Indice 
Testi approvati
Giovedì 31 maggio 2018 - Strasburgo
Situazione delle persone detenute in Iran e in possesso della cittadinanza iraniana e di quella di un paese dell'UE
 Difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita
 Sudan, in particolare la situazione di Noura Hussein Hammad
 Nomina di un membro nel comitato di selezione per la Procura europea
 Manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore: revisione del quadro giuridico dell'UE
 Meccanismo unionale di protezione civile ***I
 Meccanismo per collegare l’Europa dopo il 2020
 Situazione in Nicaragua
 Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020
 Applicazione della strategia dell'UE per i giovani
 Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile
 Risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato

Situazione delle persone detenute in Iran e in possesso della cittadinanza iraniana e di quella di un paese dell'UE
PDF 120kWORD 51k
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla situazione delle persone con doppia cittadinanza UE-iraniana (2018/2717(RSP))
P8_TA(2018)0231RC-B8-0254/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle del 25 ottobre 2016 sulla strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare(1), del 3 aprile 2014 sulla strategia dell'UE nei confronti dell'Iran(2), del 17 novembre 2011 sull'Iran - casi recenti di violazioni dei diritti umani(3), e del 10 marzo 2011 sull'approccio dell'UE nei confronti dell'Iran(4),

–  viste le precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali dell'UE sui diritti umani;

–  visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, la tortura, la libertà di espressione e i difensori dei diritti umani,

–  visto il nuovo quadro strategico e piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, che mira a porre la tutela e la sorveglianza dei diritti umani al centro di tutte le politiche dell'UE,

–  vista la decisione (PESC)2018/568 del Consiglio, del 12 aprile 2018(5), che proroga di un anno le misure restrittive relative a gravi violazioni dei diritti umani in Iran, fino al 13 aprile 2019,

–  vista la dichiarazione congiunta rilasciata a Teheran il 16 aprile 2016 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, e dal ministro degli Affari esteri della Repubblica islamica dell'Iran, Javad Zarif, in cui si è deciso di avviare un dialogo sui diritti umani e prevedere uno scambio di visite tra l'UE e l'Iran su questioni attinenti ai diritti umani,

–  viste la relazione annuale dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e le relazioni dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani e del Segretario generale delle Nazioni sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, del 23 marzo 2018,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, di cui l'Iran è parte,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che nelle carceri iraniane sono detenute numerose persone con doppia cittadinanza UE-iraniana, tra cui Ahmadreza Djalali, ricercatore svedese-iraniano accusato di spionaggio e condannato a morte a seguito di un processo iniquo, senza accesso a un avvocato o alle necessarie cure mediche, sul quale pesa la minaccia imminente di esecuzione e in cattive condizioni di salute;

B.  considerando che Kamran Ghaderi, cittadino austriaco-iraniano, si trovava in viaggio d'affari in Iran allorché è stato arrestato e condannato a dieci anni di reclusione dopo che l'accusa è ricorsa a una confessione coatta; che è attualmente detenuta in Iran anche Nazanin Zaghari-Ratcliffe, cittadina anglo-iraniana che lavorava per un'organizzazione di beneficenza e a cui è stata diagnosticata una depressione avanzata; che Abbas Edalat, professore universitario anglo-iraniano, è stato arrestato nell'aprile 2018 e che le accuse a suo carico non sono state a tutt'oggi rese note;

C.  considerando che alla continua pratica di arrestare persone con doppia cittadinanza UE-iraniana seguono un modello di detenzione prolungata in isolamento e interrogatori, assenza di garanzie processuali, rifiuto dell'accesso all'assistenza consolare o di visite da parte di organizzazioni delle Nazioni Unite o umanitarie, processi segreti in cui al detenuto è concesso un accesso limitato all'assistenza legale, lunghe pene detentive basate su accuse vaghe o non precisate per ragioni di "sicurezza nazionale" e "spionaggio" e campagne diffamatorie sostenute dallo Stato contro i detenuti;

D.  considerando che l'Iran, in quanto Stato firmatario del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), dovrebbe rispettare la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nonché la libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica, conformemente agli obblighi assunti;

E.  considerando che l'Iran continua a imprigionare gli attivisti della società civile, difensori dei diritti umani, ambientalisti e attivisti politici; contro i quali ha recentemente intensificato la campagna di arresti; che i difensori dei diritti umani, i giornalisti e gli attivisti politici sono attivamente perseguiti per le loro azioni pacifiche;

F.  considerando che alle persone con doppia cittadinanza non sempre è stato garantito l'accesso all'assistenza legale a un processo equo; che in pratica l'Iran tratta le persone con doppia cittadinanza come cittadini esclusivamente iraniani, il che limita l'accesso delle ambasciate straniere ai propri cittadini detenuti nel paese e l'accesso dei detenuti alla protezione consolare;

G.  considerando che a diversi prigionieri politici e persone accusate di reati contro la sicurezza nazionale è stato negato l'accesso adeguato alle cure mediche durante la detenzione, con gravi conseguenze;

1.  condanna la continua pratica di incarcerare persone con doppia cittadinanza UE-iraniana da parte delle autorità iraniane a seguito di processi iniqui; chiede che siano liberate immediatamente e senza condizioni o che si celebri un nuovo processo nei loro confronti in conformità delle norme internazionali, e che i funzionari statali responsabili delle violazioni dei loro diritti rispondano delle loro azioni;

2.  esprime profonda preoccupazione per gli arresti, senza sufficienti prove di persone con doppia cittadinanza UE-iraniana al momento del loro ingresso in Iran; sottolinea che tali arresti ostacolano le possibilità di contatti interpersonali;

3.  deplora il fatto che le persone con doppia cittadinanza UE-iraniana siano detenute nelle carceri iraniane in pessime condizioni e che siano spesso costrette a confessare a seguito di torture e trattamenti disumani;

4.  invita le autorità iraniane a garantire a Ahmadreza Djalali pieno accesso al suo avvocato e ai trattamenti medici di cui faccia richiesta; le esorta altresì ad annullare la condanna a morte a suo carico e a liberarlo senza indugio, come richiesto dalla comunità internazionale;

5.  invita le autorità iraniane a garantire la celebrazione di un nuovo processo per Kamran Ghaderi, onde garantire il rispetto del suo diritto a un un giusto processo, a liberare senza indugio Nazanin Zaghari-Ratcliffe, che può già beneficiare della scarcerazione anticipata, e a rendere note con urgenza le accuse a carico di Abbas Edalat;

6.  invita le autorità iraniane a rispettare il diritto fondamentale degli imputati a disporre di un avvocato di loro scelta e il diritto a un processo equo, visti gli obblighi internazionali dell'Iran sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

7.  condanna gli atti di tortura e gli altri trattamenti crudeli compiuti, stando alle denunce attendibili, in particolare durante gli interrogatori e invita le autorità iraniane a rispettare la dignità umana dei detenuti; deplora le condizioni di detenzione crudeli e disumane e invita l'Iran a garantire che tutti i prigionieri ricevano cure mediche adeguate;

8.  invita la magistratura a rispettare i principi di un processo equo e giusto e a garantire agli indagati l'accesso all'assistenza legale, alle visite consolari e alle visite di organizzazioni delle Nazioni Unite e umanitarie, nonché pieno accesso alle cure mediche e ai servizi sanitari in conformità degli obblighi internazionali dell'Iran; invita l'Iran ad adottare le misure necessarie alla revisione della legislazione, onde garantire processi equi e l'accesso a un avvocato durante le fasi investigative e a porre fine alle confessioni coatte sotto tortura;

9.  chiede al Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione di creare una task force interna a sostegno dei cittadini dell'UE che rischiano la pena di morte o processi chiaramente iniqui in paesi terzi, al fine di potenziare l'assistenza offerta dai loro servizi consolari o diplomatici nazionali;

10.  invita le autorità iraniane a cooperare con le ambasciate degli Stati membri dell'UE a Teheran per stilare un elenco delle persone con doppia cittadinanza UE-iraniana attualmente detenute nelle carceri iraniane e a seguire attentamente ogni singolo caso, dal momento che la sicurezza dei cittadini e la tutela dei loro diritti fondamentali rivestono la massima importanza per l'Unione;

11.  chiede la liberazione di tutti i difensori dei diritti umani detenuti in Iran e la cessazione di tutti gli atti intimidatori nei loro confronti;

12.  accoglie con favore il sensibile inasprimento dei criteri per le condanne per i reati di droga punibili con la pena capitale quale primo passo verso l'introduzione di una moratoria sulla pena di morte in Iran;

13.  invita l'Iran a una maggiore interazione con i meccanismi internazionali per i diritti umani, cooperando con i relatori speciali e i meccanismi speciali, anche accogliendo le richieste di accesso al paese da parte dei titolari dei mandati; esorta le autorità iraniane a garantire, in particolare, che il futuro relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Iran sia autorizzato ad entrare nel paese;

14.  sostiene i colloqui sui diritti umani che si svolgono nell'ambito del dialogo ad alto livello UE-Iran avviato dopo la conclusione del piano d'azione congiunto globale; insiste sulla necessità che l'UE continui con determinazione a esprimere le proprie preoccupazioni in materia di diritti umani con l'Iran, sia a livello bilaterale che nei consessi multilaterali;

15.  ribadisce l'impegno dell'Iran nel dialogo sui diritti umani e accoglie con favore la disponibilità delle autorità iraniane a proseguire tale dialogo;

16.  invita il VP/AR a sollevare presso le autorità iraniane le questioni delle condizioni di detenzione e delle violazioni dei diritti umani, in particolare i casi delle persone con doppia cittadinanza UE-iraniana detenute in Iran, affinché si ponga fine ai trattamenti crudeli e disumani nelle carceri iraniane; invita il VP/AR e gli Stati membri a sollevare sistematicamente presso le autorità iraniane le questioni relative ai diritti umani, tra cui la situazione dei prigionieri politici e dei difensori dei diritti umani nonché la libertà di espressione e di associazione;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al governo e al parlamento dell'Iran.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0402.
(2) GU C 408 del 30.11.2017, pag. 39.
(3) GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 157.
(4) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 163.
(5) GU L 95 del 13.4.2018, pag. 14.


Difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita
PDF 126kWORD 55k
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla situazione dei difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita (2018/2712(RSP))
P8_TA(2018)0232RC-B8-0259/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Arabia Saudita, in particolare quelle dell'11 marzo 2014 sull'Arabia Saudita, le sue relazioni con l'UE e il suo ruolo in Medio Oriente e Nord Africa(1), del 12 febbraio 2015 sul caso di Raif Badawi(2) e dell'8 ottobre 2015 sul caso di Ali Mohammed al-Nimr(3),

–  vista l'assegnazione del premio Sacharov per la libertà di pensiero al blogger saudita Raif Badawi nel 2015,

–  vista la dichiarazione resa il 29 maggio 2018 dal portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in merito ai recenti arresti in Arabia Saudita, tra cui la detenzione arbitraria, senza giusto processo, e la scomparsa di Nawaf Talal Rasheed, principe della dinastia Al-Rashid e figlio del defunto poeta Nawaf Talal bin Abdul Aziz Al-Rashid,

–  vista la dichiarazione del 18 maggio 2018 della presidenza per la sicurezza dello Stato dell'Arabia Saudita relativamente all'arresto di sette sospetti,

–  visto il nuovo progetto di legge approvato il 28 maggio 2018 dal consiglio della Shura saudita, che vieta le molestie,

–  visti gli effetti sui diritti umani, a livello sia nazionale che regionale, delle sanzioni imposte dall'Arabia Saudita e da altri paesi al Qatar e la relazione sulle conseguenze della crisi del Golfo sui diritti umani, pubblicata dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) nel dicembre 2017,

–  vista l'adesione dell'Arabia Saudita al Consiglio dei diritti umani dell'ONU e alla commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (CSW), nonché la sua futura adesione al consiglio esecutivo di detta commissione a partire da gennaio 2019,

–  visto il discorso pronunciato dal commissario Christos Stylianides, a nome del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), durante il dibattito svoltosi al Parlamento europeo il 4 luglio 2017 sul tema dell'elezione dell'Arabia Saudita a membro della CSW,

–  viste le osservazioni conclusive del 9 marzo 2018 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne sulla terza e la quarta relazione periodica dell'Arabia Saudita(4),

–  visto il documento congiunto sull'Arabia Saudita presentato a nome di ALQST, del Centro del Golfo per i diritti umani (GCHR) e della Federazione internazionale dei diritti umani (FIDH) nel corso della 69a sessione del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne del 7 marzo 2018,

–  vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che dal 15 maggio 2018 le autorità saudite hanno arrestato sette donne, Loujain al-Hathloul, Aisha al-Mana, Madeha al-Ajroush, Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar, e quattro uomini, Ibrahim Fahad Al-Nafjan, Ibrahim al-Modeimigh, Mohammed al-Rabiah e Abdulaziz al-Meshaal, per il loro attivismo a favore dei diritti delle donne; che i difensori dei diritti umani arrestati sono stati accusati di aver sostenuto le attività di associazioni straniere, reclutato persone responsabili di incarichi governativi sensibili e fornito denaro a dette associazioni al fine di destabilizzare il Regno; che questi attivisti sono noti per le loro campagne contro il divieto di guida imposto alle donne e a favore dell'abolizione del sistema di tutela maschile; che sono stati posti agli arresti prima dell'annunciata revoca del divieto di guida prevista per il 24 giugno 2018;

B.  considerando che, stando a quanto riportato, Madeha al-Ajroush, Walaa al-Shubbar, Aisha al-Mana e Hessah al-Sheikh sono state rilasciate il 24 maggio 2018;

C.  considerando che il caso di Loujain al-Hathloul è particolarmente allarmante, in quanto è stata coercitivamente trasferita da Abu Dhabi all'Arabia Saudita nel marzo 2018 dopo aver partecipato a una sessione di revisione sull'Arabia Saudita del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne; che le è stato imposto un divieto di viaggio fino al suo recente arresto ed è attualmente detenuta in isolamento, stando a quanto riportato da altri attivisti;

D.  considerando che in Arabia Saudita le donne sono sottoposte a restrizioni tra le più aspre al mondo, nonostante le recenti riforme attuate dal governo per rafforzare i diritti delle donne nel settore dell'occupazione; che il sistema politico e sociale saudita rimane antidemocratico e discriminatorio, rende le donne cittadini di seconda classe, non consente la libertà di religione e di credo, discrimina gravemente la nutrita forza lavoro straniera presente nel paese e reprime duramente ogni voce di dissenso;

E.  considerando che l'inchiesta e i lavori sul caso sono ancora in corso e le informazioni sugli arresti sono difficili da reperire a causa delle scarse informazioni fornite dalle autorità saudite;

F.  considerando che il 25 maggio 2018 le autorità saudite hanno arrestato Mohammed al-Bajadi, eminente difensore dei diritti umani e membro fondatore dall'associazione saudita per i diritti civili e politici, poi messa al bando, che ha accusato di soprusi le forze di sicurezza;

G.  considerando che nei giorni successivi agli arresti dei difensori dei diritti umani, gli organi di informazione e le piattaforme dei social media filogovernativi hanno avviato una violenta campagna diffamatoria contro di essi, denunciandoli come "traditori" e additandoli come minaccia per la sicurezza dello Stato; che gli esperti sono dell'avviso che tale campagna diffamatoria attualmente in corso sia un preludio dell'intenzione di infliggere punizioni potenzialmente molto severe;

H.  considerando che il cambiamento della società saudita è graduale ma costante; che le autorità saudite hanno adottato una serie di misure volte a migliorare il debito riconoscimento delle donne come cittadini uguali agli altri, conferendo loro il diritto di voto alle elezioni comunali, consentendo loro di accedere al consiglio consultivo della Shura e al Consiglio nazionale per i diritti umani, revocando il divieto di guida per le donne e garantendo loro l'accesso alle manifestazioni sportive pubbliche;

I.  considerando che l'agenda di riforma "Visione 2030", che prevede una trasformazione economica e sociale del paese basata sull'emancipazione delle donne, dovrebbe costituire una reale opportunità per le donne saudite di assicurarsi l'emancipazione giuridica, il che è di fondamentale importanza perché possano godere appieno dei diritti sanciti dalla CEDAW; che, tuttavia, la recente ondata di arresti di attiviste per i diritti delle donne sembra remare contro tale obiettivo e può distogliere dall'agenda di riforma;

J.  considerando che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman Al Saud ha espresso il suo sostegno retorico a favore delle riforme in materia di diritti delle donne, in particolare nel corso della sue visite in Europa e negli Stati Uniti; che tuttavia tali riforme sono state finora limitate e il sistema di tutela maschile, ovvero il più grave ostacolo ai diritti delle donne, rimane pressoché immutato; che il Principe ha inoltre supervisionato un'ampia repressione di attivisti, avvocati e difensori di diritti umani di spicco, che si è intensificata da quando questi ha iniziato a consolidare il controllo sulle istituzioni del paese;

K.  considerando che in Arabia Saudita è in vigore una serie di leggi discriminatorie, segnatamente le disposizioni giuridiche relative allo status personale, alla situazione delle lavoratrici migranti, al codice di stato civile, al codice del lavoro, alla legge sulla nazionalità e al sistema di tutela maschile che subordina la possibilità delle donne di godere della maggior parte dei diritti sanciti dalla CEDW all'autorizzazione di un tutore uomo;

L.  considerando che l'Arabia Saudita vanta una vivace comunità online di difensori dei diritti umani e il più alto numero di utenti di Twitter in Medio Oriente; che l'Arabia Saudita figura nell'elenco dei "Nemici di Internet" di Reporter senza frontiere in ragione della censura dei media sauditi e di Internet e delle punizioni inflitte a chi critica il governo o la religione; che la libertà di espressione e la libertà di stampa e dei mezzi d'informazione, sia online che offline, sono prerequisiti e catalizzatori cruciali della democratizzazione e delle riforme e costituiscono controlli essenziali del potere; che il vincitore del premio Sacharov 2015, Raif Badawi, è tuttora detenuto unicamente per aver espresso in modo pacifico la sua opinione;

M.  considerando che il valore dell'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite attribuito all'Arabia Saudita per il 2015 è pari a 0,847, collocando il paese al 38° posto su 188 paesi e territori; che il valore dell'indice di disuguaglianza di genere delle Nazioni Unite attribuito al paese è pari a 0,257, posizionandolo al 50° posto su 159 paesi nella classifica del 2015; che l'Arabia Saudita occupa il 138° posto su 144 paesi nel rapporto mondiale sul divario di genere 2017 del Forum economico mondiale;

N.  considerando che, secondo il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, la riserva generale dell'Arabia Saudita in merito alla CEDAW è incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione ed è inammissibile in base all'articolo 28 della medesima; che nel 2013 l'Arabia Saudita si è impegnata a "mantenere i più elevati standard di promozione e tutela dei diritti umani", quando ha presentato la domanda di adesione al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha avuto esito positivo;

1.  esorta le autorità saudite a porre fine a qualsiasi forma di vessazione, anche a livello giudiziario, nei confronti di Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Loujain al-Hathloul, Aisha al-Mana, Madeha al-Ajroush, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar, Mohammed al-Rabiah, Ibrahim al-Modeimigh e di tutti gli altri difensori dei diritti umani nel paese affinché possano svolgere il loro lavoro senza ostacoli ingiustificati e senza timore di rappresaglie;

2.  condanna la repressione in corso dei difensori dei diritti umani in Arabia Saudita, compresi i difensori dei diritti delle donne, che pregiudica la credibilità del processo di riforma nel paese; invita il governo dell'Arabia Saudita a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i difensori dei diritti umani e gli altri prigionieri di coscienza detenuti e condannati solo per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di espressione e aver svolto pacificamente il loro lavoro per i diritti umani; denuncia la discriminazione continua e sistematica nei confronti delle donne e delle bambine in Arabia Saudita;

3.  rende omaggio alle donne saudite e ai difensori dei diritti delle donne per il loro impegno a sconfiggere qualsiasi trattamento ingiusto o discriminatorio nonché a coloro che hanno difeso i diritti umani nonostante le difficoltà da affrontare;

4.  plaude alla promessa di revocare il divieto di guida per le donne all'interno del Regno nell'ambito dell'agenda Visione 2030;

5.  sottolinea che il trattamento di tutti i detenuti, compresi i difensori dei diritti umani, durante la detenzione deve rispettare le condizioni stabilite nel Corpus dei principi per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 43/173 del 9 dicembre 1988;

6.  osserva che le case automobilistiche internazionali, in particolare quelle con sede nell'UE, hanno già lanciato una campagna pubblicitaria mirata alle donne in vista della revoca del divieto di guida nei loro confronti;

7.  esprime profonda preoccupazione riguardo alla prevalenza della violenza di genere in Arabia Saudita, che spesso non è denunciata né documentata e viene giustificata adducendo motivi quali la necessità di disciplinare le donne sotto la tutela degli uomini; esorta le autorità saudite ad adottare una normativa completa che definisca in modo specifico e configuri come reato tutte le forme di violenza di genere nei confronti delle donne, in particolare lo stupro, compreso lo stupro coniugale, le aggressioni sessuali e le molestie sessuali, e rimuova tutti gli ostacoli all'accesso delle donne alla giustizia;

8.  esprime sconcerto per il sistema di tutela maschile, che prevede l'autorizzazione di un tutore uomo in vari ambiti, come i viaggi internazionali, l'accesso ai servizi sanitari, la scelta della residenza, il matrimonio, la presentazione di denunce al sistema giudiziario, l'uscita dai centri statali di assistenza per le donne vittime di abusi e il rilascio dai centri di detenzione; sottolinea che tale sistema è rispecchia il radicato sistema patriarcale che domina il paese;

9.  invita le autorità saudite a rivedere la legge sulle associazioni e le fondazioni del dicembre 2015 al fine di permettere alle attiviste di organizzarsi e svolgere il proprio lavoro liberamente e in piena indipendenza, senza ingerenze indebite da parte delle autorità; esorta anche a rivedere la legge antiterrorismo, la legge sulla lotta alla criminalità informatica e la legge sulla stampa e le pubblicazioni, che sono spesso sfruttate per perseguire i difensori di diritti umani, nonché tutte le disposizioni discriminatorie presenti nel sistema giuridico;

10.  invita le autorità saudite a ratificare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, sciogliere le riserve sollevate alla CEDAW e ratificare il suo protocollo opzionale in modo che le donne saudite possano esercitare pienamente i diritti sanciti dalla Convenzione nonché a cessare i matrimoni infantili e forzati e ad abolire il codice di abbigliamento obbligatorio per le donne; esorta l'Arabia Saudita a rivolgere un invito permanente a tutte le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite affinché visitino il paese;

11.  invita le autorità saudite a consentire l'indipendenza della stampa e dei media e a garantire la libertà di espressione, associazione e riunione pacifica per tutti i cittadini del paese; condanna la repressione dei difensori dei diritti umani e dei dimostranti che manifestano pacificamente; sottolinea che le campagne per i diritti giuridici fondamentali o la formulazione di osservazioni critiche tramite i social media sono espressioni di un diritto indispensabile; esorta le autorità saudite a rimuovere le restrizioni imposte nei confronti dei difensori dei diritti umani per vietare loro di parlare apertamente sui social media e i mezzi d'informazione internazionali;

12.  ricorda che l'Arabia Saudita è stata eletta alla commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile con il sostegno di alcuni Stati membri dell'UE;

13.  invita il VP/AR, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a garantire la piena attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e ad ampliare la loro protezione e il loro sostegno, in particolare nel caso delle donne che difendono i diritti umani;

14.  invita l'UE a presentare una risoluzione sulla situazione dei difensori dei diritti umani in Arabia Saudita alla prossima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; invita l'UE, in occasione del prossimo Consiglio dei diritti umani e della prossima commissione sulla condizione femminile, a sollevare la questione dell'adesione degli Stati con una dubbia situazione in materia di diritti umani, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti delle donne e l'uguaglianza di genere; chiede all'UE di proporre al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di nominare un relatore speciale sui diritti umani in Arabia Saudita;

15.  chiede all'UE di includere una discussione sui diritti umani, in particolare sulla situazione delle donne che difendono i diritti umani, come punto permanente all'ordine del giorno del vertice annuale tra l'UE e il Consiglio di cooperazione del Golfo, così come in altri consessi bilaterali e multilaterali; invita il Consiglio a valutare la possibilità di introdurre misure mirate nei confronti dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani; osserva che le norme di aggiudicazione del Premio Chaillot per la promozione dei diritti umani nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo prevedono che siano ammesse soltanto le domande di chi è legalmente registrato e attivo in un impegno costruttivo con le autorità;

16.  invita il SEAE e la Commissione a sostenere attivamente i gruppi della società civile e le persone che difendono i diritti umani in Arabia Saudita, anche organizzando visite nelle carceri, monitorando i processi e rendendo dichiarazioni pubbliche;

17.  esorta il VP/AR, il SEAE e gli Stati membri a continuare a tenere un dialogo con l'Arabia Saudita sui diritti umani, le libertà fondamentali e il ruolo preoccupante del paese nella regione; esprime la sua disponibilità immediata a tenere un dialogo costruttivo con le autorità saudite, compresi i parlamentari, sull'attuazione del loro impegni internazionali relativi ai diritti umani; chiede uno scambio di esperienze in materia di giustizia e questioni giuridiche al fine di rafforzare la protezione dei diritti individuali in Arabia Saudita;

18.  invita le autorità dell'Arabia Saudita a porre fine a ulteriori fustigazioni di Raif Badawi e a procedere al suo rilascio immediato e incondizionato, dal momento che è considerato un prigioniero di coscienza, detenuto e condannato unicamente per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di espressione; esorta l'UE a continuare a sollevare la questione del caso di Raif Badawi in ogni possibile contatto ad alto livello;

19.  esorta le autorità saudite a introdurre immediatamente una moratoria sul ricorso alla pena di morte quale passo verso la sua abolizione; chiede che siano riviste tutte le condanne alla pena capitale per garantire che tali processi abbiano rispettato le norme internazionali;

20.  esorta le autorità saudite a cessare le incitazioni all'odio e alla discriminazione contro le minoranze religiose e tutte le altre persone o gruppi i cui diritti umani sono stati violati dall'Arabia Saudita, compresi cittadini stranieri di paesi di altre regioni;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, alla commissione sulla condizione femminile, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, a Sua Maestà il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud e al Principe ereditario Mohammad bin Salman Al Saud, al governo del Regno dell'Arabia Saudita, nonché al segretario generale del Centro per il dialogo nazionale del Regno dell'Arabia Saudita.

(1) GU C 378 del 9.11.2017, pag. 64.
(2) GU C 310 del 25.8.2016, pag. 29.
(3) GU C 349 del 17.10.2017, pag. 34.
(4) CEDAW/C/SAU/CO/3-4.


Sudan, in particolare la situazione di Noura Hussein Hammad
PDF 118kWORD 53k
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sul Sudan, in particolare sulla situazione di Noura Hussein Hammad (2018/2713(RSP))
P8_TA(2018)0233RC-B8-0265/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Sudan,

–  visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, di cui la Repubblica del Sudan è parte contraente dal 1986,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, di cui il Sudan è parte contraente dal 1990,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2016 sul matrimonio infantile, precoce e forzato,

–  viste la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donne (CEDAW) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979, e la dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (DEVAW) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993,

–  vista la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2007, presentata dall'UE e ribadita nel 2008, 2010, 2012, 2014 e 2016, in cui si chiede una moratoria sulla pena di morte,

–  visto il primo protocollo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, adottata nel 1981, sui diritti delle donne in Africa,

–  visti gli articoli 16 e 21 della Carta africana sui diritti e il benessere del fanciullo, entrata in vigore il 29 novembre 1999,

–  vista la lettera relativa all'appello urgente sul caso di Noura Hussein Hammad inviata il 17 maggio 2018 dal Comitato africano di esperti sui diritti e il benessere del fanciullo (ACERWC) alla Repubblica del Sudan,

–  vista la Costituzione del Sudan del 2005,

–  visto l'articolo 96 (clausola sui diritti umani) dell'accordo di Cotonou firmato dal governo sudanese nel 2005,

–  vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

–  visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che Noura Hussein Hammad è stata costretta dalla sua famiglia a sposarsi con Abdulrahman Hammad quando aveva 16 anni; che Noura ha affermato di essere stata violentata da suo marito con l'aiuto dei famigliari di quest'ultimo; che, stando alla testimonianza di lei, il 2 maggio 2017 tre uomini hanno immobilizzato Noura Hussein mentre Abdulrahman la violentava; che Noura ha pugnalato a morte suo marito per legittima difesa quando questi ha tentato di stuprala nuovamente il giorno seguente; che un successivo esame medico ha indicato che era stata anche ferita durante la lotta con il marito;

B.  considerando che Noura Hussein Hammad è stata detenuta nella prigione di Omdurman fino al 29 aprile 2018, quando è stata dichiarata colpevole di omicidio premeditato; che Noura Hussein Hammad, che ora ha 19 anni, è stata condannata a morte dalla Corte penale centrale di Omdurman per l'omicidio dell'uomo che suo padre l'ha costretta a sposare; che al momento dell'irrogazione della condanna la famiglia dell'uomo ha scelto la pena di morte come "punizione" idonea per Hussein; che la sentenza è stata impugnata;

C.  considerando che l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo ha raccolto informazioni secondo cui il matrimonio forzato, lo stupro e le altre forme di violenza di genere ai danni di Hussein non sono stati presi in considerazione dalla Corte come prove per attenuare la pena; che l'esperto delle Nazioni Unite sulle esecuzioni sommarie ha sostenuto che l'imposizione della pena di morte costituisce, laddove vi siano chiare prove di legittima difesa, un omicidio arbitrario;

D.  considerando che nell'ambito dell'indice di sviluppo umano e dell'indice delle Nazioni Unite sulla disuguaglianza di genere il Sudan occupa il 165º posto su 188 paesi; che il comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e il comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo hanno espresso gravi preoccupazioni in merito alla situazione dei diritti umani delle donne in Sudan; che il sistema giuridico in Sudan è basato sulla legge islamica della Sharia; che i dati dimostrano che le donne che non sono politicamente, culturalmente ed economicamente alla pari degli uomini saranno vittime di violenza di genere, indipendentemente dalla loro fede, razza o nazionalità;

E.  considerando che la costituzione sudanese stabilisce che lo "Stato protegge le donne dalle ingiustizie e promuove l'uguaglianza di genere"; che Pramila Patten, rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti, ha constatato, in seguito alla sua visita in Sudan dal 18 al 25 febbraio 2018, che vi è una radicata cultura del diniego della violenza sessuale in Sudan; che il matrimonio forzato, lo stupro coniugale e la violenza basata sul genere sono considerati normali in Sudan, e che tutte queste forme di violenza sono giustificate invocando ragioni legate alla tradizione, alla cultura e alla religione; che ad oggi l'Ufficio del procuratore speciale non ha esaminato un solo caso di violenza sessuale connessa ai conflitti;

F.  considerando che il mandato della Corte penale internazionale (CPI) volto ad affrontare l'impunità per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio comprende anche le atrocità comunemente subite dalle donne, tra cui un'ampia gamma di crimini sessuali e basati sul genere; che il 4 marzo 2009 la CPI ha spiccato un mandato d'arresto contro il Presidente della Repubblica del Sudan Omar al Bashir con cinque capi d'imputazione per reati contro l'umanità: omicidio, sterminio, trasferimento forzato, tortura e stupro;

G.  considerando che è stata avviata la campagna mondiale "Giustizia per Noura Hussein Hammad" che mira ad annullare la pena di morte; che dal maggio 2018 quasi un milione di persone ha firmato la petizione intitolata "Giustizia per Noura Hussein Hammad"; che le intimidazioni nei confronti degli avvocati della difesa rappresentano un attacco all'equo processo, e che essendo stata violentata Noura Hussein Hammad necessita di supporto psicologico;

H.  considerando che il caso di Noura Hussein Hammad ha richiamato l'attenzione internazionale nei confronti dei diritti delle donne e ha messo sotto i riflettori le questioni relative al matrimonio forzato e allo stupro coniugale in Sudan, dove l'età legale per contrarre matrimonio è di soli 10 anni; che lo stupro coniugale è stato riconosciuto dalla legge sudanese soltanto nel 2015; che, tuttavia, le autorità giudiziarie rifiutano di riconoscerlo come reato;

I.  considerando che gli attivisti per i diritti delle donne e dei bambini hanno condotto campagne sempre più numerose contro i matrimoni forzati delle ragazze e il matrimonio delle ragazze minorenni, che sono un fenomeno diffuso in Sudan; che la prevenzione e la risposta nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compreso il matrimonio precoce e forzato, rappresentano uno degli obiettivi del piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere 2016-2020;

J.  considerando che sia Human Rights Watch sia l'esperto indipendente delle Nazioni Unite sul Sudan nella sua relazione mondiale 2017 hanno affermato che le forze di sicurezza sudanesi hanno fatto ricorso alla violenza sessuale, alle intimidazioni e ad altre forme di abuso per mettere a tacere le donne impegnate nella difesa dei diritti umani nel paese; che i servizi nazionali di intelligence e di sicurezza hanno impedito all'avvocato di Noura Hussein Hammad di tenere una conferenza stampa nel contesto di una campagna di intimidazione sempre più intensa; che Nahid Gabralla, direttrice di SEEMA, un'organizzazione non governativa che lavora con vittime e superstiti di atti di violenza di genere a Khartoum, capitale del Sudan, è stata arrestata più volte nell'ambito della campagna di sostegno a Noura Hussein Hammad, dal momento che il Sudan sta imponendo restrizioni alla libertà di espressione;

K.  considerando che il Sudan è uno dei sette paesi che non sono ancora parti della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

L.  considerando che attualmente l'Unione europea finanzia progetti in Sudan per un valore di 275 milioni di euro, principalmente a titolo Fondo europeo di sviluppo (FES), dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP); che il Sudan non ha ratificato la versione riveduta dell'accordo di Cotonou;

