Indice 
Testi approvati
Martedì 29 maggio 2018 - Strasburgo
Tassi di mortalità per pesca e livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico ***I
 Statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione) ***I
 Accordo UE-Svizzera sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea ***
 Accordo UE-Norvegia sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea ***
 Accordo UE-Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto *
 Ottimizzazione della catena del valore del settore della pesca nell'UE
 Messa in atto degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori dell'UE dopo la riforma del 2013
 Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock ***I
 Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ***I
 Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale ***I
 Finanza sostenibile
 Quadro di valutazione UE della giustizia 2017

Tassi di mortalità per pesca e livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico ***I
PDF 239kWORD 48k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico (COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))
P8_TA(2018)0205A8-0149/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0774),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0446/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2018(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 maggio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0149/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 maggio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico

P8_TC1-COD(2017)0348


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/976.)

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione) ***I
PDF 236kWORD 49k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione) (COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD))
P8_TA(2018)0206A8-0154/2018

(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0545),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0337/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),

–  visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0154/2018),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 maggio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione)

P8_TC1-COD(2017)0256


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/974.)

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Accordo UE-Svizzera sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea ***
PDF 236kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (05882/2/2017 – C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE))
P8_TA(2018)0207A8-0151/2018

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (05882/2/2017),

–  visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea (05803/2017),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207 paragrafo 4 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0241/2017),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0151/2018),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.


Accordo UE-Norvegia sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea ***
PDF 236kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (05883/2/2017 – C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE))
P8_TA(2018)0208A8-0152/2018

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (05883/2/2017),

–  visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea (05814/2017),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0240/2017),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0152/2018),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno di Norvegia.


Accordo UE-Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto *
PDF 232kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))
P8_TA(2018)0209A8-0147/2018

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2017)0621),

–  visto l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia in materia di cooperazione amministrativa, lotta alla frode e recupero dei crediti nel settore dell'imposta sul valore aggiunto (14390/2017),

–  visti l'articolo 113 nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e il secondo comma dell'articolo 218, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0407/2017),

–  visti l'articolo 78 quater e l'articolo 108, paragrafo 8, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0147/2018),

1.  approva la conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Regno di Norvegia.


Ottimizzazione della catena del valore del settore della pesca nell'UE
PDF 257kWORD 61k
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sull'ottimizzazione della catena del valore del settore della pesca nell'UE (2017/2119(INI))
P8_TA(2018)0210A8-0163/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a norma dei quali è stabilita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca,

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2017 sulla promozione della coesione e dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'UE: applicazione dell'articolo 349 TFUE(1),

–  visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, in particolare l'articolo 35 sugli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati,

–  visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,

–  visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in particolare gli articoli 11, 13, da 41 a 44, 48, 63, 66, 68 e da 70 a 73,

–  vista la strategia a medio termine (2017-2020) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che mira alla sostenibilità delle attività di pesca del Mediterraneo e del Mar Nero,

–  vista la sua risoluzione del 13 giugno 2017 sullo stato degli stock ittici e la situazione socio-economica del settore della pesca nel Mediterraneo(2),

–  vista la nuova strategia della Commissione europea, pubblicata il 24 ottobre 2017, relativa a "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE" (COM(2017)0623),

–  vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio(3),

–   vista la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sulla gestione delle flotte di pesca nelle regioni ultraperiferiche(4),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0163/2018),

A.  considerando che il settore della pesca dell'Unione si trova ad affrontare sfide sempre più difficili e complesse; che lo stato delle risorse e l'aumento delle spese, in particolare le variazioni del prezzo del carburante, possono influenzare il reddito dei pescatori; che, in tal senso, la riduzione dei contingenti di pesca pone le comunità locali di fronte a situazioni complicate, a causa della diminuzione dell'attività di cattura; che all'aumento dei costi di trasporto, che deriva da un duplice impatto dell'aumento dei prezzi del carburante, si aggiunge la concorrenza delle importazioni di prodotti provenienti da paesi terzi; che, sebbene questi e altri problemi siano riconosciuti, rimangono in larga misura da risolvere molte delle cause dell'aggravamento della situazione socioeconomica del settore, tra le quali l'inadeguata formazione del prezzo di prima vendita del pesce;

B.   considerando che il settore della pesca ha un'importanza strategica per l'approvvigionamento pubblico di prodotti della pesca e per l'equilibrio della bilancia alimentare di diversi Stati membri e dell'UE, e contribuisce significativamente al benessere socioeconomico delle comunità costiere, allo sviluppo locale, all'occupazione, alla preservazione e creazione di attività economiche a monte e a valle e alla salvaguardia delle tradizioni culturali locali;

C.   considerando che la pesca su piccola scala, artigianale e costiera interessa l'83 % dei pescherecci attivi dell'UE e rappresenta il 47 % dell'occupazione totale nel settore della pesca dell'UE; che il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che "gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per concedere un accesso preferenziale ai pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale o costiera" e che tale presupposto non è al momento rispettato;

D.   considerando che la conformità alla normativa dell'Unione è obbligatoria per la maggior parte dei distributori dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, come i supermercati; che, tuttavia, l'impatto di tale conformità sulle condizioni di lavoro e sui redditi dei pescatori è eterogeneo, con possibili conseguenze inique per i piccoli pescherecci;

E.  considerando che è necessario tenere conto delle differenze sensibili in termini di flotte, segmenti di flotta, specie bersaglio, attrezzi da pesca, produttività, preferenze di consumo e pesce consumato pro capite nei diversi Stati membri dell'UE, come pure delle caratteristiche specifiche dell'attività di pesca derivanti dalla relativa struttura sociale, dalle forme di commercializzazione e dagli squilibri strutturali e naturali tra le diverse zone di pesca;

F.  considerando che per inserirsi nei nuovi segmenti di mercato i pescatori artigianali necessitano di forme di aiuto e sostegno finanziario;

G.  considerando che i redditi e i salari degli operatori della pesca sono caratterizzati dall'insicurezza, derivante dalle modalità di commercializzazione nel settore, dalle modalità di formazione dei prezzi di prima vendita e dalle caratteristiche di discontinuità dell'attività, che comportano, tra l'altro, la necessità di mantenere un finanziamento pubblico, a livello nazionale e dell'UE, adeguato al settore;

H.  considerando che, se si analizzano i punti fondamentali della filiera dei prodotti della pesca, è possibile far sì che i pescatori e i produttori locali trattengano una quota maggiore del valore con l'apertura di nuovi mercati locali e il coinvolgimento delle parti interessate locali, e ciò può avere ripercussioni positive sulle comunità locali, creando un'attività economica dinamica, redditizia e sostenibile;

I.  considerando che l'articolo 349 TFUE riconosce la situazione economica e sociale delle regioni ultraperiferiche, che è aggravata da fattori strutturali (distanza, insularità, piccola superficie, rilievi e clima difficili, dipendenza da un numero limitato di prodotti, ecc.) la cui persistenza e interazione pregiudicano gravemente il loro sviluppo e la catena del valore del settore della pesca;

J.  considerando che i produttori primari, pur svolgendo un ruolo fondamentale all'interno della catena del valore, non sempre beneficiano del valore aggiunto che viene generato nelle fasi successive di tale catena;

K.  considerando che la politica comune della pesca (PCP) è stata concepita per rafforzare la sostenibilità e la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE;

L.  considerando che un modo per garantire che i prodotti della pesca provenienti dalle regioni ultraperiferiche restino competitivi una volta giunti sui principali mercati di destinazione è far sì che il prezzo del pesce non subisca rincari a causa dei costi di trasporto;

M.   considerando che l'UE è il principale attore mondiale per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

N.   considerando che numerosi fattori influenzano i flussi commerciali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, come ad esempio le preferenze dei consumatori nelle varie aree geografiche;

O.  considerando che l'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ha fissato l'obiettivo di aumentare la trasparenza e la stabilità dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione lungo tutta la catena di approvvigionamento;

P.   considerando che il regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilisce, all'articolo 38, l'obbligo di indicare la zona di cattura o di produzione e, nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO;

Q.   considerando che la trasparenza è un modo per garantire il diritto dei consumatori a conoscere, con la massima precisione, le caratteristiche dei prodotti che acquistano; che a tal fine occorre migliorare l'etichettatura rendendo obbligatorio l'inserimento di informazioni precise sulla provenienza del pesce, sia per la vendita allo stato fresco che per i prodotti trasformati;

R.  considerando che l'attuale dinamica di vendita non consente che le oscillazioni dei costi dei fattori di produzione, compresi i combustibili, si ripercuotano sui prezzi del pesce e che i prezzi medi di prima vendita non hanno seguito l'evoluzione dei prezzi per il consumatore finale;

S.  considerando che lo studio pubblicato nel 2016 dal Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, dal titolo "Mercati della pesca artigianale: catena del valore, promozione ed etichettatura" segnala espressamente che l'etichettatura dei prodotti della pesca nell'UE può essere fonte di confusione per il consumatore;

T.  considerando che le organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura ("organizzazioni di produttori") svolgono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi e nella corretta gestione della PCP e dell'OCM;

U.   considerando che l'Unione europea si impegna a salvaguardare elevati livelli di qualità dei prodotti della pesca, in particolare nel quadro delle relazioni commerciali con i paesi terzi;

V.   considerando che il settore della trasformazione e della messa in conserva riveste grande importanza;

W.  considerando che i gruppi di azione locale nel settore della pesca sono una componente fondamentale della PCP per definire e attuare strategie multisettoriali e integrate di sviluppo locale partecipativo, che rispondano alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali; che sono riconosciuti come valido strumento che contribuisce alla diversificazione delle attività di pesca;

X.  considerando che la catena di approvvigionamento della pesca non esiste in modo isolato e che la creazione di collegamenti intersettoriali è di fondamentale importanza per lo sviluppo di prodotti innovativi che consentano di accedere a nuovi mercati e migliorare la promozione del settore;

Y.  considerando che in alcuni Stati membri dell'UE mancano la coesione e l'associazionismo nel settore della pesca;

Z.   considerando che le attività di pesca delle regioni ultraperiferiche sono soggette a vincoli specifici, riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che influiscono anche sulla loro strutturazione;

AA.  considerando che le organizzazioni interprofessionali (come già indicato nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati) hanno la capacità di contribuire a migliorare il coordinamento delle attività di commercializzazione lungo la catena di approvvigionamento e a elaborare misure rilevanti per l'intero settore;

AB.  considerando che, poiché gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni i cui membri provengono da diversi Stati e da regioni differenti dell'UE e dovrebbe pertanto essere affrontato e studiato su base regionale;

AC.   considerando che il settore della pesca riveste grande importanza per la situazione socioeconomica, l'occupazione e la promozione della coesione economica e sociale delle regioni ultraperiferiche, le cui economie sono caratterizzate da vincoli strutturali permanenti e scarse possibilità di diversificazione economica;

AD.  considerando che l'assenza di professionisti giovani è un freno alla modernizzazione e al miglioramento del settore e rappresenta una grave minaccia per la sopravvivenza di molte comunità costiere;

AE.  considerando che il ruolo delle donne nel settore della pesca ha scarsa visibilità e che, pur occupandosi del lavoro dietro le quinte, come il supporto logistico e le pratiche burocratiche legate all'attività, le donne lavorano anche come pescatrici e comandanti su alcuni pescherecci;

AF.   considerando che l'obbligo di sbarco rappresenta un reale vincolo economico e sociale che riduce la redditività finanziaria e incide sulla catena del valore, e che dovrebbe essere ridotto al minimo;

AG.   considerando che è necessario promuovere una maggiore consapevolezza dei consumatori rispetto all'importanza di un'alimentazione sana e di una produzione sostenibile;

AH.   considerando che tra le cause del peggioramento della situazione socioeconomica occorre considerare anche il deprezzamento del pesce di prima vendita e l'aumento del costo dei carburanti;

1.  chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità regionali di creare gruppi di esperti con il compito di analizzare e proporre misure correttive in relazione all'utilizzo delle diverse rubriche del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in modo da ricercare le cause della mancata esecuzione e della possibile perdita di fondi, nonché di garantire un livello adeguato di controllo e trasparenza e di esigere dagli enti pertinenti una gestione migliore;

2.  esorta gli Stati membri a rispettare le disposizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e a concedere un vero accesso preferenziale alle opportunità di pesca alle imbarcazioni dell'UE che svolgono attività di pesca su piccola scala e artigianale;

3.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi al massimo per facilitare la creazione di organizzazioni di produttori, eliminando gli ostacoli burocratici alla procedura stabilita e diminuendo i volumi minimi di produzione richiesti al fine di agevolare l'ingresso dei piccoli produttori; evidenzia altresì la necessità di rafforzare le attività delle organizzazioni di produttori, dotandole di maggiore titolarità e agevolando l'accesso all'assistenza finanziaria, affinché possano svolgere compiti più vari oltre alla gestione quotidiana della pesca, nel rispetto del quadro definito dagli obiettivi della PCP e in particolare per le regioni ultraperiferiche, che devono essere in grado di adeguare localmente il funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali nei loro territori caratterizzati da insularità, situazione di enclave, dimensioni ridotte, elevata prevalenza della pesca artigianale e forte vulnerabilità all'importazione;

4.  sottolinea che i programmi operativi devono favorire – con gli idonei sostegni finanziari - la possibilità per le organizzazioni di produttori di praticare la commercializzazione diretta dei loro prodotti, portando a un'evoluzione della catena del valore, in modo da valorizzarne la produzione e aumentare il valore aggiunto dei prodotti della pesca;

5.   chiede alla Commissione e agli Stati membri che gli aiuti per la sicurezza a bordo e l'igiene non entrino in concorrenza tra loro e che sia aumentata la copertura finanziaria per il settore della pesca artigianale;

6.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di facilitare e promuovere l'inclusione, da parte delle organizzazioni di produttori, della catena del valore nei piani di produzione e commercializzazione, al fine di adattare l'offerta alla domanda, di garantire ai pescatori un reddito equo e far sì che i consumatori europei abbiano a disposizione prodotti che rispondono alle loro esigenze, tenendo conto della differenziazione; osserva, in tal senso, che strategie di commercializzazione adattate alle specificità locali, ove prevedano campagne settoriali e/o basate su un prodotto, sono uno strumento essenziale e dovrebbero prevedere la possibilità della vendita diretta, nell'ottica di contribuire a migliorare le conoscenze e la consapevolezza dei consumatori, comprese una marcatura e un'etichettatura che forniscano informazioni comprensibili;

7.  invita la Commissione, gli Stati membri e i governi regionali e locali a potenziare la pesca su piccola scala incoraggiando il consumo locale, attraverso a una commercializzazione diretta e più specializzata e canali commerciali a chilometro zero, garantendo altresì una migliore cooperazione tra il settore pubblico e quello della pesca attraverso la fornitura di prodotti della pesca locale agli istituti pubblici quali le scuole e gli ospedali, nonché attraverso campagne promozionali realizzate anche in cooperazione con iniziative private intese a promuovere i prodotti alimentari locali, come l'iniziativa Slowfish, e a rispettare il carattere stagionale di determinate catture; invita al tempo stesso la Commissione e gli Stati membri a sostenere la cooperazione tra i settori della pesca e del turismo e a elaborare un elenco di buone prassi in relazione alle esperienze che agevolano nuove forme di collaborazione;

8.  sottolinea che una delle basi di tali strategie di commercializzazione è l'indicazione obbligatoria, sull'etichetta, dell'origine dei prodotti della pesca, sia per la vendita allo stato fresco che come prodotti trasformati;

9.   chiede che siano introdotti meccanismi per migliorare il prezzo di prima vendita in modo da favorire i pescatori, aumentare la retribuzione per il loro lavoro e promuovere la distribuzione equa e adeguata del valore aggiunto lungo la catena del valore nel settore, riducendo i margini per gli intermediari, valorizzando i prezzi pagati al produttore ed esercitando un controllo dei prezzi applicati al consumatore finale; ribadisce che, nei casi in cui esistano gravi squilibri nella filiera, gli Stati membri devono poter adottare forme di intervento, come la fissazione di margini massimi per l'intermediazione, per ogni operatore della filiera;

10.   invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'iniziativa delle organizzazioni dei pescatori su piccola scala dell'UE mediante lo sviluppo di un apposito logo che garantisca: prodotti ittici freschi, qualità eccellente, norme sanitarie controllate, conformità ai requisiti dei prodotti a chilometro zero (privilegiando i prodotti locali a quelli provenienti da lontano), vicinanza ai consumatori, rispetto delle tradizioni, ecc.;

11.   osserva che, ai fini della trasparenza e della tutela dei diritti dei consumatori, sarà necessario rivedere l'allegato del regolamento (CEE) n. 1536/92 concernente la commercializzazione delle conserve;

12.   invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre un'etichettatura del pesce, sia fresco che trasformato, che ne indichi chiaramente il paese di origine;

13.  invita caldamente gli Stati membri a promuovere la coesione e l'associazionismo nel settore della pesca;

14.  esorta la Commissione a includere negli accordi commerciali con i paesi terzi una clausola contenente le norme di qualità dell'UE, in modo da esigere che i prodotti importati soddisfino gli stessi requisiti imposti ai prodotti della pesca dell'UE;

15.  invita la Commissione e gli Stati membri, al fine di garantire condizioni di parità tra i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati e quelli dell'UE, a monitorare attentamente la conformità dei prodotti importati nell'Unione con gli attuali requisiti dell'UE in materia di sicurezza, igiene e qualità, nonché con il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio(5) sulla pesca INN;

16.  insiste affinché la legislazione dell'UE in materia di etichettatura e informazione ai consumatori sia attuata con maggiore rigore, sia nei mercati al dettaglio che nel settore alberghiero e della ristorazione (Horeca); ritiene che ciò sia importante per tutti i prodotti della pesca, sia importati che originari dell'UE; ritiene che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo debba essere rafforzata a tal fine in tutti gli Stati membri e che i regolamenti dovrebbero essere adattati per comprendere tutte le fasi della catena di approvvigionamento;

17.   esorta la Commissione europea a condurre uno studio sull'impatto delle importazioni sulla pesca locale;

18.  chiede alla Commissione di garantire un utilizzo appropriato della regionalizzazione, con particolare riguardo per le regioni ultraperiferiche, e una differenziazione degli strumenti di sostegno, nonché un adattamento di tali strumenti a diversi tipi di organizzazioni dei produttori e alle loro esigenze specifiche;

19.   sottolinea l'importanza di elaborare politiche che permettano alle comunità locali costiere di presentare offerte integrate sfruttando le sinergie che derivano dai diversi settori produttivi in grado di innescare e generare sviluppo a livello locale; insiste, in tal senso, sul bisogno di combinare i fondi della PCP con quelli di altri programmi europei presenti nell'Fondo sociale europeo o nella PAC; rileva che tale combinazione di risorse e programmi deve sostenere le iniziative delle comunità e degli imprenditori locali finalizzate allo sviluppo rurale, al miglioramento delle condizioni di vita, alla conciliazione e soprattutto alla diversificazione dei redditi;

