Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 dicembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) La politica comune dell'Unione europea in materia di visti per soggiorni di breve durata forma parte integrante della creazione di uno spazio senza frontiere interne. La politica dei visti dovrebbe rimanere uno strumento essenziale per facilitare il turismo e gli affari, contribuendo nel contempo a far fronte ai rischi per la sicurezza e al rischio di migrazione irregolare nell'Unione.
(1) La politica comune dell'Unione europea in materia di visti per soggiorni di breve durata forma parte integrante della creazione di uno spazio senza frontiere interne. Una politica dei visti che rispetti i diritti umani e le libertà fondamentali dovrebbe facilitare gli spostamenti dei cittadini di paesi terzi verso l'UE, garantendo la libertà di circolazione delle persone e nel contempo la loro sicurezza nel territorio dell'UE. La politica comune dei visti dovrebbe essere coerente con le altre politiche dell'Unione, incluse quelle in materia di libertà di circolazione, residenza e mobilità.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero ottemperare ai rispettivi obblighi previsti dal diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e altri strumenti internazionali pertinenti.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) La procedura di presentazione della domanda di visto dovrebbe essere il più semplice possibile per i richiedenti. È opportuno stabilire con precisione quale sia lo Stato membro competente per l'esame della domanda di visto, in particolare quando il viaggio previsto concerne numerosi Stati membri. Se possibile, gli Stati membri dovrebbero autorizzare la compilazione e la presentazione per via elettronica dei moduli di domanda. Dovrebbero essere stabilite le scadenze delle varie fasi della procedura, in particolare per consentire ai viaggiatori di programmare il viaggio in anticipo e di evitare i periodi di punta nei consolati.
(4) La procedura di presentazione della domanda di visto dovrebbe essere il più semplice possibile e avere costi il più possibile ragionevoli per i richiedenti. È opportuno stabilire con precisione quale sia lo Stato membro competente per l'esame della domanda di visto, in particolare quando il viaggio previsto concerne numerosi Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero autorizzare la compilazione e la presentazione per via elettronica dei moduli di domanda. Dovrebbero essere stabilite le scadenze delle varie fasi della procedura, in particolare per consentire ai viaggiatori di programmare il viaggio con ragionevole anticipo e di evitare i periodi di punta nei consolati. Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo dell'acquis verso una politica dei visti veramente comune, le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti dovrebbero essere ulteriormente armonizzate e la loro applicazione uniforme dovrebbe essere rafforzata.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) I consolati provvedono all'esame delle domande di visto e all'adozione delle decisioni al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero garantire la propria presenza o rappresentanza tramite un altro Stato membro nei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto e provvedere affinché i consolati abbiano una conoscenza sufficiente della situazione locale per garantire l'integrità della procedura di presentazione della domanda di visto.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a mantenere la possibilità di presentare la domanda direttamente al consolato nei luoghi in cui un fornitore esterno di servizi è stato incaricato di raccogliere le domande di visto per conto del consolato stesso, fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva 2004/38/CE18, in particolare all'articolo 5, paragrafo 2.
soppresso
_________________
18Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35)
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) I richiedenti non dovrebbero essere tenuti a esibire un'assicurazione sanitaria di viaggio al momento della presentazione di una domanda di visto per soggiorni di breve durata. Ciò rappresenta un onere sproporzionato per i richiedenti il visto e non è comprovato che i titolari di visti per soggiorni di breve durata presentino un rischio maggiore in termini di spesa sanitaria pubblica negli Stati membri rispetto ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) I diritti per i visti dovrebbero garantire che siano disponibili risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese per il trattamento delle domande di visto, ivi comprese strutture adeguate e personale sufficiente ad assicurare la qualità e l'integrità dell'esame delle domande di visto. L'importo dei diritti per i visti dovrebbe essere riesaminato ogni due anni sulla base di criteri obiettivi.
(6) I diritti per i visti dovrebbero garantire che siano disponibili risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese per il trattamento delle domande di visto, ivi comprese strutture adeguate e personale sufficiente ad assicurare la qualità, la celerità e l'integrità dell'esame delle domande di visto. L'importo dei diritti per i visti dovrebbe essere riesaminato ogni due anni sulla base di criteri di valutazione obiettivi.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Le modalità di accoglienza dei richiedenti dovrebbero rispettare debitamente la dignità umana e i diritti fondamentali, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il trattamento delle domande di visto dovrebbe essere effettuato senza discriminazioni, in modo professionale e rispettoso dei richiedenti.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) Affinché i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto possano presentare la domanda di visto nel loro luogo di residenza anche se non è presente alcuno Stato membro al fine della raccolta delle domande, i fornitori esterni di servizi dovrebbero essere autorizzati a fornire i servizi necessari in cambio di diritti superiori al livello massimo generale.
(7) Affinché i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto possano presentare la domanda di visto il più vicino possibile al loro luogo di residenza, i fornitori esterni di servizi dovrebbero essere autorizzati a raccogliere le domande in cambio di diritti superiori al livello massimo generale.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) È opportuno semplificare gli accordi di rappresentanza ed evitare ostacoli alla loro conclusione tra Stati membri. Lo Stato membro rappresentante dovrebbe essere competente per l'intero trattamento della domanda di visto, senza alcuna partecipazione dello Stato membro rappresentato.