M.  considerando che le donne in Sudan subiscono discriminazioni, arresti arbitrari e punizioni umilianti; che, secondo l'esperto indipendente delle Nazioni Unite sul Sudan, i cosiddetti reati contro la morale pubblica, come quelli di cui sono accusate le donne considerate vestite in modo "indecente", insieme all'umiliazione delle punizioni corporali, violano le norme internazionali in materia di diritti umani; che gli articoli 151, 152, 154 e 156 del codice penale sudanese rafforzano le restrizioni imposte alle donne nonché al loro abbigliamento e comportamento in pubblico; che le violazioni di tali disposizioni sono punibili con ammende e, in determinati casi, persino con la fustigazione;

N.  considerando che l'UE sostiene il Sudan con interventi combinati di assistenza allo sviluppo e in ambito umanitario, ma fornisce anche sostegno al controllo estremamente controverso delle frontiere del paese e alle operazioni anti-tratta e di contrasto del contrabbando, tra l'altro attraverso il cosiddetto progetto ROCK;

1.  deplora e condanna la pena di morte imposta a Noura Hussein Hammad; chiede alle autorità sudanesi di commutare la pena di morte e di tenere pienamente conto del fatto che Noura Hussein Hammad ha agito per legittima difesa contro il tentativo di un uomo e dei suoi complici di stuprarla;

2.  chiede alle autorità del Sudan di rispettare il diritto nazionale e le norme internazionali in materia di diritti umani, tra cui il protocollo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa, nonché il protocollo della Corte di giustizia dell'Unione africana, adottati l'11 luglio 2003; rammenta che, in base alle norme internazionali, l'imposizione della pena di morte quando esistono prove evidenti di legittima difesa costituisce un'uccisione arbitraria, in particolare nel caso in cui una donna è accusata di aver commesso un omicidio difendendo se stessa;

3.  rammenta alle autorità sudanesi il loro dovere di garantire i diritti fondamentali, compreso il diritto a un processo equo; sottolinea che devono essere adottate tutte le misure necessarie per garantire che il processo di Noura Hussein Hammad sia effettivamente conforme alle più rigorose norme in materia di equità e giusto processo;

4.  ribadisce l'importanza cruciale di procedere alla revisione e alla riforma di leggi fondamentali in Sudan, inclusa la legge del 2010 sulla sicurezza nazionale e le normative che disciplinano i media e la società civile, in modo da allineare la legislazione alle norme internazionali per la difesa della libertà di espressione, di riunione e di associazione; esprime preoccupazione per gli ampi poteri di arresto e trattenimento conferiti ai servizi nazionali di intelligence e di sicurezza, che arrestano e trattengono arbitrariamente persone che, in molti casi, subiscono torture e altri maltrattamenti, mentre gli agenti di tali servizi rimangono immuni da procedimenti penali;

5.  osserva che, mentre il caso sta attraversando l'iter giudiziario, le autorità sudanesi hanno ancora il dovere di dimostrare che non tollerano lo stupro o la violenza di genere e, pertanto, di salvare la vita di una giovane donna, la cui esistenza è già stata distrutta per motivi che sfuggono al suo controllo; chiede alle autorità sudanesi di garantire il perseguimento di tutti i casi di violenza sessuale e di genere, compreso lo stupro coniugale e la violenza domestica, assicurando che i responsabili siano chiamati a risponderne; esorta le autorità sudanesi a far fronte al problema dei matrimoni infantili e forzati e a quello dello stupro coniugale;

6.  esorta le autorità sudanesi a svolgere immediatamente un'indagine indipendente e imparziale sulle accuse rivolte alle forze di sicurezza sudanesi in merito al ricorso alla violenza, alle intimidazioni e ad altre forme di abuso nei confronti delle donne;

7.  si rammarica del fatto che i servizi nazionali di intelligence e di sicurezza abbiano vietato la conferenza stampa organizzata dai rappresentanti della difesa di Noura Hussein Hammad in seguito alla condanna; condanna fermamente le vessazioni nei confronti di attivisti dei diritti umani e avvocati in relazione al caso di Hammad Noura Hussein;

8.  esorta le autorità sudanesi a garantire la piena protezione dell'integrità fisica e psicologica di Noura Hussein Hammad durante la detenzione, come pure quella dei suoi familiari e legali;

9.  ribadisce la sua ferma opposizione al ricorso alla pena di morte, in tutti i casi e in tutte le circostanze; ritiene che la pena di morte violi la dignità umana e costituisca un trattamento crudele, inumano e degradante; fa appello alle autorità sudanesi affinché rispettino la moratoria delle Nazioni Unite sulla pena di morte; chiede al Sudan di ratificare sia la Convenzione contro la tortura sia la CEDAW;

10.  ricorda alle autorità sudanesi che una migliore protezione dei diritti umani delle donne, insieme alla configurazione dello stupro coniugale come reato, potrebbe contribuire a salvare molte vite e a prevenire casi analoghi a quello di Noura Hussein Hammad;

11.  condanna con vigore il matrimonio precoce e forzato e la violenza contro le donne e le ragazze, in Sudan così come altrove; segnala che l'attuale ricorso contro la condanna di Noura Hussein Hammad, che si limita agli aspetti formali e legali della sentenza senza tener conto dei fatti, non è sufficiente in virtù del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che il Sudan ha ratificato; esorta le autorità a mettere in pratica la raccomandazione del Comitato sui diritti del fanciullo e a modificare la legge in materia di stato civile aumentando l'età minima legale per contrarre matrimonio;

12.  chiede con forza che l'UE e i suoi Stati membri assicurino che l'attuazione di progetti in collaborazione con le autorità sudanesi osservi il principio del "non nuocere", che esclude qualsiasi cooperazione con soggetti responsabili di violazioni dei diritti umani;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Presidente del Sudan, all'Unione africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al parlamento panafricano.


Nomina di un membro nel comitato di selezione per la Procura europea
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Decisione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla nomina di Antonio Mura a membro del comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (2018/2071(INS))
P8_TA(2018)0234B8-0237/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")(1),

–  vista la proposta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (B8-0237/2018),

–  visto il suo regolamento,

A.  considerando che Antonio Mura ottempera ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio;

1.  propone che Antonio Mura sia nominato membro del comitato di selezione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.


Manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore: revisione del quadro giuridico dell'UE
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore: revisione del quadro giuridico dell'UE (2017/2064(INL))
P8_TA(2018)0235A8-0155/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 91, paragrafo 1, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(1),

–  vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(2),

–  visti il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione(3), il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(4), il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione(5) e il regolamento n. 39 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite(6),

–  vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 su CARS 2020: verso un'industria automobilistica europea forte, competitiva e sostenibile(7),

–  visti lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), del novembre 2017, dal titolo "Odometer tampering: measures to prevent it" (Manomissione del contachilometri: misure per prevenirla)(8) e la valutazione di accompagnamento del valore aggiunto europeo dal titolo "Odometer manipulation in motor vehicles in the EU" (Manomissione del contachilometri nei veicoli a motore nell'UE)(9);

–  vista la relazione finale dell'Associazione delle autorità europee responsabili della registrazione dei veicoli e dei conducenti dal titolo "Vehicle Mileage Registration" (Registrazione del chilometraggio dei veicoli)(10),

–  visto lo studio della Commissione dal titolo "Consumer Market Study on the Functioning of the Market for Second-Hand Cars from a Consumer's perspective" (Studio del mercato al consumo relativo al funzionamento del mercato delle autovetture usate nell'ottica del consumatore),

–  vista la dichiarazione scritta 0030/2016 dell'11 aprile 2016 sulla lotta alla frode sul chilometraggio nel mercato delle automobili di seconda mano;

–  visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0155/2018),

Situazione attuale

A.  considerando che la manomissione del contachilometri, vale a dire la pratica scorretta di alterare deliberatamente e senza autorizzazione il chilometraggio effettivo di un veicolo indicato dal suo contachilometri, rappresenta un problema grave e diffuso in tutta l'Unione, in particolare nel contesto del commercio transfrontaliero, e danneggia i paesi terzi che importano autovetture usate dall'Unione;

B.  considerando che il profitto economico derivante dalla manomissione del contachilometri può essere considerevole, dati i prezzi esigui delle attrezzature necessarie e l'incremento artificiale del valore delle autovetture usate; che gli studi stimano che la quota di veicoli manomessi sia compresa tra il 5 e il 12 % delle autovetture usate nelle vendite nazionali e tra il 30 e il 50 % nelle vendite transfrontaliere, per un danno economico complessivo compreso tra 5,6 e 9,6 miliardi di EUR nell' Unione;

C.  considerando che la quantità di chilometri percorsi è uno dei criteri principali in base ai quali un acquirente può valutare le condizioni tecniche del veicolo e che la lettura del contachilometri incide in modo significativo sul valore di mercato del veicolo acquistato;

D.  considerando che le letture del contachilometri sono memorizzate e mostrate digitalmente e che accedervi dall'esterno per riconfigurarle è semplice, in quanto il livello di protezione dei contachilometri è inferiore a quello di altri componenti del veicolo;

E.  considerando che la manomissione del contachilometri danneggia i consumatori, i rivenditori di autovetture usate, gli assicuratori e le società di leasing, mentre apporta un beneficio finanziario a coloro che commettono tale frode, e che occorre trovare soluzioni tecniche per rendere più difficoltosa la manipolazione del contachilometri ai non addetti ai lavori;

F.  considerando che la maggiore usura delle autovetture con contachilometri manomessi si ripercuote negativamente sulla sicurezza stradale e che gli acquirenti di tali autovetture possono sostenere costi di manutenzione e riparazione più elevati del previsto, poiché le autovetture non sono sottoposte a controlli in funzione del loro chilometraggio effettivo;

G.  considerando che le autovetture con contachilometri manomessi possono presentare consumi più elevati e emissioni di inquinanti maggiori del previsto, violando così i requisiti di durata stabiliti dalla normativa in materia di omologazione;

H.  considerando che il mercato delle autovetture usate nell'Unione, che è due o tre volte più grande del mercato delle autovetture nuove, gode del minor grado di fiducia dei consumatori tra i mercati dei beni stando al Quadro di valutazione dei mercati dei beni al consumo della Commissione – 2014(11) e che la manomissione del contachilometri contribuisce significativamente alla perdita di fiducia dei consumatori nei confronti dei rivenditori di autovetture usate, distorcendo così il funzionamento del mercato interno e la concorrenza leale;

I.  considerando che i consumatori non sono sufficientemente informati sulle possibilità di evitare la manipolazione delle letture dei contachilometri delle autovetture usate, sulle già esistenti tecniche per il monitoraggio del chilometraggio e la prevenzione delle frodi in tale ambito nonché sulle modalità di accesso a dette tecniche;

J.  considerando che molti Stati membri non forniscono ancora ai consumatori gli strumenti necessari per controllare la storia di un veicolo usato;

K.  considerando che le frodi relative al chilometraggio interessano in maniera sproporzionata gruppi sociali e aree geografiche caratterizzati da un reddito inferiore, esponendo i consumatori negli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel o dopo il 2004 e negli Stati nelle immediate vicinanze dell'Unione, specialmente nei paesi dei Balcani occidentali dove l'importazione dall'Unione di autovetture usate avviene in esenzione da dazi o con tariffe doganali poco significative, a un rischio più elevato di acquistare un'autovettura con contachilometri manomesso, per cui sono danneggiati più di frequente da tale pratica scorretta;

L.  considerando che, in assenza di un sistema comune e integrato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, aumenta il rischio di legalizzare una manomissione del contachilometri antecedente rispetto alla prima verifica nel paese in cui il veicolo verrà definitivamente immatricolato e in cui esistono già delle misure volte a consentire la registrazione del veicolo e la verifica del relativo chilometraggio;

M.  considerando che la lotta alle frodi sui contachilometri mediante la definizione di regole uniformi volte a impedire la manomissione degli stessi contribuirà in modo significativo a migliorare la sicurezza e la certezza delle compravendite transfrontaliere di veicoli, riducendo in tal modo l'entità delle pratiche sleali e apportando altresì notevoli vantaggi a milioni di consumatori nell'Unione;

Misure esistenti per contrastare le frodi sui contachilometri

N.  considerando che alcuni Stati membri hanno già introdotto strumenti volti a ridurre al minimo la manipolazione del contachilometri, come "Car-Pass" in Belgio e "Nationale AutoPas" (NAP) nei Paesi Bassi; che entrambi gli Stati membri si servono di una banca dati che raccoglie le letture del contachilometri a ogni intervento di manutenzione, tagliando, riparazione o controllo periodico del veicolo senza registrare alcun dato personale e che entrambi hanno quasi eliminato in tempi rapidi le frodi sui contachilometri nelle rispettive aree;

O.  considerando che il sistema belga è gestito su base giuridica da un'organizzazione senza scopo di lucro e quello olandese è amministrato da un organismo governativo; che entrambi i sistemi comportano costi ragionevoli e che il loro successo è accompagnato e promosso da campagne di sensibilizzazione e informazione nonché da un quadro giuridico solido, che fissa norme chiare e sanzioni dissuasive;

P.  considerando che il numero notevolmente più elevato di autovetture manomesse nei paesi che non hanno accesso a tali banche dati dimostra che lo scambio transfrontaliero di dati e la cooperazione tra gli Stati membri sono essenziali per il loro successo;

Q.  considerando che il sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris) fornisce già l'infrastruttura e l'organizzazione necessarie per lo scambio di dati armonizzati relativi ai trasporti tra le autorità degli Stati membri ed è utilizzato da tutti gli Stati membri per ottemperare agli obblighi di cui alla direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(12), e che le sue funzionalità comprendono già la registrazione del chilometraggio;

R.  considerando che vi sono anche soluzioni tecniche, riguardanti sia i componenti fisici che i programmi software, che potrebbero essere integrate nei veicoli dai costruttori, prevenendo così in partenza la manipolazione del contachilometri; che sono già in uso moduli di sicurezza hardware (HSM) e componenti aggiuntivi hardware sicuri (SHE) per proteggere le centraline elettroniche di controllo (ECU) dei veicoli dagli accessi non autorizzati, dalla manipolazione o dal furto dell'autovettura e che il loro costo per veicolo, secondo le stime, è pari a un euro;

S.  considerando che il regolamento (UE) 2017/1151 impone ai costruttori, per ottenere l'omologazione di un veicolo, di adottare strategie sistematiche per impedire la manomissione e includere funzioni di protezione per impedire la scrittura, al fine di evitare che siano falsificati i dati del contachilometri, prendendo in considerazione anche le funzioni per lo scambio dei dati a distanza; che tale regolamento impone unicamente ai costruttori di fornire informazioni e spiegazioni, senza prevedere alcun controllo teso a verificare che il contachilometri non sia manomissibile, sebbene esistano processi certificati e riconosciuti a livello internazionale quali i criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione; che taluni processi riconosciuti a livello internazionale, come i criteri comuni (ISO/IEC 15408), possono contribuire alla protezione contro la manipolazione;

Normativa e lacune

T.  considerando che la manipolazione del contachilometri è vietata in 26 Stati membri, ma che solo dieci Stati membri dispongono di misure supplementari per verificare il chilometraggio visibile al cliente e solo sei riconoscono la manomissione del contachilometri come un reato(13); che nell'Unione gli hardware e i software impiegati per manipolare i contachilometri sono liberamente accessibili e non sono considerati elementi costitutivi di reato e che sempre più Stati membri stanno configurando come reato le attività correlate alla manomissione illegale del contachilometri;

U.  considerando che la frode sul contachilometri rappresenta una minaccia alla conformità dei veicoli, anche ai sensi della direttiva 2014/45/UE, che impone agli Stati membri di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per punire tali manipolazioni; che la Commissione dovrebbe valutare ulteriormente la fattibilità di un collegamento tra le piattaforme nazionali onde consentire lo scambio transfrontaliero di informazioni sulla conformità, ivi comprese le letture del contachilometri;

V.  considerando che la direttiva 2014/45/UE stabilisce l'obbligo di registrare le letture del chilometraggio durante il controllo tecnico periodico e rendere disponibili tali letture per i controlli successivi, ma che tratta le letture del chilometraggio durante i controlli tecnici solamente a partire dal primo di tali controlli; che il primo controllo tecnico periodico potrebbe avere luogo fino a quattro anni dopo la prima immatricolazione del veicolo, lasciando un tempo sufficiente per manipolare il contachilometri prima del primo controllo e tra i diversi controlli, e potrebbe persino portare alla registrazione ufficiale di letture errate del chilometraggio;

W.  considerando che né la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(14) e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione sull'omologazione né il regolamento n. 39 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (regolamento UNECE n. 39) fanno riferimento alle frodi relative al chilometraggio o ai contachilometri non manomissibili; che il regolamento (CE) n. 661/2009 fa riferimento al regolamento UNECE n. 39 per quanto concerne i requisiti dell'omologazione per il tachimetro, ma non prevede requisiti riguardo ai contachilometri o alle loro caratteristiche essenziali;

Sviluppi futuri nel settore automobilistico

X.  considerando che il settore automobilistico ha compiuto enormi progressi nello sviluppo e nella produzione di veicoli che sono connessi, si servono di sistemi di trasporto intelligente (STI) e comunicano con l'ambiente circostante, così che la maggior parte delle autovetture immesse sul mercato dispone già di funzioni di connettività e si progredisce gradualmente verso un parco di auto connesse sulle strade dell'Unione;

Y.  considerando che, in base a diversi studi, l'età media delle automobili sulle strade dell'Unione è pari a 7-11 anni ed è in continuo aumento, mentre negli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel o dopo il 2004 è ben al di sopra della media, il che comporta un parco auto composto da automobili più recenti altamente connesse e autovetture più vecchie senza alcuna funzione di connettività;

Z.  considerando che i veicoli moderni trasmettono già periodicamente ai costruttori insiemi di dati che comprendono il chilometraggio effettivo e il tempo complessivo di funzionamento, fornendo dati fondamentali per la verifica della plausibilità delle registrazioni del chilometraggio;

AA.  considerando che la tecnologia blockchain potrebbe rappresentare una soluzione per la futura archiviazione di dati sul chilometraggio;

AB.  considerando che CarTrustChain è un progetto di successo riguardante le modalità di utilizzo della tecnologia blockchain per eliminare le frodi sui contachilometri, il quale è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale;

1.  chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 91, paragrafo 1, e dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un quadro legislativo che imponga agli Stati membri di creare ostacoli giuridici, tecnici e operativi onde rendere impossibili le manipolazioni dei contachilometri, a seguito delle raccomandazioni figuranti nella presente risoluzione e nel relativo allegato, entro dodici mesi dall'approvazione della presente risoluzione da parte del Parlamento; esorta la Commissione a rivedere i requisiti normativi del regolamento (UE) 2017/1151;

2.  invita la Commissione a garantire che gli stessi ostacoli giuridici e tecnici siano applicati anche alle importazioni dai paesi terzi;

3.  plaude all'uso di soluzioni tecniche come gli HSM e gli SHE, che sono già ampiamente diffusi per la protezione dei dati sensibili nei veicoli, e sottolinea che le letture del contachilometri dovrebbero godere del medesimo livello di protezione onde impedire una manipolazione dei contachilometri;

4.  invita la Commissione a rafforzare i requisiti di omologazione in relazione alla sicurezza all'interno del veicolo, in particolare per quanto riguarda le misure tecniche volte a contrastare le frodi relative ai contachilometri ma anche alla luce della maggiore diffusione delle autovetture connesse;

5.  plaude al fatto che la Commissione abbia incluso i requisiti relativi alla sicurezza tecnologica dei contachilometri nel regolamento (UE) 2017/1151; sottolinea, tuttavia, che non esistono disposizioni su come monitorare tali requisiti e invita pertanto la Commissione a stabilire criteri chiari per il controllo efficace della sicurezza dei contachilometri, ad adeguare se necessario tali requisiti nel minor tempo possibile e a informare il Parlamento dell'efficacia di tale regolamento;

6.  osserva che le soluzioni nazionali che fanno uso di banche dati che raccolgono letture frequenti del contachilometri effettuate in occasione di controlli tecnici periodici, interventi in officina e altri controlli del veicolo sono state molto efficaci nel combattere la manipolazione dei contachilometri nei rispettivi Stati membri e propone, pertanto, che gli Stati membri che finora non hanno adottato misure in tal senso introducano quanto prima soluzioni adeguate;

7.  sottolinea a tale proposito che tutti gli Stati membri dovrebbero disporre di registri nazionali e partecipare allo scambio transfrontaliero di dati da tali registri, perché solo in tal modo possono essere contrastate con efficacia le frodi relative al chilometraggio nell'Unione; invita, pertanto, la Commissione a proporre un quadro legislativo che consenta agli Stati membri di istituire meccanismi nazionali di raccolta di dati comparabili e reciprocamente compatibili, basati sulle migliori pratiche esistenti, che permetteranno una raccolta frequente e affidabile di dati relativi al chilometraggio a partire dalla prima immatricolazione del veicolo e consentiranno scambi a livello internazionale;

8.  evidenzia che dovrebbe essere consentito l'accesso transfrontaliero ai dati delle letture del contachilometri e che l'accesso agevole a tali informazioni da parte dell'acquirente di un veicolo usato contribuirebbe notevolmente alla protezione dei consumatori; pone l'accento sul fatto che l'acquirente di un veicolo usato dovrebbe poter verificare l'accuratezza della lettura del contachilometri del veicolo, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso era precedentemente immatricolato; invita la Commissione e gli Stati membri a informare in modo proattivo i consumatori e i soggetti interessati in merito alle misure esistenti volte a contrastare le frodi relative ai contachilometri e alle modalità per individuare e prevenire la manipolazione del contachilometri;

9.  sottolinea che Eucaris fornisce un'infrastruttura già esistente per uno scambio efficiente sotto il profilo dei costi delle letture dei contachilometri in tutta l'Unione sulla base di una soluzione incentrata su una banca dati; si rammarica che nel 2017 soltanto il Belgio, i Paesi Bassi e la Slovacchia abbiano utilizzato la piattaforma Eucaris per scambiare informazioni in merito alle letture dei contachilometri e incoraggia pertanto gli Stati membri a usufruire delle possibilità offerte da questo sistema;

10.  invita la Commissione a rendere obbligatoria la partecipazione a Eucaris e a mettere in pratica tale sistema quale piattaforma d'informazione sui veicoli, facilitando così la verifica del chilometraggio nell'Unione allo scopo di ridurre le possibilità di manipolare i contachilometri;

11.  si rammarica del fatto che il registro elettronico di cui alla direttiva 2014/45/UE non sia stato ancora istituito e che le sanzioni stabilite dagli Stati membri non siano sufficientemente dissuasive, con il conseguente mancato rispetto degli obiettivi in materia di scambio dei dati;

12.  invita la Commissione a fornire un quadro giuridico che consenta agli Stati membri di registrare le letture obbligatorie dei contachilometri raccolte in occasione dei controlli tecnici periodici nonché di ogni ispezione, tagliando, manutenzione, riparazione e altri controlli e interventi in officina a partire dalla prima immatricolazione del veicolo;

13.  evidenzia che una soluzione basata sulla tecnologia blockchain potrebbe essere più efficiente in termini di costi e invita la Commissione a eseguire un'analisi dei costi-benefici relativa a tale soluzione entro dodici mesi dall'approvazione della presente risoluzione da parte del Parlamento, anche per quanto riguarda la sicurezza, la trasparenza e la protezione dei dati; sottolinea che fino alla potenziale applicazione di tale tecnologia si dovrebbero mettere in atto senza indugio soluzioni efficaci, di facile impiego e che siano rapidamente operative, con particolare riferimento alle banche dati;

14.  sottolinea che una più ampia applicazione delle tecnologie crittografiche avanzate, quali le soluzioni basate su HSM o SHE, potrebbe fornire un'ulteriore protezione contro le manomissioni dei contachilometri proteggendo i contachilometri dall'accesso non autorizzato attraverso chip protetti;

15.  sottolinea che i veicoli sono divenuti sempre più capaci di connettersi e che tale sviluppo proseguirà, consentendo così di inserire automaticamente i dati del contachilometri in una banca dati o in una rete blockchain; accoglie favorevolmente gli sforzi profusi dall'industria automobilistica per introdurre molteplici meccanismi tecnici di garanzia contro la manipolazione dei contachilometri tra cui la cifratura, la protezione e la sicurezza dei dati ma chiede anche ai costruttori di migliorare ulteriormente l'efficacia delle loro soluzioni tecniche;

16.  evidenzia che tutte le misure riguardanti la trasmissione e l'archiviazione di dati dovrebbero rispettare l'acquis europeo in materia di protezione dei dati, essere applicate solo per impedire la manipolazione dei contachilometri e disporre del più elevato livello di protezione informatica;

17.  invita gli Stati membri a elaborare o modificare la legislazione in materia di manipolazione del contachilometri allo scopo di rendere tale pratica un reato, ivi compresa la fornitura di hardware, software e dei relativi servizi necessari ai fini della manipolazione non autorizzata, dal momento che la manipolazione comporta una valutazione errata della conformità di un veicolo e, quindi, si ripercuote negativamente sulla sicurezza stradale; invita gli Stati membri a fornire risorse umane e finanziarie sufficienti per l'applicazione efficace, non discriminatoria e proporzionata di tale legislazione;

18.  ritiene che la sostituzione del contachilometri di un veicolo con un altro con un chilometraggio inferiore dovrebbe essere considerata una frode sul chilometraggio del veicolo, se lo scopo è di nascondere il chilometraggio reale e, quindi, di realizzare un profitto;

19.  chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 91, paragrafo 1, e dell'articolo 114 TFUE, una proposta relativa a un atto sulle misure per far fronte alla manipolazione del contachilometri, secondo le raccomandazioni figuranti in allegato;

o
o   o

20.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Promuovere le soluzioni tecniche e l'omologazione

Per rendere più difficile la manipolazione delle letture dei contachilometri dovrebbe essere conseguito un livello più elevato di sicurezza a bordo del veicolo per quanto concerne i dati del contachilometri. Per raggiungere tale obiettivo è necessario includere nella proposta i seguenti punti:

—  monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1151 e quanto prima presentazione al Parlamento di una relazione che ne illustri i risultati;

—  definizione di requisiti chiari per impedire la manipolazione delle letture del contachilometri inclusi, se considerati positivamente, la protezione crittografica dalla manipolazione, i sistemi di riconoscimento della manipolazione, il rilevamento e la registrazione del chilometraggio separati e la sicurezza dell'hardware;

—  introduzione di un metodo di controllo o applicazione di criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione destinati alle soluzioni preventive di cui al regolamento (UE) 2017/1151 riguardanti le frodi relative al contachilometri.

Sistemi di banche dati

Le banche dati contenenti le letture dei contachilometri riducono significativamente il numero di veicoli manomessi. È importante conseguire una soluzione a livello di Unione, in quanto iniziative nazionali isolate non possono prevenire le frodi sui contachilometri nel commercio transfrontaliero di veicoli usati. Pertanto la proposta dovrebbe includere le seguenti misure:

—  le registrazioni obbligatorie delle letture dei contachilometri di cui alla direttiva 2014/45/UE dovrebbero essere rese disponibili ai fini dello scambio transfrontaliero e, su richiesta, anche ai clienti;

—  la creazione di un quadro giuridico per l'istituzione di banche dati sulla registrazione del chilometraggio comparabili negli Stati membri, garantendo lo scambio e l'accesso alle informazioni a livello internazionale sulla base delle migliori pratiche esistenti, che permetta la registrazione frequente e affidabile di dati sul chilometraggio;

—  le banche dati delle letture dei contachilometri esistenti a livello degli Stati membri dovrebbero essere interconnesse, compatibili e interoperabili e consentire scambi di dati internazionali, e le infrastrutture esistenti come Eucaris dovrebbero essere utilizzate per un'attuazione tempestiva ed efficiente sotto il profilo dei costi;

—  le norme in materia di protezione dei dati dovrebbero essere rispettate e, ove necessario, adattate in modo da consentire l'archiviazione e lo scambio dei dati pertinenti e la tutela della privacy evitando nel contempo in maniera efficace l'uso fraudolento dei dati raccolti;

—  gli acquirenti di veicoli usati dovrebbero disporre dei mezzi per verificare, prima dell'acquisto, l'accuratezza della lettura del contachilometri dell'automobile, sulla base dei dati relativi al chilometraggio raccolti dal veicolo indipendentemente dallo Stato membro in cui esso era precedentemente immatricolato.

Blockchain e connettività come soluzioni potenziali e complementari a lungo termine

I veicoli sono sempre più connessi e la quota delle autovetture connesse nel parco auto dell'Unione è in costante aumento. Tali veicoli trasmettono già dati come la lettura del chilometraggio effettivo ai server dei costruttori. Questi dati potrebbero già essere utilizzati per scoprire le frodi relative al chilometraggio.

La tecnologia blockchain può rappresentare sul lungo periodo uno strumento affidabile mediante il quale proteggere i dati in una rete e contribuire a impedire la manipolazione dei dati inseriti. Il fatto di combinare tali sviluppi e tecnologie potrebbe essere preso in considerazione quale soluzione a lungo termine alle frodi sui contachilometri.

Pertanto andrebbero proposte le seguenti misure:

—  dovrebbero essere valutati i potenziali costi e benefici della creazione di una rete blockchain europea per le letture dei contachilometri;

—  in caso di valutazione positiva, dovrebbe essere istituito il quadro giuridico e normativo per la trasmissione automatizzata delle letture dei contachilometri delle autovetture che sono dotate di funzioni di connettività e, indipendentemente dalla valutazione relativa alla tecnologia blockchain, per l'accesso ai dati del contachilometri archiviati e raccolti dai costruttori a completamento delle registrazioni del chilometraggio ottenute mediante inserimento manuale in sede di controllo tecnico periodico e da altre fonti;

—  dovrebbe essere richiesta la trasmissione delle letture dei contachilometri effettuate in occasione dei controlli tecnici periodici, degli interventi in officina e degli altri controlli, integrando e sviluppando ulteriormente il sistema basato sulle banche dati.

Normativa e applicazione

La frode relativa al contachilometri non è considerata un reato in tutti gli Stati membri, sebbene la direttiva 2014/45/UE lo stabilisca espressamente. L'applicazione di misure giuridiche efficaci, comprese le sanzioni, è essenziale per eliminare le frodi sui contachilometri. Pertanto, dovrebbero essere proposte le seguenti misure:

—  la frode relativa al contachilometri dovrebbe essere considerata un reato commesso sia dal committente che ordina la manomissione del contachilometri (il proprietario del veicolo) sia dalla persona che ne modifica la lettura, e dovrebbe essere punibile con sanzioni efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie in base a norme altamente equiparabili in tutta l'Unione.

