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A8-0373/2018

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Mercoledì 12 dicembre 2018 - Strasburgo
Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione europea in materia
P8_TA(2018)0515A8-0373/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2018/2098(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), entrambi adottati il 16 dicembre 1966 a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC),

–  visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015, e la relativa revisione intermedia del giugno 2017,

–  visti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

–  viste le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, adottate nel 1976 e rivedute nel 2011,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dell'11 maggio 2011 (convenzione di Istanbul), firmata dall'UE il 13 giugno 2017,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), del 18 dicembre 1979,

–  visto il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, che è entrato in vigore il 18 gennaio 2002,

–  visto il documento di lavoro congiunto della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dal titolo: "Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020" (Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020), adottato nel 2015 (SWD(2015)0182),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD),

–  viste le risoluzioni 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) e 2242 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza,

–  viste le risoluzioni 2250 (2015) e 2419 (2018) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,

–  vista la risoluzione 1820 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, che affronta la violenza sessuale in termini di crimini di guerra,

–  viste la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, presentata il 28 giugno 2016 da Federica Mogherini, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR/VP), e la prima relazione sulla sua attuazione, pubblicata nel 2017, dal titolo: "From Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global Strategy" (Da una visione condivisa a un'azione comune: attuazione della strategia globale dell'UE),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2017 sulle popolazioni indigene,

–  vista la decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC(1),

–  visti la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e il documento finale, in data 25 settembre 2014, della riunione plenaria ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nota come Conferenza mondiale sui popoli indigeni,

–  vista la Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 settembre 2016,

–  viste la risoluzione 69/167 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2014, che ribadisce la necessità di tutelare e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i migranti, indipendentemente dal loro status di migranti, e la Convenzione internazionale del 1990 sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

–  vista la risoluzione 67/139 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 2012, che crea il gruppo di lavoro aperto sull'invecchiamento incaricato di esaminare le proposte relative a uno strumento giuridico internazionale volto a promuovere e tutelare i diritti e la dignità delle persone anziane,

–  vista la relazione dell'esperto indipendente sul godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone anziane in occasione della 33a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite dell'8 luglio 2016(2),

–  vista la relazione del gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite sull'invecchiamento in occasione della sua ottava sessione di lavoro del 28 luglio 2017(3),

–  vista la dichiarazione ministeriale di Lisbona del 2017, dal titolo: "A Sustainable Society for All Ages: Realizing the potential of living longer" (Una società sostenibile per tutte le età: sfruttare le potenzialità offerta da una vita più lunga), adottata il 22 settembre 2017 dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) in occasione della sua 4a conferenza ministeriale sull'invecchiamento,

–  viste l'agenda europea sulla migrazione (COM(2015)0240), del 13 maggio 2015, e la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2016)0385),

–  visto l'insieme di orientamenti tematici dell'UE sui diritti umani, ivi compresi i difensori dei diritti umani,

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, adottati dal Consiglio nel 2014,

–  visti gli orientamenti dell'UE per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario, adottati nel 2005 e rivisti nel 2009(4),

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino, adottati nel 2007 e rivisti nel 2017, nonché lo "strumentario congiunto UE-UNICEF per l'integrazione dei diritti dei bambini nella cooperazione allo sviluppo",

–  visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio nel 2013,

–  visti i principi di Yogyakarta, dal titolo: "Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics" (Principi e obblighi degli Stati relativamente all'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'espressione di genere e alle caratteristiche sessuali), adottati nel novembre 2006, e i 10 principi complementari ("+10") adottati il 10 novembre 2017,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, adottati dal Consiglio nel 2013,

–  vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, dal titolo: "Nuovo consenso europeo in materia di sviluppo – Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro", adottata dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione il 7 giugno 2017,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, adottati dal Consiglio nel 2013,

–  visti gli orientamenti dell'Unione per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottati nel 2001 e rivisti nel 2012,

–  vista la sua risoluzione del 4 luglio 2018, dal titolo: "Verso una strategia esterna dell'UE contro i matrimoni precoci e forzati – prossime tappe"(5),

–  vista la comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2017 sul seguito dato alla strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (COM(2017)0728),

–  vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti(6),

–  vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti (Dichiarazione sui difensori dei diritti umani), del dicembre 1998,

–  visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio(7),

–  vista la Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui popoli indigeni e tribali, adottata il 27 giugno 1989,

–  vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio(8),

–  visti la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sulla discriminazione di casta(9), la relazione del 28 gennaio 2016 sulle minoranze e sulla discriminazione di casta del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle questioni delle minoranze, nonché lo strumento di orientamento delle Nazioni Unite sulla discriminazione fondata sulla discendenza,

–  vista la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017,

–  viste la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla politica dell'Unione europea in materia(10), nonché le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali pregresse,

–  viste le sue risoluzioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto nel 2017,

–  visto il premio Sacharov per la libertà di pensiero, che nel 2017 è stato aggiudicato all'opposizione democratica in Venezuela: l'Assemblea nazionale (Julio Borges) e tutti i prigionieri politici figuranti nell'elenco del Foro Penal Venezolano, rappresentati da Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos e Andrea González,

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(11),

–  visti la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio(12), e il lavoro svolto dalla commissione speciale sul terrorismo (TERR), istituita su decisione del Parlamento europeo il 6 luglio 2017 e i cui membri sono stati nominati il 14 settembre 2017,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0373/2018),

A.  considerando che il rispetto, la promozione, l'indivisibilità e la tutela dell'universalità dei diritti umani, nonché la promozione dei principi e dei valori democratici, in particolare lo Stato di diritto, il rispetto della dignità umana e i principi di uguaglianza e di solidarietà, costituiscono i capisaldi dell'acquis etico e giuridico dell'UE e della sua politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché di tutta la sua azione esterna; che l'UE dovrebbe portare avanti gli sforzi intrapresi per diventare un soggetto di riferimento nella promozione e nella protezione universali dei diritti umani, anche sul piano della cooperazione multilaterale, in particolare svolgendo un ruolo attivo e costruttivo in seno a diversi organismi delle Nazioni Unite e nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto internazionale, come pure degli obblighi in materia di diritti umani e degli impegni assunti nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

B.  considerando che la società civile svolge un ruolo centrale nel costruire e rafforzare la democrazia, controllare il potere dello Stato e promuovere la buona governance, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità; che le organizzazioni della società civile ricoprono un ruolo essenziale in quanto forza vitale nella società; che esiste un nesso tra indebolimento della società civile, riduzione degli spazi politici e civici, aumento della corruzione, ineguaglianze sociali e di genere, scarsi livelli di sviluppo umano e socioeconomico ed esistenza di conflitti sociali; che è necessario rendere disponibili risorse adeguate e utilizzarle nella maniera più efficiente possibile al fine di migliorare la promozione dei diritti umani e della democrazia nei paesi terzi; che la società civile non dovrebbe essere ostacolata da leggi restrittive, limiti al finanziamento, procedure restrittive di rilascio delle licenze e tasse proibitive;

C.  considerando che su scala globale molti paesi si trovano ad affrontare problemi quali l'impunità e l'ingiustizia e offrono un livello inadeguato di trattamento effettivo, servizi di sostegno alle vittime e assistenza finanziaria alle vittime di terrorismo, in particolare nei paesi in cui un'ampia fascia di popolazione deve far fronte al terrorismo;

D.  considerando che nel 2017, a livello mondiale, moltissimi attori della società civile, tra cui avvocati, intellettuali, giornalisti, esponenti religiosi e difensori dei diritti umani, inclusi attivisti ambientali, hanno assistito a un restringimento dello spazio a disposizione della società civile e hanno subito un numero crescente di attacchi, atti di persecuzione, molestie, arresti o detenzioni arbitrarie, perdendo in alcuni casi la vita; che ProtectDefenders.eu, il meccanismo a sostegno dei difensori dei diritti umani nell'UE, ha effettivamente prestato assistenza a centinaia di attivisti, ma si trova a far fronte a necessità sempre maggiori; che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero destinare maggiori risorse ad attività volte ad accrescere la partecipazione della società civile, nonché intensificare gli sforzi finalizzati a proteggere i difensori dei diritti umani e offrire loro sostegno;

E.  considerando che le politiche a sostegno dei diritti umani e della democrazia dovrebbero essere integrate in tutte le altre politiche dell'UE che presentano una dimensione esterna, come quelle in materia di sviluppo, migrazione, sicurezza, lotta al terrorismo, diritti delle donne e uguaglianza di genere, allargamento e commercio, in particolare attraverso l'applicazione di condizionalità in materia di diritti umani; che una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE, come pure tra le politiche esterne stesse, è un requisito fondamentale per il successo e l'efficacia della politica dell'UE in materia di diritti umani;

F.  considerando che l'occupazione illegale di un territorio o di parte di esso rappresenta una violazione ricorrente del diritto internazionale, per la quale si configura la responsabilità della potenza occupante nei confronti della popolazione civile a norma del diritto internazionale umanitario;