(8) È opportuno semplificare e agevolare gli accordi di rappresentanza ed evitare ostacoli alla loro conclusione tra Stati membri. Lo Stato membro rappresentante dovrebbe essere competente per l'intero trattamento della domanda di visto, senza alcuna partecipazione dello Stato membro rappresentato.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) Qualora un paese terzo non cooperi alla riammissione dei suoi cittadini fermati in situazione irregolare e non collabori efficacemente al processo di rimpatrio, è opportuno adottare un'applicazione restrittiva e temporanea di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 tramite un meccanismo trasparente basato su criteri obiettivi, al fine di rafforzare la cooperazione di tale paese terzo alla riammissione dei migranti irregolari.
(11) Qualora un paese terzo cooperi in modo soddisfacente o non cooperi alla riammissione dei suoi cittadini fermati in situazione irregolare e collabori positivamente o non collabori efficacemente al processo di rimpatrio, è opportuno adottare un'applicazione restrittiva e temporanea di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 tramite un meccanismo trasparente basato su criteri obiettivi, al fine di rafforzare la cooperazione di tale paese terzo alla riammissione dei migranti irregolari o di incoraggiarne la prosecuzione.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto dovrebbero avere il diritto di presentare un ricorso che garantisca, in una determinata fase della procedura, un ricorso giurisdizionale effettivo. Nella notifica del rifiuto dovrebbero essere fornite informazioni più dettagliate sui motivi del rifiuto e sulle procedure di ricorso avverso le decisioni negative.
(12) I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto dovrebbero avere il diritto di presentare un ricorso che garantisca, il più presto possibile, un ricorso giurisdizionale effettivo. Nella notifica del rifiuto dovrebbero essere fornite informazioni dettagliate sui motivi del rifiuto e sulle procedure di ricorso avverso le decisioni negative.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti e i principi riconosciuti, in particolare, dai trattati internazionali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui all'articolo 16 TFUE, del diritto alla vita privata e familiare di cui all'articolo 7, del diritto di asilo di cui all'articolo 18 e dei diritti del minore di cui all'articolo 24 di detta Carta, nonché la protezione dei gruppi vulnerabili.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) Dovrebbero essere definite norme flessibili per consentire agli Stati membri di ottimizzare la condivisione delle risorse e aumentare la copertura consolare. La cooperazione tra gli Stati membri (“centri di visto Schengen”) potrebbe assumere qualsiasi forma adatta alle circostanze locali al fine di migliorare la copertura geografica consolare, ridurre i costi a carico degli Stati membri, aumentare la visibilità dell'Unione e migliorare il servizio offerto ai richiedenti il visto.
(16) Dovrebbero essere definite norme flessibili per consentire agli Stati membri di ottimizzare la condivisione delle risorse e aumentare la copertura consolare. La cooperazione tra gli Stati membri (“centri di visto Schengen”) potrebbe assumere qualsiasi forma adatta alle circostanze locali al fine di migliorare la copertura geografica consolare, ridurre i costi a carico degli Stati membri, aumentare la visibilità dell'Unione e migliorare il servizio offerto ai richiedenti il visto. La politica comune dei visti dovrebbe contribuire a generare crescita ed essere coerente con altre politiche dell'Unione, ad esempio quelle in materia di relazioni esterne, scambi commerciali, istruzione, cultura e turismo.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 17
(17) I sistemi elettronici per la presentazione della domanda di visto sviluppati dagli Stati membri contribuiscono ad agevolare le procedure per i richiedenti e i consolati. È opportuno sviluppare una soluzione comune che consenta la piena digitalizzazione, sfruttando appieno le recenti evoluzioni giuridiche e tecnologiche.
(17) I sistemi elettronici per la presentazione della domanda di visto sviluppati dagli Stati membri sono fondamentali per agevolare le procedure per i richiedenti e i consolati. È opportuno sviluppare entro il 2025 una soluzione comune che garantisca la piena digitalizzazione, attraverso una piattaforma online e un visto elettronico UE, sfruttando così appieno le recenti evoluzioni giuridiche e tecnologiche in modo da consentire di presentare domande di visto online per rispondere alle esigenze dei richiedenti e attrarre più visitatori nello spazio Schengen. I sistemi elettronici per la presentazione della domanda di visto dovrebbero essere pienamente accessibili alle persone con disabilità. È opportuno rafforzare garanzie procedurali semplici e snelle e applicarle in modo uniforme.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis) In sede di applicazione del regolamento (CE) n. 810/2009, gli Stati membri dovrebbero ottemperare ai rispettivi obblighi previsti dal diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e altri strumenti internazionali pertinenti.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)
(27 bis) È opportuno adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di apportare modifiche tecniche agli allegati del presente regolamento.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 27 ter (nuovo)
(27 ter) È opportuno adottare misure adeguate per il monitoraggio e la valutazione del presente regolamento per quanto riguarda l'armonizzazione del trattamento delle domande di visto. Il monitoraggio e la valutazione dovrebbero concentrarsi anche sul controllo del pieno rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri nel trattamento delle domande, nonché dell'applicazione del principio di non discriminazione e della protezione dei dati personali.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 1 – paragrafo 1
1. Il presente regolamento fissa le condizioni e le procedure per il rilascio del visto per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
1. Il presente regolamento fissa le condizioni e le procedure per il rilascio del visto per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni e per soggiorni previsti di professionisti dello sport e della cultura fino a un anno la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni in ogni singolo Stato membro.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)
(1 bis) all'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:
"3 bis. In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), del pertinente diritto internazionale, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati ("la Convenzione di Ginevra"), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento sono adottate su base individuale.";
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)
(1 ter) all'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:
"3 ter.La Commissione europea presenta un sistema elettronico per i visti (E-visa) entro il 2025."