(1) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
(2) Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134).
(3) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(6) Regolamento n. 39 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il tachimetro (indicatore di velocità) e la sua installazione (GU L 120 del 13.5.2010, pag. 40)
(7) GU C 468 del 15.12.2016, pag. 57.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf
(10) https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf
(11) https://ec.europa.eu/info/files/consumer-markets-scoreboard-2014-edition_en
(12) Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 288 del 5.11.2011, pag. 1).
(13) Cfr. Rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net, 2015), "Cross-border car purchases: what to look out when you're bargain hunting" (Acquisti transfrontalieri di autovetture: a cosa fare attenzione quando si è alla ricerca di un affare), pag. 236.
(14) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


Meccanismo unionale di protezione civile ***I
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Emendamenti, approvati dal Parlamento europeo il 31 maggio 2018, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))(1)
P8_TA(2018)0236A8-0180/2018

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 1
(1)  Il meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale") disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12 rafforza la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile per migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
(1)  Il meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale") disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12 rafforza la cooperazione tra l'Unione, gli Stati membri e le loro regioni e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile per migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.
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12 Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
12 Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 3
(3)  Le catastrofi naturali e provocate dall'uomo possono abbattersi su qualsiasi regione del mondo, spesso in maniera del tutto inattesa. Siano esse naturali o provocate dall'uomo, si fanno sempre più frequenti, estreme e complesse, aggravate per di più dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e del tutto indifferenti ai conflitti nazionali. Le conseguenze umane, ambientali ed economiche di tali catastrofi possono essere enormi.
(3)  Le catastrofi naturali e provocate dall'uomo possono abbattersi su qualsiasi regione del mondo, spesso in maniera del tutto inattesa. Siano esse naturali o provocate dall'uomo, si fanno sempre più frequenti, estreme e complesse, aggravate per di più dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e del tutto indifferenti ai confini nazionali. Le conseguenze umane, ambientali, sociali ed economiche di tali catastrofi possono avere dimensioni sconosciute. Purtroppo, a volte tali catastrofi sono intenzionali, ad esempio nel caso degli attacchi terroristici.
Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 4
(4)  La recente esperienza ha dimostrato che le offerte volontarie di assistenza reciproca, coordinate e agevolate dal meccanismo unionale, non sempre bastano a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per rispondere in maniera soddisfacente alle necessità basilari delle persone colpite dalle catastrofi, né a garantire un'adeguata salvaguardia dell'ambiente e dei beni materiali. Tale constatazione è ancor più valida allorché gli Stati membri sono colpiti contemporaneamente da catastrofi ricorrenti e la capacità collettiva si dimostra insufficiente.
(4)  La recente esperienza ha dimostrato che le offerte volontarie di assistenza reciproca, coordinate e agevolate dal meccanismo unionale, non sempre bastano a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per rispondere in maniera soddisfacente alle necessità basilari delle persone colpite dalle catastrofi, né a garantire un'adeguata salvaguardia dell'ambiente e dei beni materiali. Tale constatazione è ancor più valida allorché gli Stati membri sono colpiti contemporaneamente da catastrofi sia ricorrenti che inaspettate, sia naturali che provocate dall'uomo, e la capacità collettiva si dimostra insufficiente. Per ovviare a tali carenze e far fronte ai rischi emergenti, è opportuno avvalersi di tutti gli strumenti dell'Unione in modo pienamente flessibile, anche promuovendo la partecipazione attiva della società civile. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni preventive adeguate per mantenere mezzi nazionali sufficienti per affrontare le catastrofi in maniera adeguata.
Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  La prevenzione degli incendi boschivi è fondamentale nel quadro dell'impegno globale volto a ridurre le emissioni di CO2. La combustione di alberi e di suoli ricchi di torba negli incendi boschivi provoca, infatti, l'emissione di CO2. In particolare, studi hanno dimostrato come gli incendi provochino il 20 % delle emissioni di CO2 nel mondo, vale a dire più delle emissioni combinate di tutti i sistemi di trasporto sulla terra (veicoli, navi e aerei).
Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 5
(5)  La prevenzione è un elemento essenziale della protezione dalle catastrofi e richiede un'azione ulteriore. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero condividere regolarmente le valutazioni dei rischi, nonché le sintesi della propria pianificazione della gestione dei rischi, per garantire un approccio integrato alla gestione delle catastrofi, che colleghi prevenzione dei rischi, preparazione e azioni di risposta. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di chiedere agli Stati membri di fornire piani specifici di prevenzione e preparazione in relazione a catastrofi specifiche, soprattutto allo scopo di ottimizzare il sostegno complessivo dell'Unione alla gestione del rischio di catastrofi. Occorre ridurre gli oneri amministrativi e rafforzare le politiche di prevenzione, anche instaurando i necessari collegamenti con altri importanti strumenti e politiche dell'Unione, e in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, elencati al considerando 2 del regolamento (UE) n. 1303/201313.
(5)  La prevenzione è un elemento essenziale della protezione dalle catastrofi e richiede un'azione ulteriore. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero condividere regolarmente le valutazioni dei rischi relative ai rischi per la sicurezza nazionale, nonché le sintesi della propria pianificazione della gestione dei rischi, per garantire un approccio integrato alla gestione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, che colleghi prevenzione dei rischi, preparazione e azioni di risposta. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di chiedere agli Stati membri di fornire piani specifici di prevenzione e preparazione in relazione a catastrofi specifiche, incluse quelle provocate dall'uomo, soprattutto allo scopo di ottimizzare il sostegno complessivo dell'Unione, in particolare da parte dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), alla gestione del rischio di catastrofi. È fondamentale ridurre gli oneri amministrativi e rafforzare le politiche di prevenzione, anche attraverso il potenziamento dei collegamenti e della cooperazione con altri importanti strumenti e politiche dell'Unione, e in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, elencati al considerando 2 del regolamento (UE) n. 1303/201313.
Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)   Il rischio costituisce uno stimolo negativo per lo sviluppo delle regioni. La prevenzione e la gestione dei rischi implicano la riformulazione delle politiche e dei quadri istituzionali e il rafforzamento dei mezzi locali, nazionali e regionali per progettare e attuare misure di gestione dei rischi coordinando un'ampia gamma di attori. È essenziale elaborare mappe dei rischi per regioni e/o Stati membri, rafforzare la capacità di risposta e potenziare le azioni di prevenzione, prestando particolare attenzione ai rischi climatici. È fondamentale che le mappe dei rischi tengano conto sia dei rischi causati dall'attuale variabilità climatica sia degli andamenti previsti dei cambiamenti climatici.
Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter)   Al momento della predisposizione delle loro valutazioni dei rischi e dei loro piani di gestione dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei rischi specifici per la fauna selvatica e il benessere degli animali. La Commissione dovrebbe incoraggiare, in tutta Europa, la diffusione di informazioni sugli animali colpiti dalle catastrofi. In quest'ottica è opportuno sviluppare ulteriormente i programmi e i corsi di formazione in materia.
Emendamento 8
Proposta di decisione
Considerando 5 quater (nuovo)
(5 quater)   La stagione degli incendi boschivi del 2017 è stata particolarmente lunga e intensa in molti Stati membri, arrivando a causare oltre 100 vittime in un singolo Stato membro. La mancanza di mezzi disponibili, evidenziata nella relazione sulle lacune esistenti in termini di mezzi di risposta1 bis, come pure l'impossibilità per la capacità europea di risposta emergenziale ("EERC" o "pool volontario") di rispondere in tempo utile a tutte le 17 richieste di assistenza per combattere gli incendi boschivi, hanno dimostrato che la natura volontaria dei contributi degli Stati membri non è sufficiente per far fronte a emergenze su larga scala che colpiscono contemporaneamente più Stati membri.
_________________
1 bis Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti e sulle lacune tutt'ora esistenti nell'ambito della capacità europea di risposta emergenziale, 17 febbraio 2017.
Emendamento 9
Proposta di decisione
Considerando 5 quinquies (nuovo)
(5 quinquies)   I partner più naturali per approfondire la cooperazione sono gli Stati membri limitrofi, che condividono le stesse competenze e strutture e sono esposti alle medesime catastrofi e agli stessi rischi.
Emendamento 68
Proposta di decisione
Considerando 5 sexies (nuovo)
(5 sexies)  La sicurezza delle risorse idriche è essenziale per la resilienza climatica. Gli Stati membri dovrebbero effettuare una mappatura delle risorse idriche esistenti per facilitare l'adattamento ai cambiamenti climatici e migliorare la resilienza della popolazione nel far fronte a minacce climatiche quali siccità, incendi e inondazioni. La finalità della mappatura dovrebbe essere di sostenere lo sviluppo di azioni volte a ridurre la vulnerabilità della popolazione.
Emendamento 10
Proposta di decisione
Considerando 6
(6)  È necessario rafforzare la capacità collettiva di preparazione e risposta alle catastrofi, soprattutto tramite il sostegno reciproco in Europa. Oltre a rafforzare le possibilità offerte dalla capacità europea di risposta emergenziale ("EERC" o "pool volontario"), d'ora in poi denominata "pool europeo di protezione civile", la Commissione dovrebbe anche istituire rescEU. La composizione di rescEU dovrebbe comprendere mezzi di risposta alle emergenze in caso di incendi, estese inondazioni e terremoti, nonché un ospedale da campo e squadre mediche conformi alle norme dell'Organizzazione mondiale della sanità, che sia possibile mobilitare rapidamente.
(6)  È necessario rafforzare la capacità collettiva di preparazione e risposta alle catastrofi, soprattutto tramite il sostegno reciproco in Europa. Oltre a rafforzare le possibilità offerte dalla capacità europea di risposta emergenziale ("EERC" o "pool volontario"), d'ora in poi denominata "pool europeo di protezione civile", la Commissione dovrebbe anche istituire rescEU. La composizione di rescEU dovrebbe comprendere mezzi di risposta alle emergenze in caso di incendi, estese inondazioni e terremoti, attacchi terroristici e attacchi chimici, biologici, radiologici e nucleari, nonché un ospedale da campo e squadre mediche conformi alle norme dell'Organizzazione mondiale della sanità, che sia possibile mobilitare rapidamente. Si sottolinea in questo contesto l'importanza di rafforzare e includere i mezzi specifici delle autorità locali e regionali, dal momento che esse sono le prime ad intervenire in seguito a una catastrofe. Si ritiene che tali autorità debbano sviluppare modelli di cooperazione in cui le comunità possano condividere le migliori pratiche, dando loro la possibilità di partecipare allo sviluppo della propria resilienza alle calamità naturali.
Emendamento 11
Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)   Le autorità regionali e locali svolgono un ruolo di grande importanza nella prevenzione e nella gestione delle catastrofi ed è necessario che i loro mezzi di risposta siano adeguatamente inclusi nelle attività di coordinamento e mobilitazione eseguite in virtù della presente decisione, nel rispetto dei quadri istituzionali e giuridici degli Stati membri, al fine di ridurre al minimo le sovrapposizioni e di promuovere l'interoperabilità. Tali autorità possono svolgere un importante ruolo di prevenzione e sono altresì le prime a reagire subito dopo una catastrofe, unitamente ai mezzi dei loro volontari. È pertanto necessaria una cooperazione costante a livello locale, regionale e transfrontaliero al fine di istituire sistemi comuni di allerta per intervenire rapidamente prima della mobilitazione di rescEU, nonché campagne di informazione periodiche per i cittadini sulle misure di risposta iniziali.
Emendamento 12
Proposta di decisione
Considerando 7
(7)  L'Unione dovrebbe poter sostenere gli Stati membri, ove i mezzi disponibili siano insufficienti per reagire efficacemente alle catastrofi, contribuendo a finanziare contratti di affitto o noleggio che assicurino un rapido accesso a tali mezzi, o finanziandone l'acquisizione. L'efficacia del meccanismo unionale ne sarebbe così sostanzialmente accresciuta, in quanto verrebbe garantita la disponibilità di mezzi nei casi in cui la risposta alle catastrofi non sarebbe altrimenti garantita, soprattutto per quanto riguarda le catastrofi aventi vaste ripercussioni su un numero elevato di Stati membri. L'acquisizione dei mezzi da parte dell'Unione consentirebbe economie di scala, oltre a un migliore coordinamento della risposta alle catastrofi.
(7)  L'Unione dovrebbe poter sostenere gli Stati membri, ove i mezzi materiali e tecnici disponibili siano insufficienti per reagire efficacemente alle catastrofi, anche in caso di eventi transfrontalieri, contribuendo a finanziare contratti di affitto o noleggio che assicurino un rapido accesso a tali mezzi, o finanziandone l'acquisizione. L'efficacia del meccanismo unionale e le relative possibilità di mobilitazione ne sarebbero così sostanzialmente accresciute, in quanto verrebbe garantita la rapida disponibilità di mezzi materiali e tecnici, anche per il soccorso di persone anziane o con disabilità, nei casi in cui la risposta alle catastrofi non sarebbe altrimenti garantita, soprattutto per quanto riguarda le catastrofi aventi vaste ripercussioni su un numero elevato di Stati membri, come le epidemie transfrontaliere. Le idonee attrezzature preimpegnate e l'acquisizione dei mezzi da parte dell'Unione consentirebbero economie di scala, oltre a un migliore coordinamento della risposta alle catastrofi. Si dovrebbe garantire un utilizzo ottimale e trasparente delle risorse finanziarie.
Emendamento 13
Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)   Numerosi Stati membri non hanno sufficienti attrezzature materiali e tecniche per gestire le catastrofi impreviste. Il meccanismo unionale dovrebbe pertanto consentire di estendere la base materiale e tecnica ove necessario, in particolare per il soccorso delle persone disabili, degli anziani e dei malati.
Emendamento 14
Proposta di decisione
Considerando 9
(9)  Per incrementare l'efficienza e l'efficacia della formazione e delle esercitazioni e potenziare la cooperazione tra i servizi e le autorità nazionali di protezione civile occorre istituire una rete di conoscenze in materia di protezione civile dell'Unione, basata sulle strutture esistenti.
(9)  La formazione, la ricerca e l'innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione in materia di protezione civile. L'efficienza e l'efficacia della formazione e delle esercitazioni, la promozione dell'innovazione nonché il dialogo e la cooperazione tra i servizi e le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero essere rafforzati sulla base delle strutture esistenti, assicurando la partecipazione di centri di eccellenza, università, ricercatori e altre competenze disponibili negli Stati membri e garantendo lo scambio di informazioni con tali soggetti.
Emendamento 15
Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)   Benché il rafforzamento della protezione civile alla luce delle tendenze in materia di catastrofi – connesse tanto ad eventi meteorologici quanto alla sicurezza interna – sia una delle priorità più importanti in tutta l'Unione, è essenziale integrare gli strumenti dell'Unione con una più solida dimensione territoriale e basata sulle comunità, poiché l'azione delle comunità locali rappresenta il modo più rapido ed efficace per limitare i danni causati da una catastrofe.
Emendamento 16
Proposta di decisione
Considerando 10
(10)  Per garantire il funzionamento di rescEU sono necessari ulteriori stanziamenti per finanziare le azioni previste dal meccanismo unionale.
(10)  Per garantire il funzionamento di rescEU sono necessari ulteriori stanziamenti per finanziare le azioni previste dal meccanismo unionale, che non devono tuttavia andare a discapito delle dotazioni finanziarie destinate ad altre politiche chiave dell'Unione.
Emendamento 17
Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  Al meccanismo unionale riveduto dovrebbero essere garantiti finanziamenti e stanziamenti di bilancio distinti. In considerazione della necessità di evitare ripercussioni negative sul finanziamento dei programmi pluriennali esistenti, l'aumento dei finanziamenti per la revisione mirata del meccanismo unionale nel 2018, 2019 e 2020 dovrebbe avvenire unicamente a partire da tutti gli strumenti disponibili nel quadro del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio1 bis, facendo ricorso in particolare allo strumento di flessibilità.
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1 bis Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
Emendamento 18
Proposta di decisione
Considerando 11
(11)  Occorre semplificare le procedure del meccanismo unionale per garantire che gli Stati membri possano accedere all'assistenza e ai mezzi necessari per rispondere il più rapidamente possibile alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo.
(11)  Occorre semplificare, razionalizzare e rendere più flessibili le procedure del meccanismo unionale per garantire che gli Stati membri possano accedere in tempi brevi all'assistenza e ai mezzi necessari per rispondere il più rapidamente ed efficientemente possibile alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo.
Emendamento 19
Proposta di decisione
Considerando 12
(12)  Per ottimizzare l'utilizzo degli strumenti di finanziamento esistenti e sostenere gli Stati membri nell'erogazione di assistenza, soprattutto nella risposta alle catastrofi che si verificano al di fuori dell'Unione, occorre prevedere una deroga all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio14, quando i finanziamenti siano concessi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della decisione n. 1313/2013/UE.
(12)  Per ottimizzare l'utilizzo degli strumenti di finanziamento esistenti e sostenere gli Stati membri nell'erogazione di assistenza, tra l'altro nella risposta alle catastrofi che si verificano al di fuori dell'Unione, occorre prevedere una deroga all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio14, quando i finanziamenti siano concessi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della decisione n. 1313/2013/UE. Nonostante tale deroga, i finanziamenti destinati alle attività di protezione civile, e in particolare all'aiuto umanitario, dovrebbero rimanere chiaramente distinti all'interno della futura architettura di finanziamento dell'Unione ed essere pienamente in linea con i diversi obiettivi e requisiti giuridici di tale architettura.
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14 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
14 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
Emendamento 20
Proposta di decisione
Considerando 13
(13)  È importante garantire che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per prevenire efficacemente le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e mitigarne gli effetti. Occorre introdurre disposizioni per rafforzare i collegamenti fra azioni di prevenzione, preparazione e risposta nel quadro del meccanismo unionale. Si deve inoltre assicurare la coerenza con altri pertinenti atti legislativi dell'Unione in materia di prevenzione e gestione del rischio di catastrofi, anche per quanto riguarda l'azione di prevenzione transfrontaliera e la risposta a minacce quali le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero15. Allo stesso modo, occorre garantire la coerenza con impegni internazionali quali il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030, l'accordo di Parigi e l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
(13)  È importante garantire che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per prevenire efficacemente le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e mitigarne gli effetti. Occorre introdurre disposizioni per rafforzare i collegamenti fra azioni di prevenzione, preparazione e risposta nel quadro del meccanismo unionale. Si deve inoltre assicurare la coerenza con altri pertinenti atti legislativi dell'Unione in materia di prevenzione e gestione del rischio di catastrofi, anche per quanto riguarda l'azione di prevenzione transfrontaliera e la risposta a minacce quali le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero15. I programmi di cooperazione territoriale sulla base della politica di coesione prevedono azioni specifiche al fine di prendere in considerazione la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione del rischio e gli ulteriori sforzi per una più vigorosa integrazione e maggiori sinergie. Inoltre, tutte le azioni dovrebbero essere coerenti con impegni internazionali quali il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030, l'accordo di Parigi e l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché contribuire attivamente a rispettare tali impegni.
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15 Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
15 Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
Emendamento 21
Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)   È fondamentale mantenere i moduli già registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS) per poter rispondere alle richieste di assistenza e partecipare al sistema di formazione con le consuete modalità.
Emendamento 22
Proposta di decisione
Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter)   È parimenti importante collegare il meccanismo unionale, che è limitato al periodo immediatamente successivo alla catastrofe, agli altri strumenti dell'Unione dedicati alla riparazione dei danni, come il Fondo di solidarietà.
Emendamento 23
Proposta di decisione
Considerando 13 quater (nuovo)
(13 quater)   È fondamentale modificare il Fondo di solidarietà introducendo l'obbligo di porre rimedio ai danni all'ambiente e utilizzando, quale indicatore per la sua approvazione, il PIL pro capite della regione o dello Stato membro anziché il PIL globale, al fine di evitare che le grandi regioni popolose con bassi livelli di ricchezza non siano ammissibili a beneficiare del Fondo. È molto importante valutare economicamente le risorse ambientali colpite da una catastrofe, in particolare le aree che presentano un elevato valore naturalistico, quali le aree protette o quelle della rete Natura 2000, così da poterle ripristinare.
Emendamento 24
Proposta di decisione
Considerando 13 quinquies (nuovo)
(13 quinquies)   È necessario che l'azione dell'Unione si incentri altresì sulla fornitura di assistenza tecnica per la formazione, in modo da rafforzare la capacità di autoassistenza delle comunità e quindi consentire loro di essere più preparate a fornire una risposta iniziale e a contenere le catastrofi. Formazioni e attività educative mirate per gli operatori responsabili della sicurezza dei cittadini, ad esempio i leader delle comunità, gli operatori sociali e i prestatori di assistenza medica, i servizi di soccorso e di lotta agli incendi nonché i gruppi di intervento locale volontari, che dovrebbero disporre di attrezzature di intervento rapidamente disponibili, possono contribuire ad arginare le catastrofi e ridurre il numero di vittime durante e dopo le crisi.
Emendamento 25
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e
e)  incrementare la disponibilità e l'utilizzo di conoscenze scientifiche relative alle catastrofi.
e)  incrementare la disponibilità e l'utilizzo di conoscenze scientifiche relative alle catastrofi, anche nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare (PTOM);
Emendamento 26
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
a bis)  al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
"e bis) mitigare le eventuali conseguenze immediate delle catastrofi sulle vite umane e sul patrimonio culturale e naturale;"
Emendamento 27
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera a ter (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)
a ter)  al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
"e ter) intensificare le attività di cooperazione e coordinamento a livello transfrontaliero."
Emendamento 28
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a
a)  agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe e facilita la condivisione di conoscenze, risultati di ricerche scientifiche, migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri che condividono rischi comuni.
a)  agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe nonché per facilitare e promuovere più efficacemente la cooperazione e la condivisione di conoscenze, risultati di ricerche e innovazioni scientifiche, migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri che condividono rischi comuni.
Emendamento 29
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
(3 bis)  all'articolo 5, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
"a bis) coordina l'armonizzazione delle informazioni e degli orientamenti in merito ai sistemi di allerta, anche a livello transfrontaliero;"
Emendamento 30
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f
(3 ter)   all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f)  raccoglie e diffonde le informazioni messe a disposizione dagli Stati membri; organizza uno scambio di esperienze sulla valutazione della capacità di gestione del rischio; elabora, di concerto con gli Stati membri ed entro 22 dicembre 2014, linee guida sul contenuto, sulla metodologia e sulla struttura di tali valutazioni; e facilita la condivisione di migliori prassi nella pianificazione della prevenzione e della preparazione, anche attraverso valutazioni inter pares volontarie;
"f) raccoglie e diffonde le informazioni messe a disposizione dagli Stati membri; organizza uno scambio di esperienze sulla valutazione della capacità di gestione del rischio; elabora, di concerto con gli Stati membri ed entro il 22 dicembre 2019, nuove linee guida sul contenuto, sulla metodologia e sulla struttura di tali valutazioni; e facilita la condivisione di migliori prassi nella pianificazione della prevenzione e della preparazione, anche attraverso valutazioni inter pares volontarie;"
Emendamento 31
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 6 – comma 1 – lettera a
a)  effettuano valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato e le mettono a disposizione della Commissione entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni tre anni;
a)  effettuano valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato in consultazione con le pertinenti autorità locali e regionali e in linea con il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi e le mettono a disposizione della Commissione entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni tre anni, sulla base di un modello concordato con la Commissione; in questo contesto, vengono utilizzati i sistemi di informazione nazionali esistenti;
Emendamento 32
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 6 – comma 1 – lettera d
a bis)  la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d)  partecipano, su base volontaria, a un esame inter pares della valutazione della capacità di gestione dei rischi.
"d) partecipano, su base volontaria, ad una revisione tra pari sulla capacità di gestione del rischio in vista dell'identificazione di azioni che colmino le lacune."
Emendamento 33
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 6 – comma 2
Una sintesi degli elementi rilevanti della pianificazione della gestione dei rischi, comprendente informazioni sulle misure di prevenzione e preparazione selezionate, viene fornita alla Commissione entro il 31 gennaio 2019 e successivamente ogni tre anni. Inoltre, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire piani specifici di prevenzione e preparazione, che prevedano sforzi a breve e lungo termine. L'Unione prende in debita considerazione i progressi compiuti dagli Stati membri in materia di prevenzione e preparazione nel quadro di qualsiasi futuro meccanismo di condizionalità ex-ante previsto dai fondi strutturali e di investimento europei.
Una sintesi degli elementi rilevanti della pianificazione della gestione dei rischi, comprendente informazioni sulle misure di prevenzione e preparazione selezionate, sulla base di un modello che sarà stabilito mediante atto delegato, viene fornita alla Commissione entro il 31 gennaio 2019 e successivamente ogni tre anni. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Inoltre, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire piani specifici di prevenzione e preparazione, che prevedano sforzi a breve e lungo termine. A tal proposito, questi sforzi possono includere l'impegno degli Stati membri a incoraggiare investimenti basati sulle valutazioni dei rischi e a garantire una migliore ricostruzione dopo le catastrofi. Gli oneri amministrativi aggiuntivi a livello nazionale e subnazionale sono ridotti al minimo.
Emendamento 34
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 6 – comma 3
La Commissione può anche istituire specifici meccanismi di consultazione per migliorare la pianificazione e il coordinamento della prevenzione e della preparazione tra gli Stati membri esposti a catastrofi analoghe.
La Commissione può anche istituire, di concerto con gli Stati membri, specifici meccanismi di consultazione per migliorare la pianificazione e il coordinamento della prevenzione e della preparazione tra gli Stati membri esposti a catastrofi analoghe. La Commissione e gli Stati membri, laddove possibile, favoriscono inoltre la coerenza tra gestione del rischio di catastrofi e strategie di adattamento al cambiamento climatico.
Emendamento 36
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 8 – comma 1 – lettera k
(4 bis)  all'articolo 8, primo comma, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
k)  in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di preparazione complementari e di supporto al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).
"k) in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di preparazione complementari e di supporto, anche mediante il coordinamento con altri strumenti dell'Unione, al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)."
Emendamento 37
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)
(4 ter)   all'articolo 9 è inserito il paragrafo seguente:
"1 bis. Gli Stati membri rafforzano le capacità amministrative pertinenti delle autorità regionali e locali competenti, in conformità del proprio quadro giuridico e istituzionale."
Emendamento 38
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 5
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione delle operazioni di risposta alle catastrofi nell'ambito del meccanismo unionale, anche tramite l'elaborazione di scenari di risposta alle catastrofi basati sulle valutazioni dei rischi di cui all'articolo 6, lettera a), e della panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la mappatura delle risorse e l'elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta.
1.  La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione delle operazioni di risposta alle catastrofi, sia naturali che provocate dall'uomo, nell'ambito del meccanismo unionale, anche tramite l'elaborazione di scenari di risposta alle catastrofi basati sulle valutazioni dei rischi di cui all'articolo 6, lettera a), e della panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la mappatura delle risorse includendo, tra le varie risorse, anche le macchine movimento terra, i gruppi elettrogeni mobili e i mezzi anti-incendio mobili, e l'elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta.
Emendamento 39
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 11 – paragrafo 1
1.  È istituito un pool europeo di protezione civile. È costituito da un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati degli Stati membri e comprende moduli, altri mezzi di risposta ed esperti.
(Non concerne la versione italiana.)
Emendamento 40
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Poiché la prevenzione nazionale dovrebbe essere la principale priorità degli Stati membri per ridurre i rischi per la sicurezza, il pool europeo di protezione civile integra i mezzi nazionali esistenti.
Emendamento 41
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  La Commissione definisce, sulla scorta dei rischi individuati, le tipologie e la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per il pool europeo di protezione civile ("obiettivi del dispositivo"). La Commissione monitora i progressi verso gli obiettivi del dispositivo e le carenze rimanenti e incoraggia gli Stati membri a rimediare a tali carenze. La Commissione può sostenere gli Stati membri ai sensi dell'articolo 20, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera i), e dell'articolo 21, paragrafo 2".
2.  La Commissione definisce, di concerto con le autorità competenti degli Stati membri e sulla scorta delle esigenze e dei rischi individuati in loco, le tipologie e la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per il pool europeo di protezione civile ("obiettivi del dispositivo"). La Commissione monitora i progressi verso gli obiettivi del dispositivo e le carenze rimanenti e incoraggia gli Stati membri a rimediare a tali carenze. La Commissione può sostenere gli Stati membri ai sensi dell'articolo 20, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera i), e dell'articolo 21, paragrafo 2".
Emendamento 42
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 6 – lettera c
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 11 – paragrafo 7
7.  I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione del pool europeo di protezione civile sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC, a meno che gli Stati membri non debbano affrontare una situazione eccezionale che incida sostanzialmente sull'assolvimento dei compiti nazionali.
7.  I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione del pool europeo di protezione civile sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC, salvo in caso di emergenze nazionali o cause di forza maggiore o a meno che gli Stati membri non debbano affrontare una situazione eccezionale che incida sostanzialmente sull'assolvimento dei compiti nazionali. La decisione finale sulla loro mobilitazione è presa dagli Stati membri che hanno registrato i mezzi di risposta interessati.
Emendamento 43
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 6 – lettera c
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 11 – paragrafo 8 – comma 1
Ove siano mobilitati, tali mezzi di risposta rimangono sotto il comando e il controllo degli Stati membri che li mettono a disposizione e possono essere ritirati qualora gli Stati membri si trovino ad affrontare una situazione eccezionale che incide sostanzialmente sull'assolvimento dei compiti nazionali e impedisce loro di mantenere a disposizione tali mezzi di risposta. In tali casi la Commissione viene consultata.
Ove siano mobilitati, tali mezzi di risposta rimangono sotto il comando e il controllo degli Stati membri che li mettono a disposizione e possono essere ritirati qualora tali Stati membri si trovino ad affrontare emergenze nazionali o cause di forza maggiore o qualora una situazione eccezionale impedisca loro di mantenere a disposizione tali mezzi di risposta. In tali casi la Commissione viene consultata.
Emendamento 44
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 1
1.  rescEU è istituito per prestare soccorso ove i mezzi esistenti non consentano di reagire efficacemente alle catastrofi."
1.  rescEU è istituito per prestare soccorso in circostanze eccezionali ove i mezzi a livello nazionale non siano disponibili e ove i mezzi esistenti non consentano di reagire efficacemente alle catastrofi. I mezzi di rescEU non sono utilizzati per sostituire i mezzi propri degli Stati membri e le pertinenti responsabilità.
Emendamento 45
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 2
2.  rescEU è composto dai seguenti mezzi:
2.  rescEU è composto da mezzi aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti negli Stati membri, nell'ottica di integrarli e rafforzarli, e mira a rispondere ai rischi attuali e futuri. I mezzi devono essere individuati sulla base di eventuali carenze di mezzi di risposta a emergenze di tipo sanitario e a catastrofi industriali, ambientali, sismiche o vulcaniche, ad alluvioni e incendi, inclusi quelli boschivi, agli attacchi terroristici e alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari.
Sulla base delle carenze individuate, rescEU comprende almeno i seguenti mezzi:
a)  mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi;
a)  mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi;
b)  unità di pompaggio ad alta capacità;
b)  unità di pompaggio ad alta capacità;
c)  squadre urbane di ricerca e soccorso;
c)  squadre urbane di ricerca e soccorso;
d)  ospedale da campo e squadre mediche di emergenza.
d)  ospedale da campo e squadre mediche di emergenza.
Emendamento 46
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   La natura di tali mezzi rimane flessibile e può evolvere per far fronte alle nuove sfide e agli sviluppi futuri, quali le conseguenze dei cambiamenti climatici.
Emendamento 47
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 4
4.  Sulla base dei rischi individuati e tenendo conto di un approccio multirischio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30, per definire i tipi di mezzi di risposta richiesti in aggiunta a quelli individuati al paragrafo 2 del presente articolo e di rivedere di conseguenza la composizione di rescEU. È garantita la coerenza con le altre politiche dell'Unione.
4.  Sulla base dei rischi e dei mezzi individuati e della pianificazione della gestione dei rischi a norma dell'articolo 6, e tenendo conto di un approccio multirischio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30, per definire i tipi di mezzi di risposta richiesti in aggiunta a quelli individuati al paragrafo 2 del presente articolo e di rivedere di conseguenza la composizione di rescEU. È garantita la coerenza con le altre politiche dell'Unione.
In caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati a norma del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 31.
In caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati a norma del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 31.
Emendamento 48
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 5
5.  La Commissione definisce i requisiti di qualità dei mezzi di risposta che fanno parte di rescEU. I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano.
5.  La Commissione definisce, di concerto con gli Stati membri, i requisiti di qualità dei mezzi di risposta che fanno parte di rescEU. I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano.
Emendamento 49
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 7
7.  I mezzi di rescEU sono disponibili per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC. La decisione in merito alla loro mobilitazione è adottata dalla Commissione, che mantiene il comando e il controllo dei mezzi di rescEU.
7.  I mezzi di rescEU sono disponibili per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC. La decisione in merito alla loro mobilitazione è adottata dalla Commissione, che conserva il coordinamento strategico dei mezzi di rescEU e l'autorità sulla loro mobilitazione, mentre il comando e il controllo operativo restano di competenza dei funzionari responsabili dello Stato membro destinatario.
Emendamento 50
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 8
8.  In caso di mobilitazione, la Commissione concorda con lo Stato membro richiedente la mobilitazione operativa dei mezzi di rescEU. Lo Stato membro richiedente facilita il coordinamento operativo dei propri mezzi e delle attività di rescEU nel corso delle operazioni.
8.  In caso di mobilitazione, la Commissione concorda con lo Stato membro richiedente, tramite l'ERCC, la mobilitazione operativa dei mezzi di rescEU. Lo Stato membro richiedente facilita il coordinamento operativo dei propri mezzi e delle attività di rescEU nel corso delle operazioni.
Emendamento 51
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 10
10.  Qualora la Commissione ottenga attrezzature quali mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi tramite acquisto, noleggio o affitto, è garantito quanto segue:
10.  Qualora la Commissione ottenga attrezzature quali mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi tramite acquisto, noleggio o affitto, è garantito quanto segue:
a)  in caso di acquisto dell'attrezzatura, un accordo tra la Commissione e uno Stato membro prevede la registrazione dell'attrezzatura in quello Stato membro;
a)  in caso di acquisto dell'attrezzatura, un accordo tra la Commissione e uno Stato membro prevede la registrazione dell'attrezzatura in quello Stato membro;
b)  in caso di noleggio e affitto, l'attrezzatura è registrata in uno Stato membro.
b)  in caso di noleggio e affitto, la registrazione dell'attrezzatura in uno Stato membro non è obbligatoria.
b bis)  la gestione degli aeromobili commerciali è assegnata ad operatori certificati AESA.
Emendamento 52
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 bis – comma 1
La Commissione informa ogni due anni il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni e ai progressi compiuti ai sensi degli articoli 11 e 12.
La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni e ai progressi compiuti ai sensi degli articoli 11 e 12.
Emendamento 53
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 bis – comma 1 bis (nuovo)
La relazione include una panoramica dell'andamento del bilancio e dei costi con una valutazione tecnica e finanziaria dettagliata, informazioni precise sugli aumenti dei costi e sulle modifiche dei tipi di mezzi di risposta richiesti e degli eventuali requisiti di qualità per tali mezzi, nonché i motivi di tali aumenti o modifiche.
Emendamento 54
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 9
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1
La Commissione istituisce una rete di soggetti e istituzioni coinvolti nella protezione civile e nella gestione delle catastrofi, che insieme alla Commissione formeranno una rete dell'Unione di conoscenze in materia di protezione civile.
La Commissione istituisce una rete di soggetti e istituzioni coinvolti nella protezione civile e nella gestione delle catastrofi, tra cui centri di eccellenza, università e ricercatori, che insieme alla Commissione formeranno una rete dell'Unione di conoscenze in materia di protezione civile. La Commissione tiene debitamente conto delle competenze disponibili negli Stati membri e delle organizzazioni attive sul campo.
Emendamento 55
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 9
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva
La rete svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze, in stretto coordinamento, ove necessario, con i competenti centri di conoscenze:
La rete, mirando a una composizione di genere equilibrata, svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze, in stretto coordinamento, ove necessario, con i competenti centri di conoscenze:
Emendamento 56
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
(9 bis)  all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a)  mette a punto e gestisce un programma di formazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi per il personale della protezione civile e per gli addetti alla gestione delle emergenze. Il programma comprende corsi comuni e un sistema di scambio di esperti in virtù del quale singoli addetti possono essere distaccati presso altri Stati membri.
"a) mette a punto e gestisce un programma di formazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi per il personale della protezione civile e per gli addetti alla gestione delle emergenze. Il programma comprende corsi comuni e un sistema di scambio di esperti in virtù del quale singoli addetti possono essere distaccati presso altri Stati membri. Un nuovo Erasmus per la Protezione Civile è realizzato in linea con le regole e i principi del regolamento (UE) n. 1288/2013*;
Il programma di formazione mira a potenziare il coordinamento, la compatibilità e la complementarietà tra i mezzi di cui agli articoli 9 e 11, e a migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 8, lettere d) e f);
L'Erasmus per la protezione civile mira anche a potenziare il coordinamento, la compatibilità e la complementarietà tra i mezzi di cui agli articoli 9, 11 e 12 e a migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 8, lettere d) e f).
L'Erasmus per la protezione civile include una dimensione internazionale finalizzata a supportare l'azione esterna dell'Unione, compresi i relativi obiettivi di sviluppo, grazie alla cooperazione tra Stati membri e tra paesi partner.
_______________
*Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50)."
Emendamento 57
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f
(9 ter)   all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f)  promuove e incoraggia l'introduzione e l'impiego di nuove tecnologie pertinenti ai fini del meccanismo unionale.
"f) promuove la ricerca e l'innovazione e incoraggia l'introduzione e l'impiego di nuove tecnologie pertinenti ai fini del meccanismo unionale.
Emendamento 58
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
(9 quater)  all'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3 bis. La Commissione amplia le capacità formative e aumenta la condivisione delle conoscenze e delle esperienze tra la rete di conoscenze in materia di protezione civile dell'Unione, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi, al fine di contribuire a rispettare gli impegni internazionali in materia di riduzione del rischio di catastrofi, in particolare quelli assunti nell'ambito del quadro di Sendai.";
Emendamento 59
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 16 – paragrafo 2
(11 bis)  all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2.   Gli interventi ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida.
‘2. Gli interventi ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi provocate dall'uomo o di emergenze complesse, la Commissione definisce chiaramente, consultandosi con gli attori del settore umanitario, la portata dell'intervento e i suoi rapporti con le parti interessate nella risposta umanitaria globale, garantendo la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario e il rispetto dei principi umanitari;"
Emendamento 60
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 12
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Gli stanziamenti necessari per il meccanismo dell'Unione sono autorizzati gradualmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura annuale di bilancio, tenendo nel debito conto tutti gli strumenti disponibili ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio*, facendo ricorso in particolare allo strumento di flessibilità, come indicato all'allegato I.
____________________
* Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
Emendamento 61
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 13
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 20 bis – comma 1
Qualsiasi aiuto o finanziamento fornito ai sensi della presente decisione fornisce adeguata visibilità all'Unione, anche mettendo in risalto il simbolo dell'Unione nei mezzi di cui all'articolo 11, all'articolo 12 e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c).
Qualsiasi aiuto o finanziamento fornito ai sensi della presente decisione fornisce adeguata visibilità all'Unione, anche mettendo in risalto il simbolo dell'Unione nei mezzi di cui all'articolo 11, all'articolo 12 e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c). È sviluppata una strategia di comunicazione al fine di rendere visibili ai cittadini i risultati tangibili delle azioni nell'ambito del meccanismo unionale.
Emendamento 62
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Per i mezzi degli Stati Membri che non sono preimpegnati nel pool europeo di protezione civile, l'importo del sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto non supera il 55% dei costi ammissibili totali. Al fine di poter beneficiare di tali finanziamenti, gli Stati membri si impegnano a produrre un registro di tutti mezzi di cui dispongono con le relative strutture di gestione, al di là di quelli preimpegnati nel pool europeo di protezione civile, per rispondere a catastrofi di tipo sanitario, industriale, sismico o vulcanico, ad alluvioni e incendi boschivi nonché ad attacchi terroristici, chimici, biologici, radiologici e nucleari.
Emendamento 63
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 16
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 26 – paragrafo 2
2.  Vanno cercate sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione, come quelli che sostengono la coesione, lo sviluppo rurale, la ricerca e la salute, nonché con le politiche in materia di migrazione e sicurezza. Nel caso di risposta a crisi umanitarie in paesi terzi la Commissione garantisce complementarità e coerenza tra le azioni finanziate a norma della presente decisione e quelle finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96.
2.  Vanno sviluppate sinergie e complementarità, accompagnate da un maggior coordinamento, con altri strumenti dell'Unione, come quelli che sostengono la coesione, tra cui il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, lo sviluppo rurale, la ricerca e la salute, nonché con le politiche in materia di migrazione e sicurezza, senza che ciò comporti alcuna riassegnazione dei fondi da tali settori. Nel caso di risposta a crisi umanitarie in paesi terzi la Commissione garantisce complementarità e coerenza tra le azioni finanziate a norma della presente decisione e quelle finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96, rispettando al contempo la natura distinta e indipendente delle azioni e dei relativi finanziamenti, ed accertandosi che esse siano in linea con il consenso europeo sull'aiuto umanitario.
Emendamento 64
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 18
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera g
g)  l'istituzione, la gestione e il mantenimento di rescEU, di cui all'articolo 12, compresi i criteri per le decisioni di mobilitazione e le procedure operative;
g)  l'istituzione, la gestione e il mantenimento di rescEU, di cui all'articolo 12, compresi i criteri per le decisioni di mobilitazione e le procedure operative, nonché le condizioni per la mobilitazione dei mezzi rescEU a livello nazionale da parte di uno Stato membro e altre modalità connesse;
Emendamento 65
Proposta di decisione
Allegato I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I

DOTAZIONI FINANZIARIE SUPPLEMENTARI INDICATIVE PER IL PERIODO 2018-2020

 

 

2018

2019

2020

TOTALE

Totale stanziamenti supplementari a titolo della rubrica 3*

SI

19,157

115,2

122,497

256,854

 

SP

11

56,56

115,395

182,955

Totale stanziamenti supplementari a titolo della rubrica 4*

SI

2

2

2,284

6,284

 

SP

0,8

1,8

2,014

4,614

Totale stanziamenti supplementari a titolo delle rubriche 3 e 4 combinate tra loro*

SI

21,157

117,2

124,781

263,138

 

SP

11,8

58,36

117,409

187,569

(cifre in milioni di EUR)

* Gli importi totali saranno forniti attraverso lo strumento di flessibilità.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0180/2018).