Considerazioni generali

1.  esprime profonda preoccupazione per l'arretramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto osservato in tutto il mondo nel 2017 ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a perseguire incondizionatamente l'integrazione delle norme europee e internazionali in materia di diritti umani, Stato di diritto, democrazia e diritti delle minoranze alle quali sono vincolati, nonché a garantire maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE in materia di diritti umani e un migliore coordinamento tra le politiche esterne degli Stati membri in settori quali la migrazione, la lotta al terrorismo e il commercio, dal momento che l'influenza dell'UE quale attore internazionale credibile e legittimo dipende in larga misura dalla sua capacità di promuovere il rispetto dei diritti umani e della democrazia, sia al suo interno che oltre le sue frontiere;

2.  riafferma che spetta in ultima analisi agli Stati salvaguardare l'insieme dei diritti umani adottando e applicando i trattati e le convenzioni internazionali in materia di diritti umani, monitorando le violazioni dei diritti umani e garantendo mezzi di ricorso efficaci per le vittime; evidenzia che la pace, la sicurezza e lo sviluppo si rafforzano reciprocamente e dipendono dalla capacità di far fronte ad abusi, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e al genocidio; mette in guardia contro restrizioni alla libera circolazione, alla libertà di riunione e alla libertà di espressione;

3.  ricorda che l'uguaglianza tra uomini e donne, quale sancita dall'articolo 3, paragrafo 3, TUE, è un principio fondamentale dell'UE e dei suoi Stati membri e che la sua promozione attraverso l'integrazione degli aspetti di genere, anche in altri paesi del mondo mediante le politiche esterne, rappresenta uno dei principali obiettivi dell'Unione;

4.  evidenzia che l'UE si è impegnata a promuovere l'uguaglianza di genere e a garantire l'integrazione degli aspetti di genere in tutte le sue azioni, il che costituisce un obbligo sancito dai trattati, in modo che l'uguaglianza di genere divenga una priorità fondamentale in tutti gli orientamenti, i rapporti di lavoro, le politiche e le azioni dell'UE, comprese le azioni esterne; sostiene i pertinenti sforzi coordinati nei dialoghi e nelle attività multilaterali delle delegazioni dell'UE, quali le missioni di osservazione elettorale; sottolinea la necessità di rafforzare le attività svolte nei paesi terzi dal consigliere principale del SEAE per le questioni di genere, con l'obiettivo di promuovere la pace, la sicurezza e le libertà fondamentali, garantendo lo stanziamento di un bilancio specifico al suo ambito di competenza;

5.  sostiene che una società civile realmente indipendente, pluralista e dinamica contribuisce allo sviluppo e alla stabilità, garantisce il consolidamento democratico, tra cui la separazione dei poteri, la giustizia sociale e il rispetto dei diritti umani, e promuove la trasparenza, l'assunzione di responsabilità e la buona governance, in particolare attraverso misure volte a combattere la corruzione e l'estremismo; pone in evidenza il ruolo vitale e centrale dei difensori dei diritti umani e delle ONG nel promuovere e sostenere l'applicazione dei diritti sanciti nei principali trattati internazionali in materia di diritti umani, anche attraverso programmi educativi e campagne di sensibilizzazione sulle attività delle organizzazioni internazionali; sottolinea quanto sia importante l'attuazione dei principi guida dell'UE sui difensori dei diritti umani e la capacità dell'Unione di continuare a sostenere i difensori dei diritti umani e le ONG nelle situazioni di maggior rischio attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), garantendo in particolare maggiore capacità al meccanismo ProtectDefenders.eu;

6.  osserva che è importante fornire sostegno di emergenza ai difensori dei diritti umani e che il trattamento di tutti i prigionieri deve essere conforme alle norme internazionali; manifesta preoccupazione per la sicurezza dei difensori dei diritti umani e sottolinea che gli autori di reato devono essere assicurati alla giustizia; si compiace dei costanti sforzi del Fondo europeo per la democrazia volti a promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nel vicinato orientale e meridionale dell'Unione; riconosce i rischi che incombono sui difensori dei diritti umani, in particolare le donne, che sono esposte a rischi e minacce specifici in ragione del loro genere, e gli attivisti ambientali, e invita il SEAE e gli Stati membri a prestare particolare attenzione a tali categorie di persone nel quadro degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani; evidenzia che è necessario che l'UE dia prova di forte coordinamento nei suoi contatti con le autorità di paesi terzi in materia di difensori dei diritti umani e società civile e plaude alle singole iniziative elaborate dagli Stati membri in aggiunta all'azione dell'UE;

7.  accoglie con favore la partecipazione attiva dimostrata dall'UE in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), nell'ambito del quale si è resa promotrice o co-promotrice di risoluzioni, ha rilasciato dichiarazioni, è intervenuta in dialoghi e dibattiti interattivi e ha chiesto la convocazione di sessioni speciali dedicate alla situazione dei diritti umani; riconosce gli impegni assunti dall'UE per affrontare le situazioni dei vari paesi in seno all'UNHRC; sottolinea l'importanza della partecipazione dell'UE al dialogo e alla cooperazione in materia di diritti umani a livello multilaterale; sostiene pienamente le attività e l'impegno dell'UNHRC a difesa dei diritti umani nel mondo; plaude al lavoro svolto dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) sotto la guida di Zeid al-Hussein; attende con interesse uno stretto dialogo e una cooperazione attiva con il nuovo Alto commissario Michelle Bachelet; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare il loro sostegno al funzionamento dell'OHCHR e delle procedure speciali;

8.  esprime soddisfazione per il lavoro svolto dai servizi per i diritti umani della Commissione e dal SEAE presso le sedi centrali e le delegazioni dell'UE, nonché dal rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani Stavros Lambrinidis, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia, la coesione e la visibilità dei diritti umani nella politica estera dell'UE, e ricorda la sua richiesta di rendere tale mandato permanente, assicurando altresì una maggiore assunzione di responsabilità; accoglie con favore la recente iniziativa dell'UE, dal titolo "Good Human Rights Stories", che si concentra sulle migliori pratiche adottate dai diversi paesi; rinnova la sua richiesta di revisione del mandato, in modo da conferire al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani poteri d'iniziativa, risorse adeguate e la capacità di intervenire pubblicamente al fine di riferire in merito ai risultati delle visite effettuate nei paesi terzi e comunicare le posizioni dell'UE sulle questioni relative ai diritti umani;

9.  accoglie con favore la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e osserva che quest'anno è stata adottata con largo anticipo, in linea con la richiesta avanzata dal Parlamento nelle sue precedenti relazioni; chiede al Consiglio di continuare ad adoperarsi affinché tali relazioni annuali siano ultimate con maggiore anticipo; incoraggia il Consiglio a far sì che l'adozione della prossima relazione annuale si basi su un adeguato processo di consultazione; ritiene che la relazione annuale sia un indispensabile strumento di controllo, comunicazione e discussione sulla politica dell'UE in materia di diritti umani e democrazia nel mondo, e chiede che sia promossa pubblicamente a livello globale;

10.  riconosce i progressi compiuti in termini di procedura e di formato della relazione, ma auspica che il Consiglio e l'AR/VP tengano maggiormente conto delle pertinenti risoluzioni e/o raccomandazioni del Parlamento al fine di garantire una più profonda e più efficace interazione tra le istituzioni dell'UE sulle questioni inerenti ai diritti umani;

11.  ribadisce l'importanza di disporre di una sintesi delle principali tendenze positive e negative al fine di valutare l'efficacia delle azioni dell'UE; ritiene a tale proposito che una segnalazione pubblica più accurata, se del caso basata in particolare su priorità e indicatori identificati nelle strategie nazionali dell'UE in materia di diritti umani, e non solo, possa incoraggiare una maggiore coerenza nell'attuazione delle clausole di condizionalità in materia di diritti umani e nella valutazione e rettifica dell'impatto delle politiche dell'Unione su tali diritti; sottolinea la necessità di monitorare e attuare pienamente gli orientamenti dell'UE esistenti;

12.  riconosce che i dialoghi sui diritti umani rappresentano uno strumento diplomatico misto particolarmente valido per la promozione dei diritti umani e della democrazia nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi; segnala, tuttavia, i perduranti ostacoli che non permettono di ottenere risultati concreti attraverso tali dialoghi, come la prevalenza di una doppia morale, e chiede a tal riguardo una posizione più unitaria tra gli Stati membri; invita la Commissione e il SEAE a trovare il modo di rendere i dialoghi sui diritti umani più efficaci e significativi e a reagire rapidamente e integrarli quando non sono costruttivi, ricorrendo al dialogo politico o alla diplomazia pubblica; incoraggia la Commissione e il SEAE ad aumentare la trasparenza nei dialoghi, anche attraverso la partecipazione rafforzata degli attori della società civile, e a utilizzare parametri di riferimento chiari allo scopo di valutare il successo di ciascun dialogo; sottolinea che è importante che l'UE sollevi, nei dialoghi sui diritti umani, i singoli casi dei difensori dei diritti umani a rischio, chiedendo il rilascio dei difensori incarcerati e la protezione di quelli minacciati; consiglia inoltre alle istituzioni dell'UE di fornire risorse e formazione adeguate sui diritti umani e sulla democrazia ai funzionari e al personale delle delegazioni dell'UE a tutti i livelli;

