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Procedura : 2018/0224(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0401/2018

Testi presentati :

A8-0401/2018

Discussioni :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Votazioni :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
Dichiarazioni di voto
PV 17/04/2019 - 8.3
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Testi approvati
PDF 450kWORD 154k
Mercoledì 12 dicembre 2018 - Strasburgo
Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione ***I
P8_TA(2018)0509A8-0401/2018

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  L'Unione persegue l'obiettivo di rafforzare le proprie basi scientifiche e tecnologiche e stimolare la propria competitività, anche nel settore industriale, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione per realizzare le priorità strategiche dell'Unione, che fondamentalmente mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi cittadini.
(1)  L'Unione persegue l'obiettivo di rafforzare le proprie basi scientifiche e tecnologiche di eccellenza, in cui ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologia circolino liberamente e stimolare la propria competitività, anche nel settore industriale, per rafforzare lo Spazio europeo della ricerca, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che fondamentalmente mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi cittadini.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  Al fine di produrre un impatto scientifico, economico e sociale in vista di questo obiettivo generale, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 ("il programma") - per sostenere la creazione e la diffusione di conoscenze e tecnologie di alta qualità, rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'ambito dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione, sostenere l'adozione di soluzioni innovative nell'industria e nella società al fine di affrontare le sfide globali e promuovere la competitività industriale; promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, e rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative, nonché ottimizzare la realizzazione di tali investimenti per aumentare l'impatto nell'ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato.
(2)  Al fine di produrre un impatto scientifico, economico e sociale in vista di questo obiettivo generale e massimizzare il valore aggiunto europeo dei suoi investimenti in RS&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 ("il programma") per sostenere la creazione, la diffusione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie di alta qualità nell'Unione, rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'affrontare le sfide globali, tra cui gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico, nonché nell'ambito dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione, sostenere l'adozione di soluzioni innovative e sostenibili nell'industria e nella società dell'Unione al fine di creare posti di lavoro e potenziare la crescita economica e la competitività industriale. Il programma dovrebbe promuovere tutte le forme di innovazione, rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative, nonché ottimizzare la realizzazione degli investimenti.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Il programma dovrebbe contribuire al conseguimento dell'obiettivo di investire complessivamente il 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo, in linea con l'obiettivo principale della strategia Europa 2020. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  La promozione delle attività di ricerca e innovazione ritenute necessarie per favorire la realizzazione degli obiettivi politici dell'Unione dovrebbe tenere conto del principio di innovazione enunciato nella comunicazione della Commissione del 15 maggio 2018 "Una nuova agenda europea per la ricerca e l'innovazione – l'opportunità dell'Europa di plasmare il proprio futuro" (COM(2018)0306).
(3)  La promozione delle attività di ricerca e innovazione ritenute necessarie per favorire la realizzazione degli obiettivi politici dell'Unione dovrebbe tenere conto del principio di innovazione quale strumento chiave per far sì che il cospicuo capitale di conoscenze dell'Unione si trasformi più rapidamente e intensamente in innovazioni.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  La scienza aperta, l'innovazione aperta e l'apertura al mondo costituiscono principi generali che dovrebbero assicurare l'eccellenza e l'impatto degli investimenti dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione. Tali principi dovrebbero essere osservati nell'attuazione del programma, in particolare nella pianificazione strategica riguardante il pilastro "Sfide globali e competitività industriale".
(4)  La continua adesione ai principi di "scienza aperta, innovazione aperta e l'apertura al mondo", preservando nel contempo gli interessi scientifici e socioeconomici di lungo periodo dovrebbe assicurare l'eccellenza e l'impatto degli investimenti dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione e rafforzare le capacità di R&I di tutti gli Stati membri. Ciò dovrebbe comportare un'attuazione equilibrata del programma.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  La scienza aperta, incluso l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai dati di ricerca, offre la possibilità di migliorare la qualità, l'impatto e i benefici della ricerca scientifica e di accelerare il progresso delle conoscenze rendendole più attendibili, efficienti e accurate, più comprensibili per la società e idonee a rispondere alle sfide sociali. È opportuno adottare disposizioni volte ad assicurare che i beneficiari offrano l'accesso aperto e gratuito alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, ai dati e ad altri risultati della ricerca in modo aperto e non discriminatorio e quanto prima possibile nel processo di diffusione, nonché a consentirne l'utilizzo e il riutilizzo nel modo più vasto possibile. In particolare, occorre dare maggiore risalto alla gestione responsabile dei dati di ricerca, che dovrebbero essere conformi ai principi FAIR (cioè "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili"), specialmente tramite l'integrazione sistematica dei piani di gestione dei dati. Ove opportuno, i beneficiari dovrebbero fare ricorso alle possibilità offerte dal cloud europeo per la scienza aperta e aderire ad altri principi e pratiche di scienza aperta.
(5)  La scienza aperta offre la possibilità di migliorare la qualità, l'impatto e i benefici della ricerca scientifica e di accelerare il progresso delle conoscenze rendendole più attendibili, efficienti e accurate, più comprensibili per la società e idonee a rispondere alle sfide sociali. È opportuno adottare disposizioni volte ad assicurare che i beneficiari offrano l'accesso aperto e gratuito alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, ai dati e ad altri risultati della ricerca in modo aperto e non discriminatorio e quanto prima possibile nel processo di diffusione, nonché a consentirne l'utilizzo e il riutilizzo nel modo più vasto possibile. Per quanto riguarda i dati della ricerca, dovrebbe vigere il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario", riconoscendo in tal modo la necessità di diversi regimi di accesso in virtù dell'interesse socioeconomico dell'Unione, dei diritti di proprietà intellettuale, della protezione dei dati personali e della riservatezza, degli aspetti legati alla sicurezza e di altri interessi legittimi. In particolare, occorre dare maggiore risalto alla gestione responsabile dei dati di ricerca, che dovrebbero essere conformi ai principi FAIR (cioè "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili"), specialmente tramite l'integrazione sistematica dei piani di gestione dei dati. Ove opportuno, i beneficiari dovrebbero fare ricorso alle possibilità offerte dal cloud europeo per la scienza aperta e dall'infrastruttura europea dei dati e aderire ad altri principi e pratiche di scienza aperta. È opportuno incoraggiare l'accesso aperto reciproco nell'ambito degli accordi internazionali di cooperazione tecnica e scientifica nei pertinenti accordi di categoria.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Le PMI beneficiarie sono incoraggiate a utilizzare gli strumenti esistenti come l'helpdesk sui diritti di proprietà intellettuale per le PMI che sostiene le piccole e medie imprese dell'Unione europea a tutelare e applicare i diritti di proprietà intellettuale fornendo gratuitamente informazioni e servizi, sotto forma di pareri riservati sulla proprietà intellettuale e questioni correlate, oltre alla formazione, ai materiali e alle risorse online.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  L'ideazione e la progettazione del programma dovrebbero rispondere alla necessità di creare una massa critica di attività finanziate, in tutta l'Unione e mediante la cooperazione internazionale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'attuazione del programma dovrebbe rafforzare il perseguimento di questo obiettivo.
(6)  L'ideazione e la progettazione del programma dovrebbero rispondere alla necessità di creare una massa critica di attività finanziate, in tutta l'Unione e mediante la cooperazione internazionale, incoraggiando nel contempo la partecipazione di tutti gli Stati membri al programma. di in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con l'accordo di Parigi. L'attuazione del programma dovrebbe rafforzare il perseguimento di questo obiettivo.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Le attività sostenute nell'ambito del programma dovrebbero favorire il conseguimento degli obiettivi e delle priorità dell'Unione, il monitoraggio e la valutazione dei progressi rispetto a tali obiettivi e priorità e lo sviluppo di priorità nuove o riviste.
(7)  Le attività sostenute nell'ambito del programma dovrebbero favorire il conseguimento degli obiettivi, delle priorità e degli impegni dell'Unione e del programma, il monitoraggio e la valutazione dei progressi rispetto a tali obiettivi, priorità e impegni lo sviluppo di priorità nuove o riviste.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)   Il programma dovrebbe perseguire l'allineamento alle tabelle di marcia e strategie di ricerca e innovazione già esistenti a livello europeo.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Il programma dovrebbe mantenere un approccio equilibrato tra i finanziamenti "dal basso verso l'alto" (basati sull'iniziativa dei ricercatori o degli innovatori) e "dall'alto verso il basso" (basati su priorità definite a livello strategico), in funzione della natura delle comunità di ricerca e innovazione partecipanti, dei tipi di attività svolte e delle finalità perseguite e degli impatti ricercati. La combinazione di questi fattori dovrebbe determinare la scelta dell'approccio per le rispettive parti del programma, che contribuiscono tutte alla realizzazione dell'insieme degli obiettivi generali e specifici del programma.
(8)  Il programma dovrebbe mantenere un approccio equilibrato tra i finanziamenti "dal basso verso l'alto" (basati sull'iniziativa dei ricercatori o degli innovatori) e "dall'alto verso il basso" (basati su priorità definite a livello strategico), in funzione della natura delle comunità di ricerca e innovazione partecipanti nell'intera Unione, dei tassi di riuscita per ambito di intervento, dei tipi di attività svolte e delle finalità perseguite, del principio di sussidiarietà e degli impatti ricercati. La combinazione di questi fattori dovrebbe determinare la scelta dell'approccio per le rispettive parti del programma, che contribuiscono tutte alla realizzazione dell'insieme degli obiettivi generali e specifici del programma.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  Diverse azioni di ricerca e innovazione dovrebbero applicare la logica di una "corsia preferenziale per la ricerca e l'innovazione", ove i tempi per la concessione delle sovvenzioni non superano i sei mesi. Ciò dovrebbe consentire un accesso più rapido e "dal basso verso l'alto" ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi, abbracciando azioni che spaziano dalla ricerca fondamentale alla commercializzazione.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter)  Il programma dovrebbe sostenere tutte le fasi della ricerca e dell'innovazione, in particolare nell'ambito di progetti collaborativi. La ricerca fondamentale è un elemento basilare e una condizione importante per incrementare la capacità dell'Unione di attirare i migliori scienziati onde divenire un polo di eccellenza a livello mondiale. È opportuno garantire l'equilibrio tra ricerca di base e ricerca applicata, il che, se associato all'innovazione, favorirà la competitività economica, la crescita e l'occupazione nell'Unione.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 8 quater (nuovo)
(8 quater)  Per massimizzare l'impatto di Orizzonte Europa, è opportuno prestare particolare attenzione agli approcci multidisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari, quali elementi necessari per compiere importanti progressi scientifici.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 8 quinquies (nuovo)
(8 quinquies)  L'interazione con la società andrà promossa mediante una ricerca e un'innovazione responsabili, quali elementi trasversali per instaurare una cooperazione efficace tra scienza e società. Permetterebbe a tutti gli attori sociali (ricercatori, cittadini, responsabili politici, imprese, organizzazioni del terzo settore, ecc.) di collaborare nel corso dell'intero processo di ricerca e innovazione, ai fini di una maggiore coerenza tra il processo e i suoi risultati, da un lato, e i valori, i bisogni e le aspettative della società europea, dall'altro.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Le attività di ricerca svolte nell'ambito del pilastro "Scienza aperta" dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica. È opportuno che la ricerca sia finanziata sulla base dell'eccellenza.
(9)  Le attività di ricerca svolte nell'ambito del pilastro "Scienza eccellente e aperta" dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica e porre altresì l'accento sulla capacità di attrarre nuovi talenti nel campo della ricerca e dell'innovazione e giovani ricercatori, rafforzando al contempo il SER ed evitando la fuga di cervelli. È opportuno che la ricerca sia finanziata sulla base dell'eccellenza.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Il pilastro "Sfide globali e competitività industriale" dovrebbe essere creato sotto forma di poli di attività di ricerca e innovazione, al fine di ottenere la massima integrazione tra i rispettivi ambiti di lavoro e garantire al contempo livelli di impatto elevati e sostenibili rispetto alle risorse spese. Questo pilastro incoraggerà la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera, ai fini degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della competitività delle industrie dell'Unione.
(10)  Il pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea" dovrebbe essere creato sotto forma di poli di attività di ricerca e innovazione, al fine di ottenere la massima integrazione tra i rispettivi ambiti di lavoro e garantire al contempo livelli di impatto per l'Unione elevati e sostenibili rispetto alle risorse spese. Questo pilastro incoraggerà la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera, ai fini degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e degli impegni dell'Unione europea derivanti all'accordo di Parigi ed eventualmente per far fronte alle sfide sociali, nonché la competitività delle industrie dell'Unione. Le attività nell'ambito di tale pilastro dovrebbero coprire tutte le attività di ricerca e innovazione, tra cui il settore di R&S, i progetti pilota, i progetti dimostrativi, il sostegno agli appalti pubblici, la ricerca prenormativa, la definizione di norme e la valorizzazione commerciale delle innovazioni, onde garantire che l'Europa rimanga all'avanguardia nella ricerca sulle priorità definite a livello strategico.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Il pieno coinvolgimento dell'industria nel programma, a tutti i livelli, dal singolo imprenditore alle piccole e medie imprese fino alle imprese di grandi dimensioni, dovrebbe essere un canale principale attraverso cui realizzare gli obiettivi del programma stesso, specificamente in vista della creazione di posti di lavoro e crescita sostenibili. È opportuno che l'industria contribuisca all'individuazione, tramite il processo di pianificazione strategica, delle prospettive e delle priorità che dovrebbero sostenere l'elaborazione dei programmi di lavoro. Tale impegno da parte dell'industria dovrebbe tradursi nella sua partecipazione alle azioni finanziate a un livello almeno commisurato a quello del precedente programma quadro Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13 ("Orizzonte 2020").
(11)  Il pieno e tempestivo coinvolgimento dell'industria nel programma, a tutti i livelli, dal singolo imprenditore alle piccole e medie imprese fino alle imprese di grandi dimensioni, dovrebbe proseguire, specificamente in vista della creazione di posti di lavoro e crescita sostenibili in Europa, rafforzando la cooperazione tra il pubblico e i privati e incrementando gli investimenti del settore privato in R&I.
__________________
13
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)   Le consultazioni multilaterali, anche della società civile e dell'industria del settore, dovrebbero contribuire alle prospettive e alle priorità stabilite tramite il processo di pianificazione strategica. Ciò dovrebbe tradursi in piani strategici di R&I adottati mediante atti delegati, piani strategici che dovrebbero quindi essere attuati attraverso l'elaborazione di programmi di lavoro.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  È importante sostenere l'industria perché possa conservare o assumere la leadership mondiale nel campo dell'innovazione, della digitalizzazione e della decarbonizzazione, in particolare investendo nelle tecnologie abilitanti fondamentali che sosterranno l'attività economica di domani. Le azioni del programma dovrebbero essere usate per affrontare lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, senza duplicare né sostituire gli investimenti privati e possedere un chiaro valore aggiunto europeo. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
(12)  È importante sostenere l'industria dell'Unione perché possa conservare o assumere la leadership mondiale nel campo dell'innovazione, della digitalizzazione e della decarbonizzazione, in particolare investendo nelle tecnologie abilitanti fondamentali che sosterranno l'attività economica di domani. Le tecnologie abilitanti fondamentali (KET) sono destinate a svolgere un ruolo centrale nel secondo pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea" e dovrebbero essere ulteriormente legate alle iniziative faro "Tecnologie emergenti e future (TEF)" affinché i progetti di ricerca coprano l'intera catena dell'innovazione. Le azioni del programma dovrebbero riflettere la strategia di politica industriale dell'Unione allo scopo di affrontare lacune di mercato o situazioni di investimento subottimale, stimolare gli investimenti in modo proporzionato e trasparente, senza duplicare né sostituire gli investimenti privati e possedere un chiaro valore aggiunto europeo, nonché un equo rendimento pubblico sugli investimenti. Ciò garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato nel settore di RS&I, che dovrebbe essere rivista per incentivare l'innovazione.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  Le PMI rappresentano una significativa fonte di innovazione e crescita in Europa. Pertanto, è necessario assicurare una forte partecipazione delle PMI, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, al programma Orizzonte Europa. Facendo tesoro delle migliori prassi acquisite con Orizzonte 2020, Orizzonte Europa dovrebbe continuare a incoraggiare la partecipazione integrata delle PMI al programma quadro. Dovrebbero essere previste misure e disposizioni di bilancio adeguate, tra cui l'attuazione di uno strumento per le PMI – integralmente bottom-up e destinato a singoli beneficiari – che garantisca l'innovazione incrementale e che preveda inviti aperti specifici per tutte le diverse fasi del ciclo dell'innovazione.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  È opportuno che il programma sostenga la ricerca e l'innovazione in maniera integrata, rispettando tutte le disposizioni pertinenti dell'Organizzazione mondiale del commercio. La nozione di ricerca, ivi compreso lo sviluppo sperimentale, dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Frascati elaborato dall'OCSE, mentre la nozione di innovazione dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Oslo elaborato dall'OCSE e da Eurostat, adottando un ampio approccio comprendente l'innovazione sociale. Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione si dovrebbe continuare a tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL), come nel precedente programma quadro Orizzonte 2020. In linea di principio, non si dovrebbero concedere sovvenzioni per le azioni in cui le attività vanno oltre il TRL 8. Il programma di lavoro relativo a un determinato invito nell'ambito del pilastro "Sfide globali e competitività industriale" potrebbe consentire la concessione di sovvenzioni per la validazione dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali.
(13)  È opportuno che il programma sostenga la ricerca e l'innovazione in maniera integrata, rispettando tutte le disposizioni pertinenti dell'Organizzazione mondiale del commercio. La nozione di ricerca, ivi compreso lo sviluppo sperimentale, dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Frascati elaborato dall'OCSE, mentre la nozione di innovazione dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Oslo elaborato dall'OCSE e da Eurostat, adottando un ampio approccio comprendente l'innovazione sociale, il design e la creatività. Si dovrebbe tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL), come nel precedente programma quadro Orizzonte 2020. Il programma di lavoro relativo a un determinato invito nell'ambito del pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea" potrebbe consentire la concessione di sovvenzioni per la validazione dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  La comunicazione della Commissione sulla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 (COM(2018)0002) ha fornito una serie di raccomandazioni per il presente programma, comprese le norme in materia di partecipazione e diffusione, basate sugli insegnamenti appresi nel corso del programma precedente e sui contributi forniti dalle istituzioni dell'Unione e dai portatori di interessi. Tali raccomandazioni prevedono di investire in modo più ambizioso, al fine di raggiungere la massa critica e massimizzare l'impatto; sostenere le innovazioni pionieristiche; di sostenere le innovazioni pionieristiche, di dare priorità agli investimenti dell'Unione per la ricerca e l'innovazione (R&I) in settori ad alto valore aggiunto, in particolare attraverso un approccio basato sulle missioni, il coinvolgimento dei cittadini e la comunicazione su vasta scala; di razionalizzare il quadro dei finanziamenti dell'Unione, anche semplificando la gamma di iniziative di partenariato e i sistemi di cofinanziamento; lo sviluppo di maggiori e più concrete sinergie tra i vari strumenti di finanziamento dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di contribuire a mobilitare il potenziale sottoutilizzato di R&I in tutta l'Unione; di rafforzare la cooperazione internazionale e rafforzare l'apertura alla partecipazione dei paesi terzi; e di proseguire la semplificazione sulla base delle esperienze di attuazione maturate con Orizzonte 2020.
(14)  La comunicazione della Commissione sulla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 (COM(2018)0002) e la relazione del Parlamento europeo sulla valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020 in vista della sua valutazione intermedia e della proposta relativa al 9° Programma quadro (2016/2147(INI)) hanno fornito una serie di raccomandazioni per il presente programma, comprese le norme in materia di partecipazione e diffusione, basate sugli insegnamenti appresi nel corso del programma precedente e sui contributi forniti dalle istituzioni dell'Unione e dai portatori di interessi. Tali raccomandazioni prevedono di investire in modo più ambizioso, al fine di raggiungere la massa critica e massimizzare l'impatto; sostenere le innovazioni pionieristiche; di dare priorità agli investimenti dell'Unione per la ricerca e l'innovazione(R&I) in settori ad alto valore aggiunto, in particolare attraverso un approccio basato sulle missioni, il coinvolgimento pieno, consapevole e tempestivo dei cittadini e la comunicazione su vasta scala; di razionalizzare il quadro dei finanziamenti dell'Unione al fine di sfruttare appieno le potenzialità di R&I di tutti gli Stati membri, anche semplificando la gamma di iniziative di partenariato e i sistemi di cofinanziamento; lo sviluppo di maggiori e più concrete sinergie tra i vari strumenti di finanziamento dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di contribuire a mobilitare il potenziale sottoutilizzato di R&I in tutta l'Unione; di coinvolgere maggiormente le infrastrutture di ricerca finanziate dall'Unione – segnatamente a titolo del FESR – nei progetti del programma; di rafforzare la cooperazione internazionale e rafforzare l'apertura alla partecipazione dei paesi terzi, assicurando al contempo l'interesse dell'Unione e la partecipazione equilibrata di tutti gli Stati membri al programma e di proseguire la semplificazione sulla base delle esperienze di attuazione maturate con Orizzonte 2020.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  Il programma dovrebbe ricercare le sinergie con altri programmi dell'Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all'audit e alla governance del progetto. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l'effetto leva del finanziamento dell'Unione, sono ammessi i trasferimenti da altri programmi dell'Unione verso le attività di Orizzonte Europa. In tal caso si applicano le norme di Orizzonte Europa.
(15)  È opportuno che la politica di coesione continui a contribuire alla ricerca e all'innovazione, ragion per cui va prestata particolare attenzione al coordinamento e alla complementarietà tra le due politiche dell'Unione. Il programma dovrebbe ricercare l'allineamento delle norme e le sinergie con altri programmi dell'Unione, come indicato nell'allegato IV al presente regolamento, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all'audit e alla governance del progetto. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l'effetto leva del finanziamento dell'Unione, nonché ridurre gli oneri amministrativi per i richiedenti e i beneficiari, tutti i tipi di sinergie dovrebbero seguire il principio "un'azione segue un insieme di norme":
–  i trasferimenti da altri programmi dell'Unione, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), verso le attività di Orizzonte Europa possono avvenire su base volontaria. In tal caso si applicano le norme di Orizzonte Europa, le quali saranno tuttavia utilizzate soltanto a vantaggio dello Stato membro o dell'autorità di gestione, a secondo dei casi, che decide di effettuare il trasferimento;
–  si potrebbe inoltre prevedere il cofinanziamento di un'azione da parte di Orizzonte Europa e di un altro programma dell'Unione, senza superare i costi totali ammissibili dell'azione. In tal caso si applicherebbero soltanto le norme di Orizzonte Europa e andrebbe evitata la duplicazione degli audit;
–  i marchi di eccellenza dovrebbero essere attribuiti a tutte le proposte che abbiano superato la soglia di "eccellenza" nell'ambito di Orizzonte Europa ma che non possono essere finanziate a causa di vincoli di bilancio. In tal caso dovrebbero applicarsi le norme del Fondo a titolo del quale è erogato il sostegno, a eccezione della normativa sugli aiuti di Stato.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  Per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici dell'Unione, il programma dovrebbe stipulare partenariati europei con i partner del settore pubblico e/o privato, tra cui l'industria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazione della società civile come le fondazioni che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione, purché gli impatti societali desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.
(16)  Per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici e agli impegni dell'Unione, il programma può stipulare partenariati europei con i partner del settore pubblico e/o privato, sulla base degli esiti della pianificazione strategica, tra cui soggetti della ricerca e dell'innovazione pubblici e privati, centri di competenza, incubatori d'impresa, parchi scientifici e tecnologici, organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, fondazioni e le organizzazione della società civile, nonché eventualmente ecosistemi regionali dell'innovazione, che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  Il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i partenariati europei e i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi e ad investimenti transfrontalieri in ricerca e innovazione che apportano reciproci vantaggi per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l'UE possa difendere i propri interessi in settori strategici14.
(17)  Il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i partenariati europei e i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi e ad investimenti transfrontalieri in ricerca e innovazione che apportano reciproci vantaggi per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l'Unione possa difendere i propri interessi.
__________________
14 Cfr. ad esempio, la proposta di regolamento della Commissione che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea [COM(2017)0487].
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)  Le iniziative faro TEF si sono rivelate uno strumento efficace ed efficiente, apportando benefici alla società in uno sforzo congiunto e coordinato da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, ed è opportuno continuare a sostenere le iniziative faro esistenti che hanno dimostrato i loro effetti benefici.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Il Centro comune di ricerca (JRC) dovrebbe continuare a elaborare per l'Unione politiche corroborate da prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e a fornire assistenza tecnica durante l'intero ciclo politico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e delle esigenze delle politiche dell'Unione e garantendo la protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive.
(18)  Il Centro comune di ricerca (JRC) dovrebbe continuare a elaborare per l'Unione politiche corroborate da prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e a fornire assistenza tecnica durante l'intero ciclo politico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC, dei vincoli di bilancio e delle esigenze delle politiche dell'Unione e garantendo la protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  È opportuno che il pilastro "Innovazione aperta" stabilisca una serie di misure di sostegno integrato alle esigenze degli imprenditori e dell'imprenditorialità, mirando a realizzare e accelerare le innovazioni di punta in vista di una rapida crescita sul mercato. Esso dovrebbe attirare imprese innovative con potenziale di espansione a livello internazionale/europeo e offrire sovvenzioni flessibili in tempi rapidi e co-investimenti, anche con gli investitori privati. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti mediante la creazione di un Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Questo pilastro dovrebbe inoltre sostenere l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e gli ecosistemi europei dell'innovazione in generale, segnatamente tramite il cofinanziamento di partenariati con gli attori nazionali e regionali che sostengono l'innovazione.
(19)  È opportuno che il pilastro "Europa innovativa" stabilisca una serie di misure di sostegno integrato alle esigenze degli imprenditori e dell'imprenditorialità orientata alla ricerca, mirando a realizzare e accelerare le innovazioni di punta in vista di una rapida crescita sul mercato nonché a promuovere l'indipendenza tecnologica dell'UE in settori strategici. Esso dovrebbe attirare imprese innovative, ivi comprese PMI e start-up, con potenziale di espansione a livello internazionale/europeo e offrire sovvenzioni flessibili in tempi rapidi e co-investimenti, anche con gli investitori privati. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti mediante la creazione di un Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Questo pilastro dovrebbe inoltre sostenere l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e il suo piano per l'innovazione regionale nonché gli ecosistemi europei dell'innovazione in generale nell'intera Unione, segnatamente tramite il cofinanziamento di partenariati con gli attori nazionali e regionali, sia pubblici che privati, che sostengono l'innovazione.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Gli obiettivi del presente programma saranno perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio negli ambiti di intervento del Fondo InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere usato per affrontare lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o sostituire gli investimenti privati, né distorcere la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo.
(20)  Per rispondere alla necessità di sostenere gli investimenti nelle attività non lineari e a rischio più elevato, ad esempio ricerca e innovazione, è essenziale che Orizzonte Europa, in particolare il CEI nonché l'EIT con le sue CCI, operi in sinergia con i prodotti finanziari da distribuire nell'ambito di InvestEU. A tale riguardo, l'esperienza maturata con gli strumenti finanziari distribuiti nell'ambito di Orizzonte 2020, ad esempio InnovFin e la garanzia sui prestiti per le PMI, dovrebbe fungere da solida base per la realizzazione di tale sostegno mirato. Il CEI dovrebbe sviluppare attività di intelligence strategica e di valutazione in tempo reale per garantire una gestione tempestiva e coordinare delle sue diverse azioni.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  Utilizzando i propri strumenti – Pathfinder e Accelerator – il CEI dovrebbe mirare a individuare, sviluppare e diffondere innovazioni pionieristiche creatrici di mercati e a sostenerne la rapida crescita a livello europeo e internazionale. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato alle innovazioni pionieristiche, il CEI dovrebbe colmare l'attuale mancanza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore di tali innovazioni. Gli strumenti del CEI richiedono caratteristiche giuridiche e di gestione specifiche, che tengano conto dei suoi obiettivi, in particolare le attività di diffusione sul mercato.
soppresso
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  Facendo ricorso al finanziamento misto, Accelerator dovrebbe colmare la "valle della morte" che separa ricerca, commercializzazione su scala ridotta ed espansione delle imprese. In particolare, Accelerator dovrebbe fornire sostegno alle operazioni che presentano tali rischi tecnologici o commerciali che non sono considerati idonei al finanziamento e a mobilitare importanti investimenti da parte del mercato, completando in tal modo il programma InvestEU, istituito dal regolamento...15.
(22)  Facendo ricorso al finanziamento misto, l'Accelerator del CEI dovrebbe colmare la "valle della morte" che separa ricerca, commercializzazione su scala ridotta ed espansione delle imprese. In particolare, Accelerator dovrebbe fornire sostegno alle operazioni che presentano tali rischi tecnologici o commerciali che non sono considerati idonei al finanziamento e a mobilitare importanti investimenti da parte del mercato, completando in tal modo il programma InvestEU, istituito dal regolamento...15.
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  L'EIT, soprattutto attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione che affrontano le sfide globali, promuovendo l'integrazione delle attività economiche, della ricerca, dell'istruzione superiore e dell'imprenditorialità. È opportuno che l'EIT promuova l'innovazione nelle sue attività e sostenga l'integrazione dell'istruzione superiore nell'ecosistema dell'innovazione, in particolare: promuovendo l'educazione imprenditoriale, incoraggiando solide collaborazioni non disciplinari tra l'industria e il mondo accademico, e individuando le competenze di cui dovranno disporre gli innovatori del futuro per far fronte alle sfide mondiali, tra cui le competenze digitali e in materia di innovazione avanzata. I regimi di sostegno messi a disposizione dall'EIT dovrebbero essere rivolti ai beneficiari del CEI, mentre le start-up emergenti dalle CCI dell'EIT dovrebbero avere accesso alle azioni del CEI. Concentrandosi sugli ecosistemi dell'innovazione, l'EIT dovrebbe rientrare per sua natura nel pilastro "Innovazione aperta", ma la pianificazione delle sue CCI andrebbe allineata al pilastro "Sfide globali e competitività industriale" attraverso il processo di pianificazione strategica.