Meccanismo per collegare l’Europa dopo il 2020
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Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sul pilastro relativo ai trasporti del meccanismo per collegare l'Europa dopo il 2020 (2018/2718(RSP))
P8_TA(2018)0237RC-B8-0242/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(1), e la sua successiva modifica mediante il regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio, del 20 giugno 2017(2),

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulla preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento in vista della proposta della Commissione(4),

–  visto il documento di riflessione della Commissione del 28 giugno 2017 sul futuro delle finanze dell'UE (COM(2017)0358),

–  vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sul documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE(5),

–  visti la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0604), la comunicazione della Commissione (COM(2016)0603) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0299),

–  vista la proposta, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016, di modifica dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2016)0606),

–  vista la ratifica dell'accordo di Parigi da parte del Parlamento europeo, il 4 ottobre 2016, e del Consiglio, il 5 ottobre 2016,

–  vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2016 sulla revisione intermedia del QFP 2014-2020(6),

–  visto il parere del Comitato delle regioni, del 15 giugno 2016, sulla revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale(7),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 2 maggio 2018, dal titolo "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende: Quadro finanziario pluriennale 2021-2027" (COM(2018)0321),

–  vista la dichiarazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 28 marzo 2018, relativa al piano d'azione sulla mobilità militare (JOIN(2018)0005),

–  vista la relazione della Commissione, del 14 febbraio 2018, sulla valutazione intermedia del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) (COM(2018)0066),

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che lo sviluppo e la riqualificazione delle infrastrutture di trasporto nell'UE sono ancora piuttosto frammentati e rappresentano una sfida notevole in termini di capacità e finanziamento, ma sono essenziali per garantire sia la crescita, l'occupazione e la competitività sostenibili che la coesione sociale e territoriale nell'Unione, contrastando in tal modo gli squilibri tra regioni;

B.  considerando che l'MCE è un programma di finanziamento comune a gestione centralizzata progettato per promuovere lo sviluppo di una rete transeuropea (TEN) ad alte prestazioni, sostenibile e interconnessa negli ambiti delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e dei servizi digitali;

C.  considerando che il rapido completamento della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) contribuirà in misura sostanziale al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'UE nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, alla decarbonizzazione dell'economia europea e agli obiettivi 20-20-20 in materia di politica energetica e climatica; che la rete centrale dovrebbe essere completata entro il 2030 e la rete globale entro il 2050;

D.  considerando che un europeo su dieci lavora nel settore dei trasporti in senso lato e che gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto porteranno alla creazione di nuova occupazione, giacché si stima che ogni miliardo di euro investito nella rete centrale TEN-T creerà fino a 20 000 nuovi posti di lavoro;

E.  considerando che l'MCE punta principalmente ad agevolare i collegamenti transfrontalieri, a creare nodi multimodali e urbani, ad affrontare le carenze del mercato e a eliminare le strozzature; che l'MCE ha permesso la realizzazione di progetti che altrimenti non sarebbero stati attuati e ha in tal modo fornito un chiaro valore aggiunto dell'UE agevolando la cooperazione e il coordinamento transnazionali;

F.  considerando che il settore dei trasporti ha rappresentato la quota maggiore del bilancio dell'MCE nel periodo 2014-2020; che la quota dei trasporti era suddivisa tra una dotazione generale per tutti gli Stati membri e una dotazione relativa alla coesione, disponibile per tutti gli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione e trasferita direttamente da quest'ultimo;

G.  considerando che l'MCE è uno dei programmi dell'UE di maggior successo, dal momento che gli inviti a presentare proposte hanno ricevuto un numero di adesioni ampiamente superiore al limite previsto; che alla fine del 2017 l'MCE relativo ai trasporti aveva già assegnato 21,3 miliardi di EUR in sovvenzioni per progetti TEN-T, incentivando investimenti per un totale di 41,6 miliardi di EUR; che nel corso del 2018 saranno firmate ulteriori convenzioni di sovvenzione per un invito a presentare proposte di finanziamento misto, che unisce sovvenzioni dell'MCE e finanziamenti privati, anche a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); che il bilancio iniziale di 1 miliardo di EUR previsto per tale invito a presentare proposte è stato aumentato, nel novembre 2017, di 350 milioni di EUR per sostenere la priorità "Innovazione e nuove tecnologie", in linea con gli obiettivi del piano d'azione sui combustibili alternativi;

H.  considerando che l'introduzione del principio che prevede l'obbligo di utilizzo pena la perdita definitiva ha contribuito notevolmente al successo dell'MCE; che, tuttavia, dovrebbe essere velocizzato il recupero degli stanziamenti relativi ai progetti non realizzati;

I.  considerando che l'MCE è inteso ad accelerare gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto e nell'innovazione e a mobilitare finanziamenti sia dal settore pubblico che da quello privato, aumentando nel contempo la certezza del diritto e rispettando il principio della neutralità tecnologica;

J.  considerando che nel giugno 2018 la Commissione dovrebbe pubblicare le sue proposte legislative sugli investimenti strategici europei, compreso un aggiornamento dell'MCE;

1.  sottolinea che investire nelle infrastrutture di trasporto significa investire nella crescita sostenibile a lungo termine, nella coesione, nella competitività e nell'occupazione; sottolinea, pertanto, l'importanza strategica del programma MCE per quanto concerne l'integrazione del mercato interno, la mobilità intelligente e la possibilità dell'UE di creare un valore aggiunto tangibile per i cittadini attraverso tale programma;

2.  sottolinea che l'MCE è stato, è e deve rimanere uno strumento efficace e mirato per gli investimenti nelle infrastrutture transeuropee (TEN) nei settori dei trasporti, dell'energia e dei servizi digitali, affinché contribuisca alle priorità dell'UE in materia di occupazione, crescita e investimenti, mercato unico, Unione dell'energia, clima e mercato unico digitale;

3.  sottolinea il successo ottenuto dal programma MCE 2014-2020 nell'apportare un elevato valore aggiunto europeo sostenendo progetti di connettività con una dimensione transfrontaliera, interoperabile e multimodale e progetti che rafforzano la connettività in tutte le modalità di trasporto, ivi compresi i trasporti marittimi, i porti interni e le vie navigabili interne, attribuendo la priorità a progetti che realizzano i collegamenti mancanti ed eliminando le strozzature al fine di conseguire uno spazio unico europeo dei trasporti accessibile a tutti e un settore dei trasporti innovativo; invita la Commissione ad aumentare il valore aggiunto transfrontaliero dei nodi, quali i porti marittimi, e a sostenere progetti finalizzati a rafforzare la connettività con i paesi terzi partner;

4.  riconosce che i benefici e le potenzialità degli investimenti dell'UE nella rete TEN-T possono essere realizzati pienamente solo dopo il completamento delle reti centrale e globale; invita la Commissione a tenere presente che il completamento di tali reti richiederà investimenti significativi, che dipenderanno in parte dal sostegno costante dell'UE, se non si vuole che subisca una battuta d'arresto; insiste sul fatto che occorre continuare a esercitare pressione per conseguire il completamento di tali reti al più tardi, rispettivamente, nel 2030 e nel 2050 e conformemente alle norme del XXI secolo nel corso di tutto il processo;

5.  invita la Commissione a garantire che il programma MCE nell'ambito della proposta di QFP 2021-2027 sia il proseguimento dell'attuale programma con un'ambizione ancora maggiore in termini di obiettivi strategici e risorse finanziarie; sottolinea che gli investimenti in progetti di trasporto digitali, innovativi e sostenibili devono essere accelerati per procedere verso un sistema di trasporti più ecologico, realmente integrato, moderno, accessibile a tutti, più sicuro ed efficiente;

6.  riconosce che l'intervento dell'MCE è stato determinante per l'avvio della maggior parte dei progetti, in particolare per i progetti di connettività a livello transfrontaliero, nazionale, regionale e locale; sottolinea che l'MCE si è dimostrato un importante catalizzatore di investimenti pubblici e privati; ritiene tuttavia che dovrebbero essere intraprese ulteriori azioni per sfruttarne appieno il potenziale;

7.  invita la Commissione a esaminare ulteriori modalità di promozione dell'MCE in quanto strumento a orientamento politico con obiettivi settoriali specifici, che si occupa di progetti complessi con una dimensione di interoperabilità transfrontaliera o su scala UE;

8.  ritiene che nel prossimo QFP, basandosi su un esame approfondito del periodo 2014-2020 e delle conseguenze della complessa relazione tra l'MCE e altri programmi e strumenti finanziari, quali Orizzonte 2020, i fondi SIE e il FEIS, e in particolare dell'effetto di sostituzione osservato tra l'MCE e il FEIS, la Commissione debba ulteriormente rafforzare e garantire la complementarità tra l'MCE e altri programmi quali Orizzonte Europa e il Fondo InvestEU, al fine di mantenere e promuovere i chiari obiettivi del programma, evitare sovrapposizioni e ottimizzare le risorse di bilancio;

9.  sottolinea che eventuali tagli al prossimo MCE a favore di altri programmi, come quelli effettuati nel quadro dell'MCE 2014-2020 a vantaggio del FEIS e del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP), sarebbero considerati inaccettabili; esorta la Commissione a mantenere l'integrità della capacità fiscale dell'MCE, in quanto la grande maggioranza dei finanziamenti a titolo dell'MCE riguarda progetti con più ampi benefici a livello regionale e dell'UE, ma per i quali non sono disponibili finanziamenti nazionali o di mercato sufficienti;

10.  riconosce l'incoraggiante successo registrato dai primi risultati dell'invito a presentare proposte di finanziamento misto lanciato nell'ambito dell'attuale programma MCE; incoraggia vivamente la Commissione, pertanto, a ripetere tali inviti a presentare proposte in futuro e a continuare a utilizzare un MCE più solido sotto forma di sovvenzioni, da combinare con strumenti finanziari UE e non UE, ove possibile; invita inoltre la Commissione a trovare modi per incoraggiare più efficacemente la partecipazione di coinvestitori privati, e gli Stati membri a eliminare gli ostacoli legislativi e amministrativi a tale processo;

11.  invita la Commissione a incoraggiare ulteriormente le sinergie a livello di progetti tra i tre settori, che attualmente sono limitate a causa della rigidità del quadro di bilancio per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti e dei costi; esorta la Commissione ad adeguare le infrastrutture alle future necessità della mobilità pulita e intelligente; si attende che i futuri orientamenti politici settoriali e lo strumento dell'MCE siano resi più flessibili al fine di facilitare le sinergie e rispondere maggiormente ai nuovi sviluppi tecnologici e alle nuove priorità, come la digitalizzazione, accelerando al contempo la creazione di un'economia a basse emissioni di carbonio e affrontando le sfide sociali comuni come la cibersicurezza;

12.  sottolinea l'importanza della gestione diretta al fine di garantire procedure comuni fra i tre settori, una rapida assegnazione dei fondi e una solida esecuzione del bilancio; evidenzia che la gestione diretta delle sovvenzioni dell'MCE si è rivelata molto efficace, con una solida riserva di progetti e una procedura di selezione competitiva, un'attenzione particolare agli obiettivi politici dell'UE, un'attuazione coordinata e il pieno coinvolgimento degli Stati membri; riconosce il ruolo fondamentale svolto dall'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) per la buona riuscita dell'MCE attraverso l'ottimizzazione del bilancio, in particolare grazie alla sua flessibilità nel riorientare rapidamente i fondi non spesi per determinate azioni verso il finanziamento di nuove; insiste sulla necessità di rafforzare l'INEA onde garantire che i fondi dell'UE siano spesi in modo adeguato;

13.  sostiene l'applicazione del principio che prevede l'obbligo di utilizzo pena la perdita definitiva nella gestione diretta dell'MCE; insiste, al contempo, sul mantenimento della possibilità di riciclare gli impegni nei casi in cui i progetti non stiano ottenendo i risultati previsti, al fine di aumentare l'efficienza dell'MCE;

14.  riconosce la complessità che comporta la presentazione di un progetto, specialmente nel caso delle grandi infrastrutture di trasporto, e la pertinenza dell'assistenza tecnica fornita, per esempio attraverso l'azione di sostegno al programma MCE, in particolare agli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione, al fine di promuovere l'ammissibilità di progetti maturi e di elevata qualità; invita la Commissione a continuare a fornire questo tipo di assistenza e a ripensare i criteri di valutazione in modo da favorire un'individuazione più chiara del valore aggiunto dei progetti; chiede inoltre alla Commissione di adottare ulteriori misure per semplificare in misura significativa i requisiti amministrativi, non soltanto per le sovvenzioni di entità ridotta, e adeguare l'assistenza tecnica fornita ai richiedenti di progetti di minori dimensioni;

15.  si compiace del fatto che nel programma 2014-2020 siano stati trasferiti 11,3 miliardi di EUR dal Fondo di coesione alla dotazione per la coesione nell'ambito del pilastro dei trasporti dell'MCE e sottolinea il notevole successo degli inviti a presentare proposte relativi alla politica di coesione;

16.  prende atto della proposta della Commissione di stanziare 42,265 miliardi di EUR all'MCE per il periodo 2021-2027, compresi 7,675 miliardi di EUR per progetti in materia di energia e 2,662 miliardi di EUR per progetti in materia di telecomunicazioni e nel settore digitale (entrambi a prezzi costanti); si rammarica, tuttavia, del fatto che a prezzi costanti la dotazione assegnata all'MCE–Trasporti sia pari a 11,384 miliardi di EUR e il contributo del Fondo di coesione ammonti a 10 miliardi di EUR, con una riduzione, rispettivamente, del 12 % e del 13 %; osserva che i fondi assegnati al pilastro dei trasporti sono gli unici ad aver subito tagli e ritiene ciò inaccettabile; sottolinea che le sfide del settore dei trasporti nel mercato interno e il successo dell'MCE sono in contrasto con una riduzione della dotazione per i trasporti e chiede alla Commissione di riconsiderare l'importo proposto;

17.  ritiene che, al fine di mantenere un grado elevato di credibilità e di attrattività del programma MCE per gli investitori, la sua capacità finanziaria durante il prossimo periodo del QFP debba essere aumentata; sottolinea che un bilancio insufficiente per i trasporti metterebbe a rischio il completamento della rete TEN-T e che ciò, di fatto, svaluterebbe gli investimenti già effettuati con finanziamenti pubblici;

18.  sottolinea inoltre che la dotazione per la coesione presenta una forte dimensione regionale che risponde alla domanda locale ed è fondamentale per il completamento delle parti della rete centrale negli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione e, pertanto, per la coesione territoriale dell'UE; osserva che gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto dell'UE, se attuati con il contributo proveniente dal Fondo di coesione, dovrebbero continuare a essere un sistema equilibrato di fonti di finanziamento gestite a livello centrale e mediante gestione concorrente; pone in evidenza il fatto che l'importo stanziato nell'ambito della gestione diretta del quadro MCE a titolo del Fondo di coesione nel prossimo QFP 2021-2027 deve mantenersi almeno allo stesso livello rispetto al precedente QFP 2014-2020 e che detto importo deve essere sufficiente per completare, durante il prossimo QFP 2021-2027, i progetti finanziati a titolo del Fondo di coesione stanziato nell'ambito dell'attuale MCE;

19.  ricorda che il completamento della rete centrale dei trasporti nell'UE e la realizzazione delle priorità politiche continueranno a richiedere la partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati al processo decisionale, la trasparenza nella valutazione e nel monitoraggio dell'attuazione dei progetti sul piano ambientale e finanziario, il miglioramento dell'integrazione modale e la promozione di operazioni co-modali;

20.  invita la Commissione e gli Stati membri a mantenere il loro impegno a conseguire i principali obiettivi politici dell'MCE nel settore dei trasporti: entro il 2030 – completamento della rete centrale TEN-T, compresa la realizzazione della ricerca ATM nel cielo unico europeo (SESAR), delle autostrade del mare e dei sistemi europei di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), e transizione verso una mobilità pulita, competitiva, innovativa e connessa, compresa una struttura portante dell'UE di infrastrutture di ricarica per i carburanti alternativi entro il 2025; progressi verso il completamento della rete globale TEN-T entro il 2050;

21.  sottolinea la necessità di prestare maggiore attenzione a progetti orizzontali intelligenti; chiede pertanto alla Commissione di prendere in considerazione l'istituzione di iniziative specifiche, dedicate e transnazionali per accelerare e assicurare la corretta attuazione di priorità orizzontali quali il sistema ERTMS stimolando gli investimenti privati, in parte riunendo sovvenzioni e strumenti finanziari;

22.  ricorda, riguardo al settore dei trasporti, che è importante concentrarsi sulle connessioni multimodali e transfrontaliere, sulle soluzioni digitali, sul trasferimento modale e su trasporti più sostenibili; ritiene che l'MCE aggiornato debba inoltre dare priorità a collegamenti più diretti tra la rete centrale e quella globale; ritiene che tali obiettivi debbano riflettersi nell'elenco di progetti individuati in via preliminare, da includersi nel prossimo regolamento MCE;

23.  riconosce che il settore dei trasporti dovrebbe sfruttare appieno le opportunità offerte dalle tecnologie digitali e innovative e riconosce che le infrastrutture di trasporto nuove e innovative sono sempre più attraenti per gli investimenti, specialmente quelli del settore privato; evidenzia, tuttavia, che le infrastrutture esistenti continuano a rappresentare la struttura portante della rete dell'UE e sottolinea l'urgente necessità di investire maggiormente nella loro manutenzione; invita pertanto la Commissione a garantire l'attrattività dell'ammodernamento o del miglioramento delle infrastrutture esistenti con un elevato livello di ambizione in materia di innovazione;

24.  invita la Commissione a rivolgere un'attenzione particolare alle regioni ultraperiferiche (RUP), come sancito dall'articolo 349 TFUE, estendendo la rete centrale dei porti per migliorare la connettività all'interno dei loro bacini geografici, tra le regioni stesse, con il continente e con i paesi terzi; ritiene che alle RUP debba essere concesso un cofinanziamento fino all'85 % in tutti i modi di trasporto per migliorare il loro accesso agli inviti a presentare proposte e creare collegamenti marittimi regolari tra le RUP e le zone continentali; invita la Commissione a considerare la possibilità di formulare un invito a presentare proposte specifico per le RUP, nonché di assegnare finanziamenti a favore delle tecnologie innovative per gli aeroporti regionali nelle RUP allo scopo di garantire la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture aeroportuali;

25.  accoglie con favore gli obiettivi stabiliti nella comunicazione congiunta relativa al piano d'azione sulla mobilità militare riguardanti sia il miglioramento delle infrastrutture che la creazione di sinergie; invita la Commissione a utilizzare l'MCE per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture a duplice uso (civile e di difesa) lungo la rete TEN-T;

26.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e agli Stati membri.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(2) GU L 163 del 24.6.2017, pag. 1.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 64.
(5) Testi approvati, P8_TA(2017)0401.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0412.
(7) GU C 17 del 18.1.2017, pag. 20.


Situazione in Nicaragua
PDF 119kWORD 53k
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla situazione in Nicaragua (2018/2711(RSP))
P8_TA(2018)0238RC-B8-0244/2018

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Nicaragua, in particolare quelle del 18 dicembre 2008(1), del 26 novembre 2009(2) e del 16 febbraio 2017(3),

–  visto l'accordo di associazione del 2012 tra l'UE e l'America centrale,

–  visti il documento di strategia nazionale dell'Unione e il programma indicativo pluriennale 2014-2020 sul Nicaragua,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, del giugno 2004,

–  vista la Costituzione del Nicaragua,

–  vista la dichiarazione rilasciata dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 19 novembre 2016 sui risultati definitivi delle elezioni in Nicaragua,

–  viste le dichiarazioni rilasciate dal portavoce del VP/AR il 22 aprile 2018 e il 15 maggio 2018 sul Nicaragua,

–  visto il comunicato stampa dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), del 27 aprile 2018, sulla situazione dei diritti umani in Nicaragua,

–  viste la visita della Commissione interamericana per i diritti umani (IACHR) in Nicaragua dal 17 al 21 maggio 2018, volta a esaminare la situazione nel paese, e la relativa dichiarazione preliminare del 21 maggio 2018,

–  vista la dichiarazione sulla violenza connessa alle proteste in Nicaragua, rilasciata dal portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani Liz Throssell il 20 aprile 2018,

–  visto il comunicato stampa dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS), del 14 maggio 2018, sulla visita finalizzata a esaminare la situazione in Nicaragua,

–  viste la relazione del Segretariato generale dell'OAS sul Nicaragua, del 20 gennaio 2017, e la sua dichiarazione del 22 aprile 2018 in cui condanna la violenza in Nicaragua,

–  visti i comunicati rilasciati dalla Conferenza episcopale del Nicaragua, in particolare quello più recente del 23 maggio 2018,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che, stando alle segnalazioni ricevute, almeno 84 persone hanno perso la vita, più di 860 sono rimaste ferite e oltre 400 sono state arrestate in seguito alle proteste pacifiche studentesche iniziate il 18 aprile 2018 contro le riforme della previdenza sociale annunciate dal presidente Daniel Ortega; che la maggioranza delle vittime presentava ferite da proiettile alla testa, al collo, al petto o all'addome, il che induce nettamente a pensare a esecuzioni extragiudiziali; che le autorità del Nicaragua hanno apertamente stigmatizzato i manifestanti, definendoli "vandali" e accusandoli di "manipolazione politica";

B.  considerando che il 23 aprile 2018 il presidente Ortega ha annunciato l'annullamento della riforma della previdenza sociale, ma le manifestazioni si sono convertite in disordini continui più diffusi e richieste di un governo ad interim e ripristino dell'ordine democratico; che un'altra fonte di malcontento e di conflitto aperto è il forte incremento delle attività minerarie orientate all'esportazione ("estrattivismo");

C.  considerando che, il 20 aprile 2018, 600 studenti sono stati aggrediti nella cattedrale metropolitana di Managua dalle forze antirivoluzionarie e da un gruppo di membri del Fronte sandinista di liberazione nazionale, che agiscono in totale impunità e con la complicità e il consenso della polizia; che l'IACHR ha documentato attacchi in quattro campus universitari (UCA, UPOLI, UNA e UNAN);

D.  considerando che l'elevato numero di vittime dimostra i metodi brutali di repressione adottati dalle autorità statali, in violazione dei principi di necessità e proporzionalità sanciti dal diritto internazionale e delle norme che limitano l'uso della forza; che il capo della polizia nazionale del Nicaragua, Aminta Granera, ha rassegnato le dimissioni a causa del ricorso eccessivo alla violenza;

E.  considerando che i media che si occupavano delle proteste sono stati arbitrariamente chiusi dal governo e che i giornalisti che hanno espresso una qualsiasi forma di opposizione hanno subito intimidazioni e sono stati incarcerati; che la repressione della libertà di parola operata dalle autorità nicaraguensi e le vessazioni nei confronti dei leader dell'opposizione sono state condannate in quanto attacco alle libertà civili; che il giornalista Angel Gahona è stato ucciso con colpi di arma da fuoco mentre era in diretta;

F.  considerando che le organizzazioni dei diritti umani hanno registrato numerose denunce riguardanti la mancata prestazione, negli ospedali pubblici, di assistenza e cure ai manifestanti feriti;

G.  considerando che il 27 aprile 2018 il presidente dell'Assemblea Nazionale, Gustavo Porras, ha annunciato l'istituzione di una commissione per la verità incaricata di indagare su quanto accaduto durante le proteste; che il 6 maggio 2018 un consiglio composto da sette legislatori, cinque dei quali appartenenti al partito del presidente Ortega, ha scelto i cinque membri della commissione, la cui nomina è stata ratificata dall'Assemblea Nazionale;

H.  considerando che l'IACHR ha effettuato una visita in Nicaragua dal 17 al 21 maggio 2018; che ha documentato casi di arresti illegali e arbitrari, tortura, trattamenti crudeli, disumani e degradanti, censura e attacchi contro la stampa e altre forme di intimidazioni tra cui minacce, molestie e persecuzioni volte a sciogliere le proteste e scoraggiare la partecipazione dei cittadini;

I.  considerando che il dialogo nazionale tra il presidente Ortega e l'opposizione e i gruppi civici nicaraguensi, con la mediazione della Chiesa cattolica, avviato il 16 maggio 2018, non ha consentito di trovare una soluzione alla crisi ed è stato sospeso, dal momento che i negoziatori del governo si sono rifiutati di discutere il programma di 40 punti presentato dai mediatori comprensivo di una tabella di marcia verso elezioni democratiche che prevedeva la riforma della legge elettorale, l'anticipazione della data delle elezioni e il divieto di rielezione presidenziale; che è stata proposta la creazione di una commissione congiunta formata da sei persone, tre appartenenti al governo e tre alla piattaforma "Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia";

J.  considerando che dal 2007 il presidente Ortega è stato eletto alla carica di Presidente per tre volte consecutive, sebbene la Costituzione del Nicaragua vieti la rielezione consecutiva, il che dimostra la corruzione e l'autoritarismo che dominano il paese; che le istituzioni dell'UE e l'OAS hanno aspramente criticato le elezioni del 2011 e del 2016 per le irregolarità registrate, poiché si sono svolte in assenza di osservatori di una delle due organizzazioni o di qualsiasi altro osservatore internazionale credibile;

K.  considerando che la corruzione del settore pubblico, compresa quella che coinvolge i parenti del presidente Ortega, resta una delle maggiori sfide; che la corruzione di pubblici ufficiali, le confische illecite e gli accertamenti arbitrari da parte delle autorità doganali e fiscali sono molto comuni; che sono state espresse legittime preoccupazioni sul nepotismo all'interno del governo nicaraguense; che i gruppi per la difesa dei diritti umani hanno condannato il progressivo accentramento di potere derivante dal dominio di un unico partito e dall'indebolimento delle istituzioni;

L.  considerando che nell'ultimo decennio lo Stato del Nicaragua ha registrato un deterioramento della situazione della democrazia e dello Stato di diritto; che lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali devono essere parte integrante delle politiche esterne dell'UE, incluso l'accordo di associazione firmato nel 2012 tra l'Unione europea e i paesi dell'America centrale;

1.  condanna la brutale repressione e le intimidazioni nei confronti dei manifestanti pacifici in Nicaragua che si oppongono alla riforma della previdenza sociale, che hanno condotto alla morte, alla scomparsa e all'arresto arbitrario di numerose persone a opera delle autorità nicaraguensi, delle forze armate, della polizia e dei gruppi violenti vicini al governo; rammenta a tutte le forze di sicurezza del Nicaragua che è loro dovere, in primo luogo, proteggere i cittadini;

2.  esprime il suo cordoglio e la sua solidarietà alle famiglie di tutte le persone uccise e ferite durante le manifestazioni;

3.  invita le autorità nicaraguensi a cessare tutti gli atti di violenza contro le persone che esercitano il diritto alla libertà di espressione e il diritto di riunione; invita inoltre i manifestanti e le organizzazioni della società civile che guidano le proteste ad astenersi dall'uso della violenza nell'esercizio dei loro diritti; esorta le autorità nicaraguensi a rilasciare tutti coloro che sono detenuti arbitrariamente, a risarcire tutti i familiari coinvolti e a fornire garanzie circa il fatto che non sarà intrapresa alcuna azione penale nei loro confronti; esorta le autorità statali ad astenersi dal rilasciare dichiarazioni pubbliche volte a stigmatizzare i manifestanti, i difensori dei diritti umani e i giornalisti, come pure dall'avvalersi dei mezzi di informazione statali per condurre campagne pubbliche che potrebbero incoraggiare la violenza;

4.  invita le autorità del Nicaragua a consentire lo svolgimento immediato di un'indagine internazionale, indipendente e trasparente volta a perseguire i responsabili della repressione e delle morti durante le proteste; accoglie con favore, a tale proposito, la visita dell'IACHR in Nicaragua ed esprime preoccupazione circa le conclusioni della relazione preliminare; esorta la comunità internazionale a rivestire un ruolo attivo nell'assicurare i responsabili alla giustizia;

5.  chiede al governo nicaraguense di riconoscere e rafforzare l'autorità della commissione incaricata di monitorare l'attuazione delle raccomandazioni dell'IACHR, nonché di definire un calendario per le prossime visite di quest'ultima; chiede la creazione di un registro pubblico delle ammissioni negli ospedali, come richiesto dall'IACHR;

6.  esorta le autorità del Nicaragua a garantire a tutti gli attori della società, compresi le forze all'opposizione, i giornalisti e i difensori dei diritti umani, inclusi gli ambientalisti e la società civile, uno spazio sufficiente per agire liberamente, nel rispetto del diritto internazionale, in modo da creare le condizioni necessarie a che tutte le parti contrapposte discutano della situazione in Nicaragua e tutelino i diritti umani nel paese; ribadisce che la piena partecipazione dell'opposizione, la depolarizzazione della magistratura, la cessazione dell'impunità e la pluralità dei media sono fattori essenziali per ripristinare l'ordine democratico nel paese;

7.  deplora le violazioni della libertà dei media in Nicaragua, sia prima che durante le proteste; reputa inaccettabile il sequestro degli organi di informazione disposto dalle autorità durante le proteste; invita il governo a ripristinare la totale libertà dei media e di parola nel paese e a porre fine alle azioni vessatorie nei confronti dei giornalisti;

8.  prende atto del recente avvio di un dialogo nazionale e dell'istituzione della commissione per la verità, che dovrà prevedere la partecipazione di attori nazionali indipendenti provenienti da tutti i settori nonché di attori internazionali; si rammarica per l'insuccesso del primo ciclo del dialogo nazionale a seguito delle limitazioni imposte dal governo nicaraguense e auspica che la recente ripresa del dialogo offra l'opportunità di trovare una soluzione alla crisi e porre fine alla violenza; sottolinea che qualsiasi dialogo dovrebbe avere luogo in un clima privo di violenza e repressione, nel rispetto della legge e della Costituzione nonché del principio che qualsiasi modifica legislativa debba avvenire in conformità delle procedure previste dal diritto;

9.  denuncia le azioni illegali intraprese in violazione del sistema giudiziario che hanno portato a modifiche costituzionali con le quali sono stati rimossi i limiti al mandato presidenziale, consentendo così il proseguimento della presidenza di Daniel Ortega in netta violazione del diritto a elezioni democratiche; sottolinea la necessità di istituzioni democratiche forti, della libertà di riunione e del pluralismo politico; chiede, a tale proposito, una riforma elettorale che consenta lo svolgimento di elezioni eque, trasparenti e credibili, nel rispetto delle norme internazionali, quale soluzione alla crisi politica;

10.  invita le autorità a contrastare la corruzione dilagante tra i circoli politici del Nicaragua, che ostacola il funzionamento di tutte le istituzioni statali e limita gli investimenti esteri; chiede l'attuazione della normativa nicaraguense anticorruzione, ivi compresa quella relativa alle tangenti, agli abusi di ufficio e ai pagamenti di facilitazione; esprime preoccupazione per i legami tra il presidente Ortega e altri conflitti nella regione; invita le autorità nicaraguensi a firmare e ratificare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale;

11.  sottolinea che, alla luce dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i paesi dell'America centrale, occorre ricordare al Nicaragua la necessità di rispettare i principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani, come previsto dalla clausola in materia di diritti umani contenuta nell'accordo; esorta l'UE a monitorare la situazione e, se necessario, a valutare le potenziali misure da adottare; mette in guardia dalle gravi conseguenze politiche, economiche e per gli investimenti che le violazioni dei diritti umani potrebbero comportare;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento centroamericano, al gruppo di Lima nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Nicaragua.