13.  ribadisce che il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2015-2019 e la relativa revisione intermedia del 2017 devono essere gli strumenti guida dell'azione in materia di diritti umani e sottolinea, a tale riguardo, la necessità di pianificare un livello sufficiente di risorse e competenze per una corretta attuazione delle priorità essenziali dell'UE; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a garantire un'attuazione efficace e coerente dell'attuale piano d'azione, anche mediante un'autentica collaborazione con le organizzazioni della società civile;

14.  invita l'UE a rafforzare i suoi strumenti e le sue politiche in materia di sviluppo istituzionale e Stato di diritto, nonché a includere parametri di riferimento per garantire la responsabilità e cercare di prevenire l'impunità delle violazioni dei diritti umani; chiede l'effettiva mobilitazione di risorse adeguate per promuovere ulteriormente i diritti umani e la democrazia;

15.  ricorda, a tale proposito, il sostegno determinante assicurato dall'EIDHR nell'ambito dell'attuazione del quadro strategico e del piano d'azione sui diritti umani e la democrazia dell'UE nonché dei suoi orientamenti e delle sue strategie nazionali in materia di diritti umani, un sostegno che ha consentito all'UE di intervenire più strategicamente in questo settore e che ha garantito responsabilità, visibilità ed efficacia; chiede con forza l'inclusione dell'EIDHR come strumento separato e indipendente nell'architettura del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, al fine di non diluire la sua netta diversità in un più ampio fondo per l'azione esterna; incoraggia vivamente la cooperazione tra gli strumenti di finanziamento esterno dell'UE, onde evitare duplicazioni e sovrapposizioni e contribuire a individuare eventuali carenze e necessità di finanziamento;

16.  ricorda che l'esperienza acquisita e gli insegnamenti appresi dalle transizioni verso la democrazia nel quadro delle politiche di allargamento e di vicinato potrebbero contribuire positivamente all'individuazione delle migliori pratiche che potrebbero essere utilizzate per sostenere e consolidare altri processi di democratizzazione in tutto il mondo; è convinto che la politica europea di vicinato riveduta dovrebbe sostenere le riforme economiche, sociali e politiche, proteggere i diritti umani e contribuire all'istituzione dello Stato di diritto, mantenendo nel contempo gli impegni assunti dall'UE nei confronti dei suoi partner; ribadisce che la promozione dei diritti umani e della democrazia è nell'interesse sia dei paesi partner sia dell'UE; ribadisce la necessità di promuovere le relazioni interparlamentari tra l'Unione e i suoi partner nel quadro di un dialogo franco e fondato sulla comprensione e la fiducia reciproche, nell'intento di promuovere efficacemente i diritti umani;

17.  pone in evidenza il lavoro svolto dalla sua sottocommissione per i diritti dell'uomo (DROI), che intrattiene stretti rapporti operativi con altre istituzioni dell'UE, il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), la società civile, comprese le ONG, e le istituzioni multilaterali per i diritti umani; osserva che nel 2017 la sottocommissione DROI ha redatto tre relazioni che sono state approvate come risoluzioni in plenaria: sull'apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico(13), sulla lotta alle violazioni dei diritti umani nel contesto di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, incluso il genocidio(14) e sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi(15);

18.  propone di avviare, entro il primo trimestre del 2019, una task force interna incaricata di effettuare una revisione della promozione e dell'integrazione dei diritti umani da parte delle sue commissioni con un mandato esterno e da parte delle sue delegazioni per le relazioni con i paesi terzi durante la legislatura 2014-2019; intende formulare raccomandazioni da tale revisione per un'azione parlamentare rafforzata nel settore dei diritti umani durante la prossima legislatura, anche in termini di controllo dell'attività del SEAE e della Commissione, dell'assetto istituzionale interno e dell'integrazione dei diritti umani all'interno dei suoi organismi;

19.  ritiene che il ruolo delle risoluzioni d'urgenza, a norma dell'articolo 135 del regolamento, possa essere ulteriormente sviluppato per rafforzare i diritti umani e la democrazia attraverso una riflessione tempestiva, un'individuazione degli obiettivi e un'efficienza maggiori;

Sfide specifiche in materia di diritti umani

20.  esprime seria preoccupazione per il graduale restringimento dello spazio della società civile nel 2017 e deplora il fatto che i difensori dei diritti umani, i giornalisti e le ONG siano troppo spesso oggetto di molestie, intimidazioni e violenze, compresi gli omicidi; è preoccupato per la continua imposizione di divieti di viaggio agli attivisti per i diritti umani che desiderano assistere alle sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra e di altre istituzioni internazionali e condanna fermamente tali divieti, invitando i governi interessati ad abolirli; sottolinea che è inaccettabile impedire la partecipazione di rappresentanti della società civile e dei media ai lavori di organismi internazionali e insiste affinché siano rispettati i diritti umani e politici fondamentali dei rappresentanti della società civile; è preoccupato per il fatto che alcuni attivisti per i diritti umani siano stati arrestati al ritorno nei loro paesi dopo essere stati ascoltati in istituzioni internazionali;

21.  deplora che il crescente fenomeno globale di contrazione dello spazio della società civile possa verificarsi anche nelle democrazie consolidate e nei paesi a medio e alto reddito; invita l'UE e i suoi Stati membri a dare l'esempio; condanna la legislazione che limita le attività della società civile, ad esempio la chiusura delle ONG o il congelamento dei loro beni; chiede l'abrogazione della legislazione che impone requisiti arbitrari o intrusivi sulle operazioni delle ONG, comprese disposizioni in materia di restrizioni ai finanziamenti esteri; condanna la diffusione di narrazioni pubbliche che minano sempre di più il ruolo delle organizzazioni della società civile; incoraggia le delegazioni dell'UE e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri a continuare a monitorare e sollevare i casi di violazioni della libertà di riunione e di associazione, comprese le varie forme di divieto e limitazione delle organizzazioni della società civile e delle loro attività o la promozione di false ONG sponsorizzate da alcuni governi; le incoraggia a continuare a sostenere attivamente i difensori dei diritti umani, segnatamente attraverso il monitoraggio sistematico dei processi, le visite agli attivisti detenuti e, se del caso, rilasciando dichiarazioni su casi individuali;

22.  denuncia il fatto che la libertà dei media sia stata fortemente minacciata nel 2017, anno in cui, secondo l'indice annuale di Reporter senza frontiere, gli attacchi contro la stampa hanno raggiunto livelli senza precedenti; sottolinea la necessità di rispettare i principi della libertà di opinione e di espressione, come stabilito all'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; ribadisce l'importanza della libertà di espressione, sia online che offline, quale componente essenziale delle comunità democratiche in quanto promotrice di una cultura del pluralismo che conferisce alla società civile e ai cittadini la facoltà di chiamare i governi e dirigenti a rispondere delle loro decisioni e rafforza il rispetto dello Stato di diritto; condanna fermamente le minacce, le intimidazioni e le aggressioni nei confronti di giornalisti, media indipendenti, blogger e informatori, nonché l'incitamento all'odio, le leggi sulla diffamazione e gli incitamenti alla violenza, in quanto costituiscono una minaccia per lo Stato di diritto e i valori incarnati dai diritti umani; sottolinea che nel 2017 sono stati arrestati centinaia di manifestanti e di giornalisti pacifici, molti dei quali hanno subito maltrattamenti e detenzioni arbitrarie e sono stati costretti a pagare ingenti multe nell'ambito di processi privi di garanzia delle norme procedurali minime; esorta l'UE a intensificare i suoi sforzi per tutelare il diritto alla libertà di opinione e di espressione in tutte le sue relazioni con i paesi terzi; sottolinea l'importanza di garantire un'efficace attuazione sistematica degli orientamenti dell'UE sulla libertà di espressione online e offline e di controllarne regolarmente l'impatto;

23.  sottolinea l'importanza centrale della libertà accademica, quale diritto umano tutelato dai trattati internazionali; condanna vivamente qualsiasi attacco alla libertà accademica quali uccisioni, sparizioni forzate, violenza, incarcerazione, perdita del lavoro, attacchi alla reputazione e procedimenti penali ingiustificati; sottolinea la gravità di tutti gli attacchi alla libertà accademica, poiché questa è essenziale per la creazione di una società pluralistica e democratica;