20.   reputa determinante che siano mantenute, e preferibilmente incrementate, le sovvenzioni concesse alle regioni ultraperiferiche per il trasporto del pesce fino al suo ingresso nel mercato internazionale, per garantire la parità di condizioni concorrenziali rispetto ai prodotti di altra provenienza;

21.   chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di istituire il prima possibile uno strumento finanziario specificamente dedicato al sostegno della pesca nelle regioni ultraperiferiche, sul modello del POSEI per l'agricoltura, che consenta di valorizzare adeguatamente il potenziale delle loro attività di pesca; reputa che sia opportuno valutare la possibilità di riunire in tale strumento specifico, in particolare, le disposizioni dell'articolo 8 (aiuti di Stato), dell'articolo 13, paragrafo 5 (risorse di bilancio in regime di gestione concorrente), dell'articolo 70 (regime di compensazione), dell'articolo 71 (calcolo della compensazione), dell'articolo 72 (piano di compensazione) e dell'articolo 73 (aiuti di Stato per l'attuazione dei piani di compensazione) del regolamento (UE) n. 508/2014 sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

22.   osserva che tali piani locali di sviluppo delle comunità costiere dovrebbero sostenere nuove attività e operazioni commerciali che permettano di integrare le materie prime di qualità, i processi specifici di trasformazione e il patrimonio storico-culturale di tali comunità nella catena del valore; osserva altresì che essi dovrebbero favorire meccanismi di commercializzazione, quale l'etichettatura obbligatoria che specifica l'origine dei prodotti, che rendano visibili tali pregi sul mercato e che consentano che la maggior parte dei redditi generati torni alle comunità stesse;

23.   sottolinea, inoltre, l'importanza del mare, delle risorse marine e dei prodotti della pesca nel promuovere la coesione e lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche e nell'attuazione dell'articolo 349 TFUE; esorta, in tal senso, la Commissione a rispettare l'articolo 349 TFUE, anche per quanto riguarda la pesca, ripristinando integralmente il programma indipendente POSEI-pesca che è stato soppresso nell'ambito della riforma dell'attuale Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

24.  invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a promuovere l'istituzione di organizzazioni interprofessionali, organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori a livello transnazionale (come già previsto nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati), sulla base delle regioni biogeografiche o a livello di UE; evidenzia che si tratta di uno strumento essenziale per responsabilizzare le organizzazioni di produttori e conferire loro un maggiore potere negoziale;

25.   chiede che tale processo sia promosso e sviluppato prestando particolare attenzione alle politiche di genere al fine di garantire che le donne siano adeguatamente rappresentate in tali organizzazioni; osserva che ciò consentirà di rispecchiare l'influenza attuale delle donne sul settore nonché di favorire l'avanzamento del loro ruolo nello stesso;

26.   sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione tra scienza e pesca per risolvere le complicate dipendenze e debolezze nei processi della catena del valore al fine di migliorare e portare benefici alle parti interessate;

27.  chiede alla Commissione di rafforzare, promuovere e generalizzare l'uso delle informazioni fornite dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA), in modo che tutti gli operatori della filiera abbiano a disposizione informazioni trasparenti, affidabili e aggiornate ai fini di un'efficace processo decisionale; chiede alla Commissione, in tal senso, di avere dati aggiornati circa le nuove sfide per gli attori commerciali, come le vendite online o i cambiamenti nelle abitudini di consumo;

28.   sostiene la necessità di un'ambiziosa revisione dell'OCM in materia di prodotti della pesca per incrementarne il contributo alla garanzia dei redditi nel settore, alla stabilità dei mercati, al miglioramento della commercializzazione dei prodotti della pesca e all'aumento del relativo valore aggiunto;

29.   chiede alla Commissione di includere i prodotti della pesca nella prossima proposta normativa contro le pratiche commerciali sleali, problema che interessa i prodotti alimentari in generale;

30.   esorta la Commissione a rivedere il sistema di etichettatura dei prodotti della pesca di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 sulla base delle zone di pesca della FAO, istituite più di settanta anni fa allo scopo di fornire informazioni sulle catture e non per orientare il consumatore, poiché tale sistema è fonte di confusione e non contribuisce a divulgare informazioni chiare, trasparenti e semplici;

31.  chiede alla Commissione e agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di esaminare la mancanza di qualifiche professionali nel settore della pesca, in particolare per quanto riguarda i giovani professionisti, in modo da garantire e orientare i programmi di formazione destinati ai professionisti del settore alle esigenze reali della pesca e contribuire ad ammodernare e migliorare il settore, oltre che a stabilizzare la popolazione nelle località di pesca nonché a creare appropriate opportunità di lavoro nell'acquacoltura, nelle zone rurali e costiere, nelle regioni ultraperiferiche e in quelle che dipendono dalle attività della pesca;

32.   sottolinea l'importanza di creare mercati di origine e prodotti tradizionali di particolare qualità, che siano promossi in occasione di fiere e mercati, nel commercio al dettaglio e nella ristorazione, in modo da potenziare il valore aggiunto dei prodotti della pesca locali e promuovere lo sviluppo locale;

33.   sottolinea l'importanza di elaborare strategie specifiche finalizzate alla formazione in competenze digitali che siano orientate alla gestione e, soprattutto, alla commercializzazione, come strumento fondamentale per migliorare la posizione dei produttori nella catena del valore;

34.   ricorda che tali programmi di formazione dovrebbero integrare sia le professioni tradizionali del settore svolte principalmente dalle donne, sia piani specifici finalizzati all'aumento dell'occupabilità e dell'apprendimento femminili; sottolinea che l'integrazione di tali specializzazioni nella formazione ufficiale dovrebbe inoltre produrre gli effetti giuridici conseguenti e migliorare la situazione di tali professionisti nel mercato del lavoro;

35.   invita la Commissione a elaborare meccanismi rafforzati per promuovere la commercializzazione di prodotti della pesca trasformati con un valore aggiunto superiore, in particolare le conserve, analogamente a quanto avviene per alcuni prodotti agricoli, e programmi volti a garantire la promozione esterna dei prodotti della pesca dell'UE, in particolare tramite la loro diffusione in occasione di esposizioni e fiere internazionali;

36.  esorta gli Stati membri e le autorità regionali a sostenere gli attori economici del settore affinché possano accedere alle conoscenze, alle reti e ai finanziamenti necessari per svolgere attività innovative e progettare nuovi prodotti ("nuovi alimenti"), in particolare per quanto concerne la valutazione delle specie già catturate con scarso valore economico, e a coinvolgere le organizzazioni e le istituzioni di ricerca, quali gli istituti oceanografici, in modo da beneficiare delle loro vaste conoscenze sulle materie prime di base e le relative proprietà biologiche, nutrizionali e organolettiche; evidenzia come ciò rientri negli sforzi volti a evitare gli sprechi, a massimizzare il valore dei prodotti freschi e a favorire le sinergie tra le diverse parti della catena di valore, nonché a rendere più resiliente il settore;

37.   invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a collaborare al fine di sviluppare campagne di informazione rivolte ai consumatori che siano efficaci e orientate a prodotti concreti, in modo da informarli in merito a questioni come l'importanza del consumo di prodotti della pesca locali, mostrarne gli effetti sull'occupazione a livello locale e sulla coesione sociale delle comunità costiere, enfatizzare le qualità nutrizionali del pesce fresco e sensibilizzarli, inoltre, in merito al bisogno di integrare i prodotti della pesca in una dieta salutare, ecc.;

38.  invita la Commissione a proporre una definizione chiara e a porre le basi per un futuro programma europeo di sostegno alla pesca artigianale, che contribuisca a migliorare la sostenibilità ambientale e socioeconomica del settore della pesca nell'UE, permetta l'identificazione, la differenziazione e la valorizzazione dei prodotti della pesca artigianale onde favorirne il consumo e incoraggi le nuove generazioni a lavorare nel settore della pesca in modo che vi sia un ricambio generazionale, garantendo contingenti dignitosi ai pescatori e alle pescatrici artigianali e un maggior controllo delle risorse in modo che si crei una maggiore coesione sociale nelle comunità costiere dell'UE;

39.   invita la Commissione ad avviare consultazioni pubbliche online specifiche a livello dell'UE per raccogliere dati riguardanti la catena di approvvigionamento, le questioni di trasparenza del mercato, la condivisione del valore, l'etichettatura e le esigenze dei consumatori da un'ampia gamma di parti interessate nel settore della pesca dell'UE;

40.  chiede alla Commissione di analizzare i vantaggi offerti dalle catene del valore globali alla pesca artigianale, affinché quest'ultima possa integrarsi più facilmente nell'economia mondiale, accrescendo il valore aggiunto dei propri prodotti e mantenendo, nel contempo, la propria attività e quella delle comunità locali; sottolinea l'importanza, a tale proposito, della formazione in competenze digitali;

41.   ritiene che la catena del valore dei prodotti della pesca sia complessa, dal momento che inizia con il produttore e passa per svariati intermediari prima di arrivare al dettagliante o al ristoratore; sottolinea che in tale catena del valore, gli intermediari e i trasformatori del pesce svolgono un ruolo importante; osserva che, in media, il margine nella catena del valore è solo al 10 % destinato ai produttori e il restante 90 % va agli intermediari; sottolinea che l'accorciamento della catena del valore, in particolare attraverso la creazione di organizzazioni di produttori che sono operatori chiave tramite i loro piani di produzione e commercializzazione, rappresenta un primo strumento per migliorare il reddito dei pescatori su piccola scala, ma anche per ottenere un prodotto migliore (probabilmente a un prezzo migliore) per il consumatore;

42.   sottolinea l'importanza di investire nei giovani professionisti al fine di coinvolgere e responsabilizzare la prossima generazione di pescatori e chiede di creare opportunità per i giovani pescatori in modo che sviluppino nuove competenze, costruiscano imprese resilienti, siano membri attivi delle rispettive comunità locali e contribuiscano positivamente alla catena del valore nel settore della pesca;

43.  invita gli Stati membri e le autorità regionali a sfruttare le opportunità offerte dal sostegno dei gruppi di azione locale nel settore della pesca per adeguare gli interventi alle esigenze locali in molti settori, quali, tra l'altro, la formazione e la diversificazione delle attività sulla base dell'innovazione, nonché per assistere i pescatori e i membri delle comunità locali nell'accesso ai programmi di sostegno e ai finanziamenti esistenti dell'UE;

44.   invita la Commissione europea a studiare la creazione di una filiera di valorizzazione delle catture non desiderate legate all'obbligo di sbarco, nell'interesse economico e sociale delle parti coinvolte nella catena del valore, in particolare i pescatori, e a sostegno delle iniziative locali;

45.   invita gli Stati membri e le autorità regionali a potenziare la trasmissione di informazioni sui programmi di sostegno esistenti e a intensificare l'assistenza in ambito amministrativo, ad esempio tramite piattaforme informative;

46.   invita la Commissione a promuovere e sostenere le iniziative che favoriscono la selettività per ridurre le catture indesiderate e, in ultima analisi, migliorare la sostenibilità finanziaria delle attività di pesca, attraverso la cattura di specie che soddisfano le aspettative dei consumatori;

47.  invita la Commissione e gli Stati membri a includere la dimensione di genere nelle politiche relative alla pesca, in modo da mettere in evidenza l'importante ruolo svolto dalle donne in questo settore dell'UE e da rafforzare la loro posizione;

48.  invita la Commissione e gli Stati membri ad rafforzare il legame tra il mondo del lavoro e le scuole, ad esempio prevedendo che gli istituti tecnici nautici integrino nel piano formativo materie inerenti la pesca e l'acquacoltura;

49.   invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali a unire le forze per attuare gli interventi proposti dalla presente relazione al fine di migliorare la redditività delle attività di pesca;

50.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nonché ai governi degli Stati membri e ai consigli consultivi.

(1) Testi approvati, P8_TA(2017)0316.
(2) Testi approvati, P8_TA(2017)0255.
(3) GU C 76 del 28.2.2018, pag. 40.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0195.
(5) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).


Messa in atto degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori dell'UE dopo la riforma del 2013
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sull'attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori nell'UE dopo la riforma del 2013 (2017/2088(INI))
P8_TA(2018)0211A8-0157/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio(1),

–  visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio(2),

–  visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale(3),

–  visto lo studio dal titolo "Giovani agricoltori: attuazione delle politiche dopo la riforma della PAC del 2013", commissionato dal Dipartimento tematico B del PE – Politiche strutturali e di coesione – e presentato alla riunione della commissione AGRI del 23 novembre 2017,

–  vista la sua audizione sul tema "Attuazione delle politiche per i giovani agricoltori dopo la riforma della PAC del 2013", svoltasi il 23 novembre 2017,

–  vista la relazione speciale n. 10/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Rendere più mirato il sostegno dell'UE ai giovani agricoltori per promuovere efficacemente il ricambio generazionale",

–  vista la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sulla situazione relativa alla concentrazione dei terreni agricoli nell'UE: come agevolare l'accesso degli agricoltori alla terra?(4);

–  visto lo studio del Consiglio europeo dei giovani agricoltori (CEJA) dal titolo "Young farmers are key in the future CAP" (I giovani agricoltori svolgono un ruolo chiave nella futura PAC) pubblicato il 17 maggio 2017,

–  visto il parere del Comitato europeo delle regioni dal titolo "Sostenere i giovani agricoltori europei"(5),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0157/2018),

A.  considerando che nell'UE appena il 6 % del totale di quanti dirigono aziende agricole nell'UE ha meno di 35 anni, mentre oltre la metà ha superato i 55 anni, con differenze marcate fra i vari Stati membri;

B.  considerando che tali dati non sono cambiati in modo significativo negli ultimi dieci anni, durante i quali la percentuale di giovani agricoltori si è ridotta e l'invecchiamento della popolazione agricola ha rappresentato un grave problema; che le situazioni legate al ricambio generazionale variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e che ciò richiede un approccio elastico e differenziato;

C.  considerando che da oltre cinquant'anni lo sviluppo agricolo sostenuto dalla politica agricola comune (PAC) favorisce ovunque l'ampliamento, la concentrazione delle aziende agricole e un'elevata capitalizzazione dei beni di produzione, tanto da rendere talune aziende difficilmente trasferibili e/o accessibili ai giovani a causa dei considerevoli capitali necessari per la loro acquisizione;

D.  considerando che l'invecchiamento della popolazione agricola risulta molto evidente nei settori zootecnici e più in particolare nel settore ovino e caprino, in ragione dei loro limiti attuali in termini di redditività economica;

E.  considerando che nel periodo 2007-2013 il numero di giovani agricoltori in tutta l'Unione è passato da 3,3 a 2,3 milioni e che la superficie delle aziende agricole gestite da giovani agricoltori è calata, passando nello stesso arco di tempo, da 57 a 53 milioni di ettari;

F.  considerando che alla luce dei cambiamenti demografici quali lo spopolamento e l'invecchiamento della popolazione nelle zone rurali, è fondamentale creare opportunità per l'agricoltura quale settore moderno e dotato di attrattive, per incoraggiare i giovani a fare dell'agricoltura una professione;

G.  considerando che i giovani che vogliono avviare un'attività agricola e gli agricoltori che già operano in tale settore sono in concorrenza per l'accesso alla terra e che talvolta tale concorrenza contrappone i giovani alle società di investimento che ora si interessano all'agricoltura;

H.  considerando che in futuro sarà il modello stesso di sviluppo agricolo delle imprese a conduzione familiare a essere minacciato;

I.  considerando che la PAC continua ad avere un ruolo indispensabile in tale ambito;

J.  considerando che il ricambio generazionale in agricoltura è un problema sia di ingresso della nuova generazione sia di uscita della generazione attuale di agricoltori e che lo scarso numero di giovani che intendono fare dell'agricoltura una professione è di ostacolo alla sostenibilità economica e sociale e alla crescita delle aree rurali nonché all'autosufficienza alimentare e alla sicurezza alimentare dell'UE; che una situazione economica soddisfacente è la prima condizione per rendere attraente il mestiere di agricoltore;

K.  considerando che l'ultima riforma della PAC ha confermato e introdotto una serie di strumenti che possono essere combinati e adattati alle situazioni nazionali degli Stati membri, in particolare il pagamento obbligatorio a favore dei giovani agricoltori nel quadro del primo pilastro (6,9 miliardi di EUR per 180 000 giovani agricoltori) e, nel quadro del secondo pilastro, misure quali gli aiuti all'avvio dell'attività, l'accesso ai finanziamenti e al credito o la possibilità di predisporre un sottoprogramma tematico per i giovani agricoltori (2,6 miliardi di EUR);

L.  considerando che tutti gli Stati membri dell'UE non dispongono di una politica effettiva per l'avvio di un'attività agricola e non utilizzano l'insieme degli strumenti messi a loro disposizione dalla PAC per sostenere i giovani agricoltori, in particolare la misura del secondo pilastro che riguarda "l'avviamento di imprese per i giovani agricoltori";

M.  considerando che le donne giovani che si assumono la responsabilità di gestire un'azienda agricola rappresentano solo una piccola parte dei giovani agricoltori e che, peraltro, non costituiscono un gruppo omogeneo ed hanno quindi diverse necessità al momento di intraprendere tale professione;

N.  considerando che il ricambio generazionale dovrebbe essere una delle principali priorità della futura PAC, che costituisce un quadro politico comune per strategie nazionali su misura, e che il sostegno al ricambio generazionale è uno dei presupposti necessari per preservare l'agricoltura in tutta l'UE e per mantenere un tessuto rurale interessante e dinamico, in particolare incoraggiando la diversità delle aziende agricole e promuovendo un'agricoltura familiare sostenibile;

O.  considerando che l'accesso alla terra è stato identificato come uno dei principali ostacoli per i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli, che persiste da anni e richiede soluzioni concrete; che l'accesso ai terreni tende ad essere ostacolato in particolare, da un lato, dalla perdita di superfici agricole a causa dell'impermeabilizzazione del suolo, dell'urbanizzazione, del turismo, dei progetti infrastrutturali, dei cambiamenti di destinazione e della desertificazione causata dai cambiamenti climatici e, dall'altro, dalla concentrazione di terreni; che gli aumenti dei prezzi speculativi pongono problemi gravi e sempre più allarmanti per i nuovi imprenditori agricoli e i giovani agricoltori in molti Stati membri; considerando che le attuali misure di sostegno, pur facilitando l'accesso ai finanziamenti o al capitale, non risolvono il problema fondamentale dell'accesso alla terra ai fini dell'avviamento di una nuova impresa agricola;

P.  considerando che i nuovi imprenditori agricoli, come i giovani agricoltori, sono particolarmente vulnerabili alla volatilità dei prezzi e affrontano, inoltre, difficoltà di accesso ai finanziamenti delle banche o ad altri programmi di credito, a causa della mancanza di attività finanziarie da offrire in garanzia;

Q.  considerando che il sostegno dell'UE ai giovani agricoltori dovrebbe essere più mirato, per garantire il ricambio generazionale e contrastare il declino e la concentrazione delle aziende agricole;

R.  considerando che, nonostante le misure di sostegno dell'UE, restano ancora da affrontare alcune sfide relative all'insediamento dei giovani agricoltori e al ricambio generazionale nel settore agricolo dell'UE;