(1) GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 89.
(2) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 74.
(3) Testi approvati, P8_TA(2017)0043.


Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020
PDF 177kWORD 67k
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione del documento di lavoro congiunto (SWD(2015)0182) – Parità di genere ed emancipazione femminile: Trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020 (2017/2012(INI))
P8_TA(2018)0239A8-0167/2018

Il Parlamento europeo,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW),

–  viste la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197) e la Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n. 201),

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa, dell'11 maggio 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

–  vista la relazione del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) del 2012 dal titolo "Marrying Too Young – End Child Marriage" (Troppo giovani per sposarsi – Porre fine al matrimonio infantile),

–  visti la dichiarazione di Pechino del 1995 e la piattaforma d'azione della quarta Conferenza mondiale, nonché gli esiti delle conferenze di revisione,

–  visti il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e gli esiti delle conferenze di revisione,

–  viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni sulle donne, la pace e la sicurezza 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013) e 2242 (2015),

–  visto il programma d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo del luglio 2015,

–  visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, in particolare i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile 1, 5, 8 e 10,

–  vista l'iniziativa Spotlight UE-ONU,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 8 e 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2010-2015 (GAP I),

–  visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio il 7 marzo 2011,

–  vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010, dal titolo "Strategy for equality between women and men 2010-2015" (Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015) (COM(2010)0491),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio del 28 aprile 2015, dal titolo "Piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019) – Mantenere i diritti umani al centro dell'azione dell'UE" (JOIN(2015)0016),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2015 sulle questioni di genere nel contesto dello sviluppo,

–  visto il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2016-2020 (GAP II), adottato dal Consiglio il 26 ottobre 2015, e la relativa relazione annuale di attuazione per il 2016, pubblicata il 29 agosto 2017 dalla Commissione europea e dall'Alto rappresentante,

–  visto l'Impegno strategico per l'uguaglianza di genere 2016-2019 della Commissione europea, del 3 dicembre 2015,

–  vista la strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, del giugno 2016,

–  visto l'articolo 208 TFUE, che sancisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, prevedendo che si tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere un impatto sui paesi in via di sviluppo,

–  visto il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo,

–  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sul rinnovo del piano di azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo(1),

–  vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla revisione del consenso europeo in materia di sviluppo(2),

–  vista la valutazione dell'attuazione europea del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2016-2020, pubblicata nell'ottobre 2017 dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo,

–  vista la relazione dell'organizzazione COC Nederland sull'attuazione degli orientamenti dell'UE per le persone LGBTI(3),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0167/2018),

A.  considerando che il principio di parità tra donne e uomini è un valore cardine dell'UE ed è sancito nei trattati dell'UE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che pertanto l'integrazione della prospettiva di genere deve essere attuata e inclusa in tutte le attività e le politiche dell'UE, in modo tale da garantire l'uguaglianza nella pratica e conseguire uno sviluppo sostenibile; che la parità e l'emancipazione delle donne sono condizioni essenziali per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile post-2015, ma costituiscono anche obiettivi autonomi in materia di diritti umani che dovrebbero essere perseguiti a prescindere dai loro benefici per lo sviluppo e la crescita;

B.  considerando che il quinto obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS5) consiste nel conseguire la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze nel mondo e che l'OSS5 deve essere integrato nell'intera agenda 2030 in modo da realizzare progressi in tutti i traguardi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

C.  considerando che nessuna strategia di sviluppo può essere efficace se le donne e le ragazze non svolgono un ruolo centrale;

D.  considerando che il primo piano d'azione sulla parità di genere (2010-2015), GAP I, ha determinato alcuni progressi, ma presentava anche un certo numero di lacune: un campo di applicazione limitato, la mancanza di una pianificazione di bilancio sensibile alle tematiche di genere, una scarsa comprensione del quadro dell'uguaglianza di genere da parte delle delegazioni dell'UE, la mancanza di impegno da parte della leadership dell'UE e la mancanza di architettura istituzionale e di incentivi per motivare e sostenere adeguatamente il personale;

E.  considerando che il Parlamento europeo ha chiesto, nella sua risoluzione dell'8 ottobre 2015, di correggere tali lacune e di adottare numerose altre modifiche, tra cui l'ampliamento del campo di applicazione del GAP e l'aumento della responsabilità a livello gestionale per l'uguaglianza di genere;

F.  considerando che nel 2018 si celebrerà il 70° anniversario dell'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e che il principio di uguaglianza costituisce il fulcro della concezione dei diritti umani della Carta delle Nazioni Unite del 1945, che afferma che tutti gli esseri umani dovrebbero godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali "senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione";

G.  considerando che il nuovo piano d'azione II sulla parità di genere 2016-2020 (GAP II) è stato elaborato sulla base delle raccomandazioni del Parlamento, in una prospettiva di cambiamento della cultura istituzionale dell'UE, a livello di servizi centrali e di delegazioni, per creare un cambiamento sistematico in relazione alle modalità con cui l'UE si rapporta al genere, e nell'ottica di trasformare la vita di donne e ragazze attraverso quattro ambiti strategici;

H.  considerando che i quattro ambiti creati all'interno del GAP II sono i seguenti: garantire l'integrità fisica e psicologica delle donne e delle ragazze, promuovere i diritti economici e sociali e l'emancipazione delle donne e delle ragazze, rafforzare la voce e la partecipazione delle donne e delle ragazze, e un pilastro orizzontale che consiste nell'operare un cambiamento della cultura istituzionale dei servizi della Commissione e del SEAE per far sì che gli impegni dell'UE siano rispettati in maniera più efficace;

I.  considerando che, nella sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sull'affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo(4), il Parlamento sottolinea l'importanza di promuovere la parità di genere e l'emancipazione femminile attraverso le relazioni esterne dell'UE;

J.  considerando che è difficile determinare il bilancio destinato alle azioni volte a conseguire la parità di genere dal momento che l'integrazione della dimensione di genere non è ancora inserita in tutti gli stanziamenti di bilancio e in tutte le decisioni di spesa nel quadro di una metodologia per un bilancio di genere; che, secondo la Commissione, gli impegni finanziari dell'UE per la parità di genere sono aumentati, contrariamente alla capacità delle risorse umane della Commissione e del SEAE di gestire tale aumento del volume dell'attività;

K.  considerando che la partecipazione delle donne all'attività economica è essenziale per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica;

L.  considerando che la parità di genere è tendenzialmente assente dai sistemi di monitoraggio e dai processi di valutazione di programmi e progetti e che l'analisi di genere è poco utilizzata per ispirare obiettivi, programmi, progetti e dialogo nell'ambito delle strategie nazionali;

M.  considerando che, a un anno dalla sua adozione, è troppo presto per valutare pienamente l'impatto del GAP II; che si raccomanda un intervallo di almeno tre anni dall'intervento strategico o dall'attuazione delle politiche prima di effettuare una valutazione di un'azione dell'UE; che l'obiettivo della presente risoluzione non è dunque quello di discutere gli obiettivi del GAP II, ma di esaminare come gli obiettivi dichiarati siano stati attuati nel suo primo anno e di raccomandare azioni volte a migliorare l'attuazione negli anni futuri;

N.  considerando che la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata da 195 paesi, è giuridicamente vincolante e costituisce uno strumento essenziale per affrontare la situazione di vulnerabilità delle ragazze e la loro necessità di ricevere una protezione e un'attenzione speciali;

O.  considerando che la reintroduzione e l'espansione della politica di Mexico City, la cosiddetta norma "global gag", destano profonda preoccupazione, dal momento che tale norma riduce l'assistenza sanitaria globale degli Stati Uniti destinata a organizzazioni che offrono alle ragazze e alle donne servizi relativi alla pianificazione familiare e alla salute sessuale e riproduttiva; che saranno colpiti i programmi finalizzati ad affrontare l'HIV/AIDS, la salute materna e infantile, gli interventi in materia di Zika e in altri ambiti relativi alla salute e alle malattie, come pure le organizzazioni che forniscono consulenza o rinviano a servizi per l'aborto o li raccomandano – anche se agiscono con fondi propri, fondi non degli Stati Uniti e persino se l'aborto è legale nel loro paese;

P.  considerando che le delegazioni e le missioni dell'UE sono in prima linea nell'attuazione del GAP II nei paesi partner e che la leadership e la conoscenza dei capi e del personale delle delegazioni e delle missioni svolgono un ruolo significativo nel garantire la corretta attuazione del GAP II; che permane un ostacolo di genere all'accesso delle donne alle posizioni direttive e dirigenziali nelle delegazioni dell'UE;

Q.  considerando che solo un terzo di tutte le delegazioni dell'UE opera nel campo dei diritti umani delle persone LGBTI; che gli orientamenti dell'UE per le persone LGBTI non sono applicati in maniera uniforme; che l'attuazione degli orientamenti da parte delle delegazioni dipende fortemente dalla conoscenza e dall'interesse dei singoli ambasciatori piuttosto che da un approccio strutturale;

R.  considerando che le situazioni di conflitto e post-conflitto e le situazioni di fragilità incidono in maniera diversa sugli uomini e sulle donne; che le donne non sono solo vittime, ma anche agenti di un cambiamento positivo, che potrebbe contribuire alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, al consolidamento della pace, ai negoziati di pace e alla ricostruzione post-conflitto; che le donne e le ragazze possono sperimentare diverse forme di discriminazione ed essere più esposte alla povertà; che una donna su tre nel mondo rischia di subire violenza fisica e sessuale a un certo punto della sua vita; che ogni anno 14 milioni di bambine sono costrette a contrarre matrimonio;

1.  prende atto della pubblicazione, nell'agosto 2017, della prima relazione annuale di attuazione per il 2016, il che è chiaramente indice di una spinta verso l'attuazione del GAP II;

2.  sottolinea che, sebbene l'anno trascorso dall'adozione del GAP II costituisca un lasso di tempo ancora breve, la valutazione dell'indirizzo generale è favorevole e sono state osservate alcune tendenze positive; rileva però anche una serie di difficoltà nella comunicazione e nell'attuazione delle principali priorità e degli OSS legati al genere e nel monitoraggio dei progressi compiuti per tutti gli obiettivi, nonché in termini di integrazione della dimensione di genere nei dialoghi strategici settoriali;

3.  osserva che il GAP II è stato elaborato come documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione; chiede alla Commissione di dimostrare il proprio fermo impegno promuovendolo a futura comunicazione sull'uguaglianza di genere;

4.  rileva che affidarsi alla ricerca di punta sulle politiche e a dati affidabili è essenziale ai fini dello sviluppo delle conoscenze sulla parità di genere e sull'emancipazione femminile, in modo da elaborare politiche e strategie atte a rafforzare la capacità dell'Unione di fare dell'uguaglianza di genere una realtà; invita pertanto il SEAE e la Commissione a prestare particolare attenzione al loro obiettivo di assicurare che sia condotta una valutazione indipendente dell'attuazione delle misure di cui all'allegato 1 del GAP II;

5.  osserva che il GAP II prevede un programma completo che spazia attraverso la totalità dell'agenda dell'UE in materia di politica estera, e valuta favorevolmente, a tale proposito, la scelta di tre pilastri tematici, vale a dire assicurare l'integrità fisica e psicologica di donne e ragazze, promuovere i diritti economici e sociali e l'emancipazione di donne e ragazze, e dare maggior voce a donne e ragazze rafforzando la loro partecipazione; sottolinea che tali pilastri sono intesi ad affrontare i principali fattori e le cause coinvolte nella discriminazione e nell'emarginazione; prende atto altresì del pilastro orizzontale che consiste nell'operare un cambiamento della cultura istituzionale dei servizi della Commissione e del SEAE per far sì che gli impegni dell'UE a favore della parità di genere e dell'emancipazione delle donne siano rispettati in maniera più efficace attraverso le relazioni esterne dell'Unione;

6.  osserva che i fattori e le cause principali di discriminazione ed emarginazione includono la violenza sessuale e di genere contro donne e ragazze, ivi comprese tradizioni perniciose come i matrimoni in età infantile e le mutilazioni genitali femminili, l'accesso insufficiente a settori e servizi sociali di base quali la sanità, l'istruzione, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e l'alimentazione, difficoltà nell'accedere alla salute sessuale e riproduttiva e una partecipazione diseguale alle istituzioni pubbliche e private, nonché ai processi decisionali in ambito politico e ai processi di pace;

7.  rammenta che la disuguaglianza di genere si interseca con altre forme di disuguaglianza, aggravandole, e che questa consapevolezza deve orientare la scelta delle priorità e gli impegni di intervento;

8.  chiede che si presti maggiore attenzione, nell'attuazione del GAP II, alle donne e alle ragazze che si trovano ad affrontare ulteriori discriminazioni sulla base della loro etnia, sessualità, disabilità, casta o età, e che vi sia una corrispondente disaggregazione dei dati;

9.  sottolinea che una migliore inclusione delle donne nel mercato del lavoro, un miglior sostegno all'imprenditoria femminile, la tutela delle pari opportunità e della parità di retribuzione tra uomini e donne, nonché la promozione dell'equilibrio fra vita privata e professionale rappresentano fattori essenziali per conseguire una crescita economica inclusiva e di lungo periodo, combattere le disuguaglianze e promuovere l'indipendenza economica delle donne;

10.  accoglie con favore il solido quadro di monitoraggio e responsabilità stabilito per misurare e verificare i progressi nel GAP II e riconosce che la sua maggiore ambizione costituisce una vera opportunità affinché l'UE promuova l'uguaglianza tra donne e uomini nonché l'emancipazione delle ragazze e delle donne nel campo delle relazioni esterne; riconosce, tuttavia, la necessità di una maggiore comprensione e armonizzazione di tale quadro al fine di valutare adeguatamente gli effetti delle azioni dell'UE;

11.  riconosce l'importanza di rafforzare le politiche e le misure intese a promuovere l'istruzione delle ragazze e le relative implicazioni per la loro salute e la loro emancipazione economica; rileva che le ragazze e le giovani donne sono particolarmente vulnerabili e che è necessaria un'attenzione specifica per assicurare loro l'accesso a tutti i livelli di istruzione; chiede, a tale riguardo, che sia tenuto in considerazione il ventaglio di opportunità offerto dalle discipline della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (le discipline "STEM");

12.  rileva che un maggiore coinvolgimento dei settori pubblico e privato è fondamentale per promuovere i diritti delle donne e la loro emancipazione economica in diversi settori economici; evidenzia la necessità di garantire l'inclusione e la rappresentanza delle donne nei settori economici emergenti che sono importanti per lo sviluppo sostenibile, ivi compreso il settore TIC; sottolinea che l'attività economica svolge un ruolo importante nel rafforzamento dei diritti delle donne; chiede, in tale contesto, che sia fornito un sostegno maggiore alle PMI locali, in particolare alle imprenditrici, per consentire loro di beneficiare della crescita sostenuta dal settore privato;

13.  sottolinea la necessità di emancipazione delle donne rurali in termini di un migliore accesso ai terreni, all'acqua, all'istruzione, alla formazione, ai mercati e ai servizi finanziari;

14.  invita l'UE a promuovere una maggiore partecipazione delle donne ai processi di mantenimento e di consolidamento della pace e alle missioni dell'UE di gestione militare e civile delle crisi;

Risultati del GAP II

15.  plaude all'espansione del piano d'azione sulla parità di genere a tutti i servizi esterni dell'UE e agli Stati membri e prende atto dei progressi nel cambiamento della cultura istituzionale dell'UE a livello di servizi centrali e di delegazioni, aspetto fondamentale per rafforzare l'efficacia delle iniziative dell'UE e il loro impatto sulla parità di genere; accoglie con favore anche il requisito obbligatorio introdotto dal GAP II per tutti gli attori dell'UE di presentare una relazione annuale sui progressi conseguiti in almeno un ambito tematico; ribadisce, tuttavia, la necessità di rafforzare la leadership e di migliorare continuamente la coerenza e il coordinamento tra le istituzioni e gli Stati membri dell'UE, pur utilizzando le strutture e il bilancio esistenti;

16.  si compiace del fatto che i servizi della Commissione e il SEAE, nonché l'81 % delle delegazioni dell'UE e 22 Stati membri, abbiano presentato relazioni di genere per il 2016; pur nella consapevolezza che potrebbero esistere circostanze che giustifichino la mancata presentazione di relazioni da parte delle delegazioni, si attende che le delegazioni e gli Stati membri intensifichino i loro sforzi e auspica che si registrino continui progressi, anno dopo anno, verso la presentazione di tutte le relazioni; prende atto che permangono disparità consistenti fra gli Stati membri; ricorda che la piena conformità nella presentazione di relazioni sul GAP e nella relativa attuazione sarà fondamentale per conseguire l'obiettivo del GAP II di integrare la dimensione di genere nell'85 % di tutte le nuove iniziative entro il 2020;

17.  si rallegra per i passi concreti intrapresi verso un cambiamento culturale e per l'introduzione di un'analisi di genere obbligatoria per tutte le nuove azioni esterne adottate, cosa che attribuisce la responsabilità generale per la comunicazione di informazioni sul GAP ai capi delle delegazioni dell'UE, come pure per il maggior numero di membri del personale di alto livello impegnati nell'attuazione del GAP II e per la nomina di un numero crescente di "modelli" e di punti di contatto per la dimensione di genere nelle delegazioni dell'UE, sebbene ad oggi soltanto metà delle delegazioni dell'UE abbia un punto di contatto per la dimensione di genere; chiede che l'amministrazione dedichi più tempo alle questioni di genere e che le delegazioni che non l'abbiano ancora fatto istituiscano i loro punti di contatto per la dimensione di genere; sottolinea che tutti i punti di contatto per la dimensione di genere devono essere dotati di tempo e capacità sufficienti per svolgere i loro compiti;

18.  si rammarica che, secondo la relazione del SEAE del novembre 2016, solo alcune delle missioni PSDC dell'UE offrano una formazione riguardo alle molestie sessuali o basate sul genere e osserva che nel 2015 non sono stati denunciati casi di molestie, abusi o violenze sessuali o basati sul genere da parte delle missioni della PSDC; sottolinea l'importanza di applicare una politica di tolleranza zero riguardo ai casi di molestie sessuali o basate sul genere e di sostenere le strutture istituzionali che si occupano della prevenzione della violenza sessuale o di genere; invita il SEAE e gli Stati membri a sostenere tutti gli sforzi tesi a contrastare la violenza sessuale o basata sul genere nelle operazioni internazionali di mantenimento della pace e a garantire che gli autori delle denunce e le vittime siano protetti efficacemente;

19.  si compiace del crescente numero di azioni che hanno una prospettiva di parità di genere (indicatori G1 e G2) e del requisito che prevede che le delegazioni giustifichino i progetti che non presentano tale prospettiva; sottolinea che gli aumenti globali di tali progetti non dovrebbero compromettere i progetti specifici mirati in materia di genere (indicatore G2); raccomanda pertanto un obiettivo specifico per i progetti G2; osserva che non è chiara la complementarietà tra le azioni mirate (G2) e quelle con una dimensione di genere (G1); chiede che siano compiuti ulteriori sforzi per chiarire l'integrazione della dimensione di genere e aumentare le azioni mirate;

20.  osserva che solo alcune componenti ricorrenti della parità di genere sono applicate nella programmazione e nella selezione dei progetti; invita gli attori responsabili dell'attuazione a usare tutta la gamma di ambiti in cui si manifesta la parità di genere;

21.  condanna tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e tutte le forme di violenza di genere, ivi compresi la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale, i matrimoni forzati, i delitti d'onore, le mutilazioni genitali femminili e il ricorso alla violenza sessuale quale arma di guerra; invita l'UE e tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione di Istanbul, ovvero il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante inteso a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne;

22.  deplora il fatto che le donne che sono state o sono vittime di violenza non ricevano un livello di sostegno analogo contro la violenza maschile, in termini di informazioni sui rifugi, sui diritti e servizi di sostegno, sulle linee di assistenza, sui centri per le vittime di stupro ecc., nonché in termini di accesso a tali servizi e prestazione degli stessi; sottolinea che la Convenzione di Istanbul dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla violenza degli uomini nei confronti delle donne, affrontando al contempo anche tutta la violenza di genere attraverso la lotta alla violenza motivata da un insieme di vari fattori, tra cui orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere; sottolinea l'importanza di misure strategiche per combattere in maniera proattiva gli stereotipi di genere e contrastare i modelli di patriarcato, il razzismo, il sessismo, l'omofobia e la transfobia, nonché la normatività di genere e l'eteronormatività;

23.  si rammarica profondamente per il fatto che la programmazione attuale sembrerebbe relegare la dimensione di genere alle situazioni di crisi o di conflitti difficili e che, tra l'altro, ciò abbia fatto sì che molte donne e ragazze vittime di stupro nel contesto di una guerra non possano accedere a un'assistenza non discriminatoria e, in particolare, a cure mediche complete; invita la Commissione ad attuare in maniera sistematica il GAP II anche nei contesti umanitari, ove il piano deve fornire un accesso non discriminatorio ai servizi medici, e a informare attivamente i suoi partner umanitari in merito al fatto che la politica della Commissione prevede che, nei casi in cui la gravidanza minacci la vita di una donna o di una ragazza o causi sofferenza, il diritto umanitario internazionale possa giustificare l'offerta di un aborto sicuro; sottolinea che la fornitura di aiuti umanitari da parte dell'UE e dei suoi Stati membri non dovrebbe essere soggetta a restrizioni imposte da altri partner donatori per quanto riguarda le cure mediche necessarie, ivi compreso l'accesso all'aborto sicuro per le donne e le ragazze vittime di stupro nei conflitti armati; accoglie con favore il fatto che molte delegazioni dell'UE si siano concentrate sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne; insiste, in tale contesto, sulla necessità di garantire la protezione del diritto alla vita e alla dignità di tutte le donne e le ragazze, lottando attivamente contro pratiche nefaste quali il genericidio; sottolinea che occorre porre fine alla pratica dello stupro come arma di guerra e strumento di oppressione e che l'Unione europea deve fare pressione sui governi dei paesi terzi e su tutte le parti interessate nelle regioni in cui si verificano tali violenze di genere, onde porre fine a tale pratica, assicurare alla giustizia i responsabili e cooperare con le persone sopravvissute e le donne e le comunità interessate, per aiutarle a guarire e ristabilirsi;

24.  sottolinea che il rispetto universale della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, nonché la possibilità di accedervi, contribuiscono al conseguimento di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi alla salute, tra cui l'assistenza prenatale e le misure volte a evitare le nascite ad alto rischio e ridurre la mortalità infantile e post-infantile; evidenzia che l'accesso alla pianificazione familiare, ai servizi per la salute materna e all'aborto legale in condizioni di sicurezza sono elementi importanti per salvare la vita delle donne; deplora, tuttavia, il fatto che le priorità relative alla pianificazione familiare o alla salute riproduttiva siano trascurate in termini sia di finanziamenti che di programmi; è preoccupato per il fatto che nessuna delegazione dell'UE nelle regioni del Medio Oriente e Africa settentrionale e dell'Europa orientale e Asia centrale abbia scelto alcun indicatore relativo alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, nonostante le notevoli necessità di queste regioni in tale ambito; invita le delegazioni dell'UE nelle suddette regioni a rivalutare questi dati preoccupanti per determinare se possano essere legati a questioni di errata comunicazione o se sia necessario integrare i programmi vigenti con azioni mirate in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, approfittando del riesame intermedio della programmazione; sottolinea che occorre mantenere nella relazione annuale il capitolo specifico sulla salute sessuale e riproduttiva e sui relativi diritti al fine di valutare realmente l'effetto di trasformazione del GAP II e assicurare che i progressi in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti siano adeguatamente rilevati dall'approccio metodologico della relazione;

25.  prende atto che dalla relazione emerge la necessità di rafforzare il sostegno alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti quale presupposto per la parità di genere e l'emancipazione delle donne, come pure la necessità di dotarsi di strumenti adeguati per misurare i progressi al fine di garantire un accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, come stabilito conformemente all'impegno dell'UE ad aderire al programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, alla piattaforma d'azione di Pechino e ai documenti finali delle rispettive conferenze di revisione, nonché all'obiettivo di sviluppo sostenibile 5.6; ricorda altresì, a tale proposito, gli obiettivi di sviluppo sostenibile 3.7 e 5.3;

26.  deplora il fatto che, in un contesto di riduzione degli spazi della società civile, l'obiettivo 18 incentrato sulle organizzazioni per i diritti delle donne e sui difensori dei diritti umani delle donne riceva scarsa attenzione; è preoccupato per il fatto che alla priorità tematica relativa ai diritti politici e civili, segnatamente la partecipazione delle donne e delle ragazze ai diritti politici e civili, non sia stata attribuita un'importanza sufficiente nell'attuazione del GAP II;

Principali raccomandazioni per la Commissione / SEAE

27.  invita la Commissione e il SEAE ad adottare ulteriori misure per facilitare lo scambio delle migliori pratiche tra delegazioni e unità nel miglioramento della parità di genere e dell'integrazione della dimensione di genere, come la creazione e la promozione di una rete di punti di contatto per la dimensione di genere e la condivisione di esempi più positivi di buone pratiche, includendo, senza limitarvisi, la formulazione, l'attuazione e l'analisi di genere sistemica dei programmi, nonché per garantire che le analisi di genere influiscano in modo efficace sui programmi attuati dalle delegazioni dell'UE;

28.  rileva che sono stati compiuti notevoli progressi in diversi ambiti prioritari, sebbene si siano registrati miglioramenti più lenti rispetto a quanto ci si sarebbe potuto aspettare; invita la Commissione a esaminare attraverso uno studio i motivi in base ai quali determinati obiettivi tematici e ambiti prioritari sono tenuti in considerazione più spesso dalle delegazioni dell'UE e conseguono maggiori progressi;

29.  chiede di rafforzare le capacità in risorse umane dedicate all'integrazione della prospettiva di genere all'interno dei servizi della Commissione attraverso azioni di formazione mirate, la riorganizzazione delle strutture esistenti e l'assunzione di personale aggiuntivo; suggerisce che il rafforzamento della formazione del personale, specialmente degli alti funzionari con incarichi gestionali, comprendente una formazione specifica sulle questioni di genere nei gruppi più vulnerabili, e l'istituzione di un punto di contatto per la dimensione di genere in ciascuna unità e di un gruppo di coordinamento per tali questioni tra le unità delle DG DEVCO, NEAR ed ECHO e del SEAE, contribuirebbero a una migliore integrazione della prospettiva di genere nelle unità di politica esterna; ritiene che i miglioramenti e l'ulteriore specializzazione nella formazione in materia di parità di genere dovrebbero essere altresì resi disponibili ai partner locali a livello governativo e tra gli attori non statali, comprese le ONG;

30.  sottolinea la necessità di garantire coerenza e complementarità tra tutti gli strumenti e tutte le politiche per l'azione esterna dell'UE esistenti con riferimento all'integrazione della dimensione di genere, ivi compresi il nuovo consenso in materia di sviluppo, il pacchetto di risorse dell'UE sull'integrazione della dimensione di genere nella cooperazione allo sviluppo e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia;

31.  accoglie con favore la nota orientativa dell'8 marzo 2016 che delinea le risorse e gli strumenti per l'attuazione del GAP II applicabile alla DG DEVCO e al SEAE e chiede che venga fornita una nota orientativa per tutti i servizi europei coinvolti nell'attuazione del GAP II;

32.  accoglie con favore l'avvio dell'iniziativa congiunta globale sul genere UE-ONU (iniziativa Spotlight), in linea con l'obiettivo del GAP II di far fronte alla violenza sessuale e di genere e a pratiche nefaste quali la mutilazione genitale femminile, i matrimoni precoci e forzati o la tratta di esseri umani; osserva, tuttavia, che l'iniziativa Spotlight affronta principalmente elementi dell'agenda che rappresentano già una preoccupazione condivisa a livello globale, come confermato dalla relazione di attuazione, e pertanto sottolinea la necessità di promuovere la parità di genere in maniera più inclusiva, mediante un'adeguata combinazione di programmi e modalità; chiede che l'iniziativa Spotlight sia dotata di fondi aggiuntivi non ancora destinati alla parità di genere; invita la Commissione ad avvalersi del riesame intermedio dei suoi programmi internazionali di cooperazione per accrescere il finanziamento del pacchetto di risorse sul genere al fine di realizzare gli ambiziosi obiettivi del GAP II, inclusa l'integrazione della prospettiva di genere nella cooperazione bilaterale e attraverso i programmi tematici;

33.  sottolinea che l'UE deve promuovere e integrare il principio di parità tra donne e uomini nelle sue relazioni esterne; osserva tuttavia che il collegamento tra commercio e genere non viene affrontato a sufficienza nel GAP II e più in generale che l'integrazione della dimensione di genere rimane una sfida multidimensionale; ricorda a tale riguardo che la negoziazione di accordi commerciali, e in particolare dei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile che riguardano i diritti dei lavoratori, costituisce uno strumento importante per promuovere la parità tra donne e uomini e l'emancipazione delle donne nei paesi terzi; chiede pertanto che la DG TRADE prenda misure per attuare il GAP II nel suo lavoro e che tutti gli accordi commerciali dell'UE includano i diritti delle donne e delle ragazze e la parità di genere, in quanto motori di crescita economica, e rispettino le convenzioni principali dell'ILO sul genere e sui diritti dei lavoratori, incluse quelle sul lavoro coatto e sul lavoro minorile; ricorda la necessità di monitorare l'impatto delle politiche commerciali dell'UE sull'emancipazione delle donne e sulla parità di genere durante la loro attuazione;

34.  osserva che l'emancipazione delle donne e delle ragazze è uno degli obiettivi dichiarati dell'azione esterna dell'UE grazie alla strategia globale per la politica estera e di sicurezza comune; osserva che il ruolo delle donne nei negoziati di pace e nella mediazione così come delineato dal GAP II non è sufficiente; sottolinea il ruolo importante delle donne nel promuovere il dialogo, instaurare un clima di fiducia, creare coalizioni per la pace e introdurre punti di vista diversi circa il significato della pace e della sicurezza, in particolare nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti e nella ricostruzione successiva ai conflitti; osserva che la promozione dei diritti delle donne nei paesi in cui sono in corso crisi o conflitti rende le comunità più forti e più resilienti; accoglie con favore la designazione in seno al SEAE di un consigliere principale per le questioni di genere e l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; incoraggia il rafforzamento delle azioni degli Stati membri dell'UE e internazionali attraverso le Nazioni Unite, per affrontare con maggiore efficacia gli effetti delle situazioni di conflitto e post-conflitto sulle donne e sulle ragazze; invita la Commissione a sostenere la nuova rete globale dei punti focali per le donne, la pace e la sicurezza; sottolinea l'importanza della risoluzione 2250 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui giovani, la pace e la sicurezza e l'esigenza di trovare i modi migliori affinché l'UE dia attuazione a tale risoluzione;

35.  rammenta la sua richiesta, in riferimento ai negoziati commerciali con il Cile, di includere un capitolo specifico su commercio, parità di genere ed emancipazione delle donne; mette in evidenza che la proposta di introdurre tale capitolo a sé stante in un accordo commerciale viene formulata ora per la prima volta; insiste sulla necessità di conoscere il contenuto di tale capitolo e di valutarlo per prendere di conseguenza decisioni a livello più generale; incoraggia l'UE a introdurre misure trasversali negli accordi commerciali per promuovere l'uguaglianza di genere, procedere allo scambio di buone pratiche e consentire alle donne di trarre maggiore vantaggio dagli accordi commerciali;

36.  invita a raccogliere dati disaggregati in base al sesso nei settori chiave maggiormente interessati dagli accordi commerciali, fornendo un utile strumento per prevedere il più accuratamente possibile gli effetti di questi ultimi sulla vita delle donne e per contrastare ogni eventuale impatto negativo; invita inoltre a creare un meccanismo chiaro per il monitoraggio e il rafforzamento della politica di genere negli accordi commerciali;