24.  condanna con fermezza il fatto che così tanti difensori dei diritti umani abbiano subito minacce digitali nel 2017, compreso il danneggiamento dei dati attraverso il sequestro delle apparecchiature, la sorveglianza remota e la fuga di dati; condanna la pratica della sorveglianza online e dell'hacking finalizzati alla raccolta di informazioni che possono essere utilizzate per azioni legali o in campagne diffamatorie; manifesta profonda preoccupazione per il crescente ricorso a talune tecnologie di sorveglianza informatica a duplice uso ai danni di politici, attivisti, blogger e giornalisti; chiede fermamente, a tale riguardo, alle istituzioni dell'UE di aggiornare con urgenza e in maniera efficace il regolamento sul controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso;

25.  ribadisce che l'indipendenza della magistratura e la cristallinità di un sistema di amministrazione della giustizia in cui tutti gli operatori siano messi nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo in maniera indipendente e rigorosa sono condizioni essenziali per lo sviluppo di uno Stato democratico e la tutela giudiziaria dei diritti umani; condanna senza mezzi termini tutti i tentativi di limitare la libertà dei giudici, dei procuratori e degli avvocati e tutte le forme di violenza diretta e indiretta esercitate contro di essi; chiede all'UE di dedicare la massima l'attenzione a questo punto nell'ambito delle relazioni diplomatiche sviluppate con i paesi terzi;

26.  rileva che l'apertura di Internet e i progressi tecnologici consentono una più rapida segnalazione delle violazioni dei diritti umani; critica i tentativi di alcuni governi di controllare gli strumenti di comunicazione di massa, tra cui Internet; è preoccupato per l'ampia diffusione nel 2017 di notizie fasulle e informazioni inesatte generate da attori statali e non statali, che hanno contribuito alla veicolazione di narrazioni contrarie ai diritti umani, limitato l'accesso a un'informazione libera, accurata e imparziale, incitato alla violenza, all'odio o alla discriminazione nei confronti di taluni gruppi o individui e influenzato i risultati delle elezioni, minando le democrazie; sottolinea, in quest'ottica, la necessità che l'UE elabori un resoconto positivo più incisivo sui diritti umani, sia inflessibile dinanzi ai governi che sponsorizzano la disinformazione o contrastano l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e intensifichi i suoi sforzi per sostenere media liberi e indipendenti a livello mondiale; sottolinea la centralità dell'istruzione, della cultura, della conoscenza e del pensiero critico nel combattere le notizie false e la loro diffusione;

27.  chiede che l'AR/VP nomini un rappresentante informatico dell'UE incaricato di coordinare gli sforzi diplomatici dell'Unione per promuovere, nelle sue politiche esterne, un'Internet aperta, interoperabile, sicura e affidabile, in cui siano rispettati i diritti umani e siano promosse norme in vista di un comportamento responsabile da parte degli Stati nel ciberspazio;

28.  riafferma che la libertà di pensiero, coscienza, religione e convinzioni personali, compresa la libertà di credere o non credere, di praticare o non praticare la religione di propria scelta, di abbandonare o cambiare religione, e i diritti all'apostasia e a sposare opinioni ateistiche, devono essere rafforzati incondizionatamente attraverso il dialogo interreligioso e interculturale; condanna la discriminazione basata sul pensiero, la coscienza, la religione o le convinzioni personali, nonché la persecuzione e gli attacchi contro tutti i gruppi etnici e religiosi nel 2017; chiede che si eviti la strumentalizzazione della religione per motivi politici; deplora i tentativi degli attori statali e non statali di limitare la libertà di pensiero, coscienza, religione e credo, la libertà di riunione e la libertà di espressione adottando e applicando, tra l'altro, leggi sulla blasfemia; chiede che siano intraprese ulteriori azioni per tutelare minoranze religiose, non credenti e atei, comprese le vittime delle leggi sulla blasfemia; invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare il loro impegno nelle discussioni politiche per abrogare tali leggi, a intensificare gli sforzi per rafforzare il rispetto della libertà di pensiero, coscienza, religione e credo e a promuovere il dialogo interreligioso e interconfessionale quando si impegnano con i paesi terzi; invita la Commissione e il SEAE a svolgere un ruolo attivo nel contribuire a un ritorno sicuro, su base volontaria, delle persone costrette ad abbandonare le proprie case a seguito di persecuzioni per motivi di religione o credo; chiede azioni concrete per l'effettiva applicazione degli orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo; sostiene la pratica dell'UE di assumere il ruolo di guida per quanto riguarda le risoluzioni tematiche sulla libertà di pensiero, coscienza, religione e credo presso il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'Assemblea generale dell'ONU; sostiene l'operato di Ján Figel, inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione;

29.  reputa profondamente deplorevole che in molti paesi del mondo continuino a essere praticati la tortura, i trattamenti inumani o degradanti e la pena di morte e invita l'Unione a intensificare gli sforzi per porre fine a tali pratiche; ritiene che le condizioni di detenzione, compreso l'accesso alle cure e ai medicinali, e lo stato delle carceri in diversi paesi siano motivo di grave preoccupazione; accoglie con favore il lancio dell'Alleanza per un commercio libero da tortura, avvenuto il 18 settembre 2017, e la creazione del gruppo di coordinamento contro la tortura dell'UE incaricato di monitorare l'attuazione dell'iniziativa; si compiace, a tale riguardo, degli aggiornamenti della normativa dell'UE relativa al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene inumani; osserva che nel 2017 il numero di esecuzioni capitali nel mondo è diminuito del 4 % rispetto all'anno precedente; invita i paesi che non vi hanno ancora provveduto a introdurre immediatamente una moratoria sulla pena di morte come misura intermedia verso la sua abolizione; considera essenziale contrastare ogni forma di tortura e maltrattamento dei detenuti, compresa la tortura psicologica, e intensificare gli sforzi per garantire il rispetto del pertinente diritto internazionale e il risarcimento delle vittime;

30.  condanna fermamente tutti i crimini efferati e le violazioni dei diritti umani a opera di attori statali e non statali, anche contro i cittadini che esercitano pacificamente i loro diritti umani; inorridisce di fronte alla vasta gamma di crimini commessi, compresi omicidi, torture, stupri, schiavizzazione e schiavitù sessuale, reclutamento di bambini soldato, conversioni religiose forzate e uccisioni sistematiche che colpiscono minoranze religiose ed etniche; esorta l'UE e i suoi Stati membri a combattere i crimini di genocidio, il crimini contro l'umanità e i crimini di guerra e a garantire che i responsabili di tali atti siano assicurati alla giustizia; invita l'UE ad assistere le organizzazioni e le squadre investigative delle Nazioni Unite che raccolgono, conservano e proteggono le prove, digitali o di altro tipo, dei crimini commessi dalle parti coinvolte in tali conflitti, al fine di facilitare le azioni penali nei loro confronti a livello inter nazionale; osserva che le piattaforme Internet hanno eliminato le prove video relative a potenziali crimini di guerra nell'ambito della loro attività di rimozione dei contenuti terroristici e della propaganda;

31.  sostiene il ruolo decisivo svolto dalla Corte penale internazionale (CPI) nei casi in cui gli Stati interessati non possono o non vogliono esercitare la loro giurisdizione; invita l'UE e i suoi Stati membri a fornire sostegno diplomatico e finanziario alla CPI; invita l'UE e i suoi Stati membri a incoraggiare tutti i paesi membri delle Nazioni Unite a ratificare e attuare lo statuto di Roma della CPI ed è costernato per i casi di paesi che si ritirano dallo statuto o che minacciano di farlo; invita inoltre tutti i firmatari dello Statuto di Roma a coordinarsi e a cooperare con la CPI; invita tutti gli Stati membri a ratificare gli emendamenti di Kampala relativi al crimine di aggressione e di aggiungere i "crimini atroci" nell'elenco dei reati per i quali l'Unione è competente; ribadisce l'importanza di altri meccanismi fondamentali volti a porre fine all'impunità, ivi compreso l'uso della giurisdizione universale, e invita gli Stati membri dell'UE ad adottare la legislazione necessaria; ricorda, a questo proposito, che i diritti delle vittime devono essere al centro di ogni azione; invita nuovamente l'AR/VP a nominare un rappresentante speciale dell'UE in materia di diritto umanitario internazionale e giustizia internazionale incaricato di promuovere, inserire e rappresentare l'impegno dell'Unione in materia di lotta contro l'impunità;

32.  accoglie con favore gli sforzi dell'Unione a sostegno del meccanismo internazionale imparziale e indipendente (MIII) istituito dalle Nazioni Unite in Siria per prestare assistenza nelle indagini relative ai reati gravi; sottolinea la necessità di istituire un meccanismo indipendente analogo in altri paesi; invita l'Unione e gli Stati membri dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto a contribuire finanziariamente al MIII;

33.  ribadisce che gli Stati possono portare altri Stati dinanzi alla Corte internazionale di giustizia per violazioni dei trattati internazionali, ad esempio la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, al fine di stabilire la responsabilità dello Stato come mezzo indiretto per accertare giudizialmente la responsabilità penale individuale in una fase successiva;