S.  considerando che, tra i nuovi imprenditori agricoli, le donne sono identificate come agricoltori primari a tassi più alti rispetto al settore agricolo in generale;

T.  considerando che il quadro demografico in alcune regioni dell'UE, in cui i residenti giovani sono pochi o del tutto inesistenti, è estremamente squilibrato;

U.  considerando che i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli rappresentano fonti d'innovazione e imprenditorialità importanti nel settore dell'agricoltura, apportando vantaggi quali l'introduzione di nuove conoscenze o tecniche, lo sviluppo di nuovi modelli d'impresa basati sugli utenti finali, lo sviluppo di sistemi agricoli più sostenibili, la messa a punto di nuovi modelli organizzativi (per es. la mezzadria, i prefinanziamenti, il crowdsourcing), il rafforzamento del legame tra l'agricoltura e la comunità locale e l'adattamento delle conoscenze tradizionali per lo sviluppo di innovazioni d'impresa (per es. la produzione alimentare artigianale);

V.  considerando che la maggior parte delle regioni montane si trova ad affrontare difficoltà specifiche dovute ai ridotti tassi d'investimento, alle condizioni specifiche e all'ostilità del rilievo, il che scoraggia i giovani dal restare o avviare un'impresa in queste regioni;

W.  considerando che ciò impone, quale condizione imprescindibile, la valutazione di un approccio più flessibile da parte delle autorità nazionali e/o regionali nell'applicazione del meccanismo "giovani agricoltori" nei paesi con tali regioni;

X.  considerando che i nuovi imprenditori agricoli tendono a gestire aziende agricole più piccole e pertanto faticano ad accedere ai fattori produttivi a prezzi competitivi, e a produrre le quantità necessarie per conseguire economie di scala;

Y.  considerando che il 20 % degli agricoltori europei riceve l'80 % delle sovvenzioni della PAC e che la distribuzione effettiva delle sovvenzioni potrebbe essere ancora più iniqua, visto che le statistiche disponibili non consentono di stabilire la titolarità e il controllo delle aziende agricole;

Z.  considerando che il "manifesto dei giovani agricoltori", lanciato nel 2015 dal Consiglio europeo dei giovani agricoltori chiede: un accesso alla terra e al credito attraverso misure di sostegno pubblico; una regolamentazione per attenuare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare; misure intese a ridurre la volatilità dei redditi dei giovani agricoltori; e un sostegno per gli investimenti e l'accesso ai terreni al fine di salvaguardare e proteggere i suoli e ottimizzare l'uso dei terreni da parte dei giovani agricoltori per la produzione alimentare;

AA.  considerando che i giovani agricoltori sono la chiave per un settore agricolo sostenibile, diversificato e inclusivo, e che promuovere il loro accesso permetterà di garantire il futuro della produzione alimentare e la salvaguardia dell'ambiente e dei paesaggi rurali;

AB.  considerando che l'estrema volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli rappresenta un forte disincentivo per quanti vorrebbero avviare un'attività agricola, portandoli spesso a concentrarsi su produzioni di nicchia in cui poter realizzare guadagni marginali più sicuri;

AC.  considerando che la legislazione unionale contempla i concetti di "giovani agricoltori" e "agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola";

AD.  considerando che il processo di concentrazione dei terreni si caratterizza per una sempre maggiore intensità, e che tra il 2005 e il 2015 il numero di aziende agricole è diminuito di circa 3,8 milioni, mentre la dimensione media è cresciuta del 36 %;

AE.  considerando che la dichiarazione di Cork 2.0 del 6 settembre 2016 esprime preoccupazioni circa l'esodo dalle zone rurali e la "fuga dei giovani", e conviene sulla necessità di fare in modo che le zone e comunità rurali (campagne, aziende agricole, borghi e città di piccole dimensioni) rimangano luoghi attraenti dove vivere e lavorare, grazie ad un accesso migliorato a servizi come le scuole, gli ospedali (compresi i servizi per la maternità), la banda larga e le attrezzature ricreative e opportunità per i cittadini di tali aree rurali per promuovere l'imprenditorialità sia negli ambiti rurali tradizionali sia nei nuovi settori dell'economia;

AF.  considerando che il ricambio generazionale dipende in primo luogo da una reale volontà dei rappresentanti politici (dell'UE e nazionali) e dei responsabili professionali e, in particolare, delle generazioni più anziane; che tale volontà presuppone una politica globale ambiziosa e coerente (non presente attualmente) che unisca strumenti della PAC e vari strumenti delle politiche nazionali in ambiti diversi quali le proprietà, i finanziamenti, le forme di conduzione e le politiche di strutturazione delle aziende agricole, la fiscalità, il diritto delle successioni, i regimi pensionistici, la formazione ecc.;

AG.  considerando che oggigiorno i giovani europei nell'UE competono in un settore agricolo in rapida evoluzione; che l'innovazione, la ricerca e l'agricoltura di precisione hanno il potenziale per migliorare i rendimenti agricoli e al contempo permettere una migliore gestione delle risorse;

AH.  considerando che il numero di domande presentate per la misura di insediamento dei giovani in agricoltura prevista sotto il secondo pilastro della PAC ha superato in alcuni Stati membri il valore degli insediamenti totali previsti per il periodo di programmazione 2014-2020;

AI.  considerando che i giovani agricoltori, come tutti gli altri agricoltori nell'UE, producono e immettono i loro prodotti nel mercato unico europeo, e che in tale contesto non godono delle stesse condizioni operative e di finanziamento nei vari Stati membri;

AJ.  considerando che sono state istituite iniziative come ad esempio "EU Action for Smart Villages" (Azione dell'UE per villaggi intelligenti);

AK.  considerando che è necessario mantenere le aree rurali abitate, sia da una popolazione giovane e lavorativamente attiva sia dalla popolazione che invecchia;

Raccomandazioni

Bilancio e accesso ai finanziamenti

1.  sostiene il mantenimento di una PAC forte in vista dell'imminente riforma, poiché ciò rappresenterà il principale incentivo per i giovani che intendono intraprendere un'attività agricola;

2.  chiede l'attuazione delle recenti decisioni adottate nel quadro del regolamento (UE) 2017/2393 e di continuare a fornire un sostegno al "programma per i giovani agricoltori" aumentando il livello massimo del finanziamento nazionale oltre il 2 % per i pagamenti obbligatori del primo pilastro e incrementando la percentuale di sostegno del secondo pilastro, al fine di incoraggiare il rinnovo generazionale; sottolinea che nella futura PAC dovrebbe essere vagliata l'introduzione di una misura a sostegno delle start-up per i giovani agricoltori (dotazione per i giovani agricoltori);

3.  si compiace che, nel quadro del regolamento (UE) 2017/2393, gli Stati membri abbiano la possibilità di aumentare la dotazione del primo pilastro per i giovani agricoltori fino al 50 % all'interno delle soglie esistenti (in precedenza 25 %); raccomanda di estendere il periodo in cui l'azienda può beneficiare di tale sostegno, al fine di incoraggiare il ricambio generazionale; plaude altresì alla decisione di rivedere tramite il regolamento (UE) 2017/2393 il limite posto all'accesso agli aiuti previsti sotto il primo pilastro, portandolo da cinque a dieci anni dalla costituzione dell'impresa;

4.  accoglie con favore la possibilità per i giovani agricoltori, prevista dal regolamento (UE) 2017/2393, di beneficiare degli aiuti dello sviluppo rurale per il primo insediamento anche nel caso di insediamenti congiunti ad altri agricoltori, sia di età superiore ai 40 anni, in un'ottica di maggior ricambio generazionale, sia giovani, moltiplicando il sostegno;

5.  constata che gli strumenti della PAC per i giovani agricoltori dovrebbero essere tagliati sulle loro necessità specifiche, comprese quelle di natura economica e sociale;

6.  raccomanda di modulare gli aiuti anche in base all'età stessa dei giovani agricoltori e al loro grado di formazione;

7.  accoglie con favore l'istituzione di uno strumento di garanzia agricola, proposto nel marzo 2015 dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), il quale dovrebbe agevolare l'accesso al credito da parte dei giovani agricoltori; raccomanda di migliorare l'accesso ai finanziamenti attraverso tassi di interesse agevolati sui prestiti a favore dei nuovi imprenditori agricoli, anche da parte di operatori finanziari privati, in particolare implementando strumenti finanziari per erogare prestiti a tasso zero per gli investimenti dei giovani agricoltori; chiede una migliore cooperazione con la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti al fine di promuovere la creazione di strumenti finanziari dedicati ai giovani agricoltori in tutti gli Stati membri;

8.  ritiene necessario favorire l'emergere di nuove forme di finanziamento collettivo in agricoltura e già osservate nell'UE riguardo ai costi di detenzione sostenuti dal proprietario terriero, da combinare eventualmente con nuovi strumenti finanziari;

9.  raccomanda un miglioramento della valutazione del merito creditizio delle aziende agricole da parte degli istituti bancari e di credito, anche tramite la valorizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla PAC;

10.  raccomanda di rendere più accessibili le opportunità offerte dai fondi strutturali e d'investimento europei a integrazione degli aiuti della PAC di concepire e attuare strumenti finanziari sinergicamente sotto forma di prestiti, garanzie o capitale al fine di consentire un accesso al finanziamento ai giovani agricoltori; nota che un piano aziendale solido è generalmente un elemento essenziale al fine di ottenere fondi e ritiene che si debbano applicare le norme sulla prassi creditizia prudente; sottolinea la necessità di una mediazione per gli agricoltori e raccomanda pertanto che le misure di sostegno siano accompagnate da servizi di consulenza finanziaria qualificati e indipendenti;

11.  sottolinea la necessità di una migliore promozione del "programma per i giovani agricoltori" da parte degli Stati membri, e chiede una cooperazione rafforzata tra autorità nazionali, regionali e locali onde diffondere informazioni sugli strumenti di sostegno per i giovani agricoltori;

12.  invita la Commissione a proporre misure di sostegno per gli investimenti a favore dell'agricoltura intelligente, così da migliorare l'accesso dei giovani agricoltori ai progressi tecnologici;

Gestione e semplificazione delle misure attuate

13.  plaude al fatto che la riforma della PAC per il periodo 2014-2020 ha introdotto nuove misure per sostenere i giovani agricoltori nella creazione di aziende agricole; è preoccupato che il livello di oneri amministrativi spesso scoraggi l'adozione di tali misure; nota che la gestione complessiva dei pagamenti diretti e delle misure del programma di sviluppo rurale è considerata estremamente complessa e difficile, in particolare per i nuovi imprenditori agricoli che non hanno familiarità con il sistema di pagamento; raccomanda un maggiore sforzo per la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi delle istruttorie di pagamento;

14.  accoglie con favore le modifiche introdotte nel regolamento (UE) 2017/2393 a sostegno dei giovani, visto che migliorano il loro accesso agli strumenti finanziari e prevedono un incremento dell'importo unitario relativo al pagamento del primo pilastro;

15.  chiede di rendere sistematico l'aiuto per i servizi di consulenza, in particolare per i giovani che non provengono dall'ambiente rurale;

16.  si congratula con la Commissione per la sua intenzione di approfondire le misure destinate al ricambio generazionale nel contesto della prossima riforma della PAC, ma ritiene che tali iniziative dovrebbero essere coperte da un bilancio UE sufficiente poiché, diversamente, non otterrebbero l'effetto incentivante voluto;

17.  deplora l'assenza di coordinamento tra i pagamenti a favore dei giovani agricoltori e gli aiuti alla costituzione di un'impresa, che sono gestiti da autorità diverse;

18.  chiede che la Commissione sviluppi un approccio più olistico, che consenta maggiori sinergie tra gli aiuti del primo pilastro e quelli del secondo pilastro (questi ultimi dovrebbero essere attuati da tutti gli Stati membri);

19.  osserva che la maggior parte delle aziende agricole di nuova costituzione si colloca in un ambiente competitivo in condizioni di rapido cambiamento; raccomanda di concedere agli agricoltori maggiore flessibilità per rispondere all'evoluzione delle condizioni sui mercati con i loro piani aziendali; ritiene che si dovrebbero prendere in considerazione modifiche delle rate di pagamento;

20.  constata che gli Stati membri hanno la possibilità di applicare ulteriori strumenti attraverso entrambi i pilastri della PAC ed esorta gli Stati membri interessati da particolari sfide geografiche, per esempio le regioni montane o in taluni casi le regioni meno favorite, a valutare l'introduzione di un fattore di moltiplicazione (per es. 2), che tenga conto del numero di raccolti all'anno o della varietà delle colture che possono essere coltivate in tali zone quando si concedono aiuti ai giovani agricoltori che desiderano lavorare in queste regioni, così da incentivare le attività in tali regioni e tentare di contrastare le sfide demografiche che le caratterizzano;

21.  osserva che le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, la cui imposizione permette di sfruttare il significativo potere negoziale dei compratori e/o trasformatori o dei dettaglianti rispetto ai fornitori, rappresentano una seria minaccia per la stabilità dell'attività degli agricoltori; invita la Commissione europea ad adottare un'adeguata regolamentazione a livello dell'UE;

22.  chiede agli Stati membri di adottare i cambiamenti normativi necessari per introdurre in tutti gli ordinamenti nazionali la definizione di aiuti all'insediamento e al miglioramento di aziende agricole per i giovani come contributo in conto capitale e non in conto corrente;

23.  riconosce che gli agricoltori devono poter mantenere il controllo assoluto della gestione dei propri terreni e che, per funzionare bene, un'azienda agricola deve essere libera e flessibile, come qualsiasi altro tipo di impresa;

24.  sottolinea che i pagamenti ai giovani agricoltori non dovrebbero essere ritardati ma resi periodici e prevedibili onde evitare che essi finiscano con l'indebitarsi, mettendo così a rischio i loro progetti;

25.  chiede di adottare un approccio improntato ai risultati che stimoli lo sviluppo di nuove innovazioni e una migliore gestione delle risorse, così da dare potere ai giovani agricoltori motivati;

26.  ricorda che per essere economicamente sostenibile, un'impresa agricola deve poter crescere fino a raggiungere una dimensione critica, adeguandosi alla realtà economica del mercato;

27.  ribadisce la necessità di tenere conto della diversità dei territori e, in particolare, dei territori difficili, che richiedono un sostegno su misura;

Accesso alla terra e lotta contro l'accaparramento dei terreni

28.  nota che l'accesso alla terra costituisce uno dei principali ostacoli per i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli nell'UE ed è limitato dalla scarsa offerta di terreni in vendita o locazione in molte regioni, nonché dalla concorrenza da parte di altri agricoltori, investitori e utenti residenziali in termini di accesso alle risorse finanziarie; ritiene che sia necessario studiare ulteriormente le circostanze che limitano l'accesso alla terra in ogni Stato membro; reputa che il problema dell'accesso alla terra sia acuito dall'attuale struttura dei pagamenti diretti, che può portare all'aumento dei canoni di affitto dei terreni e dei prezzi d'acquisto, richiede un utilizzo attivo minimo della terra e stanzia sovvenzioni in larga misura in base alla proprietà dei terreni; ritiene che taluni agricoltori, proprietari o affittuari, tendano a restare in attività per continuare a beneficiare delle sovvenzioni, ricorrendo a prestatori di servizi per coltivare i terreni o lavorando al minimo i terreni coltivati di cui dispongono; raccomanda di aumentare i livelli di attività necessari, tenendo conto dei nuovi modelli agricoli, nell'assegnare i pagamenti destinati a sostenere il conseguimento di determinati risultati (per esempio tempo lavorativo realmente dedicato all'impresa agricola, tenendo conto altresì delle innovazioni e della produzione di specifici beni ambientali o sociali) e di applicare un divieto di cumulo non pertinente delle sovvenzioni con il versamento della pensione di vecchiaia;

29.  ricorda che, per ottenere un'agricoltura sostenibile, i giovani agricoltori devono poter investire e acquistare terreni agricoli, procurarsi macchine nuove o usate e ottimizzare le loro tecniche di coltivazione;

30.  ricorda che i proprietari devono essere liberi di vendere a chi vogliono e chiede alla Commissione di agevolare la cessione dei terreni e, in particolare, le successioni, per facilitare l'insediamento dei giovani;

31.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per contrastare la speculazione fondiaria sui terreni agricoli, dato che l'accesso alla terra è il problema principale che i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli affrontano;

32.  invita la Commissione a formulare raccomandazioni a livello dell'UE che promuovano politiche nazionali attive sull'accesso alla terra corredate da migliori pratiche;

33.  invita gli Stati membri a concedere ai nuovi imprenditori agricoli e ai giovani agricoltori l'accesso prioritario ai terreni agricoli avvalendosi appieno di tutti gli strumenti normativi che sono già stati attuati con successo in alcuni Stati membri, in linea con la comunicazione interpretativa della Commissione sull'acquisizione di terreni agricoli e il diritto dell'Unione europea(6); ritiene che, a tale proposito, gli Stati membri potrebbero mettere a punto strumenti come le banche rurali per facilitare ulteriormente l'accesso ai terreni e fornire un quadro dei terreni non in uso disponibili per i giovani agricoltori;

34.  ritiene importante una deroga per i giovani agricoltori all'attuale limite del 10 % per gli investimenti fondiari previsto dal regolamento delegato (UE) n. 480/2014, del 3 marzo 2014, sui fondi strutturali e dalle linee guida sugli aiuti di Stato;

35.  chiede che gli aiuti siano maggiormente orientati verso le zone isolate a bassa densità di popolazione o che soffrono maggiormente a causa di un ricambio generazionale insufficiente;

36.  invita la Commissione a sostenere la condivisione delle migliori pratiche sull'accesso alla terra negli Stati membri;

37.  chiede alla Commissione di elaborare una valutazione delle conseguenze dirette e indirette sulla disponibilità e i prezzi dei terreni delle acquisizioni di terreni e di imprese da parte di residenti di paesi extra UE;

38.  propone che nell'ambito della loro politica nazionale, gli Stati membri incoraggino i servizi di consulenza per l'agricoltura e la gestione delle imprese agricole, per favorire e facilitare la mobilità delle terre e servizi di pianificazione della successione;

39.  chiede che tutti gli Stati membri predispongano un sostegno al trasferimento delle imprese agricole per aiutare gli imprenditori con più di 55 anni senza successori, che possono trovarsi in una condizione precaria al momento del pensionamento se trasferiscono parzialmente o interamente la loro impresa agricola a uno o più giovani;

40.  esorta gli Stati membri a mettere in atto meccanismi che garantiscano la titolarità condivisa delle aziende agricole, prestando particolare attenzione alle donne giovani onde garantire il rispetto dei loro diritti;

41.  ritiene che la definizione di "agricoltore in attività" non debba generare oneri amministrativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dall'ultima riforma né limitare l'accesso dei giovani imponendo condizioni eccessive;