37.  accoglie con favore la priorità tematica sull'emancipazione economica e sociale e l'analisi delle barriere nell'accesso alle risorse produttive, ivi comprese la terra e le attività corrispondenti; ribadisce che, sebbene l'UE si sia impegnata a investire nella parità di genere nel settore agricolo, gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) in campo agricolo non sono indirizzati primariamente alle agricoltrici e invita l'UE e gli Stati membri ad assegnare maggiori risorse alle agricoltrici, in linea con l'obiettivo 5 del GAP II;

38.  incoraggia vivamente le istituzioni a migliorare in modo sostanziale la percentuale delle donne nelle delegazioni dell'UE, in particolare nel ruolo di capodelegazione, essendo attualmente 28 su 138 le delegazioni capeggiate da donne, nonché la percentuale delle donne aventi ruolo di capomissione (attualmente 5 su 17); invita pertanto la Commissione e il SEAE ad attuare in maniera efficace politiche mirate per agevolare l'accesso delle donne alle posizioni direttive e dirigenziali; osserva la scarsa presenza delle donne nei processi decisionali, il che indica l'esistenza di barriere invisibili che impediscono loro di occupare posti di maggiore responsabilità;

39.  sottolinea che il successo del GAP II dipenderà, in ultima analisi, dall'impegno coerente e a lungo termine ad alto livello politico e dirigenziale di tutti gli attori dell'UE, nonché dalla disponibilità di risorse umane e finanziarie sufficienti per la sua attuazione e dall'adattamento degli sforzi dell'UE alle realtà locali nei paesi beneficiari; accoglie con favore a tale riguardo l'impegno positivo del Commissario responsabile per la cooperazione internazionale e lo sviluppo e incoraggia un maggior impegno da parte degli altri Commissari; rileva la necessità di una maggiore leadership politica dell'Alto rappresentante e dei dirigenti al fine di aumentare le risorse e la responsabilità e coordinare e rafforzare questo impegno nei prossimi anni; chiede che tutti gli attori dell'UE utilizzino il pacchetto di risorse sul genere per garantire l'applicazione coerente dell'integrazione della dimensione di genere onde realizzare gli obiettivi ambiziosi del GAP II;

40.  condanna fermamente la reintroduzione e l'espansione della "politica di Città del Messico" (la cosiddetta norma "global gag", ossia regola del bavaglio globale) da parte degli Stati Uniti nel gennaio 2017 e le relative ripercussioni a livello mondiale sull'assistenza sanitaria destinata a donne e ragazze e sui diritti di queste ultime; ribadisce il proprio invito all'UE e ai suoi Stati membri a sostenere attivamente i diritti delle donne in tutto il mondo e ad accrescere significativamente i finanziamenti allo sviluppo nazionali e dell'UE a favore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pianificazione familiare e all'aborto legale in condizioni di sicurezza, nell'ottica di ridurre la lacuna finanziaria lasciata dagli Stati Uniti in tale ambito;

41.  invita il SEAE a migliorare l'attuazione degli orientamenti dell'UE per le persone LGBTI e a garantire che le delegazioni dell'UE consultino regolarmente le organizzazioni LGBTI e le informino in merito alle iniziative intraprese in materia di diritti delle persone LGBTI, in modo da assicurare che il livello di partecipazione e le misure adottate dipendano dalle esigenze della comunità LGBTI in un paese e non dall'impegno individuale del personale delle delegazioni, e a coordinare la strategia e l'azione non solo con le ambasciate nazionali degli Stati membri dell'UE, ma anche con le ambasciate di paesi terzi e con le organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite;

42.  osserva che saranno necessari finanziamenti adeguati a favore della parità di genere nelle relazioni esterne per sostenere l'impegno politico nei confronti di tale obiettivo; sottolinea che i finanziamenti attuali per le azioni a favore della parità di genere e l'emancipazione delle donne rimangono inadeguati ed esorta a invertire tale situazione nel prossimo QFP;

Principali raccomandazioni per le delegazioni dell'UE

43.  si compiace della flessibilità che il GAP II offre alle delegazioni nella scelta delle priorità in funzione del contesto nazionale, poiché ciò consente un'analisi e una valutazione caso per caso delle esigenze specifiche di ciascun paese o regione, affrontando così la sfida particolare di rafforzare i diritti delle donne e la loro emancipazione economica; raccomanda comunque che le delegazioni siano incoraggiate a dimostrare di aver compiuto progressi almeno in relazione a una priorità per pilastro tematico entro la fine del GAP II per garantire una copertura più uniforme delle diverse aree tematiche, ad esempio rafforzando le politiche e le misure intese a promuovere l'istruzione per le ragazze e le relative implicazioni in termini di salute ed emancipazione economica; esorta a incentrare l'attenzione sulla situazione delle donne e delle ragazze nelle zone colpite dai conflitti nonché sulla violenza di genere, e più in particolare sul ricorso allo stupro quale arma di guerra; ricorda inoltre che le azioni e i progetti finanziati dall'UE dovrebbero sistematicamente mirare a combattere le disuguaglianze e le discriminazioni di genere;

44.  ricorda l'obbligo sancito dai trattati di integrare a dimensione di genere in tutte le attività dell'UE, compresi i dialoghi politici e tutti i dialoghi politici settoriali e in settori quali energia, agricoltura, trasporti, istruzione e amministrazione pubblica che hanno ricevuto finora scarsa attenzione; insiste sulla necessità di integrare la dimensione di genere nei piani nazionali e nei quadri politici al fine di garantire la titolarità e la responsabilità dei paesi partner, ricordando in tal modo l'importanza di sostenere progetti di sviluppo promossi da donne dei paesi in questione; sottolinea l'importanza di collaborare con i paesi partner nell'elaborazione di bilanci nazionali attenti alle questioni di genere;

45.  chiede che sia istituita una linea di bilancio specifica in materia di parità di genere al fine di affrontare in modo più incisivo il problema del tasso di partecipazione e rappresentanza politiche delle donne nei paesi limitrofi dell'UE e all'interno dell'UE; sottolinea che questi programmi dovrebbero essere pienamente integrati con gli obiettivi e i programmi di UN-Women e dovrebbero fissare obiettivi misurabili per poter valutare periodicamente i progressi in materia di parità di genere nel vicinato orientale e meridionale e rafforzare la cooperazione e l'impegno con i governi degli Stati partner al fine di ottenere risultati migliori più velocemente, nel contesto di accordi di partenariato e associazione bilaterali;

46.  osserva che la formazione sull'integrazione della dimensione di genere ha luogo solo in alcune delegazioni e che gran parte del personale formato presentava una situazione contrattuale con incarichi temporanei; invita le delegazioni dell'UE a risolvere tale situazione;

47.  sottolinea l'importanza, nel dialogo politico, di migliorare la partecipazione delle donne all'istruzione e all'attività economica, all'occupazione e all'imprenditorialità come strumento prioritario per migliorare la posizione delle donne nella società;

48.  sottolinea l'importanza di condurre un'analisi di genere sistematica e basata su dati concreti, utilizzando ove possibile dati disaggregati per sesso ed età, consultando e facendo partecipare le organizzazioni della società civile locali e i gruppi femminili, le organizzazioni per i diritti umani e le autorità locali e regionali per la selezione e la valutazione della scelta degli obiettivi, degli strumenti di attuazione e delle fonti di monitoraggio, nonché per l'efficacia e la sostenibilità dei risultati; si compiace del fatto che siano state completate 42 analisi di genere per paese e chiede un rapido completamento per tutti gli altri paesi nonché un utilizzo di gran lunga maggiore dei criteri di uguaglianza di genere nei sistemi di monitoraggio e nei processi di valutazione di programmi e progetti, e chiede che l'analisi di genere contribuisca a definire gli obiettivi, i programmi, i progetti e il dialogo nell'ambito delle strategie nazionali; incoraggia l'UE a esplorare le possibilità di condividere, gestire e aggiornare l'analisi di genere in modo più sistematico, al fine di contribuire a migliorare il coordinamento e non limitare l'analisi di genere a settori politici ovvi come l'istruzione e la salute materna, ma a prendere in considerazione anche settori politici che sono al momento erroneamente ritenuti neutrali sotto il profilo di genere, segnatamente agricoltura, clima o energia;

49.  prende atto del fatto che, nel suo documento di lavoro congiunto dei suoi servizi sul quadro 2016-2020, la Commissione ha riconosciuto che gli investimenti dell'UE nella parità di genere non sono stati misurati in modo sistematico; invita la Commissione ad adottare un approccio chiaro e orientato ai risultati che stabilisca standard elevati per i meccanismi di segnalazione, valutazione e responsabilità, e a promuovere un processo decisionale basato su elementi fattuali per utilizzare le risorse finanziarie disponibili in modo efficiente ed efficace; chiede che venga presentata una relazione per determinare esattamente quanti finanziamenti siano stati destinati all'integrazione della dimensione di genere e identificare gli obiettivi più importanti che sono stati conseguiti;

50.  sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente la raccolta di dati a livello nazionale e di elaborare indicatori specifici con obiettivi fissati in base a tali indicatori, nonché l'importanza che il loro monitoraggio sia allineato al quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

51.  ricorda che i diritti delle donne sono diritti umani e invita ad adoperarsi ulteriormente per affrontare le norme sociali e culturali e gli stereotipi di genere nelle società attraverso una maggiore cooperazione con la società civile e le organizzazioni di base che promuovono i diritti e l'emancipazione delle donne, in particolare in contesti di fragilità dello Stato e in situazioni di conflitto ed emergenza; ritiene essenziale creare nuove reti o sviluppare quelle esistenti, coinvolgendo tutti gli attori chiave, compreso il settore privato, e, se possibile, sviluppare partenariati pubblico-privato; sottolinea la necessità di accrescere il ruolo delle donne nell'ambito delle comunità locali e delle ONG nel monitorare le autorità locali e nel chiedere conto a queste ultime del loro operato; pone l'accento sulla necessità di evitare di rappresentare le bambine e le donne come "vulnerabili" e di enfatizzare invece il loro ruolo di agenti di cambiamento e sviluppo, nonché agenti per la pace nella risoluzione dei conflitti; sottolinea che l'inclusione e il coinvolgimento attivo di ragazzi e uomini sono necessari per garantire una reale parità tra donne e uomini; incoraggia pertanto un'ampia educazione al cambiamento comportamentale in materia di violenza di genere, coinvolgendo tutti gli uomini e tutti i ragazzi e tutte le comunità; sottolinea che le norme sociali in merito ai ruoli delle donne e degli uomini pongono le donne in una situazione di maggiore vulnerabilità, segnatamente in relazione alla loro salute sessuale e riproduttiva, e conducono a pratiche nefaste quali mutilazione genitale femminile o matrimoni infantili, precoci e forzati;

52.  invita l'UE a promuovere quadri giuridici e strategie che incoraggino una maggiore e più efficace partecipazione delle donne ai processi di mantenimento e di consolidamento della pace e di mediazione e alle missioni dell'UE di gestione militare e civile delle crisi, in conformità della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, prestando particolare attenzione alla violenza sessuale connessa ai conflitti; ritiene, a tal fine, che l'analisi dei conflitti sensibile alle specificità di genere, in consultazione con gli attori nell'ambito delle comunità e le organizzazioni femminili, possa consentire una migliore comprensione del ruolo delle donne in situazioni di conflitto;

53.  evidenzia la necessità di stanziamenti di bilancio destinati a programmi di prevenzione dei matrimoni infantili, che mirino a creare un contesto in cui le ragazze possano realizzare appieno il proprio potenziale, in particolare attraverso programmi formativi, sociali ed economici per le ragazze che non frequentano la scuola, sistemi di protezione dei minori, centri di accoglienza per donne e ragazze, consulenza legale e supporto psicologico;

54.  sottolinea l'importanza di aumentare il coinvolgimento, mediante il dialogo e il coordinamento periodici, delle organizzazioni della società civile e di altre parti interessate quali i soggetti responsabili dei diritti umani, della salute o dell'ambiente presso le delegazioni dell'UE, dal momento che tale cooperazione contribuirà a migliorare la visibilità e l'attuazione del GAP II, aumentando in tal modo la responsabilità pubblica per quanto concerne i progressi in materia di parità di genere;

55.  esprime preoccupazione per l'insufficiente attenzione prestata alla protezione dei difensori dei diritti delle donne e delle organizzazioni dei diritti delle donne, considerando la forte pressione cui sono attualmente soggetti a causa della riduzione degli spazi della società civile in molte regioni; esprime altresì preoccupazione per il fatto che la priorità tematica in materia di diritti politici e civili, segnatamente la partecipazione delle donne e delle ragazze ai diritti politici e civili, non è stata enfatizzata nell'attuazione del GAP II;

56.  invita le delegazioni dell'UE a garantire una raccolta dati efficace e periodica sulla violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, a formulare raccomandazioni specifiche per paese e a promuovere l'istituzione di meccanismi di protezione e di adeguate strutture di sostegno alle vittime;

Principali raccomandazioni per il Parlamento europeo

57.  incoraggia le delegazioni del Parlamento europeo, nella loro interazione con i paesi partner, a esaminare sistematicamente la programmazione di genere e i risultati dell'analisi di genere e a lavorare per promuovere le pari opportunità e l'emancipazione delle donne, nonché a includere incontri con le organizzazioni femminili nei loro programmi di missione; invita il Parlamento a garantire un miglior equilibrio di genere nella composizione delle sue delegazioni;

58.  chiede alla Commissione di rendere disponibili le relazioni di analisi di genere per paese e di inserirle nei briefing approfonditi per tutte le delegazioni del Parlamento nei paesi terzi;

59.  raccomanda al Parlamento europeo di esaminare periodicamente le future relazioni sull'attuazione del GAP II, se possibile ogni due anni;

Principali suggerimenti per la futura comunicazione delle informazioni

60.  sottolinea la necessità di un metodo semplificato di comunicazione delle informazioni che riduca al minimo la burocrazia; chiede di ultimare le relazioni future di attuazione e di pubblicarle in un arco di tempo più breve; chiede lo sviluppo di un sistema di comunicazione delle informazioni online, modelli chiari e la realizzazione di una guida per facilitare il lavoro delle delegazioni;

61.  sottolinea la necessità dell'inclusione e della rappresentanza delle donne negli ambiti economici che sono importanti per lo sviluppo sostenibile; sottolinea che le imprese possono svolgere un ruolo importante nel rafforzamento dei diritti delle donne; chiede in tale contesto un sostegno maggiore a favore delle PMI locali, in particolare delle imprenditrici, tramite microprestiti, così da consentire loro di beneficiare della crescita sostenuta dal settore privato;

62.  sottolinea la necessità di sostenere il rafforzamento delle capacità e dei meccanismi statistici nazionali nei paesi partner, coordinando efficacemente l'assistenza finanziaria e tecnica al fine di migliorare la misurazione, il monitoraggio e la gestione dei risultati ottenuti nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere;

63.  invita la Commissione a raccogliere dati disaggregati per genere nell'attuazione dei programmi finanziati dall'UE sull'emancipazione delle donne;

64.  sottolinea la necessità non solo di politiche valide per l'integrazione della dimensione di genere, ma anche di relazioni sulle specifiche azioni concrete, in particolare in settori sensibili quali la salute sessuale e riproduttiva, che permettano di verificare l'impatto reale sulla vita di donne e bambine, nonché di uomini e bambini;

65.  ricorda, tuttavia, che la generazione di dati non consiste semplicemente nel raccogliere dati disaggregati per genere e chiede che sia migliorata la raccolta di dati per consentire un'analisi qualitativa della situazione delle donne, ad esempio rispetto alle condizioni di lavoro;

66.  sottolinea la necessità di migliorare l'affidabilità dell'analisi di genere armonizzando i dati raccolti dalle delegazioni dell'UE in modo tale da renderli comparabili;

67.  rileva che è necessario non solo consultare i partner internazionali e nazionali, il mondo accademico, i gruppi di riflessione e le organizzazioni femminili, ma anche assicurare che il loro contribuito e le loro competenze possano concorrere a monitorare le attività e i programmi in materia di parità di genere finanziati dall'UE;

68.  ricorda che è obbligo dell'UE e dei suoi Stati membri rispettare i diritti delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo al momento dell'attuazione e della definizione della politica dell'UE in materia di migrazione; chiede, in tale contesto, una rivalutazione dell'impegno dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA con la guardia costiera libica, alla luce delle segnalazioni di violenze sessuali sistematiche contro le donne nei centri di detenzione sul suolo libico;

69.  rileva che il concetto di integrazione della dimensione di genere è ancora spesso poco compreso e che è necessario migliorare la comunicazione qualitativa, il che consentirebbe di valutare l'attuazione dal GAP nell'ambito delle politiche e dei progetti esistenti; sottolinea la necessità di obiettivi e attività tangibili e vincolati a punti di riferimento chiari e concreti, a un calendario rigoroso e a una valutazione qualitativa dei dati che dimostri l'impatto reale delle misure attuate nei paesi beneficiari, in modo che il GAP II funzioni come un vero e proprio meccanismo per la definizione di priorità e l'attuazione di politiche, anziché un mero strumento per l'elaborazione di relazioni interne;

o
o   o

70.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 349 del 17.10.2017, pag. 50.
(2) Testi approvati, P8_TA(2017)0026.
(3) https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/report_on_the_implementation_of_the_eu_lgbti_guidelines_2016.pdf
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0365.


Applicazione della strategia dell'UE per i giovani
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Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù (2017/2259(INI))
P8_TA(2018)0240A8-0162/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 9, 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 14, 15, 21, 24 e 32,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'UE nel 2010,

–  visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE(1),

–  vista la risoluzione del Consiglio su un piano di lavoro dell'Unione europea per la gioventù per il 2016-2018(2),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani(3),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 per l'istituzione di un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile(4),

–  vista la risoluzione del Consiglio, del 27 novembre 2009, su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018)(5),

–  vista la valutazione della Commissione sulla strategia dell'UE per la gioventù(6),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020)(7),

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sul futuro del programma Erasmus+(8),

–  vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE(9),

–  vista la dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, adottata dalla riunione informale dei ministri dell'Istruzione dell'Unione europea a Parigi il 17 marzo 2015,

–  vista la relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010-2018), approvata dal Consiglio il 23 novembre 2015(10),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale(11),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2015 dal titolo "Progetto di relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020) – Nuove priorità per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione" [COM(2015)0408],

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" [COM(2010)2020],

–  vista la comunicazione della Commissione del 17 gennaio 2018, dal titolo "Piano d'azione per l'istruzione digitale" [COM(2018) 0022],

–  vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2016 sulla valutazione della strategia dell'UE per la gioventù 2013-2015(12),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, relativa a un quadro di qualità per i tirocini(13),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

–  vista la risoluzione del Consiglio d'Europa, del 25 novembre 2008, sulle politiche del Consiglio d'Europa a favore della gioventù (CM/Res(2008)23),

–  vista la risoluzione del Consiglio d'Europa, del 31 maggio 2017, sull'animazione socioeducativa (CM/Res(2017)4),

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 dal titolo "Apprendere l'UE a scuola"(14),

–  vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulla promozione dello spirito imprenditoriale nei giovani attraverso l'istruzione e la formazione(15),

–  visto il parere del Comitato europeo delle regioni – Cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018)(16),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE(17),

–  vista la relazione ombra sulla politica in materia di gioventù pubblicata dal Forum europeo della gioventù,

–  vista la relazione sulla strategia dell'UE per la gioventù del Forum europeo della gioventù(18),

–  visto il documento di sintesi dal titolo "Engage. Inform. Empower." (Coinvolgere. Informare. Responsabilizzare.) dell'Agenzia europea per l'informazione e la consulenza dei giovani (ERYICA),

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0162/2018),

A.  considerando che l'impatto negativo della recessione sulle prospettive dei giovani di sviluppare pienamente le proprie potenzialità continua a essere avvertito in tutta l'Unione europea;

B.  considerando che numerosi Stati membri, in particolare quelli dell'Europa meridionale, sono ancora lungi dal raggiungere i rispettivi livelli pre-crisi in vari indicatori relativi alla gioventù, ivi compresi l'occupazione, il benessere e la protezione sociale;

C.  considerando che l'affievolirsi delle disparità è evidente a livello regionale in tutta l'Unione; che in molte regioni si registra tuttora un tasso di occupazione inferiore ai livelli precedenti alla crisi;

D.  considerando che negli ultimi anni la disoccupazione giovanile è gradualmente diminuita, sebbene secondo Eurostat si sia attestata al 16,1 % nel gennaio 2018, con picchi superiori al 34 % in alcuni Stati membri; che, in confronto al dato del 2008 (15,6 %), il tasso di disoccupazione ha registrato un aumento; che tali dati rendono impossibile adottare una soluzione universale se si vuole realizzare il pieno potenziale dei giovani; che il tasso di disoccupazione giovanile nelle regioni ultraperiferiche si attesta a livelli allarmanti e in alcune di esse supera il 50 %, come nel caso di Mayotte;

E.  considerando che i gruppi svantaggiati, quali le minoranze etniche, le persone con esigenze particolari, le donne, le persone LGBTIQ, i migranti e i rifugiati – che hanno difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro e ad accedere alla cultura, ai servizi sociali e all'istruzione – sono quelli maggiormente colpiti dalla crisi socioeconomica;

F.  considerando che l'istruzione aiuta a minimizzare gli effetti delle disuguaglianze socioeconomiche, fornendo le capacità e le competenze necessarie a ridurre la trasmissione degli svantaggi tra le generazioni;

G.  considerando che la generale assenza di investimenti nei giovani e nei rispettivi diritti impedirà ai giovani di rivendicare, esercitare e difendere i loro diritti e contribuirà ad aggravare fenomeni quali il calo demografico, l'abbandono scolastico, la mancanza di qualifiche professionali, l'accesso tardivo al mercato del lavoro, la mancanza di indipendenza finanziaria, possibili problemi di funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale, la diffusa insicurezza occupazionale e l'esclusione sociale;

H.  considerando che i problemi che i giovani devono affrontare in materia di occupazione, istruzione e formazione, come pure di impegno sociale e politico, non sono uniformi e che alcuni gruppi sono colpiti in modo sproporzionato rispetto ad altri; che sono necessari maggiori sforzi per assistere le persone più lontane dal mercato del lavoro o che ne sono completamente distaccate;

I.  considerando che il mantenimento delle scuole e degli istituti di istruzione locali in tutte le regioni europee riveste un'importanza centrale ai fini di una migliore formazione dei giovani, e che l'UE dovrebbe sostenere pienamente le regioni nel rispondere a tale sfida;

J.  considerando che in particolare l'istruzione, il dialogo interculturale, la comunicazione strategica e una più stretta cooperazione fra gli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire l'emarginazione e la radicalizzazione dei giovani e nell'aumentarne la resilienza;

K.  considerando che i giovani dovrebbero essere coinvolti attivamente negli sforzi di pianificazione, elaborazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di tutte le politiche che hanno un impatto sui giovani; che il 57 % delle organizzazioni giovanili nell'UE ritiene che loro competenze non vengano prese in considerazione nel processo di formulazione delle politiche per la gioventù(19);

L.   considerando che è importante che le organizzazioni giovanili garantiscano un livello adeguato di rappresentatività e inclusività dei giovani per avere piena legittimità;

M.  considerando che la strategia dell'UE per la gioventù è una strategia di continuità, in costante perfezionamento, e che, tuttavia, continua ad avere obiettivi assai vasti e ambiziosi; che si ravvisa una carenza di parametri di riferimento debitamente determinati;

N.  considerando che la strategia dell'UE per la gioventù 2010-2018 sottolinea la necessità di un dialogo strutturato tra i giovani e i responsabili delle decisioni;

O.  considerando che la strategia dell'UE per la gioventù si prefigge l'obiettivo principale di offrire maggiori opportunità a tutti i giovani europei, garantendo loro condizioni di parità;

P.  considerando che è opportuno aiutare i giovani e rafforzare la loro capacità di risolvere le gravi problematiche cui devono attualmente far fronte, nonché di affrontare le sfide future, per mezzo di politiche giovanili più pertinenti, efficaci e coordinate, un'istruzione migliore e accessibile e un uso mirato delle politiche economiche, occupazionali e sociali a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea;

Q.  considerando che negli ultimi anni l'Unione europea ha avviato una serie di iniziative, quali l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e la garanzia per i giovani nel quadro della strategia per la gioventù, con l'obiettivo di creare maggiori e pari opportunità per tutti i giovani nell'istruzione e sul mercato del lavoro e di promuovere la loro inclusione, responsabilizzazione e partecipazione attiva all'interno della società;

R.  considerando che è necessario integrare l'azione dell'UE in materia di gioventù mediante l'inclusione di una dimensione giovanile nelle politiche e nei programmi di finanziamento attuali e futuri e che occorre ancorarla in tutti i settori strategici fondamentali, quali economia, occupazione e affari sociali, coesione, salute, politiche per le donne, partecipazione, migrazione, cultura, media e istruzione;

S.  considerando che è necessario coordinare l'attuazione della futura strategia dell'UE per la gioventù nell'ambito delle diverse politiche e istituzioni;

T.  considerando che occorre introdurre una prospettiva di genere nel processo decisionale concernente le politiche per i giovani, che prenda in considerazione le sfide e le circostanze specifiche cui devono far fronte in particolare le giovani donne e le ragazze appartenenti a diversi contesti culturali e religiosi; che nella politica per la gioventù dovrebbero essere inserite misure specifiche sensibili alla dimensione di genere, quali la prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze, l'educazione sulla parità di genere e l'educazione sessuale; che, in media, la probabilità che le donne si trovino in una situazione in cui non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione ("NEET") è 1,4 volte più elevata rispetto agli uomini(20); che è necessario proseguire gli sforzi per aumentare il tasso di partecipazione al mercato del lavoro delle giovani donne – in particolare dopo il congedo di maternità e nel caso delle madri sole –, di coloro che hanno abbandonato la scuola, delle persone poco qualificate e dei giovani con disabilità, nonché di tutti i giovani a rischio di discriminazione;

U.  considerando che sono necessari sforzi costanti al fine di accrescere la partecipazione dei giovani alla società, in particolare per quanto concerne le persone con disabilità, i migranti, i rifugiati, i NEET e i giovani a rischio di esclusione sociale;

V.  considerando che l'istruzione è un fattore essenziale per contrastare l'esclusione sociale e che, pertanto, investire in capacità e competenze è cruciale per affrontare l'elevato tasso di disoccupazione, soprattutto tra i NEET;

W.  considerando che l'articolo 9 TFUE stabilisce che nell'elaborazione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana;

X.  considerando che la strategia dell'UE per la gioventù ha gettato solide fondamenta per una cooperazione fruttuosa e significativa in materia di gioventù;

Y.  considerando che il conseguimento degli obiettivi dell'ultimo ciclo triennale della strategia dell'UE per la gioventù (2010-2018) non può essere debitamente e precisamente valutato e che il confronto delle rispettive situazioni dei diversi Stati membri è particolarmente difficoltoso da valutare, a causa di una carenza di parametri e indicatori e della sovrapposizione degli strumenti di attuazione;

Z.  considerando che l'orientamento professionale e l'accesso a informazioni riguardanti le opportunità occupazionali e i percorsi formativi sono fondamentali per il futuro sviluppo formativo e la transizione al mercato del lavoro;

AA.  considerando che l'Unione europea deve lavorare in stretta cooperazione con le autorità nazionali, regionali e locali per quanto concerne la definizione degli obiettivi della suddetta strategia nonché l'attuazione e la valutazione della stessa;

Le sfide della gioventù e gli insegnamenti appresi dall'attuale processo di elaborazione delle politiche dell'UE in materia di gioventù

1.  rileva con rammarico che le misure di austerità a lungo termine, e segnatamente i tagli ai finanziamenti destinati all'istruzione, alla cultura e alle politiche rivolte ai giovani, hanno avuto un impatto negativo sui giovani e sulle loro condizioni di vita; avverte che i giovani, in particolare quelli più svantaggiati, quali i giovani con disabilità, le giovani donne, le minoranze e le persone con esigenze particolari, sono gravemente colpiti dalle crescenti disuguaglianze, dal rischio di esclusione, dall'insicurezza e dalla discriminazione;

2.  accoglie con favore i successi della cooperazione europea in materia di gioventù, che ha dimostrato di essere in grado di affrontare i problemi che affliggono la maggior parte degli europei e di sostenere i responsabili politici nazionali fornendo loro competenze, raccomandazioni e legittimità, e riuscendo a mobilitare ulteriori fondi dell'UE;

3.  considera il metodo di coordinamento aperto uno strumento appropriato, ma ancora insufficiente, per l'inquadramento delle politiche in materia di gioventù e ritiene che esso debba essere integrato da altre misure; ribadisce la propria richiesta di una più stretta collaborazione e di uno scambio delle migliori prassi a livello locale, regionale, nazionale e di UE sulle tematiche relative alla gioventù; esorta gli Stati membri a concordare indicatori e parametri di riferimento chiari, onde consentire il monitoraggio dei progressi compiuti;

4.  riconosce i risultati positivi della strategia dell'UE per la gioventù, ottenuti attraverso lo sviluppo di iniziative intersettoriali e l'instaurazione di un dialogo strutturato per garantire la partecipazione dei giovani, e ritiene che sia necessario migliorare il livello generale di consapevolezza in merito agli obiettivi e agli strumenti della strategia dell'UE per la gioventù da parte degli attori e delle parti interessate pertinenti; osserva in particolare che l'approccio dal basso utilizzato per il dialogo strutturato è un valore aggiunto da preservare; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a tenere conto, in sede di elaborazione della nuova strategia, dei risultati del sesto ciclo del dialogo strutturato, incentrato sulla futura strategia dell'UE per la gioventù;

5.  propone di coinvolgere le autorità locali e regionali nell'ambito delle politiche per la gioventù, soprattutto negli Stati membri in cui dispongono di competenze in materia;

6.  accoglie con favore le iniziative politiche volte a sostenere i giovani dell'UE, in particolare Investire nei giovani d'Europa, il corpo europeo di solidarietà e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; ritiene, tuttavia, che tali strumenti dovrebbero essere connessi più saldamente alla strategia dell'UE per la gioventù e seguire un approccio dal basso; chiede pertanto alla Commissione di collegare in maniera sistematica tutte le proposte politiche rivolte ai giovani alla strategia globale, nonché di coinvolgere tutte le parti interessate pertinenti, ivi comprese le parti sociali e la società civile, seguendo un approccio olistico di lungo termine con obiettivi orizzontali ben definiti;

7.  esorta la Commissione a istituire un gruppo di lavoro transettoriale per il coordinamento dell'attuazione della futura strategia dell'UE per la gioventù, con la partecipazione delle istituzioni dell'UE, incluso il Parlamento, gli Stati membri e la società civile, in particolare i sindacati e le organizzazioni giovanili;

8.  invita la Commissione a creare efficaci strumenti di coordinamento interservizi e ad attribuire a un vicepresidente della Commissione la responsabilità dell'integrazione della politica per la gioventù come cluster;

9.  incoraggia gli Stati membri a usare il pilastro europeo dei diritti sociali come base per la stesura delle normative in materia di gioventù;

10.  sottolinea l'importanza di promuovere stili di vita sani per prevenire le malattie e reputa necessario fornire ai giovani informazioni corrette e assistenza in relazione a problemi gravi di salute mentale quali il tabagismo, l'uso di alcol e stupefacenti e la dipendenza;

11.  sottolinea l'importanza della valutazione della Commissione relativa all'attuazione della strategia per la gioventù negli Stati membri nell'ottica di un rafforzamento dei controlli e del monitoraggio sul campo; esorta la Commissione a definire obiettivi per la strategia dell'UE per la gioventù che possano essere valutati qualitativamente e quantitativamente, tenendo conto delle specificità di ogni Stato membro o regione; invita la Commissione a incrementare il livello di finanziamento dei programmi e delle azioni che mirano a preparare i giovani al mondo del lavoro;

Dare voce ai giovani nella strategia dell'UE per la gioventù

12.  raccomanda che la futura strategia dell'UE per la gioventù sia partecipativa e incentrata sui giovani e che migliori il benessere, rispecchi le esigenze, le ambizioni e la diversità di tutti i giovani europei, ed estenda il loro accesso agli strumenti creativi basati sulle nuove tecnologie;

13.  ritiene che l'UE dovrebbe esprimere solidarietà nei confronti dei giovani e continuare a fornire loro gli strumenti necessari per partecipare alla società mediante lo sviluppo di misure specifiche, ad esempio integrando il volontariato, sostenendo l'animazione socioeducativa e sviluppando nuovi strumenti, soprattutto quelli associati alle nuove tecnologie, nonché promuovendo scambi basati sulla solidarietà, l'impegno comunitario, il libero spazio e il dialogo democratico; riconosce pertanto l'importanza dell'associazionismo giovanile come spazio di crescita della persona e di sviluppo del senso di cittadinanza attiva; invita gli Stati membri ad agevolare la partecipazione attiva dei giovani nelle organizzazioni di volontariato; evidenzia che la maggiore partecipazione sociale dei giovani, oltre ad essere un importante successo di per sé, rappresenta un primo passo verso una maggiore partecipazione politica;

14.  sottolinea, in tale contesto, l'importante ruolo dell'apprendimento non formale e informale, nonché della partecipazione ad attività sportive e di volontariato, nel promuovere lo sviluppo di competenze e capacità civiche, sociali e interculturali tra i giovani europei;

15.  invita gli Stati membri a prevedere quadri giuridici nazionali e risorse finanziarie adeguate per il volontariato;

16.  esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare i giovani, in particolare quelli con minori opportunità o che si trovano al di fuori delle strutture organizzative formali, a contribuire in modo critico e attivo alla vita pubblica, come pure ad adottare un approccio partecipativo nell'ambito dell'elaborazione delle politiche in modo da consentire ai giovani di avere un'influenza sulle decisioni che incidono sulla loro vita, offrendo loro strumenti di democrazia online e offline, pur tenendo conto dei limiti e dei rischi dei media sociali, e coinvolgendo tutti i pertinenti soggetti interessati, quali le parti sociali, la società civile e le organizzazioni giovanili, nelle fasi di sviluppo, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche per la gioventù;

