Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2018 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE))
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione del Consiglio (07964/2018),
– visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (07965/2018),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C8-0382/2018),
– vista la dichiarazione congiunta del 25° vertice UE-Giappone del 17 luglio 2018,
– visto l'accordo di partenariato strategico UE-Giappone firmato il 17 luglio 2018,
– viste le direttive di negoziato per l'accordo di libero scambio con il Giappone, adottate dal Consiglio il 29 novembre 2012, e pubblicate il 14 settembre 2017,
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2012 sulle relazioni commerciali dell'UE con il Giappone(1),
– viste le sue risoluzioni del 3 febbraio 2016 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA)(2) e del 12 dicembre 2017 dal titolo "Verso una strategia per il commercio digitale"(3),
– viste la relazione finale della valutazione di impatto sulla sostenibilità commerciale dell'accordo di libero scambio tra l'UE e il Giappone dell'aprile 2016 e l'analisi sull'impatto economico dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico pubblicata della direzione generale del Commercio della Commissione nel giugno 2018,
– vista la dichiarazione congiunta della 38a riunione interparlamentare UE-Giappone del 10 maggio 2018,
– vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata al vertice per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite tenutosi a New York nel settembre 2015,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Commercio per tutti – Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" dell'ottobre 2015,
– visto il documento informale dei servizi della Commissione del 26 febbraio 2018 dal titolo "Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements" (Riscontri e via da seguire in relazione al miglioramento dell'attuazione e dell'esecuzione dei capitoli sullo sviluppo sostenibile negli accordi di libero scambio dell'UE),
– visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2014 sul tema "Il ruolo della società civile nell'accordo di libero scambio UE-Giappone" e del 14 febbraio 2018 sul tema "Capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile negli accordi di libero scambio",
– visto il piano in 15 punti della Commissione del 26 febbraio 2018 per rendere più efficaci i capitoli dell'UE relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile,
– visto il parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2017, emesso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, del TFUE, richiesto dalla Commissione europea il 10 luglio 2015,
– visto il protocollo n. 26 del TFUE sui servizi di interesse generale,
– visti gli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti gli articoli da 168 a 191 TFUE e, in particolare, l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE,
– visti l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207 TFUE, nonché l'articolo 218 TFUE, in particolare il paragrafo 10,
– vista la sua risoluzione legislativa del 12 dicembre 2018(4) sul progetto di decisione del Consiglio,
– visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0367/2018),
A. considerando che l'Unione e il Giappone condividono valori fondamentali quali il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, nonché un forte impegno a favore dello sviluppo sostenibile e di un sistema dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) disciplinato da norme;
B. considerando che l'accordo di partenariato economico (APE) UE-Giappone ha una dimensione strategica ed è il più importante accordo commerciale bilaterale mai concluso dall'Unione, in quanto interessa quasi un terzo del prodotto interno lordo (PIL) mondiale, quasi il 40 % del commercio mondiale e oltre 600 milioni di persone;
C. considerando che il Giappone è il terzo maggior mercato di consumo al mondo, ma solo il sesto mercato di esportazione per l'Unione, il che evidenzia il potenziale degli scambi commerciali bilaterali ancora da sfruttare;
D. considerando che numerosi studi e analisi ex ante sull'impatto dell'APE UE-Giappone indicano che tale accordo potrebbe avere un impatto positivo in termini di crescita del PIL, reddito, commercio, produttività e occupazione sia per l'Unione che per il Giappone, rispettando nel contempo l'obiettivo di una "crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"; che l'accordo dispone anche del potenziale per apportare vantaggi ai consumatori riducendo i prezzi e aumentando la scelta da parte degli stessi in merito a beni e servizi; che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero migliorare gli strumenti esistenti destinati ad aiutare i lavoratori e le imprese ad adattarsi alle nuove opportunità e ai possibili effetti negativi della globalizzazione e degli accordi commerciali; che il successo dell'accordo dovrebbe essere anche valutato sulla base del suo contributo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030;