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 – lettera d Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)
12 bis) "professionisti dello sport e della cultura": cittadini di paesi terzi che non sono cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato e che appartengono alle seguenti categorie: artisti e relativo personale di supporto, sportivi di alto livello e relativo personale di supporto e, se del caso, i familiari di queste categorie che hanno potuto dimostrare chiaramente gli ostacoli amministrativi e logistici legati all'organizzazione in più Stati membri dello spazio Schengen di una tournée o di un torneo di durata superiore a tre mesi.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera a (nuova) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 3 – paragrafo 5
(3) all'articolo 3, paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
(3) all'articolo 3, paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"b) i cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che non partecipa all’adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen e i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell’allegato V, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d’America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare, o titolari di un permesso di soggiorno per i territori caraibici del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba);
c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro che non partecipa all’adozione del presente regolamento, per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell’acquis di Schengen, per un paese aderente all’Accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America, o per i territori caraibici del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba), quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio;”;
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 5 – paragrafo 1
b) se il viaggio comprende più di una destinazione o se devono essere effettuate più visite separate nell'arco di due mesi, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata del soggiorno, calcolata in giorni; oppure
b) se il viaggio comprende più di una destinazione o se devono essere effettuate più visite separate nell'arco di due mesi, lo Stato membro in cui è situata l'organizzazione o impresa ospitante, se del caso, o lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata del soggiorno, calcolata in giorni, oppure, se la destinazione principale non può essere determinata, lo Stato membro attraverso la cui frontiera esterna il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri;
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
(5 bis) all'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. Qualora lo Stato membro competente ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b), non sia né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente presenta la domanda a norma dell'articolo 10, il richiedente è autorizzato a presentare la domanda:
a) presso il consolato di uno degli Stati membri di destinazione del viaggio previsto;
b) presso il consolato dello Stato membro di primo ingresso, se la lettera a) non è applicabile;
c) in tutti gli altri casi presso il consolato di qualsiasi Stato membro presente nel paese in cui il richiedente presenta la domanda.
Se il consolato dello Stato membro che è competente ai sensi del paragrafo 1 o il consolato dello Stato membro di cui al primo comma del presente paragrafo si trovano a una distanza di più di 500 km dal luogo di residenza del richiedente, oppure se un viaggio di andata e ritorno mediante trasporto pubblico dal luogo di residenza del richiedente implica un pernottamento, e se il consolato di un altro Stato membro si trova più vicino al luogo di residenza del richiedente, quest'ultimo è autorizzato a presentare la domanda presso il consolato di tale Stato membro.";
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)
(5 ter) all'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo:
"2 ter. Se lo Stato membro competente ai sensi dei paragrafi 1 o 2 ha concluso, a norma dell'articolo 8, un accordo di rappresentanza con un altro Stato membro ai fini dell'esame delle domande e del rilascio dei visti per conto di tale Stato, il richiedente presenta la propria domanda presso il consolato dello Stato membro rappresentante.";
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 8 – paragrafo 1
1. Uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro Stato membro che sia competente ai sensi dell'articolo 5 ai fini dell'esame delle domande e del rilascio dei visti per conto di tale Stato. Uno Stato membro può anche rappresentare un altro Stato membro in modo limitato soltanto per la raccolta delle domande e il rilevamento degli identificatori biometrici.
1. Fatto salvo l'articolo 6, uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro Stato membro che sia competente ai sensi dell'articolo 5 ai fini dell'esame delle domande e del rilascio dei visti per conto di tale Stato. Uno Stato membro può anche rappresentare un altro Stato membro in modo limitato soltanto per la raccolta delle domande e il rilevamento degli identificatori biometrici.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 8 – paragrafo 6
(b bis) all'articolo 8, il paragrafo 6 è così modificato:
6. Per evitare che un'infrastruttura di trasporto carente o lunghe distanze in una regione o area geografica specifica richiedano uno sforzo sproporzionato da parte dei richiedenti per avere accesso a un consolato, gli Stati membri che non hanno una proprio consolato in tale regione o area si adoperano per concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che hanno consolati in quella regione o area.