34.  deplora vivamente il mancato rispetto del diritto umanitario internazionale ed esprime la sua ferma condanna per gli attacchi letali sferrati a una frequenza tanto allarmante contro ospedali, scuole e altri obiettivi civili nei conflitti armati nel mondo nel 2017; ritiene che la condanna internazionale degli attacchi debba essere accompagnata da indagini indipendenti e da un'autentica assunzione di responsabilità; plaude al lavoro svolto dagli operatori umanitari nella consegna degli aiuti umanitari; invita gli Stati membri, le istituzioni dell'UE e l'AR/VP a garantire un'elaborazione coerente ed efficace delle politiche e delle azioni dell'UE inerenti al diritto internazionale umanitario e ad avvalersi di tutti gli strumenti a loro disposizione per affrontare la questione; conclude che sarebbe stato opportuno fornire segnalazioni più dettagliate dell'UE e degli Stati membri in merito all'attuazione degli orientamenti dell'UE per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario in specifiche situazioni di conflitto, ivi compreso, e non da ultimo, nella relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo; invita la comunità internazionale a mettere a punto strumenti volti a ridurre al minimo l'intervallo intercorrente tra allarme e reazione, sulla falsariga del sistema di allarme precoce dell'Unione, al fine di prevenire l'insorgere, il riemergere e l'aggravarsi di conflitti violenti; chiede all'UE e agli Stati membri di aumentare il sostegno finanziario destinato all'aiuto umanitario e all'aiuto allo sviluppo; prende atto della riduzione del 2,4 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dal 2016 al 2017 e del fatto che tale aiuto non raggiunge l'obiettivo dello 0,7 % dell'RNL;

35.  ricorda la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati(16); esprime profonda preoccupazione per l'utilizzo di droni armati al di fuori del quadro giuridico internazionale; invita ancora una volta l'UE a sviluppare urgentemente un quadro giuridicamente vincolante per l'utilizzo dei droni armati, per garantire che gli Stati membri, conformemente ai loro obblighi giuridici, non commettano uccisioni mirate illecite né agevolino tali uccisioni da parte di altri Stati; chiede alla Commissione di tenere il Parlamento adeguatamente informato in merito all'impiego di fondi dell'UE per tutti i progetti di ricerca e sviluppo associati alla costruzione di droni; invita ad effettuare valutazioni d'impatto in materia di diritti umani nell'ambito di progetti legati all'ulteriore sviluppo di droni;

36.  invita il VP/AR e gli Stati membri ad ampliare il regime di misure restrittive dell'UE per includere un regime di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani in base al quale le decisioni sanzionatorie della PESC potrebbero basarsi su gravi violazioni dei diritti umani, nello stesso spirito della legge Magnitsky;

37.  esorta l'AR/VP e gli Stati membri ad adoperarsi ai fini della messa al bando a livello internazionale di sistemi di armamenti privi del controllo umano sull'uso della forza, come richiesto in varie occasioni dal Parlamento, e, in preparazione delle riunioni in materia a livello delle Nazioni Unite, a definire e adottare con urgenza una posizione comune sui sistemi di armamento autonomi, a parlare con una sola voce nelle sedi pertinenti e ad agire di conseguenza;

38.  sottolinea che la corruzione indebolisce lo Stato di diritto, la democrazia e la competitività delle economie e mette a repentaglio i diritti umani; sottolinea la necessità di sostenere i difensori dei diritti umani e gli informatori nella lotta alla corruzione; chiede che siano introdotti miglioramenti nei meccanismi e nelle pratiche anticorruzione, come l'imposizione di sanzioni agli individui e ai paesi che commettono gravi reati di corruzione; invita il SEAE e la Commissione a elaborare programmi congiunti in materia di diritti umani e lotta contro la corruzione, in particolare iniziative per il miglioramento della trasparenza, la lotta all'impunità, il rafforzamento delle agenzie anti-corruzione e l'aumento della trasparenza e della tracciabilità in relazione all'utilizzo dei fondi europei; invita la Commissione a negoziare disposizioni anticorruzione nei futuri accordi commerciali; ricorda le raccomandazioni sulla corruzione e sui diritti umani formulate nella sua risoluzione del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi(17) e chiede che le istituzioni e gli Stati membri dell'UE vi diano seguito;

39.  esprime preoccupazione per la distruzione, le razzie illecite e il vandalismo ai danni di siti del patrimonio culturale e sostiene vivamente le iniziative di accertamento e tutela del patrimonio e soccorso;

40.  sottolinea l'importanza di elezioni libere ed eque per i processi democratici ed è preoccupato per il crescente numero di elezioni illegittime in tutto il mondo; ricorda che i mezzi d'informazione indipendenti e la diversità di opinione sono essenziali per garantire elezioni libere ed eque; chiede all'UE di non riconoscere i risultati di elezioni manipolate o falsificate e di utilizzare tutti gli strumenti diplomatici, economici e politici a sua disposizione per sostenere la credibilità delle elezioni in tutto il mondo e obbligare i paesi a rispettare i criteri per elezioni libere ed eque; reputa fondamentale il sostegno fornito dall'UE ai processi elettorali e alla democrazia in tutto il mondo: le sue missioni elettorali e il successivo follow-up, la sua assistenza elettorale e, in particolare, il ruolo attivo svolto dal Parlamento al riguardo; sottolinea l'importanza dell'osservazione elettorale nel contesto dalle transizioni democratiche pacifiche, del rafforzamento dello Stato di diritto, del pluralismo politico e del miglioramento della partecipazione delle donne ai processi elettorali, nonché della trasparenza e del rispetto dei diritti umani; ricorda l'importanza di coinvolgere le organizzazioni della società civile locale nel processo di osservazione elettorale e nell'attuazione delle raccomandazioni formulate dalle missioni di osservazione elettorale; ritiene che l'interferenza nelle elezioni di altri paesi attraverso operazioni informatiche violi il diritto delle persone di eleggere liberamente i propri rappresentanti;

41.  accoglie con favore la firma della Convenzione di Istanbul da parte dell'UE e sottolinea la necessità di prevenire e combattere con ogni mezzo la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica; invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare e attuare quanto prima tale Convenzione; sostiene, a tale riguardo, l'iniziativa congiunta UE-ONU denominata "Spotlight Initiative"; esorta i paesi a migliorare la loro legislazione al fine di combattere il più precocemente possibile la violenza di genere, la mutilazione genitale femminile e la violenza sessuale; ricorda che la violenza contro le donne è profondamente radicata nella disuguaglianza di genere e deve pertanto essere affrontata in modo globale, e sottolinea l'importanza dei servizi sociali e della protezione sociale; sottolinea che statistiche affidabili sulla diffusione, sulle cause e sulle conseguenze di tutti i tipi di violenza nei confronti delle donne sono essenziali per elaborare efficaci normative e strategie intese a combattere la violenza di genere; invita pertanto l'UE ad aiutare i paesi a migliorare la raccolta dei dati in questo settore e a rispettare gli obblighi giuridici internazionali; chiede all'UE di collaborare con altri paesi per intensificare il finanziamento e la programmazione per prevenire la violenza sessuale e di genere in tutto il mondo; condanna tutte le forme di violenza fisica, sessuale e psicologica, lo sfruttamento, lo stupro di massa, la tratta e la violazione dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne; sottolinea che è necessario che a tutte le donne siano garantiti un'assistenza sanitaria adeguata e a prezzi accessibili, nonché il rispetto e l'accesso universale ai diritti sessuali e riproduttivi e all'istruzione, e che le esse dovrebbero poter prendere decisioni libere e responsabili concernenti la loro salute, il loro corpo e i loro diritti sessuali e riproduttivi; osserva che l'istruzione è uno strumento essenziale per combattere la discriminazione e la violenza contro le donne e i bambini; condanna la reimposizione della cosiddetta norma "global gag", ossia la regola del bavaglio globale;

42.  sottolinea la necessità che l'UE continui a impegnarsi per la piena attuazione degli obblighi e degli impegni riguardanti i diritti delle donne assunti nel quadro della CEDAW, della piattaforma d'azione di Pechino, del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, e che rispetti gli esiti delle relative conferenze di revisione;