(23)  L'EIT, soprattutto attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) e il proprio sistema di innovazione regionale, dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione per lo sviluppo di una capacità generale di innovazione dell'Unione, che affrontano le sfide globali, promuovendo l'integrazione delle attività economiche, della ricerca, dell'istruzione superiore e dell'imprenditorialità. In conformità del suo atto istitutivo, il regolamento che istituisce l'EIT1 bis, e la sua agenda strategica per l'innovazione1 ter, l'EIT dovrebbe promuovere l'innovazione nelle sue attività e sostenga l'integrazione dell'istruzione superiore nell'ecosistema dell'innovazione, in particolare: promuovendo l'educazione imprenditoriale, incoraggiando solide collaborazioni non disciplinari tra l'industria e il mondo accademico, e individuando le competenze di cui dovranno disporre gli innovatori del futuro per far fronte alle sfide mondiali, tra cui le competenze digitali e in materia di innovazione avanzata. I regimi di sostegno messi a disposizione dall'EIT dovrebbero essere rivolti ai beneficiari del CEI, mentre le start-up emergenti dalle CCI dell'EIT dovrebbero avere accesso preferenziale alle azioni del CEI. Concentrandosi sugli ecosistemi dell'innovazione, l'EIT dovrebbe rientrare per sua natura nel pilastro "Europa innovativa", ma dovrebbe anche sostenere tutti gli altri pilastri e, se del caso, la pianificazione delle sue CCI andrebbe allineata al pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea" attraverso il processo di pianificazione strategica. È opportuno evitare la duplicazioni tra le CCI e altri strumenti nello stesso settore, in particolare altri partenariati.
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1 bis Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174).
1 ter Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  Garantire e mantenere la parità di condizioni fra le imprese in concorrenza su un determinato mercato dovrebbe essere un requisito essenziale per favorire la proliferazione di innovazioni pionieristiche o dirompenti e consentire così ai piccoli e medi innovatori, in particolare, di cogliere i benefici dei loro investimenti e conquistare una quota di mercato.
(24)  Garantire e mantenere la parità di condizioni fra le imprese in concorrenza su un determinato mercato dovrebbe essere un requisito essenziale per favorire la proliferazione di innovazioni pionieristiche o dirompenti e consentire così ai piccoli e medi innovatori, in particolare, di cogliere i benefici dei loro investimenti e conquistare una quota di mercato. Analogamente, un certo grado di apertura rispetto alla portata innovativa delle azioni finanziate –aprendosi a un'ampia rete di beneficiari – può fornire un sostanziale contributo al rafforzamento delle capacità delle PMI, dotando queste ultime dei mezzi necessari ad attrarre investimenti e prosperare.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  Il programma dovrebbe promuovere e integrare la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni e le iniziative internazionali, sulla base dell'interesse comune, del vantaggio reciproco e degli impegni globali volti a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare l'eccellenza della ricerca e dell'innovazione, la capacità di attrazione e la competitività economica e industriale dell'Unione, al fine di affrontare le sfide globali rappresentate dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e di sostenere le politiche esterne dell'Unione. È opportuno adottare un approccio basato sull'apertura generale alla partecipazione internazionale e su azioni mirate di cooperazione internazionale, anche grazie all'idonea ammissibilità ai finanziamenti di entità stabilite in paesi a basso e medio reddito. In parallelo, andrebbe promossa l'associazione di paesi terzi al programma.
(25)  Il programma dovrebbe promuovere e integrare la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni e le iniziative internazionali, sulla base dell'interesse dell'Unione, dei vantaggi reciproci e degli impegni globali volti a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare l'eccellenza dell'Unione in materia di ricerca e innovazione, la sua capacità di attrazione e la sua competitività economica e industriale, al fine di affrontare le sfide globali per la società rappresentate dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e di sostenere le politiche esterne dell'Unione. È opportuno adottare un approccio basato sull'apertura generale alla partecipazione internazionale reciproca e su azioni mirate di cooperazione internazionale ed è auspicabile applicare idonei criteri di ammissibilità ai finanziamenti di entità stabilite in paesi a basso e medio reddito, considerando diversi livelli di capacità di ricerca e innovazione. In parallelo, andrebbe promossa l'associazione di paesi terzi al programma se è prevista la reciprocità, se è garantito l'interesse dell'Unione e se è promossa un'accresciuta partecipazione di tutti gli Stati membri al programma.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  Nell'intento di approfondire la relazione tra scienza e società e massimizzare i benefici delle loro interazioni, il programma dovrebbe favorire un impegno dei cittadini e delle organizzazioni della società civile a partecipare e collaborare alla progettazione e alla creazione di programmi di ricerca e innovazione responsabili, promuovendo l'educazione scientifica, rendendo le conoscenze scientifiche accessibili al pubblico e agevolando la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle sue attività. Il programma dovrebbe perseguire queste finalità in modo trasversale e tramite attività specifiche nell'ambito della parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca". Per generare e mantenere sostegno pubblico al programma, il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nel contesto della ricerca e dell'innovazione andrebbe abbinato ad attività di sensibilizzazione pubblica. Il programma dovrebbe inoltre tendere a eliminare gli ostacoli e incoraggiare le sinergie tra la scienza, la tecnologia, la cultura e le arti per ottenere un'innovazione sostenibile di nuova qualità.
(26)  Nell'intento di approfondire la relazione tra scienza e società e massimizzare i benefici delle loro interazioni, il programma dovrebbe favorire un impegno dei cittadini e delle organizzazioni della società civile a partecipare e collaborare alla progettazione e alla creazione di programmi e contenuti di ricerca e innovazione responsabili (RIR) che rispondano ai timori, alle necessità e alle aspettative dei cittadini e della società civile, promuovendo l'educazione scientifica, rendendo le conoscenze scientifiche accessibili al pubblico e agevolando la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle sue attività. Le misure adottate per migliorare la partecipazione dei cittadini e della società civile dovrebbero essere tenute sotto controllo.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis)  Orizzonte Europa dovrebbe sostenere le nuove tecnologie che contribuiscono a superare gli ostacoli che impediscono l'accesso e la piena partecipazione delle persone con disabilità e che limitano pertanto lo sviluppo di una società veramente inclusiva.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)
(26 ter)  Onde consolidare lo Spazio europeo della ricerca, è auspicabile che tutti gli elementi del programma contribuiscano a ridurre sensibilmente il divario di R&I, segnatamente attraverso una maggiore partecipazione dei paesi beneficiari dell'ampliamento della partecipazione alle azioni di R&I del programma, la diffusione delle eccellenze scientifiche, la promozione di nuove modalità di cooperazione in materia di R&I, la riduzione delle disparità retributive tra i ricercatori nell'Unione, il contrasto della fuga dei cervelli, l'ammodernamento degli ecosistemi nazionali di R&I e la garanzia di una rappresentanza equilibrata in seno ai comitati di valutazione, ai gruppi di esperti e ai comitati scientifici.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  Ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, le regioni ultraperiferiche dell'Unione hanno diritto a misure specifiche (tenendo conto della loro situazione strutturale, sociale ed economica) riguardanti le condizioni di accesso ai programmi orizzontali dell'Unione. Il programma dovrebbe quindi tenere conto delle caratteristiche specifiche di tali regioni in linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE" (COM(2017)0623), accolta con favore dal Consiglio il 12 aprile 2018.
(27)  Ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, le regioni ultraperiferiche dell'Unione hanno diritto a misure specifiche (tenendo conto della loro situazione strutturale, sociale ed economica) riguardanti le condizioni di accesso ai programmi orizzontali dell'Unione. Il programma dovrebbe quindi tenere conto delle caratteristiche specifiche di tali regioni in linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE" (COM(2017)0623), accolta con favore dal Consiglio il 12 aprile 2018 e, ove possibile, promuoverne la partecipazione al programma.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  È opportuno che le attività sviluppate nell'ambito del programma mirino a eliminare le disparità di genere e a promuovere la parità tra donne e uomini nei settori di ricerca e innovazione, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 del TFUE. La dimensione di genere dovrebbe essere adeguatamente integrata nei contenuti della ricerca e dell'innovazione e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca.
(28)  È opportuno che le attività sviluppate nell'ambito del programma mirino a eliminare le disparità di genere, a evitare i pregiudizi di genere, a integrare opportunamente la dimensione di genere nei contenuti di ricerca e innovazione ai fini di un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, a promuovere la parità tra donne e uomini, inclusi i principi della parità di retribuzione di cui all'articolo 141, paragrafo 3 TFUE e alla direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, nonché garantire l'accessibilità per i ricercatori con disabilità alla ricerca e all'innovazione.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  Alla luce delle specificità del settore industriale della difesa, è opportuno stabilire disposizioni dettagliate relative ai finanziamenti dell'Unione a favore di progetti di ricerca nel settore della difesa nel quadro del regolamento [che istituisce il Fondo europeo per la difesa]16, che stabilisce le norme in materia di partecipazione applicabili alla ricerca in tale settore. Le attività di ricerca e innovazione svolte nel quadro del Fondo europeo per la difesa dovrebbero riguardare esclusivamente le applicazioni nel settore della difesa.
(29)  Alla luce delle specificità del settore industriale della difesa, è opportuno stabilire disposizioni dettagliate relative ai finanziamenti dell'Unione a favore di progetti di ricerca nel settore della difesa nel quadro del regolamento [che istituisce il Fondo europeo per la difesa]16, che stabilisce le norme in materia di partecipazione applicabili alla ricerca in tale settore. Benché si possano incoraggiare le sinergie tra Orizzonte Europa e il Fondo europeo per la difesa, evitando nel contempo le duplicazioni, le azioni realizzate nel quadro di Orizzonte Europa dovrebbero riguardare esclusivamente le applicazioni nel settore civile.
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)
(31 bis)  La semplificazione amministrativa, in particolare la riduzione degli oneri amministrativi e dei ritardi per i beneficiari, dovrebbe essere continuamente perseguita in sede di istituzione, attuazione, valutazione e monitoraggio del programma.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 31 ter (nuovo)
(31 ter)  Onde garantire che l'Europa resti all'avanguardia nella ricerca e nell'innovazione globali in ambito digitale e tenere conto della necessità di intensificare gli investimenti per beneficiare delle crescenti opportunità delle tecnologie digitali, è opportuno prevedere una dotazione adeguata per le principali priorità digitali.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  A norma [riferimento da aggiornare, se del caso, in base a una nuova decisione sui PTOM: dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio23], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
(33)  A norma [riferimento da aggiornare, se del caso, in base a una nuova decisione sui PTOM: dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio23], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. È auspicabile che il programma tenga debitamente conto delle specificità di detti territori onde garantirne l'effettiva partecipazione e favorire la cooperazione e le sinergie, soprattutto con le regioni ultraperiferiche e con i paesi terzi vicini.
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23 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") ( GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
23 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") ( GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 34
(34)  A norma dei paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte attraverso specifiche prescrizioni di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di prova degli effetti della legislazione sul terreno.
(34)  A norma dei paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte attraverso specifiche prescrizioni di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri e dei beneficiari del programma. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di prova degli effetti della legislazione sul terreno.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 38
(38)  Le norme comuni nell'ambito dell'intero programma dovrebbero garantire un quadro coerente che agevoli la partecipazione ai programmi sostenuti finanziariamente dal bilancio del programma, compresa la partecipazione a programmi gestiti da organismi di finanziamento quali l'EIT, imprese comuni o qualsiasi altra struttura a norma dell'articolo 187 del TFUE e la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE. Ove giustificato, si dovrebbe assicurare la flessibilità necessaria per adottare norme specifiche.
(38)  Le norme e i requisiti comuni nell'ambito dell'intero programma dovrebbero garantire strumenti attuativi comuni e semplificati anche per il monitoraggio e le relazioni e un quadro coerente che agevoli la partecipazione ai programmi sostenuti finanziariamente dal bilancio del programma, compresa la partecipazione a programmi gestiti da organismi di finanziamento quali l'EIT, imprese comuni o qualsiasi altra struttura a norma dell'articolo 187 del TFUE e la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE. L'adozione di norme specifiche dovrebbe essere possibile, ma occorre limitare le eccezioni ai casi in cui esse sono strettamente necessarie e debitamente giustificate.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 39
(39)  Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del programma dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali, compreso il diritto internazionale, e a tutte le pertinenti comunicazioni della Commissione, quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 201324, nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell'integrità della ricerca. L'articolo 13 del TFUE dovrebbe essere tenuto in considerazione anche nelle attività di ricerca e l'impiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione dovrebbe essere ridotto, con l'obiettivo finale di sostituirlo con altri metodi.
(39)  Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del programma dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali, compreso il diritto internazionale, e a tutte le pertinenti comunicazioni della Commissione, quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 201324, nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell'integrità della ricerca. È opportuno tener conto dei pareri espressi dal Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dal Garante europeo della protezione dei dati. L'articolo 13 del TFUE dovrebbe essere tenuto in considerazione anche nelle attività di ricerca e l'impiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione dovrebbe essere ridotto, con l'obiettivo finale di sostituirlo con altri metodi.
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24 GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9.
24 GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. L'attuazione del programma dovrebbe essere conforme alle misure adottate in conformità agli articoli 75 e 215 del TFUE e dovrebbe essere conforme al diritto internazionale. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, la partecipazione ad azioni specifiche del programma può essere limitata alle sole entità stabilite negli Stati membri o alle entità stabilite in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.
(40)  Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali nell'interesse scientifico, sociale, economico e tecnologico dell'Unione. L'attuazione del programma dovrebbe essere conforme alle misure adottate in conformità agli articoli 75 e 215 del TFUE e dovrebbe essere conforme al diritto internazionale. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, la partecipazione ad azioni specifiche del programma può essere limitata alle sole entità stabilite negli Stati membri o alle entità stabilite in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 41
(41)   Tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici.
(41)   Riconoscendo i cambiamenti climatici quale una delle sfide globali e sociali di maggiore portata e tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà, se del caso e nell'ambito dell'obiettivo generale dell'Unione di integrare azioni per il clima nelle politiche e di destinarvi il 30% delle spese di bilancio dell'UE, a sostenere, con una quota minima del 35 % delle sue spese, il conseguimento degli obiettivi climatici. Onde monitorare e verificare tale obiettivo, tutte le spese connesse al clima devono essere registrate al fine di coprire tutti i programmi di bilancio dell'Unione e devono figurare nelle pertinenti sezioni dei programmi di lavoro. Le loro spese stimate per determinate tecnologie nell'ambito della tecnologia per l'energia pulita dovrebbero essere suddivise per garantire la comparabilità internazionale. Al fine di rispondere alle raccomandazioni della Corte dei conti europea [relazione 31/2016], è opportuno che i meccanismi di integrazione della dimensione climatica operino una differenziazione ex post tra attenuazione e adattamento in sede di rendicontazione.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 43
(43)  L'uso di informazioni sensibili preesistenti o l'accesso a risultati sensibili da parte di persone non autorizzate può avere ripercussioni negative sugli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri. Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell'Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.
(43)  L'uso di informazioni sensibili preesistenti o l'accesso a risultati sensibili e dati di ricerca da parte di persone non autorizzate può avere ripercussioni negative sugli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri. Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell'Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 44
(44)  È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale in base alla quale il consorzio dovrebbe includere almeno un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro sia per quanto concerne le specificità di particolari tipi di azioni nell'ambito del programma.
soppresso
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 45
(45)  È opportuno stabilire i termini e le condizioni dei finanziamenti concessi dall'Unione ai partecipanti alle azioni nell'ambito del programma. Le sovvenzioni dovrebbero essere attuate tenendo conto di tutte le forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario, comprese le somme forfettarie, i tassi fissi o i costi unitari, nell'ottica di un'ulteriore semplificazione.
(45)  Occorre stabilire i termini e le condizioni dei finanziamenti concessi dall'Unione ai partecipanti alle azioni nell'ambito del programma. Le sovvenzioni costituiranno il tipo principale di finanziamento a titolo del programma. Altri tipi di finanziamento andrebbero scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, ciò dovrebbe includere la possibilità di ricorrere a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come previsto dal regolamento finanziario nell'ottica di un'ulteriore semplificazione. Prima di poter essere considerato un'effettiva semplificazione per i beneficiari, un nuovo eventuale sistema di rimborso dei costi dovrebbe essere preceduto da una valutazione esaustiva e positiva.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 46
(46)  Nel presente regolamento i tassi di rimborso sono indicati come valori massimi, al fine di soddisfare il principio di cofinanziamento.
soppresso
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 47
(47)  Conformemente al regolamento finanziario, il programma dovrebbe costituire la base per una più vasta accettazione delle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari per quanto riguarda i costi di personale e i costi unitari di beni e servizi fatturati internamente.
(47)  Conformemente al regolamento finanziario, il programma dovrebbe costituire la base per una più vasta accettazione delle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari per quanto riguarda i costi di personale e i costi unitari di beni e servizi fatturati internamente. Il ricorso ai costi unitari per i beni e i servizi fatturati internamente, combinando costi diretti e costi indiretti, dovrebbe essere un'opzione fattibile per ciascun beneficiario. I costi stimati sulla base delle chiavi di ripartizione dovrebbero essere ammissibili.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 48
(48)  È opportuno semplificare ulteriormente l'attuale sistema di rimborso dei costi effettivi di personale, secondo l'approccio della retribuzione basata sul progetto sviluppato nell'ambito di Orizzonte 2020, e allinearlo meglio al regolamento finanziario.
(48)  È opportuno semplificare ulteriormente l'attuale sistema di rimborso dei costi effettivi di personale, secondo l'approccio della retribuzione basata sul progetto sviluppato nell'ambito di Orizzonte 2020, e allinearlo meglio al regolamento finanziario, puntando al principio generale della "parità di retribuzione a parità di lavoro svolto" e allo scopo di colmare il divario retributivo tra i ricercatori dell'UE che partecipano al programma.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 50
(50)   È opportuno stabilire le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati al fine di garantire che i beneficiari proteggano, sfruttino, diffondano e offrano accesso a tali risultati nel modo opportuno. Si dovrebbe dare maggiore risalto allo sfruttamento dei risultati, in particolare nell'Unione. Durante l'azione e dopo la sua conclusione, i beneficiari dovrebbero aggiornare i piani e le attività riguardanti lo sfruttamento e la diffusione dei risultati conseguiti.
(50)   È opportuno stabilire le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati al fine di garantire che i beneficiari proteggano, sfruttino, diffondano e offrano accesso a tali risultati nel modo opportuno, tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari e di qualunque altro vincolo, ad esempio le norme sulla protezione dei dati, le disposizioni in materia di privacy e sicurezza nonché i diritti di proprietà intellettuale, la riservatezza o la competitività economica dell'Unione a livello internazionale. Si dovrebbe dare maggiore risalto allo sfruttamento dei risultati, in particolare nell'Unione. Durante l'azione i beneficiari dovrebbero aggiornare i piani e le attività riguardanti lo sfruttamento e la diffusione dei risultati conseguiti.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 51
(51)  È opportuno mantenere gli elementi essenziali del sistema di valutazione e selezione delle proposte del precedente programma Orizzonte 2020, compreso l'accento posto sull'eccellenza. Le proposte dovrebbero continuare a essere selezionate sulla base della valutazione svolta da esperti indipendenti. Ove opportuno, occorre tenere conto della necessità di garantire la coerenza generale del portafoglio di progetti.
(51)  È opportuno mantenere gli elementi essenziali del sistema di valutazione e selezione delle proposte del precedente programma Orizzonte 2020, compreso l'accento posto sui criteri di "eccellenza", "impatto" e "qualità ed efficienza dell'attuazione". Le proposte dovrebbero continuare a essere selezionate sulla base della valutazione svolta da esperti indipendenti provenienti da quanti più Stati membri possibile. È auspicabile che la Commissione proceda a una valutazione anonima, se del caso, e ne analizzi i risultati al fine di evitare errori di selezione. Ove opportuno, occorre tenere conto della necessità di garantire la coerenza generale del portafoglio di progetti da parte di esperti indipendenti.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 52
(52)  Si dovrebbe prevedere un più vasto riconoscimento reciproco delle revisioni contabili e delle valutazioni, anche con altri programmi dell'Unione, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi dell'Unione. Il riconoscimento reciproco dovrebbe essere espressamente previsto considerando anche altri elementi di garanzia, come gli audit dei sistemi e dei processi.
(52)  Si dovrebbe attuare, a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario, un sistematico riconoscimento reciproco delle revisioni contabili e delle valutazioni con altri programmi dell'Unione per tutte le parti del programma, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi dell'Unione. Il riconoscimento reciproco dovrebbe essere espressamente previsto considerando anche altri elementi di garanzia, come gli audit dei sistemi e dei processi.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 53
(53)  Le sfide specifiche nel settore della ricerca e dell'innovazione dovrebbero essere affrontate mediante l'attribuzione di premi, se opportuno anche comuni o congiunti, organizzati dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento con altri organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti giuridici senza scopo di lucro.
(53)  Le sfide specifiche nei settori della ricerca e dell'innovazione dovrebbero essere affrontate mediante l'attribuzione di premi, se opportuno anche comuni o congiunti, organizzati dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento con altri organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti giuridici senza scopo di lucro. In particolare, dovrebbero essere premiati i progetti che attraggano scienziati verso i paesi beneficiari dell'ampliamento della partecipazione e i progetti riusciti che ne accrescono la visibilità e consentono di promuovere maggiormente le azioni finanziate dall'Unione.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 54
(54)  I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione di cui alla presente decisione saranno scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari,
(54)  I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione di cui alla presente decisione saranno scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 1
Articolo 1
Articolo 1
Oggetto
Oggetto
1.  Il presente regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa" (il "programma") e stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati applicabili alle azioni indirette condotte nell'ambito del programma.
1.  Il presente regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa" (il "programma"), stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati applicabili alle azioni indirette condotte nell'ambito del programma e definisce il quadro a disciplina del sostegno dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione.
2.  Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
2.  Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
3.  Il programma è attuato mediante:
3.  Il programma è attuato mediante:
(a)  il programma specifico istituito dalla decisione …/…/UE25, che comprende un contributo finanziario all'EIT;
(a)  il programma specifico istituito dalla decisione …/…/UE25, che comprende la motivazione e gli ambiti di intervento dell'EIT;
(b)  il programma specifico di ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento …/…/UE.
(b)  il programma specifico di ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento …/…/UE.
4.  Salvo disposizioni contrarie espressamente previste, i termini "Orizzonte Europa", "programma" e "programma specifico" utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a contenuti attinenti unicamente al programma specifico di cui al paragrafo 3, lettera a).
4.  Salvo disposizioni contrarie espressamente previste, i termini "Orizzonte Europa", "programma" e "programma specifico" utilizzati nel presente regolamento non si riferiscono a contenuti attinenti al programma specifico di cui al paragrafo 3, lettera b).
4 bis.   L'EIT attua il programma in conformità del piano strategico di R&I e dell'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT per il periodo 2021-2027, con riserva che eventuali nuove CCI create comportino possibilmente sufficienti risorse di bilancio supplementari e non pregiudichino gli obiettivi e gli impegni delle CCI esistenti.
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25
25
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 2
Articolo 2
Articolo 2
Definizioni
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)   "infrastrutture di ricerca": le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e stimolare l'innovazione nei rispettivi settori. La definizione comprende le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l'eccellenza nel settore della ricerca e dell'innovazione. Se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell'ambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico, e possono essere "ubicate in un unico sito", "virtuali" o "distribuite".
(1)   "infrastrutture di ricerca": le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e stimolare l'innovazione nei rispettivi settori. La definizione comprende le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali, in particolare quelli sostenuti da altri fondi dell'Unione di cui all'allegato IV; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l'eccellenza nel settore della ricerca e dell'innovazione. Se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell'ambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico, e possono essere "ubicate in un unico sito", "virtuali" o "distribuite".
(2)  "strategia di specializzazione intelligente": una strategia di specializzazione intelligente come definita dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio26 e che soddisfa le condizioni abilitanti stabilite nel regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni];
(2)  "strategia di specializzazione intelligente": una strategia di specializzazione intelligente come definita dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio26 e che soddisfa le condizioni abilitanti stabilite nel regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni];
(3)   "partenariato europeo": un'iniziativa con la quale l'Unione e i partner del settore pubblico e/o privato (quali l'industria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, incluse le fondazioni) si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all'adozione di politiche o normative;
(3)   "partenariato europeo": un'iniziativa con la quale l'Unione e i partner del settore pubblico e/o privato (quali l'industria, le università, le organizzazioni di ricerca, ivi comprese le infrastrutture di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, incluse le organizzazioni non governative e le fondazioni), se del caso, si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione, comprese quelle a norma degli articoli 185 e 187 TFUE e quelle relative allo sfruttamento commerciale o all'adozione di politiche o normative;
(4)   "accesso aperto": la pratica che consiste nell'offrire all'utente finale l'accesso gratuito online ai risultati della ricerca derivanti dalle azioni finanziate in applicazione del programma, in particolare le pubblicazioni scientifiche e i dati della ricerca;
(4)   "accesso aperto": la pratica che consiste nell'offrire all'utente finale l'accesso gratuito online ai risultati della ricerca derivanti dalle azioni finanziate in applicazione del programma, in particolare le pubblicazioni scientifiche e i dati della ricerca. In merito ai dati della ricerca, gli interessi pertinenti in materia di vita privata e sicurezza, nonché i diritti di proprietà intellettuale, la riservatezza, la competitività economica globale dell'Unione europea e altri interessi legittimi devono essere affrontati in conformità del principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario" e di "solide deroghe";
(5)   "missione": un portafoglio di azioni volte a conseguire entro un periodo prestabilito un obiettivo misurabile e un impatto in termini di scienza e tecnologia, società e cittadini che non si potrebbero ottenere mediante singole azioni;
(5)   "missione": un portafoglio di azioni di R&I improntate all'eccellenza che potrebbero essere intersettoriali o trasversali, volte a conseguire entro un periodo prestabilito un obiettivo misurabile e aventi un impatto in termini di scienza e tecnologia, per la società, per il processo decisionale e/o per la diplomazia e per i cittadini e che non si potrebbero ottenere mediante singole azioni;
(6)  "appalti pre-commerciali": appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;
(6)  "appalti pre-commerciali": appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;
(7)  "appalti pubblici per soluzioni innovative": una procedura d'appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità;
(7)  "appalti pubblici per soluzioni innovative": una procedura d'appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità;
(8)  "diritti di accesso": i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti;
(8)  "diritti di accesso", i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento;
(9)  "conoscenze preesistenti": i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai beneficiari prima della loro adesione all'azione; ii)identificati dai beneficiari per iscritto in qualsiasi modo e necessari per attuare l'azione o sfruttarne i risultati;
(9)  "conoscenze preesistenti": i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai beneficiari prima della loro adesione all'azione e ii) identificati dai beneficiari per iscritto e necessari per attuare l'azione o sfruttarne i risultati;
(10)  "diffusione": la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (diversa dalla tutela o dallo sfruttamento dei risultati), ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi mezzo;
(10)  "diffusione": la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (diversa dalla tutela o dallo sfruttamento dei risultati), ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi mezzo;
(11)  "sfruttamento": l'utilizzazione dei risultati in ulteriori attività di ricerca e innovazione diverse da quelle rientranti nell'azione in questione, o al fine di progettare, creare, fabbricare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione;
(11)  "sfruttamento": l'utilizzazione dei risultati in ulteriori attività di ricerca e innovazione diverse da quelle rientranti nell'azione in questione, o sfruttamento commerciale, anche al fine di progettare, creare, fabbricare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione;
(12)  "condizioni eque e ragionevoli": condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l'accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto;
(12)  "condizioni eque e ragionevoli": condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l'accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto;
(13)  "organismo di finanziamento": un ente o un'organizzazione, diversi dalla Commissione, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio nell'ambito del programma;
(13)  "organismo di finanziamento": un ente o un'organizzazione, diversi dalla Commissione, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio nell'ambito del programma;
(14)  "organizzazione internazionale di ricerca europea": un'organizzazione internazionale i cui membri sono per la maggior parte Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;
(14)  "organizzazione internazionale di ricerca europea": un'organizzazione internazionale i cui membri sono per la maggior parte Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;
(15)  "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
(15)  "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
(15 bis)  "paesi beneficiari dell'ampliamento della partecipazione al programma": i paesi identificati mediante l'indice composito di eccellenza della ricerca (intensità di R&S, eccellenza in S&T, intensità di conoscenza dell'economia, contributo high tech & medium tech alla bilancia commerciale) e con una soglia di correzione del 70 % della media dell'UE26 bis;
(16)  "soggetto giuridico senza scopo di lucro": un soggetto giuridico che per forma giuridica non ha scopo di lucro o ha l'obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;
(16)  "soggetto giuridico senza scopo di lucro": un soggetto giuridico che per forma giuridica non ha scopo di lucro o ha l'obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;