"6. Per evitare che un'infrastruttura di trasporto carente o lunghe distanze in una regione o area geografica specifica richiedano uno sforzo sproporzionato da parte dei richiedenti per avere accesso a un consolato, gli Stati membri che non hanno una proprio consolato in tale regione o area si adoperano per concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che hanno consolati in quella regione o area al fine di combattere la discriminazione tra cittadini di paesi terzi creata dalla disparità di accesso ai servizi consolari.
Questo tipo di accordo può altresì essere concluso con la rappresentanza di uno Stato membro dell'UE situata in un paese limitrofo al paese terzo interessato se essa è più vicina al domicilio del richiedente.";
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 – lettera a Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 9 – paragrafo 1
Le domande possono essere presentate non prima di sei mesi o, per i marittimi nell'espletamento delle loro mansioni, non prima di nove mesi prima dell'inizio del viaggio previsto e, di norma, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto.
Le domande possono essere presentate non prima di nove mesi prima dell'inizio del viaggio previsto e, di norma, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto. In singoli casi urgenti giustificati, anche laddove sia necessario per motivi professionali, per motivi umanitari, per ragioni di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, il consolato può derogare al termine di cui sopra.
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 9 – paragrafo 3
(a bis) all'articolo 9, il paragrafo 3 è così modificato:
In giustificati casi d'urgenza il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare domande senza chiedere l'appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente.
"In giustificati casi d'urgenza il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare domande senza chiedere l'appuntamento, o tale appuntamento è dato.
Nel caso di una procedura elettronica, in assenza di una risposta nel mese successivo alla presentazione della domanda, è previsto un mezzo di ricorso che consenta in ogni caso l'esame della domanda.";
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 – lettera b Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)
a bis) dai rappresentanti legali del richiedente;
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 8 – lettera a Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 10 – paragrafo 1
I richiedenti si presentano di persona per la presentazione della domanda ai fini del rilevamento delle impronte digitali, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 7, lettera b).
Fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 42, 43 e 45, i richiedenti possono presentare la loro domanda di persona o per via elettronica.
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
(9 bis) all'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
"Fatto salvo il paragrafo 3, il richiedente non può essere invitato da un fornitore esterno di servizi a presentarsi di persona per ciascuna domanda al fine di rilevare ogni volta gli identificatori biometrici. Per consentire ai fornitori esterni di servizi di verificare che gli identificatori biometrici siano stati rilevati, al richiedente è rilasciata una ricevuta dopo il rilevamento degli identificatori biometrici.";
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 – lettera a Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1
4. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare una dichiarazione di garanzia o di alloggio da parte di un privato, o entrambe, compilando un modulo elaborato da ciascuno Stato membro. Tale modulo indica in particolare:
4. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare una dichiarazione di garanzia o di alloggio da parte di un privato, o entrambe, compilando un modulo elaborato dalla Commissione. Tale modulo indica in particolare:
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 – lettera a Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 2
Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Un facsimile del modulo è inviato alla Commissione.
La Commissione adotta il modulo mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2. Il modulo viene utilizzato per informare il garante/la persona che invita in merito al trattamento dei dati personali e alle norme applicabili. Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione.
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 15
(11) l'articolo 15 è così modificato:
l'articolo 15 è soppresso;
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Eliminazione dell'assicurazione sanitaria di viaggio
"1. I richiedenti i visti uniformi per un ingresso singolo devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d'urgenza o morte durante il soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri.";
(b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"2. I richiedenti i visti uniformi per ingressi multipli devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del primo viaggio previsto.";
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 16
l'articolo 16 è così modificato:
Articolo 16
"Articolo 16
Diritti per i visti
Diritti per i visti
1. I richiedenti pagano diritti pari a 80 EUR.
1. I richiedenti pagano diritti pari a 80 EUR.
1 bis. I richiedenti i cui dati sono già inseriti/registrati nel Sistema di informazione visti e i cui identificatori biometrici sono stati raccolti conformemente all'articolo 13 pagano diritti pari a 60 EUR.
2. Per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni i diritti per i visti ammontano a 40 EUR.
2. Per i minori di età uguale o superiore a dodici anni e inferiore a diciotto anni i diritti per i visti ammontano a 40 EUR.
2 bis. Per i richiedenti che fanno parte di un gruppo in viaggio per motivi sportivi, culturali o educativi i diritti per i visti ammontano a 60 EUR.
4. I diritti per i visti non vengono riscossi per i richiedenti appartenenti a una delle categorie seguenti:
4. I diritti per i visti non vengono riscossi per i richiedenti appartenenti a una delle categorie seguenti:
a) minori di età inferiore ai sei anni;
a) minori di età inferiore ai dodici anni;
b) alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica;
b) alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica;
c) ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica(21);
c) ricercatori di paesi terzi ai sensi della direttiva 2005/71/CE del Consiglio1, che si spostano a fini di ricerca scientifica o per partecipare a seminari o conferenze scientifiche;
d) rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.
d) rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro;
e) familiari di cittadini dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.
5. Possono essere esentati dal pagamento di diritti per il visto:
5. Possono essere esentati dal pagamento di diritti per il visto:
a) i minori tra i sei e i dodici anni;
a) i minori tra i dodici e i diciotto anni;
b) i titolari di passaporti diplomatici e di servizio;
b) i titolari di passaporti diplomatici e di servizio;
c) i partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni.
c) i partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni.
d) i richiedenti un visto con validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, come anche i beneficiari di un programma di reinsediamento o ricollocazione dell'Unione;
e) i richiedenti un visto con validità territoriale limitata.
6. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.
6. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico, o per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali.";
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27 Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).
27 Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 17
(13) l'articolo 17 è così modificato:
Articolo 17
Diritti per servizi prestati
1. Il fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 43 può chiedere il pagamento di diritti per i servizi. I diritti per servizi prestati sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi nello svolgere uno o più dei compiti di cui all'articolo 43, paragrafo 6.
1. Il fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 43 può chiedere il pagamento di diritti per i servizi. I diritti per servizi prestati sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi nello svolgere uno o più dei compiti di cui all'articolo 43, paragrafo 6.
2. L'importo dei diritti per servizi prestati è precisato nello strumento giuridico di cui all'articolo 43, paragrafo 2.
2. L'importo dei diritti per servizi prestati è precisato nello strumento giuridico di cui all'articolo 43, paragrafo 2.
3. Nell'ambito della cooperazione locale Schengen, gli Stati membri garantiscono che l'importo richiesto al richiedente rifletta debitamente i servizi offerti dal fornitore esterno di servizi e sia adattato in funzione delle circostanze locali. Inoltre, essi si adoperano per armonizzare l'importo applicato per i servizi prestati.
4. Tale importo non supera la metà dell'importo del diritto per il visto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, indipendentemente dalle eventuali riduzioni o deroghe ai diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafi 2, 4, 5 e 6.
4. Tale importo non supera la metà dell'importo del diritto per il visto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, indipendentemente dalle eventuali riduzioni o deroghe ai diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafi 2, 4, 5 e 6. Esso include tutti i costi relativi alla presentazione della domanda di visto, comprese la trasmissione della domanda e del documento di viaggio dal fornitore esterno di servizi al consolato e la restituzione del documento di viaggio al fornitore di servizi esterno.
5. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la loro domanda direttamente ai rispettivi consolati.
5. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la loro domanda direttamente ai rispettivi consolati o a un consolato di uno Stato membro con il quale hanno concluso un accordo di rappresentanza a norma dell'articolo 40.
5 bis. Al momento del pagamento dei diritti per servizi prestati il richiedente ottiene una ricevuta.";
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 19 – paragrafo 3
(13 bis) all'articolo 19, il paragrafo 3 è così modificato:
Se il consolato competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevibile e il consolato, senza indugio:
"Se il consolato competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, ne informa se del caso il richiedente, segnala le lacune riscontrate e consente al richiedente di correggerle. Se le lacune non vengono corrette, la domanda è irricevibile e il consolato, senza indugio:
– restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente,
– restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente,
– distrugge i dati biometrici raccolti,
– distrugge i dati biometrici raccolti,
– rimborsa i diritti per i visti, e
– rimborsa i diritti per i visti, e
– non esamina la domanda.
– non esamina la domanda.";
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 19 – paragrafo 4
(13 bis) all'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. A titolo di deroga, una domanda che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 può essere considerata ricevibile per motivi umanitari o di interesse nazionale.
"4. A titolo di deroga, una domanda che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 può essere considerata ricevibile per motivi umanitari, per motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.";
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 14 – lettera a Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera e
a) al paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
a) al paragrafo 3, la lettera e) è soppressa;
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 14 – lettera c Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 21 – paragrafo 8
8. Nel corso dell'esame di una domanda, i consolati possono, in casi giustificati, svolgere un colloquio con il richiedente e richiedere documenti supplementari.
8. Nel corso dell'esame di una domanda, i consolati possono, in casi giustificati, svolgere un colloquio con il richiedente e richiedere documenti supplementari. Tali colloqui possono essere condotti utilizzando i moderni strumenti digitali e i mezzi di comunicazione a distanza, quali le chiamate audio o video via internet. Durante il procedimento sono garantiti i diritti fondamentali dei richiedenti.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 15 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 22 – paragrafo 4
(a bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. La Commissione informa gli Stati membri di tali notifiche.
"4. La Commissione pubblica tali notifiche.";
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 – lettera a Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 23 – paragrafo 1
La decisione sulla domanda è presa entro 10 giorni di calendario dalla data della presentazione di una domanda ricevibile ai sensi dell'articolo 19.
La decisione sulla domanda è presa entro 10 giorni di calendario dalla data della presentazione di una domanda ricevibile ai sensi dell'articolo 19, ovvero entro 5 giorni di calendario per i richiedenti il visto i cui dati sono già registrati nel Sistema di informazione visti e i cui identificatori biometrici sono stati raccolti in conformità dell'articolo 13.
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 – lettera a Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 23 – comma 2
Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 45 giorni di calendario in singoli casi, segnatamente quando si rende necessario un ulteriore esame della domanda.
Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni di calendario in singoli casi, segnatamente quando si rende necessario un ulteriore esame della domanda.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)
(a bis) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis. La decisione sulla domanda è presa senza indugio in giustificati casi individuali d'urgenza, anche qualora ciò sia necessario per motivi professionali, per motivi umanitari, per ragioni di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.";
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 17 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Ai richiedenti che, a giudizio dei consolati, soddisfano le condizioni di ingresso e per i quali non sussiste alcuno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 32 è rilasciato un visto in conformità del presente articolo.
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 17 – lettera b Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a
a) un anno, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente tre visti nei due anni precedenti;
a) un anno, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente tre visti nei due anni precedenti; nel caso dei marittimi nell'espletamento delle loro mansioni, il visto è rilasciato con un periodo di validità di un anno, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente due visti nei due anni precedenti;
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 17 – lettera b Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b
b) due anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di un anno;
b) due anni, se nei due anni precedenti il richiedente ha ottenuto un visto per ingressi multipli della validità di un anno;
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 17 – lettera b Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c
c) cinque anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di due anni.
c) cinque anni, se nei tre anni precedenti il richiedente ha ottenuto un precedente visto per ingressi multipli della validità di due anni.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 17 – lettera c Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 24 – paragrafo 2 quater
2 quater. Fatto salvo il paragrafo 2, può essere rilasciato un visto per ingressi multipli valido fino a cinque anni ai richiedenti che ne dimostrano la necessità o giustificano l'intenzione di viaggiare frequentemente e/o con regolarità, purché dimostrino la propria integrità e affidabilità, in particolare l'uso legittimo di precedenti visti, la situazione economica nel paese di origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto che hanno richiesto.
2 quater. Fatto salvo il paragrafo 2, viene rilasciato un visto per ingressi multipli valido fino a cinque anni ai richiedenti che ne dimostrano la necessità o giustificano l'intenzione di viaggiare frequentemente e/o con regolarità, in particolare a motivo della loro situazione professionale o familiare, quali uomini d'affari, funzionari pubblici che intrattengono contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, rappresentanti di organizzazioni della società civile che viaggiano per partecipare a corsi di formazione pedagogica, seminari e conferenze, familiari di cittadini dell'Unione, familiari di cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente negli Stati membri e marittimi, purché dimostrino la propria integrità e affidabilità, in particolare l'uso legittimo di precedenti visti, la situazione economica nel paese di origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto che hanno richiesto.
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 18 Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 25 bis
"Articolo 25 bis
"Articolo 25 bis
Cooperazione in materia di riammissione
Cooperazione in materia di riammissione
1. L'articolo 14, paragrafo 6,l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 5, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 2, non si applicano ai richiedenti o alle categorie di richiedenti che sono cittadini di un paese terzo che si ritiene non cooperi a sufficienza con gli Stati membri nella riammissione dei migranti irregolari, sulla base di dati pertinenti e obiettivi, in conformità del presente articolo. Il presente articolo non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 24, paragrafo 2 quinquies.
1. In funzione del livello di cooperazione con gli Stati membri, da parte dei paesi terzi, in materia di riammissione dei migranti irregolari, valutato sulla base di dati pertinenti e oggettivi, è possibile adeguare l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1 bis e paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 24, paragrafo 2, per determinate categorie di richiedenti o per tutti i richiedenti che sono cittadini di detto paese terzo, come specificato al paragrafo 4.
Il presente articolo non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 24, paragrafo 2 quinquies.
2. La Commissione valuta regolarmente la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti indicatori:
2. La Commissione valuta regolarmente, almeno una volta l'anno, la cooperazione in materia di riammissione dei paesi terzi in questione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti indicatori:
(a) il numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di persone provenienti dal paese terzo in questione il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare;
(a) il numero di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione amministrativa o giudiziaria conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
(b) il numero di rimpatri effettivi di persone destinatarie di decisioni di rimpatrio in rapporto al numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini del paese terzo in questione, compreso, se del caso, sulla base di accordi di riammissione dell’Unione o bilaterali, il numero di cittadini di paesi terzi che hanno transitato sul suo territorio;
(c) il numero di richieste di riammissione accettate dal paese terzo in rapporto al numero di richieste di riammissione presentate a tale paese.
(b) il numero di richieste di riammissione per Stato membro accettate dal paese terzo in rapporto al numero di richieste di riammissione presentate a tale paese;
(c) il grado di cooperazione pratica in materia di rimpatrio nelle diverse fasi della procedura di rimpatrio, ad esempio:
i) assistenza tempestiva nelle procedure di identificazione;
ii) rilascio e accettazione dei documenti di viaggio necessari.
La Commissione comunica i risultati della sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali discutono la questione, in particolare per quanto riguarda il livello di cooperazione con il paese terzo interessato in merito alla riammissione dei migranti irregolari.
Per valutare la cooperazione di un paese in materia di riammissione viene tenuto conto, in particolare, di quanto segue:
a) partecipazione a progetti pilota in materia di migrazione per lavoro, contribuendo in tal modo a disincentivare la migrazione irregolare;
b) sforzi comprovati volti a reintegrare i rimpatriati e a garantire la sostenibilità dei rimpatri;
c) sforzi comprovati volti a combattere la tratta e il traffico di esseri umani e le conseguenti violazioni dei diritti delle persone coinvolte (partecipazione al rafforzamento delle capacità e attività di formazione, anche in materia di prevenzione degli abusi e dello sfruttamento).