43.  prende atto della pubblicazione, nell'agosto 2017, della prima relazione annuale di attuazione per il 2016 del piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020 (GAP II), che mette in evidenza alcune tendenze positive nel trasformare la vita delle donne e delle ragazze assicurando la loro l'integrità fisica e psicologica, promuovendo i loro diritti economici e sociali, dando loro maggior voce e rafforzandone la partecipazione; ritiene che l'Unione europea debba continuare a integrare il sostegno a favore delle donne nelle operazioni compiute nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nella prevenzione dei conflitti e nella ricostruzione postbellica; ribadisce l'importanza della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 31 ottobre 2000, sulle donne, la pace e la sicurezza; sottolinea che un maggiore coinvolgimento dei settori pubblico e privato è essenziale per promuovere i diritti delle donne e la loro partecipazione alle istituzioni pubbliche e private, all'elaborazione delle politiche, alla vita economica e ai processi di pace; sottolinea che le imprese svolgono un ruolo cruciale nel rafforzamento dei diritti delle donne; esorta la Commissione ad assumere un ruolo guida nell'affrontare le questioni dello sfruttamento e dell'abuso sessuali nel settore degli aiuti umanitari e allo sviluppo, poiché tale settore dovrebbe essere sottoposto alle più rigorose norme in materia di responsabilità e all'obbligo di rendere conto del lavoro svolto; pone l'accento sull'importanza di rivedere e rafforzare le procedure di tutela e le regole d'ingaggio;

44.  esorta il SEAE a garantire che i risultati della 62a sessione della Commissione sulla condizione femminile (CSW) siano inclusi nelle sue politiche e conferiscano un rinnovato impulso alla realizzazione della parità di genere e all'emancipazione delle donne e delle ragazze che vivono in zone rurali;

45.  sottolinea l'importanza di rendere accessibili a donne e ragazze l'istruzione e la formazione nelle materie STEM, come pure nelle discipline umanistiche, ponendo particolarmente l'accento sullo sviluppo dei loro talenti e delle loro competenze, nonché sull'incremento della loro partecipazione ai settori STEM;

46.  invita la Commissione a esplorare soluzioni e mezzi che consentano all'UE di aderire unilateralmente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), dato che tutti gli Stati membri dell'Unione l'hanno ratificata e che il diritto primario e derivato dell'UE reca disposizioni sostanziali sulla tutela dei diritti del fanciullo; invita i paesi che non hanno ancora ratificato detta convenzione a farlo senza indugio; si compiace dell'adozione degli orientamenti riveduti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino e sottolinea la necessità di garantire che siano raggiunti tutti i bambini, compresi quelli più emarginati e in situazioni vulnerabili; sottolinea che i bambini subiscono spesso specifiche forme di abusi, quali i matrimoni precoci, la prostituzione infantile, l'impiego dei bambini soldato, la mutilazione genitale, il lavoro minorile e la tratta di minori, segnatamente in occasione di crisi umanitarie e nei conflitti armati e, pertanto, necessitano di maggiore protezione; invita l'UE a cooperare con i paesi terzi per porre fine ai matrimoni precoci, ai matrimoni minorili e forzati, fissando a 18 anni l'età minima legale per il matrimonio, imponendo la verifica dell'età di entrambi i coniugi e del loro pieno e libero consenso, introducendo registri matrimoniali obbligatori e garantendo il rispetto di tali norme; evidenzia la necessità di intensificare gli sforzi dell'UE volti ad affrontare il problema della protezione dei minori, in particolare dei minori non accompagnati, e di prestare particolare attenzione all'istruzione e al sostegno psicosociale; chiede di attuare correttamente gli orientamenti per prevenire l'uso militare delle scuole e delle università durante i conflitti armati; chiede che si trovi urgentemente una soluzione alla questione dei bambini apolidi, all'interno dell'UE e al di fuori di essa, in particolare per quelli nati fuori dal paese di origine dei loro genitori e per i bambini migranti, in conformità del diritto internazionale; invita l'UE e gli Stati membri a elaborare un piano d'azione per porre fine alla detenzione dei minori in ragione del loro status di migranti, conformemente alla dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti; ricorda il diritto a una protezione speciale nell'interesse superiore del minore;

47.  invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire trasparenza e monitoraggio riguardo ai fondi destinati ai paesi terzi per la cooperazione in materia di migrazione e a far sì che tale cooperazione non vada a beneficio, diretto o indiretto, di sistemi di sicurezza, polizia e giustizia coinvolti in casi di violazione dei diritti umani in questo contesto; mette in evidenza la possibilità di scindere la cooperazione allo sviluppo dalla cooperazione sulle riammissioni o sulla gestione della migrazione; è preoccupato che la politica estera dell'UE possa essere strumentalizzata come "gestione della migrazione" e sottolinea che ogni tentativo di collaborare con i paesi terzi, compresi i paesi di origine e transito, in materia di migrazione deve procedere di pari passo con il miglioramento delle condizioni dei diritti umani in tali paesi e con il rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto dei rifugiati; esprime profonda preoccupazione e solidarietà nei confronti dei numerosi rifugiati, migranti e sfollati interni che subiscono gravi violazioni dei diritti umani in quanto vittime di conflitti, persecuzioni, carenze governative nonché di reti di tratta e traffico di esseri umani; sottolinea la necessità urgente di far fronte alle cause profonde dei flussi migratori e di occuparsi pertanto della dimensione esterna del fenomeno della migrazione, anche trovando soluzioni sostenibili ai conflitti e al sottosviluppo economico, sia nel vicinato europeo che a livello mondiale, mediante lo sviluppo della cooperazione e di partenariati con i paesi terzi interessati che si conformano al diritto internazionale, assicurando il rispetto dei diritti umani e mantenendo la credibilità dell'UE sia all'interno che all'esterno dell'Unione; invita l'UE e gli Stati membri a fornire assistenza umanitaria al settore dell'istruzione, degli alloggi, della sanità e ad altri ambiti in cui i migranti e i rifugiati necessitano di sostegno, nonché ad attuare adeguatamente le politiche di rimpatrio; ricorda che è importante che l'UE esorti i paesi interessati ad aderire al protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria; rileva che, stando ai dati delle Nazioni Unite, nel 2017 circa 258 milioni di persone vivevano in un paese diverso da quello di nascita; invita la Commissione a continuare a considerare prioritarie nelle sue politiche la tutela e la promozione dei diritti dei migranti e dei rifugiati; insiste sulla necessità di elaborare e attuare meglio i quadri di tutela per i migranti e i rifugiati, in particolare attraverso l'apertura di canali sicuri e legali per i migranti e la concessione di visti umanitari; chiede che il Parlamento eserciti una supervisione degli accordi in materia di migrazione; deplora qualsiasi tentativo di ostacolare, infangare o persino criminalizzare l'assistenza umanitaria e insiste sulla necessità di aumentare le capacità di ricerca e soccorso delle persone in pericolo in mare e a terra al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal diritto internazionale; sottolinea che, alla data del 1° gennaio 2017, il numero di persone residenti in uno Stato membro dell'UE in possesso della cittadinanza di un paese terzo era pari a 21,6 milioni, ossia il 4,2 % della popolazione dell'UE-28; invita gli Stati membri a intraprendere un dialogo serio per stabilire una comprensione comune, responsabilità condivise e un'unità di intenti in merito alla migrazione; si compiace dell'iniziativa delle Nazioni Unite sul Patto globale per la migrazione sicura, ordinata e regolare, del patto globale sui rifugiati dell'UNHCR nonché del ruolo essenziale assegnato ai diritti umani nell'ambito di tali atti;

48.  deplora il persistere della tratta di esseri umani; sottolinea che la tratta di esseri umani trasforma le persone in merci e costituisce una delle peggiori forme di violazione dei diritti umani; evidenzia a tal riguardo l'importanza di adottare un approccio coerente alla dimensione interna ed esterna delle politiche dell'UE volte a combattere la tratta di esseri umani a tutti i livelli; invita l'UE e gli Stati membri a intensificare la cooperazione con i paesi terzi al fine di svolgere indagini su tutte le fasi della tratta di esseri umani, comprese tutte le forme di sfruttamento delle persone, segnatamente di donne e bambini, quali il traffico di organi, il lavoro forzato e lo sfruttamento sessuale, nonché a cooperare con le Nazioni Unite e la società civile in questo settore; chiede di introdurre chiari principi e strumenti giuridici per far fronte alle violazioni dei diritti umani correlate alla gravidanza surrogata; esprime profonda preoccupazione per l'estrema vulnerabilità dei migranti e dei rifugiati, in particolare donne e bambini, allo sfruttamento, al traffico e alla tratta di esseri umani, anche nei punti di crisi (hotspot) legati alla migrazione; sottolinea la necessità di sostenere politiche incentrate sulle vittime, di adoperarsi per prevenire e ridurre questo tipo di reati, nonché di reprimere le attività che lucrano grazie alla tratta di esseri umani;