42.  nota che in molti Stati membri il ricambio generazionale nonché l'accesso dei giovani ai terreni agricoli è ostacolato dalla successione in età avanzata; ritiene che l'attuale PAC sia priva di ulteriori incentivi affinché gli agricoltori più anziani trasferiscano le loro aziende alle generazioni più giovani; raccomanda di riesaminare l'attuazione di misure che motivino i proprietari più anziani a trasferire la propria azienda ai giovani agricoltori, quali il "regime di prepensionamento" e altri incentivi al pensionamento, in modo da evitare la concentrazione dei terreni da parte degli imprenditori agricoli vicini; sottolinea l'interesse di strutture giuridiche quali le associazioni agricole di gestione in comune, che consentono ai giovani di avviare un'attività insieme e facilitano il trasferimento tra più generazioni;

43.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'utilizzo delle possibilità offerte dallo sviluppo rurale per sostenere nuove azioni intese a promuovere la mobilità delle terre, quali le banche fondiarie, i programmi di messa in corrispondenza tra agricoltori e terreni agricoli e altre iniziative attuate a livello locale per incoraggiare l'accesso alla terra da parte di nuovi imprenditori agricoli;

44.  ritiene che i giovani agricoltori in tutta l'Unione debbano avere accesso ai finanziamenti alle stesse condizioni e a tassi di interesse indifferenziati; invita, al riguardo, la Commissione a stabilire, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, adeguate misure di sostegno e linee di credito per i giovani agricoltori;

45.  chiede la promozione di nuovi modelli di cooperazione tra generazioni di agricoltori attraverso partenariati, cooperative di utilizzo comune dei macchinari agricoli, leasing a lungo termine e altri accordi a lungo termine, accordi tra aziende agricole e fondi a favore di organizzazioni nazionali o regionali impegnate nella promozione e la facilitazione di "servizi di collocamento" tra agricoltori giovani e anziani (come i servizi di mobilità delle terre);

46.  sottolinea che una maggiore e più forte organizzazione degli agricoltori, attraverso la creazione di cooperative e l'aggregazione in organizzazioni di produttori (OP), nei settori regolamentati a livello europeo dall'organizzazione comune dei mercati (OCM), può contribuire a una più alta redditività dell'attività agricola e intervenire in difesa del reddito degli agricoltori, particolarmente dei giovani agricoltori, accompagnando le scelte produttive e valorizzando al meglio le caratteristiche delle aree rurali; è del parere che una riforma strutturale delle OP, volta a renderle più responsabili, forti ed efficienti, e una maggiore aggregazione potranno soprattutto contribuire efficacemente alla difesa e all'incremento della redditività del settore nel tempo;

47.  constata che il caso del ricambio generazionale in seno alla famiglia è diverso da quello dei nuovi imprenditori agricoli; ritiene che occorra diversificare la formazione professionale e i corsi, adattandoli a chi intende rilevare l'azienda di famiglia o a chi, invece, pianifica di avviare un'impresa propria, in base alle necessità del destinatario;

48.  ritiene che occorrerebbe incoraggiare le giovani donne ad assumersi responsabilità di gestione in agricoltura e fornire loro un sostegno adeguato in termini di accesso alla terra, credito e ulteriore conoscenza di norme e regolamenti;

49.  ritiene che la scelta di regolamentare l'accesso ai terreni coltivati e di stabilire agevolazioni o restrizioni a tal fine competa agli Stati membri, in particolare per affrontare il fenomeno dell'accaparramento nell'UE e incoraggiare i giovani agricoltori a entrare nel settore;

50.  invita la Commissione a sviluppare ulteriormente con gli Stati membri e le parti interessate la sua comunicazione recentemente adottata relativa ai criteri del mercato fondiario, affinché il diritto dell'UE garantisca veramente condizioni di parità per ogni potenziale acquirente di terreni, anche tramite azioni positive rivolte ai produttori agricoli dell'UE, e chiarisca agli Stati membri quali misure della regolamentazione del mercato fondiario, nell'ambito delle quattro libertà fondamentali dell'UE, sono applicabili affinché gli agricoltori abbiano un accesso più facile ai terreni per l'utilizzo agricolo e forestale rispetto a quanto avviene oggi; invita la Commissione ad interrompere, fino alla pubblicazione della comunicazione definitiva, contenente i criteri summenzionati, le attuali procedure di infrazione volte a valutare la coerenza tra la legislazione nazionale e il diritto dell'Unione relativamente alla vendita dei terreni agricoli;

51.  ritiene necessario che le politiche nazionali in materia di terreni, urbanistica e pianificazione territoriale (infrastrutture di trasporto ecc.) tengano conto dei fenomeni della mancata coltivazione dei terreni e successivamente del loro abbandono, per favorire la ripresa della produzione e offrire maggiori superfici coltivabili per l'insediamento dei giovani agricoltori;

52.  accoglie con favore la comunicazione interpretativa della Commissione sull'acquisizione di terreni agricoli e il diritto dell'Unione europea, ma rileva che la comunicazione non riflette sufficientemente su come regolamentare gli acquisti di azioni da parte di gruppi societari che spesso sono attivi a livello transnazionale; esorta la Commissione ad aggiornare la comunicazione in tal senso;

53.  evidenzia l'importanza della coerenza a livello locale, nazionale e unionale delle misure per i giovani agricoltori; invita gli Stati membri a facilitare il ricambio generazionale, mediante, per esempio, normative in materia di successione e fiscalità, norme sull'accesso ai terreni, la pianificazione territoriale e strategie di successione aziendale;

54.  chiede agli Stati membri di concedere alle donne un accesso equo alla terra, così da far sì che esse si stabiliscano nelle zone rurali e che svolgano un ruolo attivo nel settore agricolo;

55.  invita la Commissione a finanziare uno studio sullo stato attuale della concentrazione dei terreni nell'UE, che tenga conto del fenomeno dei gruppi societari con controllate che acquisiscono e controllano la terra acquistando quote di società agricole ("share deals") e che analizzi i rischi posti dalla concentrazione dei terreni, non solo per quanto riguarda l'accesso ai terreni per i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli ma anche in relazione alla filiera alimentare, all'occupazione, all'ambiente, alla qualità del suolo e, in generale, allo sviluppo rurale;

56.  ritiene indispensabile che l'UE adotti una legislazione sulla qualità dei terreni, che continua a peggiorare a causa di uno sviluppo agricolo non adatto; sottolinea che il degrado dei terreni produce effetti sul mercato e sul prezzo dei terreni, oltre che sulla capacità produttiva dei terreni trasmessi alle future generazioni di agricoltori;

57.  osserva che l'attuale sistema di pagamenti della PAC, in particolare i pagamenti disaccoppiati, non favorisce la trasmissione dei terreni agricoli e non tutela adeguatamente i giovani imprenditori agricoli dalla volatilità dei prezzi agricoli, cui sono maggiormente esposti per l'evidente ragione che si trovano all'inizio della loro attività, non posseggono esperienze concrete e possono disporre di strumenti finanziari limitati;

Formazione, innovazione e comunicazione

58.  nota che è necessario modernizzare e valorizzare maggiormente la formazione professionale fornita nelle regioni rurali con il coinvolgimento attivo dei servizi di consulenza nazionali; ritiene che si dovrebbe facilitare l'accesso al Fondo sociale europeo e destinare un bilancio maggiore alla formazione professionale nelle aree rurali;

59.  pone l'accento sull'ultima iniziativa dell'UE, il corpo europeo di solidarietà, che crea opportunità per i giovani che desiderano prestare attività di volontariato o lavorare in progetti nel settore delle risorse naturali e in diversi ambiti quali l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca;

60.  raccomanda di promuovere l'inclusione di tali giovani in cooperative in cui, su base automatica, disporranno di una consulenza significativa in materia di commercializzazione, produzione e altri aspetti legati alla loro azienda agricola;

61.  sottolinea la necessità di rivedere i criteri per sostenere l'inclusione dei giovani in una società sulla quale non esercitano il controllo, caso in cui gli aiuti ricevuti dovranno essere proporzionali al peso del giovane in detta società;

62.  invita la Commissione e gli Stati membri ad offrire maggiori opportunità di formazione e di consulenza per i giovani agricoltori potenziali e confermati, incluse le competenze per l'avvio dell'attività d'impresa in agricoltura (agribusiness startup) e le competenze agricole, tecnologiche, relative alle nuove tecnologie e imprenditoriali quali marketing, networking, comunicazione, innovazione, multifunzionalità e diversificazione e competenze finanziarie;

63.  invita la Commissione e gli Stati membri ad offrire maggiori opportunità di formazione e a promuovere e stimolare maggiormente la mobilità internazionale; incoraggia l'introduzione di un programma per la formazione professionale, sul modello Erasmus, per migliorare le competenze e l'esperienza dei giovani agricoltori, anche per quanto riguarda le nuove tecnologie e i nuovi modelli imprenditoriali, nonché per consentire un trasferimento di conoscenze efficiente ed efficace;

64.  ritiene importante favorire la diffusione di reti di ricercatori, studiosi, manager e giovani agricoltori europei interessati a individuare nuovi modelli di sviluppo economico per trovare soluzioni innovative ai bisogni sociali e di mercato che emergono dal mondo delle nuove imprese rurali.

65.  invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a disposizione dei giovani agricoltori e dei nuovi imprenditori agricoli informazioni sugli approcci innovativi e non convenzionali che meglio si adattano a una nuova azienda agricola, quali lo sviluppo di nuovi modelli d'impresa basati sugli utenti finali, lo sviluppo di sistemi agricoli più sostenibili, la creazione di nuovi modelli organizzativi (per es. mezzadria, prefinanziamenti, crowdsourcing), il potenziamento delle connessioni tra l'agricoltura e la comunità locale nonché l'adattamento delle conoscenze tradizionali per mettere a punto innovazioni commerciali (per es. produzione alimentare artigianale);

66.  chiede, al fine di ridurre al massimo la mortalità delle imprese, l'applicazione di un meccanismo di monitoraggio o consulenza alle imprese al fine di continuare a sostenere i giovani nel processo decisionale, almeno durante i primi tre anni di attività della loro impresa;

67.  invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare iniziative quali "Demain je serai paysan", finalizzata a promuovere la professione di agricoltore presso i giovani e a fornire a questi ultimi tutte le informazioni necessarie per seguire una formazione e costituire un'impresa agricola;

68.  ritiene sia importante creare un ambiente idoneo ad accogliere i giovani nei mestieri dell'agricoltura, attraverso strutture collettive e solidali come le associazioni di gestione in comune di un'impresa agricola (società di agricoltori), le cooperative per l'uso in comune del materiale agricolo, le cooperative per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, le associazioni per la condivisione della manodopera, i servizi di sostituzione, i gruppi di mutuo aiuto, le associazioni di divulgazione e innovazione in ambito agricolo, le associazioni di agricoltori-consumatori, le reti tra attori agricoli e non agricoli (LEADER) ecc.; sottolinea che queste forme di organizzazione consentono di condividere esperienze, consulenze e alcune spese, dimostrandosi pertanto preziose per la disponibilità di cassa e i redditi dei giovani, i quali spesso devono farsi carico di investimenti rilevanti all'avvio dell'attività;

69.  nota che è necessario non discriminare, in termini di servizi e infrastrutture offerte (per es. accesso alla banda larga ad alta velocità, scuole e asili, strade ecc.), i giovani nelle aree rurali rispetto ai giovani che vivono nei centri urbani; reputa, pertanto, essenziale garantire che nelle zone rurali i giovani agricoltori siano in grado di sviluppare le loro aziende e sostenere le loro famiglie;

70.  invita a incoraggiare lo spirito imprenditoriale e le iniziative delle donne, segnatamente promuovendo la titolarità femminile, le reti di giovani agricoltrici e nuove imprenditrici e introducendo inoltre le opportune disposizioni nel settore finanziario al fine di agevolare l'accesso delle imprenditrici rurali agli investimenti e al credito, così che possano sviluppare imprese che garantiscano loro una solida posizione economica;

71.  ritiene che il ricambio generazionale sia basato sull'attrattiva della professione di agricoltore, ma soprattutto sulla sua capacità di generare redditi remunerativi per chi intende vivere di tale professione; sottolinea che, per rendere l'agricoltura economicamente sostenibile, la PAC dovrebbe consentire di imprimere un minimo orientamento al mercato tramite la regolamentazione, soprattutto quando i mercati non funzionano correttamente e provocano crisi; pone l'accento sul fatto che l'attuale deregolamentazione dei mercati si ripercuote negativamente sullo sviluppo dell'agricoltura, allontana i giovani da tale settore e colpisce con maggiore intensità i giovani che hanno avviato un'attività agricola e sono fortemente indebitati a causa degli investimenti iniziali;

Servizi pubblici

72.  è del parere che lo sviluppo di pratiche agroecologiche moderne e nuovi modelli di business aziendali renderanno l'agricoltura più interessante per i giovani agricoltori; sottolinea che i giovani agricoltori devono essere formati e qualificati in merito alle più recenti tecnologie per affrontare soprattutto le sfide ambientali attuali e future; sottolinea la necessità di sostenere gli approcci innovativi e non convenzionali come l'agroecologia, i nuovi modelli d'impresa basati sugli utenti finali, le tecnologie agricole digitali e le soluzioni intelligenti, ed invita la Commissione a garantire che tale aspetto si rifletta in qualsiasi futura riforma della PAC;

73.  nota che i giovani agricoltori rappresentano un grande potenziale di innovazione e di diversificazione, dato che tendono ad avere maggiori competenze e capacità manageriali e ad essere più propensi ad accedere a nuovi mercati, sviluppare nuovi metodi di produzione e utilizzare al meglio gli sviluppi e le innovazioni tecnologiche nel settore agricolo, che possono consentire loro, in particolare, di rispondere alle sfide ambientali dell'agricoltura; ritiene pertanto necessario prestare un sostegno deciso ai giovani che desiderano introdurre tecniche e processi di produzione innovativi, come i sistemi dell'agricoltura di precisione e di conservazione, che sono destinati a migliorare la redditività e la sostenibilità ambientale del settore agricolo; invita la Commissione a rafforzare la ricerca sull'utilizzo di tecnologie e pratiche agricole che consentano un'agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale; sottolinea che la creazione e il mantenimento di nuovi posti di lavoro, la promozione dell'innovazione e la digitalizzazione nel settore della formazione professionale agricola sono indispensabili per la competitività dell'agricoltura nell'UE;

74.  sottolinea che gli agricoltori devono poter accedere a infrastrutture, a strutture pubbliche di qualità elevata e a servizi, tra cui l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la banda larga ad alta velocità, l'assistenza, la formazione, servizi culturali, trasporti pubblici e strade migliori; nota che i giovani che vivono in un ambiente rurale devono poter beneficiare delle stesse condizioni e dello stesso tenore di vita rispetto a quelli che vivono nelle aree urbane, in modo da non accrescere ulteriormente l'esodo dalle campagne e il divario territoriale;

75.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di impegnarsi in modo deciso al fine di istituire canali di commercializzazione diretti, che consentano ai giovani agricoltori di vendere i loro prodotti nei mercati locali in modo più sostenibile e con maggiori benefici;

76.  mette in risalto che è necessario un cambiamento generazionale ai fini di uno sviluppo sostenibile dell'agricoltura e delle zone rurali in Europa;

77.  invita la Commissione a formulare un'"agenda rurale" che contenga misure coordinate nell'ambito delle varie politiche unionali, nazionali, regionali e locali per lo sviluppo rurale;

78.  sottolinea che la PAC ha bisogno di approcci intelligenti, poiché tali nuove soluzioni rendono la vita e i villaggi rurali attrattivi per i giovani;

Misure di lotta all'esodo rurale

79.  ritiene necessario offrire ai giovani agricoltori prospettive a lungo termine per impedire l'esodo rurale, ragion per cui chiede alla Commissione e agli Stati membri di valutare nuove iniziative per garantire la creazione di infrastrutture sufficienti nel contesto rurale per sostenere i nuovi imprenditori e le loro famiglie;

80.  suggerisce, a tale riguardo, di prendere in considerazione un coordinamento delle misure contenute nel programma di sviluppo rurale e nel primo pilastro della PAC, delle misure nell'ambito della politica di coesione dell'UE e di quelle a livello nazionale, regionale e locale, il che porterebbe ad una maggiore efficacia di tali misure;

81.  ricorda che l'innovazione non riguarda solo le tecniche agricole e nuovi macchinari, ma anche lo sviluppo di nuovi modelli di business, compresi strumenti di marketing e vendita, la formazione e la raccolta di dati e informazioni;

82.  invita la Commissione a orientare i pagamenti diretti verso imprese agricole su piccola scala e verso l'agricoltura agroecologica nell'imminente riforma della PAC, poiché ciò recherà enorme vantaggio agli agricoltori più giovani e ai nuovi imprenditori agricoli;

83.  sottolinea che le zone rurali dovrebbero disporre anche di servizi che mitighino le pressioni dell'agricoltura come l'orientamento professionale, la consulenza finanziaria e la consulenza sulla gestione delle aziende agricole;

84.  esprime la necessità di garantire la banda larga nelle aree rurali e isolate; accoglie con favore le varie iniziative in materia di "piccoli comuni intelligenti", il cui fine ultimo deve essere di creare nuove opportunità di lavoro e fornire occupazione ai giovani nelle aree rurali, sotto forma di attività complementari nelle aziende agricole o di attività non agricole (assistenza sociale, mobilità, sanità, turismo, energia); stima che a causa della maggiore produttività nell'agricoltura e la diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli, è sempre più difficile realizzare profitti sufficienti nelle attività agricole principali, soprattutto nelle aziende agricole più piccole;

85.  ritiene che qualunque strategia di successo per il ricambio generazionale e il sostegno ai giovani agricoltori dovrebbe basarsi su un approccio olistico onde agevolare l'accesso dei giovani agricoltori alla terra, ai finanziamenti, ai servizi di consulenza e alla formazione, tenendo inoltre conto del ricambio intergenerazionale a vantaggio degli agricoltori più e meno giovani; sottolinea che ciò dovrebbe rendere l'agricoltura, che è fondamentale per l'umanità, una professione attrattiva per i giovani agricoltori e la società nel suo insieme;

86.  constata che un deciso sostegno ai giovani agricoltori e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo dell'UE sono irrinunciabili per il futuro delle zone rurali e devono essere portati avanti nel quadro della nuova PAC per il periodo successivo al 2020;

Ambiente e sostenibilità

87.  invita la Commissione a garantire una maggiore coerenza delle misure ambientali e assicurarsi che siano armonizzate; ricorda la necessità per i giovani agricoltori di avere misure chiare e facili da attuare;

88.  considera che per mantenere la popolazione delle aree rurali e garantire un livello dello standard di vita degli abitanti locali analogo a quello delle aree urbane, sia necessario abolire gli ostacoli normativi e amministrativi, che consentirebbero ai titolari di attività agricole di svolgere attività agricole e non agricole complementari, principalmente nei settori della tutela sociale, sanità, turismo, mobilità degli anziani ed energia, e consentirebbero ai titolari di attività agricole e alle loro famiglie il raggiungimento di un adeguato livello di profitto e una diminuzione del rischio di emigrazione dalle aree rurali;

89.  chiede un nuovo dialogo con la società sul futuro del settore agricolo e alimentare per presentare un quadro realistico dell'attività agricola e per migliorare la conoscenza dell'agricoltura in quanto attività professionale e della produzione di generi alimentari;

Varie

90.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare provvedimenti onde garantire il reddito degli agricoltori di fronte ai rischi climatici, sanitari ed economici e, in tal modo, rafforzare la resilienza delle aziende agricole, in particolare introducendo nuovi strumenti di gestione dei rischi e consolidando quelli esistenti;

91.  ricorda le specificità delle regioni ultraperiferiche dell'UE le cui condizioni uniche a livello ambientale, climatico e sanitario sono molto diverse da quelle del continente europeo, e invita, a tale proposito, come previsto dall'articolo 349 TFUE, a tener maggiormente conto di tali specificità, nonché delle esigenze e delle risorse specifiche delle regioni ultraperiferiche, nell'attuazione e nell'elaborazione degli strumenti della PAC destinati ai giovani agricoltori, tra l'altro per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti;

92.  sottolinea che sarebbe opportuno offrire un sostegno ancora maggiore soprattutto alle aziende agricole di piccole dimensioni e a quelle a conduzione familiare, che operano in condizioni difficili e che sono alla ricerca di ulteriori fonti di reddito a livello aziendale, ad esempio finanziando servizi di consulenza o modelli imprenditoriali innovativi;

93.  raccomanda che il ricambio generazionale deve tenere conto anche del ricambio intergenerazionale a vantaggio degli agricoltori giovani e più anziani; osserva che è importante che gli agricoltori elaborino un piano di successione per l'azienda agricola e sottolinea la necessità di un pagamento transitorio per agevolare tale successione;

o
o   o

94.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, alla Corte dei conti europea nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
(3) GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0197.
(5) GU C 207 del 30.6.2017, pag. 57.
(6) GU C 350 del 18.10.2017, pag. 5.


Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock ***I
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Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))
P8_TA(2018)0212A8-0263/2017

(Procedura legislative ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0493),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0336/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la notifica ufficiale del 29 marzo 2017 in cui il governo del Regno Unito, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, comunica la sua intenzione di recedere dall'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0263/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  approva le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo e del Consiglio allegate alla presente risoluzione, che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 maggio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

P8_TC1-COD(2016)0238


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/973)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulle specie vietate

Il regolamento da adottare sulla base della proposta della Commissione sulla conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (2016/0074(COD)) deve contenere anche disposizioni sulle specie per le quali la pesca è vietata. Per tale motivo, le due istituzioni hanno deciso di non includere nel presente regolamento un elenco riguardante il Mare del Nord (2016/0238(COD)).

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo

Il Parlamento europeo e il Consiglio includeranno le seguenti disposizioni in materia di controllo nella prossima revisione del regolamento sul controllo (regolamento (CE) n. 1224/2009) se pertinenti per il Mare del Nord: notifiche preventive, obblighi relativi al giornale di pesca, porti designati e altre disposizioni in materia di controllo.

(1) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 109.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 settembre 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0357).


Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ***I
PDF 245kWORD 53k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))
P8_TA(2018)0213A8-0319/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0128),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0114/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Parlamento bulgaro, dalla Camera dei deputati ceca e dal Senato ceco, dal Parlamento danese, dal Parlamento estone, dal Parlamento croato, dal Parlamento lettone, dal Parlamento lituano, dal Parlamento ungherese, dalla Dieta polacca e dal Senato polacco, dalla Camera dei deputati romena dal Senato romeno e dal Parlamento slovacco, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 7 dicembre 2016(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 aprile 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A8-0319/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 maggio 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

P8_TC1-COD(2016)0070


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/957)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

L'articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva adottata in data odierna, stabilisce che le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte integrante della retribuzione, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio. Esso dispone inoltre che "[f]atto salvo il paragrafo 1, lettera h), il datore di lavoro provvede a rimborsare tale spesa al lavoratore distaccato, in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro del lavoratore distaccato".

La Commissione è consapevole del fatto che il diritto e/o le prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro sono, in linea di principio, il diritto e/o le prassi nazionali dello Stato membro di origine, se non diversamente stabilito in conformità delle norme dell'UE in materia di diritto internazionale privato. Alla luce della sentenza della Corte nella causa C-396/13 (punto 59), il rimborso copre anche il caso in cui il datore di lavoro assuma a proprio carico le spese dei lavoratori senza che questi ultimi abbiano dovuto anticiparle e poi chiederne il rimborso.

La Commissione osserva che la direttiva adottata in data odierna prevede che, a causa dell'elevato grado di mobilità che caratterizza il trasporto internazionale su strada, le norme rivedute sul distacco si applicheranno a tale settore soltanto a decorrere dalla data di applicazione dell'atto legislativo che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche relativamente alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada.

La Commissione chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare rapidamente tale atto al fine di adattare le norme alle specifiche esigenze dei lavoratori distaccati nel settore, assicurando nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno del trasporto su strada.

Fino alla data di applicazione dell'atto legislativo settoriale, nel settore dei trasporti su strada rimangono in vigore la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE. Questi atti legislativi non si applicano alle operazioni di trasporto su strada che esulano dal distacco.

La Commissione continuerà a seguire da vicino la corretta applicazione delle norme attuali, in particolare nel settore del trasporto su strada, e interverrà, se del caso.

(1) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 81.
(2) GU C 185 del 9.6.2017, pag. 75.


Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale ***I
PDF 236kWORD 60k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))
P8_TA(2018)0214A8-0377/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0128),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0121/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 marzo 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0377/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 maggio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)

P8_TC1-COD(2017)0056


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/975.)

(1) GU C 288 del 31.8.2017, pag. 129.
(2)La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 16 gennaio 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0001).


Finanza sostenibile
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile (2018/2007(INI))
P8_TA(2018)0215A8-0164/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto l'impegno assunto dal G20, sotto la presidenza tedesca dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017, a favore dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla seguente dichiarazione: continueremo ad avvalerci di tutti gli strumenti politici – monetari, fiscali e strutturali – individualmente e collettivamente al fine di conseguire il nostro obiettivo di una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva, migliorando al contempo la resilienza economica e finanziaria,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite, in particolare l'impegno a promuovere azioni volte a combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti e a garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo,

–  visto l'impegno della Commissione a favore di un investimento sostenibile, a tale proposito, nel piano per l'Unione dei mercati capitali, e in particolare viste le conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile,

–  vista la relazione intermedia del gruppo di esperti ad alto livello del giugno 2017, dal titolo "Financing a Sustainable European Economy" (Finanziare un'economia europea sostenibile), che descrive la tensione tra un approccio a breve termine basato sulla ricerca del profitto e la necessità di un investimento a lungo termine al fine di rispettare gli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), e in particolare il punto 5 inerente al rischio che il sistema finanziario e il quadro politico soccombano alla "tragedia dell'orizzonte", a pagina 16,

–  vista la comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2017 sulla revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (COM(2017)0292),

–  vista la relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello, del gennaio 2018, dal titolo "Financing a Sustainable European Economy" (Finanziare un'economia europea sostenibile),

–  vista la pagina 14 della relazione intermedia del gruppo di esperti ad alto livello, che dichiara che l'esposizione combinata degli investitori europei ai settori ad alta intensità di carbonio ammonta al 45 % circa e che meno dell'1 % delle partecipazioni degli investitori istituzionali è costituito da attivi di infrastrutture verdi,

–  visto che i quadri prudenziali, in particolare la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)(1), e le regole contabili di cui sono oggetto gli investitori disincentivano un approccio a lungo termine; che le norme prudenziali richiedono un livello patrimoniale proporzionato al livello di rischio su un orizzonte temporale di un anno e prendono in considerazione solo il rischio finanziario ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali,

–  visto l'articolo 173 della legge francese n. 2015-992 del 17 agosto 2015 relativa alla transizione energetica per la crescita verde,

–  visti il discorso del 22 settembre 2016 di Mark Carney, governatore della Banca d'Inghilterra e presidente del Consiglio per la stabilità finanziaria, e la relazione del 2015 dell'iniziativa per il tracciamento del carbonio (Carbon Tracker Initiative), con particolare riferimento al fatto che la capitalizzazione di mercato complessiva dei primi quattro produttori di carbone degli Stati Uniti era diminuita di oltre il 99 % dalla fine del 2010,

–  vista la piattaforma di finanziamento per il clima tra il Lussemburgo e la BEI (Luxembourg-EIB Climate Finance Platform), istituita nel settembre 2016,

–  vista la pagina 9 del documento di discussione di E3G del maggio 2016 dal titolo "Clean Energy Lift Off – Capitalising Europe's Energy Union" (Decollo dell'energia pulita – Capitalizzare l'Unione dell'energia europea), con particolare riferimento al fatto che dal 2008 al 2013 i primi 20 produttori di energia in Europa hanno visto scomparire più della metà del loro valore di mercato, pari a 1 000 miliardo di EUR,

–  viste le relazioni dell'iniziativa per il tracciamento del carbonio (Carbon Tracker Initiative) del 2015 e del 2016, che indicano che le spese in conto capitale per combustibili fossili, per un valore aggiuntivo da 1 100 a 2 000 miliardi di USD, sono a rischio di irrecuperabilità, dei quali 500 miliardi di USD solo nel settore energetico cinese,

–  vista la raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sugli approcci comuni ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e alla diligenza ambientale e sociale (gli "approcci comuni"), che riconosce la responsabilità degli aderenti di attuare gli impegni assunti dalle parti alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e la responsabilità degli aderenti di prendere in considerazione, nelle loro decisioni di offrire un sostegno pubblico per i crediti all'esportazione, gli impatti ambientali e sociali positivi e negativi dei progetti, in particolare quelli concernenti i settori sensibili o quelli situati all'interno o in prossimità di zone sensibili, e i rischi ambientali e sociali associati alle operazioni esistenti,

–  viste le linee guida dell'OCSE in materia di condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali (Responsible Business Conduct for Institutional Investors) del 2017, e in particolare la pagina 13, che dichiara che gli investitori, anche quelli con partecipazioni minoritarie, possono essere direttamente associati agli effetti negativi causati o aggravati dalle società partecipate in ragione della loro titolarità o gestione delle azioni della società che ha causato o aggravato determinati effetti sociali o ambientali,

–  visto l'approccio alla transizione verso un'economia verde della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), che mira a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e di altre forme di degrado ambientale e/o creare resilienza agli stessi, con particolare riferimento ai documenti della BERS che collegano l'impatto della transizione all'ambiente, ivi comprese, se del caso, modifiche della metodologia di valutazione dei progetti,

–  vista la relazione dell'OCSE del 2017 dal titolo "Responsible Business Conduct for Institutional Investors: Key Considerations for Due Diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises" (Condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali: considerazioni chiave sulla dovuta diligenza a norma delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali),

–  vista la relazione del 2018 della task force ad alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa dal titolo "Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe" (Rafforzare gli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa),

–  vista la legge francese, del 27 marzo 2017, sul dovere di controllo delle imprese, in particolare gli articoli 1 e 2,

–  vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni(2) (direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie), e in particolare gli articoli 19 e 19 bis della direttiva 2013/34/UE e i considerando 3, 6, 7 e 8 della direttiva 2014/95/UE,

–  vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti(3) (direttiva sui diritti degli azionisti),

–  vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)(4) (direttiva EPAP),

–  vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio(5),

–  visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012(6) (il regolamento STS),

–  visto l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati(7) (il regolamento PRIIP), il quale stabilisce che, quando un prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato (PRIIP) ha un obiettivo ambientale o sociale dimostrato, il produttore deve dimostrare al singolo investitore e agli altri soggetti potenzialmente interessati il modo in cui tale obiettivo è conseguito durante processo di investimento,

–  visto il suggerimento di Triodos Bank in merito a dei "mandati modello" che prevedano il requisito della piena integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle decisioni di investimento, l'impegno attivo e il voto in merito a tali aspetti, la scelta di parametri di riferimento sostenibili, una rendicontazione meno frequente ma più significativa da parte dei gestori dei patrimoni e una struttura di commissioni e pagamenti orientata al lungo termine,

–  vista la reinterpretazione del governo britannico dell'obbligo fiduciario, che indebolisce il nesso coi massimi rendimenti e consente di prendere in considerazione le questioni etiche e ambientali,

–  visto il ruolo pionieristico svolto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), che ha emesso la prima obbligazione verde al mondo ed è divenuta, dal gennaio 2018, il maggiore emittente di obbligazioni verdi a livello mondiale,

–  visti i principi della finanza a impatto positivo (Principles for Positive Impact Finance) redatti dall'iniziativa in materia di finanza del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP FI),

–  visto il parere del 10 ottobre 2017 del Comitato delle regioni dal titolo "Finanza per il clima: uno strumento essenziale per l'attuazione dell'Accordo di Parigi", che sottolinea il ruolo degli enti locali e regionali nel rafforzare il portafoglio di investimenti per il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi,

–  vista l'indagine del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) sulla progettazione di un sistema finanziario sostenibile,

–  vista la relazione sull'iniziativa in materia di obbligazioni verdi (Climate Bonds Initiative) del 2017, che mostra come le obbligazioni sono utilizzate nel processo di transizione verso un'economia globale a basse emissioni di carbonio,

–  vista la relazione sull'inchiesta dell'UNEP del 2016, dalla quale risulta che numerose autorità nazionali preposte alla regolamentazione finanziaria stanno già conducendo o preparando valutazioni inerenti alla sostenibilità e che tali iniziative andrebbero rapidamente integrate a livello di Unione europea, e con riferimento al fatto che tali analisi dovrebbero essere basate su scenari climatici uniformati, tra cui quello in cui l'aumento della temperatura globale è mantenuto ben al di sotto di 2 °C,

—  vista la raccomandazione contenuta nella relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello del gennaio 2018, secondo cui la Commissione dovrebbe condurre un'analisi della sostenibilità di tutte le proposte legislative di natura finanziaria,

–  viste la revisione intermedia dell'Unione dei mercati dei capitali (COM(2017)0292) e la chiara dichiarazione della Commissione secondo cui essa "sostiene l'allineamento degli investimenti privati agli obiettivi riguardanti il clima e l'uso efficiente delle risorse e ad altri obiettivi ambientali, attraverso sia le politiche che gli investimenti pubblici" (COM(2016)0601),

–  visti la relazione della Bundesbank dell'aprile 2017 e il bollettino trimestrale della Banca d'Inghilterra del quarto trimestre del 2014, che dichiarano che la maggior parte del denaro in circolazione è generato dal settore bancario privato nel momento in cui le banche erogano prestiti,

–  visto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi sulla necessità di rendere "i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima",

–   vista la relazione dell'UNISDR e del CRED dal titolo "The Human Cost of Weather-Related Disasters 1995-2015" (Il costo umano delle catastrofi connesse al clima 1995-2015), secondo la quale il 90 % delle principali catastrofi registrate in tale periodo e causate da calamità naturali era legato al clima e alle condizioni atmosferiche e, a livello globale, le catastrofi provocano ogni anno danni economici per 300 miliardi di USD(8),

–  visti il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030 e la sua priorità n. 3 sull'investimento nella riduzione del rischio di catastrofi per la resilienza, ivi compreso il paragrafo 30, dove si afferma che è necessario promuovere, se del caso, l'integrazione delle considerazioni e delle misure di riduzione dei rischi di catastrofi negli strumenti finanziari e di bilancio,

–  vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del giugno 2017, dal titolo "Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure" (Raccomandazioni dell'unità operativa per la comunicazione finanziaria correlata al clima),

–  visto il lavoro svolto dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) in merito ai rischi di attivi non recuperabili e alla necessità di "prove di stress in materia di carbonio" a livello europeo,

–  vista la relazione speciale n. 31/2016 della Corte dei conti europea, che ha concluso che nonostante l'UE avesse assunto l'impegno politico di spendere un euro su cinque (20 %) del proprio bilancio nel periodo 2014-2020 per l'azione relativa al clima, non era sulla buona strada per onorarlo dato che i programmi stabiliti rappresentavano solo il 18 % circa,

–  vista la relazione statistica 2016 della BEI del 27 aprile 2017, da cui emerge che il sostegno della BEI all'azione relativa al clima continua a rispecchiare i diversi contesti del mercato in tutta l'UE e nel 2016 non raggiungeva il 20 % in 16 Stati membri dell'UE e che, sebbene nel 2016 gli investimenti nell'azione relativa al clima siano stati prevalentemente stanziati nelle economie più forti dell'UE, la BEI ha finanziato progetti in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica in 18 Stati membri nello stesso anno,

–  vista la relazione della task force ad alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa, che stima la carenza minima di investimenti in infrastrutture sociali nell'UE a 100-150 miliardi di EUR l'anno e una carenza complessiva di oltre 1 500 miliardi di EUR nel 2018-2030,

–  vista la sua risoluzione dell'8 febbraio 2018 sulla relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti(9),

–  vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2018 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016(10),

–  vista la sua risoluzione del 14 novembre 2017 sul Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio(11),

–  vista la relazione della BEI sugli investimenti 2017/2018,

–  vista la sua risoluzione del 2 luglio 2013 sull'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa(12),

–  visti il pacchetto della Commissione europea del 2015 sull'economia circolare e la risoluzione del Parlamento del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare(13),

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e la responsabilità di proteggere, rispettare e rimediare,

–  visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0164/2018),

A.  considerando che i mercati finanziari possono e devono svolgere un ruolo importante nel facilitare la transizione verso un'economia sostenibile nell'UE che si estenda oltre la transizione climatica e le questioni ecologiche e riguardi anche le questioni sociali e di governance; che è necessario affrontare con urgenza i relativi fallimenti del mercato; che le sfide ambientali, economiche e sociali sono strettamente connesse; che, secondo la relazione del gruppo di lavoro ad alto livello del giugno 2017, i fondi ancora necessari al conseguimento degli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione ammontano a quasi 180 miliardi di EUR, senza considerare gli altri obiettivi di sviluppo sostenibile;

B.  considerando che la transizione ecologica deve fungere da incentivo alla solidarietà e alla coesione; che la finanza sostenibile può essere uno strumento per affrontare le sfide della società a favore di una crescita inclusiva a lungo termine e per promuovere il benessere dei cittadini; che i criteri per gli investimenti nella riduzione dei cambiamenti climatici sembrano molto promettenti e possono rappresentare un buon punto di partenza; che la finanza sostenibile va al di là di investimenti verdi e a favore del clima e dovrebbe tenere conto anche di criteri sociali e di governance;

C.  considerando che un sistema normativo prevedibile e stabile per gli investimenti legati ai cambiamenti climatici è di fondamentale importanza per incoraggiare la partecipazione del settore privato ai finanziamenti per il clima; che l'Unione europea può definire una norma per un sistema finanziario sostenibile introducendo un quadro credibile e globale, i cui dettagli dovrebbero essere introdotti progressivamente mediante iniziative legislative specifiche;

D.  considerando che è necessario un cambiamento di mentalità di tutti i soggetti interessati, il che richiede una normativa trasversale da parte della Commissione; che gli investitori istituzionali e al dettaglio mostrano un interesse maggiore a investire in prodotti che rispettano i criteri ESG;

