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Procedura : 2016/0406(CNS)
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A8-0418/2018

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PV 11/12/2018 - 5.15

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P8_TA(2018)0496

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Martedì 11 dicembre 2018 - Strasburgo
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia *
P8_TA(2018)0496A8-0418/2018

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0811),

–  visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0023/2017),

–  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0418/2018),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  Al fine di limitare il rischio di spostamento della frode da uno Stato membro all'altro, tutti gli Stati membri che soddisfano determinati criteri per quanto riguarda il loro livello di frodi, in particolare in relazione alla frode carosello, e che sono in grado di dimostrare che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare tale frode, dovrebbero essere autorizzati a ricorrere a un meccanismo generalizzato di inversione contabile.
(4)  Al fine di limitare il rischio di spostamento della frode da uno Stato membro all'altro, tutti gli Stati membri che soddisfano determinati criteri per quanto riguarda il loro livello di frodi, in particolare in relazione alla frode carosello, e che sono in grado di dimostrare che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare tale frode, dovrebbero essere autorizzati a ricorrere a un meccanismo generalizzato di inversione contabile. Essi dovrebbero inoltre essere tenuti a dimostrare che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell'obbligo tributario, previsti a seguito dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, compensano gli oneri aggiuntivi globali stimati per le imprese e le amministrazioni fiscali e che le une e le altre non dovranno sostenere costi maggiori di quelli dovuti a seguito dell'applicazione di altre misure di controllo.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  Inoltre anche gli Stati membri confinanti esposti a un grave rischio di spostamento della frode nel loro territorio, derivante dal fatto che tale meccanismo è autorizzato in un altro Stato membro, dovrebbero avere la facoltà di ricorrere a un meccanismo generalizzato di inversione contabile qualora altre misure di controllo siano insufficienti per combattere tale rischio di frode.
soppresso
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  Gli Stati membri che decidono di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbero applicarlo a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia per fattura. Il meccanismo generalizzato di inversione contabile non dovrebbe essere limitato a un settore specifico.
(6)  Gli Stati membri che decidono di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile dovrebbero applicarlo a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi non transfrontaliere al di sopra di una determinata soglia per operazione. Il meccanismo generalizzato di inversione contabile non dovrebbe essere limitato a un settore specifico.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  Al fine di valutare se l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile in uno Stato membro determini uno spostamento della frode verso altri Stati membri e stimare il livello delle eventuali perturbazioni nel funzionamento del mercato interno, è opportuno prevedere un obbligo specifico di scambio di informazioni tra gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile e gli altri Stati membri. Tutti questi scambi di informazioni dovrebbero essere soggetti alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. Tali disposizioni prevedono deroghe e limitazioni al fine di salvaguardare gli interessi degli Stati membri e dell'Unione nel settore della fiscalità.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 1 – comma 1
In deroga all'articolo 193, fino al 30 giugno 2022 uno Stato membro può stabilire, nell'ambito del meccanismo generalizzato di inversione contabile, che il soggetto debitore dell'IVA sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi al di sopra di una soglia di 10 000 EUR per fattura.
In deroga all'articolo 193, fino al 30 giugno 2022 uno Stato membro può stabilire, nell'ambito del meccanismo generalizzato di inversione contabile, che il soggetto debitore dell'IVA sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi al di sopra di una soglia di 25 000 EUR per fattura.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a
(a)  presenta un divario dell'IVA, espresso in percentuale del debito totale IVA, di almeno 5 punti percentuali superiore alla media comunitaria del divario dell'IVA;
(a)  presentava nel 2014, sulla base del metodo e dei dati di cui alla relazione finale 2016 sul divario dell'IVA del 23 agosto 2016 pubblicata dalla Commissione, un divario dell'IVA, espresso in percentuale del debito totale IVA, di almeno 15 punti percentuali superiore alla media comunitaria del divario dell'IVA;
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
(b)  presenta un livello di frodi carosello superiore al 25 % del suo divario dell'IVA complessivo;
(b)  presenta, sulla base della valutazione d'impatto che accompagna la proposta legislativa per il presente articolo, nell'anno coperto dalla relazione di cui alla lettera a), un livello di frodi carosello superiore al 25 % del suo divario dell'IVA complessivo; e
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c
(c)  stabilisce che altre misure di controllo non sono sufficienti a combattere le frodi carosello nel suo territorio.
(c)  stabilisce che altre misure di controllo non sono sufficienti a combattere le frodi carosello nel suo territorio, in particolare precisando le misure di controllo applicate e i motivi specifici della loro inefficacia nonché i motivi per cui la cooperazione amministrativa in materia di IVA è risultata insufficiente; e
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  stabilisce che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell'obbligo tributario, previsti a seguito dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, compensano per almeno il 25 % gli oneri aggiuntivi globali stimati per le imprese e le amministrazioni fiscali; e