E. considerando che il Parlamento ha monitorato tali negoziati fin dall'inizio e ha invitato, tra l'altro, i negoziatori a rispondere agli interessi dei cittadini, della società civile e delle imprese e ha altresì sollecitato trasparenza, il che ha portato a un migliore accesso ai documenti, a relazioni periodiche sui negoziati e a un miglioramento nella comunicazione; che, in futuro, ulteriori miglioramenti potrebbero essere apportati alla procedura relativa all'accordo commerciale, in particolare condividendo le proposte dell'UE e garantendo la sistematica pubblicazione delle direttive di negoziato da parte del Consiglio prima dell'avvio dei negoziati;
F. considerando fondamentale che le preferenze commerciali e le opportunità offerte dall'accordo siano accessibili e sfruttate appieno;
1. ritiene che tale accordo abbia un'importanza strategica fondamentale a livello bilaterale e globale e che rappresenti un segnale tempestivo a sostegno di scambi commerciali aperti, equi e fondati su valori e su regole, promuovendo nel contempo standard elevati, in particolare in materia di ambiente, sicurezza alimentare, protezione dei consumatori e diritti del lavoro, in un momento in cui l'ordine internazionale deve affrontare serie sfide di stampo protezionistico; avverte che tale protezionismo non è un'opzione e che lo status quo nell'ambito della politica commerciale non è più sostenibile;
2. accoglie con favore il carattere ambizioso e globale dell'APE che mantiene gli impegni relativi alle priorità definite nella risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2012 sui negoziati commerciali dell'UE con il Giappone;
3. osserva in particolare l'elevato livello di liberalizzazione tariffaria decisa nell'EPA che, una volta pienamente attuato, porterà alla liberalizzazione del 99 % delle linee tariffarie dell'UE e del 97 % delle linee tariffarie giapponesi, comprese quelle per i prodotti industriali nei settori in cui l'UE è molto competitiva, combinata con misure volte a salvaguardare i prodotti più sensibili mediante contingenti in esenzione da dazi, riduzione dei dazi o periodi di soppressione progressiva dei dazi; sottolinea che l'APE comprende una clausola antifrode, che consente all'UE di ritirare le preferenze commerciali nei casi di frode e di rifiuto a cooperare in materia doganale, garantendo nel contempo che gli operatori legittimi non ne risentano negativamente;
4. sottolinea che il dazio UE sugli autoveicoli sarà gradualmente soppressa nell'arco di sette anni; invita la Commissione a rimanere vigile quanto all'evoluzione dei flussi commerciali riguardanti gli autoveicoli durante questo periodo, al fine di prevenire qualsiasi destabilizzazione del mercato europeo e, in tal caso, di porvi rimedio; sottolinea, tuttavia, che un numero significativo di marchi di veicoli giapponesi venduti nell'UE sono fabbricati nell'Unione europea;
5. rileva che il Giappone ha affrontato la questione delle misure non tariffarie inutili in una varietà di settori, quali il settore degli autoveicoli, degli integratori alimentari, delle normative sanitarie e fitosanitarie, dell'etichettatura degli alimenti e della cosmetica, riducendo in tal modo i costi di conformità e creando un quadro normativo più prevedibile; ricorda il diritto di un paese di fissare norme nazionali a un livello superiore a quello delle norme internazionali quando ciò sia giustificato dalla necessità di una protezione adeguata della salute, della sicurezza e dei consumatori; prende atto, inoltre, dell'impegno del Giappone ad allineare i suoi standard automobilistici agli standard internazionali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, utilizzati anche dai costruttori di automobili dell'UE;
6. accoglie con favore il fatto che il Giappone garantirà, in particolare, ai fornitori dell'UE un accesso non discriminatorio ai mercati degli appalti pubblici di 54 principali città e che potrebbe ulteriormente aumentare il numero di città interessate, che rimuoverà la "clausola della sicurezza operativa", che ha in pratica impedito ai fornitori ferroviari dell'UE di accedere al mercato giapponese, e che massimizzerà la trasparenza per la partecipazione agli appalti pubblici; invita la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione di questo punto affinché siano rispettati gli impegni in materia di apertura e di parità di accesso agli appalti pubblici; sottolinea che in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici si dovrebbe anche tenere conto dei criteri sociali e ambientali; evidenzia che sia nell'Unione che in Giappone gli appalti pubblici devono continuare a servire l'interesse superiore dei cittadini;