E.  considerando che è necessario aumentare la trasparenza dei dati ESG sulle imprese al fine di prevenire la comunicazione ingannevole sugli impatti ambientali (il cosiddetto "greenwashing");

F.  considerando che la valutazione d'impatto dovrebbe far parte della tassonomia dei prodotti finanziari sostenibili; che le competenze sulle modalità di calcolo dell'impatto degli investimenti a favore degli obiettivi ESG stanno aumentando;

Necessità di fornire un opportuno quadro politico per mobilitare il capitale necessario a una transizione sostenibile

1.  sottolinea le potenzialità di una transizione sostenibile più rapida quale opportunità per indirizzare i mercati dei capitali e gli intermediari finanziari verso investimenti a lungo termine, innovativi, rispettosi della dimensione sociale e dell'ambiente ed efficienti; riconosce l'attuale tendenza al disinvestimento dal carbone, ma sottolinea che è necessario un ulteriore impegno per disinvestire dagli altri combustibili fossili; sottolinea l'importanza che le banche e i mercati dei capitali europei traggono vantaggi dall'innovazione in tale ambito; rileva che i benefici e i rischi ambientali, sociali e di governance spesso non sono adeguatamente integrati nei prezzi e che tale situazione fornisce incentivi commerciali alla finanza insostenibile e incentrata sul breve termine per taluni partecipanti al mercato interessati a rendimenti rapidi; sottolinea che è necessario un quadro politico, normativo e di vigilanza ben concepito per gestire la finanza sostenibile, che tenga conto delle diverse opportunità delle regioni dell'UE; constata che tale quadro potrebbe contribuire a mobilitare il capitale su vasta scala per lo sviluppo sostenibile e a migliorare l'efficienza del mercato per incanalare flussi di capitale verso attivi che contribuiscano allo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a presentare un quadro legislativo ambizioso, che riconosca le proposte avanzate nel piano di azione della Commissione sulla finanza sostenibile;

Ruolo del settore finanziario riguardo alla sostenibilità e politiche necessarie per correggere i fallimenti del mercato

2.  sottolinea che il settore finanziario nel suo complesso e la sua funzione cardine di stanziare capitali con la massima efficienza possibile a beneficio della società dovrebbero, in linea con gli obiettivi dell'UE, essere disciplinati dai valori dell'equità e della inclusione nonché dal principio della sostenibilità, e dovrebbero comprendere indicatori ambientali, sociali e di governance e il costo della non azione nelle analisi degli investimenti e nelle decisioni al riguardo; osserva che una valutazione inaccurata o una presentazione fuorviante dei rischi climatici o ambientali di altra natura dei prodotti finanziari possono costituire un rischio per la stabilità del mercato; sottolinea il ruolo determinante della politica economica, fiscale e monetaria nel promuovere la finanza sostenibile agevolando l'allocazione del capitale e il riorientamento degli investimenti verso tecnologie e imprese più sostenibili e verso attività economiche decarbonizzate, resilienti alle catastrofi ed efficienti sotto il profilo delle risorse che siano in grado di ridurre l'attuale fabbisogno di risorse future e, di conseguenza, di conseguire gli obiettivi connessi alla sostenibilità dell'UE e all'accordo di Parigi; riconosce che un prezzo adeguato e crescente delle emissioni di gas a effetto serra è una componente importante di un'economia ambientale e sociale di mercato funzionante ed efficiente, in grado di correggere gli attuali fallimenti del mercato; osserva che i prezzi nel mercato del carbonio dell'UE sono stati instabili; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per eliminare progressivamente le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili;

Attivi non recuperabili e rischi sistemici connessi

3.  sottolinea che, sebbene gli attivi legati al carbonio abbiano ancora il loro peso nei bilanci delle aziende, tale valore dovrà seguire un tendenza al ribasso se vogliamo ottenere la transizione a una società a basse emissioni di carbonio; evidenzia pertanto i rischi sistemici sostanziali che gli attivi non recuperabili correlati al carbonio e nocivi dal punto di vista ambientale potrebbero rappresentare per la stabilità finanziaria se i prezzi di tali beni non sono opportunamente fissati in modo puntale in funzione del loro profilo di rischio a lungo termine; sottolinea che l'identificazione, la valutazione, la gestione prudente delle relative esposizioni e, dopo un periodo transitorio, la rendicontazione obbligatoria proporzionata nonché la progressiva cessione di tali attività siano indispensabili per garantire una transizione ordinata, equilibrata e stabile verso investimenti rispettosi del clima ed efficienti sul piano delle risorse; raccomanda di estendere il concetto di attivi non recuperabili in modo da includere i sistemi e i servizi ecologici fondamentali;

4.  chiede l'introduzione di "prove di stress in materia di carbonio" europee, come proposto dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nel 2016, affinché le banche e gli altri intermediari finanziari possano determinare i rischi correlati agli attivi non recuperabili; accoglie con favore le proposte del CERS di elaborare politiche prudenziali resilienti sotto il profilo climatico, per esempio adeguamenti patrimoniali specifici basati sull'intensità di carbonio delle singole esposizioni valutate come eccessive applicate all'investimento complessivo in attivi ritenuti estremamente vulnerabili a una brusca transizione verso l'economia a basse emissioni di carbonio; mette in evidenza la revisione in corso dei regolamenti che istituiscono le autorità europee di vigilanza quale opportunità per considerare il loro ruolo nello sviluppo di norme per valutare i rischi connessi al carbonio e altri rischi ambientali, la loro comunicazione e l'inclusione nel processo interno di valutazione del rischio nelle banche, tenendo conto nel contempo dei requisiti esistenti in materia di relazioni sulla sostenibilità da parte delle istituzioni; invita la Commissione a presentare proposte legislative in tale ambito;

Finanziamento degli investimenti pubblici necessari alla transizione

5.  sottolinea che, per riformare il sistema finanziario in modo tale che contribuisca attivamente ad accelerare la transizione ecologica, sarà necessaria la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato; evidenzia a tale proposito il ruolo determinante delle politiche di bilancio ed economiche nel fornire i giusti segnali e incentivi; chiede agli Stati membri, in coordinamento con la Commissione, le AEV e la BEI, di valutare i bisogni in termini di investimenti pubblici nazionali e collettivi e di colmare le potenziali lacune per garantire che l'UE rispetti il calendario per conseguire i propri obiettivi in materia di cambiamenti climatici nell'arco dei prossimi cinque anni e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite entro il 2030; sottolinea il ruolo che le banche e gli istituti di promozione nazionali possono svolgere in tale ambito; suggerisce di coordinare tale processo a livello europeo e istituire un sistema per tracciare i flussi finanziari effettivi verso investimenti pubblici sostenibili nel quadro dell'Osservatorio dell'UE sulla finanza sostenibile; accoglie con favore gli strumenti finanziari innovativi che integrano gli indicatori di sostenibilità, che potrebbero facilitare il processo in questione, come le obbligazioni verdi emesse al pubblico; accoglie con favore il chiarimento fornito da Eurostat sul trattamento dei contratti di prestazione energetica nei conti nazionali, in quanto tale chiarimento può sbloccare notevoli flussi di capitale pubblico verso un settore che attualmente è responsabile di tre quarti della carenza di investimenti nell'energia pulita 2030 dell'UE; chiede alla Commissione di valutare ulteriormente l'idea di un trattamento qualificato per gli investimenti pubblici correlati agli obiettivi ESG in modo da ripartire il costo di tali progetti su tutto il ciclo di vita degli investimenti pubblici correlati;

Indicatori di sostenibilità e tassonomia come incentivo agli investimenti sostenibili

6.  chiede alla Commissione di condurre un processo ad ampia partecipazione, che coinvolga sia esperti in scienze climatiche che partecipanti al settore finanziario, volto a stabilire, entro la fine del 2019, una tassonomia in materia di sostenibilità solida, credibile e tecnologicamente neutra, basata su indicatori che mostrino il pieno impatto degli investimenti sulla sostenibilità e consentano il confronto tra progetti d'investimento e aziende; sottolinea la necessità di elaborare tali indicatori di sostenibilità quale primo passo nel processo di sviluppo di una tassonomia dell'UE in materia di sostenibilità e di inserire detti indicatori nella rendicontazione integrata; sottolinea che lo sviluppo della tassonomia in materia di sostenibilità dovrebbe essere seguito dalle proposte legislative aggiuntive seguenti: un quadro di dovuta diligenza generale e obbligatorio che comprenda la piena introduzione progressiva di un dovere di diligenza entro un periodo transitorio, la presa in considerazione del principio di proporzionalità, una tassonomia responsabile sugli investimenti e una proposta di integrazione dei rischi e dei fattori ESG nel quadro prudenziale degli istituti finanziari;

7.  osserva che gli indicatori di sostenibilità già esistono, ma che gli attuali quadri volontari in materia di obblighi di comunicazione sono privi di armonizzazione; chiede pertanto alla Commissione di basare la sua tassonomia in materia di sostenibilità su un elenco armonizzato di indicatori di sostenibilità basati sul lavoro esistente svolto, tra l'altro, dalla Global Reporting Initiative (GRI), dai principi delle Nazioni Unite per gli investimenti responsabili, dalla Commissione stessa, dall'OCSE e dal settore privato, in particolare gli indicatori esistenti di Eurostat in materia di efficienza delle risorse; raccomanda che tali indicatori siano inclusi nella tassonomia in modo dinamico e fornendo agli investitori orientamenti chiari riguardo ai termini entro i quali determinate norme devono essere rispettate; raccomanda alla Commissione anche di prendere in considerazione la ponderazione degli indicatori in funzione dell'urgenza con cui devono essere trattati in un dato momento; sottolinea che la tassonomia dovrebbe trovare il giusto equilibrio tra impegno e flessibilità, il che significa che il quadro dovrebbe essere obbligatorio e standardizzato durante un periodo transitorio, ma dovrebbe essere considerato anche uno strumento in evoluzione che possa tenere conto dei rischi emergenti e/o dei rischi che devono ancora essere classificati adeguatamente;

8.  considera che l'inclusione di indicatori quantitativi prestabiliti e di giudizi qualitativi sui rischi climatici e ambientali di altro tipo sia un passo importante verso una tassonomia di investimento responsabile conforme con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il diritto internazionale sui diritti umani e il diritto umanitario e del lavoro internazionale; sottolinea che le norme minime in materia di rischi e fattori ESG dovrebbero includere norme minime sociali per tali investimenti, compresi i diritti dei lavoratori, la norme di salute e sicurezza e l'esclusione di risorse provenienti dalle zone di conflitto o senza previo consenso informato da parte delle comunità interessate, così come norme minime di governance che includano requisiti dell'UE in materia di governance e comunicazione societaria, equivalenti alle norme dell'UE sull'informativa finanziaria, e norme dell'UE che disciplinino gli interventi contro il riciclaggio di denaro sporco e la corruzione e a favore della trasparenza fiscale;

Criterio di valutazione di finanza verde

9.  chiede alla Commissione di condurre un processo ad ampia partecipazione volto a stabilire, entro la fine del 2019, un "criterio di valutazione di finanza verde", mediante iniziativa legislativa, da concedere a prodotti di investimento, azionari e pensionistici che abbiano già raggiunto gli standard più elevati nella tassonomia in materia di sostenibilità per guidare le decisioni di investimento di coloro che attribuiscono alla sostenibilità la priorità rispetto a tutti gli altri fattori; raccomanda che tale "criterio di valutazione di finanza verde" comprenda soglie minime di rischi e fattori ESG, in linea con l'accordo di Parigi e con il principio "non nuocere" sulla base dell'analisi dei rischi ESG, e attività palesemente volte a conseguire un "impatto positivo" così come definito dall'iniziativa in materia di finanza del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP FI); osserva che una funzione importante della tassonomia e di un criterio di valutazione di finanza verde è migliorare la valutazione del rischio da parte dei partecipanti ai mercati finanziari producendo una scala di rating basata sul mercato; accoglie con favore le innovazioni degli attori del mercato, quali le agenzie di rating del credito, nello sviluppo e nella gestione di tale rating basato sul mercato;

Integrazione trasversale dei criteri di finanza sostenibile in qualsiasi legislazione che riguardi il settore finanziario

10.  osserva il recente inserimento delle questioni relative alla sostenibilità nei regolamenti PRIIP (prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) e STS (cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate), nonché nelle direttive sui diritti degli azionisti e sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie; sottolinea la necessità di assicurare che i rischi associati alle attività verdi e sostenibili siano adeguatamente presi in considerazione a livello normativo; si compiace dell'inserimento, nella direttiva EPAP, del riconoscimento degli attivi non recuperabili nonché dell'estensione del principio della persona prudente e di un riferimento ai principi delle Nazioni Unite per gli investimenti responsabili; chiede l'integrazione adeguata e proporzionata degli indicatori di finanza sostenibile in tutta la legislazione nuova e riveduta che riguardi il settore finanziario attraverso una proposta omnibus o proposte specifiche; chiede orientamenti comuni per armonizzare la definizione dei fattori ESG e la loro introduzione nella legislazione nuova e riveduta;

11.  chiede alla Commissione, a tale riguardo, di utilizzare il potere di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 di adottare, al più presto e prima di elaborare la tassonomia in materia di sostenibilità, un atto delegato, che specifichi i dettagli delle procedure utilizzate per stabilire se un prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato miri a specifici obiettivi ambientali o sociali; chiede anche un quadro obbligatorio e proporzionato di dovuta diligenza basato sulle linee guida dell'OCSE del 2017 sulla condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali, che imponga agli investitori di individuare, prevenire, mitigare e prendere in considerazione i fattori ESG dopo un periodo transitorio; sostiene che tale quadro paneuropeo dovrebbe basarsi sulla legge francese sul dovere di controllo delle imprese, per le imprese e gli investitori, comprese le banche; chiede inoltre un riferimento diretto ai criteri ESG in materia di "governance e controllo" in tutta la legislazione nuova e riveduta, compresa la legislazione attualmente in discussione; accoglie con favore la raccomandazione del gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sulla finanza sostenibile di integrare il principio "Think Sustainability First" (privilegiare la sostenibilità) in tutto il processo di attuazione e applicazione delle decisioni dell'UE;

Rischi per la sostenibilità nel quadro prudenziale delle norme in materia di adeguatezza patrimoniale

12.  rileva che i rischi per la sostenibilità possono comportare anche rischi finanziari e che essi dovrebbero riflettersi, laddove siano rilevanti, nei requisiti patrimoniali e nelle considerazioni prudenziali delle banche; chiede pertanto alla Commissione di adottare una strategia normativa e una tabella di marcia volte, tra l'altro, a misurare i rischi per la sostenibilità nel quadro prudenziale e di promuovere l'inclusione dei rischi per la sostenibilità nel quadro di Basilea IV per garantire sufficienti riserve di capitale; sottolinea che qualsiasi norma in materia di adeguatezza patrimoniale deve essere basata sui rischi dimostrati e rifletterli appieno; mira ad avviare un progetto pilota dell'UE nel quadro del bilancio del prossimo anno al fine di dare inizio all'elaborazione dei parametri di riferimento metodologici atti a tale scopo;

Comunicazione di informazioni

13.  enfatizza che la comunicazione è una condizione fondamentale per la finanza sostenibile; accoglie con favore il lavoro dell'unità operativa per la comunicazione finanziaria correlata al clima e chiede alla Commissione e al Consiglio di avallarne le raccomandazioni; chiede di inserire il costo dell'assenza di azione sui rischi correlati al clima e all'ambiente e su altri rischi per la sostenibilità nei quadri relativi alla comunicazione di informazioni; suggerisce alla Commissione di includere la comunicazione proporzionale e obbligatoria nel quadro della revisione della direttiva contabile, della direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie, della direttiva sui requisiti patrimoniali e del regolamento sui requisiti patrimoniali a partire dal 2020, prevedendo un periodo di recepimento in cui le aziende possano prepararsi all'attuazione; rileva che l'articolo 173 del progetto di legge francese sulla transizione energetica offre un possibile modello di regolamentazione della comunicazione obbligatoria dei rischi per il clima da parte degli investitori; chiede di prendere in considerazione un ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie; sottolinea, a tale riguardo, che i requisiti del quadro di rendicontazione dovrebbero essere proporzionati ai rischi effettivi cui è soggetto l'istituto, alla sua dimensione e al suo grado di complessità; raccomanda che il tipo di comunicazione attualmente richiesta nell'ambito del regolamento PRIIP e mediante il documento contenente le informazioni chiave sia esteso a tutti i prodotti finanziari al dettaglio;

Obbligo fiduciario

14.  osserva che gli obblighi fiduciari sono già integrati nel quadro normativo per il settore finanziario dell'Unione ma insiste che dovrebbero essere chiariti, in fase di definizione, istituzione e sperimentazione di una tassonomia sostenibile solida e credibile, che includa importanti attività d'investimento, tra cui strategia di investimento, gestione del rischio, distribuzione degli attivi, governance e vigilanza per tutti gli attori della catena dell'investimento, compresi i gestori dei patrimoni e i consulenti indipendenti in materia di investimento o altri intermediari mobiliari; raccomanda di ampliare l'obbligo fiduciario fino a comprendere un processo di integrazione "bilaterale" obbligatorio che imponga a tutti gli attori della catena dell'investimento, tra cui i gestori dei patrimoni e i consulenti indipendenti in materia di investimento o altri intermediari mobiliari, di integrare nelle loro decisioni i fattori ESG rilevanti dal punto di vista finanziario, compreso il costo dell'assenza di azione, e di considerare le preferenze ESG non rilevanti dal punto di vista finanziario di clienti e beneficiari o investitori ultimi, ai quali dovrebbero essere proattivamente chieste le preferenze in termini di tempi e di sostenibilità; chiede che il costo dell'assenza di azione per il clima, l'ambiente e altri rischi per la sostenibilità sia inserito nella gestione dei rischi e nella valutazione della dovuta diligenza dei consigli di amministrazione delle società e delle autorità pubbliche, nonché nell'obbligo fiduciario degli investitori;

Contratti-modello per l'individuazione dei rischi e dei fattori ESG

15.  chiede alle autorità europee di vigilanza (AEV) di elaborare orientamenti per contratti-modello tra i proprietari dei patrimoni e i gestori degli stessi, i consulenti indipendenti in materia di investimento o altri intermediari mobiliari, che dovrebbero contemplare in maniera chiara la trasmissione degli interessi del beneficiario e aspettative precise in merito all'individuazione e all'integrazione dei rischi e dei fattori ESG al fine di evitare, ridurre, mitigare e compensare detti rischi; invita le istituzioni dell'UE a garantire la distribuzione di risorse adeguate alle AEV nel contesto della revisione in corso dei regolamenti sulle AEV; chiede di inserire il costo dell'assenza di azione per il clima e altri rischi per la sostenibilità in tutta la futura legislazione dell'UE, in tutte le revisioni legislative e in tutte le valutazioni d'impatto dei finanziamenti;