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c ter (nuova)
(c ter)  stabilisce che le imprese e le amministrazioni fiscali non dovranno sostenere, a seguito dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, costi maggiori di quelli dovuti per l'applicazione di altre misure di controllo.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 1 – comma 3
Lo Stato membro allega alla domanda di cui al paragrafo 4 il calcolo del divario dell'IVA effettuato sulla base del metodo e dei dati disponibili nell'ultima relazione sul divario dell'IVA pubblicata dalla Commissione.
Lo Stato membro allega alla domanda di cui al paragrafo 4 il calcolo del divario dell'IVA effettuato sulla base del metodo e dei dati disponibili nell'ultima relazione sul divario dell'IVA pubblicata dalla Commissione, di cui al secondo comma, lettera a).
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 2
2.  Fino al 30 giugno 2022 uno Stato membro può stabilire che il soggetto debitore dell'IVA sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi al di sopra di una soglia di 10 000 EUR per fattura se tale Stato membro:
soppresso
(a)  ha una frontiera comune con uno Stato membro autorizzato ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile;
(b)  constata che sussiste un grave rischio di spostamento della frode verso il suo territorio a causa dell'autorizzazione concessa a tale Stato membro di applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile;
(c)  accerta che altre misure di controllo non sono sufficienti a combattere le frodi nel suo territorio.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile impongono obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica a tutti i soggetti passivi e, in particolare, ai soggetti passivi che forniscono o ricevono i beni o i servizi cui tale meccanismo si applica.
3.  Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile impongono obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica a tutti i soggetti passivi e, in particolare, ai soggetti passivi che forniscono o ricevono i beni o i servizi cui tale meccanismo si applica, al fine di garantire il suo efficace funzionamento e il monitoraggio della sua applicazione.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a
(a)  una motivazione dettagliata comprovante che le condizioni di cui al paragrafo 1 o 2 sono soddisfatte;
(a)  una motivazione dettagliata comprovante che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte; e
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b
(b)  la data di inizio dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e la relativa durata;
(b)  la data di inizio dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e la relativa durata; e
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c
(c)  le azioni da intraprendere per informare i soggetti passivi dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile;
(c)  le azioni da intraprendere per informare i soggetti passivi dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile; e
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d
(d)  una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 3.
(d)  una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 7 – comma 1
Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano alla Commissione una relazione intermedia entro due anni dall'inizio dell'applicazione di tale meccanismo. La relazione fornisce una valutazione dettagliata dell'efficacia del meccanismo.
Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile trasmettono a tutti gli Stati membri, in formato elettronico:
(a)  i nomi delle persone che, nei dodici mesi precedenti la data di applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, siano state oggetto di procedimenti penali o amministrativi per frodi IVA;
(b)  i nomi delle persone, compresi, per le persone giuridiche, i nomi dei relativi direttori, che non siano più identificate ai fini dell'IVA nel rispettivo Stato membro a seguito dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile; e
(c)  i nomi delle persone, compresi, per le persone giuridiche, i nomi dei relativi direttori, che abbiano omesso di presentare una dichiarazione IVA per due periodi di imposta consecutivi dopo l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile.
Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono trasmesse entro tre mesi dall'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e sono successivamente aggiornate ogni tre mesi. Le informazioni di cui alla lettera c) sono trasmesse entro nove mesi dall'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e sono successivamente aggiornate ogni tre mesi.
Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano alla Commissione una relazione intermedia entro un anno dall'inizio dell'applicazione di tale meccanismo. La relazione fornisce una valutazione dettagliata dell'efficacia del meccanismo.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 8 – comma 1
Entro il 30 giugno 2019 gli Stati membri che non applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano alla Commissione una relazione intermedia riguardante l'impatto sul loro territorio dell'applicazione del meccanismo in altri Stati membri, a condizione che a tale data il meccanismo sia stato applicato in uno Stato membro per almeno un anno.
Gli Stati membri che non applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano alla Commissione una relazione intermedia riguardante l'impatto sul loro territorio dell'applicazione del meccanismo in altri Stati membri. Tale relazione è presentata alla Commissione entro tre mesi dalla data in cui il meccanismo è stato applicato in uno Stato membro per un anno.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 199 quater – paragrafo 10 – lettera a
(a)  evoluzione del divario dell'IVA;
soppresso
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2
Essa si applica fino al 30 settembre 2022.
Essa si applica fino al 30 giugno 2022.
Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2019Note legali - Informativa sulla privacy