La Commissione informa il Parlamento delle conclusioni della valutazione.
3. Uno Stato membro può notificare alla Commissione di incontrare problemi pratici sostanziali e persistenti nella cooperazione con un paese terzo in materia di riammissione di migranti in situazione irregolare, sulla base degli indicatori elencati al paragrafo 2.
3. Uno Stato membro può notificare alla Commissione i problemi pratici sostanziali e persistenti osservati e i miglioramenti sostanziali registrati nella cooperazione con un paese terzo in materia di riammissione di migranti in situazione irregolare, sulla base degli indicatori elencati al paragrafo 2.
4. La Commissione esamina entro un mese le eventuali notifiche di cui al paragrafo 3.
La Commissione esamina entro 15 giorni le eventuali notifiche. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e il Parlamento europeo in merito ai risultati di tale esame.
5. Qualora, in base all'analisi di cui ai paragrafi 2 e 4, la Commissione decida che un paese non coopera a sufficienzae che quindi occorre intervenire, essa può, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione, adottare, in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2, un atto di esecuzione:
4. Qualora, in base all'analisi di cui ai paragrafi 2 e 3, tenendo conto delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione, in particolare per quanto concerne la cooperazione in materia di riammissione, nonché tenendo conto della valutazione e delle deliberazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione decida che un paese:
(a) che sospenda temporaneamente l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 24, paragrafo 2, o di alcune o tutte dette disposizioni, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini, oppure
a) coopera a sufficienza, essa adotta un atto di esecuzione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2 bis, per talune categorie di cittadini o per tutti i cittadini del paese terzo interessato che presentano domanda di visto nel territorio di detto paese terzo:
i) che riduce i diritti di visto in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2 bis, e/o
ii) che riduce i tempi per l'adozione delle decisioni sulle domande, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 1 bis, e/o
iii) che aumenta il periodo di validità dei visti per ingressi multipli, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, ultimo comma; e/o
iv) che agevola la partecipazione a progetti in materia di migrazione per lavoro;
(b) che applichi i diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini.
b) non coopera a sufficienza, essa può, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione, adottare, in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2 bis, un atto di esecuzione:
i) che modifica temporaneamente l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 6, o dell'articolo 23, paragrafo 1, o che sospende temporaneamente l'articolo 16, paragrafo 5 ter, l'articolo 23, paragrafo 1, o alcune delle loro disposizioni, o l'articolo 24, paragrafo."
6. La Commissione valuta continuamente, sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2, se possano essere constatati miglioramenti significativi nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione dei migranti irregolari e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con tale paese, può decidere di abrogare o modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5.
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione."
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 22 – lettera a bis (nuova) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii
a bis) all'articolo 32, il paragrafo 1, punto vii), è soppresso
vii) non dimostra di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 22 – lettera a ter (nuova) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 32 – paragrafo 2
a ter) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI.
"2. La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI, in una lingua che sia a lui comprensibile, o che si possa ragionevolmente supporre lo sia.";
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 22 – lettera b Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 32 – paragrafo 3
3. I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto dovrebbero avere il diritto di presentare un ricorso che garantisca, in una determinata fase della procedura, un ricorso giurisdizionale effettivo. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni dettagliate sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell'allegato V.
3. I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto dovrebbero avere il diritto di presentare un ricorso che garantisca, in una determinata fase della procedura, un ricorso giurisdizionale effettivo. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Il termine per la presentazione del ricorso è di almeno 30 giorni di calendario. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni dettagliate sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell'allegato VI, in una lingua a loro comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre lo sia.
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 22 – lettera b Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 32 – paragrafo 3 bis
3 bis. Il modulo uniforme per notificare e motivare il rifiuto, l'annullamento o la revoca di un visto di cui all'allegato VI è disponibile, come minimo, nelle seguenti lingue:
a) nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto; e
b) nelle lingue ufficiali del paese ospitante.
Oltre che nelle lingue di cui alla lettera a), il modulo può essere reso disponibile in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea.
Una traduzione del modulo di domanda nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del paese ospitante è fornita nell'ambito della cooperazione locale Schengen di cui all'articolo 48.
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 34 – paragrafo 7
(22 quater) all'articolo 34, il paragrafo 7 è così modificato:
7. Un titolare il cui visto sia stato annullato o revocato ha il diritto di presentare ricorso, a meno che il visto sia stato revocato su sua richiesta conformemente al paragrafo 3. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione in merito all'annullamento o alla revoca e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell'allegato VI.
"7. Un titolare il cui visto sia stato annullato o revocato ha il diritto di presentare ricorso, a meno che il visto sia stato revocato su sua richiesta conformemente al paragrafo 3. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione in merito all'annullamento o alla revoca e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell'allegato VI. Se il beneficiario del visto annullato è già presente nel territorio di uno Stato membro, non può essere adottata alcuna decisione di rimpatrio fino a quando non sia stato esaurito il termine di ricorso o la decisione finale in merito a tale ricorso non sia stata debitamente notificata al beneficiario.";
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 35 – paragrafo 2
(22 ter) all'articolo 35, il paragrafo 2 è soppresso;
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 24 Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 36 bis – paragrafo 3
3. Lo Stato membro interessato stabilisce strutture adeguate e impiega personale che abbia ricevuto una formazione specifica per il trattamento delle domande di visto e lo svolgimento di tutte le verifiche e le valutazioni dei rischi di cui all'articolo 21.
