dei portatori di interessi nell'elaborazione dei programmi di lavoro pluriennali.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1
1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale, tenendo in debita considerazione la coerenza, le sinergie, il valore aggiunto dell'Unione e la sostenibilità a lungo termine, utilizzando le priorità del pertinente programma di azione in materia di ambiente.
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2
2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.
2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione, utilizzando gli indicatori di realizzazione e di risultato fissati in conformità dell'allegato II. La valutazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento.
La valutazione riguarda almeno i seguenti aspetti:
(a) gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma;
(b) l'uso efficiente delle risorse;
(c) il grado in cui gli obiettivi di tutte le misure sono stati conseguiti, specificando laddove possibile i risultati e gli impatti;
(d) la capacità, effettiva o prevista, dei progetti di mobilitare altri fondi dell'Unione, tenendo conto, in particolare, dei vantaggi di una maggiore coerenza con altri strumenti di finanziamento dell'Unione;
(e) la misura in cui sono state realizzate sinergie tra gli obiettivi e la complementarità con altri programmi pertinenti dell'Unione;
(f) il valore aggiunto dell'Unione e l'impatto a lungo termine del programma, in vista di una decisione riguardo al rinnovo, alla modifica o alla sospensione delle misure;
(g) il livello di coinvolgimento dei portatori di interessi;
(h) un'analisi quantitativa e qualitativa del contributo del programma allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3
3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, secondo comma, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, secondo comma, la Commissione effettua una valutazione finale del programma, integrata da una relazione di valutazione ex post esterna ed indipendente sull'attuazione e i risultati del programma, integrata da una relazione di valutazione ex post esterna ed indipendente sull'attuazione e sui risultati del programma.
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4. La Commissione trasmette le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e la Commissione rende disponibili al pubblico i risultati delle valutazioni.
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono i progetti e i risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono i progetti e i risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. A tal fine, i destinatari si avvalgono per tutte le attività di comunicazione del logo del programma illustrato nell'allegato II bis; tale logo figura su pannelli visibili al pubblico localizzati in punti strategici. Tutti i beni durevoli acquisiti nel quadro del programma recano il logo del programma, tranne nei casi specificati dalla Commissione.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4
4. I rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento (UE) n. 1293/2013 possono essere investiti negli strumenti finanziari costituiti a titolo di [Fondo InvestEU].
4. I rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento (UE) n. 1293/2013 possono essere riassegnati tra le azioni a titolo del presente programma.
Emendamento 71 Proposta di regolamento Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – trattino 3 bis (nuovo)
— sostanze chimiche,
Emendamento 72 Proposta di regolamento Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – trattino 5 bis (nuovo)
— rumore,
Emendamento 73 Proposta di regolamento Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – trattino 5 ter (nuovo)
— Uso delle risorse ed efficienza;
Emendamento 74 Proposta di regolamento Allegato II – punto 2 – punto 2.2. bis (nuovo)
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0397/2018).