(17)  "impresa a media capitalizzazione": una società che non è una micro, piccola e media impresa ("PMI"), quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione27, il cui numero di dipendenti non supera le 3 000 unità, calcolate conformemente al titolo I, articoli 3, 4, 5 e 6, dell'allegato di detta raccomandazione;
(17)  "impresa a media capitalizzazione": una società che non è una micro, piccola e media impresa ("PMI"), quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione27, il cui numero di dipendenti non supera le 3 000 unità, calcolate conformemente al titolo I, articoli 3, 4, 5 e 6, dell'allegato di detta raccomandazione;
(18)  "risultati": qualsiasi effetto intangibile o tangibile dell'azione, per esempio dati, competenze o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto collegato ad essi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;
(18)  "risultati": qualsiasi risultato intangibile o tangibile dell'azione, per esempio dati, competenze o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto collegato ad essi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;
(19)  "marchio di eccellenza": un marchio certificato attribuito alle proposte che superano tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita all'invito nell'ambito del programma di lavoro;
(19)  "marchio di eccellenza": un marchio certificato attribuito alle proposte che superano tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro che, pur non avendo potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita all'invito nell'ambito del programma di lavoro, potrebbero però beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti nazionali o dell'Unione;
(19 bis)  "piano strategico di ricerca e innovazione": un documento adottato ogni due anni mediante atto delegato, che integra il programma specifico e fa seguito a un ampio processo obbligatorio di consultazione multilaterale con gli Stati membri, il Parlamento europeo e i portatori di interessi del settore di RS&I, ivi compresa la società civile. Definisce le priorità, gli strumenti e i tipi appropriati di intervento e le forme di attuazione, costituendo così la base per la formulazione dei programmi di lavoro. In particolare, contiene le missioni selezionate, i partenariati contrattuali o istituzionali nuovi o rinnovati, le migliori tecnologie emergenti e future e le CCI;
(20)  "programma di lavoro": il documento adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma specifico28 conformemente al relativo articolo 12 o il documento equivalente, in termini di contenuti e struttura, adottato da un organismo di finanziamento;
(20)  "programma di lavoro": il documento adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma specifico28 conformemente al relativo articolo 12 o il documento equivalente, in termini di contenuti e struttura, adottato da un organismo di finanziamento;
(21)  "anticipo rimborsabile": la parte di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI corrispondente a un prestito ai sensi del titolo X del regolamento finanziario, ma concesso direttamente dall'Unione, senza scopo di lucro, per coprire i costi delle attività corrispondenti a un'azione di innovazione, che il beneficiario è tenuto a rimborsare all'Unione alle condizioni previste dal contratto;
(21)  "anticipo rimborsabile": la parte di un finanziamento misto del programma Orizzonte Europa corrispondente a un prestito ai sensi del titolo X del regolamento finanziario, ma concesso direttamente dall'Unione, senza scopo di lucro, per coprire i costi delle attività corrispondenti a un'azione di innovazione, che il beneficiario è tenuto a rimborsare all'Unione alle condizioni previste dal contratto;
(22)  "contratto": l'accordo concluso tra la Commissione o un organismo di finanziamento con un soggetto giuridico che attua un'azione di innovazione e diffusione sul mercato e beneficia di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI;
(22)  "contratto": l'accordo concluso tra la Commissione o un organismo di finanziamento con un soggetto giuridico che attua un'azione di innovazione e diffusione sul mercato e beneficia di un finanziamento misto del programma Orizzonte Europa;
(23)  "informazioni classificate": informazioni classificate UE, quali definite all'articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, nonché informazioni classificate degli Stati membri, dei paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza e delle organizzazioni internazionali con le quali l'Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza;
(23)  "informazioni classificate": informazioni classificate UE, quali definite all'articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, nonché informazioni classificate degli Stati membri, dei paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza e delle organizzazioni internazionali con le quali l'Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza;
(24)  "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori.
(24)  "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori.
(25)  "finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI": un sostegno finanziario unico a un'azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito dalla combinazione specifica di una sovvenzione o un anticipo rimborsabile con una partecipazione al capitale;
(25)  "finanziamento misto del programma Orizzonte Europa": un sostegno finanziario unico a un'azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito dalla combinazione specifica di una sovvenzione o un anticipo rimborsabile con una partecipazione al capitale;
(25 bis)  "azione di ricerca e innovazione": un'azione che consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze e/o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l'integrazione tecnologici, la prova e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato;
(25 ter)  "azione di innovazione": un'azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati e può comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;
(25 quater)  "azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER": azioni di ricerca privilegiate basate sull'iniziativa dei ricercatori, ospitate da un singolo beneficiario o da più beneficiari solo nell'ambito del CER;
(25 quinquies)  "azione di formazione e mobilità": un'azione volta a migliorare le competenze, le conoscenze e le prospettive di carriera dei ricercatori, sulla base della mobilità tra paesi e, se pertinente, tra settori o discipline;
(25 sexies)  "azione di cofinanziamento del programma": azione che fornisce il cofinanziamento di un programma di attività istituito e/o attuato da entità che gestiscono e/o finanziano programmi di ricerca e innovazione, diversi dagli organismi di finanziamento dell'Unione;
(25 septies)  "azione relativa agli appalti pre-commerciali (PCP)": un'azione che può avere per finalità primaria le procedure di appalti pre-commerciali attuate da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;
(25 octies)  "azione relativa agli appalti pubblici per soluzioni innovative" un'azione che può avere per finalità primaria le procedure di appalti pubblici congiunti o coordinati concernenti le soluzioni innovative attuate da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;
(25 nonies)  "azione di coordinamento e sostegno": un'azione che contribuisce a conseguire gli obiettivi del programma, escluse le attività di ricerca e innovazione;
(25 decies)  "appalti pubblici": l'attuazione di alcune parti del programma relative a interessi strategici e all'autonomia dell'Unione e lo svolgimento, per finalità proprie della Commissione, di procedure di appalti pubblici per la realizzazione di studi, prodotti, servizi e capacità;
(25 undecies)  "soggetto collegato", un soggetto giuridico che sia soggetto al controllo diretto o indiretto di un altro partecipante, o sia soggetto allo stesso controllo diretto o indiretto di tale partecipante, o controlli direttamente o indirettamente tale partecipante;
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26 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
26 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
26 bis La Commissione può riesaminare ed eventualmente aggiornare l'elenco dei paesi beneficiari dell'ampliamento della partecipazione nei suoi programmi di lavoro.
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27
28 GU ….
28 GU ….
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 3
Articolo 3
Articolo 3
Obiettivi del programma
Obiettivi del programma
1.  L'obiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, economico e sociale attraverso gli investimenti dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione e promuoverne la competitività, anche nel suo settore industriale, realizzare le priorità strategiche dell'Unione e contribuire ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
1.  L'obiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale attraverso gli investimenti dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'intera Unione al fine di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca e promuoverne la competitività. La ricerca e il settore industriale realizzano le priorità e le politiche strategiche dell'Unione, contribuiscono ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi, nonché alla realizzazione di un investimento complessivo pari al 3 % del PIL investito in ricerca e sviluppo, in linea con l'impegno assunto dai capi di Stato e di governo dell'Unione.
2.  Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
2.  Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
(-a)  sviluppare, promuovere e diffondere l'eccellenza scientifica e tecnologica;
(a)  sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze, competenze, tecnologie e soluzioni di alta qualità in risposta alle sfide globali;
(a)  sostenere la creazione e la diffusione di conoscenze, competenze, tecnologie e soluzioni di alta qualità, basate sia sulla ricerca di base che applicata, per affrontare le sfide globali, compresi il cambiamento climatico e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
(a bis)  puntare a ridurre in maniera sostanziale il divario in termini di R&I all'interno dell'Unione, in particolare grazie a una maggiore partecipazione a Orizzonte Europa degli Stati membri con scarsi livelli di R&I rispetto al precedente programma quadro;
(b)  rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'elaborazione, nel sostegno e nell'attuazione delle politiche dell'Unione e sostenere l'adozione di soluzioni innovative nel settore industriale e nella società al fine di affrontare le sfide globali;
(b)  rafforzare il valore aggiunto dell'Unione nei finanziamenti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nonché l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'elaborazione, nel sostegno e nell'attuazione delle politiche dell'Unione e sostenere l'accesso e l'adozione di soluzioni innovative nella società e nel settore industriale europeo;
(c)  promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, e rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative,
(c)  promuovere tutte le forme di innovazione e rafforzare la diffusione sul mercato e lo sfruttamento dei risultati della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, in particolare all'interno dell'Unione;
(d)  ottimizzare l'attuazione del programma per ottenere un impatto maggiore nell'ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato.
(d)  ottimizzare l'attuazione del programma per rafforzare e incrementare l'impatto e l'attrattiva dello Spazio europeo della ricerca in termini di ricerca, sviluppo e innovazione.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 4
Articolo 4
Articolo 4
Struttura del programma
Struttura del programma
1.  La struttura del programma è suddivisa nelle parti seguenti, che contribuiscono agli obiettivi generale e specifici di cui all'articolo 3:
1.  La struttura del programma è suddivisa nelle parti seguenti, che contribuiscono agli obiettivi generale e specifici di cui all'articolo 3:
(1)  il pilastro I, "Scienza aperta", persegue l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), e comprende le seguenti componenti:
(1)  pilastro I, "Scienza aperta e di eccellenza", con le seguenti componenti:
(a)  il Consiglio europeo della ricerca (CER);
(a)  il Consiglio europeo della ricerca (CER);
(b)  le azioni Marie Skłodowska-Curie;
(b)  le azioni Marie Skłodowska-Curie;
(c)  le infrastrutture di ricerca;
(c)  le infrastrutture di ricerca;
(2)  il pilastro II, "Sfide globali e competitività industriale", persegue l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c), e comprende le seguenti componenti:
(2)  il pilastro II, "Sfide globali e competitività industriale europea" comprende le seguenti componenti:
(a)  polo tematico "Sanità",
(a)  polo tematico "Sanità",
(b)  polo tematico "Società inclusiva e sicura",
(b)  polo tematico "Società inclusiva e creativa",
(b bis)  polo tematico "società sicure",
(c)  polo tematico "Digitale e industria",
(c)  polo tematico "Digitale, industria e spazio",
(d)  polo tematico "Clima, energia e mobilità",
(d)  polo tematico "Clima, energia e mobilità",
(e)  polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali",
(e)  polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali",
(f)  azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC);
(f)  azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC);
(3)  il pilastro III, "Innovazione aperta", persegue l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e comprende le seguenti componenti:
(3)  il pilastro III, "Europa innovativa" comprende le seguenti componenti:
(a)  il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI);
(a)  il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI);
(b)  gli ecosistemi europei dell'innovazione;
(b)  gli ecosistemi europei dell'innovazione;
(c)  l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);
(c)  l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);
(4)  la parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" persegue l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e comprende le seguenti componenti:
(4)  la parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" comprende le seguenti componenti:
(a)  "condivisione dell'eccellenza";
(a)  "diffusione dell'eccellenza e ampliamento della partecipazione in tutta l'Unione";
(b)  "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione".
(b)  "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione".
2.  Le grandi linee delle attività sono stabilite nell'allegato I.
2.  Le grandi linee delle attività sono stabilite nell'allegato I.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 5
Articolo 5
Articolo 5
Ricerca nel settore della difesa
Ricerca nel settore della difesa
1.  Le attività da svolgere nell'ambito del programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), e stabilite nel regolamento … che istituisce il Fondo europeo per la difesa sono attività di ricerca che riguardano esclusivamente le applicazioni nel settore della difesa, con l'obiettivo di promuovere la competitività, l'efficienza e l'innovazione di tale settore.
1.  Le attività da svolgere nell'ambito del programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), e stabilite nel regolamento … che istituisce il Fondo europeo per la difesa si concentrano esclusivamente sulla ricerca e le applicazioni nel settore della difesa, con l'obiettivo di promuovere il consolidamento, la competitività, l'efficienza e l'innovazione di tale settore dell'Unione e di evitare duplicazioni tra i due programmi.
2.  Il presente regolamento non si applica al programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), fatto salvo il presente articolo, l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 9, paragrafo 1.
2.  Il presente regolamento non si applica al programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), fatto salvo il presente articolo, l'articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 9, paragrafo 1.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 6
Articolo 6
Articolo 6
Attuazione e forme di finanziamento dell'UE
Pianificazione strategica e attuazione e forme di finanziamento dell'UE
1.  Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
1.  Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2.  Il programma può concedere finanziamenti alle azioni indirette in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni (incluse le sovvenzioni di funzionamento), premi e appalti. Può anche erogare fondi sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto.
2.  Il programma può concedere finanziamenti alle azioni indirette in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni (incluse le sovvenzioni di funzionamento), che sono la forma principale di sostegno nell'ambito del programma, premi e appalti. Può anche erogare fondi sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto.
3.  Alle azioni indirette si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione stabilite nel presente regolamento.
3.  Alle azioni indirette si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione stabilite nel presente regolamento.
4.  I principali tipi di azione da attuare nell'ambito del programma sono stabiliti e definiti nell'allegato II. Tutte le forme di finanziamento sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo.
4.  I principali tipi di azione da attuare nell'ambito del programma sono stabiliti e definiti all'articolo 2 e nell'allegato II. Le forme di finanziamento di cui al paragrafo 2 sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo.
5.  Il programma sostiene inoltre le azioni dirette intraprese dal JRC. Qualora tali azioni contribuiscano alle iniziative istituite a norma dell'articolo 185 o dell'articolo 187 del TFUE, tali contributi non sono considerati parte del contributo finanziario stanziato per tali iniziative.
5.  Il programma sostiene inoltre le azioni dirette intraprese dal JRC. Qualora tali azioni contribuiscano alle iniziative istituite a norma dell'articolo 185 o dell'articolo 187 del TFUE, tali contributi non sono considerati parte del contributo finanziario stanziato per tali iniziative.
6.  L'attuazione del programma specifico29 si basa su una pianificazione strategica pluriennale e trasparente delle attività di ricerca e innovazione, in particolare per il pilastro 'Sfide globali e competitività industriale", previa consultazione dei portatori di interessi sulle priorità, sui tipi appropriati di azioni e sulle forme di attuazione da utilizzare. In tal modo si assicura l'allineamento con altri programmi pertinenti dell'Unione.
6.  L'attuazione del programma specifico29 si basa su piani strategici di ricerca e innovazione, è conforme a tutti gli obiettivi del programma di cui all'articolo 3 e segue un processo di pianificazione strategica pluriennale trasparente e inclusiva delle attività di ricerca e innovazione, in particolare per il pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea".
La consultazione delle autorità nazionali, del Parlamento europeo, dei portatori di interessi nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (RSI) e dell'industria, comprese le piattaforme tecnologiche europee, dei rappresentanti della società civile e dei gruppi consultivi indipendenti di esperti di alto livello è condotta sulle priorità, sui tipi appropriati di azioni e sulle forme di attuazione da utilizzare. La pianificazione strategica assicura l'allineamento con altri programmi pertinenti dell'Unione e accresce la complementarità e le sinergie con i programmi e le priorità di finanziamento nazionali e regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzando in tal modo lo Spazio europeo della ricerca (SER).
6 bis.  Il programma offre la possibilità di chiedere finanziamenti in maniera più rapida per tutti i beneficiari. Varie azioni di ricerca e innovazione applicano la logica di una "Corsia veloce per la ricerca e l'innovazione" ove i tempi per la concessione della sovvenzione non superano i sei mesi. Ciò consente un accesso più rapido "dal basso verso l'alto" ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi che riguardano azioni che spaziano dalla ricerca fondamentale all'applicazione commerciale. Gli inviti nell'ambito dell'approccio "Corsia veloce per la ricerca e l'innovazione" sono permanenti, con scadenze intermedie, e sono attuati nei programmi di lavoro nell'ambito dei poli tematici, del CEI e della parte "diffondere l'eccellenza".
7.  Le attività di Orizzonte Europa sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a presentare proposte, alcuni dei quali sono organizzati come elementi delle missioni e dei partenariati europei.
7.  Le attività di Orizzonte Europa sono realizzate attraverso inviti a presentare proposte, alcuni dei quali sono organizzati come elementi delle missioni e dei partenariati europei, a eccezione delle attività di cui all'articolo 39 concernente i premi.
8.  Le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di Orizzonte Europa riguardano le applicazioni civili.
9.  Il programma garantisce l'effettiva promozione della parità di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si presta un'attenzione particolare per assicurare l'equilibrio di genere, a seconda della situazione nel settore della ricerca e dell'innovazione interessato, in seno ai comitati di valutazione e a organismi quali i gruppi di esperti.
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29
29
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis
Principi dei finanziamenti dell'UE e questioni trasversali
1.  Le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di Orizzonte Europa sono esclusivamente incentrate sulle applicazioni civili. Non sono permessi i trasferimenti di bilancio tra il programma e il Fondo europeo per la difesa.
2.  Orizzonte Europa assicura un approccio multidisciplinare e prevede, ove del caso, l'integrazione delle scienze sociali e umanistiche in tutte le attività sviluppate nell'ambito del programma.
3.  Le parti collaborative del programma garantiscono un equilibrio tra livelli di maturità tecnologica superiori e inferiori, coprendo così l'intera catena del valore.
4.  Il programma mira a ridurre in maniera considerevole il divario in materia di RSI all'interno dell'Unione e a promuovere l'ampia copertura geografica nei progetti collaborativi. A tali sforzi corrispondono misure proporzionate prese dagli Stati membri, con il sostegno dei fondi unionali, nazionali e regionali. Si presta un'attenzione particolare all'equilibrio geografico, a seconda della situazione nel settore della ricerca e dell'innovazione interessato, nell'ambito di progetti finanziati e in seno ai comitati di valutazione e a organismi quali i comitati e i gruppi di esperti, senza pregiudicare i criteri di eccellenza.
5.  Il programma garantisce l'effettiva promozione della parità di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione e affronta le cause dello squilibrio di genere. Si presta un'attenzione particolare per assicurare l'equilibrio di genere, a seconda della situazione nel settore della ricerca e dell'innovazione interessato, in seno ai comitati di valutazione e agli altri organismi consultivi pertinenti quali i comitati e i gruppi di esperti.
6.  Il programma mira alla semplificazione amministrativa continua e alla riduzione degli oneri a carico dei beneficiari.
7.  L'integrazione degli aspetti climatici si riflette adeguatamente nei contenuti della ricerca e dell'innovazione ed è applicata in tutte le fasi del ciclo di ricerca.
8.  Il programma prevede, se del caso, un impegno sociale ai fini di un migliore allineamento del processo di R&I e dei suoi risultati ai valori e alle esigenze della società, attraverso la promozione delle attività di partecipazione scientifica ed educazione scientifica e la co-creazione e la co-progettazione dei programmi scientifici grazie all'impegno dei cittadini e della società civile nella definizione delle priorità in materia di R&I.
9.  Il programma garantisce la trasparenza e la rendicontabilità dei finanziamenti pubblici nei progetti di ricerca e innovazione, preservando così l'interesse pubblico.
10.  La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicurano che orientamenti e informazioni sufficienti siano messi a disposizione di tutti i partecipanti potenziali al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, in particolare la convenzione di sovvenzione tipo applicabile.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 7
Articolo 7
Articolo 7
Missioni
Missioni
1.  Le missioni sono programmate nell'ambito del pilastro "Sfide globali e competitività industriale", ma possono beneficiare anche di azioni svolte nell'ambito di altre parti del programma.
1.  Le missioni sono programmate nell'ambito del pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea", ma possono beneficiare anche di azioni svolte nell'ambito di altre parti del programma nonché di azioni svolte nell'ambito di altri programmi di finanziamento dell'Unione, nel rispetto delle norme di Orizzonte Europa.
2.  Le missioni sono attuate conformemente all'articolo 5 del programma specifico. La valutazione è effettuata in conformità all'articolo 26.
2.  Il contenuto delle missioni, gli obiettivi, i traguardi, il calendario e la relativa attuazione sono ulteriormente specificati nei piani strategici di R&I individuati, quali definiti all'articolo 2 e specificati all'articolo 6 del programma quadro e all'articolo 5 del programma specifico. La valutazione è effettuata in conformità all'articolo 26.
2 bis.  Durante i primi due anni del programma, un massimo del 10 % del bilancio annuale del pilastro II è programmato attraverso inviti specifici per l'attuazione delle missioni. Per gli ultimi tre anni del programma e solo dopo una valutazione positiva del processo di selezione e gestione della missione, tale percentuale può essere aumentata. La quota di bilancio complessiva destinata alle missioni è specificata nei piani strategici di R&I.
2 ter.  Una valutazione completa delle missioni concernente l'ambito di applicazione, la governance, la nomina del comitato e le relative azioni preliminari è svolta conformemente alle rispettive tappe fondamentali misurabili. Si tiene conto delle raccomandazioni derivanti da tale valutazione prima di programmare nuove missioni o prima di continuare, interrompere o reindirizzare quelle esistenti.
3.  Le missioni:
3.  Le missioni:
(a)  hanno un chiaro valore aggiunto europeo e contribuiscono a raggiungere le priorità dell'Unione;
(a)  hanno un chiaro valore aggiunto europeo e contribuiscono a raggiungere le priorità, gli obiettivi e gli impegni dell'Unione;
(a bis)  sono inclusive, incoraggiano un ampio impegno e garantiscono la partecipazione di varie tipologie di portatori di interessi e conseguono risultati in materia di ricerca, sviluppo e innovazione a vantaggio di tutti gli Stati membri;
(b)  sono audaci e stimolanti e hanno quindi grande rilevanza sociale o economica;
(b)  sono audaci e stimolanti e hanno grande rilevanza sociale, scientifica, tecnologica, diplomatica, ambientale o economica;
(c)  indicano una direzione chiara e sono mirate, misurabili e circoscritte nel tempo;
(c)  indicano una direzione chiara e sono mirate, misurabili e circoscritte nel tempo;
(d)  sono incentrate su attività di ricerca e innovazione ambiziose ma realistiche;
(d)  sono selezionate in modo trasparente e sono incentrate su attività di ricerca e innovazione ambiziose, orientate all'eccellenza ma realistiche in tutte le fasi dello sviluppo;
(d bis)  includono un elemento di urgenza per quanto riguarda gli obiettivi della missione, hanno l'entità e la portata necessarie e comportano un'ampia mobilitazione delle risorse richieste e si concentrano esclusivamente nel conseguire i risultati della missione;
(e)  stimolano l'attività in tutte le discipline, in tutti i settori e da parte di tutti gli attori;
(e)  stimolano l'attività in tutte le discipline (comprese le scienze sociali e umanistiche), in tutti i settori e da parte di tutti gli attori;
(f)  sono aperte a soluzioni multiple "dal basso verso l'alto".
(f)  sono aperte a soluzioni multiple "dal basso verso l'alto".
(f bis)  realizzano sinergie in modo trasparente con altri programmi dell'Unione nonché con fondi pubblici e privati, anche attraverso il coinvolgimento attivo degli ecosistemi nazionali e regionali dell'innovazione.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Consiglio europeo per l'innovazione
1.  La Commissione istituisce un Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) per attuare le azioni del pilastro III, "Europa innovativa", relative al CEI. Il CEI opera in conformità dei principi seguenti: focalizzazione sulle innovazioni rivoluzionarie e dirompenti, autonomia, capacità di assumere rischi, efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità.
2.  Il CEI è aperto a tutti i tipi di innovatori, dai singoli cittadini alle università, dalle organizzazioni di ricerca alle imprese e start-up, in particolare PMI e imprese a media capitalizzazione, e dai singoli beneficiari ai consorzi multidisciplinari. Almeno il 70 % del bilancio del CEI è destinato alle PMI e alle start-up innovative.
3.  Le caratteristiche di gestione e il comitato del CEI sono definiti nella decisione (UE)... [programma specifico] e nei relativi allegati.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 8
Articolo 8
Articolo 8
Partenariati europei
Partenariati europei
1.  Alcune parti di Orizzonte Europa possono essere attuate per mezzo dei partenariati europei. La partecipazione dell'Unione ai partenariati europei può assumere una delle seguenti forme:
1.  Alcune parti di Orizzonte Europa possono essere attuate per mezzo dei partenariati europei. La partecipazione dell'Unione ai partenariati europei può assumere una delle seguenti forme:
(a)  partecipazione a partenariati istituiti sulla base di protocolli d'intesa e/o accordi contrattuali fra la Commissione e i partner di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nei quali sono specificati gli obiettivi del partenariato, i relativi impegni dei partner in termini di contributi finanziari e/o in natura, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i prodotti da realizzare. Nell'ambito di tali partenariati sono individuate attività di ricerca e innovazione complementari che sono realizzate dai partner e dal programma (partenariati europei co-programmati);
(a)  partecipazione a partenariati istituiti sulla base di protocolli d'intesa e/o accordi contrattuali fra la Commissione e i partner di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nei quali sono specificati gli obiettivi del partenariato, i relativi impegni dei partner in termini di contributi finanziari e/o in natura, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i prodotti da realizzare. Nell'ambito di tali partenariati sono individuate attività di ricerca e innovazione complementari che sono realizzate dai partner e dal programma (partenariati europei co-programmati);
(b)  partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione, sulla base dell'impegno dei partner di fornire contributi finanziari e in natura e di integrare le loro attività pertinenti mediante un'azione di co-finanziamento del programma (partenariati europei co-finanziati);
(b)  partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione, sulla base dell'impegno dei partner di fornire contributi finanziari e in natura e di integrare le loro attività pertinenti mediante un'azione di co-finanziamento del programma (partenariati europei co-finanziati);
(c)  partecipazione e contributo finanziario a programmi di ricerca e innovazione intrapresi da diversi Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE, o da organismi istituiti a norma dell'articolo 187 del TFUE, quali le imprese comuni, o dalle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT conformemente al [regolamento EIT] (partenariati europei istituzionalizzati), da attuare soltanto nel caso in cui le altre forme di partenariato non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti e se giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione, compresa la gestione centrale di tutti i contributi finanziari.
(c)  partecipazione e contributi finanziari e/o in natura a programmi di ricerca e innovazione intrapresi da diversi Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE, o da organismi istituiti a norma dell'articolo 187 del TFUE, quali le imprese comuni, o dalle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT conformemente al [regolamento EIT] (partenariati europei istituzionalizzati), da attuare soltanto nel caso in cui le altre forme di partenariato non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti e se giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione, compresa la gestione centrale di tutti i contributi finanziari.
2.  I partenariati europei:
2.  I partenariati europei:
(a)  sono istituiti nei casi in cui consentono di conseguire gli obiettivi di Orizzonte Europa con maggiore efficacia rispetto alla sola Unione;
(a)  sono istituiti esclusivamente nei casi in cui consentono di conseguire gli obiettivi di Orizzonte Europa con maggiore efficacia rispetto ad altre parti del programma quadro;
(b)  rispettano i principi di valore aggiunto dell'Unione, trasparenza, apertura, impatto, effetto moltiplicatore, impegno finanziario a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità, coerenza e complementarità con le iniziative dell'Unione, locali, regionali, nazionali e internazionali;
(b)  rispettano i principi di valore aggiunto dell'Unione, trasparenza, apertura, impatto, forte effetto moltiplicatore, impegno finanziario e/o in natura a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità, coerenza e complementarità con le iniziative dell'Unione, locali, regionali, nazionali e internazionali;
(c)  hanno durata limitata e comprendono le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell'ambito del programma.
(c)  hanno durata limitata e comprendono le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell'ambito del programma.
2 bis.  Tutti i partenariati sono individuati nei piani strategici di ricerca e innovazione di cui all'articolo 6 e all'allegato III del programma quadro nonché all'allegato I del programma specifico, prima di essere attuati nei programmi o nei piani di lavoro.
Le disposizioni e i criteri in materia di selezione, attuazione, monitoraggio, valutazione e soppressione graduale dei finanziamenti sono stabilite nell'allegato III.
Le disposizioni e i criteri in materia di selezione, attuazione, monitoraggio, valutazione e soppressione graduale dei finanziamenti sono stabilite nell'allegato III.
Emendamenti 71 e 172
Proposta di regolamento
Articolo 9
Articolo 9
Articolo 9
Bilancio
Bilancio
1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di 94 100 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.
1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di 120 000 000 000 EUR a prezzi 2018 per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.
2.  La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1, prima metà della frase, è la seguente:
2.  La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1, prima metà della frase, è la seguente:
(a)  25 800 000 000 EUR per il pilastro I "Scienza aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:
(a)  27,42 % per il pilastro I "Scienza eccellente e aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:
(1)  16 600 000 000 EUR per il Consiglio europeo della ricerca;
(1)  17,64 % per il Consiglio europeo della ricerca;
(2)  6 800 000 000 EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;
(2)  7,23 % per le azioni Marie Skłodowska-Curie;
(3)  2 400 000 000 EUR per le infrastrutture di ricerca;
(3)  2,55 % per le infrastrutture di ricerca;
(b)  52 700 000 000 EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale" nel periodo 2021-2027, di cui:
(b)  55,48 % per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" nel periodo 2021-2027, di cui:
(1)  7 700 000 000 EUR per il polo tematico "Sanità";
(1)  8,16 % per il polo tematico "Sanità";
(2)  2 800 000 000 EUR per il polo tematico "Società inclusiva e sicura";
(2)  2,50 % per il polo tematico "Società inclusiva e creativa",
(2 bis)  2,00 % per il polo tematico "Società sicure";
(3)  15 000 000 000 EUR per il polo tematico "Digitale e industria";
(3)  15,94 % per il polo tematico "Digitale e industria";
(4)  15 000 000 000 EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";
(4)  15,84 % per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";
(5)  10 000 000 000 EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali";
(5)  9,00 % per il polo tematico "Prodotti alimentari, risorse naturali e agricoltura";
(6)  2 200 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC) nel periodo 2021-2027;
(6)  2,04 % per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC) nel periodo 2021-2027.
(c)  13 500 000 000 EUR per il pilastro III "Innovazione aperta" nel periodo 2021-2027, di cui:
(c)  12,71 % per il pilastro III "Europa innovativa" nel periodo 2021-2027, di cui:
(1)  10 500 000 000 EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione, compresi fino a 500 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;
(1)  8,71 % per il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), compreso fino allo 0,53 % per gli ecosistemi europei dell'innovazione;
(2)  3 000 000 000 EUR per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);