3. Lo Stato membro interessato stabilisce strutture adeguate e impiega personale che abbia ricevuto una formazione specifica per il trattamento delle domande di visto e lo svolgimento di tutte le verifiche e le valutazioni dei rischi di cui all'articolo 21. Il personale riceve una formazione sulla gestione digitale dei file.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 24 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 37 – paragrafo 2
(24 ter) all'articolo 37, il paragrafo 2 è così modificato:
2. La conservazione e l'uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo.
"2. La conservazione e l'uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo. Qualsiasi frode o perdita significativa deve essere segnalata alla Commissione.";
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 25 Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 2
I fascicoli individuali sono conservati per almeno un anno a decorrere dalla data della decisione sulla domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, in caso di ricorso, fino alla conclusione della procedura di ricorso.
I fascicoli individuali sono conservati per almeno due anni a decorrere dalla data della decisione sulla domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, in caso di ricorso, fino alla conclusione della procedura di ricorso.
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)
(26 bis) all'articolo 38, è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
"4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i consolati dispongano di una procedura di reclamo per i richiedenti il visto. Le informazioni relative a tale procedura sono messe a disposizione dai consolati sul loro sito web e, se del caso, dal fornitore esterno di servizi. Gli Stati membri garantiscono che sia tenuto un registro dei reclami.";
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 39 – paragrafo 1
(26 ter) all'articolo 39, il paragrafo 1 è così modificato:
1. I consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.
"1. I consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente. Le modalità di accoglienza dei richiedenti e di trattamento delle loro domande rispettano debitamente i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il trattamento delle domande di visto viene effettuato senza discriminazioni, in modo professionale e rispettoso dei richiedenti.";
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 26 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 39 – paragrafo 3
(26 quater) all'articolo 39, il paragrafo 3 è modificato come segue:
"Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di nazionalità, sesso, genere, situazione familiare, origine, religione effettiva o presunta, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.";
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 29 – lettera d Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 43 – paragrafo 9
9. Gli Stati membri sono responsabili del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e garantiscono che il fornitore esterno di servizi sia soggetto alla sorveglianza delle autorità di controllo preposte alla protezione dei dati a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.";
9. Lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità del rispetto delle norme, per quanto riguarda segnatamente il rispetto dei diritti fondamentali e in particolare il principio di non discriminazione e protezione dei dati personali, e garantiscono che il fornitore esterno di servizi sia soggetto alla sorveglianza delle autorità di controllo preposte alla protezione dei dati a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 33 – lettera b Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 48 – paragrafo 1 bis – lettera c
c) provvedere a una traduzione comune del modulo di domanda, se del caso;
c) provvedere a una traduzione comune del modulo di domanda e del modulo uniforme per notificare e giustificare il rifiuto, l'annullamento o la revoca di un visto, se del caso;
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 33 – lettera d Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera b – punto vi)
vi) le tendenze relative ai rifiuti di visto;
vi) le tendenze relative ai rifiuti di visto e i relativi motivi;
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 33 – lettera d Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera d
d) informazioni sulle compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso.
soppresso
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 34 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 49
(34 bis) l'articolo 49 è così modificato:
Articolo 49
"Articolo 49
Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici
Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici e alle altre competizioni sportive internazionali di alto livello
Gli Stati membri che ospitano i Giochi olimpici e paraolimpici applicano le specifiche procedure e condizioni per la facilitazione del rilascio dei visti come indicato all'allegato XI.
Gli Stati membri che ospitano i Giochi olimpici e paraolimpici e altre competizioni sportive internazionali di alto livello applicano le specifiche procedure e condizioni per la facilitazione del rilascio dei visti come indicato all'allegato XI.";
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 35 Regolamento (CE) n. 810/2009 Articolo 50 ter – paragrafo 1
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio è trasmessa contestualmente e senza indugio e illustra con precisione i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1
1. Tre anni dopo [la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una valutazione della sua applicazione. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.
1. Due anni dopo [la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una valutazione della sua applicazione. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Entro un anno dal [data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'abolizione dei visti adesivi e sull'introduzione del visto digitale, che permette di rilasciare un visto Schengen mediante semplice registrazione nel VIS e invio di una notifica elettronica al richiedente.
Emendamento 78 Proposta di regolamento Allegato IV bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 810/2009 Allegato XI
ALLEGATO XI - PROCEDURE E CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI AI MEMBRI DELLA FAMIGLIA OLIMPICA PARTECIPANTI AI GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI
ALLEGATO XI - PROCEDURE E CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI AI MEMBRI DELLA FAMIGLIA OLIMPICA E SPORTIVA PARTECIPANTI AI GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI E A COMPETIZIONI SPORTIVE DI ALTO LIVELLO
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0434/2018).