49.  incoraggia tutti i paesi, compresi gli Stati membri, e l'UE ad avviare negoziati ai fini dell'adozione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di diritti umani per le società transnazionali e altre imprese partecipando attivamente al gruppo di lavoro intergovernativo aperto istituito a livello delle Nazioni Unite; insiste nuovamente sull'esigenza di attuare senza indugio i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in particolare riguardo al terzo pilastro sull'accesso alle vie di ricorso; riconosce l'estrema importanza del Patto mondiale delle Nazioni Unite e dei piani d'azione nazionali su imprese e diritti umani; sottolinea l'importanza di un piano d'azione dell'UE su imprese e diritti umani e sollecita la Commissione ad accelerarne l'elaborazione onde conseguire la piena attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite; incoraggia tutte le imprese, comprese quelle con sede nell'UE ad assicurare la dovuta diligenza e ribadisce che è importante promuovere la responsabilità sociale delle imprese e che le imprese europee svolgano un ruolo di primo piano nel sostenere norme internazionali su imprese e diritti umani; invita tutti i paesi ad attuare prontamente ed efficacemente i principi guida delle Nazioni Unite e a garantire che le imprese rispettino le norme sociali di lavoro e le norme in materia di diritti umani nelle loro legislazioni; incoraggia tutti i paesi a contrastare le aziende che utilizzano materie prime o altri prodotti provenienti da zone di conflitto; ribadisce il suo invito a integrare le norme in materia di responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani in tutti gli accordi stipulati tra l'UE e i paesi terzi; sottolinea che alle vittime di violazioni dei diritti umani collegate alle imprese dovrebbe essere garantito un accesso effettivo e appropriato alle vie di ricorso; ribadisce la necessità urgente di affrontare i casi di violazione dei diritti umani e di corruzione al loro verificarsi e di garantire che le imprese siano a chiamate a rispondervi; si rammarica che la Commissione non abbia agito secondo le richieste formulate nella risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi(18); chiede misure vincolanti per il settore industriale volte a eliminare il lavoro minorile e a prevenire la violazione dei diritti umani; invita la Commissione a istituire una task force interistituzionale sulle imprese e i diritti umani e a valutare un'iniziativa sull'obbligo di diligenza a livello unionale;

50.  ricorda che l'Unione si è impegnata a porre i diritti umani e la democrazia al centro delle sue relazioni con i paesi terzi; sottolinea pertanto che l'avanzamento dei diritti umani e dei principi democratici, comprese le clausole di condizionalità in materia di diritti umani negli accordi internazionali, deve essere sostenuto attraverso tutte le politiche dell'Unione dotate di una dimensione esterna, inclusa la politica commerciale; richiama l'attenzione sul ruolo delle relazioni commerciali nel favorire la crescita dei paesi in via di sviluppo e nella conservazione dei mercati locali; rileva che il sostegno ai sistemi democratici e alle aspirazioni di libertà dei popoli dovrebbe continuare a fungere da principio guida funzionale agli interessi economici dell'UE; ricorda che la coerenza delle politiche è cruciale per lo sviluppo e sottolinea l'importanza dell'integrazione dei diritti umani in tutte le fasi delle politiche commerciali e di sviluppo; invita l'UE a garantire che le merci commercializzate nel suo territorio nell'ambito degli schemi di certificazione etica non siano state prodotte utilizzando lavoro forzato e lavoro minorile; chiede l'introduzione di uno strumento specificamente concepito per monitorare e rafforzare la politica di genere negli accordi commerciali; accoglie con favore i programmi, i progetti e i finanziamenti dell'UE nei paesi terzi e sottolinea la necessità di valutare e prevenire qualsivoglia violazione mediante l'istituzione di un meccanismo di denuncia per singoli individui e gruppi;

51.  considera i regimi commerciali GSP+ uno dei principali strumenti della politica commerciale dell'UE atti a promuovere la democrazia, i diritti umani, lo sviluppo sostenibile e le norme ambientali presso i paesi terzi; invita la Commissione a rivedere e a monitorare meglio i regimi GSP+ al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di diritti umani da parte dei paesi beneficiari; sottolinea che, nel quadro della revisione dei GSP+, la Commissione dovrebbe mirare ad aumentare la trasparenza e la responsabilità di tale meccanismo, definendo chiare procedure per una partecipazione significativa e rafforzata delle organizzazioni della società civile, elaborando valutazioni d'impatto in materia di diritti umani prima di concedere preferenze commerciali e durante la loro applicazione; chiede l'eventuale inserimento dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale nell'elenco di convenzioni richieste per ottenere lo status GSP+; esorta la Commissione a continuare a finanziare le iniziative della società civile che monitorano l'attuazione di tale regime; sottolinea l'importanza di mettere a punto forme di cooperazione per agevolare lo sviluppo economico e sociale dei paesi terzi, concentrandosi nello specifico sulle esigenze dei loro cittadini;

52.  esorta tutti gli Stati membri ad attenersi scrupolosamente al codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi e, in particolare, a interrompere qualsivoglia trasferimento di armi, materiali e apparecchiature di sorveglianza e di intelligence che possano essere usati dai governi per reprimere i diritti umani e attaccare la popolazione civile; evidenzia che il commercio mondiale di armi e materiali bellici fa sì che essi vengano utilizzati in numerosi conflitti nei paesi terzi; rileva che gli Stati membri dell'UE sono tra i maggiori esportatori di armi a livello mondiale e ritiene essenziale che le norme internazionali che disciplinano le vendite di armi siano applicate e rafforzate a livello globale;

53.  condanna fermamente qualsiasi forma di discriminazione, inclusa quella basata sulla razza, sulla religione, sulla casta o altri sistemi analoghi di status ereditato, sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, sulla disabilità o su qualsiasi altra condizione; è allarmato per le numerose manifestazioni di razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza nonché per la scarsa rappresentanza politica dei gruppi più vulnerabili, quali minoranze etniche, linguistiche e religiose, persone con disabilità, comunità LGBTI, donne e minori; invita l'UE a moltiplicare gli sforzi tesi a eliminare, senza alcuna distinzione, ogni forma di discriminazione e a promuovere la consapevolezza, una cultura della tolleranza e dell'inclusione nonché una protezione speciale per i gruppi più vulnerabili attraverso i dialoghi politici e in materia di diritti umani, il lavoro delle delegazioni dell'UE e la diplomazia pubblica; chiede a tutti i paesi di garantire che le rispettive istituzioni forniscano una tutela giuridica effettiva nelle relative giurisdizioni; sottolinea l'importanza di sviluppare strategie d'istruzione nelle scuole al fine di sensibilizzare i bambini e fornire loro gli strumenti necessari per individuare tutte le forme di discriminazione;

54.  sottolinea la necessità di integrare in modo credibile il principio dell'accessibilità universale e i diritti delle persone con disabilità in tutte le politiche pertinenti dell'Unione, compreso il settore della cooperazione allo sviluppo, e pone l'accento sul carattere prescrittivo e orizzontale di tale questione; invita l'Unione a integrare la lotta alla discriminazione basata sulla disabilità nella sua azione esterna e nelle sue politiche di aiuto allo sviluppo; esorta i governi dei paesi terzi a rivedere l'insieme delle loro normative ai fini della loro armonizzazione con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; invita tutti i paesi a ratificare detta Convenzione e ribadisce l'importanza di una sua attuazione efficiente;

55.  si compiace che l'UE e gli Stati membri abbiano preso parte all'8ᵃ sessione del gruppo di lavoro aperto delle Nazioni Unite sull'invecchiamento, e in particolare del fatto che abbiano presentato contributi comuni e rilasciato dichiarazioni congiunte sull'uguaglianza, la non discriminazione, la violenza, gli abusi nei confronti degli anziani e il loro abbandono; continua a nutrire preoccupazione per il prevalere della discriminazione basata sull'età e di altri ostacoli alla realizzazione dei diritti umani degli anziani; invita l'UE e gli Stati membri a sostenere pienamente il processo del gruppo di lavoro, anche assegnando e/o sostenendo l'assegnazione di risorse adeguate per il suo funzionamento, nonché a rispondere ai prossimi inviti a presentare proposte, a consultare e coinvolgere gli anziani nella loro preparazione e a includere persone anziane nelle rispettive delegazioni;

56.  si compiace del fatto che l'UE abbia partecipato attivamente al riesame della strategia di attuazione regionale per l'Europa del piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento (MIPAA), svoltosi a Lisbona nel 2017; sottolinea che il MIPAA può contribuire in maniera sostanziale alla migliore realizzazione dei diritti degli anziani;

57.  condanna le detenzioni arbitrarie, le torture, le persecuzioni e le uccisioni di cui sono oggetto le persone LGBTI; riconosce che l'orientamento sessuale e l'identità di genere possono aumentare il rischio di discriminazione, violenze e persecuzione; osserva che in diversi paesi del mondo le persone LGBTI sono ancora oggetto di violenze e di persecuzione a motivo del loro orientamento sessuale; condanna le violazioni perpetrate a danno delle donne e dei gruppi minoritari del diritto fondamentale all'integrità fisica e all'identità, quali la mutilazione genitale femminile, le mutilazioni genitali intersessuali; rileva che 72 paesi continuano a qualificare come reato le relazioni omosessuali e vi sono 13 Stati in cui gli atti omosessuali sono passibili di pena di morte; esorta tali paesi a modificare immediatamente la loro legislazione; accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'UE per migliorare i diritti delle persone LGBTI e la loro tutela giuridica; esorta le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri ad attuare pienamente gli orientamenti dell'UE sulle persone LGBTI; chiede alla Commissione di elaborare relazioni annuali sull'attuazione delle conclusioni del Consiglio al riguardo; osserva che, in base alla valutazione del primo anno di attuazione del piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020 (GAP II), un terzo delle delegazioni ha promosso i diritti delle persone LGBTI;