(2)  4 % per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).
(d)  2 100 000 000 EUR per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:
(d)  4,39 % per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" con le seguenti componenti:
(1)  1 700 000 000 EUR per la "condivisione dell'eccellenza";
(1)  4,00 % per la "diffusione dell'eccellenza e l'ampliamento della partecipazione in tutta l'Unione";
2)  400 000 000 EUR per "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione" nel periodo 2021-2027.
(2)  0,39 % per "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione".
3.  Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10%. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e l'importo totale stabilito per la Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2, del presente articolo.
3.  Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10%, ivi compresa la ripartizione dei contributi dei paesi associati.
3 bis.  Nell'ambito dell'obiettivo generale dell'Unione consistente nell'integrare le azioni per il clima e nel destinare il 30 % del bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici, le azioni nel quadro del programma contribuiscono agli obiettivi climatici, ove del caso, con almeno il 35 % delle spese nell'ambito del programma.
3 ter.  Almeno 2,5 miliardi di EUR sono destinati a sovvenzioni per l'innovazione incrementale nelle PMI, secondo lo strumento di cui all'articolo 43 bis del presente regolamento e all'allegato I della decisione.
3 quater.  Il 45 % del bilancio del polo tematico "Società inclusiva e creativa" sostiene la ricerca nei settori culturali e creativi, compreso il patrimonio culturale dell'Unione, che include 300 milioni di EUR da destinare alla creazione di un cloud del patrimonio culturale europeo, come stabilito nell'allegato I del programma specifico a seguito di una valutazione d'impatto da presentare al Parlamento europeo.
3 quinquies.  Si punta a destinare almeno un miliardo di EUR alla ricerca quantistica nell'ambito del polo tematico "Digitale, industria e spazio" del pilastro II.
4.  L'importo di cui al paragrafo 1, prima metà della frase, può finanziare anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l'attuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.
4.  L'importo di cui al paragrafo 1, prima metà della frase, può finanziare anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l'attuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Le spese in questione non superano il 5 % dell'importo totale nell'ambito del programma. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.
5.  Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2027, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui al paragrafo 4 possono, se del caso, essere iscritti nel bilancio dopo il 2027.
5.  Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2027, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui al paragrafo 4 possono, se del caso, essere iscritti nel bilancio dopo il 2027.
6.  Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
6.  Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
7.  Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1º gennaio 2021.
7.  Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1º gennaio 2021.
8.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX […regolamento recante disposizioni comuni], possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
9.  Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 10
Articolo 10
Articolo 10
Accesso aperto e dati aperti
Accesso aperto e dati aperti
1.  L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma è assicurato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3. È assicurato l'accesso aperto ai dati di ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario". È incoraggiato l'accesso aperto ad altri prodotti della ricerca.
1.  L'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma è assicurato conformemente all'articolo 35, paragrafo 3. È assicurato l'accesso aperto ai dati di ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario".
1 bis.  L'accesso aperto ai dati di ricerca riconosce la necessità di diversi regimi di accesso in virtù dell'interesse economico dell'Unione, dei diritti di proprietà intellettuale, della protezione dei dati personali e della riservatezza, delle preoccupazioni sul piano della sicurezza e di altri interessi legittimi, inclusa la possibilità di non adesione. I piani di gestione dei dati per la durata del progetto sono considerati costi ammissibili.
1 ter.  È promosso a livello internazionale l'accesso aperto reciproco alle pubblicazioni scientifiche e ai dati di ricerca, tenendo conto della competitività e degli interessi industriali dell'Unione. Nello specifico, l'accesso aperto reciproco è incoraggiato in tutti gli accordi di associazione e di cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi terzi, ivi compresi gli accordi firmati da organismi di finanziamento cui è affidata la gestione indiretta del programma.
2.  È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi FAIR, cioè i dati devono essere "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili.
2.  È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi FAIR, cioè i dati devono essere "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili.
3.  Sono promosse le pratiche di scienza aperta che vanno al di là dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca e la gestione responsabile dei dati di ricerca.
3.  Sono promosse le pratiche di scienza aperta che vanno al di là dell'accesso aperto ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche e la gestione responsabile dei dati di ricerca.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 11
Articolo 11
Articolo 11
Finanziamenti complementari e combinati
Finanziamenti complementari, combinati e cumulativi
1.   Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione, puntando alla massima semplificazione amministrativa. L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento. Per un'azione cofinanziata in ambito RSI si applica l'insieme unico di norme di Orizzonte Europa.
Le azioni che hanno ricevuto un "marchio di eccellenza" o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:
2.   Il marchio di eccellenza è attribuito per tutte le parti del programma. Le azioni che hanno ricevuto un "marchio di eccellenza" o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:
a)  sono state valutate nell'ambito di un invito a presentare proposte relativo al programma;
a)  sono state valutate nell'ambito di un invito a presentare proposte relativo al programma;
b)  rispettano i requisiti qualitativi minimi di detto invito;
b)  rispettano i requisiti qualitativi minimi di detto invito;
c)  non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a causa di vincoli di bilancio;
c)  non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a causa di vincoli di bilancio;
possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.
possono beneficiare di un sostegno dai fondi nazionali o regionali, anche dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], senza dover presentare un'ulteriore candidatura o svolgere un'ulteriore valutazione e purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. A eccezione della normativa in materia di aiuti di Stato, si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.
2 bis.   In conformità all'articolo 21 del regolamento (UE) XX [... regolamento recante disposizioni comuni], l'autorità di gestione, su base volontaria, può chiedere il trasferimento di una parte delle proprie dotazioni finanziarie a Orizzonte Europa. Le risorse trasferite sono attuate conformemente alle norme di Orizzonte Europa. Inoltre, la Commissione garantisce che tali fondi trasferiti siano destinati interamente a programmi e/o progetti che saranno attuati nello Stato membro o nella regione, a seconda dei casi, da cui hanno avuto origine.
2 ter.   Previa autorizzazione dei richiedenti, la Commissione include le dotazioni di cui al presente articolo nel sistema di informazione sui progetti selezionati al fine di permettere un rapido scambio di informazioni e consentire alle autorità di finanziamento di concedere finanziamenti alle azioni selezionate.
Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma, purché tali contributi non riguardino le stesse spese.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 12
Articolo 12
Articolo 12
Paesi terzi associati al programma
Paesi terzi associati al programma
1.  Il programma è aperto all'associazione dei seguenti paesi terzi:
1.  Il programma è aperto all'associazione dei seguenti paesi terzi:
(a)  i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
(a)  i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
(b)  i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
(b)  i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
(c)  i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
(c)  i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
(d)  i paesi terzi e i territori che soddisfano tutti i criteri in appresso:
(d)  i paesi terzi e i territori che soddisfano tutti i criteri in appresso:
i.  possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;
i.  possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;
ii.  impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, con il sostegno di istituzioni democratiche;
ii.  impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale e il rispetto dei diritti umani, con il sostegno di istituzioni democratiche;
iii.  promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere socio-economico dei cittadini.
iii.  promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere socio-economico dei cittadini.
L'associazione al programma di ciascun paese terzo di cui alla lettera d) avviene alle condizioni previste da un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo a qualsiasi programma dell'Unione, purché l'accordo:
L'associazione, completa o parziale, al programma di ciascun paese terzo di cui alla lettera d) si fonda su una valutazione dei vantaggi per l'Unione. In particolare, essa avviene alle condizioni previste da un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo a qualsiasi programma dell'Unione, purché l'accordo:
–  garantisca un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo partecipante ai programmi dell'Unione;
–  garantisca un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo partecipante ai programmi dell'Unione;
–   conferisca il diritto di coordinare un'azione nell'ambito del programma, a condizione che sia vantaggiosa per l'Unione e che sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
–  stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e dei relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
–  stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli (sotto)programmi e dei relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
–  garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
–  garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
2.  L'ambito di applicazione dell'associazione al programma di ogni paese terzo tiene in considerazione l'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma possono essere escluse da un accordo di associazione di un determinato paese.
2.  L'ambito di applicazione dell'associazione al programma di ogni paese terzo tiene in considerazione l'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione ed evita la fuga di cervelli dall'Unione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma con beneficiario unico possono essere escluse da un accordo di associazione di un determinato paese, in particolare quelli destinati alle entità pubbliche.
3.  Ove opportuno, l'accordo di associazione disciplina la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati, conformemente alle condizioni ivi indicate.
3.  Ove opportuno, l'accordo di associazione disciplina e persegue la partecipazione reciproca dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati, conformemente alle condizioni ivi indicate.
4.  Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.
4.  Le condizioni dell'accordo di associazione che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione biennale automatica di un eventuale squilibrio rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.
4 bis.  I contributi di tutti i paesi associati sono inseriti nelle relative parti del programma purché sia rispettata la ripartizione del bilancio secondo quanto specificato all'articolo 9, paragrafo 2. Nel corso della procedura annuale di bilancio la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento in merito al bilancio totale di ciascuna parte del programma, individuando ogni paese associato, i contributi individuali e il relativo bilancio finanziario.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo
Azioni ammissibili
Azioni ammissibili e principi etici
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 15
Articolo 15
Articolo 15
Norme etiche
Norme etiche
1.  Le azioni svolte nell'ambito del programma rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli aggiuntivi.
1.  Le azioni svolte nell'ambito del programma rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli aggiuntivi.
Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all’integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all’esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.
2.  I soggetti che partecipano all'azione forniscono:
2.  I soggetti che partecipano all'azione forniscono:
(a)  un'autovalutazione etica in cui sono identificate e descritte tutte le questioni etiche prevedibili connesse all'obiettivo, all'attuazione e all'impatto potenziale delle attività da finanziare, compresa una conferma della conformità al paragrafo 1 e una descrizione del modo in cui sarà assicurata;
(a)  un'autovalutazione etica in cui sono identificate e descritte tutte le questioni etiche prevedibili connesse all'obiettivo, all'attuazione e all'impatto potenziale delle attività da finanziare, compresa una conferma della conformità al paragrafo 1 e una descrizione del modo in cui sarà assicurata;
(b)  la conferma che le attività rispetteranno il codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca pubblicato da All European Academies e che non sarà svolta alcuna attività esclusa dai finanziamenti;
(b)  la conferma che le attività rispetteranno il codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca pubblicato da All European Academies e che non sarà svolta alcuna attività esclusa dai finanziamenti;
(c)  per le attività svolte al di fuori dell'Unione, la conferma che le attività in questione sarebbero state autorizzate in uno Stato membro; e
(c)  per le attività svolte al di fuori dell'Unione, la conferma che le attività in questione sarebbero state autorizzate in uno Stato membro; e
(d)  per le attività che prevedono l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell'avvio delle attività in questione.
(d)  per le attività che prevedono l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell'avvio delle attività in questione.
3.  Le proposte sono sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse e di sottoporle a una valutazione etica. La valutazione etica è effettuata dalla Commissione, a meno che non sia delegata all'organismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la massima trasparenza possibile delle procedure riguardanti gli aspetti etici.
3.  Le proposte sono sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse e di sottoporle a una valutazione etica. La valutazione etica è effettuata dalla Commissione, a meno che non sia delegata all'organismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la trasparenza delle procedure riguardanti gli aspetti etici.
4.  Le entità partecipanti all'azione ottengono tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali, o da altri organismi quali le autorità di protezione dei dati, prima dell'avvio delle attività in questione. Tali documenti sono conservati in archivio e forniti, su richiesta, alla Commissione o all'organismo di finanziamento.
4.  Le entità partecipanti all'azione ottengono tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali, o da altri organismi quali le autorità di protezione dei dati, prima dell'avvio delle attività in questione. Tali documenti sono conservati in archivio e forniti, su richiesta, alla Commissione o all'organismo di finanziamento.
5.  Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento effettua controlli etici. Per le questioni etiche gravi o complesse, i controlli sono svolti dalla Commissione, a meno che non siano delegati all'organismo di finanziamento.
5.  Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento effettua controlli etici. Per le questioni etiche gravi o complesse, i controlli sono svolti dalla Commissione, a meno che non siano delegati all'organismo di finanziamento.
I controlli etici sono svolti con il sostegno di esperti in materia.
I controlli etici sono svolti con il sostegno di esperti in materia.
6.  Le azioni non ammissibili sotto il profilo etico possono essere respinte o interrotte in qualsiasi momento.
6.  Le azioni non ammissibili sotto il profilo etico sono respinte o interrotte non appena viene accertata l'inammissibilità sul piano etico.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 16
Articolo 16
Articolo 16
Sicurezza
Sicurezza
1.  Le azioni svolte nell'ambito del programma rispettano le norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare le norme in materia di protezione delle informazioni classificate contro la divulgazione non autorizzata, comprese le pertinenti normative nazionali e dell'Unione. Nel caso di ricerche svolte al di fuori dell'Unione che utilizzano e/o generano informazioni classificate, oltre al rispetto di tali prescrizioni, è necessario che sia stato concluso un accordo in materia di sicurezza tra l'Unione e il paese terzo in cui sono svolte le ricerche.
1.  Le azioni svolte nell'ambito del programma rispettano le norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare le norme in materia di protezione delle informazioni classificate contro la divulgazione non autorizzata, comprese le pertinenti normative nazionali e dell'Unione. Nel caso di ricerche svolte al di fuori dell'Unione che utilizzano e/o generano informazioni classificate, oltre al rispetto di tali prescrizioni, è necessario che sia stato concluso un accordo in materia di sicurezza tra l'Unione e il paese terzo in cui sono svolte le ricerche.
2.  Ove opportuno, le proposte comprendono un'autovalutazione di sicurezza in cui sono identificate le questioni attinenti alla sicurezza ed è descritto il modo in cui tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare la pertinente normativa nazionale e dell'Unione.
2.  Ove opportuno, le proposte comprendono un'autovalutazione di sicurezza in cui sono identificate le questioni attinenti alla sicurezza ed è descritto il modo in cui tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare la pertinente normativa nazionale e dell'Unione.
3.  Ove opportuno, la Commissione o l'organismo di finanziamento svolge un'analisi della sicurezza delle proposte che sollevano questioni di sicurezza.
3.  Ove opportuno, la Commissione o l'organismo di finanziamento svolge un'analisi della sicurezza delle proposte che sollevano questioni di sicurezza.
4.  Ove opportuno, le azioni rispettano le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le relative norme di attuazione.
4.  Ove opportuno, le azioni rispettano le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le relative norme di attuazione.
5.  Le entità partecipanti all'azione garantiscono la protezione contro la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate usate e/o generate nell'ambito dell'azione. Essi presentano prova del nullaosta di sicurezza del personale e/o della struttura da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza, prima dell'avvio delle attività in questione.
5.  Le entità partecipanti all'azione garantiscono la protezione contro la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate usate e/o generate nell'ambito dell'azione. Essi presentano prova del nullaosta di sicurezza del personale e/o della struttura da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza, prima dell'avvio delle attività in questione su richiesta della Commissione o di un organismo di finanziamento.
6.  Se gli esperti esterni sono chiamati ad occuparsi di informazioni classificate, la loro nomina è subordinata a un appropriato nullaosta di sicurezza.
6.  Se gli esperti esterni sono chiamati ad occuparsi di informazioni classificate, la loro nomina è subordinata a un appropriato nullaosta di sicurezza.
7.  Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento può svolgere controlli di sicurezza.
7.  Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento può svolgere controlli di sicurezza.
8.  Le azioni che non rispettano le norme in materia di sicurezza possono essere respinte o interrotte in qualsiasi momento.
8.  Le azioni che non rispettano le norme in materia di sicurezza possono essere respinte o interrotte in qualsiasi momento.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 18
Articolo 18
Articolo 18
Entità ammissibili alla partecipazione
Entità ammissibili alla partecipazione
1.  Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, o organizzazione internazionale può partecipare alle azioni nell'ambito del programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.
1.  Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati, o organizzazione internazionale può partecipare alle azioni nell'ambito del programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.
2.  Le entità fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro o paese associato, dei quali almeno uno è stabilito in uno Stato membro, tranne quando:
2.  Le entità fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, o in paese associato, dei quali almeno due sono stabiliti in uno Stato membro, tranne quando l'azione rientri fra quelle elencate ai paragrafi 3 e 4;
(a)  il programma di lavoro preveda disposizioni diverse, ove giustificato;
(b)  l'azione rientri fra quelle elencate ai paragrafi 3 e 4.
3.  Le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, uno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.
3.  Le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, uno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o, se del caso, in un paese associato di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
4.  Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro, in un paese associato o in un altro paese terzo.
4.  Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o in un altro paese terzo.
5.  Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.
5.  Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.
6.  Il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, in funzione di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento.
6.  Il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, in funzione di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento.
7.  Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, la partecipazione è limitata a un solo soggetto giuridico stabilito nella giurisdizione dell'autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto con l'autorità di gestione e previsto nel programma di lavoro.
7.  Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 11, la partecipazione è limitata a un solo soggetto giuridico stabilito nella giurisdizione dell'autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto con l'autorità di gestione e previsto nel programma di lavoro.
8.  Ove indicato nel programma di lavoro, il Centro comune di ricerca può partecipare alle azioni.
8.  Ove indicato nel programma di lavoro, il Centro comune di ricerca può partecipare alle azioni.
9.  Il Centro comune di ricerca, le organizzazioni internazionali europee di ricerca e i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione sono considerati stabiliti in uno Stato membro diverso da quelli in cui sono stabiliti gli altri soggetti giuridici partecipanti all'azione.
10.  Per le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER) e le azioni di formazione e mobilità, le organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro o in un paese associato sono considerate stabilite in tale Stato membro o paese associato.
10.  Per le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER) e le azioni di formazione e mobilità, le organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro o in un paese associato sono considerate stabilite in tale Stato membro o paese associato.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 19
Articolo 19
Articolo 19
Entità ammissibili al finanziamento
Entità ammissibili al finanziamento
1.   Possono essere ammesse al finanziamento le entità stabilite in uno Stato membro o in un paese associato.
1.   Possono essere ammesse al finanziamento le entità stabilite in uno Stato membro o in un paese associato di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, possono essere ammesse al finanziamento proveniente da tali contributi soltanto le entità stabilite nella giurisdizione dell'autorità di gestione delegante.
Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, possono essere ammesse al finanziamento proveniente da tali contributi soltanto le entità stabilite nella giurisdizione dell'autorità di gestione delegante.
1 bis.  Ove del caso, le organizzazioni internazionali possono beneficiare del finanziamento in un'azione se la loro sede si trova in uno Stato membro o un paese associato.
1 ter.  Per i paesi a basso o medio reddito e a titolo eccezionale per altri paesi terzi non associati al programma, esse potrebbero essere ammissibili al finanziamento in un'azione se:
(a)  il paese terzo è indicato nel programma di lavoro; e
(b)  la Commissione o l'organismo di finanziamento ritengono che la loro partecipazione sia necessaria ai fini della realizzazione dell'azione;
2.  Le entità stabilite in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero in linea di principio sostenere i costi della propria partecipazione. Tuttavia, per i paesi a basso o medio reddito e a titolo eccezionale per altri paesi terzi non associati al programma, esse potrebbero essere ammissibili al finanziamento in un'azione se:
2.  Le entità stabilite in un altro paese terzo che non è associato al programma dovrebbero sostenere i costi della propria partecipazione. Laddove siano ritenuti utili, è possibile concludere accordi in materia di R&S tra detti paesi terzi non associati e l'Unione ed è possibile istituire un meccanismo di cofinanziamento analogo a quelli decisi nell'ambito di Orizzonte 2020. Detti paesi garantiscono ai soggetti giuridici dell'Unione un accesso reciproco ai loro programmi di finanziamento in materia di RSI, nonché la reciprocità nell'accesso aperto ai risultati e ai dati scientifici e a condizioni eque e giuste per i diritti di proprietà intellettuale.
(a)  il paese terzo è indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione; o
(b)  la Commissione o l'organismo di finanziamento ritengono che la sua partecipazione sia necessaria ai fini della realizzazione dell'azione.
3.  I soggetti collegati possono beneficiare del finanziamento di un'azione se sono stabiliti in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione.
3.  I soggetti collegati possono beneficiare del finanziamento di un'azione se sono stabiliti in uno Stato membro o un paese associato.
3 bis.  La Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio specificando per ciascun paese terzo non associato l'importo dei contributi finanziari dell'Unione forniti ai soggetti partecipanti e l'importo dei contributi finanziari forniti dallo stesso paese ai soggetti dell'Unione che partecipano alle loro attività.
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 20
Articolo 20
Articolo 20
Inviti a presentare proposte
Inviti a presentare proposte
1.  Per tutte le azioni, escluse le attività di transizione dello strumento Pathfinder del CEI, il contenuto degli inviti a presentare proposte è incluso nel programma di lavoro.
1.  Per tutte le azioni, il contenuto degli inviti a presentare proposte è incluso nel programma di lavoro.
Il programma di lavoro spiega perché un'azione particolare deve essere finanziata con riferimento ai risultati di progetti specifici precedenti e alla situazione della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, dell'Unione e internazionale e dei pertinenti sviluppi che interessano le politiche, i mercati e la società.
2.  Per quanto riguarda le attività di transizione dello strumento Pathfinder del CEI:
(a)  la pubblicazione e il contenuto degli inviti a presentare proposte sono determinati alla luce degli obiettivi e del bilancio stabilito nel programma di lavoro in relazione al portafoglio di azioni interessato;
(b)  sovvenzioni di importo fisso non superiore a 50 000 EUR possono essere concesse, senza invito a presentare proposte, per la realizzazione di azioni urgenti di coordinamento e sostegno volte a rafforzare la comunità di beneficiari del portafoglio o a valutare possibili spin-off o potenziali innovazioni creatrici di mercati.
3.   Gli inviti possono essere limitati allo sviluppo di attività aggiuntive o all'inserimento di partner supplementari nelle azioni esistenti, se necessario per conseguire i rispettivi obiettivi.
3.   Gli inviti possono essere limitati allo sviluppo di attività aggiuntive o all'inserimento di partner supplementari nelle azioni esistenti, se necessario per conseguire i rispettivi obiettivi.
4.   Non è necessario un invito a presentare proposte per le azioni di coordinamento e sostegno o le azioni di cofinanziamento del programma che:
4.   Non è necessario un invito a presentare proposte per le azioni di coordinamento e sostegno o le azioni di cofinanziamento del programma che:
(a)  devono essere svolte dal Centro comune di ricerca o da soggetti giuridici indicati nel programma di lavoro e
(a)  devono essere svolte dal Centro comune di ricerca o da soggetti giuridici indicati nel programma di lavoro e
(b)  non rientrano nell'ambito di applicazione di un invito a presentare proposte.
(b)  non rientrano nell'ambito di applicazione di un invito a presentare proposte.
5.   Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il "marchio di eccellenza". Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.
5.   Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il "marchio di eccellenza". Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.
5 bis.  Onde far fronte al problema dell'eccesso di candidature, per una serie di inviti a presentare proposte la Commissione potrebbe applicare una procedura di valutazione in due fasi.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 21
Articolo 21
Articolo 21
Inviti congiunti
Inviti congiunti
La Commissione o l'organismo di finanziamento può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con:
La Commissione o l'organismo di finanziamento può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con:
(a)  i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;
(a)  i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;
(b)  le organizzazioni internazionali;
(b)  le organizzazioni internazionali;
(c)  i soggetti giuridici senza scopo di lucro.
(c)  i soggetti giuridici senza scopo di lucro.
Nel caso di un invito congiunto, sono stabilite procedure congiunte di selezione e valutazione delle proposte. Le procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.
Nel caso di un invito congiunto, i consorzi richiedenti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 18 del presente regolamento e sono stabilite procedure congiunte di selezione e valutazione delle proposte. Le procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 22
Articolo 22
Articolo 22
Appalti pre-commerciali e appalti per soluzioni innovative
Appalti pre-commerciali e appalti per soluzioni innovative
1.  Le azioni possono comportare o avere per finalità primaria gli appalti pre-commerciali o gli appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE31, 2014/25/UE32 e 2009/81/CE33.
1.  Le azioni possono comportare o avere per finalità primaria gli appalti pre-commerciali o gli appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE31, 2014/25/UE32 e 2009/81/CE33.
2.  Le procedure di appalto:
2.  Le procedure di appalto:
(a)  rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità e le norme in materia di concorrenza;
(a)  rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità e le norme in materia di concorrenza;
(b)  possono prevedere condizioni specifiche per gli appalti pre-commerciali, per esempio limitare il luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati;
(b)  può essere utilizzata la procedura semplificata e/o accelerata e possono prevedere condizioni specifiche per gli appalti pre-commerciali, per esempio limitare il luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati;
(c)  possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura (multiple sourcing); e
(c)  possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura (multiple sourcing); e
(d)  prevedono l'assegnazione dei contratti all'offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l'assenza di conflitti di interessi.
(d)  prevedono l'assegnazione dei contratti all'offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l'assenza di conflitti di interessi.
3.  Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all'appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporgli di trasferire la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.
3.  Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all'appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici consultano il contraente e indagano sui motivi del mancato sfruttamento. In seguito a tale consultazione, l'amministrazione aggiudicatrice può imporgli di trasferire la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.
3 bis.  Disposizioni specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso e concessione di licenze possono essere stabilite nei contratti conclusi in materia di appalti per soluzioni innovative.
__________________
__________________
31 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.03.2014, pag. 65).
31 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.03.2014, pag. 65).
32 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
32 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
33 Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
33 Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 23
Articolo 23
soppresso
Finanziamento cumulativo
Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma, purché tali contributi non riguardino le stesse spese. Le norme di ciascun programma dell'Unione contribuente si applicano al corrispondente contributo all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale conformemente ai documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo
Criteri di selezione
Capacità finanziaria dei richiedenti
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 25
Articolo 25
Articolo 25
Criteri di attribuzione
Criteri di selezione e di aggiudicazione
1.  Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:
1.  Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:
(a)  eccellenza;
(a)  eccellenza;
(b)  impatto;
(b)  impatto;
(c)  qualità ed efficienza dell'attuazione.
(c)  qualità ed efficienza dell'attuazione.
2.  Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).
2.  Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a). Soltanto laddove due o più progetti eccellenti ottengano la stessa classificazione, la differenziazione è effettuata applicando i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b) o c).
3.  Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 e può specificare i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.
3.  Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1, compresi eventuali coefficienti di ponderazione, punteggi minimi e norme relative al trattamento delle proposte con parità di punteggio, tenendo conto degli obiettivi dell'invito a presentare proposte. Le condizioni per il trattamento delle proposte con parità di punteggio possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non limitativo, i seguenti criteri: PMI, genere, ampliamento dei paesi partecipanti.
3 bis.  La Commissione tiene conto della possibilità di una procedura di presentazione articolata in due fasi e, ove possibile, durante la prima fase di valutazione basata sui criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si potrebbero esaminare le proposte in forma anonima.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 26
Articolo 26
Articolo 26
Valutazione
Valutazione
1.  Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, il quale può essere:
1.  Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, il quale è:
–  composto del tutto o in parte da esperti esterni indipendenti;
–  composto da esperti esterni indipendenti.
–  composto da rappresentanti delle istituzioni o degli organismi dell'Unione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario.
Nel caso del CEI e delle missioni, il comitato di valutazione può altresì comprendere rappresentanti delle istituzioni o degli organismi dell'Unione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario.
Il comitato di valutazione può essere assistito da esterni indipendenti.
Il comitato di valutazione può essere assistito da esterni indipendenti.
2.  Ove necessario, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:
2.  Ove necessario, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:
–  al punteggio ottenuto nella valutazione; e
–  al punteggio ottenuto nella valutazione; e
–  al contributo apportato al conseguimento di obiettivi politici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti.
–  al contributo apportato al conseguimento di obiettivi politici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti.
Il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti concreti delle proposte, nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza del portafoglio.
Il comitato di valutazione può proporre, solo a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, adeguamenti delle proposte, nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza del portafoglio.
2 bis.  Il processo di valutazione evita qualsiasi conflitto di interessi e pregiudizio di reputazione. È garantita la trasparenza dei criteri di valutazione e del punteggio della proposta.
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 27
Articolo 27
Articolo 27
Procedura di riesame della valutazione
Procedura di riesame della valutazione, richieste di chiarimenti e reclami
1.  Un richiedente può richiedere il riesame della valutazione se ritiene che la procedura di valutazione pertinente non sia stata applicata correttamente alla sua proposta.
1.  Un richiedente può richiedere il riesame della valutazione se ritiene che la procedura di valutazione pertinente non sia stata applicata correttamente alla sua proposta.
2.  Il riesame della valutazione si applica unicamente agli aspetti procedurali della valutazione e non al merito della proposta.
2.  Il riesame della valutazione si applica unicamente agli aspetti procedurali della valutazione e non al merito della proposta.
2 bis.  Una richiesta di riesame fa riferimento a una proposta specifica ed è presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati della valutazione. Il comitato per il riesame è presieduto e costituito dai rappresentanti che non sono stati coinvolti nell'invito a presentare proposte. Il comitato decide se la proposta debba essere rivalutata o se la valutazione iniziale sia confermata. Esso procede in tal senso senza indebito ritardo e senza compromettere le possibilità di selezione
3.  Un riesame della valutazione non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di riesame.
3.  Un riesame della valutazione non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di riesame.
3 bis.  La Commissione garantisce l'esistenza di una procedura attraverso la quale i partecipanti possono presentare richieste di chiarimento e reclami diretti in merito al loro coinvolgimento in Orizzonte Europa. Le informazioni sulle modalità di registrazione delle richieste di chiarimento e dei reclami sono messe a disposizione on-line.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 28
Articolo 28
Articolo 28
Tempi per la concessione della sovvenzione
Tempi per la concessione della sovvenzione
1.  In deroga all'articolo 194, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, si applicano i seguenti termini:
1.   In deroga all'articolo 194, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, si applicano i seguenti termini:
(a)  per informare tutti i candidati dei risultati della valutazione della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;
(a)   per informare tutti i candidati dei risultati della valutazione della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;
(b)  per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati, un termine massimo di otto mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.
(b)   per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati, un termine massimo di otto mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.
(b bis)  per le convenzioni di sovvenzione specifiche firmate nel quadro della "Corsia veloce per la ricerca e l'innovazione", un termine massimo di sei mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.
I tempi di concessione delle sovvenzioni non influiscono sulla qualità della valutazione.
2.  Il programma di lavoro del CEI può stabilire termini più brevi.
2.   Il programma di lavoro del CEI può stabilire termini più brevi.
3.  In aggiunta alle deroghe di cui all'articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, i termini di cui al paragrafo 1 possono essere superati per le azioni del CER, per le missioni e qualora le azioni siano sottoposte a valutazione etica o di sicurezza.
3.   In aggiunta alle deroghe di cui all'articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, i termini di cui al paragrafo 1 possono essere superati per le azioni del CER, per le missioni e qualora le azioni siano sottoposte a valutazione etica o di sicurezza.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 29
Articolo 29
Articolo 29
Attuazione della sovvenzione
Attuazione della sovvenzione
1.  Se un beneficiario non rispetta gli obblighi relativi all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri beneficiari adempiono a tali obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che non siano espressamente esonerati da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al Meccanismo di mutua assicurazione.
1.  Se un beneficiario non rispetta gli obblighi relativi all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri beneficiari adempiono a tali obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che non siano espressamente esonerati da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al Meccanismo di mutua assicurazione.
2.  La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l'azione può essere sospesa, modificata o cessata.
2.  La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l'azione può essere sospesa o modificata, nel caso in cui non sia stata rilevata alcuna azione correttiva, o cessata, sulla base della valutazione di esperti indipendenti.
3.  L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.
3.  L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi e/o le tappe fondamentali abbiano perso la loro rilevanza sia per l'Unione sia per i beneficiari compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni. La Commissione è sottoposta a una procedura con il coordinatore dell'azione e, se del caso, con gli esperti esterni prima di decidere di cessare l'azione.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 30
Articolo 30
Articolo 30
Tassi di finanziamento
Tassi di finanziamento
1.  Per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo è fissato nel programma di lavoro.
1.  Per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo per azione è fissato nel programma di lavoro.
2.  Il programma può rimborsare fino al 100% dei costi totali ammissibili di un'azione, con le seguenti eccezioni:
2.  Il programma può rimborsare fino al 100% dei costi totali ammissibili di un'azione, con le seguenti eccezioni:
(a)  azioni di innovazione; fino al 70% dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso il programma può rimborsare fino al 100% dei costi totali ammissibili;
(a)  azioni di innovazione; fino al 70% dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso il programma può rimborsare fino al 100% dei costi totali ammissibili;
(b)  azioni di cofinanziamento del programma: almeno il 30% dei costi totali ammissibili e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70%.
(b)  azioni di cofinanziamento del programma: almeno il 30% dei costi totali ammissibili e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70%.
3.  I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso fisso, costi unitari o somma forfettaria è fissato per la totalità o una parte dell'azione.
3.  I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso fisso, costi unitari o somma forfettaria è fissato per la totalità o una parte dell'azione.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 31
Articolo 31
Articolo 31
Costi indiretti
Costi indiretti
1.  I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso fisso pari al 25% del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti.
1.  I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso fisso pari al 25% del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti.
Se del caso, i costi indiretti compresi nei costi unitari o nelle somme forfettarie sono calcolati applicando il tasso fisso di cui al paragrafo 1, tranne nel caso dei costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, che sono calcolati sulla base dei costi effettivi, conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari.
Se del caso, i costi indiretti compresi nei costi unitari o nelle somme forfettarie sono calcolati applicando il tasso fisso di cui al paragrafo 1, tranne nel caso dei costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, che sono calcolati sulla base dei costi effettivi prevedendo la possibilità di parametri di assegnazione, conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari.
2.  Tuttavia, se previsto nel programma di lavoro, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somma forfettaria o in base ai costi unitari.
2.  Tuttavia, se previsto nel programma di lavoro, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somma forfettaria o in base ai costi unitari.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 32
Articolo 32
Articolo 32
Costi ammissibili
Costi ammissibili
1.  In aggiunta ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale fino alla concorrenza della retribuzione percepita da una persona per il lavoro svolto in progetti analoghi finanziati da regimi nazionali.
1.  In aggiunta ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale fino alla concorrenza della retribuzione percepita da una persona per il lavoro svolto in progetti analoghi finanziati da regimi nazionali. Limitatamente alla durata del presente programma, negli Stati membri che possono beneficiare di azioni di allargamento, i costi orari del personale sono ammissibili a un livello pari a 1,25 volte il livello nazionale di retribuzione oraria applicato ai progetti di RSI finanziati nell'ambito dei regimi nazionali.
Per retribuzione basata sul progetto si intende una retribuzione legata alla partecipazione di una persona al progetto, che rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente.
Per retribuzione basata sul progetto si intende una retribuzione legata alla partecipazione di una persona al progetto, che rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente.
2.  In deroga all'articolo 190, paragrafo 1, del regolamento finanziario, i costi delle risorse messe a disposizione da terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili fino a concorrenza dei costi diretti ammissibili del terzo interessato.
2.  In deroga all'articolo 190, paragrafo 1, del regolamento finanziario, i costi delle risorse messe a disposizione da terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili fino a concorrenza dei costi diretti ammissibili del terzo interessato.
3.  In deroga all'articolo 192 del regolamento finanziario, i profitti generati dallo sfruttamento dei risultati non sono considerati entrate dell'azione.
3.  In deroga all'articolo 192 del regolamento finanziario, i profitti generati dallo sfruttamento dei risultati non sono considerati entrate dell'azione.
3 bis.  I beneficiari possono utilizzare le loro prassi abituali di contabilità per individuare e dichiarare i costi sostenuti in relazione a un'azione. La Commissione può specificare un numero limitato di ulteriori condizioni di ammissibilità per garantire la sana gestione della sovvenzione. La Commissione non rifiuta prassi di contabilità se i loro risultati non differiscono dai propri e se offrono lo stesso livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione.
4.  In deroga all'articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario, al pagamento del saldo è obbligatorio fornire un certificato relativo ai rendiconti finanziari, se l'importo dichiarato sotto forma di costi effettivi e di costi unitari calcolati conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica è pari o superiore a 325 000 EUR.
4.  In deroga all'articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario, al pagamento del saldo è obbligatorio fornire un certificato relativo ai rendiconti finanziari, se l'importo dichiarato sotto forma di costi effettivi e di costi unitari calcolati conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica è pari o superiore a 325 000 EUR.
I certificati relativi ai rendiconti finanziari possono essere emessi da un funzionario pubblico competente e indipendente abilitato dalle autorità nazionali competenti a sottoporre ad audit il beneficiario, oppure da un revisore indipendente qualificato ad effettuare revisioni legali dei documenti contabili a norma della direttiva 2006/43/CE.
4 bis.  In deroga all'articolo 186, paragrafo 1, del regolamento finanziario, per la azioni di formazione MSCA e di mobilità, esclusivamente in caso di maternità o congedo parentale durante la durata della sovvenzione, l'importo massimo della sovvenzione è integrato dalle indennità del caso dovute al ricercatore.
4 ter.  Sono ammissibili i costi generati dalla gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi FAIR, cioè i dati devono essere "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili".
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 33
Articolo 33
Articolo 33
Meccanismo di mutua assicurazione
Meccanismo di mutua assicurazione
1.  È istituito un Meccanismo di mutua assicurazione (il "meccanismo") che sostituisce e succede al fondo istituito a norma dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1290/2013. Il meccanismo copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai beneficiari:
1.  È istituito un Meccanismo di mutua assicurazione (il "meccanismo") che sostituisce e succede al fondo istituito a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1290/2013. Il meccanismo copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai beneficiari:
(a)  alla Commissione a norma della decisione n. 1982/2006/CE;
(a)  alla Commissione a norma della decisione n. 1982/2006/CE;
(b)  alla Commissione e agli organismi dell'Unione nell'ambito di "Orizzonte 2020";
(b)  alla Commissione e agli organismi dell'Unione nell'ambito di "Orizzonte 2020";
(c)  alla Commissione e agli organismi di finanziamento nell'ambito del programma.
(c)  alla Commissione e agli organismi di finanziamento nell'ambito del programma.
Per quanto riguarda gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 1, lettera c), la copertura del rischio può essere attuata mediante un sistema di copertura indiretta stabilito nella convenzione applicabile e tenendo conto della natura dell'organismo di finanziamento in questione.
Per quanto riguarda gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 1, lettera c), la copertura del rischio può essere attuata mediante un sistema di copertura indiretta stabilito nella convenzione applicabile e tenendo conto della natura dell'organismo di finanziamento in questione.
2.  Il meccanismo è gestito dall'Unione, rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo. La Commissione stabilisce le norme specifiche per il funzionamento del meccanismo.
2.  Il meccanismo è gestito dall'Unione, rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo. La Commissione stabilisce le norme specifiche per il funzionamento del meccanismo.
3.  I beneficiari versano un contributo pari al 5% dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Sulla base di valutazioni periodiche, la Commissione può aumentare tale contributo fino all'8% o ridurlo al di sotto del 5%. Il contributo dei beneficiari al meccanismo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al meccanismo a nome dei beneficiari.
3.  I beneficiari versano un contributo pari al 5% dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Sulla base di valutazioni trasparenti e annuali, la Commissione può aumentare tale contributo fino all'8 % o ridurlo al di sotto del 5 %. Il contributo dei beneficiari al meccanismo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al meccanismo a nome dei beneficiari.
4.  Al pagamento del saldo, il contributo è restituito ai beneficiari.
4.  Al pagamento del saldo, il contributo è restituito ai beneficiari.
5.  Gli eventuali profitti generati dal meccanismo sono aggiunti allo stesso. Se i profitti sono insufficienti, il meccanismo non interviene e la Commissione o l'organismo di finanziamento recupera direttamente dai beneficiari o dai terzi eventuali importi dovuti.
5.  Gli eventuali profitti generati dal meccanismo sono aggiunti allo stesso. Se i profitti sono insufficienti, il meccanismo non interviene e la Commissione o l'organismo di finanziamento recupera direttamente dai beneficiari o dai terzi eventuali importi dovuti.
6.  Gli importi recuperati costituiscono entrate assegnate al meccanismo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario. Una volta completate tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto direttamente o indirettamente dal meccanismo, eventuali importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dell'Unione, fatte salve le decisioni dell'autorità legislativa.
6.  Gli importi recuperati costituiscono entrate assegnate al meccanismo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario. Una volta completate tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto direttamente o indirettamente dal meccanismo, eventuali importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dell'Unione.
7.  Il meccanismo può essere aperto ai beneficiari di altri programmi dell'Unione in gestione diretta. La Commissione adotta le modalità di partecipazione dei beneficiari di altri programmi.
7.  Il meccanismo può essere esteso ai beneficiari di altri programmi dell'Unione in gestione diretta. La Commissione adotta le modalità di partecipazione dei beneficiari di altri programmi.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 34
Articolo 34
Articolo 34
Proprietà e tutela
Proprietà e tutela
1.  I beneficiari sono proprietari dei risultati che producono. Essi garantiscono che eventuali diritti dei dipendenti o di altre parti in relazione ai risultati possano essere esercitati in modo compatibile con i propri obblighi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.
1.  I beneficiari sono proprietari dei risultati che producono. Essi garantiscono che eventuali diritti dei dipendenti o di altre parti in relazione ai risultati possano essere esercitati in modo compatibile con i propri obblighi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.
Due o più beneficiari sono comproprietari dei risultati se:
Due o più beneficiari sono comproprietari dei risultati se:
(a)  hanno prodotto i risultati congiuntamente; e
(a)  hanno prodotto i risultati congiuntamente; e
(b)  non è possibile:
(b)  non è possibile:
i)  stabilire il rispettivo contributo di ciascuno;
i)  stabilire il rispettivo contributo di ciascuno;
o
o
ii)  separarli al fine di chiederne, ottenerne o mantenerne la tutela.
ii)  separarli al fine di chiederne, ottenerne o mantenerne la tutela.
I comproprietari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale comproprietà. Salvo diverso accordo, ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare congiuntamente i risultati (senza il diritto di cedere sub-licenze), se gli altri comproprietari sono stati preventivamente informati e ricevono un'equa e ragionevole compensazione. I comproprietari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà.
I comproprietari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale comproprietà. Se non diversamente concordato nell'accordo consortile e/o nell'accordo di comproprietà, ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare congiuntamente i risultati (senza il diritto di cedere sub-licenze), se gli altri comproprietari sono stati preventivamente informati e ricevono un'equa e ragionevole compensazione. I comproprietari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà.
2.  I beneficiari di finanziamenti dell'Unione proteggono adeguatamente i loro risultati, se tale protezione è possibile e giustificata, tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, comprese le prospettive di sfruttamento commerciale. Nel decidere in merito alla tutela, essi prendono in considerazione anche i legittimi interessi degli altri beneficiari nell'ambito dell'azione.
2.  I beneficiari di finanziamenti dell'Unione proteggono adeguatamente i loro risultati, se tale protezione è possibile e giustificata, tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresi le prospettive di sfruttamento commerciale e altri interessi legittimi quali le norme sulla protezione dei dati, la vita privata, i diritti di proprietà intellettuale e le norme di sicurezza, associati alla competitività economica globale dell'Unione. Nel decidere in merito alla tutela, essi prendono in considerazione anche i legittimi interessi degli altri beneficiari nell'ambito dell'azione.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 35
Articolo 35
Articolo 35
Sfruttamento e diffusione
Sfruttamento e diffusione
1.  I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i loro risultati, soprattutto nell'Unione. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.
1.  I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i loro risultati, soprattutto nell'Unione. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di sfruttamento.
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di sfruttamento.
Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, lo sfruttamento non ha luogo entro un periodo prestabilito, indicato nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a un'adeguata piattaforma online, identificata nella convenzione, per individuare parti interessate a sfruttare tali risultati. È possibile derogare a questo obbligo, se giustificato sulla base di una richiesta del beneficiario.
Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, lo sfruttamento non ha luogo entro un periodo prestabilito, indicato nella convenzione di sovvenzione e nel suo piano di sfruttamento e diffusione, le attività di sfruttamento possono essere trasferita a un'altra parte previo accordo con i beneficiari. È possibile derogare a questo obbligo, se giustificato sulla base di una richiesta del beneficiario.
2.  Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, norme di sicurezza o interessi legittimi, i beneficiari diffondono i loro risultati il più rapidamente possibile.
2.  I beneficiari divulgano i loro risultati il più rapidamente possibile, in un formato aperto, fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, norme di sicurezza o interessi legittimi.
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione.
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione, salvaguardando nel contempo gli interessi economici e scientifici dell'Unione.
3.  I beneficiari garantiscono che l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche si applichi secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. In particolare, assicurano che essi stessi o gli autori conservino sufficienti diritti di proprietà intellettuale per poter adempiere ai propri obblighi in materia di acceso aperto.
3.  I beneficiari garantiscono che l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche si applichi secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. In particolare, assicurano che essi stessi o gli autori conservino sufficienti diritti di proprietà intellettuale per poter adempiere ai propri obblighi FAIR in materia di acceso aperto.
L'accesso aperto ai dati di ricerca è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale ma, ove giustificato, si applicano deroghe, tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.
In merito alla diffusione dei dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione prevede, nel contesto dell'accesso aperto FAIR ai dati di ricerca e della loro conservazione, termini e condizioni a cui è fornito l'accesso equo a tali risultati, garantendo deroghe solide e semplici secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario". Ove giustificato, si applicano deroghe, tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, la vita privata, la riservatezza, le norme di sicurezza, i segreti commerciali, gli interessi commerciali legittimi o i diritti di proprietà intellettuale o la competitività esterna dell'Unione.
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di adesione alle pratiche di scienza aperta.
Il programma di lavoro può prevedere incentivi supplementari in materia di adesione alle pratiche di scienza aperta.
4.  I beneficiari gestiscono tutti i dati di ricerca conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione e adottano un piano di gestione dei dati.
4.  I beneficiari gestiscono tutti i dati di ricerca generati in un'azione di Orizzonte Europa conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione e adottano un piano di gestione dei dati.
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di impiego del cloud europeo per la scienza aperta a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.
Il programma di lavoro può incoraggiare ulteriormente l'impiego del cloud europeo per la scienza aperta a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.
5.  I beneficiari che intendono diffondere i loro risultati informano preventivamente gli altri beneficiari nell'ambito dell'azione. Qualsiasi altro beneficiario può opporsi, se è in grado di dimostrare che i suoi interessi legittimi in relazione ai propri risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della diffusione prevista. In tal caso, la diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi.
5.  I beneficiari che intendono diffondere i loro risultati informano preventivamente gli altri beneficiari nell'ambito dell'azione. Qualsiasi altro beneficiario può opporsi, se è in grado di dimostrare che i suoi interessi legittimi in relazione ai propri risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della diffusione prevista. In tal caso, la diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi.
6.  Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l'offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici spiegano come tale sfruttamento sia comunque nell'interesse dell'Unione.
6.  Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l'offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici giustificano come tale sfruttamento sia comunque nell'interesse dell'Unione.
I beneficiari sviluppano ulteriormente il piano durante l'azione e dopo la sua conclusione.
I beneficiari possono sviluppare ulteriormente il piano durante l'azione, anche attraverso l'impegno pubblico e l'educazione scientifica.
7.  A fini di monitoraggio e diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i beneficiari forniscono tutte le informazioni richieste riguardo allo sfruttamento e alla diffusione dei loro risultati. Fatti salvi gli interessi legittimi dei beneficiari, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.
7.  A fini di monitoraggio e diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i beneficiari forniscono tutte le necessarie informazioni richieste riguardo allo sfruttamento e alla diffusione dei loro risultati, conformemente alla convenzione di sovvenzione. Fatti salvi gli interessi legittimi dei beneficiari, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 36
Articolo 36
Articolo 36
Trasferimento e concessione di licenze
Trasferimento e concessione di licenze
1.  I beneficiari possono trasferire la proprietà dei loro risultati. Essi assicurano che i loro obblighi si applichino anche al nuovo proprietario e che quest'ultimo abbia l'obbligo di trasferirli in qualsiasi successivo trasferimento.
1.  I beneficiari possono trasferire la proprietà dei loro risultati. Essi assicurano che i loro obblighi si applichino anche al nuovo proprietario e che quest'ultimo abbia l'obbligo di trasferirli in qualsiasi successivo trasferimento.
2.  Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati o impedimenti dovuti alla normativa applicabile, i beneficiari che intendono trasferire la proprietà dei risultati ne danno preavviso a tutti gli altri partecipanti che godono ancora di diritti di accesso ai risultati. La notifica deve contenere informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentire a un beneficiario di analizzare gli effetti sui suoi diritti di accesso.
2.  Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati e ai rispettivi soggetti collegati o impedimenti dovuti alla normativa applicabile, i beneficiari che intendono trasferire la proprietà dei risultati ne danno preavviso a tutti gli altri partecipanti che godono ancora di diritti di accesso ai risultati. La notifica deve contenere informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentire a un beneficiario di analizzare gli effetti sui suoi diritti di accesso.
Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, un beneficiario può opporsi al trasferimento se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati.
Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati e ai rispettivi soggetti collegati, un beneficiario può opporsi al trasferimento se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.
3.  I beneficiari possono concedere licenze sui loro risultati o concedere in altro modo il diritto di sfruttarli, se ciò non compromette il rispetto dei loro obblighi.
3.  I beneficiari possono concedere licenze sui loro risultati o concedere in altro modo il diritto di sfruttarli, se ciò non compromette il rispetto dei loro obblighi.
4.  Ove giustificato, la convenzione di sovvenzione prevede il diritto di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se:
4.  Ove giustificato, la convenzione di sovvenzione prevede il diritto per la Commissione di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se:
(a)  i beneficiari che producono i risultati hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione;
(a)  i beneficiari che producono i risultati hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione;
(b)  il trasferimento o la licenza è a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo; e
(b)  il trasferimento o la licenza è a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo; e
(c)  il trasferimento o la licenza non è compatibile con gli interessi dell'Unione.
(c)  il trasferimento o la licenza non è compatibile con gli interessi dell'Unione.
Sono promossi gli accordi per il trasferimento di tecnologia.
Qualora si applichi il diritto di opposizione, il beneficiario lo comunica preventivamente. Per quanto riguarda i trasferimenti o la concessione di licenze a soggetti giuridici specificamente identificati, è possibile rinunciare per iscritto al diritto di opposizione se sono state adottate misure di salvaguardia degli interessi dell'Unione.
Qualora si applichi il diritto di opposizione, il beneficiario lo comunica preventivamente. Per quanto riguarda i trasferimenti o la concessione di licenze a soggetti giuridici specificamente identificati, è possibile rinunciare per iscritto al diritto di opposizione se sono state adottate misure di salvaguardia degli interessi dell'Unione.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 37
Articolo 37
Articolo 37
Diritti di accesso
Diritti di accesso
1.  Si applicano i seguenti principi in materia di diritti di accesso:
1.  Si applicano i seguenti principi in materia di diritti di accesso:
(a)  la richiesta di esercitare diritti di accesso e la rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto;
(a)  la richiesta di esercitare diritti di accesso e la rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto;
(b)  salvo diverso accordo con il concedente, i diritti di accesso non comprendono il diritto di concedere sub-licenze;
(b)  salvo diverso accordo con il concedente, i diritti di accesso non comprendono il diritto di concedere sub-licenze;
(c)  i beneficiari si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione nell'accesso alle loro conoscenze preesistenti;
(c)  i beneficiari si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione nell'accesso alle loro conoscenze preesistenti;
(d)  se un beneficiario cessa di partecipare a un'azione, il suo obbligo di concedere l'accesso non viene meno;
(d)  se un beneficiario cessa di partecipare a un'azione, il suo obbligo di concedere l'accesso non viene meno;
(e)  se un beneficiario non adempie ai propri obblighi, i beneficiari possono decidere di revocare i suoi diritti di accesso.
(e)  se un beneficiario non adempie ai propri obblighi, i beneficiari possono decidere di revocare i suoi diritti di accesso.
2.  I beneficiari concedono l'accesso:
2.  I beneficiari concedono l'accesso:
(a)  ai loro risultati a titolo gratuito a ogni altro beneficiario partecipante all'azione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti;
(a)  ai loro risultati a titolo gratuito a ogni altro beneficiario partecipante all'azione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti;
(b)  alle loro conoscenze preesistenti a qualsiasi altro beneficiario dell'azione che ne ha bisogno per attuare i propri compiti, fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c); tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo dei beneficiari prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.
(b)  alle loro conoscenze preesistenti a qualsiasi altro beneficiario dell'azione che ne ha bisogno per attuare i propri compiti, fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c); tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo dei beneficiari prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.
(c)  i loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), le loro conoscenze preesistenti a ogni altro beneficiario partecipante all'azione che ne abbia bisogno per sfruttare i propri risultati; l'accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.
(c)  i loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), le loro conoscenze preesistenti a ogni altro beneficiario partecipante all'azione che ne abbia bisogno per sfruttare i propri risultati; l'accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.
(3)  Salvo diverso accordo dei beneficiari, questi ultimi concedono l'accesso ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), alle loro conoscenze preesistenti anche a un soggetto giuridico che:
3.  Salvo diverso accordo dei beneficiari, questi ultimi concedono l'accesso ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), alle loro conoscenze preesistenti anche a un soggetto giuridico che:
(a)  abbia sede in uno Stato membro o in un paese associato;
(a)  abbia sede in uno Stato membro o in un paese associato;
(b)  sia soggetto al controllo diretto o indiretto di un altro beneficiario, o sia soggetto allo stesso controllo diretto o indiretto di tale beneficiario, o controlli direttamente o indirettamente tale beneficiario; e
(b)  sia soggetto al controllo diretto o indiretto di un altro beneficiario, o sia soggetto allo stesso controllo diretto o indiretto di tale beneficiario, o controlli direttamente o indirettamente tale beneficiario; e
(c)  abbia bisogno dell'accesso per sfruttare i risultati di tale beneficiario.
(c)  abbia bisogno dell'accesso per sfruttare i risultati di tale beneficiario.
L'accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.
L'accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.
4.  Una richiesta di accesso ai fini dello sfruttamento può essere presentata fino a un anno dopo la conclusione dell'azione, salvo che i beneficiari convengano un termine diverso.
4.  Una richiesta di accesso ai fini dello sfruttamento può essere presentata fino a un anno dopo la conclusione dell'azione, salvo che i beneficiari convengano un termine diverso.
5.  I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi.
5.  I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi, tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari.
Tali diritti di accesso non si estendono alle conoscenze preesistenti dei partecipanti.
Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società inclusiva e sicura", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.
Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Società sicura", settore di intervento "Protezione e sicurezza", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.
6.  Il programma di lavoro può prevedere diritti di accesso supplementari.
6.  Il programma di lavoro può prevedere, se del caso, diritti di accesso supplementari.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 38
Articolo 38
Articolo 38
Disposizioni specifiche in materia di sfruttamento e diffusione
Disposizioni specifiche in materia di sfruttamento e diffusione
Norme specifiche in materia di proprietà, sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso si possono applicare alle azioni del CER, alle azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto pre-commerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.
Norme specifiche in materia di sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso si possono applicare alle azioni del CER, alle azioni dell'EIT, alle azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto pre-commerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.
Tali norme specifiche non modificano gli obblighi in materia di accesso aperto.
Tali norme specifiche non modificano gli obblighi e i principi in materia di accesso aperto di cui all'articolo 10.
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 39
Articolo 39
Articolo 39
Premi
Premi