Vigilanza

16.  chiede che la vigilanza attiva e responsabile diventi parte integrante degli obblighi giuridici degli investitori e che un resoconto delle attività di vigilanza sia messo a disposizione dei beneficiari e del pubblico mediante, tra l'altro, la comunicazione pubblica e obbligatoria delle partecipazioni rilevanti, degli impegni attivi, del ricorso a consulenti in materia di voto e a veicoli d'investimento passivo; raccomanda che i fondi passivi, gestiti da investimenti indicizzati, siano incoraggiati a comunicare le loro attività di vigilanza e la misura in cui l'utilizzo dell'indicizzazione passiva e dell'analisi comparativa consenta l'opportuna individuazione dei rischi ESG nelle società partecipate; ritiene che sia opportuno chiedere ai fornitori degli indici di fornire dettagli dell'esposizione di parametri di riferimento ampiamente utilizzati rispetto ai parametri climatici e di sostenibilità;

Necessità di sviluppare ulteriori requisiti di rendicontazione ESG nel quadro della direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie

17.  rileva un livello di convergenza insufficiente nella rendicontazione ESG nel quadro della direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie e la necessità di un'armonizzazione al fine di promuovere maggiore coerenza, nonché di definire i criteri ESG più appropriati per la comunicazione, mediante il ricorso a indicatori di sostenibilità e di uso efficiente delle risorse; chiede alla Commissione di istituire un gruppo ad ampia partecipazione a livello di UE, che comprenda rappresentanti del settore dei servizi finanziari, dell'accademia e della società civile, per valutare e proporre un elenco appropriato di criteri, compreso un elenco di indicatori che misurino gli effetti per la sostenibilità e che comprendano i rischi maggiori per la sostenibilità; è del parere che tale riforma debba includere il requisito di una rendicontazione con audit eseguito da terzi;

Obbligazioni verdi

18.  osserva che le obbligazioni rappresentano solo una parte del mercato degli investimenti, scarsamente regolamentata e, di conseguenza, esposta al rischio di commercializzazione ingannevole, e che l'UE attualmente non dispone di una norma unificata in materia di obbligazioni verdi, che dovrebbe basarsi su una futura tassonomia sostenibile dell'UE; osserva che le obbligazioni verdi dovrebbero essere soggette a verifica e supervisione delle autorità pubbliche e dovrebbero prevedere una rendicontazione periodica in relazione agli impatti ambientali degli attivi sottostanti; sottolinea che le obbligazioni verdi dovrebbero altresì comprendere un impatto ambientale inverso e sostenere la riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili; sottolinea che le obbligazioni verdi dovrebbero escludere taluni settori, specialmente in relazione alle attività che comportano un effetto negativo significativo sul clima, e non dovrebbero violare le norme fondamentali in materia sociale e di diritti umani; suggerisce che l'elaborazione della norma per un'obbligazione verde dell'UE dovrebbe aver luogo in piena trasparenza con uno specifico gruppo di lavoro della Commissione soggetto al controllo periodico del Parlamento europeo; invita la Commissione a valutare regolarmente l'impatto, l'efficacia e la vigilanza delle obbligazioni verdi; chiede a tale riguardo un'iniziativa legislativa per incentivare, promuovere e commercializzare un'emissione pubblica europea di obbligazioni verdi da parte delle istituzioni europee esistenti e future, quali la BEI, al fine di finanziare nuovi investimenti sostenibili;

Agenzie di rating del credito

19.  rileva che le agenzie di rating del credito non prendono sufficientemente in esame l'impatto di rischi e fattori ESG destabilizzanti nel quadro dell'affidabilità creditizia futura dell'emittente; chiede l'adozione di norme e una vigilanza dell'UE in merito alla disamina degli indicatori ESG nelle valutazioni condotte da tutte le agenzie rating del credito che operano nell'UE; evidenzia che la questione di base della scarsa concorrenza tra tali imprese e la loro limitata attenzione economica non sono ancora state pienamente affrontate; chiede l'istituzione di un processo finalizzato all'adozione di un "criterio di valutazione di finanza verde" a opera di agenti preposti alla certificazione sotto la sorveglianza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA); raccomanda di incaricare l'ESMA di imporre alle agenzie di rating del credito di integrare i rischi per la sostenibilità nelle loro metodologie; laddove tali rischi siano suscettibili di manifestarsi in futuro, chiede alla Commissione, a tale riguardo, di presentare una revisione del regolamento sulle agenzie di rating del credito; sottolinea l'importanza della ricerca sulla sostenibilità, che gli indici sulla sostenibilità e le agenzie di rating del credito ESG realizzano fornendo a tutti gli attori finanziari le informazioni necessarie per l'assolvimento del loro obbligo di rendicontazione e fiduciario, attuando il passaggio a un sistema finanziario più sostenibile;

Sistemi di etichettatura per i servizi finanziari

20.  suggerisce alla Commissione di istituire un sistema vincolante e proporzionato di etichettatura, che dovrebbe essere su base volontaria durante un periodo di transizione, per gli istituti che offrono conti bancari al dettaglio, fondi d'investimento, assicurazioni e prodotti finanziari, nel quale sia indicato in che misura gli attivi sottostanti sono conformi all'accordo di Parigi e agli obiettivi ESG;

Mandato delle AEV

21.  intende precisare ulteriormente il mandato delle AEV e delle autorità nazionali competenti nel contesto della revisione in corso dei regolamenti sulle AEV al fine di includere e monitorare i rischi e i fattori ESG, rendendo così le attività del mercato finanziario maggiormente coerenti con obiettivi sostenibili; ritiene, a tale riguardo, che l'ESMA debba:

   includere le preferenze di sostenibilità nell'ambito dei suoi orientamenti sulla valutazione di "idoneità", come proposto dalla Commissione nel suo piano d'azione sulla finanza sostenibile, e più in generale fornire orientamenti su come le considerazioni relative alla sostenibilità possano essere efficacemente integrate nella pertinente normativa finanziaria dell'UE nonché promuovere l'attuazione coerente di tali disposizioni in fase di adozione;
   istituire un sistema proporzionato e, al termine di un periodo transitorio, obbligatorio di monitoraggio e vigilanza teso a valutare i rischi e i fattori ESG a partire dal 2018 e che contempli un'analisi previsionale degli scenari di sostenibilità;
   essere incaricata di verificare l'allineamento del portafoglio con l'accordo di Parigi e i rischi e i fattori ESG e di garantire coerenza con le raccomandazioni dell'unità operativa per la comunicazione finanziaria correlata al clima;

sottolinea, in tale contesto, che le AEV dovrebbero disporre di risorse finanziarie sufficienti per svolgere la loro missione; incoraggia le AEV a cooperare su tali questioni con le agenzie e le organizzazioni internazionali competenti;

Il ruolo della BEI riguardo alla finanza sostenibile

22.  sottolinea il ruolo esemplare che le istituzioni dell'UE dovrebbero svolgere per rendere la finanza sostenibile; rileva che, sebbene il 26 % di tutti i finanziamenti della BEI sia destinato all'azione relativa al clima e la BEI abbia aperto la strada al mercato delle obbligazioni verdi nel 2007 e sia sulla buona strada per onorare l'impegno annunciato al riguardo, essa finanzia ancora progetti ad alta intensità di carbonio e, pertanto, esiste ancora un margine di miglioramento; esorta pertanto la BEI ad adattare i suoi prestiti futuri e stabilire le loro priorità in modo che siano compatibili con l'accordo di Parigi e con la soglia termica di 1,5 °C; chiede che le operazioni di prestito della BEI e il regolamento sul Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) siano rafforzati e riequilibrati affinché cessino gli investimenti in progetti ad alta intensità di carbonio e si attribuisca la priorità a progetti efficienti sotto il profilo delle risorse e finalizzati alla decarbonizzazione, accanto ad altri settori innovativi e imprese immateriali; raccomanda che la BEI sia in condizione di fornire maggiore capitale di rischio per la transizione verde in modo più equilibrato a livello regionale; è del parere che sia opportuno adottare ulteriori misure in tale ottica, prevedendo, tra l'altro, un'interazione con gli strumenti finanziari dell'UE nel prossimo quadro finanziario pluriennale;

Il ruolo della BCE riguardo alla finanza sostenibile

23.  riconosce l'indipendenza della BCE e il suo mandato principale di mantenere la stabilità dei prezzi, ma ricorda che la BCE, in quanto istituzione dell'UE, è anche vincolata dall'accordo di Parigi; è pertanto preoccupato per il fatto che il 62,1 % degli acquisti di obbligazioni societarie da parte della BCE avviene nei settori responsabili del 58,5 % delle emissioni di gas a effetto serra(14) della zona euro e rileva che tale programma apporta per lo più vantaggi diretti alle grandi aziende; raccomanda alla BCE di tener conto esplicitamente dell'accordo di Parigi e degli obiettivi ESG nei suoi orientamenti per i programmi di acquisto; sottolinea che tali orientamenti potrebbero servire da pilota per l'istituzione di una futura politica di investimento orientata ai criteri ESG e coerente con standard elevati in una tassonomia sostenibile dell'UE;

Altre questioni

24.  sottolinea che un'offerta significativa di prodotti finanziari sostenibili può altresì avere effetti positivi sul potenziamento delle infrastrutture sociali europee intese come l'insieme di iniziative e progetti volti a creare valore pubblico promuovendo gli investimenti e l'innovazione nei settori strategici e fondamentali per il benessere e la resilienza delle persone e delle comunità, per esempio l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'edilizia abitativa;

25.  accoglie con favore il lavoro svolto dal gruppo di esperti ad alto livello, che offre preziosi elementi su cui basare le iniziative in vista di una nuova norma per un settore finanziario sostenibile; insiste, tuttavia, sulla necessità di coinvolgere attivamente il settore bancario, che, grazie alla sua posizione dominante nello scenario finanziario europeo, rappresenta ancora la chiave per rendere la finanza più sostenibile;

26.  sottolinea che la metodologia utilizzata per monitorare la spesa per il clima crea incoerenza tra i vari programmi, in quanto consente a progetti con benefici ambientali e climatici dubbi di essere ammessi come spese per il clima (per esempio la componente di inverdimento della politica agricola comune);

27.  sottolinea che tutti i parametri di riferimento finanziari ampiamente utilizzati non tengono conto dei fattori ESG nella loro metodologia; chiede l'elaborazione di parametri di riferimento europei in materia di sostenibilità, utilizzando la tassonomia europea sulla sostenibilità, per misurare il rendimento degli emittenti europei sulla base dei rischi e dei fattori ESG;

28.  chiede di analizzare e incoraggiare iniziative private, come il progetto EeMAP sui "mutui ipotecari verdi", al fine di valutare e dimostrare a quali condizioni gli attivi verdi possano comportare una riduzione del rischio per gli investimenti, aumentando al contempo la sostenibilità ambientale;

29.  invita l'UE a promuovere attivamente l'inserimento degli indicatori di sostenibilità nel quadro dei principi internazionali d'informativa finanziaria a livello internazionale;

30.  sottolinea che la governance societaria dovrebbe promuovere la creazione di valore sostenibile a lungo termine, per esempio mediante quote di fedeltà per i soggetti interessati a lungo termine e l'inserimento dei criteri ESG nei pacchetti di retribuzione degli amministratori e del consiglio di amministrazione; osserva che il chiarimento degli obblighi degli amministratori al riguardo sosterrebbe gli investitori sostenibili nel loro impegno nei confronti dei consigli di amministrazione;

31.  chiede di introdurre un'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità ambientale per tutte le attività commerciali e pubbliche quale presupposto per la concessione di autorizzazioni;

32.  sottolinea che una finanza sostenibile richiede un chiarimento degli obblighi degli amministratori delle società europee in merito alla creazione di valore sostenibile a lungo termine, agli aspetti ESG e ai rischi sistemici, nell'ambito dell'obbligo generale degli amministratori di promuovere il successo della società;

33.  esorta le AEV a elaborare orientamenti in materia di raccolta di dati statistici sul riconoscimento dei rischi ESG e sulla loro integrazione nella finanza e a pubblicare e diffondere ove possibile le informazioni statistiche;

34.  esorta le autorità nazionali competenti per le istituzioni bancarie e i mercati finanziari a elaborare orientamenti chiari e concisi su come attuare la nuova tassonomia e le altre modifiche concernenti tale normativa senza che ciò generi costi e ritardi evitabili;

35.  sostiene che le misure di fissazione dei prezzi possono apportare un contributo fondamentale nel colmare la carenza di fondi pari a 180 miliardi di EUR necessari al conseguimento degli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione, spostando gli investimenti verso obiettivi sostenibili a lungo termine;

36.  osserva che le PMI sono spesso ignorate nelle discussioni in merito alla finanza sostenibile, nonostante il loro carattere innovativo; rileva, in questo contesto, l'ampio potenziale della digitalizzazione e della tecnologia finanziaria (FinTech) verde; raccomanda alla Commissione di considerare meccanismi per consentire alle PMI di aggregare progetti al fine di consentire loro l'accesso al mercato delle obbligazioni verdi;

37.  sottolinea l'importanza della componente sociale della finanza sostenibile; rileva il potenziale di sviluppo di nuovi strumenti finanziari dedicati in particolare alle infrastrutture sociali, quali le obbligazioni sociali, avallati dai principi delle obbligazioni sociali (Social Bond Principles, SBP) del 2017;

38.  sottolinea che l'individuazione, la gestione e la comunicazione dei rischi ESG sono parte integrante della protezione dei consumatori e della stabilità finanziaria e dovrebbero pertanto rientrare nel mandato e negli obblighi di vigilanza delle AEV; chiede al CERS di procedere attivamente alla ricerca sull'interazione dei fattori ESG e del rischio sistemico, oltre i cambiamenti climatici;

39.  ricorda che il Parlamento ha chiesto di introdurre un conto di risparmio dell'UE per il finanziamento dell'economia verde nella sua risoluzione del 14 novembre 2017 sul Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio;

40.  chiede che tutta la spesa futura dell'UE sia compatibile, in base all'accordo di Parigi, con gli obiettivi concernenti la decarbonizzazione dell'economia inclusi negli strumenti giuridici che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali e d'investimento europei (ivi compresi i fondi di coesione), dei fondi per l'azione esterna e la cooperazione allo sviluppo e altri strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale come il FEIS;

41.  invita la Commissione a effettuare uno studio di fattibilità in merito alle modalità con cui le autorità di vigilanza e di regolamentazione potrebbero ricompensare meglio i mandati che includano prospettive a lungo termine;

42.  invita l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) a fornire migliori prassi e orientamenti su come i fornitori di sistemi pensionistici professionali e di prodotti pensionistici privati interagiscono con i beneficiari nella fase precedente alla stipula del contratto e nel corso di tutto l'investimento; invita l'EIOPA a fornire orientamenti sulle migliori prassi, come ad esempio il Fondo dell'Agenzia dell'ambiente del Regno Unito, per interagire con i beneficiari e i clienti al dettaglio e determinare i loro interessi finanziari e non finanziari;

43.  prende atto della raccomandazione formulata dal gruppo di esperti ad alto livello di istituire un osservatorio dell'UE sulla finanza sostenibile, che dovrebbe essere creato per monitorare, segnalare e comunicare informazioni sugli investimenti sostenibili dell'UE e dovrebbe essere istituito dall'Agenzia europea dell'ambiente in collaborazione con le AEV; raccomanda, al fine di rafforzare la funzione esemplare dell'Unione europea, che tale osservatorio assuma inoltre un ruolo nel monitoraggio, nel sostegno e nella comunicazione di informazioni sugli investimenti sostenibili dei fondi e delle istituzioni dell'UE, tra cui FEIS, BEI e BCE; chiede che l'osservatorio renda conto delle sue attività al Parlamento;

44.  raccomanda alla BEI di collaborare con i piccoli attori del mercato e le cooperative di comunità per avviare il raggruppamento di progetti in materia di energie rinnovabili su piccola scala affinché siano ammissibili ai finanziamenti della BEI nell'ambito del programma di acquisto per il settore societario;

45.  concorda con il gruppo di esperti ad alto livello sul fatto che è di fondamentale importanza responsabilizzare e sensibilizzare i cittadini europei in merito alle questioni relative alla finanza sostenibile; sottolinea la necessità di migliorare l'accesso alle informazioni sui risultati in materia di sostenibilità e promuovere l'alfabetizzazione finanziaria;

46.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la coerenza delle politiche tra i settori finanziario e non finanziario; ricorda che la politica finanziaria sostenibile deve essere accompagnata da scelte politiche coerenti in altri settori quali energia, trasporti, industria e agricoltura;

47.  invita la Commissione a pubblicare una relazione periodica sui progressi compiuti nelle questioni trattate dalla presente risoluzione;

48.  invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare l'influenza dell'UE per dimostrare la leadership sulla finanza sostenibile e innalzare gli standard in materia di sostenibilità nella finanza a livello globale, anche attraverso accordi bilaterali con i paesi terzi, in sede di consessi politici multilaterali come ONU, G7 e G20 e negli organismi di normazione internazionali come l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO);

o
o   o

49.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.
(3) GU L 132 del 20.5.2017, pag. 1.
(4) GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37.
(5) GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.
(6) GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.
(7) GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.
(8) Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, https://www.unisdr.org/files/46796_cop21weatherdisastersreport2015.pdf
(9) Testi approvati, P8_TA(2018)0039.
(10) Testi approvati, P8_TA(2018)0025.
(11) Testi approvati, P8_TA(2017)0428.
(12) GU C 75 del 26.2.2016, pag. 41.
(13) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.
(14) Sini Matikainen, Emanuele Campiglio e Dimitri Zenghelis, "The climate impact of quantitative easing" (L'impatto sul clima dell'alleggerimento quantitativo), Istituto Grantham sui cambiamenti climatici e l'ambiente, maggio 2017.