58.  condanna le continue violazioni dei diritti umani commesse nei confronti di persone che subiscono discriminazioni basate sulla casta e le gerarchie di casta, sono vittime di segregazione e sono ostacolate dalla barriera della casta, le quali si vedono tra l'altro negare l'accesso al lavoro, alla giustizia e ad altri diritti umani di base; esprime profonda preoccupazione per la conseguente discriminazione istituzionalizzata e per l'allarmante frequenza di attacchi violenti basati sulla casta; invita l'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi e a promuovere iniziative a livello delle Nazioni Unite e delle delegazioni con l'obiettivo di eliminare la discriminazione legata alla casta;

59.  insiste sull'importanza di perseguire politiche in materia di uguaglianza che permettano a tutte le minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche, nonché ai popoli indigeni, di godere dei propri diritti fondamentali; accoglie con favore la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 71/178, del 19 dicembre 2016, sui diritti dei popoli indigeni, che proclama il 2019 come l'Anno internazionale delle lingue indigene; ricorda che, secondo il relatore speciale sui diritti dei popoli indigeni, negli ultimi anni si è registrato un preoccupante aumento di episodi di discriminazione, attacchi e minacce nei confronti dei popoli indigeni che difendono le loro terre, i loro territori e le loro risorse, in particolare contro le donne; sottolinea la necessità che l'UE garantisca la protezione di tali difensori, che si svolgano indagini su tutti i reati e che i responsabili rispondano delle loro azioni; chiede con insistenza all'UE e agli Stati membri di agire per il pieno riconoscimento, la protezione e la promozione dei diritti dei popoli indigeni; invita i paesi a ratificare le disposizioni della convenzione n. 169 dell'OIL sui popoli indigeni e tribali;

60.  prende atto dei molteplici benefici offerti da Internet; è preoccupato, tuttavia, per la raccolta massiccia di dati personali eseguita da grandi operatori commerciali per finalità di marketing senza la piena consapevolezza e/o consenso degli utenti, in quanto tali dati potrebbero in seguito essere utilizzati in modo potenzialmente dannoso, ad esempio per reprimere le attività dei difensori dei diritti umani, minacciare la libertà di espressione e per influenzare i risultati elettorali e le decisioni politiche; invita le imprese del settore dei dati a eseguire valutazioni sul piano dei diritti umani; deplora i modelli imprenditoriali basati su violazioni dei diritti umani e chiede che le raccolte di dati personali avvengano nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e dei diritti umani; invita la comunità internazionale, compresa l'UE e i suoi Stati membri, a rafforzare e attuare con urgenza una legislazione efficace in questo settore;

61.  riconosce che il terrorismo e la radicalizzazione rappresentano gravi minacce per la democrazia e i diritti umani, recando danni per la società, ed esprime rammarico per il fatto che gli attacchi del 2017 abbiano voluto colpire in molti casi proprio gli individui o i gruppi che incarnano tali valori; condanna fermamente gli oltre 1 000 attacchi terroristici commessi a livello globale nel 2017 che hanno portato alla perdita di 6 123 vite; sostiene gli sforzi dell'UE volti a prevenire e combattere il terrorismo e la radicalizzazione, comprese le iniziative e le reti presenti in tutta l'Unione, come la rete europea di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione; ribadisce tuttavia che tali sforzi devono rispettare il diritto internazionale in materia di diritti umani; rammenta che l'istruzione è uno strumento privilegiato per combattere la radicalizzazione; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione e sostegno alle vittime del terrorismo, compresi il sostegno psicologico, le valutazioni individuali per ciascuna vittima, l'assistenza legale, l'accesso alla giustizia, i servizi di traduzione e interpretazione e, in generale, servizi efficaci di sostegno alle vittime; evidenzia la necessità che le strategie di lotta al terrorismo rispettino lo Stato di diritto e garantiscano il rispetto dei diritti umani; raccomanda di integrare gli schemi di cooperazione con i paesi terzi sull'antiterrorismo con valutazioni approfondite sui rischi per le libertà fondamentali e i diritti umani e salvaguardie in caso di violazioni; invita la Commissione a migliorare lo scambio e il coordinamento delle informazioni attraverso i suoi canali e le sue agenzie al fine di garantire tempi rapidi nel prevenire e individuare le minacce terroristiche e nel consegnare i responsabili alla giustizia;

62.  ricorda che le sanzioni costituiscono uno strumento essenziale della PESC; esorta il Consiglio ad adottare le sanzioni previste dalla legislazione dell'Unione, laddove necessario, per conseguire gli obiettivi della PESC, in particolare al fine di proteggere i diritti umani e di consolidare e sostenere la democrazia, assicurando nel contempo che esse non abbiano un impatto sulla popolazione civile; chiede che tali sanzioni siano mirate ai funzionari identificati come responsabili delle violazioni dei diritti umani, per punire i reati e gli abusi da essi perpetrati;

63.  ritiene che lo sport possa svolgere un ruolo positivo nella promozione dei diritti umani; deplora tuttavia che esista una correlazione specifica tra talune violazioni dei diritti umani e i grandi eventi sportivi nei paesi che li ospitano o che sono candidati a ospitarli; ricorda che tra tali violazioni figurano espropri, riduzione al silenzio della società civile e dei difensori dei diritti umani, nonché sfruttamento dei lavoratori per la costruzione delle grandi strutture sportive; invita l'UE a mettere a punto un quadro strategico a livello unionale in materia di sport e diritti umani e ad avviare un dialogo con le federazioni sportive nazionali, gli attori del settore imprenditoriale e le organizzazioni della società civile sulle modalità della loro partecipazione a tali eventi; invita le organizzazioni e gli enti sportivi internazionali e nazionali e i paesi che ospitano grandi manifestazioni a impegnarsi a garantire una buona gestione e la protezione dei diritti umani, compresi i diritti del lavoro, la libertà dei media e la protezione ambientale, ad attuare misure anticorruzione prima dei grandi eventi sportivi e durante il loro svolgimento, nonché a prevedere meccanismi di ricorso per qualsivoglia violazione dei diritti umani; accoglie con favore la decisione adottata nel novembre 2017 dall'Organizzazione internazionale del lavoro di chiudere una causa relativa al trattamento di lavoratori migranti nel quadro dei preparativi per la Coppa del mondo FIFA del 2022; prende atto dell'accordo in merito alle riforme che, se attuato in modo adeguato, garantirà una migliore protezione ai lavoratori;

64.  invita l'UE ad attuare politiche efficaci e sostenibili contro i cambiamenti climatici globali; sottolinea che i cambiamenti climatici figurano tra le principali cause dell'aumento di sfollati interni e della migrazione forzata; invita la comunità internazionale a sviluppare misure per contrastarli e proteggere le persone che ne sono colpite; rileva che la politica estera dell'UE dovrebbe sviluppare la capacità di monitorare i rischi connessi ai cambiamenti climatici, ivi compresa la prevenzione delle crisi e la sensibilità ai conflitti; ritiene che un'azione per il clima celere e coerente contribuisca in modo fondamentale alla prevenzione dei rischi sociali ed economici, nonché dei rischi per la sicurezza, alla prevenzione dei conflitti e dell'instabilità e, in ultima analisi, alla prevenzione di considerevoli costi politici, sociali ed economici; sottolinea, pertanto, l'importanza di integrare la diplomazia climatica nelle politiche dell'UE in materia di prevenzione dei conflitti ampliando e adattando l'ambito di applicazione delle missioni e dei programmi dell'Unione nei paesi terzi e nelle zone di conflitto; insiste quindi sulla necessità di attuare rapidamente le politiche che consentono di ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici, conformemente all'accordo di Parigi;

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65.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 70ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai capi delle delegazioni dell'UE.

(1) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56.
(2) A/HRC/33/44.
(3) A/AC.278/2017/2.
(4) GU C 303 del 15.12.2009, pag. 12.
(5) Testi approvati, P8_TA(2018)0292.
(6) Testi approvati, P8_TA(2018)0201.
(7) GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.
(8) GU C 75 del 26.2.2016, pag. 111.
(9) GU C 181 del 19.5.2016, pag. 69.
(10) Testi approvati, P8_TA(2017)0494.
(11) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(12) GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.
(13) Testi approvati, P8_TA(2017)0247.
(14) Testi approvati, P8_TA(2017)0288.
(15) Testi approvati, P8_TA(2017)0346.
(16) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.
(17) Testi approvati, P8_TA(2017)0346.
(18) Testi approvati, P8_TA(2016)0405.

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2019Note legali - Informativa sulla privacy