17.  invita gli Stati membri a incoraggiare i giovani a partecipare appieno ai processi elettorali;

18.  esprime la necessità di portare avanti il dialogo strutturato tra i giovani e i responsabili delle decisioni nell'ambito del prossimo quadro di cooperazione europeo in materia di gioventù; ritiene che il processo del dialogo strutturato dovrebbe rivolgersi a un numero e una varietà sempre maggiori di gruppi di giovani e che a tal fine dovrebbe essere fornito ai gruppi di lavoro nazionali ed europei un sostegno finanziario sufficiente; invita gli Stati membri a promuovere la partecipazione dei responsabili delle decisioni nazionali, regionali e locali al dialogo strutturato con i giovani;

19.  esorta gli Stati membri ad agire in modo trasparente per quanto riguarda la rendicontazione e la gestione dei fondi destinati alla promozione di opportunità di lavoro sostenibili per i giovani; ribadisce pertanto che occorre che gli Stati membri forniscano informazioni dettagliate sulla situazione dei rispettivi giovani ogniqualvolta siano invitati a farlo;

20.  sottolinea la mancanza di aggiornamenti sistematici e dati attendibili sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù; esorta pertanto gli Stati membri e la Commissione a promuovere una maggiore cooperazione tra i servizi statistici nazionali e regionali per quanto concerne la presentazione di dati statistici pertinenti e aggiornati sui giovani, in quanto si tratta di informazioni importanti per accertare il livello di successo della strategia attuata; è dell'opinione che le relazioni triennali presentate debbano essere corredate da tali dati statistici;

21.  rammenta che la partecipazione dei giovani alle elezioni nazionali e locali tende a diminuire e che i giovani hanno bisogno di essere politicamente impegnati e di vedere il risultato del loro contributo; ricorda che le opportunità di esercitare la partecipazione politica nel proprio ambiente e a livello locale fin dalla più giovane età sono fondamentali per lo sviluppo di un maggior sentimento di cittadinanza europea e affinché i giovani divengano cittadini attivi; chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare le autorità regionali e locali a garantire che i giovani e le organizzazioni giovanili possano intervenire ed essere coinvolti pienamente ed efficacemente nei processi decisionali ed elettorali;

22.  invita gli Stati membri a incorporare i consigli nazionali della gioventù nelle commissioni responsabili del monitoraggio e dell'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù;

23.  sottolinea il potenziale offerto dalle tecnologie per raggiungere i giovani e invita l'UE a rafforzare la capacità dei giovani di partecipare alla società mediante piattaforme elettroniche;

24.  osserva con rammarico che, malgrado i continui sforzi profusi dalla Commissione per comunicare le opportunità offerte ai giovani con il sostegno dei diversi programmi dell'Unione, molti giovani sono ancora convinti di avere limitate possibilità di accedervi; esorta la Commissione a migliorare i propri strumenti di comunicazione;

Pari opportunità volte a garantire un'inclusione sostenibile nel mercato del lavoro

25.  è seriamente preoccupato dal tasso persistentemente elevato di disoccupazione giovanile in tutta l'UE, soprattutto nell'Europa meridionale; ricorda che la creazione di posti di lavoro di qualità e l'occupazione dovrebbero essere garantite e confermate come impegni fondamentali nei confronti dei giovani e chiede, a tal proposito, misure volte a facilitare il passaggio dei giovani dall'istruzione al lavoro, garantendo tirocini e apprendistati di qualità; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere riforme strutturali del mercato del lavoro nonché condizioni di lavoro e remunerazioni eque, al fine di garantire che i giovani non siano discriminati nell'accesso al mondo del lavoro; sottolinea l'importanza di definire i diritti sociali per le nuove forme di occupazione e per tirocini professionali equi e di garantire il dialogo sociale;

26.  sottolinea l'importanza degli sforzi compiuti dalle autorità nazionali, regionali e locali per l'adozione di misure mirate e il sostegno personalizzato in modo da raggiungere tutti i NEET; rammenta la necessità di coinvolgere le parti interessate a livello locale quali le parti sociali, i sindacati, la società civile e le organizzazioni giovanili;

27.  sostiene che è opportuno adottare misure speciali per affrontare la situazione precaria delle giovani donne nel mercato del lavoro, con una particolare attenzione al divario di retribuzione tra i generi e alla sovrarappresentazione delle donne nelle forme di occupazione atipiche con una scarsa protezione sociale;

28.  sottolinea la necessità di promuovere condizioni di lavoro eque e una protezione sociale adeguata per i lavoratori nelle cosiddette nuove forme di occupazione, dove i giovani sono sovrarappresentati;

29.  ritiene opportuno, inoltre, adottare misure per l'integrazione dei giovani migranti nel mercato del lavoro, nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento;

30.  sottolinea che una politica per i giovani inclusiva dovrebbe difendere e promuovere programmi sociali che favoriscano la partecipazione politica e culturale; ritiene inoltre che il lavoro dignitoso e regolamentato, fondato su contratti collettivi, con rapporti di lavoro non precari e remunerazioni e salari adeguati, nonché servizi pubblici universali e di qualità siano importanti per il benessere sociale dei giovani; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere condizioni di lavoro eque e una protezione sociale adeguata, anche con riguardo alle nuove forme di occupazione;

31.  rammenta che l'occupazione e l'imprenditorialità costituiscono una delle otto priorità individuate nella strategia dell'UE per la gioventù (2010-2018); sottolinea che l'animazione socioeducativa e l'apprendimento non formale, in particolare se sviluppati nelle organizzazioni per i giovani, svolgono un ruolo vitale nello sviluppo del potenziale dei giovani, anche per quanto concerne le competenze imprenditoriali, permettendo loro di acquisire una vasta gamma di competenze in grado di aumentare le loro opportunità sul mercato del lavoro;

32.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di incentivare le opportunità professionali e attitudinali transfrontaliere e di espandere il settore dell'istruzione e formazione professionale, destinando ad esso maggiori investimenti e presentandolo come una scelta di formazione allettante;

33.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere le autorità regionali e locali e di investire in nuove opportunità di vita per i giovani al fine di svilupparne la creatività e le piene potenzialità, di sostenere l'imprenditoria giovanile e di promuovere l'inclusione sociale dei giovani a vantaggio delle rispettive comunità;

34.  esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio fondato sui diritti nei confronti dei giovani e dell'occupazione; chiede agli Stati membri di garantire che i giovani abbiano accesso a tirocini e posti di lavoro di qualità che ne tutelino i diritti, ivi compreso il diritto a un lavoro stabile che offre uno stipendio dignitoso e una protezione sociale e che garantisce una vita dignitosa e autonoma;

35.  esorta la Commissione e gli Stati membri a vigilare sugli enti che offrono ripetutamente tirocini consecutivi, non accompagnati da un'integrazione nel mercato del lavoro, in modo da evitare che tali presunti tirocini si sostituiscano ai contratti di lavoro;

36.  si compiace del fatto che le misure dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile abbiano fornito sostegno a oltre 1,6 milioni di giovani(21); sottolinea che sono necessari maggiori sforzi e impegni finanziari; sottolinea la necessità di raggiungere più efficacemente i giovani in situazioni NEET che affrontano ostacoli multipli e di migliorare la qualità delle offerte nel quadro della garanzia per i giovani, definendo chiari criteri e standard di qualità, inclusi l'accesso alla protezione sociale, al reddito minimo e ai diritti dei lavoratori; invita gli Stati membri a migliorare efficacemente i sistemi di monitoraggio, comunicazione e misurazione della performance e a garantire che i fondi per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile vadano ad integrare e non a sostituire i fondi nazionali;

37.  sottolinea inoltre la necessità di affrontare la questione della qualità in termini di tutoraggio e coaching, la qualità e l'adeguatezza della singola attività di formazione, del singolo tirocinio o del singolo posto di lavoro effettivi, nonché la qualità degli esiti in funzione degli obiettivi stabiliti; sottolinea in proposito la necessità di garantire l'applicazione dei quadri esistenti in materia di qualità, come il quadro europeo per la qualità, nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; è del parere che i giovani dovrebbero essere inoltre coinvolti nel monitoraggio della qualità delle offerte;

38.  ricorda che le misure volte a promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro dei giovani che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione, ivi compresi i tirocini e gli apprendistati retribuiti, devono ricevere il sostegno finanziario dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, evitando però che vadano a sostituire posti di lavoro nonché che si verifichino abusi a danno dei giovani lavoratori;

39.  osserva che la promozione di una mentalità imprenditoriale tra i giovani rappresenta una priorità e che i sistemi di istruzione formale e non formale sono gli interventi più efficaci a tal fine; sottolinea che l'imprenditorialità è uno strumento per combattere la disoccupazione e l'esclusione sociale dei giovani e per stimolare l'innovazione; ritiene pertanto che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile debba sostenere la creazione di un ambiente propizio per l'imprenditoria giovanile;

40.  ricorda che l'obiettivo principale dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è di raggiungere tutti i NEET e pertanto esorta gli Stati membri a profondere maggiori sforzi nell'individuare l'intera popolazione NEET e nel rivolgersi ad essa, e segnatamente alle categorie di giovani più vulnerabili, come i giovani con disabilità, tenendo conto delle loro esigenze specifiche;

41.  invita gli Stati membri e la Commissione a istituire borse di studio innovative e flessibili per coltivare il talento e le abilità artistiche e sportive nel campo dell'istruzione e della formazione; sostiene gli Stati membri che si adoperano per introdurre programmi di borse di studio per gli studenti con abilità comprovate negli studi e in ambito sportivo e artistico;

42.  sottolinea che il 38 % dei giovani ha difficoltà d'accesso alle informazioni; sottolinea l'importanza di garantire un approccio collettivo all'orientamento, al sostegno e all'informazione dei giovani in merito ai loro diritti e opportunità;

43.  sottolinea nuovamente la necessità che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile si rivolga non solo ai giovani NEET con un grado elevato di istruzione, ma anche a coloro che sono poco qualificati, inattivi e non registrati presso i servizi pubblici per l'occupazione;

44.  sottolinea che, malgrado gli elevati tassi di disoccupazione, la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE rimane limitata; richiama pertanto l'attenzione sull'importanza della mobilità dei lavoratori ai fini di un mercato competitivo; invita la Commissione e gli Stati membri, a tale riguardo, a promuovere opportunità di occupazione e di formazione transfrontaliere;

45.  ribadisce l'importante ruolo degli adulti oltre i 55 anni nella formazione dei giovani sul posto di lavoro; sostiene, insieme alla Commissione, la creazione di programmi che permettano un'uscita graduale di tali persone dal mercato del lavoro fino all'età della pensione, in particolare passando per un fase di lavoro a tempo parziale durante la quale possano formare e assistere i giovani durante il loro graduale inserimento professionale;

46.  sottolinea l'importante ruolo delle imprese per quanto riguarda l'acquisizione di competenze e la creazione di posti di lavoro per i giovani; osserva che l'istruzione e la formazione in settori connessi con la promozione dell'imprenditorialità possono contribuire a uno sviluppo a lungo termine, al rafforzamento della competitività europea e alla lotta alla disoccupazione;

47.  esorta gli Stati membri a presentare, nei loro piani d'azione, gli impatti previsti delle misure da adottare; reputa dunque importante che gli Stati membri forniscano garanzie a sostegno del fatto che le misure attuate stimolano effettivamente l'occupazione; ribadisce la necessità di misurare la sostenibilità delle politiche da attuare;

Sviluppo sostenibile: il futuro per i giovani

48.  è fermamente convinto che l'istruzione formale, non formale e informale e la formazione di qualità siano un diritto fondamentale; ritiene pertanto che si debba garantire l'accesso a tutti i livelli dell'istruzione a tutti gli europei, indipendentemente dalla loro condizione socioeconomica, dall'etnia, dal genere e dalle disabilità fisiche o cognitive; sottolinea l'importanza del ruolo svolto dall'istruzione formale, non formale e informale nel fornire ai giovani la conoscenza, le abilità e le competenze necessarie per diventare cittadini impegnati e partecipare al progetto europeo; invita pertanto gli Stati membri a sviluppare politiche specifiche e incoraggia in tal senso a considerare l'istruzione artistica e creativa alla pari delle discipline scientifiche e tecnologiche (STEM) nei curricola scolastici;

49.  sottolinea l'importanza di ammodernare l'istruzione; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'inserimento di nuove abilità e competenze nell'istruzione, quali la cittadinanza, la riflessione critica e lo spirito imprenditoriale, e a promuovere lo sviluppo di nuovi strumenti educativi che rafforzino la partecipazione e l'accessibilità all'istruzione;

50.  è fortemente preoccupato dal problema, particolarmente spinoso, della povertà infantile, che colpisce fino a 25 milioni di bambini dell'UE (oltre il 26,4 % di tutti gli europei di età inferiore ai 18 anni) provenienti da famiglie che risentono quotidianamente della mancanza di un reddito adeguato e di servizi di base; ritiene che le politiche rivolte ai giovani potrebbero contribuire a settori quali l'infanzia e la famiglia;

51.  è seriamente preoccupato per il fenomeno dell'abbandono scolastico e chiede, pertanto, soluzioni appropriate per affrontare tale problema nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

52.  esorta la Commissione a sostenere iniziative finalizzate alla promozione della cittadinanza critica e attiva, del rispetto, della tolleranza, dei valori e dell'apprendimento interculturale e sottolinea, al riguardo, il ruolo cruciale dei programmi dell'UE quali Erasmus +, Europa creativa ed Europa per i cittadini; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere spazi di dialogo con i giovani incentrati su diversi argomenti, tra cui la sessualità, il genere, la politica, la solidarietà, l'ambiente, il diritto, la storia e la cultura;

53.  è fermamente convinto che l'alfabetizzazione, inclusa quella digitale e mediatica, l'alfabetizzazione numerica e le competenze di base che fungono da strumenti chiave per garantire l'autonomia e un futuro promettente per i giovani, debba essere una priorità ai livelli europeo, nazionale e locale; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a intensificare i propri sforzi volti a fornire competenze e capacità di apprendimento di base a tutti;

54.  invita la Commissione a promuovere iniziative di apprendimento formale e informale per sostenere l'innovazione, la creatività e l'imprenditorialità dei giovani e per favorire la coesione e la comprensione tra giovani appartenenti a gruppi diversi;

55.  osserva con grande preoccupazione, al riguardo, il numero ancora elevato di cittadini europei con scarse competenze di alfabetizzazione o difficoltà di alfabetizzazione, compreso l'analfabetismo funzionale, digitale e mediatico, che generano gravi preoccupazioni in termini di adeguata partecipazione alla vita pubblica e al mercato del lavoro;

56.  ricorda che il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentano a tutti di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro; sottolinea di conseguenza l'importanza di dare priorità agli investimenti sociali nell'istruzione e nella formazione e di garantire tali investimenti nel quadro del nuovo periodo di programmazione del QFP 2021-2027;

57.  è fermamente convinto che il quadro di valutazione della situazione sociale, introdotto nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali, debba essere utilizzato al fine di monitorare la strategia dell'UE per la gioventù; chiede alla Commissione di adottare una serie specifica di indicatori utili a monitorare tale strategia, quali l'istruzione, le competenze e l'apprendimento permanente, la parità di genere nel mercato del lavoro, l'assistenza sanitaria, l'accesso digitale, le condizioni di vita e la povertà;

58.  sottolinea la centralità del ruolo della famiglia e degli insegnanti nel fornire sostegno ai giovani che sono vittima del bullismo nelle scuole e del cyberbullismo; esorta la Commissione e gli Stati membri a intervenire al fine di contrastare tali comportamenti, che compromettono il benessere mentale dei giovani, in particolare attraverso lo sviluppo delle adeguate competenze digitali fin dall'educazione primaria, come previsto dal Piano d'azione per l'istruzione digitale;

59.  ritiene che, al fine di rafforzare l'efficacia delle misure previste nel settore dell'istruzione, della gioventù e dello sport, debbano essere elaborati obiettivi e strumenti comuni per valutare l'impatto delle politiche sulla base di studi internazionali;

60.  sottolinea gli effetti deleteri dello stress sul benessere dei giovani, sia a scuola, nell'ambito della formazione professionale e nel mercato del lavoro che nella vita personale; chiede alla Commissione e agli Stati membri di investire in programmi di salute mentale e di esortare gli attori pertinenti ad assistere i giovani in tale ambito;

61.  evidenzia l'importanza di garantire il benessere mentale e fisico dei giovani europei; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere le attività sportive extra curricolari e a sensibilizzare i giovani attraverso campagne sull'alimentazione;

62.  sottolinea l'importanza di promuovere il dialogo interculturale nello sport, anche mediante la creazione di piattaforme che coinvolgano i giovani, i rifugiati e i migranti;

63.  ritiene che, in considerazione della complessità delle politiche rivolte ai giovani e dei loro effetti, debba essere incoraggiata la cooperazione nel campo della ricerca al fine di elaborare risposte fondate su riscontri empirici e soluzioni di intervento e prevenzione in grado di migliorare il benessere e la resilienza dei giovani;

64.  sottolinea l'importanza della cultura non solo nel contrastare la violenza, il razzismo, la radicalizzazione e l'intolleranza, ma anche nel costruire un'identità europea; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere la cultura mediante investimenti e di garantirvi un accesso equo;

65.  sottolinea che le organizzazioni giovanili svolgono un ruolo cruciale per la partecipazione e l'inclusione dei giovani nella società; invita pertanto gli Stati membri a sostenere tali organizzazioni e a riconoscerne il ruolo ai fini dello sviluppo di competenze e dell'inclusione sociale, e a sostenere l'istituzione di consigli della gioventù a tutti i livelli, lavorando insieme ai giovani;

66.  insiste sull'importanza della convalida dell'apprendimento non formale e informale, in modo da dotare di strumenti i discenti, in quanto ciò è essenziale per sviluppare una società basata sulla giustizia sociale e le pari opportunità e contribuire allo sviluppo delle competenze civiche e alla realizzazione personale; deplora il fatto che i datori di lavoro e gli operatori del settore dell'istruzione formale non riconoscano a sufficienza il valore e la pertinenza delle abilità, delle competenze e delle conoscenze acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale; rileva che il carente grado di comparabilità e coerenza tra gli approcci di convalida dei paesi dell'Unione europea rappresenta un ulteriore ostacolo; invita gli Stati membri a proseguire gli sforzi per attuare un sistema nazionale di riconoscimento e convalida delle competenze acquisite mediante l'istruzione non formale e a garantire i finanziamenti opportuni in tal senso, rammentando la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;

Allineamento e sostegno più marcati degli strumenti di finanziamento per la strategia dell'UE per la gioventù

67.  ritiene che la strategia dell'UE per la gioventù dovrebbe uniformarsi al quadro finanziario pluriennale e rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e qualsiasi iniziativa faro, programma e strategia politica pertinente avviando un dialogo sistematico tra i rispettivi organismi, stabilendo obiettivi e traguardi chiari e istituendo un meccanismo di coordinamento attinente;

68.  rammenta che in materia di gioventù, conformemente al principio di sussidiarietà, l'UE può soltanto svolgere azioni di sostegno, coordinamento e integrazione degli interventi degli Stati membri e sottolinea l'importanza della coerenza tra i finanziamenti dell'UE e nazionali; invita pertanto la Commissione a favorire le sinergie con le iniziative nazionali, regionali e locali al fine di evitare la duplicazione, la sovrapposizione e la ripetizione delle attività;

69.  esorta gli Stati membri e la Commissione a incrementare i finanziamenti pubblici a favore dell'istruzione e delle questioni legate ai giovani;

70.  è fermamente convinto che nel prossimo quadro finanziario pluriennale occorra aumentare significativamente i fondi stanziati a sostegno di varie iniziative e politiche rivolte ai giovani, quali il programma Erasmus+, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e il programma Europa per i cittadini, per dare maggiori opportunità ai giovani ed evitarne l'esclusione;

71.  accoglie con favore il corpo europeo di solidarietà, un programma che mira a promuovere la solidarietà tra i giovani europei, il volontariato e lo sviluppo di una cittadinanza solidale; ricorda la posizione del Parlamento, favorevole a finanziare adeguatamente tale iniziativa mediante nuove risorse, senza che il programma sia utilizzato come strumento per contrastare la disoccupazione giovanile;

72.  è fermamente convinto che il programma Europa per i cittadini debba continuare a promuovere la cittadinanza attiva, l'educazione civica e il dialogo, nonché a generare un senso d'identità europea; rileva lo scarso successo riscosso dal programma, dovuto a una mancanza di finanziamenti; chiede un sostanziale aumento dei finanziamenti assegnati a tale programma;

73.  invita la Commissione a mantenere il programma Erasmus per i giovani imprenditori; incoraggia gli Stati membri e la Commissione a investire nella promozione congiunta di tale programma, insieme alle camere di commercio, alle imprese e ai giovani, senza dimenticare i loro principali ambiti di attività;

74.  ribadisce il proprio sostegno al rafforzamento del programma Europa creativa, che offre opportunità di mobilità specifiche ai giovani artisti e ai professionisti del settore culturale e creativo;

75.  sottolinea l'importanza di Erasmus+, uno strumento essenziale per formare giovani cittadini attivi e impegnati; è fermamente convinto che Erasmus+ debba essere rivolto a tutti i giovani, tra cui quelli con minori opportunità, e che le maggiori aspirazioni nel quadro del prossimo periodo di programmazione di Erasmus+ debbano essere accompagnate da finanziamenti significativamente superiori al fine di sfruttare appieno il potenziale del programma e debbano prevedere una semplificazione delle procedure attraverso la creazione di sistemi elettronici per l'accesso ai servizi transfrontalieri e ai dati degli studenti, come il progetto della "e-Card";

76.  chiede di creare un miglior allineamento tra la strategia dell'UE per la gioventù ed Erasmus+, uniformando i tempi di attuazione, modificando il regolamento Erasmus + perché sostenga esplicitamente gli obiettivi della strategia mediante obiettivi comuni per i giovani e definendo l'azione chiave 3 come il principale strumento di attuazione della strategia;

77.  sottolinea che la dotazione finanziaria dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile non è sufficiente a garantire che il programma raggiunga gli obiettivi prefissati; chiede pertanto un aumento significativo delle risorse assegnate a tale iniziativa nel prossimo quadro finanziario pluriennale e che gli Stati membri provvedano affinché i programmi di occupazione giovanile rientrino nei propri bilanci nazionali; ribadisce la necessità di innalzare da 25 a 29 anni l'età massima ammissibile onde rispecchiare meglio la realtà che molti giovani laureati e persone che si affacciano per la prima volta al mercato del lavoro hanno poco meno di trent'anni di età;

78.  è favorevole all'armonizzazione, fatto salvo il principio di sussidiarietà, del concetto di "giovane" mediante l'introduzione di un limite di età in tutta l'UE; incoraggia tutti gli Stati membri a contribuire a tale armonizzazione, eliminando gli ostacoli alla misurazione dei risultati e definendo le misure che occorre attuare;

79.  incoraggia la promozione del futuro programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione al fine di elaborare risposte e soluzioni d'intervento e di prevenzione integrate e basate su elementi concreti che promuovano il benessere e la resilienza dei giovani;

80.  prende atto dei risultati e dei rischi da cui emerge che le autorità nazionali ritengono che le iniziative gestite dalla Commissione (compresi i programmi di scambio per studenti) soddisfino i requisiti della strategia dell'UE per la gioventù e osserva che alcuni Stati membri sottraggono risorse agli ambiti di intervento finanziati dal bilancio dell'Unione(22);

o
o   o

81.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.
(2) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 1.
(3) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.
(4) EUCO 37/13.
(5) GU C 311 del 19.12.2009, pag. 1.
(6) http://ec.europa.eu/assets/eac/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/youth/youth-strategy-2016_en.pdf
(7) GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.
(8) Testi approvati, P8_TA(2017)0359.
(9) Testi approvati, P8_TA(2017)0018.
(10) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 17.
(11) GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.
(12) Testi approvati, P8_TA(2016)0426.
(13) GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1.
(14) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 57.
(15) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 76.
(16) GU C 120 del 5.4.2016, pag. 22.
(17) GU C 11 del 12.1.2018, pag. 16.
(18) https://www.youthforum.org/resolution-eu-youth-strategy-0
(19) Relazione ombra sulla politica per la gioventù pubblicata dal Forum europeo per la gioventù.
(20) Uno sguardo sulla società 2016 – Indicatori sociali OCSE.
(21) Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sull'attuazione dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile negli Stati membri (P8_TA(2018)0018).
(22) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf


Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile
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Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) (2017/2087(INI))
P8_TA(2018)0241A8-0165/2018

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

–  vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia(1) (in appresso, "direttiva sulla progettazione ecocompatibile") nonché i regolamenti di attuazione e gli accordi volontari adottati nell'ambito di detta direttiva,

–  visto il Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (COM(2016)0773) adottato conformemente alla direttiva 2009/125/CE,

–  visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE(2) (in appresso "Direttiva sull'etichettatura energetica"),

–  visti gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di efficienza energetica,

–  visti l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e la 21a conferenza delle parti (COP 21) nell'ambito della UNFCCC,

–  vista la ratifica dell'Accordo di Parigi da parte dell'UE e degli Stati membri,

–  visto l'obiettivo di lungo termine previsto dal suddetto accordo, vale a dire mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C,

–  visto il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 (decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013(3)),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015, dal titolo "Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015)0614),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, dal titolo "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028),

–  visti la comunicazione della Commissione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 gennaio 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare; possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018)0032 – SWD(2018)0020)).

–  vista la comunicazione della Commissione, del 13 settembre 2017, sull'elenco 2017 delle materie prime essenziali per l'UE (COM(2017)0490 def.),

–  viste le conclusioni del Consiglio sull'eco-innovazione: consentire la transizione verso un'economia circolare, adottate il 18 dicembre 2017(4),

–  vista la relazione 2017 dal titolo "The Emissions Gap Report 2017" (Relazione sul divario delle emissioni) pubblicata dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente nel novembre 2017,

–  vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare(5),

–  vista la legislazione dell'UE in materia di rifiuti,

–  vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese(6),

–  vista la valutazione di attuazione europea elaborata dalla Direzione generale dei servizi di ricerca parlamentare del Parlamento per accompagnare l'esame dell'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile,

–  visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0165/2018),

A.  considerando che l'obiettivo della direttiva sulla progettazione ecocompatibile è aumentare l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale attraverso requisiti armonizzati che garantiscano il funzionamento del mercato interno e favoriscano la continua riduzione dell'impatto ambientale complessivo dei prodotti connessi all'energia; che tali misure hanno anche un impatto positivo sulla sicurezza energetica grazie alla riduzione del consumo energetico;

B.  considerando che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile prevede l'adozione di misure per ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti connessi all'energia; che, finora, le decisioni adottate in base alla direttiva sono state perlopiù incentrate sulla riduzione del consumo energetico nella fase di utilizzo;

C.  considerando che l'applicazione della direttiva potrebbe contribuire maggiormente agli sforzi dell'UE per migliorare l'efficienza energetica e concorrere alla realizzazione degli obiettivi perseguiti mediante l'azione per il clima;

D.  considerando che la riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti energetici in fase di ecoprogettazione, mediante la previsione di criteri minimi sulla loro durata e sul loro potenziale di aggiornamento, riparabilità, riciclo e riuso, può generare notevoli opportunità in quanto alla creazione di posti di lavoro;

E.  considerando che, all'inizio del 2018, si contavano 29 regolamenti specifici di progettazione ecocompatibile riguardanti diverse categorie di prodotti e che, inoltre, sono stati adottati tre accordi volontari riconosciuti a norma della direttiva;

F.  considerando che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile riconosce gli accordi volontari o altre misure di autoregolamentazione in alternativa alle misure di esecuzione, quando sono soddisfatti determinati criteri; che non tutti gli accordi volontari esistenti hanno dimostrato di essere più efficaci delle misure di regolamentazione;

G.  considerando che la progettazione ecocompatibile comporta vantaggi economici per l'industria e i consumatori e contribuisce positivamente alle politiche dell'Unione in materia di clima, di energia e di economia circolare;

H.  considerando che la legislazione in materia di progettazione ecocompatibile è strettamente connessa alla legislazione dell'UE sull'etichettatura energetica e che, secondo le stime, le misure adottate a norma di queste due direttive dovrebbero generare 55 miliardi di EUR di entrate supplementari annue per l'industria e il commercio all'ingrosso e al dettaglio e consentire risparmi annui di energia primaria di 175 Mtep entro il 2020, contribuendo quindi fino alla metà dell'obiettivo dell'Unione in materia di risparmio energetico per il 2020 e riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia; che la normativa contribuisce, inoltre, in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi climatici dell'Unione europea riducendo le emissioni di gas a effetto serra di 320 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti all'anno; che il potenziale di risparmio energetico è persino maggiore nel lungo termine;

I.  considerando che, secondo la "Ecodesign Impact Accounting report" (Relazione sull'impatto contabile della progettazione ecocompatibile) della Commissione europea (2016) si stima che entro il 2020 i consumatori dell'Unione risparmieranno complessivamente fino a 112 miliardi di euro, vale a dire 490 euro l'anno, per famiglia;

J.  considerando che più dell'80 % dell'impatto ambientale dei prodotti connessi all'energia è individuato in fase di progettazione;

K.  considerando che per la maggior parte dei soggetti interessati i tre principali ostacoli alla piena attuazione della legislazione sono: la mancanza di un chiaro sostegno e orientamento politico, la lentezza dei processi normativi e l'inadeguatezza della vigilanza del mercato negli Stati membri;

L.  considerando che, secondo le stime, il 10-25 % dei prodotti sul mercato non è conforme alle direttive sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, e che ciò comporta una perdita di circa il 10 % dei risparmi energetici previsti e una concorrenza sleale;

M.  considerando che l’esenzione dai regolamenti (CE) n. 244/2009(7) e (UE) n. 1194/2012(8) della Commissione in vigore per la fase di illuminazione è stato un mezzo appropriato ed efficace per rispettare le esigenze e le circostanze particolari per i teatri e l’intera industria dell’intrattenimento e dovrebbe essere mantenuta;

N.  considerando che, sebbene l'ambito di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile sia stato ampliato nel 2009 per includere tutti i prodotti connessi all'energia (esclusi i mezzi di trasporto), i prodotti che non consumano energia non sono ancora soggetti ai requisiti di progettazione ecocompatibile;

O.  considerando che nell'UE tutti i prodotti dovrebbero essere progettati, fabbricati e commercializzati facendo un uso minimo di sostanze pericolose, pur garantendo la sicurezza del prodotto in modo da facilitarne il riutilizzo e mantenendo al tempo stesso livelli elevati di tutela della salute umana e dell'ambiente;

P.  considerando che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile stabilisce che la sua complementarità con il regolamento REACH sulle sostanze chimiche dovrebbe contribuire ad aumentare il loro rispettivo impatto e a stabilire prescrizioni coerenti da far applicare ai fabbricanti; che le prescrizioni connesse con l'uso di sostanze chimiche pericolose e il loro riciclaggio sono state finora limitate;

Q.  considerando che è in fase di sviluppo una nuova banca dati nel quadro del nuovo regolamento sull'etichettatura energetica e che la base dati del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) è utilizzata in alcuni, ma non in tutti, gli Stati membri;

R.  considerando che uno degli obiettivi prioritari del programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 (settimo PAA) consiste nel trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio efficiente sotto il profilo delle risorse, verde e competitiva; che il PAA afferma che il quadro politico dell'Unione dovrebbe garantire che i prodotti prioritari immessi sul mercato dell'Unione siano "progettati in modo ecocompatibile” al fine di ottimizzare l'efficienza delle risorse e dei materiali;

S.  considerando che il piano d'azione dell'UE per l'economia circolare comprende l'impegno a porre l'accento sugli aspetti dell'economia circolare nei futuri requisiti di progettazione dei prodotti previsti dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile analizzando sistematicamente aspetti come la riparabilità, la durabilità, la possibilità di upgrading, la riciclabilità o l'identificazione di determinati materiali o sostanze;

T.  considerando che l'accordo di Parigi stabilisce un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali; che l'UE è impegnata a contribuire equamente a tali obiettivi attraverso riduzioni delle emissioni in tutti i settori;

U.  considerando che le misure di progettazione ecocompatibile dovrebbero coprire l'intero ciclo di vita dei prodotti al fine di migliorare l'efficienza delle risorse nell'Unione, tenendo conto del fatto che oltre l'80 % dell'impatto ambientale di un prodotto è determinato nella fase di progettazione, cosa che svolge un ruolo molto importante ai fini di favorire gli aspetti inerenti all'economia circolare, alla durabilità, alla possibilità di aggiornamento, alla riparabilità, al riutilizzo e alla riciclabilità di un prodotto;

V.  considerando che, oltre a rendere i prodotti più sostenibili e più efficienti in termini di risorse, occorre rafforzare i principi dell'economia della condivisione e dell'economia dei servizi, mentre gli Stati membri, nella presentazione dei programmi volti a incoraggiare l'utilizzo dei prodotti e dei servizi più efficienti in termini di risorse, dovrebbero prestare particolare attenzione alle famiglie a basso reddito, comprese quelle a rischio di povertà energetica;

W.  considerando che l'Unione è parte della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) ed è pertanto tenuta ad adottare provvedimenti in merito all'eliminazione progressiva di dette sostanze pericolose, anche limitandone l'utilizzo nella fase di progettazione del prodotto;

Uno strumento efficace per produrre risparmi energetici efficienti in termini di costi

1.  ritiene che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile sia stata uno strumento efficace per il miglioramento dell'efficienza energetica e che abbia prodotto una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e comportato vantaggi economici per i consumatori;

2.   raccomanda alla Commissione di continuare ad includere un maggior numero di gruppi di prodotti selezionati in base al loro potenziale di progettazione ecocompatibile, compreso il loro potenziale di efficienza sia energetica che dei materiali nonché altri aspetti ambientali, impiegando la metodologia di cui all'articolo 15 della direttiva, e di tenere aggiornate le norme esistenti per sfruttare appieno il potenziale dell'ambito di applicazione e degli obiettivi della direttiva;

3.   sottolinea che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile migliora il funzionamento del mercato interno dell'UE attraverso la definizione di norme di prodotto comuni; sottolinea che la continua adozione di requisiti di prodotto armonizzate a livello dell'UE sostiene l'innovazione, la ricerca e la competitività dei produttori dell'UE e garantisce una concorrenza leale, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi;

4.  ricorda che la direttiva impone alla Commissione di presentare misure di attuazione se un prodotto risponde ai criteri, ossia volumi importanti di prodotti venduti, impatto ambientale significativo e potenzialità di miglioramento; sottolinea la responsabilità che grava sulla Commissione di rispettare tale mandato e garantire che siano effettivamente realizzati vantaggi per i consumatori, l'economia circolare e l'ambiente, riconoscendo che tali norme sui prodotti possono essere applicate soltanto a livello di Unione e che gli Stati membri si affidano pertanto alla Commissione affinché adotti le misure necessarie;

5.  ritiene che il coordinamento con le iniziative connesse all'economia circolare rafforzerebbe ulteriormente l'efficacia della direttiva; chiede, pertanto, un ambizioso piano d'azione in materia di progettazione ecocompatibile e di economia circolare, che fornisca vantaggi per l'ambiente e opportunità di crescita sostenibile e posti di lavoro, anche nel settore delle PMI, nonché vantaggi per i consumatori; prende atto delle grandi potenzialità che offrono una maggiore efficienza delle risorse e l'utilizzo di materie prime secondarie nella fabbricazione dei prodotti in termini di riduzione dei rifiuti e risparmio delle risorse;

6.  sottolinea che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile rientra in un più ampio insieme di strumenti e che la sua efficacia dipende dalle sinergie con altri strumenti, in particolare relativi all'etichettatura energetica; ritiene che si debba evitare la sovrapposizione delle regolamentazioni;

Rafforzare il processo decisionale

7.  sottolinea il ruolo chiave svolto dal forum consultivo nel riunire l'industria, la società civile e gli altri soggetti interessati nell'ambito del processo decisionale, e ritiene che tale entità stia operando correttamente;

8.  è preoccupato per i ritardi, talvolta significativi, nell'elaborazione e nell'adozione delle misure di esecuzione, che generano incertezza per gli operatori economici, hanno comportato mancate opportunità di risparmio energetico per i consumatori e, conseguentemente, di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e causare un ritardo delle misure adottate rispetto agli sviluppi tecnologici;

9.  osserva che i ritardi di attuazione sono in parte imputabili alle risorse limitate disponibili all'interno della Commissione; invita la Commissione a stanziare risorse sufficienti per il processo di progettazione ecocompatibile, dato il significativo valore aggiunto europeo della legislazione;

10.  sollecita la Commissione a evitare ritardi nell'adozione e nella pubblicazione delle misure di esecuzione e raccomanda di fissare termini e traguardi chiari per il loro completamento e per la revisione delle regolamentazioni vigenti; ritiene che le misure di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere adottate singolarmente e pubblicate non appena completate;

11.  sottolinea la necessità di attenersi al calendario indicato dalla Commissione nel piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019;

12.  sottolinea la necessità di fondare i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile su un'analisi tecnica solida e su valutazioni d'impatto, prendendo come riferimento i prodotti o le tecnologie più performanti sul mercato e lo sviluppo tecnologico in ciascun settore; invita la Commissione a procedere in via prioritaria all'attuazione e il riesame delle misure relative ai prodotti che abbiano il maggior potenziale sia in termini di risparmio di energia primaria che di economia circolare;

13.  riconosce che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile consente l'utilizzo di accordi volontari; sottolinea che gli accordi volontari possono essere utilizzati al posto delle misure di esecuzione se coprono la maggior parte del mercato e sono ritenuti in grado di garantire almeno un livello equivalente di prestazione ambientale e che essi dovrebbero garantire un processo decisionale più rapido; ritiene che si dovrebbe rafforzare l'efficacia della sorveglianza degli accordi volontari e garantire l'adeguata partecipazione della società civile; si compiace, a tale proposito, della raccomandazione (UE) 2016/2125 della Commissione recante orientamenti per le misure di autoregolamentazione concordate dall'industria e chiede alla Commissione di monitorare da vicino ogni accordo volontario eventualmente riconosciuto a norma della direttiva sulla progettazione ecocompatibile;

14.  incoraggia l'integrazione delle curve di apprendimento tecnologico nella metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia in modo da anticipare i miglioramenti tecnologici prima dell'entrata in vigore delle norme e garantire che i regolamenti restino aggiornati;

15.  invita la Commissione a includere nelle misure di progettazione ecocompatibile, se del caso, valutazioni sul rilascio delle microplastiche nell'ambiente marino; invita la Commissione a introdurre requisiti obbligatori sui filtri per le microplastiche nella revisione delle misure di progettazione ecocompatibile per le lavatrici e le asciugatrici domestiche;

Dai risparmi energetici all'efficienza delle risorse

16.  ribadisce la necessità di imprimere nuovo slancio agli aspetti dei prodotti connessi all'economia circolare e ritiene che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile offra notevoli potenzialità di miglioramento dell'efficienza energetica ancora non sfruttate;

17.  ritiene, pertanto, che l'applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, oltre a proseguire gli sforzi per migliorare l'efficienza energetica, debba ora affrontare sistematicamente l'intero ciclo di vita per ogni gruppo di prodotti nel suo ambito di applicazione mediante la definizione di criteri minimi di efficienza per le risorse per quanto riguarda, tra l'altro, la durabilità, la robustezza, la riparabilità e la possibilità di aggiornamento, ma anche il potenziale di condivisione, il riutilizzo, la scalabilità, la riciclabilità, la possibilità di rigenerazione, il contenuto di materiale riciclato o di materie prime secondarie, nonché l'uso di materie prime essenziali;

18.  ritiene che la scelta dei criteri di economia circolare per ciascun gruppo di prodotti debba essere ben precisata e definita in modo chiaro e obiettivo, facilmente misurabile e realizzabile a un costo proporzionato, per assicurare che la direttiva rimanga applicabile;

19.  chiede che siano svolte sistematicamente analisi approfondite sul potenziale relativo agli aspetti connessi all'economia circolare nella fase degli studi preparatori delle misure specifiche di progettazione ecocompatibile per ciascuna categoria di prodotti;

20.  sottolinea che è importante che i fabbricanti forniscano istruzioni chiare e obiettive in modo da permettere agli utenti e ai riparatori indipendenti di riparare più facilmente i prodotti senza attrezzature specifiche; sottolinea inoltre l'importanza di fornire, laddove possibile, informazioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio e la durata di vita dei prodotti;

21.  sottolinea i potenziali vantaggi di concentrarsi su altri aspetti ambientali al di là dell'uso di energia, come le sostanze chimiche pericolose, il rilascio di microplastica, la produzione di rifiuti e l'apporto di materie prime, e chiede che siano utilizzati gli strumenti previsti dalla direttiva per accrescere la trasparenza per i consumatori;

22.  ritiene che poiché oltre l'80 % dell'impatto ambientale di un prodotto è determinato in fase di progettazione, è proprio in questa fase che le sostanze potenzialmente pericolose possono essere evitate, sostituite o limitate; sottolinea che l'utilizzo di materiali e sostanze di importanza critica, come ad esempio gli elementi delle terre rare (REE) o le sostanze di natura tossica, come gli inquinanti organici persistenti (POP) e gli interferenti endocrini, deve essere preso specificatamente in considerazione alla luce dei criteri ampliati di progettazione ecocompatibile per ridurne l'impiego o sostituirli, laddove opportuno, o almeno assicurare che siano estratti/separati alla fine del ciclo di vita, fatte salve le altre prescrizioni giuridiche armonizzate per tali sostanze stabilite a livello dell'Unione;

23.  chiede che i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile, nel caso dei prodotti connessi all'energia, non creino obiettivi che siano difficili da raggiungere per i produttori dell'UE, in particolare per le piccole e medie imprese, la cui capacità in relazione alle tecnologie brevettate è significativamente inferiore a quella delle società leader sul mercato;

24.  accoglie con favore, al riguardo, il programma di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019, che prevede impegni per l'elaborazione di requisiti e norme sull'efficienza dei materiali, a sostegno dell'uso delle materie prime secondarie, e invita la Commissione a ultimare tale lavoro in via prioritaria; ritiene che tali criteri debbano essere specifici per prodotto, basarsi su solide analisi, concentrarsi su ambiti dal chiaro potenziale di miglioramento ed essere attuabili e verificabili dalle autorità di vigilanza del mercato; ritiene che, al momento di definire le migliori pratiche, dovrebbe essere promosso l'impiego dei risultati delle attività di ricerca precedenti e in corso e delle innovazioni di punta nel riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

25.  ritiene che lo sviluppo di un approccio sistemico, volto prendere in considerazione non solo il prodotto, ma l'intero sistema necessario al suo funzionamento nel processo di progettazione ecocompatibile, stia diventando un fattore sempre più essenziale per l'efficienza delle risorse ed esorta la Commissione a inserire maggiori opportunità sistemiche del genere nel prossimo programma di lavoro sulla progettazione ecocompatibile;

26.  ritiene che debba essere prestata particolare attenzione ai prodotti che utilizzano l'acqua, per quali si potrebbero raggiungere notevoli vantaggi ambientali e importanti risparmi per i consumatori;

27.  invita la Commissione a incoraggiare il recupero di materie prime critiche anche dai rifiuti delle industrie estrattive;

28.  osserva che la Commissione ha rinviato l'azione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), come la telefonia mobile e gli smartphone, in attesa di ulteriori valutazioni e alla luce della rapida evoluzione della tecnologia in questa categoria di prodotti; ritiene, tuttavia, che tali prodotti, che sono venduti in grandi quantità e sono sostituiti spesso, offrano un chiaro potenziale di miglioramento, soprattutto in termini di efficienza delle risorse, e che a essi, quindi, vadano applicati i criteri della progettazione ecocompatibile e occorra adoperarsi per semplificare la procedura regolamentare; sottolinea la necessità di valutare attentamente come migliorare la progettazione ecocompatibile di gruppi di prodotti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi di ricambio sono parametri essenziali della progettazione ecocompatibile;

29.  insiste sulla necessità di agevolare la riparabilità mettendo a disposizione, lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, pezzi di ricambio a un prezzo accettabile, in relazione al costo totale del prodotto;

30.  rinnova le sue richieste per un riesame globale del quadro dell'Unione in materia di politica dei prodotti per affrontare gli aspetti dell'efficienza delle risorse; invita, a tale proposito, la Commissione a esaminare se l'attuale metodologia per la progettazione ecocompatibile possa essere utilizzata per altre categorie di prodotti oltre ai prodotti connessi all'energia e avanzare, se del caso, proposte di nuova normativa;

31.  sottolinea che, al fine di garantire l'utilizzo di materiali riciclati/secondari, la disponibilità di materie prime secondarie di alta qualità è fondamentale e dovrebbe essere reso effettivo un mercato ben organizzato per le materie secondarie;

32.  sottolinea l'importanza di attribuire la responsabilità ai produttori ed estendere i periodi e le condizioni di garanzia, obbligare i fabbricanti ad assumersi la responsabilità della gestione della fase di smaltimento del ciclo di vita di un prodotto conformemente alla normativa dell'Unione in materia, rafforzare la riparabilità, la possibilità di aggiornamento, la modularità e la riciclabilità e garantire che le materie prime e la gestione dei rifiuti restino all'interno dell'Unione europea;

33.  chiede l'estensione delle garanzie minime per i beni di consumo durevoli;

Migliorare la vigilanza del mercato

34.  insiste sulla necessità di rafforzare la vigilanza sui prodotti immessi sul mercato interno mediante una migliore cooperazione e un miglior coordinamento tra gli Stati membri e tra la Commissione e le autorità nazionali e la messa a disposizione di adeguate risorse finanziarie a favore delle autorità di vigilanza del mercato;

35.  invita la Commissione a esaminare la possibilità di creare una scheda di prodotto digitale ("passaporto dei prodotti"), come proposto nelle conclusioni del Consiglio del 18 dicembre 2017 in materia di ecoinnovazione, intesa come strumento per divulgare i materiali e le sostanze utilizzate nei prodotti, il che faciliterà anche la vigilanza del mercato;

36.  chiede un sistema di vigilanza del mercato più coerente ed efficiente in termini di costi in tutta l'Unione, al fine di garantire il rispetto della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, e raccomanda quanto segue:

   introdurre l'obbligo per le autorità nazionali di utilizzare la base di dati ICSMS per condividere tutti i risultati dei controlli sulla conformità dei prodotti e delle prove effettuate per tutti i prodotti contemplati dalla normativa sulla progettazione ecocompatibile; tale banca dati dovrebbe contenere tutte le informazioni pertinenti per i prodotti conformi e i prodotti non conformi al fine di evitare prove inutili in un altro Stato membro e dovrebbe essere di facile consultazione e facilmente accessibile;
   estendere la banca dati generale per i prodotti provvisti di etichettatura energetica a tutti i prodotti contemplati dalla normativa sulla progettazione ecocompatibile;
   introdurre l'obbligo per le autorità nazionali di elaborare piani specifici per le attività di vigilanza del mercato nel settore della progettazione ecocompatibile, che devono essere notificati agli altri Stati membri e alla Commissione, come previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008(9); in tali piani gli Stati membri dovrebbero prevedere ispezioni casuali;
   utilizzare metodi di controllo rapido, elaborati in cooperazione con gli esperti del settore e condivisi con gli organismi pubblici, per individuare prodotti sospetti che non rispettano la regolamentazione;
   fare in modo che la Commissione prenda in considerazione la definizione di una percentuale minima di prodotti sul mercato da sottoporre a prove e sviluppare un mandato per lo svolgimento della propria attività indipendente di vigilanza del mercato e formulare proposte, se del caso;
   adottare misure dissuasive, tra cui: sanzioni per i produttori inadempienti proporzionate all'impatto della non conformità in tutto il mercato europeo e indennizzi per i consumatori che hanno acquistato prodotti non conformi, persino oltre il periodo di garanzia a norma di legge e anche tramite ricorso collettivo;
   rivolgere particolare attenzione alle importazioni da paesi terzi e ai prodotti venduti online;
   garantire la coerenza con la proposta di regolamento della Commissione che stabilisce norme e procedure per il rispetto e l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti (COM(2017)0795), il cui campo di applicazione comprende i prodotti disciplinati dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile; appoggia, in tale contesto, l'agevolazione di prove comuni a livello dell'UE;

37.  sottolinea l'importanza di norme di prova appropriate e chiaramente definite e la necessità di elaborare protocolli di prova che siano più vicini possibile alle condizioni di vita reali; sottolinea che i metodi di prova devono essere solidi e concepiti e attuati in modo da escludere la manipolazione e il miglioramento intenzionale o non intenzionale dei risultati; ritiene che le prove non dovrebbero comportare un onere eccessivo per le imprese, in particolare tenendo conto delle PMI che non hanno la stessa capacità dei loro concorrenti di maggiori dimensioni; accoglie con favore il regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione relativo all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica;

38.  chiede alla Commissione di sostenere gli Stati membri nella loro attività di applicazione e una maggiore cooperazione quando un prodotto è considerato non conforme; sottolinea la necessità di orientamenti per i fabbricanti e gli importatori sui requisiti dettagliati dei documenti necessari per le autorità di vigilanza del mercato;

Altre raccomandazioni

39.  sottolinea la necessità di garantire la coerenza e la convergenza tra la normativa sulla progettazione ecocompatibile e le disposizioni orizzontali quali la legislazione dell'Unione sulle sostanze chimiche e i rifiuti, compresi il regolamento REACH e le direttive RAEE e RoHS, e sottolinea la necessità di rafforzare le sinergie con gli appalti pubblici verdi e il marchio Ecolabel UE;

40.  sottolinea il legame tra la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia; invita gli Stati membri a incentivare la diffusione sul mercato di prodotti e servizi efficienti e a intensificare le attività di ispezione e di controllo; ritiene che migliorare la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia possa a sua volta influire positivamente sulla prestazione energetica degli edifici;

41.  sottolinea la necessità di fornire al pubblico, e in particolare ai media, informazioni chiare sui vantaggi della progettazione ecocompatibile prima del varo di una misura e invita la Commissione e gli Stati membri a comunicare in modo proattivo i vantaggi delle misure di progettazione ecocompatibile come parte integrante del processo di adozione di tali misure e ad adoperarsi più attivamente nei confronti dei soggetti interessati, al fine di migliorare la comprensione della legislazione da parte dei cittadini;

42.  sottolinea che la transizione verso un'economia sostenibile e circolare presenterà non solo molte opportunità ma anche sfide sociali; ritiene che, poiché nessuno dovrebbe essere escluso, la Commissione e gli Stati membri, nella presentazione dei programmi volti a incoraggiare l'utilizzo dei prodotti più efficienti in termini di risorse, dovrebbero prestare particolare attenzione alle famiglie a basso reddito a rischio di povertà energetica; ritiene che tali programmi non dovrebbero ostacolare l'innovazione, ma dovrebbero continuare a consentire ai fabbricanti di offrire ai consumatori un'ampia gamma di prodotti di alta qualità e dovrebbero inoltre favorire la penetrazione sul mercato dei prodotti connessi all'energia e dei prodotti che utilizzano acqua in grado di conseguire una maggiore efficienza delle risorse e risparmi per i consumatori;

43.  invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a dare il buon esempio mettendo a punto e utilizzando appieno l'economia circolare, le strategie in materia di appalti pubblici verdi (GPP) per dare priorità a prodotti di comprovata ecocompatibilità, come i prodotti dotati di Ecolabel, e alle norme più rigorose in materia di efficienza nell'uso delle risorse in tutti gli investimenti nonché a promuovere un utilizzo diffuso degli appalti verdi anche nel settore privato;

o
o   o

44.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.
(3) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.
(4) http://www.consilium.europa.eu/media/32274/eco-innovation-conclusions.pdf
(5) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0287.
(7) Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3).
(8) Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).


Risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato
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Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato (2018/2600(RSP))
P8_TA(2018)0242B8-0238/2018

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 155, paragrafo 1, e l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti gli articoli 4 e 30 della Carta sociale europea e gli articoli 31 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  viste le misure antidiscriminazione e antiabuso della direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale(1) (direttiva sul lavoro a tempo parziale),

–  vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato(2) (direttiva sul lavoro a tempo determinato),

–  vista la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro(3) (direttiva sull'orario di lavoro),

–  vista la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale(4),

–  vista la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie(5) (direttiva sul comitato aziendale europeo),

–  viste la convenzione 98 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sull'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva e la convenzione 175 sul lavoro a tempo parziale,

–  vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria(6),

–  visto lo studio intitolato "Temporary contracts, precarious employment, employees’ fundamental rights and EU employment law" (Contratti temporanei, lavoro precario, diritti fondamentali dei lavoratori e diritto del lavoro dell'UE), pubblicato dalla direzione generale delle Politiche interne nel novembre 2017(7),

–  viste le numerose petizioni sulle violazioni della direttiva sul lavoro a tempo determinato nel settore pubblico(8), sulle condizioni di lavoro precarie dei lavoratori assunti con contratti a zero ore nel settore privato(9), sulla rappresentanza sindacale e sulle discrepanze nei sistemi di sicurezza sociale(10), nonché sull'opposizione al crescente uso dei contratti temporanei(11),

–  viste le nuove proposte della Commissione riguardanti un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del lavoro (COM(2018)0131) e una raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (COM(2018)0132),

–  visto l'esito dell'audizione organizzata dalla commissione per le petizioni il 22 novembre 2017 sulla protezione dei diritti dei lavoratori temporanei o precari, sulla base delle petizioni ricevute,

–  vista la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro(12),

–  vista la proposta della Commissione riguardante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, che abroga la direttiva del Consiglio 91/533/CEE (COM(2017)0797),

–  vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale sulla risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato (O-000054/2018 – B8‑0022/2018),

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per le petizioni,

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il numero di lavoratori con contratti a tempo determinato e a tempo parziale è aumentato nell'UE nel corso degli ultimi 15 anni per effetto dell'attuazione delle politiche di austerità e delle riduzioni dei diritti del lavoro, che hanno condotto a un aumento della precarietà e dell'instabilità del lavoro; che sono necessarie politiche efficaci che comprendano le varie forme di lavoro e tutelino adeguatamente i lavoratori;

B.  considerando che le condizioni di lavoro precarie derivano dall'esistenza di importanti lacune nell'effettiva protezione dei diritti dei lavoratori all'interno di vari livelli normativi, compreso il diritto primario e secondario dell'UE e il diritto degli Stati membri; che le petizioni relative ai diversi tipi di occupazione dovrebbero essere considerate in piena conformità con la legislazione nazionale del rispettivo Stato membro da cui originano e con la legislazione pertinente dell'UE; che le politiche sociali e occupazionali dell'UE si basano sul principio di sussidiarietà;

C.  considerando che occorre adattare le risposte strategiche affinché rispecchino il fatto che la precarietà è un aspetto dinamico che riguarda tutti i rapporti di lavoro personali; che la lotta al lavoro precario deve essere perseguita attraverso un pacchetto strategico multilivello e integrato che promuova norme del lavoro inclusive ed efficaci unitamente a misure efficaci per garantire il rispetto del principio di uguaglianza;

D.  considerando che l'obiettivo inteso a contrastare efficacemente le pratiche occupazionali sleali che conducono alla precarietà dovrebbe essere perseguito anche sulla base dell'agenda dell'OIL sul lavoro dignitoso, che considera come obiettivo trasversale, unitamente all'uguaglianza di genere, la creazione di posti di lavoro, i diritti in materia di lavoro, la protezione sociale e il dialogo sociale;

E.  considerando che i dati di Eurostat ed Eurofound sul lavoro temporaneo involontario, sulle discrepanze relative al genere e all'età nel lavoro temporaneo, nonché sulla sottoccupazione di una notevole percentuale di lavoratori a tempo parziale, indicano un aumento del fenomeno delle forme di occupazione non standard e atipiche; che i dati sulla disoccupazione ripartiti per genere ed età evidenziano che i rispettivi tassi sono al livello più basso dal 2009;

F.  considerando che, nel corso degli anni, diversi Stati membri hanno registrato un aumento significativo dei contratti di lavoro atipici e temporanei, sia nel settore pubblico che in quello privato, in un quadro giuridico in cui non è stato possibile impedire né sanzionare adeguatamente l'utilizzo improprio di contratti a tempo determinato a causa della mancanza di rimedi efficaci e proporzionali; che ciò ha minato l'integrità della legislazione europea in materia di lavoro e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

G.  considerando che esiste un quadro globale della legislazione dell'UE che dovrebbe contenere il rischio di precarietà di talune tipologie di rapporti di lavoro, tra cui la direttiva sui contratti a tempo determinato, la direttiva sul lavoro a tempo parziale, la direttiva sul lavoro temporaneo, la direttiva sull'orario di lavoro, la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la direttiva sulla parità di trattamento fra le persone e la direttiva sulle pari opportunità e sulla parità di trattamento;

H.  considerando che la Commissione ha accumulato notevoli ritardi nel trattamento delle procedure di infrazione relative alla violazione della legislazione dell'UE in materia di lavoro da parte di alcuni Stati membri, permettendo il protrarsi per anni dell'utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato e delle violazioni dei diritti dei lavoratori;

I.  considerando che le recenti informazioni relative alle petizioni riguardanti l'abuso di contratti a tempo determinato nel settore pubblico hanno evidenziato la situazione di alcuni lavoratori temporanei che erano stati licenziati dall'organismo pubblico presso il quale lavoravano dopo la pronuncia di sentenze in cui si dichiara che hanno subito un abuso in merito all'utilizzo di contratti a tempo determinato, in violazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;

J.  considerando che le condizioni di lavoro differiscono da uno Stato membro all'altro, dato che in ciascuno vige una legislazione specifica in materia di contratti di lavoro;

K.  considerando che la commissione per le petizioni è venuta a conoscenza di forti elementi di prova circa l'aumento del lavoro precario;

L.  considerando che i lavoratori con contratti a zero ore devono essere considerati come lavoratori ai sensi del diritto dell'UE, poiché lavorano sotto la direzione di altri e percepiscono una remunerazione per tale lavoro e, di conseguenza, va applicata la legislazione sociale dell'UE;

M.  considerando che il lavoro precario, compresi i contratti a zero ore, sfociano in un accesso inadeguato alla protezione sociale e compromettono il diritto alla contrattazione collettiva, in particolare in termini di prestazioni e di protezione contro i licenziamenti ingiusti, ostacolando nel contempo anche lo sviluppo delle carriere e la formazione; che il lavoro precario conduce a una precarietà generale della vita;

N.  considerando che le donne hanno maggiori probabilità di lavorare con contratti a tempo parziale, a tempo limitato o a bassa retribuzione, e sono pertanto più a rischio di precarietà derivante dalla discriminazione sul mercato del lavoro, il che rallenta il progresso nella lotta e nell'eliminazione del divario retributivo e pensionistico di genere;

1.  ritiene che per lavoro precario si debba intendere un lavoro che deriva, tra l'altro, da un uso abusivo di contratti di lavoro temporanei in violazione delle norme internazionali in materia di condizioni di lavoro, dei diritti dei lavoratori e del diritto dell'UE; sottolinea che il lavoro precario implica un maggiore esposizione alla vulnerabilità socioeconomica, risorse insufficienti per una vita dignitosa e una protezione sociale inadeguata;

2.  sottolinea che è importante distinguere tra lavoro atipico e l'esistenza del lavoro precario; evidenzia che i termini "atipico" e "precario" non possono essere utilizzati come sinonimi;

3.  prende atto della risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria e delle petizioni ricevute, e sottolinea che il rischio della precarietà dipende dal tipo di contratto, ma anche dai seguenti fattori:

   scarsa o nessuna sicurezza del posto di lavoro dovuta alla natura non permanente del lavoro, ad esempio in contratti a tempo parziale marginale non per scelta volontaria e, in alcuni Stati membri, orari di lavoro poco chiari e responsabilità che cambiano a causa del lavoro a chiamata;
   tutela obsoleta dal licenziamento e mancanza di protezione sociale sufficiente in caso di licenziamento;
   remunerazione insufficiente per un tenore di vita dignitoso;
   assenza o limitazione dei diritti o delle prestazioni di sicurezza sociale;
   nessuna o limitata protezione da qualunque forma di discriminazione;
   prospettive limitate o nessuna prospettiva di avanzamento sul mercato del lavoro o nella carriera e nella formazione;
   scarso livello di diritti collettivi e diritti limitati in materia di rappresentanza collettiva;
   un ambiente di lavoro che non rispetta le norme minime in materia di salute e di sicurezza;

4.  invita la Commissione e gli Stati membri a combattere il lavoro precario, tra cui i contratti a zero ore, garantendo lo sviluppo di nuovi strumenti e il rispetto coerente della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché l'applicazione concreta della legislazione dell'UE e nazionale a livello nazionale al fine di risolvere il problema del lavoro dignitoso e attuare un approccio basato sui diritti; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare con tutte le parti sociali, in particolare i sindacati, e i soggetti interessati pertinenti, al fine di promuovere un'occupazione di qualità, sicura e ben retribuita e rafforzare, tra l'altro, gli ispettorati del lavoro;

5.  sollecita la Commissione ad adottare provvedimenti immediati nella sua legislazione per affrontare in modo efficace le pratiche occupazionali che conducono alla precarietà;

6.  invita la Commissione a intensificare i suoi sforzi per porre fine alle clausole inique nei contratti di lavoro, affrontando tutti gli abusi e tutte le scappatoie; prende atto della nuova proposta di direttiva sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, che mira a istituire nuovi diritti per tutti i lavoratori, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro per i lavoratori nelle nuove forme di lavoro e di lavoro non standard, limitando nel contempo gli oneri a carico dei datori di lavoro e mantenendo la capacità di adattamento del mercato del lavoro;

7.  accoglie con favore in particolare le disposizioni relative al diritto a cercare un'occupazione supplementare, che prevedono un divieto per le clausole di esclusiva, limiti per le clausole di incompatibilità e il diritto di essere informati della data di inizio del lavoro con un ragionevole anticipo rispetto a tale data;

8.  sottolinea che la direttiva sull'orario di lavoro può e deve essere applicata ai lavoratori con contratti a zero ore e che essi sono pertanto coperte dalle norme in materia di periodi di riposo minimi e di numero massimo di ore lavorative;

9.  invita gli Stati membri a tenere conto degli indicatori dell'OIL nel determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro quale mezzo per affrontare la mancanza di protezione offerta dal lavoro precario;

10.  constata che l'accesso alla protezione sociale è fondamentale per la sicurezza economica e sociale della forza lavoro e per quanto concerne mercati del lavoro ben funzionanti che creino posti di lavoro e una crescita sostenibile;

11.  sottolinea che vanno garantite le ispezioni in modo tale che i lavoratori soggetti a disposizioni contrattuali temporanee o flessibili beneficino almeno dello stesso livello di protezione di tutti gli altri lavoratori; evidenzia che occorre uno sforzo mirato volto a utilizzare gli strumenti esistenti dell'OIL in una campagna specifica contro il lavoro precario, e che sarebbe opportuno prendere in seria considerazione la necessità di nuovi strumenti e misure giuridiche vincolanti che possano limitare e ridurre il lavoro precario e rendere i contratti di lavoro precari meno interessanti per i datori di lavoro;

12.  è fermamente convinto che sia necessario svolgere una valutazione globale delle circostanze relative al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, dato che le prestazioni richieste al lavoratore non hanno soddisfatto esigenze meramente temporanee, rivelando così l'esistenza di un abuso in violazione della clausola 5 dell'accordo quadro della direttiva 1999/70/CE;

13.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire appieno la parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo di lavoro;

14.  invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la legislazione relativa al lavoro precario in relazione al suo impatto di genere; ritiene necessario prestare attenzione a varie misure esistenti relative alle esigenze delle donne in condizioni di lavoro precario, dato che si tratta di un gruppo già sovrarappresentato che continuerà a essere eccessivamente colpito;

15.  ricorda che la premessa sulla quale si basa la direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sui contratti a tempo determinato è il fatto che i contratti a tempo indeterminato sono la forma comune dei rapporti di lavoro, mentre i contratti di lavoro a tempo determinato sono soltanto una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività;

16.  denuncia il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di coprire esigenze che non sono di natura temporanea, ma permanente e durevole, dato che ciò rappresenta una violazione della direttiva 1999/70/CE;

17.  rileva che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato costituisce una misura che è coerente con gli obblighi derivanti dal diritto dell'UE in quanto impedisce l'abuso dei contratti a tempo determinato e comporta l'eliminazione definitiva delle conseguenze dell'abuso(13);

18.  sottolinea che la conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato deve essere considerata come una misura volta a impedire e a sanzionare effettivamente l'abuso dei contratti a tempo determinato nel settore pubblico e privato, e deve essere inclusa in modo chiaro e coerente da tutti gli Stati membri nei rispettivi quadri giuridici pertinenti in materia di diritto del lavoro;

19.  sottolinea che la conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato per un lavoratore che abbia subito un abuso in materia di contratti a tempo determinato, in violazione della direttiva 1999/70/CE, non esime uno Stato membro dall'obbligo di punire tale abuso, compresa, in aggiunta, la possibilità per il lavoratore interessato di ottenere il risarcimento per qualsiasi danno subito in passato;

20.  sottolinea che se uno Stato membro decide di punire la discriminazione o l'abuso nei confronti di un lavoratore temporaneo in violazione del diritto dell'UE mediante la concessione di un indennizzo a favore del lavoratore interessato, l'indennizzo deve essere in ogni caso adeguato ed efficace e deve costituire un risarcimento integrale per tutti i danni subiti;

21.  sottolinea che le considerazioni di bilancio alla base della scelta di politica sociale di uno Stato membro non possono giustificare la mancanza di misure efficaci volte a prevenire e a punire debitamente l'uso abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato; sottolinea, infatti, che l'adozione di tali misure efficaci, nel pieno rispetto del diritto dell'UE, è necessaria per eliminare le conseguenze della violazione dei diritti dei lavoratori;

22.  condanna il fatto che i lavoratori riconosciuti dalle competenti autorità giudiziarie come vittime di un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, in violazione della direttiva 1999/70/CE, sono stati licenziati; è fermamente convinto che, laddove abbiano avuto luogo gli abusi relativi a una successione di contratti a tempo determinato, sia possibile applicare una misura che offra garanzie efficaci ed equivalenti per la tutela dei lavoratori, al fine di sanzionare debitamente gli abusi ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'UE, nonché per salvaguardare la posizione occupazionale dei lavoratori interessati;

23.  invita gli Stati membri a migliorare le norme del lavoro per quanto concerne i lavori non convenzionali, assicurando almeno una serie di standard minimi in materia di protezione sociale, livelli retributivi minimi e l'accesso alle attività di formazione e sviluppo;

24.  invita gli Stati membri ad adottare misure volte a rispettare, promuovere e concretizzare i principi fondamentali e i diritti sul luogo di lavoro che riguardano coloro che lavorano nell'economia informale, e a mettere in atto meccanismi adeguati o la revisione di quelli esistenti, al fine di garantire la conformità con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali e riconoscere e far rispettare i rapporti di lavoro in modo da facilitare la transizione dei lavoratori verso l'economia formale;

25.  incarica il Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.
(2) GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.
(3) GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.
(4) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9.
(5) GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0290.
(7) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596823/IPOL_STU(2017)596823_EN.pdf
(8) 0389/2015, 1328/2015, 0044/2016, 0988/2016, 1108/2016, 1202/2016, 1310/2016, 0188/2017, 0268/2017, 0283/2017, 0640/2017, 0701/2017
(9) 0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 0099/2017, 1162/2017
(10) 0019/2016, 0442/2017
(11) 1043/2017
(12) GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32.
(13) Sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014, Mascolo, C-22/13, ECLI:EU:C:2014:2401, paragrafo 55.

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