1.  Salvo disposizioni contrarie del presente capo, i premi nell'ambito del programma sono attribuiti e gestiti conformemente al titolo IX del regolamento finanziario.
1.  Salvo disposizioni contrarie del presente capo, i premi nell'ambito del programma sono attribuiti e gestiti conformemente al titolo IX del regolamento finanziario.
2.  Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, può partecipare a un concorso, se non diversamente previsto nel programma di lavoro o nelle regole di concorso.
2.  Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, può partecipare a un concorso, se non diversamente previsto nel programma di lavoro o nelle regole di concorso.
3.  La Commissione o l'organismo di finanziamento può organizzare l'attribuzione di premi con:
3.  La Commissione o l'organismo di finanziamento può, se del caso, organizzare l'attribuzione di premi con:
(a)  altri organismi dell'Unione;
(a)  altri organismi dell'Unione;
(b)  i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;
(b)  i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;
(c)  le organizzazioni internazionali; o
(c)  le organizzazioni internazionali; o
(d)  i soggetti giuridici senza scopo di lucro.
(d)  i soggetti giuridici senza scopo di lucro.
4.  Il programma di lavoro o le regole di concorso possono comprendere obblighi in materia di comunicazione, sfruttamento e diffusione.
4.  Il programma di lavoro o le regole di concorso comprendono obblighi in materia di comunicazione, proprietà, diritti di accesso, sfruttamento e diffusione, comprese disposizioni in materia di licenze.
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 42
Articolo 42
Articolo 42
Finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI
Finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI
1.  Le componenti dei finanziamenti misti di Orizzonte Europa o del CEI costituite da una sovvenzione e un anticipo rimborsabile sono soggette agli articoli da 30 a 33.
1.  Le componenti dei finanziamenti misti di Orizzonte Europa o del CEI costituite da una sovvenzione e un anticipo rimborsabile sono soggette agli articoli da 30 a 33.
2.  Il finanziamento misto del CEI è eseguito conformemente all'articolo 43. Il sostegno nell'ambito dei finanziamenti misti del CEI può essere concesso fino a quando l'azione può essere finanziata come un'operazione di finanziamento misto o un'operazione di finanziamento e di investimento coperta dalla garanzia dell'UE nell'ambito di InvestEU. In deroga all'articolo 209 del regolamento finanziario, le condizioni di cui al paragrafo 2) e, in particolare, lettere a) e d), non si applicano al momento dell'attribuzione dei finanziamenti misti del CEI.
2.  Il finanziamento misto del CEI è eseguito conformemente all'articolo 43. Il sostegno nell'ambito dei finanziamenti misti del CEI può essere concesso per progetti che presentano un rischio fino a quando l'azione può essere finanziata come un'operazione di finanziamento misto o un'operazione di finanziamento e di investimento coperta dalla garanzia dell'UE nell'ambito di InvestEU. In deroga all'articolo 209 del regolamento finanziario, le condizioni di cui al paragrafo 2) e, in particolare, lettere a) e d), non si applicano al momento dell'attribuzione dei finanziamenti misti del CEI.
3.  Il finanziamento misto di Orizzonte Europa può essere attribuito a un'azione di cofinanziamento del programma qualora un programma congiunto degli Stati membri e dei paesi associati preveda l'impiego di strumenti finanziari a sostegno di azioni selezionate. La valutazione e la selezione di tali azioni sono effettuate conformemente agli articoli 19, 20, 23, 24, 25 e 26. Le modalità di attuazione del finanziamento misto di Orizzonte Europa sono conformi all'articolo 29, per analogia con l'articolo 43, paragrafo 9, e alle condizioni supplementari definite nel programma di lavoro.
3.  Il finanziamento misto di Orizzonte Europa può essere attribuito a un'azione di cofinanziamento del programma qualora un programma congiunto degli Stati membri e dei paesi associati preveda l'impiego di strumenti finanziari a sostegno di azioni selezionate. La valutazione e la selezione di tali azioni sono effettuate conformemente agli articoli 11, 19, 20, 24, 25, 26, 42 bis e 43. Le modalità di attuazione del finanziamento misto di Orizzonte Europa sono conformi all'articolo 29, per analogia con l'articolo 43, paragrafo 9, e alle condizioni supplementari e giustificate definite nel programma di lavoro.
4.  I rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati e le entrate del finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI, sono considerati entrate con destinazione specifica interne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e paragrafo 4, del regolamento finanziario.
4.  I rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati e le entrate del finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI, sono considerati entrate con destinazione specifica interne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e paragrafo 4, del regolamento finanziario.
5.  Il finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI è messo a disposizione in modo tale da non falsare la concorrenza.
5.  Il finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI è messo a disposizione in modo tale da promuovere la competitività dell'Unione evitando di falsare la concorrenza.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 42 bis (nuovo)
Articolo 42 bis
Pathfinder
1.  Il Pathfinder fornisce sovvenzioni a progetti all'avanguardia ad alto rischio che mirano a sviluppare l'autonomia strategica dell'Unione in tecnologie future innovative dal potenziale estremo e nuove opportunità di mercato. Il Pathfinder sosterrà inizialmente le prime fasi della ricerca e dello sviluppo scientifico e tecnologico, compresi la verifica concettuale e i prototipi per la validazione della tecnologia.
Il Pathfinder è attuato principalmente attraverso una procedura di gara aperta, basata su un approccio "bottom-up" con periodiche scadenze intermedie annuali, e offre anche occasioni di sfide competitive per sviluppare obiettivi strategici essenziali1 bis che richiedono un pensiero radicale e fortemente improntato alle soluzioni tecnologiche. Raggruppare progetti selezionati in portafogli sulla base della tematica trattata o degli obiettivi ricercati permetterà di conseguire una massa critica di sforzi e un'autonomia strategica tecnologica a livello dell'UE e di strutturare nuove comunità di ricerca multidisciplinare.
2.  Al fine di facilitare gli innovatori lungo il percorso dello sviluppo commerciale nell'Unione, il Pathfinder sosterrà inoltre attività di transizione, come le attività dimostrative e gli studi di fattibilità per valutare potenziali casi aziendali e sostenere la creazione di spin-off e start-up:
(a)  la pubblicazione e il contenuto degli inviti a presentare proposte sono determinati alla luce degli obiettivi e del bilancio stabilito nel programma di lavoro in relazione al portafoglio di azioni interessato;
(b)  sovvenzioni di importo fisso non superiore a 50 000 EUR possono essere concesse, senza invito a presentare proposte, solo per le attività già finanziate nell'ambito dello strumento Pathfinder, per la realizzazione di azioni urgenti di coordinamento e sostegno volte a rafforzare la comunità di beneficiari del portafoglio o a valutare possibili spin-off o potenziali innovazioni creatrici di mercati.
3.  I criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 25 si applicano al Pathfinder del CEI.
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1 bis Queste potrebbero includere aspetti quali l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche, il biocontrollo, i gemelli digitali di seconda generazione o altri temi individuati nel quadro della programmazione strategica di Orizzonte Europa (compresi i programmi in rete con gli Stati membri).
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 43
Articolo 43
Articolo 43
Strumento Accelerator del CEI
Lo strumento Accelerator
1.  Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.
1.  Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, scale-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.
2.  Un'unica decisione di aggiudicazione mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell'Unione previste nell'ambito del finanziamento misto del CEI.
2.  Un'unica decisione di aggiudicazione mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell'Unione previste nell'ambito del finanziamento misto del CEI.
3.  Le proposte sono valutate da esperti indipendenti sulla base dei loro singoli meriti e sono selezionate nel contesto di un invito annuale a presentare proposte con scadenze intermedie, sulla base degli articoli da 24 a 26, fatto salvo il paragrafo 4.
3.  Le proposte sono valutate da esperti indipendenti sulla base dei loro singoli meriti e sono selezionate nel contesto di un invito annuale a presentare proposte con scadenze intermedie, sulla base degli articoli da 24 a 26, fatto salvo il paragrafo 4.
4.  I criteri di aggiudicazione sono:
4.  I criteri di aggiudicazione sono:
–  eccellenza;
–  eccellenza;
–  impatto;
–  impatto e valore aggiunto dell'UE;
–  livello di rischio dell'azione e necessità di sostegno dell'Unione.
–  livello di rischio dell'azione e necessità di sostegno dell'Unione.
5.  Con l'accordo dei candidati interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano Orizzonte Europa possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di valutazione una proposta di azione di innovazione e immissione sul mercato che soddisfa già i primi due criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:
5.  Con l'accordo dei candidati interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano Orizzonte Europa (compresi l'EIT e le CCI) possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di valutazione una proposta di azione di innovazione e immissione sul mercato, specialmente nell'Unione, che soddisfa già i primi due criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:
–  la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata da Orizzonte 2020 o dal presente programma, o da un programma nazionale analogo allo strumento Pathfinder del CEI e riconosciuto come tale dalla Commissione;
–  la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata da Orizzonte 2020 o dal presente programma, o da un programma nazionale e riconosciuto dalla Commissione come conforme ai requisiti del CEI;
–  si basa sul riesame di un progetto precedente che valuta l'eccellenza e l'impatto della proposta, subordinatamente alle condizioni e ai processi ulteriormente precisati nel programma di lavoro.
–  si basa sul riesame di un progetto precedente che valuta l'eccellenza e l'impatto della proposta, subordinatamente alle condizioni e ai processi ulteriormente precisati nel programma di lavoro.
6.  Può essere attribuito un marchio di eccellenza, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
6.  Può essere attribuito un marchio di eccellenza, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
–  il beneficiario è una start-up o una PMI;
–  il beneficiario è una start-up o una PMI;
–  la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative ai primi due criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 4;
–  la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative ai primi due criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 4;
–  per le attività che sarebbero ammissibili nell'ambito di un'azione di innovazione.
–  per le attività che sarebbero ammissibili nell'ambito di un'azione di innovazione.
7.  Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti indipendenti propongono un corrispondente finanziamento misto del CEI, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere l'innovazione sul mercato.
7.  Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti indipendenti propongono un corrispondente finanziamento misto del CEI, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere l'innovazione sul mercato.
Per giustificati motivi, ivi compresa la conformità agli obiettivi delle politiche dell'Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti indipendenti.
Per giustificati motivi, ivi compresa la non conformità agli obiettivi delle politiche dell'Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti indipendenti.
8.  La componente del finanziamento misto costituita da una sovvenzione o un anticipo rimborsabile non è superiore al 70% dei costi dell'azione selezionata di innovazione.
8.  La componente del finanziamento misto costituita da una sovvenzione o un anticipo rimborsabile non è superiore al 70% dei costi dell'azione selezionata di innovazione.
9.  Le modalità di attuazione delle componenti del finanziamento misto del CEI costituite da capitale e contributo rimborsabile sono dettagliate nella decisione [programma specifico].
9.  Le modalità di attuazione delle componenti del finanziamento misto del CEI costituite da capitale e contributo rimborsabile sono dettagliate nella decisione [programma specifico].
10.  Il contratto relativo all'azione selezionata stabilisce tappe fondamentali specifiche, il corrispondente prefinanziamento e il pagamento rateale del finanziamento misto del CEI.
10.  Il contratto relativo all'azione selezionata stabilisce tappe fondamentali misurabili specifiche, il corrispondente prefinanziamento e il pagamento rateale del finanziamento misto del CEI.
Le attività corrispondenti a un'azione di innovazione possono essere avviate e il primo prefinanziamento della sovvenzione o dell'anticipo rimborsabile può essere versato prima dell'attuazione di altre componenti del finanziamento misto del CEI attribuito. L'attuazione di tali componenti è subordinata al raggiungimento delle tappe fondamentali specifiche stabilite nel contratto.
Le attività corrispondenti a un'azione di innovazione possono essere avviate e il primo prefinanziamento della sovvenzione o dell'anticipo rimborsabile può essere versato prima dell'attuazione di altre componenti del finanziamento misto del CEI attribuito. L'attuazione di tali componenti è subordinata al raggiungimento delle tappe fondamentali specifiche stabilite nel contratto.
11.  Conformemente al contratto, se le tappe fondamentali non vengono raggiunte, l'azione è sospesa, modificata o cessata. Può essere cessata anche qualora la prevista diffusione sul mercato non possa essere realizzata.
11.  Conformemente al contratto, se le tappe fondamentali misurabili non vengono raggiunte, l'azione è sospesa, modificata o cessata. Può essere cessata anche qualora la prevista diffusione sul mercato, specialmente nell'Unione, non possa essere realizzata.
La Commissione può decidere di aumentare il finanziamento misto del CEI, previo riesame del progetto da parte di esperti esterni indipendenti.
La Commissione può decidere di aumentare il finanziamento misto del CEI, previo riesame del progetto da parte di esperti esterni indipendenti.
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)
Articolo 43 bis
Innovazione incrementale delle PMI
Oltre agli strumenti nell'ambito del CEI, è gestito e attuato a livello centrale uno strumento specifico per le PMI riguardante l'innovazione incrementale, che sostiene sovvenzioni a beneficiario unico per attività di R&I in tutti i poli tematici, con un approccio dal basso verso l'alto attraverso un invito aperto permanente adattato alle esigenze delle PMI.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 44
Articolo 44
Articolo 44
Nomina di esperti esterni
Nomina di esperti esterni indipendenti
1.  In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni possono essere selezionati senza invito a manifestare interesse, se giustificato e se la selezione è effettuata in modo trasparente.
1.  In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni indipendenti possono essere selezionati in via eccezionale senza invito a manifestare interesse, solo se un invito a manifestare interesse non ha individuato esperti esterni adatti. Qualunque selezione di esperti esterni senza un invito a manifestare interesse è debitamente giustificata ed effettuata in modo trasparente. Tali esperti devono dimostrare la loro indipendenza e capacità di sostenere gli obiettivi di Orizzonte Europa.
1 bis.  Gli esperti esterni indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione al compito loro assegnato. In fase di nomina di esperti esterni indipendenti, la Commissione o l'organismo di finanziamento dell'Unione cercano di garantire una rappresentanza e una composizione equilibrate all'interno del gruppo di esperti e dei comitati di valutazione in termini di specializzazione, origine geografica, genere e tipo di organizzazione rappresentato.
2.  Conformemente all'articolo 237, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni sono retribuiti in base alle normali condizioni di retribuzione. Se giustificato, può essere concesso un livello adeguato di retribuzione aggiuntiva, sulla base dei pertinenti standard di mercato, in particolare per gli esperti specifici di alto livello.
2.  Conformemente all'articolo 237, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni indipendenti sono retribuiti in base alle normali condizioni di retribuzione.
3.  In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, i nomi degli esperti esterni nominati a titolo personale, che valutano le domande di sovvenzione, sono pubblicati unitamente al loro settore di competenza almeno una volta l'anno sul sito internet della Commissione o dell'organismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati.
3.  In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, i nomi degli esperti esterni indipendenti nominati a titolo personale, che valutano le domande di sovvenzione, sono pubblicati unitamente al loro settore di competenza almeno una volta l'anno sul sito internet della Commissione o dell'organismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati.
3 bis.  La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicurano che un esperto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi in relazione a una questione sulla quale è invitato a pronunciarsi non fornisca valutazioni, consulenza o assistenza in merito a tale specifica questione.
3 ter.  Per ciascun invito è garantito un numero adeguato di esperti indipendenti a garanzia della qualità della valutazione.
3 quater.  Il livello di retribuzione di tutti gli esperti indipendenti ed esterni è riferito annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio. Esso rientra nelle spese amministrative del programma.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 45
Articolo 45
Articolo 45
Monitoraggio e relazioni
Monitoraggio e relazioni
1.  La Commissione esegue un monitoraggio su base annuale dell'attuazione di Orizzonte Europa, del suo programma specifico e delle attività dell'EIT. Le relazioni di monitoraggio annuale comprendono:
1.  Gli indicatori da utilizzare nelle relazioni sui progressi del programma verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato V unitamente alle modalità di impatto.
i)   gli indicatori utilizzati per il conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e figuranti nell'allegato V unitamente alle modalità di impatto;
ii)  informazioni sull'attuazione dei principi di finanziamento e su questioni trasversali stabilite in particolare all'articolo 6 bis, quali il livello di integrazione delle scienze sociali e delle discipline umanistiche, il rapporto tra livelli di maturità tecnologica inferiori e superiori nella ricerca collaborativa, la partecipazione dei paesi oggetto dell'ampliamento, l'elenco aggiornato dei paesi oggetto dell'ampliamento nei programmi di lavoro, i progressi compiuti nella riduzione del divario in materia di RSI, la copertura geografica in progetti collaborativi, le retribuzioni dei ricercatori, l'utilizzo di una procedura di presentazione e valutazione articolata in due fasi, l'uso del riesame della valutazione e il livello dei reclami, il livello di integrazione degli aspetti climatici e le relative spese, la partecipazione delle PMI, compreso il confronto con analoghi strumenti nazionali specifici per le PMI, la partecipazione del settore privato, i progressi compiuti in materia di parità di genere, i marchi di eccellenza, i partenariati pubblico-privato nonché l'effetto leva sui finanziamenti privati e pubblici supplementari, i finanziamenti complementari e cumulativi a titolo di altri fondi dell'Unione, in particolare le sinergie con i programmi di cui all'allegato IV, l'uso di infrastrutture di ricerca sostenute da altri programmi di finanziamento dell'Unione, la corsia preferenziale per la ricerca e l'innovazione, il livello e l'impatto della cooperazione internazionale anche per quanto riguarda il principio di reciprocità, la partecipazione dei cittadini e della società civile, sia a livello nazionale che dell'Unione;
iii)  i livelli di spesa per settori di intervento di cui all'allegato I e le questioni trasversali nel programma e nell'EIT per consentire l'analisi del portafoglio; al fine di aumentare la trasparenza, tali dati sono anche resi disponibili al pubblico in modo accessibile sulla pagina web della Commissione e nella versione più aggiornata;
iv)  il livello di eccesso di offerte, in particolare il numero di offerte per ciascuna linea di bilancio e per ciascun settore di intervento, il loro punteggio medio, la percentuale delle proposte al di sopra e al di sotto delle soglie.
2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per quanto riguarda le modifiche dell'allegato V intese a integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e stabilire valori di base e obiettivi.
2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per quanto riguarda le modifiche dell'allegato V intese a integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e stabilire valori di base e obiettivi.
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e (se del caso) agli Stati membri.
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma, senza aumentare l'onere amministrativo per i beneficiari. In particolare, i dati per i progetti finanziati nell'ambito del CER, dei partenariati europei, delle missioni, del CEI e dell'EIT sono inclusi nella stessa banca dati delle azioni finanziate direttamente a titolo del programma (vale a dire la banca dati E-corda).
3 bis.  L'analisi qualitativa della Commissione e degli organismi di finanziamento dell'Unione o nazionali integra per quanto possibile i dati quantitativi.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 46
Articolo 46
Articolo 46
Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento
Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati, compresi premi) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. In particolare, essa fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri e ai beneficiari.
3.  La Commissione adotta altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare l'impatto del programma. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
3.  La Commissione adotta altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato, specialmente all'interno dell'Unione, e potenziare l'impatto del programma. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 47
Articolo 47
Articolo 47
Valutazione del programma
Valutazione del programma
1.  Le valutazioni del programma sono svolte con tempestività per alimentare il processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell'innovazione.
1.  Le valutazioni del programma sono svolte con tempestività e rese pubbliche per alimentare il processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell'innovazione.
1 bis.  Le missioni sono valutate integralmente entro il 31 dicembre 2022 prima che sia presa una decisione su nuove missioni o sul riorientamento, la conclusione o il proseguimento delle missioni o un incremento del loro bilancio. I risultati della valutazione delle missioni sono resi pubblici e includono l'analisi del loro processo di selezione e della loro governance, del loro obiettivo e delle loro prestazioni, senza limitarsi ad essa.
2.  La valutazione intermedia del programma si svolge non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del programma. Tale valutazione comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro, che costituirà la base per adeguare, ove necessario, l'attuazione del programma.
2.  La valutazione intermedia del programma si svolge non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio dell'attuazione del programma. Tale valutazione comprende un'analisi del portafoglio e un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro, che costituirà la base per adeguare, ove necessario, l'attuazione del programma e/o riesaminarlo. Valuta l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e l'effetto leva del programma, la sua complementarità con altri programmi di finanziamento dell'Unione e nazionali in materia di RSI e il suo valore aggiunto dell'Unione. In particolare, viene valutato l'impatto dei fondi trasferiti da altri programmi dell'Unione.
3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma, che comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro.
3.  Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma, che comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro.
4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4.  La Commissione pubblica e diffonde i risultati e le conclusioni delle valutazioni, corredati delle proprie osservazioni, e li presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 48
Articolo 48
Articolo 48
Audit
Audit
1.  Il sistema di controllo del programma garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari.
1.  Il sistema di controllo del programma garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari. Le norme di audit sono chiare, coerenti e uniformi per tutta la durata del programma.
2.  La strategia di audit del programma è basata sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute nell'ambito dell'intero programma. Il campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese. Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte ad audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.
2.  La strategia di audit del programma è basata sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute nell'ambito dell'intero programma. Il campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese. Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte ad audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.
3.  La Commissione o l'organismo di finanziamento può inoltre fare ricorso a esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per alcuni tipi di beneficiari e consistono di un audit dei sistemi e dei processi, integrato da un audit delle operazioni, svolto da un revisore esperto indipendente, qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE34. Esse possono essere utilizzate dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riformulare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.
3.  La Commissione o l'organismo di finanziamento può inoltre fare ricorso a esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per alcuni tipi di beneficiari e consistono di un audit dei sistemi e dei processi, integrato da un audit delle operazioni, svolto da un revisore esperto indipendente, qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE34. Esse possono essere utilizzate dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riformulare l'ammissibilità dei costi dichiarati e il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.
4.  Conformemente all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o l'organismo di finanziamento può usare gli audit sull'utilizzo dei contributi dell'Unione eseguiti da altre persone o entità, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione.
4.  Conformemente all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o l'organismo di finanziamento usa gli audit sull'utilizzo dei contributi dell'Unione eseguiti da altre persone o entità certificate, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione.
5.  Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo.
5.  Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo la scadenza del progetto.
5 bis.  La Commissione pubblica orientamenti relativi agli audit in collaborazione con la Corte dei conti europea. I revisori assicurano la trasparenza dell'audit effettuato nonché un'interpretazione affidabile e uniforme delle norme di audit per tutta la durata del programma, al fine di garantire la certezza del diritto.
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34 Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
34 Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – parte introduttiva
1)  Pilastro I "Scienza aperta"
1)  Pilastro I "Scienza eccellente e aperta"
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva
(a)  Consiglio europeo della ricerca: fornire finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento e alle loro équipe di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza, facendosi concorrenza a livello di Unione.
(a)  Consiglio europeo della ricerca: fornire finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento, ponendo l'accento sui giovani ricercatori, e alle loro équipe di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza, facendosi concorrenza a livello di Unione.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – comma 1 – lettera b – parte introduttiva
(b)  Azioni Marie Skłodowska-Curie: permettere ai ricercatori di acquisire nuove conoscenze e competenze tramite la mobilità vero altri paesi, settori e discipline e l'esposizione a tali contesti diversi; strutturare e migliorare i sistemi istituzionali e nazionali di assunzione, formazione e sviluppo della carriera. In tal modo, le azioni Marie Skłodowska-Curie contribuiscono a gettare le fondamenta per un quadro europeo della ricerca di eccellenza, che favorisca la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti e risponda alle sfide attuali e future della società.
(b)  Azioni Marie Skłodowska-Curie: permettere ai ricercatori di acquisire nuove conoscenze e competenze tramite la mobilità vero altri paesi, settori e discipline e l'esposizione a tali contesti diversi; strutturare e migliorare i sistemi istituzionali e nazionali di assunzione, formazione e sviluppo della carriera. In tal modo, le azioni Marie Skłodowska-Curie contribuiscono a gettare le fondamenta per un quadro europeo della ricerca di eccellenza in tutta Europa, che favorisca la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti e risponda alle sfide attuali e future della società.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – comma 1 – lettera b – comma 1
Settori di intervento: coltivare l'eccellenza tramite la mobilità transfrontaliera, intersettoriale e interdisciplinare dei ricercatori; favorire l'acquisizione di nuove competenze grazie ad una formazione di eccellenza per i ricercatori; rafforzare lo sviluppo di capitale umano e competenze in tutto lo Spazio europeo della ricerca; migliorare e agevolare le sinergie; promuovere le attività di sensibilizzazione pubblica.
Settori di intervento: coltivare l'eccellenza tramite la mobilità transfrontaliera, intersettoriale e interdisciplinare dei ricercatori; favorire l'acquisizione di nuove competenze grazie ad una formazione di eccellenza per i ricercatori; rafforzare lo sviluppo di risorse umane e competenze in tutto lo Spazio europeo della ricerca; migliorare e agevolare le sinergie; promuovere le attività di sensibilizzazione pubblica.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – parte introduttiva
2)  Pilastro II "Sfide globali e competitività industriale"
2)  Pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea"
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 2
Per ottenere i massimi risultati in termini di impatto, flessibilità e sinergie, le attività di ricerca e innovazione saranno organizzate in cinque poli tematici che - singolarmente e collegialmente - incentiveranno la cooperazione interdisciplinare, intersettoriale, transfrontaliera, intersettoriale e internazionale.
Per ottenere i massimi risultati in termini di impatto, flessibilità e sinergie, le attività di ricerca e innovazione saranno organizzate in sei poli tematici, interconnessi attraverso infrastrutture di ricerca paneuropee, che - singolarmente e collegialmente - incentiveranno la cooperazione interdisciplinare, intersettoriale, transfrontaliera, intersettoriale e internazionale. I sei poli tematici sosterranno anche l'innovazione delle singole PMI dal basso verso l'alto mediante sovvenzioni.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 4 – lettera a – parte introduttiva
(a)  Polo tematico "Sanità": migliorare e proteggere la salute dei cittadini di tutte le età sviluppando soluzioni innovative per prevenire, diagnosticare, monitorare, trattare e curare le malattie; attenuare i rischi per la salute, proteggere la popolazione e promuovere una buona salute; rendere i sistemi di assistenza sanitaria pubblica più equi, sostenibili ed efficienti sul piano dei costi; sostenere e favorire la partecipazione e l'autogestione dei pazienti.
(a)  Polo tematico "Sanità": migliorare e proteggere la salute dei cittadini di tutte le età sviluppando soluzioni innovative per prevenire, diagnosticare, monitorare, trattare e curare le malattie e per sviluppare tecnologie per l'assistenza sanitaria; attenuare i rischi per la salute, proteggere la popolazione e promuovere una buona salute; rendere i sistemi di assistenza sanitaria pubblica più equi, sostenibili ed efficienti sul piano dei costi; sostenere e favorire la partecipazione e l'autogestione dei pazienti.
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 4 – lettera b – parte introduttiva
(b)  Polo tematico "Società inclusiva e sicura": rafforzare i valori democratici europei, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, proteggere il patrimonio culturale europeo e promuovere le trasformazioni socioeconomiche che contribuiscono all'inclusione e alla crescita, rispondendo al contempo alle sfide poste dalle continue minacce per la sicurezza, compresa la criminalità informatica, e dalle catastrofi naturali e di origine antropica..
(b)  Polo tematico "Società inclusiva e creativa": rafforzare i valori democratici europei, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, proteggere il patrimonio culturale europeo, esplorare il potenziale dei settori culturali e creativi e promuovere le trasformazioni socioeconomiche che contribuiscono all'inclusione e alla crescita, comprese la gestione della migrazione e l'integrazione dei migranti.
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 4 – lettera b – comma 1
Settori di intervento: democrazia; patrimonio culturale; trasformazioni sociali ed economiche; società resilienti alle calamità; protezione e sicurezza; sicurezza informatica.
Settori di intervento: democrazia; cultura e creatività; trasformazioni sociali, culturali ed economiche; scienze sociali e discipline umanistiche.
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 4 – lettera c – comma 1
Settori di intervento: tecnologie di fabbricazione; tecnologie digitali; materiali avanzati; intelligenza artificiale e robotica; internet di prossima generazione; calcolo ad alte prestazioni e megadati; industrie circolari; industria pulita a basse emissioni di carbonio; settore spaziale.
Settori di intervento: tecnologie di fabbricazione; tecnologie digitali; materiali avanzati; intelligenza artificiale e robotica; internet di prossima generazione; tecnologie quantistiche; calcolo ad alte prestazioni e megadati; industrie circolari; industria pulita a basse emissioni di carbonio; settore spaziale.
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – comma 4 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  Polo tematico "Società sicura": rispondere alle sfide poste dalle continue minacce per la sicurezza, compresa la criminalità informatica, e dalle catastrofi naturali e di origine antropica.
Settori di intervento: criminalità organizzata; terrorismo, estremismo, radicalizzazione e violenza di matrice ideologica; gestione della protezione delle frontiere; sicurezza informatica, vita privata, protezione dei dati; protezione delle infrastrutture critiche e miglioramento della risposta alle catastrofi; pirateria e contraffazione di prodotti; sostegno delle politiche di sicurezza esterne dell'Unione, anche mediante la prevenzione dei conflitti e il consolidamento della pace; promozione del coordinamento, della cooperazione e delle sinergie.
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 4 – lettera d – parte introduttiva
(d)  Polo tematico "Clima, energia e mobilità": contrastare i cambiamenti climatici comprendendone meglio le cause, l'evoluzione, i rischi, gli impatti e le opportunità e rendendo i settori dell'energia e dei trasporti più compatibili con l'ambiente e con il clima, più efficienti e competitivi, più intelligenti, sicuri e resilienti.
(d)  Polo tematico "Clima, energia e mobilità": contrastare i cambiamenti climatici comprendendone meglio le cause, l'evoluzione, i rischi, gli impatti e le opportunità e rendendo i settori dell'energia e dei trasporti più compatibili con l'ambiente e con il clima, più efficienti e competitivi, più intelligenti, sicuri e resilienti; promuovere l'uso delle fonti energetiche rinnovabili e un cambiamento dei comportamenti.
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 4 – lettera d – comma 1