7. ritiene che il Giappone sia un mercato di esportazione estremamente prezioso per gli agricoltori e i produttori alimentari dell'UE e osserva che circa l'85 % dei prodotti agroalimentari potrà essere importato in Giappone in esenzione da dazi; rileva che anche i prodotti agricoli trasformati beneficeranno dell'accesso in esenzione da dazi al mercato giapponese dopo un periodo transitorio; si compiace del fatto che l'accordo offra importanti opportunità di esportazione per i prodotti agroalimentari dell'UE, quali il vino, le carni bovine e suine e i formaggi, e che protegga 205 indicazioni geografiche europee (IG), prevedendo la possibilità di aggiungere altre IG, il che rappresenta un ulteriore miglioramento rispetto ad accordi commerciali precedenti ed è particolarmente importante per le piccole e medie imprese (PMI) del settore alimentare; invita, trascorsi tre anni, a proseguire i colloqui al fine di valutare le possibilità di ampliamento dell'elenco di IG protette e auspica che entrambe le parti dedichino la massima attenzione all'agricoltura sostenibile, compresa la produzione alimentare su piccola scala e lo sviluppo rurale;
8. sottolinea il fatto che l'accordo promuove le migliori pratiche al fine di fornire ai consumatori alimenti e prodotti sicuri e di elevata qualità; sottolinea che nulla nell'accordo osta all'applicazione del principio di precauzione nell'UE come stabilito dal TFEU; accoglie con favore l'inclusione di un chiaro riferimento all'approccio precauzionale nell'accordo; sottolinea che l'accordo non deve compromettere, in alcun caso, un'etichettatura degli alimenti precisa, comprensibile e conforme alle norme dell'UE; chiede a entrambi i partner di rafforzare la protezione dei consumatori, il benessere dei consumatori e la sicurezza alimentare nell'attuazione dell'accordo e invita la Commissione a includere disposizioni specifiche e rigorose sulla protezione dei consumatori in tutti gli accordi commerciali futuri dell'UE;
9. pone l'accento sul fatto che entrambe le parti si impegnano a garantire elevati livelli di protezione ambientale e del lavoro e che tali standard elevati non dovrebbero essere considerati ostacoli agli scambi, osservando nel contempo che l'accordo evidenzia altresì chiaramente che le norme del lavoro e ambientali non possono essere attenuate o ridotte per attrarre commercio e investimenti; ricorda l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile; accoglie con favore il fatto che sia il Giappone sia l'UE abbiano aderito alla dichiarazione di Buenos Aires sulle donne e sul commercio e invita entrambe le parti a rafforzare notevolmente gli impegni in materia di genere e di scambi commerciali nell'ambito del presente accordo, compreso il diritto alla parità di retribuzione; auspica che l'UE e il Giappone attuino tutte le misure necessarie al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutte le loro attività, anche attraverso il presente accordo; invita la Commissione a effettuare una valutazione di impatto ex post sulla sostenibilità dell'attuazione dell'accordo;
10. si compiace dell'impegno a favore dell'efficace attuazione dell'accordo di Parigi allo scopo di contrastare i cambiamenti climatici e di altri accordi multilaterali in materia ambientale, nonché dell'impegno a favore della gestione sostenibile delle foreste (compresa la lotta al disboscamento illegale) e della pesca (lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata); sottolinea che la legislazione e le norme dell'UE rimangono applicabili ai prodotti importati nel mercato dell'UE e che, in particolare, il regolamento dell'UE sul legname (regolamento (UE) n. 995/2010) vieta l'immissione sul mercato dell'UE di legname di provenienza illegale e stabilisce un sistema di dovere di diligenza obbligatorio; chiede a entrambe le parti di cooperare strettamente nell'ambito del capitolo sullo sviluppo sostenibile ai fini dello scambio delle migliori pratiche e del rafforzamento dell'applicazione della legislazione in tali ambiti, nonché per l'applicazione di misure più efficaci per la lotta al disboscamento illegale, e di prestare particolare attenzione alla prevenzione delle esportazioni di legname di provenienza illegale dall'UE al Giappone;
11. sottolinea il fatto che l'accordo comprende il chiaro impegno a proseguire nella ratifica delle convenzioni principali dell'OIL; evidenzia che il Giappone non ha ancora ratificato due convenzioni principali dell'OIL (la convenzione sulla discriminazione e la convenzione sull'abolizione del lavoro forzato) e auspica che, entro un periodo di tempo ragionevole, vengano compiuti progressi concreti da parte del Giappone per la ratifica di dette convezioni e per la loro efficace attuazione, in conformità delle disposizioni definite dall'APE;