Quadro di valutazione UE della giustizia 2017
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sul quadro di valutazione UE della giustizia 2017 (2018/2009(INI))
P8_TA(2018)0216A8-0161/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 6 e 7,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 70, 85, 86, 258, 259 e 260,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  viste le sue pertinenti risoluzioni in materia di Stato di diritto e giustizia,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 aprile 2017 intitolata "Quadro di valutazione UE della giustizia 2017" (COM(2017)0167),

–  visto lo studio del 2017 del Centro comune di ricerca della Commissione europea intitolato "The judicial system and economic development across EU Member States" (Il sistema giudiziario e lo sviluppo economico in tutti gli Stati membri dell'UE)(1),

–  visto il sondaggio condotto nel 2017 dall'Institute for Legal Reform del Congresso degli Stati Uniti, intitolato "The Growth of Collective Redress in the EU" (La crescita del ricorso collettivo nell'UE)(2),

–  vista la banca dati sulle statistiche di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)(3),

–  viste le relazioni della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), in particolare il suo elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto(4),

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla valutazione della giustizia in relazione alla giustizia penale e allo Stato di diritto(5),

–  visto lo studio condotto nel 2011 da Milieu dal titolo "Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law" (Studio comparativo sull'accesso alla giustizia nell'ambito del diritto in materia di parità di genere e lotta alla discriminazione)(6),

–  vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità (CM/Rec(2010)12)(7),

–  visto lo studio del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo dal titolo "Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU" (Mappatura della rappresentanza delle donne e degli uomini nelle professioni legali nell'UE)(8),

–  viste le relazioni annuali di valutazione sui sistemi giudiziari europei elaborate dalla commissione europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ)(9),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0161/2018),

A.  considerando che sistemi giudiziari indipendenti, efficienti e di qualità sono fondamentali per salvaguardare lo Stato di diritto, l'equità dei procedimenti giudiziari e la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'ordinamento giuridico, garantendo che i cittadini e le imprese possano esercitare pienamente i propri diritti; che un sistema giudiziario efficace è inscindibile dall'indipendenza della giustizia, contribuisce alla crescita economica, tutela i diritti fondamentali ed è alla base della corretta applicazione del diritto dell'UE; che la giustizia è un valore di per sé, in particolare per quanto concerne l'accesso dei cittadini alla giustizia e il rispetto delle norme sul processo equo;

B.  considerando che la Commissione ha pubblicato il quadro di valutazione UE della giustizia 2017, uno strumento informativo, comparativo e non vincolante per valutare in via di principio l'efficacia, l'indipendenza e la qualità dei sistemi giudiziari nazionali, al fine di individuare eventuali carenze, migliori pratiche e progressi e definire meglio le politiche in materia di giustizia degli Stati membri, concentrandosi a tal fine sui parametri dei sistemi giudiziari che contribuiscono a un miglioramento del clima per le imprese, gli investimenti e i consumatori nell'Unione;

C.  considerando che la quinta edizione del quadro di valutazione UE della giustizia esamina, in particolare, aspetti concernenti l'accesso pubblico alle procedure giudiziarie, l'indipendenza della giustizia dal punto di vista dei cittadini e delle imprese, l'uso attuale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei sistemi giudiziari e il funzionamento dei sistemi giudiziari nazionali in settori specifici relativi al mercato unico e al settore economico, presentando altresì una prima rassegna delle modalità di funzionamento dei sistemi giudiziari penali nazionali nel contesto dell'applicazione della normativa antiriciclaggio dell'Unione;

D.  considerando che il quadro di valutazione UE della giustizia 2017 non presenta una graduatoria generale di tali sistemi e non intende favorire un sistema rispetto a un altro;

E.  considerando che, d'altro canto, il quadro di valutazione della giustizia dovrebbe rappresentare un'utile guida contenente una rassegna delle migliori pratiche ad uso degli Stati membri nel settore della giustizia civile, commerciale e amministrativa;

F.  considerando che molti dati non sono ancora disponibili per alcuni Stati membri; che esistono disparità in termini di quantità e di contenuto specifico dei dati forniti da determinati Stati membri;

G.  considerando che il quadro di valutazione UE 2017 è incentrato principalmente sulla giustizia civile, commerciale e amministrativa, ma presenta anche una prima rassegna sul funzionamento dei sistemi nazionali nel contesto dell'applicazione della normativa antiriciclaggio dell'Unione nella giustizia penale;

H.  considerando che tale esercizio non vincolante ha il merito di individuare le tendenze positive e negative e di offrire un forum per l'apprendimento tra pari e lo scambio delle migliori pratiche in tutta l'Unione al fine di promuovere e garantire il rispetto dello Stato di diritto;

I.  considerando che fornire informazioni di facile consultazione sul sistema giudiziario è un requisito indispensabile per l'accesso alla giustizia;

J.  considerando che occorre adeguare i sistemi giudiziari affinché siano in grado di rispondere alle nuove sfide cui si trova a far fronte l'Unione europea;

Osservazioni generali

1.  sottolinea che la giustizia afferma lo Stato di diritto nella società e garantisce a tutti gli individui il diritto a un equo processo da parte di un tribunale indipendente e imparziale; invita gli Stati membri a garantire che qualunque riforma giudiziaria preservi lo Stato di diritto e rispetti le norme europee in materia di indipendenza giudiziaria; incoraggia la Commissione, a tale proposito, a continuare a monitorare le riforme giudiziarie nazionali nel quadro del semestre europeo, che utilizza anch'esso informazioni del quadro di valutazione UE della giustizia; invita altresì la Commissione a elaborare nuovi criteri che consentano di valutare più correttamente la conformità dei sistemi giudiziari allo Stato di diritto, basandosi in particolare sull'elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto stabilito dalla Commissione di Venezia;

2.  invita la Commissione a raccogliere informazioni più precise sul modo in cui vengono trattate le infrazioni dello Stato di diritto e le minacce ai diritti fondamentali, tra cui la corruzione, le discriminazioni e le violazioni della vita privata e della libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione;

3.  rammenta la richiesta formulata nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali e chiede nuovamente alla Commissione di presentare una proposta per la conclusione di un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (Patto DSD); invita la Commissione a raggruppare le relazioni esistenti, compreso il quadro di valutazione della giustizia, fino a quando non entrerà in vigore il Patto DSD;

4.  prende atto con grande interesse del quadro di valutazione UE della giustizia 2017 e invita la Commissione a continuare a promuovere tale esercizio in conformità dei trattati e in consultazione con gli Stati membri;

5.  sottolinea che l'istituzione di un quadro di valutazione della giustizia specifico in ambito penale fornirà un contributo essenziale allo sviluppo di una visione comune, fra i giudici e i pubblici ministeri, della legislazione dell'UE in materia penale, rafforzando così la fiducia reciproca;

6.  invita la Commissione a tenere conto della lotta alla corruzione e ritiene prioritario includere tale questione nel quadro di valutazione della giustizia;

7.  sostiene l'obiettivo dello scambio di cui sopra e sottolinea che un sistema giudiziario indipendente, efficiente e di qualità potrebbe fornire alle imprese incentivi per lo sviluppo e gli investimenti a livello nazionale e transfrontaliero, tutelando al tempo stesso i diritti fondamentali dei cittadini e garantendo il rispetto dei diritti di consumatori e lavoratori, rafforzando così il loro contributo economico;

8.  rileva l'importanza dei parametri giudiziari di riferimento per la fiducia reciproca su scala transfrontaliera, per un'efficace cooperazione tra le istituzioni giudiziarie e per la creazione di uno spazio giudiziario comune e una cultura giudiziaria europea; incoraggia pertanto la Commissione a continuare a sviluppare indicatori concreti per valutare, nella pratica, la tutela dei valori dell'UE, come lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali;

9.  ritiene che il confronto di cui trattasi debba essere basato su criteri oggettivi e prove raccolte, raffrontate e analizzate in modo accurato, tenendo conto dei singoli quadri costituzionali e giuridici; sottolinea l'importanza di garantire la parità di trattamento di tutti gli Stati membri quando si procede a una valutazione imparziale dei loro sistemi giudiziari;

10.  si compiace degli sforzi profusi dalla Commissione per valutare, per la prima volta, taluni aspetti della giustizia penale relativi alla lotta contro il riciclaggio e raccomanda alla Commissione di adottare le misure necessarie per incoraggiare gli Stati membri a fornire dati in merito alla durata delle procedure giudiziarie in questo settore, in vista dell'entrata in vigore della quarta e, successivamente, della quinta direttiva antiriciclaggio;

11.  si compiace degli sforzi della Commissione volti a presentare dati misurabili e trarre conclusioni concrete sul modo in cui gli Stati membri hanno migliorato o possono ancora migliorare la qualità e l'efficienza dei loro sistemi giudiziari, in particolare per quanto attiene allo status e alla nomina di giudici e alla loro indipendenza, nonché all'equilibrio di genere; prende atto che la carenza di dati è in costante diminuzione, in particolare per quanto riguarda gli indicatori di efficienza dei sistemi giudiziari; si rammarica tuttavia del fatto che alcuni Stati membri non abbiano fornito dati per talune categorie, pur essendo tali dati applicabili o disponibili; invita pertanto gli Stati membri a intensificare gli sforzi per rendere i dati comparabili e a collaborare appieno con la Commissione fornendo i dati richiesti; sottolinea che gli Stati membri devono continuare a ridurre la carenza di dati al fine di raggiungere le loro priorità per ottenere sistemi giudiziari efficienti; invita gli Stati membri a cooperare strettamente con la CEPEJ e con la Commissione, soprattutto mediante il gruppo informale di esperti nazionali provenienti dai ministeri e dai rispettivi sistemi giudiziari, al fine di ovviare alle persistenti carenze di dati in talune categorie del quadro di valutazione della giustizia;

12.  invita gli Stati membri a esaminare i risultati del quadro di valutazione della giustizia 2017, a stabilire quali insegnamenti trarne e a valutare se sia necessario adottare misure nazionali al fine di correggere le eventuali irregolarità riguardanti la qualità, l'efficienza e l'indipendenza dei rispettivi sistemi giudiziari nazionali;

13.  osserva che un gran numero di Stati membri ha portato avanti gli sforzi tesi a migliorare l'efficacia dei propri sistemi giudiziari nazionali mediante riforme; si compiace del fatto che sia stato annunciato un numero significativo di nuove riforme per quanto concerne il patrocinio a spese dello Stato, i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, la specializzazione dei tribunali e le mappe giudiziarie;

Efficienza

14.  sottolinea l'importanza di procedimenti efficaci e tempestivi a norma dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; sottolinea inoltre l'importanza di procedimenti rapidi ed efficienti quando si tratta di diritti inerenti alla protezione dei consumatori, alla proprietà intellettuale e alla riservatezza dei dati; osserva con preoccupazione che tali procedimenti sono ancora troppo lunghi in alcuni Stati membri; sottolinea che un numero elevato di procedimenti pendenti potrebbe anche ridurre il grado di fiducia di cittadini e imprese nel sistema giudiziario e diminuire la certezza del diritto, laddove la fiducia è il fondamento del rispetto dello Stato di diritto;

15.  incoraggia gli Stati membri a investire nell'uso e nello sviluppo costante delle TIC nei loro sistemi giudiziari, adoperandosi per renderli più accessibili, più comprensibili e più facili da utilizzare per tutti i cittadini dell'UE, soprattutto per i portatori di qualsiasi forma di disabilità e i gruppi vulnerabili, tra cui le minoranze nazionali e/o i migranti; sottolinea il vantaggio che offrono i sistemi TIC per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità giudiziarie degli Stati membri e, a livello nazionale, per la riduzione dei costi per tutte le parti interessate, nonché in termini di miglioramento generale dell'efficienza e della qualità dei sistemi giudiziari, ad esempio attraverso la presentazione elettronica delle istanze, la possibilità di monitorare e portare avanti un procedimento online e la comunicazione elettronica tra tribunali e avvocati; si rammarica del fatto che il pieno potenziale dei sistemi TIC non sia ancora stato raggiunto in tutta Europa; si compiace della trasparenza, nella maggior parte degli Stati membri, relativamente alla pubblicazione delle sentenze dei tribunali; sottolinea che la disponibilità di informazioni online di facile consultazione contribuisce significativamente all'accessibilità della giustizia per i cittadini e le imprese; invita gli Stati membri a pubblicare online tutte le sentenze giudiziarie, in quanto ciò porterà a una migliore conoscenza del sistema giudiziario da parte dei cittadini e delle imprese, nonché a una sua maggiore trasparenza; osserva inoltre che ciò potrebbe favorire la coerenza della giurisprudenza;

16.  sottolinea la necessità di intensificare e diversificare l'offerta di formazione per i giudici, dato che ciò rappresenta anche uno dei fondamenti di un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale; sottolinea, in particolare, la necessità di formazione in materia di ruoli, norme e stereotipi di genere, etica giudiziaria, competenze informatiche, gestione del sistema giudiziario, mediazione e comunicazione con le parti e con la stampa; sottolinea inoltre l'importanza di un'adeguata formazione in materia di diritto dell'UE e delle diverse strutture di cooperazione dell'Unione, quali ad esempio Eurojust; rileva che in alcuni settori specifici del diritto dell'UE, quali la normativa sul diritto d'autore e sul rispetto della vita privata, può essere necessaria la comprensione non solo del diritto, ma anche degli sviluppi tecnologici; osserva che la specializzazione dei giudici e dei tribunali sembra avere un effetto positivo sull'efficienza e sulla qualità del sistema giudiziario; chiede alla Commissione di esaminare la questione nell'esercizio del prossimo anno; sottolinea la necessità di una formazione continua e sistematica dei giudici e degli altri esperti giuridici al fine di garantire un'applicazione coerente e di elevata qualità e di far rispettare efficacemente il diritto dell'UE; invita gli Stati membri a investire maggiormente nello sviluppo della formazione giudiziaria e della formazione continua per i professionisti del settore giuridico, quali i giudici, anche negli altri Stati membri, al fine di scambiare esperienze e migliori pratiche;

17.  incoraggia gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a sostenere l'ulteriore sviluppo della mediazione a livello dell'UE; invita la Commissione a valutare sistematicamente gli effetti della mediazione sui sistemi giudiziari dell'UE;

Qualità

18.  invita la Commissione ad aggiungere le procedure di ricorso collettivo all'esercizio comparativo del prossimo anno sui fattori di accessibilità dei sistemi giudiziari, poiché ritiene prioritari l'accesso alla giustizia e la risoluzione efficace delle controversie; reputa tali procedure uno strumento importante per il rafforzamento della protezione dei consumatori, dell'ambiente e della salute in tutta l'Unione, in ambiti che interessano direttamente un grande numero di ricorrenti; ritiene che le procedure di ricorso collettivo agevolino l'accesso dei cittadini alla giustizia e un'efficiente risoluzione delle controversie e, di conseguenza, eliminino gli ostacoli immotivati, soprattutto per i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà o che sono coinvolti in cause che presentano una dimensione transfrontaliera;

19.  prende atto che la maggior parte degli Stati membri richiede alle parti il pagamento di spese processuali all'avvio dei procedimenti giudiziari; sottolinea che la disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e il livello delle spese processuali hanno un impatto fondamentale sull'accesso al sistema giudiziario, in particolare per i cittadini in condizioni di povertà, ed evidenzia il ruolo del patrocinio a spese dello Stato nel garantire anche alle parti più deboli un accesso paritario alla giustizia; sottolinea che il patrocinio a spese dello Stato per i consumatori al di sotto della soglia di povertà continua a essere un fattore essenziale di bilanciamento; richiama l'attenzione sul fatto che le difficoltà nell'ottenere il patrocinio a spese dello Stato potrebbero rappresentare un forte deterrente laddove le spese processuali e/o legali rappresentino una percentuale significativa del valore della causa; ritiene che il patrocinio a spese dello Stato debba essere correlato alla soglia di povertà negli Stati membri; reputa che, in generale, occorrerebbe ridurre ulteriormente le spese legali, ad esempio attraverso l'impiego dei portali elettronici nazionali di eJustice; invita gli Stati membri a migliorare la facilità di consultazione delle informazioni online che consentono ai cittadini di verificare la loro ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, comprese le informazioni online accessibili alle persone con disabilità visive;

20.  invita la Commissione a introdurre, prima della fine dell'esercizio del prossimo anno, un nuovo indicatore sull'accesso alla giustizia per tutti i gruppi potenzialmente svantaggiati o discriminati, al fine di individuare eventuali ostacoli;

21.  sottolinea la necessità di affrontare il persistere di disparità nell'equilibrio di genere e di notevoli divari numerici di genere tra i giudici, soprattutto nei tribunali di istanza superiore/nelle corti supreme, a livello sia nazionale che dell'UE; prende atto con rammarico della recente evoluzione negativa della percentuale di donne tra i giudici togati in alcuni Stati membri;

22.  sottolinea che vi è ancora molto da fare in termini di parità di genere nelle professioni giudiziarie in tutta Europa, non ultimo per quanto riguarda l'accesso alla professione di giudice, in termini di stereotipi di genere, trasparenza nelle nomine, conciliazione tra responsabilità lavorative ed extra-lavorative o l'esistenza di pratiche di tutoraggio; sottolinea l'evidente discrepanza tra la proporzione di donne professioniste ai livelli più bassi del potere giudiziario (anche tra il personale non giudiziario) e nei tribunali e nelle procure di livelli superiori; esorta gli Stati membri a indirizzare gli sforzi, soprattutto nei gradi di istruzione superiori, a favore delle donne nelle professioni giuridiche e a incoraggiare un atteggiamento positivo nei confronti dei giudici di sesso femminile;

23.  ricorda la dichiarazione congiunta del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio(10), secondo cui gli Stati membri dovrebbero, nella maggior misura possibile e in considerazione dell'obiettivo di conseguire la parità tra uomini e donne sancito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, assicurare una pari presenza di donne e uomini nelle nomine dei candidati ai posti di giudice presso il Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea; esorta gli Stati membri a dare il buon esempio in tal senso;

24.  sottolinea che, mentre oltre la metà degli Stati membri nel 2015 ha aumentato la spesa pro capite relativa al sistema giudiziario, la determinazione delle risorse finanziarie è ancora in gran parte basata sui precedenti storici anziché sul carico di lavoro effettivo o sul numero di richieste giudiziarie;

25.  si compiace del maggiore ricorso ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie nella maggior parte degli Stati membri, in particolare alla piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online per i consumatori e i commercianti;

26.  prende atto della mancanza di informazioni disponibili sulle questioni matrimoniali e di responsabilità genitoriale; incoraggia la Commissione a includere tali informazioni nel quadro di valutazione UE della giustizia, ove rese disponibili dagli Stati membri, eventualmente come obiettivo intermedio da conseguirsi dopo il completamento del riesame del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;

Indipendenza

27.  sottolinea che l'indipendenza, la qualità e l'efficienza sono elementi fondamentali di un sistema giudiziario efficace, che è a sua volta essenziale per lo Stato di diritto, l'equità dei procedimenti giudiziari e la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'ordinamento giuridico; sottolinea, inoltre, che l'indipendenza della magistratura è parte integrante della democrazia; ritiene che un sistema giudiziario indipendente si basi, da un lato, sull'assenza di interferenze o pressioni da parte del governo e della politica o di partiti che hanno interessi economici e, dall'altro, su efficaci garanzie fornite dallo status e dalla posizione dei giudici, nonché dalla loro situazione finanziaria; sottolinea che occorre garantire una sufficiente autonomia alle procure per difenderle da un'indebita influenza politica; invita pertanto la Commissione a includere una sezione dedicata alla situazione dei pubblici ministeri e alla loro autonomia nel quadro di valutazione; invita altresì la Commissione a continuare a valutare le tutele giuridiche dell'indipendenza della magistratura, anche in cooperazione con le reti delle Corti supreme e dei Consigli superiori della magistratura;

28.  sottolinea l'importanza di meccanismi imparziali, ossia liberi dalla discrezione arbitraria dell'esecutivo, e completi per la nomina, la valutazione, il trasferimento o la revoca dei giudici;

o
o   o

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104594/jrc104594__2017_the_judicial_system_and_economic_development_across_eu_member_states.pdf.
(2) http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/The_Growth_of_Collective_Redress_in_the_EU_A_Survey_of_Developments_in_10_Member_States_April_2017.pdf.
(3) http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
(4) http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e
(5) GU C 378 del 9.11.2017, pag. 136.
(6) Milieu Ltd (2011), "Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law", relazione di sintesi, DG Giustizia della Commissione europea, Bruxelles.
(7) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596804/IPOL_STU(2017)596804_EN.pdf.
(9) https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp
(10) GU C 436 del 24.12.2015, pag. 1.

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