Settori di intervento: climatologia e soluzioni per il clima; approvvigionamento energetico; reti e sistemi energetici; edifici e impianti industriali in transizione energetica; comunità e città; competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti; mobilità intelligente; stoccaggio di energia.
Settori di intervento: climatologia e soluzioni per il clima; approvvigionamento energetico; reti e sistemi energetici; edifici in transizione energetica; impianti industriali in transizione energetica; regioni carbonifere in transizione; comunità e città; competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti; mobilità intelligente; stoccaggio di energia.
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 4 – lettera e – parte introduttiva
(e)  Polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali": proteggere, ripristinare, gestire e usare in modo sostenibile le risorse naturali e biologiche terrestri e marine per affrontare la sicurezza alimentare e nutrizionale e la transizione verso un'economia circolare, a basse emissioni di carbonio, che utilizzi le risorse in modo efficiente.
(e)  polo tematico "Prodotti alimentari, risorse naturali e agricoltura", proteggere, ripristinare, gestire e usare in modo sostenibile le risorse naturali e biologiche della terra, delle acque interne e del mare per affrontare la sicurezza alimentare e nutrizionale e la transizione verso un'economia circolare, a basse emissioni di carbonio, che utilizzi le risorse in modo efficiente.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 4 – lettera e – comma 1
Settori di intervento: osservazione ambientale; biodiversità e capitale naturale; agricoltura, silvicoltura e zone rurali; mari e oceani; sistemi alimentari; sistemi di innovazione biologici; sistemi circolari.
Settori di intervento: osservazione ambientale; biodiversità e capitale naturale; agricoltura, silvicoltura e zone rurali; mari, oceani, acque interne ed economia blu; sistemi alimentari; sistemi di innovazione biologici; sistemi circolari.
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – comma 4 – lettera f – comma 1
Settori di intervento: salute; resilienza e sicurezza; tecnologie digitali e industria; clima, energia e mobilità; alimentazione e risorse naturali; sostegno al funzionamento del mercato interno e alla governance economica dell'Unione; sostegno agli Stati membri nell'attuazione della normativa e nello sviluppo di strategie di specializzazione intelligente; strumenti e metodi analitici per la definizione delle politiche; gestione delle conoscenze; trasferimento di conoscenze e di tecnologie; sostegno alla ricerca scientifica per le piattaforme politiche.
Settori di intervento: salute; società inclusiva e creativa; società sicura; tecnologie digitali, industria e spazio; clima, energia e mobilità; alimentazione e risorse naturali; sostegno al funzionamento del mercato interno e alla governance economica dell'Unione; sostegno agli Stati membri nell'attuazione della normativa e nello sviluppo di strategie di specializzazione intelligente; strumenti e metodi analitici per la definizione delle politiche; gestione delle conoscenze; trasferimento di conoscenze e di tecnologie; sostegno alla ricerca scientifica per le piattaforme politiche.
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – parte introduttiva
3)  Pilastro III "Innovazione aperta"
3)  Pilastro III "Europa innovativa"
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3 – comma 1 – parte introduttiva
Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, il pilastro promuoverà tutte le forme dell'innovazione, comprese le innovazioni rivoluzionarie, e rafforzerà la diffusione sul mercato delle soluzioni innovative; contribuirà anche al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, come descritto all'articolo 3.
Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, il pilastro promuoverà tutte le forme dell'innovazione, comprese le innovazioni tecnologiche e sociali rivoluzionarie, e rafforzerà la diffusione sul mercato delle soluzioni innovative, in particolare mediante la collaborazione di start-up e PMI con istituti di ricerca; contribuirà anche al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, come descritto all'articolo 3.
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 1
Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questa parte ottimizzerà i risultati del programma per un maggiore impatto nell'ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato. Sosterrà anche altri obiettivi specifici del programma, come descritto all'articolo 3. Oltre a contribuire alla realizzazione dell'intero programma, questa parte sosterrà le attività che contribuiscono a creare un'Europa basata sulla conoscenza e più innovativa, in cui la parità di genere è garantita, all'avanguardia della concorrenza mondiale; in tal modo i punti di forza e le potenzialità nazionali saranno ottimizzati in uno Spazio europeo della ricerca (SER) ben funzionante, in cui le conoscenze e una forza lavoro altamente qualificata circolino liberamente, i risultati della R&I siano compresi, godano della fiducia dei cittadini informati e apportino benefici alla società nel suo insieme e la politica dell'UE - in particolare la politica in materia di R&I - si fondi su dati scientifici di alta qualità.
Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questa parte ottimizzerà i risultati del programma per un impatto e un'attrattiva maggiori nell'ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato. Sosterrà anche altri obiettivi specifici del programma, come descritto all'articolo 3. Oltre a contribuire alla realizzazione dell'intero programma, questa parte sosterrà le attività che contribuiscono ad attirare talenti nell'Unione e affrontare la fuga di cervelli. Contribuirà inoltre a creare un'Europa basata sulla conoscenza e più innovativa, in cui la parità di genere è garantita, all'avanguardia della concorrenza mondiale; in tal modo i punti di forza e le potenzialità nazionali in tutta Europa saranno ottimizzati in uno Spazio europeo della ricerca (SER) ben funzionante, in cui le conoscenze e una forza lavoro altamente qualificata circolino liberamente in maniera equilibrata, i risultati della R&I siano compresi, godano della fiducia dei cittadini informati e apportino benefici alla società nel suo insieme e la politica dell'UE - in particolare la politica in materia di R&I - si fondi su dati scientifici di alta qualità.
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – comma 2
Settori di intervento: condividere l'eccellenza; riformare e migliorare il sistema europeo di ricerca e innovazione.
Settori di intervento: diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione mediante la costituzione di gruppi, i gemellaggi, le cattedre ERA, la Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST), le iniziative di eccellenza e le borse di studio per l'ampliamento della partecipazione; riformare e migliorare il sistema europeo di ricerca e innovazione.
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – trattino 1
–  Azione di ricerca e innovazione: l'azione consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze e/o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l'integrazione tecnologici, la prova e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato;
–  Azione di ricerca e innovazione: l'azione consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze e/o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l'integrazione tecnologici, la prova e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato. La logica di una "Corsia veloce per la ricerca e l'innovazione" sarà applicata per un numero selezionato di azioni collaborative di ricerca e innovazione;
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – trattino 6
–  Azione di cofinanziamento del programma: azione che fornisce il cofinanziamento di un programma di attività istituito e/o attuato da entità che gestiscono e/o finanziano programmi di ricerca e innovazione, diversi dagli organismi di finanziamento dell'Unione. Tale programma può sostenere attività di rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e immissione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e sfruttamento, anche in combinazione tra loro, attuate direttamente da tali entità o da terzi ai quali possono fornire qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi, appalti e finanziamenti misti di Orizzonte Europa;
–  Azione di cofinanziamento del programma: azione che fornisce il cofinanziamento di un programma di attività istituito e/o attuato da entità che gestiscono e/o finanziano programmi di ricerca e innovazione, diversi dagli organismi di finanziamento dell'Unione. Tale programma può sostenere attività di interconnessione, rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e immissione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e sfruttamento, anche in combinazione tra loro, attuate direttamente da tali entità o da terzi ai quali possono fornire qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi, appalti e finanziamenti misti di Orizzonte Europa;
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera a – parte introduttiva
(a)  la prova che il partenariato europeo raggiunge più efficacemente gli obiettivi del programma, in particolare, la realizzazione di impatti chiari a favore dell'UE e dei suoi cittadini, specificamente al fine di realizzare gli obiettivi in materia di sfide globali e obiettivi di ricerca e innovazione, assicurare la competitività dell'UE e contribuire al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e al rispetto degli impegni internazionali.
(a)  la prova che il partenariato europeo raggiunge più efficacemente gli obiettivi del programma, in particolare, la realizzazione di impatti chiari in tutta l'Unione e per i suoi cittadini, specificamente al fine di realizzare gli obiettivi in materia di sfide globali e obiettivi di ricerca e innovazione, assicurare la competitività dell'UE e la sostenibilità e contribuire al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e al rispetto degli impegni internazionali.
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera b
(b)  la coerenza e le sinergie del partenariato europeo nel quadro europeo della ricerca e dell'innovazione;
(b)  la coerenza e le sinergie dei partenariati europei nel quadro europeo della ricerca e dell'innovazione, comprese le strategie nazionali e regionali;
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera c
(c)  la trasparenza e l'apertura del partenariato europeo per quanto riguarda l'individuazione delle priorità e degli obiettivi e la partecipazione dei partner e dei portatori di interessi di diversi settori, compresi quelli internazionali, se pertinente;
(c)  la trasparenza e l'apertura dei partenariati europei per quanto riguarda l'individuazione delle priorità e degli obiettivi, nonché la loro governance, e la partecipazione dei partner e di portatori di interessi di diversi settori e provenienti da diversi contesti, compresi quelli internazionali, se pertinente;
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera d – trattino 1
–  un'indicazione dei risultati, delle prestazioni e dell'impatto tangibili previsti entro tempi specifici, compreso il valore economico fondamentale per l'Europa;
–  un'indicazione dei risultati, delle prestazioni e dell'impatto tangibili previsti entro tempi specifici, compreso il valore economico fondamentale per l'Unione;
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera d – trattino 2
–  la dimostrazione degli effetti moltiplicatori qualitativi e quantitativi previsti,
–  la dimostrazione dei forti effetti moltiplicatori qualitativi e quantitativi previsti,
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera d – trattino 3
–  gli approcci per garantire la flessibilità dell'attuazione e la capacità di adeguamento all'evoluzione delle politiche o delle esigenze di mercato o ai progressi scientifici,
–  gli approcci per garantire la flessibilità dell'attuazione e la capacità di adeguamento all'evoluzione delle politiche, delle esigenze sociali e/o di mercato o ai progressi scientifici,
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera e – comma 2
Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati, i contributi finanziari e/o in natura dei partner diversi dall'Unione saranno almeno pari al 50% e possono raggiungere il 75% degli impegni di bilancio aggregati del partenariato europeo. Per ciascun partenariato europeo istituzionalizzato, una quota dei contributi dei partner diversi dall'Unione sarà apportata sotto forma di contributi finanziari.
Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati, i contributi finanziari e/o in natura dei partner diversi dall'Unione saranno almeno pari al 50 %, in caso di partenariati tra l'Unione e partner privati, e possono raggiungere il 75 %, in caso di partenariati che coinvolgano anche gli Stati membri, degli impegni di bilancio aggregati del partenariato europeo.
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera e bis (nuova)
(e bis)  D'intesa con le autorità regionali, il FESR è accettato come contributo nazionale parziale per il cofinanziamento da parte del programma di azioni che coinvolgono gli Stati membri.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 – lettera c
(c)  coordinamento e/o attività congiunte con altre iniziative di ricerca e innovazione pertinenti che garantiscano sinergie efficaci;
(c)  coordinamento e/o attività congiunte con altre iniziative di ricerca e innovazione pertinenti per assicurare un livello ottimale di interconnessioni e garantire sinergie efficaci;
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 – lettera d
(d)  impegni giuridicamente vincolanti, in particolare per quanto riguarda i contributi finanziari, di ciascun partner durante l'intero ciclo di vita dell'iniziativa;
(d)  impegni giuridicamente vincolanti, in particolare per quanto riguarda i contributi in natura e/o finanziari, di ciascun partner durante l'intero ciclo di vita dell'iniziativa;
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – lettera a
(a)  un sistema di monitoraggio conforme ai requisiti di cui all'articolo 45 per seguire i progressi verso il conseguimento di obiettivi politici specifici, risultati tangibili e indicatori chiave di prestazioni che consentano di valutare i risultati e gli impatti conseguiti nel corso del tempo e l'eventuale necessità di misure correttive;
(a)  un sistema di monitoraggio conforme ai requisiti di cui all'articolo 45 per seguire i progressi verso il conseguimento di obiettivi politici specifici per programma, risultati tangibili e indicatori chiave di prestazioni che consentano di valutare i risultati e gli impatti conseguiti nel corso del tempo e l'eventuale necessità di misure correttive;
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – lettera b
(b)  misure atte a garantire la graduale soppressione dei finanziamenti, secondo le condizioni e i termini stabiliti, fatta salva l'eventuale prosecuzione dei finanziamenti transnazionali da parte di programmi nazionali o altri programmi dell'Unione.
(b)  In assenza di rinnovo, misure atte a garantire la graduale soppressione dei finanziamenti, secondo i termini e le condizioni stabiliti con i partner giuridicamente impegnati, fatta salva l'eventuale prosecuzione dei finanziamenti transnazionali da parte di programmi nazionali o altri programmi dell'Unione e fatti salvi gli investimenti privati e i progetti in corso.
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera b
b)  la PAC utilizzi al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione e promuova l'adozione, l'attuazione e la diffusione di soluzioni innovative, comprese quelle derivanti da progetti finanziati nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e innovazione e dal partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità in campo agricolo";
b)  la PAC utilizzi al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione e promuova l'adozione, l'attuazione e la diffusione di soluzioni innovative, comprese quelle derivanti da progetti finanziati nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e innovazione, dal partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità in campo agricolo" e dalle pertinenti comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'EIT;
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera b
b)  il FEAMP sostenga l'introduzione di nuove tecnologie e prodotti, processi e servizi innovativi, in particolare quelli derivanti dal programma, nell'ambito della politica marina e marittima. Il FEAMP promuove inoltre la raccolta sul campo, il trattamento di dati e la diffusione delle azioni finanziate dal programma, che a loro volta contribuiscono all'attuazione della politica comune della pesca, della politica marittima dell'UE e della governance internazionale degli oceani.
b)  il FEAMP sostenga l'introduzione di nuove tecnologie e prodotti, processi e servizi innovativi, in particolare quelli derivanti dal programma, nell'ambito della politica marina e marittima. Il FEAMP promuove inoltre la raccolta sul campo, il trattamento di dati e la diffusione delle azioni finanziate dal programma, che a loro volta contribuiscono all'attuazione della politica comune della pesca, della politica marittima dell'UE, della governance internazionale degli oceani e degli impegni internazionali.
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera a
a)  si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento combinati con il FESR e il programma per sostenere attività che facciano da ponte tra le strategie di specializzazione intelligenti e l'eccellenza internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, compresi i programmi congiunti transregionali/transnazionali e le infrastrutture di ricerca paneuropee, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca;
a)  si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento combinati con il FESR e Orizzonte Europa per sostenere attività che facciano da ponte tra i programmi operativi regionali, le strategie di specializzazione intelligenti e l'eccellenza internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, compresi i programmi congiunti transregionali/transnazionali e le infrastrutture di ricerca paneuropee, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca;
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera a bis (nuova)
a bis)  i fondi del FESR possano essere trasferiti su base volontaria per sostenere attività nell'ambito del programma, in particolare il marchio di eccellenza;
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera b bis (nuova)
b bis)  gli ecosistemi regionali esistenti, le reti di piattaforme e le strategie regionali siano potenziati;
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 4 – lettera b
b)  si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento complementare dall'FSE+ per sostenere attività che promuovano lo sviluppo del capitale umano nella ricerca e nell'innovazione, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca;
b)  si faccia ricorso su base volontaria a meccanismi di finanziamento complementare dall'FSE+ per sostenere attività del programma che promuovano lo sviluppo del capitale umano nella ricerca e nell'innovazione, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca;
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 6 – lettera b
b)  le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, connesse agli aspetti digitali siano individuate e stabilite nei piani strategici di ricerca e innovazione nel quadro del programma; ivi comprese la ricerca e l'innovazione per il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la combinazione delle tecnologie digitali con altre tecnologie abilitanti e le innovazioni non tecnologiche; il sostegno alla crescita delle imprese che introducono innovazioni di punta (molte delle quali combinano tecnologie digitali e fisiche); l'integrazione trasversale delle tecnologie digitali nel pilastro "Sfide globali e competitività industriale"; il sostegno alle infrastrutture digitali di ricerca;
b)  le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, connesse agli aspetti digitali siano individuate e stabilite nei piani strategici di ricerca e innovazione nel quadro del programma; ivi comprese la ricerca e l'innovazione per il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, le tecnologie di registro distribuito, le tecnologie quantistiche, la combinazione delle tecnologie digitali con altre tecnologie abilitanti e le innovazioni non tecnologiche; il sostegno alla crescita delle imprese che introducono innovazioni di punta (molte delle quali combinano tecnologie digitali e fisiche); l'integrazione trasversale delle tecnologie digitali nel pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea"; il sostegno alle infrastrutture digitali di ricerca;
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 6 – lettera c
c)  il programma Europa digitale si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su vasta scala nel campo del calcolo ad alte prestazioni, dell'intelligenza artificiale, della sicurezza informatica e delle competenze digitali avanzate, mirando a un'ampia adozione e diffusione in tutta Europa di soluzioni digitali innovative essenziali esistenti o testate in un contesto europeo nei settori di interesse pubblico (come la salute, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o in risposta al fallimento del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni); Il programma Europa digitale è attuato principalmente tramite investimenti strategici coordinati con gli Stati membri, in particolare per mezzo di appalti pubblici congiunti, a favore di capacità digitali da condividere in tutta Europa e di azioni a livello di UE che sostengono l'interoperabilità e la standardizzazione nell'ambito dello sviluppo del mercato unico digitale;
c)  il programma Europa digitale si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su vasta scala nel campo del calcolo ad alte prestazioni, dell'intelligenza artificiale, della sicurezza informatica, delle tecnologie di registro distribuito, delle tecnologie quantistiche e delle competenze digitali avanzate, mirando a un'ampia adozione e diffusione in tutta Europa di soluzioni digitali innovative essenziali esistenti o testate in un contesto europeo nei settori di interesse pubblico (come la salute, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o in risposta al fallimento del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni); Il programma Europa digitale è attuato principalmente tramite investimenti strategici coordinati con gli Stati membri, in particolare per mezzo di appalti pubblici congiunti, a favore di capacità digitali da condividere in tutta Europa e di azioni a livello di UE che sostengono l'interoperabilità e la standardizzazione nell'ambito dello sviluppo del mercato unico digitale;
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 6 – lettera f
f)  le iniziative nel quadro del programma relative allo sviluppo di programmi di studio relativi a qualifiche e competenze, compresi quelli offerti presso i centri di collocazione comune della CCI-Digitale dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, siano integrate con lo sviluppo di capacità nell'ambito delle competenze digitali avanzate sostenuto da Europa digitale;
f)  le iniziative nel quadro del programma relative allo sviluppo di programmi di studio relativi a qualifiche e competenze, compresi quelli offerti presso i centri di collocazione comune delle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, siano integrate con lo sviluppo di capacità nell'ambito delle competenze digitali avanzate sostenuto da Europa digitale;
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 7 – lettera a
a)  il programma per il mercato unico affronti i fallimenti del mercato che interessano tutte le PMI e promuova l'imprenditorialità, la creazione e la crescita di imprese. Esiste la piena complementarità tra il programma per il mercato unico e le azioni del futuro Consiglio europeo dell'innovazione a favore delle imprese innovative, nonché nell'ambito dei servizi di sostegno alle PMI, in particolare nel caso in cui il mercato non offra finanziamenti sostenibili;
a)  il programma per il mercato unico affronti i fallimenti del mercato che interessano tutte le PMI e promuova l'imprenditorialità, la creazione e la crescita di imprese. Esiste la piena complementarità tra il programma per il mercato unico e le azioni sia dell'EIT sia del futuro Consiglio europeo dell'innovazione a favore delle imprese innovative, nonché nell'ambito dei servizi di sostegno alle PMI, in particolare nel caso in cui il mercato non offra finanziamenti sostenibili;
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 7 – lettera b
b)  la rete Enterprise Europe possa contribuire, come altre strutture di sostegno alle PMI esistenti (per es. punti di contatto nazionali, agenzie per l'innovazione), alla fornitura di servizi di assistenza nell'ambito del Consiglio europeo dell'innovazione del programma.
b)  la rete Enterprise Europe possa contribuire, come altre strutture di sostegno alle PMI esistenti (per es. punti di contatto nazionali, agenzie per l'innovazione, poli dell'innovazione digitale, centri di competenze, incubatori certificati), alla fornitura di servizi di assistenza nell'ambito del programma Orizzonte Europa, incluso il Consiglio europeo dell'innovazione.
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 8 – comma 1
le esigenze in termini di ricerca e innovazione, al fine di affrontare le sfide ambientali, climatiche ed energetiche nell'UE, siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma; LIFE+ continui ad accelerare l'attuazione della politica e della normativa dell'UE in materia di ambiente, clima ed energia, anche adottando e applicando i risultati della ricerca e dell'innovazione derivanti dal programma e favorendone la diffusione su scala nazionale e (inter)regionale, nei casi in cui ciò possa contribuire ad affrontare le questioni ambientali, climatiche o legate alla transizione verso l'energia pulita. In particolare, LIFE continuerà a incentivare le sinergie con il programma tramite l'attribuzione di un bonus, nell'ambito della valutazione, alle proposte che prevedono l'adozione dei risultati del programma; i progetti tradizionali nel quadro di LIFE sostengano lo sviluppo, la sperimentazione o la dimostrazione di tecnologie o metodologie idonee ai fini dell'attuazione della politica dell'UE in materia di ambiente e clima, che possano poi essere diffuse su vasta scala con finanziamenti provenienti da altre fonti, compreso il programma; Il programma del Consiglio europeo per l'innovazione può fornire sostegno per intensificare e commercializzare nuove idee innovative che possono derivare dall'attuazione dei progetti LIFE.
le esigenze in termini di ricerca e innovazione, al fine di affrontare le sfide ambientali, climatiche ed energetiche nell'UE, siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma; LIFE+ continui ad accelerare l'attuazione della politica e della normativa dell'UE in materia di ambiente, clima ed energia, anche adottando e applicando i risultati della ricerca e dell'innovazione derivanti dal programma e favorendone la diffusione su scala nazionale e (inter)regionale, nei casi in cui ciò possa contribuire ad affrontare le questioni ambientali, climatiche o legate alla transizione verso l'energia pulita. In particolare, LIFE continuerà a incentivare le sinergie con il programma tramite l'attribuzione di un bonus, nell'ambito della valutazione, alle proposte che prevedono l'adozione dei risultati del programma; i progetti tradizionali nel quadro di LIFE sostengano lo sviluppo, la sperimentazione o la dimostrazione di tecnologie o metodologie idonee ai fini dell'attuazione della politica dell'UE in materia di ambiente e clima, che possano poi essere diffuse su vasta scala con finanziamenti provenienti da altre fonti, compreso il programma; L'EIT del programma e il futuro Consiglio europeo per l'innovazione possono fornire sostegno per intensificare e commercializzare nuove idee innovative che possono derivare dall'attuazione dei progetti LIFE.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 9 – lettera a
a)  le risorse combinate del programma e del programma Erasmus+ siano usate per sostenere le attività dedicate al rafforzamento e alla modernizzazione degli istituti europei di istruzione superiore. Il programma integrerà il sostegno nel quadro del programma Erasmus all'iniziativa per le università europee, in particolare la dimensione della ricerca come parte dello sviluppo di nuove strategie comuni a lungo termine, integrate e sostenibili in materia di istruzione, ricerca e innovazione, sulla base di approcci transdisciplinari e intersettoriali, per tradurre in realtà il triangolo della conoscenza e dare slancio alla crescita economica;
a)  le risorse combinate del programma e del programma Erasmus+ siano usate per sostenere le attività dedicate al rafforzamento e alla modernizzazione degli istituti europei di istruzione superiore. Il programma integrerà il sostegno nel quadro del programma Erasmus all'iniziativa per le università europee, in particolare la dimensione della ricerca come parte dello sviluppo di nuove strategie comuni a lungo termine, integrate e sostenibili in materia di istruzione, ricerca e innovazione, sulla base di approcci transdisciplinari e intersettoriali, per tradurre in realtà il triangolo della conoscenza e dare slancio alla crescita economica; le attività educative dell'EIT potrebbero essere d'ispirazione per l'iniziativa delle università europee e interconnesse con essa.
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 13 – lettera b
b)  gli strumenti finanziari per la ricerca e l'innovazione e le PMI siano raggruppati insieme nell'ambito del fondo InvestEU, in particolare tramite una sezione tematica dedicata alla R&I e tramite prodotti distribuiti nell'ambito della sezione relativa alle PMI rivolti alle imprese innovative, contribuendo così anche alla realizzazione degli obiettivi di Orizzonte Europa.
b)  gli strumenti finanziari per la ricerca e l'innovazione e le PMI siano raggruppati insieme nell'ambito del fondo InvestEU, in particolare tramite una sezione tematica dedicata alla R&I e tramite prodotti distribuiti nell'ambito della sezione relativa alle PMI rivolti alle imprese innovative, contribuendo così anche alla realizzazione degli obiettivi di Orizzonte Europa. Saranno istituiti forti legami complementari tra InvestEU e Orizzonte Europa.
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 14 – lettera a
a)  il Fondo per l'innovazione sia mirato specificamente alle innovazioni nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio, compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici e i prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio, e contribuisca a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 sicuri sotto il profilo ambientale, nonché tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia;
a)  il Fondo per l'innovazione sia mirato specificamente alle innovazioni nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio, compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici e i prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio, e contribuisca a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 sicuri sotto il profilo ambientale, nonché tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia; Sarà creato un quadro idoneo per consentire e incentivare prodotti "più ecologici", con un valore aggiunto sostenibile per i clienti/utenti finali.
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 14 – lettera b
b)  il programma finanzi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie in grado di realizzare gli obiettivi dell'UE in materia di decarbonizzazione, energia e trasformazione industriale, soprattutto nell'ambito del pilastro II;
b)  il programma finanzi lo sviluppo, la dimostrazione e l'applicazione di tecnologie, comprese soluzioni rivoluzionarie, in grado di realizzare un'economia a basse emissioni di carbonio e gli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione, energia e trasformazione industriale, soprattutto nell'ambito del pilastro II e attraverso l'EIT;
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 14 – lettera c
c)  il Fondo per l'innovazione possa, fatto salvo il rispetto dei suoi criteri di selezione e aggiudicazione, sostenere la fase di dimostrazione dei progetti ammissibili che possono aver beneficiato di sostegno nell'ambito dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione.
c)  il Fondo per l'innovazione possa, fatto salvo il rispetto dei suoi criteri di selezione e aggiudicazione, sostenere la fase di dimostrazione dei progetti ammissibili. I progetti che beneficiano del sostegno del Fondo per l'innovazione possono essere ammissibili al sostegno nell'ambito dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione e viceversa. Al fine di integrare Orizzonte Europa, il Fondo per l'innovazione può concentrarsi su innovazioni prossime al mercato che contribuiscano a una riduzione significativa e rapida delle emissioni di CO2. Saranno istituiti forti legami complementari tra il Fondo per l'innovazione e Orizzonte Europa.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 16
16.  Le sinergie con il Fondo europeo per la difesa favoriranno la ricerca civile e nel campo della difesa. Saranno escluse duplicazioni inutili.
16.  Le potenziali sinergie con il Fondo europeo per la difesa contribuiranno ad evitare duplicazioni.
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 16 bis (nuovo)
16 bis.  Le sinergie con Europa creativa sosterranno la competitività e l'innovazione, contribuendo alla crescita economica e sociale e promuovendo l'uso efficace dei fondi pubblici.
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 16 ter (nuovo)
16 ter.  Possono essere previste sinergie con qualsiasi importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI).
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Allegato V – comma 1
Le modalità di impatto, e i relativi indicatori chiave delle modalità di impatto, strutturano il monitoraggio delle prestazioni del programma quadro (PQ) verso il conseguimento dei suoi obiettivi. Le modalità di impatto sono sensibili al fattore tempo e si distinguono tra breve, medio e lungo termine. Gli indicatori delle modalità di impatto servono da indicatori indiretti per riferire in merito ai progressi compiuti verso ogni tipo di impatto della ricerca e dell'innovazione (R&I) a livello di programma quadro. Le singole parti del programma contribuiranno a tali indicatori in diversa misura e attraverso meccanismi differenti. Se del caso, si può fare ricorso a indicatori supplementari per monitorare le singole parti del programma.
Le modalità di impatto, e i relativi indicatori chiave delle modalità di impatto, strutturano il monitoraggio delle prestazioni del programma quadro (PQ) verso il conseguimento dei suoi obiettivi di cui all'articolo 3. Le modalità di impatto sono sensibili al fattore tempo e riflettono quattro categorie di impatto complementari, che tengono conto del carattere non lineare degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione: scientifico, sociale, economico e relativo allo Spazio europeo della ricerca. Per ciascuna categoria di impatto saranno utilizzati indicatori indiretti per monitorare i progressi operando una distinzione tra breve, medio e lungo termine, con una ripartizione pertinente e una distinzione tra Stati membri e paesi associati. Le singole parti del programma contribuiranno a tali indicatori in diversa misura e attraverso meccanismi differenti. Se del caso, si può fare ricorso a indicatori supplementari per monitorare le singole parti del programma.
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Allegato V – comma 2
I microdati alla base degli indicatori chiave delle modalità di impatto saranno raccolti per tutte le parti del programma e tutti i meccanismi di attuazione al grado appropriato di granularità e in modo armonizzato e gestito a livello centrale, con oneri di rendicontazione minimi a carico dei beneficiari.
I microdati alla base degli indicatori chiave delle modalità di impatto saranno raccolti per tutte le parti del programma e tutti i meccanismi di attuazione al grado appropriato di granularità e in modo armonizzato e gestito a livello centrale, con oneri di rendicontazione minimi a carico dei beneficiari. Le prove empiriche e gli indicatori devono essere accompagnati il più possibile da un'analisi qualitativa.
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Allegato V – comma 4
Si prevede che il programma eserciti un impatto sociale affrontando le priorità politiche dell'UE tramite la R&I, ottenendo benefici e impatti tramite le missioni di R&I e rafforzando della diffusione dell'innovazione nella società. I progressi verso questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le quattro modalità di impatto chiave seguenti.
Si prevede che il programma eserciti un impatto sociale affrontando le sfide sociali individuate nel pilastro II, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, oltre alle priorità e agli impegni politici dell'UE tramite la R&I, ottenendo benefici e impatti tramite le missioni di R&I, rafforzando della diffusione dell'innovazione nella società e, in ultima analisi, contribuendo al benessere delle persone. I progressi verso questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le quattro modalità di impatto chiave seguenti.
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Allegato V – tabella 2