12. accoglie con favore il fatto che il Giappone abbia istituito un quadro interministeriale per far fronte all'attuazione degli impegni assunti in materia di sviluppo sostenibile, compresa la ratifica delle convenzioni principali dell'OIL, e che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile previsto dall'accordo sia incaricato di interagire con la società civile in merito all'attuazione del capitolo sullo sviluppo sostenibile;
13. ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nel suo parere 2/15, punto 161, del 16 maggio 2017 sull'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, ha affermato che i capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile hanno effetti diretti e immediati sugli scambi commerciali e che una violazione delle disposizioni in materia di sviluppo sostenibile autorizza l'altra parte a porre fine alla liberalizzazione prevista dalle altre disposizioni dell'accordo di libero scambio, o a sospenderla; plaude all'inclusione di una clausola di riesame nel capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile e invita entrambe le parti a utilizzare in maniera efficace e tempestiva tale clausola al fine di rispettare gli impegni assunti e migliorare l'applicabilità e l'efficacia delle disposizioni in materia di lavoro e ambiente, e a prendere inoltre in considerazione come ultima risorsa, tra i vari metodi di esecuzione, un meccanismo basato su sanzioni; invita entrambe le parti a non attendere l'attivazione della clausola di riesame per agire in direzione di un'attuazione efficace, in modo tale da garantire che il presente APE rappresenti un accordo all'avanguardia che assicuri la massima protezione possibile; invita la Commissione a monitorare gli impegni assunti nell'ambito del capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile e a collaborare con il Giappone ai fini della loro attuazione, sulla base del documento informale in 15 punti della Commissione riguardante l'attuazione del commercio e la realizzazione dello sviluppo sostenibile;
14. sottolinea che l'APE ribadisce il diritto delle autorità degli Stati membri di definire, fornire e regolamentare pienamente i servizi pubblici a livello locale, regionale o nazionale e che un elenco negativo, come previsto nel presente accordo, non impedisce ai governi di rinazionalizzare i servizi già privatizzati o di sviluppare liberamente nuovi servizi pubblici; ritiene che, in linea di principio, sia preferibile il ricorso a un approccio basato su un elenco positivo, come per l'accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC (GATS); prende atto dell'impegno assunto nell'APE, da entrambe le parti, di tutelare la gestione delle risorse idriche pubbliche, nel quadro della deroga generale riguardante i servizi di pubblica utilità;
15. ritiene che gli impegni in materia di accesso al mercato per i servizi transfrontalieri, compresi il commercio elettronico, il trasporto marittimo, i servizi postali, l'energia e le telecomunicazioni, abbiano il potenziale per dare un significativo impulso agli scambi di servizi; ritiene che l'accordo semplifichi alle imprese dell'UE la fornitura di servizi sul mercato giapponese garantendo un trattamento più equo; ricorda che occorre salvaguardare gli obiettivi strategici pubblici, compresi quelli nel settore della cibersicurezza, e che occorre salvaguardare lo spazio politico al fine di far fronte a future sfide in materia di regolamentazione;
16. rileva che l'APE prevede la temporanea circolazione di professionisti oltrefrontiera ("modalità 4"), impegnando entrambe le parti a effettuare trasferimenti intrasocietari in circa 40 settori e per i professionisti indipendenti in circa 20 settori, contribuendo in tal modo ad agevolare i legami tra l'UE e il Giappone sugli investimenti esteri diretti;
17. sottolinea che l'accordo preserva il diritto sovrano di regolamentare il settore finanziario e bancario a fini prudenziali e di vigilanza; invita entrambi i partner a utilizzare il forum sulla regolamentazione finanziaria al fine di migliorare il sistema finanziario globale;
18. accoglie con favore elementi innovativi fondamentali, quali le disposizioni o i capitoli dedicati relativi all'accordo di Parigi, alle PMI e al governo societario, volti a promuovere la responsabilità sociale delle imprese sulla base dei principi del G20 e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); esorta entrambe le parti ad adoperarsi attivamente a favore della responsabilità sociale delle imprese;
19. sottolinea che la cooperazione normativa è volontaria e che non limita in alcun modo il diritto di legiferare; ricorda che devono essere attuate corrispondenti disposizioni nel pieno rispetto delle prerogative dei colegislatori; si compiace del fatto che il capitolo sulla cooperazione normativa affermi chiaramente che i principi sanciti dal TFUE, quale il principio di precauzione, devono essere pienamente rispettati;
20. chiede trasparenza in merito al funzionamento del comitato per la cooperazione normativa e il coinvolgimento adeguato di tutte le parti interessate, in particolare i sindacati e le organizzazioni della società civile, il che dovrebbe essere considerato un prerequisito per continuare ad accrescere la fiducia del pubblico nell'accordo e nelle sue implicazioni; sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere tenuto informato periodicamente delle decisioni adottate in seno al comitato per la cooperazione normativa;
21. osserva che proseguono i negoziati su un accordo separato in materia di investimenti, che il Parlamento monitorerà da vicino; osserva che la Commissione ha introdotto un sistema giurisdizionale per gli investimenti negli accordi con altri partner, in attesa dell'istituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti; ribadisce che il vecchio meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS) è inaccettabile e che non vi è un mandato per tornare a utilizzarlo;
22. plaude al fatto che l'UE e il Giappone abbiano concluso con successo i loro colloqui in merito alla decisione sull'adeguatezza reciproca il 17 luglio 2018 e che abbiano convenuto di riconoscere i rispettivi sistemi di protezione dei dati come "equivalenti", il che consentirà un flusso più sicuro dei dati tra l'UE e il Giappone; sottolinea l'importante ruolo delle rispettive autorità di protezione dei dati per ciò che riguarda la salvaguardia di un livello adeguato di protezione degli stessi; osserva che l'accordo comprende una clausola di revisione a tempo che prevede la valutazione della questione delle disposizioni in materia di trasmissione transfrontaliera di dati entro tre anni e riconosce la crescente importanza dell'economia digitale per la crescita e l'occupazione; ricorda che tutti gli accordi commerciali devono rispettare pienamente l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata, compreso il regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679), e sottolinea che qualsiasi risultato futuro deve ottenere l'approvazione del Parlamento e salvaguardare i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE;
23. invita la Commissione a rafforzare la cooperazione e il coordinamento con il Giappone sulle questioni multilaterali, in stretta collaborazione con altri partner strategici, al fine di difendere e di sviluppare norme internazionali supplementari e un sistema commerciale multilaterale aperto, equo e solido basato sul rispetto delle norme dell'OMC e di altre norme internazionali;
24. sottolinea che il 78 % delle imprese dell'UE che esportano verso il Giappone sono imprese di piccole dimensioni e plaude al fatto che l'APE comprenda un capitolo separato sulle PMI al fine di consentire loro di trarre il massimo beneficio dall'accordo, in particolare mediante clausole che impegnano entrambe le parti alla trasparenza per ciò che riguarda l'accesso al mercato e la condivisione delle informazioni pertinenti; chiede la rapida istituzione di punti di contatto e di un sito Internet per le PMI al fine di garantire che le informazioni pertinenti sull'accesso al mercato siano messe a disposizione delle piccole e medie imprese;
25. invita la Commissione a monitorare attentamente la corretta attuazione della cancellazione concordata delle misure non tariffarie, nonché la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti agricoli, e a riferire al Parlamento;
26. esorta entrambi i partner a garantire il coinvolgimento attivo delle parti sociali e della società civile, in particolare mediante il dialogo congiunto con la società civile e il gruppo consultivo interno; invita la Commissione a istituire e condividere attivamente le migliori pratiche con il Giappone sul funzionamento dei gruppi consultivi interni e sul dialogo congiunto; invita entrambe le parti a garantire una celere istituzione di gruppi consultivi interni correttamente funzionanti, efficaci ed equilibrati con un opportuno codice di condotta e ad assicurare che le loro opinioni siano tenute in considerazione in maniera trasparente nelle consultazioni tra governi previste nell'accordo;
27. invita la Commissione ad assicurare, dall'inizio alla fine, il coinvolgimento della delegazione dell'UE in Giappone durante il periodo di attuazione dell'accordo; sottolinea che le delegazioni dell'UE consentono di realizzare un'azione rapida e diretta al fine di attuare correttamente le disposizioni commerciali, di individuare rapidamente i problemi e gli ostacoli e di affrontarli efficacemente;
28. auspica piena trasparenza in merito al funzionamento dei comitati settoriali, da istituire nel quadro dell'accordo, per quanto riguarda sia il Parlamento che il pubblico in generale;
29. si impegna a monitorare attentamente l'attuazione dell'accordo in stretta collaborazione con la Commissione, le parti interessate e i partner giapponesi;
30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Giappone.