Testo della Commissione

 

 

Ottenere un impatto sociale

Short-term

Medio termine

Lungo termine

 

Affrontare le priorità politiche dell'UE tramite la R&I

Realizzazioni -

Numero e percentuale di prodotti volti ad affrontare priorità politiche specifiche dell'UE

Soluzioni -

Numero e percentuale di innovazioni e risultati scientifici che affrontano priorità politiche specifiche dell'UE

Benefici -

Effetti aggregati previsti dell'uso dei risultati finanziati dal PQ, al fine di affrontare priorità politiche specifiche dell'UE, compreso il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative

 

Ottenere benefici e impatti tramite le missioni di R&I

Realizzazioni delle missioni di R&I -

Prodotti nelle missioni di R&I specifiche

Risultati delle missioni di R&I -

Risultati nelle missioni di R&I specifiche

Obiettivi delle missioni di R&I raggiunti -

Obiettivi raggiunti nelle missioni di R&I specifiche

 

Rafforzare l'adozione delle innovazioni nella società

Creazione collaborativa -

Numero e percentuale di progetti del PQ in cui i cittadini dell'UE e gli utilizzatori finali contribuiscono alla creazione collaborativa di contenuti della R&I

Partecipazione -

Numero e percentuale di entità beneficiarie del PQ con meccanismi di coinvolgimento dei cittadini e degli utilizzatori finali dopo il progetto del PQ

Adozione della R&I nella società

Adozione e diffusione dei risultati scientifici e delle soluzioni innovative creati in collaborazione nel PQ

Emendamento

 

 

Ottenere un impatto sociale

Breve termine

Medio termine

Lungo termine

 

affrontare gli obiettivi di Orizzonte Europa e le priorità politiche dell'UE tramite la R&I

Realizzazioni -

Numero e percentuale di prodotti volti ad affrontare specifici obiettivi di Orizzonte Europa e priorità politiche dell'UE

Soluzioni -

Numero e percentuale di innovazioni e risultati scientifici che affrontano specifici obiettivi di Orizzonte Europa e priorità politiche dell'UE

Benefici -

Effetti aggregati previsti dell'uso dei risultati finanziati dal PQ, al fine di affrontare specifici obiettivi di Orizzonte Europa e priorità politiche dell'UE, il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative

 

Ottenere benefici e impatti tramite le missioni e i partenariati di R&I

Realizzazioni delle missioni di R&I -

Prodotti nelle missioni e nei partenariati di R&I specifici

Risultati delle missioni di R&I -

Risultati nelle missioni e nei partenariati di R&I specifici

Obiettivi delle missioni di R&I raggiunti -

Obiettivi raggiunti nelle missioni e nei partenariati di R&I specifici

 

Rispettare l'impegno dell'Unione in materia di clima

Progetti e realizzazioni -

Numero e percentuale di progetti e realizzazioni pertinenti per il clima (per missioni, partenariati e linee di bilancio del programma)

Innovazioni derivanti dai progetti del PQ pertinenti per il clima -

Numero di innovazioni derivanti da progetti del PQ che sono pertinenti per il clima, compreso da DPI attribuiti

Impatto sociale ed economico dei progetti pertinenti per il clima -

Effetti aggregati previsti dell'uso dei risultati finanziati dal PQ sulla realizzazione degli impegni climatici ed energetici a lungo termine dell'UE conformemente all'accordo di Parigi

Costi e benefici economici, sociali e ambientali dei progetti pertinenti per il clima

- Adozione di soluzioni innovative in materia di attenuazione e adattamento climatici derivanti dai progetti del PQ

- Effetti aggregati stimati dell'uso di tali soluzioni sulla creazione di posti di lavoro e di imprese, sulla crescita economica, sull'energia pulita, sulla salute e sul benessere (compresa la qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua)

 

Rafforzare l'adozione della R&I nella società

Creazione collaborativa -

Numero e percentuale di progetti del PQ in cui i cittadini dell'UE e gli utilizzatori finali contribuiscono alla creazione collaborativa di contenuti della R&I

Partecipazione -

Numero e percentuale di entità beneficiarie del PQ con meccanismi di coinvolgimento dei cittadini e degli utilizzatori finali dopo il progetto del PQ

Adozione della R&I nella società

Accesso, adozione e diffusione dei risultati scientifici e delle soluzioni innovative del PQ

Emendamento 167
Proposta di regolamento
Allegato V – comma 5
Si prevede che il programma eserciti un impatto economico/innovativo influenzando la creazione e la crescita di imprese, creando posti di lavoro diretti e indiretti e incoraggiando investimenti a favore della ricerca e dell'innovazione. I progressi per ottenere questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre modalità di impatto chiave seguenti.
Si prevede che il programma eserciti un impatto economico/innovativo specialmente all'interno dell'Unione influenzando la creazione e la crescita di imprese, specialmente PMI, creando posti di lavoro diretti e indiretti, specialmente all'interno dell'Unione, e incoraggiando investimenti a favore della ricerca e dell'innovazione. I progressi per ottenere questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre modalità di impatto chiave seguenti.
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Allegato V – tabella 3

Testo della Commissione

 

 

Ottenere un impatto economico/innovativo

Short-term

Medio termine

Lungo termine

 

Generazione di crescita basata sull'innovazione

Realizzazioni innovative -

Numero di prodotti, processi o metodi innovativi del PQ (per tipo di innovazione) e applicazioni tutelate da diritti di proprietà intellettuale (DPI)

Innovazioni -

Numero di innovazioni derivanti da progetti del PQ (per tipo di innovazione), compreso da DPI attribuiti

Crescita economica -

Creazione, crescita e quote di mercato delle imprese che hanno sviluppato innovazioni nel PQ

 

Creazione di nuovi e migliori posti di lavoro

Occupazione finanziata -

Numero di posti di lavoro FTE creati e posti di lavoro mantenuti presso le entità beneficiarie del progetto del PQ (per tipo di lavoro)

Occupazione sostenuta -

Aumento dei posti di lavoro FTE presso le entità beneficiarie in seguito al progetto del PQ (per tipo di lavoro)

Occupazione complessiva

Numero di posti di lavoro diretti e indiretti creati o mantenuti grazie alla diffusione dei risultati del PQ (per tipo di lavoro)

 

Mobilitazione di investimenti nella R&I

Co-investimenti -

Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati con l’investimento iniziale del PQ

Aumento -

Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati per sfruttare o aumentare i risultati del PQ

Contributo all'"obiettivo del 3%" -

Progressi dell’UE verso il conseguimento dell’obiettivo del 3% del PIL destinato al PQ

Emendamento

 

 

Ottenere un impatto economico/innovativo

Breve termine

Medio termine

Lungo termine

 

Generazione di crescita basata sull'innovazione nell'Unione

Realizzazioni innovative -

Numero di prodotti, processi o metodi innovativi del PQ (per tipo di innovazione) e applicazioni tutelate da diritti di proprietà intellettuale (DPI) in tutti i paesi partecipanti

Innovazioni -

Numero di innovazioni derivanti da progetti del PQ (per tipo di innovazione e per paese) compreso da DPI attribuiti

PMI

PMI che hanno introdotto innovazioni di prodotto o di processo grazie al finanziamento del PQ in % sulle PMI finanziate dal PQ

Norme e standard

Numero di norme e standard derivanti da progetti del PQ sviluppati all'interno dell'UE

Crescita economica -

Creazione, crescita e quote di mercato delle imprese che hanno sviluppato innovazioni nel PQ all'interno e all'esterno dell'Unione

 

Affrontare il divario dell'Unione tra le attività di R&S e il mercato

Sfruttamento dei risultati della RSI

Percentuale dei risultati del PQ che determinano lo sfruttamento commerciale all'interno o all'esterno dell'Unione, a seconda del settore interessato

Analisi dello sfruttamento all'interno o all'esterno dell'Unione

Motivi degli (ex) partecipanti del PQ per sfruttare la R&S all'esterno dell'Unione

 

Creazione di nuovi e migliori posti di lavoro

Occupazione finanziata -

Per ciascun paese partecipante, numero di posti di lavoro FTE creati e posti di lavoro mantenuti presso le entità beneficiarie del progetto del PQ (per tipo di lavoro)

Occupazione sostenuta -

Per ciascun paese partecipante, aumento dei posti di lavoro FTE presso le entità beneficiarie in seguito al progetto del PQ (per tipo di lavoro)

Occupazione complessiva

- numero di posti di lavoro diretti e indiretti creati o mantenuti o trasferiti nell'Unione grazie alla diffusione dei risultati del PQ (per tipo di posto di lavoro)

- numero di posti di lavoro diretti e indiretti creati in settori ad alta intensità di conoscenza per ciascun paese partecipante

 

Mobilitazione di investimenti nella R&I

Co-investimenti -

Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati con l’investimento iniziale del PQ

Aumento -

Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati per sfruttare o aumentare i risultati del PQ

Contributo all'"obiettivo del 3%" -

Progressi dell’UE verso il conseguimento dell’obiettivo del 3% del PIL destinato al PQ

Emendamento 169
Proposta di regolamento
Allegato V – sottotitolo 4 bis (nuovo)
Indicatori delle modalità di impatto per lo Spazio europeo della ricerca
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Allegato V – tabella 3 bis (nuova)

Testo della Commissione

 

Emendamento

 

 

Ottenere un impatto per il SER

Breve termine

Medio termine

Lungo termine

 

Attrarre e trattenere talenti nell'Unione

Mobilità finanziata dal PQ

Mobilità o ricercatori e innovatori in entrata e in uscita, all'interno e all'esterno dell'Unione, per paese

Internazionalizzazione finanziata dal PQ

- Evoluzione e percentuale di ricercatori e innovatori stranieri basati in tutti i paesi del SER

- Evoluzione della connettività e delle attività di creazione di reti degli istituti di ricerca, compresi i collegamenti pubblico-privato

Sistemi di R&I attraenti

—  Investimenti esteri in attività innovative nell'Unione

- Numero di brevetti nei paesi partecipanti

—  Redditi delle licenze dall'estero

 

Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione

Partecipazione al PQ

Percentuale di coordinatori e partecipanti dai paesi oggetto dell'ampliamento per parte del programma e per strumento;

- Percentuale di valutatori e membri dei consigli di direzione, compresi i paesi oggetto dell'ampliamento e le regioni con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'R&I

Creazione e modernizzazione di nicchie di eccellenza

Ottimi ecosistemi dell'R&I, comprese le regioni con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'R&I che stanno diventando poli e motori del cambiamento all'interno dei rispettivi paesi

 

Divario in termini di R&I

Concentrazione geografica

- Tassi di successo

- Utilizzo delle infrastrutture di ricerca finanziate dall'Unione in tutti i paesi del SER

Pianificazione strategia dei programmi di finanziamento dell'UE

Sinergie e interazioni tra il PQ e le strategie di specializzazione intelligente

Potenziamento dei sistemi di R&I nazionali

- Aumento dei finanziamenti della ricerca competitiva indipendente e di alta qualità e sistemi di valutazione delle carriere

- Aumento della spesa privata e della spesa pubblica nazionale per l'R&I

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0401/2018).

Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy